057U1203
057U1203
Trattato (LEGGE 14 ottobre 1957 n. 1203)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunita' economica europea ed atti allegati;
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore, in conformita' agli articoli 224, 247 e 7, rispettivamente, degli Accordi indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 1.
Art. 3
I membri italiani dell'Assemblea prevista dagli articoli 137 e 138 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, e dagli articoli 107 e 108 del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica, nonche' dalla sezione 1ª della Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee, sono eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica fra i propri componenti nel numero di diciotto per ciascuna Camera.
Art. 4
Il Governo e' autorizzato, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nei Trattati istitutivi della Comunita' economica europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, le norme necessarie:
a) per dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, nonche' agli obblighi contenuti nel capitolo IX del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;
b) per attuare le misure previste dagli articoli 37, 46, 70, 89, 91, 107, 108, 109, 115 e 226 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea nei limiti e nei casi in essi indicati;
c) per dare attuazione, in corrispondenza alla progressiva realizzazione della Unione doganale prevista dal cap. I del titolo I della seconda parte del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, alle disposizioni ed ai principi di cui agli articoli 95, 96, 97 e 98 del Trattato medesimo, al fine di pervenire alla normalizzazione delle condizioni di concorrenza tra i produttori dei Paesi membri della Comunita';
d) per accordare, in relazione al combinato disposto degli articoli 85 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, le deroghe previste dall'art. 85, paragrafo 3, del Trattato stesso.
Art. 5
All'onere di lire 11.700.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1957-58, sara' fatto fronte per lire 4.200.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il detto esercizio finanziario e per lire 7.500.000.000 con lo stanziamento del capitolo n. 740 del predetto stato di previsione.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni.
Art. 6
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 ottobre 1957 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - GONELLA - ANDREOTTI - MEDICI - MORO - COLOMBO - ANGELINI - GAVA - GUI - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Art. 1
TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM)
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI, Coscienti che l'energia nucleare costituisce la risorsa essenziale che assicurera' lo sviluppo e il rinnovo delle produzioni e permettera' il progresso delle opere di pace,
Convinti che soltanto da uno sforzo comune intrapreso senza indugio e' possibile ripromettersi realizzazioni commisurate alla capacita' creativa dei loro paesi,
Risoluti a creare le premesse per lo sviluppo di una potente industria nucleare, fonte di vaste disponibilita' di energia e di un ammodernamento delle tecniche, e cosi' pure di altre e molteplici applicazioni che contribuiscono al benessere dei loro popoli,
Solleciti d'instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni,
Desiderosi di associare altri paesi alla loro opera e di cooperare con le organizzazioni internazionali interessate allo sviluppo pacifico dell'energia atomica,
Hanno deciso di creare una Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM) e hanno designato a tal fine come plenipotenziari:
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI
S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli affari esteri;
S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale;
S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
S. E. Christian PINEAU, Ministro degli affari esteri;
S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri;
S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri;
SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO
S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli affari esteri;
S. E. Lambert SCHAUS, - Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI
S. E. Joseph LUNS, Ministro degli affari esteri;
S. E. J. LINTHORST-HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa;
I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.
Art. 1
Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (EURATOM).
La Comunita' ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi.
Art. 2
Art. 2
Per l'assolvimento dei suoi compiti, la Comunita' deve, alle condizioni previste dal presente Trattato:
a) sviluppare le ricerche e assicurare la diffusione delle cognizioni tecniche,
b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori, e vigilare sulla loro applicazione,
c) agevolare gli investimenti, ed assicurare, particolarmente incoraggiando le iniziative delle imprese, la realizzazione degli impianti fondamentali necessari allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunita',
d) curare il regolare ed equo approvvigionamento di tutti gli utilizzatori della Comunita' in minerali e combustibili nucleari,
e) garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalita' cui sono destinate,
f) esercitare il diritto di proprieta' che le e' riconosciuto sulle materie fissili speciali,
g) assicurare ampi sbocchi e l'accesso ai migliori mezzi tecnici, mediante la creazione di un mercato comune dei materiali e delle attrezzature speciali, la libera circolazione dei capitali per gli investimenti nucleari e la liberta' d'impiego degli specialisti all'interno della Comunita',
h) stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica della energia nucleare.
Art. 3
Art. 3
1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita' e' assicurata da:
un'ASSEMBLEA;
un CONSIGLIO;
una COMMISSIONE;
una CORTE DI GIUSTIZIA.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato.
2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e Sociale che svolge funzioni consultive.
Art. 4
Art. 4
1. La Commissione e' incaricata di promuovere e facilitare le ricerche nucleari negli Stati membri e di integrarle mediante l'esecuzione del programma di ricerche e di insegnamento della Comunita'.
2. In tale materia, l'azione della Commissione si svolge nel campo definito dall'elenco che costituisce l'allegato I del presente Trattato.
L'elenco puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Quest'ultima consulta il Comitato scientifico e tecnico previsto dall'art. 134.
Art. 5
Art. 5
Al fine di promuovere il coordinamento delle ricerche intraprese negli Stati membri e di poterle integrare, la Commissione invita, sia con una domanda speciale rivolta a un destinatario determinato e comunicata allo Stato membro cui questi appartiene, sia con una domanda generale resa di pubblico dominio, gli Stati membri, le persone o le imprese a comunicarle i loro programmi relativi alle ricerche da essa definite nella sua domanda.
Dopo aver dato agli interessati la piu' ampia facolta' di formulare le proprie osservazioni, la Commissione puo' esprimere un parere motivato in merito ai singoli programmi di cui riceve comunicazione.
Qualora ne sia richiesta dallo Stato, dalla persona o dall'impresa che ha comunicato il programma, la Commissione e' tenuta ad esprimere tale parere.
Mediante detti pareri, la Commissione sconsiglia i doppi impieghi inutili e orienta le ricerche verso i settori non sufficientemente studiati. La Commissione non puo' rendere pubblici i programmi senza il consenso degli Stati, delle persone o imprese che li hanno comunicati.
La Commissione pubblica periodicamente un elenco dei settori di ricerche nucleari che non ritiene sufficientemente studiati.
La Commissione, al fine di procedere a consultazioni reciproche e a scambi di informazioni, puo' riunire i rappresentanti dei centri pubblici e privati di ricerche e gli esperti che svolgono ricerche negli stessi campi o in altri a questi connessi.
Art. 6
Art. 6
Per incoraggiare l'esecuzione dei programmi di ricerche che le vengono comunicati, la Commissione puo':
a) apportare nel quadro di contratti di ricerca un concorso finanziario, esclusa ogni sovvenzione;
b) fornire, a titolo oneroso o gratuito, per l'esecuzione di detti programmi, le materie grezze o le materie fissili speciali di cui dispone;
c) mettere a disposizione degli Stati membri, delle persone o delle imprese, a titolo oneroso o gratuito, impianti, attrezzature o l'assistenza di esperti;
d) promuovere un finanziamento in comune da parte degli Stati membri, delle persone o delle imprese interessate.
Art. 7
Art. 7
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, che consulta il Comitato scientifico e tecnico, stabilisce i programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunita'.
Tali programmi sono definiti per un periodo non superiore a cinque anni.
I fondi necessari all'esecuzione dei programmi sono iscritti ogni anno nel bilancio di ricerche e investimenti della Comunita'.
La Commissione assicura l'esecuzione dei programmi e sottopone ogni anno al Consiglio una relazione al riguardo.
La Commissione tiene informato il Comitato economico e sociale delle grandi linee dei programmi di ricerche e d'insegnamento della Comunita'.
Art. 8
Art. 8
1. La Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico, istituisce un Centro comune di ricerche nucleari.
Il Centro cura l'esecuzione dei programmi di ricerche e degli altri compiti ad esso affidati dalla Commissione.
Il Centro provvede inoltre a definire una terminologia nucleare uniforme e un sistema unico di misurazione.
Il Centro organizza un ufficio centrale di misure nucleari.
2. Per motivi di ordine geografico o funzionale, le attivita' del Centro possono essere esercitate in sedi diverse.
Art. 9
Art. 9.
1. Dopo aver chiesto il parere del Comitato economico e sociale, la Commissione puo' creare, nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, scuole per la formazione di specialisti, particolarmente nei settori della ricerca mineraria, della produzione di materiali nucleari di grande purezza, del trattamento di combustibili irradiati, del genio atomico, della protezione sanitaria, della produzione e utilizzazione dei radioelementi.
La Commissione regola le modalita' dell'insegnamento.
2. Sara' creato un istituto di livello universitario le cui modalita' di funzionamento saranno fissate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Art. 10
Art. 10.
La Commissione puo' affidare per contratto l'esecuzione di determinate parti del programma di ricerche della Comunita' a Stati membri, persone o imprese, e parimenti a Stati terzi, organizzazioni internazionali ovvero a cittadini di Stati terzi.
Art. 11
Art. 11
La Commissione pubblica i programmi di ricerche contemplati dagli articoli 7, 8 e 10, nonche' relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla loro esecuzione.
Art. 12
Art. 12
Gli Stati membri, le persone e le imprese hanno il diritto, presentando una domanda alla Commissione, di beneficiare di licenze di uso non esclusivo sui brevetti, sui titoli di protezione temporanea, sui modelli di utilita' o domande di brevetto, che sono proprieta' della Comunita', sempreche' essi siano in grado di sfruttare effettivamente le invenzioni che ne costituiscono l'oggetto.
Alle stesse condizioni, la Commissione deve rilasciare delle sublicenze d'uso su brevetti, titoli di protezione temporanea, modelli di utilita' o domande di brevetto, quando la Comunita' benefici di licenze contrattuali che contemplino tale facolta'.
La Commissione rilascia, a condizioni da fissare di comune accordo con i beneficiari, queste licenze o sub licenze e fornisce tutte le cognizioni necessarie per il loro sfruttamento. Tali condizioni riguardano in particolare un congruo indennizzo ed eventualmente la facolta' per il beneficiario di concedere a terzi delle sublicenze e l'obbligo di considerare come segreti di fabbricazione le cognizioni comunicate.
In caso di mancato accordo nello stabilire le condizioni contemplate dal terzo comma, i beneficiari possono adire la Corte di giustizia perche' siano fissate condizioni idonee.
Art. 13
Art. 13
La Commissione deve comunicare agli Stati membri, alle persone e alle imprese le cognizioni non contemplate dal disposto dell'art. 12, acquisite dalla Comunita', che abbiano origine dall'esecuzione del suo programma di ricerche ovvero che le siano state comunicate con facolta' di disporne liberamente.
Tuttavia, la Commissione puo' subordinare la comunicazione di tali cognizioni alla condizione che restino riservate e non vengano trasmesse a terzi.
La Commissione non puo' comunicare le cognizioni acquisite con riserva di restrizioni relative al loro uso e diffusione - come nel caso delle cognizioni cosiddette classificate - se non assicurando l'osservanza delle restrizioni stesse.
Art. 14
Art. 14
La Commissione cerca di ottenere o di fare ottenere a trattativa privata la comunicazione delle cognizioni utili al conseguimento degli obiettivi della Comunita' e la concessione delle licenze di sfruttamento dei brevetti, dei titoli di protezione temporanea dei modelli di utilita' o domande di brevetto che proteggono tali cognizioni.
Art. 15
Art. 15.
La Commissione stabilisce una procedura che consenta agli Stati membri, alle persone e alle imprese di scambiarsi per il suo tramite i risultati provvisori o definitivi delle loro ricerche, sempreche' non si tratti di risultati acquisiti dalla Comunita' mediante ricerche svolte per incarico della Commissione.
Tale procedura deve garantire il carattere riservato dello scambio.
Tuttavia, i risultati comunicati possono essere trasmessi dalla Commissione al Centro comune di ricerche nucleari a fini di documentazione, senza che tale trasmissione determini un diritto di utilizzazione al quale l'autore della comunicazione non abbia consentito.
Art. 16
Art. 16.
1. Non appena una domanda di brevetto o di modello d'utilita', il cui oggetto sia specificatamente nucleare, e' depositata presso uno Stato membro, questo richiede il consenso del richiedente per comunicare immediatamente alla Commissione il contenuto della domanda.
Quando vi sia consenso da parte del richiedente, la comunicazione avviene entro un termine di tre mesi dalla data del deposito della domanda. Ove manchi tale consenso, lo Stato membro notifica entro lo stesso termine alla Commissione l'esistenza della domanda.
La Commissione puo' richiedere allo Stato membro la comunicazione del contenuto di una domanda di cui le sia stata notificata l'esistenza.
La Commissione presenta la sua richiesta nel termine di due mesi dall'avvenuta notificazione. Ogni proroga di tale termine importa una proroga corrispondente del termine previsto dal sesto comma.
Lo Stato membro al quale e' rivolta la richiesta della Commissione e' tenuto a domandare nuovamente al richiedente il consenso per comunicare il contenuto della domanda. Ove il consenso sia accordato, la comunicazione avviene senza indugio.
In caso di mancato consenso del richiedente, lo Stato membro e' nondimeno tenuto a effettuare la comunicazione alla Commissione allo scadere di un termine di diciotto mesi dalla data del deposito della domanda.
2. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione, nel termine di diciotto mesi dalla data dell'avvenuto deposito, l'esistenza di qualsiasi domanda di brevetto o di modello di utilita' non ancora pubblicata e il cui oggetto, in base a sommario esame, senza essere specificatamente nucleare, sia, a loro giudizio, direttamente connesso ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunita'.
A richiesta della Commissione, il contenuto della domanda le e' comunicato nel termine di due mesi.
3. Gli Stati membri sono tenuti a ridurre per quanto possibile la durata della procedura relativa alle domande di brevetto o di modello d'utilita' concernenti gli oggetti contemplati dai paragrafi 1 e 2 che hanno formato oggetto di una richiesta della Commissione, per consentire nel piu' breve termine la pubblicazione delle domande stesse.
4. Le comunicazioni di cui sopra devono essere considerate dalla Commissione come aventi carattere riservato. Esse possono essere effettuate unicamente a fini di documentazione. Tuttavia, la Commissione puo' utilizzare le invenzioni comunicate, con il consenso del richiedente ovvero conformemente agli articoli da 17 a 23 inclusi.
5. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili quando la comunicazione sia incompatibile con un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.
Art. 17
Art. 17.
1. In mancanza di accordo per trattativa privata, possono essere concesse licenze d'uso non esclusivo, con procedimento arbitrale o d'ufficio, alle condizioni definite dagli articoli da 18 a 23 inclusi:
a) alla Comunita' o alle Imprese comuni cui tale diritto e' attribuito in virtu' dell'articolo 48, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli di utilita' che proteggano invenzioni direttamente connesse con ricerche nucleari, sempreche' la concessione di tali licenze sia necessaria al proseguimento delle loro proprie ricerche o indispensabile al funzionamento dei loro impianti.
A richiesta della Commissione, le licenze d'uso comprendono la facolta' di autorizzare terzi a utilizzare la invenzione, nella misura in cui questi ultimi eseguono lavori o commesse per conto della Comunita' o delle Imprese comuni;
b) a persone o imprese che ne abbiano fatto richiesta alla Commissione, sui brevetti, titoli di protezione temporanea o modelli d'utilita' che proteggono una invenzione direttamente connessa ed essenziale allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunita', sempreche' siano osservate tutte le seguenti condizioni:
i) sia trascorso un termine di almeno quattro anni dal deposito della domanda di brevetto, salvo che non si tratti di una invenzione relativa ad oggetto specificatamente nucleare;
ii) non siano coperti, per quanto riguarda tale invenzione, i bisogni determinati dallo sviluppo della energia nucleare sui territori di uno Stato membro ove un'invenzione e' protetta, in base al concetto che di tale sviluppo si fa la Commissione;
iii) non sia stato ottemperato da parte del titolare all'invito di soddisfare, direttamente o per il tramite dei suoi concessionari, a tali bisogni;
iv) sia possibile, da parte delle persone o imprese beneficiarie, soddisfare effettivamente a questi bisogni mediante lo sfruttamento dell'invenzione.
In mancanza di preventiva richiesta della Commissione, gli Stati membri non possono adottare, per questi stessi bisogni, alcuna misura coercitiva prevista dalla loro legislazione nazionale e che abbia per effetto di limitare la protezione accordata all'invenzione.
2. La concessione di una licenza d'uso non esclusivo alle condizioni previste dal paragrafo precedente non puo' essere ottenuta quando il titolare faccia valere la esistenza di un motivo legittimo, e in particolare il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato.
3. La concessione di una licenza in applicazione del paragrafo 1 da' diritto a un indennizzo completo, il cui ammontare deve essere convenuto fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilita', e il beneficiario della licenza d'uso.
4. Quanto stipulato dal presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni della Convenzione di Parigi per la tutela della proprieta' industriale.
Art. 18
Art. 18
Ai fini previsti dalla presente sezione, e' istituito un Collegio arbitrale il cui regolamento e' stabilito ed i cui membri vengono designati dal Consiglio, che delibera su proposta della Corte di giustizia.
Nel termine di un mese dalla loro notificazione, le decisioni del Collegio arbitrale possono formare oggetto di ricorso sospensivo delle parti alla Corte di giustizia.
Il controllo della Corte di giustizia puo' vertere unicamente sulla regolarita' formale della decisione, e sulla interpretazione data dal Collegio arbitrale alle disposizioni del presente Trattato.
Le decisioni definitive del Collegio arbitrale hanno forza di cosa giudicata tra le parti interessate e sono esecutive alle condizioni fissate dall'art. 164.
Art. 19
Art. 19
Qualora, in mancanza di accordo per trattativa privata, la Commissione si proponga di ottenere la concessione di licenze d'uso in uno dei casi previsti dall'art. 17, ne' da' comunicazione al titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea, del modello d'utilita' o della domanda di brevetto, e specifica nella sua comunicazione il beneficiario e l'estensione della licenza.
Art. 20
Art. 20
Nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 19, il titolare puo' proporre alla Commissione, ed eventualmente al terzo beneficiario, di concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.
Se la Commissione o il terzo beneficiario rifiuta di concludere un compromesso, la Commissione non puo' richiedere allo Stato membro o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso.
Se il Collegio arbitrale, cui e' demandata per compromesso la richiesta della Commissione, la riconosce conforme alle disposizioni dell'art. 17, esso emette una decisione motivata che importa concessione di licenza a favore del beneficiario e fissa le condizioni e la rimunerazione della licenza stessa, sempreche' le parti non si siano gia' accordate in merito.
Art. 21
Art. 21
Quando il titolare non propone di rivolgersi al Collegio arbitrale, la Commissione puo' richiedere allo Stato membro interessato o ai suoi organi competenti di concedere o far concedere la licenza d'uso.
Qualora lo Stato membro o i suoi organi competenti non ravvisino, previa audizione del titolare, l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 17, notificano alla Commissione il loro rifiuto di concedere o far concedere la licenza.
Ove essi rifiutino di concedere o far concedere la licenza, ovvero non forniscano alcuna spiegazione in merito alla concessione della licenza entro quattro mesi dalla richiesta, la Commissione dispone di un termine di due mesi per adire la Corte di giustizia.
Il titolare deve essere udito nella fase procedurale dinanzi alla Corte di giustizia.
Se la sentenza della Corte di giustizia constata l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 17, lo Stato membro interessato, o i suoi organi competenti, sono tenuti ad adottare le misure richieste dall'esecuzione della sentenza.
Art. 22
Art. 22
1. In caso di mancato accordo sull'ammontare dello indennizzo fra il titolare del brevetto, del titolo di protezione temporanea o modello d'utilita' e il beneficiario della licenza d'uso, gli interessati possono concludere un compromesso al fine di demandare la decisione al Collegio arbitrale.
Le parti rinunciano per cio' stesso a qualsiasi ricorso, fatto salvo il ricorso di cui all'art. 18.
2. Se il beneficiario rifiuta la conclusione di un compromesso, la licenza di cui ha beneficiato e' considerata nulla.
Se il titolare rifiuta la conclusione di un compromesso, l'indennizzo previsto dal presente articolo e' fissato dagli organi nazionali competenti.
Art. 23
Art. 23
Trascorso il termine di un anno e sempreche' nuove circostanze lo giustifichino, le decisioni del Collegio arbitrale o degli organi nazionali competenti possono essere soggette a revisione per quanto concerne le condizioni della licenza d'uso.
La revisione spetta all'organo da cui emana la decisione.
Art. 24
Art. 24
Le cognizioni, acquisite dalla Comunita' grazie alla esecuzione del suo programma di ricerche e la cui divulgazione e' suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o di piu' Stati membri, sono sottoposte a un regime di segretezza alle condizioni seguenti.
1. Un regolamento di sicurezza adottato dal Consiglio su proposta della Commissione stabilisce, avuto riguardo alle disposizioni del presente articolo, i differenti regimi di segretezza applicabili e le misure di sicurezza da attuare per ciascuno di essi.
2. La Commissione deve provvisoriamente sottoporre al regime di segretezza, all'uopo previsto dal regolamento di sicurezza, le cognizioni la cui divulgazione sia da essa reputata suscettibile di nuocere agli interessi della difesa di uno o piu' Stati membri.
La Commissione comunica immediatamente tali cognizioni agli Stati membri, che sono tenuti ad assicurarne provvisoriamente la segretezza alle stesse condizioni.
Entro un termine di tre mesi gli Stati membri rendono edotta la Commissione del loro desiderio di mantenere il regime provvisoriamente applicato, oppure di sostituirvi un altro regime o di abolire il regime di segretezza.
Allo spirare del termine, viene applicato il piu' rigoroso dei regimi cosi' domandati. La Commissione provvede a darne notificazione agli Stati membri.
A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, puo' in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla richiesta di uno Stato membro.
3. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 non sono applicabili alle cognizioni soggette a un regime di segretezza.
Tuttavia, fatta salva l'osservanza delle misure di sicurezza applicabili,
a) le cognizioni di cui agli articoli 12 e 13 possono essere comunicate dalla Commissione:
i) a una Impresa comune,
ii) a) una persona o a una impresa, che non sia una Impresa comune, per il tramite dello Stato membro sui territori del quale essa svolge la sua attivita',
b) le cognizioni di cui all'art. 13 possono essere comunicate da uno Stato membro a una persona o a una impresa, che non sia un'Impresa comune, svolgenti la propria attivita' sui territori di tale Stato, a condizione di notificare la comunicazione alla Commissione,
c) inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di esigere dalla Commissione per i suoi propri bisogni o per quelli di una persona o impresa svolgenti la propria attivita' sui territori dello Stato stesso, la concessione di una licenza d'uso conformemente all'art.
12.
Art. 25
Art. 25
1. Lo Stato membro che comunica l'esistenza o il contenuto di una domanda di brevetto o di modello d'utilita' relativi a un oggetto contemplato dall'art. 16, paragrafo 1 o 2, notifica eventualmente la necessita' di sottoporre tale domanda, per ragioni attinenti alla difesa, al regime di segretezza che indica, precisando la durata probabile del regime stesso.
La Commissione trasmette agli altri Stati membri l'insieme delle comunicazioni che riceve in esecuzione del comma precedente. La Commissione e gli Stati membri sono tenuti ad osservare le misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.
2. La Commissione puo' egualmente trasmettere tali comunicazioni sia alle Imprese comuni, sia, per il tramite di uno Stato membro, a una persona o a una impresa, che non sia un'Impresa comune, svolgenti la propria attivita' sul territorio dello Stato stesso.
Le invenzioni, che costituiscono l'oggetto delle domande di cui al paragrafo 1, possono essere utilizzate soltanto con il consenso del richiedente, ovvero conformemente alle disposizioni degli articoli da 17 a 23 incluso.
Le comunicazioni ed eventualmente l'utilizzazione di cui al presente paragrafo sono soggette alle misure inerenti, a termini del regolamento di sicurezza, al regime di segretezza richiesto dallo Stato di origine.
Esse sono, in tutti i casi, subordinate al consenso dello Stato d'origine. Tale consenso non puo' essere rifiutato che per ragioni attinenti alla difesa.
3. A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, il Consiglio, con deliberazione unanime, puo' in qualsiasi momento applicare un diverso regime o abolire il regime di segretezza. Il Consiglio domanda il parere della Commissione prima di pronunciarsi sulla domanda di uno Stato membro.
Art. 26
Art. 26
1. Quando delle cognizioni oggetto di brevetti, domande di brevetto, titoli di protezione temporanea, modelli di utilita' o domande di modello di utilita', sono sottoposte a vincolo di segretezza, conformemente alle disposizioni degli articoli 24 e 25, gli Stati che hanno chiesto l'applicazione di tale regime non possono rifiutare l'autorizzazione al deposito di domande corrispondenti negli altri Stati membri.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per garantire la segretezza di tali titoli e domande, secondo la procedura prevista dalle sue disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
2. Le cognizioni sottoposte al vincolo di segretezza, conformemente all'art. 24, possono formare l'oggetto di depositi all'esterno degli Stati membri soltanto con il loro consenso unanime. Il consenso, in mancanza di presa di posizione di questi Stati, si considera acquisito allo spirare di un termine di sei mesi dalla data dell'avvenuta comunicazione di tali cognizioni agli Stati membri da parte della Commissione.
Art. 27
Art. 27
L'indennizzo del pregiudizio subito dal richiedente in conseguenza del vincolo di segretezza imposto per ragioni attinenti alla difesa, e' regolato dalle disposizioni legislative nazionali degli Stati membri, e incombe allo Stato che ha richiesto il vincolo di segretezza ovvero che ha provocato l'inasprimento o il prolungamento del vincolo stesso, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunita'.
Qualora piu' Stati membri abbiano provocato, sia l'inasprimento o il prolungamento del vincolo di segretezza, sia il divieto di deposito all'esterno della Comunita', essi sono tenuti in solido a riparare il pregiudizio cagionato dalla loro richiesta.
La Comunita' non puo' pretendere alcun indennizzo a mente del presente articolo.
Art. 28
Art. 28
Qualora, per effetto della loro comunicazione alla Commissione, domande di brevetti o di modelli d'utilita' non ancora pubblicate, oppure brevetti o modelli d'utilita' mantenuti segreti per ragioni attinenti alla difesa, siano utilizzati indebitamente o vengano a conoscenza di un terzo non autorizzato, la Comunita' e' tenuta a risarcire il danno subito dall'interessato.
La Comunita', senza pregiudizio dei propri diritti nei confronti dell'autore, e' surrogata agli interessati nell'esercizio del loro diritto di ricorso contro terzi, nella misura in cui abbia sopportato il risarcimento del danno. Non vi e' deroga al diritto della Comunita' di agire, conformemente alle disposizioni generali in vigore, contro l'autore del pregiudizio.
Art. 29
Art. 29
Qualsiasi accordo o contratto avente per oggetto uno scambio di cognizioni scientifiche o industriali in materia nucleare, tra uno Stato membro, una persona o un'impresa e uno Stato terzo, un'organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei casi in cui richiederebbe da una parte o dall'altra la firma di uno Stato che agisce nell'esercizio della sua sovranita', deve essere concluso dalla Commissione.
Tuttavia, la Commissione puo' autorizzare uno Stato membro, una persona o un'impresa a concludere accordi di tale natura, alle condizioni che essa giudica appropriate, fatta salva l'applicazione del disposto degli articoli 103 e 104.
Art. 30
Art. 30
Sono istituite nella Comunita' norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Per norme fondamentali s'intendono:
a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,
b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,
c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
Art. 31
Art. 31
Le norme fondamentali vengono elaborate dalla Commissione, previo parere di un gruppo di personalita' designate dal Comitato scientifico e tecnico tra gli esperti scientifici degli Stati membri, particolarmente tra quelli versati in materia di sanita' pubblica. La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale sulle norme fondamentali cosi' elaborate.
Dopo consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione che gli trasmette i pareri dei Comitati da essa raccolti, stabilisce le norme fondamentali.
Art. 32
Art. 32
A richiesta della Commissione o di uno Stato membro, le norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la procedura definita dall'art. 31.
La Commissione e' tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
Art. 33
Art. 33
Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate, e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale.
La Commissione formula tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli Stati membri.
A tal fine, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura.
Le eventuali raccomandazioni della Commissione in merito ai progetti di disposizioni devono essere effettuate nel termine di tre mesi dall'avvenuta comunicazione dei progetti stessi.
Art. 34
Art. 34
Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, e tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della Commissione.
Il parere conforme della Commissione e' obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri Stati membri.
Art. 35
Art. 35
Ciascun Stato membro provvede agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque e del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali.
La Commissione ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e puo' verificarne il funzionamento e l'efficacia.
Art. 36
Art. 36
Le informazioni relative ai controlli contemplati dall'art. 35 sono regolarmente comunicate dalle autorita' competenti alla Commissione, per renderla edotta del grado di radioattivita' di cui la popolazione possa eventualmente risentire.
Art. 37
Art. 37
Ciascuno Stato membro e' tenuto a fornire alla Commissione i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.
La Commissione, previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'art. 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi.
Art. 38
Art. 38
La Commissione invia agli Stati membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattivita' dell'atmosfera, delle acque e del suolo.
In caso di urgenza, la Commissione emana una direttiva con cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che la Commissione stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari.
Qualora lo Stato in causa non si conformi nel termine stabilito alla direttiva della Commissione, quest'ultima o qualsiasi Stato membro interessato puo', in deroga agli articoli 141 e 142, adire immediatamente la Corte di giustizia.
Art. 39
Art. 39
La Commissione crea nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari, e non appena questo sia stato istituito, una sezione di studio e documentazione per i problemi di protezione sanitaria.
Tale sezione ha in particolare l'incarico di raccogliere la documentazione e le informazioni di cui agli articoli 33, 37 e 38, e di assistere la Commissione nell'esecuzione dei compiti che le sono affidati a norma del presente capo.
Art. 40
Art. 40
Per incoraggiare l'iniziativa di persone e di imprese e agevolare uno sviluppo coordinato dei loro investimenti nel campo nucleare, la Commissione pubblica periodicamente dei programmi a carattere indicativo, riguardanti in particolare obiettivi di produzione di energia nucleare e gli investimenti di qualsiasi natura richiesti dalla loro realizzazione.
La Commissione domanda il parere del Comitato economico e sociale su tali programmi, prima della loro pubblicazione.
Art. 41
Art. 41
Le persone e imprese appartenenti ai settori industriali enumerati nell'allegato II del presente Trattato hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione i progetti d'investimenti concernenti i nuovi impianti nonche' le sostituzioni o trasformazioni rispondenti ai criteri relativi alla natura e all'entita' definiti dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.
L'elenco dei settori industriali summenzionato puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, la quale domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale.
Art. 42
Art. 42
I progetti di cui all'art. 41 devono essere comunicati alla Commissione, e per informazione allo Stato membro interessato, al piu' tardi tre mesi prima della conclusione dei primi contratti con i fornitori, ovvero tre mesi prima dell'inizio dei lavori, quando questi debbano essere compiuti dall'impresa con mezzi propri.
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, puo' modificare il termine suddetto.
Art. 43
Art. 43
La Commissione discute con le persone o imprese tutti gli aspetti dei progetti d'investimenti connessi con gli obiettivi del presente Trattato.
Essa comunica il suo punto di vista allo Stato membro interessato.
Art. 44
Art. 44
Con l'accordo degli Stati membri, delle persone e delle imprese interessate, la Commissione puo' pubblicare i progetti d'investimenti che le sono comunicati.
Art. 45
Art. 45
Le imprese che rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo dell'industria nucleare nella Comunita' possono essere costituite in Imprese comuni ai sensi del presente Trattato, conformemente alle disposizioni degli articoli seguenti.
Art. 46
Art. 46
1. Qualsiasi progetto di Impresa comune, emanate dalla Commissione, da uno Stato membro o dovuto a qualsiasi altra iniziativa, e' oggetto di un'indagine da parte della Commissione.
A tal fine, la Commissione domanda il parere degli Stati membri come di qualsiasi organismo pubblico o privato che essa giudichi idoneo ad illuminarla in proposito.
2. La Commissione trasmette al Consiglio, accompagnandolo con il suo parere motivato, ogni progetto di Impresa comune.
Qualora la Commissione formuli parere favorevole circa la necessita' dell'Impresa comune in causa, sottopone al Consiglio delle proposte concernenti:
a) la localita' d'impianto,
b) lo statuto,
c) il volume e il ritmo del finanziamento,
d) la partecipazione eventuale della Comunita' al finanziamento dell'Impresa comune,
e) la partecipazione eventuale di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'Impresa comune,
f) l'attribuzione totale o parziale dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente Trattato.
La Commissione allega una relazione particolareggiata sull'insieme del progetto.
Art. 47
Art. 47
Il Consiglio, investito dalla Commissione, puo' richiederle i supplementi di informazioni e d'indagine che ritenga necessari.
Se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, ritiene che un progetto trasmesso dalla Commissione con parere sfavorevole debba essere nondimeno realizzato, la Commissione e' tenuta a sottoporre al Consiglio le proposte e la relazione particolareggiata di cui all'art. 46.
In caso di parere favorevole della Commissione, ovvero nel caso contemplato dal comma precedente, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sulle singole proposte della Commissione.
Tuttavia, il Consiglio delibera all'unanimita' per quanto riguarda:
a) la partecipazione della Comunita' al finanziamento dell'Impresa comune,
b) la partecipazione di uno Stato terzo, di una organizzazione internazionale o di un cittadino di uno Stato terzo al finanziamento o alla gestione dell'Impresa comune.
Art. 48
Art. 48
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' ammettere interamente o parzialmente ogni Impresa comune al beneficio dei vantaggi enumerati nell'allegato III del presente Trattato del quale gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione, ciascuno per la parte che lo riguarda.
Il Consiglio puo', secondo la stessa procedura, fissare le condizioni alle quali e' subordinata l'attribuzione di tali vantaggi.
Art. 49
Art. 49
La costituzione di una Impresa comune risulta dalla decisione del Consiglio.
Ogni Impresa comune ha personalita' giuridica.
In ciascuno degli Stati membri essa gode della piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali rispettive; essa puo' in particolare acquistare ed alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato o del proprio statuto, ogni Impresa comune e' soggetta alle norme applicabili alle imprese industriali o commerciali; gli statuti possono richiamarsi in via sussidiaria alle legislazioni nazionali degli Stati membri.
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia in virtu' del presente Trattato, le controversie interessanti le Imprese comuni sono decise dalle competenti giurisdizioni nazionali.
Art. 50
Art. 50
Gli statuti delle Imprese comuni sono, ove occorra, modificati conformemente alle disposizioni particolari da essi all'uopo previste.
Tuttavia, tali modificazioni non possono entrare in vigore che dopo approvazione del Consiglio, che delibera secondo le modalita' di cui all'art. 47 su proposta della Commissione.
Art. 51
Art. 51
La Commissione provvede all'esecuzione di tutte le decisioni del Consiglio relative alla costituzione delle Imprese comuni fino all'insediamento degli organi incaricati del loro funzionamento.
Art. 52
Art. 52
1. L'approvvigionamento in minerali, materie grezze e materie fissili speciali e' assicurato, conformemente alle disposizioni del presente capo, secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse e mediante una politica comune di approvvigionamento.
2. A tal fine, alle condizioni previste dal presente capo:
a) sono vietate tutte le pratiche aventi per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio;
b) e' costituita un'Agenzia che dispone di un diritto d'opzione sui minerali, materie grezze e materie fissili speciali prodotte sui territori degli Stati membri, come anche del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunita'.
L'Agenzia non puo' operare tra gli utilizzatori alcuna discriminazione fondata sull'uso che questi si propongono di fare delle forniture richieste, salvo che tale uso sia illecito o si riveli contrario alle condizioni poste dai fornitori esterni alla Comunita' per la consegna di cui trattasi.
Art. 53
Art. 53
L'Agenzia e' posta sotto il controllo della Commissione, che le impartisce le sue direttive, dispone di un diritto di veto sulle sue decisioni e nomina il suo direttore generale e il suo direttore generale aggiunto.
Qualsiasi atto dell'Agenzia, implicito o esplicito, nell'esercizio del suo diritto di opzione o del suo diritto esclusivo di concludere contratti di forniture, puo' essere portato dagli interessati dinanzi alla Commissione che prende una decisione nel termine di un mese.
Art. 54
Art. 54
L'Agenzia ha personalita' giuridica e gode di autonomia finanziaria.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce lo statuto dell'Agenzia.
Lo statuto puo' essere sottoposto a revisione secondo la stessa procedura.
Lo statuto determina il capitale dell'Agenzia, e le modalita' di sottoscrizione. La maggioranza del capitale deve appartenere in tutti i casi alla Comunita' e agli Stati membri. La ripartizione del capitale e' decisa di comune accordo dagli Stati membri.
Lo statuto stabilisce le modalita' della gestione commerciale dell'Agenzia. Esso puo' prevedere un canone sulle transazioni, destinato a coprire le spese di funzionamento dell'Agenzia.
Art. 55
Art. 55
Gli Stati membri comunicano o fanno comunicare all'Agenzia tutte le informazioni necessarie all'esercizio del suo diritto di opzione e del suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura.
Art. 56
Art. 56
Gli Stati membri garantiscono il libero esercizio delle funzioni dell'Agenzia sui loro territori.
Essi possono costituire l'organismo o gli organismi competenti a rappresentare, nelle relazioni con l'Agenzia, i produttori e gli utilizzatori dei territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.
Art. 57
Art. 57
1. Il diritto d'opzione dell'Agenzia copre:
a) l'acquisizione dei diritti di utilizzazione e di consumo delle materie la cui proprieta' spetta alla Comunita' in virtu' delle disposizioni del capo VIII,
b) l'acquisizione del diritto di proprieta' in tutti gli altri casi.
2. L'Agenzia esercita il suo diritto di opzione mediante la conclusione di contratti con i produttori di minerali, materie grezze o materie fissili speciali.
Fatte salve le disposizioni degli articoli 58, 62 e 63, ogni produttore e' tenuto a offrire all'Agenzia i minerali, materie grezze o materie fissili speciali che egli produce nei territori degli Stati membri, preventivamente all'utilizzazione, al trasferimento o alla costituzione in scorta di tali minerali o materie.
Art. 58
Art. 58
Quando un produttore opera in piu' fasi della produzione, comprese tra l'estrazione di minerale e la produzione di metallo incluse, e' tenuto ad offrire il prodotto all'Agenzia unicamente nella fase di produzione di sua scelta.
Lo stesso avviene nel caso di piu' imprese tra cui sussistono dei vincoli, comunicati tempestivamente alla Commissione e con questa discussi secondo la procedura prevista dagli articoli 43 e 44.
Art. 59
Art. 59
Se l'Agenzia non esercita il suo diritto di opzione su tutta o su parte della produzione, il produttore:
a) puo', sia con mezzi propri, sia mediante contratti di lavoro su ordinazione, trasformare i minerali, le materie grezze o le materie fissili speciali, a condizione di offrire all'Agenzia il prodotto di tale trasformazione;
b) e' autorizzato, con decisione della Commissione, a esitare all'esterno della Comunita' la produzione disponibile, con riserva di non praticare condizioni piu' favorevoli di quelle contemplate nell'offerta precedentemente fatta all'Agenzia. Tuttavia, l'esportazione delle materie fissili speciali non puo' avvenire che per mezzo dell'Agenzia, conformemente alle disposizioni dell'art. 62.
La Commissione non puo' accordare l'autorizzazione quando i beneficiari di tali forniture non offrano tutte le garanzie che gli interessi generali della Comunita' saranno rispettati, ovvero quando le clausole e condizioni di tali contratti siano in contrasto con gli obiettivi del presente Trattato.
Art. 60
Art. 60
Gli eventuali utilizzatori comunicano periodicamente all'Agenzia il loro fabbisogno di forniture, specificando i quantitativi, le caratteristiche fisiche e chimiche, le localita' di provenienza, gli usi, il frazionamento delle forniture e le condizioni di prezzo, corrispondenti alle clausole e condizioni di un contratto di fornitura di cui desidererebbero la conclusione.
Cosi' pure, i produttori comunicano all'Agenzia le offerte che sono in grado di presentare, specificandone tutti i dati necessari a permettere l'elaborazione dei loro programmi di produzione e in particolare la durata dei contratti. Tale durata non dovra' essere superiore a dieci anni, salvo accordo della Commissione.
L'Agenzia informa tutti gli eventuali utilizzatori delle offerte e del volume delle domande che ha ricevuto e li invita a effettuare le ordinazioni entro un dato termine.
Una volta in possesso dell'insieme di tali ordinazioni, l'Agenzia rende note le condizioni alle quali puo' soddisfarle.
Qualora l'Agenzia non sia in grado di soddisfare integralmente tutte le ordinazioni ricevute, essa ripartisce le forniture proporzionalmente alle ordinazioni corrispondenti a ogni offerta, fatte salve le disposizioni degli articoli 68 e 69.
Un regolamento dell'Agenzia, sottoposto all'approvazione della Commissione, determina le modalita' di raffronto delle offerte e delle domande.
Art. 61
Art. 61
L'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni, sempreche' alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali.
L'Agenzia, rispettando le prescrizioni dell'art. 52, puo' chiedere agli utilizzatori il versamento di adeguati acconti all'atto della conclusione di un contratto, sia a titolo di garanzia, sia al fine di facilitare l'assolvimento dei propri impegni a lungo termine con i produttori, necessari all'esecuzione dell'ordinazione.
Art. 62
Art. 62
1. L'agenzia esercita il diritto di opzione sulle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri,
a) sia per rispondere alla domanda degli utilizzatori della Comunita' alle condizioni definite dall'art. 60,
b) sia per costituire essa stessa delle scorte di tali materie, c) sia per esportare tali materie con l'autorizzazione della Commissione, che si conforma alle disposizioni dell'art. 59 b) comma secondo.
2. Tuttavia, pur continuando ad essere soggette all'applicazione delle disposizioni del capo VII, queste materie, come anche i residui fertili, sono lasciate al produttore,
a) sia per essere costituite in scorte con l'autorizzazione dell'Agenzia,
b) sia per essere utilizzate nei limiti dei bisogni propri dello stesso produttore,
c) sia per essere messe a disposizione, nei limiti del loro fabbisogno, di imprese situate nella Comunita', legate al produttore, per l'esecuzione di un programma comunicato in tempo utile alla Commissione, da vincoli diretti non aventi per oggetto ne' per effetto di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ovvero di creare abusivamente delle disparita' tra gli utilizzatori della Comunita'.
3. Le disposizioni dell'art. 89, paragrafo 1 a), sono applicabili alle materie fissili speciali prodotte nei territori degli Stati membri e sulle quali l'Agenzia non ha esercitato il suo diritto d'opzione.
Art. 63
Art. 63
I minerali, materie grezze o materie fissili speciali prodotte dalle Imprese comuni sono assegnati agli utilizzatori secondo le norme statuarie o convenzionali in vigore per tali Imprese.
Art. 64
Art. 64
L'Agenzia, operando eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunita' e uno Stato terzo oppure un'organizzazione internazionale, ha il diritto esclusivo, fatte salve le eccezioni previste nel presente Trattato, di concludere accordi o convenzioni aventi per oggetto principale forniture di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunita'.
Art. 65
Art. 65
L'art. 60 e' applicabile alle domande degli utilizzatori e ai contratti tra, gli utilizzatori e l'Agenzia relativi alla fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali provenienti dall'esterno della Comunita'.
Tuttavia, l'origine geografica delle forniture puo' essere determinata dall'Agenzia, sempreche', le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione.
Art. 66
Art. 66
Qualora la Commissione accerti, a richiesta degli utilizzatori interessati, che l'Agenzia non e' in grado di consegnare in un termine ragionevole l'intera fornitura ordinata o parte di essa, ovvero che possa farlo soltanto a prezzi abusivi, gli utilizzatori hanno il diritto di concludere direttamente dei contratti per forniture provenienti dall'esterno della Comunita', sempreche' tali contratti corrispondano essenzialmente ai bisogni espressi nella loro ordinazione.
Tale diritto e' accordato per un anno, con possibilita' di rinnovazione qualora si protragga la situazione che ha determinato il riconoscimento del diritto.
Gli utilizzatori che si avvalgono del diritto previsto dal presente articolo sono tenuti a comunicare alla Commissione i contratti diretti in progetto. Questa puo', nel termine di un mese, opporsi alla loro conclusione quando siano in contrasto con gli obbiettivi del presente Trattato.
Art. 67
Art. 67
Fatte salve le eccezioni previste dal presente Trattato, i prezzi risultano dai raffronto delle offerte e delle domande secondo le modalita' contemplate dall'art. 60, alle quali non possono contravvenire le disposizioni nazionali degli Stati membri.
Art. 68
Art. 68
Sono vietate le pratiche di prezzi che abbiano per oggetto di assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio in violazione del principio dell'eguale accesso, risultante dalle disposizioni del presente capo.
L'Agenzia, qualora dovesse constatare tali pratiche, provvede a segnalarle alla Commissione.
Quando giudichi fondato il rilievo, la Commissione puo' ristabilire, per le offerte contestate, i prezzi a un livello conforme al principio dell'uguale accesso.
Art. 69
Art. 69
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' fissare dei prezzi.
Quando l'Agenzia, in applicazione dell'art. 60, stabilisce le condizioni alle quali le ordinazioni possono essere soddisfatte, ha facolta' di proporre una perequazione di prezzi agli utilizzatori che hanno effettuato ordinazioni.
Art. 70
Art. 70
La Commissione, nei limiti previsti dal bilancio della Comunita', puo' intervenire finanziariamente, alle condizioni da essa stabilite, nelle campagne di ricerche minerarie sui territori degli Stati membri.
La Commissione puo' rivolgere agli Stati membri raccomandazioni intese a sviluppare la ricerca e la coltivazione mineraria.
Gli Stati membri sono tenuti a inviare alla Commissione una relazione annuale riguardante lo sviluppo della ricerca e della produzione, le riserve probabili e gli investimenti minerari in atto o in progetto sui loro territori. Tali relazioni sono sottoposte al Consiglio unitamente al parere della Commissione, specie per quanto concerne il seguito dato dagli Stati membri alle raccomandazioni ad essi rivolte in virtu' del comma precedente.
Qualora il Consiglio, investito dalla Commissione, constati a maggioranza qualificata che, nonostante l'esistenza di possibilita' di estrazione che appaiono economicamente giustificate a lungo termine, le misure adottate per le ricerche e l'incremento della coltivazione mineraria continuano ad essere sensibilmente insufficienti, si considera che lo Stato membro interessato, fino a quando non avra' posto rimedio a tale situazione, abbia rinunciato, per se stesso e per i suoi cittadini, al diritto di uguale accesso alle altre risorse interne della Comunita'.
Art. 71
Art. 71
La Commissione rivolge agli Stati membri ogni utile raccomandazione sulle disposizioni tributarie o minerarie.
Art. 72
Art. 72
L'Agenzia puo' costituire, in base alle disponibilita' esistenti all'interno o all'esterno della Comunita', le scorte commerciali necessarie ad agevolare l'approvvigionamento o le normali forniture della Comunita'.
La Commissione puo' decidere l'eventuale costituzione di scorte di sicurezza. Le modalita' di finanziamento di tali scorte sono approvate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Art. 73
Art. 73
Qualora un accordo o una convenzione fra uno Stato membro, una persona o una impresa, da una parte, e uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, dall'altra, comporti in via accessoria forniture di prodotti di competenza dell'Agenzia, e' necessario il preventivo consenso della Commissione per la conclusione o rinnovazione di tale accordo o convenzione per quanto concerne la fornitura di tali prodotti.
Art. 74
Art. 74
La Commissione puo' dispensare dall'applicazione delle disposizioni del presente capo il trasferimento, l'importazione e l'esportazione di piccoli quantitativi di minerali, materie grezze o materie fissili speciali, la cui entita' corrisponda agli usi normali a fini di ricerca.
Qualsiasi trasferimento, importazione o esportazione effettuati in virtu' di tale disposizione, devono essere notificati all'Agenzia.
Art. 75
Art. 75
Le disposizioni del presente capo non si applicano agli impegni aventi per oggetto il trattamento, la trasformazione e la formattazione di minerali, materie grezze o materie fissili speciali:
a) conclusi tra piu' persone o imprese quando le materie trattate, trasformate o formate devono essere restituite alla persona o all'impresa di origine,
b) conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate all'esterno della Comunita' e sono restituite alla persona o all'impresa di origine,
c) conclusi tra una persona o un'impresa e una organizzazione internazionale o un cittadino di un paese terzo, quando le materie sono trattate, trasformate o formate nella Comunita' e sono restituite sia al cittadino o all'organizzazione di origine, sia a qualsiasi altro destinatario, designato da tale cittadino o organizzazione, situato anch'esso all'esterno della Comunita'.
Tuttavia, le persone o imprese interessate devono notificare all'Agenzia l'esistenza di tali impegni e, subito dopo la firma dei contratti, i quantitativi di materie che formano oggetto di tali spostamenti. Per quanto concerne gli impegni di cui alla lettera b) la Commissione puo' farvi opposizione qualora essa ritenga che alla trasformazione e alla formatazione non possa provvedersi in modo efficace e sicuro e senza perdita di materie a detrimento della Comunita'.
Le materie oggetto di tali impegni sono sottoposte sui territori degli Stati membri alle misure di controllo previste dal capo VII.
Tuttavia le disposizioni del capo VIII non sono applicabili alle materie fissili speciali che costituiscono l'oggetto degli impegni di cui alla lettera c).
Art. 76
Art. 76
Le disposizioni del presente capo, specie quando circostanze impreviste venissero a determinare uno stato di penuria generale, possono essere modificate su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione e' tenuta a istruire qualsiasi domanda presentata da uno Stato membro.
Allo scadere di un periodo di sette anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio puo' confermare l'insieme di tali disposizioni. In caso di mancata conferma, nuove disposizioni relative all'oggetto del presente capo sono stabilite conformemente alla procedura definita dal comma precedente.
Art. 77
Art. 77
Alle condizioni previste dal presente capo, la Commissione deve accertarsi che, nei territori degli Stati membri:
a) i minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali i loro utilizzatori hanno dichiarato di destinarli,
b) siano osservate le disposizioni relative all'approvvigionamento, e qualsiasi impegno particolare relativo al controllo assunto dalla Comunita' in virtu' di un accordo concluso con uno Stato terzo o con una organizzazione internazionale.
Art. 78
Art. 78
Chiunque crei o gestisca un impianto per la produzione, la separazione o qualsiasi utilizzazione di materie grezze o materie fissili speciali, ovvero per il trattamento di combustibili nucleari irradiati, e' tenuto a dichiarare alla Commissione le caratteristiche tecniche fondamentali dell'impianto, nella misura in cui la conoscenza di tali caratteristiche e' necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 77.
La Commissione deve approvare i procedimenti da usare per il trattamento chimico delle materie irradiate, nella misura necessaria al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 77.
Art. 79
Art. 79
La Commissione esige la tenuta e la presentazione di specifiche delle operazioni, al fine di permettere la contabilita' relativa ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, utilizzati o prodotti. Gli stessi obblighi sussistono per le materie grezze e le materie fissili speciali trasportate.
Quanti siano soggetti a tali obblighi notificano alle autorita' dello Stato membro interessato le comunicazioni che inviano alla Commissione a mente dell'art. 78 e del primo comma del presente articolo.
La natura e la portata degli obblighi di cui al primo comma del presente articolo sono definite in un regolamento elaborato dalla Commissione e approvato dal Consiglio.
Art. 80
Art. 80
La Commissione puo' esigere che sia depositata presso l'Agenzia, o in altri depositi controllati o controllabili dalla Commissione, qualsiasi eccedenza di materie fissili speciali ricuperate od ottenute come sottoprodotti, che non siano effettivamente usate o pronte per esserlo.
Le materie fissili speciali cosi' depositate devono essere senza indugio restituite agli interessati, a richiesta di questi.
Art. 81
Art. 81
La Commissione puo' inviare ispettori nei territori degli Stati membri. Essa procede presso ogni Stato membro interessato, preventivamente alla prima missione che affida a un ispettore nei territori dello Stato stesso, a una consultazione valida per tutte le successive missioni dell'ispettore.
Dietro presentazione di un documento comprovante la loro qualita', gli ispettori hanno accesso, in qualsiasi momento, a tutte le localita', a tutti gli elementi di informazione e presso tutte le persone che, per loro professione, si occupano di materie, attrezzature o impianti soggetti al controllo in virtu' del presente capo, nella misura necessaria a controllare i minerali, le materie grezze e materie fissili speciali, e ad assicurarsi dell'osservanza delle disposizioni previste dall'art. 77. Quando sia richiesto dallo Stato interessato, gli ispettori designati dalla Commissione sono accompagnati da rappresentanti delle autorita' di questo Stato, a condizione che cio' non provochi, per gli ispettori, ritardi o intralci nell'esercizio delle loro funzioni.
In caso di opposizione all'effettuazione del controllo, la Commissione e' tenuta a domandare al presidente della Corte di giustizia un mandato, al fine di assicurare l'esecuzione forzata del controllo stesso. Il presidente della Corte di giustizia decide entro un termine di tre giorni.
Ove l'indugiare sia pregiudizievole, la Commissione puo' rilasciare essa stessa, sotto forma di una decisione, un ordine scritto di procedere al controllo. Tale ordine deve essere immediatamente presentato, per la successiva approvazione, al presidente della Corte di giustizia.
Dopo il rilascio del mandato o della decisione, le autorita' nazionali dello Stato interessato provvedono ad assicurare l'accesso degli ispettori ai luoghi indicati nel mandato o nella decisione.
Art. 82
Art. 82
Gli ispettori sono assunti dalla Commissione.
Essi sono incaricati di farsi presentare e di verificare la contabilita' di cui all'art. 79. Essi riferiscono alla Commissione in merito a qualsiasi violazione.
La Commissione puo' emanare una direttiva con cui essa intima allo Stato membro in questione di prendere, nei termini da essa fissati, tutte le misure necessarie per porre termine alla violazione constatata; essa ne rende edotto il Consiglio.
Se lo Stato membro non si conforma, nel termine assegnato alla direttiva della Commissione, questa o qualsiasi Stato membro interessato puo', in deroga agli articoli 141 e 141, adire immediatamente la Corte di giustizia.
Art. 83
Art. 83
1. In caso di infrazione da parte delle persone o delle imprese agli obblighi loro imposti dal presente capo, la Commissione puo' pronunciare sanzioni nei loro confronti.
Tali sanzioni sono, in ordine di gravita':
a) il richiamo,
b) la revoca di vantaggi particolari, quali l'assistenza finanziaria o l'aiuto tecnico,
c) un provvedimento che ponga l'impresa, per un periodo massimo di quattro mesi, sotto l'amministrazione di una persona o di un collegio designati di comune accordo dalla Commissione e dallo Stato cui appartiene l'impresa,
d) il ritiro totale o parziale delle materie grezze o materie fissili speciali.
2. Le decisioni adottate dalla Commissione in esecuzione del precedente paragrafo e che importino obbligo di consegna formano titolo esecutivo. Esse possono essere eseguite nei territori degli Stati membri secondo le modalita' previste dall'art. 164.
In deroga al disposto dell'art. 157, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia contro le decisioni della Commissione che comminino delle sanzioni previste dal paragrafo precedente hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte di giustizia, puo' a richiesta della Commissione o di qualsiasi Stato membro interessato, ordinare l'esecuzione immediata della decisione.
La tutela degli interessi lesi deve essere garantita da una procedura legale appropriata.
3. La Commissione puo' rivolgere agli Stati membri tutte le raccomandazioni relative alle disposizioni legislative o regolamentari intese ad assicurare l'osservanza nei loro territori degli obblighi risultanti dal presente capo.
4. Gli Stati membri sono tenuti ad assicurare l'esecuzione delle sanzioni e, ove occorra, la riparazione delle infrazioni da parte degli autori di queste.
Art. 84
Art. 84
Nell'esercizio del controllo non si fanno discriminazioni in base alla destinazione data ai minerali, alle materie grezze e alle materie fissili speciali.
Il settore di competenza, le modalita' del controllo e i poteri degli organi incaricati del controllo sono limitati all'attuazione degli scopi definiti nel presente capo.
Il controllo non puo' estendersi alle materie destinate alle necessita' della difesa che sono in corso di speciale elaborazione per tali necessita' ovvero che dopo tale elaborazione sono, conformemente a un piano operativo, collocate o costituite in scorta in uno stabilimento militare.
Art. 85
Art. 85
Qualora nuove circostanze lo richiedano, le modalita' di applicazione del controllo previste dal presente capo possono subire degli adattamenti su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione e' tenuta ad istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
Art. 86
Art. 86
Le materie fissili speciali sono proprieta' della Comunita'.
Il diritto di proprieta' della Comunita' si estende a tutte le materie fissili speciali prodotte o importate da uno Stato membro, da una persona o da un'impresa e sottoposte al controllo di sicurezza previsto dal capo VII.
Art. 87
Art. 87
Gli Stati membri, persone o imprese hanno, sulle materie fissili speciali di cui siano venuti regolarmente in possesso, il piu' ampio diritto di utilizzazione e di consumo, fatti salvi gli obblighi loro derivanti dalle disposizioni del presente Trattato, specie per quanto riguarda il controllo di sicurezza, il diritto di opzione riconosciuto all'Agenzia e la protezione sanitaria.
Art. 88
Art. 88
Un conto speciale, detto conto finanziario delle materie fissili speciali, e' tenuto a cura dell'Agenzia, a nome della Comunita'.
Art. 89
Art. 89
1. Nel conto finanziario delle materie fissili speciali:
a) e' portato a credito della Comunita' e a debito dello Stato membro, della persona o dell'impresa beneficiari, il controvalore delle materie fissili speciali lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa;
b) e' portato a debito della Comunita' e a credito dello Stato membro, della persona o dell'impresa fornitrice, il controvalore delle materie fissili speciali prodotte o importate da tale Stato, persona o impresa, e che diventano proprieta' della Comunita'. Si effettua una scritturazione analoga quando uno Stato membro, una persona o una impresa restituisce materialmente alla Comunita' delle materie fissili speciali in precedenza lasciate o messe a disposizione di tale Stato, persona o impresa.
2. Le oscillazioni di valore dei quantitativi di materie fissili speciali sono tradotte in termini contabili in modo che non possano determinare per la Comunita' ne' perdite ne' benefici. I rischi sono a carico o a vantaggio dei detentori.
3. I saldi risultanti dalle operazioni suddette sono immediatamente esigibili a richiesta del creditore.
4. Ai fini dell'applicazione del presente capo, l'Agenzia e' considerata alla stregua di un'impresa in ordine alle operazioni fatte per suo proprio conto.
Art. 90
Art. 90
Qualora nuove circostanze lo richiedessero, le disposizioni del presente capo relative al diritto di proprieta' della Comunita' possono subire degli adattamenti, su iniziativa di uno Stato membro o della Commissione, ad opera del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea. La Commissione e' tenuta a istruire qualsiasi domanda formulata da uno Stato membro.
Art. 91
Art. 91
Il regime di proprieta' applicabile a tutti gli oggetti, materie e beni nei confronti dei quali non sussista un diritto di proprieta' della Comunita', a mente del presente capo, e' determinato dalla legislazione dei singoli Stati membri.
Art. 92
Art. 92
Le disposizioni del presente capo sono applicabili ai beni e prodotti contemplati negli elenchi che costituiscono l'allegato IV del presente Trattato.
Tali elenchi possono essere modificati su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione.
Art. 93
Art. 93
Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, gli Stati membri aboliranno tra loro ogni dazio all'importazione o all'esportazione, o tassa di effetto equivalente, come pure ogni restrizione quantitativa, sia all'importazione che all'esportazione, riguardanti:
a) i prodotti contemplati negli elenchi A1 e A2,
b) i prodotti contemplati nell'elenco B, sempreche' una tariffa doganale comune si applichi a detti prodotti e che questi siano accompagnati da un certificato, rilasciato dalla Commissione, che attesti la loro destinazione a fini di carattere nucleare.
Tuttavia, i territori non europei sottoposti alla giurisdizione di uno Stato membro possono continuare a riscuotere dazi di entrata e di uscita, o tasse di effetto equivalente a carattere esclusivamente fiscale. I tassi e i regimi di questi dazi e di queste tasse non possono introdurre una discriminazione tra questo Stato e gli altri Stati membri.
Art. 94
Art. 94
Gli Stati membri stabiliscono una tariffa doganale comune alle seguenti condizioni:
a) per i prodotti contemplati nell'elenco A1, la tariffa doganale comune e' fissata al livello della tariffa piu' bassa in vigore al 1 gennaio 1957 in uno degli Stati membri;
b) per i prodotti contemplati nell'elenco A2, la Commissione prende ogni opportuna disposizione perche' vengano avviati negoziati fra gli Stati membri in merito a tali prodotti, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente Trattato. Qualora per taluni di questi prodotti non sia stato possibile addivenire ad un accordo alla fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, fissa i dazi applicabili della tariffa doganale comune;
c) la tariffa doganale comune sui prodotti contemplati negli elenchi A1 e A2 e' applicata a partire dalla fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato.
Art. 95
Art. 95
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' decidere l'applicazione anticipata dei dazi della tariffa doganale comune su quei prodotti contemplati nell'elenco B per i quali un tale provvedimento possa contribuire allo sviluppo dell'energia nucleare nella Comunita'.
Art. 96
Art. 96
Gli Stati membri aboliscono qualsiasi restrizione, fondata sulla cittadinanza, all'eccesso agli impieghi qualificati nel settore nucleare, nei confronti dei cittadini di uno degli Stati membri, fatte salve le limitazioni dettate da necessita' fondamentali di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica.
Previa consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, puo' stabilire le direttive concernenti le modalita' d'applicazione del presente articolo.
Art. 97
Art. 97
Nessuna restrizione fondata sulla nazionalita' puo' essere opposta alle persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, sottoposte alla giurisdizione di uno Stato membro, che siano desiderose di partecipare alla costruzione nella Comunita' di impianti nucleari a carattere scientifico o industriale.
Art. 98
Art. 98
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie allo scopo di facilitare la conclusione di contratti di assicurazione relativi alla copertura del rischio atomico.
Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea, su proposta della Commissione che domanda preventivamente il parere del Comitato economico e sociale, emana a maggioranza qualificata le direttive concernenti le modalita' di applicazione del presente articolo.
Art. 99
Art. 99.
La Commissione puo' formulare tutte le raccomandazioni intese a facilitare il movimento di capitali destinati a finanziare le produzioni contemplate nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente Trattato.
Art. 100
Art. 100
Ogni Stato membro s'impegna ad autorizzare che i pagamenti concernenti gli scambi di merci, di servizi e di capitali siano effettuati nella moneta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario; s'impegna altresi' ad autorizzare i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone e' liberalizzata fra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.
Art. 101
Art. 101
Nell'ambito della sua competenza, la Comunita' puo' impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo.
Tali accordi o convenzioni sono negoziati dalla Commissione secondo le direttive del Consiglio e sono conclusi dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Tuttavia, gli accordi o convenzioni, cui possa darsi esecuzione senza intervento del Consiglio e nei limiti del bilancio in causa, sono negoziati e conclusi dalla Commissione, a condizione di renderne edotto il Consiglio.
Art. 102
Art. 102
Gli accordi o convenzioni conclusi con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, nei quali siano parti, oltre la Comunita', uno o piu' Stati membri, possono entrare in vigore soltanto dopo l'avvenuta notificazione alla Commissione da parte di tutti gli Stati membri interessati che tali accordi o convenzioni sono divenuti applicabili conformemente alle disposizioni del loro diritto interno rispettivo.
Art. 103
Art. 103
Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i loro progetti di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, in quanto tali accordi o convenzioni investano il campo di applicazione del presente Trattato.
Qualora un progetto d'accordo o di convenzione comprenda delle clausole che ostino all'applicazione del presente Trattato, la Commissione rivolge le sue osservazioni allo Stato interessato nel termine di un mese dal ricevimento della comunicazione che le e' stata inviata.
Tale Stato non puo' concludere l'accordo o la convenzione in progetto che dopo aver soddisfatto alle obiezioni della Commissione, ovvero essersi conformato alla deliberazione con cui la Corte di giustizia, con procedura d'urgenza a istanza dello Stato stesso, si pronunzia sulla compatibilita' delle clausole in progetto con le disposizioni del presente Trattato. L'istanza puo' essere presentata alla Corte di giustizia in qualsiasi momento, non appena lo Stato abbia ricevuto le osservazioni della Commissione.
Art. 104
Art. 104
Qualsiasi persona o impresa che concluda o rinnovi, successivamente all'entrata in vigore del presente Trattato, accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, non puo' invocare tali accordi o convenzioni per sottrarsi agli obblighi che le incombono a norma del presente Trattato.
Ciascuno Stato membro adotta tutte le misure che ritiene necessarie per comunicare alla Commissione, a richiesta di questa, tutte le informazioni relative agli accordi o convenzioni conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente Trattato, nel campo d'applicazione di quest'ultimo, da qualsiasi persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. La Commissione puo' esigere tale comunicazione unicamente al fine di verificare che tali accordi o convenzioni non comprendano clausole che ostino all'applicazione del presente Trattato.
Su istanza della Commissione, la Corte di giustizia si pronuncia in merito alla compatibilita' di tali accordi o convenzioni con le disposizioni del presente Trattato.
Art. 105
Art. 105
Le disposizioni del presente Trattato non sono opponibili all'esecuzione degli accordi o convenzioni conclusi, prima dell'entrata in vigore del Trattato stesso, da uno Stato membro, da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, qualora tali accordi o convenzioni siano stati comunicati alla Commissione entro trenta giorni al massimo dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Tuttavia, gli accordi o convenzioni conclusi tra il momento della firma e quello dell'entrata in vigore del presente Trattato da una persona o impresa con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo, non sono opponibili al presente Trattato quando l'intenzione di sottrarsi alle disposizioni di quest'ultimo sia stata, secondo il parere della Corte di giustizia, che delibera su istanza della Commissione, uno dei motivi determinanti dell'accordo o della convenzione per l'una o l'altra parte.
Art. 106
Art. 106
Gli stati membri che, anteriormente all'entrata in vigore del presente Trattato, abbiano concluso accordi con Stati terzi per una cooperazione nel campo dell'energia nucleare, sono tenuti ad avviare, congiuntamente alla Commissione, le trattative necessarie con questi Stati terzi al fine di ottenere, per quanto possibile, la cessione alla Comunita' dei diritti e obblighi derivanti da tali accordi.
Ogni nuovo accordo risultante da tali trattative richiede il consenso dello Stato o degli Stati membri, firmatari degli accordi summenzionati, e l'approvazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata.
Art. 107
Art. 107
L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita', esercita i poteri deliberativi e di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.
Art. 108
Art. 108
1. L'Assemblea e' formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.
2. Il numero dei delegati e' fissato come segue:
Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. L'Assemblea elaborera' progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.
Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilira' le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Art. 109
Art. 109
L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedi di ottobre.
L'Assemblea puo' riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.
Art. 110
Art. 110
L'Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.
A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.
La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall'Assemblea o dai membri di questa.
Il Consiglio e' udito dall'Assemblea, secondo le modalita' che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.
Art. 111
Art. 111
Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.
Il regolamento interno fissa il numero legale.
Art. 112
Art. 112.
L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono.
Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati alle condizioni previste da detto regolamento.
Art. 113
Art. 113
L'Assemblea, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che le e' sottoposta dalla Commissione.
Art. 114
Art. 114
L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non puo' pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura e' approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'art. 127.
Art. 115
Art. 115
Il Consiglio esercita le sue attribuzioni e i suoi poteri di decisione alle condizioni previste dal presente Trattato.
Esso prende tutti i provvedimenti di sua competenza al fine di coordinare le azioni degli Stati membri e della Comunita'.
Art. 116
Art. 116
Il Consiglio e' formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei suoi membri.
La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi seguendo l'ordine alfabetico degli Stati membri.
Art. 117
Art. 117
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
Art. 118
Art. 118
1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.
2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno:
dodici voti quando, in virtu' del presente Trattato, debbano essere adottate su proposta della Commissione;
dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi.
3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per le quali e' richiesta l'umanita'.
Art. 119
Art. 119
Quando, in virtu' delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio puo' emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa soltanto con deliberazione unanime.
Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione puo' modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta.
Art. 120
Art. 120
In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri.
Art. 121
Art. 121
Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
Il regolamento puo' prevedere la costituzione di un comitato formato di rappresentanti degli Stati membri. Il Consiglio definisce i compiti e la competenza di tale comitato.
Art. 122
Art. 122
Il Consiglio puo' chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni, e di sottoporgli tutte le proposte del caso.
Art. 123
Art. 123
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennita' e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresi', sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione.
Art. 124
Art. 124.
Al fine di assicurare lo sviluppo dell'energia nucleare nella comunita', la Commissione:
vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtu' del Trattato stesso,
formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda, ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario,
dispone di un proprio potere di decisione, e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e dell'Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato,
esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.
Art. 125
Art. 125
La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea, una relazione generale sull'attivita' della Comunita'.
Art. 126
Art. 126
1. La Commissione e' composta di cinque membri, di nazionalita' diversa, scelti in base alla loro competenza generale nei confronti dell'oggetto specifico del presente Trattato e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.
2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunita'.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcun organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito.
I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, puo', a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'art. 129 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Art. 127
Art. 127
I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.
Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed e' rinnovabile.
Art. 128
Art. 128
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o di ufficio.
L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato.
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione.
Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'articolo 129, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
Art. 129
Art. 129
Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, puo' essere dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.
In tal caso, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo', a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di giustizia si sia pronunciata.
La Corte di giustizia, a titolo provvisorio, puo' sospenderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.
Art. 130
Art. 130
Il presidente e il vicepresidente della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato.
Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina e' fatta dopo consultazione della Commissione.
In caso di dimissioni, o di decesso, il presidente e il vicepresidente sono sostituiti per la restante durata del mandato, alle condizioni fissate dal primo comma.
Art. 131
Art. 131
Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della propria collaborazione.
La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, conformemente alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
Art. 132
Art. 132
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'articolo 126.
La Commissione puo' tenere una seduta valida solo se e' presente il numero di membri stabilito nel suo regolamento interno.
Art. 133
Art. 133
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' convenire che il governo di uno Stato membro accrediti presso la Commissione un rappresentante qualificato, incaricato di assicurare un collegamento permanente.
Art. 134
Art. 134
1. Presso la Commissione e' istituito un Comitato scientifico e tecnico, a carattere consultivo.
Il Comitato e' obbligatoriamente consultato nei casi previsti dal presente Trattato. Esso puo' essere consultato in tutti i casi nei quali la Commissione lo reputi opportuno.
2. Il Comitato e' composto di venti membri, nominati dal Consiglio previa consultazione della Commissione.
I membri del Comitato sono nominati a titolo personale per una durata di cinque anni. Il loro incarico e' rinnovabile. Essi non possono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
Il Comitato scientifico e tecnico designa tra i suoi membri ogni anno il presidente e l'ufficio di presidenza.
Art. 135
Art. 135
La Commissione puo' procedere a tutte le consultazioni e istituire tutti i Comitati di studi necessari all'adempimento della sua missione.
Art. 136
Art. 136
La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato.
Art. 137
Art. 137
La Corte di giustizia e' composta di sette giudici.
La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria.
Essa puo', tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara' composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.
La Corte di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui e' investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunita', e cosi' pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'art. 150.
Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'art. 139, secondo comma.
Art. 138
Art. 138
La Corte di giustizia e' assistita da due avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, cosi' come definita dall'art. 136.
Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'art. 139, terzo comma.
Art. 139
Art. 139
I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici.
Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, e' designato a sorte.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato e' rinnovabile.
Art. 140
Art. 140
La Corte di giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.
Art. 141
Art. 141
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtu' del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa puo' adire la Corte di giustizia.
Art. 142
Art. 142
Ciascuno degli Stati membri puo' adire la Corte di giustizia, quando reputi che un altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtu' del presente Trattato.
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtu' del presente Trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contradittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facolta' di ricorso alla Corte di giustizia.
Art. 143
Art. 143
Quando la Corte di giustizia riconosca, che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' del presente Trattato, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.
Art. 144
Art. 144
La Corte di giustizia ha competenza, giurisdizionale anche di merito,
a) sui ricorsi proposti, in applicazione dell'art. 12, perche' siano fissate le appropriate condizioni per la concessione da parte della Commissione di licenze o sublicenze;
b) sui ricorsi proposti da persone o imprese contro le sanzioni eventualmente comminate dalla Commissione in applicazione dell'art.
83.
Art. 145
Art. 145
La Commissione, quando reputi che una persona o impresa ha commesso una violazione del presente Trattato alla quale non siano applicabili le disposizioni dell'art. 83, invita lo Stato membro cui appartiene la persona o impresa in causa a prendere nei riguardi della violazione le sanzioni previste dalla sua legislazione nazionale.
Qualora lo Stato interessato non eserciti, nel termine fissato dalla Commissione, l'azione che tale invito importa, la Commissione puo' adire la Corte di giustizia per far constatare la violazione contestata alla persona o all'impresa in causa.
Art. 146
Art. 146
La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimita' sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.
Qualsiasi persona fisica o giuridica puo' proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Art. 147
Art. 147
Se il ricorso e' fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.
Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.
Art. 148
Art. 148
Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunita' possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.
Il ricorso e' ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso puo' essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Ogni persona fisica o giuridica puo' adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare a una delle istituzioni della Comunita' di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
Art. 149
Art. 149
L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, e tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.
Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'art. 188, secondo comma.
Art. 150
Art. 150
La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull'interpretazione del presente Trattato,
b) sulla validita' e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunita',
c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, salvo contrarie disposizioni degli statuti stessi.
Quando una questione del genere e' sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione puo', qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere e' sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione e' tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.
Art. 151
Art. 151
La Corte di giustizia e' competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 188, secondo comma.
Art. 152
Art. 152
La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunita' e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dal lo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
Art. 153
Art. 153
La Corte di giustizia e' competente a giudicare in virtu' di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunita' o per conto di questa.
Art. 154
Art. 154
La Corte di giustizia e' competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente Trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtu' di un compromesso.
Art. 155
Art. 155
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunita' sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
Art. 156
Art. 156
Nell'eventualita' di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte puo', anche dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 146, terzo comma, valersi dei motivi previsti dall'art. 146, primo comma, per invocare davanti alla Corte di giustizia l'inapplicabilita' del regolamento stesso.
Art. 157
Art. 157
Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, i ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo.
Tuttavia, la Corte puo', quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 158
Art. 158
La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, puo' ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
Art. 159
Art. 159
Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'art. 164.
Art. 160
Art. 160
Lo Statuto della Corte di giustizia e' stabilito con un Protocollo separato.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.
Art. 161
Art. 161
Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso e' obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola lo Stato membro cui e' rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione e' obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Art. 162
Art. 162
I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato.
Art. 163
Art. 163
I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'; essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtu' di tale notificazione.
Art. 164
Art. 164
L'esecuzione forzata e' regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva e' apposta, con la sola verificazione dell'autenticita' del titolo, dalla autorita' nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designera' a tal fine, informandone la Commissione, la Corte di giustizia e il Collegio arbitrale istituito in virtu' dell'art. 18.
Assolte tali formalita' a richiesta dell'interessato, quest'ultimo puo' ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.
L'esecuzione forzata puo' essere sospesa soltanto in virtu' di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarita' dei provvedimenti esecutivi e' di competenza delle giurisdizioni nazionali.
Art. 165
Art. 165
E' istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.
Il Comitato e' composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale.
Art. 166
Art. 166
Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue:
Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Il loro mandato e' rinnovabile.
I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
Art. 167
Art. 167
1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.
La composizione del Comitato deve tener conto della necessita' di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.
2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso puo' chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attivita' della Comunita'.
Art. 168
Art. 168
Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita'.
Il Comitato e' convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.
Art. 169
Art. 169
Il Comitato puo' essere suddiviso in sezioni specializzate.
L'attivita' delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.
Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.
Il regolamento interno stabilisce le modalita' di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.
Art. 170
Art. 170
Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato.
Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritengono opportuno.
Quando lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non puo' essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si puo' non tener conto dell'assenza di parere.
Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
Art. 171
Art. 171
1. Tutte le entrate e le spese della Comunita', ad eccezione di quelle dell'Agenzia e delle Imprese comuni, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio di funzionamento o in quello delle ricerche e degli investimenti. In ciascun bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
2. Le entrate e le spese dell'Agenzia, che funziona secondo criteri commerciali, sono contemplate in uno Stato di previsione speciale.
Le condizioni di previsione, di esecuzione e di controllo di queste entrate e di queste spese sono stabilite, avuto riguardo allo statuto dell'Agenzia, da un regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'art. 183.
3. Le previsioni di entrate e di spese, e come pure i conti di gestione e i bilanci delle Imprese comuni relativi ai singoli esercizi, sono comunicati alla Commissione, al Consiglio e all'Assemblea, secondo le modalita' definite dagli statuti di dette Imprese.
Art. 172
Art. 172
1. Le entrate del bilancio di funzionamento comprendono, a prescindere da altre entrate ordinarie, i contributi finanziari degli stati membri, stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9
2. Le entrate del bilancio delle ricerche e degli investimenti comprendono, a prescindere da altre eventuali risorse, i contributi finanziari degli Stati membri stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,9 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,9
3. I criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.
4. I prestiti destinati a finanziare le ricerche o gli investimenti sono contratti alle condizioni stabilite dal Consiglio, che delibera secondo le modalita' di cui all'art. 177, paragrafo 5.
La Comunita' puo' emettere prestiti sul mercato dei capitali di uno Stato membro, nel quadro delle disposizioni legislative che si applicano alle emissioni interne, ovvero, in assenza di tali disposizioni in uno Stato membro, quando tale Stato membro e la Commissione si siano concertati e intesi circa il prestito da quest'ultima progettato.
Il consenso degli organi competenti dello Stato membro puo' essere negato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti nel mercato dei capitali di tale Stato.
Art. 173
Art. 173
I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all'art. 172, potranno essere sostituiti in tutto o in parte dal gettito di prelievi riscossi dalla Comunita' negli Stati membri.
A questo scopo, la Commissione presentera' al Consiglio proposte concernenti la determinazione dell'imponibile, il modo di stabilire le aliquote, nonche' le modalita' di riscossione di tali prelievi.
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', dopo aver consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potra' stabilire le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, in conformita' delle loro rispettive norme costituzionali.
Art. 174
Art. 174
1. Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento comprendono in particolare:
a) le spese amministrative,
b) le spese relative al controllo di sicurezza ed alla protezione sanitaria.
2. Le spese iscritte nel bilancio delle ricerche e degli investimenti comprendono in particolare:
a) le spese relative all'esecuzione del programma di ricerche della Comunita',
b) l'eventuale partecipazione al capitale dell'Agenzia e alle spese d'investimenti di quest'ultima,
c) le spese relative all'attrezzatura degli istituiti di insegnamento,
d) l'eventuale partecipazione alle Imprese comuni e a determinate operazioni comuni.
Art. 175
Art. 175
Le spese iscritte nel bilancio di funzionamento sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183.
Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'art. 183, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti aperti a titolo di spese di funzionamento sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformita' del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183.
Le spese dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
Art. 176
Art. 176
1. Gli stanziamenti per le spese di ricerche e d'investimenti comprendono, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtu' del presente Trattato, richiedono l'unanimita' del Consiglio:
a) crediti d'impegno, che coprono una serie di spese formanti una unita' ben definita ed un complesso organico;
b) crediti di pagamento, che costituiscono il limite superiore delle spese liquidabili ogni anno per la copertura degli impegni assunti a titolo del punto a).
2. Lo scadenzario degli impegni e dei pagamenti figura in allegato al corrispondente progetto di bilancio proposto dalla Commissione.
3. I crediti aperti a titolo di spese di ricerche e d'investimenti sono specificati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della natura o della destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in conformita' del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183.
4. I crediti di pagamento disponibili sono riportati all'esercizio successivo con decisione della Commissione, salvo contraria decisione del Consiglio.
Art. 177
Art. 177
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre.
2. Ciascuna istituzione della Comunita' elabora uno stato di previsione delle proprie spese, amministrative.
La Commissione raggruppa tali stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio di funzionamento, allegandovi un parere che puo' importare previsioni divergenti. Essa elabora inoltre il progetto preliminare di bilancio delle ricerche e degli investimenti.
La Commissione deve sottoporre al Consiglio i progetti preliminari di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dai progetti preliminari, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce i progetti di bilancio e li trasmette successivamente all'Assemblea.
I progetti di bilancio devono essere sottoposti alla Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni ai progetti di bilancio.
4. Qualora, entro un mese dalla comunicazione dei progetti di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, i progetti di bilancio si considerano definitivamente stabiliti.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, i progetti di bilancio cosi' modificati vengono trasmessi al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente i bilanci, deliberando a maggioranza qualificata, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtu' del presente Trattato, richiedono l'unanimita' del Consiglio.
5. Ai fini dell'approvazione del bilancio delle ricerche e degli investimenti, ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la seguente ponderazione:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.
Art. 178
Art. 178
Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non e' stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.
Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio delle ricerche e degli investimenti non e' stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183, nel limite del dodicesimo dei crediti corrispondenti alle previsioni annuali registrate nello scadenzario dei pagamenti riguardanti i crediti d'impegno approvati in precedenza.
Con deliberazione presa a maggioranza qualificata, e con riserva che le altre condizioni stabilite al primo e secondo comma siano osservate, il Consiglio puo' autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, fatti salvi i limiti risultanti dai programmi o dalle decisioni di spesa che, in virtu' del presente Trattato, richiedono l'unanimita' del Consiglio.
Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformita' ai criteri di ripartizione adottati nell'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.
Art. 179
Art. 179
La Commissione cura l'esecuzione dei bilanci, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183, sotto la propria responsabilita' e nel limite dei crediti stanziati.
Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.
All'interno di ogni bilancio, la Commissione puo' procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 183, a trasferimenti di crediti, sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
Art. 180
Art. 180
I conti relativi alla totalita' delle entrate e delle spese di ciascun bilancio sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni.
La loro retribuzione e' fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessita', sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono.
Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni di ciascun bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo.
Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunita'.
Il Consiglio da' atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione di ciascuno dei bilanci e comunica le sue decisioni all'Assemblea.
Art. 181
Art. 181
I bilanci e lo Stato di previsione di cui all'art. 171, paragrafi 1 e 2, sono stabiliti nell'unita' di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario stabilito in esecuzione dell'art. 183.
I contributi finanziari previsti dall'art. 172 sono messi a disposizione della Comunita' dagli Stati membri nella loro moneta nazionale.
I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati.
Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unita' di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parita' in vigore il giorno del deposito.
Le disponibilita' di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.
Art. 182
Art. 182
1. La Commissione, con riserva d'informarne le autorita' competenti degli Stati membri interessati, puo' trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.
2. La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorita' da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla Banca di emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.
3. Per quanto si riferisce alle spese che la Commissione deve effettuare nelle monete dei paesi terzi, la Commissione, prima che i bilanci siano definitivamente approvati, presenta al Consiglio il programma indicativo delle entrate e delle spese da liquidare nelle differenti monete.
Il programma e' approvato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, e puo' essere modificato in corso di esercizio secondo la stessa procedura.
4. La cessione alla Commissione delle valute dei paesi terzi necessarie all'esecuzione delle spese contemplate nel programma di cui al paragrafo 3 incombe agli Stati membri secondo i criteri di ripartizione fissati dall'articolo 172. La cessione agli Stati membri delle valute dei paesi terzi introitate dalla Commissione avviene secondo gli stessi criteri di ripartizione.
5. La Commissione puo' disporre liberamente delle valute dei paesi terzi che provengono dai prestiti che essa ha emesso in questi paesi.
6. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' rendere applicabile in tutto o in parte all'Agenzia ed alle Imprese comuni il regime dei cambi previsto dai paragrafi precedenti ed eventualmente adattarlo alle necessita' del loro funzionamento.
Art. 183
Art. 183
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione dei bilanci, ivi compreso quello dell'Agenzia e al rendimento e alla verifica dei conti, b) fissa le modalita' e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione, e determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita' degli ordinatori e contabili.
Art. 184
Art. 184
La Comunita' ha personalita' giuridica.
Art. 185
Art. 185
In ciascuno degli Stati membri, la Comunita' ha la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa puo' in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa e' rappresentata dalla Commissione.
Art. 186
Art. 186
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunita'.
A decorrere dalla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.
Art. 187
Art. 187
Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione puo' raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche; nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
Art. 188
Art. 188
La responsabilita' contrattuale della Comunita' e' regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilita' extracontrattuale, la Comunita' deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La responsabilita' personale degli agenti nei confronti della Comunita' e' regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
Art. 189
Art. 189
La sede delle istituzioni della Comunita' e' fissata di intesa comune dai governi degli Stati membri.
Art. 190
Art. 190
Il regime linguistico delle istituzioni della Comunita' e' fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.
Art. 191
Art. 191
La Comunita' gode, sui territori degli Stati membri, delle immunita' e privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite da un protocollo separato.
Art. 192
Art. 192
Gli Stati membri adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Trattato o risultanti dagli atti delle istituzioni della Comunita'.
Essi agevolano quest'ultima nell'esecuzione della sua missione.
Gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che possa risultare pregiudizievole al raggiungimento degli scopi del presente Trattato.
Art. 193
Art. 193
Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato a un modo di regolamento diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.
Art. 194
Art. 194
1. I membri delle istituzioni della Comunita', i membri dei Comitati, i funzionari ed agenti della Comunita', come pure qualsiasi altra persona destinata, per le sue funzioni o per i suoi rapporti pubblici o privati con le istituzioni o impianti della Comunita' ovvero con le Imprese comuni, ad avere direttamente o indirettamente comunicazione di fatti, informazioni, cognizioni, documenti od oggetti protetti dal segreto in virtu' delle disposizioni stabilite da uno Stato membro o da una istituzione della Comunita', sono tenuti, anche dopo la cessazione da tali funzioni o l'estinzione di tali rapporti, a osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata e del pubblico.
Ogni Stato membro considera tutte le violazioni di tale obbligo come un attentato ai suoi segreti protetti che, sia per il merito che per la competenza, sono soggetti alle disposizioni della sua legislazione applicabile in materia di attentato alla sicurezza dello Stato ovvero di divulgazione del segreto professionale. Esso procede contro ogni autore di una violazione del genere sottoposto alla sua giurisdizione, su istanza di qualsiasi Stato membro interessato, o della Commissione.
2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione tutte le disposizioni che disciplinano sui suoi territori la classificazione e il segreto di informazioni, cognizioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente Trattato.
La Commissione provvede a comunicare tali disposizioni agli altri Stati membri.
Ciascuno Stato membro adotta ogni provvedimento atto ad agevolare la graduale instaurazione di una protezione quanto piu' possibile uniforme ed ampia dei segreti protetti. La Commissione puo', previa consultazione degli Stati membri interessati, formulare tutto le raccomandazioni del caso.
3. Le istituzioni della Comunita' e i loro impianti, e parimenti le Imprese comuni, sono tenuti ad applicare le disposizioni relative alla protezione dei segreti in vigore sui territori ove ciascuno di essi e' situato.
4. Qualsiasi autorizzazione ad avere comunicazione dei fatti, informazioni, documenti od oggetti riferentisi al campo d'applicazione del presente Trattato e protetti dal segreto, concessa da una istituzione della Comunita' o da uno Stato membro a una persona che esercita la sua attivita' nel campo d'applicazione del presente Trattato, e' riconosciuta da ogni altra istituzione e da ogni altro Stato membro.
5. Le disposizioni del presente articolo non ostano all'applicazione di disposizioni particolari risultanti da accordi conclusi tra uno Stato membro e uno Stato terzo o una organizzazione internazionale.
Art. 195
Art. 195
Le istituzioni della Comunita' e cosi' anche l'Agenzia e le Imprese comuni devono osservare, nell'applicazione del presente Trattato, le condizioni poste, per l'accesso ai minerali, materie grezze e materie fissili speciali, dai regolamenti nazionali emanati per motivi di ordine pubblico o di sanita' pubblica.
Art. 196
Art. 196
Ai fini dell'applicazione del presente Trattato e salvo contrarie disposizioni di questo,
a) il termine "persona" sta a designare ogni persona fisica che svolga sui territori degli Stati membri interamente e in parte le sue attivita' nel campo definito dal corrispondente capo del presente Trattato,
b) il termine "impresa" sta a designare ogni impresa o istituzione che svolga interamente o in parte le sue attivita' alle stesse condizioni, quale che sia il suo statuto giuridico, pubblico o privato.
Art. 197
Art. 197
Ai fini dell'applicazione del presente Trattato,
1. Il termine "materie fissili speciali" sta a designare il plutonio 239, l'uranio 233, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233 e parimenti qualsiasi prodotto contenente uno o piu' degli isotopi suddetti e le altre materie fissili che saranno definite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione; tuttavia, il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze.
2. Il termine "uranio arricchito in uranio 235 o 233" sta a designare l'uranio contenente sia l'uranio 235, sia l'uranio 233, sia questi due isotopi in quantita' tale che il rapporto tra la somma di questi due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto tra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 nell'uranio naturale.
3. Il termine "materie grezze" sta a designare l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova in natura, l'uranio il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutte le materie summenzionate sotto forma di metallo, di leghe, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altra materia contenente una o piu' delle materie summenzionate con tassi di concentrazione definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
4. Il termine "minerali" sta a designare qualsiasi minerale contenente, con tassi di concentrazione media definiti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, delle sostanze che permettano di ottenere attraverso trattamenti chimici e fisici appropriati alle materie grezze definite come sopra.
Art. 198
Art. 198
Salvo contrarie disposizioni, le stipulazioni del presente Trattato sono applicabili ai territori europei degli Stati membri e ai territori non europei sottoposti alla loro giurisdizione.
Esse si applicano ugualmente ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nelle relazioni con l'estero.
Art. 199
Art. 199
La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.
La Commissione assicura inoltre i collegamenti opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.
Art. 200
Art. 200
La Comunita' attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.
Art. 201
Art. 201
La Comunita' attua con l'Organizzazione europea di cooperazione economica una stretta collaborazione le cui modalita' saranno fissate d'intesa comune.
Art. 202
Art. 202
Le disposizioni del presente Trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pure tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente Trattato.
Art. 203
Art. 203
Quando un'azione della Comunita' risulti necessaria per il raggiungimento di uno degli scopi della Comunita', senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso.
Art. 204
Art. 204
Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente Trattato.
Qualora il Consiglio, dopo aver consultato l'Assemblea e, ove del caso, la Commissione, esprima parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa e' convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo gli emendamenti da apportare al presente Trattato.
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.
Art. 205
Art. 205
Ogni Stato europeo puo' domandare di diventare membro della Comunita'. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all'unanimita'.
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente Trattato, da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo e' sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Art. 206
Art. 206
La Comunita' puo' concludere con uno Stato terzo, una riunione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano una associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimita' e dopo consultazione dell'Assemblea.
Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall'art. 204.
Art. 207
Art. 207
I protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Trattato, ne costituiscono parte integrante.
Art. 208
Art. 208
Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata.
Art. 209
Art. 209
Il Consiglio si riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del Trattato.
Art. 210
Art. 210
Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.
Art. 211
Art. 211
L'Assemblea si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione del presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno.
Fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea e' presieduta dal decano.
Art. 212
Art. 212
La Corte di giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del presidente e' fatta per tre anni secondo le stesse modalita' seguite per i membri.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione.
La Corte di giustizia non puo' essere adita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento. I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data.
Fin dalla nomina, il presidente della Corte di giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.
Art. 213
Art. 213
La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Trattato dal momento della nomina dei suoi membri.
Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti con gli Stati membri, le imprese, i lavoratori e gli utilizzatori, necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione delle industrie nucleari nella Comunita' La Commissione invia all'Assemblea nel termine di sei mesi una relazione al riguardo.
Art. 214
Art. 214
1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del Trattato, quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.
2. Fino all'elaborazione dei bilanci per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunita' delle anticipazioni senza interesse che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione dei bilanci stessi.
3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunita', di cui all'art.
186, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata.
Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.
Art. 215
Art. 215
1. Un programma iniziale di ricerche e di insegnamento che costituisce l'allegato V del presente Trattato e la cui realizzazione non potra', salvo diversa decisione del Consiglio, che delibera all'unanimita', superare 215 milioni di unita' di conto U.E.P., dovra' essere eseguito nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore dei Trattato.
2. Le spese necessarie all'esecuzione del programma figurano suddivise per grandi voci, a titolo indicativo, nell'allegato V.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, potra' modificare tale programma.
Art. 216
Art. 216
Le proposte della Commissione relative alle modalita' di funzionamento dell'istituto di livello universitario, contemplato dall'art. 9, sono presentate al Consiglio nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato.
Art. 217
Art. 217
Il regolamento di sicurezza di cui all'art. 24, concernente i regimi di segretezza applicabili alla diffusione delle cognizioni, e' stabilito dal Consiglio nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Trattato.
Art. 218
Art. 218
Le norme fondamentali sono stabilite conformemente alle disposizioni dell'art. 31 nel termine di un anno dall'entrata in vigore del Trattato.
Art. 219
Art. 219
Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative destinate ad assicurare sui territori degli Stati membri la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti sono comunicate, conformemente ai termini dell'art. 33, dagli Stati stessi alla Commissione nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del Trattato.
Art. 220
Art. 220
Le proposte della Commissione relative allo statuto dell'Agenzia contemplato dall'art. 54 sono presentate al Consiglio nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del Trattato.
Art. 221
Art. 221
Le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 23 inclusi e da 25 a 28 inclusi si applicano ai brevetti, titoli di protezione temporanea e modelli di utilita', come anche alle domande di brevetti e di modelli di utilita' precedenti all'entrata in vigore del Trattato, alle condizioni seguenti:
1. Per l'applicazione del termine previsto dall'art. 17, paragrafo 2, va considerata in favore del titolare la nuova situazione creata dall'entrata in vigore del Trattato.
2. Per quanto concerne la comunicazione di una invenzione non segreta, quando i termini di tre mesi e diciotto mesi previsti dall'art. 16, o uno di questi, siano scaduti alla data dell'entrata in vigore del Trattato, da tale data ha decorrenza un nuovo termine di sei mesi.
Se questi termini, o uno di questi, sono in corso a tale data, vengono prorogati di sei mesi a decorrere dal giorno della loro normale scadenza.
3. Le stesse disposizioni si applicano per quanto concerne la comunicazione di una invenzione segreta, a mente degli articoli 16 e 25, paragrafo 1; in tal caso, tuttavia, la data considerata per la decorrenza dei nuovi termini ovvero per la proroga dei termini in corso e quella dell'entrata in vigore del regolamento di sicurezza di cui all'art. 24.
Art. 222
Art. 222
Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del Trattato e quella, fissata dalla Commissione, in cui l'Agenzia assume le sue funzioni, gli accordi e convenzioni di fornitura di minerali, materie grezze o materie fissili speciali sono conclusi o rinnovati con la preventiva approvazione della Commissione.
Questa deve ricusare la sua approvazione alla conclusione o al rinnovo di accordi e convenzioni che ritenga tali da compromettere l'applicazione del presente Trattato. La Commissione puo' in particolare subordinare la propria approvazione all'apposizione, negli accordi e convenzioni, di clausole che consentano all'Agenzia di diventare parte nell'esecuzione di questi.
Art. 223
Art. 223
In deroga all'art. 60 e in considerazione degli studi e lavori gia' avviati, l'approvvigionamento dei reattori impiantati sui territori di uno Stato membro che potranno divergere prima dello scadere di un termine di sette anni dalla data di entrata in vigore del Trattato, beneficia, per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla stessa data, di una precedenza che puo' essere fatta valere tanto sulle risorse di minerali e di materie grezze provenienti dai territori dello Stato in causa, quanto sulle materie grezze o materie fissili speciali che costituiscono oggetto di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore del Trattato, e comunicato alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'art. 105.
La stessa precedenza e' accordata, durante lo stesso periodo di dieci anni, per l'approvvigionamento di qualsiasi stabilimento di separazione isotopica, che costituisca o meno una Impresa comune, entrato in funzione sul territorio di uno Stato membro prima dello scadere di un termine di sette anni dall'entrata in vigore del Trattato.
L'Agenzia conclude i relativi contratti, dopo verifica da parte della Commissione che sussistono le condizioni per il riconoscimento del diritto di prelazione.
Art. 224
Art. 224
Il presente Trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'.
Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del Trattato sara' rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.
Art. 225
Art. 225
Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Trattato-Allegato I
ALLEGATO I
Campo delle ricerche concernenti l'energia nucleare in relazione all'art. 4 del Trattato
I. MATERIE PRIME
1. Metodi di prospezione mineraria e di sfruttamento delle miniere con particolare riguardo alle miniere di materie di base (uranio, torio e altri prodotti di interesse speciale per l'energia nucleare).
2. Metodi di concentrazione di queste materie e di trasformazione in composti tecnicamente puri.
3. Metodi di trasformazione di questi composti tecnicamente puri in composti e metalli di qualita' nucleare.
4. Metodi di trasformazione e di trattamento di questi composti e metalli - nonche' del plutonio, dell'uranio 235 o 233 puri o associati a questi composti o metalli - da parte dell'industria chimica, ceramica o metallurgica, in elementi di combustibile.
5. Metodi di protezione di questi elementi di combustibile dagli agenti esterni di corrosione o di erosione.
6. Metodi di produzione, di purificazione, di trattamento e conservazione degli altri materiali speciali del campo dell'energia nucleare, in particolare:
a) Moderatori quali acqua pesante, grafite nucleare, berillio e il suo ossido.
b) Elementi per strutture quali zirconio (esente da afnio), niobio, lantanio, titanio, berillio e loro ossidi, carburi ed altri composti utilizzabili nel campo dell'energia nucleare.
c) Fluidi refrigeranti, quali elio, termo-fluidi organici, sodio, leghe sodio-potassio, bismuto, leghe piombo-bismuto.
7. Metodi di separazione isotopica:
a) dell'uranio,
b) di materiali in quantita' ponderali tali da poter essere utili per la produzione di energia nucleare come litio 6 e 7, azoto 15, boro 10,
c) di isotopi utilizzati in piccola quantita' per lavori di ricerca.
II. FISICA APPLICATA ALL'ENERGIA NUCLEARE
1. Fisica teorica applicata:
a) Reazioni nucleari a bassa energia, in particolare reazioni provocate da neutroni.
b) Fissione.
c) Interazione delle radiazioni ionizzanti e fotoni con la materia.
d) Teoria dello stato solido.
e) Studio della fusione con particolare riguardo al comportamento di un plasma ionizzato sotto l'azione di forze elettromagnetiche ed alla termodinamica delle temperature estremamente elevate.
2. Fisica sperimentale applicata:
a) Le stesse voci menzionate al paragrafo 1 precedente.
b) Studio delle proprieta' degli elementi transuranici di interesse per l'energia nucleare.
3. Calcolo dei reattori:
a) Neutronica teorica macroscopica.
b) Determinazioni neutroniche sperimentali: esperienze esponenziali e critiche.
c) Calcoli termodinamici e di resistenza dei materiali.
d) Determinazioni sperimentali corrispondenti.
e) Cinetica dei reattori, problema del controllo del funzionamento di questi e sperimentazioni corrispondenti.
f) Calcoli di protezione contro le radiazioni e sperimentazioni corrispondenti.
III. FISICO-CHIMICA DEI REATTORI
1. Studio delle modificazioni della struttura fisica e chimica e della alterazione delle qualita' tecniche dei diversi materiali nei reattori sotto l'effetto:
a) del calore,
b) della natura degli agenti a contatto,
c) delle cause meccaniche.
2. Studio delle degradazioni e degli altri fenomeni provocati dalle radiazioni:
a) negli elementi di combustibile,
b) negli elementi strutturali e nei fluidi refrigeranti,
c) nei moderatori.
3. Chimica e fisico-chimica analitiche applicate alle componenti dei reattori.
4. Fisico-chimica dei reattori omogenei: radio-chimica, corrosione.
IV. TRATTAMENTO DEI MATERIALI RADIOATTIVI
1. Metodi di estrazione del plutonio e dell'uranio 233 dai combustibili irradiati, eventuale recupero di uranio o di torio.
2. Chimica e metallurgia del plutonio.
3. Metodi di estrazione e chimica degli altri elementi transuranici.
4. Metodi di estrazione e chimica dei radioisotopi utili:
a) prodotti di fissione,
b) ottenuti per irradiazione.
5. Concentrazione e conservazione degli scarichi radioattivi inutili.
V. APPLICAZIONE DEI RADIO-ELEMENTI
Applicazione dei radio-elementi sia come elementi agenti sia come elementi traccianti, nei settori:
a) industriali e scientifici,
b) terapeutici e biologici,
c) agricoli.
VI. STUDIO DEGLI EFFETTI NOCIVI DELLE RADIAZIONI
SUGLI ESSERI VIVENTI
1. Studio della rivelazione e della misura delle radiazioni nocive.
2. Studio delle prevenzioni e protezioni adeguate e delle norme di sicurezza corrispondenti.
3. Studio della terapeutica contro gli effetti delle radiazioni.
VII. ATTREZZATURE
Studi per la realizzazione ed il miglioramento delle attrezzature destinate specialmente, non solo ai reattori, ma anche all'insieme delle installazioni di ricerca e industriali necessarie alle ricerche sopraelencate.
Possono essere citate a titolo indicativo:
1. Le attrezzature meccaniche seguenti:
a) pompe per fluidi speciali,
b) scambiatori di calore,
c) apparecchi di ricerca di fisica nucleare (quali selettori di velocita' dei neutroni),
d) dispositori di manipolazione a distanza.
2. Le attrezzature elettriche seguenti:
a) dispositivi di rivelazione e di misura delle radiazioni specialmente per:
prospezioni minerarie,
ricerche scientifiche e tecniche,
controllo dei reattori,
protezione sanitaria,
b) dispositivi di comando dei reattori;
c) acceleratori di particelle di bassa energia fino a 10 MeV.
VIII. ASPETTI ECONOMICI DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA
1. Studio comparato, teorico e sperimentale, dei diversi tipi di reattori.
2. Studio tecnico-economico dei cicli di combustibile.
Trattato-Allegato II
ALLEGATO II
Settori industriali di cui all'art. 41 del Trattato:
1. Estrazione dei minerali d'uranio e di torio.
2. Concentrazione di questi minerali.
3. Trattamento chimico e raffinamento dei concentrati di uranio e di torio.
4. Preparazione dei combustibili nucleari, sotto qualsiasi forma.
5. Produzione di elementi di combustibili nucleari.
6. Produzione di esafluoruro di uranio.
7. Produzione di uranio arricchito.
8. Trattamento di combustibili irradiati ai fini della separazione totale o parziale degli elementi da essi contenuti.
9. Produzione di moderatori di reattori.
10. Produzione di zirconio esente da afnio ovvero di composti di zirconio esente da afnio.
11. Reattori nucleari di tutti i tipi e per tutti gli usi.
12. Impianti di trattamento industriale dei residui radioattivi, stabiliti in collegamento con uno o piu' impianti definiti nel presente elenco.
13. Impianti semi-industriali destinati a preparare la costruzione di stabilimenti che rientrino in uno dei settori da 3 a 10 inclusi.
Trattato-Allegato III
ALLEGATO III
Vantaggi che possono essere accordati alle Imprese comuni a norma dell'art. 48 del Trattato
1. a) Riconoscimento del carattere di pubblica utilita', conformemente alle legislazioni nazionali, per gli acquisti immobiliari necessari all'impianto delle imprese comuni.
b) Applicazione, conformemente alle legislazioni nazionali, della procedura di esproprio per motivi di pubblica utilita', al fine di operare tali acquisti quando non sia stato raggiunto un accordo per trattativa privata.
2. Beneficio di concessione di licenze d'uso, con procedimento arbitrale o d'ufficio, a norma degli articoli 17 a 23 inclusi.
3. Esonero da qualsiasi diritto e tassa al momento della costituzione di Imprese comuni e da ogni imposizione sui conferimenti.
4. Esonero dai diritti e tasse di trasmissione riscossi per l'acquisto dei beni immobili e dai diritti di trascrizione e di registro.
5. Esonero da qualsiasi imposta diretta che possa comunque applicarsi alle Imprese comuni, ai loro beni, averi e redditi.
6. Esonero da qualsiasi dazio doganale e tassa di effetto equivalente, e da ogni divieto e restrizione d'importazione o esportazione, di carattere economico e fiscale, per quanto riguarda:
a) il materiale scientifico e tecnico, esclusi i materiali da costruzione e il materiale per usi amministrativi;
b) le sostanze che devono essere o siano state oggetto di trattamento nell'Impresa comune.
7. Agevolazioni di cambio, contemplate dall'art. 182, paragrafo 6.
8. Esenzione dalle restrizioni all'entrata e al soggiorno a favore delle persone aventi la cittadinanza degli Stati membri, impiegate al servizio delle Imprese comuni, e a favore dei coniugi di queste e dei familiari che siano a loro carico.
Trattato-Allegato IV
ALLEGATO IV
Elenchi dei beni e prodotti di cui alle disposizioni del capo IX relativo al mercato comune nucleare
ELENCO A1
Minerali di uranio la cui concentrazione di uranio naturale e' superiore al 5% in peso.
Pechblenda la cui concentrazione di uranio naturale e' superiore al 5% in peso.
Ossido di uranio.
Composti inorganici di uranio naturale diversi dall'ossido e dall'esafluoruro.
Composti organici dell'uranio naturale.
Uranio naturale grezzo o lavorato.
Leghe contenenti plutonio.
Composti organici od inorganici dell'uranio arricchiti con composti organici o inorganici dell'uranio 235.
Composti organici o inorganici dell'uranio 233.
Torio arricchito con uranio 233.
Composti organici od inorganici del plutonio.
Uranio arricchito con plutonio.
Uranio arricchito con uranio 235.
Leghe contenenti uranio arricchito in uranio 235 o uranio 233.
Plutonio.
Uranio 233.
Esafluoruro d'uranio.
Monazite.
Minerali di torio la cui concentrazione di torio e' superiore al 20% in peso.
Uranio-torianite contenente piu' del 20% di torio.
Torio grezzo o lavorato.
Ossido di torio.
Composti inorganici del torio diversi dall'ossido.
Composti organici del torio.
ELENCO A2
Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante) nei quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno e' superiore a 1/5000.
Paraffina pesante in cui il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno e' superiore a 1/5000.
Miscele e soluzioni nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno e' superiore a 1/5000.
Reattori nucleari.
Apparecchi per la separazione degli isotopi dell'uranio mediante diffusione gassosa od altre tecniche.
Apparecchi per la produzione di deuterio, dei suoi composti (compresa l'acqua pesante), derivati, miscugli o soluzioni, contenenti deuterio e in cui il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno e' superiore a 1/5000:
apparecchi funzionanti mediante elettrolisi dell'acqua;
apparecchi funzionanti mediante distillazione dell'acqua, dell'idrogeno liquido, ecc.;
apparecchi funzionanti mediante scambio isotopico fra l'idrogeno solforato e l'acqua, in funzione di un cambiamento di temperatura;
apparecchi funzionanti mediante altre tecniche.
Apparecchi concepiti specialmente per il trattamento chimico delle sostanze radioattive:
apparecchi per la separazione dei combustibili irradiati:
per via chimica (per solventi, per precipitazione, per scambi ionici, ecc.);
per via fisica (per distillazione frazionata, ecc.);
apparecchi per il trattamento degli scarichi;
apparecchi per rimettere in ciclo il combustibile.
Veicoli concepiti specialmente per il trasporto dei prodotti a forte radioattivita':
vagoni e vagoncini per strade ferrate a qualsiasi scartamento;
autocarri;
carri di manutenzione;
rimorchi e semirimorchi ed altri veicoli, non automobili.
Imballaggi forniti di schermi di piombo di protezione dalle radiazioni per il trasporto o l'approvvigionamento di materiali radioattivi.
Isotopi radioattivi artificiali e loro composti organici od inorganici.
Manipolatori meccanici a distanza, concepiti specialmente per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive:
apparecchi manipolatori meccanici, fissi o mobili, ma non maneggiabili a "mano libera".
ELENCO B
Parti e pezzi per reattori nucleari.
Minerali di litio e concentrati.
Metalli aventi qualita' nucleari:
berillio (glucinio) grezzo;
bismuto grezzo;
niobio (columbio) grezzo;
zirconio (esente da afnio) grezzo;
litio grezzo;
alluminio grezzo;
calcio grezzo;
magnesio grezzo.
Trifluoruro di boro.
Acido fluoridrico anidro.
Trifluoruro di cloro.
Trifluoruro di bromo.
Idrossido di litio.
Fluoruro di litio.
Cloruro di litio.
Idruro di litio.
Carbonato di litio.
Ossido di berillio (glucina) avente qualita' nucleare.
Mattoni refrattari di glucina aventi qualita' nucleare.
Altri prodotti refrattari di glucina aventi qualita' nucleare.
Grafite artificiale sotto forma di blocchi o di sbarre avente un tenore in boro inferiore od uguale ad uno per un milione ed una sezione d'urto microscopica totale d'assorbimento di neutroni termici inferiore od uguale a 5 millibarns/atomo.
Isotopi stabili separati artificialmente.
Separatori elettromagnetici di ioni compresi gli spettrografi e spettrometri di massa.
Simulatori di pile (calcolatori analogici di tipo speciale).
Manipolatori meccanici a distanza:
utilizzabili a mano (cioe' maneggiabili a "mano libera" come un attrezzo).
Pompe per metalli allo stato liquido.
Pompe a vuoto spinto.
Scambiatori di calore concepiti specialmente per una centrale nucleare.
Strumenti per la rivelazione delle radiazioni (e pezzi di ricambio corrispondenti) di uno dei tipi seguenti studiati specialmente o adattabili per la rivelazione o misura di radiazioni nucleari come le particelle alfa e beta, raggi gamma, neutroni e protoni:
tubi contatori di Geiger e contatori proporzionali;
strumenti di rivelazione o misura con tubi Geiger-Muller o con contatori proporzionali;
camere di ionizzazione;
strumenti con camere di ionizzazione;
apparecchi di rivelazione o misura di radiazione per la prospezione mineraria, il controllo dei reattori, dell'aria, dell'acqua e dei terreni;
riatori di neutroni usanti il boro, il trifluoruro di boro, l'idrogeno o un elemento fissile;
strumenti di rivelazione o misura con rivelatori di neutroni usanti il boro, il trifluoruro di boro, l'idrogeno o un elemento fissile;
cristalli di scintillazione montati o sotto involucro metallico (scintillatori solidi);
strumenti di rivelazione o di misura incorporanti scintillatori liquidi, solidi o gassosi;
amplificatori studiati specialmente per le misure nucleari compresi gli amplificatori lineari, i preamplificatori, gli amplificatori distribuiti a catena e gli analizzatori (analizzatori di altezza d'impulsi);
attrezzature in coincidenza da utilizzarsi con rivelatori di radiazione;
elettroscopi ed elettrometri compresi i dosimetri (ma esclusi gli apparecchi destinati all'insegnamento, gli elettroscopi semplici a foglie metalliche, i dosimetri concepiti per essere utilizzati con apparecchi medici a raggi X e apparecchi di misure elettrostatiche); apparecchi che permettono di misurare una corrente d'intensita' inferiore ad un micro-micro-ampere;
tubi fotomoltiplicatori aventi un fotocatodo sensibile ad una corrente almeno eguale a 10 micro-ampere per lumen e la cui amplificazione media e' superiore a 10(5) ed ogni altro sistema di moltiplicatore elettrico attivato da ioni positivi;
scale ed integratori elettronici per la rivelazione di radiazioni.
Ciclotroni, generatori elettrostatici di tipo "Van de Graaf" o "Cockroft e Walton", acceleratori lineari ed altre macchine elettronucleari capaci di comunicare a particelle nucleari un'energia superiore a 1.000.000 e V.
Magneti specialmente progettati per le macchine e apparecchi precedenti (ciclotroni, ecc.).
Tubi acceleratori e di focalizzazione dei tipi utilizzati negli spettrometri e spettrografi di massa.
Sorgenti elettroniche intense di ioni positivi destinate ad essere utilizzate con acceleratori di particelle, spettrometri di massa ed altri apparecchi analoghi.
Lastre di vetro contro le radiazioni:
vetro colato o laminato (specchi) (anche armato o placcato in corso di fabbricazione) semplicemente pulito o levigato, su una o due facce, in lamine o fogli di forma quadrata o rettangolare;
vetro colato o laminato (specchi) (pulito o levigato o no) tagliato in modo diverso dalla forma quadrata o rettangolare oppure curvato o differentemente lavorato (smussato, inciso, ecc.);
specchi o vetri di sicurezza, anche lavorati, consistenti in vetri temprati o formati da due o piu' fogli incollati l'uno all'altro.
Scafandri di protezione dalle radiazioni o contaminazioni radio-attive:
in materie plastiche artificiali;
in gomma;
in tessuti cerati;
per uomini,
per donne.
Difenile (se si tratta dell'idrocarburo aromatico C6 H5 C6 H5).
Trifenile.
Trattato-Allegato V
ALLEGATO V
Programma iniziale di ricerche e d'insegnamento di cui all'art. 215 del Trattato
I. PROGRAMMA DEL CENTRO COMUNE
1. Laboratori, attrezzature e infrastruttura.
Il Centro comune comprendera':
a) laboratori generali di chimica, fisica, elettronica e metallurgia;
b) laboratori speciali per le seguenti materie:
fusione nucleare,
separazione isotopica di elementi diversi dall'uranio 235 (questo laboratorio sara' dotato di un separatore elettromagnetico a elevato potere di risoluzione),
prototipi di attrezzature di prospezione,
mineralogia,
radiobiologia.
c) un ufficio di misurazioni, specializzato in misure nucleari per i dosaggi di isotopi e per le misure assolute di radiazioni e assorbimenti neutronici, dotato di un reattore sperimentale proprio.
2. Documentazione, informazione e insegnamento.
Il Centro comune provvedera' ad un ampio scambio di informazioni, in particolare nei seguenti settori:
materie prime: metodi di prospezione, sfruttamento, concentrazione, trasformazione, trattamento, ecc.;
fisica applicata all'energia nucleare;
fisico-chimica dei reattori;
trattamento dei materiali radioattivi;
applicazione dei radio-elementi.
Esso organizzera' cicli d'insegnamento specializzato con particolare riguardo alla formazione di specialisti di ricerca mineraria e alle applicazioni dei radio-elementi.
La sezione di documentazione e di studio di problemi di protezione sanitaria, di cui all'art. 39, raccogliera' la documentazione e i dati necessari.
3. Reattori prototipi.
Fin dall'entrata in vigore del Trattato sara' costituito un gruppo di esperti. Dopo un raffronto dei programmi nazionali, esso rivolgera' alla Commissione, non appena possibile, le opportune raccomandazioni circa le scelte da effettuare in tale campo e le modalita' di attuazione.
Si progetta di creare tre o quattro prototipi di bassa potenza e partecipare, ad esempio sotto forma di fornitura di combustibili e di moderatori, a tre reattori di elevata potenza.
4. Reattore di alto flusso.
Il Centro dovra' disporre quanto prima di un reattore ad alto flusso di neutroni rapidi, per la prova dei materiali sotto radiazione.
Fin dall'entrata in vigore del Trattato dovranno intraprendersi studi preparatori a tal fine.
Il reattore ad alto flusso sara' dotato di rilevanti aree sperimentali e di idonei laboratori di sfruttamento.
II. RICERCHE EFFETTUATE IN BASE A CONTRATTI
ESTERNAMENTE AL CENTRO
Una parte considerevole delle ricerche sara' effettuata per contratti esternamente al Centro comune, in conformita' dell'art. 10.
I contratti per ricerche potranno rivestire le seguenti forme:
1. Si effettueranno ricerche complementari a quelle del Centro comune, in materia di fusione nucleare, separazione isotopica di elementi diversi dall'uranio 235, chimica, fisica, elettronica, metallurgia e radiobiologia.
2. In attesa dell'entrata in funzione del progettato reattore per esperienze su materiali, il Centro potra' prendere in affitto zone sperimentali nei reattori nazionali ad alto flusso.
3. Il Centro potra' ricorrere agli impianti specializzati per le Imprese comuni da crearsi a mente del capo V, affidando loro per contratto talune ricerche di carattere scientifico generale.
Ripartizione per grandi rubriche delle spese necessarie all'esecuzione del programma di ricerche e d'insegnamento
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
Protocollo relativo alla applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Sollecite di precisare, al momento della firma del Trattato che istituisce tra loro la Comunita' europea dell'energia atomica, la portata del disposto dell'art. 198 del Trattato nei confronti del Regno dei Paesi Bassi,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso:
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, a motivo della struttura costituzionale del Regno quale risulta dallo Statuto del 29 dicembre 1954, avra' facolta', in deroga all'art. 198, di ratificare il Trattato tanto per il Regno dei Paesi Bassi nei suo complesso quanto per il Regno in Europa e per la Nuova Guinea olandese. Qualora la ratifica dovesse limitarsi al Regno in Europa e alla Nuova Guinea olandese, il Governo del Regno dei Paesi Bassi potra', in qualsiasi momento, mediante notificazione al Governo della Repubblica italiana, depositario degli strumenti di ratifica, dichiarare che il Trattato e' ugualmente applicabile al Surinam o alle Antille olandesi, ovvero al Surinam e alle Antille olandesi.
Fatto a Roma, li 25 marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
TRATTATO CHE ISTITUISCE
LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI;
Determinati a porre le fondamenta di una unione sempre piu' stretta fra i popoli europei,
Decisi ad assicurare mediante un'azione comune il progresso economico e sociale dei loro paesi, eliminando le barriere che dividono l'Europa,
Assegnando ai loro sforzi per scopo essenziale il miglioramento costante delle condizioni di vita e di occupazione dei loro popoli, Riconoscendo che l'eliminazione degli ostacoli esistenti impone una azione concentrata intesa a garantire la stabilita' nella espansione, l'equilibrio negli scambi e la lealta' nella concorrenza,
Solleciti di rafforzare l'unita', delle loro economie e di assicurarne lo sviluppo armonioso riducendo le disparita' fra le differenti regioni e il ritardo di quelle meno favorite,
Desiderosi di contribuire, grazie a una politica commerciale comune, alla soppressione progressiva delle restrizioni agli scambi internazionali,
Nell'intento di confermare la solidarieta' che lega l'Europa ai paesi d'oltremare e desiderando assicurare lo sviluppo della loro prosperita' conformemente ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite.
Risoluti a rafforzare, mediante la costituzione di questo complesso di risorse, le difese della pace e della liberta' e facendo appello agli altri popoli d'Europa, animati dallo stesso ideale, perche' si associno al loro sforzo,
Hanno deciso di creare una Comunita' Europea e a questo, effetto hanno designato come plenipotenziari:
SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI
S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli affari esteri;
S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del Ministero degli affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
S. E. Konrad ADENAUER, Cancelliere federale;
S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
S. E. Christian PINEAU, Ministro degli affari esteri;
S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri;
S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli affari esteri;
SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO
S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli affari esteri;
S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa;
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI
S. E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari esteri;
S. E. LINTHORST-HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa;
I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono.
Art. 1
Con il presente Trattato, le ALTE PARTI CONTRAENTI istituiscono tra Loro una COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.
Art. 2
Art. 2
La Comunita' ha il compito di promuovere, mediante l'instaurazione di un mercato comune e il graduale ravvicinamento delle politiche economiche degli Stati membri, uno sviluppo armonioso delle attivita' economiche nell'insieme della Comunita', un'espansione continua ed equilibrata, una stabilita' accresciuta, un miglioramento sempre piu' rapido del tenore di vita e piu' strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano.
Art. 3
Art. 3
Ai fini enunciati all'articolo precedente, l'azione della Comunita' importa, alle condizioni e secondo il ritmo previsto dal presente Trattato:
a) l'abolizione fra gli Stati membri dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci, come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente,
b) l'istituzione di una tariffa doganale comune e di una politica commerciale comune nei confronti degli Stati terzi,
c) l'eliminazione fra gli Stati membri degli ostacoli alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali,
d) l'instaurazione di una politica comune nel settore dell'agricoltura,
e) l'instaurazione di una politica comune nel settore dei trasporti,
f) la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune,
g) l'applicazione di procedure che permettano di coordinare le politiche economiche degli Stati membri e di ovviare agli squilibri nelle loro bilance dei pagamenti,
h) il ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune,
i) la creazione di un Fondo sociale europeo, allo scopo di migliorare le possibilita' di occupazione dei lavoratori e di contribuire al miglioramento del loro tenore di vita,
j) l'istituzione di una Banca europea per gli investimenti, destinata a facilitare l'espansione economica della Comunita' mediante la creazione di nuove risorse,
k) l'associazione dei paesi e territori d'oltremare, intesa ad incrementare gli scambi e proseguire in comune nello sforzo di sviluppo economico e sociale.
Art. 4
Art. 4
1. L'esecuzione dei compiti affidati alla Comunita' e' assicurata da
un'ASSEMBLEA;
un CONSIGLIO;
una COMMISSIONE;
una CORTE DI GIUSTIZIA.
Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal presente Trattato.
2. Il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale che svolge funzioni consultive.
Art. 5
Art. 5
Gli Stati membri adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle istituzioni della Comunita'. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti.
Essi si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato.
Art. 6
Art. 6
1. Gli Stati membri, in stretta collaborazione con le istituzioni della Comunita', coordinano le rispettive politiche economiche nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi del presente Trattato.
2. Le istituzioni della Comunita' vigilano a che non sia compromessa la stabilita' finanziaria interna ed esterna degli Stati membri.
Art. 7
Art. 7.
Nel campo di applicazione del presente Trattato, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dallo stesso previste, e' vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalita'.
Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, puo' stabilire, a maggioranza qualificata, tutte le regolamentazioni intese a vietare tali discriminazioni.
Art. 8
Art. 8
1. Il mercato comune e' progressivamente instaurato nei corso di un periodo transitorio di dodici anni.
Il periodo transitorio e' diviso in tre tappe, di quattro anni ciascuna, la cui durata puo' essere modificata alle condizioni previste qui di seguito.
2. Per ciascuna tappa e' previsto un complesso di azioni che devono essere intraprese e condotte insieme.
3. Il passaggio dalla prima alla seconda tappa e' condizionato alla constatazione che l'essenziale degli obiettivi, specificatamente fissati dal presente Trattato per la prima tappa, sia stato effettivamente raggiunto e che, fatte salve le eccezioni e procedure previste dal Trattato stesso, gli impegni siano stati mantenuti.
Tale constatazione e' effettuata alla fine del quarto anno dal Consiglio, che delibera all'unanimita' sulla relazione della Commissione. Tuttavia, l'unanimita' non puo' essere ostacolata da uno Stato membro che faccia valere il mancato adempimento dei propri obblighi. Ove non sia raggiunta l'unanimita', la prima tappa e' automaticamente prolungata di un anno.
Alla fine del quinto anno, la constatazione e' effettuata dal Consiglio alle stesse condizioni. Ove non sia raggiunta l'unanimita', la prima tappa e' automaticamente prolungata di un altro anno.
Alla fine del sesto anno, la constatazione e' effettuata dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata sulla relazione della Commissione.
4. Nel termine di un mese da quest'ultima votazione, ogni Stato membro rimasto in minoranza ovvero, quando la maggioranza richiesta non sia raggiunta, tutti gli Stati membri, hanno il diritto di domandare al Consiglio la designazione di un organo arbitrale la cui decisione e' vincolante per tutti gli Stati membri e le istituzioni della Comunita'. Detto organo arbitrale e' composto di tre membri designati dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione.
In caso di mancata designazione da parte del Consiglio nel termine di un mese dalla richiesta, i membri dell'organo arbitrale sono designati dalla Corte di giustizia entro un nuovo termine di un mese.
L'organo arbitrale designa esso stesso il suo presidente:
Esso emette la sua sentenza in un termine di sei mesi a decorrere dalla data della votazione del Consiglio di cui all'ultimo comma del paragrafo 3.
5. La seconda e terza tappa non possono essere prolungate o abbreviate se non in virtu' di una decisione adottata dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione.
6. La disposizioni dei paragrafi precedenti non possono avere per effetto di prolungare il periodo transitorio al di la' di una durata complessiva di quindici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato.
7. Fatte salve le eccezioni o deroghe previste dal presente Trattato, la fine del periodo transitorio costituisce il termine ultimo per l'entrata in vigore del complesso di norme previste e per l'attuazione dell'insieme delle realizzazioni richieste dall'istituzione del mercato comune.
Art. 9
Art. 9
1. La Comunita' e' fondata sopra una unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e importa il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.
2. Le disposizioni del capo 1; sezione prima, e del capo 2 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri, e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.
Art. 10
Art. 10
1. Sono considerati in libera pratica in uno Stato membro i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state adempiute in tale Stato le formalita' d'importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili e che non abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi e tasse.
2. La Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, determina i metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2, avendo riguardo alla necessita' di attenuare, quanto piu' e' possibile, le formalita' imposte al commercio.
Entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore dei presente Trattato, la Commissione determina le disposizioni applicabili, nel traffico tra Stati membri, alle merci originarie da un altro Stato membro, per la fabbricazione delle quali siano stati usati prodotti che non sono stati sottoposti ai dazi doganali ne' alle tasse di effetto equivalente loro applicabili nello Stato membro esportatore, ovvero che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse.
Nello stabilire tali disposizioni, la Commissione prende in considerazione le norme previste per l'abolizione dei dazi doganali all'interno della Comunita' e per la progressiva applicazione della tariffa doganale comune.
Art. 11
Art. 11
Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni atte a consentire ai governi l'esecuzione, nei termini stabiliti, degli obblighi loro incombenti in materia di dazi doganali in virtu' del presente Trattato.
Art. 12
Art. 12
Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuovi dazi doganali all'importazione e all'esportazione o tasse di effetto equivalente e dall'aumentare quelli che applicano nei loro rapporti commerciali reciproci.
Art. 13
Art. 13
1. I dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente aboliti ad opera di questi, durante il periodo transitorio, secondo le modalita' previste dagli articoli 14 e 15.
2. Le tasse di effetto equivalente ai dazi doganali all'importazione, in vigore tra gli Stati membri, sono progressivamente abolite ad opera di questi, durante il periodo transitorio. La Commissione determina, mediante direttive, il ritmo di tale abolizione. Essa s'ispira alle norme previste dall'art. 14, paragrafi 2 e 3, e alle direttive stabilite dal Consiglio in applicazione del citato paragrafo 2.
Art. 14
Art. 14
1. Per ogni prodotto, il dazio di base su cui vanno operate le successive riduzioni e' costituito dal dazio applicato al 1 gennaio 1957.
2. Il ritmo delle riduzioni e' determinato come segue:
a) durante la prima tappa, si opera la prima riduzione un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato; la seconda diciotto mesi dopo; la terza alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato;
b) durante la seconda tappa, si opera una riduzione diciotto mesi dopo l'inizio di tale tappa: una seconda riduzione a diciotto mesi dalla precedente; si opera una terza riduzione un anno dopo;
c) le riduzioni ancora da realizzare sono applicate durante la terza tappa; il ritmo di tali riduzioni e' determinato, mediante direttive, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
3. Al momento della prima riduzione, gli Stati membri mettono in vigore tra loro, sui singoli prodotti, un dazio uguale al dazio di base diminuito del 10%.
Ad ogni ulteriore riduzione, ogni Stato membro deve abbassare l'insieme dei suoi dazi in modo che il gettito totale dei dazi doganali, qual'e' definito dal paragrafo 4, sia diminuito del 10%, restando inteso che la riduzione per ogni prodotto deve essere almeno pari al 5% del dazio di base.
Tuttavia, per i prodotti sui quali gravi un dazio ancora superiore al 30%, ogni riduzione deve essere almeno pari al 10% del dazio di base.
4. Per ogni Stato membro il gettito totale dei dazi doganali di cui al paragrafo 3 si calcola moltiplicando i dazi di base per il valore delle importazioni effettuate in provenienza dagli altri Stati membri durante l'anno 1956.
5. I problemi particolari sollevati dall'applicazione dei paragrafi precedenti sono regolati mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
6. Gli Stati membri rendono conto alla Commissione delle modalita' seguite nell'applicazione delle norme summenzionate per la riduzione dei dazi. Essi procurano di ottenere che la riduzione applicata ai dazi per i singoli prodotti raggiunga:
almeno il 25% del dazio di base, al termine della prima tappa;
almeno il 50% del dazio di base, al termine della seconda tappa.
La Commissione rivolge loro ogni utile raccomandazione quando, a suo giudizio, possa essere compromesso il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 13 e delle percentuali fissate dal presente paragrafo.
7. Le disposizioni del presente articolo possono essere modificate dal Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.
Art. 15
Art. 15
1. A prescindere dalle disposizioni dell'art. 14, ogni Stato membro, durante il periodo transitorio, puo' sospendere interamente o parzialmente la riscossione dei dazi applicati sui prodotti importati dagli altri Stati membri, e ne rende edotti questi ultimi e la Commissione.
2. Gli Stati membri si dichiarano disposti a ridurre i loro dazi doganali nei confronti degli altri Stati membri secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto all'articolo 14, quando cio' sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati membri interessati.
Art. 16
Art. 16
Gli Stati membri aboliscono tra loro, al piu' tardi alla fine della prima tappa, i dazi doganali all'esportazione e le tasse di effetto equivalente.
Art. 17
Art. 17
1. Le disposizioni degli articoli da 9 a 15, paragrafo 1, sono applicabili ai dazi doganali di carattere fiscale.
Tuttavia, questi dazi non sono presi in considerazione per il calcolo del gettito totale dei dazi doganali ne' per quello dell'abbassamento dell'insieme dei dazi, di cui all'art. 14, paragrafi 3 e 4.
Tali dazi sono abbassati, ad ogni stadio di riduzione, di almeno il 10% dei dazi di base. Gli Stati membri possono ridurli secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dall'art. 14.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, i loro dazi doganali di carattere fiscale.
3. Gli Stati membri conservano la facolta' di sostituire tali dazi con una imposta interna conforme alle disposizioni dell'art. 95.
4. Quando la Commissione constata che la sostituzione di un dazio doganale di carattere fiscale incontra in uno Stato membro gravi difficolta', essa autorizza lo Stato in questione a mantenere tale dazio, sempreche' lo Stato lo abolisca al piu' tardi entro sei anni dall'entrata in vigore del presente Trattato. L'autorizzazione deve essere richiesta entro la fine del primo anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato.
Art. 18
Art. 18
Gli Stati membri si dichiarano disposti a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale e alla riduzione degli intralci agli scambi, mediante la conclusione di accordi intesi, su di una base di reciprocita' e di mutuo vantaggio, a ridurre i dazi doganali al disotto del livello generale che sarebbe consentito agli Stati stessi dall'istituzione di una unione doganale tra loro.
Art. 19
Art. 19
1. Alle condizioni e nei limiti qui di seguito previsti, i dazi della tariffa doganale comune si stabiliscono al livello della media aritmetica dei dazi applicati nei quattro territori doganali compresi nella Comunita'.
2. I dazi considerati per il calcolo di tale media sono quelli applicati dagli Stati membri al 1 gennaio 1957.
Tuttavia, per quanto riguarda la tariffa italiana, il dazio applicato va inteso ad esclusione della riduzione temporanea del 10%.
Inoltre, per le voci ove tale tariffa prevede un dazio convenzionale, si sostituisce quest'ultimo al dazio applicato teste' definito, a condizione di non superarlo di oltre il 10%. Quando il dazio convenzionale supera il dazio applicato cosi' definito di oltre il 10%, per il calcolo della media aritmetica viene considerato quest'ultimo, maggiorato del 10%.
Per quanto concerne le posizioni enumerate nell'elenco A, i dazi ivi contemplati sono sostituiti ai dazi applicati per il calcolo della media aritmetica.
3. I dazi della tariffa doganale comune non possono essere superiori al:
a) 3% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco B,
b) 10% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco C,
c) 15% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco D,
d) 25% per i prodotti contemplati dalle posizioni tariffarie enumerate nell'elenco E; quando per tali prodotti la tariffa dei paesi del Benelux stabilisca un dazio non superiore al 3%, tale dazio e' portato al 12% per il calcolo della media aritmetica.
4. L'elenco F stabilisce i dazi applicabili ai prodotti ivi enumerati.
5. Gli elenchi delle posizioni tariffarie di cui al presente articolo e all'art. 20 costituiscono l'oggetto dell'allegato I del presente Trattato.
Art. 20
Art. 20
I dazi applicabili sui prodotti dell'elenco G sono stabiliti mediante negoziati fra gli Stati membri. Ogni Stato membro puo' aggiungere altri prodotti a tale elenco nel limite del 2% del valore totale delle sue importazioni in provenienza dai paesi terzi durante l'anno 1956.
La Commissione prende ogni opportuna iniziativa perche' tali negoziati vengano intrapresi prima della fine del secondo anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato e conclusi non oltre la fine della prima tappa.
Qualora, per determinati prodotti, non fosse raggiunto un accordo nei termini suddetti, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione all'unanimita' fino al termine della seconda tappa ed in seguito a maggioranza qualificata, stabilisce i dazi della tariffa doganale comune.
Art. 21
Art. 21
1. Le difficolta' tecniche che potrebbero presentarsi nell'applicazione degli articoli 19 e 20 sono regolate, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, mediante direttive del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2. Entro la fine della prima tappa, o al piu' tardi al momento di fissare i dazi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide i ritocchi che l'armonia interna della tariffa doganale comune richiede in seguito all'applicazione delle norme di cui agli articoli 19 e 20, avendo particolare riguardo al grado di lavorazione delle varie merci cui la tariffa stessa va applicata.
Art. 22
Art. 22
La Commissione, nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato, determina in quale misura i dazi doganali di carattere fiscale, contemplati dall'art. 17, paragrafo 2, debbano essere presi in considerazione per il calcolo della media aritmetica prevista dall'art. 19, paragrafo 1. La Commissione tiene conto dell'aspetto protettivo che tali dazi possono avere.
Non piu' tardi di sei mesi dopo tale decisione, ogni Stato membro puo' domandare, per il prodotto di cui trattasi, l'applicazione della procedura contemplata dall'art. 20, senza che sia opponibile nei suoi confronti il limite previsto dall'articolo stesso.
Art. 23
Art. 23
1. Ai fini dell'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, gli Stati membri modificano le loro tariffe applicabili nei confronti dei paesi terzi secondo le modalita' seguenti:
a) per le posizioni tariffarie ove i dazi effettivamente applicati al 1 gennaio 1957 non si discostano di oltre il 15% in piu' o in meno dei dazi della tariffa doganale comune, questi ultimi vengono applicati alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato;
b) negli altri casi, ogni Stato membro applica alla stessa data un dazio che riduca del 30% lo scarto fra il tasso effettivamente applicato al 1 gennaio 1957 e quello della tariffa doganale comune;
c) tale scarto e' nuovamente ridotto del 30% alla fine della seconda tappa;
d) per quanto riguarda le posizioni tariffarie per le quali non fossero noti, al termine della prima tappa, i dazi della tariffa doganale comune, ogni Stato membro applica, entro sei mesi dacche' il Consiglio ha deliberato conformemente all'art. 20, i dazi che risulterebbero dall'applicazione delle norme del presente paragrafo.
2. Lo Stato membro che ha ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 17, paragrafo 4, e' dispensato dall'applicare le disposizioni precedenti durante il periodo di validita' di tale autorizzazione, per quanto riguarda le posizioni tariffarie che ne formano l'oggetto. Allo scadere dell'autorizzazione, esso applica il dazio che sarebbe risultato dall'applicazione delle norme del paragrafo precedente.
3. La tariffa doganale comune e' integralmente applicata al piu' tardi allo spirare del periodo transitorio.
Art. 24
Art. 24
Per allinearsi sulla tariffa doganale comune, gli Stati membri restano liberi di modificare i loro dazi doganali con un ritmo piu' rapido di quello previsto dall'art. 23.
Art. 25
Art. 25.
1. Ove la Commissione constati che la produzione negli Stati membri di determinati prodotti contemplati negli elenchi B, C e D non e' sufficiente all'approvvigionamento di uno Stato membro, e che tale approvvigionamento dipende tradizionalmente, per una parte considerevole, da importazioni provenienti dai paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, concede dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio a favore dello Stato membro interessato.
Tali contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri.
2. Per quanto riguarda i prodotti dell'elenco E come pure quelli dell'elenco G i cui tassi saranno stati fissati secondo la procedura prevista dall'art. 20, terzo comma, la Commissione concede a favore di qualsiasi Stato membro interessato, a richiesta di questo, dei contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio quando un cambiamento nelle fonti di approvvigionamento ovvero un approvvigionamento insufficiente nella Comunita' siano tali da provocare conseguenze pregiudizievoli per le industrie trasformatrici dello Stato membro interessato.
Questi contingenti non possono superare i limiti oltre i quali vi sarebbe motivo di temere trasferimenti di attivita' a detrimento di altri Stati membri.
3. Per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato II del presente Trattato, la Commissione puo' autorizzare ogni Stato membro a sospendere interamente o in parte la riscossione dei dazi applicabili ovvero puo' concedere a suo favore contingenti tariffari a dazio ridotto o senza dazio, sempreche' non abbiano a risultarne gravi turbamenti sul mercato dei prodotti di cui trattasi.
4. La Commissione procede periodicamente all'esame di contingenti tariffari concessi in applicazione del presente articolo.
Art. 26
Art. 26
La Commissione puo' autorizzare uno Stato membro che debba affrontare particolari difficolta', a differire l'abbassamento o l'aumento da effettuare in virtu' dell'art. 23, per i dazi di talune posizioni della sua tariffa.
L'autorizzazione non potra' essere accordata che per un periodo limitato, e soltanto per un insieme di posizioni tariffarie che non rappresentino per lo Stato in questione piu' del 5% del valore delle importazioni dallo stesso effettuate in provenienza dai paesi terzi durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili i dati statistici.
Art. 27
Art. 27
Entro la fine della prima tappa, gli Stati membri procedono, nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale. La Commissione rivolge agli Stati membri a tal fine tutte le raccomandazioni del caso.
Art. 28
Art. 28
Qualsiasi modificazione o sospensione autonoma dei dazi della tariffa doganale comune e' decisa dal Consiglio, che delibera all'unanimita'. Tuttavia, dopo la fine del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' decidere modificazioni o sospensioni non superiori al 20% del tasso di ogni dazio, per un periodo massimo di sei mesi.
Tali modificazioni o sospensioni non possono essere prorogate alle stesse condizioni che per un secondo periodo di sei mesi.
Art. 29
Art. 29
Nell'adempimento dei compiti che le sono affidati a sensi della presente sezione, la Commissione s'ispira:
a) alla necessita' di promuovere gli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi terzi,
b) all'evoluzione delle condizioni di concorrenza all'interno della Comunita', nella misura di cui tale evoluzione avra' per effetto di accrescere la capacita' di concorrenza delle imprese,
c) alla necessita' di approvvigionamento della Comunita' in materie prime e semiprodotti, pur vigilando a che non vengano falsate fra gli stati membri le condizioni di concorrenza sui prodotti finiti,
d) alla necessita' di evitare gravi turbamenti nella vita economica degli Stati membri e di assicurare uno sviluppo razionale della produzione e una espansione del consumo nella Comunita'.
Art. 30
Art. 30
Senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente.
Art. 31
Art. 31
Gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente.
Tuttavia, tale obbligo non si applica che al livello di liberalizzazione attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955. Gli Stati membri notificano alla Commissione, al piu' tardi sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, i loro elenchi dei prodotti liberalizzati in applicazione di tali decisioni. Gli elenchi cosi' notificati sono consolidati fra gli Stati membri.
Art. 32
Art. 32
Gli Stati membri si astengono, nei loro scambi reciproci, dal rendere piu' restrittivi i contingentamenti e le misure d'effetto equivalente esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.
Tali contingentamenti devono essere soppressi al piu' tardi al termine del periodo transitorio. Essi sono gradatamente eliminati durante tale periodo secondo le modalita' qui di seguito definite.
Art. 33
Art. 33
1. Un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, ciascuno degli Stati membri trasforma i contingenti bilaterali aperti agli altri Stati membri in contingenti globali accessibili senza discriminazione a tutti gli altri Stati membri.
Alla stessa data, gli Stati membri aumentano l'insieme dei contingenti globali cosi' determinati in modo da raggiungere, rispetto all'anno precedente, un accrescimento pari ad almeno il 20% del loro valore totale.
Tuttavia, ciascuno dei contingenti globali per i singoli prodotti e' aumentato del 10% almeno.
Ogni anno, i contingenti sono aumentati secondo le stesse norme e nelle stesse proporzioni, rispetto all'anno precedente.
Si opera il quarto aumento alla fine del quarto anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato; il quinto, un anno dopo l'inizio della seconda tappa.
2. Quando, per un prodotto non liberalizzato, il contingente globale non raggiunge il 3% della produzione nazionale dello Stato in questione, un contingente pari al 3% almeno di tale produzione sara' stabilito al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato. Il contingente e' portato al 4% dopo il secondo anno, al 5% dopo il terzo anno. In seguito, lo Stato membro interessato aumenta di anno in anno il contingente del 15% almeno.
Qualora non esista una produzione nazionale, la Commissione, mediante decisioni, determina un contingente adeguato.
3. Alla fine del decimo anno ogni contingente deve essere almeno pari al 20% della produzione nazionale.
4. Quando la Commissione constati con una decisione che le importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state inferiori al contingente aperto, tale contingente globale non puo' essere preso in considerazione ai fini del calcolo del valore complessivo dei contingenti globali. In tal caso, lo Stato membro abolisce il contingentamento di tale prodotto.
5. Per i contingenti che rappresentino piu' del 20% della produzione nazionale del prodotto di cui trattasi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' abbassare la percentuale minima del 10% prescritta dal paragrafo 1. Tale modificazione lascia tuttavia impregiudicato l'obbligo di un accrescimento annuale del 20% del valore complessivo dei contingenti globali.
6. Gli Stati membri che siano andati oltre quanto era loro obbligo nei riguardi del livello di liberalizzazione, attuato in applicazione delle decisioni del Consiglio dell'Organizzazione europea di cooperazione economica in data 14 gennaio 1955, sono autorizzati a considerare l'ammontare delle importazioni liberalizzate in via autonoma nel calcolo dell'aumento complessivo annuo del 20% previsto dal paragrafo 1. Tale calcolo e' sottoposto alla preventiva approvazione della Commissione.
7. Mediante direttive della Commissione sono stabiliti la procedura e il ritmo d'abolizione tra gli Stati membri delle misure di effetto equivalente a contingentamenti, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato.
8. Qualora la Commissione constati che l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, e in particolare quelle relative alle percentuali, non consente di assicurare il carattere graduale dell'eliminazione di cui all'art. 32, comma secondo, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, all'unanimita' durante la prima fase e a maggioranza qualificata in seguito, puo' modificare la procedura prevista dal presente articolo e in particolare procedere all'aumento delle percentuali stabilite.
Art. 34
Art. 34
1. Sono vietate per gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.
2. Gli Stati membri aboliscono, al piu' tardi al termine della prima tappa, le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato.
Art. 35
Art. 35
Gli Stati membri si dichiarano disposti a eliminare, nei confronti degli altri Stati membri, le restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dagli articoli precedenti, quando cio' sia loro consentito dalla loro situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge raccomandazioni a tal fine agli Stati interessati.
Art. 36
Art. 36
Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
Art. 37
Art. 37
1. Gli Stati membri procedono a un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale, in modo che venga esclusa, alla fine del periodo transitorio, qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a qualsiasi organismo per mezzo del quale uno Stato membro, de jure o de facto, controlla, dirige o influenza sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri. Tali disposizioni si applicano altresi' ai monopoli di Stato delegati.
2. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi nuova misura contraria ai principi enunciati nel paragrafo 1, o tale da limitare la portata degli articoli relativi alla abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri.
3. Il ritmo delle misure di cui al paragrafo 1 deve essere adattato all'eliminazione delle restrizioni quantitative per gli stessi prodotti, prevista dagli articoli da 30 a 34 inclusi.
Qualora un prodotto non sia soggetto che in un solo Stato membro o in piu' Stati membri a un monopolio nazionale a carattere commerciale, la Commissione puo' autorizzare gli altri Stati membri ad applicare misure di salvaguardia di cui essa determina le condizioni e modalita', fino a quando non sia stato realizzato il riordinamento previsto dal paragrafo 1.
4. Nel caso di un monopolio a carattere commerciale che comporti una regolamentazione destinata ad agevolare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli, e' opportuno assicurare, nell'applicazione delle norme del presente articolo, garanzie equivalenti per l'occupazione e il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e delle specializzazioni necessarie.
5. D'altra parte, gli obblighi degli Stati membri sussistono solo in quanto compatibili con gli accordi internazionali esistenti.
6. La Commissione formula, fin dalla prima tappa, raccomandazioni in merito alle modalita' e al ritmo da seguire nell'attuazione del riordinamento di cui al presente articolo.
Art. 38
Art. 38
1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti.
2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli 39 e 46 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli.
3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 39 a 46 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato II del presente Trattato. Tuttavia, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, decide a maggioranza qualificata circa i prodotti che devono essere aggiunti a tale elenco.
4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune degli Stati membri.
Art. 39
Art. 39
1. Le finalita' della politica agricola comune sono:
a) incrementare la produttivita' dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un'impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della mano d'opera.
b) assicurare cosi' un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura,
c) stabilizzare i mercati,
d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti,
e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
2. Nell'elaborazione della politica agricola comune e dei metodi speciali che questa puo' implicare, si dovra' considerare:
a) il carattere particolare dell'attivita' agricola che deriva dalla struttura sociale dell'agricoltura e dalle disparita' strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole,
b) la necessita' di operare gradatamente gli opportuni adattamenti,
c) il fatto che, negli stati membri, l'agricoltura costituisce un settore intimamente connesso all'insieme dell'economia.
Art. 40
Art. 40
1. Gli Stati membri sviluppano gradatamente la politica agricola comune durante il periodo transitorio e la instaurano al piu' tardi alla fine di tale periodo.
2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dall'art. 39, sara' creata una organizzazione comune dei mercati agricoli.
A seconda dei prodotti, tale organizzazione assume una delle forme qui sotto specificate:
a) regole comuni in materia di concorrenza,
b) un coordinamento obbligatorio delle diverse organizzazioni nazionali del mercato,
c) una Organizzazione europea del mercato.
3. L'organizzazione comune in una delle forme indicate al paragrafo 2 puo' comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 39, e in particolare regolamentazioni dei prezzi, sovvenzioni sia alla produzione che alla distribuzione dei diversi prodotti, sistemi per la costituzione di scorte e per il riporto, meccanismi comuni di stabilizzazione all'importazione o all'esportazione.
Essa deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'art. 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunita'.
Un'eventuale politica comune dei prezzi deve essere basata su criteri comuni e su metodi di calcolo uniformi.
4. Per consentire all'organizzazione comune di cui al paragrafo 2 di raggiungere i suoi obiettivi, potranno essere creati uno o piu' fondi agricoli d'orientamento e di garanzia.
Art. 41
Art. 41
Per consentire il raggiungimento degli obiettivi definiti dall'art. 39, puo' essere in particolare previsto nell'ambito della politica agricola comune:
a) un coordinamento efficace degli sforzi intrapresi nei settori della formazione professionale, della ricerca e della divulgazione dell'agronomia, che possono comportare progetti o istituzioni finanziate in comune,
b) azioni comuni per lo sviluppo del consumo di determinati prodotti.
Art. 42
Art. 42
Le disposizioni del capo relativo alle regole di concorrenza sono applicabili alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli soltanto nella misura determinata dal Consiglio, nel quadro delle disposizioni e conformemente alla procedura di cui all'art. 43, paragrafi 2 e 3, avuto riguardo agli obiettivi enunciati nell'art.
39.
Il Consiglio puo' in particolare autorizzare la concessione di aiuti:
a) per la protezione delle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali,
b) nel quadro di programmi di sviluppo economico.
Art. 43
Art. 43
1. Per tracciare le linee direttrici di una politica agricola comune, la Commissione convoca, non appena entrato in vigore il Trattato, una conferenza degli Stati membri per procedere al raffronto delle loro poliche agricole, stabilendo in particolare il bilancio delle loro risorse e dei loro bisogni.
2. La Commissione, avuto riguardo ai lavori della conferenza prevista al paragrafo 1, dopo aver consultato il Comitato economico e sociale, presenta, nel termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato, delle proposte in merito all'elaborazione e all'attuazione della politica agricola comune, ivi compresa la sostituzione alle organizzazioni nazionali di una delle forme d'organizzazione comune previste dall'art. 40, paragrafo 2, come pure l'attuazione delle misure specificate nel presente titolo.
Tali proposte devono tener conto dell'interdipendenza delle questioni agricole menzionate nel presente titolo.
Su proposta della Commissione, previa consultazione dell'Assemblea, il Consiglio, deliberando all'unanimita' durante le due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce regolamenti o direttive, oppure prende decisioni, senza pregiudizio delle raccomandazioni che potrebbe formulare.
3. L'organizzazione comune prevista dall'art. 40, paragrafo 2, puo' essere sostituita alle organizzazioni nazionali del mercato, alle condizioni previste dal paragrafo precedente, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata:
a) quando l'organizzazione comune offra agli Stati membri che si oppongono alla decisione e dispongono essi stessi di una organizzazione nazionale per la produzione di cui trattasi, garanzie equivalenti per l'occupazione ed il tenore di vita dei produttori interessati, avuto riguardo al ritmo degli adattamenti possibili e
delle specializzazioni necessarie, e
b) quando tale organizzazione assicuri agli scambi all'interno della Comunita' condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale.
4. Qualora un'organizzazione comune venga creata per talune materie prime senza che ancora esista un'organizzazione comune per i prodotti di trasformazione corrispondenti, le materie prime di cui trattasi, utilizzate per i prodotti di trasformazione destinati alla esportazione verso i paesi terzi, possono essere importate dall'esterno della Comunita'.
Art. 44
Art. 44
1. Nel corso del periodo transitorio, sempreche' la progressiva abolizione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri sia suscettibile di condurre a prezzi tali da compromettere gli obiettivi fissati dall'art. 39, ciascuno Stato membro ha facolta' di applicare per determinati prodotti, in modo non discriminatorio e in sostituzione dei contingentamenti, in misura che non ostacoli l'espandersi del volume degli scambi previsti dall'art. 45, paragrafo 2, un sistema di prezzi minimi al disotto dei quali le importazioni possono essere:
temporaneamente sospese o ridotte,
ovvero sottoposte alla clausola che tali importazioni avvengano a un prezzo superiore al prezzo minimo fissato per il prodotto in questione.
Nel secondo caso, i prezzi minimi sono fissati a prescindere dai dazi doganali.
2. I prezzi minimi non devono avere per effetto una riduzione degli scambi esistenti fra gli Stati membri al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, ne' ostacolare un progressivo estendersi di questi scambi. I prezzi minimi non devono essere applicati in modo da ostacolare lo sviluppo di una preferenza naturale tra gli Stati membri.
3. Non appena entrato in vigore il presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, definisce dei criteri obiettivi per l'instaurazione di sistemi di prezzi minimi e per la fissazione di questi prezzi.
Tali criteri tengono particolarmente conto dei costi nazionali medi nello Stato membro che applica il prezzo minimo, della situazione delle diverse imprese in riguardo a questi costi medi, e parimenti della necessita' di promuovere il graduale miglioramento dello sfruttamento agricolo e gli adattamenti e specializzazioni necessari all'interno del mercato comune.
La Commissione propone egualmente una procedura di revisione di tali criteri, per tener conto del progresso tecnico e renderlo piu' celere nonche' per ravvicinare progressivamente i prezzi all'interno del mercato comune.
Questi criteri, come pure la procedura di revisione, devono essere determinati all'unanimita' dal Consiglio nel corso dei primi tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Trattato.
4. Fino a quando non abbia effetto la decisione del Consiglio, i prezzi minimi potranno essere fissati dagli Stati membri, a condizione d'informarne preventivamente la Commissione e gli altri Stati membri, per consentire loro di presentare le proprie osservazioni.
Una volta presa la decisione del Consiglio, i prezzi minimi vengono fissati dagli Stati membri in base ai criteri stabiliti alle condizioni di cui sopra.
Su proposta della Commissione, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, puo' rettificare le decisioni prese quando non siano conformi ai criteri cosi' definiti.
5. A decorrere dall'inizio della terza tappa e qualora non fosse stato ancora possibile stabilire per determinati prodotti i criteri obiettivi precitati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' modificare i prezzi minimi applicati a questi prodotti.
6. Alla fine del periodo transitorio, si procede a una rilevazione dei prezzi minimi ancora esistenti. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza di 9 voti secondo la ponderazione prevista dall'art. 148, paragrafo 2, primo comma, fissa il regime da applicare nel quadro della politica agricola comune.
Art. 45
Art. 45.
1. In attesa che una delle forme di organizzazione comune previste dall'art. 40, paragrafo 2, sia sostituita alle organizzazioni nazionali e per i prodotti nei riguardi dei quali esistano in taluni Stati membri:
disposizioni intese ad assicurare ai produttori nazionali lo smercio della loro produzione,
e bisogni d'importazione,
lo sviluppo degli scambi e' perseguito mediante la conclusione di accordi o contratti a lungo termine tra Stati membri esportatori e importatori.
Tali accordi o contratti devono tendere progressivamente a eliminare qualsiasi discriminazione nella applicazione di tali disposizioni ai differenti produttori della Comunita'.
La conclusione di questi accordi o contratti interviene nel corso della prima tappa; si tiene conto del principio di reciprocita'.
2. Per quanto riguarda i quantitativi, tali accordi o contratti prendono come base il volume medio degli scambi fra gli Stati membri per i prodotti in questione durante i tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente Trattato, e prevedono un incremento di tale volume nei limiti dei bisogni esistenti, avuto riguardo alle correnti commerciali tradizionali.
Per quanto riguarda i prezzi, tali accordi e contratti consentono ai produttori di esitare i quantitativi convenuti a prezzi che gradatamente si accostano ai prezzi pagati ai produttori nazionali sul mercato interno del paese compratore.
Tale ravvicinamento deve avvenire nel modo piu' regolare possibile e dev'essere completato al piu' tardi alla fine del periodo transitorio.
I prezzi sono negoziati fra le parti interessate, nel quadro delle direttive stabilite dalla Commissione per la applicazione dei due precedenti comuni.
In caso di prolungamento della prima tappa, l'esecuzione degli accordi o contratti continua alle condizioni applicabili alla fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente Trattato, mentre gli obblighi relativi all'accrescimento dei quantitativi e al ravvicinamento dei prezzi restano sospesi fino al passaggio alla seconda tappa.
Gli Stati membri fanno appello a tutte le possibilita' loro offerte dalle proprie disposizioni legislative, specialmente in materia di politica d'importazione, allo scopo d'assicurare la conclusione e l'esecuzione degli accordi o contratti in questione.
3. Nella misura in cui gli Stati membri necessitano di materie prime per la fabbricazione di prodotti destinati a essere esportati all'esterno della, Comunita' in concorrenza con i prodotti di paesi terzi, detti accordi o contratti non possono essere di ostacolo alle importazioni di materie prime all'uopo effettuate in provenienza da paesi terzi. Tuttavia tale disposizione non e' applicabile se il Consiglio decide all'unanimita' di concedere i versamenti necessari a compensare il margine di prezzo pagato in piu' per importazioni effettuate a tal fine in base a detti accordi o contratti, rispetto ai prezzi franco consegna delle stesse forniture acquistate sul mercato mondiale.
Art. 46
Art. 46
Quando in uno Stato membro un prodotto e' disciplinato da una organizzazione nazionale del mercato o da qualsiasi regolamentazione interna di effetto equivalente che sia pregiudizievole alla concorrenza di una produzione similare in un altro Stato membro, gli Stati membri applicano al prodotto in questione in provenienza dallo Stato membro ove sussista l' organizzazione ovvero la regolamentazione suddetta, una tassa di compensazione all'entrata, salvo che tale Stato non applichi una tassa di compensazione all'esportazione.
La Commissione fissa l'ammontare di tali tasse nella misura necessaria a ristabilire l'equilibrio: essa puo' ugualmente autorizzare il ricorso ad altre misure di cui determina le condizioni e modalita'.
Art. 47
Art. 47
Per quanto attiene alle funzioni che il Comitato economico e sociale deve svolgere in applicazione del presente titolo, la sezione dell'agricoltura e' incaricata di tenersi a disposizione della Commissione per preparare le deliberazioni del Comitato conformemente alle disposizioni degli articoli 197 e 198.
Art. 48
Art. 48
1. La libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunita' e' assicurata al piu' tardi al termine del periodo transitorio.
2. Essa implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalita' tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
3. Fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanita' pubblica, essa importa il diritto:
a) di rispondere a offerte di lavoro effettive,
b) di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati membri,
c) di prendere dimora in uno degli Stati membri al fine di svolgervi un'attivita' di lavoro, conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l'occupazione dei lavoratori nazionali,
d) di rimanere, a condizioni che costituiranno l'oggetto di regolamenti di applicazione stabiliti dalla Commissione, sul territorio di uno Stato membro, dopo aver occupato un impiego.
4. Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili agli impieghi nella pubblica amministrazione.
Art. 49
Art. 49
Fin dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, mediante direttive o regolamenti, le misure necessarie per attuare progressivamente la libera circolazione dei lavoratori, quale e' definita dall'articolo precedente, in particolare:
a) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali del lavoro,
b) eliminando, in base a un piano progressivo, quelle procedure e pratiche amministrative, come anche i termini per l'accesso agli impieghi disponibili, contemplati dalla legislazione interna ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe d'ostacolo alla liberalizzazione dei movimenti dei lavoratori,
c) abolendo in base a un piano progressivo, tutti i termini e le altre restrizioni previste dalle legislazioni interne ovvero da accordi conclusi in precedenza tra gli Stati membri, che impongano ai lavoratori degli altri Stati membri, in ordine alla libera scelta di un lavoro, condizioni diverse da quelle stabilite per i lavoratori nazionali,
d) istituendo meccanismi idonei a mettere in contatto le offerte e le domande di lavoro e a facilitare l'equilibrio a condizioni che evitino di compromettere gravemente il tenore di vita e il livello dell'occupazione nelle diverse regioni e industrie.
Art. 50
Art. 50
Gli Stati membri favoriscono, nel quadro di un programma comune, gli scambi di giovani lavoratori.
Art. 51
Art. 51
Il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti e ai loro aventi diritto:
a) il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali, sia per il sorgere e la conservazione del diritto alle prestazioni sia per il calcolo di queste,
b) il pagamento delle prestazioni alle persone residenti nei territori degli Stati membri.
Art. 52
Art. 52
Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla liberta' di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio. Tale graduale soppressione si estende altresi' alle restrizioni relative all'apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di uno Stato membro.
La liberta' di stabilimento importa l'accesso alle attivita' non salariate e al loro esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di societa' ai sensi dell'art. 58, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali.
Art. 53
Art. 53
Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini degli altri Stati membri, fatte salve le disposizioni contemplate dal presente Trattato.
Art. 54
Art. 54
Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni alla liberta' di stabilimento esistenti all'interno della Comunita'. La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.
Il programma fissa, per le singole categorie di attivita', le condizioni generali per l'attuazione della liberta' di stabilimento e in particolare le tappe di tale attuazione.
2. Per realizzare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per portare a compimento una tappa dell'attuazione della liberta' di stabilimento in una determinata attivita', il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, delibera, mediante direttive, all'unanimita' fino al termine della prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.
3. Il Consiglio e la Commissione esercitano le funzioni loro attribuite in virtu' delle disposizioni che precedono, in particolare:
a) trattando, in generale, con precedenza le attivita' per le quali la liberta' di stabilimento costituisce un contributo particolarmente utile all'incremento della produzione e degli scambi,
b) assicurando una stretta collaborazione tra le amministrazioni nazionali competenti al fine di conoscere le situazioni particolari all'interno della Comunita' delle diverse attivita' interessate,
c) sopprimendo quelle procedure e pratiche amministrative contemplate dalla legislazione interna ovvero da accordi precedentemente conclusi tra gli Stati membri, il cui mantenimento sarebbe di ostacolo alla liberta' di stabilimento,
d) vigilando a che i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere una attivita' non salariata, quando soddisfino alle condizioni che sarebbero loro richieste se entrassero in quello Stato nel momento in cui desiderano accedere all'attivita' di cui trattasi,
e) rendendo possibile l'acquisto e lo sfruttamento di proprieta' fondiarie situate nel territorio di uno Stato membro da parte di un cittadino di un altro Stato membro sempreche' non siano lesi i principi stabiliti dall'art. 39, paragrafo 2,
f) applicando la graduale soppressione delle restrizioni relative alla liberta' di stabilimento in ogni ramo di attivita' considerato, da una parte alle condizioni per l'apertura di agenzie, succursali o filiali sul territorio di uno Stato membro, e dall'altra alle condizioni di ammissione del personale della sede principale negli organi di gestione o di controllo di queste ultime,
g) coordinando, nella necessaria misura e a fine di renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle societa' a mente dell'art. 58, secondo comma, per proteggere gli interessi tanto dei soci come dei terzi,
h) accertandosi che le condizioni di stabilimento non vengano alterate mediante aiuti concessi dagli Stati membri.
Art. 55
Art. 55
Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente capo, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attivita' che in tale Stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' escludere talune attivita' dall'applicazione delle disposizioni del presente capo.
Art. 56
Art. 56
1. Le prescrizioni del presente capo e le misure adottate in virtu' di queste ultime lasciano impregiudicata l'applicabilita' delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanita' pubblica.
2. Prima dello scadere del periodo transitorio, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce direttive per il coordinamento delle suddette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni, che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo.
Art. 57
Art. 57
1. Al fine di agevolare l'accesso alle attivita' non salariate e l'esercizio di queste, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, deliberando all'unanimita' durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito, direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli.
2. In ordine alle stesse finalita', il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea, stabilisce, prima della scadenza del periodo transitorio, le direttive intese al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'accesso alle attivita' non salariate e all'esercizio di queste.
Per le materie che, in uno Stato membro almeno, siano disciplinate da disposizioni legislative e per le misure concernenti la tutela del risparmio, in particolare la distribuzione del credito e la professione bancaria, come pure i requisiti richiesti nei singoli Stati membri per l'esercizio delle professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, e' necessaria l'unanimita'. Negli altri casi, il Consiglio delibera all'unanimita' durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito.
3. Per quanto riguarda le professioni mediche, paramediche e farmaceutiche, la graduale soppressione delle restrizioni sara' subordinata al coordinamento delle condizioni richieste per il loro esercizio nei singoli Stati membri.
Art. 58
Art. 58
Le societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attivita' principale all'interno della Comunita', sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
Per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le societa' cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.
Art. 59
Art. 59
Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno della Comunita' sono gradatamente soppresse durante il periodo transitorio nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunita' che non sia quello del destinatario della prestazione.
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' estendere il beneficio delle disposizioni del presente capo ai prestatori di servizi, cittadini di un paese terzo e stabiliti all'interno della Comunita'.
Art. 60
Art. 60
Ai sensi del presente Trattato, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
I servizi comprendono in particolare:
a) attivita' di carattere industriale,
b) attivita' di carattere commerciale,
c) attivita' artigiane,
d) le attivita' delle libere professioni.
Senza pregiudizio delle disposizioni del capo relativo al diritto di stabilimento, il prestatore puo', per l'esecuzione della sua prestazione, esercitare, a titolo temporaneo, la sua attivita' nel paese ove la prestazione e' fornita, alle stesse condizioni imposte dal paese stesso ai propri cittadini.
Art. 61
Art. 61
1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, e' regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti.
2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali.
Art. 62
Art. 62
Gli Stati membri non introducono nuove restrizioni alla liberta' effettivamente raggiunta, per quanto riguarda la prestazione dei servizi, al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, fatte salve le disposizioni di quest'ultimo.
Art. 63
Art. 63
1. Entro la fine della prima tappa, il Consiglio stabilisce all'unanimita', su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, un programma generale per la soppressione delle restrizioni esistenti all'interno della Comunita' relative alla libera prestazione dei servizi.
La Commissione sottopone tale proposta al Consiglio nel corso del primo biennio della prima tappa.
Il programma fissa, per le singole categorie di servizi, le condizioni generali e le tappe della loro liberalizzazione.
2. Per attuare il programma generale ovvero, in mancanza di tale programma, per realizzare una tappa della liberalizzazione di un determinato servizio, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e della Assemblea, stabilisce direttive, deliberando all'unanimita' fino al termine della prima tappa, e a maggioranza qualificata in seguito.
3. Nelle proposte e decisioni contemplate dai paragrafi 1 e 2 sono in generale considerati con priorita' i servizi che intervengono in modo diretto nei costi di produzione, ovvero la cui liberalizzazione contribuisce a facilitare gli scambi di merci.
Art. 64
Art. 64
Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei servizi in misura superiore a quella obbligatoria in virtu' delle direttive stabilite in applicazione dell'art. 63, paragrafo 2, quando cio' sia loro consentito dalla situazione economica generale e dalla situazione del settore interessato.
La Commissione rivolge a tal fine raccomandazioni agli Stati membri interessati.
Art. 65
Art. 65
Fino a quando non saranno soppresse le restrizioni alla libera prestazione dei servizi, ciascuno degli Stati membri le applica senza distinzione di nazionalita' o di residenza a tutti i prestatori di servizi contemplati dall'art. 59, primo comma.
Art. 66
Art. 66
Le disposizioni degli articoli da 55 a 58 inclusi sono applicabili alla materia regolata dal presente capo.
Art. 67
Art. 67
1. Gli Stati membri sopprimono gradatamente fra loro, durante il periodo transitorio e nella misura necessaria al buon funzionamento del mercato comune, le restrizioni ai movimenti dei capitali appartenenti a persone residenti negli Stati membri, e parimenti le discriminazioni di trattamento fondate sulla nazionalita' o la residenza delle parti, o sul luogo del collocamento dei capitali.
2. I pagamenti correnti che concernono i movimenti di capitale fra gli Stati membri sono liberati da qualsiasi restrizione al piu' tardi entro la fine della prima tappa.
Art. 68
Art. 68
1. Gli Stati membri accordano con la maggiore liberalita' possibile, nelle materie contemplate dal presente capo, le autorizzazioni di cambio, nella misura in cui queste sono ancora necessarie dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.
2. Quando uno Stato membro applica ai movimenti dei capitali, liberalizzati in conformita' alle disposizioni del presente capo, la sua disciplina interna relativa ai mercato dei capitali e al credito, deve agire in modo non discriminatorio.
3. I prestiti destinati a finanziare direttamente o indirettamente uno Stato membro o i suoi enti locali possono essere emessi o collocati negli altri Stati membri soltanto a condizione che gli Stati interessati si siano accordati in proposito. Tale disposizione lascia impregiudicata l'applicazione dell'art. 22 del Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti.
Art. 69
Art. 69
Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione che all'uopo consulta il Comitato monetario di cui all'art. 105, stabilisce, all'unanimita' nel corso delle due prime tappe e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie alla progressiva attuazione delle disposizioni dell'art. 67.
Art. 70
Art. 70
1. Per quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri e i paesi terzi, la Commissione propone al Consiglio le misure intese al coordinamento progressivo delle politiche degli Stati membri in materia di cambio. A tal riguardo, il Consiglio stabilisce all'unanimita' delle direttive, procurando di raggiungere il piu' alto grado possibile di liberalizzazione.
2. Qualora l'azione intrapresa in applicazione del paragrafo precedente non consenta di eliminare le divergenze fra le regolamentazioni di cambio degli Stati membri e che tali divergenze inducano le persone residenti in uno degli Stati membri a servirsi delle facilitazioni di trasferimento all'interno della Comunita', quali sono previste dall'art. 67, allo scopo di eludere le norme regolamentari di uno degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi, questo Stato puo' previa consultazione degli altri Stati membri e della Commissione, adottare le misure idonee per eliminare tali difficolta'.
Se il Consiglio constata che tali misure restringono la liberta' dei movimenti dei capitali all'interno della Comunita' oltre quanto necessario ai fini del comma precedente, esso puo' decidere, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere tali misure.
Art. 71
Art. 71
Gli Stati membri procurano di non introdurre all'interno della Comunita' nuove restrizioni di cambio pregiudizievoli ai movimenti dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a tali movimenti e di non rendere piu' restrittive le regolamentazioni esistenti.
Essi si dichiarano disposti ad andare oltre il livello di liberalizzazione dei capitali previsto dagli articoli precedenti, nella misura in cui cio' sia loro consentito dalla situazione economica, in particolare dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.
La Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, puo' rivolgere agli Stati membri raccomandazioni al riguardo.
Art. 72
Art. 72
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i movimenti di capitale a destinazione e in provenienza dai paesi terzi, di cui sono a conoscenza. La Commissione puo' rivolgere agli Stati membri i pareri che essa giudica opportuni in materia.
Art. 73
Art. 73
1. Qualora dei movimenti di capitale provochino turbamenti nel funzionamento del mercato dei capitali di uno Stato membro, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, autorizza tale Stato ad adottare nel campo dei movimenti di capitale le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'.
L'autorizzazione puo' essere revocata e le condizioni e modalita' modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
2. Tuttavia, lo Stato membro che si trova in difficolta' puo' adottare direttamente le misure summenzionate quando queste siano necessarie in ragione del carattere di segretezza o urgenza che rivestono. La Commissione e gli Stati membri ne devono essere informati al piu' tardi al momento dell'entrata in vigore delle misure stesse. In tal caso, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, puo' decidere che lo Stato interessato deve modificare o sopprimere le misure di cui trattasi.
Art. 74
Art. 74
Gli Stati membri perseguono gli obiettivi del Trattato per quanto riguarda la materia disciplinata dal presente titolo, nel quadro di una politica comune dei trasporti.
Art. 75
Art. 75
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 74 e avuto riguardo agli aspetti peculiari dei trasporti, il Consiglio deliberando all'unanimita' fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea:
a) norme comuni applicabili ai trasporti internazionali in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o piu' Stati membri,
b) le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali in uno Stato membro,
c) ogni altra utile disposizione.
2. Le disposizioni di cui ai punti a) e b) del paragrafo precedente sono stabilite durante il periodo transitorio.
3. In deroga alla procedura prevista dal paragrafo 1, le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, come pure l'uso delle attrezzature relative ai trasporti, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimita', avuto riguardo alla necessita' di un adattamento allo sviluppo economico determinato dall'instaurazione del mercato comune.
Art. 76
Art. 76
Fino a che non siano emanate le disposizioni di cui all'art. 75, paragrafo 1, e salvo accordo unanime del Consiglio, nessuno degli Stati membri puo' rendere meno favorevoli, nei loro effetti diretti o indiretti nei confronti dei vettori degli altri Stati membri rispetto ai vettori nazionali, le varie disposizioni che disciplinano la materia all'entrata in vigore del presente Trattato.
Art. 77
Art. 77
Sono compatibili con il presente Trattato gli aiuti richiesti dalle necessita' del coordinamento dei trasporti ovvero corrispondenti al rimborso di talune servitu' inerenti alla nozione di pubblico servizio.
Art. 78
Art. 78
Qualsiasi misura in materia di prezzi e condizioni di trasporto, adottata nell'ambito del presente Trattato, deve tener conto della situazione economica dei vettori.
Art. 79
Art. 79
1. Entro e non oltre il termine della seconda tappa, devono essere abolite, nel traffico interno della Comunita', le discriminazioni consistenti nell'applicazione, da parte di un vettore, di prezzi e condizioni di trasporto differenti per le stesse merci e per le stesse relazioni di traffico, e fondate sul paese d'origine o di destinazione dei prodotti trasportati.
2. Il paragrafo 1 non esclude che il Consiglio possa adottare altre misure in applicazione dell'art. 75, paragrafo 1.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce, entro due anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, una regolamentazione intesa a garantire l'attuazione delle disposizioni del paragrafo 1.
Esso puo' prendere in particolare le disposizioni necessarie a permettere alle istituzioni della Comunita' di controllare l'osservanza della norma enunciata dal paragrafo 1 e ad assicurarne l'intero beneficio agli utenti.
4. La Commissione, di sua iniziativa, o a richiesta di uno Stato membro, esamina i casi di discriminazioni contemplati dal paragrafo 1 e, dopo aver consultato ogni Stato membro interessato, prende le necessarie decisioni, nel quadro della regolamentazione stabilita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3.
Art. 80
Art. 80
1. A decorrere dall'inizio della seconda tappa, e' fatto divieto a uno Stato membro di imporre ai trasporti effettuati all'interno della Comunita' l'applicazione di prezzi e condizioni che importino qualsiasi elemento di sostegno o di protezione nell'interesse di una o piu' imprese o industrie particolari, salvo quando tale applicazione sia autorizzata dalla Commissione.
2. La Commissione, di propria iniziativa o a richiesta di uno Stato membro, esamina i prezzi e condizioni di cui al paragrafo 1, avendo particolare riguardo, da una parte alle esigenze di una politica economica regionale adeguata, alle necessita' delle regioni sottosviluppate e ai problemi delle regioni che abbiano gravemente risentito di circostanze politiche, e d'altra parte all'incidenza di tali prezzi e condizioni sulla concorrenza tra i modi di trasporto.
Dopo aver consultato tutti gli Stati membri interessati, la Commissione prende le necessarie decisioni.
3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non colpisce le tariffe concorrenziali.
Art. 81
Art. 81
Le tasse o canoni che, a prescindere dai prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al passaggio delle frontiere, non debbono superare un livello ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente determinate dal passaggio stesso.
Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente le spese in questione.
La Commissione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.
Art. 82
Art. 82
Le disposizioni del presente titolo non ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di Germania, sempreche' tali misure siano necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione.
Art. 83
Art. 83
Presso la Commissione e' istituito un comitato a carattere consultivo, composto di esperti designati dai governi degli Stati membri. La Commissione lo consulta in materia di trasporti, ogni qualvolta lo ritenga utile, restando impregiudicate le attribuzioni della sezione dei trasporti del Comitato economico e sociale.
Art. 84
Art. 84
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili.
2. Il Consiglio, con deliberazione unanime, potra' decidere se, in quale misura e con qual procedura, potranno essere prese opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.
Art. 85
Art. 85
1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione,
b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti,
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento,
d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, cosi' da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza,
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtu' del presente articolo, sono nulli di pieno diritto.
3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:
a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese, e
a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:
a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi,
b) dare a tali imprese la possibilita' di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.
Art. 86
Art. 86
E' incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo dai parte di una o piu' imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo.
Tali pratiche abusive possono consistere in particolare:
a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;
b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori,
c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando cosi' per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza,
d) nel subordinare la conclusione di contratti alla accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.
Art. 87
Art. 87
1. Nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio, con deliberazione unanime, su proposta della Commissione e dopo consultata l'Assemblea stabilisce tutti i regolamenti o le direttive utili ai fini dell'applicazione dei principi contemplati dagli articoli 85 e 86.
Tali disposizioni, qualora non siano state adottate entro il termine suindicato, sono stabilite dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione dell'Assemblea.
2. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 hanno, in particolare, lo scopo di:
a) garantire l'osservanza dei divieti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, e all'art. 86, comminando ammende e penalita' di mora, b) determinare le modalita' di applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessita' di esercitare una sorveglianza efficace e, nel contempo, semplificare, per quanto possibile, il controllo amministrativo,
c) precisare, eventualmente, per i vari settori economici, il campo di applicazione delle disposizioni degli articoli 85 e 86,
d) definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia nell'applicazione delle disposizioni contemplate dal presente paragrafo,
e) definire i rapporti fra le legislazioni nazionali da una parte, e le disposizioni della presente sezione nonche' quelle adottate in applicazione del presente articolo, dall'altra.
Art. 88
Art. 88
Fino al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate in applicazione dell'art. 87, le autorita' degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilita' di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato comune, in conformita' del diritto nazionale interno e delle disposizioni dell'art. 85, in particolare del paragrafo 3, e dell'art. 86.
Art. 89
Art. 89
1. Senza pregiudizio dell'art. 88, la Commissione, fin dall'entrata in funzione, vigila perche' siano applicati i principi fissati dagli articoli 85 e 86. Essa istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio, e in collegamento con le autorita' competenti degli Stati membri che le prestano la loro assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora essa constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine.
2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni, la Commissione constata l'infrazione ai principi con una decisione motivata. Essa puo' pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalita', per rimediare alla situazione.
Art. 90
Art. 90
1. Gli Stati membri non emanano ne' mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 inclusi.
2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della Comunita'.
3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o decisioni.
Art. 91
Art. 91
1. Qualora, durante il periodo transitorio, la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di qualsiasi altro interessato, constati l'esistenza di pratiche di dumping esercitate all'interno del mercato comune, essa rivolge raccomandazioni all'autore o agli autori di tali pratiche per porvi termine.
Quando le pratiche di dumping continuino a sussistere, la Commissione autorizza lo Stato membro che ne sia stato leso ad adottare le misure di protezione di cui essa definisce le condizioni e le modalita'.
2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, i prodotti originari di uno Stato membro o che si trovino quivi in libera pratica e siano stati esportati in un altro Stato membro sono ammessi alla reimportazione nel territorio del primo Stato, senza che possano essere sottoposti ad alcun dazio doganale, restrizione quantitativa o a misure di effetto equivalente.
La Commissione stabilisce le disposizioni regolamentari opportune ai fini dell'applicazione del presente paragrafo.
Art. 92
Art. 92
1. Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti,
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamita' naturali oppure da altri eventi eccezionali,
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro,
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attivita' o di talune regioni economiche, sempreche' non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1 gennaio 1957 in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente Trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei paesi terzi,
d) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Art. 93
Art. 93
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non e' compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, oppure che tale aiuto e' attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 169 e 170.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'art. 92 o ai regolamenti di cui all'art. 94, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art. 92, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
Art. 94
Art. 94
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' stabilire tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione degli articoli 92 e 93 e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'art. 93, paragrafo 3, nonche' le categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura.
Art. 95
Art. 95
Nessuno Stato membro applica direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne, di qualsivoglia natura, superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari.
Inoltre, nessuno Stato membro applica ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne intese a proteggere indirettamente altre produzioni.
Gli Stati membri aboliscono o modificano, non oltre l'inizio della seconda tappa, le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato che siano contrarie alle norme che precedono.
Art. 96
Art. 96
I prodotti esportati nel territorio di uno degli Stati membri non possono beneficiare di alcun ritorno d'imposizioni interne che sia superiore alle imposizioni ad essi applicate direttamente o indirettamente.
Art. 97
Art. 97
Gli Stati membri che riscuotono l'imposta sulla cifra di affari in base al sistema dell'imposta cumulativa a cascata possono, per quanto riguarda le imposizioni interne che applicano ai prodotti importati o i ristorni che accordano ai prodotti esportati, procedere alla fissazione di aliquote medie per prodotto o gruppo di prodotti, senza pregiudizio tuttavia dei principi enunciati negli articoli 95 e 96.
Qualora le aliquote medie fissate da uno Stato membro non siano conformi ai principi suindicati, la Commissione rivolge a tale Stato le direttive o decisioni del caso.
Art. 98
Art. 98
Per quanto riguarda le imposizioni diverse dalle imposte sulla cifra d'affari, dalle imposte di consumo e dalle altre imposte indirette, si possono operare esoneri e rimborsi all'esportazione negli altri Stati membri e introdurre tasse di compensazione applicabili alle importazioni provenienti dagli Stati membri, soltanto qualora le misure progettate siano state preventivamente approvate per un periodo limitato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Art. 99
Art. 99.
La Commissione esamina in qual modo sia possibile armonizzare, nell'interesse del mercato comune, le legislazioni dei singoli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo e ad altre imposte indirette, ivi comprese le misure di compensazione applicabili agli scambi fra gli Stati membri.
La Commissione sottopone proposte al Consiglio che delibera all'unanimita', fatte salve le disposizioni degli articoli 100 e 101.
Art. 100
Art. 100
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, stabilisce direttive volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano una incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato comune.
L'Assemblea e il Comitato economico e sociale sono consultati sulle direttive la cui esecuzione importerebbe, in uno o piu' Stati membri, una modificazione nelle disposizioni legislative.
Art. 101
Art. 101
Qualora, la Commissione constati che una disparita' esistente nelle disposizioni legislative regolamentari o amministrative degli Stati membri falsa le condizioni di concorrenza sul mercato comune e provoca, per tal motivo, una distorsione che deve essere eliminata, la Commissione provvede a consultarsi con gli Stati membri interessati.
Se attraverso tale consultazione non si raggiunge un accordo che elimini la distorsione in questione, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, le direttive all'uopo necessarie, deliberando all'unanimita' durante la prima tappa e a maggioranza qualificata in seguito. La Commissione e il Consiglio possono adottare ogni altra opportuna misura prevista dal presente Trattato.
Art. 102
Art. 102
1. Quando vi sia motivo di temere che l'emanazione o la modifica di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative provochi una distorsione ai sensi dell'articolo precedente, lo Stato membro che vuole procedervi consulta la Commissione. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, raccomanda agli Stati interessati le misure idonee ad evitare la distorsione in questione.
2. Se lo Stato che vuole emanare o modificare disposizioni nazionali non si conforma alla raccomandazione rivoltagli dalla Commissione, non si potra' richiedere agli altri Stati membri, nell'applicazione dell'art. 101, di modificare le loro disposizioni nazionali per eliminare tale distorsione. Se lo Stato membro che ha trascurato la raccomandazione della Commissione provoca una distorsione unicamente a suo detrimento, non sono applicabili le disposizioni dell'art. 101.
Art. 103
Art. 103
1. Gli Stati membri considerano la loro politica di congiuntura come una questione d'interesse comune. Essi si consultano reciprocamente e con la Commissione circa le misure da adottare in funzione delle circostanze.
2. Senza pregiudizio delle altre procedure previste dal presente Trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, puo' decidere all'unanimita' in merito alle misure adatte alla situazione.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce, ove occorra, le direttive necessarie in ordine alle modalita' d'applicazione delle misure decise a termini del paragrafo 2.
4. Le procedure previste dal presente articolo sono altresi' applicabili in caso di difficolta' sopravvenute nell'approvvigionamento di determinati prodotti.
Art. 104
Art. 104
Ogni Stato membro attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della sua bilancia globale dei pagamenti e a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire un alto livello di occupazione e la stabilita' del livello dei prezzi.
Art. 105
Art. 105
1. Allo scopo di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 104, gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche. Essi istituiscono all'uopo una collaborazione tra i servizi competenti delle loro amministrazioni e tra i loro istituti bancari centrali.
La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni per l'attuazione di tale collaborazione.
2. Per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri nel campo monetario in tutta la misura necessaria al funzionamento del mercato comune, e' istituito un Comitato monetario a carattere consultivo, con il compito di:
seguire la situazione monetaria e finanziaria degli Stati membri e della Comunita', nonche' il regime generale dei pagamenti degli Stati membri, e riferirne regolarmente al Consiglio ed alla Commissione.
formulare pareri, sia a richiesta del Consiglio o della Commissione, sia di propria iniziativa, destinati a tali istituzioni.
Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato monetario.
Art. 106
Art. 106
1. Ciascuno Stato membro s'impegna ad autorizzare che vengano effettuati, nella valuta dello Stato membro nel quale risiede il creditore o il beneficiario, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, come anche i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone e' liberalizzata tra gli Stati membri in applicazione del presente Trattato.
Gli Stati membri si dichiarano disposti a procedere alla liberalizzazione dei loro pagamenti oltre quanto previsto dal comma precedente, nella misura in cui cio' sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla situazione della loro bilancia dei pagamenti.
2. Nella misura in cui gli scambi di merci e di servizi e i movimenti di capitale sono limitati unicamente da restrizioni sui relativi pagamenti, sono per analogia applicate, ai fini della graduale soppressione di tali restrizioni, le disposizioni dei capi che trattano dell'abolizione delle restrizioni quantitative, della liberalizzazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali.
3. Gli Stati membri s'impegnano a non introdurre nei loro rapporti nuove restrizioni per i trasferimenti relativi alle transazioni invisibili, enumerate nell'elenco di cui all'allegato III del presente Trattato.
La graduale soppressione delle restrizioni esistenti si effettua conformemente alle disposizioni degli articoli da 63 ai 65 inclusi, sempreche' non sia disciplinata dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 o dal capo relativo alla libera circolazione dei capitali.
4. Ove necessario, gli Stati membri si accordano sulle misure da adottare per rendere possibile la realizzazione dei pagamenti e trasferimenti di cui al presente articolo; tali misure non possono essere pregiudizievoli agli obiettivi enunciati nel presente capo.
Art. 107
Art. 107
1. Ogni Stato membro considera la propria politica, in materia di tassi di cambio, come un problema d'interesse comune.
2. Qualora uno Stato membro proceda ad una modificazione del suo tasso di cambio che non risponda agli obiettivi di cui all'art. 104 e alteri gravemente le condizioni di concorrenza, la Commissione, previa consultazione del Comitato monetario, puo' autorizzare altri Stati membri ad adottare, per un periodo strettamente limitato, le misure necessarie di cui essa definisce le condizioni e modalita', per ovviare alle conseguenze di tale azione.
Art. 108
Art. 108
1. In caso di difficolta' o di grave minaccia di difficolta' nella bilancia dei pagamenti di uno State membro, provocate sia da uno squilibrio globale della bilancia, sia dal tipo di valuta di cui esso dispone, e capaci in particolare di compromettere il funzionamento del mercato comune o la graduale attuazione della politica commerciale comune, la Commissione procede senza indugio a un esame della situazione dello Stato in questione e dell'azione che questo ha intrapresa o puo' intraprendere conformemente alle disposizioni dell'art. 104, facendo appello a tutti i mezzi di cui esso dispone.
La Commissione indica le misure di cui raccomanda l'adozione da parte dello Stato interessato.
Se l'azione intrapresa da uno Stato membro e le misure consigliate dalla Commissione non appaiono sufficienti ad appianare le difficolta' o minacce di difficolta' incontrate, la Commissione raccomanda al Consiglio, previa consultazione del Comitato monetario, il concorso reciproco e i metodi del caso.
La Commissione tiene informato regolarmente il Consiglio della situazione e della sua evoluzione.
2. Deliberando a maggioranza qualificata il Consiglio accorda il concorso reciproco; stabilisce le direttive o decisioni fissandone le condizioni e modalita'. Il concorso reciproco puo' assumere in particolare la forma di:
a) un'azione concordata presso altre organizzazioni internazionali, alle quali gli Stati membri possono ricorrere,
b) misure necessarie ad evitare deviazioni di traffico quando il paese in difficolta' mantenga o ristabilisca restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi.
c) concessione di crediti limitati da parte di altri Stati membri con riserva del consenso di questi inoltre, durante il periodo transitorio, il concorso reciproco puo' assumere altresi' la forma di riduzioni speciali dei dazi doganali o di aumenti di contingenti destinati a favorire l'incremento delle importazioni provenienti dal paese in difficolta', a condizione di ottenere l'accordo degli Stati che adotterebbero tali misure.
3. Quando il concorso reciproco raccomandato dalla Commissione non sia stato accordato dal Consiglio ovvero il concorso reciproco accordato e le misure adottate risultino insufficienti, la Commissione autorizza lo Stato che si trova in difficolta' ad adottare delle misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e le modalita'.
Tale autorizzazione puo' essere revocata e le condizioni e modalita' modificate dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Art. 109
Art. 109
1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti, e qualora non intervenga immediatamente una decisione ai sensi dell'art. 108, paragrafo 2, lo Stato membro interessato puo' adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise manifestatesi.
2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati in merito a tali misure di salvaguardia al piu' tardi al momento della loro entrata in vigore. La Commissione puo' proporre al Consiglio il concorso reciproco a termini dell'art. 108.
Su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato monetario, il Consiglio puo', deliberando a maggioranza qualificata, decidere che lo Stato interessato debba modificare, sospendere o abolire le suddette misure di salvaguardia.
Art. 110
Art. 110
Con l'instaurare un'unione doganale fra loro, gli Stati membri intendono contribuire, secondo l'interesse comune, allo sviluppo armonico del commercio mondiale, alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali ed alla riduzione delle barriere doganali.
La politica commerciale comune tiene conto dell'incidenza favorevole che la soppressione dei dazi fra gli Stati membri puo' esercitare sullo sviluppo della capacita' di concorrenza delle imprese di tali Stati.
Art. 111
Art. 111
Senza pregiudizio degli articoli 115 e 116, sono applicabili durante il periodo transitorio le disposizioni seguenti:
1. Gli Stati membri procedono al coordinamento dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi, in modo che al termine del periodo transitorio sussistano le condizioni necessarie all'attuazione di una politica comune in materia di commercio estero.
La Commissione sottopone al Consiglio proposte relative alla procedura da applicare durante il periodo transitorio per la realizzazione di un'azione comune, e all'uniformazione della politica commerciale.
2. La Commissione presenta al Consiglio raccomandazioni in merito ai negoziati tariffari con paesi terzi sulla tariffa doganale comune.
Il Consiglio autorizza la Commissione ad aprire i negoziati.
La Commissione conduce tali negoziati in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in tale compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio puo' impartirle.
3. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo, il Consiglio delibera all'unanimita', durante le due prime tappe, ed alla maggioranza qualificata in seguito.
4. Gli Stati membri, in consultazione con la Commissione, adottano tutte le necessarie misure dirette in particolare ad adattare gli accordi tariffari in vigore con i paesi terzi, affinche' l'entrata in vigore della tariffa doganale comune non venga ritardata.
5. Gli Stati membri si prefiggono come obiettivo di uniformare tra loro i propri elenchi di liberalizzazione nei confronti di paesi terzi o di gruppi di paesi terzi al livello piu' elevato possibile. A tal fine, la Commissione sottopone agli Stati membri tutte le raccomandazioni del caso. Se gli Stati membri procedono all'abolizione o alla riduzione delle restrizioni quantitative nei confronti dei paesi terzi, sono tenuti ad informarne preventivamente la Commissione e ad applicare lo stesso trattamento nei confronti degli altri Stati membri.
Art. 112
Art. 112
1. Senza pregiudizio degli impegni assunti dagli Stati membri nell'ambito di altre organizzazioni internazionali, i regimi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni nei paesi terzi saranno progressivamente armonizzati prima del termine del periodo transitorio, nella misura necessaria per evitare che venga alterata la concorrenza fra le imprese della Comunita'.
Su proposta della Commissione, il Consiglio stabilisce, all'unanimita' fino al termine della seconda tappa e a maggioranza qualificata in seguito, le direttive necessarie a tal fine.
2. Le disposizioni che precedono non si applicano ai ristorni di dazi doganali o di tasse di effetto equivalente ne' ai ristorni di imposizioni indirette, ivi comprese le imposte sulla cifra d'affari, le imposte di consumo e le altre imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione di una merce da uno Stato membro in un paese terzo, nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato direttamente o indirettamente sui prodotti esportati.
Art. 113
Art. 113
1. Dopo lo spirare del periodo transitorio, la politica commerciale comune e' fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le modificazioni tariffarie, la conclusione di accordi tariffari e commerciali, l'uniformazione delle misure di liberalizzazione, la politica d'esportazione e le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in casi di dumping e di sovvenzioni.
2. Ai fini dell'attuazione della politica commerciale comune, la Commissione sottopone delle proposte al Consiglio.
3. Qualora si debbano negoziare accordi con paesi terzi, la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari.
Tali negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con un Comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio puo' impartirle.
4. Nell'esercizio delle competenze che gli sono conferite dal presente articolo il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
Art. 114
Art. 114
Gli accordi di cui agli articoli 111, paragrafo 2, e 113, sono conclusi a nome della Comunita' dal Consiglio, il quale delibera all'unanimita' durante le prime due tappe e a maggioranza qualificata in seguito.
Art. 115
Art. 115
Per assicurare che l'esecuzione delle misure di politica commerciale adottate dagli Stati membri conformemente al presente Trattato non sia impedita da deviazioni di traffico, ovvero qualora delle disparita' nelle misure stesse provochino difficolta' economiche in uno o piu' Stati, la Commissione raccomanda i metodi con i quali gli altri Stati membri apportano la necessaria cooperazione. In mancanza, la Commissione autorizza gli Stati membri ad adottare le misure di protezione necessarie definendone le condizioni e modalita'.
In caso d'urgenza e durante il periodo transitorio, gli Stati membri possono adottare direttamente le misure necessarie e le notificano agli altri Stati membri e alla Commissione, che puo' decidere se devono modificarle o sopprimerle.
In ordine di priorita', devono essere scelte le misure capaci di provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato comune e che tengano conto della necessita' di affrettare, nei limiti del possibile, l'instaurazione della tariffa doganale comune.
Art. 116
Art. 116.
Per tutte le questioni che rivestono un interesse particolare per il mercato comune, gli Stati membri, a decorrere dalla fine del periodo transitorio, condurranno unicamente un'azione comune nell'ambito delle organizzazioni internazionali a carattere economico. A tal fine, la Commissione sottopone al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, proposte relative alla portata, ed all'attuazione di tale azione comune.
Durante il periodo transitorio, gli Stati membri si consultano per concentrare la loro azione e adottare, per quanto possibile, un atteggiamento uniforme.
Art. 117
Art. 117
Gli Stati membri convengono sulla necessita' di promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che consenta la loro parificazione nei progresso.
Gli Stati membri ritengono che una tale evoluzione risultera' sia dal funzionamento del mercato comune, che favorira' l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia dalle procedure previste dal presente Trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative.
Art. 118
Art. 118
Senza pregiudizio delle altre disposizioni del presente Trattato, e conformemente agli obiettivi generali di questo, la Commissione ha il compito di promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri nel campo sociale, in particolare per le materie riguardanti:
l'occupazione,
il diritto al lavoro e le condizioni di lavoro,
la formazione e il perfezionamento professionale,
la sicurezza sociale,
la protezione contro gli infortuni e le malattie professionali, l'igiene del lavoro,
il diritto sindacale e le trattative collettive tra datori di lavoro e lavoratori.
A tal fine la Commissione opera a stretto contatto con gli Stati membri mediante studi e pareri e organizzando consultazioni, sia per i problemi che si presentano sul piano nazionale, che per quelli che interessano le organizzazioni internazionali.
Prima di formulare i pareri previsti dal presente articolo, la Commissione consulta il Comitato economico e sociale.
Art. 119
Art. 119
Ciascuno Stato membro assicura durante la prima tappa, e in seguito mantiene, l'applicazione del principio della parita' delle retribuzioni fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro.
Per retribuzione deve essere inteso, ai sensi del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo, e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parita' di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) che la retribuzione accordata per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unita' di misura,
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per un posto di lavoro uguale.
Art. 120
Art. 120
Gli Stati membri si adoperano a mantenere l'equivalenza esistente nei regimi di congedi retribuiti.
Art. 121
Art. 121
Il Consiglio, con deliberazione unanime, previa consultazione del Comitato economico e sociale, puo' affidare alla Commissione funzioni riguardanti l'attuazione di misure comuni, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza sociale dei lavoratori migranti di cui agli articoli da 48 a 51 inclusi.
Art. 122
Art. 122
La Commissione dedica, nella sua relazione annuale all'Assemblea, un capitolo speciale all'evoluzione della situazione sociale nella Comunita'.
L'Assemblea puo' invitare la Commissione a elaborare delle relazioni su problemi particolari concernenti la situazione sociale.
Art. 123
Art. 123
Per migliorare le possibilita' di occupazione dei lavoratori all'interno del mercato comune e contribuire cosi' al miglioramento del tenore di vita, e' istituito, nel quadro delle disposizioni seguenti, un Fondo sociale europeo che avra' il compito di promuovere all'interno della Comunita' le possibilita' di occupazione e la mobilita' geografica e professionale dei lavoratori.
Art. 124
Art. 124
L'amministrazione del Fondo spetta alla Commissione.
In tale compito la Commissione e' assistita da un Comitato, presieduto da un membro della Commissione e composto di rappresentanti dei governi e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Art. 125
Art. 125
1. A richiesta di uno Stato membro, il Fondo, nel quadro della regolamentazione prevista dall'art. 127, copre il 50% delle spese destinate da tale Stato o da un organismo di diritto pubblico a decorrere dall'entrata in vigore del Trattato:
a) ad assicurare ai lavoratori una nuova, occupazione produttiva mediante:
la rieducazione professionale,
le indennita' di nuova sistemazione,
b) concedere aiuti ai lavoratori il cui lavoro sia ridotto o sospeso temporaneamente in tutto o in parte, in seguito alla riconversione dell'impresa verso altre produzioni, per permettere loro di conservare lo stesso livello di retribuzione in attesa di essere pienamente occupati.
2. Il contributo del Fondo alle spese di rieducazione professionale e' subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati abbiano potuto essere impiegati soltanto in un nuovo genere di lavoro e che abbiano trovato, da sei mesi almeno, un'occupazione produttiva nella professione per la quale sono stati rieducati.
Il contributo alle indennita' di nuova sistemazione e' subordinato alla condizione che i lavoratori disoccupati siano stati costretti a cambiare domicilio all'interno della Comunita' ed abbiano trovato nella nuova residenza, da almeno sei mesi, un'occupazione produttiva.
Il contributo concesso in favore dei lavoratori in caso di riconversione di un'impresa e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) che i lavoratori in questione siano di nuovo pienamente occupati in tale impresa da almeno sei mesi,
b) che il governo interessato abbia in precedenza presentato un progetto elaborato dall'impresa di cui trattasi, relativo a tale
riconversione e al suo finanziamento, e
c) che la Commissione abbia concesso la sua preventiva approvazione a tale progetto di riconversione.
Art. 126
Art. 126
Allo scadere del periodo transitorio, il Consiglio, su parere della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, puo':
a) a maggioranza qualificata, disporre che non siano piu' concessi, in tutto o in parte, i contributi di cui all'art. 125,
b) all'unanimita', determinare i nuovi compiti che possono essere affidati al Fondo, nel quadro del suo mandato, quale e' definito dall'art. 123.
Art. 127
Art. 127
Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, il Consiglio fissa a maggioranza qualificata le disposizioni regolamentari necessarie all'applicazione degli articoli da 124 a 126 inclusi; determina in particolare le modalita' relative alle condizioni per la concessione del contributo del Fondo a norma dell'art. 125, come pure le modalita' relative alle categorie d'imprese i cui lavoratori beneficiano del contributo previsto dall'art. 125, paragrafo 1-b).
Art. 128
Art. 128
Su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa i principi generali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale che possa contribuire allo sviluppo armonioso sia delle economie nazionali sia del mercato comune.
Art. 129
Art. 129
E' costituita una Banca europea per gli investimenti, con personalita' giuridica.
Sono membri della Banca europea per gli investimenti gli Stati membri.
Lo statuto della Banca europea per gli investimenti costituisce l'oggetto di un Protocollo allegato al presente Trattato.
Art. 130
Art. 130
La Banca europea per gli investimenti ha il compito di contribuire, facendo appello al mercato dei capitali ed alle proprie risorse, allo sviluppo equilibrato e senza scosse del mercato comune nell'interesse della Comunita'. A tal fine facilita, mediante la concessione di prestiti e garanzie, senza perseguire scopi di lucro, il finanziamento dei seguenti progetti in tutti i settori dell'economia:
a) progetti contemplanti la valorizzazione delle regioni meno sviluppate,
b) progetti contemplanti l'ammodernamento o la riconversione d'imprese oppure la creazione di nuove attivita' richieste dalla graduale realizzazione del mercato comune che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere interamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri,
c) progetti d'interesse comune per piu' Stati membri che, per la loro ampiezza o natura, non possono essere completamente assicurati dai vari mezzi di finanziamento esistenti nei singoli Stati membri.
Art. 131
Art. 131
Gli Stati membri convengono di associare alla Comunita' i paesi e i territori non europei che mantengono con il Belgio, Francia, l'Italia e i Paesi Bassi delle relazioni particolari. Questi paesi e territori, qui di seguito chiamati "paesi e territori", sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato IV del presente Trattato.
Scopo dell'associazione e' di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l'instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunita' nel suo insieme.
Conformemente ai principi enunciati nel preambolo del presente Trattato, l'associazione deve in primo luogo permettere di favorire gli interessi degli abitanti di questi paesi e territori e la loro prosperita', in modo da condurli allo sviluppo economico, sociale e culturale che essi attendono.
Art. 132
Art. 132
L'associazione persegue gli obiettivi seguenti:
1. Gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro, in virtu' del presente Trattato.
2. Ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari.
3. Gli Stati membri contribuiscono gli investimenti richiesti dallo sviluppo progressivo di questi paesi o territori.
4. Per gli investimenti finanziati dalla Comunita', la partecipazione alle aggiudicazioni e alle forniture e' aperta, a parita' di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri e ai paesi e territori.
5. Nelle relazioni fra gli Stati membri e i paesi e territori, il diritto di stabilimento dei cittadini e delle societa' e' regolato conformemente alle disposizioni e mediante applicazione delle procedure previste al capo relativo al diritto di stabilimento e su una base non discriminatoria, fatte salve le disposizioni particolari prese in virtu' dell'art. 136.
Art. 133
Art. 133
1. Le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell'eliminazione totale dei dazi doganali che interviene progressivamente fra gli Stati membri conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
2. All'entrata in ciascun paese e territorio i dazi doganali gravanti sulle importazioni dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori, sono progressivamente soppressi conformemente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17.
3. Tuttavia, i paesi e territori possono riscuotere dei dazi doganali che rispondano alle necessita' del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.
I dazi di cui al comma precedente sono tuttavia progressivamente ridotti fino al livello di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari. Le percentuali e il ritmo delle riduzioni previste nel presente Trattato sono applicabili alla differenza esistente tra il dazio che grava il prodotto in provenienza dallo Stato membro che mantiene relazioni particolari con il paese o territorio e quello da cui e' gravato lo stesso prodotto in provenienza dalla Comunita' alla entrata nel paese o territorio importatore.
4. Il paragrafo 2 non e' applicabile ai paesi e territori i quali, a causa degli obblighi internazionali particolari cui sono soggetti, applicano gia' al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato una tariffa doganale non discriminatoria.
5. L'introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.
Art. 134
Art. 134
Se il livello dei dazi applicabili alle merci in provenienza da un paese terzo alla loro entrata in un paese o territorio, avuto riguardo alle disposizioni dell'art. 133, paragrafo 1 , e' tale da provocare deviazioni di traffico a detrimento di uno degli Stati membri, questo puo' domandare alla Commissione di pro porre agli altri Stati membri le misure necessarie per porre rimedio a questa situazione.
Art. 135
Art. 135
Fatte salve le disposizioni che regolano la pubblica sanita', la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico, la liberta' di circolazione dei lavoratori dei paesi e territori negli Stati membri e dei lavoratori degli Stati membri nei paesi e territori sara' regolata da convenzioni successive per le quali e' richiesta l'unanimita' degli Stati membri.
Art. 136
Art. 136
Per un primo periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Trattato, una Convenzione di applicazione, allegata a tale Trattato, stabilisce le modalita' e la procedura dell'associazione tra i paesi e territori e la Comunita'.
Prima dello scadere della Convenzione prevista dal comma precedente il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce, movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel presente Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo.
Art. 137
Art. 137
L'Assemblea, composta di rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunita', esercita i poteri deliberativi e di controllo che le sono attribuiti dal presente Trattato.
Art. 138
Art. 138
1. L'Assemblea e' formata di delegati che i Parlamenti sono richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.
2. Il numero dei delegati e' fissato come segue:
Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. L'Assemblea elaborera' progetti intesi a permettere l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.
Il Consiglio, con deliberazione unanime, stabilira' le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Art. 139
Art. 139
L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il terzo martedi di ottobre.
L'Assemblea puo' riunirsi in sessione straordinaria a richiesta della maggioranza dei suoi membri, del Consiglio o della Commissione.
Art. 140
Art. 140
L'Assemblea designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.
A tutte le sedute possono assistere i membri della Commissione e, a nome di quest'ultima, essere uditi a loro richiesta.
La Commissione risponde oralmente o per iscritto alle interrogazioni che le sono presentate dall'Assemblea o dai membri di questa.
Il Consiglio e' udito dall'Assemblea, secondo le modalita' che esso stesso definisce nel suo regolamento interno.
Art. 141
Art. 141
Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suffragi espressi.
Il regolamento interno fissa il numero legale.
Art. 142
Art. 142
L'Assemblea stabilisce il proprio regolamento interno a maggioranza dei membri che la compongono.
Gli atti dell'Assemblea sono pubblicati conformemente alle condizioni previste da detto regolamento.
Art. 143
Art. 143
L'Assemblea, in seduta pubblica, procede all'esame della relazione generale annuale, che le e' sottoposta dalla Commissione.
Art. 144
Art. 144
L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di censura sull'operato della Commissione, non puo' pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico.
Se la mozione di censura e' approvata a maggioranza di due terzi dei voti espressi e a maggioranza dei membri che compongono l'Assemblea, i membri della Commissione devono abbandonare collettivamente le loro funzioni. Essi continuano a curare gli affari di ordinaria amministrazione fino alla loro sostituzione conformemente all'art. 158.
Art. 145
Art. 145
Per assicurare il raggiungimento degli scopi stabiliti dal presente Trattato e alle condizioni da questo previste, il Consiglio:
provvede al coordinamento delle politiche economiche generali degli Stati membri, dispone di un potere di decisione.
Art. 146
Art. 146
Il Consiglio e' formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni governo vi delega uno dei sui membri.
La presidenza e' esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi seguendo l'ordine alfabetico degli Stati membri.
Art. 147
Art. 147
Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione.
Art. 148
Art. 148
1. Salvo contrarie disposizioni del presente Trattato le deliberazioni del Consiglio sono valide se approvate a maggioranza dei membri che lo compongono.
2. Per le deliberazioni del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri e' attribuita la seguente ponderazione:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Le deliberazioni sono valide se hanno raccolto almeno dodici voti quando, in virtu' del presente Trattato, debbono essere prese su proposta della Commissione, dodici voti che esprimano la votazione favorevole di almeno quattro membri, negli altri casi.
3. Le astensioni dei membri presenti o rappresentanti non ostano all'adozione delle deliberazioni del Consiglio per' le quali e' richiesta l'unanimita'.
Art. 149
Art. 149
Quando, in virtu' delle disposizioni del presente Trattato, un atto del Consiglio sia stato emanato su proposta della Commissione, il Consiglio puo' emanare un atto che costituisca emendamento della proposta stessa, soltanto con deliberazione unanime.
Fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato, la Commissione puo' modificare la sua proposta iniziale, specie quando l'Assemblea sia stata consultata in merito alla proposta.
Art. 150
Art. 150
In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio puo' ricevere delega da uno solo degli altri membri.
Art. 151
Art. 151
Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno.
Il regolamento puo' prevedere la costituzione di un comitato formato di rappresentanti degli Stati membri.
Il Consiglio definisce i compiti e la competenza di tale comitato.
Art. 152
Art. 152
Il Consiglio puo' chiedere alla Commissione di procedere a tutti gli studi che esso ritiene opportuni ai fini del raggiungimento degli obiettivi comuni, e di sottoporgli tutte le proposte del caso.
Art. 153
Art. 153
Il Consiglio stabilisce; previo parere della Commissione, lo statuto dei comitati previsti dal presente Trattato.
Art. 154
Art. 154
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indennita' e pensioni del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di giustizia. Esso fissa altresi', sempre a maggioranza qualificata, tutte le indennita' sostitutive di retribuzione.
Art. 155
Art. 155
Al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune nella Comunita', la Commissione:
vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Trattato e delle disposizioni adottate dalle istituzioni in virtu' del Trattato stesso,
formula raccomandazioni o pareri nei settori definiti dal presente Trattato, quando questo esplicitamente lo preveda ovvero quando la Commissione lo ritenga necessario,
dispone di un proprio potere di decisione e partecipa alla formazione degli atti del Consiglio e della Assemblea, alle condizioni previste dal presente Trattato,
esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l' attuazione delle norme da esso stabilite.
Art. 156
Art. 156
La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea, una relazione generale sull'attivita' della Comunita'.
Art. 157
Art. 157
1. La Commissione e' composta di nove membri, scelti in base alla loro competenza generale e che offrano ogni garanzia di indipendenza.
Il numero dei membri della Commissione puo' essere modificato dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.
Soltanto cittadini degli Stati membri possono essere membri della Commissione.
La Commissione non puo' comprendere piu' di due membri aventi la cittadinanza di uno stesso Stato.
2. I membri della Commissione esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale della Comunita'.
Nell'adempimento dei loro doveri, essi non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun governo ne' da alcuni organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni. Ciascuno Stato membro s'impegna a rispettare tale carattere e a non cercare di influenzare i membri della Commissione nell'esecuzione del loro compito.
I membri della Commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcun'altra attivita' professionale, rimunerata o meno. Fin dal loro insediamento, essi assumono l'impegno solenne di rispettare, per la durata delle loro funzioni e dopo la cessazione di queste, gli obblighi derivanti dalla loro carica, ed in particolare i doveri di onesta' e delicatezza per quanto riguarda l'accettare, dopo tale cessazione, determinate funzioni o vantaggi. In caso di violazione degli obblighi stessi, la Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, puo', a seconda dei casi, pronunciare le dimissioni d'ufficio alle condizioni previste dall'art. 160 ovvero la decadenza dal diritto a pensione dell'interessato o da altri vantaggi sostitutivi.
Art. 158
Art. 158
I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri.
Il loro mandato ha una durata di quattro anni ed e' rinnovabile.
Art. 159
Art. 159
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio.
L'interessato e' sostituito per la restante durata del suo mandato.
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' decidere che non vi e' motivo di procedere ad una sostituzione.
Salvo il caso di dimissioni d'ufficio, previste dall'art. 160, i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
Art. 160
Art. 160
Qualsiasi membro della Commissione, che non risponda piu' alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, puo' essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.
In tal caso, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo', a titolo provvisorio, sospenderlo dalle sue funzioni e procedere alla sua sostituzione, fino a quando la Corte di giustizia si sia pronunciata.
La Corte di giustizia, a titolo provvisorio, puo' sospenderlo dalle sue funzioni, su istanza del Consiglio o della Commissione.
Art. 161
Art. 161
Il presidente e i due vicepresidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato puo' essere rinnovato.
Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina e' fatta dopo consultazione della Commissione.
In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vicepresidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate dal primo comma.
Art. 162
Art. 162
Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalita' della loro collaborazione.
La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicurare il proprio funzionamento e quello dei propri servizi, alle condizioni previste dal presente Trattato. Essa provvede alla pubblicazione del regolamento.
Art. 163
Art. 163
Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suoi membri previsto dall'art. 157.
La Commissione puo' tenere una seduta valida solo se e' presente il numero di membri stabilito nel suo regolamento interno.
Art. 164
Art. 164
La Corte di giustizia assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione del presente Trattato.
Art. 165
Art. 165
La Corte di giustizia e' composta di sette giudici.
La Corte di giustizia si riunisce in seduta plenaria.
Essa puo', tuttavia, creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara' composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di affari, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.
La Corte di giustizia si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi negli affari di cui e' investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunita', e cosi' pure quando deve pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'art. 177.
Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'art. 167, secondo comma.
Art. 166
Art. 166
La Corte di giustizia e' assistita da due avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sugli affari sottoposti alla Corte di giustizia, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, quale e' definita dall'art. 164.
Ove cio' sia richiesto dalla Corte di giustizia, il Consiglio, deliberando all'unanimita', puo' aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'art. 167, terzo comma.
Art. 167
Art. 167
I giudici e gli avvocati generali, scelti tra personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, siano nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici.
Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, e' designato a sorte.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della Corte di giustizia. Il suo mandato e' rinnovabile.
Art. 168
Art. 168
La Corte di giustizia nomina il cancelliere, di cui fissa lo statuto.
Art. 169
Art. 169
La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtu' del presente Trattato, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa puo' adire la Corte di giustizia.
Art. 170
Art. 170
Ciascuno degli Stati membri puo' adire la Corte di giustizia, quando reputi che in altro Stato membro ha mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtu' del presente Trattato.
Uno Stato membro, prima di proporre contro un altro Stato membro un ricorso fondato su una pretesa violazione degli obblighi che a quest'ultimo incombono in virtu' del presente Trattato, deve rivolgersi alla Commissione.
La Commissione emette un parere motivato dopo che gli Stati interessati siano stati posti in condizione di presentare in contraddittorio le loro osservazioni scritte e orali.
Qualora la Commissione non abbia formulato il parere nel termine di tre mesi dalla domanda, la mancanza del parere non osta alla facolta' di ricorso alla Corte di giustizia.
Art. 171
Art. 171.
Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato membro ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' del presente Trattato, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.
Art. 172
Art. 172
I regolamenti stabiliti dal Consiglio in virtu' delle disposizioni del presente Trattato possono attribuire alla Corte di giustizia una competenza giurisdizionale anche di merito per quanto riguarda le sanzioni previste nei regolamenti stessi.
Art. 173
Art. 173
La Corte di giustizia esercita un controllo di legittimita' sugli atti del Consiglio e della Commissione che non siano raccomandazioni o pareri. A tal fine, essa e' competente a pronunciarsi sui ricorsi per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del presente Trattato o di qualsiasi regola diritto relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere, proposti da uno Stato membro, dal Consiglio o dalla Commissione.
Qualsiasi persona fisica o giuridica puo' proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente e individualmente.
I ricorsi previsti dal presente articolo devono essere proposti nel termine di due mesi a decorrere, secondo i casi, dalla pubblicazione dell'atto, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
Art. 174
Art. 174
Se il ricorso e' fondato, la Corte di giustizia dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato.
Tuttavia, per quanto concerne i regolamenti, la Corte di giustizia, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti del regolamento annullato che devono essere considerati come definitivi.
Art. 175
Art. 175
Qualora, in violazione del presente Trattato, il Consiglio o la Commissione si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni della Comunita' possono adire la Corte di giustizia per far constatare tale violazione.
Il ricorso e' ricevibile soltanto quando l'istituzione in causa sia stata preventivamente richiesta di agire.
Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale richiesta, l'istituzione non ha preso posizione, il ricorso puo' essere proposto entro un nuovo termine di due mesi.
Ogni persona fisica o giuridica puo' adire la Corte di giustizia alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare ad una delle istituzioni della Comunita di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.
Art. 176
Art. 176
L'istituzione da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria al presente Trattato, e' tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della sentenza della Corte di giustizia importa. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dalla applicazione dell'art. 215, secondo comma.
Art. 177
Art. 177
La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale,
a) sull'interpretazione del presente Trattato,
b) sulla validita' e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunita',
c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando sia previsto dagli statuti stessi.
Quando una questione del genere e' sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione puo', qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.
Quando una questione del genere e' sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione e' tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.
Art. 178
Art. 178
La Corte di giustizia e' competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui all'art. 215, secondo comma.
Art. 179
Art. 179
La Corte di giustizia e' competente a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra la Comunita' e gli agenti di questa, nei limiti e alle condizioni determinati dallo statuto o risultanti dal regime applicabile a questi ultimi.
Art. 180
Art. 180
La Corte di giustizia e' competente, nei limiti sotto specificati, a conoscere delle controversie in materia di:
a) esecuzione degli obblighi degli Stati membri derivanti dallo Statuto della Banca europea per gli investimenti. Il Consiglio di amministrazione della Banca dispone a tale riguardo dei poteri riconosciuti alla Commissione dall'art. 169,
b) deliberazioni del Consiglio dei governatori della Banca.
Ciascuno Stato membro, la Commissione e il Consiglio di amministrazione della Banca possono proporre un ricorso in materia, alle condizioni previste dall'art. 173,
c) deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Banca. I ricorsi avverso tali deliberazioni possono essere proposti, alle condizioni fissate dall'art. 173, soltanto dagli Stati membri o dalla Commissione, e unicamente per violazione delle forme di cui all'art. 21, paragrafo 2 e paragrafi da 5 a 7 inclusi, dello Statuto della Banca,
Art. 181
Art. 181
La Corte di giustizia e' competente a giudicare in virtu' di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dalla Comunita' o per conto di questa.
Art. 182
Art. 182
La Corte di giustizia e' competente a conoscere di qualsiasi controversia tra Stati membri in connessione con l'oggetto del presente Trattato, quando tale controversia le venga sottoposta in virtu' di un compromesso.
Art. 183
Art. 183
Fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal presente Trattato, le controversie nelle quali la Comunita' sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali.
Art. 184
Art. 184.
Nell'eventualita' di una controversia che metta in causa un regolamento del Consiglio o della Commissione, ciascuna parte puo', anche dopo lo spirare del termine previsto dall'art. 173, terzo comma, valersi dei motivi previsti dall'art. 173, primo comma, per invocare davanti alla Corte di giustizia l'inapplicabilita' del regolamento stesso.
Art. 185
Art. 185
I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte puo', quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 186
Art. 186
La Corte di giustizia, negli affari che le sono proposti, puo' ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
Art. 187
Art. 187
Le sentenze della Corte di giustizia hanno forza esecutiva alle condizioni fissate dall'art. 192.
Art. 188
Art. 188
Lo Statuto della Corte di giustizia e' stabilito con un Protocollo separato.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura. Tale regolamento e' sottoposto all'approvazione unanime del Consiglio.
Art. 189
Art. 189
Per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dal presente Trattato, il Consiglio e la Commissione stabiliscono regolamenti e direttive, prendono decisioni e formulano raccomandazioni o pareri.
Il regolamento ha portata generale. Esso e obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
La direttiva vincola, lo Stato membro cui e' rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi.
La decisione e' obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
Art. 190
Art. 190
I regolamenti, le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione sono motivati e fanno riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del presente Trattato.
Art. 191
Art. 191
I regolamenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'; essi entrano in vigore alla data da essi stabilita ovvero, in mancanza, nel ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione.
Le direttive e le decisioni sono notificate ai loro destinatari e hanno efficacia in virtu' di tale notificazione.
Art. 192
Art. 192
Le decisioni del Consiglio o della Commissione che importano, a carico di persone che non siano gli Stati, un obbligo pecunario costituiscono titolo esecutivo.
L'esecuzione forzata e' regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva e' apposta, con la sola verificazione dell'autenticita' del titolo, dall'autorita' nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designera' a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia.
Assolte tali formalita' a richiesta dell'interessato, quest'ultimo puo' ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo la legislazione nazionale.
L'esecuzione forzata puo' essere sospesa soltanto in virtu' di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia, il controllo della regolarita' dei provvedimenti esecutivi e' di competenza delle giurisdizioni nazionali.
Art. 193
Art. 193
E' istituito un Comitato economico e sociale, a carattere consultivo.
Il Comitato e' composto di rappresentanti delle varie categorie della vita economica e sociale, in particolare dei produttori, agricoltori, vettori, lavoratori, commercianti e artigiani, nonche' delle libere professioni e degli interessi generali.
Art. 194
Art. 194
Il numero dei membri del Comitato e' fissato come segue:
Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
I membri del Comitato sono nominati per quattro anni dal Consiglio. che delibera all'unanimita'. Il loro mandato e' rinnovabile.
I membri del Comitato sono designati a titolo personale e non devono essere vincolati da alcun mandato imperativo.
Art. 195
Art. 195
1. Ogni Stato membro, per la nomina dei membri del Comitato, invia al Consiglio un elenco comprendente un numero di candidati doppio di quello dei seggi attribuiti ai propri cittadini.
La composizione del Comitato deve tener conto della necessita' di assicurare una rappresentanza adeguata alle diverse categorie della vita economica e sociale.
2. Il Consiglio consulta la Commissione. Esso puo' chiedere il parere delle organizzazioni europee rappresentative dei diversi settori economici e sociali interessati all'attivita' della Comunita'.
Art. 196
Art. 196
Il Comitato designa tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza per una durata di due anni.
Esso stabilisce il proprio regolamento interno e lo sottopone all'approvazione del Consiglio, che delibera all'unanimita'.
Il Comitato e' convocato dal presidente su richiesta del Consiglio o della Commissione.
Art. 197
Art. 197
Il Comitato comprende delle sezioni specializzate per i principali settori contemplati dal presente Trattato.
Il Comitato annovera in particolare una sezione per l'agricoltura e una sezione per i trasporti, che formano oggetto delle disposizioni particolari previste dai titoli relativi all'agricoltura e ai trasporti.
L'attivita' delle sezioni specializzate si svolge nell'ambito delle competenze generali del Comitato. Le sezioni specializzate non possono essere consultate indipendentemente dal Comitato.
Presso il Comitato possono essere, d'altra parte, istituiti sottocomitati incaricati di elaborare, per questioni o settori determinati, progetti di parere da sottoporre alle deliberazioni del Comitato.
Il regolamento interno stabilisce le modalita' di composizione e le norme relative alla competenza delle sezioni specializzate e dei sottocomitati.
Art. 198
Art. 198
Il Consiglio o la Commissione sono tenuti a consultare il Comitato nei casi previsti dal presente Trattato. Tali istituzioni possono consultarlo in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno.
Quando lo reputino necessario, il Consiglio o la Commissione fissano al Comitato, per la presentazione del suo parere, un termine che non puo' essere inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data della comunicazione inviata a tal fine al presidente. Allo spirare del termine fissato, si puo' non tener conto dell'assenza di parere.
Il parere del Comitato e il parere della sezione specializzata sono trasmessi al Consiglio e alla Commissione, unitamente a un resoconto delle deliberazioni.
Art. 199
Art. 199
Tutte le entrate e le spese della Comunita', ivi comprese quelle relative al Fondo sociale europeo, devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.
Nel bilancio entrate e spese devono risultare in pareggio.
Art. 200
Art. 200
1. Le entrate del bilancio comprendono, a prescindere da altre entrate, i contributi finanziari degli Stati membri, stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,9
2. Tuttavia, i contributi finanziari degli Stati membri destinati a far fonte alle spese del Fondo sociale europeo sono stabiliti secondo il seguente criterio di ripartizione:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,8 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. I criteri di ripartizione possono essere modificati dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.
Art. 201
Art. 201
La Commissione studiera' a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all'art. 200 potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di questa ultima.
A tal fine, la Commissione presentera' proposte al Consiglio.
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', dopo aver consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potra' stabilire le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, in conformita' delle loro rispettive norme costituzionali.
Art. 202
Art. 202.
Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio finanziario, salvo contrarie disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209.
Alle condizioni che saranno determinate in applicazione dell'art. 209, i crediti, che non siano quelli relativi alle spese di personale e che alla fine dell'esercizio finanziario siano rimasti inutilizzati, potranno, essere riportati all'esercizio successivo e limitatamente a questo.
I crediti sono specificatamente registrati in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione, e ripartiti, per quanto occorra, in conformita' del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209.
Le spese dell'Assemblea, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia sono iscritte in parti separate del bilancio, senza pregiudizio di un regime speciale per determinate spese comuni.
Art. 203
Art. 203
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre.
2. Ciascuna istituzione della Comunita' elabora uno Stato di previsione delle proprie spese. La Commissione raggruppa tali Stati di previsione in un progetto preliminare di bilancio, allegandovi un parere che puo' importare previsioni divergenti.
La Commissione deve sottoporre al Consiglio il progetto preliminare di bilancio non oltre il 30 settembre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
Ogni qualvolta il Consiglio intenda discostarsi dal progetto preliminare, consulta la Commissione ed eventualmente le altre istituzioni interessate.
3. Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, stabilisce il progetto di bilancio e lo trasmette successivamente all'Assemblea.
Il progetto di bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea non oltre il 31 ottobre dell'anno che ne precede l'esecuzione.
L'Assemblea ha il diritto di proporre al Consiglio modificazioni al progetto di bilancio.
4. Qualora, entro un mese dalla comunicazione del progetto di bilancio, l'Assemblea abbia dato la sua approvazione ovvero non abbia trasmesso il suo parere al Consiglio, il progetto di bilancio si considera definitivamente stabilito.
Qualora, entro tale termine, l'Assemblea abbia proposto modificazioni, il progetto di bilancio cosi' modificato viene trasmesso al Consiglio. Quest'ultimo delibera in proposito con la Commissione ed eventualmente con le altre istituzioni interessate e stabilisce definitivamente il bilancio, deliberando a maggioranza qualificata.
5. Ai fini dell'approvazione della parte del bilancio relativa al Fondo sociale europeo, ai voti dei membri del Consiglio e' attribuita la seguente ponderazione:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Le deliberazioni si reputano valide quando abbiano ottenuto almeno 67 voti.
Art. 204
Art. 204
Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non e' stato ancora votato, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo o seguendo un'altra suddivisione, in base alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209, nel limite di un dodicesimo dei crediti aperti nel bilancio dell'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere per effetto di mettere a disposizione della Commissione crediti superiori al dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio in preparazione.
Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, puo' autorizzare spese superiori al limite del dodicesimo, sempreche' siano osservate le altre condizioni di cui al primo comma.
Gli Stati membri versano ogni mese, a titolo provvisorio, in conformita' ai criteri di ripartizione adottati nell'esercizio precedente, le somme necessarie per assicurare l'applicazione del presente articolo.
Art. 205
Art. 205.
La Commissione cura l'esecuzione del bilancio, conformemente alle disposizioni del regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209, sotto la propria responsabilita' e nei limiti dei crediti stanziati.
Il regolamento prevede le modalita' particolari secondo le quali ogni istituzione partecipa all'esecuzione delle proprie spese.
All'interno del bilancio, la Commissione puo' procedere, nei limiti e alle condizioni fissate dal regolamento stabilito in esecuzione dell'art. 209, a trasferimenti di eredita', sia da capitolo a capitolo, sia da suddivisione a suddivisione.
Art. 206
Art. 206
I conti relativi alla totalita' delle entrate e delle spese del bilancio sono esaminati da una Commissione di controllo, composta di revisori dei conti che diano pieno affidamento di indipendenza, e presieduta da uno di essi. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', fissa il numero dei revisori. I revisori e il presidente della Commissione di controllo sono designati dal Consiglio, con deliberazione unanime, per un periodo di cinque anni. La loro retribuzione e' fissata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
La verifica, che ha luogo sui documenti e, in caso di necessita', sul posto, ha lo scopo di constatare la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertarsi della sana gestione finanziaria. Dopo la chiusura di ciascun esercizio, la Commissione di controllo stende una relazione che adotta a maggioranza dei membri che la compongono.
Ogni anno la Commissione presenta al Consiglio e all'Assemblea i conti dell'esercizio trascorso concernenti le operazioni del bilancio, unitamente alla relazione della Commissione di controllo.
Inoltre, essa comunica loro un bilancio finanziario che espone l'attivo e il passivo della Comunita'.
Il Consiglio da' atto alla Commissione, deliberando a maggioranza qualificata, dell'esecuzione del bilancio e comunica la sua decisione all'Assemblea.
Art. 207
Art. 207
Il bilancio e' stabilito nell'unita' di conto fissata conformemente alle disposizioni del regolamento adottato in esercizio dell'art.
209.
I contributi finanziari previsti dall'art. 200, paragrafo 1, sono messi a disposizione della Comunita' dagli Stati membri nella loro moneta nazionale.
I saldi disponibili di detti contributi sono depositati presso le Tesorerie degli Stati membri o presso organismi da essi designati.
Per la durata di questi depositi, i fondi depositati conservano, rispetto all'unita' di conto di cui al primo comma, il valore corrispondente alla parita' in vigore il giorno del deposito.
Le disponibilita' di cui trattasi possono essere collocate a condizioni che formano oggetto di accordi fra la Commissione e lo Stato membro interessato.
Il regolamento adottato in esecuzione dell'art. 209 stabilisce le modalita' tecniche dell'esecuzione delle operazioni finanziarie relative al Fondo sociale europeo.
Art. 208
Art. 208
La Commissione con riserva d'informarne le autorita' competenti degli Stati membri interessati, puo' trasferire nella moneta di uno di questi Stati gli averi che essa detiene nella moneta di un altro Stato membro, nella misura necessaria alla loro utilizzazione per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato. La Commissione evita, per quanto possibile, di procedere a tali trasferimenti quando detenga averi disponibili o realizzabili nelle monete di cui ha bisogno.
La Commissione comunica con i singoli Stati membri per il tramite dell'autorita' da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie, essa ricorre alla banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.
Art. 209
Art. 209
Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione:
a) stabilisce i regolamenti finanziari che specificano in particolare le modalita' relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio e al rendimento e alla verifica dei conti,
b) fissa le modalita' e la procedura secondo le quali i contributi degli Stati membri devono essere messi a disposizione della Commissione,
c) determina le norme ed organizza il controllo della responsabilita' degli ordinatori e contabili.
Art. 210
Art. 210
La Comunita' ha personalita' giuridica.
Art. 211
Art. 211
In ciascuno degli Stati membri, la Comunita' ha la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali; essa puo' in particolare acquistare o alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. A tal fine, essa e' rappresentata dalla Commissione.
Art. 212
Art. 212
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce, in collaborazione con la Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunita'.
A decorrere dalla fine del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, lo statuto e il regime di cui trattasi possono essere modificati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate.
Art. 213
Art. 213
Per l'esecuzione dei compiti affidatile, la Commissione puo' raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio conformemente alle disposizioni del presente Trattato.
Art. 214
Art. 214
I membri delle istituzioni della Comunita', i membri dei Comitati, e parimenti i funzionari e agenti della Comunita', sono tenuti, anche dopo la cessazione dalle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale e in particolare quelle relative alle imprese e riguardanti i loro rapporti commerciali ovvero gli elementi dei loro costi.
Art. 215
Art. 215
La responsabilita' contrattuale della Comunita' e' regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilita' extra contrattuale, la Comunita' deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.
La responsabilita' personale degli agenti nei confronti della Comunita' e' regolata dalle disposizioni che stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
Art. 216
Art. 216
La sede delle istituzioni della Comunita' e' fissata d'intesa comune dai governi degli Stati membri.
Art. 217
Art. 217
Il regime linguistico delle istituzioni della Comunita' e' fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimita'.
Art. 218
Art. 218
La Comunita' gode, sui territori degli Stati membri, delle immunita' e privilegi necessari all'assolvimento dei suoi compiti, alle condizioni definite da un protocollo separato.
Art. 219
Art. 219
Gli Stati membri s'impegnano a non sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Trattato a un modo di composizione diverso da quelli previsti dal Trattato stesso.
Art. 220
Art. 220
Gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini:
la tutela delle persone, come pure il godimento e la tutela dei diritti alle condizioni accordate da ciascuno Stato ai propri cittadini,
l'eliminazione della doppia imposizione fiscale all'interno della Comunita'.
il reciproco riconoscimento delle societa' a mente dell'art. 58, comma secondo, il mantenimento della personalita' giuridica in caso di trasferimento della sede da un paese a un altro e la possibilita' di fusione di societa' soggette a legislazioni nazionali diverse,
la semplificazione delle formalita' cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sentenze arbitrali.
Art. 221
Art. 221
Fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato, gli Stati membri, nel termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente Trattato, applicano la disciplina nazionale nei confronti della partecipazione finanziaria dei cittadini degli altri Stati membri al capitale delle societa' a mente dell'art. 58.
Art. 222
Art. 222
Il presente Trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprieta' esistente negli Stati membri.
Art. 223
Art. 223
1. Le disposizioni del presente Trattato non ostano alle norme seguenti.
a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza,
b) ogni Stato membro puo' adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari.
2. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente Trattato, il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1-b).
3. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione, puo' apportare modificazioni a tale elenco.
Art. 224
Art. 224
Gli Stati membri si consultano al fine di prendere di comune accordo le disposizioni necessarie ad evitare che il funzionamento del mercato comune abbia a risentire delle misure che uno Stato membro puo' essere indotto a prendere nell'eventualita' di gravi agitazioni interne che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli impegni da esso assunti ai fini del mantenimento della pace o della sicurezza internazionale.
Art. 225
Art. 225
Quando delle misure adottate nei casi contemplati dagli articoli 223 e 224 abbiano per effetto di alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune la Commissione esamina con lo Stato interessato le condizioni alle quali tali misure possono essere rese conformi alle norme sancite dal presente Trattato.
In deroga alla procedura di cui agli articoli 169 e 170, la Commissione o qualsiasi Stato membro puo' ricorrere, direttamente alla Corte di giustizia, ove ritenga che un altro Stato membro faccia un uso abusivo dei poteri contemplati dagli articoli 223 e 224. La Corte di giustizia giudica a porte chiuse.
Art. 226
Art. 226
1. Durante il periodo transitorio, in caso di difficolta' gravi in un settore dell'attivita' economica e che siano suscettibili di protrarsi, come anche in caso di difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, uno Stato membro puo' domandare di essere autorizzato ad adottare misure di salvaguardia che consentano di ristabilire la situazione e di adattare il settore interessato all'economia del mercato comune.
2. A richiesta dello Stato interessato, la Commissione, con procedura d'urgenza, stabilisce senza indugio le misure di salvaguardia che ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione.
3. Le misure autorizzate a termini del paragrafo 2 possono importare deroghe alle norme del presente Trattato nei limiti e nei termini strettamente necessari per raggiungere gli scopi contemplati dal paragrafo 1.
Nella scelta di tali misure dovra' accordarsi la precedenza a quelle che turbino il meno possibile il funzionamento del mercato comune.
Art. 227
Art. 227
1. Il presente Trattato si applica al Regno del Belgio, alla Repubblica Francese, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica, italiana, al Granducato del Lussemburgo e al Regno dei Paesi Bassi.
2. Per quanto riguarda l'Algeria e i dipartimenti francesi d'oltremare, le disposizioni e particolari e generali del presente Trattato riguardanti:
la libera circolazione delle merci,
l'agricoltura, escluso l'art. 40, paragrafo 4,
la liberalizzazione dei servizi,
le regole di concorrenza,
le misure di salvaguardia contemplate dagli articoli 108, 109 e 226,
le istituzioni,
sono applicabili fin dall'entrata in vigore del presente Trattato.
Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato saranno definite al piu' tardi entro due anni dall'entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all'unanimita' su proposta della Commissione.
Le istituzioni della Comunita', vigileranno, nel quadro delle procedure contemplate dal presente Trattato e in particolare dall'art. 226, a che sia consentito lo sviluppo economico e sociale di tali regioni.
3. I Paesi e i territori d'oltremare, il cui elenco figura nell'allegato IV del presente Trattato, costituiscono l'oggetto dello speciale regime di associazione definito nella quarta parte del Trattato stesso.
4. Le disposizioni del presente Trattato si applicano ai territori europei di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero.
Art. 228
Art. 228
1. Quando le disposizioni del presente Trattato prevedano la conclusione di accordi tra la Comunita' e uno o piu' Stati ovvero una organizzazione internazionale, tali accordi sono negoziati dalla Commissione. Fatte salve le competenze riconosciute in questo campo alla Commissione, essi sono conclusi dal Consiglio, previa consultazione dell'Assemblea nei casi previsti dal presente Trattato.
Il Consiglio, la Commissione o uno Stato membro possono domandare preventivamente il parere della Corte di giustizia circa la compatibilita' dell'accordo previsto con le disposizioni del presente Trattato.
Quando la Corte di giustizia abbia espresso parere negativo, l'accordo puo' entrare in vigore soltanto alle condizioni stabilite, a seconda dei casi, dall'art. 236.
2. Gli accordi conclusi alle condizioni suindicate sono vincolanti per le istituzioni della Comunita' e per gli Stati membri.
Art. 229
Art. 229
La Commissione assicura ogni utile collegamento con gli organi delle Nazioni Unite, degli istituti specializzati delle Nazioni Unite e dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio.
La Commissione assicura inoltre i collegamenti che ritiene opportuni con qualsiasi organizzazione internazionale.
Art. 230
Art. 230
La Comunita' attua ogni utile forma di cooperazione col Consiglio dell'Europa.
Art. 231
Art. 231
La Comunita' attua con l'Organizzazione europea di cooperazione economica una stretta collaborazione le cui modalita' saranno fissate d'intesa comune.
Art. 232
Art. 232
1. Le disposizioni del presente Trattato non modificano quelle del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunita' e le norme sancite da tale Trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell'acciaio.
2. Le disposizioni del presente Trattato non derogano a quanto stipulato dal Trattato che istituisce la Comunita' europea per l'energia atomica.
Art. 233
Art. 233
Le disposizioni del presente Trattato non ostano alla esistenza e al perfezionamento delle unioni regionali tra il Belgio e il Lussemburgo, come pur tra il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi, nella misura in cui gli obiettivi di tali unioni regionali non sono raggiunti in applicazione del presente Trattato.
Art. 234
Art. 234
Le disposizioni del presente Trattato non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti da convenzioni concluse, anteriormente all'entrata in vigore del Trattato stesso, tra uno o piu' Stati membri da una parte e uno o piu' Stati terzi dall'altra.
Nella misura in cui tali convenzioni sono incompatibili col presente Trattato, lo Stato o gli Stati membri interessati ricorrono a tutti i mezzi atti ad eliminare le incompatibilita' constatate. Ove occorra, gli Stati membri si forniranno reciproca assistenza per raggiungere tale scopo, assumendo eventualmente una comune linea di condotta.
Nell'applicazione delle convenzioni di cui al primo comma, gli Stati membri tengono conto del fatto che i vantaggi consentiti nel presente Trattato da ciascuno degli Stati membri costituiscono parte integrante dell'instaurazione della Comunita' e sono, per cio' stesso, indissolubilmente connessi alla creazione di istituzioni comuni, all'attribuzione di competenze a favore di queste ultime e alla concessione degli stessi vantaggi da parte di tutti gli altri Stati membri.
Art. 235
Art. 235
Quando un'azione della Comunita' risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunita', senza che il presente Trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione e dopo aver consultato l'Assemblea, prende le disposizioni del caso.
Art. 236
Art. 236
Il governo di qualsiasi Stato membro o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare il presente Trattato.
Qualora il Consiglio, dopo aver consultato l'Assemblea ed, ove del caso, la Commissione, esprime parere favorevole alla convocazione di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, questa e' convocata dal presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo gli emendamenti da apportare al presente Trattato.
Gli emendamenti entreranno in vigore dopo essere stati ratificati da tutti gli Stati membri conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.
Art. 237
Art. 237
Ogni Stato europeo puo' domandare di diventare membro della Comunita'. Esso invia la sua domanda al Consiglio che, dopo aver chiesto il parere della Commissione, si pronuncia all'unanimita'.
Le condizioni per l'ammissione e gli adattamenti del presente Trattato, da questa determinati, formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato richiedente. Tale accordo e' sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali.
Art. 238
Art. 238
La Comunita' puo' concludere con uno Stato terzo, una unione di Stati o una organizzazione internazionale, accordi che istituiscano un'associazione caratterizzata da diritti e obblighi reciproci, da azioni in comune e da procedure particolari.
Tali accordi sono conclusi dal Consiglio operante all'unanimita' e dopo consultazione dell'assemblea.
Qualora tali accordi importino degli emendamenti al presente Trattato, questi ultimi devono essere preventivamente adottati secondo la procedura prevista dall'art. 236.
Art. 239
Art. 239
I Protocolli che, di comune accordo tra gli Stati membri, saranno allegati al presente Trattato, ne costituiscono parte integrante.
Art. 240
Art. 240
Il presente Trattato e' concluso per una durata illimitata.
Art. 241
Art. 241
Il Consiglio si riunisce entro un mese dall'entrata in vigore del Trattato.
Art. 242
Art. 242
Il Consiglio prende ogni utile disposizione per costituire il Comitato economico e sociale entro tre mesi dalla sua prima riunione.
Art. 243
Art. 243
L'Assemblea si riunisce entro due mesi dalla prima riunione del Consiglio, su convocazione dei presidente di questo, per eleggere il suo ufficio di presidenza ed elaborare il suo regolamento interno.
Fino all'elezione dell'ufficio di presidenza, l'Assemblea e' presieduta dal decano.
Art. 244
Art. 244
La Corte di giustizia entra in funzione dal momento della nomina dei suoi membri. La prima designazione del presidente e' fatta per tre anni secondo le stesse modalita' seguite per i membri.
La Corte di giustizia stabilisce il proprio regolamento di procedura entro un termine di tre mesi dalla sua entrata in funzione.
La Corte di giustizia non puo' essere udita che successivamente alla data di pubblicazione del regolamento.
I termini per la presentazione dei ricorsi decorrono a contare dalla stessa data.
Fin dalla nomina, il presidente della Corte di giustizia esercita le attribuzioni che gli sono conferite dal presente Trattato.
Art. 245
Art. 245
La Commissione entra in funzione e assume gli incarichi che le sono affidati dal presente Trattato dal momento della nomina dei suoi membri.
Non appena entrata in funzione, la Commissione procede agli studi e istituisce i collegamenti necessari a stabilire una prospettiva generale della situazione economica della Comunita'.
Art. 246
Art. 246
1. Il primo esercizio finanziario decorre dalla data dell'entrata in vigore del Trattato e termina al 31 dicembre successivo. Tuttavia, l'esercizio si protrae al 31 dicembre dell'anno successivo all'anno dell'entrata in vigore del Trattato quando tale entrata in vigore venga a cadere nel corso del secondo semestre.
2. Fino all'elaborazione del bilancio per il primo esercizio, gli Stati membri versano alla Comunita' delle anticipazioni senza interessi che vanno in deduzione dei contributi finanziari relativi all'esecuzione del bilancio stesso.
3. Fino a quando non siano stabiliti lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti della Comunita', di cui all'art. 212, ciascuna istituzione provvede all'assunzione del personale necessario e all'uopo conclude contratti di durata limitata.
Ogni istituzione esamina unitamente al Consiglio le questioni relative al numero, alla retribuzione e alla ripartizione degli impieghi.
Art. 247
Art. 247
Il presente Trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'.
Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore del Trattato sara' rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.
Art. 248
Art. 248
Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in lingua tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Trattato.
Fatto a Roma, addi' 25 marzo 1957
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'ORRUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J.LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Protocollo-Allegato I
Allegato I
Elenchi da A a G previsti dagli articoli 19 e 20
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato II
ALLEGATO II
Elenco previsto dall'articolo 38 del Trattato
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo-Allegato III
ALLEGATO III
Elenco delle transazioni invisibili contemplato dall'art. 106 del Trattato
- Noli marittimi, ivi compresi contratti di noleggio, spese portuali, spese per pescherecci ecc.
- Noli fluviali, ivi compresi i contratti di noleggio.
- Trasporti su strada viaggiatori, noli e noleggi.
- Trasporti aerei: viaggiatori, noli e noleggi.
Pagamento da parte dei passeggeri dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenze di bagaglio;
pagamento del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio
Introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di passaggio aereo internazionali, dei supplementi per eccedenze di bagaglio, del nolo aereo internazionale e dei voli a noleggio.
- Per tutti i mezzi di trasporto marittimi: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione, riparazioni, spese per l'equipaggio ecc.).
- Per tutti i mezzi di trasporto fluviali: spese di scalo (rifornimento di combustibile, benzina, viveri, spese di manutenzione e piccole riparazioni, di materiale da trasporto, spese per l'equipaggio, ecc.).
- Per tutti i mezzi di trasporto commerciali su strada: carburante, olio, piccole riparazioni, autorimessa, spese per gli autisti e il personale viaggiante, ecc.
- Per tutti i mezzi di trasporto aerei: spese di gestione e spese commerciali, ivi comprese le riparazioni di aeromobili e di materiale di navigazione aerea.
- Spese e diritti di deposito doganale, di magazzinaggio, di sdoganamento.
- Dazi doganali e tasse.
- Oneri derivanti dal transito.
- Spese di riparazione e di montaggio.
- Spese di trasformazione, di officina, di lavori a cottimo o altri servizi dello stesso genere.
- Riparazioni di natanti.
- Riparazioni di materiale da trasporto a esclusione dei natanti e degli aeromobili.
- Assistenza tecnica (assistenza per la produzione e la distribuzione di beni e servizi in tutte le fasi, fornita per un periodo determinato in ordine all'oggetto specifico di tale assistenza, e comprendente ad esempio consultazioni e missioni di esperti, elaborazione di piani e disegni di carattere tecnico, controlli di fabbricazione, studio dei mercati, come pure la formazione del personale).
- Commissioni e provvigioni.
Utili derivanti dalle operazioni di transito.
Commissioni e spese bancarie.
Spese di rappresentanza.
- Pubblicita' in qualsiasi forma.
- Viaggi per affari.
- Partecipazioni di filiali, succursali, ecc. alle spese generali della loro sede principale all'estero e viceversa.
- Contratti d'imprese (lavori di costruzione e di manutenzione di edifici, strade, ponti, porti, ecc. eseguiti da imprese specializzate, in generale a prezzi forfettari dopo aggiudicazione pubblica).
- Differenze, garanzie e depositi riguardanti le operazioni a termine relative a merci effettuate conformemente alle pratiche commerciali d'uso.
- Turismo.
- Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi di studio.
- Viaggi e soggiorni di carattere personale dovuti a motivi di salute.
- Viaggi e soggiorni di carattere personale per motivi familiari.
- Abbonamenti a giornali, periodici, libri, edizioni musicali.
- Giornali, periodici, libri, edizioni musicali e dischi.
- Pellicole gia' impressionate, di carattere commerciale, informativo, educativo, ecc. (noleggio, canoni cinematografici, sottotitoli, spese di doppiaggio e di stampa delle copie).
- Contributi.
- Manutenzione e riparazioni ordinarie di proprieta' private all'estero.
- Spese governative (rappresentanze ufficiali all'estero, contributi alle organizzazioni internazionali).
- Imposte e tasse, spese giudiziarie, spese di registrazione di brevetti e di marchi di fabbrica.
Danni e interessi.
Rimborsi effettuati in caso di annullamento di contratti o di pagamenti non dovuti.
Multe.
- Saldi periodici delle amministrazioni delle poste, telegrafi e telefoni e delle imprese di trasporto pubblico.
- Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalita' straniera che migrano all'estero.
- Autorizzazioni di cambio concesse ai cittadini o residenti di nazionalita' straniera che rientrano in patria.
- Salari e stipendi (lavoratori, delle zone di frontiera o stagionali, e altre prestazioni di non residenti, restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'occupazione della mano d'opera straniera).
- Rimesse di emigranti (restando impregiudicato il diritto dei singoli paesi a disciplinare l'immigrazione).
- Onorari e retribuzioni.
- Dividendi e rendite di quote beneficiarie.
- Interessi (titoli mobiliari, titoli ipotecari, ecc.).
- Canoni di affitto di stabili e di fondi rustici, ecc.
- Ammortamenti contrattuali di prestiti (eccettuati i trasferimenti che rappresentino un ammortamento avente carattere di rimborso anticipato o di pagamento di arretrati accumulatisi).
- Utili derivanti dalla gestione di imprese.
- Diritti d'autore.
Brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni (cessioni e licenze d'uso di brevetti, disegni, marchi di fabbrica e invenzioni, protetti o meno, e trasferimenti derivanti da tali cessioni o licenze d'uso).
- Introiti consolari.
- Pensioni e trattamenti di quiescenza e altri redditi analoghi.
Pensioni alimentari legali e assistenza finanziaria in caso di particolare disagio.
Trasferimenti frazionati di averi detenuti in un paese membro da persone residenti in un altro paese membro e prive di risorse sufficienti al loro mantenimento personale.
- Transazioni e trasferimenti inerenti all'assicurazione diretta.
- Transazioni e trasferimenti inerenti alla riassicurazione e alla retrocessione.
- Apertura e rimborso di crediti di carattere commerciale o industriale.
- Trasferimenti all'estero di somme di entita' trascurabile.
- Spese di documentazione di qualsiasi natura sostenute per proprio conto da istituti di cambio riconosciuti.
- Premi per competizioni sportive e vincite alle corse.
- Successioni.
- Doti.
Protocollo-Allegato IV
ALLEGATO IV
Paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del Trattato
L'Africa occidentale francese comprendente: il Senegal, il Sudan, la Guinea, la Costa d'Avorio, il Dahomey, la Mauritania, il Niger e l'Alto Volta;
L'Africa equatoriale francese comprendente: il Medio Congo, l'Ubanghi-Ciari, il Ciad e il Gabon;
Saint-Pierre et Miquelon, l'Arcipelago delle Comore, il Madagascar e dipendenze, la Somalia francese, la Nuova Caledonia e dipendenze, gli Stabilimenti francesi dell'Oceania, le Terre australi e antartiche;
La Repubblica autonoma del Togo;
Il territorio del Cameroun sotto amministrazione fiduciaria della Francia;
Il Congo belga e il Ruanda-Urundi;
La Somalia sotto amministrazione italiana;
La Nuova Guinea olandese.
Art. 1
Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Desiderando stabilire lo statuto della Banca europea per gli
investimenti, contemplato dall'art. 129 del Trattato,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al
Trattato stesso:
Art. 1
La Banca europea per gli investimenti istituita dall'art. 129 del Trattato, in seguito denominata la "Banca" e' costituita ed esercita le proprie funzioni e la sua attivita' conformemente alle disposizioni del Trattato del presente statuto.
La sede della Banca e' fissata di comune accordo dai governi degli Stati membri.
Art. 2
Art. 2
I compiti della Banca sono definiti dall'art. 130 del Trattato.
Art. 3
Art. 3
Conformemente all'art. 129 del Trattato, i membri della Banca sono:
il Regno del Belgio;
la Repubblica federale di Germania;
la Repubblica francese;
la Repubblica italiana;
il Granducato del Lussemburgo;
il Regno dei Paesi Bassi.
Art. 4
Art. 4
1. Il capitale della Banca e' di un miliardo di unita' di conto; le
quote sottoscritte rispettivamente dagli Stati membri, sono le seguenti:
Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 milioni Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 milioni Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 milioni Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,5 milioni Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71,5 milioni Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 milioni
Il valore delle unita' di conto corrisponde a 0,888 670 88 grammi d'oro fino.
Gli Stati membri sono responsabili soltanto fino a concorrenza
dell'ammontare della loro quota di capitale sottoscritto e non versato.
2. L'ammissione di un nuovo membro determina un aumento del
capitale sottoscritto pari al conferimento del nuovo membro.
3. Il Consiglio dei governatori, deliberando all'unanimita', puo' decidere un aumento del capitale sottoscritto.
4. La quota di capitale sottoscritta non e' cedibile, non puo'
essere costituita in garanzia ne' e' sequestrabile.
Art. 5
Art. 5
1. Gli Stati membri versano il 25% del capitale sottoscritto in
cinque rate uguali, che maturano rispettivamente al piu' tardi due mesi, nove mesi, sedici mesi, ventitre' mesi e trenta mesi dall'entrata in vigore del Trattato.
Ogni versamento e' effettuato per un quarto in oro e moneta
liberamente convertibile e per tre quarti in moneta nazionale.
2. Il Consiglio di amministrazione puo' esigere il versamento del rimanente 75% del capitale sottoscritto, sempreche' tale versamento sia necessario per far fronte alle obbligazioni della Banca nei confronti dei suoi mutuanti.
Il versamento e' effettuato da ciascuno Stato membro
proporzionalmente alla sua quota di capitale sottoscritto e nelle monete di cui la Banca necessita per far fronte a tali obbligazioni.
Art. 6
Art. 6
1. Su proposta del Consiglio di amministrazione, il Consiglio dei governatori puo' decidere a maggioranza qualificata, che gli Stati membri accordino alla Banca prestiti speciali fruttiferi, nel caso e nella misura in cui la Banca necessiti di un prestito di tal genere per il finanziamento di determinati progetti e il Consiglio di amministrazione dimostri che la Banca non e' in grado di procurarsi sul mercato dei capitali i fondi necessari a condizioni convenienti, avuto riguardo alla natura e allo scopo dei progetti da finanziare.
2. I prestiti speciali possono essere richiesti soltanto a
decorrere dall'inizio del quarto anno successivo alla entrata in vigore del Trattato. I prestiti non debbono superare un totale di 400 milioni di unita' di conto, ne' 100 milioni di unita' di conto per anno.
3. La durata dei prestiti speciali sara' fissata in funzione della durata dei crediti o garanzie che la Banca si propone di concedere mediante tali prestiti; tale durata non deve essere superiore a 20 anni. Il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del Consiglio di amministrazione, puo' decidere il rimborso anticipato dei prestiti speciali.
4. Il saggio d'interesse dei prestiti speciali sara' del 4% annuo, salvo che il Consiglio dei governatori, avuto riguardo all'evoluzione e al livello del saggio d'interesse sul mercato dei capitali, non decida di fissare un saggio diverso.
5. I prestiti speciali devono essere accordati dagli Stati membri proporzionalmente al capitale sottoscritto; i versamenti saranno effettuati in moneta nazionale durante i sei mesi successivi al richiamo.
6. In caso di liquidazione della Banca, i prestiti speciali degli Stati membri sono rimborsati soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti della Banca.
Art. 7
Art. 7
1. Qualora la parita' della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unita' di conto di cui all'art. 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sara' adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parita', mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca.
Tuttavia, l'ammontare sul quale e' effettuato l'adeguamento non
puo' eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa.
Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi.
2. Qualora la parita' della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unita' di conto definita dall'art. 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sara' adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parita' mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato. Tuttavia, l'ammontare sul quale e' effettuato l'adeguamento non puo' eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi.
3. La parita' della moneta di uno Stato membro rispetto all'unita' di conto definita all'art. 4 e' stabilita in base al rapporto fra il peso di oro fino contenuto in tale unita' di conto ed il peso di oro fino corrispondente alla parita' di tale moneta dichiarata al Fondo Monetario Internazionale. In mancanza, tale parita' sara' determinata in base al tasso di cambio rispetto a una moneta definita o convertibile in oro, applicato dallo Stato membro per i pagamenti ordinari.
4. Il Consiglio dei governatori puo' decidere che non saranno
applicate le norme stabilite dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualora si proceda a una modificazione uniformemente proporzionale al rapporto di parita' di tutte le monete dei paesi membri del Fondo Monetario Internazionale o dei membri della Banca.
Art. 8
Art. 8.
La Banca e' amministrata e gestita da un Consiglio dei governatori,
un Consiglio di amministrazione e un Comitato direttivo.
Art. 9
Art. 9
1. Il Consiglio dei governatori e' composto dei Ministri designati dagli Stati membri.
2. Il Consiglio dei governatori fissa le direttive generali
relative alla politica creditizia della Banca, massime per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovra' ispirare a misura che progredisce l'attuazione del mercato comune.
Il Consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali
direttive.
3. Inoltre, il Consiglio dei governatori:
a) decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'art. 4, paragrafo 3,
b) esercita i poteri previsti dall'art. 6 in merito ai prestiti speciali,
c) esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per la
nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo.
d) concede la deroga di cui all'art. 18, paragrafo 1,
e) approva la relazione annuale redatta dal Consiglio di
amministrazione,
f) approva il bilancio annuo nonche' il conto profitti e perdite,
g) esercita i poteri e le attribuzioni previsti dagli articoli 7,
14, 17, 26, e 27,
h) approva il regolamento interno della Banca.
4. Il Consiglio dei governatori e' competente a prendere,
all'unanimita', nell'ambito del trattato e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attivita' della Banca e alla sua eventuale liquidazione.
Art. 10
Art. 10
Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni
del Consiglio dei governatori sono prese a maggioranza dei membri che lo compongono. Le votazioni del Consiglio dei governatori sono regolate dalle disposizioni dell'art. 148 del Trattato.
Art. 11
Art. 11.
1. Il Consiglio di amministrazione ha competenza esclusiva per
decidere della concessione di crediti e di garanzie e per la conclusione di prestiti; fissa il saggio d'interesse per i prestiti nonche' le commissioni di garanzia; controlla la sana amministrazione della Banca; assicura, la conformita' della gestione della Banca con le disposizioni del Trattato e dello statuto e con le direttive generali stabilite dal Consiglio dei governatori.
Alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione e'
tenuto a sottoporre al Consiglio dei governatori una relazione ed a pubblicarla dopo l'approvazione.
2. Il Consiglio di amministrazione e' composto di 12 amministratori
e di 12 sostituti.
Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori, su rispettiva designazione degli Stati membri e della Commissione, in ragione di:
3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania;
3 amministratori designati dalla Repubblica Francese;
3 amministratori designati dalla Repubblica italiana;
2 amministratori designati di comune accordo dai paesi del
Benelux;
1 amministratore designato dalla Commissione.
Il loro mandato e' rinnovabile.
Ogni amministratore e' assistito da un sostituito nominato alle
stesse condizioni e secondo le stesse procedure degli amministratori.
I sostituti possono partecipare alle sedute del Consiglio
d'amministrazione; non hanno diritto di voto salvo quando sostituiscono il titolare in caso d'impedimento di questi.
Il presidente, o in sua assenza uno dei vicepresidenti del Comitato
direttivo, presiede le sedute del Consiglio d'amministrazione senza partecipare alle votazioni.
I membri del Consiglio d'amministrazione sono scelti tra
personalita' che offrano ogni garanzia di indipendenza e di competenza, essi sono responsabili soltanto nei confronti della Banca.
3. Soltanto nel caso che un amministratore non si risponda piu' ai requisiti necessari all'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata, potra' dichiararlo dimissionario d'ufficio.
La mancata approvazione della relazione annuale provoca le
dimissioni del Consiglio d'amministrazione.
4. In caso di vacanza, a seguito di decesso oppure di dimissioni
volontarie, d'ufficio o collettive, si provvede alla sostituzione. secondo le norme di cui al paragrafo 2. Salvo nei casi di rinnovamento generale, i membri sono sostituiti per la restante durata del mandato.
5. Il Consiglio dei governatori stabilisce la retribuzione dei
membri del Consiglio d'amministrazione. Esso definisce all'unanimita' le eventuali incompatibilita' con le funzioni di amministratore e di sostituto.
Art. 12
Art. 12
1. Ogni amministratore dispone di un voto nel Consiglio
d'amministrazione.
2. Salvo contraria disposizione del presente statuto, le decisioni del Consiglio d'amministrazione sono prese a maggioranza semplice dei membri del Consiglio aventi voto deliberativo. La maggioranza qualificata richiede otto voti. Il regolamento interno della Banca fissa il numero legale necessario per la validita' delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.
Art. 13
Art. 13
1. Il Comitato direttivo e' composto di un presidente e di due
vice-presidenti nominati per un periodo di sei anni dai Consiglio dei governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione. Il loro mandato e' rinnovabile.
2. Su proposta del Consiglio d'amministrazione, che abbia
deliberato a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori, deliberando a sua volta a maggioranza qualificata, puo' dichiarare dimissionari d'ufficio i membri del Comitato direttivo.
3. Il Comitato direttivo provvede alla gestione degli affari
d'ordinaria amministrazione della Banca, sotto, l'autorita' del presidente e sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.
Esso prepara le decisioni del Consiglio d'amministrazione, in
particolare per la conclusione di prestiti e la concessione di crediti e garanzie; assicura l'esecuzione di tali decisioni.
4. Il Comitato direttivo formula a maggioranza i suoi pareri circa i progetti di concessione di crediti e di garanzie e progetti di emissione di prestiti.
5. Il Consiglio dei governatori fissa la retribuzione dei membri
del Comitato direttivo e definisce le incompatibilita' con le loro funzioni.
6. Il presidente o, in caso di impedimento, uno dei vicepresidenti,
rappresenta la Banca in sede giudiziaria o extra giudiziaria.
7. I funzionari e gli impiegati della Banca sono posti sotto
l'autorita' del presidente. Essi sono da lui assunti e licenziati.
Nella scelta del personale, si deve tener conto non solo delle attitudini personali e delle qualificazioni professionali, ma anche di una equa partecipazione dei cittadini degli Stati membri.
8. Il Comitato direttivo e il personale della Banca sono
responsabili soltanto nei confronti di quest'ultima ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza.
Art. 14
Art. 14
1. Un Comitato, composto di tre membri nominati dal Consiglio dei governatori, in ragione della loro competenza, verifica ogni anno la regolarita' delle operazioni e dei libri della Banca.
2. Tale Comitato conferma che il bilancio ed il conto profitti e
perdite sono conformi alle scritture contabili i rispecchiano esattamente la situazione della Banca, sia all'attivo che al passivo.
Art. 15
Art. 15
La Banca comunica con i singoli Stati membri per il tramite
dell'autorita' da essi designata. Nell'esecuzione delle operazioni finanziarie essa ricorre alla Banca d'emissione dello Stato membro interessato oppure ad altri istituti finanziari da quest'ultimo autorizzati.
Art. 16
Art. 16
1. La Banca coopera con tutte le organizzazioni internazionali, il cui campo di attivita' copra settori analoghi ai suoi.
2. La Banca ricerca ogni utile contatto, per cooperare con gli
istituti bancari e finanziari dei paesi ai quali estende le proprie operazioni.
Art. 17
Art. 17
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, ovvero
d'ufficio, il Consiglio dei governatori interpreta o perfeziona, alle condizioni nelle quali sono state stabilite, le direttive da esso fissate ai sensi dell'art. 9 del presente statuto:
Art. 18
Art. 18
1. Nell'ambito del mandato definito dall'art. 130 del Trattato, la Banca concede crediti ai suoi membri oppure a imprese private o pubbliche per progetti d'investimenti da attuare nei territori europei degli Stati membri, sempreche' non siano disponibili, a condizioni ragionevoli, mezzi provenienti da altre fonti.
Tuttavia, per deroga concessa all'unanimita' dal Consiglio dei
governatori, su proposta del Consiglio d'amministrazione, la Banca puo' concedere crediti per progetti di investimenti da attuarsi in tutto o in parte al di fuori dei territori europei degli Stati membri.
2. La concessione di crediti e' subordinata, per quanto possibile, al ricorso ad altri mezzi di finanziamento.
3. Quando un prestito e' accordato a una impresa o ad una
collettivita' che non sia uno Stato membro, la Banca subordina la concessione di tale credito ad una garanzia dello Stato membro sul territorio del quale sara' attuato il progetto, oppure ad altre garanzie sufficienti.
4. La Banca puo' garantire prestiti contratti da imprese pubbliche o private ovvero da collettivita' per l'attuazione di operazioni previste dall'art. 130 del Trattato.
5. Il totale degli impegni derivanti dai prestiti e dalle garanzie accordati dalla Banca non deve essere in alcun momento superiore al 250% del capitale sottoscritto.
6. La Banca si cautela contro il rischio di cambio inserendo le
clausole che riterra' idonee nei contratti relativi ai prestiti e alle garanzie.
Art. 19
Art. 19
1. I saggi d'interesse per i prestiti accordati dalla Banca nonche'
le commissioni di garanzia devono essere adattati alle condizioni che prevalgono sul mercato dei capitali e devono essere calcolati in modo che gli introiti che ne derivano consentano alla Banca di far fronte alle proprie obbligazioni, di coprire le proprie spese e di costituire un fondo di riserva, conformemente all'art. 24.
2. La Banca non accorda riduzioni sui saggi d'interesse. Qualora, avuto riguardo al carattere specifico del progetto da finanziare, risulti opportuna una riduzione del saggio di interesse, lo Stato membro interessato ovvero un'autorita' terza puo' concedere bonifici d'interesse, nella misura in cui tale concessione sia compatibile con le norme fissate dall'art. 92 del Trattato.
Art. 20
Art. 20
Nelle operazioni di prestito e di garanzia la Banca deve osservare i seguenti principi:
1. Vigila che i suoi fondi siano impiegati nel modo piu'
razionale nell'interesse della Comunita'.
Puo' accordare o garantire prestiti soltanto:
a) quando il servizio degli interessi e dell'ammortamento sia
assicurato dagli utili di gestione, nel caso di progetti attuati da imprese appartenenti ai settori produttivi, oppure da un impegno sottoscritto dallo Stato in cui si realizza il progetto, o in qualsiasi altra maniera, nel caso di altri progetti;
b) e quando l'esecuzione del progetto contribuisca all'incremento
della produttivita' economica in generale e favorisca l'attuazione del mercato comune.
2. Non deve acquistare partecipazioni in imprese ne' assumere
responsabilita' di sorta nella loro gestione, salvo che non lo richieda la tutela dei propri diritti per garantire la riscossione dei propri crediti.
3. Puo' cedere i propri crediti sul mercato dei capitali ed esigere
a tal fine dai suoi debitori l'emissione di obbligazioni o di altri titoli.
4. La Banca e gli Stati membri non debbono imporre condizioni per le quali le somme prestate debbano essere spese all'interno di un determinato Stato membro.
5. La Banca puo' subordinare la concessione di crediti alla
organizzazione di aggiudicazioni internazionali.
6. La Banca non finanzia, ne' interamente ne' in parte, alcun
progetto al quale si opponga lo Stato membro sul cui territorio il progetto stesso deve essere messo in esecuzione.
Art. 21
Art. 21
1. Le domande di prestiti o di garanzie possono essere inoltrate
alla Banca per il tramite sia della Commissione sia dello Stato membro sul territorio del quale sara' attuato il progetto. Un'impresa puo' presentare anche direttamente alla Banca una domanda di prestito o di garanzia.
2. Quando le domande siano inoltrate per il tramite della
Commissione, vengono sottoposte al parere dello Stato membro sul territorio del quale sani attuato il progetto. Quando siano inoltrate per il tramite dello Stato stesso, sono sottoposte al parere della Commissione. Qualora siano presentate direttamente da un'impresa, sono sottoposte allo Stato membro interessato e alla Commissione.
Gli Stati membri interessati e la Commissione devono esprimere il loro parere nel termine massimo di due mesi. In caso di mancata risposta entro tale termine, la Banca puo' ritenere che il progetto di cui trattasi non sollevi obiezioni.
3. Il Consiglio d'amministrazione delibera in merito alle domande di prestiti o di garanzie a lui sottoposte dal Comitato direttivo.
4. Il Comitato direttivo esamina, se le domande di prestiti o di
garanzie che gli sono presentate sono conformi alle disposizioni del presente statuto, in particolare a quelle dell'art. 20. Se il Comitato direttivo si pronuncia a favore della concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre il progetto di contratto al Consiglio d'amministrazione; puo' subordinare il proprio parere favorevole alle condizioni che ritenga essenziali. Qualora il Comitato direttivo si pronunci contro la concessione del prestito o della garanzia, deve sottoporre al Consiglio d'amministrazione i documenti pertinenti, unitamente al proprio parere.
5. In caso di parere negativo del Comitato direttivo, il Consiglio d'amministrazione puo' accordare il prestito o la garanzia in questione soltanto all'unanimita'.
6. In caso di parere negativo della Commissione, il Consiglio
d'amministrazione puo' accordare il prestito o la, garanzia richiesta soltanto all'unanimita', e l'amministratore nominato su designazione della Commissione si astiene dal partecipare alla votazione.
7. In caso di parere negativo del Comitato direttivo e della
Commissione, il Consiglio d'amministrazione non puo' accordare il prestito o la garanzia in questione.
Art. 20
Art. 22
1. La Banca contrae sui mercati internazionali dei capitali i
prestiti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.
2. La Banca puo' contrarre prestiti sul mercato dei capitali di uno
Stato membro nel quadro delle disposizioni legislative relative alle emissioni interne oppure, ove manchino tali disposizioni in uno Stato membro, dopo che lo Stato membro e la Banca si siano consultati e si siano accordati sul prestito che quest'ultima ha in progetto.
Il consenso degli organi competenti dello Stato membro puo' essere ricusato soltanto quando vi sia motivo di temere gravi turbamenti sul mercato dei capitali di questo Stato.
Art. 23
Art. 23
1. La Banca puo' impiegare, alle seguenti condizioni, le
disponibilita' di cui non abbia immediata necessita' per far fronte alle sue obbligazioni:
a) puo' effettuare collocamenti sui mercati monetari;
b) fatte salve le disposizioni dell'art. 20, paragrafo 2, puo'
acquistare o vendere titoli emessi sia direttamente sia dai suoi debitori;
c) la Banca puo' effettuare qualsiasi altra operazione
finanziaria in connessione con le sue finalita'.
2. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'art. 25, la Banca non effettua, nella gestione dei suoi collocamenti alcun arbitraggio di divise che non sia strettamente indispensabile per realizzare i suoi prestiti o per adempiere agli impegni assunti in seguito ai prestiti o alle garanzie concesse dalla Banca stessa.
3. Nei settori contemplati dal presente articolo, la Banca agira' di concerto con le autorita' competenti degli Stati membri o con la loro banca di emissione.
Art. 24
Art. 24
1. Sara' costituito progressivamente un fondo di riserva fino a
concorrenza del 10% del capitale sottoscritto. Qualora la situazione degli impegni della Banca lo giustifichi, il Consiglio d'amministrazione puo' decidere la costituzione di riserve supplementari. Fino a che tale fondo di riserva non sia stato interamente costituito, si dovra' alimentarlo mediante;
a) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca sulle somme che gli Stati membri debbono versare ai sensi dell'art. 5,
b) gli introiti provenienti dagli interessi maturati dei prestiti concordati dalla Banca, sulle somme costituite dal rimborso dei prestiti di cui alla lettera a), sempreche' tali introiti per interessi maturati non siano necessari a soddisfare obbligazioni e a coprire le spese della Banca.
2. Le risorse del fondo di riserva devono essere collocate in modo da essere in grado ad ogni momento di rispondere allo scopo di tali fondi.
Art. 25
Art. 25
1. La Banca sara' sempre autorizzata, a convertire in una delle
monete degli Stati membri gli averi che essa detiene nella moneta di uno altro Stato membro per effettuare operazioni finanziarie rispondenti ai suoi scopi, cosi' come definiti dall'art. 130 del Trattato, e avuto riguardo delle disposizioni dell'art. 23 del presente statuto. La Banca evitera' per quanto possibile di procedere a tali conversioni qualora detenga averi disponibili o realizzabili nella moneta di cui necessita.
2. La Banca non puo' convertire in valute di paesi terzi gli averi che detiene nella moneta di uno degli Stati membri, senza il consenso di quest'ultimo.
3. La Banca puo' disporre liberamente dalla parte del suo capitale versato in oro o in valute convertibili, nonche' delle valute ottenute mediante prestiti emessi su mercati terzi.
4. Gli Stati, membri si impegnano a mettere a disposizione dei
debitori della Banca le valute necessarie al rimborso del capitale e interessi dei prestiti accordati o garantiti da questa per progetti da attuare sul loro territorio.
Art. 26
Art. 26
Qualora uno Stato membro disconosca i suoi obblighi di membro
derivanti dal presente statuto, e in particolare l'obbligo di versare la propria quota o i suoi prestiti speciali o di assicurare il servizio dei prestiti da lui contratti, il Consiglio dei governatori, deliberante a maggioranza qualificata, puo' decidere di sospendere la concessione di crediti e di garanzie a tale Stato membro o ai suoi cittadini.
Tale decisione non libera lo Stato ne' i suoi cittadini dalle loro obbligazioni nei confronti della Banca.
Art. 27
Art. 27
1. Qualora il Consiglio dei governatori decida di sospendere
l'attivita' della Banca, tutte le attivita' dovranno essere sospese senza indugio, eccezioni fatta, per le operazioni necessarie a debitamente garantire l'utilizzazione, la tutela e la conservazione dei beni nonche' la liquidazione degli impegni.
2. In caso di liquidazione, il Consiglio dei governatori nomina i liquidatori e impartisce loro istruzioni per effettuare la liquidazione.
Art. 28
Art. 28.
1. In ognuno degli Stati membri la Banca ha la piu' ampia capacita'
giuridica riconosciuta dalle legislazioni nazionali alle persone giuridiche; essa puo' in particolare acquistare e alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio.
I privilegi e immunita' accordati alla Banca sono definiti dal
Protocollo previsto dall'art. 218 del Trattato.
2. I beni della Banca sono esenti da tutte le requisizioni o
espropri in qualsiasi forma.
Art. 29
Art. 29
Le controversie tra la Banca, da una parte, e i suoi creditori, i suoi debitori o terzi, dall'altra, sono decise dalle giurisdizioni nazionali competenti, fatte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia.
La Banca deve eleggere domicilio in ognuno degli Stati membri.
Tuttavia, essa puo', in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio o prevedere una procedura arbitrale.
I beni e gli averi della Banca potranno essere sequestrati o
sottoposti a esecuzione forzata soltanto con decisione giudiziaria;
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Protocollo
Protocollo relativo al commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Considerando le condizioni attualmente in essere a causa della divisione della Germania,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato:
1. Atteso che gli scambi fra i territori tedeschi retti dalla Legge fondamentale della Repubblica, federale di Germania e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale non sia applicabile fanno parte del commercio interno tedesco, l'applicazione del Trattato non esige alcuna modificazione del regime attuale di tale commercio in Germania.
2. Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione degli accordi che interessano gli scambi con i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile, come anche delle disposizioni esecutive degli accordi stessi. Esso Stato vigila a che l'esecuzione di tali accordi non sia in contraddizione con i principi del mercato comune e adotta in particolare le misure idonee ad evitare i pregiudizi che possano essere arrecati alle economie degli altri Stati membri.
3. Ciascuno Stato membro puo' adottare misure idonee a prevenire le difficolta' eventualmente derivanti nei suoi confronti dal commercio fra uno Stato membro e i territori tedeschi ove la Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania non sia applicabile.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Protocollo
Protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Desiderando risolvere, in conformita' degli obiettivi generali del Trattato, taluni problemi particolari attualmente esistenti, Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate ai Trattato:
I. - TASSE E AIUTI
1. La Commissione e il Consiglio procedono annualmente ad un esame del regime degli aiuti all'esportazione e delle tasse speciali all'importazione esistenti nella zona del franco.
In occasione di tale esame, il Governo francese rende note le misure che intende adottare per ridurre e rendere razionali i livelli degli aiuti e tasse.
Esso Governo comunica altresi' al Consiglio e alla Commissione le nuove imposizioni che intende effettuare in seguito a nuove liberalizzazioni e gli adattamenti degli aiuti e delle tasse cui intende procedere nei limiti dell'aliquota massima della tassa in vigore al 1 gennaio 1957. Le singole misure possono costituire l'oggetto di una discussione nell'ambito delle istituzioni suddette.
2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, quando ritenga che la mancanza di uniformita' sia pregiudizievole a taluni settori industriali degli altri Stati membri, puo' chiedere al Governo francese di adottare determinate misure per uniformare le tasse e gli aiuti, in ciascuna delle tre categorie alle materie prime, ai semiprodotti e ai prodotti finiti.
Qualora il Governo francese non adotti tali misure, il Consiglio, sempre deliberando a maggioranza qualificata, autorizza gli altri Stati membri a prendere le misure di salvaguardia di cui definisce le condizioni e modalita'.
3. Ove la bilancia dei pagamenti ordinari della zona del franco risulti equilibrata per oltre un anno e le sue riserve monetarie abbiano raggiunto un livello ritenuto soddisfacente, particolarmente nei riguardi del volume del suo commercio estero, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' decidere che il Governo francese deve abolire il sistema delle tasse e aiuti.
Qualora la Commissione e il Governo francese non concordino nel ritenere soddisfacente il livello delle riserve monetarie nella zona del franco, essi si rimettono al parere di una personalita' o di un organismo scelto di comune intesa come arbitro. In caso di disaccordo, l'arbitro e' designato dal presidente della Corte di giustizia.
L'abolizione cosi' decisa deve essere eseguita secondo modalita' che non la rendano pregiudizievole all'equilibrio della bilancia dei pagamenti e puo', in particolare, essere operata gradatamente. Le disposizioni del Trattato si applicano integralmente non appena intervenuta tale abolizione.
L'espressione "bilancia dei pagamenti ordinari" va intesa nel significato adottato dalle organizzazioni internazionali e dal Fondo monetario internazionale, vale a dire la bilancia commerciale e le transazioni invisibili aventi carattere di rendite o di prestazioni di servizi.
II. - RETRIBUZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO
1. Gli Stati membri ritengono che l'instaurazione del mercato comune condurra', al termine della prima tappa, ad una situazione in cui il limite oltre il quale sono retribuite le ore di lavoro straordinario e il tasso medio di maggiorazione per tali ore nell'industria corrisponderanno a quelli esistenti in Francia secondo la media dell'anno 1956.
2. Ove tale situazione non si realizzasse al termine della prima tappa, la Commissione e' tenuta ad autorizzare la Francia ad adottare, nei confronti dei settori industriali che risentono della disparita' nel modo di retribuzione delle ore di lavoro straordinario, misure di salvaguardia di cui essa definisce le condizioni e modalita', salvo qualora, nel corso di tale tappa, l'aumento medio del livello dei salari negli stessi settori di altri Stati membri, rispetto alla media dell'anno 1956, fosse superiore a quello intervenuto in Francia di una percentuale fissata dalla Commissione con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Protocollo
Protocollo concernente l'Italia
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:
GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA
Prendono atto del fatto che il Governo italiano e' impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle Isole e alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;
Ricordano che tale programma del Governo italiano e' stato preso in considerazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri;
Riconoscono che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune;
Convengono, onde agevolare il Governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunita' di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal Trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo;
Ritengono che le istituzioni della Comunita' debbano considerare, ai fini dell'applicazione del Trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovra' sostenere nei prossimi anni, e l'opportunita' di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del Trattato in Italia;
Riconoscono in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 108 e 109, si dovra' aver cura che le misure richieste al Governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Art. 1
Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Desiderando risolvere taluni problemi particolari che interessano il Granducato del Lussemburgo,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al
Trattato:
Art. 1
1. In ragione della particolare situazione della sua agricoltura, il Granducato del Lussemburgo e' autorizzato a mantenere le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti compresi nell'elenco allegato alla decisione delle Parti Contraenti dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, in data 3 dicembre 1955, riguardante l'agricoltura lussemburghese.
Il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di
cui all'art. 6, terzo comma, della Convenzione di Unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921.
2. Il Granducato del Lussemburgo adotta tutte le misure di ordine strutturale, tecnico ed economico,
atte a consentire la progressiva integrazione dell'agricoltura
lussemburghese nel mercato comune. La Commissione puo' rivolgergli raccomandazioni circa le misure da adottare.
Al termine del periodo transitorio, il Consiglio decide, a
maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, in quale misura le deroghe concesse al Granducato del Lussemburgo debbano essere mantenute, modificate o abolite.
Ad ogni Stato membro interessato e' riconosciuto il diritto di
ricorso contro tale decisione dinanzi ad un organo arbitrale, designato conformemente alle disposizioni dell'art. 8, paragrafo 4, del Trattato.
Art. 2
Art. 2
Nello stabilire i regolamenti contemplati dall'art. 48, paragrafo 3, del Trattato, relativo alla libera circolazione dei lavoratori, la Commissione considera, nei riguardi del Granducato del Lussemburgo, la particolare situazione demografica di tale paese.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Protocollo
Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano di un regime particolare alla importazione in uno degli Stati membri
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Desiderando dare precisazioni in merito all'applicazione del Trattato a talune merci originarie e provenienti da taluni paesi, che beneficiano di un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:
1. L'applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea non richiede alcuna modificazione del regime doganale applicabile, al momento dell'entrata in vigore del Trattato, alle importazioni:
a) nei paesi del Benelux, di merci originarie e provenienti dal Surinam e dalle Antille olandesi;
b) in Francia di merci originarie e provenienti dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Repubblica del Vietnam, dalla Cambogia e dal Laos. Le disposizioni che precedono si applicano altresi' agli Stabilimenti francesi del Condominio delle Nuove Ebridi;
c) in Italia, di merci originarie e provenienti dalla Libia e dalla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria italiana.
2. Le merci importate in uno Stato membro in base al regime suddetto non possono considerarsi in libera pratica in tale Stato, ai sensi dell'art. 10 del Trattato, quando siano riesportate in un altro Stato membro.
3. Entro la fine del primo anno successivo all'entrata in vigore del Trattato, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le disposizioni relative ai regimi particolari contemplati dal presente Protocollo, nonche' l'elenco dei prodotti che beneficiano di tali regimi.
Essi informano altresi' la Commissione e gli altri Stati membri delle modificazioni successivamente apportate a tali elenchi o a tali regimi.
4. La Commissione vigila a che l'applicazione delle disposizioni che precedono non sia pregiudizievole agli altri Stati membri; essa puo' prendere, a tal fine, ogni opportuna disposizione nelle relazioni fra Stati membri.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Protocollo
Protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Consapevoli del fatto che le disposizioni del Trattato concernenti l'Algeria e i dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese sollevano il problema del regime da applicare, nei confronti dell'Algeria e di tali dipartimenti, ai prodotti che costituiscono l'oggetto del Trattato istitutivo della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, Desiderando ricercare una soluzione adeguata, in armonia coi principi dei due Trattati, Risolveranno con spirito di reciproca collaborazione tale problema nel piu' breve termine, e al piu' tardi in occasione della prima revisione del Trattato istitutivo della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Protocollo
Protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al Trattato:
1. Ciascuno Stato membro puo' mantenere, nei confronti degli altri Stati membri e degli Stati terzi, per un periodo di sei anni dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, i dazi doganali e tasse d'effetto equivalente applicati ai prodotti contemplati nelle posizioni 27.09, 27.10, 27.11, 27.12 e ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di scisti, e residui paraffinosi) della Nomenclatura di Bruxelles, alla data del 1 gennaio 1957, ovvero quelli applicati alla data dell'entrato in vigore del Trattato, quando questi ultimi siano inferiori. Tuttavia, il dazio da mantenere sugli oli grezzi non potra' avere per effetto di accrescere in misura superiore al 5% il divario esistente al 1 gennaio 1957 fra i dazi applicabili agli oli grezzi, da una parte, e quelli applicati ai derivati summenzionati dall'altra. Ove tale scarto non esista, quello eventualmente creato non potra' superare il 5% del dazio applicato al 1 gennaio 1957 ai prodotti contemplati nella posizione 27.09. Qualora, prima dello scadere del periodo di sei anni, si proceda a una riduzione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente nei confronti dei prodotti contemplati nella posizione 27.09, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicati agli altri prodotti summenzionati devono formare oggetto di una riduzione corrispondente.
Allo scadere del periodo stesso, i dazi mantenuti alle condizioni previste dal comma precedente sono interamente aboliti nei riguardi degli altri Stati membri. Alla stessa data diventa applicabile nei confronti dei paesi terzi la tariffa doganale comune.
2. Agli aiuti alla produzione degli oli minerali contemplati nella posizione 27.09 della Nomenclatura di Bruxelles si applicano le disposizioni dell'art. 92, paragrafo 3-c) del Trattato, nella misura in cui tali aiuti appaiano necessari per riportare il prezzo degli oli grezzi al livello del prezzo praticato sul mercato mondiale, CAF porto europeo di uno Stato membro. Durante le due prime tappe, la Commissione fa uso dei poteri previsti dall'art. 93 soltanto nella misura necessaria a impedire un'applicazione abusiva di tali aiuti.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Protocollo
Protocollo concernente l'applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi.
LE ALTE PARTI CONTRAENTI.
Sollecite di precisare, al momento della firma del Trattato che istituisce tra loro la Comunita' economica europea, la portata del disposto dell'art. 227 del Trattato nei confronti del Regno dei Paesi Bassi,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate al Trattato stesso:
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi, a motivo della struttura costituzionale del Regno quale risulta dallo Statuto del 29 dicembre 1954, avra' facolta', in deroga all'art. 227, di ratificare il Trattato soltanto per quanto riguarda il Regno in Europa e la Nuova Guinea olandese.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Art. 1
Convenzione d'applicazione relativa a l'associazione dei Paesi e territori d'oltremare alla Comunita'
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Desiderando stabilire la Convenzione d'applicazione prevista
dall'art. 136 del Trattato,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate al
Trattato:
Art. 1
Gli Stati membri partecipano, alle condizioni in appresso
stabilite, alle misure atte a promuovere lo sviluppo sociale ed economico dei paesi e territori elencati nell'allegato IV del Trattato, mediante uno sforzo complementare a quello compiuto dalle autorita' responsabili di tali paesi e territori.
A tal fine, e' costituito un Fondo per lo sviluppo dei paesi e
territori d'oltremare, al quale gli Stati membri versano per cinque anni i contributi annui previsti dall'allegato A della presente Convenzione.
Il Fondo e' amministrato dalla Commissione.
Art. 2
Art. 2
Le autorita' responsabili dei paesi e territori presentano alla
Commissione, d'intesa con le autorita' locali o con i rappresentanti della popolazione dei paesi e territori interessati, i progetti sociali ed economici per i quali e' richiesto il finanziamento della Comunita'.
Art. 3
Art. 3
La Commissione definisce ogni anno i programmi generali per lo
stanziamento, a favore delle singole categorie di progetti, dei fondi disponibili a mente dell'allegato B della presente Convenzione.
I programmi generali comprendono progetti per il finanziamento:
a) di talune istituzioni sociali, in particolare di ospedali, di istituti per l'insegnamento o le ricerche tecniche, di istituti per l'orientamento e l'incoraggiamento delle attivita' professionali delle popolazioni,
b) di investimenti economici di interesse generale, direttamente connessi con l'esecuzione di un programma che implichi progetti di sviluppo produttivi e concreti.
Art. 4
Art. 4
All'inizio di ogni esercizio, il Consiglio stabilisce a maggioranza
qualificata, previa consultazione della Commissione, le somme da destinare al finanziamento:
a) delle istituzioni sociali di cui all'art. 3-a,),
b) degli investimenti economici d'interesse generale di cui
all'art. 3-b).
La decisione del Consiglio deve mirare a una, razionale
ripartizione geografica, delle somme disponibili.
Art. 5
Art. 5
1. La Commissione stabilisce la ripartizione delle somme
disponibili, a mente dell'art. 4-a), fra le singole domande per il finanziamento d'istituzioni sociali.
2. La Commissione elabora le proposte di finanziamento dei progetti
d'investimenti economici che accoglie a mente dell'art. 4-b).
Essa le trasmette al Consiglio.
Se, nel termine di un mese, nessuna richiesta sia, avanzata da
uno Stato membro perche' siano portate dinanzi al Consiglio, le proposte si ritengono approvate.
Quando il Consiglio ne sia stato investito, delibera a maggioranza qualificata nel termine di due mesi.
3. Le somme che non siano state assegnate nel corso di un anno
vengono riportate agli anni successivi.
4. Le somme assegnate sono messe a disposizione delle autorita'
responsabili dell'esecuzione dei lavori. La Commissione provvede a che il loro uso sia conforme alle assegnazioni stabilite e si effettui alle migliori condizioni economiche.
Art. 6
Art. 6
Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta
della Commissione, fissa, entro sei mesi dal momento dell'entrata in vigore del Trattato, le modalita', relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo.
Art. 7
Art. 7
La maggioranza qualificata di cui agli articoli 4, 5 e 6 e' di 67 voti. I voti di cui dispongono gli Stati membri sono rispettivamente:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 voti Germania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 voti Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 voti Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 voti Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto Paesi Bassi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 voti
Art. 8
Art. 8
In ciascun paese o territorio, il diritto di stabilimento e'
progressivamente esteso ai cittadini e alle societa' degli Stati membri diversi da quello che ha relazioni particolari con tale paese o territorio. Le modalita' sono stabilite, durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione, dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in modo che venga meno gradatamente ogni discriminazione nel corso del periodo transitorio.
Art. 9
Art. 9
Negli scambi commerciali fra gli Stati membri e i paesi e
territori, il regime doganale applicabile e' quello previsto dagli articoli 133 e 134 del Trattato.
Art. 10
Art. 10
Per la durata della presente Convenzione, gli Stati membri
applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori le disposizioni del capo del Trattato relativo all'abolizione delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri, che essi mettono in atto durante lo stesso periodo nelle loro relazioni reciproche.
Art. 11
Art. 11
1. In ciascun paese e territorio ove esistano contingentamenti
all'importazione, e un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, i contingenti accordati agli Stati diversi da quello con cui il paese o territorio ha relazioni particolari, sono trasformati in contingenti globali accessibili senza discriminazione agli altri Stati membri. A decorrere dalla stessa data, tali contingenti sono aumentati annualmente in applicazione delle disposizioni dell'art. 32 e dell'art. 33, paragrafi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del Trattato.
2. Quando, nei riguardi di un prodotto non liberalizzato, il
contingente globale non raggiunge il 7% dell'importazione totale in un paese o territorio, e' istituito un contingente pari al 7% di tale importazione, al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione ed e' aumentato annualmente conformemente alle disposizioni previste dal paragrafo 1.
3. Quando, per taluni prodotti, non sia accordato alcun contingente
all'importazione in un paese o territorio, la Commissione stabilisce mediante decisioni le modalita' di concessione e di aumento dei contingenti accordati agli altri Stati membri.
Art. 12
Art. 12
Nella misura in cui i contingenti d'importazione degli Stati membri
riguardano sia importazioni provenienti da uno Stato avente relazioni particolari con un paese o territorio, sia importazioni provenienti da tale paese o territorio, la quota d'importazione in provenienza dai paesi e territori costituisce l'oggetto di un contingente globale stabilito in base alle statistiche delle importazioni. Tale contingente e' fissato durante il primo anno di applicazione della presente Convenzione ed aumenta secondo le norme di cui all'art. 10.
Art. 13
Art. 13
Le disposizioni dell'art. 10 lasciano impregiudicati i divieti o
restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della; vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire ne' un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata del commercio.
Art. 14
Art. 14
Dopo la data di scadenza della presente Convenzione e fino alla
determinazione delle disposizioni di associazione da prevedere per un nuovo periodo, i contingenti d'importazione nei paesi e territori, da una parte, e negli Stati membri, dall'altra, rimangono, per quanto riguarda i prodotti originari di tali paesi e territori, al livello fissato per il quinto anno. E' del pari mantenuto il regime del diritto di stabilimento esistente alla fine del quinto anno.
Art. 15
Art. 15
1. Le importazioni di caffe' verde in Italia e nei paesi del
Benelux, da una parte, e, dall'altra, le importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti da paesi terzi, beneficiano di contingenti tariffari alle condizioni stabilite dai Protocolli allegati alla presente Convenzione.
2. Qualora la Convenzione venga a scadere prima della conclusione di un nuovo accordo, gli Stati membri, in attesa del nuovo accordo, beneficiano, per quanto riguarda le banane, i semi di cacao e il caffe' verde, di contingenti tariffari ammissibili ai dazi applicabili allo inizio della seconda tappa e pari al volume delle importazioni provenienti da paesi terzi durante l'ultimo anno per cui si dispone di statistiche.
Tali contingenti sono maggiorati, ove occorra, proporzionalmente
all'incremento del consumo nei paesi importatori.
3. Gli Stati membri che beneficiano di contingenti tariffari
ammissibili ai dazi applicati al momento della entrata in vigore del Trattato, a mente dei Protocolli sulle importazioni di caffe' verde e di banane provenienti da paesi terzi, hanno il diritto di ottenere per tali prodotti, anziche' il regime di cui al paragrafo precedente, il mantenimento dei contingenti tariffari al livello che hanno raggiunto alla data di scadenza della Convenzione.
Tali contingenti sono maggiorati, dove occorra, alle condizioni
previste dal paragrafo 2.
4. La Commissione, a richiesta degli Stati interessati, fissa il
volume dei contingenti tariffari previsti dai paragrafi che precedono.
Art. 16
Art. 16
Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 8 inclusi della
presente Convenzione sono applicabili all'Algeria.
e ai dipartimenti francesi d'oltremare.
Art. 17
Art. 17
Salva restando l'applicazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15, la presente Convenzione e' conclusa per la durata di cinque anni.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Convenzione-Allegato A
ALLEGATO A PREVISTO DALL'ART. 1 DELLA CONVENZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-Allegato B
ALLEGATO B PREVISTO DALL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo
Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane
(Ex 08,01 della Nomenclatura di Bruxelles)
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Convenzione:
1. Fin dal momento del primo ravvicinamento dei dazi esterni di cui all'art. 23, paragrafo 1 b), del Trattato e fino al termine della seconda tappa, la Repubblica federale di Germania beneficia di un contingente annuo di importazione in franchigia doganale pari al 90% dei quantitativi importati nel 1956, dedotti i quantitativi in provenienza dai paesi e territori di cui all'art. 131 del Trattato.
2. Subito dopo la fine della seconda tappa e fino allo scadere della terza tappa, tale contingente e' pari allo 80% del quantitativo suindicato.
3. I contingenti annui fissati dai paragrafi precedenti sono aumentati in misura corrispondente al 50% della differenza tra i quantitativi totali importati durante l'anno precedente da una parte, e quelli importati nel 1956 dall'altra.
Qualora il totale delle importazioni fosse diminuito rispetto all'anno 1956, i contingenti annui di cui sopra non potranno essere superiori al 90% delle importazioni dell'anno precedente nel periodo contemplato dal paragrafo 1 e all'80% delle importazioni dell'anno precedente nel periodo contemplato dal paragrafo 2.
4. Subito dopo l'integrale applicazione della tariffa doganale comune, il contingente e' pari al 75% delle importazioni dell'anno 1956. Tale contingente viene maggiorato alle condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma.
Qualora le importazioni fossero diminuite rispetto all'anno 1956, il contingente annuo di cui sopra non potra' essere superiore al 75% delle importazioni dell'anno precedente.
Su proposta della Commissione, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, decide dell'abolizione o della modificazione di tale contingente.
5. Il totale delle importazioni dell'anno 1956, dopo deduzione delle importazioni provenienti dai paesi e territori di cui all'art. 131 del Trattato che, a norma delle disposizioni precedenti, deve servire di base al calcolo dei contingenti, e' di 290.000 tonnellate.
6. Qualora i paesi e territori si trovassero nell'impossibilita' di fornire integralmente i quantitativi richiesti dalla Repubblica federale di Germania, gli Stati membri interessati si dichiarano pronti a consentire un aumento corrispondente del contingente tariffario tedesco.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Al momento di firmare il presente Protocollo, il plenipotenziario della Repubblica federale di Germania ha fatto, a nome del suo governo, la seguente dichiarazione, di cui gli altri plenipotenziari hanno preso atto:
La Repubblica federale di Germania, si dichiara pronta a incoraggiare le misure che potrebbero essere adottate da parte degli interessi privati tedeschi per favorire la vendita nella Repubblica federale delle banane provenienti dai paesi e territori associati d'oltremare.
A tal fine dovranno iniziarsi non appena possibile colloqui tra i circoli economici dei vari paesi interessati alle forniture e allo smercio delle banane.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Protocollo
Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffe' verde
(Ex 09.01 della Nomenclatura di Bruxelles)
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti, che sono allegate alla
Convenzione
A. PER QUANTO RIGUARDA L'ITALIA
Durante il primo periodo di associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita' e dopo la prima modificazione dei dazi doganali operata in conformita' dell'art. 23 del Trattato, le importazioni di caffe' verde provenienti da paesi terzi in territorio italiano sono sottoposte ai dazi doganali applicabili al momento dell'entrata in vigore del Trattato, nei limiti di un contingente annuo pari al totale delle importazioni di caffe' verde effettuate in Italia in provenienza da paesi terzi durante l'anno 1956.
A decorrere dal sesto anno successivo all'entrata in vigore del Trattato e fino allo scadere della seconda tappa, il contingente iniziale previsto dal comma precedente e' ridotto del 20%.
Fin dall'inizio della terza tappa, e per la durata di quest'ultima, il contingente e' fissato in misura pari al 50% del contingente iniziale.
Al termine del periodo transitorio e per un periodo di quattro anni, le importazioni di caffe' verde in Italia potranno continuare a beneficiare dei dazi doganali applicabili in tale paese al momento dell'entrata in vigore del Trattato fino a concorrenza del 20% del contingente iniziale.
La Commissione esamina se la percentuale e il termine previsti dal comma precedente siano giustificati.
Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti piu' sopra.
B. PER QUANTO RIGUARDA I PAESI DEL BENELUX
Fin dall'inizio della seconda tappa e per la durata di quest'ultima, le importazioni di caffe' verde in provenienza da paesi terzi nei territori dei paesi del Benelux potranno continuare a effettuarsi in franchigia doganale, fino a concorrenza di un tonnellaggio pari all'85% del quantitativo totale di caffe' verde importato nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche.
Fin dall'inizio della terza tappa e per la durata di quest'ultima, le importazioni in franchigia doganale previste dal comma precedente, sono riportate al 50% del tonnellaggio totale delle importazioni di caffe' verde effettuate durante l'ultimo anno per il quale siano disponibili le statistiche.
Le disposizioni del Trattato sono applicabili ai quantitativi importati a prescindere dai contingenti previsti piu' sopra.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Art. 1
CONVENZIONE RELATIVA A TALUNE ISTITUZIONI COMUNI
ALLE COMUNITA' EUROPEE
SUA MAESTA IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTA LA REGINA DEI PAESI BASSI,
Solleciti di evitare la molteplicita' delle istituzioni chiamate ad
assolvere compiti analoghi nelle Comunita' Europee che essi hanno costituito,
Hanno deciso di creare per queste Comunita' talune istituzioni
uniche ed hanno a tal fine designato come plenipotenziari:
SUA MAESTA IL RE DEI BELGI
S. E. Paul-Henri SPAAK, Ministro degli Affari esteri;
S. E. Barone J. Ch. SNOY et d'OPPUERS, Segretario generale del
Ministero degli Affari economici, Presidente della delegazione belga presso la Conferenza intergovernativa;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
S. E. Konrad ADENAEUR, Cancelliere federale;
S. E. Walter HALLSTEIN, Segretario di Stato agli Affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE
S. E. Christian PINEAU, Ministro degli Affari esteri;
S. E. Maurice FAURE, Segretario di Stato agli Affari esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
S. E. Antonio SEGNI, Presidente del Consiglio dei Ministri;
S. E. Gaetano MARTINO, Ministro degli Affari esteri;
SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO
S. E. Joseph BECH, Presidente del Governo, Ministro degli Affari esteri;
S. E. Lambert SCHAUS, Ambasciatore, Presidente della delegazione lussemburghese presso la Conferenza intergovernativa
SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI
S. E. Joseph LUNS, Ministro degli Affari esteri;
S. E. J. LINTHORST-HOMAN, Presidente della delegazione olandese presso la Conferenza intergovernativa.
I quali dopo avere scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in
buona e debita forma,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Art. 1
I poteri e le competenze attribuiti all'Assemblea dai Trattato che istituisce la Comunita' economica europea da una parte, e dal Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica dall'altra, sono esercitati alle condizioni rispettivamente previste dai Trattati stessi, da un'Assemblea unica composta e designata come previsto sia dall'art. 138 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, sia dall'art. 108 del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
Art. 2
Art. 2
1. Fin dalla sua entrata in funzione, l'Assemblea unica di cui
all'articolo precedente sostituisce l'Assemblea comune prevista dall'art. 21 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Essa esercita i poteri e le competenze devoluti all'Assemblea comune da questo Trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso.
2. A tal fine, l'art. 21 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alla data dell'entrata in funzione dell'Assemblea unica di cui all'articolo precedente, e' abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:
"Art. 21
1. L'Assemblea e' formata di delegati che i Parlamenti sono
richiesti di designare fra i propri membri secondo la procedura fissata da ogni Stato membro.
2. Il numero dei delegati e' fissato come segue:
Germania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Francia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. L'Assemblea elaborera' dei progetti intesi a permettere
l'elezione a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri.
Il Consiglio, deliberando all'umanita', stabilira' le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, conformemente alle loro rispettivo norme costituzionali".
Art. 3
Art. 3
Le competenze attribuite alla Corte di giustizia dal Trattato che istituisce la Comunita' economica europea da una parte, e dal Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica dall'altra, sono esercitate alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, da una Corte di giustizia unica composta e designata come previsto sia dagli articoli da 165 a 167 inclusi del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, sia dagli articoli da 137 a 139 inclusi del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
Art. 4
Art. 4
1. Fin dalla sua entrata in funzione, la Corte di giustizia unica di cui all'articolo precedente sostituisce la Corte prevista dall'art. 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio. Essa esercita le competenze attribuite a questa Corte da quest'ultimo Trattato, conformemente alle disposizioni dello stesso.
Il presidente della Corte di giustizia unica di cui all'articolo
precedente esercita le attribuzioni devolute dal Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio al presidente della Corte unica prevista da questo Trattato.
2. A tal fine, alla data dell'entrata in funzione della Corte di
giustizia unica di cui all'articolo precedente:
a) l'art. 32 del Trattato che istituisce la Comunita' europea del
carbone e dell'acciaio e' abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti:
"Art. 32 La Corte e' composta di sette giudici.
La Corte si riunisce in seduta plenaria. Essa puo', tuttavia,
creare nel suo ambito delle sezioni, ciascuna delle quali sara' composta di tre o cinque giudici, allo scopo di procedere a determinati provvedimenti di istruttoria o di giudicare determinate categorie di cause, alle condizioni previste da un regolamento a tal fine stabilito.
La Corte si riunisce sempre in seduta plenaria per pronunciarsi nelle cause di cui e' investita da parte di uno Stato membro o di un'istituzione della Comunita', cosi' pure quando dove pronunciarsi su questioni pregiudiziali che le sono sottoposte a norma dell'art.
41.
Ove cio' sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando
all'unanimita', puo' aumentare il numero dei giudici e apportare i necessari ritocchi ai commi secondo e terzo e all'art. 32-ter, comma secondo".
"Art. 32-bis La Corte e assistita da due avvocati generali.
L'avvocato generale ha l'ufficio di presentare pubblicamente, con assoluta imparzialita' e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause proposte alla Corte, per assistere quest'ultima nell'adempimento della sua missione, cosi' come definita dall'art.
31.
Ove cio' sia richiesto dalla Corte, il Consiglio, deliberando
all'unanimita', puo' aumentare il numero degli avvocati generali e apportare i necessari ritocchi all'art. 32-ter, comma terzo".
"Art. 32-ter I giudici e gli avvocati generali, scelti tra
personalita' che offrano tutte le garanzie di indipendenza, e che riuniscano le condizioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi paesi, delle piu' alte funzioni giurisdizionali, ovvero che siano giureconsulti di notoria competenza, sono nominati di comune accordo per sei anni dai governi degli Stati membri.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale dei giudici.
Esso riguarda alternativamente tre e quattro giudici. I tre giudici la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni sono designati a sorte.
Ogni tre anni si procede a un rinnovamento parziale degli avvocati generali. L'avvocato generale, la cui designazione e' soggetta a rinnovamento al termine del primo periodo di tre anni, e' designato a sorte.
I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente
nominati.
I giudici designano tra loro, per tre anni, il presidente della
Corte. Il suo mandato e' rinnovabile".
"Art. 32-quater La Corte nomina il cancelliere, di cui fissa lo
statuto".
b) le disposizioni del Protocollo sullo Statuto della Corte di
giustizia allegato al Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono abrogate limitatamente alle disposizioni in esso contenute che siano contrarie agli articoli da 32 a 32-quater inclusi di questo Trattato.
Art. 5
Art. 5
1. Le funzioni attribuite al Comitato economico e sociale dal
Trattato che istituisce la Comunita' economica europea da una parte e dal Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica dall'altra sono esercitate, alle condizioni rispettivamente previste da questi Trattati, da un Comitato economico e sociale unico, composto e designato come previsto sia dall'art. 194 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, sia dall'art.
166 del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
2. Il Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo
precedente deve comprendere una sezione specializzata, e puo' annoverare sottocomitati competenti, nei settori o per le questioni che rientrano nella sfera di competenza del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
3. Le disposizioni degli articoli 193 e 197 del Trattato che
istituisce la Comunita' economica europea sono applicabili al Comitato economico e sociale unico di cui al paragrafo 1.
Art. 6
Art. 6
Le spese di funzionamento dell'Assemblea unica, della Corte di
giustizia unica e del Comitato economico e sociale unico sono ripartite, in proporzioni eguali, fra le Comunita' interessate.
Le modalita' d'applicazione del presente articolo sono stabilite di
comune intesa dalle autorita' competenti di ogni Comunita'.
Art. 7
Art. 7
La presente Convenzione sara' ratificata dalle Alte Parti
Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive.
Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana.
La presente Convenzione entrera' in vigore alla data alla quale
saranno in vigore il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
Art. 8
Art. 8
La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua
tedesca, in lingua francese, in lingua italiana e in lingua olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Governo della Repubblica italiana che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli altri Stati firmatari.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce alla presente Convenzione.
Fatto a Roma, li venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Atto Finale
ATTO FINALE
LA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA PER IL MERCATO COMUNE E L'EURATOM, istituita a Venezia il 29 maggio 1956 dai Ministri degli affari esteri del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica Italiana, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, che ha continuato i suoi lavori a Bruxelles e, al termine di questi, si e' riunita a Roma il 25 marzo 1957, ha redatto i testi seguenti:
I
1. Trattato che istituisce la Comunita' economica europea, e suoi allegati,
2. Protocollo sullo Statuto della Banca europea per gli investimenti,
3. Protocollo relativo a commercio interno tedesco e ai problemi che vi si connettono,
4. Protocollo relativo a talune disposizioni riguardanti la Francia, 5. Protocollo concernente l'Italia,
6. Protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo,
7. Protocollo relativo alle merci originarie e provenienti da taluni paesi che beneficiano d'un regime particolare all'importazione in uno degli Stati membri,
8. Protocollo relativo al regime da applicare ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio nei confronti dell'Algeria e dei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese,
9. Protocollo concernente gli oli minerali e taluni loro derivati,
10. Protocollo relativo all'applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi,
11. Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita', e suoi allegati,
12. Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane,
13. Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di caffe' verde.
II
1. Trattato che istituisce la Comunita' europea della energia atomica, e suoi allegati,
2. Protocollo relativo all'applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica alle parti non europee del Regno dei Paesi Bassi
III
Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comunita' europee.
Al momento di firmare questi testi, la Conferenza ha adottato le dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto:
1. Dichiarazione comune relativa alla cooperazione con gli Stati membri delle organizzazioni internazionali,
2. Dichiarazione comune concernente Berlino,
3. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunita' economica europea dei Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco,
4. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunita' economica europea del Regno di Libia,
5. Dichiarazione d'intenzioni relativa alla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria della Repubblica italiana,
6. Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunita' economica europea del Surinam e delle Antille olandesi.
La Conferenza ha preso atto altresi' delle dichiarazioni sotto elencate ed allegate al presente atto:
1. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi,
2. Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione dei Trattati a Berlino,
3. Dichiarazione del Governo della Repubblica Francese relativa alle domande di brevetto che coprono cognizioni sottoposte a un regime di segretezza per ragioni attinenti alla difesa.
Infine, la Conferenza ha deciso di elaborare ulteriormente:
1. Il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' economica europea,
2. Il Protocollo sui privilegi e immunita' della Comunita' economica europea,
3. Il Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica,
4. Il Protocollo sui privilegi e immunita' della Comunita' europea dell'energia atomica.
I protocolli 1 e 2 saranno allegati al Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e i protocolli 3 e 4 saranno allegati al Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Atto finale.
Fatto a Roma, il venticinque marzo millenovecentocinquantasette.
P. H. SPAAK J. Ch. SNOY et D'OPPUERS
ADENAUER HALLSTEIN
PINEAU M. FAURE
Antonio SEGNI Gaetano MARTINO
BECH Lambert SCHAUS
J. LUNS J. LINTHORST HOMAN
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
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Dichiarazione comune relativa alla cooperazione con gli Stati membri delle Organizzazioni internazionali
I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEI LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
All'atto della firma dei Trattati che istituiscono tra loro la Comunita' economica europea, e la Comunita' europea dell'energia atomica,
Consapevoli delle responsabilita' che assumono nei confronti dell'avvenire dell'Europa unificando i loro mercati, ravvicinando le loro economie e definendo in questo campo i principi e le modalita' di una politica comune,
Riconoscendo che l'istituzione fra loro di una unione doganale e di una stretta collaborazione nello sviluppo pacifico dell'energia nucleare, efficaci strumenti di progresso economico e sociale, deve contribuire, noti soltanto alla loro prosperita' ma anche a quella di altri paesi,
Solleciti di associare tali paesi alle prospettive di espansione che questa realizzazione offre,
Si dichiarano disposti a concludere, fin dall'entrata in vigore di tali Trattati, con gli altri paesi e in particolare nell'ambito delle organizzazioni internazionali alle quali partecipano, accordi che permettano di raggiungere tali obiettivi di interesse comune e di garantire lo sviluppo armonioso dell'insieme degli scambi.
- - -
Dichiarazione comune concernente Berlino
I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
Avuto riguardo alla situazione particolare di Berlino e alla necessita' di apportarle l'appoggio del mondo libero,
Solleciti di confermare la solidarieta' che li unisce alla popolazione di Berlino,
Adopreranno i loro buoni uffici nella Comunita' perche' vengano adottate tutte le misure necessarie per agevolare la situazione economica e sociale di Berlino, favorirne lo sviluppo e garantirne la stabilita' economica.
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Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunita' economica europea dei Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco.
I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
Prendendo in considerazione gli accordi e convenzioni di carattere economico, finanziario e monetario conclusi tra la Francia e gli altri Paesi indipendenti appartenenti alla zona del franco,
Solleciti di mantenere e intensificare le correnti tradizionali di scambi fra gli Stati membri della Comunita' economica europea e tali Paesi indipendenti, e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di questi ultimi.
Si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore del Trattato, a proporre a tali Paesi negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica alla Comunita'.
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Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunita' economica europea del Regno della Libia
I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
Prendendo in considerazione i vincoli economici esistenti fra l'Italia e il Regno di Libia,
Solleciti di mantenere e intensificare le tradizioni correnti di scambi fra gli Stati membri della Comunita' e il Regno di Libia e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di quest'ultimo,
Si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore dei Trattato, a proporre al Regno di Libia negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica alla Comunita'.
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Dichiarazione d'intenzioni relativa alla Somalia attualmente in amministrazione fiduciaria della Repubblica italiana
I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
Solleciti, al momento di firmare il Trattato che istituisce tra loro la Comunita' economica europea, di precisare la portata delle disposizioni degli articoli 131 e 227 di detto Trattato, considerato che, a mente dell'art. 24 dell'Accordo di tutela per il territorio della Somalia, l'amministrazione italiana di tale territorio avra' termine il 2 dicembre 1960,
Hanno convenuto di riservare alle Autorita' che assumeranno dopo tale data la responsabilita' delle relazioni con l'esterno della Somalia, la facolta' di confermare l'associazione di tale territorio alla Comunita', e si dichiarano pronti, ove necessario, a proporre alle suddette Autorita' negoziati diretti alla conclusione di convenzioni d'associazione economica alla Comunita'.
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Dichiarazione d'intenzioni ai fini dell'associazione alla Comunita' economica europea del Surinam e delle Antille olandesi.
I GOVERNI DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO E DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
Prendendo in considerazione gli stretti vincoli che uniscono le Parti del Regno dei Paesi Bassi,
Solleciti di mantenere e intensificare le tradizionali correnti di scambi fra gli Stati membri della Comunita' economica europea da una parte e il Surinam e le Antille olandesi dall'altra, e di contribuire allo sviluppo economico e sociale di questi Paesi,
Si dichiarano pronti, fin dall'entrata in vigore dei Trattato e a richiesta del Regno dei Paesi Bassi, ad aprire negoziati diretti alla conclusione di convenzioni di associazione economica del Surinam e delle Antille olandesi alla Comunita'.
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Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi
All'atto della firma del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, il Governo della Repubblica federale di Germania fa la seguente dichiarazione:
"Per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, devonsi intendere per cittadini, tutti i Tedeschi nel senso definito dalla sua Legge fondamentale".
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Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa alla applicazione dei Trattati a Berlino.
Il Governo della Repubblica federale di Germania si riserva il diritto di dichiarare, all'atto del deposito dei propri strumenti di ratifica, che il Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e il Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica si applicano ugualmente al Land di Berlino.
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Dichiarazione del Governo della Repubblica Francese relativa alle domande di brevetto che coprono cognizioni sottoposte a un regime di segretezza per ragioni attinenti alla difesa.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
Considerando le disposizioni di cui agli articoli 17 e 25, paragrafo 2 del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica,
Si dichiara disposto ad adottare le misure amministrative e a proporre al Parlamento francese le misure legislative necessarie affinche', fin dall'entrata in vigore del Trattato, le domande di brevetto che proteggono cognizioni segrete siano seguite, conformemente alla procedura normale, dal rilascio di brevetti con la clausola del divieto di temporanea pubblicazione.