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063U0469

IT - Leggi di Ratifica

063U0469

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958. (LEGGE 09 febbraio 1963 n. 469)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia, e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo 29 della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 febbraio 1963 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Convenzione - art. 1

Convenzione tra l'Italia e la Francia per evitare le doppie imposizioni e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette (Parigi, 29 ottobre 1958).
CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA FRANCIA AL FINE DI EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI E DI REGOLARE CERTE ALTRE QUESTIONI IN
MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO
Il Presidente della Repubblica italiana e il Presidente della
Repubblica Francese, animati dal desiderio di evitare le doppie imposizioni e di regolare certe altre questioni in materia di imposte dirette sul reddito e sul patrimonio, hanno deciso di concludere una Convenzione e hanno nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana:
Sua Eccellenza sig. Alberto Rossi LONGHI, Ambasciatore
straordinario e Plenipotenziario d'Italia,
Il Presidente della Repubblica Francese:
Sua Eccellenza sig. Louis JOXE, Ambasciatore di Francia segretario generale del Ministero degli affari esteri,
i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
La presente Convenzione e' applicabile alle persone fisiche
domiciliate in Francia o in Italia, nonche' alle persone giuridiche francesi e italiane.

Convenzione - art. 2

Articolo 2
Paragrafo I. - Le imposte cui la presente Convenzione si applica
sono:
A. Per quanto riguarda la Francia:
1) l'imposta sul reddito delle persone fisiche (tassa
proporzionale e sopratassa progressiva);
2) il versamento forfettario applicabile a certi utili delle
professioni non commerciali;
3) l'imposta sui profitti delle societa' e delle altre persone giuridiche.
B. Per quanto riguarda l'Italia:
1) l'imposta sui redditi dei terreni;
2) l'imposta sui redditi dei fabbricati;
3) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
4) l'imposta sui redditi agrari;
5) l'imposta complementare progressiva sul reddito;
6) l'imposta sulle societa';
7) l'imposta sulle obbligazioni.
Paragrafo 2. - La presente Convenzione si applica ugualmente alle imposte sui reddito percepite da Province, Dipartimenti, Comuni, Camere di commercio e da ogni altro Ente locale.
Essa si applichera' inoltre, ad ogni altra imposta avente natura
analoga che sara' istituita dopo la firma della Convenzione stessa, nel territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati contraenti, sul reddito, sul patrimonio o sugli incrementi di patrimonio.
Paragrafo 3. - Resta inteso che se modificazioni saranno apportate alla legislazione fiscale dell'uno o dell'altro Stato che mutino sensibilmente la natura o il carattere delle imposte previste nel paragrafo 1° del presente articolo, le autorita' competenti dei due Paesi si consulteranno.

Convenzione - art. 3

Articolo 3.
Per l'applicazione della presente Convenzione:
Paragrafo 1. - Il termine "Francia", quando e' usato in senso
geografico non comprende che la Francia metropolitana e i Dipartimenti d'oltremare (Guadalupa, Martinica, Guiana e Reunione);
Il termine "Italia" usato nello stesso senso designa il territorio della Repubblica italiana.
Paragrafo 2. - a) Il domicilio fiscale di una persona fisica e'
situato nel luogo ove essa "abita permanentemente", nel senso di centro degli interessi vitali, e cioe' il luogo in cui i rapporti personali sono piu' stretti.
Quando non e' possibile determinare il domicilio ai sensi del
precedente alinea, la persona fisica si considera domiciliata in quello dei due Stati ove soggiorna prevalentemente. In caso di soggiorno di eguale durata nei due Stati, la persona fisica si considera domiciliata in quello dei due Stati di cui essa ha la nazionalita'; se essa ha la nazionalita' dei due Stati o se non ha la nazionalita' di alcuno di essi, le superiori autorita' amministrative dei due Stati si concerteranno.
b) Il domicilio fiscale di una persona giuridica e' situato nel luogo della sede della direzione effettiva.
Paragrafo 3. - Quando un contribuente ha trasferito definitivamente
il suo domicilio da uno Stato all'altro cessa di essere assoggettato nel primo Stato alle imposte applicate in base al criterio del domicilio, a partire dalla data in cui il trasferimento ha avuto luogo.
L'assoggettamento nell'altro Stato, alle imposte stesse, comincera'
a decorrere da questa data.
Paragrafo 4. - 1. Sono considerate "stabili organizzazioni" le sedi
di direzione effettiva, le officine e i laboratori, le sedi di esercizio di miniere, giacimenti minerari ed altre risorse naturali, le succursali, i magazzini, gli uffici, nonche' ogni altra installazione a carattere permanente nella quale viene esercitata in tutto o in parte l'attivita' dell'impresa.
2. Presentano in particolare questo carattere.
a) i cantieri aperti da una impresa in uno dei due stati per
l'esecuzione di lavori pubblici o privati in questo Stato, quando la durata dei lavori eseguiti in tali cantieri eccede un periodo totale di tre mesi nel corso di dodici mesi consecutivi;
b) le rappresentanze o agenzie quando il rappresentante o
l'agente esercita abitualmente un potere generale che gli permette di negoziare di concludere contratti per conto dell'impresa. In particolare, e' considerato investito di un tale potere l'agente che preleva abitualmente da un deposito prodotti o merci che vende e consegna alla clientela.
3. Al contrario, non implica l'esistenza di una stabile
organizzazione in uno dei due Stati contraenti il fatto, per una impresa dell'altro Stato:
a) di possedere nel primo Stato un magazzino che abbia per scopo esclusivo di facilitare la consegna in questo Stato di prodotti o di merci che hanno formato oggetto di contratti di di vendita conclusi nell'altro Stato:
b) di possedere in qualunque forma una partecipazione in una
societa' o persona giuridica contribuente del primo Stato;
c) di avere relazioni d'affari nel primo Stato, sia per mezzo di un agente veramente autonomo (mediatore, commissionario, agente d'affari o altro intermediario) che agisce nel quadro della sua normale attivita', sia per mezzo di una societa' giuridicalmente indipendente (filiale per esempio);
d) di possedere nel primo Stato, anche sotto forma di
installazioni permanenti, uffici che si limitano all'acquisto di merci destinate al suo approvvigionamento.
Paragrafo 5. - Per quanto concerne la imposizione dei loro profitti
in relazione all'articolo 5, le imprese di assicurazione sono considerate come aventi una stabile organizzazione in uno dai due Stati non appena, per mezzo di un rappresentante, riscuotono premi sul territorio di detto Stato o assicurano rischi situati sul questo territorio.

Convenzione - art. 4

Articolo 4
Paragrafo 1. - I redditi dei beni immobili, compresi i profitti
delle attivita' agricole o forestali nonche' i profitti derivanti dall'alienazione di tali beni, non sono imponibili che nello Stato in cui i beni stessi sono situati.
Paragrafo 2. - I canoni pagati per il godimento di beni immobili, per l'esercizio dei diritti di caccia, di pesca e altri diritti analoghi o per la utilizzazione di miniere, cave o altre risorse naturali sono imponibili soltanto nello Stato in cui sono situati i beni ai quali si riferiscono tali canoni.

Convenzione - art. 5

Articolo 5
Paragrafo 1. - Quando una impresa gestita in uno degli Stati
contraenti possiede nell'altro Stato una stabile organizzazione ai sensi dell'articolo 3 della presente Convenzione, i redditi derivanti dall'insieme delle operazioni compiute da questa organizzazione, nonche' i profitti risultanti dalla alienazione totale o parziale dei beni di tale organizzazione, non sono imponibili che in questo ultimo Stato.
Paragrafo 2. - Se la contabilita' o altri elementi non consentono di determinare esattamente e distintamente l'ammontare effettivo dei redditi prodotti dalla stabile organizzazione, le autorita' fiscali dei due Stati si intenderanno, se necessario, per fissare i criteri di ripartizione idonei a determinate la quota-parte del reddito complessivo dell'impresa che puo' essere equamente attribuita a questa organizzazione.
Paragrafo 3. - I redditi e i profitti della stabile organizzazione,
quali sono definiti nel precedente paragrafo 1, comprendono, in particolare, ogni profitto e vantaggio che, secondo le normali usanze commerciali, non sarebbero stati consentiti a terzi e che sono attribuiti o accordati in qualsiasi maniera dalla stabile organizzazione, direttamente o indirettamente, sia alla impresa stessa o ad altre organizzazioni di questa impresa, sia ai suoi dirigenti, azionisti, soci o altri partecipanti o a persone che abbiano con essi interessi comuni.
Paragrafo 4. - Per la determinazione dei redditi della stabile
organizzazione che una impresa di uno dei due Stati possiede nell'altro Stato, si tiene conto:
da una parte, degli oneri e spese reali sopportati dall'impresa nello Stato in cui si trova la stabile organizzazione e che gravano in maniera, diretta e specifica sulla produzione e conservazione di tali redditi dall'altra parte, della frazione delle altre spese normalmente imputabile alla stabile organizzazione, ivi comprese le spese normali di direzione e di amministrazione generale figuranti per l'impresa nel suo complesso nella sede della sua direzione effettiva.

Convenzione - art. 6

Articolo 6
Quando una impresa di uno dei due Stati, che e' alla dipendenza o possiede il controllo di una impresa dell'altro Stato o che si trova alla dipendenza di una impresa o di un gruppo che possiede egualmente il controllo di una impresa dell'altro Stato, consente o impone a questa impresa dell'altro Stato, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, condizioni differenti da quelle che sarebbero normalmente fatte a imprese effettivamente indipendenti, tutti i profitti due avrebbero dovuto normalmente apparire nella contabilita' di una di queste imprese, ma che sono stati in tal modo trasferiti direttamente o indirettamente, all'altra impresa, possono essere inclusi fra i profitti imponibili della prima impresa. In mancanza di elementi precisi che permettono di determinare esattamente l'ammontare dei profitti trasferiti, le autorita' competenti dei due Stati contraenti si intenderanno, se necessario, per fissare a quale cifra debbono essere valutati tali profitti e per evitare la doppia imposizione nello spirito della Convenzione.

Convenzione - art. 7

Articolo 7
In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, i profitti derivanti dalla gestione di imprese di navigazione marittima o area non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa, a condizione che le navi o gli aeromobili battano bandiera o posseggano la nazionalita', del detto Stato.

Convenzione - art. 8

Articolo 8
Paragrafo 1. - Salve le disposizioni degli articoli 9 e 10 della
presente Convenzione i due Stati contraenti hanno convenuto quanto segue:
a) gli interessi ed altri redditi dei fondi pubblici delle
obbligazioni, dei prestiti, dei depositi e conti di deposito e di ogni altro credito sono imponibili nello Stato del debitore di tali interessi e redditi.
Tuttavia, se il debitore possiede nei due Stati stabili
organizzazioni ai sensi dell'articolo 3 e se una di queste organizzazioni, nel quadro della propria attivita', contrae un debito o riceve un deposito, l'imposta e' percepita dallo Stato sul territorio del quale e' situata questa organizzazione;
b) i dividendi distribuiti da una societa' che abbia il domicilio
fiscale in uno dei due Stati sono imponibili in questo Stato;
c) i redditi delle societa' di persone sono imponibili secondo la
loro natura, ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione e in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato.
Paragrafo 2. - Per l'applicazione dell'alinea b) di cui sopra,
l'espressione "dividendi" designa i redditi delle azioni, delle azioni di godimento, delle quote di fondatore e di ogni altra quota sociale analoga, nonche' delle quote sociali di societa' a responsabilita' limitata.

Convenzione - art. 9

Articolo 9
Paragrafo 1. - Per quanto concerne i redditi considerati
nell'articolo 8, lo Stato del domicilio conserva il diritto di tassarli in conformita' alla sua legislazione generale ma la doppia imposizione che ne risulta sara' evitata nella maniera seguente:
a) 1. Se gli interessi ed altri redditi sono pagati da un
debitore che abbia il domicilio in Italia, la Francia detrarra' dalla sua tassa proporzionale le imposte effettivamente percepite in Italia su questi interessi e redditi.
2. Se gli interessi ed altri redditi sono pagati da un debitore che
abbia il domicilio in Francia, l'Italia detrarra' dalla sua imposta di ricchezza mobile la tassa proporzionale effettivamente percepita in Francia su questi interessi e redditi.
b) 1. Se i dividendi sono distribuiti da una societa' che abbia il domicilio in Italia a persone fisiche o a societa' di persone che abbiano il domicilio in Francia, la Francia detrarra' dalla sopratassa progressiva applicabile alle dette persone o ai membri delle dette societa', l'imposta complementare progressiva effettivamente percepita, in Italia su questi dividendi.
2. Se i dividendi sono distribuiti da una societa' che abbia il
domicilio in Francia a una, societa' o altra persona giuridica che abbia il domicilio in Italia, la Francia rinuncera', dietro produzione di giustificazioni stabilite di comune accordo fra le autorita' fiscali dei due Paesi, ai prelevamento della tassa proporzionale.
c) 1. Quando il beneficiario dei redditi considerati nel
paragrafo 1, c) dell'articolo 8 e' domiciliato in Francia, l'Italia rinuncera' al prelevamento della sua imposta complementare progressiva e la Francia, se percepisce la tassa proporzionale, detrarra' da questa tassa le imposte effettivamente percepite in Italia sui detti redditi.
2. Quando il beneficiario di detti redditi e' domiciliato in
Italia, la Francia rinuncera' a percepire la sopratassa progressiva e l'Italia, se percepisce l'imposta di ricchezza mobile, detrarra' dal suo ammontare le imposte effettivamente percepite in Francia in rapporto ai redditi medesimi.
Se la legislazione fiscale dell'uno o dell'altro dei due Stati
contraenti subira' modificazioni riguardanti l'applicazione delle disposizioni a), b) e c) di cui sopra, ciascuno Stato puo' chiedere all'altro, per via diplomatica, che sia provvisoriamente sospesa detta applicazione. In questo caso, la sospensione della applicazione della disposizione di cui si tratta decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della richiesta e i due Stati dovranno immediatamente concertarsi per apportare a questa disposizione i necessari adattamenti.
Paragrafo 2. - Per quanto concerne tutti gli altri redditi la, cui tassazione in base alle disposizioni della presente Convenzione, e' riservata esclusivamente ad uno dei due Stati, non possono essere tassati nell'altro Stato.

Convenzione - art. 10

Articolo 10
1. Le societa' aventi il domicilio in Italia che posseggono in
Francia una stabile organizzazione e che ivi sono soggette all'imposta sul reddito dei capitali mobiliari in virtu' dell'articolo 109-2 del Codice generale delle imposte, sono tenute a questa imposta alle condizioni previste da tale disposizione.
Tuttavia, la frazione dei profitti ripartiti effettivamente
assoggettabile alla tassa proporzionale francese non puo' superare il quarto del reddito tassabile ai sensi, dell'articolo 109-2 suindicato, detto reddito non potendo esso stesso superare l'ammontare dei profitti industriali e commerciali realizzati dalla stabile organizzazione francese, nella misura in cui questo ammontare e' determinato per l'applicazione della imposta sulle societa' e alle condizioni previste dalle disposizioni della presente Convenzione.
Se la societa' puo' giustificare, secondo le condizioni che saranno
stabilite d'accordo dalle autorita' amministrative superiori dei due Stati, che piu' dei tre quarti del totale delle sue azioni, delle sue quote di fondatore o delle sue quote sociali appartengono a persone domiciliate in Italia, la frazione dei profitti ripartiti assoggettabili all'imposta, francese ai sensi dell'alinea precedente e' ridotta in misura adeguata.
2. Una societa' che ha il domicilio fiscale in Italia non e'
assoggettabile in Francia alla tassa, proporzionale sul reddito dei capitali mobiliari per il fatto della sua partecipazione alla gestione o al capitale di una societa' che abbia il domicilio fiscale in Francia o a causa di ogni altro rapporto con questa societa'.

Convenzione - art. 11

Articolo 11
Paragrafo 1. - I canoni ed altri proventi che un contribuente di
uno degli Stati contraenti ricava per la concessione ad un contribuente dell'altro Stato dell'uso di beni mobili incorporati, come i brevetti d'invenzione, disegni o modelli, processi e formule segrete, marchi di fabbrica ed altri diritti analoghi, i diritti di autore e di riproduzione, i diritti di utilizzazione di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e i diritti di locazione di pellicole cinematografiche, non sono imponibili che nello Stato in cui si trova il domicilio del beneficiario, a condizione che questi non abbia nell'altro Stato una organizzazione stabile della sua impresa.
In quest'ultimo caso i canoni non sono imponibili che in
quest'altro Stato. Questa regola rimane applicabile nel caso che alla organizzazione stabile venga sostituita una partecipazione in una societa'. In caso di difficolta' le Amministrazioni fiscali dei due Paesi si concerteranno.
Paragrafo 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1) predetto, i canoni, proventi e diritti ivi menzionati non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio e' situata l'impresa che ne sopporta il carico, quando e nella misura in cui questi canoni, proventi e diritti eccedono il valore intrinseco e normale dei beni per i quali sono corrisposti.
Nei casi particolari in cui si ritiene di dover procedere
all'applicazione dell'alinea precedente, le autorita' fiscali dei due Stati s'intenderanno per fissare la frazione dell'ammontare dei canoni, proventi e diritti che puo' essere considerata come normale.
Paragrafo 3. - Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente
articolo si applicano del pari ai profitti derivanti dalla alienazione dei suddetti beni.

Convenzione - art. 12

Articolo 12
Gli stipendi, i salari e le remunerazioni analoghe nonche' le
pensioni versate da uno degli Stati contraenti o da un suo ente locale a persone fisiche residenti nell'altro Stato in corrispettivo di servizi amministrativi o militari, presenti o passati, sono imponibili esclusivamente nel primo Stato.
Tuttavia, questa disposizione non trova applicazione quando le
remunerazioni sono corrisposte a persone che hanno la nazionalita' dell'altro Stato.

Convenzione - art. 13

Articolo 13
Paragrafo 1. - Salve le disposizioni degli articoli 12 e 14 della presente Convenzione, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe non sono imponibili che nello Stato nel cui territorio si esercita l'attivita' personale fonte di questi redditi.
Paragrafo 2. - Tuttavia, una persona fisica avente il domicilio in uno dei due Stati e' esente dall'imposta nell'altro Stato per le remunerazioni relative ai servizi personali prestati in questo altro Stato:
1. Se non ha soggiornato in questo ultimo Stato che per un
periodo o per piu' periodi non eccedenti in totale cento ottantatre giorni nel corso di dodici mesi consecutivi, e 2. Se i servizi sono prestati per conto di una persona fisica o giuridica avente il domicilio nel primo Stato o di una organizzazione situata in questo Stato, e se le dette remunerazioni non hanno gravato come tali i risultati di una attivita' lucrativa imponibili nell'altro Stato.
Paragrafo 3. - Le remunerazioni dei servizi personali prestati
sulle navi o sugli aeromobili non sono imponibili che nello Stato in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea.

Convenzione - art. 14

Articolo 14
I "tantiemes", i gettoni di presenza e gli altri compensi
attribuiti ai membri del Consiglio di amministrazione o di sorveglianza di societa' per azioni o di societa' cooperative, o agli amministratori di societa' a responsabilita' limitata non sono imponibili che in quello dei due Stati in cui e' domiciliata la societa' che li versa.
Le remunerazioni normali che gli interessati percepiscono
effettivamente per altro titolo sono imponibili, secondo la loro natura, ai sensi dell'articolo 13 o ai sensi dell'articolo 16 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 15

Articolo 15
Le pensioni diverse da quelle previste nell'articolo 12 della
presente Convenzione nonche' le rendite vitalizie non sono imponibili
che nello Stato in cui e' domiciliato

Convenzione - art. 16

Articolo 16
Paragrafo 1. - I redditi delle professioni libere e in generale
ogni reddito, di lavoro, diversi da quelli il cui trattamento e' stabilito in maniera speciale dalle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili soltanto nello Stato in cui si esercita l'attivita' personale.
L'attivita' personale e' considerata esercitata in uno dei due
Stati nella misura in cui il contribuente vi utilizza una installazione permanente della quale dispone in maniera regolare.
Paragrafo 2. - Sono in particolare considerare professioni libere, ai sensi del paragrafo 1° suddetto, l'attivita' scientifica, artistica, letteraria, d'insegnamento o pedagogica, nonche' quella dei medici, avvocati, architetti o ingegneri.
Tuttavia, le regole previste all'articolo 13, paragrafo 1, sono
applicabili agli artisti dello spettacolo, della radio, della televisione, del cinema e agli sportivi, quando sono ingaggiati da una impresa o da un organismo qualsiasi mediante una remunerazione determinata.

Convenzione - art. 17

Articolo 17
I professori e i membri del corpo insegnante di uno degli Stati che
ricevono una remunerazione per l'insegnamento da essi dato nel corso di un periodo di residenza non eccedente i due anni in una Universita' o in un altro Istituto d'insegnamento superiore situato nell'altro Stato, sono esenti da imposte sulla detta remunerazione in questo altro Stato.

Convenzione - art. 18

Articolo 18
Gli studenti e gli apprendisti di uno dei due Stati contraenti, che
soggiornano nell'altro Stato al solo scopo di farvi i loro studi o di acquistarvi una formazione professionale, non sono sottoposti ad alcuna tassazione da parte di quest'ultimo Stato per i sussidi provenienti dal primo Stato, che essi ricevono.

Convenzione - art. 19

Articolo 19
Le imposte prelevate su ogni altro reddito diverso da quelli
considerati negli articoli precedenti non sono applicate che nello Stato in cui il beneficiario ha il domicilio.

Convenzione - art. 20

Articolo 20
Nel caso in cui, in conformita' alle disposizioni della presente
Convenzione, un reddito deve essere esentate da uno dei due Stati, l'esenzione sara' accordata se e nella misura in cui questo reddito e' imponibile nell'altro stato.

Convenzione - art. 21

Articolo 21
Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio e, sull'incremento
del patrimonio, sono applicabili le disposizioni seguenti:
1. Nella misura in cui il patrimonio si compone:
a) di immobili con i loro accessori;
b) di imprese commerciali o industriali, comprese quelle di
navigazione marittima e di navigazione aerea, l'imposta sara' applicata nello Stato al quale e' dovuta ai sensi degli articoli precedenti, l'imposta sui redditi derivanti dal detto patrimonio.
2. Nella misura, in cui il patrimonio si compone di valori
immobiliari o di crediti di ogni specie, l'imposta sara' applicata nello Stato del domicilio del proprietario di questi valori o crediti.
Tuttavia, per quanto riguarda i valori mobiliari e crediti facenti parte del capitale realmente investito in una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti, l'imposta sara' applicata in questo Stato.
3. Per tutte le altre specie di patrimonio, l'imposta sara'
applicata nello Stato del domicilio
4. Per l'applicazione del presente articolo, non sono considerate
imposte sul patrimonio, le imposte che colpiscono separatamente taluni elementi del patrimonio come l'imposta italiana sulle obbligazioni. Altrettanto dicasi per l'imposta italiana sulle societa' che presenta nel suo insieme, il carattere di imposta sul reddito.

Convenzione - art. 22

Articolo 22
Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, le imposte a carattere progressivo potranno essere calcolate, in ciascuno Stato, vi sia o non domiciliato il contribuente, con l'aliquota relativa all'insieme degli elementi imponibili secondo la legislazione fiscale di questo Stato.

Convenzione - art. 23

Articolo 23
Le disposizioni della presente Convenzione non limitano i diritti e
i vantaggi che la legislazione di uno qualunque degli Stati contraenti accorda ai contribuenti relativamente alle imposte considerate nell'articolo 2 della presente Convenzione.

Convenzione - art. 24

Articolo 24
Paragrafo 1. - Le autorita' fiscali dei due Stati contraenti si
comunicheranno tutte le informazioni di cui dispongono o che possono ottenere e che sono necessarie per assicurare l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione nonche' per evitare la frode fiscale o per applicare le regole destinate a prevenire l'evasione fiscale nel campo delle imposte che fanno oggetto di questa Convenzione.
Paragrafo 2. - Tutte le informazioni cosi' scambiate dovranno
essere tenute segrete e non potranno essere comunicate, al di fuori del contribuente o del suo mandatario, a persone diverse da quelle che si occupano dell'applicazione e della riscossione delle imposte considerate nella presente Convenzione, nonche' dei reclami e dei ricorsi relativi a queste imposte.
Paragrafo 3. - Le disposizioni del presente articolo non possono
avere per effetto di imporre alle autorita' fiscali di uno dei due Stati l'obbligo di comunicare, sia le informazioni che, con riguardo alla loro natura, non possono essere ottenute in forza della propria legislazione fiscale o in forza di quella dell'altro Stato, sia le informazioni che, secondo il loro apprezzamento, sono suscettibili di rivelare un processo di fabbricazione o di compromettere un segreto industriale, commerciale o professionale o di ordine pubblico. Queste disposizioni non possono nemmeno essere considerate come facenti obbligo alle autorita' fiscali di uno dei due Stati di compiere atti non conformi ai propri regolamenti e alla propria prassi.
Paragrafo 4. - Lo scambio delle informazioni avra' luogo d'ufficio o su richiesta con riguardo a casi concreti. Le autorita' competenti dei dire Stati si metteranno d'accordo per stabilire l'elenco delle informazioni che saranno fornite d'ufficio.

Convenzione - art. 25

Articolo 25
Paragrafo 1. - Gli Stati contraenti si impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte che fanno oggetto della presente Convenzione nonche' degli interessi, delle spese, dei supplementi e maggiorazioni di imposte.
Paragrafo 2. - Le autorita' fiscali dello Stato richiesto di
prestare aiuto e assistenza all'altro Stato procederanno alla riscossione secondo le regole applicabili alla riscossione dei propri crediti fiscali della medesima natura. I crediti fiscali da riscuotere non saranno considerati crediti privilegiati nello Stato richiesto.
Paragrafo 3. - Gli atti e le misure d'esecuzione avranno luogo
dietro produzione di una copia ufficiale dei titoli esecutivi ed eventualmente delle decisioni passate in forza di cosa giudicata.
Paragrafo 4. - Per quanto riguarda i crediti fiscali che sono
ancora passibili di ricorsi, lo Stato creditore, per la salvaguardia, dei suoi diritti, puo' richiedere all'altro Stato di notificare al debitore una intimazione o titolo di riscossione. Le contestazioni concernenti la fondatezza dei reclami che hanno motivato la notificazione non possono essere portate che innanzi alla competente giurisdizione dello Stato richiedente.

Convenzione - art. 26

Articolo 26
Paragrafo 1. - Le autorita' fiscali dei due Stati contraenti
potranno stabilire, di comune accordo, i regolamenti necessari alla esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione.
Paragrafo 2. - Nel caso che l'applicazione di qualche disposizione di questa Convenzione desse luogo a difficolta' o a dubbi, le autorita' fiscali dei due Stati contraenti si metteranno d'accordo per interpretare tale disposizione nello spirito della Convenzione.
Paragrafo 3. - Se un contribuente di uno degli Stati contraenti
prova che le imposizioni fatte o progettate a suo carico hanno causato o causeranno nei suoi confronti una doppia imposizione vietata dalla Convenzione, puo', senza pregiudizio dell'esercizio dei suoi diritti di reclamo e di ricorso in ciascuno Stato, rivolgere alle autorita' fiscali dello stato in cui si trova il suo domicilio una domanda scritta di revisione delle dette imposizioni. Questa domanda, deve essere presentata, nel termine di sei mesi a partire dalla data della notifica o della riscossione alla fonte della seconda imposizione. Se ne riconoscono la fondatezza, le autorita' fiscali cui tale domanda e', stata rivolta si metteranno d'accordo con le autorita' fiscali dell'altro Stato al fine di evitare la doppia imposizione.
Paragrafo 4. - Se risulta che, per arrivare ad un accordo siano
opportune trattative, queste saranno affidate ad una Commissione mista formata di rappresentanti dei due Stati designati dalle loro autorita' amministrative superiori.

Convenzione - art. 27

Articolo 27
Le autorita' fiscali considerate nella presente Convenzione sono, per quanto riguarda la Francia, il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte) e, per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).

Convenzione - art. 28

Articolo 28
Gli effetti della presente Convenzione potranno essere estesi, con le modifiche che saranno riconosciute necessarie dai due Stati, all'Algeria e ai territori di cui la Repubblica Francese assicura la rappresentanza diplomatica a condizione che il territorio interessato percepisca imposte di natura analoga a quelle previste nell'articolo 2 della presente Convenzione.
Le condizioni e le modalita' per l'estensione saranno fissate in
uno scambio di note diplomatiche fra i due Stati.
In ogni momento dopo il decorso di un anno a partire dall'entrata in vigore dell'estensione notificata in conformita', alle disposizioni dell'alinea precedente, ciascuno degli Stati contraenti potra', mediante preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica far cessare per la fine dell'anno solare l'applicazione della presente Convenzione nei confronti di ogni territorio al quale essa sara' stata estesa. La Convenzione si applichera' per l'ultima volta nel detto territorio secondo quanto previsto all'articolo 30 seguente.
Salvo che i due Stati non abbiano espressamente convenuto contrarie
disposizioni, la denuncia della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 30 mettera' fine all'applicazione della Convenzione medesima per quanto riguarda tutti i territori ai quali essa sara' stata estesa alle condizioni previste dal presente articolo.

Convenzione - art. 29

Articolo 29
Paragrafo 1. - La presente Convenzione e' redatta in lingua
francese e italiana, entrambi i testi facendo egualmente fede. Essa sara' ratificata e, gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma nel piu' breve termine possibile.
Paragrafo 2. - La Convenzione entrera' in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta:
1) alle imposte percepite per ritenuta alla fonte sui redditi
previsti all'articolo 8 della presente Convenzione e il cui pagamento avra' luogo dopo la scadenza di un termine di tre mesi a partire da tale scambio, quando le disposizioni di detta Convenzione prevedono la rinunzia a questa ritenuta;
2) alle altre imposte sul reddito, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare nel corso del quale avra' luogo lo scambio degli strumenti di ratifica, sia durante gli esercizi chiusi nel corso del - l'anno stesso.

Convenzione - art. 30

Articolo 30
La presente Convenzione restera' in vigore fino a quando non sara' stata denunciata da uno dei due Stati contraenti.
Ciascuno Stato potra' denunciarla, mediante preavviso di sei mesi notificato per via diplomatica, per la fine dell'anno solare a partire dal quinto anno successivo a quello della ratifica.
In questo caso, la Convenzione si applichera' per l'ultima volta:
1) con riguardo ai redditi considerati all'articolo 8 e per i
quali le disposizioni della presente Convenzione stabiliscono che non saranno piu' tassati alla fonte, ai redditi il cui pagamento avra' luogo non piu' tardi del 31 dicembre dell'anno solare per la fine del quale la denuncia sara' stata notificata;
2) con riguardo agli altri redditi, per l'imposizione dei redditi
prodotti, sia durante l'anno solare per la fine del quale la denuncia sara' stata notificata durante gli esercizi chiusi ne corso dell'anno stesso.

Convenzione - art. 31

Articolo 31
Le disposizioni della Convenzione tra l'Italia e la Francia per
evitare le doppie imposizioni e regolare certe altre questioni in materia fiscale, firmata il 16 giugno 1930, si applicheranno per l'ultima volta:
1) alle imposte percepite per ritenuta alla fonte sui redditi
considerati dall'articolo 29-2-1° della presente Convenzione, il cui pagamento avra' luogo non oltre la scadenza del termine di tre mesi previsto nel detto articolo 2) alle altre imposte sul reddito, per l'imposizione dei redditi prodotti, sia durante l'anno solare precedente quello dello scambio degli strumenti di ratifica, sia durante gli esercizi chiusi nei corso dell'anno stesso.
In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato in
calce la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto a Parigi il 29 ottobre 1958
Per il Presidente della Repubblica italiana
ROSSI LONGHI
Per il Presidente della Repubblica Francese
JOXE

Convention

CONVENTION
ENTRE L'ITALIE ET LA FRANCE POUR EVITER LES DOUBLES
IMPOSITIONS ET REGLER CERTAINES AUTRES QUESTIONS EN
MATIERE D'IMPOTS DIRECTS SUR LES REVENUSET SUR LA FORTUNE
Parte di provvedimento in formato grafico
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