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084U0881

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084U0881

Convention CONVENTION Parte di provvedimento in formato grafico Agreement AGREEMENT Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 22 dicembre 1984 n. 881)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla creazione dell'Organizzazione europea di telecomunicazioni per mezzo di satelliti (EUTELSAT), aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982, con accordo operativo.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXII della convenzione stessa.

Art. 3

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, d'importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni, effettuate nei confronti dell'EUTELSAT, per l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresi', all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite effettuate dall'EUTELSAT nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 1984 PERTINI CRAXI - ANDREOTTI - GAVA - VISENTINI GORIA - MARTINAZZOLI Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention

CONVENTION
Parte di provvedimento in formato grafico

Agreement

AGREEMENT
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati negli atti fra cui il testo in lingua inglese qui sopra riportato.
CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LE TELECOMUNICAZIONI A MEZZO SATELLITE "EUTELSAT"
PREAMBOLO
GLI STATI, Parti della presente Convenzione,
- Sottolineando l'importanza delle telecomunicazioni via
satellite per lo sviluppo delle relazioni tra i rispettivi popoli e
le rispettive economie, ed il desiderio di potenziare la cooperazione in questo campo,
- Prendendo atto del fatto che l'Organizzazione Provvisoria
Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT
INTERINALE" e' stata istituita con lo scopo di gestire segmenti spaziali per i sistemi europei di telecomunicazioni via satellite,
- In considerazione delle relative disposizioni del Trattato sui principi che regolano le attivita' degli Stati in materia di
esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti, stipulato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967,
- Desiderando realizzare l'attuazione di questi sistemi di
telecomunicazioni via satellite facenti parte di una migliorata
rete europea di telecomunicazioni, con lo scopo di assicurare a
tutti gli Stati membri i piu' estesi servizi di telecomunicazioni, senza recare alcun pregiudizio ai diritti ed agli obblighi degli
Stati che sono membri dell'Accordo relativo all'Organizzazione
Internazionale per le Telecomunicazioni a mezzo di Satellite
"INTELSAT", stipulato a Washington il 20 agosto 1971, o della
Convenzione per le Telecomunicazioni marittime via Satellite "INMARSAT", stipulata a Londra il 3 settembre 1976,
- Risoluti, a questo effetto, a fornire, grazie alle piu'
avanzate tecniche disponibili, le piu' efficaci ed economiche
installazioni, compatibili con la migliore e piu' equa
utilizzazione delle frequenze dello spettro radioelettrico e dello spazio orbitale,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO I
(Definizioni)
Ai fini della presente Convenzione:
a) il termine "Convenzione" designa la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT", compresi il suo preambolo ed i suoi allegati, aperta alla firma dei Governi il 15 luglio 1982, a Parigi;
b) il termine "Accordo operativo" designa l'Accordo operativo relativo all'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT", compresi il suo preambolo ed i suoi allegati, aperto alla firma il 15 luglio 1982, a Parigi;
c) il termine "Accordo provvisorio" designa l'accordo istitutivo dell'Organizzazione Provvisoria Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT INTERINALE", stipulato a Parigi, il 13 maggio 1977, tra le amministrazioni o entita' private che gestiscono il servizio su autorizzazione governativa e depositato presso l'Amministrazione francese;
d) il termine "Accordo ECS" designa l'accordo addizionale all'Accordo provvisorio relativo al segmento spaziale del sistema di telecomunicazioni via satellite per servizi fissi (ECS), stipulato a Parigi, il 10 marzo 1978;
e) il termine "Parte" designa uno Stato nei confronti del quale la Convenzione e' entrata in vigore o viene applicata a titolo provvisorio;
f) il termine "Firmatario" designa l'organismo di telecomunicazioni o la Parte che ha firmato l'Accordo operativo e nei cui confronti detto Accordo e' entrato in vigore o e' applicato a titolo provvisorio;
g) il termine "segmento spaziale" designa un insieme di satelliti di telecomunicazioni ed inoltre gli impianti di inseguimento, telemetria, telecomando, controllo, monitoraggio ed ogni altra apparecchiatura connessa, necessaria al funzionamento di detti satelliti;
h) il termine "segmento spaziale dell'EUTELSAT" designa il segmento spaziale che e' di proprieta' dell'EUTELSAT o e' da questa preso in affitto per il conseguimento degli obiettivi elencati alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo III della Convenzione;
i) il termine "sistema di telecomunicazioni via satellite" designa il complesso costituito da un segmento spaziale e le stazioni terrene che hanno accesso a detto segmento spaziale;
j) il termine "telecomunicazioni" designa ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura effettuata per mezzo di filo, o con l'impiego della radioelettricita' oppure con un sistema ottico o con altri sistemi elettromagnetici;
k) il termine "servizi pubblici di telecomunicazioni" designa i servizi di telecomunicazioni fissi o mobili che possono essere forniti per mezzo dei satelliti e che sono utilizzabili dal pubblico, quali il telefono, il telegrafo, il telex, la trasmissione di facsimile, la trasmissione di dati, la video informazione, la trasmissione di programmi radiofonici o televisivi tra stazioni terrene autorizzate e che possano percio' collegarsi al segmento spaziale dell'EUTELSAT ai fini della successiva trasmissione al pubblico, trasmissioni multiservizi ed inoltre i circuiti concessi in affitto per essere utilizzati per la realizzazione di uno dei servizi sopra menzionati;
l) il termine "servizi specializzati di telecomunicazioni" designa i servizi di telecomunicazioni diversi da quelli definiti nella precedente lettera k) di questo articolo e che possono essere forniti a mezzo di satelliti, ivi inclusi, e senza che l'elenco che segue possa essere inteso come limitativo, i servizi di radionavigazione, radiodiffusione diretta, ricerca spaziale, meteorologia e telerilevamento delle risorse terrestri.

Art. II

ARTICOLO II
(Istituzione dell'EUTELSAT)
a) Le Parti istituiscono con la presente Convenzione l'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT", qui di seguito denominata "EUTELSAT".
b) Ciascuna Parte designera' un organismo di telecomunicazioni, pubblico o privato, entro la sua giurisdizione, a firmare l'Accordo operativo, a meno che la Parte stessa firmi detto Accordo.
c) Le amministrazioni e le entita' di telecomunicazioni potranno negoziare e concludere direttamente - in conformita' alle norme dei rispettivi ordinamenti - gli accordi di traffico aventi per oggetto l'utilizzazione, che da essi sara' effettuata, dei mezzi di telecomunicazioni forniti in virtu' della presente Convenzione e dell'Accordo operativo, nonche' i servizi destinati al pubblico, le installazioni, la ripartizione degli introiti e le relative clausole di carattere commerciale.
d) Le pertinenti disposizioni dell'Annesso A della Convenzione saranno applicate al fine di assicurare la continuita' tra le attivita' dell'EUTELSAT INTERINALE e quelle dell'EUTELSAT.

Art. III

ARTICOLO III
(Ambito delle attivita' dell'EUTELSAT)
a) Lo scopo principale dell'EUTELSAT e' la progettazione, la messa a punto, la costruzione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione del segmento spaziale del sistema o dei sistemi europei di telecomunicazioni a mezzo satellite. In questo contesto, l'EUTELSAT ha per obiettivo primario la fornitura del segmento spaziale necessario all'esercizio di servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali in Europa.
b) Sulla stessa base dei servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, il segmento spaziale dell'EUTELSAT potra' essere disponibile anche per realizzare i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali in Europa, sia tra regioni separate da altre regioni la cui giurisdizione non compete alla stessa Parte, sia tra regioni che pure ricadendo nella giurisdizione della stessa Parte siano separate dal mare aperto.
c) Il segmento spaziale dell'EUTELSAT potra' essere ugualmente reso disponibile per altri servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali od internazionali, purche' cio' non comporti alcun pregiudizio all'obiettivo primario dell'EUTELSAT.
d) Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'EUTELSAT applichera' il principio di non-discriminazione tra i Firmatari.
e) A seguito di richiesta e secondo opportune modalita' e condizioni, il segmento spaziale dell'EUTELSAT, esistente o in fase di attuazione al momento di detta richiesta, potra' essere anche utilizzato in Europa per le necessita' relative ai servizi specializzati di telecomunicazioni internazionali o nazionali, di cui alla lettera l) dell'articolo I della Convenzione, ma che non siano destinati a fini militari, sempre che:
i) non ne derivi alcuna conseguenza negativa alla fornitura dei servizi pubblici di telecomunicazioni;
ii) le misure adottate siano comunque accettabili dal punto di
vista tecnico ed economico.
f) L'EUTELSAT potra', a seguito di specifica domanda e secondo appropriate modalita' e condizioni, fornire satelliti o apparecchiature diverse da quelle costituenti il segmento spaziale dell'EUTELSAT per:
i) servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali;
ii) servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali;
iii) servizi specializzati di telecomunicazioni non aventi scopi militari;
purche' non ne derivi alcuna conseguenza negativa all'efficiente ed economico esercizio del segmento spaziale dell'EUTELSAT.
g) L'EUTELSAT potra' effettuare ricerche ed esperimenti nei settori direttamente connessi con i suoi compiti istituzionali.

Art. IV

ARTICOLO IV
(Personalita' giuridica)
a) L'EUTELSAT ha personalita' giuridica.
b) L'EUTELSAT possiede la piena capacita' per esercitare le sue funzioni ed attuare i suoi scopi ed, in particolare, per:
i) stipulare contratti;
ii) acquistare, prendere in affitto, possedere e disporre di beni
mobili ed immobili;
iii) comparire in giudizio;
iv) concludere accordi con Stati o organismi internazionali.

Art. V

ARTICOLO V
(Principi finanziari)
a) L'EUTELSAT possiede o prende in affitto il segmento spaziale dell'EUTELSAT ed e' proprietario di ogni altro bene acquisito dall'EUTELSAT.
I Firmatari sono responsabili del finanziamento dell'EUTELSAT.
b) L'EUTELSAT operera' su una valida base economica e finanziaria, in conformita' a principi commerciali accettati.
c) Ciascun Firmatario ha un interesse finanziario nell'EUTELSAT proporzionale alla propria quota di investimento, la quale corrisponde alla sua percentuale di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT, rispetto a quella di tutti i Firmatari, determinata in conformita' alle disposizioni dell'Accordo operativo.
Tuttavia nessun Firmatario, anche nel caso in cui la sua percentuale di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT sia uguale a zero, detiene una quota di investimento inferiore alla quota minima specificata dall'Accordo operativo.
d) Ciascun Firmatario, conformemente alle disposizioni dell'Accordo operativo, contribuisce alla necessita' di capitale dell'EUTELSAT e riceve il rimborso e la remunerazione del capitale investito.
e) Tutti gli utilizzatori del segmento spaziale dell'EUTELSAT sono tenuti a versare i canoni di utilizzazione stabiliti secondo le disposizioni della presente Convenzione e dell'Accordo operativo:
i) i canoni di utilizzazione per ciascun tipo di utilizzazione
saranno uguali per tutte le entita' di telecomunicazioni
utilizzatrici, pubbliche o private, nei territori sotto la giurisdizione delle Parti;
ii) per le entita' di telecomunicazioni pubbliche o private,
autorizzate ad utilizzare il segmento spaziale dell'EUTELSAT
ai sensi dell'articolo 16 dell'Accordo operativo, in
territori che non rientrano nella giurisdizione di una
Parte, il Consiglio dei Firmatari potra' fissare canoni
diversi da quelli di cui all'alinea i) precedente, fermo
restando che i medesimi canoni siano applicabili a quelle entita' per lo stesso tipo di utilizzazione.
f) I satelliti e le apparecchiature connesse di cui alla lettera f) dell'articolo III della Convenzione potranno essere finanziati dall'EUTELSAT, subordinatamente all'approvazione unanime del Consiglio dei Firmatari.
In assenza di tale approvazione, essi saranno finanziati da coloro che li avranno richiesti, secondo modalita' e condizioni fissate dal Consiglio dei Firmatari con l'obiettivo di coprire almeno tutte le spese inerenti sostenute dall'EUTELSAT; tali spese non potranno essere considerate come parte delle necessita' di capitale di cui alla lettera b) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo. I suddetti satelliti e le apparecchiature collegate non costituiscono parte del segmento spaziale dell'EUTELSAT, come definito alla lettera h) dell'articolo I della Convenzione.

Art. VI

ARTICOLO VI
(Struttura dell'EUTELSAT)
a) L'EUTELSAT ha i seguenti organi:
i) l'Assemblea delle Parti;
ii) il Consiglio dei Firmatari;
iii) un organo esecutivo, diretto da un Direttore generale.
b) Ciascun organo agira' entro i limiti dei poteri che gli sono conferiti dalla Convenzione o dall'Accordo operativo. Nessun organo potra' intraprendere alcuna azione che possa nuocere all'esercizio da parte di un altro organo dei poteri spettantigli in base alla Convenzione o all'Accordo operativo.

Art. VII

ARTICOLO VII
(Assemblea delle Parti - Composizione e sessioni)
a) L'Assemblea delle Parti e' composta da tutte le Parti.
b) Una Parte potra' essere rappresentata da un'altra Parte in una sessione dell'Assemblea delle Parti ma nessuna Parte potra' rappresentare piu' di due altre Parti.
c) La prima sessione ordinaria dell'Assemblea delle Parti sara' convocata dal Direttore generale e si terra' nel corso dell'anno successivo all'entrata in vigore della Convenzione.
In seguito, le sessioni ordinarie saranno tenute ogni due anni a meno che l'Assemblea delle Parti decida, in una sessione, che la successiva sessione venga tenuta con un diverso intervallo di tempo.
d) L'Assemblea delle Parti potra', inoltre, tenere sessioni straordinarie su richiesta di una o piu' Parti con l'approvazione di almeno due terzi delle Parti o su richiesta di convocazione da parte del Consiglio dei Firmatari. La richiesta di convocazione in questione dovra' essere motivata.
e) Saranno a carico di ciascuna delle Parti le spese relative alle partecipazioni dei rispettivi rappresentanti alla Assemblea delle Parti. Le spese relative alle sessioni saranno considerate spese di carattere amministrativo dell'EUTELSAT ai fini dell'applicazione dell'articolo 9 dell'Accordo operativo.

Art. VIII

ARTICOLO VIII
(Assemblea delle Parti - Regolamento interno)
a) Ciascuna Parte dispone di un voto nell'Assemblea delle Parti. Le Parti che si asterranno dal voto saranno considerate come non votanti.
b) Le decisioni su questioni di sostanza saranno prese con il voto favorevole di almeno due terzi delle Parti presenti o rappresentate e votanti.
Una Parte che ne rappresenti un'altra o altre due in conformita' alla lettera b) dell'articolo VII della Convenzione potra' votare separatamente per ciascuna Parte da essa rappresentata.
c) Le decisioni su questioni di procedura saranno prese con il voto favorevole della maggioranza semplice delle Parti presenti e votanti, aventi ciascuna diritto ad un voto.
d) Qualunque sia il tipo di sessione, l'Assemblea delle Parti e' regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice delle Parti, a condizione che non meno di un terzo delle Parti sia presente.
e) L'Assemblea delle Parti adottera' un proprio regolamento interno che sara' conforme alle disposizioni della Convenzione, che, in particolare, comprendera' le norme relative a:
i) elezione del Presidente e degli altri esponenti;
ii) convocazione delle sessioni;
iii) rappresentanza ed accreditamento;
iv) procedure per la votazione.

Art. IX

ARTICOLO IX
(Assemblea delle Parti - Funzioni)
a) All'Assemblea delle Parti, che si occupera' di tutte le questioni dell'EUTELSAT che riguardano gli interessi delle Parti, sono attribuite le seguenti funzioni:
i) prendere in considerazione la politica generale e gli
obiettivi a lungo termine dell'EUTELSAT - coerenti con i
principi, gli scopi e l'ambito delle attivita'
dell'EUTELSAT come previsti dalla Convenzione - ed
esprimere pareri od adottare raccomandazioni per il
Consiglio dei Firmatari;
ii) raccomandare al Consiglio dei Firmatari le misure idonee ad evitare che le attivita' dell'EUTELSAT risultino in
contrasto con le convenzioni generali multilaterali
compatibili con la Convenzione ed alle quali abbia aderito
almeno la maggioranza semplice delle Parti;
iii) autorizzare, mediante un regolamento generale o con
specifiche decisioni sulla scorta di raccomandazioni del
Consiglio dei Firmatari:
A) l'utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT per
i servizi specializzati di telecomunicazioni, in
conformita' a quanto disposto nella lettera e)
dell'articolo III della Convenzione;
B) la fornitura di satelliti e di apparecchiature connesse
distinti dal segmento spaziale dell'EUTELSAT per i
servizi specializzati di telecomunicazioni, secondo
quanto disposto all'alinea iii) della lettera f)
dell'articolo III della Convenzione;
C) la fornitura di satelliti e di apparecchiature connesse
distinti dal segmento spaziale dell'EUTELSAT per i
servizi pubblici di telecomunicazioni, secondo quanto
disposto agli alinea i) e ii) della lettera f)
dell'articolo III della Convenzione, agli Stati che non
siano Parti o a qualsiasi entita' sotto la giurisdizione
di detti Stati;
iv) decidere sulle altre raccomandazioni del Consiglio dei
Firmatari ed esprimere pareri sui rapporti da questo
presentati;
v) esprimere il proprio parere, in conformita' alla lettera a)
dell'articolo XVI della Convenzione, circa la realizzazione
di installazioni del segmento spaziale diverse da quelle
del segmento spaziale dell'EUTELSAT;
vi) adottare le decisioni del caso riguardo alle relazioni
formali tra l'EUTELSAT e gli Stati - che siano o meno Parti
- o le organizzazioni internazionali, e, in particolare,
approvare l'Accordo di sede menzionato alla lettera c)
dell'articolo XVII della Convenzione;
vii) esaminare i reclami presentati dalle Parti;
viii) adottare, secondo quanto dispone la lettera b)
dell'articolo XVIII della Convenzione, le decisioni
relative al recesso di una Parte dall'EUTELSAT;
ix) deliberare, in conformita' a quanto dispone l'articolo XIX
della Convenzione, sulle proposte di emendamenti della
Convenzione, tenendo in considerazione i pareri o le
raccomandazioni ricevute dal Consiglio dei Firmatari e, ai
sensi dell'articolo 22 dell'Accordo operativo, proporre
emendamenti dell'Accordo operativo ed esprimere pareri e
raccomandazioni sugli emendamenti diversamente proposti;
x) decidere su ogni richiesta di adesione, presentata in
conformita' alla lettera e) dell'articolo XXIII della
Convenzione.
b) L'Assemblea delle Parti esercitera' ogni funzione necessaria al conseguimento degli scopi dell'EUTELSAT. che non sia espressamente attribuita dalla Convenzione ad un altro organo.
c) Nello svolgimento delle sue funzioni, l'Assemblea delle Parti terra' conto delle pertinenti raccomandazioni espresse dal Consiglio dei Firmatari.

Art. X

ARTICOLO X
(Consiglio dei Firmatari - Composizione)
a) Il Consiglio dei Firmatari e' costituito di Membri del Consiglio. Ogni Membro del Consiglio rappresenta un Firmatario.
b) Un Firmatario puo' essere rappresentato da un altro Firmatario in una sessione del Consiglio dei Firmatari, ma nessun Membro del Consiglio potra' rappresentare piu' di due altri Firmatari.

Art. XI

ARTICOLO XI
(Consiglio dei Firmatari - Regolamento Interno)
a) Subordinatamente a quanto disposto nelle successive lettere b), c) e d), ciascun Firmatario disporra' di un voto ponderato che corrisponde alla rispettiva quota di investimento. I Firmatari che si asterranno dal voto saranno considerati come non votanti.
b) Fino al momento della prima determinazione delle quote di investimento basata sull'utilizzazione, secondo quanto disposto alla lettera d) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo, la quota di investimento su cui e' basato il voto ponderato di un Firmatario sara' determinata in conformita' all'Annesso B dell'Accordo operativo. Successivamente la quota di investimento, cui corrisponde il voto ponderato di un Firmatario, sara' calcolata in funzione della rispettiva utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT relativamente ai servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali e nazionali, salvo le eccezioni previste alle successive lettere c) e d).
c) Nessun Firmatario disporra' di un voto ponderato superiore al 20 per cento del totale di voti nell'EUTELSAT. Tuttavia, l'aumento delle quote di investimento volontariamente accettato da un Firmatario nel periodo di attuazione dell'estensione di cui alla lettera d) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo, per il periodo in questione, fara' aumentare il voto ponderato di detto Firmatario di un massimo del 5 per cento, indipendentemente dal limite summenzionato del 20 per cento. Qualora il voto ponderato di un Firmatario ecceda il limite consentito, l'eccedenza sara' ripartita, in misura uguale, tra gli altri Firmatari.
d) Agli effetti della precedente lettera b), nel caso in cui la quota di investimento di un Firmatario sia soggetta ad una riduzione o ad un aumento secondo quanto dispone la lettera h) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo, la stessa riduzione o lo stesso aumento si applicheranno proporzionalmente a tutti i tipi di utilizzazione che lo riguardino.
e) Il voto ponderato di ciascun Firmatario, di cui alla precedente lettera a), sara' calcolato in base alla determinazione della rispettiva quota di investimento, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo operativo.
Ogni rivalutazione del rispettivo voto ponderato avra' effetto a partire dalla data effettiva della successiva determinazione della propria quota di investimento, in conformita' alla lettera e) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo.
f) Le sessioni del Consiglio dei Firmatari sono regolarmente costituite se e' presente la maggioranza semplice dei Membri del Consiglio, a condizione che questa maggioranza semplice disponga di almeno due terzi del totale dei voti ponderati di tutti i Firmatari, aventi diritto al voto, oppure se sono presenti i Membri del Consiglio rappresentanti il numero totale dei Firmatari meno tre, qualunque sia, in tal caso, il voto ponderato di cui questi ultimi dispongano.
g) Il Consiglio dei Firmatari dovra' cercare di prendere decisioni all'unanimita'. In caso contrario le decisioni dovranno essere prese nel modo seguente:
i) Subordinatamente alle speciali disposizioni di cui agli alinea
ii) e iii) della presente lettera, le decisioni sulle questioni di sostanza saranno prese:
- sia con il voto favorevole dei Membri del Consiglio
rappresentanti almeno quattro Firmatari che dispongano
almeno dei due terzi del totale dei voti ponderati di
tutti i Firmatari con diritto di voto;
- sia con un numero di voti favorevoli pari almeno a quello della totalita' dei Firmatari presenti o rappresentati
meno tre, indipendentemente dai voti ponderati di cui
questi ultimi dispongano.
ii) Le decisioni sugli aggiustamenti del capitale che si
rendessero necessari per il conseguimento degli obiettivi di
cui alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione
saranno prese con il voto favorevole della maggioranza
semplice dei Firmatari presenti o rappresentati, che dispongano almeno dei due terzi del totale dei voti.
iii) Le decisioni sugli aggiustamenti del capitale, che si
rendessero necessari per la realizzazione di nuovi programmi
richiedenti investimenti di capitale, al fine di conseguire obiettivi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b)
dell'articolo III della Convenzione, saranno prese con il
voto favorevole dei due terzi dei Firmatari presenti o
rappresentati, che dispongano almeno dei due terzi del totale dei voti.
iv) Le decisioni sulle questioni procedurali saranno prese con un
voto favorevole della maggioranza semplice dei Membri del
Consiglio presenti e votanti, ciascuno di essi disponendo di un voto.
v) Salvo nel caso di decisioni da prendere in conformita' al
precedente alinea iv), un Membro del Consiglio, che sia
stato delegato a rappresentare altri Firmatari secondo le
disposizioni della lettera b) dell'articolo X della
Convenzione, potra' votare separatamente per ciascuno dei Firmatari da esso rappresentati.
h) Il Consiglio dei Firmatari adottera' un proprio regolamento interno che sara' conforme alle disposizioni della Convenzione e che, in particolare comprendera' le norme relative a:
i) elezione del Presidente e degli altri esponenti;
ii) convocazione delle sessioni;
iii) rappresentanza ed accreditamento;
iv) procedure per la votazione.
i) Il Consiglio dei Firmatari potra' istituire commissioni consultive, per essere coadiuvato nell'assolvimento delle sue funzioni.
j) La prima sessione del Consiglio dei Firmatari sara' convocata in conformita' a quanto dispone il paragrafo 1 dell'Annesso A all'Accordo operativo. Successivamente il Consiglio dei Firmatari si riunira' ogni volta che si rendera' necessario e almeno tre volte ogni anno.

Art. XII

ARTICOLO XII
(Consiglio dei Firmatari - Funzioni)
a) Il Consiglio dei Firmatari e' responsabile della progettazione, messa a punto, realizzazione, acquisto o affitto, esercizio e manutenzione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e di ogni altra attivita' che l'EUTELSAT sia autorizzata a svolgere.
b) Il Consiglio dei Firmatari dovra' svolgere quelle funzioni necessarie all'adempimento delle sue responsabilita', di cui alla lettera a) di questo articolo, ivi incluse, ma non limitatamente, le seguenti:
i) decidere sulle linee direttive, i piani, i programmi e le
procedure relative alla progettazione, messa a punto,
realizzazione, acquisizione, esercizio e manutenzione del
segmento spaziale dell'EUTELSAT e ad ogni altra attivita'
che l'EUTELSAT sia autorizzata a svolgere;
ii) decidere sulle procedure, le regole, le condizioni e le
modalita' relative alle forniture dell'EUTELSAT ed
approvare i relativi contratti;
iii) approvare e rendere esecutivi i contratti di gestione che il
Direttore generale dovesse stipulare per funzioni tecniche
ed operative o per altre funzioni, a vantaggio
dell'EUTELSAT;
iv) fissare i principi generali e le procedure relative
all'acquisizione, protezione e brevetto dei diritti sulle
invenzioni, conformemente all'articolo 18 dell'Accordo
operativo;
v) adottare le linee direttive ed i regolamenti finanziari,
approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi
nonche' le relative regole generali ed adottare le
specifiche decisioni sulla determinazione periodica dei
canoni di utilizzazione, ai sensi dell'articolo V della
Convenzione e dell'articolo 8 dell'Accordo operativo, e le
decisioni relative ad ogni altra questione finanziaria, in
conformita' alla Convenzione ed all'Accordo operativo;
vi) adottare i criteri e le procedure per l'approvazione delle
stazioni terrene normalizzate onde consentirne l'accesso
al segmento spaziale dell'EUTELSAT, per le verifiche ed i
controlli delle caratteristiche di funzionamento di dette
stazioni terrene e per il coordinamento dell'accesso al
segmento spaziale dell'EUTELSAT e della sua utilizzazione
da parte delle stazioni terrene in questione;
vii) approvare le stazioni terrene non normalizzate onde
consentirne l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT;
viii) adottare le condizioni e le modalita' relative alla
assegnazione della capacita' del segmento spaziale
dell'EUTELSAT;
ix) fissare le condizioni e le modalita' per l'accesso al
segmento spaziale dell'EUTELSAT da parte delle entita' di
telecomunicazioni che non siano sotto la giurisdizione di
una Parte, in conformita' all'articolo III della
Convenzione;
x) decidere in materia di accordi per aperture di credito e per prestiti, conformemente all'articolo 11 dell'Accordo
operativo;
xi) fissare le regole generali interne ed adottare le decisioni che, secondo il Radio Regolamento dell'Unione
Internazionale delle Telecomunicazioni relativo alla
gestione dello spettro delle radiofrequenze ed
all'efficienza ed all'economia dello spazio orbitale,
siano appropriate al fine di assicurare che la gestione
del segmento spaziale dell'EUTELSAT o degli altri
satelliti ed apparecchiature connesse fornite
dall'EUTELSAT ai sensi della lettera f) dell'articolo III
della Convenzione sia conforme al suddetto Radio
Regolamento;
xii) presentare all'Assemblea delle Parti le raccomandazioni
sulle autorizzazioni di cui all'alinea iii) della lettera
a) dell'articolo IX della Convenzione;
xiii) comunicare all'Assemblea delle Parti, in conformita' alla lettera a) dell'articolo XVI della Convenzione, il proprio
parere sui progetti circa la realizzazione, acquisizione o
utilizzazione di installazioni diverse da quelle del
segmento spaziale dell'EUTELSAT;
xiv) fissare le regole generali interne ed adottare le decisioni relative al coordinamento del segmento spaziale
dell'EUTELSAT con i segmenti spaziali dell'INTELSAT e
dell'INMARSAT, in conformita' alle disposizioni contenute
nei rispettivi accordi istitutivi di dette organizzazioni;
xv) adottare le misure necessarie in caso di recesso e
sospensione di cui all'articolo XVIII della Convenzione ed
all'articolo 21 dell'Accordo operativo;
xvi) nominare e destituire il Direttore generale, e, su proposta di quest'ultimo, decidere sugli organici, sullo status e
sulle norme relative al personale dell'organo esecutivo di
cui alla lettera e) dell'articolo XIII della Convenzione,
ed approvare la nomina, da parte del Direttore generale,
degli altri funzionari da questi direttamente dipendenti;
xvii) designare un altro funzionario dell'organo esecutivo per
svolgere le funzioni di Direttore generale ad interim in
caso di assenza odi impedimento del Direttore generale o
quando questi venga a mancare;
xviii) presiedere ai negoziati con la Parte, nel cui territorio ha sede l'EUTELSAT, per l'Accordo di sede sui privilegi,
esenzioni ed immunita' di cui l'EUTELSAT dovra' godere ai
sensi della lettera c) dell'articolo XII della Convenzione
e presentarlo all'Assemblea delle Parti per approvazione;
xix) presentare all'Assemblea delle Parti rapporti periodici
sulle attivita' dell'EUTELSAT;
xx) fornire ogni informazione richiesta da una Parte o da un
Firmatario relativamente all'assolvimento degli obblighi
da questi assunti in virtu' della Convenzione o
dell'Accordo operativo;
xxi) designare un esperto legale nel caso in cui l'EUTELSAT sia parte in un procedimento arbitrale;
xxii) esprimere all'Assemblea delle Parti il proprio punto di
vista e formulare raccomandazioni sulle proposte di
emendamenti alla Convenzione ai sensi della lettera a)
dell'articolo XIX della Convenzione;
xxiii) decidere, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo
operativo, sugli emendamenti all'Accordo operativo che
siano compatibili con la Convenzione;
xxiv) esaminare le richieste di adesione e formulare
raccomandazioni in merito all'Assemblea delle Parti,
secondo quanto disposto alla lettera d) dell'articolo
XXIII della Convenzione.
c) Nello svolgimento delle sue funzioni, il Consiglio dei Firmatari dovra' tenere in debito conto le raccomandazioni ed i pareri trasmessigli dall'Assemblea delle Parti ai sensi dell'articolo XI della Convenzione.

Art. XIII

ARTICOLO XIII
(Organo esecutivo)
a) L'organo esecutivo e' diretto da un Direttore generale, nominato dal Consiglio dei Firmatari; la nomina dovra' essere confermata dalle Parti.
Il Depositario notifichera' immediatamente alle Parti la nomina, che si riterra' confermata se, entro sessanta giorni dalla notifica, piu' di un terzo delle Parti non avra' comunicato al Depositario, per iscritto, il proprio parere contrario. Dopo la nomina, il Direttore generale potra' assumere le sue funzioni alla data stabilita dal Consiglio dei Firmatari, anche in pendenza della conferma della nomina.
b) Il mandato del Direttore generale ha la durata di sei anni, a meno che il Consiglio dei Firmatari decida diversamente.
c) Il Consiglio dei Firmatari, con decisione motivata, potra' destituire il Direttore generale e dovra' riferire all'Assemblea delle Parti i motivi della destituzione.
d) Il Direttore generale e' il legale rappresentante e l'esponente di grado piu' elevato dell'EUTELSAT.
Egli agira' in base alle direttive del Consiglio dei Firmatari e sara' direttamente responsabile nei confronti di quest'ultimo per lo svolgimento di tutte le funzioni dell'organo esecutivo.
e) La struttura ed i livelli del personale dell'organo esecutivo, le condizioni e le modalita' di impiego di tutto il personale, le condizioni di impiego degli esperti e degli altri consulenti, di cui il Direttore generale si avvalga dovranno essere sottoposti all'approvazione del Consiglio dei Firmatari.
f) Il Direttore generale ha il potere di nominare il personale dell'organo esecutivo. La nomina dei piu' alti funzionari, direttamente dipendenti dal Direttore generale, tuttavia, dovra' essere approvata dal Consiglio dei Firmatari secondo quanto disposto all'alinea xvi) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione.
g) Ogni qualvolta il Direttore generale venga a mancare o in caso di sua assenza od impedimento, il Direttore generale ad interim, secondo l'alinea xvii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione, avra' la capacita' di esercitare i poteri del Direttore generale ai sensi della Convenzione e dell'Accordo operativo.
h) Nella nomina del Direttore generale e del personale dell'organo esecutivo si dovra' far riferimento ai piu' alti livelli di integrita', competenza ed efficienza.
i) Il Direttore generale ed il personale dell'organo esecutivo dovranno astenersi da ogni atto incompatibile con le rispettive responsabilita' nei confronti dell'EUTELSAT.

Art. XIV

ARTICOLO XIV
(Forniture)
a) La politica dell'EUTELSAT per le forniture sara' tale da incoraggiare, nell'interesse proprio e di quello delle Parti e dei Firmatari, la piu' vasta concorrenza possibile nella acquisizione di beni e servizi e dovra' essere attuata tenendo conto delle disposizioni degli articoli 17 e 18 dell'Accordo operativo.
b) Ad eccezione di quanto disposto all'articolo 17 dell'Accordo operativo, i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi per l'EUTELSAT saranno perfezionati a seguito di pubbliche gare internazionali.
c) I contratti dovranno essere assegnati, nel massimo interesse dell'EUTELSAT, ai fornitori che possono garantire la migliore combinazione dei requisiti di qualita', prezzo e tempo di consegna ed altri criteri di importanza rilevante per l'EUTELSAT, restando inteso che, in caso di offerte che presentino un'analoga combinazione dei suddetti criteri, i contratti dovranno essere assegnati tenendo in debita considerazione gli interessi generali ed industriali delle Parti.

Art. XV

ARTICOLO XV
(Diritti ed obblighi)
a) Le Parti ed i Firmatari eserciteranno i diritti ed adempiranno agli obblighi derivanti dalla Convenzione, in maniera conforme e nel rispetto dei principi e delle disposizioni della Convenzione.
b) Tutte le Parti e tutti i Firmatari possono assistere e partecipare a tutte le conferenze e riunioni nelle quali essi hanno il diritto di essere rappresentati in conformita' alle disposizioni della Convenzione e dell'Accordo operativo, ed inoltre ad ogni altra riunione organizzata dall'EUTELSAT o tenuta sotto i suoi auspici, in conformita' agli accordi presi per tali riunioni, indipendentemente dal luogo dove saranno tenute.
c) Prima di ciascuna conferenza o riunione da tenersi al di fuori del territorio in cui ha sede l'EUTELSAT, l'organo esecutivo dovra' assicurarsi che gli accordi con il Paese o Firmatario organizzatore della conferenza o della riunione includano una disposizione che consenta ai rappresentanti di tutte le Parti e di tutti i Firmatari, aventi diritto di parteciparvi, di entrare e soggiornare nel Paese invitante per la durata della conferenza o riunione suddetta.
d) Tutte le parti dovranno adottare le misure necessarie, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni, per prevenire la utilizzazione di stazioni terrene, in connessione con il segmento spaziale dell'EUTELSAT, che non siano conformi alle disposizioni dell'articolo 15 dell'Accordo operativo.

Art. XVI

ARTICOLO XVI
(Segmenti spaziali diversi)
a) Ciascuna Parte o Firmatario che si proponga o venga a conoscenza che una persona entro la giurisdizione di detta Parte si proponga di realizzare, acquisire o utilizzare, isolatamente o congiuntamente, installazioni relative ad un segmento spaziale diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT al fine di soddisfare le esigenze di servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, entro l'area dei servizi del segmento spaziale dell'EUTELSAT, per fornire servizi in conformita' alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione, dovra' preventivamente fornire tutte le relative informazioni all'Assemblea delle Parti, attraverso il Consiglio dei Firmatari che stabilira' se esiste o meno la probabilita' di considerevoli pregiudizi economici per l'EUTELSAT. Il Consiglio dei Firmatari dovra' presentare il suo rapporto e le sue conclusioni all'Assemblea delle Parti.
L'Assemblea delle Parti dovra' esprimere il suo parere entro sei mesi dall'inizio della suddetta procedura. A questo scopo l'Assemblea delle Parti potra' essere convocata in sessione straordinaria.
b) Il Consiglio dei Firmatari dovra' redigere e sottoporre all'Assemblea delle Parti, come questione prioritaria, le norme generali cui dovra' attenersi ciascuna Parte o Firmatario che si proponga - o venga a conoscenza che una persona entro la giurisdizione di detta Parte si proponga - di realizzare, isolatamente o congiuntamente, installazioni relative ad un segmento spaziale diverse da quelle del segmento spaziale dell'EUTELSAT per soddisfare esigenze proprie di servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali o internazionali o servizi specializzati di telecomunicazioni, al fine di assicurare la compatibilita' tecnica di queste installazioni e del loro esercizio con l'utilizzazione, da parte dell'EUTELSAT, dello spettro delle frequenze e dello spazio orbitale per il suo segmento spaziale esistente o programmato.
c) Questo articolo non sara' applicabile alla realizzazione, all'acquisizione o all'utilizzazione di installazioni di un segmento spaziale dell'EUTELSAT, che
i) facciano parte o siano destinate a far parte del segmento
spaziale dell'INTELSAT o del segmento spaziale
dell'INMARSAT, secondo la definizione contenuta
rispettivamente nell'Accordo dell'INTELSAT e nella Convenzione dell'INMARSAT;
ii) siano destinate esclusivamente a scopi militari.

Art. XVII

ARTICOLO XVII
(Sede dell'EUTELSAT - Privilegi, esenzioni, immunita)
a) L'EUTELSAT ha sede a Parigi.
b) L'EUTELSAT ed i suoi beni, relativamente all'ambito delle attivita' svolte in base alla Convenzione, saranno esenti nel territorio di tutte le Parti da ogni imposta nazionale sul reddito, da ogni imposta nazionale sui beni e da ogni diritto doganale sui satelliti di telecomunicazioni nonche' sulle loro parti componenti e su tutte le installazioni, che saranno utilizzati nel segmento spaziale dell'EUTELSAT.
c) In conformita' al Protocollo di cui alla presente lettera c), ciascuna Parte accordera' i necessari privilegi, immunita' ed esenzioni all'EUTELSAT, ai suoi funzionari e alle categorie del suo personale specificate nel suddetto Protocollo, alle Parti ed ai rappresentanti delle Parti, ai Firmatari ed a; rappresentanti dei Firmatari ed alle persone partecipanti alle procedure di arbitrato.
In particolare, ciascuna Parte, nella misura e nei casi previsti dal Protocollo di cui alla presente lettera c), concedera' alle anzidette persone l'immunita' giurisdizionale per gli atti compiuti, gli scritti e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni.
La Parte nel cui territorio ha sede L'EUTELSAT dovra', con ogni sollecitudine, concludere con l'EUTELSAT un Accordo di sede relativo a privilegi, esenzioni ed immunita'.
L'Accordo di sede dovra' prevedere l'esenzione da ogni imposta nazionale sul reddito per le somme versate dall'EUTELSAT, nel territorio di detta Parte, a tutti i Firmatari come tali, ad eccezione del Firmatario designato dalla Parte nel cui territorio ha sede l'EUTELSAT.
Anche le altre Parti, con ogni sollecitudine, dovranno concludere un Protocollo relativo ai privilegi, esenzioni ed immunita'.
L'Accordo di sede ed il Protocollo dovranno prevedere le condizioni della loro scadenza e saranno indipendenti dalla Convenzione.

Art. XVIII

ARTICOLO XVIII
(Recesso e sospensione)
a) i) Ciascuna Parte o Firmatario puo' recedere in qualsiasi
momento volontariamente dall'EUTELSAT.
ii) La Parte dovra' notificare per iscritto il suo recesso al
Depositario. Quando una Parte recede dall'EUTELSAT, il
Firmatario, da questa designato ai sensi della lettera b)
dell'articolo II della Convenzione, dovra' essere
considerato come se abbia inteso recedere dall'Accordo
operativo, a decorrere dalla stessa data del recesso della Parte.
iii) La decisione del recesso di un Firmatario dovra' essere
notificata per iscritto al Direttore generale della Parte
che lo ha designato; il recesso si intendera' accettato dalla Parte con la suddetta notizia.
In caso di recesso di un Firmatario, la Parte che lo aveva designato dovra', a decorrere dalla data del recesso,
assumere la capacita' del Firmatario, salvo il caso in cui e
fino a quando designi un nuovo Firmatario o receda dall'EUTELSAT.
iv) Il recesso volontario dall'EUTELSAT di cui agli alinea i),
ii) e iii) della presente lettera avra' effetto dopo che
siano decorsi tre mesi dalla data di ricevimento della
notifica da parte, secondo i casi, del Depositario o del Direttore generale.
b) i) Quando risulti che una Parte sia venuta meno ad uno dei suoi obblighi derivanti dalla Convenzione, l'Assemblea delle
Parti, agendo sia di propria iniziativa, sia a seguito di
specifica notifica e dopo aver esaminato le osservazioni
presentate da detta Parte, potra' decidere, dopo aver
accertato la violazione dell'obbligo, nel senso di
considerare la Parte stessa come se abbia inteso recedere
dall'EUTELSAT e, a decorrere dalla data di questa decisione,
cesseranno gli effetti della Convenzione nei confronti di detta Parte.
ii) A) Quando risulti che un Firmatario, come tale, sia venuto meno
ad uno degli obblighi che gli derivano dalla Convenzione
o dall'Accordo operativo - salvo per quanto riguarda gli
obblighi di cui alla lettera a) dell'articolo 4
dell'Accordo operativo - e non vi abbia posto rimedio nei
tre mesi successivi alla notifica per iscritto da parte
dell'organo esecutivo di una risoluzione del Consiglio
dei Firmatari che constati il fatto, il Firmatario sara'
automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti che
gli derivano dalla Convenzione e dall'Accordo operativo,
a decorrere dal termine del suddetto periodo di tre mesi.
Durante il periodo di sospensione dall'esercizio dei
diritti di un Firmatario secondo quanto disposto nella
presente lettera, il Firmatario continuera' ad assumere
tutti gli obblighi e tutte le responsabilita'
derivantigli dalla Convenzione e dall'Accordo operativo.
B) Il Consiglio dei Firmatari, dopo aver esaminato le
osservazioni del Firmatario o della Parte che lo ha
designato, puo' decidere che sia considerato come se
avesse inteso recedere dall'EUTELSAT e che, a decorrere
dalla data di questa decisione, cessino nei confronti del
Firmatario gli effetti dell'Accordo operativo.
Nel caso suddetto, la Parte, che ha designato il
Firmatario in questione, dovra', a decorrere dalla data
del recesso, assumere la qualita' di Firmatario, salvo il
caso in cui e fino a quando designi un altro Firmatario o
receda dall'EUTELSAT.
iii) A) Quando un Firmatario non effettui il versamento di tutte le
somme dovute ai sensi della lettera a) dell'articolo 4
dell'Accordo operativo e siano decorsi tre mesi dalla
relativa scadenza, il Firmatario si intendera'
automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti che
gli derivano dalla Convenzione e dall'Accordo operativo.
Durante il periodo di sospensione dall'esercizio dei
diritti di un Firmatario secondo quanto disposto nella
presente lettera, il Firmatario continuera' ad assumere
tutti gli obblighi e le responsabilita' derivantigli
dalla Convenzione e dall'Accordo operativo.
B) Se nei tre mesi successivi alla sospensione non sara'
stato effettuato alcun versamento delle somme dovute, il
Consiglio dei Firmatari, dopo aver esaminato le
osservazioni del Firmatario o della Parte che lo ha
designato, puo' decidere che sia considerato come se
avesse inteso recedere dall'EUTELSAT e che, a decorrere
dalla data di questa decisione, cessino nei confronti del
Firmatario gli effetti dell'Accordo operativo.
Nel caso suddetto, la Parte che ha designato il
Firmatario in questione dovra', a decorrere dalla data
del recesso, assumere la qualita' di Firmatario, salvo il
caso in cui e fino a quando designi un nuovo Firmatario o
receda dall'EUTELSAT.
c) Se per qualsiasi motivo una Parte intenda sostituirsi al Firmatario da essa designato, oppure designare un nuovo Firmatario, dovra' notificare per iscritto la sua decisione al Depositario. La Convenzione e l'Accordo operativo entreranno in vigore nei confronti del nuovo Firmatario e cesseranno di esserlo nei confronti del precedente Firmatario dal momento in cui il nuovo Firmatario avra' adempiuto a tutti gli obblighi non soddisfatti dal precedente ed avra' sottoscritto l'Accordo operativo.
d) In caso di recesso o di presunzione di recesso dall'EUTELSAT, una Parte non avra' piu' diritto ad essere rappresentata nell'Assemblea delle Parti e non potra' assumere alcun obbligo o responsabilita' a decorrere dalla data effettiva del recesso, ad eccezione delle responsabilita' derivanti da atti od omissioni anteriori alla data suddetta.
e) i) In caso di recesso o di presunzione di recesso dall'EUTELSAT,
un Firmatario, a decorrere dalla data effettiva del recesso,
non avra' piu' diritto ad essere rappresentato nel Consiglio
dei Firmatari e non potra' assumere alcun obbligo o
responsabilita', a decorrere da detta data, fermo restando che sara' tenuto ad effettuare - salvo diversa decisione del
Consiglio dei Firmatari - i versamenti delle contribuzioni in capitale necessari per far fronte agli impegni
contrattuali espressamente autorizzati prima dell'anzidetta data ed alle responsabilita' derivanti da atti od omissioni anteriori alla data in questione.
ii) Il regolamento finanziario a seguito del recesso di un
Firmatario dell'EUTELSAT sara' effettuato in conformita' all'articolo 21 dell'Accordo operativo.
f) Ogni notifica di recesso ed ogni decisione relativa ad un recesso presunto dovra' essere comunicata contemporaneamente a tutte le Parti e Firmatari da parte, secondo i casi, del Depositario o del Direttore generale.
g) Niente di quanto disposto nel presente articolo dovra' privare una Parte od un Firmatario di tutti i diritti acquisiti nella loro qualita' di Parte o Firmatario i quali siano conservati dopo la data effettiva di recesso e per i quali non sia stato ricevuto un compenso in base al presente articolo.

Art. XIX

ARTICOLO XIX
(Emendamenti)
a) Gli emendamenti alla Convenzione potranno essere proposti da ciascuna Parte e saranno comunicati al Direttore generale, il quale provvedera' sollecitamente a distribuire le relative proposte a tutte le Parti e Firmatari. Si richiedono tre mesi dal momento della comunicazione prima che una proposta di emendamento sia esaminata dal Consiglio dei Firmatari, che dovra' presentare i suoi punti di vista e le sue raccomandazioni all'Assemblea delle Parti entro i sei mesi successivi alla data di distribuzione della proposta in questione.
L'Assemblea delle Parti non dovra' esaminare la proposta di emendamento prima che siano decorsi sei mesi dal relativo ricevimento tenendo conto dei punti di vista e delle raccomandazioni espresse dal Consiglio dei Firmatari. In alcuni casi particolari il suddetto periodo potra' essere ridotto dall'Assemblea delle Parti mediante decisione adottata secondo la procedura relativa alle questioni di sostanza.
b) Se adottato dall'Assemblea delle Parti, l'emendamento entrera' in vigore centoventi giorni dopo che il depositario abbia ricevuto le relative notifiche di accettazione dei due terzi degli Stati, che erano Parti alla data dell'adozione dell'emendamento, ed i cui Firmatari detenevano, all'epoca, almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Dopo la sua entrata in vigore, l'emendamento diventera' vincolante per tutte le Parti e per tutti i Firmatari.
c) Nessun emendamento potra' entrare in vigore prima che siano decorsi otto mesi dalla data dell'adozione da parte dell'Assemblea delle Parti. Un emendamento che non sia entrato in vigore, secondo quanto disposto alla lettera b) del presente articolo, dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data di adozione, dovra' essere considerato nullo ed illegale.

Art. XX

ARTICOLO XX
(Regolamento delle vertenze)
a) Ogni vertenza sorta tra le Parti o tra l'EUTELSAT ed una o piu' Parti in relazione all'interpretazione od applicazione della Convenzione o della lettera c) dell'articolo 15, o della lettera c) dell'articolo 16 dell'Accordo operativo, dovra' essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, se non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui una parte della vertenza abbia notificato all'altra parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza in via amichevole. Ogni vertenza analoga relativa alla interpretazione od applicazione della presente Convenzione o dell'Accordo operativo tra una o piu' Parti da un lato ed uno o piu' Firmatari dall'altro potra' essere sottoposta alla procedura arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, a condizione che la Parte o le Parti nonche' il Firmatario o i Firmatari acconsentano.
b) Ogni vertenza in relazione alla interpretazione ed applicazione della Convenzione o della lettera c) dell'articolo 15 o della lettera c) dell'articolo 16 dell'Accordo operativo, sorta tra una Parte ed uno Stato che ha cessato di essere Parte, oppure tra l'EUTELSAT ed uno Stato che ha cessato di essere Parte e che sia sorta dopo che lo Stato ha cessato di essere Parte, sara' sottoposta alla procedura arbitrale secondo le disposizioni dell'Annesso B della Convenzione, se non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui una parte della vertenza ha notificato all'altra parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza amichevolmente, a condizione che lo Stato che ha cessato di essere Parte acconsenta. Se uno Stato perde la qualita' di Parte o se uno Stato od un ente di telecomunicazioni perde la qualita' di Firmatario dopo l'inizio della procedura arbitrale relativa ad una vertenza nella quale era interessato, la procedura arbitrale sara' proseguita fino alla sua conclusione.
c) Il regolamento delle vertenze sorte in relazione alla interpretazione od applicazione degli accordi tra l'EUTELSAT ed una qualsiasi Parte, distinti dalla Convenzione o dall'Accordo operativo, sara' effettuato sulla base delle specifiche disposizioni contenute in detti accordi. In mancanza di tali disposizioni, le suddette vertenze, se non risolte altrimenti, potranno essere sottoposte alla procedura arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, a condizione che le Parti siano d'accordo.

Art. XXI

ARTICOLO XXI
(Firma della Convenzione - Riserve)
a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni o entita' privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, e' o ha il diritto di diventare Parte firmataria dell'Accordo provvisorio, puo' divenire Parte della Convenzione mediante:
i) firma non soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, oppure.
ii) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione,
seguita dalla necessaria ratifica, accettazione o approvazione, oppure
iii) adesione.
b) La Convenzione sara' aperta alla firma a Parigi a partire dal 15 luglio 1982 fino alla sua entrata in vigore e successivamente rimarra' aperta all'adesione.
c) Uno Stato potra' diventare Parte della Convenzione soltanto dopo che l'entita' di telecomunicazioni designata abbia firmato l'Accordo operativo oppure esso stesso abbia firmato detto Accordo.
d) Nessuna riserva potra' essere formulata in relazione alla Convenzione o all'Accordo operativo.

Art. XXII

ARTICOLO XXII
(Entrata in vigore della Convenzione)
a) La Convenzione entrera' in vigore sessanta giorni dopo l'avvenuta firma, ai sensi dell'alinea i) della lettera a) dell'articolo XXI della Convenzione, o sessanta giorni dopo la ratifica, accettazione od approvazione da parte dei due terzi degli Stati sotto la cui giurisdizione si trovino, al momento dell'apertura alla firma della Convenzione, le Parti Firmatarie dell'Accordo provvisorio, a condizione che:
i) dette Parti firmatarie, o i Firmatari da esse designati
dell'Accordo ECS, detengano i due terzi delle quote finanziarie di cui all'Accordo ECS e
ii) l'Accordo operativo sia stato firmato secondo le disposizioni
della lettera b) dell'articolo II della Convenzione.
b) La Convenzione non potra' entrare in vigore prima che siano decorsi otto mesi dalla sua apertura alla firma. La Convenzione non potra' entrare in vigore se non sara' stata firmata, ratificata, accettata o approvata secondo le disposizioni della lettera a) del presente articolo entro diciotto mesi dalla data di apertura alla firma.
c) Quando uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione venga depositato da uno Stato dopo l'entrata in vigore della Convenzione, la Convenzione entrera' in vigore nei confronti di detto Stato al momento del deposito.
d) Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione potra' essere applicata provvisoriamente nei confronti di uno Stato che l'abbia firmata con riserva di ratifica, accettazione o approvazione e che lo abbia richiesto al momento della firma o successivamente.
L'applicazione provvisoria verra' a cessare:
i) al momento del deposito, da parte di detto Stato, di uno
strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
ii) quando siano decorsi due anni dall'entrata in vigore della
Convenzione, senza che essa sia stata ratificata, accettata o approvata da detto Stato;
iii) al momento in cui lo Stato stesso, prima che sia decorso il periodo di cui all'alinea ii) della presente lettera, abbia comunicato che non intende ratificare, accettare o approvare la Convenzione.
Quando l'applicazione provvisoria viene a cessare ai sensi degli alinea ii) o iii) della presente lettera, i diritti e gli obblighi della Parte e del Firmatario da essa designato saranno regolati dalle lettere d), e) e g) dell'articolo XVIII della Convenzione.
e) Nonostante le disposizioni del presente articolo, la Convenzione non entrera' in vigore e non sara' applicata provvisoriamente nei confronti di alcuno Stato fino a che non siano state rispettate le condizioni di cui alla lettera c) dell'articolo XXI della Convenzione.
f) Dal momento della sua entrata in vigore, la Convenzione sostituira' l'Accordo provvisorio, che cessera' di avere effetto.
Tuttavia nessuna disposizione della Convenzione o dell'Accordo operativo potra' riguardare i diritti o gli obblighi di una Parte o di un Firmatario acquisiti nella sua qualita' di Parte firmataria dell'Accordo provvisorio o di Firmatario dell'Accordo ECS.

Art. XXIII

ARTICOLO XXIII
(Adesione alla Convenzione)
a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni o entita' privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, sia stato o abbia avuto il diritto di diventare Parte firmataria dell'Accordo provvisorio alla data dell'apertura alla firma della Convenzione, potra' aderire alla Convenzione dal momento in cui questa cessa di essere aperta alla firma fino a quando siano decorsi due anni dalla sua entrata in vigore.
b) Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e) del presente articolo si applicheranno alle richieste di adesione da parte dei seguenti Stati:
i) uno Stato, la cui Amministrazione delle Poste e
Telecomunicazioni o entita' privata che gestisce il servizio
su autorizzazione governativa, sia stato o abbia avuto il
diritto di diventare Parte firmataria dell'Accordo
provvisorio alla data dell'apertura alla firma della
Convenzione, il quale non sia divenuto Parte della
Convenzione ai sensi degli alinea i) o ii) della lettera a) dell'articolo XXI, oppure ai sensi della lettera a) del presente articolo;
ii) ogni altro Stato europeo, membro dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, che desideri aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore.
c) Ogni Stato che desideri aderire alla Convenzione nelle circostanze menzionate nella lettera b) del presente articolo (qui di seguito denominato "Stato richiedente") dovra' darne notifica al Direttore generale per iscritto e fornirgli ogni informazione, che il Consiglio dei Firmatari potrebbe richiedere, relativa alla proposta di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT da parte dello Stato richiedente.
d) Il Consiglio dei Firmatari dovra' esaminare, da un punto di vista tecnico, operativo e finanziario, la compatibilita' della domanda dello Stato richiedente con gli interessi dell'EUTELSAT e dei Firmatari relativamente all'ambito delle attivita' dell'EUTELSAT e dovra' presentare una raccomandazione in merito all'Assemblea delle Parti.
e) Tenendo conto di tale raccomandazione, l'Assemblea delle Parti dovra' prendere una decisione sulla domanda dello Stato richiedente entro sei mesi dalla data in cui il Consiglio dei Firmatari decida di essere in possesso di tutte le necessarie informazioni, di cui alla lettera c) del presente articolo. La decisione del Consiglio dei Firmatari sara' sollecitamente notificata all'Assemblea delle Parti.
La decisione dell'Assemblea delle Parti sara' presa con votazione segreta e secondo la procedura relativa alle questioni di sostanza. A questo scopo l'Assemblea delle Parti potra' essere convocata in sessione straordinaria.
f) Il Direttore generale notifichera' allo Stato richiedente le condizioni per l'adesione stabilite dall'Assemblea delle Parti, le quali costituiranno oggetto di un protocollo annesso allo strumento di adesione, che sara' depositato dal suddetto Stato presso il Depositario.

Art. XXIV

ARTICOLO XXIV
(Responsabilita)
Nessuna Parte sara' responsabile individualmente degli atti ed obblighi dell'EUTELSAT, salvo nel caso in cui tale responsabilita' derivi da un trattato concluso tra la Parte e lo Stato che richiede il risarcimento del danno. In questo caso, l'EUTELSAT dovra' risarcire la Parte in questione per ognuna di tali responsabilita', a meno che quest'ultima abbia espressamente dichiarato di assumersi la suddetta responsabilita' in via esclusiva.

Art. XXV

ARTICOLO XXV
(Disposizioni varie)
a) Le lingue ufficiali e di lavoro dell'EUTELSAT sono l'inglese ed il francese.
b) L'EUTELSAT, tenendo in considerazione i punti di vista generali espressi dall'Assemblea delle Parti, dovra' cooperare, per le questioni di comune interesse, con le Nazioni Unite e le sue Agenzie specializzate, tra cui, in particolare, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, e con altre organizzazioni internazionali.
c) In conformita' alle disposizioni della Risoluzione 1721 (XVI) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'EUTELSAT trasmettera', a titolo di informazione, al Segretario generale delle Nazioni Unite ed alle Agenzie specializzate interessate, una relazione annuale sulle sue attivita'.

Art. XXVI

ARTICOLO XXVI
(Depositario)
a) Il Governo della Repubblica Francese e' il Depositario della Convenzione, presso il quale saranno depositati gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le domande di applicazioni a titolo provvisorio nonche' le notifiche di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti, delle dichiarazioni di recesso dall'EUTELSAT o di cessazione dell'applicazione provvisoria della Convenzione.
b) La Convenzione sara' depositata negli archivi del Depositario.
Questi ne trasmettera' copie conformi a tutti gli Stati che l'abbiano firmata o che abbiano depositato gli strumenti di adesione ed inoltre all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
c) Il depositario informera' sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e, se necessario, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in merito:
i) a tutte le firme della Convenzione;
ii) al deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione;
iii) all'inizio del periodo di sessanta giorni di cui alla
lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione;
iv) all'entrata in vigore della Convenzione.
v) a tutte le domande di applicazione provvisoria di cui alla
lettera d) dell'articolo XXII della Convinzione;
vi) alla nomina del Direttore generale, ad eventuali pareri
contrari ed alla conferma di detta nomina di cui alla
lettera a) dell'articolo XIII della Convenzione;
vii) all'adozione e all'entrata in vigore di tutti gli
emendamenti alla Convenzione;
viii) a tutte le notifiche di recesso;
ix) a tutte le decisioni dell'Assemblea delle Parti, di cui alla lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, che una
Parte sia considerata come se avesse inteso recedere
dall'EUTELSAT;
x) a tutte le decisioni del Consiglio dei Firmatari, di cui alla lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, che un
Firmatario sia considerato come se avesse inteso recedere
dall'EUTELSAT;
xi) a tutte le sostituzioni di Firmatari, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo XVIII della Convenzione;
xii) a tutte le sospensioni e le reintegrazioni nell'esercizio
dei diritti;
xiii) a tutte le altre notifiche e comunicazioni relative alla
Convenzione.
d) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il Depositario trasmettera' al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione e pubblicazione in conformita' all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le copie conformi omologate della Convenzione e dell'Accordo operativo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
APERTA alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle due lingue inglese e francese, i due testi fanno ugualmente fede, in un unico originale.

Convenzione-Annesso A

Annesso A
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
1) Continuita' delle attivita'
a) Ogni accordo, stipulato dall'EUTELSAT INTERINALE ai sensi dell'Accordo provvisorio o dell'Accordo ECS ed in vigore al momento della cessazione degli effetti dei suddetti Accordi, restera' in vigore a meno che e fino a quando sia modificato o annullato in conformita' alle disposizioni contenute nell'accordo stesso. Ogni decisione, presa dall'EUTELSAT INTERINALE ai sensi dell'Accordo provvisorio o dell'Accordo ECS e in vigore al momento della cessazione degli effetti degli ultimi due summenzionati Accordi, restera' in vigore a meno che e fino quando tale decisione sia modificata o annullata da o nell'applicazione della Convenzione o dell'Accordo operativo.
b) Se al momento della cessazione degli effetti dell'Accordo provvisorio e dell'Accordo ECS, un organo dell'EUTELSAT INTERINALE avra' intrapreso, ma non completato, un'azione che era stato autorizzato o incaricato di compiere ai sensi dell'Accordo provvisorio o dell'Accordo ECS, il Consiglio dei Firmatari si sostituira' a detto organo al fine di portare a termine l'azione in questione.
2) Gestione
a) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, tutto il personale del Segretariato generale permanente, istituito ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo provvisorio, avra' il diritto di essere trasferito nell'organo esecutivo dell'EUTELSAT, senza pregiudizio per le disposizioni di cui alla lettera f) dell'articolo XIII della Convenzione.
b) In conformita' al paragrafo 1 del presente Annesso, le condizioni di impiego per il personale in organico in base all'Accordo provvisorio continueranno ad essere applicate fino a che nuove condizioni di impiego siano redatte dal Consiglio dei Firmatari.
c) Fino all'assunzione dell'incarico da parte del primo Direttore generale, le sue funzioni saranno svolte dal Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE.
3) Trasferimento all'EUTELSAT delle funzioni dell'Amministrazione mandataria.
a) All'inizio del periodo di sessanta giorni, di cui alla lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione, il Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE informera' l'Amministrazione mandataria della data di entrata in vigore della Convenzione e della cessazione degli effetti dell'Accordo provvisorio.
b) Il Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE adottera' tutte le misure per un tempestivo trasferimento all'EUTELSAT di tutti i diritti e gli obblighi derivati all'Amministrazione mandataria dalla sua qualita' di rappresentante legale dell'EUTELSAT INTERINALE.

Convenzione-Annesso B

Annesso B
PROCEDIMENTO ARBITRALE
1) Al fine di decidere su ogni vertenza di cui all'articolo XX della Convenzione o all'articolo 20 dell'Accordo operativo, sara' istituito un tribunale arbitrale secondo le disposizioni contenute nei paragrafi seguenti.
2) Ciascuna Parte della Convenzione potra' unirsi all'una o all'altra parte della vertenza in un procedimento arbitrale.
3) Il tribunale arbitrale e' composto di tre membri. Ciascuna parte della vertenza nominera' un esperto legale entro un periodo di due mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta di una delle parti di sottoporre la vertenza al procedimento arbitrale.
Qualora l'articolo XX della Convenzione e l'articolo 20 dell'Accordo operativo richiedano il consenso delle parti a sottoporre la vertenza al procedimento arbitrale, il periodo di due mesi decorrera' dalla data di detto consenso. I primi due esperti legali, entro un periodo di due mesi a decorrere dalla nomina del secondo esperto legale, designeranno il terzo esperto legale, che assumera' le funzioni di Presidente del tribunale arbitrale. Se uno dei due esperti legali non sia stato nominato nel periodo suddetto, su richiesta dell'una e dell'altra parte, sara' nominato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o, in mancanza di accordo tra le parti, dal Segretario generale della Corte Arbitrale Permanente. La stessa procedura sara' applicata nel caso in cui il Presidente del tribunale arbitrale non sia stato nominato nel periodo stabilito.
4) Il tribunale arbitrale stabilira' la sede delle riunioni ed adottera' un proprio regolamento interno.
5) Ciascuna parte sosterra' le spese relative all'esperto legale, della cui nomina e' responsabile, e quelle concernenti i suoi rappresentanti presso il tribunale. Le spese, invece, relative al Presidente del tribunale arbitrale saranno ripartite in misura uguale tra le parti della vertenza.
6) La sentenza del tribunale arbitrale dovra' essere adottata dalla maggioranza dei suoi membri, che non possono astenersi dal voto. La sentenza e' definitiva e vincolante per tutte le parti della vertenza e nessuno potra' appellarsi contro di essa. Le parti dovranno conformarsi alla sentenza senza indugio. In caso di vertenza circa il significato o le finalita' di detta sentenza il tribunale arbitrale ne fornira' la giusta interpretazione su richiesta di una delle parti.

Art. 1

ACCORDO OPERATIVO DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LE TELECOMUNICAZIONI A MEZZO SATELLITE "EUTELSAT"
PREAMBOLO
I FIRMATARI del presente Accordo operativo,
CONSIDERANDO che gli Stati, Parti della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT", si sono impegnati, con detta Convenzione, a designare un ente di telecomunicazioni a firmare l'Accordo operativo o a firmarlo essi stessi,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
(Definizioni)
a) Ai fini dell'Accordo operativo:
i) il termine "Convenzione" designa la Convenzione istitutiva
dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a
mezzo Satellite "EUTELSAT";
ii) il termine "UCE" designa l'Unita' di conto europea,
istituita mediante il Regolamento n. 3180/78 del Consiglio
delle Comunita' europee, subordinatamente ad eventuali
variazioni o nuova definizione che il Consiglio possa
adottare.
b) Le definizioni dell'articolo 1 della Convenzione si applicano all'Accordo operativo.

Art. 2

ARTICOLO 2
(Diritti ed obblighi dei Firmatari)
a) Ciascun Firmatario acquista i diritti attribuitigli dalla Convenzione e dall'Accordo operativo e deve adempiere agli obblighi imposti da detti accordi.
b) Negli accordi di traffico da essi negoziati, i Firmatari dovranno adoperarsi per instradare una quantita' ragionevole di traffico attraverso il segmento spaziale dell'EUTELSAT.

Art. 3

ARTICOLO 3
(Trasferimento dei diritti ed obblighi)
Alla data dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'Accordo operativo e subordinatamente a quanto disposto nell'Annesso A dell'Accordo operativo:
i) tutti i beni, ivi inclusi i diritti di proprieta', i diritti derivanti da rapporti contrattuali, i diritti inerenti al
segmento spaziale ed ogni altro diritto acquisito in base
all'Accordo provvisorio o all'Accordo ECS, si intenderanno
trasferiti ed appartenenti all'EUTELSAT;
ii) tutti gli obblighi e le responsabilita' derivanti o assunti direttamente o per conto dell'EUTELSAT INTERINALE
nell'adempimento delle disposizioni dell'Accordo
provvisorio e dell'Accordo ECS, che siano sussistenti o
risultanti da atti od omissioni anteriori a detta data,
diverranno obblighi e responsabilita' dell'EUTELSAT;
iii) l'interesse finanziario di ciascun Firmatario nell'EUTELSAT
e' uguale all'importo ottenuto mediante applicazione della
sua quota di investimento, espressa in percentuale, alla
valutazione dei beni dell'EUTELSAT, effettuata ai sensi
dell'alinea b) del paragrafo 3) dell'Annesso A dell'Accordo
operativo.

Art. 4

ARTICOLO 4
(Contribuzioni in capitale)
a) In proporzione alla propria quota di investimento espressa in percentuale, ciascun Firmatario contribuira' alla necessita' in capitale dell'EUTELSAT e ricevera', a titolo di rimborso dal Consiglio dei Firmatari, in conformita' alla Convenzione ed all'Accordo operativo.
b) Le necessita' in capitale comprendono:
i) tutti i costi diretti ed indiretti relativi alla
progettazione, messa a punto, acquisizione, costruzione e
realizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT,
all'acquisizione dei diritti contrattuali mediante affitto
e quelli relativi agli altri beni dell'EUTELSAT;
ii) le spese necessarie a coprire l'esercizio, la manutenzione ed i costi amministrativi dell'EUTELSAT, che
l'Organizzazione non sia in grado di finanziare mediante le
entrate conformemente all'articolo 9 dell'Accordo
operativo;
iii) i fondi richiesti dall'EUTELSAT per il pagamento delle
indennita' di cui all'articolo XXIV della Convenzione ed
alla lettera b) dell'articolo 19 dell'Accordo operativo.
c) Il Consiglio dei Firmatari stabilira' i termini per i pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente articolo. Alle somme dovute e non versate saranno aggiunti gli interessi, ad un tasso fissato dal Consiglio dei Firmatari.
d) Nel caso di un'estensione del segmento spaziale dell'EUTELSAT per la fornitura di capacita' per servizi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) dell'articolo III della Convenzione, il Consiglio dei Firmatari adottera' ogni misura ragionevole al fine di assicurare che quei Firmatari, che non siano direttamente interessati all'attuazione dell'estensione, non debbano finanziaria prima dell'utilizzazione operativa di detti servizi. I Firmatari interessati dovranno fare del loro meglio per accettare un corrispondente aumento delle loro quote di investimento.

Art. 5

ARTICOLO 5
(Limite del capitale)
Il totale delle contribuzioni cumulative in capitale da parte dei Firmatari ai sensi dell'articolo 4 dell'Accordo operativo e degli impegni contrattuali in capitale dell'EUTELSAT, diminuito dell'importo complessivo del capitale rimborsato, e' soggetto ad un limite massimo (denominato "limite del capitale"). Il limite iniziale del capitale e' fissato in 400 milioni di UCE. Il Consiglio dei Firmatari avra' l'autorita' di effettuare aggiustamenti del limite del capitale e dovra' adottare le decisioni relative in conformita' alla lettera g) dell'articolo XI della Convenzione.

Art. 6

ARTICOLO 6
(Quote di investimento)
a) Le quote di investimento dei Firmatari sono determinate in base all'utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT Salvo quanto contrariamente disposto in questo articolo, ciascun Firmatario e' titolare di una quota di investimento corrispondente alla propria utilizzazione del segmento spaziale nell'EUTELSAT e determinata percentualmente in rapporto alla utilizzazione totale del segmento spaziale dell'EUTELSAT da parte di tutti i Firmatari.
b) Ai fini della lettera a) del presente articolo, l'utilizzazione, da parte di un Firmatario, del segmento spaziale dell'EUTELSAT sara' determinata dividendo i canoni di utilizzazione del segmento spaziale dovuti dal Firmatario, per il numero dei giorni per i quali tali canoni erano esigibili nei sei mesi antecedenti la data effettiva di una determinazione delle quote di investimento, effettuata in conformita' alla lettera d) o all'alinea i) della lettera e) del presente articolo. Tuttavia, qualora il numero di detti giorni risultera' inferiore a novanta, non potra' tenersi conto dei relativi canoni per la determinazione della quota di investimento.
c) Prima della determinazione della quota di investimento sulla base dell'utilizzazione ai sensi delle lettere a), b) e d) del presente articolo, la quota di investimento di ciascun Firmatario sara' calcolata in conformita' all'Annesso B dell'Accordo operativo.
d) La prima determinazione delle quote di investimento basate sull'utilizzazione avra' luogo:
i) non prima che siano decorsi quattro anni dalla data di
posizionamento in orbita del primo satellite del segmento
spaziale dell'EUTELSAT, purche' in grado di funzionare;
ii) al termine del periodo di quattro anni, di cui all'alinea i)
della presente lettera, se e quando:
A) dieci Firmatari abbiano avuto accesso al segmento
spaziale dell'EUTELSAT, per un periodo di sei mesi, sia
mediante le proprie stazioni terrene, sia mediante le
stazioni terrene di altri Firmatari; e
B) le entrate dell'EUTELSAT derivanti dall'utilizzazione,
da parte dei Firmatari, per un periodo di sei mesi,
siano state piu' elevate di quelle che sarebbero
derivate dall'utilizzazione, per lo stesso periodo,
della capacita' del segmento spaziale necessaria alla
realizzazione di 5000 circuiti telefonici, utilizzanti
le tecniche di interpolazione numerica della voce;
iii) decorsi sette anni dalla data di posizionamento in orbita del primo satellite del segmento spaziale dell'EUTELSAT in
grado di funzionare, se non si siano verificate le
condizioni di cui all'alinea ii) della presente lettera.
e) Dopo la prima determinazione sulla base dell'utilizzazione, le quote di investimento saranno successivamente determinate con effetto da:
i) il primo marzo di ogni anno. Tuttavia, detta determinazione non avra' luogo se il totale dei canoni di utilizzazione
dovuti all'EUTELSAT dai firmatari per il semestre
antecedente a detta data, saranno inferiori di oltre il
venti per cento, del totale dei canoni da loro dovuti
all'EUTELSAT per l'utilizzazione nei sei mesi, a partire da
diciotto mesi prima della data suddetta;
ii) l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, nei confronti di
un nuovo Firmatario;
iii) la data effettiva di recesso da parte di un Firmatario.
f) Qualora una quota di investimento sia determinata ai sensi degli alinea ii) o iii) della lettera e) o ai sensi della lettera g) del presente articolo, le quote di investimento di tutti gli altri Firmatari saranno soggette a un aggiustamento in proporzione alle quote di investimento detenute prima dell'aggiustamento stesso. Al momento del recesso di un Firmatario, la quota di investimento dello 0,05 per cento, determinata ai sensi della lettera g) del presente articolo, non potra' essere aumentata.
g) Nonostante qualsiasi disposizione di cui al presente articolo, nessun Firmatario sara' titolare di una quota di investimento inferiore allo 0,05 per cento del totale delle quote.
h) Il Consiglio dei Firmatari potra' attribuire ad un Firmatario, a seguito di specifica richiesta, una quota di investimento ridotta rispetto a quella determinata in base alle disposizioni contenute nella lettera a) fino alla lettera f) del presente articolo, sempre che a detta riduzione faccia riscontro l'accettazione volontaria da parte di altri Firmatari di un corrispondente aumento delle rispettive quote di investimento. Il Consiglio dei Firmatari dovra' adottare le procedure relative all'applicazione delle disposizioni della presente lettera ed all'equa distribuzione dell'ammontare corrispondente alla riduzione delle quote di investimento tra i Firmatari disposti ad accettare un aumento delle rispettive quote di investimento.
i) Tutti i Firmatari saranno informati dal Direttore generale circa i risultati di ogni determinazione delle quote di investimento e della data dalla quale la determinazione avra' effetto.

Art. 7

ARTICOLO 7
(Riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari)
a) Al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, saranno effettuati, tramite l'EUTELSAT, riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari, in conformita' all'Annesso A dell'Accordo operativo.
b) Al momento di ogni determinazione delle quote di investimento, successive alla prima, i riaggiustamenti finanziari tra i Firmatari saranno effettuati, tramite l'EUTELSAT, in base ad una valutazione secondo le disposizioni della lettera c) del presente articolo.
L'ammontare dei riaggiustamenti finanziari in questione sara' determinato, per ciascun Firmatario, applicando, ai fini di detta valutazione, la eventuale differenza tra la nuova quota di investimento di ciascun Firmatario e quella detenuta prima della determinazione.
c) La valutazione di cui alla lettera b) del presente articolo sara' effettuata nel modo seguente:
i) dal costo iniziale di tutti i beni, quali risultano dai costi
dell'EUTELSAT alla data del riaggiustamento, compreso ogni
interesse capitalizzato e spese capitalizzate, sara'
sottratto il totale degli:
A) ammortamenti cumulati fino alla data del
riaggiustamento, risultanti dai conti dell'EUTELSAT;
B) i prestiti contratti ed altre somme dovute all'EUTELSAT
alla data del riaggiustamento;
ii) i risultati ottenuti nel modo suddetto saranno ricalcolati aggiungendo o sottraendo l'ulteriore somma che risulti in
difetto o in eccesso, rispettivamente, nella comparazione
tra i pagamenti effettuati dall'EUTELSAT per la
remunerazione del capitale, dall'entrata in vigore
dell'Accordo operativo fino alla data effettiva di detta
valutazione, e l'importo cumulativo dovuto in base ai tassi
di remunerazione del capitale fissati dal Consiglio dei
Firmatari ed in vigore nei periodi nei quali i tassi stessi
erano applicabili.
Per la determinazione dell'anzidetta somma, la
remunerazione dovuta sara' calcolata mensilmente e sara'
rapportata all'ammontare netto risultante dagli elementi di
cui all'alinea i) della presente lettera.
d) I pagamenti delle somme dovute da/o ai Firmatari ai sensi del presente articolo dovranno essere effettuati alla data stabilita dal Consiglio dei Firmatari. Alle somme sara' aggiunto, a partire dal termine di scadenza, un interesse al tasso uguale a quello fissato dal Consiglio dei Firmatari, ai sensi della lettera c) dell'articolo 4 dell'Accordo operativo.

Art. 8

ARTICOLO 8
(Canoni di utilizzazione)
a) Il Consiglio dei Firmatari deve fissare le unita' di misura applicabili ai diversi tipi di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e deve stabilire i canoni per ciascuna utilizzazione.
Detti canoni dovranno essere tali da garantire introiti sufficienti a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione dell'EUTELSAT, la costituzione di fondi di esercizio nella misura ritenuta necessaria dal Consiglio dei Firmatari, l'ammortamento degli investimenti effettuati dai Firmatari, e la remunerazione del capitale versato dai Firmatari.
I canoni da applicare ad un certo tipo di utilizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT saranno destinati a coprire tutte le spese relative a quel tipo di utilizzazione.
b) I canoni di utilizzazione dovranno essere pagati in conformita' alle disposizioni adottate dal Consiglio dei Firmatari.
c) Il Consiglio dei Firmatari adottera' tutte le misure appropriate per i casi di ritardo, oltre tre mesi, nel versamento dei canoni di utilizzazione, tenendo conto delle disposizioni della lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione.
d) A tutti gli importi dei canoni di utilizzazioni, che non siano stati versati alla data fissata dal Consiglio dei Firmatari, sara' aggiunto un interesse al tasso fissato dal Consiglio stesso.

Art. 9

ARTICOLO 9
(Introiti)
a) Gli introiti dell'EUTELSAT saranno destinati, fino alla loro completa disponibilita', secondo il seguente ordine di precedenza:
i) a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed
amministrazione;
ii) alla costituzione dei fondi di esercizio nella misura che il
Consiglio dei Firmatari riterra' necessaria;
iii) al pagamento a favore dei Firmatari, in proporzione alle
rispettive quote di investimento, delle somme costituenti
il rimborso del capitale versato, nella misura e secondo le
disposizioni relative agli ammortamenti fissate dal
Consiglio dei Firmatari e risultanti dalla contabilita'
dell'EUTELSAT;
iv) al versamento, a favore di un Firmatario receduto
dall'EUTELSAT, delle somme dovutegli ai sensi dell'articolo
21 dell'Accordo operativo;
v) a corrispondere ai Firmatari quanto residuera', in
proporzione alle rispettive quote di investimento, a titolo
di remunerazione del capitale versato, ivi inclusa la
remunerazione non versata negli anni precedenti, aumentata
dell'interesse relativo.
b) Nella determinazione del tasso di remunerazione del capitale versato dai Firmatari, il Consiglio dei Firmatari dovra' tener conto dei rischi connessi con gli investimenti nell'EUTELSAT e dovra' fissare un tasso il piu' vicino possibile al costo del denaro sui mercati monetari.
c) Se gli introiti dell'EUTELSAT non saranno sufficienti a coprire le spese di esercizio, manutenzione ed amministrazione dell'EUTELSAT, il Consiglio dei Firmatari potra' decidere di coprire il deficit ricorrendo, alternativamente o cumulativamente, alla utilizzazione dei fondi di esercizio, all'apertura di conti scoperti, a prestiti o alla richiesta ai Firmatari di contribuzioni in capitale in proporzione alle rispettive quote di investimento.

Art. 10

ARTICOLO 10
(Regolamento dei conti)
a) Il regolamento dei conti tra i Firmatari e l'EUTELSAT, relativamente alle transazioni finanziarie di cui agli articoli 4, 7, 8 e 9 dell'Accordo operativo, dovra' essere effettuato in modo da ridurre al minimo livello possibile sia i fondi trasferiti tra i Firmatari e l'EUTELSAT, sia i fondi in possesso dell'EUTELSAT in eccedenza a quelli di esercizio ritenuti necessari dal Consiglio dei Firmatari.
b) Tutti i pagamenti tra i Firmatari e l'EUTELSAT in esecuzione dell'Accordo operativo saranno effettuati in qualsiasi moneta liberamente convertibile.

Art. 11

ARTICOLO 11
(Conti scoperti e prestiti)
a) L'EUTELSAT potra' ricorrere ad accordi relativi a conti scoperti, previa decisione del Consiglio dei Firmatari, per far fronte all'insufficienza di liquidi fino a che non pervengano introiti adeguati o contribuzioni in capitale.
b) Nonostante le disposizioni dell'articolo 4 dell'Accordo operativo, l'EUTELSAT potra' ricorrere a prestiti, previa decisione del Consiglio dei Firmatari, al fine di finanziare ogni attivita' intrapresa dall'EUTELSAT in conformita' all'articolo III della Convenzione o per far fronte a qualsiasi responsabilita' assunta dall'EUTELSAT. L'ammontare scoperto di tali prestiti sara' considerato come impegno contrattuale in capitale ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo operativo.

Art. 12

ARTICOLO 12
(Costi esclusi)
Non fanno parte delle spese dell'EUTELSAT:
i) le imposte a carico di un Firmatario relativamente alle somme
ad esso versate dall'EUTELSAT, ai sensi della Convenzione e
dell'Accordo operativo;
ii) le spese delle Parti e dei Firmatari connesse alla
partecipazione alle riunioni dell'Assemblea delle Parti e
del Consiglio dei Firmatari, o ad ogni altra riunione
dell'EUTELSAT.

Art. 13

ARTICOLO 13
(Verificazione dei conti)
I conti dell'EUTELSAT saranno verificati annualmente da revisori dei conti esterni nominati dal Consiglio dei Firmatari. Ciascun Firmatario ha il diritto di prendere visione dei conti dell'EUTELSAT.

Art. 14

ARTICOLO 14
(Altre organizzazioni internazionali)
Oltre ad osservare i regolamenti dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni per la progettazione, messa a punto, costruzione e realizzazione del segmento spaziale dell'EUTELSAT e per le procedure relative alla regolamentazione dell'esercizio del segmento spaziale dell'EUTELSAT e delle stazioni terrene, l'EUTELSAT dovra' tener conto della raccomandazione e delle procedure degli organi dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
L'EUTELSAT, inoltre, dovra' tener conto delle raccomandazioni della Conferenza Europea delle Amministrazioni delle Poste e Telecomunicazioni (CEPT).

Art. 15

ARTICOLO 15
(Approvazione delle stazioni terrene)
a) Le domande di approvazione delle stazioni terrene, siano stazioni trasmittenti, stazioni riceventi o stazioni trasmittenti-riceventi, per l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT, devono essere presentate alle EUTELSAT soltanto dal Firmatario designato dalla Parte, sul cui territorio e' o sara' localizzata la stazione terrena, o, quando si tratti di stazioni terrene localizzate in un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un ente di Telecomunicazioni debitamente autorizzato.
b) In mancanza di criteri e procedure del Consiglio dei Firmatari ai sensi dell'alinea vi) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione, relativi all'approvazione delle stazioni terrene, il Consiglio dei Firmatari potra' ugualmente esaminare e dar seguito ad ogni domanda di approvazione di una stazione terrena.
c) Ciascun Firmatario o ente di telecomunicazioni, di cui alla lettera a) del presente articolo, assumera' direttamente, nei confronti dell'EUTELSAT, per quanto attiene alle stazioni terrene per le quali sia stata presentata la relativa domanda, l'obbligo di far rispettare le regole e le norme stabilite nel documento di approvazione rilasciato dall'EUTELSAT, a meno che, sempre che la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo abbia designato assuma essa stessa detto obbligo.

Art. 16

ARTICOLO 16
(Assegnazione della capacita' del segmento spaziale)
a) Le domande di assegnazione della capacita' del segmento spaziale dell'EUTELSAT possono essere presentate all'EUTELSAT soltanto dai Firmatari o, quando si tratti di un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un ente di telecomunicazioni debitamente autorizzato.
b) L'assegnazione della capacita' del segmento spaziale dell'EUTELSAT sara' autorizzata dal Consiglio dei Firmatari in conformita' alle modalita' e condizioni da esso stabilite ai sensi degli alinea viii) e ix) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione.
c) Ciascun ente assegnatario della capacita', ai sensi del presente articolo, assumera' direttamente ogni responsabilita' per il rispetto di tutte le modalita' e condizioni stabilite dall'EUTELSAT all'atto dell'assegnazione, a meno che, sempre che la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che l'abbia designato assuma essa stessa dette responsabilita'.

Art. 17

ARTICOLO 17
(Fornitore)
a) Tutti i contratti per l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'EUTELSAT dovranno essere assegnati secondo le disposizioni dell'articolo XIV della Convenzione, del presente articolo e dell'articolo 18 dell'Accordo operativo e le procedure, regolamenti, modalita' e condizioni fissate dal Consiglio dei Firmatari ai sensi dell'alinea ii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione.
b) Il Consiglio dei Firmatari dovra' approvare preventivamente:
i) le richieste di offerta, gli inviti o licitazioni per i
contratti di un valore che sia presumibilmente superiore ai
150.000 UCE;
ii) la conclusione di contratti di un valore superiore a 150.000
UCE.
Se giustificato dalle variazioni degli indici mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari puo' rivedere questi limiti finanziari.
c) Le procedure, i regolamenti, le modalita' e condizioni di cui alla lettera a) del presente articolo dovranno prevedere che il Consiglio dei Firmatari venga compiutamente e tempestivamente informato. A richiesta di ogni Firmatario, il Consiglio dei Firmatari dovra' fornire ogni informazione, relativa a qualsiasi contratto, tale da consentire allo stesso Firmatario di adempiere alle responsabilita' che gli competono come tale.
d) Nei seguenti casi si e' dispensati dal ricorrere alle licitazioni pubbliche internazionali, secondo modalita' adottate dal Consiglio dei Firmatari in conformita' all'alinea ii) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione:
i) quando il valore del contratto non ecceda l'importo di 75.000
UCE e l'assegnazione del contratto, a causa di tale deroga,
non ponga il contraente in una posizione tale da
pregiudicare, in un momento successivo, l'effettivo
esercizio da parte del Consiglio dei Firmatari della
politica per le forniture di cui all'articolo XIV della
Convenzione. Se giustificato dalle variazioni degli indici
mondiali dei prezzi, il Consiglio dei Firmatari puo'
rivedere questo limite finanziario;
ii) nei casi d'urgenza per far fronte a situazioni di emergenza che mettano in pericolo l'efficienza operativa di ogni
attivita' dell'EUTELSAT;
iii) quando esista una sola fonte specificatamente idonea a far fronte alle esigenze dell'EUTELSAT o quando il numero delle
fonti sia cosi' limitato che non sarebbe possibile ne'
conveniente affrontare spese ed impiegare tempo per una
licitazione pubblica internazionale, a condizione che, in
questo caso, venga usata nei confronti di tutte le fonti la
parita' di trattamento;
iv) quando si tratti di esigenze di natura amministrativa, che possano essere meglio soddisfatte localmente;
v) quando la fornitura sia per servizi personali.

Art. 18

ARTICOLO 18
(Proprieta' intellettuale)
a) Ai fini dell'Accordo operativo, il termine "Proprieta' intellettuale" designa i diritti relativi alle invenzioni in tutti i campi della ricerca umana, scoperte scientifiche, progettazioni industriali, marchio di fabbrica, marchio di servizio, nomi e designazioni commerciali know-how, protezione contro la concorrenza sleale, diritti di autore, e tutti gli altri diritti derivanti da attivita' intellettuale nei campi industriali e scientifici.
b) i) La politica dell'EUTELSAT relativa alla proprieta'
intellettuale e' basata sul principio di acquisire soltanto
quei diritti che siano necessari a far si' che il lavoro
possa essere svolto da/o per conto dell'EUTELSAT.
ii) in particolare, la titolarita' della proprieta' intellettuale, risultante per un contraente dallo svolgimento di un lavoro
oggetto di contratto EUTELSAT, sara' conservata dal
contraente stesso.
c) Al fine di applicare i suddetti principi, l'EUTELSAT, pur osservando le pratiche industriali comunemente accettate, qualora il lavoro svolto in base a contratto contenga un significativo elemento di studio, ricerca o sviluppo, assicurera' per se stessa:
i) il diritto di ottenere gratuitamente ogni proprieta'
intellettuale risultante dai suddetti lavori;
ii) l'autorizzazione a comunicare ed a far comunicare alle Parti, ai Firmatari ed a ogni altra persona soggetta alla
giurisdizione di una Parte la suddetta proprieta'
intellettuale;
iii) il permesso di utilizzare, far utilizzare o autorizzare
l'utilizzazione della proprieta' intellettuale in questione
da parte delle Parti, dei Firmatari e di altre persone
soggette alla giurisdizione di una Parte. Qualora si tratti
di utilizzazione concernente il segmento spaziale
dell'EUTELSAT o le stazioni terrene aventi accesso al
sistema, il permesso sara' gratuito; quando si tratti di
utilizzazione per altri scopi, il permesso sara' secondo
modalita' e condizioni eque e ragionevoli da stabilire fra
il titolare della proprieta' intellettuale e l'utente; e
iv) ove possibile, i permessi, secondo modalita' e condizioni eque e ragionevoli, di utilizzare e far utilizzare, per la
necessaria ricostruzione e modifica di qualsiasi risultato
di un lavoro oggetto di un contratto EUTELSAT, i diritti
della proprieta' pre-esistente, vale a dire quei diritti,
diversi da quelli risultanti dallo svolgimento di un lavoro
oggetto del contratto in questione, ma che siano richiesti
per contribuire all'appropriato svolgimento del lavoro
suddetto.
d) Il Consiglio dei Firmatari potra' autorizzare deroghe ai principi stabiliti negli alinea ii), iii) e iv) della lettera c) del presente articolo quando, nel corso delle trattative, il Consiglio dei Firmatari sia convinto che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiudizio all'EUTELSAT.
e) Il Consiglio dei Firmatari potra', inoltre, quando circostanze eccezionali lo richiedano, autorizzare deroghe dal principio stabilito nell'alinea ii) della lettera b) del presente articolo, sempre che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) il Consiglio dei Firmatari sia convinto che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiudizio all'EUTELSAT;
ii) il Consiglio dei Firmatari decida che l'EUTELSAT dovrebbe
essere in grado di assicurare il brevetto o una simile
protezione in qualsiasi Paese;
iii) il contraente in questione non sia in grado o non voglia
assicurare tempestivamente il brevetto o altra simile
protezione.
f) Per i diritti sulla proprieta' intellettuale acquisiti per trasferimento dall'EUTELSAT INTERINALE secondo l'articolo 3 dell'Accordo operativo diversamente da quanto previsto nella lettera c) del presente articolo, l'EUTELSAT, su richiesta e nella misura in cui avra' diritto di farlo, dovra':
i) comunicare o far comunicare tale proprieta' intellettuale ad ogni Parte o Firmatario gratuitamente, a meno che detta
Parte o Firmatario debba rimborsare l'EUTELSAT di ogni
pagamento da essa effettuato alle parti terze per
l'esercizio di questo diritto di comunicazione;
ii) consentire ad ogni Parte o Firmatario di comunicare o far
comunicare alle altre persone soggette alla giurisdizione
di una Parte, e di utilizzare, far utilizzare e autorizzare
l'utilizzazione della proprieta' intellettuale in questione
da parte delle suddette persone. Quando si tratti di
utilizzazione concernente il segmento spaziale
dell'EUTELSAT e le stazioni terrene aventi accesso al
sistema, il permesso sara' gratuito; quando si tratti di
utilizzazione per altri scopi, il permesso sara' secondo
modalita' e condizioni eque e ragionevoli da stabilire tra
l'utente e l'EUTELSAT o altro titolare della proprieta'
intellettuale che partecipi legittimamente ai diritti su
dette proprieta', a meno che tale Parte o Firmatario debba
rimborsare l'EUTELSAT di ogni pagamento da essa effettuato
alle parti terze per il diritto di concedere tale permesso.
g) L'EUTELSAT terra' informati le Parti ed i Firmatari che ne facciano richiesta sulla disponibilita' e la natura in generale di tutte le proprieta' intellettuali che siano state ad essi comunicate secondo l'alinea "i" della lettera c) o l'alinea i) della lettera f) del presente articolo.
h) La comunicazione, l'utilizzazione, le modalita' e le condizioni di comunicazione ed utilizzazione di ogni proprieta' intellettuale, rispetto alle senza alcuna discriminazione tra le Parti, i Firmatari e le altre persone alle quali tali diritti siano stati attribuiti o ne sia stata data comunicazione in base al presente articolo.

Art. 19

ARTICOLO 19
(Responsabilita')
a) L'EUTELSAT, ogni Firmatario e, per gli atti compiuti nell'esercizio e nei limiti delle sue attribuzioni, ogni impiegato dell'EUTELSAT o dei Firmatari e ciascun rappresentante nelle riunioni dell'EUTELSAT non potra' essere responsabile nei confronti di una Parte, di un Firmatario o dell'EUTELSAT di ogni interruzione, ritardo o cattivo funzionamento dei servizi di telecomunicazioni forniti o che devono essere forniti in base alla Convenzione o all'Accordo operativo, ne' alcuna azione di risarcimento danni potra' essere condotta contro di essi per la suddetta interruzione, ritardo o cattivo funzionamento.
b) Un Firmatario o un impiegato dell'EUTELSAT o di un Firmatario, che abbia agito nell'ambito ed entro i limiti delle sue attribuzioni, e che, per effetto di una sentenza definitiva resa da un giudice competente o a seguito di una transazione approvata dal Consiglio dei Firmatari, sia stato ritenuto responsabile di qualche attivita' intrapresa da/o per conto dell'EUTELSAT in base alla Convenzione o all'Accordo operativo, sara' rimborsato dall'EUTELSAT di qualsiasi indennizzo, compresi i relativi oneri e le spese, che questi abbia dovuto versare.
Se il pagamento non fosse stato gia' effettuato, l'EUTELSAT potra' regolarlo direttamente in sostituzione del Firmatario o della persona in questione.
c) Se una domanda di risarcimento e' proposta contro un Firmatario o qualsiasi impiegato, questi, ai fini del rimborso di cui alla lettera b) del presente articolo, dovranno darne immediata notifica all'EUTELSAT e mettere questa in condizioni di dare il suo parere, ed esprimere raccomandazioni sui mezzi di difesa, o proporre un regolamento della vertenza e, nei limiti consentiti dal regime dell'organo giudiziario adito, intervenire nel giudizio o sostituirsi al Firmatario o alla persona convenuta.

Art. 20

ARTICOLO 20
(Regolamento delle vertenze)
a) Ogni vertenza sorta tra i Firmatari o tra l'EUTELSAT ed uno o piu' firmatari in relazione all'interpretazione o applicazione dell'Accordo operativo, sara' sottoposta al procedimento arbitrale in conformita' all'Annesso B della Convenzione se non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui un Firmatario o l'EUTELSAT abbiano comunicato all'altra Parte della vertenza la propria intenzione di risolvere detta vertenza senza adire le vie legali.
b) Ogni vertenza sorta tra un Firmatario ed uno Stato o ente di telecomunicazioni che ha cessato di essere Firmatario o tra l'EUTELSAT ed uno Stato o ente di telecomunicazioni che ha cessato di essere Firmatario e che sorga dopo che tale Stato o ente abbia cessato di essere Firmatario, se le Parti lo consentano, potra' essere sottoposta ad arbitrato in conformita' all'Annesso B della Convenzione, qualora non sia stata diversamente risolta entro un anno dal momento in cui il Firmatario o l'EUTELSAT abbia comunicato all'altra Parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza amichevolmente. Se uno Stato o ente di telecomunicazioni cessa di essere Firmatario dopo l'inizio di un procedimento arbitrale, nel quale e' parte, detto procedimento dovra' essere continuato e concluso.
c) Ogni vertenza, relativa all'interpretazione o applicazione di accordi o contratti conclusi tra l'EUTELSAT ed un Firmatario sara' risolta in base alle disposizioni sul regolamento della vertenza contenute in detti accordi o contratti. In mancanza di dette disposizioni, le vertenze saranno sottoposte al procedimento arbitrale di cui all'Annesso B della Convenzione, qualora non siano state diversamente risolte entro un anno dal momento in cui il Firmatario o l'EUTELSAT abbia comunicato all'altra Parte la propria intenzione di risolvere detta vertenza in via amichevole.
d) Per le procedure arbitrali in corso al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo e regolate dall'articolo 17 dell'Accordo provvisorio, questo Accordo trovera' applicazione fino alla loro conclusione, salvo diverso accordo tra le Parti. L'EUTELSAT si sostituira' all'EUTELSAT INTERINALE qualora questa sia parte di una di dette procedure.

Art. 21

ARTICOLO 21
(Regolamento finanziario in caso di recesso)
a) Nei tre mesi successivi alla data in cui diverra' effettivo il recesso di un Firmatario dall'EUTELSAT in base all'articolo XVIII della Convenzione, il Consiglio dei Firmatari notifichera' al Firmatario la valutazione della sua posizione finanziaria nell'EUTELSAT a quella data e delle modalita' proposte per il suo regolamento ai sensi della lettera c) del presente articolo.
b) La notifica di cui alla lettera a) del presente articolo comprendera' un resoconto dal quale risulti:
i) l'ammontare che l'EUTELSAT deve versare al Firmatario,
calcolato moltiplicando l'importo ottenuto in base alla
valutazione di cui alla lettera c) dell'articolo 7
dell'Accordo operativo, alla data effettiva del recesso,
per la quota di investimento detenuta dal Firmatario alla
stessa data;
ii) l'importo delle somme dovute dal Firmatario all'EUTELSAT in base all'alinea i) della lettera e) dell'articolo XVIII
della Convenzione e costituenti il suo debito per
contribuzioni in capitale a seguito di impegni contrattuali
espressamente autorizzati alla data di ricevimento, da
parte del Direttore generale, della notifica del recesso o,
secondo i casi, alla data in cui il recesso diverra'
effettivo, unitamente alle scadenze proposte per soddisfare
detti impegni contrattuali e le responsabilita' derivanti
da atti od omissioni precedenti detta data; e
iii) qualsiasi altra somma che risulti dovuta dal Firmatario
all'EUTELSAT al momento in cui il recesso diverra'
effettivo.
c) Subordinatamente al versamento da parte del Firmatario di tutte le somme dovute ai sensi degli alinea ii) e iii) della lettera b) del presente articolo e tenendo conto dell'articolo 9 dell'Accordo operativo, gli importi di cui agli alinea i) ed ii) della lettera b) del presente articolo saranno versati dall'EUTELSAT nello stesso termine fissato per il rimborso, a favore degli altri firmatari, per le loro contribuzioni in capitale o nel piu' breve termine ritenuto conveniente dal Consiglio dei Firmatari. Il Consiglio dei Firmatari fissera' il tasso di interesse per ogni debito o credito dell'EUTELSAT, risultante in ogni momento, nei confronti di un Firmatario.
d) Nella valutazione degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, il Consiglio dei Firmatari potra' decidere di liberare, in tutto o in parte, il Firmatario dal suo obbligo di versare le contribuzioni in capitale necessarie a far fronte agli impegni contrattuali espressamente autorizzati e a responsabilita' derivanti da atto od omissioni precedenti il ricevimento della notifica della decisione del recesso.
e) Salvo diversa decisione del Consiglio dei Firmatari ai sensi della lettera d) del presente articolo, nessuna disposizione di questo articolo potra' avere per effetto:
i) di liberare il Firmatario, di cui alla lettera a) del
presente articolo, di quanto risulti a suo carico per
obblighi non contrattuali dell'EUTELSAT, derivanti da atti
od omissioni nell'adempimento delle disposizioni della
Convenzione e dell'Accordo operativo, quando tali obblighi
siano sorti anteriormente al ricevimento, da parte del
Direttore generale, della notifica di un recesso ai sensi
della lettera a) dell'articolo XVIII della Convenzione,
oppure anteriormente alla data in cui e' divenuto effettivo
un recesso ai sensi degli alinea ii) e iii) della lettera
b) dell'articolo XVIII della Convenzione;
ii) di privare detto Firmatario di qualsiasi diritto acquisito in tale qualita' e che abbia conservato dopo la data
effettiva del suo recesso, per i quali diritti il
Firmatario non sia stato gia' compensato ai sensi del
presente articolo.

Art. 22

ARTICOLO 22
(Emendamenti)
a) Ogni Firmatario o l'Assemblea delle Parti puo' proporre emendamenti all'Accordo operativo. Questi dovranno essere comunicati al Direttore generale che li distribuira' tempestivamente a tutte le Parti e a tutti i Firmatari.
b) La Riunione dei Firmatari esaminera' ciascuna proposta di emendamento nella sua prima sessione ordinaria successiva alla distribuzione da parte del Direttore generale o in una sessione straordinaria precedentemente convocata, a condizione che la proposta sia stata distribuita dal Direttore generale almeno novanta giorni prima della data di apertura della sessione. Il Consiglio dei Firmatari prendera' in considerazione i pareri e le raccomandazioni concernenti una proposta di emendamento, trasmessi dalle Parti e dall'Assemblea delle Parti.
c) Il Consiglio dei Firmatari adottera' le decisioni relative a ciascuna proposta di emendamento in conformita' alle disposizioni sulla composizione e sulle votazioni contenute nell'articolo XI della Convenzione. Esso potra' modificare ogni proposta di emendamento distribuita in base alla lettera a) del presente articolo e decidere, inoltre, su ogni altra proposta di emendamento non distribuita ma direttamente connessa a quella gia' distribuita.
d) Gli emendamenti, approvati dal Consiglio dei Firmatari, entreranno in vigore novanta giorni dopo che il Depositario sia stato informato dell'approvazione da parte di due terzi dei Firmatari, che erano tali al momento dell'approvazione e che detenevano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Dopo l'entrata in vigore, gli emendamenti diventeranno vincolanti per tutti i Firmatari. La notifica dell'accettazione di un emendamento da parte di un Firmatario sara' trasmessa al Depositario della Parte che lo ha designato e tale modifica varra' anche come accettazione della Parte stessa.
e) Un emendamento, che non sia entrato in vigore, secondo quanto disposto alla lettera d) del presente articolo, dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione del Consiglio dei Firmatari, dovra' essere considerato nullo ed illegale.

Art. 23

ARTICOLO 23
(Entrata in vigore)
a) L'Accordo operativo entrera' in vigore nei confronti di un Firmatario alla stessa data in cui la Convenzione entrera' in vigore, ai sensi dell'articolo XXII della Convenzione, nei confronti della Parte interessata che ha designato detto Firmatario.
b) L'Accordo operativo sara' applicato a titolo provvisorio nei confronti di un Firmatario per il periodo in cui la Convenzione sia applicata provvisoriamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo XXII della Convenzione, nei confronti della Parte che ha designato il Firmatario in questione.
c) L'Accordo operativo restera' in vigore per tutto il periodo in cui e' in vigore la Convenzione.

Art. 24

ARTICOLO 24
(Depositario)
a) Il Depositario della Convenzione e' il Depositario dell'Accordo operativo.
b) Il Depositario trasmettera' copie conformi dell'Accordo operativo al Governo di ciascuno degli Stati che sia stato invitato a partecipare alla Conferenza Plenipotenziaria per gli accordi definitivi, istitutivi dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo satellite "EUTELSAT", al Governo di qualsiasi altro Stato che firmi o aderisca alla Convenzione, ad ogni Firmatario ed all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
c) Il Depositario informera' sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in merito:
i) ad ogni firma dell'Accordo operativo;
ii) all'entrata in vigore dell'Accordo operativo;
iii) all'inizio ed alla cessazione dell'applicazione provvisoria
dell'Accordo operativo, ai sensi della lettera b)
dell'articolo 23 dell'Accordo operativo;
iv) all'adozione ed all'entrata in vigore di ciascun emendamento
dell'Accordo operativo;
v) ad ogni notifica di recesso;
vi) alle altre notifiche e comunicazioni relative all'Accordo
operativo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo operativo.
APERTO alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle lingue inglese e francese, i cui due testi fanno egualmente fede, in un unico originale che sara' depositato presso il Depositario.

Accordo-Annesso A

Annesso A
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE)
1) Preparativi per la prima sessione del Consiglio dei Firmatari.
a) Durante il periodo di sessanta giorni, di cui alla lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione, il Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE preparera' e convochera' la prima sessione del Consiglio dei Firmatari.
b) Nei tre giorni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Segretario generale dell'EUTELSAT INTERINALE informera' tutti i Firmatari degli accordi presi per la prima sessione del Consiglio dei Firmatari, la quale dovra' essere convocata non oltre i trenta giorni successivi alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo.
2) Trasferimento dei conti.
Ciascun Firmatario dell'Accordo operativo, che sia stato un Firmatario dell'Accordo ECS, sara' debitore o creditore nei confronti dell'EUTELSAT dell'ammontare netto di tutte le somme dovute a/o da detto Firmatario, da/o all'EUTELSAT INTERINALE ai sensi dell'Accordo provvisorio, alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo.
3) Aggiustamenti finanziari tra Firmatari.
a) In conformita' all'articolo 3 dell'Accordo operativo, tutti i beni dell'EUTELSAT INTERINALE diverranno beni dell'EUTELSAT alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo. Essi saranno considerati come se fossero entrati nella contabilita' dell'EUTELSAT alla stessa data in cui sono entrati nella contabilita' dell'EUTELSAT INTERINALE e come se fossero stati ammortizzati secondo quanto risulta dalla contabilita' dell'EUTELSAT INTERINALE.
b) All'entrata in vigore dell'Accordo operativo sara' effettuata una valutazione dei beni dell'EUTELSAT nel modo seguente:
i) sara' preso in considerazione il costo originale di tutti i beni, quale risulta dalla contabilita' dell'EUTELSAT
INTERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo
operativo, ivi incluso ogni ritorno ed ogni spesa
capitalizzata;
ii) sara' innanzitutto dedotto da detto ammontare
l'ammortizzazione accumulata, quale risulta dalla
contabilita' dell'EUTELSAT INTERINALE alla data
dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo;
iii) sara' dedotto successivamente l'ammontare di ogni prestito
contratto e di ogni altra somma dovuta dall'EUTELSAT
INTERINALE alla data dell'entrata in vigore dell'Accordo
operativo.
c) All'entrata in vigore dell'Accordo operativo, attraverso l'EUTELSAT, dovranno essere effettuati aggiustamenti finanziari tra i Firmatari sulla base della valutazione di cui alla lettera b) del presente paragrafo. Gli ammontari dei suddetti aggiustamenti finanziari saranno determinati per ciascun Firmatario, applicando a tale valutazione:
i) per ciascun Firmatario, che sia stato un Firmatario
dell'Accordo ECS, l'eventuale differenza tra la sua quota
iniziale di investimento, determinata secondo le
disposizioni di cui all'articolo 6 ed all'Annesso B
dell'Accordo operativo, e la quota finale di investimento
che detto firmatario deteneva nella sua qualita' di
firmatario ECS;
ii) per ciascun Firmatario, che non sia stato un Firmatario
dell'Accordo ECS, la rispettiva quota iniziale di
investimento, determinata secondo le disposizioni di cui
all'articolo 6 ed all'Annesso B dell'Accordo operativo.
4) Riscatto delle quote di investimento.
a) Appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Consiglio dei Firmatari dovra' decidere come remunerare quei firmatari dell'Accordo ECS, nei confronti dei quali l'Accordo operativo non sia entrato in vigore ne' sia stato applicato a titolo provvisorio.
b) La remunerazione per ciascun Firmatario dell'Accordo ECS sara' stabilita dal Consiglio dei Firmatari e non dovra' eccedere l'ammontare determinato nel modo seguente:
i) la somma ottenuta in base alla valutazione di cui alla
lettera b) del paragrafo 3 del presente articolo sara'
moltiplicata per la quota finanziaria che il Firmatario
dell'Accordo ECS deteneva alla data dell'entrata in vigore
dell'Accordo operativo;
ii) da detto risultato sara' detratta ogni somma dovuta dal
Firmatario in questione, alla data dell'entrata in vigore
dell'Accordo operativo.
c) Le disposizioni del presente paragrafo non potranno in alcun caso avere l'effetto di:
i) liberare un Firmatario dell'Accordo ECS, al quale si
riferisca la lettera a) del presente paragrafo,
dall'obbligo di far fronte, per quanto gli compete, agli
impegni assunti collettivamente dai Firmatari dell'Accordo
ECS o per loro conto o conseguenti ad ogni atto od
omissione, precedenti la data dell'entrata in vigore
dell'Accordo operativo, nell'esecuzione dell'Accordo
provvisorio o dell'Accordo ECS;
ii) privare il suddetto Firmatario dell'Accordo ECS dei diritti
acquisiti in tale qualita' e conservati anche dopo la
cessazione dell'Accordo ECS e per i quali non sia stato
gia' compensato in conformita' al presente paragrafo.
5) Remunerazione dovuta ai Firmatari dei Paesi che non possono essere coperti dai Sistemi Multiservizi a mezzo Satellite.
Appena possibile dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo, il Consiglio dei Firmatari si dovra' decidere su come continuare ad applicare i principi adottati dall'EUTELSAT INTERINALE per la remunerazione relativa alla prima generazione dei Sistemi Multiservizi a mezzo Satellite.

Accordo-Annesso B

Annesso B
(QUOTE INIZIALI DI INVESTIMENTO)
1. La quota iniziale di investimento di un Firmatario di uno degli Stati, qui di seguito elencati, sara' uguale alla quota finanziaria che il Firmatario dell'Accordo ECS, che era soggetto alla giurisdizione di detto Stato, deteneva alla data dell'entrata in vigore della Convenzione. A condizione che nessun cambiamento sia apportato alla quota finanziaria dei Firmatari dell'Accordo ECS prima dell'entrata in vigore dell'Accordo operativo, le quote iniziali di investimento dei Firmatari degli Stati qui appresso elencati saranno le seguenti:
Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,97%
Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,92%
Cipro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,97%
Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,28%
Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,73%
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,40%
Germania (Repubblica Federale) . . . . . . . . 10,82%
Grecia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,19%
Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,22%
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,48%
Jugoslavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,96%
Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,22%
Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,51%
Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,47%
Portogallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,06%
Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,40%
Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,64%
Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,47%
Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,36%
Turchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,93%
2. La quota iniziale di investimento di un Firmatario, che non sia elencato nel paragrafo 1) del presente Annesso e che firmi l'Accordo operativo prima della sua entrata in vigore, sara' pari allo 0,05 per cento.
3. Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo operativo e, successivamente, dopo la sua entrata in vigore nei confronti di un nuovo Firmatario, oppure dopo la data effettiva di recesso di un Firmatario, le quote di investimento dei Firmatari saranno determinate mediante riaggiustamento proporzionale delle quote iniziali di investimento dei Firmatari in modo tale che la somma di tutte le quote finanziarie sia pari al 100 per cento; tuttavia le quote di investimento dello 0,05 per cento, determinate in conformita' alla lettera g) dell'articolo 6 dell'Accordo operativo ed al paragrafo 2) del presente Annesso, non saranno modificate.
4. La quota iniziale di investimento di ogni Firmatario, che non sia elencato nel paragrafo 1 del presente Annesso e che firmi l'Accordo operativo dopo la sua entrata in vigore, sara' determinata dal Consiglio dei Firmatari. Nella determinazione, il Consiglio dei Firmatari terra' conto di tutte le considerazioni economiche, tecniche ed operative riguardanti il potenziale Firmatario insieme alla sua richiesta documentata.
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