Monitoring Gesetzessammlung

062U1865

IT - Leggi di Ratifica

062U1865

Accordo (LEGGE 31 dicembre 1962 n. 1865)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 14 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data, a Roma, addi' 31 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Art. 1

Accordo culturale fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia. (Roma, 3 dicembre 1960).
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
Federale Popolare di Jugoslavia,
desiderosi di promuovere una sempre piu' intensa collaborazione nei settori della cultura, dell'arte, della scienza e dello sport;
convinti che questa collaborazione contribuira' all'ulteriore
rafforzamento dei rapporti amichevoli tra i due Paesi e favorira' il consolidamento di pacifiche relazioni internazionali;
hanno convenuto di concludere un Accordo Culturale ed hanno
designato a tale fine come loro Plenipotenziari
Il governo della Repubblica italiana
Il Ministro per gli Affari Esteri Antonio SEGNI
Il Governo della Repubblica Federale
Popolare di Jugoslavia
Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri KOCA POPOVIC
i quali, dopo aver riconosciuto in debita forma i rispettivi pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
Ciascuna delle Parti Contraenti incoraggera' lo studio della
lingua, della letteratura, dell'arte e della scienza dell'altra, attraverso la creazione di cattedre e lettorati presso gli Istituti di istruzione superiore nel proprio Paese, nonche' lo scambio di lettori e l'organizzazione di corsi, convegni, colloqui e conferenze.

Art. 2

Art. 2.
Ciascuna delle Parti Contraenti istituira', in base alle proprie
disponibilita' di bilancio, borse di studio, sia annuali che di breve durata, e concedera' facilitazioni a favore di studenti, studiosi, tecnici ed artisti dell'altra.
La procedura per l'assegnazione delle borse di studio e la
concessione delle facilitazioni di cui sopra, verra' stabilita dalla Commissione Mista prevista dall'art. 11 del presente Accordo.

Art. 3

Art. 3.
Ciascuna delle Parti Contraenti facilitera' l'accesso e le ricerche
degli studiosi dell'altra parte nelle proprie istituzioni culturali e scientifiche, biblioteche, archivi e musei.
Sara' consentita la consultazione di documenti e di materiale in
genere che si riferisce alla storia dell'altra Parte Contraente.
Le disposizioni di cui al presente articolo saranno applicate sulla
base della reciprocita' in conformita' con le leggi e i regolamenti della Parte Contraente nel cui territorio si trovino le istituzioni di cui al presente articolo, nonche' con gli statali delle istituzioni stesse, anche per quanto riguarda l'effettuazione di fotografie e di microfilm.

Art. 4

Art. 4.
Ciascuna delle Parti Contraenti facilitera' lo scambio, sia
individuale che in gruppi, di tecnici che desiderino perfezionarsi o specializzarsi sul territorio dell'altra.

Art. 5

Art. 5.
Ciascuna delle Parti Contraenti facilitera' la partecipazioni di
uomini di cultura, scienziati, artisti, tecnici e sportivi dell'altra a corsi, congressi ed incontri, anche di carattere internazionale, che abbiano luogo sai proprio territorio.

Art. 6

Art. 6.
Ciascuna delle Parti Contraenti facilitera' ed incoraggera' lo
scambio, fra le rispettive istituzioni specializzate e biblioteche, di libri e pubblicazioni relativi alla istruzione, alla scienza, alla letteratura ed all'arte.
Parimenti entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno la
pubblicazione, in traduzione e in lingua originale, di opere scientifiche, letterarie ed artistiche.
Verra' esaminata ogni possibile misura atta a facilitare in
ciascuno dei due Paesi l'importazione e la vendita di libri e pubblicazioni editi nell'altro.

Art. 7

Art. 7.
Le Parti Contraenti si impegnano a favorire lo scambio di:
a) esposizioni scientifiche e tecniche;
b) mostre d'arte, d'arte applicata, di artigianato e del libro;
c) manifestazioni teatrali e musicali.
Esse favoriranno inoltre le manifestazioni e le iniziative nel
campo dello sport e dell'educazione fisica.

Art. 8

Art. 8.
Ciascuna delle Parti Contraenti facilitera' lo scambio di film a
lungo e corto metraggio di carattere culturale, scientifico ed educativo.
Le Parti Contraenti organizzeranno rassegne cinematografiche e
prime visioni di singoli film allo scopo di far conoscere i risultati conseguiti nell'arte cinematografica dai due Paesi. Esse incoraggeranno l'acquisto e la vendita dei film a soggetto e documentari nel quadro degli accordi esistenti o da concludere in sede commerciale.

Art. 9

Art. 9.
Le Parti contraenti incoraggeranno ed aiuteranno la collaborazione nel campo della radiodiffusione e della televisione sulla base di intese tra le competenti istituzioni di ciascun Paese nell'ambito dei poteri e delle facolta' ad esse attribuiti.

Art. 10

Art. 10.
Le Parti Contraenti convengono di esaminare, allo scopo di
stipulare un accordo speciale, le condizioni per il reciproco riconoscimento dei titoli rilasciati dalle loro Universita' ed altri Istituti a livello universitario.

Art. 11

Art. 11.
Per l'esecuzione del presente Accordo le Parti Contraenti
istituiranno su basi paritetiche una, Commissione mista che si riunira' almeno una volta all'anno, alternativamente nella Repubblica italiana e nella Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia. Le sessioni saranno presiedute dal Presidente della Delegazione ospitante.

Art. 12

Art. 12.
La Commissione Mista avra' il compito di elaborare il piano
dettagliato degli scambi per ciascun anno, stabilendo, per quanto possibile, il relativo calendario, nonche' di controllare e coordinare la realizzazione di tali scambi.
Almeno un mese prima dell'inizio di ciascuna sessione della
Commissione Mista, le competenti autorita' delle Parti Contraenti si scambieranno i loro progetti sul piano annuale di collaborazione.
Le questioni finanziarie derivanti dalle iniziative previste dal
presente Accordo verranno regolate, in conformita' con le disposizioni vigenti in ciascuna Parte Contraente all'atto della fissazione dei programmi annuali.

Art. 13

Art. 13.
Le Parti Contraenti si impegnano a che tutte le attivita' previste dal presente Accordo si svolgano sulla base della reciprocita', in conformita' col principio della non ingerenza nelle questioni interne dell'altra Parte ed in osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti nei rispettivi Paesi.

Art. 14

Art. 14.
Il presente Accordo sara' ratificato al piu' presto possibile ed
entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica che avra' luogo a Belgrado.

Art. 15

Art. 15.
Il presente Accordo e' concluso senza limiti di tempo e restera' in
vigore fino a che non sia denunciato da una delle Parti Contraenti.
In tal caso l'Accordo cessera' di avere vigore sei mesi dopo la notifica della denuncia.
In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno firmato il
presente Accordo e vi hanno apposto i propri sigilli.
Fatto a Roma il 3 dicembre 1960 in due originali, ognuno dei quali in lingua italiana ed in lingua serbocroata, ambedue i testi facendo ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
SEGNI
Per il Governo della Repubblica Federale
Popolare di Jugoslavia
KOCA POPOVIC
Visto d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
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