Monitoring Gesetzessammlung

075U0646

IT - Leggi di Ratifica

075U0646

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, aggiuntivo alla convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966. (LEGGE 15 ottobre 1975 n. 646)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica libanese, effettuato in Roma il 18 giugno-4 agosto 1973, aggiuntivo alla convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmata a Beirut il 9 giugno 1966.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla clausola finale delle note stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 ottobre 1973 LEONE MORO - RUMOR - VISENTINI - MARTINELLI - GIOIA Visto, il Guardasigilli: REALE

Allegato

ALLEGATO
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
Roma, 4 agosto 1973
Eccellenza, ho l'onore di accusare ricevuta della nota di V.E. in data 18 giugno 1973 del seguente tenore:
"Ho l'onore di riferirmi all'accordo tra l'Italia e il Libano per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea e marittima concluso a Beirut il 9 giugno 1966 per proporre che allo articolo 3 dell'accordo stesso venga aggiunto il seguente comma:
"I due Governi convengono tuttavia che nessuna pretesa sara' reciprocamente avanzata per il pagamento dei tributi relativi ai redditi derivanti dalla navigazione marittima ed aerea per gli anni 1957, 1958 e 1959".
Qualora il Governo italiano concordi su quanto precede, la presente nota e quella di uguale tenore che l'E.V. vorra' farmi pervenire, costituiranno un accordo integrativo di quello del 9 giugno 1966 che entrera' in vigore quindici giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e di approvazione".
In proposito ho l'onore di comunicare l'accordo del Governo italiano su quanto precede.
Voglia gradire, Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione.
MORO
A Sua Eccellenza
Toufic AOUAD
Ambasciatore del Libano
ROMA
Visto, il Ministro per gli affari esteri
RUMOR
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