067U0717
067U0717
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado rispettivamente il 25 agosto ed il 5 novembre 1965. (LEGGE 14 luglio 1967 n. 717)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia:
Scambio di Note per la proroga dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato a Belgrado il 25 agosto 1965;
Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 5 novembre 1965.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo Scambio di Note e all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente alle clausole finali delle Note e all'articolo 17 dell'Accordo.
Art. 3
All'onere di lire 257.142.860 relativo al periodo 1 settembre-31 dicembre 1965 e all'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1966, si fara' fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.
L'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1967 sara' fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 luglio 1967 SARAGAT MORO - FANFANI - COLOMBO - NATALI Visto, il Guardasigilli: REALE
Note verbale
N. 4378
NOTA VERBALE
L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e, su istruzioni del suo Governo ha l'onore di confermare che nei colloqui condotti tra l'Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri e' stata raggiunta la seguente intesa:
La validita' dell'Accordo concluso il 20 novembre 1958 tra il
Governo della R.S.F.J. ed il Governo della Repubblica italiana sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che e' stato prorogato l'ultima volta fino al 31 agosto 1965 con lo Scambio di Note tra la Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri del 16 maggio 1964, viene prorogato fino al 28 febbraio 1966.
A titolo di canone per la pesca del suddetto periodo, il Governo
della Repubblica italiana paghera' al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia Lit. 385.714.290 al piu' tardi entro il 1 giugno 1966.
Per il pagamento di cui all'art. 3 dell'Accordo valgono le
disposizioni della lettera n. 2.
E' stata anche raggiunta l'intesa che le trattative per la
conclusione del nuovo Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave siano condotte al piu' tardi entro la fine del 1965.
L'Ambasciata d'Italia prega il Segretariato di Stato per gli Affari
Esteri di confermare il soprariportato testo dell'intesa raggiunta, dopodiche' la presente Nota con la risposta di conferma del Segretariato per gli Affari Esteri verra' considerato come un Accordo fra i due Governi, che entrera' in vigore dopo la ratifica, ossia subito dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi dei due Paesi e che fino alla entrata in vigore verra' provvisoriamente applicato a partire dal 1 settembre 1965.
L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al
Segretariato di Stato per gli Affari Esteri l'espressione del suo profondo rispetto.
Belgrado, 25 agosto 1965
Al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica
Socialista Federativa di Jugoslavia
BELGRADO
--------------------------------------------
(Traduzione)
NOTA VERBALE
Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica
Socialista Federativa di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica italiana ed ha l'onore di assicurare ricevuta della Nota Verbale n. 4378 del 25 agosto 1965 che suona come segue:
"L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e, su istruzioni del suo Governo ha l'onore di confermare che nei colloqui condotti tra l'Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri e' stata raggiunta la seguente intesa:
La validita' dell'Accordo concluso il 20 novembre 1958 tra il
Governo della R. S. F. J. ed il Governo della Repubblica italiana sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che e' stato prorogato l'ultima volta fino al 31 agosto 1965 con lo scambio di Note tra l'Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri del 16 maggio 1964, viene prorogato fino al 28 febbraio 1966.
A titolo di canone per la spesa nel suddetto periodo, il Governo
della Repubblica italiana paghera' al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia Lit. 385.714.290 al piu' tardi entro il 1 giugno 1966.
Per il pagamento di cui all'art. 3 dell'Accordo valgono le
disposizioni della lettera n. 2.
E' stata anche raggiunta l'intesa che le trattative per la
conclusione del nuovo Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave siano condotte al piu' tardi entro la fine del 1965.
L'Ambasciata d'Italia prega il Segretariato di Stato per gli Affari
Esteri di confermare il soprariportato testo dell'intesa raggiunta, dopodiche' la presente Nota con la risposta di conferma del Segretariato per gli Affari Esteri verra' considerato un Accordo fra i due Governi, che entrera' in vigore dopo la ratifica, ossia subito dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi dei due Paesi e che fino all'entrata in vigore verra' provvisoriamente applicato a partire dal 1 settembre 1965".
Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri, su istruzioni del suo Governo, ha l'onore di confermare di essere d'accordo con quanto e' stato sopra esposto.
Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri coglie anche questa occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica italiana i sensi del suo profondo rispetto.
Belgrado, 25 agosto 1965
All'Ambasciata della Repubblica italiana. - BELGRADO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI
Art. 1
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque Jugoslave.
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato gia' cosi' felicemente stabiliti, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo attraverso i loro rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati:
Articolo 1
Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia
permettera' alle navi da pesca italiane di pescare con reti a strascico nelle acque jugoslave:
a) nella regione dell'isola Dugi Otok: nella zona delimitata dal rilevamento 500 del faro di Velirat e dal rilevamento 50 gradi del punto trigonometrico 149 (Murovnjak), a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa dell'isola suddetta verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, IV V):
Parte di provvedimento in formato grafico
b) nella regione delle isole Jabuka-Kamik: nella zona confinante ad Est con il meridiano che passa attraverso l'isola Kamik, a partire dall'inizio del terzo o miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, VI, VII):
Parte di provvedimento in formato grafico
Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi
aventi i centri nei seguenti punti:
Parte di provvedimento in formato grafico
c) nella regione delle isole Palagruza-Galijula: nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto; a Nord e a Sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea che congiunge le isole di Palagruza e Galijula. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, VII, VIII):
Parte di provvedimento in formato grafico
Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi
aventi i centri nei seguenti punti:
Parte di provvedimento in formato grafico
d) nella regione di Bar: nella zona delimitata dal rilevamento
260 del capo Skocidjevojka e dal rilevamento 26 gradi del faro di Punta Mendre, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa verso il mare aperto.
Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, IX, X):
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 2
Articolo 2
Nella zona dell'isola Dugi Otok possono pescare 45 navi da pesca
italiane; nella zona delle isole JabukaKamik 60 navi; nella zona delle isole Palagruza-Galijula 75 navi; nella zona di Bar 15 navi.
Fermo restando che il numero complessivo fissato ai sensi del comma
precedente non puo' superare le 195 navi, la Parte italiana puo', in occasione dell'invio di autorizzazioni speciali per l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 5, effettuare una diversa ripartizione delle navi, a condizione che il numero delle navi fissato non sia aumentato o diminuito in ogni singola zona di piu' di dieci unita'.
Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle
zone indicate nel primo capoverso del presente articolo, debbono avere motori di potenza non inferiore a 80 HPA e non superiore a 220 HPA. In ogni caso tali navi non debbono avere una stazza lorda superiore a 80 tonnellate.
Art. 3
Articolo 3
Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle
zone previste da questo Accordo (in seguito denominate: "le navi da pesca italiane") possono pescare per il periodo della validita' di questo Accordo:
a) nelle zone indicate ai paragrafi a), c), d), dell'articolo 1 di questo Accordo dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 settembre al 31 dicembre;
b) nella zona indicata al paragrafo b) dell'art. 1 di questo
Accordo dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Art. 4
Articolo 4
Le navi da pesca italiane saranno munite dell'autorizzazione
speciale per la pesca nelle zone convenute, che viene rilasciata dal Ministero della marina mercantile italiano - Direzione generale della pesca marittima.
Questa autorizzazione sara' redatta conformemente al modello
allegato I di questo Accordo, di cui fa parte integrante.
La nave da pesca italiana puo' ricevere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone con venute e per il periodo di tempo indicato nell'autorizzazione speciale, la cui durata, di regola, non sara' inferiore a 4 mesi. La validita' di tale autorizzazione in ogni caso cessa il giorno della scadenza della validita' di questo Accordo.
L'autorizzazione speciale sara' valevole a partire dal giorno in
cui le competenti Autorita' jugoslave avranno comunicato di aver dato il loro consenso mediante la apposizione del visto sull'autorizzazione speciale stessa.
Art. 5
Articolo 5
Il Governo della Repubblica italiana fara' pervenire per il suo
consenso al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste da questo Accordo.
Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia
restituira' al Governo della Repubblica italiana, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, le autorizzazioni speciali munite del suo visto. Entro il medesimo termine di 30 giorni esso indichera' anche le autorizzazioni cui non abbia ritenuto di dare il suo consenso e che possono quindi essere sostituite.
Se il visto e' stato negato per il non gradimento del comandante
della nave, da parte italiana potra' essere presentata altra autorizzazione speciale per la stessa nave, ma con un diverso comandante.
Nel caso che, nel corso della stagione di pesca, si verifichi la
sostituzione del comandante di una nave munita dell'autorizzazione speciale per la pesca, il visto relativo a tale sostituzione verra' apposto sull'autorizzazione speciale a cura della Rappresentanza Diplomatica jugoslava a Roma.
Art. 6
Articolo 6
In occasione dell'entrata nella zona consentita, le navi da pesca italiane alzeranno, di giorno, in testa all'albero di mezzana, o all'unico albero, una bandiera rossa delle dimensioni di 100 x 75 cm., avente al centro un cerchio bianco del diametro di 45 cm., e non dovranno ammainarla fino all'uscita dalla zona stessa.
Di notte, oltre ai fanali previsti dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare, le navi da pesca italiane metteranno in vista, in testa all'albero di mezzana, o all'unico albero, al di sopra dei fanali bianco e verde, un fanale di colore rosso, visibile da tutti i lati a distanza di due miglia nautiche al minimo.
Art. 7
Articolo 7
Le navi da pesca italiane non debbono avere altri attrezzi da pesca
se non quelli che servono esclusivamente alla pesca con reti a strascico.
Art. 8
Articolo 8
Le navi da pesca italiane avranno i documenti di bordo e gli
istrumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, come pure una copia di questo Accordo e una copia della carta sulla quale e' segnata la zona di pesca consentita nella quale la nave in questione ha diritto di pescare.
Art. 9
Articolo 9
Le navi da pesca italiane si terranno a una distanza di mezzo
miglio nautico dai segnali jugoslavi indicanti la posizione delle reti per la pesca del pesce azzurro, e a 500 metri dai segnali indicanti la posizione delle reti da posta, palangresi e nasse.
Art. 10
Articolo 10
Le navi da pesca italiane avranno diritto, nei casi di estrema
necessita' ("detresse"), di rifugiarsi nei porti seguenti: Soligeica, Rogoznica, Komiza, Velaluka e Bar.
In occasione di ogni entrata in uno di questi porti e, all'uscita da essi, i comandanti delle navi da pesca italiane si presenteranno alle autorita' competenti.
Le navi di cui al capoverso 1° del presente articolo terranno tutte
le reti da pesca sotto coperta in locali sigillati per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave, fuori della zona convenuta per la quale abbiano ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.
Il comandante della nave sigillera' i locali in cui si trovano le reti per la pesca prima dell'entrata nelle acque jugoslave. Prima della partenza della nave dal porto, l'apposizione dei sigilli sara' eseguita dalle autorita' doganali jugoslave, e, in quanto queste non ci siano nel porto in questione, l'apposizione dei sigilli sara' eseguita dal competente organo amministrativo del comune.
Le navi da pesca che dispongano soltanto di un vano unico sotto
coperta per carico, dovranno avvolgere le reti in una tela cerata o in un sacco, aventi sugli orli degli occhielli attraverso i quali verra' passata la corda.
L'involto sara' poi legato strettamente, sigillato e custodito
sotto coperta, tenendo separate le reti asciutte da quelle bagnate.
Se le reti sono umide, o necessitano di qualche riparazione, avendo
precedentemente informato le autorita' doganali jugoslave, e dove queste non ci siano, dopo aver informato il competente organo amministrativo del comune, il comandante della nave puo' portare le reti in coperta soltanto per il tempo in cui il battello si trova nel porto.
La nave da pesca italiana che si e' rifugiata in uno dei porti
indicati al capoverso 10 del presente articolo, lascera' il porto immediatamente dopo la cessazione della causa per cui e' stata costretta a rifugiarsi nel porto.
Appena cessata la causa per cui la nave si e' rifugiata nel porto, il comandante della nave stessa dovra' chiedere il rilascio del permesso di lasciare il porto alle competenti autorita' portuali le quali decideranno in base alla loro valutazione. D'altra parte se le autorita' portuali ritengono che la causa per cui la nave si e' rifugiata sia cessata e che essa lasci il porto mentre il comandante della nave italiana ritiene invece che la causa ancora sussista, egli e' autorizzato a presentare le sue osservazioni per iscritto in lingua italiana. Se le autorita' portuali mantengono la loro decisione, la nave da pesca italiana e' tenuta a lasciare le acque jugoslave, o ad entrare nella zona per cui ha ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.
Se diverse navi da pesca italiane si sono rifugiate nella stessa
circostanza in uno dei porti convenuti, esse lasceranno insieme il porto se sono in condizioni di poter prendere il mare e potranno separarsi solo dopo aver lasciato le acque jugoslave, o dopo essere entrate nella zona per la quale hanno l'autorizzazione speciale per la pesca.
Art. 11
Articolo 11.
Le competenti autorita' jugoslave avranno sempre il diritto di
visita delle navi da pesca italiane durante la loro permanenza nelle zone previste nel presente Accordo.
In caso di contestazione se una nave da pesca italiana abbia
pescato nelle zone previste dal presente Accordo o al di fuori di esse, faranno fede le constatazioni delle autorita' competenti jugoslave sulla base dei nomi e dei tracciati inseriti nelle carte costiere allegate sotto II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, al presente Accordo, avendo presente anche le disposizioni dei capoversi seguenti.
Nel caso della cattura della nave da pesca italiana, il comandante della nave jugoslava compilera' sul luogo del fermo il verbale di cattura su modulo stampato in una delle lingue jugoslave ed in italiano. Il comandante della nave jugoslava indichera' nel verbale, oltre alle ragioni della cattura, la posizione in cui la nave e' stata catturata e, se la nave e' fuggita, egli indichera' anche la posizione in cui la nave catturata pescava, l'ora della cattura, lo stato del mare, la direzione del vento, le condizioni di visibilita', come pure se la nave catturata era munita dei documenti e istrumenti previsti dall'art. 8 del presente Accordo.
Il comandante della nave italiana deve firmare il verbale di
cattura e, in quanto non sia d'accordo con qualcuno dei fatti indicati nel verbale, puo' apporre le sue osservazioni sul verbale stesso, in lingua italiana.
Il comandante della nave jugoslava consegnera' al comandante della nave italiana catturata una copia conforme del verbale con le eventuali osservazioni, non appena sara' compilato il verbale stesso.
Art. 12
Articolo 12
Le navi da pesca italiane si atterranno in tutto alle disposizioni del presente Accordo e alla legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
Art. 13
Articolo 13
Nel caso che la nave da pesca italiana non si attenga alla
legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia o alle disposizioni del presente Accordo, nel periodo in cui si trovi nelle acque jugoslave, ricadra' in pieno sotto le norme della legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
In caso di recidiva, le competenti autorita' jugoslave, in aggiunta
alle pene previste dalla legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, possono pronunciare anche la decadenza del diritto di pesca acquisito per il mezzo dell'autorizzazione speciale in tal caso il Governo della Repubblica italiana puo' sostituire la detta autorizzazione con un'altra equivalente per altra nave da pesca.
Le autorita' jugoslave comunicheranno in ogni caso il piu' presto possibile alle competenti autorita' italiane sia l'avvenuta cattura di navi da pesca italiane sia le pene inflitte a carico delle navi da pesca italiane, dei comandanti o degli altri membri dell'equipaggio.
Art. 14
Articolo 14
In considerazione della sovrapposizione delle acque territoriali
dei due Stati contraenti nel Golfo di Trieste, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia hanno convenuto, esclusivamente ai sensi del presente Accordo e per il tempo della sua durata, di destinare per lo sfruttamento da parte dei pescatori dei due Paesi, la zona centrale del golfo stesso, nella quale le acque territoriali dei due Paesi prevalentemente si sovrappongono. Detta zona e' delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti:
Parte di provvedimento in formato grafico
La rappresentazione grafica di questa zona e' precisata negli
allegati II, III, XI, XII di questo Accordo.
Art. 15
Articolo 15
In caso di grave violazione di questo Accordo da parte di una delle
Parti contraenti, l'altra Parte potra' denunciarlo immediatamente.
Art. 16
Articolo 16
Come compenso per l'esercizio della pesca da parte dei pescatori
italiani, conformemente all'art. 1 di questo Accordo, il Governo della Repubblica italiana versera' al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia una somma complessiva di L. 600 milioni per ogni anno di validita' di questo Accordo.
La somma di cui al capoverso precedente sara' pagata in due rate
uguali di cui la prima al piu' tardi il 15 gennaio, e la seconda al piu' tardi il 15 luglio di ogni anno della validita' dell'Accordo.
Il Governo della Repubblica italiana versera' le suddette somme nei
termini suindicati sul conto della Banca Nazionale di Jugoslavia "conto estero in lire multilaterali" presso la Banca d'Italia - Roma in favore del Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
Art. 17
Articolo 17
Questo Accordo entrera' in vigore allorquando le due Parti
contraenti lo avranno ratificato in conformita' con le rispettive legislazioni e restera' in vigore fino al 31 dicembre 1968.
Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma.
Il giorno d'inizio dell'applicazione di questo Accordo e' stabilito
con la lettera n. 1 facente parte integrante di esso.
FATTO a Belgrado, il 5 novembre 1965 in due originali in lingua
italiana e serbo-croata facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
LUCIOLLI
Per il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia PERISIO
Lettere
Lettera n. 1
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
Belgrado, 5 novembre 1965
Signor Presidente,
in relazione all'articolo 16 dell'Accordo relativo alla pesca da
parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporLe che le disposizioni dell'Accordo stesso, qualora non fosse ancora ultimata la procedura di ratifica da parte dei due Paesi, vengano provvisoriamente applicate dal 1 gennaio 1966.
In conseguenza, l'Accordo del 20 novembre 1958, la cui validita' e'
stata prorogata con lo Scambio di Note del 25 agosto 1965, sara' applicato fino al 31 dicembre 1965, anziche' fino al 28 febbraio 1966 come precedentemente stabilito.
In relazione a quanto precede, l'importo del compenso stabilito con
lo Scambio di Note del 25 agosto 1965 nella somma di lire italiane 385.714.290 si riduce proporzionalmente e viene stabilito nella somma di lire italiane 257.142.860.
La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.
Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione italiana
LUCIOLLI
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Lettera n. 1
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Belgrado, 5 novembre 1965
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"In relazione all'articolo 16 dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporLe che le disposizioni dell'Accordo stesso, qualora non fosse ancora ultimata la procedura di ratifica da parte dei due Paesi, vengano provvisoriamente applicate dal 1 gennaio 1966.
In conseguenza l'Accordo del 20 novembre 1958, la cui validita' e' stata prorogata con lo Scambio di Note del 25 agosto 1965, sara' applicato fino al 31 dicembre 1965, anziche' fino al 28 febbraio 1966, come precedentemente stabilito.
In relazione a quanto precede, l'importo del compenso stabilito con
lo Scambio di Note del 25 agosto 1965, nella somma di lire italiane 385.714.290 si riduce proporzionalmente e viene stabilito nella somma di lire italiane 257.142.860.
La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede".
Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo e' d'accordo su quanto
precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione jugoslava
PERISIO
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Lettera n. 2
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Belgrado, 5 novembre 1965
Signor Presidente,
ho l'onore di comunicarLe che il comma primo dell'articolo 10
dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, non esclude l'applicazione dell'articolo 10 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, per quanto riguarda il rifugio nelle acque marittime interne a causa di forza maggiore o di pericolo sul mare.
Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione jugoslava
PERISIO
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Lettera n. 2
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
Belgrado, 5 novembre 1965
Signor Presidente, ho l'onore di accusare ricevuta della Sua
lettera in data odierna del seguente tenore:
"Ho l'onore di comunicarLe che il comma primo dell'articolo 10
dell'Accordo, che abbiamo firmato oggi, non esclude l'applicazione dell'articolo 10 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna, sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, per quanto riguarda il rifugio nelle acque marittime interne a causa di forza maggiore o di pericolo sul mare".
Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione italiana
LUCIOLLI
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Lettera n. 3
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Belgrado, 5 novembre 1965
Signor Presidente,
ho l'onore di comunicarLe che l'articolo 34 della legge sul mare
costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, prevede che saranno emanate delle disposizioni dettagliate sul passaggio delle navi da pesca straniere attraverso le acque territoriali jugoslave, sul modo di custodire e di sigillare gli strumenti da pesca nonche' sui contrassegni e fanali speciali che le navi stesse dovranno avere.
Se queste disposizioni prevederanno una procedura diversa da quella
prevista nei comma 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 10 dell'Accordo sulla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, in tal caso verranno applicate queste disposizioni stesse anche alle navi da pesca italiane per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave fuori della zona convenuta per la quale abbiano ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca.
La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.
Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione jugoslava
PERISIO
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Lettera n. 3
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
Belgrado, 5 novembre 1965
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Ho l'onore di comunicarLe che l'articolo 34 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, prevede che saranno emanate delle disposizioni dettagliate sul passaggio delle navi da pesca straniere attraverso le acque territoriali jugoslave, sul modo di custodire e di sigillare gli strumenti da pesca nonche' sui contrassegni e fanali speciali che le navi stesse dovranno avere.
Se queste disposizioni prevederanno una procedura diversa da quella
prevista nei comma 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 10 dell'Accordo sulla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, in tal caso verranno applicate queste disposizioni stesse anche alle navi de pesca italiane per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave fuori della zona convenuta per la quale abbiano ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca.
La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede".
Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo e' d'accordo su quanto
precede.
Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione italiana
LUCIOLLI
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Lettera n. 4
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Belgrado, 5 novembre 1965
Signor Presidente,
nel corso delle conversazioni che hanno condotto alla conclusione dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, e' stato anche rilevato l'interesse da parte italiana alla pesca degli avanotti da ripopolamento.
In relazione a quanto precede, ha l'onore di portare a Sua
conoscenza, che da parte jugoslava si consentira', per la durata della validita' dell'Accordo sopramenzionato, la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle baie di Tar e di Medulin.
In tali baie i pescatori italiani possono pescare gli avanotti da ripopolamento con quattro navi al massimo, a condizione che entro ciascuna stagione di pesca (1 marzo-31 agosto) peschino al massimo quattro milioni di cefali, un milione di spigole e un milione di orate.
Ogni nave da pesca italiana che pesca gli avanotti nelle acque
indicate nel precedente capoverso, imbarchera' due cittadini iugoslavi che faranno il controllo della quantita' e delle specie dei pesci pescati. Tali persone saranno nominate dal presidente dell'Assemblea comunale competente.
In occasione di ogni arrivo nelle acque interne delle baie di Tar o
di Medulin, come pure prima di uscire da tali acque, i comandanti delle navi da pesca italiane, si presenteranno al competente Organo amministrativo del Comune. In tale occasione le navi da pesca italiane imbarcheranno, rispettivamente sbarcheranno, le persone di cui al capoverso precedente.
In occasione dell'arrivo di una nave da pesca italiana nei porti di
Tar o Medulin, il comandante della nave riempira' e consegnera' alle autorita' portuali la dichiarazione marittima sanitaria prescritta dal Regolamento sanitario internazionale del 25 maggio 1951.
Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si riserva il diritto di stabilire i prezzi che dovranno essere pagati per gli esemplari pescati da parte dei pescatori italiani.
I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale
per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il competente Organo comunale per le localita' di Tar, rispettivamente di Medulin di una dichiarazione concernente la quantita', la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.
Questa dichiarazione dovra' essere consegnata dal comandante della nave da pesca al Ministero della marina mercantile italiano. Il Governo della Repubblica italiana versera' l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Banca Nazionale di Jugoslavia, "conto estero in lire multilaterali", presso la Banca d'Italia - Roma, a favore del Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante della nave da pesca, sara' trasmesso dal Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica italiana e tale esemplare servira' come prova sufficiente dell'obbligo del comandante della nave da pesca e rispettivamente del Governo della Repubblica italiana, di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati.
La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione jugoslava
PERISIO
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Lettera n. 4
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
Belgrado, 5 novembre 1965
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:
"Nel corso delle conversazioni che hanno condotto alla conclusione dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, e' stato anche rilevato l'interesse da parte italiana alla pesca degli avanotti da ripopolamento.
In relazione a quanto precede, ho l'onore di portare a Sua
conoscenza, che da parte jugoslava si consentira' per la durata della validita' dell'Accordo sopramenzionato, la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle baie di Tar e di Medulin. In tali baie i pescatori italiani possono pescare gli avanotti da ripopolamento con quattro navi al massimo, a condizione che entro ciascuna stagione di pesca (1 marzo 31 agosto) peschino al massimo quattro milioni di cefali, un milione di spigole e un milione di orate.
Ogni nave da pesca italiana che pesca gli avanotti nelle acque
indicate nel precedente capoverso, imbarchera' due cittadini jugoslavi che faranno il controllo della quantita' e delle specie dei pesci pescati. Tali persone saranno nominate dal presidente dell'Assemblea comunale competente.
In occasione di ogni arrivo nelle acque interne delle baie di Tar o
di Medulin, come pure prima di uscire da tali acque, i comandanti delle navi da pesca italiane, si presenteranno al competente Organo amministrativo del Comune. In tale occasione le navi da pesca italiane imbarcheranno, rispettivamente sbarcheranno, le persone di cui al capoverso precedente.
In occasione dell'arrivo di una nave da pesca italiana nei porti di
Tar o Medulin, il comandante della nave riempira' e consegnera' alle autorita' portuali la dichiarazione marittima sanitaria prescritta dal Regolamento sanitario internazionale del 25 maggio 1951.
Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si riserva il diritto di stabilire i prezzi che dovranno essere pagati per gli esemplari pescati da parte dei pescatori italiani.
I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale
per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il competente Organo comunale per le localita' di Tar, rispettivamente di Medulin, di una dichiarazione concernente la quantita', la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.
Questa dichiarazione dovra' essere consegnata dal comandante della nave da pesca al Ministero della marina mercantile italiano. Il Governo della Repubblica italiana versera' l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Banca Nazionale di Jugoslavia, "conto estero in lire multilaterali", presso la Banca d'Italia - Roma, a favore del Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante della nave da pesca, sara' trasmesso dal Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica italiana e tale esemplare servira' come prova sufficiente dell'obbligo del comandante della nave da pesca e rispettivamente del Governo della Repubblica italiana, di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati.
La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede".
Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo e' d'accordo su quanto
precede.
Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione italiana
LUCIOLLI
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Lettera n. 5
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
Belgrado, 5 novembre 1965
Signor Presidente,
con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, ho l'onore di proporLe che in caso di cambiamento del proprietario o dell'armatore di una nave da pesca italiana munita dell'autorizzazione speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del predetto Accordo, che si verifichi nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa, tale autorizzazione rimarra' ugualmente valida per quella determinata nave.
La parte italiana in questo caso, tramite la propria Rappresentanza
diplomatica a Belgrado, notifichera' al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri il predetto cambiamento entro 30 giorni dal giorno in cui il cambiamento stesso ha avuto luogo.
La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.
Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
IL Presidente della Delegazione italiana
LUCIOLLI
--------------------------------------------
Lettera n. 5
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Belgrado. 5 novembre 1965
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Vettura in data odierna del seguente tenore:
"Con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, ho l'onore di proporLe che in caso di cambiamento del proprietario o dell'armatore di una nave da pesca italiana munita dell'autorizzazione speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del predetto Accordo, che si verifichi nel corso della validita' dell'autorizzazione stessa, tale autorizzazione rimarra' ugualmente valida per quella determinata nave.
La parte italiana in questo caso, tramite la propria Rappresentanza
diplomatica a Belgrado, notifichera' al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri il predetto cambiamento entro 30 giorni dal giorno in cui il cambiamento stesso ha avuto luogo.
La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede".
Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo e' d'accordo su quanto
precede.
Voglia gradire, signor Presidente, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
Il Presidente della Delegazione jugoslava
PERISIO
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI