Monitoring Gesetzessammlung

085U0132

IT - Leggi di Ratifica

085U0132

Ratifica ed esecuzione della convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979. (LEGGE 14 marzo 1985 n. 132)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 27 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 marzo 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention

CONVENTION
sur l'elimination de toutes les formes de discrimination a legard des femmes
Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione.
CONVENZIONE
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna
Gli Stati parte della presente Convenzione,
Visto lo Statuto delle Nazioni Unite che riafferma la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignita' e nel valore della persona umana e nella eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che afferma il principio della non discriminazione e dichiara che tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignita' e diritto e che a ciascuno spettano tutti i diritti e tutte le liberta' ivi enunciate senza distinzione alcuna, in particolare basata sul sesso,
Visto che gli Stati firmatari dei Patti internazionali sui diritti dell'uomo hanno il dovere di garantire l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna nell'esercizio di tutti i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici,
Considerate le convenzioni internazionali concluse sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e degli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
Tenute altresi' presenti le risoluzioni, dichiarazioni e raccomandazioni adottate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dagli Istituti specializzati al fine di promuovere l'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna,
Preoccupati tuttavia di constatare che nonostante l'esistenza di tali strumenti le donne continuano ad essere oggetto di gravi discriminazioni,
Ricordando che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignita' umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo, alla vita politica, sociale, economica e culturale del suo paese, rende piu' difficoltosa la crescita del benessere della societa' e della famiglia ed impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanita' tutta nella misura della loro possibilita',
Preoccupati del fatto che, nelle zone di poverta', le donne non accedono che in misura minima agli alimenti, ai servizi medici, alla educazione, alla formazione, alle possibilita' di impiego ed alla soddisfazione di altre necessita',
Convinti che l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale basato sull'equita' e sulla giustizia contribuira' in maniera significativa a promuovere l'uguaglianza tra l'uomo e la donna.
Sottolineando che l'eliminazione dell'apartheid, di ogni forma di razzismo, di discriminazione razziale, di colonialismo, di neo-colonialismo, d'aggressione, d'occupazione e dominio straniero o ingerenza negli affari interni degli Stati e' indispensabile perche' uomini e donne possano pienamente godere dei loro diritti,
Affermando che il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionali, l'attenuarsi della tensione internazionale, la cooperazione tra tutti gli Stati, indipendentemente dai loro sistemi sociali ed economici, il disarmo generale e completo e, in particolare, il disarmo nucleare sotto controllo internazionale rigoroso ed efficace, l'affermazione dei principi della giustizia, dell'uguaglianza e del reciproco interesse nelle relazioni tra paesi, nonche' la realizzazione del diritto dei popoli soggetti a dominio straniero e coloniale o ad occupazione straniera all'autodeterminazione e all'indipendenza, il rispetto della sovranita' nazionale e dell'integrita' territoriale favoriranno il progresso sociale e lo sviluppo e contribuiranno di conseguenza alla realizzazione della piena parita' tra uomo e donna,
Convinti che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parita' con l'uomo, in tutti i campi.
Tenendo presente l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia ed al progresso della societa', che finora non e' stato pienamente riconosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternita' e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilita' tra uomini, donne e societa' nel suo insieme,
Consapevoli che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella societa' deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parita' tra uomo e donna,
Risoluti a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, ad adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma e ogni sua manifestazione,
Convengono quanto segue:
ARTICOLO 1.
Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "discriminazione nei confronti della donna" concerne ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o distruggere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne quale che sia il loro stato matrimoniale, dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo, su una base di parita' tra l'uomo e la donna.

Convenzione - art. 2

ARTICOLO 2.
Gli Stati parte condannano la discriminazione nei confronti della donna in ogni sua forma, convengono di perseguire, con ogni mezzo appropriato e senza indugio, una politica tendente ad eliminare la discriminazione nei confronti della donna e, a questo scopo, si impegnano a:
a) iscrivere nella loro Costituzione nazionale, o in ogni altra disposizione legislativa appropriata, il principio dell'uguaglianza tra uomo e donna, se questo non e' ancora stato fatto, e garantire per mezzo della legge, o con ogni altro mezzo appropriato, l'applicazione effettiva del suddetto principio;
b) adottare tutte le misure legislative e ogni altro mezzo adeguato, comprese, se necessario, le sanzioni tendenti a proibire ogni discriminazione nei confronti delle donne;
c) instaurare una protezione giuridica dei diritti delle donne su un piede di parita' con gli uomini al fine di garantire, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istanze pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;
d) astenersi da qualsiasi atto o pratica discriminatoria nei confronti della donna ed agire in maniera da indurre autorita' ed enti pubblici a conformarsi a tale obbligo;
e) prendere ogni misura adeguata per eliminare, la discriminazione praticata nei confronti della donna da persone, organizzazioni o enti di ogni tipo;
f) prendere ogni misura adeguata, comprese le disposizioni di legge, per modificare o abrogare ogni legge, disposizione, regolamento, consuetudine o pratica che costituisca discriminazione nei confronti della donna;
g) abrogare tutte le disposizioni penali che costituiscono discriminazione nei confronti della donna.

Convenzione - art. 3

ARTICOLO 3.
Gli Stati parte prendono in ogni campo, ed in particolare nei campi politico, sociale, economico e culturale, ogni misura adeguata, incluse le disposizioni legislative, al fine di assicurare il pieno sviluppo ed il progresso delle donne e garantire loro, su una base di piena parita' con gli uomini, l'esercizio e il godimento dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali.

Convenzione - art. 4

ARTICOLO 4.
1. L'adozione, da parte degli Stati, di misure temporanee speciali, tendenti ad accelerare il processo di instaurazione di fatto dell'eguaglianza tra gli uomini e le donne non e' considerato atto discriminatorio, secondo la definizione della presente Convenzione, ma non deve assolutamente dar luogo al permanere di norme ineguali o distinte; suddette misure devono essere abrogate non appena gli obiettivi in materia di uguaglianza, di opportunita' e di trattamento, siano raggiunti.
2. L'adozione da parte degli Stati di misure speciali, comprese le misure previste dalla presente Convenzione, tendenti a proteggere la maternita' non e' considerato un atto discriminatorio.

Convenzione - art. 5

ARTICOLO 5.
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata:
a) al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorita' o della superiorita' dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne;
b) al fine di far si che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternita' e' una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilita' comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli e' in ogni caso la considerazione principale.

Convenzione - art. 6

ARTICOLO 6.
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata, comprese le disposizioni legislative, per reprimere, in ogni sua forma, il traffico e lo sfruttamento della prostituzione delle donne.

Convenzione - art. 7

ARTICOLO 7
Gli Stati parte prendono ogni misura a adeguata ad eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nella vita politica e pubblica del paese e, in particolare, assicurano loro, in condizioni di parita' con gli uomini, il diritto:
a) di votare in tutte le elezioni ed in tutti i referendum pubblici e di essere eleggibili in tutti gli organi pubblicamente eletti;
b) di prendere parte all'elaborazione della politica dello Stato ed alla sua esecuzione, di occupare gli impieghi pubblici e di esercitare tutte le funzioni pubbliche ad ogni livello di governo;
c) di partecipare alle organizzazioni ed associazioni non governative che si occupano della vita pubblica e politica del paese.

Convenzione - art. 8

ARTICOLO 8.
Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata affinche' le donne, in condizione di parita' con gli uomini e senza discriminazione alcuna, abbiano la possibilita' di rappresentare i loro governi a livello internazionale e di partecipare ai lavori delle organizzazioni internazionali.

Convenzione - art. 9

ARTICOLO 9.
1. Gli Stati parte accordano alle donne diritti uguali a quelli degli uomini in materia di acquisto, mutamento e conservazione della cittadinanza. In particolare, garantiscono che ne' il matrimonio con uno straniero, ne' il mutamento di cittadinanza del marito nel corso del matrimonio possa influire automaticamente sulla cittadinanza della moglie, sia rendendola apolide sia trasmettendole la cittadinanza del marito.
2. Gli Stati parte accordano alla donna diritti uguali a quelli dell'uomo in merito alla cittadinanza dei loro figli.

Convenzione - art. 10

ARTICOLO 10.
Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne al fine di assicurare loro gli stessi diritti degli uomini per quanto concerne l'educazione e, in particolare, per garantire, su basi uguali tra l'uomo e la donna:
a) le medesime condizioni di orientamento professionale, accesso agli studi e conseguimento dei titoli di studio negli istituti di insegnamento di ogni ordine e grado, tanto nelle zone rurali che nelle zone urbane. L'uguaglianza deve essere garantita sia nell'insegnamento pre-scolastico, generale, tecnico, professionale e superiore, sia in ogni altro ambito di formazione, professionale;
b) l'accesso e agli stessi esami ad un personale docente avente le qualifiche dello stesso grado, a locali scolastici ed attrezzature della medesima qualita';
c) l'eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli ed in ogni forma di insegnamento, incoraggiano l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano, a realizzare tale obiettivo, in particolare, rivedendo i testi ed i programmi scolastici ed adattando i metodi pedagogici conformita';
d) le medesime possibilita' nel campo della concessione di borse e altre sovvenzioni di studio;
e) le medesime possibilita' di accesso ai programmi di educazione permanente, compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti e di alfabetizzazione funzionale, in particolare allo scopo di ridurre nel piu' breve tempo la differenza di livello di istruzione che oggi esiste tra uomini e donne;
f) la riduzione del tasso d'abbandono femminile degli studi e l'organizzazione di programmi di recupero per le bambine e le donne che hanno abbandonato prematuramente la scuola;
g) le medesime possibilita' di partecipare attivamente agli sports e all'educazione fisica;
h) l'accesso alle specifiche informazioni di carattere educativo tendenti a garantire la salute ed il benessere familiare, comprese le informazioni ed i consigli relativi alla pianificazione familiare.

Convenzione - art. 11

ARTICOLO 11.
1. Gli Stati parte si impegnano a prendere ogni misura adeguata al fine di eliminare la discriminazione nei confronti della donna nel campo dell'impiego ed assicurare, sulla base della parita' tra uomo e donna, gli stessi diritti, in particolare:
a) il diritto al lavoro, che e' diritto inalienabile di ogni essere umano;
b) il diritto ad usufruire delle medesime opportunita' di impiego, inclusa l'adozione dei medesimi criteri in materia di selezione nel campo dell'impiego;
c) il diritto alla libera scelta della professione e dell'impiego, il diritto alla promozione, alla stabilita' dell'impiego ed a tutte le prestazioni e condizioni di lavoro, il diritto alla formazione professionale ed all'aggiornamento, compreso l'apprendistato, il perfezionamento professionale e la formazione permanente;
d) il diritto alla parita' di remunerazione, comprese le prestazioni, ed all'uguaglianza di trattamento per un lavoro di eguale valore, nonche' il diritto all'uguaglianza di trattamento nel campo della valutazione della qualita' del lavoro;
e) il diritto alla sicurezza, alle prestazioni pensionamento, di disoccupazione, di malattia, di invalidita' e di vecchiaia e per ogni altra, perdita di capacita' lavorativa, nonche' il diritto alle ferie pagate;
f) il diritto alla tutela della salute ed alla sicurezza delle condizioni di lavoro, inclusa la tutela della funzione riproduttiva.
2. Per prevenire la discriminazione nei confronti delle donne a causa del loro matrimonio o della loro maternita' e garantire il loro diritto effettivo al lavoro, gli Stati parte si impegnano a prendere misure appropriate tendenti a:
a) proibire, sotto pena di sanzione, il licenziamento per causa di gravidanza o di congedo di maternita' e la discriminazione nei licenziamenti fondata sullo stato matrimoniale;
b) istituire la concessione di congedi di maternita' pagati o che diano diritto a prestazioni sociali corrispondenti, con la garanzia del mantenimento dell'impiego precedente, dei diritti di anzianita' e dei vantaggi sociali;
c) incoraggiare l'istituzione di servizi sociali di sostegno necessari affinche' i genitori possano conciliare i loro obblighi familiari con le responsabilita' professionali e la partecipazione alla vita pubblica, in particolare favorendo l'istituzione e lo sviluppo di una rete di asili-nido;
d) assicurare una protezione speciale alle donne incinte per le quali e' stato dimostrato che il lavoro e' nocivo.
3. Le leggi di tutela della donna, nei settori considerati dal presente articolo, saranno riviste periodicamente in funzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e saranno sottoposte a revisione, abrogazione o rinnovo, a seconda delle necessita'.

Convenzione - art. 12

ARTICOLO 12.
1. Gli Stati parte prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parita' con gli uomini. i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare.
2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati parte forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento.

Convenzione - art. 13

ARTICOLO 13.
Gli Stati parte si impegnano a prendere tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne negli altri campi della vita economica e sociale, al fine di assicurare, sulla base dell'uguaglianza tra l'uomo e la donna, i medesimi diritti ed in particolare:
a) il diritto agli assegni familiari;
b) il diritto ad ottenere prestiti bancari, prestiti ipotecari ed altre forme di credito finanziario;
c) il diritto di partecipare alle attivita' ricreative, agli sports ed a tutte le forme di vita culturale.

Convenzione - art. 14

ARTICOLO 14.
1. Gli Stati parte tengono conto dei problemi particolari che sono propri alle donne delle zone rurali e del ruolo importante che queste donne hanno per la sopravvivenza economica delle loro famiglie, particolarmente grazie al loro lavoro nei settori non monetari dell'economia, e prendono ogni misura adeguata per garantire l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione alle donne delle zone rurali.
2. Gli Stati parte prendono ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nelle zone rurali al fine di assicurare, su base di parita' tra uomo e donna, la loro partecipazione allo sviluppo rurale ed ai suoi benefici, in particolare garantendo loro il diritto:
a) di partecipare pienamente all'elaborazione ed all'esecuzione dei piani di sviluppo ad ogni livello;
b) di poter accedere ai servizi appropriati nel campo della sanita', comprese le informazioni, i consigli ed i servizi in materia di pianificazione familiare;
c) di beneficiare direttamente dei programmi di sicurezza sociale;
d) di ricevere ogni tipo di formazione e di educazione, scolastica e non, compresi i programmi di alfabetizzazione funzionale e di poter beneficiare di tutti i servizi comunitari e di volgarizzazione, anche per accrescere le loro competenze tecniche;
e) di organizzare gruppi di mutuo soccorso e cooperative, al fine di consentire l'uguaglianza di opportunita' nel campo economico sia per il lavoro salariato sia per il lavoro autonomo;
f) di partecipare ad ogni attivita' comunitaria;
g) d'aver accesso al credito ed ai prestiti agricoli, ai servizi di commercializzazione ed alle tecnologie adeguate: nonche' di ricevere un trattamento eguale nelle riforme fondiarie ed agrarie e nei progetti di pianificazione rurale;
h) di beneficiare di condizioni di vita decenti, in particolare per quanto concerne l'alloggio, il risanamento, la fornitura dell'acqua e dell'elettricita' i trasporti e le comunicazioni.

Convenzione - art. 15

ARTICOLO 15.
1. Gli Stati parte riconoscono alla donna la parita' con l'uomo di fronte alla legge.
2. Gli Stati parte riconoscono alla donna, in materia civile, una capacita' giuridica identica a quella dell'uomo e le medesime possibilita' di esercitare tale capacita'. Le riconoscono in particolare diritti eguali per quanto concerne la conclusione di contratti e l'amministrazione dei beni, accordandole il medesimo trattamento in tutti gli stadi del procedimento giudiziario.
3. Gli Stati parte convengono che ogni contratto e ogni altro strumento privato, di qualunque tipo esso sia, avente un effetto giuridico diretto a limitare la capacita' giuridica della donna, deve essere considerato nullo.
4. Gli Stati parte riconoscono all'uomo e alla donna i medesimi diritti nel campo della legislazione relativa al diritto che ogni individuo ha di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza ed il domicilio.

Convenzione - art. 16

ARTICOLO 16.
1. Gli Stati parte prendono tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in particolare, assicurano, in condizioni di parita' con gli uomini:
a) lo stesso diritto di contrarre matrimonio;
b) lo stesso diritto di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso;
c) gli stessi diritti e le stesse responsabilita' nell'ambito del matrimonio ed all'atto del suo scioglimento;
d) gli stessi diritti e le stesse responsabilita' come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle questioni che si riferiscono ai figli. In ogni caso, l'interesse dei figli sara' la considerazione preminente;
e) gli stessi diritti di decidere liberamente, e con cognizione di causa, il numero e l'intervallo delle nascite e di accedere alle informazioni, all'educazione ed ai mezzi necessari per esercitare tali diritti;
f) i medesimi diritti e responsabilita' in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o simili istituti, allorche' questi esistano nella legislazione nazionale. In ogni caso, l'interesse dei fanciulli sara' la considerazione preminente;
g) gli stessi diritti personali al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome, di una professione o di una occupazione;
h) gli stessi diritti ad ambedue i coniugi in materia di proprieta', di acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilita' dei beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso.
2. I fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'eta' minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale.

Convenzione - art. 17

ARTICOLO 17.
1. Al fine di esaminare i progressi realizzati nell'applicazione della presente convenzione viene istituito un Comitato per l'eliminazione della discriminazione nei confronti (qui di seguito detto il Comitato) composto, al momento in vigore della Convenzione, di 18, e dopo la ratifica o l'adesione del trentacinquesimo Stato parte, di 23 esperti di 7 autorita' morale ed eminentemente competenti nel campo nel quale si applica la seguente Convenzione, eletti dagli Stati tra i loro cittadini e che siederanno a titolo personale tenendo conto di una equa ripartizione geografica e della rappresentativita' delle diverse forme di cultura e dei principali sistemi giuridici.
2. I membri del Comitato sono eletti a servizio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati parte. Ciascuno stato parte puo' designare un candidato scelto tra i cittadini.
3. La prima elezione ha luogo sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno tre mesi prima della data di ciascuna elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite indirizza una lettera agli Stati parte per invitarli a proporre le loro candidature entro due mesi. Il Segretario Generale stabilisce un elenco in ordine alfabetico di tutti i candidati, con l'indicazione degli Stati dai quali sono stati designati, e comunica la lista degli Stati parte.
4. I membri del Comitato sono eletti nel corso di una riunione degli Stati parte convocata dal Segretario Generale nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. A questa riunione, dove il quorum e' costituito dai due terzi degli Stati parte, vengono eletti membri del Comitato i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parte presenti e votanti.
5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Tuttavia, il mandato di nove dei membri eletti alla prima elezione terminera' dopo due anni. Il presidente estrarra' a sorte i nomi di questi nove membri immediatamente dopo la prima elezione.
6. L'elezione dei cinque membri aggiunti del Comitato verra' effettuata in conformita' alle disposizioni contenute nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, in seguito alla trentacinquesima ratifica o adesione. Il mandato di due dei membri aggiunti eletti in questa occasione terminera' dopo due anni. Il nome di questi due membri sara' estratto a sorte dal Presidente del Comitato.
7. Per coprire le vacanze fortuite, lo Stato parte il cui esperto ha cessato di esercitare le proprie funzioni di membro del Comitato nominera' un altro esperto tra i suoi cittadini, con riserva di approvazione da parte del Comitato.
8. I membri del Comitato riceveranno, con l'approvazione dell'Assemblea Generale, degli emolumenti prelevati dalle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dall'Assemblea considerata l'importanza delle funzioni del Comitato.
9. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale ed i mezzi materiali necessari per l'espletamento efficace delle funzioni che gli sono affidate in virtu' della presente Convenzione.

Convenzione - art. 18

ARTICOLO 18.
1. Gli Stati parte si impegnano a presentare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per esame da parte del Comitato, un rapporto sulle misure di ordine legislativo, giudiziario, amministrativo o di altro genere, che hanno adottato per dar seguito alle disposizioni della presente Convenzione e sui progressi realizzati in merito:
a) durante l'anno seguente all'entrata in vigore della Convenzione nello Stato interessato:
b) quindi ogni quattro anni, ovvero su richiesta del Comitato.
2. I rapporti possono indicare i fattori e le difficolta' che influiscono sulle condizioni di applicazione degli obblighi, previsti dalla presente Convenzione.

Convenzione - art. 19

ARTICOLO 19.
1. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.
2. Il Comitato elegge il proprio ufficio per un periodo di due anni.

Convenzione - art. 20

ARTICOLO 20.
1. Il Comitato si riunisce normalmente durante un periodo di due settimane, al massimo, ogni anno per esaminare i rapporti presentati in conformita' all'articolo 18 della presente Convenzione.
2. Le sessioni del Comitato hanno luogo normalmente nella sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o in altro luogo adatto stabilito dal Comitato stesso.

Convenzione - art. 21

ARTICOLO 21.
1. Il Comitato rende conto ogni anno all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, attraverso il Comitato economico e sociale delle Nazioni Unite, delle sue attivita' ed ha facolta' di formulare suggerimenti e raccomandazioni generali basati sull'esame dei rapporti e delle informazioni ricevuti dagli Stati parte. Questi suggerimenti e raccomandazioni sono inclusi nel rapporto del Comitato, accompagnati, se del caso, dalle osservazioni degli Stati parte.
2. Il Segretario Generale trasmette, per informazione, i rapporti del Comitato alla Commissione della condizione della donna.

Convenzione - art. 22

ARTICOLO 22.
Gli Istituti specializzati hanno diritto di essere rappresentati in occasione dell'esame dell'applicazione di ogni disposizione della presente Convenzione che rientri nell'ambito delle loro competenze.
Il Comitato puo' invitare gli Istituti specializzati a presentare dei rapporti sulla applicazione della Convenzione nei campi che rientrano nell'ambito delle loro attivita'.

Convenzione - art. 23

ARTICOLO 23.
Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudichera' le eventuali disposizioni piu' favorevoli a realizzare l'uguaglianza tra l'uomo e la donna gia' contenute:
a) nella legislazione di uno Stato parte, oppure
b) in ogni altra Convenzione, trattato o accordo internazionale in vigore in tale Stato.

Convenzione - art. 24

ARTICOLO 24.
Gli Stati parte si impegnano ad adottare ogni misura necessaria, sul piano nazionale, a garantire il pieno esercizio dei diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Convenzione - art. 25

ARTICOLO 25.
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' designato come depositario della presente Convenzione.
3. La presente Convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati. L'adesione si effettuera' con il deposito degli strumenti di adesione presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 26

ARTICOLO 26.
1. Ogni Stato parte puo' richiedere, in qualsiasi momento, la revisione della presente Convenzione indirizzando una comunicazione scritta in tale senso al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite decide sulle misure da prendere, se del caso, in merito ad una richiesta di questo tipo.

Convenzione - art. 27

ARTICOLO 27.
1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dalla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione, o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore dopo trenta giorni dalla data del deposito dello strumento di ratifica o d'adesione dello Stato medesimo.

Convenzione - art. 28

ARTICOLO 28.
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ricevera' e comunichera' a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno fatte al momento della ratifica o dell'adesione.
2. Non sara' autorizzata nessuna riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione.
3. Le riserve potranno essere ritirate in qualsiasi momento per mezzo di notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che informera' tutti gli Stati parte della Convenzione. La notifica avra' effetto alla data di ricezione.

Convenzione - art. 29

ARTICOLO 29.
1. Ogni controversia tra due o piu' Stati parte concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione, che non sia regolata per via negoziale, sara' sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle parti. Se nei sei mesi che seguono la data della domanda di arbitrato le parti non giungono ad un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi delle parti puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conforme allo statuto della Corte.
2. Ogni Stato parte potra' dichiarare, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione alla presente Convenzione, che non si considera vincolato alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. Gli altri Stati parte non saranno vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di uno Stato parte che avra' formulato tali riserve.
3. Ogni Stato parte che avra' formulato una riserva in conformita' alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, potra', in qualsiasi momento, togliere tale riserva, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Convenzione - art. 30

ARTICOLO 30.
La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sara' depositata presso di Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
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