Monitoring Gesetzessammlung

078U0260

IT - Leggi di Ratifica

078U0260

Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975. (LEGGE 26 maggio 1978 n. 260)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) convenzione sull'unificazione di alcuni principi della legislazione sui brevetti di invenzione, firmata a Strasburgo il 27 novembre 1963;
b) trattato di cooperazione in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Washington il 19 giugno 1970;
c) convenzione sul rilascio di brevetti europei (convenzione sul brevetto europeo), con regolamento di esecuzione e allegati, firmata a Monaco il 5 ottobre 1973;
d) convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune (convenzione sul brevetto comunitario), con regolamento di esecuzione, firmata a Lussemburgo il 15 dicembre 1975.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 9, 63, 169 e 98 degli atti stessi.

Art. 3

La spesa relativa: alla partecipazione italiana al trattato di cooperazione in materia di brevetti (per lire 200 milioni), al versamento dei contributi eccezionali per l'Organizzazione europea dei brevetti previsti dall'articolo 40, paragrafo 3, della convenzione sub c) dell'articolo 1 della presente legge (per lire 350 milioni) ed alla partecipazione alla convenzione sul brevetto europeo per il mercato comune in applicazione dell'articolo 146 della convenzione di Monaco (per lire 50 milioni), sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4

Al complessivo onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 600 milioni in ragione d'anno, si fara' fronte per il 1977 a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, e per il 1978 mediante riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per il corrispondente anno.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

Le somme, comprensive degli interessi, a qualsiasi titolo spettanti all'Italia ai sensi delle disposizioni contenute negli atti internazionali oggetto della presente legge, saranno versate al bilancio dello Stato, in apposito capitolo di entrata.

Art. 6

Il Governo e' delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme occorrenti per l'applicazione degli atti internazionali di cui all'articolo 1 e per modificare la legislazione interna allo scopo di adeguarla e coordinarla con i predetti atti anche al fine di eliminare una diversita' di trattamento per i richiedenti di brevetti nazionali.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 maggio 1978 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO - PANDOLFI - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION
SUR L'UNIFICATION DE CERTAINS ELEMENTS DU DROIT DES BREVETS D'INVENTION
Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

CONVENZIONE
SULL'UNIFICAZIONE DI ALCUNI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE SUI BREVETTI D'INVENZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico

Traite

TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS fait a' Washington le 19 juin 1970
Parte di provvedimento in formato grafico
REGLEMENT D'EXECUTION DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel trattato
TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI firmato a Washington il 19 giugno 1970
Gli Stati contraenti,
Desiderosi di contribuire allo sviluppo della scienza e della tecnica,
Desiderosi di migliorare la protezione legale delle invenzioni,
Desiderosi di semplificare e rendere meno costoso l'ottenimento della protezione delle invenzioni quando questa sia desiderata in parecchi paesi,
Desiderosi di facilitare e accelerare per tutti l'accesso alle informazioni tecniche contenute nei documenti che descrivono nuove invenzioni,
Desiderosi di stimolare e accelerare il progresso economico dei paesi in via di sviluppo apprestando provvedimenti destinati ad accrescere l'efficacia dei loro sistemi legali di protezione delle invenzioni, siano essi nazionali o regionali, permettendo a detti paesi di accedere facilmente alle informazioni relative all'ottenimento di soluzioni tecniche adatte ai loro bisogni specifici e aiutandoli ad accedere alla tecnologia moderna in costante progresso,
Convinti che la cooperazione internazionale rendera' molto piu' facile la realizzazione di questi scopi,
Hanno concluso il seguente trattato:
Articolo 1
Costituzione di una unione
1) Gli Stati che fanno parte del presente trattato (denominati in seguito "Stati contraenti") sono costituiti in unione per la cooperazione nell'ambito del deposito, della ricerca e dell'esame delle domande di protezione delle invenzioni, nonche' per la prestazione di servizi tecnici speciali. Questa unione e' denominata Unione internazionale per la cooperazione in materia di brevetti.
2) Nessuna disposizione del presente trattato potra' essere interpretata come limitazione dei diritti previsti dalla Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale a favore dei cittadini dei paesi membri di questa convenzione o delle persone domiciliate in questi paesi.

Art. 2

Articolo 2
Definizioni
Ai sensi del presente trattato e del regolamento d'esecuzione, e salvo diverso esplicito disposto:
i) si deve intendere per "domanda" una domanda di protezione per un'invenzione; ogni riferimento ad una "domanda" va inteso quale riferimento alle domande di brevetto d'invenzione, di certificati di autore d'invenzione, di certificati di utilita', di modelli di utilita', di brevetti completivi, di certificati completivi, di certificati di autore completivi e di certificati di utilita' completivi;
ii) ogni riferimento a un "brevetto" va inteso quale riferimento ai brevetti d'invenzione, ai certificati di autore d'invenzione, ai certificati di utilita', ai modelli di utilita', ai brevetti completivi, ai certificati completivi, ai certificati di autore d'invenzione completivi e ai certificati di utilita' completivi;
iii) si deve intendere per "brevetto nazionale" un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale;
iv) si deve intendere per "brevetto regionale" un brevetto rilasciato da una amministrazione nazionale o intergovernativa abilitata a rilasciare brevetti aventi effetto in piu' di uno Stato;
v) si deve intendere per "domanda regionale" una domanda di brevetto regionale;
vi) ogni riferimento a una "domanda nazionale" va inteso quale riferimento alle domande di brevetti nazionali e di brevetti regionali diverse da quelle depositate conformemente al presente trattato;
vii) si deve intendere per "domanda internazionale" una domanda depositata conformemente al presente trattato;
viii) ogni riferimento a una "domanda" va inteso come riferimento alle domande internazionali e nazionali;
ix) ogni riferimento a un "brevetto" va inteso quale riferimento ai brevetti nazionali e regionali;
x) ogni riferimento alla "legislazione nazionale" va inteso come riferimento alla legislazione nazionale di uno Stato contraente oppure, qualora si tratti di una domanda regionale o di un brevetto regionale, al trattato che prevede il deposito di domande regionali o il rilascio di brevetti regionali;
xi) si intende per "data di priorita'" per il computo dei termini:
a) quando la domanda internazionale comprende una rivendicazione di priorita' secondo l'articolo 8, la data del deposito della domanda la cui priorita' e' rivendicata;
b) quando la domanda internazionale comprende piu' rivendicazioni di priorita' secondo l'articolo 8, la data del deposito della domanda piu' vecchia la cui priorita' e' rivendicata;
c) quando la domanda internazionale non comporta alcuna rivendicazione di priorita' secondo l'articolo 8, la data del deposito internazionale di questa domanda;
xii) si deve intendere per "ufficio nazionale" l'amministrazione governativa di uno Stato contraente incaricata di rilasciare dei brevetti; ogni riferimento a un "ufficio nazionale" va pure inteso quale riferimento a ogni amministrazione intergovernativa incaricata da piu' Stati di rilasciare dei brevetti regionali, a condizione che uno almeno di questi Stati sia uno Stato contraente e che questi Stati abbiano autorizzato detta amministrazione ad assumere gli obblighi e a esercitare i poteri che il presente trattato e il regolamento d'esecuzione attribuiscono agli uffici nazionali;
xiii) si deve intendere per "ufficio designato" l'ufficio nazionale dello Stato designato dal depositante conformemente al capitolo I del presente trattato, nonche' ogni ufficio che agisca per questo Stato;
xiv) si deve intendere per "ufficio eletto" l'ufficio nazionale dello Stato eletto dal depositante conformemente al capitolo II del presente trattato, nonche' ogni ufficio che agisca per questo Stato;
xv) si deve intendere per "ufficio ricevente" l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa dove la domanda e' stata depositata;
xvi) si deve intendere per "Unione" l'Unione internazionale di cooperazione in materia di brevetti;
xvii) si deve intendere per "Assemblea" l'Assemblea dell'Unione;
xviii) si deve intendere per "Organizzazione" l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale;
xix) si deve intendere per "Ufficio internazionale" l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione, finche' esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprieta' intellettuale (BIRPI);
xx) si deve intendere per "Direttore generale" il Direttore generale dell'Organizzazione e, finche' i BIRPI esisteranno, il Direttore generale dei BIRPI.

Art. 3

Articolo 3
Domanda internazionale
1) Le domande di protezione delle invenzioni in ogni Stato contraente possono essere depositate come domande internazionale ai sensi del presente trattato.
2) Una domanda internazionale deve contenere, conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione, una richiesta, una descrizione, una o piu' rivendicazioni, uno o piu' disegni (ove siano richiesti) e un estratto.
3) L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non puo' venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per valutare l'estensione della protezione richiesta.
4) La domanda internazionale:
i) deve essere redatta in una delle lingue prescritte;
ii) deve rispondere ai requisiti formali prescritti;
iii) deve soddisfare alla prescritta esigenza di unita' dell'invenzione;
iv) e' assoggettata al versamento delle tasse prescritti.

Art. 4

Articolo 4
Richiesta
1) La richiesta deve contenere:
i) una istanza per il trattamento della domanda internazionale conformemente al presente trattato;
ii) la designazione dello o degli Stati contraenti nei quali la protezione dell'invenzione e' domandata in base alla domanda internazionale ("Stati designati"); se il depositante puo' o desidera ottenere, per ogni Stato designato, un brevetto regionale in luogo di un brevetto nazionale, egli deve precisarlo nella richiesta; se il depositante non puo', per via di un trattato relativo a un brevetto regionale, limitare la sua domanda ad alcuni degli Stati che fanno parte di questo trattato, la designazione di uno di questi Stati, unitamente all'indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale, equivale a una designazione di tutti questi Stati; se, secondo la legislazione nazionale dello Stato designato, la designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda regionale, questa designazione vale anche come indicazione del desiderio di ottenere un brevetto regionale;
iii) il nome e gli altri dati prescritti al depositante e al mandatario (se vi sia);
iv) il titolo dell'invenzione;
v) il nome dell'inventore e gli altri dati prescritti che lo concernono, nel caso in cui la legislazione di almeno uno degli Stati designati esiga che tali indicazioni siano fornite all'atto del deposito di una domanda nazionale; negli altri casi, queste indicazioni possono figurare sia nella richiesta, sia in comunicazioni singole indirizzate a ciascun ufficio designato la cui legislazione nazionale esiga queste indicazioni ma permetta che esse siano fornite dopo il deposito della domanda nazionale.
2) Per ogni designazione vanno, versate, nel termine prescritto, le tasse prescritte.
3) Se il depositante non domanda altri titoli di protezione previsti dall'articolo 43, la designazione significa che la protezione domandata consiste nel rilascio di un brevetto da parte dello Stato designato o per questo Stato. L'articolo 2.ii) non e' applicabile ai fini del presente paragrafo.
4) L'assenza, nella richiesta, del nome dell'inventore e di altri dati concernenti l'inventore non ha conseguenza alcuna negli Stati designati la cui legislazione, pur esigendo queste indicazioni, permette che esse vengano fornite dopo il deposito della domanda nazionale. L'assenza di queste indicazioni in una separata comunicazione non ha conseguenza alcuna negli Stati designati in cui queste indicazioni non sono richieste dalla legislazione nazionale.

Art. 5

Articolo 5
Descrizione
La descrizione deve esporre l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo affinche' ogni persona esperta possa attuarla.

Art. 6

Articolo 6
Rivendicazioni
La o le rivendicazioni devono definire l'oggetto per il quale si domanda la protezione. Le rivendicazioni devono essere chiare e concise. Esse devono fondarsi interamente sulla descrizione.

Art. 7

Articolo 7
Disegni
1) Fatto salvo il paragrafo 2.ii), occorre fornire disegni se essi sono necessari per l'intelligenza dell'invenzione.
2) Se l'invenzione e' tale da poter essere illustrata con disegni, pur non essendo essi necessari per la sua intelligenza:
i) il depositante puo' includere tali disegni nella domanda internazionale all'atto del suo deposito;
ii) ogni ufficio designato puo' esigere che il depositante fornisca tali disegni nel termine prescritto.

Art. 8

Articolo 8
Rivendicazione di priorita'
1) La domanda internazionale puo' contenere una dichiarazione, conforme alle prescrizioni del regolamento d'esecuzione, che rivendichi la priorita' di una o piu' domande anteriori depositate in o per ogni Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
2-a) Fatto salvo il comma b), le condizioni e gli effetti di ogni rivendicazione di priorita' presentata conformemente al paragrafo 1) sono quelli previsti dall'articolo 4 dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
b) La domanda internazionale che rivendica la priorita' di una o piu' domande anteriori depositate in o per uno Stato contraente, puo' designare questo Stato. Se la domanda internazionale rivendica la priorita' di una o piu' domande nazionali depositate in o per uno Stato designato o la priorita' di una domanda internazionale che aveva designato un solo Stato, le condizioni e gli effetti prodotti dalla rivendicazione di priorita' in questo Stato sono quelli previsti dalla legislazione nazionale di quest'ultimo.

Art. 9

Articolo 9
Depositante
1) Ogni persona domiciliata in uno Stato contraente e ogni cittadino di uno Stato contraente possono depositare una domanda internazionale.
2) L'Assemblea puo' decidere di permettere alle persone domiciliate in ogni paese facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale ma non del presente trattato, nonche' ai cittadini di detto paese, di depositare domande internazionali.
3) Le nozioni di domicilio e di nazionalita', nonche' l'applicazione di queste nozioni nei casi in cui vi siano piu' depositanti o i depositanti non siano i medesimi per tutti gli Stati designati, sono definite nel regolamento d'esecuzione.

Art. 10

Articolo 10
Ufficio ricevente
La domanda internazionale deve essere depositata presso l'ufficio ricevente prescritto, che la controlla e la tratta conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione.

Art. 11

Articolo 11
Data del deposito ed effetti della domanda internazionale
1) L'ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale la data di ricevimento della domanda internazionale, sempre che esso constati che, all'atto del ricevimento:
i) il depositante non e' manifestamente sprovvisto, per motivi di domicilio o di nazionalita', del diritto di depositare una domanda internazionale presso l'ufficio ricevente;
ii) la domanda internazionale e' redatta nella lingua prescritta;
iii) la domanda internazionale contiene almeno gli elementi seguenti:
a) una indicazione secondo la quale e' stata depositata quale domanda internazionale;
b) la designazione di almeno uno Stato contraente;
c) il nome del depositante, indicate nel modo prescritto;
d) una parte che, a prima vista sembri costituire una descrizione;
e) una parte che, a prima vista, sembri costituire una o delle rivendicazioni.
2-a) Se l'ufficio ricevente constata che la domanda internazionale non risponde, all'atto del ricevimento, alle condizioni elencate al paragrafo 1), esso invita il depositante, conformemente al regolamento d'esecuzione, a fare la necessaria correzione.
b) Se il depositante ottempera a questo invito, conformemente al regolamento d'esecuzione, l'ufficio ricevente riconosce quale data del deposito internazionale, la data di ricevimento della correzione richiesta.
3) Fatto salvo l'articolo 64.4, ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti da i a iii) del paragrafo 1), ed alla quale e' stata riconosciuta una data di deposito internazionale, ha, a decorrere dalla data del deposito internazionale, gli effetti di un deposito nazionale regolare in ciascuno degli Stati designati; questa data va intesa data di deposito effettiva in ciascun Stato designato.
4) Ogni domanda internazionale rispondente alle condizioni elencate nei punti da i) a iii) del paragrafo 1), e' considerata come avente valore di un deposito nazionale regolare ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.

Art. 12

Articolo 12
Trasmissione della domanda internazionale all'Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale
1) Un esemplare della domanda internazionale e' conservato dall'ufficio ricevente ("copia per l'ufficio ricevente"), un esemplare ("esemplare originale") trasmesso all'Ufficio internazionale e un altro esemplare ("copia di ricerca") e' trasmesso all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale di cui all'articolo 16, conformemente al regolamento d'esecuzione.
2) L'esemplare originale e' considerato come l'esemplare autentico della domanda internazionale.
3) La domanda internazionale e' considerata come ritirata se l'Ufficio internazionale non riceve l'esemplare originale nel termine prescritto.

Art. 13

Articolo 13
Possibilita' per gli uffici designati di ricevere copia della domanda internazionale
1) Ogni ufficio designato puo' richiedere all'Ufficio internazionale una copia della domanda internazionale prima della comunicazione prevista nell'articolo 20; trascorso un anno a decorrere dalla data di priorita', l'Ufficio internazionale gli rimette questa copia il piu' presto possibile.
2-a) Il depositante puo', in qualsiasi momento, rimettere una copia della sua domanda internazionale a ogni ufficio designato.
b) Il depositante puo', in qualsiasi momento, domandare all'Ufficio internazionale di rimettere una copia della sua domanda internazionale a ogni ufficio designato; l'Ufficio internazionale rimette questa copia a detto ufficio il piu' presto possibile.
c) Ogni ufficio nazionale puo' notificare all'Ufficio internazionale che non desidera ricevere le copie di cui al comma b);
in tal caso, detto comma non e' applicabile per questo ufficio.

Art. 14

Articolo 14
Irregolarita' nella domanda internazionale
1-a) L'ufficio ricevente accerta che la domanda internazionale:
i) sia firmata conformemente al regolamento d'esecuzione;
ii) contenga i dati prescritti relativi al depositante;
iii) contenga un titolo;
iv) contenga un estratto;
v) soddisfi, nella misura prevista dal regolamento d'esecuzione, i requisiti formali prescritti.
b) Se l'ufficio ricevente constata che una di queste prescrizioni non e' soddisfatta invita il depositante a correggere la domanda internazionale nel termine prescritto; se il depositante non ottempera, questa domanda e' considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.
2) Se la domanda internazionale fa riferimento a disegni che non sono acclusi alla domanda, l'ufficio ricevente ne avverte il depositante, il quale puo' consegnare questi disegni nel termine prescritto; la data del deposito internazionale e' allora quella del giorno in cui detti disegni pervengono all'ufficio ricevente. In caso contrario, qualsiasi riferimento a tali disegni e' considerato come inesistente.
3-a) Se l'ufficio ricevente constata che le tasse prescritte dall'articolo 3.4-iv) non sono state versate nel termine prescritto o che la tassa prescritta dall'articolo 4.2) non e' stata versata per alcuno degli Stati designati, la domanda internazionale e' considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.
b) Se l'ufficio ricevente constata che la tassa prescritta dall'articolo 4.2) e' stata versata nel termine prescritto per uno o per alcuni Stati designati (ma non per tutti), la designazione di quelli fra i detti Stati per i quali la tassa non e' stata versata nel termine prescritto e' considerata come ritirata e l'ufficio ricevente lo dichiara.
4) Se, dopo aver riconosciuto alla domanda internazionale una data di deposito internazionale, l'ufficio ricevente constata, entro il termine prescritto, che una qualsiasi delle condizioni elencate nei punti da i) a iii) dell'articolo 11.1) non era soddisfatta a tale data, questa domanda e' considerata come ritirata e l'ufficio lo dichiara.

Art. 15

Articolo 15
Ricerca internazionale
1) Ogni domanda internazionale forma oggetto di una ricerca internazionale.
2) Scopo della ricerca internazionale e' di scoprire lo stato della tecnica pertinente.
3) La ricerca internazionale viene eseguita sulla base delle rivendicazioni, tenuto debito conto della descrizione e dei disegni (se vi siano).
4) L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale prevista nell'articolo 16 si sforza di scoprire lo stato della tecnica pertinente nella misura massima consentitale dai suoi mezzi e deve, in ogni caso, consultare la documentazione specifica nel regolamento d'esecuzione.
5-a) Il titolare di una domanda nazionale depositata presso l'ufficio nazionale di uno Stato contraente o presso l'ufficio che agisce per tale Stato puo', qualora la legislazione nazionale di questo Stato lo consenta e nelle condizioni previste da questa legislazione, domandare che una ricerca simile a una ricerca internazionale ("ricerca di tipo internazionale") sia eseguita per questa domanda.
b) L'ufficio nazionale di uno Stato contraente o l'ufficio che agisce per tale Stato puo', qualora la legislazione nazionale di questo Stato lo consenta, assoggettare a una ricerca di tipo internazionale ogni domanda nazionale depositata presso di esso.
c) La ricerca di tipo internazionale e' eseguita dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, prevista dall'articolo 16, che sarebbe competente per una ricerca internazionale se la domanda nazionale fosse una domanda internazionale depositata presso l'ufficio indicato nei commi a) e b). Se la domanda nazionale e' redatta in una lingua nella quale l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima di non poter trattare la domanda, la ricerca di tipo internazionale e' eseguita fondandosi su una traduzione approntata dal depositante in una delle lingue prescritte per le domande internazionali che detta amministrazione si e' impegnata ad accettare per le domande internazionali. La domanda nazionale e la traduzione, qualora sia richiesta, devono essere presentate nella forma prescritta per le domande internazionali.

Art. 16

Articolo 16
Amministrazione incaricata della ricerca internazionale
1) La ricerca internazionale e' eseguita da un'amministrazione incaricata della ricerca internazionale; questa amministrazione puo' essere sia un ufficio nazionale sia un'organizzazione intergovernativa, quale l'Istituto internazionale dei brevetti, le cui attribuzioni comprendono la redazione di rapporti di ricerca documentaria sullo stato della tecnica relativo a invenzioni oggetto di domande di brevetto.
2) Se, in attesa della istituzione di un'amministrazione unica incaricata della ricerca internazionale, esistono piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale, ogni ufficio ricevente specifica, conformemente alle disposizioni dell'accordo citato nel paragrafo 3-b), quale o quali di queste amministrazioni saranno competenti per eseguire la ricerca per le domande internazionali depositate presso detto ufficio.
3-a) Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale sono nominate dall'Assemblea. Ogni ufficio nazionale e ogni organizzazione intergovernativa che soddisfano alle esigenze previste nel comma c) possono essere nominati come amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
b) La nomina e' subordinata al consenso dell'ufficio nazionale o dell'organizzazione intergovernativa interessati e alla conclusione di un accordo, che l'Assemblea deve approvare, tra detto ufficio o detta organizzazione e l'Ufficio internazionale. Questo accordo specifica diritti e obblighi delle parti e contiene in particolare l'impegno formale di detto ufficio o di detta organizzazione ad applicare e osservare tutte le regole comuni della ricerca internazionale.
c) Il regolamento d'esecuzione prescrive le esigenze minime, in particolare per quanto concerne il personale e la documentazione, alle quali ogni ufficio o organizzazione deve continuare a soddisfare finche' resti nominato.
d) La nomina vale per un periodo determinato, che puo' essere prolungato.
e) Prima di decidere in merito alla nomina di un ufficio nazionale o di una organizzazione intergovernativa o in merito al prolungamento o alla revoca della nomina, l'Assemblea sente l'ufficio o l'organizzazione interessati e domanda il parere del Comitato di cooperazione tecnica di cui all'articolo 56, non appena esso sia stato istituito.

Art. 17

Articolo 17
Procedura in seno all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale
1) La procedura in seno all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale e' stabilita dal presente trattato, dal regolamento d'esecuzione e dall'accordo che l'Ufficio internazionale conclude, conformemente al presente trattato e al regolamento d'esecuzione, con detta amministrazione.
2-a) Se l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima:
i) che la domanda internazionale concerne un oggetto per il quale essa non e' tenuta, secondo il regolamento d'esecuzione, a eseguire una ricerca, e decide in tal caso di non procedere alla ricerca, o
ii) che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni non rispondono alle condizioni prescritte, in misura tale da consentire una ricerca significativa,
essa lo dichiara e notifica al depositante all'Ufficio internazionale che non verra' redatto alcun rapporto di ricerca.
b) Se una delle situazioni menzionate nel comma a) esiste soltanto nei riguardi di talune rivendicazioni, il rapporto di ricerca internazionale ne fa stato e, per quanto concerne le altre rivendicazioni, viene redatto conformemente all'articolo 18.
3-a) Se l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima che la domanda internazionale non soddisfa all'esigenza di unita' dell'invenzione cosi' come definita nel regolamento d'esecuzione, essa invita il depositante a pagare delle tasse addizionali. L'Amministrazione incaricata della ricerca internazionale redige il rapporto di ricerca internazionale per le parti della domanda internazionale che concernono l'invenzione menzionata in primo luogo nelle rivendicazioni ("invenzione principale") e, se le tasse addizionali richieste sono state versate nel termine prescritto, per le parti della domanda internazionale che concernono le invenzioni per le quali dette tasse sono state versate.
b) La legislazione nazionale di ogni Stato designato puo' prescrivere che, quando l'ufficio nazionale di questo Stato stima giustificato l'invito, menzionato nel comma a), dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, e quando il depositante non ha versato tutte le tasse addizionali, le parti della domanda internazionale che non hanno formato oggetto di una ricerca sono considerate come ritirate per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante versi una tassa particolare all'ufficio nazionale di detto Stato.

Art. 18

Articolo 18
Rapporto di ricerca internazionale
1) Il rapporto di ricerca internazionale e' redatto nel termine prescritto e nella forma prescritta.
2) Il rapporto di ricerca internazionale, subito dopo la sua redazione, e' trasmesso dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, al depositante e all'Ufficio internazionale.
3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a) e' tradotto conformemente al regolamento d'esecuzione. Le traduzioni sono predisposte dall'Ufficio internazionale o sotto la sua responsabilita'.

Art. 19

Articolo 19
Modificazione delle rivendicazioni presso l'Ufficio internazionale
1) Il depositante, ricevuto il rapporto di ricerca internazionale, ha il diritto di modificare una volta le rivendicazioni della domanda internazionale depositando le modificazioni presso l'Ufficio internazionale nel termine prescritto. Egli puo' allegarvi una breve dichiarazione, in conformita' al regolamento d'esecuzione, che spieghi le modificazioni e che precisi gli effetti che queste ultime possono avere sulla descrizione e sui disegni.
2) Le modificazioni non devono andare al di la' dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale cosi' come depositata.
3) L'inosservanza delle disposizioni del paragrafo 2) non ha conseguenze negli Stati designati la cui legislazione nazionale consente che le modificazioni vadano al di la' dell'esposizione dell'invenzione.

Art. 20

Articolo 20
Comunicazione agli uffici designati
1-a) La domanda internazionale, assieme al rapporto di ricerca internazionale [ivi compresa ogni indicazione prevista nell'articolo 17.2-b)] o alla dichiarazione citata nell'articolo 17.2-a), e' comunicata, conformemente al regolamento d'esecuzione, a ogni ufficio designato che non abbia rinunciato, in tutto o in parte, a questa comunicazione.
b) La comunicazione comprende la traduzione (come prescritta) di detto rapporto o di detta dichiarazione.
2) Se le rivendicazioni sono state modificate secondo l'articolo 19.1), la comunicazione deve contenere sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e nella forma modificata sia il testo integrale delle rivendicazioni nella forma primitiva e precisare le modificazioni apportate; essa deve inoltre, all'occorrenza, contenere la dichiarazione di cui all'articolo 19.1).
3) A richiesta dell'ufficio designato o del depositante, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale invia loro, conformemente al regolamento d'esecuzione, copia dei documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale.

Art. 21

Articolo 21
Pubblicazione internazionale
1) L'Ufficio internazionale pubblica le domande internazionali.
2-a) Fatte salve le eccezioni previste nel comma b) e nell'articolo 64.3), la pubblicazione internazionale della domanda internazionale avviene in breve termine dopo la scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorita' di tale domanda.
b) Il depositante puo' domandare all'Ufficio internazionale di pubblicare la sua domanda internazionale in qualsiasi momento prima della scadenza del termine citato nel comma a). L'Ufficio internazionale procede, in conseguenza, in conformita' al regolamento d'esecuzione.
3) Il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a) viene pubblicato conformemente al regolamento d'esecuzione.
4) La lingua e la forma della pubblicazione internazionale, nonche' altri dettagli, sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione.
5) Non si procede alla pubblicazione internazionale se la domanda internazionale e' ritirata o considerata come ritirata prima della conclusione dei preparativi tecnici della pubblicazione.
6) Se l'Ufficio internazionale stima che la domanda internazionale contiene espressioni o disegni contrari al buon costume o all'ordine pubblico, o dichiarazioni denigratorie ai sensi del regolamento d'esecuzione, esso puo' omettere tali espressioni, disegni o dichiarazioni nelle sue pubblicazioni indicando il posto e il numero delle parole o dei disegni omessi. Esso fornisce, a richiesta, copie speciali delle parti omesse.

Art. 22

Articolo 22
Copie, traduzioni e tasse per gli uffici designati
1) Il depositante consegna a ciascun ufficio designato una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all'articolo 20 sia gia' avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di tale domanda e gli versa (ove sia il caso) la tassa nazionale al piu' tardi alla scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorita'. Nel caso in cui il nome dell'inventore e le altre indicazioni ad esso relative, prescritte dalla legislazione dello Stato designato, non sono richieste all'atto del deposito di una domanda nazionale, il depositante deve, se esse non figurano gia' nella richiesta, comunicarle all'Ufficio nazionale di detto Stato o all'ufficio che agisce per esso al piu' tardi alla scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorita'.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), quando l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale dichiari, conformemente all'articolo 17.2-a), che non verra' redatto alcun rapporto di ricerca internazionale, il termine per l'adempimento degli atti menzionati nel paragrafo 1) del presente articolo e' di due mesi a decorrere dalla data della notificazione di detta dichiarazione al depositante.
3) La legislazione di ogni Stato contraente puo' stabilire, per l'adempimento degli atti menzionati nei paragrafi 1) e 2), termini che scadono dopo quelli indicati in detti paragrafi.

Art. 23

Articolo 23
Sospensione della procedura nazionale
1) Nessun ufficio designato tratta o esamina la domanda internazionale prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio designato puo', a richiesta esplicita del depositante, trattare o esaminare la domanda internazionale in qualsiasi momento.

Art. 24

Articolo 24
Possibile perdita degli effetti negli Stati designati
1) Fatto salvo l'articolo 25 nel caso di cui al seguente punto ii), gli effetti della domanda internazionale previsti nell'articolo 11.3) cessano in ogni Stato designato, con le medesime conseguenze del ritiro di una domanda nazionale in questo Stato:
i) se il depositante ritira la sua domanda internazionale o la designazione di questo Stato;
ii) se la domanda internazionale e' considerata come ritirata in base agli articoli 12.3, 14.1-b) 14.3-a) o 14.4), o se la designazione di questo Stato e' considerata come ritirata in base all'articolo 14.3-b);
iii) se il depositante non adempie, nel termine applicabile, gli atti menzionati nell'articolo 22.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio designato puo' mantenere gli effetti previsti nell'articolo 11.3) anche quando non sia richiesto che tali effetti siano mantenuti in virtu' dell'articolo 25.2).

Art. 25

Articolo 25
Revisione da parte degli uffici designati
1-a) Se l'ufficio ricevente rifiuta di accordare una data di deposito internazionale o dichiara che la domanda internazionale e' considerata come ritirata, o se l'Ufficio internazionale fa una constatazione secondo l'articolo 12.3), quest'ultimo Ufficio, a richiesta del depositante, invia in breve termine a ogni ufficio designato indicato dal depositante copia di qualsiasi documento contenuto nella pratica.
b) Se l'ufficio ricevente dichiara che la designazione di uno Stato e' considerata come ritirata, l'Ufficio internazionale, a richiesta del depositante, invia in breve termine all'ufficio nazionale di detto Stato copia di ogni documento contenuto nell'inserto.
c) Le richieste fatte in base hai commi a) o b) devono essere presentate nel termine prescritto.
2-a) Fatte salve le disposizioni del comma b), ogni ufficio designato, qualora la tassa nazionale (ove sia il caso) sia stata versata e la traduzione appropriata (come prescritta) sia stata consegnata nel termine prescritto, decide se il rifiuto, la dichiarazione o la constatazione menzionati nel paragrafo 1) erano giustificati ai sensi del presente trattato e del regolamento d'esecuzione; se l'ufficio designato constata che il rifiuto o la dichiarazione risultano da un errore o da una omissione dell'ufficio ricevente, o che la constatazione risulta da un errore o da una omissione dell'Ufficio internazionale, esso tratta la domanda internazionale, per quanto concerne i suoi effetti nello Stato dell'ufficio designato, come se tale errore od omissione non fosse avvenuto.
b) Se l'esemplare originale perviene all'Ufficio internazionale dopo la scadenza del termine prescritto dall'articolo 12.3) a causa di un errore o di una omissione del depositante, il comma a) non si applica che nelle circostanze menzionate nell'articolo 48.2).

Art. 26

Articolo 26
Possibilita' di correzione presso gli uffici designati
Nessun ufficio designato puo' respingere una domanda internazionale per il motivo che essa non risponde alle condizioni del presente trattato e del regolamento d'esecuzione senza dare dapprima al depositante l'occasione di correggere detta domanda nella misura e secondo la procedura previste dalla legislazione nazionale per situazioni identiche o comparabili relative a domande nazionali.

Art. 27

Articolo 27
Esigenze nazionali
1) Nessuna legislazione nazionale puo' esigere che la domanda internazionale soddisfi, nella forma e nel contenuto, requisiti diversi da quelli previsti dal presente trattato e dal regolamento d'esecuzione o, a requisiti supplementari.
2) Le disposizioni del paragrafo 1) non potranno ostacolare l'applicazione dell'articolo 7.2) ne' impedire ad alcuna legislazione nazionale, dopo che sia avviato presso l'ufficio designato il trattamento della domanda internazionale, di esigere:
i) se il depositante e' una persona giuridica, l'indicazione del nome di un dirigente di quest'ultima autorizzato a rappresentarla;
ii) la presentazione di documenti, che non appartengono alla domanda internazionale, ma che costituiscono la prova di citazioni o dichiarazioni che figurino in detta domanda, ivi compresa la conferma della domanda internazionale mediante la firma del depositante, quando la domanda sia stata firmata, all'atto del deposito, dal suo rappresentante o dal suo mandatario.
3) Se, nei riguardi di uno Stato designato, il depositante non ha veste, secondo la legislazione nazionale di questo Stato, per depositare una domanda nazionale non essendo egli l'inventore, la domanda internazionale puo' essere respinta dall'ufficio designato.
4) Se la legislazione nazionale prevede, per quanto concerne la forma e il contenuto delle domande nazionali, condizioni che, dal punto di vista dei depositanti, sono piu' favorevoli di quelle previste dal presente trattato e dal regolamento d'esecuzione per le domande internazionali, l'ufficio nazionale, i tribunali e gli altri organi competenti dello Stato designato o che agiscono per esso possono applicare le prime condizioni, in luogo e vece delle ultime, alle domande internazionali, salvo che il depositante richieda che le condizioni previste dal presente trattato e dal regolamento d'esecuzione siano applicate alla sua domanda internazionale.
5) Nulla nel presente trattato e nel regolamento d'esecuzione puo' essere inteso nel senso di una limitazione alla liberta' di uno Stato contraente di prescrivere ogni condizione materiale di brevettabilita' che esso desideri. In particolare, ogni disposizione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione concernente la definizione dello stato della tecnica deve intendersi esclusivamente ai fini della procedura internazionale; pertanto, ogni Stato contraente e' libero di applicare, per la determinazione della brevettabilita' di un'invenzione che forma l'oggetto di una domanda internazionale, i criteri della sua legislazione nazionale relativi allo stato della tecnica e ad altre condizioni di brevettabilita' che non costituiscono esigenze relative alla forma e al contenuto delle domande.
6) La legislazione nazionale puo' esigere che il depositante fornisca prove in merito a ogni condizione materiale di brevettabilita' che essa prescrive.
7) Ogni ufficio ricevente, nonche' ogni ufficio designato che abbia avviato il trattamento della domanda internazionale, puo' applicare le disposizioni della sua legislazione nazionale relative all'obbligo, per il depositante, di farsi rappresentare da un mandatario autorizzato presso detto ufficio e di indicare obbligatoriamente un indirizzo di servizio nello Stato designato per il ricevimento di notificazioni.
8) Nulla nel presente trattato e nel regolamento d'esecuzione puo' essere inteso nel senso di una limitazione alla liberta' di uno Stato contraente di applicare i provvedimenti che stima necessari in materia di difesa nazionale o di limitare, per la protezione dei suoi interessi economici, il diritto dei suoi cittadini o delle persone domiciliate sul suo territorio di depositare domande internazionali.

Art. 28

Articolo 28
Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici designati
1) Il depositante deve avere la possibilita' di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, entro il termine prescritto, presso ogni ufficio designato. Nessun ufficio designato puo' rilasciare il brevetto o rifiutare il rilascio prima della scadenza di questo termine, salvo accordo esplicito del depositante.
2) Le modificazioni non devono andare al di la' dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale cosi' come depositata, a meno che la legislazione nazionale dello Stato designato non lo consenta esplicitamente.
3) Le modificazioni devono essere conformi alla legislazione nazionale dello Stato designato per tutto cio' che non e' stabilito dal presente trattato o dal regolamento d'esecuzione.
4) Se l'ufficio designato esige una traduzione della domanda internazionale, le modificazioni devono essere fatte nella lingua della traduzione.

Art. 29

Articolo 29
Effetti della pubblicazione internazionale
1) Per quanto concerne la protezione dei diritti del depositante in uno Stato designato, gli effetti della pubblicazione internazionale di una domanda internazionale in questo Stato, fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4, sono identici a quelli che la legislazione nazionale di questo Stato attribuisce alla pubblicazione nazionale obbligatoria di domande nazionali non esaminate come tali.
2) Se la lingua della pubblicazione internazionale e' diversa da quella delle pubblicazioni richieste dalla legislazione nazionale dello Stato designato, questa legislazione nazionale puo' prevedere che gli effetti previsti al paragrafo 1) non si producano che a decorrere dalla data in cui:
i) una traduzione in quest'ultima lingua e' perfetta conformemente alla legislazione nazionale; o
ii) una traduzione in quest'ultima lingua e' messa a disposizione del pubblico per visione, conformemente alla legislazione nazionale; o
iii) una traduzione in quest'ultima lingua e' trasmessa dal depositante all'utilizzatore non autorizzato, - effettivo o eventuale - dell'invenzione che forma l'oggetto della domanda internazionale; o
iv) i due atti previsti ai punti i) e iii) o i due atti previsti ai punti ii) e iii) sono stati effettuati.
3) La legislazione nazionale di ogni Stato designato puo' prevedere che quando la pubblicazione internazionale sia stata fatta, a richiesta del depositante, prima della scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorita', gli effetti previsti nel paragrafo 1) non si producono che a partire dalla scadenza di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorita'.
4) La legislazione nazionale di ogni Stato designato puo' prevedere che gli effetti previsti nel paragrafo 1) non si producano che a partire dalla data di ricevimento, da parte del suo ufficio nazionale o dell'ufficio che agisce per questo Stato, di un esemplare della pubblicazione, fatta conformemente all'articolo 21, della domanda internazionale. Questo ufficio pubblica, il piu' presto possibile, la data di ricevimento nel suo bollettino.

Art. 30

Articolo 30
Carattere confidenziale della domanda internazionale
1-a) Fatto salvo il comma b) l'Ufficio internazionale e le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale non devono permettere ad alcuna persona o amministrazione di accedere alla domanda internazionale prima della sua pubblicazione internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante.
b) Il comma a) non e' applicabile alle trasmissioni all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale, alle trasmissioni previste nell'articolo 13 ne' alle comunicazioni previste nell'articolo 20.
2-a) Nessun ufficio nazionale puo' permettere a terzi di accedere alla domanda internazionale, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, prima della piu' remota delle date qui appresso indicate:
i) data della pubblicazione internazionale della domanda internazionale;
ii) data di ricevimento della comunicazione della domanda internazionale secondo l'articolo 20;
iii) data di ricevimento di una copia della domanda internazionale secondo l'articolo 22.
b) Il comma a) non vieta a un ufficio nazionale di comunicare a terzi di essere stato designato ne' di pubblicare questo fatto.
Questa comunicazione o pubblicazione puo' tuttavia contenere soltanto le seguenti indicazioni: designazione dell'ufficio ricevente, nome del depositante, data del deposito internazionale, numero della domanda internazionale e titolo dell'invenzione.
c) Il comma a) non vieta a un ufficio designato di permettere alle autorita' giudiziarie di accedere alla domanda internazionale.
3) Il paragrafo 2-a) si applica a ogni ufficio ricevente, salvo per quanto concernente trasmissioni previste nell'articolo 12.1).
4) Ai sensi del presente articolo, il termine "accedere" comprende tutti i mezzi mediante i quali i terzi possono prender conoscenza e percio' anche le comunicazioni personali e la pubblicazione generale;
tuttavia, nessun ufficio nazionale puo' pubblicare una domanda internazionale o la sua traduzione prima che sia avvenuta la pubblicazione internazionale o prima della scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorita' qualora la pubblicazione internazionale non sia avvenuta alla scadenza di questo termine.

Art. 31

Articolo 31
Richiesta di esame preliminare internazionale
1) A richiesta del depositante, la domanda internazionale viene sottoposta ad un esame preliminare internazionale in conformita' alle disposizioni che seguono e al regolamento d'esecuzione.
2-a) Ogni depositante che, ai sensi del regolamento d'esecuzione, e' domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo II o e' un cittadino di tale Stato, e la cui domanda internazionale e' stata depositata presso l'ufficio ricevente di questo Stato o che agisce per conto di questo Stato, puo' presentare una richiesta di esame preliminare internazionale.
b) L'Assemblea puo' decidere di permettere alle persone autorizzate a depositare domande internazionali di presentare richieste di esame preliminare internazionale anche se sono domiciliate in uno Stato non contraente o non vincolato dal capitolo II o hanno la nazionalita' di tale Stato.
3) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere fatta separatamente dalla domanda internazionale. Essa deve contenere le indicazioni prescritte ed essere redatta nella lingua e nella forma prescritte.
4-a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve indicare lo o gli Stati contraenti ove il depositante intende utilizzare i risultati dell'esame preliminare internazionale ("Stati eletti").
Altri Stati contraenti possono essere eletti successivamente. Possono essere eletti soltanto Stati contraenti gia' designati conformemente all'articolo 4.
b) I depositanti di cui al paragrafo 2-a) possono eleggere qualsiasi Stato contraente vincolato dal capitolo II. I depositanti di cui al paragrafo 2-b) possono eleggere soltanto Stati contraenti vincolati dal capitolo II che si siano dichiarati disposti a essere eletti da tali depositanti.
5) Per la richiesta di esame preliminare internazionale vanno versate, nel termine prescritto, le tasse prescritte.
6-a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata all'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale citata nell'articolo 32.
b) Ogni elezione successiva deve essere presentata all'Ufficio internazionale.
7) Ogni ufficio eletto riceve notificazione della sua elezione.

Art. 32

Articolo 32
Amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
1) L'esame preliminare internazionale e' eseguito dalla amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
2) Per le richieste di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-a) e all'articolo 31.2 b), l'ufficio ricevente o l'Assemblea, rispettivamente, precisa, in conformita' alle disposizioni dell'accordo applicabile concluso tra l'amministrazione o le amministrazioni interessate incaricate dell'esame preliminare internazionale e l'Ufficio internazionale, quale o quali fra queste amministrazioni saranno competenti per eseguire l'esame preliminare.
3) Le disposizioni dell'articolo 16.3)) sono applicabili, mutatis mutandis, alle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale.

Art. 33

Articolo 33
Esame preliminare internazionale
1) L'oggetto dell'esame preliminare internazionale e' di formulare un giudizio preliminare e non impegnativo circa le questioni se l'invenzione per la quale la protezione e' richiesta sembra essere nuova, implicare un'attivita' inventiva (non essere evidente) ed essere atta ad avere applicazione industriale.
2) Ai fini dell'esame preliminare internazionale, l'invenzione per la quale e' richiesta la protezione e' considerata come nuova se non si trovano anteriorita' nello stato della tecnica, come definito nel regolamento d'esecuzione.
3) Ai fini dell'esame preliminare internazionale, si deve considerare che l'invenzione per la quale e' richiesta la protezione implica un'attivita' inventiva se, considerato lo stato della tecnica come definito nel regolamento d'esecuzione, essa non e' alla data pertinente prescritta, evidente per una persona esperta della materia.
4) Ai fini dell'esame preliminare, internazionale, l'invenzione per la quale e' richiesta la protezione e' considerata come atta ad avere applicazione industriale se, conformemente alla sua natura, essa puo' essere prodotta o utilizzata (nel senso tecnologico) in un qualsiasi genere di industria. Il termine "industria" deve essere inteso nel senso piu' largo, come nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
5) I criteri sopraesposti servono solo ai fini dell'esame preliminare internazionale. Ogni Stato contraente puo' applicare criteri supplementari o differenti per decidere se, in questo Stato, l'invenzione e' brevettabile o no.
6) L'esame preliminare internazionale deve tener conto di tutti i documenti citati nel rapporto di ricerca internazionale. Esso puo' prendere in considerazione qualsiasi altro documento considerato pertinente nella fattispecie.

Art. 34

Articolo 34
Procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
1) La procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale e' stabilita dal presente trattato, dal regolamento d'esecuzione e dall'accordo che l'Ufficio internazionale conclude, con detta amministrazione.
2-a) Il depositante ha il diritto di comunicare, verbalmente e per iscritto, con l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
b) Il depositante ha il diritto di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni nel modo prescritto e nel termine prescritto, prima della redazione del rapporto di esame preliminare internazionale. Le modificazioni non devono andare al di la' dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale cosi' come depositata.
c) Il depositante riceve dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale almeno un parere scritto, salvo che detta amministrazione stimi che tutte le condizioni che seguono sono soddisfatte:
i) l'invenzione risponde ai criteri citati nell'articolo 33.1);
ii) la domanda internazionale soddisfa le condizioni del
presente trattato e del regolamento d'esecuzione nei limiti entro i quali esse sono controllate da detta amministrazione;
iii) non si prevede di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 35.2), ultima frase.
d) Il depositante puo' rispondere al parere scritto.
3-a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima che la domanda internazionale non soddisfa l'esigenza di unita' dell'invenzione come definito nel regolamento d'esecuzione, essa puo' invitare il depositante, a scelta di quest'ultimo, sia a limitare le rivendicazioni in modo da soddisfare questo requisito sia a pagare delle tasse supplementari.
b) La legislazione nazionale di ogni Stato eletto puo' prevedere che, qualora il depositante decida di limitare le rivendicazioni ai sensi del comma a), le parti della domanda internazionale che, in conseguenza della limitazione, non formano oggetto di un esame preliminare internazionale sono considerate come ritirate per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante non versi una tassa particolare all'ufficio nazionale di detto Stato.
c) Se il depositante non ottempera entro il termine prescritto all'invito menzionato nel comma a), l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale redige un rapporto di esame preliminare internazionale sulle parti della domanda internazionale che riguardano cio' che sembra costituire l'invenzione principale e, su questo punto, fornisce indicazioni nel rapporto. La legislazione nazionale di ogni Stato eletto puo' prevedere che, quando il suo ufficio nazionale stimi giustificato l'invito dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare, le parti della domanda internazionale che non riguardano l'invenzione principale siano considerate come ritirate, per quanto concerne gli effetti in questo Stato, a meno che il depositante non versi una tassa particolare a questo ufficio.
4-a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima:
i) che la domanda internazionale concerne un oggetto per il quale essa non e' tenuta, secondo il regolamento d'esecuzione, a eseguire un esame preliminare internazionale e decide in tal caso di non eseguire tale esame, o
ii) che la descrizione, le rivendicazioni o i disegni non sono chiari, o che le rivendicazioni non si fondano in maniera adeguata sulla descrizione, cosicche' non e' possibile farsi una opinione valida circa la novita', l'attivita' inventiva (non evidenza) o l'applicazione industriale dell'invenzione per la quale la protezione e' richiesta,
essa non esamina le questioni previste nell'articolo 33.1) e fa conoscere al depositante detta opinione e i relativi motivi.
b) Se l'una o l'altra delle situazioni menzionate nel comma a) esiste soltanto per talune rivendicazioni o in relazione a talune rivendicazioni, le disposizioni di questo comma vanno applicate unicamente a tali rivendicazioni.

Art. 35

Articolo 35
Rapporto di esame internazionale
1) Il rapporto di esame preliminare internazionale e' redatto entro il termine prescritto e nella forma prescritta.
2) Il rapporto di esame preliminare internazionale non contiene dichiarazione alcuna circa la questione di sapere se l'invenzione, per la quale la protezione e' richiesta, e' o sembra essere brevettabile o no nei riguardi di una qualsiasi legislazione nazionale. Esso dichiara, fatto salvo il paragrafo 3, relativamente a ogni rivendicazione, se questa rivendicazione sembra soddisfare i criteri di novita', di attivita' inventiva (non evidenza) e di applicazione industriale, come definiti a fini dell'esame preliminare internazionale nell'articolo 33.1) a 4). Questa dichiarazione deve essere accompagnata dalla citazione dei documenti che sembrano comprovare il giudizio espresso e da tutte le spiegazioni che possono imporsi nella fattispecie. In questa dichiarazione devono essere ugualmente annesse le altre osservazioni previste dal regolamento d'esecuzione.
3-a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima, all'atto della redazione del rapporto di esame preliminare internazionale, che una qualunque delle situazioni menzionate nell'articolo 34.4-a) esiste, essa ne fa stato nel rapporto indicando i motivi. Il rapporto non deve contenere alcuna dichiarazione ai sensi del paragrafo 2).
b) Se esiste una delle situazioni menzionate nell'articolo 34.4-b), il rapporto di esame preliminare internazionale contiene, per le rivendicazioni in questione, l'indicazione prevista nel comma a) e, per le altre rivendicazioni, la dichiarazione indicata nel paragrafo 2).

Art. 36

Articolo 36
Trasmissione, traduzione e comunicazione del rapporto di esame preliminare internazionale
1) Il rapporto di esame preliminare internazionale viene trasmesso, assieme agli allegati prescritti, al depositante e all'Ufficio internazionale.
2-a) Il rapporto di esame preliminare internazionale e i suoi allegati sono tradotti nelle lingue prescritte.
b) Ogni traduzione di detto rapporto e' preparata dall'Ufficio internazionale stesso o sotto la sua responsabilita'; ogni traduzione degli allegati e' preparata dal depositante.
3-a) Il rapporto di esame preliminare internazionale, con la sua traduzione (come prescritta) e i suoi allegati (nella lingua d'origine), e' comunicato dall'Ufficio internazionale a ogni ufficio eletto.
b) La traduzione prescritta degli allegati e' trasmessa, entro il termine prescritto, dal depositante agli uffici eletti.
4) L'articolo 20.3) e' applicabile, mutatis mutandis, alle copie di ogni documento citato nel rapporto di esame preliminare internazionale e che non e' stato citato nel rapporto di ricerca internazionale.

Art. 37

Articolo 37
Ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o di elezioni
1) Il depositante puo' ritirare tutte le elezioni o parte di esse.
2) Se il ritiro concerne tutti gli Stati eletti, la domanda di esame preliminare internazionale e' considerata come ritirata.
3-a) Ogni ritiro deve essere notificato all'Ufficio internazionale.
b) L'Ufficio internazionale notifica il ritiro agli uffici eletti interessati e all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
4-a) Fatto salvo il comma b), il ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o della elezione di uno Stato contraente e', qualora la legislazione di questo Stato non disponga diversamente, considerato come ritiro della domanda internazionale per quanto concerne questo Stato.
b) Il ritiro della domanda di esame preliminare internazionale o della elezione non e' considerata come ritiro della domanda internazionale se esso e' effettuato prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22; tuttavia, ogni Stato contraente puo' prevedere nella sua legislazione nazionale che cio' avverra' soltanto se il suo ufficio nazionale avra' ricevuto, entro detto termine, la copia della domanda internazionale, una traduzione (come prescritta) di detta domanda e la tassa nazionale.

Art. 38

Articolo 38
Carattere confidenziale dell'esame preliminare internazionale
1) Salvo richiesta o autorizzazione del depositante, l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare non devono permettere in nessun momento ad alcuna persona o amministrazione - eccettuati gli uffici eletti, dopo che sia stato redatto il rapporto di esame preliminare internazionale - di accedere, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 30.4), all'inserto dell'esame preliminare internazionale.
2) Fatti salvi il paragrafo 1) e gli articoli 36.1 e 3) e 37.3-b), l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale non possono, salvo richiesta o autorizzazione del depositante, fornire alcuna informazione relativa al rilascio o al rifiuto del rilascio di un rapporto di esame preliminare internazionale oppure al ritiro o al mantenimento della domanda di esame preliminare internazionale o di una elezione qualsiasi.

Art. 39

Articolo 39
Copie, traduzioni e tasse per gli uffici eletti
1-a) Se l'elezione di uno Stato contraente e' stata effettuata prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di priorita', l'articolo 22 non e' applicabile a questo Stato; il depositante rimette a ogni ufficio eletto una copia della domanda internazionale (salvo che la comunicazione di cui all'articolo 20 sia gia' avvenuta) e una traduzione (come prescritta) di questa domanda e gli versa (ove occorra) la tassa nazionale al piu' tardi alla scadenza di un termine di venticinque mesi a decorrere dalla data di priorita'.
b) Ogni legislazione nazionale puo' stabilire, per l'adempimento degli atti menzionati nel comma a), dei termini che scadano dopo quello indicato in detto comma.
2) Gli effetti previsti nell'articolo 11.3) cessano nello Stato eletto con conseguenze identiche a quelle che derivano dal ritiro di una domanda nazionale in questo Stato, qualora il depositante non compia gli atti menzionati nel paragrafo 1-a) entro il termine applicabile secondo il paragrafo 1-a) o b).
3) Ogni ufficio eletto puo' mantenere gli effetti previsti nell'articolo 11.3) anche nel caso in cui il depositante non soddisfi le condizioni previste nel paragrafo 1-a) o b).

Art. 40

Articolo 40
Sospensione dell'esame nazionale e delle altre procedure
1) Se l'elezione di uno Stato contraente e' effettuata prima della scadenza del diciannovesimo mese a decorrere dalla data di priorita', l'articolo 23 non e' applicabile a questo Stato e il suo ufficio nazionale, o ogni ufficio che agisca per questo Stato, non esegue l'esame e non da' inizio ad alcun'altra procedura relativa alla domanda internazionale, fatto salvo il paragrafo 2), prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), ogni ufficio eletto puo', in qualsiasi momento, a richiesta esplicita del depositante, eseguire l'esame e dar inizio a qualsiasi altra procedura relativa alla domanda internazionale.

Art. 41

Articolo 41
Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici eletti
1) Il depositante deve avere la possibilita' di modificare le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, entro il termine prescritto, presso ogni ufficio eletto. Nessun ufficio eletto puo' rilasciare un brevetto o rifiutarne il rilascio prima della scadenza di questo termine, salvo accordo esplicito del depositante.
2) Le modificazioni non devono andare al di la' dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale cosi' come depositata, a meno che la legislazione nazionale dello Stato non lo consenta esplicitamente.
3) Le modificazioni devono essere conformi alla legislazione nazionale dello Stato eletto per tutto cio' che non e' stabilito dal presente trattato o dal regolamento d'esecuzione.
4) Se l'ufficio eletto esige una traduzione della domanda internazionale, le modificazioni devono essere fatte nella lingua della traduzione.

Art. 42

Articolo 42
Risultato dell'esame nazionale degli uffici eletti
Gli uffici eletti che ricevono il rapporto di esame preliminare internazionale non possono esigere che il depositante consegni loro copie di documenti relativi all'esame della medesima domanda internazionale fatto presso un altro ufficio eletto o fornisca loro informazioni circa il contenuto di tali documenti.

Art. 43

Articolo 43
Richiesta di taluni titoli di protezione
Il depositante puo' indicare, conformemente al regolamento d'esecuzione, che la sua domanda internazionale mira al rilascio di un certificato di autore d'invenzione, di un certificato di utilita' o di un modello di utilita' e non a quello di un brevetto, oppure al rilascio di un brevetto o certificato completivo, di un certificato di autore d'invenzione completivo o di un certificato di utilita' completivo, in ogni Stato designato o eletto la cui legislazione prevede il rilascio di certificati di autore d'invenzione, di certificati di utilita', di modelli di utilita', di brevetti o certificati completivi, di certificati di autore d'invenzione completivi o di certificati di utilita' completivi; gli effetti derivanti da questa indicazione sono determinati dalla scelta fatta dal depositante. Ai fini del presente articolo e di ogni regola ad esso relativa, l'articolo 2.ii) non e' applicabile.

Art. 44

Articolo 44
Richiesta di due titoli di protezione
Per ogni Stato designato o eletto la cui legislazione consente che una domanda tendente al rilascio di un brevetto o di uno degli altri titoli di protezione menzionati nell'articolo 43 possa anche mirare al rilascio di un altro di questi titoli di protezione, il depositante puo' indicare, conformemente al regolamento d'esecuzione, i due titoli di protezione di cui desidera il rilascio; gli effetti che ne derivano sono determinati dalle indicazioni del depositante.
Ai fini del presente articolo, l'articolo 2.ii) non e' applicabile.

Art. 45

Articolo 45
Trattato di brevetto regionale
1) Ogni trattato che preveda il rilascio di un brevetto regionale ("trattato di brevetto regionale") e che conceda a tutte le persone, autorizzate dall'articolo 9 a depositare domande internazionali, il diritto di depositare domande per il rilascio di brevetti regionali, puo' stipulare che le domande internazionali contenenti la designazione o l'elezione di uno Stato facente parte tanto del trattato di brevetto regionale che del presente trattato possono essere depositate in vista del rilascio di brevetti regionali.
2) La legislazione nazionale di un tale Stato designato o eletto puo' prevedere che ogni designazione o elezione di detto Stato nella domanda internazionale sara' considerata come indicazione del desiderio del depositante di ottenere un brevetto regionale conformemente al trattato di brevetto regionale.

Art. 46

Articolo 46
Traduzione scorretta della domanda internazionale
Se, a causa di una traduzione scorretta della domanda internazionale, la portata di un brevetto rilasciato in base a questa domanda e' maggiore di quella della domanda internazionale nella sua lingua d'origine, le autorita' competenti dello Stato contraente considerato possono limitare adeguatamente e con effetto retroattivo la portata del brevetto e dichiarare che esso e' nullo e come non avvenuto nella misura in cui la sua portata oltrepassa quella della domanda internazionale nella sua lingua d'origine.

Art. 47

Articolo 47
Termini
1) Le norme per il computo dei termini previsti nel presente trattato sono fissate dal regolamento d'esecuzione.
2-a) Tutti i termini stabiliti nei capitoli I e II del presente trattato possono essere modificati, indipendentemente da ogni revisione secondo l'articolo 60, mediante decisione degli Stati contraenti.
b) La decisione e' presa dall'Assemblea o con voto per corrispondenza e deve essere unanime.
c) I dettagli della procedura sono stabiliti dal regolamento d'esecuzione.

Art. 48

Articolo 48
Inosservanza di taluni termini
1) Se un termine stabilito nel presente trattato o nel regolamento d'esecuzione non e' osservato a causa di interruzione dei servizi postali, di smarrimento o di ritardo inevitabili del corriere postale, questo termine e' considerato come osservato nei casi previsti nel regolamento d'esecuzione purche' siano fornite le dovute prove e soddisfatte le altre condizioni prescritte in detto regolamento.
2-a) Ogni Stato contraente deve, per quanto lo concerne, scusare per motivi ammessi dalla sua legislazione un ritardo nell'osservanza di un termine.
b) Ogni Stato contraente puo', per quanto lo concerne, scusare per motivi diversi da quelli menzionati nel comma a) un ritardo nell'osservanza di un termine.

Art. 49

Articolo 49
Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali
Avvocati, agenti di brevetti o altre persone, che abbiano il diritto d'esercitare presso l'ufficio nazionale presso il quale la domanda internazionale e' stata depositata, hanno il diritto di esercitare, per quanto concerne questa domanda, presso l'Ufficio internazionale, l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale.

Art. 50

Articolo 50
Servizi d'informazione sui brevetti
1) L'Ufficio internazionale puo' fornire servizi (denominati nel presente articolo "servizi d'informazione"), dando informazioni tecniche nonche' altre informazioni pertinenti di cui dispone, sulla base di documenti pubblicati, principalmente di brevetti e di domande pubblicate.
2) L'Ufficio internazionale puo' fornire questi servizi d'informazione sia direttamente sia per il tramite di una o piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o di altre istituzioni specializzate, nazionali o internazionali, con le quali esso abbia potuto concludere accordi.
3) I servizi d'informazione sono organizzati in modo da facilitare particolarmente l'acquisizione, da parte degli Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, delle conoscenze tecniche e della tecnologia, ivi compreso il "know-how" pubblicato disponibile.
4) I servizi d'informazione possono essere ottenuti dai governi degli Stati contraenti, dai loro cittadini e dalle persone domiciliate sul loro territorio. L'Assemblea puo' decidere l'estensione di detti servizi ad altri interessati.
5-a) Ogni servizio deve essere fornito ai governi degli Stati contraenti a prezzo di costo; tuttavia se si tratta di governi di Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, il servizio e' fornito a un prezzo inferiore a quello di costo qualora la differenza possa essere coperta dai benefici realizzati sulla prestazione di servizi a destinatari che non siano governi di Stati contraenti o dai mezzi menzionati nell'articolo 51.4).
b) Il prezzo di costo di cui al comma a) deve essere inteso come importo delle spese che si aggiungono a quelle che l'ufficio nazionale o l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale debbono comunque sostenere per svolgere i loro compiti.
6) I dettagli relativi all'applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell'Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che potra' istituire a tal fine.
7) Se lo stima necessario, l'Assemblea raccomanda altri modi di finanziamento per completare quelli previsti nel paragrafo 5).

Art. 51

Articolo 51
Assistenza tecnica
1) L'Assemblea istituisce un Comitato di assistenza tecnica (denominato nel presente articolo "il Comitato").
2-a) I membri del Comitato sono scelti tra gli Stati contraenti curando che i paesi in via di sviluppo vi siano rappresentati in modo adeguato.
b) Il Direttore generale invita, di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, rappresentanti delle organizzazioni intergovernative che si occupano di assistenza tecnica ai paesi in via di sviluppo a partecipare ai lavori del Comitato.
3-a) Il Comitato ha il compito di organizzare e sorvegliare l'assistenza concessa agli Stati contraenti che sono paesi in via di sviluppo, allo scopo di sviluppare i loro sistemi di brevetti, sia a livello nazionale sia a livello regionale.
b) L'assistenza tecnica comprende in particolare la formazione di specialisti, la messa a disposizione di esperti e la fornitura di attrezzature didattiche e di lavoro.
4) Per il finanziamento di progetti che rientrano nel quadro del presente articolo, l'Ufficio internazionale cerca di concludere accordi, da un canto con organizzazioni internazionali di finanziamento e con organizzazioni intergovernative, in particolare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, le agenzie e gli istituti specializzati delle Nazioni Unite competenti in materia di assistenza tecnica, e, d'altro canto, con i governi degli Stati beneficiari dell'assistenza tecnica.
5) I dettagli relativi all'applicazione del presente articolo sono regolati da decisioni dell'Assemblea e, entro i limiti da essa stabiliti, dai gruppi di lavoro che essa potra' istituire a tal fine.

Art. 52

Articolo 52
Rapporti con le altre disposizioni del trattato
Nessuna disposizione del presente capitolo tocca le disposizioni finanziarie figuranti negli altri capitoli del presente trattato.
Queste disposizioni non sono applicabili al presente capitolo ne' alla sua attuazione.

Art. 53

Articolo 53
Assemblea
1-a) L'Assemblea, fatto salvo l'articolo 57.8), e' composta degli Stati contraenti.
b) Il governo di ogni Stato contraente e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.
2-a) L'Assemblea:
i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente trattato;
ii) svolge i compiti che le sono esplicitamente attribuiti in altre disposizioni del presente trattato;
iii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;
iv) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generale relative all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell'Unione;
v) esamina e approva i rapporti e le attivita' del Comitato esecutivo istituito conformemente al paragrafo 9) e gli impartisce direttive;
vi) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione e ne approva i conti di chiusura;
vii) adotta il regolamento finanziario dell'Unione;
viii) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione;
ix) decide quali Stati non contraenti e, fatto salvo il paragrafo 8), quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi come osservatori alle sue riunioni;
x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione e svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente trattato.
b) sulle questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
3) Un delegato puo' rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
4) Ciascun Stato contraente dispone di un voto.
5-a) La meta' degli Stati contraenti costituisce il quorum.
b) Ancorche' il quorum non sia raggiunto, l'Assemblea puo' deliberare; tuttavia, le deliberazioni, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal regolamento d'esecuzione.
6-a) Fatti salvi gli articoli 47.2-b), 52.2-b), 58.3) e 61.2-b), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
b) L'astensione non e' considerata voto.
7) Se si tratta di questioni che interessano esclusivamente gli Stati vincolati dal capitolo II, ogni riferimento agli Stati contraenti figurante nei paragrafi 4), 5) e 6) e' da considerare come valevole solamente per gli Stati vincolati dal capitolo II.
8) Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale e' ammessa come osservatore alle riunioni dell'Assemblea.
9) Allorche' vi saranno piu' di quaranta Stati contraenti, l'Assemblea istituira' un Comitato esecutivo. Ogni riferimento al Comitato esecutivo fatto nel presente trattato o nel regolamento d'esecuzione va inteso con riferimento a quanto detto Comitato sara' istituito.
10) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si pronuncia, nei limiti del programma e del bilancio preventivo triennale, sui programmi e sui bilanci preventivi annuali preparati dal Direttore generale.
11-a) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
b) Dopo l'istituzione del Comitato esecutivo, l'Assemblea si riunira' una volta ogni tre anni in sessione ordinaria su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.
c) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore Generale a domanda del Comitato esecutivo o a domanda di un quarto degli Stati contraenti.
12) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Art. 54

Articolo 54
Comitato esecutivo
1) Dopo la sua istituzione da parte dell'Assemblea, il Comitato esecutivo sara' assoggettato alle disposizioni che seguono.
2-a) Fatto salvo l'articolo 57.8), il Comitato esecutivo e' composto degli Stati eletti dall'Assemblea tra i propri membri.
b) Il governo di ogni Stato membro del Comitato esecutivo e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.
3) Il numero degli Stati membri del Comitato esecutivo corrisponde al quarto del numero degli Stati membri dell'Assemblea del calcolo dei seggi da occupare, il resto della divisione per quattro non e' preso in considerazione.
4) Eleggendo i membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea deve tener conto di un'equa ripartizione geografica.
5-a) I Membri del Comitato esecutivo restano in funzione dalla chiusura della sessione dell'Assemblea che li ha eletti fino al termine della successiva sessione ordinaria dell'Assemblea.
b) I membri del Comitato esecutivo sono rieleggibili nel limite massimo di due terzi di essi.
c) L'Assemblea stabilisce le modalita' dell'elezione e della rielezione eventuale dei membri del Comitato esecutivo.
6-a) Il Comitato esecutivo:
i) prepara il progetto d'ordine del giorno dell'Assemblea;
ii) sottopone all'Assemblea le proposte relative ai progetti del programma e del bilancio preventivo triennale dell'Unione preparati dal Direttore generale;
iii) si pronuncia, nei limiti del programma e del bilancio preventivo triennale, sui programmi e sui bilanci preventivi annuali preparati dal Direttore generale;
iv) sottopone all'Assemblea, con gli opportuni commenti, le relazioni periodiche del Direttore generale e i rapporti annuali di verifica dei conti;
v) prende qualsiasi provvedimento utile per l'esecuzione, da parte del Direttore generale, del programma dell'Unione giusta le decisioni dell'Assemblea e tenendo conto delle circostanze createsi nell'intervallo tra due sessioni ordinarie della medesima;
vi) svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti nel quadro del presente trattato.
b) Il Comitato esecutivo statuisce su questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, previa consultazione del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
7-a) Il Comitato si riunisce una volta all'anno in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, per quanto possibile nel medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si riunisce il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
b) il Comitato esecutivo e' convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale sia per propria iniziativa sia a richiesta del suo presidente o di un quarto dei suoi membri.
8-a) Ciascun Stato membro del Comitato esecutivo dispone di un voto.
b) La meta' degli Stati membri del Comitato esecutivo costituisce il quorum.
c) Le decisioni sono prese con la maggioranza semplice dei voti espressi.
d) L'astensione non e' considerata voto.
e) Un delegato puo' rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.
9) Gli Stati contraenti che non siano membri del Comitato esecutivo, nonche' ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, sono ammessi alle riunioni del Comitato esecutivo come osservatori.
10) Il Comitato esecutivo adotta il suo regolamento interno.

Art. 55

Articolo 55
Ufficio internazionale
1) I compiti amministrativi spettanti all'Unione sono svolti dall'Ufficio internazionale.
2) L'Ufficio internazionale funge da segreteria dei diversi organi dell'Unione.
3) Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.
4) L'Ufficio internazionale pubblica una gazzetta e le altre pubblicazioni indicate dal regolamento d'esecuzione o dall'Assemblea.
5) Il regolamento d'esecuzione precisa i servizi che gli uffici nazionali devono prestare per aiutare l'Ufficio internazionale, le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale a svolgere i compiti previsti dal presente trattato.
6) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato esecutivo e di qualsiasi altro comitato o gruppo di lavoro istituito conformemente al presente trattato o al regolamento d'esecuzione. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario di questi organi.
7-a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea e in collaborazione con il Comitato esecutivo, le conferenze di revisione.
b) L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione.
c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.
8) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Art. 56

Articolo 56
Comitato di cooperazione tecnica
1) L'Assemblea istituisce un Comitato di cooperazione tecnica (denominato nel presente articolo "il Comitato").
2-a) L'Assemblea stabilisce la composizione del Comitato e ne nomina i membri, curando che i paesi in via di sviluppo siano equamente rappresentati.
b) Le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale sono ex officio membri del Comitato. Allorche' una tale amministrazione e' l'ufficio nazionale di uno Stato contraente, questo non puo' avere altri rappresentanti nel Comitato.
c) Se il numero degli Stati contraenti lo consente, il numero globale dei membri del Comitato e' superiore al doppio del numero dei membri ex officio.
d) Il Direttore generale, di propria iniziativa o a richiesta del Comitato, invita i rappresentanti delle organizzazioni interessate a partecipare alle discussioni che le interessano.
3) Scopo del Comitato e' di contribuire, mediante pareri e raccomandazioni:
i) a migliorare costantemente i servizi previsti dal presente trattato.
ii) a ottenere, sino a quando vi saranno piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e piu' amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale, che la loro documentazione e i loro metodi di lavoro siano quanto piu' possibile uniformi e che i loro rapporti abbiano uniformemente il piu' alto livello qualitativo possibile;
iii) a risolvere, invitatovi dall'Assemblea o dal Comitato esecutivo, i problemi tecnici particolari alla istituzione di una sola amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
4) Ogni Stato contraente e ogni organizzazione internazionale interessata possono domandare per iscritto al Comitato di occuparsi di questioni che rientrano nelle sue competenze.
5) Il Comitato puo' indirizzare i suoi pareri e le sue raccomandazioni al Direttore generale o, per il tramite di quest'ultimo, all'Assemblea, al Comitato esecutivo, a tutte le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale o a talune di esse e a tutti gli uffici riceventi o a taluni di essi.
6-a) Il Direttore generale trasmette senza eccezioni al Comitato esecutivo il testo di tutti i pareri e di tutte le raccomandazioni del Comitato. Egli puo' aggiungervi i suoi commenti.
b) Il Comitato esecutivo puo' esprimere le sue opinioni circa i pareri o le raccomandazioni o qualsiasi altra attivita' del Comitato e puo' invitare quest'ultimo a studiare questioni rientranti nella sua competenza e a presentare una relazione in merito. Il Comitato esecutivo puo' sottoporre all'Assemblea, con adeguati commenti, i pareri, le raccomandazioni e le relazioni del Comitato.
7) Fino alla istituzione del Comitato esecutivo, i riferimenti ad esso l'atti nel paragrafo 6 vanno intesi come fatti all'Assemblea.
8) L'Assemblea stabilisce i dettagli relativi alla procedura del Comitato.

Art. 57

Articolo 57
Finanze
1-a) L'Unione ha un bilancio preventivo.
b) Il bilancio preventivo dell'Unione comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione, nonche' il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle unioni amministrate dall'Organizzazione.
c) Sono considerate come comuni alle unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione bensi' anche a un'altra o ad altre unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa.
2) Il bilancio dell'Unione e' stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre unioni amministrate dall'Organizzazione.
3) Fatto salvo il paragrafo 5, il bilancio dell'Unione e' finanziato dalle seguenti entrate:
i) le tasse e le somme dovute per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione;
ii) i proventi della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale concernenti l'Unione e i diritti inerenti a queste pubblicazioni;
iii) i doni, i lasciti e le sovvenzioni;
iv) i canoni d'affitto, gli interessi e altri diversi proventi.
4) L'ammontare delle tasse e somme dovute all'Ufficio internazionale come anche il prezzo di vendita delle sue pubblicazioni sono stabiliti in modo da coprire normalmente tutte le spese sostenute dall'Ufficio internazionale per amministrare il presente trattato.
5-a) Se un esercizio finanziario si chiude con un disavanzo, gli Stati membri, fatti salvi i commi b) e c), versano contributi per coprire questo disavanzo.
b) L'Assemblea fissa l'ammontare del contributo di ciascun Stato contraente tenendo debito conto del numero di domande internazionali pervenute da ognuno di essi durante l'anno considerato.
c) Se il disavanzo puo' essere provvisoriamente coperto, totalmente o in parte, da altri mezzi, l'Assemblea puo' decidere di riportare il disavanzo coperto in tal modo e di non chiedere contributi agli Stati contraenti.
d) Se la situazione finanziaria dell'Unione lo permette, l'Assemblea puo' decidere che tutti i contributi versati dagli Stati contraenti giusta il comma a) saranno loro rimborsati.
e) Qualora uno Stato contraente non abbia versato il suo contributo giusta il comma b) entro due anni a decorrere dalla data alla quale esso era esigibile secondo la decisione dell'Assemblea, esso non potra' esercitare il suo diritto di voto in alcun organo dell'Unione. Tuttavia, ogni organo dell'Unione puo' autorizzare tale Stato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno all'organo stesso fintanto che quest'ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili.
6) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario.
7-a) L'Unione possiede un fondo di cassa costituito mediante un versamento unico effettuato da ciascun Stato contraente. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea prende i provvedimenti necessari per l'aumento. Se una parte di questo fondo non e' piu' necessaria, essa viene rimborsata agli Stati contraenti.
b) L'ammontare del versamento iniziale di ciascun Stato contraente a tale fondo o della sua partecipazione a un aumento di esso e' stabilito dall'Assemblea in base ai principi simili a quelli previsti nel paragrafo 5-b).
c) Le modalita' di versamento sono stabilite dall'Assemblea su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.
d) Ogni rimborso e' proporzionale agli importi versati da ciascun Stato contraente, tenuto debito conto delle date di questi versamenti.
8-a) L'accordo di sede concluso con lo Stato sul cui territorio ha sede l'Organizzazione deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Stato conceda delle anticipazioni.
L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Stato e l'Organizzazione. Fintanto che dura il suo obbligo di concedere anticipazioni, questo Stato dispone ex officio di un seggio in seno all'Assemblea e al Comitato esecutivo.
b) Lo Stato di cui al comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno il diritto di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui e' stata notificata.
9) La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario da uno o piu' Stati contraenti oppure da revisori esterni. Essi sono designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

Art. 58

Articolo 58
Regolamento d'esecuzione
1) Il regolamento d'esecuzione annesso al presente trattato contiene regole concernenti:
i) le questioni in merito alle quali il presente trattato rinvia esplicitamente al regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni;
ii) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo;
iii) tutti i dettagli utili per l'esecuzione delle disposizioni del presente trattato;
2-a) L'Assemblea puo' modificare il regolamento d'esecuzione.
b) Fatto salvo il paragrafo 3), le modificazioni esigono la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.
3-a) Il regolamento d'esecuzione precisa quali sono le regole che possono essere modificate:
i) soltanto mediante decisione unanime, o
ii) soltanto a condizione che non vi sia opposizione ne' da parte di uno degli Stati contraenti il cui ufficio nazionale funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale, ne' - allorquando tale amministrazione e' una organizzazione intergovernativa - da parte dello Stato contraente membro di questa organizzazione autorizzato a questo effetto dagli altri Stati membri riuniti in seno all'organo competente di questa organizzazione.
b) Per poter sottrarre, in avvenire, una di queste regole alle esigenze indicate, occorre che siano soddisfatte, secondo il caso, le condizioni menzionate nel comma a-i) o a-ii).
c) Per poter includere, in avvenire, una qualsiasi regola nell'una o nell'altra categoria menzionata nel comma a) occorre l'unanime consenso.
4) Il regolamento d'esecuzione prevede che il Direttore generale stabilisca direttive amministrative sotto il controllo dell'Assemblea.
5) In caso di divergenza tra il testo del trattato e quello del regolamento d'esecuzione, fa fede il primo testo.

Art. 59

Articolo 59
Controversie
Fatto salvo l'articolo 64.5), ogni controversia tra due o piu' Stati contraenti relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione, che non sara' composta mediante negoziati, potra' venir deferita, da uno qualunque degli Stati interessati, alla Corte internazionale di Giustizia mediante una richiesta conforme allo Statuto della Corte, a meno che gli Stati interessati non concordino un altro modo per dirimerla.
L'Ufficio internazionale sara' informato dallo Stato contraente attore del deferimento della controversia alla Corte e ne dara' notizia agli altri Stati contraenti.

Art. 60

Articolo 60
Revisione del trattato
1) Il presente trattato puo' essere sottoposto a revisioni periodiche mediante conferenze speciali degli Stati contraenti.
2) La convocazione di una conferenza di revisione e' decisa dall'Assemblea.
3) Ogni organizzazione intergovernativa nominata come amministrazione incaricata della ricerca internazionale o come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale e' ammessa come osservatore a tutte le conferenze di revisione.
4) Gli articoli 53.5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia secondo le disposizioni dell'articolo 61.

Art. 61

Articolo 61
Modificazione di talune disposizioni del trattato
1-a) Proposte di modificazione degli articoli 53.5), 9) e 11), 54, 55.4) a 8), 56 e 57 possono essere presentate da ogni Stato membro dell'Assemblea, dal Comitato esecutivo o dal Direttore generale.
b) Il Direttore generale comunica queste proposte agli Stati contraenti almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.
2-a) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) e' adottata dall'Assemblea.
b) La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi.
3-a) Ogni modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro regole costituzionali rispettive, da parte di tre quarti degli Stati che erano membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione e' stata adottata.
b) Ogni modificazione di detti articoli accettata in tal modo vincola tutti gli Stati che sono membri dell'Assemblea nel momento in cui la modificazione entra in vigore, restando inteso che ogni modificazione che accresca gli obblighi finanziari degli Stati contraenti vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.
c) Ogni modificazione accettata conformemente al comma a) vincola tutti gli Stati che divengono membri dell'Assemblea dopo la data della sua entrata in vigore conformemente al comma a).

Art. 62

Articolo 62
Modalita' secondo le quali gli Stati possono divenire parti del trattato
1) Qualsiasi Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprieta' industriale puo' entrare a far parte del presente trattato:
i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure,
ii) con il deposito di uno strumento di adesione.
2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vanno depositati presso il Direttore generale.
3) Sono applicabili al presente trattato le disposizioni dell'articolo 24 dell'Atto di Stoccolma della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
4) Il paragrafo 3) non potra' in alcun caso essere interpretato come implicante il riconoscimento o l'accettazione tacita da parte di un qualunque Stato contraente della situazione di fatto di qualsiasi territorio al quale il presente trattato e' reso applicabile da un altro Stato contraente in virtu' del detto paragrafo.

Art. 63

Articolo 63
Entrata in vigore del trattato
1-a) Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3), il presente trattato entra in vigore tre mesi dopo che otto Stati abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, purche' quattro almeno di detti Stati soddisfino una delle condizioni seguenti:
i) il numero delle domande depositate in questo Stato e' superiore a quaranta mila secondo le piu' recenti statistiche annuali pubblicate dall'Ufficio internazionale;
ii) i cittadini di questo Stato o le persone che vi sono domiciliate hanno depositato, secondo le piu' recenti statistiche annuali pubblicate dall'Ufficio internazionale, almeno mille domande in un paese straniero;
iii) l'ufficio nazionale di questo Stato ha ricevuto secondo le piu' recenti statistiche annuali dell'Ufficio internazionale, almeno diecimila domande da parte di cittadini di paesi stranieri o di persone domiciliate in tali paesi.
b) A fini del presente paragrafo, l'espressione "domande" non abbraccia le domande di modelli di utilita'.
2) Fatto salvo il paragrafo 3), qualsiasi Stato che non faccia parte del presente trattato al momento dell'entrata in vigore secondo il paragrafo 1) e' vincolato dal presente trattato tre mesi dopo la data in cui esso ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
3) Le disposizioni del capitolo II e le regole corrispondenti del regolamento d'esecuzione annesso al presente trattato saranno tuttavia applicabili soltanto dalla data in cui tre Stati che soddisfano almeno una delle condizioni elencate nel paragrafo 1) sono divenuti parti del presente trattato senza dichiarare, secondo l'articolo 64.1), che non intendono essere vincolati dalle disposizioni del capitolo II. Questa data non puo' tuttavia essere anteriore a quella dell'entrata in vigore iniziale secondo il paragrafo 1).

Art. 64

Articolo 64
Riserve
1-a) Ogni Stato puo' dichiarare che non e' vincolato dalle disposizioni del capitolo II.
b) Gli Stati che fanno una dichiarazione secondo il comma a) non sono vincolati dalle disposizioni del capitolo II e dalle disposizioni corrispondenti del regolamento d'esecuzione.
2-a) Ogni Stato che non abbia fatto una dichiarazione secondo il paragrafo 1-a) puo' dichiarare che:
i) non e' vincolato dalla disposizione dell'articolo 39.1) concernente la consegna di una copia della domanda internazionale e di una traduzione (come prescritta) della domanda;
ii) l'obbligo di sospendere l'esame nazionale figurante nell'articolo 40, non impedisce la pubblicazione, da parte del suo ufficio nazionale o per il tramite di esso, della domanda internazionale o di una traduzione della medesima, restando tuttavia inteso che questo Stato non e' esonerato dagli obblighi previsti negli articoli 30 e 38.
b) Gli Stati che fanno una tale dichiarazione non sono vincolati che in conseguenza.
3-a) Ogni Stato puo' dichiarare che, per quanto lo riguarda, la pubblicazione internazionale di domande internazionali non e' richiesta.
b) Qualora, allo scadere di un termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di priorita', la domanda internazionale non contenga che la designazione di Stati che hanno fatto dichiarazioni secondo il comma a), la domanda internazionale non e' pubblicata conformemente all'articolo 21.2).
c) Qualora siano applicabili le disposizioni del comma b), la domanda internazionale viene nondimeno pubblicata dall'Ufficio internazionale:
i) a richiesta del depositante: conformemente al regolamento d'esecuzione;
ii) allorche' una domanda nazionale o un brevetto fondati sulla domanda internazionale sono pubblicati dall'ufficio nazionale di ogni Stato designato che ha fatto una dichiarazione secondo il comma a) o per conto di tale ufficio: in breve termine dopo questa pubblicazione ma non prima che siano trascorsi diciotto mesi dalla data di priorita'.
4-a) Ogni Stato la cui legislazione attribuisce ai suoi brevetti un effetto sullo stato della tecnica a contare da una data anteriore a quella della pubblicazione ma non assimila, ai fini dello stato della tecnica, la data di priorita' rivendicata secondo la Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale alla data del deposito effettivo in questo Stato, puo' dichiarare che il deposito fuori del suo territorio di una domanda internazionale che lo designa non e' assimilato a un deposito effettivo sul suo territorio ai fini dello stato della tecnica.
b) Ogni Stato che fa la dichiarazione di cui al comma a) non sara', in tale misura, vincolato dall'articolo 11.3).
c) Ogni Stato che fa la dichiarazione di cui al comma a) deve dichiarare contemporaneamente per iscritto a contare da quale data e a quali condizioni si produce, sul suo territorio, l'effetto sullo stato della tecnica di ogni domanda internazionale che lo designa.
Questa dichiarazione puo' essere modificata in qualsiasi momento mediante notificazione al Direttore generale.
5) Ogni Stato puo' dichiarare che non si considera vincolato dall'articolo 59. Per quanto concerne le controversie tra uno Stato contraente che abbia fatto tale dichiarazione e qualsiasi altro Stato contraente, le disposizioni dell'articolo 59 non sono applicabili.
6-a) Ogni dichiarazione secondo il presente articolo va fatta per iscritto. Essa puo' essere fatta nel momento della firma del presente trattato, del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, oppure, salvo nel caso di cui al paragrafo 5), piu' tardi e in qualsiasi momento mediante notificazione al Direttore generale. Nel caso di tale notificazione, la dichiarazione ha effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale e non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di sei mesi.
b) Ogni dichiarazione fatta secondo il presente articolo puo' essere ritirata in qualunque momento mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro diviene effettivo tre mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale e, allorche' si tratti del ritiro d'una dichiarazione secondo il paragrafo 3), non ha effetto per le domande internazionali depositate prima della scadenza di questo periodo di tre mesi.
7) Non sono ammesse altre riserve al presente trattato oltre quelle elencate nei paragrafi da 1 a 5.

Art. 65

Articolo 65
Applicazione progressiva
1) Se l'accordo concluso con una amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale prevede, a titolo transitorio, una limitazione del numero o del tipo delle domande internazionali che questa amministrazione s'impegna a trattare, l'Assemblea prende i provvedimenti necessari per l'applicazione progressiva del presente trattato e del regolamento d'esecuzione a determinate categorie di domande internazionali.
Questa disposizione e' parimenti applicabile alle domande di ricerca di tipo internazionale secondo l'articolo 15.5).
2) L'Assemblea stabilisce le date a partire dalle quali, fatto salvo il paragrafo 1), le domande internazionali possono essere depositate e le domande di esame preliminare possono essere presentate. Queste date non possono essere posteriori al sesto mese che segue, secondo il caso, l'entrata in vigore del presente trattato conformemente alle disposizioni dell'articolo 63.1) o l'applicazione del capitolo II conformemente all'articolo 63.3).

Art. 66

Articolo 66
Denuncia
1) Ogni Stato contraente potra' denunciare il presente trattato mediante notificazione al Direttore generale.
2) La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale. Questa denuncia non altera gli effetti della domanda internazionale nello Stato che effettua la denuncia se la domanda e' stata depositata prima della scadenza di questo periodo di sei mesi e, qualora lo Stato in causa sia stato eletto, se l'elezione e' stata effettuata prima della scadenza di questo medesimo periodo.

Art. 67

Articolo 67
Firma e lingue
1-a) Il presente trattato e' firmato in un solo originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facenti egualmente fede.
b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese e russa, e nelle altre lingue che l'Assemblea potra' indicare.
2) Il presente trattato rimane aperto alla firma, a Washington, fino al 31 dicembre 1970.

Art. 68

Articolo 68
Funzioni del depositario
1) L'originale del presente trattato, quando non e' piu' aperto alla firma, e' depositato presso il Direttore generale.
2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente trattato e del regolamento d'esecuzione ad esso allegato, ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e, al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.
3) Il Direttore generale fa registrare il presente trattato presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati contraenti e al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.

Art. 69

Articolo 69
Notificazioni
Il Direttore generale notifica ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale:
i) le firme apposte secondo l'articolo 62;
ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 62;
iii) la data di entrata in vigore del presente trattato e la data a decorrere dalla quale il capitolo II e' applicabile secondo l'articolo 63.3);
iv) le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.1) a 5);
v) il ritiro di dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 64.6-b);
vi) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo 66;
vii) le dichiarazioni fatte in forza dell'articolo 31.4).
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Trattato.
FATTO a Washington il 19 giugno 1970.
(seguono le firme)

Regolamento

REGOLAMENTO D'ESECUZIONE DEL TRATTATO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI BREVETTI FIRMATO A WASHINGTON IL 19 GIUGNO 1970
PARTE A
REGOLE INTRODUTTIVE
Regola 1
Espressioni abbreviate
1.1 Significato delle espressioni abbreviate
a) Ai sensi del presente regolamento d'esecuzione, devesi intendere per "trattato" il Trattato di cooperazione in materia di brevetti.
b) Ai sensi del presente regolamento d'esecuzione, le parole "capitolo" e "articolo" si riferiscono al capitolo o all'articolo indicato del trattato.
Regola 2
Interpretazione di talune parole
2.1 "Depositante"
Il termine "depositante" abbraccia anche il mandatario o altro rappresentante del depositante, a meno che il contrario risulti chiaramente dalla formulazione o dalla natura della disposizione, oppure dal contesto nel quale tale termine e' utilizzato, ad esempio nel caso in cui la disposizione si riferisce al domicilio o alla nazionalita' del depositante.
2.2 "Mandatario"
Il termine "mandatario" abbraccia ogni persona autorizzata a esercitare, presso le amministrazioni internazionali, nel modo definito nell'articolo 49; a meno che il contrario risulti chiaramente dalla formulazione o dalla natura della disposizione, oppure dal contesto nel quale tale termine e' utilizzato, esso abbraccia anche il rappresentante comune menzionato nella regola 4.8.
2.3 "Firma"
Se la legislazione nazionale applicata dall'ufficio ricevente o dall'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale esige l'utilizzazione di un sigillo in luogo e vece della firma, il termine "firma" significa "sigillo" per questo ufficio o questa amministrazione.
PARTE B
REGOLE RELATIVE AL CAPITOLO I DEL TRATTATO
Regola 3
Richiesta (forma)
3.1 Modulo stampato
La richiesta deve essere stesa su un modulo stampato.
3.2 Rilascio di moduli
Esemplari del modulo stampato vengono rilasciati gratuitamente ai depositanti dall'ufficio ricevente o, se quest'ultimo lo desidera, dall'Ufficio internazionale.
3.3 Elenco di documenti
a) Il modulo stampato contiene un elenco dei documenti che, riempito, indichera':
i) il numero totale dei fogli della domanda internazionale e il numero di fogli di ciascun elemento di questa domanda (richiesta, descrizione, rivendicazioni, disegni, estratto);
ii) se nel momento del deposito sono allegati o meno alla domanda internazionale: una procura (cioe' un documento che designi un mandatario o un rappresentante comune), un documento di priorita', una ricevuta delle tasse pagate o un assegno per il pagamento delle tasse, un rapporto di ricerca internazionale o un rapporto di ricerca di tipo internazionale, un documento comprovante che il depositante e' l'avente causa dell'inventore, o altri documenti (da precisare nell'elenco);
iii) il numero della figura dei disegni che il depositante propone di far figurare accanto all'estratto, nel momento della sua pubblicazione, sulla copertina del fascicolo e nella gazzetta; in casi eccezionali, il depositante potra' proporre piu' di una figura.
b) L'elenco dei documenti deve essere riempito dal depositante; a difetto, l'ufficio ricevente riempira' l'elenco introducendovi le necessarie indicazioni; tuttavia, l'ufficio ricevente non iscrivera' il numero di cui al paragrafo a-iii).
3.4 Dettagli
Fatta salva la regola 3.3, i dettagli relativi al modulo stampato sono prescritti dalle direttive amministrative.
Regola 4
Richiesta (contenuto)
4.1 Contenuto obbligatorio e contenuto facoltativo; firma
a) La richiesta deve contenere:
i) una istanza;
ii) il titolo dell'invenzione;
iii) indicazioni concernenti il depositante e, ricorrendo, il mandatario;
iv) la designazione di Stati;
v) indicazioni relative all'inventore, qualora la legislazione nazionale di uno Stato designato almeno esiga che sia menzionato il nome dell'inventore all'atto del deposito di una domanda nazionale.
b) La richiesta deve contenere, ove sia il caso:
i) una rivendicazione di priorita';
ii) un riferimento a una ricerca internazionale anteriore o a una ricerca anteriore di tipo internazionale;
iii) la scelta di taluni titoli di protezione;
iv) l'indicazione che il depositante intende ottenere un brevetto regionale e il nome degli Stati designati per i quali egli desidera ottenere tale brevetto;
v) un riferimento a una domanda principale o a un brevetto principale.
c) La richiesta puo' contenere indicazioni relative all'inventore qualora la legislazione nazionale di nessuno degli Stati designati esiga la menzione del nome dell'inventore all'atto del deposito di una domanda nazionale.
d) La richiesta deve essere firmata.
4.2 Istanza
La istanza deve tendere ad ottenere quanto segue ed essere preferibilmente redatta nel modo seguente: "Il sottoscritto richiede che la presente domanda internazionale sia trattata conformemente al Trattato di cooperazione in materia di brevetti".
4.3 Titolo dell'invenzione
Il titolo dell'invenzione deve essere breve (preferibilmente da due a sette parole se formulato o tradotto in inglese) e preciso.
4.4 Nomi e indirizzi
a) Le persone fisiche devono essere nominate con il loro cognome seguito dal o dai loro nomi.
b) Le persone giuridiche devono essere nominate con la loro designazione ufficiale completa.
c) Gli indirizzi devono essere indicati secondo le esigenze abituali in vista della rapida distribuzione postale all'indirizzo indicato e, in ogni caso, devono contenere tutte le unita' amministrative pertinenti, ivi compreso l'eventuale numero di casa.
Allorche' la legislazione nazionale dello Stato designato non esige che si indichi il numero di casa, il fatto di non indicare questo numero non ha conseguenze in questo Stato. Si raccomanda di menzionare eventualmente l'indirizzo telegrafico o telex e il numero telefonico.
d) Un solo indirizzo puo' essere indicato per ogni depositante, inventore o mandatario.
4.5 Depositante
a) La richiesta deve contenere il nome, l'indirizzo, la nazionalita' e il domicilio del depositante o, nel caso di piu' depositanti, di ciascuno di essi.
b) La nazionalita' del depositante deve essere indicata col nome dello Stato del quale egli e' cittadino.
c) Il domicilio del depositante deve essere indicato col nome dello Stato nel quale egli e' domiciliato.
4.6 Inventore
a) Qualora sia applicabile la regola 4.1a-v), la richiesta deve contenere il nome e l'indirizzo dell'inventore o, nei caso di piu' inventori, di ciascuno di essi.
b) Se il depositante e' l'inventore, la richiesta deve contenere, in luogo e vece dell'indicazione di cui al paragrafo a), una dichiarazione in tal senso oppure ripetere il nome del depositante nello spazio riservato all'indicazione dell'inventore.
c) Allorche' le esigenze delle legislazioni degli Stati designati differiscono a questo riguardo, la richiesta puo' menzionare come inventori persone differenti per Stati designati differenti. In tal caso, la richiesta deve contenere una dichiarazione distinta per ciascun Stato designato o per ciascun gruppo di Stati designati nei quali una o piu' persone determinate, oppure la o le medesime persone, devono essere considerate come inventore o inventori.
4.7 Mandatario
Se sono stati nominati dei mandatari, la richiesta deve dichiararlo e indicare i loro nomi e indirizzi.
4.8 Rappresentazione di piu' depositanti privi di mandatario comune a) Se vi sono piu' depositanti e la richiesta non indica un mandatario rappresentante tutti i depositanti ("mandatario comune"), essa deve designare come rappresentante comune uno dei depositanti autorizzati a depositare una domanda internazionale in conformita' all'articolo 9.
b) Se vi sono piu' depositanti e la richiesta non indica ne' un mandatario comune ne' un rappresentante comune conformemente al paragrafo a), sara' considerato rappresentante comune il primo dei depositanti indicati nella richiesta che sia autorizzato a depositare una domanda internazionale in conformita' all'articolo 9.
4.9 Designazione di Stati
Gli Stati contraenti devono essere designati, nella richiesta, con i loro nomi.
4.10 Rivendicazione di priorita'
a) La dichiarazione di cui all'articolo 8.1) deve figurare nella richiesta; essa consiste in una dichiarazione di rivendicazione della priorita' di una domanda anteriore e deve indicare:
i) se la domanda anteriore non e' una domanda regionale o internazionale, il nome del paese nel quale e' stata depositata; se la domanda anteriore e' una domanda regionale o internazionale, il nome del o dei paesi per i quali e' stata depositata;
ii) la data del deposito;
iii) il numero del deposito;
iv) se la domanda anteriore e' una domanda regionale o internazionale, l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa presso il o la quale essa e' stata depositata.
b) Se la richiesta non contiene entrambe le indicazioni seguenti:
i) il nome del paese nel quale la domanda anteriore e' stata depositata, quando non si tratti di una domanda regionale o internazionale, oppure il nome di almeno un paese per il quale essa e' stata depositata quando si tratti di una domanda regionale o internazionale, e
ii) la data del deposito,
la rivendicazione di priorita', ai fini della procedura secondo il trattato, e' considerata come non presentata.
c) Se il numero della domanda anteriore non e' indicato nella richiesta ma viene comunicato dal depositante all'Ufficio internazionale prima della scadenza del sedicesimo mese a decorrere dalla data di priorita', tutti gli Stati designati considereranno che questo numero sia stato comunicato a tempo debito. Se esso viene comunicato dopo la scadenza di questo termine, l'Ufficio internazionale fa sapere al depositante e agli uffici designati la data alla quale la comunicazione e' stata effettuata. L'Ufficio internazionale indica questa data nella pubblicazione internazionale della domanda internazionale o, se questo numero non gli e' stato comunicato alla data di questa pubblicazione, menziona il fatto nella pubblicazione internazionale.
d) Se la data di deposito della domanda anteriore quale e' stata indicata nella richiesta precede di piu' di un anno la data del deposito internazionale, l'ufficio ricevente o, se questo non l'ha fatto, l'Ufficio internazionale invita il depositante sia ad annullare la dichiarazione presentata secondo l'articolo 8.1) sia, se la data della domanda anteriore e' stata indicata in modo errato, a correggere la data indicata. Se il depositante non agisce in un senso o nell'altro entro un mese, la dichiarazione di cui all'articolo 8.1) e' annullata d'ufficio. L'ufficio ricevente, se procede alla correzione o all'annullamento, ne informa il depositante; qualora esemplari o copie della domanda internazionale siano gia' stati inviati all'Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, anche questo Ufficio e questa amministrazione vengono informati della correzione o dell'annullamento. Se la correzione o l'annullamento e' effettuato dall'Ufficio internazionale, quest'ultimo notifica il fatto al depositante e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
e) Nel caso in cui siano rivendicate le priorita' di piu' domande anteriori, i paragrafi a) a d) vanno applicati a ciascuna di esse.
4.11 Riferimento a una ricerca internazionale anteriore o a una ricerca anteriore di tipo internazionale
Se una ricerca internazionale o una ricerca di tipo internazionale e' stata domandata riguardo a una domanda secondo l'articolo 15.5), la richiesta puo' menzionare questo fatto e identificare la domanda (o la sua traduzione, secondo il caso) indicandone il paese, la data e il numero, e identificare la domanda di ricerca indicandone la data e, se e' disponibile, il numero.
4.12 Scelta di taluni titoli di protezione
a) Se il depositante desidera che la sua domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato, non come una domanda di brevetto ma come una domanda per il rilascio di uno dei titoli di protezione elencati nell'articolo 43, egli deve dichiararlo nella richiesta. Ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2.ii) non va applicato.
b) Nel caso previsto nell'articolo 44, il depositante deve indicare i due titoli di protezione richiesti e deve specificare, eventualmente, il titolo di protezione richiesto in primo luogo e quello richiesto sussidiariamente.
4.13 Identificazione della domanda principale o del brevetto principale
Se il depositante desidera che la sua domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato, come una domanda di brevetto completivo, di certificato completivo, di certificato di autore d'invenzione completivo o di certificato di utilita' completivo, egli deve identificare la domanda principale, il brevetto principale, il certificato di autore d'invenzione principale o il certificato di utilita' principale cui si riferira', se viene rilasciato, il brevetto completivo, il certificato completivo, il certificato di autore d'invenzione completivo o il certificato di utilita' completivo. Ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2.ii) non va applicato.
4.14 "Continuation" o "continuation in part"
Se il depositante desidera che la sua domanda internazionale sia trattata, in uno Stato designato, come una domanda di "continuation" o di "continuation in part" di una domanda anteriore, egli deve dichiararlo nella richiesta e identificare la domanda principale in questione.
4.15 Firma
La richiesta deve essere firmata dal depositante.
4.16 Traslitterazione e traduzione di talune parole
a) Se un nome o un indirizzo non sono scritti in caratteri latini, essi devono essere indicati anche in caratteri latini, sia mediante traslitterazione, sia mediante traduzione in lingua inglese. Spetta al depositante di decidere quali parole saranno semplicemente traslitterate e quali saranno tradotte.
b) Se il nome di un paese non e' scritto in caratteri latini, esso deve essere indicato anche in lingua inglese.
4.17 Esclusione di indicazioni supplementari
a) La richiesta non deve contenere indicazioni diverse da quelle elencate nelle regole da 4.1 a 4.16.
b) Se la richiesta contiene indicazioni diverse da quelle elencate nelle regole da 4.1 a 4.16, l'ufficio ricevente cancella d'ufficio le indicazioni supplementari.
Regola 5
Descrizione
5.1 Modo di redigere la descrizione
a) La descrizione incomincia con il titolo dell'invenzione, formulato esattamente come nella richiesta, e deve:
i) precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione si riferisce;
ii) indicare la tecnica anteriore che, a conoscenza del depositante, puo' essere considerata come utile per l'intelligenza, la ricerca e l'esame dell'invenzione; andranno citati, preferibilmente, i documenti dai quali questa tecnica risulta;
iii) esporre l'invenzione per la quale si richiede la protezione in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico (anche se non e' esplicitamente designato come tale) e la sua soluzione, ed esporre gli eventuali effetti vantaggiosi dell'invenzione riferendosi alla tecnica anteriore;
iv) descrivere brevemente le figure contenute negli eventuali disegni;
v) indicare almeno il modo migliore, secondo l'opinione del depositante, di realizzare l'invenzione per la quale la protezione e' richiesta; cio' deve essere fatto servendosi di esempi, ove sia opportuno, e riferendosi agli eventuali disegni; se la legislazione nazionale dello Stato designato non esige una descrizione del modo migliore di realizzare l'invenzione, ma si accontenta della descrizione di un modo qualsiasi di realizzarla (sia esso il migliore o no che il depositante abbia potuto prevedere), il fatto di non descrivere il modo migliore non ha effetto in questo Stato;
vi) indicare esplicitamente, se cio' non risulta in maniera evidente dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, in qual modo l'oggetto dell'invenzione e' suscettibile di sfruttamento nell'industria e puo' essere prodotto e utilizzato, o, se puo' solamente essere utilizzato, in quali modo puo' esserlo; il termine "industria" deve essere inteso nel suo senso piu' esteso, come nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale.
b) Vanno rispettati il modo e l'ordine indicati nel paragrafo a), a meno che, a causa della natura dell'invenzione, un modo differente o un ordine differente non procuri una migliore intelligenza dell'invenzione e una presentazione piu' succinta.
c) Fatto salvo il paragrafo b), ogni parte della descrizione citata nel paragrafo a) sara' preferibilmente preceduta da un titolo appropriato, conformemente alle raccomandazioni contenute nelle direttive amministrative.
Regola 6
Rivendicazioni
6.1 Numero e numerazione delle rivendicazioni
a) Il numero delle rivendicazioni deve essere contenuto entro limiti ragionevoli, tenendo conto della natura dell'invenzione per la quale la protezione e' richiesta.
b) Se vi sono piu' rivendicazioni, queste devono essere numerate progressivamente, in cifre arabe.
c) Il sistema di numerazione, in caso di modificazione delle rivendicazioni, e' stabilito nelle direttive amministrative.
6.2 Riferimenti ad altre parti della domanda internazionale
a) Le rivendicazioni, salvo in caso di assoluta necessita', non devono fondarsi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche dell'invenzione, su riferimenti alla descrizione o ai disegni. In particolare, esse non devono fondarsi su riferimenti del genere di: "come descritto nella parte... della descrizione" o "come illustrato nella figura... dei disegni".
b) Se la domanda internazionale contiene disegni, le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni devono preferibilmente essere seguite dai segni di riferimento relativi a queste caratteristiche. I segni di riferimento devono preferibilmente essere messi fra parentesi. Se l'inclusione di segni di riferimento non rende piu' rapida la comprensione di una rivendicazione, questi segni non devono esservi introdotti. Un ufficio designato puo', ai fini della pubblicazione da parte dell'ufficio stesso, togliere dei segni di riferimento.
6.3 Formulazione delle rivendicazioni
a) La definizione dell'oggetto per la quale la protezione e' richiesta deve essere fatta menzionando caratteristiche tecniche dell'invenzione.
b) Qualora sia opportuno, le rivendicazioni devono contenere:
i) un preambolo indicante le caratteristiche tecniche dell'invenzione che sono necessarie per la definizione dell'oggetto rivendicato ma che, nel loro assieme, fanno parte dello stato della tecnica;
ii) una parte caratterizzante - preceduta dalle parole "caratterizzato in", "caratterizzato da", "in cui il perfezionamento comprende", o qualsiasi altra espressione equivalente - che espone in modo conciso le caratteristiche tecniche che, unitamente alle caratteristiche tecniche di cui al punto i), si desidera proteggere.
c) Se la legislazione nazionale dello Stato designato non esige che le rivendicazioni siano formulate nel modo previsto nel paragrafo b), il fatto di non formulare le rivendicazioni in tal modo non ha effetto in questo Stato purche' le rivendicazioni siano state formulate in modo conforme alla legislazione nazionale di questo Stato.
6.4 Rivendicazioni dipendenti
a) Ogni rivendicazione che comprenda tutte le caratteristiche di una o piu' altre rivendicazioni (rivendicazioni di forma dipendente, denominate in seguito "rivendicazioni dipendenti"), deve contenere, preferibilmente all'inizio, un riferimento a questa o a queste rivendicazioni, e deve precisare le caratteristiche supplementari rivendicate. Ogni rivendicazione dipendente che si riferisce a piu' di un'altra rivendicazione ("rivendicazione dipendente multipla") puo' riferirsi a queste altre rivendicazioni solamente in forma alternativa. Le rivendicazioni dipendenti multiple non possono servire come base per altre rivendicazioni dipendenti multiple.
b) Ogni rivendicazione dipendente deve essere concepita in modo da includere tutte le limitazioni contenute nella rivendicazione alla quale essa si riferisce o, se essa e' una rivendicazione multipla, in modo da includere tutte le limitazioni che figurano in quella delle rivendicazioni con la quale essa e' presa in considerazione.
c) Tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono ad una medesima rivendicazione anteriore e tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono a piu' rivendicazioni anteriori devono essere raggruppate nei limiti del possibile e nel modo piu' pratico.
6.5 Modelli di utilita'
In luogo e vece delle regole da 6.1 a 6.4, ogni Stato designato nel quale un modello di utilita' e' domandato in base a una domanda internazionale puo' applicare, dopo l'inizio del trattamento della domanda internazionale in questo Stato, le disposizioni della sua legislazione nazionale in materia di modelli di utilita'; in tal caso, il depositante fruisce, per adattare la sua domanda internazionale alle esigenze di dette disposizioni della legislazione nazionale, di un termine di due mesi almeno a decorrere dalla scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22.
Regola 7
Disegni
7.1 Schemi di processi e diagrammi
Gli schemi illustranti lo svolgimento di processi e i diagrammi sono considerati come disegni.
7.2 Termini
Il termine menzionato nell'articolo 7.2-ii) deve essere stabilito in modo ragionevole, tenendo presenti le circostanze del caso, e non deve comunque essere inferiore a due mesi a decorrere dalla data dell'invito fatto per iscritto a procedere al deposito di disegni o di disegni supplementari conformemente a detta disposizione.
Regola 8
Estratto
8.1 Contenuto e forma dell'estratto
a) L'estratto deve comprendere:
i) un riassunto di cio' che e' esposto nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni; il riassunto deve indicare il ramo della tecnica al quale l'invenzione appartiene e deve essere redatto in modo da permettere una chiara comprensione del problema tecnico, dell'essenza della soluzione di questo problema a mezzo dell'invenzione e dell'utilizzazione principale o delle utilizzazioni principali dell'invenzione;
ii) eventualmente la formula chimica che, fra tutte quelle che figurano nella domanda internazionale, caratterizza nel miglior modo l'invenzione.
b) L'estratto deve essere conciso nella misura massima consentita dall'esposto (esso conterra' preferibilmente da cinquanta a centocinquanta parole in versione inglese, originale o tradotta).
c) L'estratto non deve contenere dichiarazioni relative ai meriti o al valore attribuiti all'invenzione per la quale e' richiesta la protezione ne' alle sue teoriche possibilita' d'applicazione.
d) Ognuna delle principali caratteristiche tecniche menzionate nell'estratto e illustrate da un disegno figurante nella domanda internazionale deve essere seguita da un segno di riferimento posto tra parentesi.
8.2 Assenza dell'indicazione della figura da pubblicare con l'estratto
Se il depositante non fornisce l'indicazione di cui alla regola 3.3 a-iii) o se l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale stima che una o piu' figure dei disegni diverse da quelle preposte dal depositante caratterizzerebbero meglio l'invenzione, questa amministrazione indica la o le figure in questione. Per le pubblicazioni effettuate dall'Ufficio internazionale saranno utilizzate la o le figure indicate in tal modo dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale. Altrimenti, la o le figure proposte dal depositante saranno utilizzate per queste pubblicazioni.
8.3 Direttive per la redazione
L'estratto deve essere redatto in modo che possa efficacemente servire come strumento di selezione ai fini della ricerca nel ramo della tecnica particolare, specialmente aiutando lo scienziato, l'ingegnere o il ricercatore a stabilire se sia necessario o meno consultare la domanda internazionale stessa.
Regola 9
Espressioni, ecc., da non utilizzare
9.1 Definizione
La domanda internazionale non deve contenere:
i) espressioni o disegni contrari al buon costume;
ii) espressioni o disegni contrari all'ordine pubblico;
iii) dichiarazioni denigratorie riguardo ai prodotti o procedimenti di terzi o nei confronti dei meriti o della validita' di domande o brevetti di terzi (semplici confronti con lo stato della tecnica non sono considerati come denigratori in se);
iv) dichiarazioni o altri elementi palesemente non pertinenti o superflui nella fattispecie.
9.2 Osservazione circa le irregolarita'
L'ufficio ricevente e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale possono fare osservare che la domanda internazionale non risponde alle prescrizioni della regola 9.1 e proporre al depositante di correggerla convenientemente di propria volonta'. Se l'osservazione e' stata fatta dall'ufficio ricevente, esso ne informa l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'Ufficio internazionale. Se l'osservazione e' stata fatta dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, quest'ultima ne informa l'ufficio ricevente e l'Ufficio internazionale.
9.3 Riferimento all'art. 21.6)
Le "dichiarazioni denigratorie" menzionate nell'articolo 21.6) hanno il senso precisato dalla regola 9.1-iii).
Regola 10
Terminologia e segni
10.1 Terminologia e segni
a) Pesi e misure devono essere espressi nel sistema metrico o indicati anche in questo sistema qualora essi siano dapprima espressi in un altro sistema.
b) Le temperature devono essere espresse in gradi centigradi o indicate anche in gradi centigradi qualora esse siano dapprima espresse in un altro sistema.
c) La densita' deve essere espressa in unita' metriche.
d) Per le indicazioni relative al calore, all'energia, alla luce, al suono e al magnetismo, nonche' per le formule matematiche e le unita' elettriche, si osserveranno le prescrizioni della prassi internazionale; per le formule chimiche, si utilizzeranno i simboli, i pesi atomici e le formule molecolari di uso generale.
e) Di regola, converra' utilizzare soltanto termini, segni e simboli tecnici generalmente accettati nel ramo.
f) Quando la domanda e' redatta o tradotta in inglese o in giapponese, le cifre decimali devono essere precedute da un punto; quando la domanda internazionale e' redatta o tradotta in una lingua diversa dall'inglese o dal giapponese, le cifre decimali devono essere precedute da una virgola.
10.2 Costanza
La terminologia e i segni della domanda internazionale devono essere costanti.
Regola 11
Requisiti formali della domanda internazionale
11.1 Numero di esemplari
a) Fatto salvo il paragrafo b), la domanda internazionale e ciascuno dei documenti menzionati nell'elenco (regola 3.3a-ii)) devono essere depositati in un solo esemplare.
b) Ogni ufficio ricevente puo' esigere che la domanda internazionale e ciascuno dei documenti menzionati nell'elenco (regola 3.3a-ii)), salvo la ricevuta delle tasse versate o l'assegno destinato al pagamento delle tasse, siano depositati in due o tre esemplari. In tal caso, incombe all'ufficio ricevente di verificare che ogni copia sia identica all'esemplare originale.
11.2 Possibilita' di riproduzione
a) Tutti gli elementi della domanda internazionale (cioe': la richiesta, la descrizione, le rivendicazioni, i disegni e l'estratto) devono essere presentati in modo che possano essere riprodotti direttamente mediante fotografia, procedimento elettrostatico, offset e microfilm, in un numero illimitato di esemplari.
b) I fogli non devono essere spiegazzati ne' presentare strappi; inoltre essi non devono essere piegati.
c) Una sola facciata dei fogli deve essere utilizzata.
d) Fatta salva la regola 11.13-j), ogni foglio deve essere utilizzato nel senso verticale (vale a dire che i lati minori devono trovarsi in alto e in basso).
11.3 Materiale da utilizzare
Tutti gli elementi della domanda internazionale devono figurare su carta flessibile, forte, bianca, liscia, non lucida e resistente.
11.4 Fogli singoli, ecc.
a) Ogni elemento (richiesta, descrizione, rivendicazioni, disegni, estratto), della domanda internazionale deve incominciare su un nuovo foglio.
b) Tutti i fogli della domanda internazionale devono essere riuniti in modo da poterli facilmente voltare per la consultazione e in modo da poter essere facilmente separati, in vista della riproduzione, e poi nuovamente riuniti.
11.5 Formato dei fogli
I fogli devono avere il formato A4 (29,7 cm x 21 cm). Tuttavia, gli uffici riceventi possono accettare domande internazionali presentate su fogli di un altro formato, purche' l'esemplare originale, nella forma in cui viene trasmesso all'Ufficio internazionale, e la copia di ricerca, se l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale lo desidera, abbiano il formato A4.
11.6 Margini
a) I margini minimi dei fogli contenenti la richiesta, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto devono avere le dimensioni seguenti:
- margine superiore del primo foglio, eccettuato quello della
richiesta: 8 cm
- margine superiore degli altri fogli: 2 cm
- margine sinistro: 2,5 cm
- margine destro: 2 cm
- margine inferiore: 2 cm
b) Le dimensioni massime raccomandate per i margini di cui al paragrafo a) sono i seguenti:
- margine superiore del primo foglio, eccettuato quello della
richiesta: 9 cm
- margine superiore degli altri fogli: 4 cm
- margine sinistro: 4 cm
- margine destro: 3 cm
- margine inferiore: 3 cm
c) Nei fogli che contengono disegni la superficie utilizzata non deve eccedere i 26,2 cm x 17 cm. La superficie utilizzabile o utilizzata non deve essere delimitata da una inquadratura. I margini minimi devono avere le dimensioni seguenti:
- margine superiore: 2,5 cm
- margine sinistro: 2,5 cm
- margine destro: 1,5 cm
- margine inferiore: 1 cm
d) I margini di cui ai paragrafi da a) a c) sono previsti per i fogli aventi il formato A4; ne consegue che, anche se l'ufficio ricevente accetta altri formati, l'esemplare originale di formato A4 e, qualora sia richiesta, la copia di ricerca di formato A4 devono presentare i margini suindicati.
e) I margini della domanda internazionale, all'atto del deposito, devono essere totalmente vergini.
11.7 Numerazione dei fogli
a) Tutti i fogli contenuti nella domanda internazionale devono essere numerati progressivamente, in cifre arabe.
b) Tutti i numeri devono essere scritti in cima ai fogli, nel mezzo, ma non nel margine superiore.
11.8 Numerazione delle righe
a) Si raccomanda vivamente di numerare di cinque in cinque le righe di ogni foglio della descrizione e di ogni foglio delle rivendicazioni.
b) I numeri devono figurare sul lato sinistro, a destra del margine.
11.9 Scrittura dei testi
a) La richiesta, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto devono essere dattilografati o stampati.
b) Solo i simboli e caratteri grafici, le formule chimiche o matematiche e taluni caratteri nella grafia giapponese possono, qualora sia necessario, essere manoscritti o disegnati.
c) Per i documenti dattilografati e' prescritto l'interlinea 1½.
d) Tutti i testi devono essere scritti con caratteri le cui maiuscole siano alte almeno 0,21 cm, in colore nero e indelebile, ed essere conformi alle condizioni espresse nella regola 11.2.
e) Per quanto concerne l'interlinea da utilizzare in dattilografia e la grandezza dei caratteri, i paragrafi c) e d) non vanno applicati ai testi in lingua giapponese.
11.10 Disegni, formule e tabelle nel testo
a) La richiesta, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto non devono contenere disegni.
b) La descrizione, le rivendicazioni e l'estratto possono contenere formule chimiche o matematiche.
c) La descrizione e l'estratto possono contenere tabelle; le rivendicazioni possono contenere tabelle soltanto se il loro oggetto ne rende auspicabile l'utilizzazione.
11.11 Spiegazioni nei disegni
a) I disegni non devono contenere spiegazioni; fanno eccezione indicazioni brevi indispensabili, quali "acqua", "vapore", "aperto", "chiuso", "sezione AB" e, per gli schermi di circuiti elettrici, i diagrammi schematici di impianti e i diagrammi che rappresentano schematicamente le fasi di un processo, brevi designazioni indispensabili per la loro intelligenza.
b) Ogni parola utilizzata deve essere situata in modo che, qualora debba essere tradotta, la sua traduzione possa essere incollata su di essa senza coprire le linee dei disegni.
11.12 Correzioni, ecc.
I fogli non devono presentare cancellature oltre un limite ragionevole ne' contenere correzioni, ritocchi sovrapposti o aggiunte tra le righe. Deroghe a questa regola possono essere ammesse, in casi eccezionali, se l'autenticita' del contenuto non ne soffre e se esse non si oppongono a una buona riproduzione.
11.13 Condizioni speciali per i disegni
a) I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti persistenti, neri o blu, sufficientemente densi e scuri, di larghezza uniforme e con bordi ben delineati, senza colori ne' tinteggiature.
b) Le sezioni devono essere indicate con tratteggi obliqui che non ostino la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici.
c) La scala dei disegni e la chiarezza della loro esecuzione grafica devono essere tali che una riproduzione fotografica con riduzione lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli.
d) Nei casi eccezionali in cui figura sul disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente.
e) Tutte le cifre, lettere e linee di riferimento figuranti sui disegni devono essere semplici e chiare. Non si devono associare alle cifre o alle lettere ne' parentesi, ne' cerchietti, ne' virgolette.
f) Tutte le linee dei disegni vanno normalmente tracciate mediante gli strumenti per il disegno tecnico.
g) Ogni elemento di ciascuna figura deve essere proporzionato agli altri elementi della figura, a meno che la scelta di altre proporzioni non sia indispensabile per la chiarezza della figura.
h) L'altezza delle cifre e delle lettere non deve essere inferiore a 0,32 cm. L'alfabeto latino deve essere utilizzato per i disegni; quando cio' sia di uso corrente, si puo' utilizzare anche l'alfabeto greco.
i) Un foglio di disegno puo' contenere piu' figure. Quando le diverse parti di una figura completa si trovano su due o piu' fogli, esse devono essere presentate in modo che si possa costituire la figura completa senza occultare parte alcuna delle figure parziali.
j) Le diverse figure devono essere disposte su uno o piu' fogli, di preferenza nel senso verticale, nettamente separate le une dalle altre ma senza perdita di spazio.
k) Indipendentemente dalla numerazione dei fogli, le diverse figure devono essere numerate progressivamente, in cifre arabe.
l) Segni di riferimento non menzionati nella descrizione non devono apparire sui disegni, e viceversa.
m) I segni di riferimento dei medesimi elementi devono essere identici in tutta la domanda internazionale.
n) Se i disegni contengono un gran numero di segni di riferimento, si consiglia vivamente di aggiungere alla domanda internazionale un foglio distinto contenente un elenco di tutti i segni di riferimento e degli elementi da essi contraddistinti.
11.14 Documenti presentati ulteriormente
Le regole 10 e da 11.1 a 11.13 sono parimenti applicabili a qualsiasi documento - ad esempio pagine corrette, rivendicazioni modificate - presentato dopo il deposito della domanda internazionale
11.15 Traduzioni
Nessun ufficio designato puo' esigere che la traduzione di una domanda internazionale ivi depositata soddisfi condizioni diverse da quelle prescritte per la domanda internazionale nel momento del deposito.
Regola 12
Lingua della domanda internazionale
12.1 Domanda internazionale
Ogni domanda internazionale deve essere depositata nella lingua o in una delle lingue citate nell'accordo concluso tra l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale che e' competente per questa domanda, restando inteso che se questo accordo cita piu' lingue, l'ufficio ricevente puo' prescrivere in quale o in quali delle lingue citate la domanda internazionale va depositata.
12.2 Cambiamenti apportati alla domanda internazionale
Tutti i cambiamenti apportati alla domanda internazionale, come ad esempio modificazioni e correzioni, devono essere fatti nella lingua di questa domanda (cf. regola 66.5).
Regola 13
Unita' dell'invenzione
13.1 Requisito
La domanda internazionale puo' concernere una sola invenzione oppure piu' invenzioni tra le quali esista un legame tale che esse costituiscano un unico concetto inventivo generale ("requisito di unita' dell'invenzione").
13.2 Rivendicazioni di categorie diverse
La regola 13.1 va intesa nel senso che essa offre in particolare l'una o l'altra delle due possibilita' seguenti:
i) oltre a una rivendicazione indipendente per un dato prodotto, l'inclusione nella medesima domanda internazionale di una rivendicazione indipendente per un procedimento specialmente concepito per la fabbricazione di detto prodotto e di una rivendicazione indipendente per una utilizzazione di detto prodotto; oppure
ii) oltre a una rivendicazione indipendente per un dato procedimento, l'inclusione nella medesima domanda internazionale di una rivendicazione indipendente per un apparecchio o mezzo specialmente concepito per l'attuazione di detto procedimento.
13.3 Rivendicazioni di una sola e medesima categoria
Fatta salva la regola 13.1, e' permesso includere nella medesima domanda internazionale due o piu' rivendicazioni indipendenti dalla medesima categoria (cioe': prodotto, procedimento, apparecchio o utilizzazione) che non possono facilmente essere coperte da una sola rivendicazione generica.
13.4 Rivendicazioni dipendenti
Fatta salva la regola 13.1, e' permesso includere nella medesima domanda internazionale un numero ragionevole di rivendicazioni dipendenti concernenti forme d'esecuzione particolari dell'invenzione formante l'oggetto di una rivendicazione indipendente, anche se le caratteristiche di una o piu' rivendicazioni dipendenti possono essere considerate di per se stesse un'invenzione.
13.5 Modelli di utilita'
Ogni Stato designato nel quale un modello di utilita' e' richiesto in base a una domanda internazionale puo' applicare, dopo l'inizio del trattamento della domanda internazionale in questo Stato, in luogo e vece delle regole da 1.31 a 13.4, le disposizioni della sua legislazione nazionale relativa ai modelli di utilita'; in questo caso, il depositante dispone, per l'adattamento della sua domanda internazionale alle esigenze di dette disposizioni della legislazione nazionale, di un termine di almeno due mesi a decorrere dalla scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22.
Regola 14
Tassa di trasmissione
14.1 Tassa di trasmissione
a) Ogni ufficio ricevente puo' esigere dal depositante il pagamento, a suo favore, di una tassa per il ricevimento della domanda internazionale, la trasmissione di copie all'Ufficio internazionale e all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, e l'adempimento di tutti gli altri compiti di cui questo ufficio e' incaricato relativamente alla domanda internazionale in veste di ufficio ricevente ("tassa di trasmissione").
b) L'ammontare della eventuale tassa di trasmissione e la data alla quale essa e' dovuta sono stabiliti dall'ufficio ricevente.
Regola 15
Tassa internazionale
15.1 Tassa di base e tasse di designazione
Per ogni domanda internazionale si deve pagare una tassa a favore dell'Ufficio internazionale ("tassa internazionale") comprendente:
i) una "tassa di base" e
ii) altrettante "tasse di designazione" quanti sono gli Stati designati nella domanda internazionale; tuttavia, nel caso di un brevetto regionale richiesto per taluni Stati designati, una tassa di designazione unica deve essere pagata per questo gruppo di Stati.
15.2 Importo delle tasse
a) L'importo della tassa di base e' di:
i) per una domanda internazionale che non conta piu' di trenta fogli: 45 dollari degli Stati Uniti o 194 franchi svizzeri;
ii) per una domanda internazionale che conta piu' di trenta fogli: 45 dollari degli Stati Uniti o 194 franchi svizzeri piu' un dollaro USA o 4,30 franchi svizzeri per ogni foglio a contare dal trentunesimo.
b) L'importo della tassa di designazione e' di:
i) per ogni Stato designato o per ogni gruppo di Stati designati per i quali il medesimo brevetto regionale e' richiesto, che non domandi la trasmissione di una copia secondo l'articolo 13: 12 dollari degli Stati Uniti o 52 franchi svizzeri;
ii) per ogni Stato designato o per ogni gruppo di Stati designati per i quali il medesimo brevetto regionale e' richiesto, che domandi la trasmissione di una copia secondo l'articolo 13: 14 dollari degli Stati Uniti o 60 franchi svizzeri.
15.3 Modalita' di pagamento
a) La tassa internazionale e' percepita dall'ufficio ricevente.
b) La tassa internazionale deve essere pagata nella valuta prescritta dall'ufficio ricevente, restando inteso che, al suo trasferimento da parte dell'ufficio ricevente all'Ufficio internazionale, essa deve essere liberamente convertibile in franchi svizzeri.
15.4 Data del versamento
a) La tassa di base e' dovuta alla data di ricevimento della domanda internazionale. Tuttavia, ogni ufficio ricevente puo', a sua discrezione, notificare al depositante che non ha ricevuto la tassa o che l'importo ricevuto e' insufficiente e autorizzarlo a pagarla piu' tardi, senza perdere la data di deposito internazionale, a condizione che:
i) non venga concesso di effettuare un pagamento dopo la scadenza di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della domanda internazionale;
ii) l'autorizzazione non sia soggetta al pagamento di una soprattassa.
b) La tassa di designazione puo' essere pagata alla data di ricevimento della domanda internazionale o a una data posteriore; il pagamento deve pero' essere effettuato al piu' tardi prima della scadenza di un anno a decorrere dalla data di priorita'.
15.5 Pagamento parziale
a) Se il depositante precisa quali sono gli Stati per i quali desidera che la somma da lui pagata sia considerata come tassa di designazione questa somma viene ripartita, nell'ordine indicato dal depositante, fra gli Stati la cui tassa di designazione risulta coperta dalla somma versata.
b) Se il depositante non fornisce tale precisazione e se la somma ricevuta dall'ufficio ricevente e' superiore al valore della tassa di base e di una tassa di designazione, ma inferiore all'importo dovuto per la totalita' degli Stati designati, la somma che eccede il totale della tassa di base e di una tassa di designazione e' considerata come tassa di designazione per gli Stati enumerati dopo il primo nella richiesta e nell'ordine in cui sono designati nella richiesta, fino a quello Stato designato per il quale l'importo integrale della tassa di designazione e' ancora coperto dalla somma versata.
c) Tutti gli Stati di un gruppo di Stati designati per i quali un medesimo brevetto regionale e' richiesto sono considerati come coperti dalla tassa di designazione relativa a quello di questi Stati che e' menzionato per primo, se questo Stato e' precisato ai sensi del paragrafo a) o se l'importo della tassa e' coperto per questo Stato ai sensi del paragrafo b).
15.6 Rimborso
a) La tassa internazionale e' rimborsata al depositante se la constatazione di cui all'art. 11.1) e' negativa.
b) La tassa internazionale non viene rimborsata in alcun altro caso.
Regola 16
Tassa di ricerca
16.1 Diritto di esigere una tassa
a) Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale puo' esigere il pagamento, a suo favore, di una tassa per l'esecuzione della ricerca internazionale e per l'adempimento di tutti gli altri compiti affidati alle amministrazioni incaricate della ricerca internazionale dal trattato e dal presente regolamento d'esecuzione ("tassa di ricerca").
b) La tassa di ricerca e' percepita dall'ufficio ricevente. Essa deve essere pagata nella valuta prescritta da questo ufficio; tuttavia, se questa valuta non e' quella dello Stato sul cui territorio ha sede l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, la tassa di ricerca deve, al suo trasferimento da parte dell'ufficio ricevente a questa amministrazione, essere liberamente convertibile nella valuta di questo Stato. La regola 15.4-a) va applicata per il termine di pagamento della tassa di ricerca.
16.2 Rimborso
La tassa di ricerca e' rimborsata al depositante se la constatazione di cui all'art. 11.1) e' negativa.
16.3 Rimborso parziale
Quando la domanda internazionale rivendica la priorita' di una domanda internazionale anteriore per la quale una ricerca internazionale e' stata effettuata dalla medesima amministrazione incaricata della ricerca internazionale, e quando il rapporto di ricerca internazionale relativo alla domanda internazionale posteriore puo' fondersi interamente o in parte sui risultati della ricerca internazionale anteriore, detta amministrazione rimborsa la tassa di ricerca pagata per la domanda internazionale posteriore nei limiti e alle condizioni stabiliti nell'accordo di cui all'articolo 16.3-b).
Regola 17
Documento di priorita'
17.1 Obbligo di presentare una copia di una domanda nazionale anteriore
a) Se la domanda internazionale rivendica secondo l'articolo 8 la priorita' di una domanda nazionale anteriore, una copia di questa domanda nazionale, certificata conforme dall'amministrazione presso la quale e' stata depositata ("documento di priorita'"), deve, a meno che non sia gia' stata depositata presso l'ufficio ricevente assieme alla domanda internazionale, essere presentata dal depositante all'Ufficio internazionale al piu' tardi alla scadenza di un termine di sedici mesi a decorrere dalla data di priorita', o, nel caso menzionato nell'articolo 23.2), al piu' tardi il giorno in cui viene richiesto che si proceda al trattamento o all'esame della domanda.
b) Se il depositante non si conforma alla prescrizione del paragrafo a), qualsiasi Stato designato puo' non prendere in considerazione la rivendicazione di priorita'.
c) L'Ufficio internazionale registra la data di ricevimento del documento di priorita' e la notifica al depositante e agli uffici designati.
17.2 Ottenimento di copie
a) L'Ufficio internazionale, a richiesta esplicita dell'ufficio designato, invia a questo ufficio, il piu' presto possibile dopo la scadenza del termine stabilito nella regola 17.1-a), una copia del documento di priorita'. Nessun ufficio designato e' autorizzato a domandare copie al depositante, salvo quando richiede la consegna di una copia del documento di priorita' con una traduzione certificata conforme di questo documento. Il depositante non e' tenuto a fornire una traduzione certificata conforme all'ufficio designato prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22.
b) L'Ufficio internazionale non mette a disposizione del pubblico copie del documento di priorita' prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale.
c) I paragrafi a) e b) vanno parimenti applicati a ogni domanda internazionale anteriore la cui priorita' e' rivendicata nella domanda internazionale posteriore.
Regola 18
Depositante
18.1 Domicilio
a) Fatto salvo il paragrafo b), la determinazione del domicilio del depositante dipende dalla legislazione nazionale dello Stato contraente ove egli pretende essere domiciliato; la questione va risolta dall'ufficio ricevente.
b) Comunque, il possesso di un'azienda industriale o commerciale effettiva e seria in uno Stato contraente va inteso come domicilio in questo Stato.
18.2 Nazionalita'
a) Fatto salvo il paragrafo b), la determinazione della nazionalita' del depositante dipende dalla legislazione nazionale dello Stato contraente di cui egli pretende essere cittadino; la questione va risolta dall'ufficio ricevente.
b) Comunque, va inteso che una persona giuridica costituita conformemente alla legislazione di uno Stato contraente possiede la nazionalita' di questo Stato.
18.3 Piu' depositanti: gli stessi per tutti gli Stati designati
Se vi sono piu' depositanti e se tutti sono depositanti per tutti gli Stati designati, il diritto di depositare una domanda internazionale esiste purche' almeno uno di essi sia abilitato a depositare una domanda internazionale in conformita' all'articolo 9.
18.4 Piu' depositanti: diversi per Stati designati diversi
a) La domanda internazionale puo' indicare depositanti diversi per Stati designati diversi se, per ogni Stato designato, uno almeno dei depositanti indicati per questo Stato e' abilitato a depositare una domanda internazionale in conformita' all'articolo 9.
b) Se la condizione di cui al paragrafo a) non e' soddisfatta nei confronti di uno Stato designato, la designazione di questo Stato e' considerata come non fatta.
c) L'Ufficio internazionale pubblica di quando in quando informazioni relative alle diverse legislazioni nazionali, precisando chi, ai sensi di queste legislazioni, ha veste (inventore, avente causa dell'inventore, titolare dell'invenzione, ecc.) per depositare una domanda nazionale; esso completa queste informazioni avvertendo che gli effetti della domanda internazionale in uno Stato designato possono dipendere dalla questione di sapere se la persona indicata nella domanda internazionale quale depositante per questo Stato e' abilitata secondo la legislazione di questo Stato, a depositare una domanda nazionale.
18.5 Cambiamento della persona o del nome del depositante
A richiesta del depositante o dell'ufficio ricevente, ogni cambiamento della persona o del nome del depositante e' registrato dall'Ufficio internazionale e da esso notificato all'amministrazione interessata incaricata della ricerca internazionale e agli uffici designati.
Regola 19
Ufficio ricevente competente
19.1 Ufficio competente
a) Fatto salvo il paragrafo b), la domanda internazionale e' depositata, a scelta del depositante, sia presso l'ufficio nazionale dello Stato contraente ove egli e' domiciliato o presso l'ufficio che agisce per questo Stato, sia presso l'ufficio nazionale dello Stato contraente del quale egli e' cittadino o presso l'ufficio che agisce per questo Stato.
b) Uno Stato contraente puo' convenire con un altro Stato contraente o con una organizzazione intergovernativa che l'ufficio nazionale di questo secondo Stato oppure questa organizzazione intergovernativa puo', in tutto o in parte, fungere da ufficio ricevente, in luogo e vece dell'ufficio nazionale del primo Stato, per i depositanti che sono domiciliati in questo primo Stato o sono suoi cittadini. Malgrado tale accordo, l'ufficio nazionale del primo Stato e' considerato ufficio ricevente competente per l'applicazione dell'articolo 15.5).
c) In rapporto ad ogni decisione secondo l'articolo 9.2), l'Assemblea designa l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa che fungera' da ufficio ricevente per le domande depositate da personale domiciliate negli Stati determinati dall'Assemblea o da cittadini di questi Stati. Questa designazione va fatta previo consenso di questo ufficio nazionale o di questa organizzazione intergovernativa.
19.2 Piu' depositanti
a) Se vi sono piu' depositanti privi di mandatario comune, il loro rappresentante comune ai sensi della regola 4.8 e' considerato come depositante ai fini dell'applicazione della regola 19.1.
b) Se vi sono piu' depositanti e questi non hanno un mandatario comune e' considerato come depositante, ai fini dell'applicazione della regola 19.1, il primo dei depositanti elencati nella richiesta che sia stabilito a depositare una domanda internazionale in conformita' all'articolo 9.
19.3 Pubblicazione della delega dei compiti dell'ufficio ricevente
a) Ogni accordo di cui alla regola 19.1-b) e' notificato prontamente all'Ufficio internazionale dallo Stato contraente che delega i compiti di ufficio ricevente all'ufficio nazionale di un altro Stato contraente o all'ufficio che agisce per quest'ultimo o ad una organizzazione intergovernativa.
b) L'Ufficio internazionale pubblica prontamente questa notificazione nella gazzetta.
Regola 20
Ricevimento della domanda internazionale
20.1 Data e numero
a) A ricevimento dei documenti costituenti una presunta domanda internazionale, l'ufficio ricevente appone, in modo indelebile, nello spazio appositamente previsto nel modulo di richiesta di ogni esemplare ricevuto e di ogni copia ricevuta, la data di ricevimento effettiva e, su ogni foglio di ogni esemplare ricevuto e di ogni copia ricevuta, uno dei numeri assegnati a questo ufficio dall'Ufficio internazionale.
b) Il posto in cui, su ogni foglio, la data o il numero devono essere apposti, come anche altri dettagli, sono specificati nelle direttive amministrative.
20.2 Ricevimento in giorni diversi
a) Nei casi in cui l'ufficio ricevente non abbia ricevuto nel medesimo giorno tutti i fogli appartenenti a una medesima presunta domanda internazionale, questo ufficio corregge la data apposta sulla richiesta (in modo pero' che si possa ancora leggere la o le date gia' apposte) indicando la data di ricevimento dei documenti che completano la domanda internazionale, a condizione che:
i) qualora nessun invito a correggere secondo l'articolo 11.2-a) sia stato inviato al depositante, i detti documenti siano ricevuti nei trenta giorni che seguono la data in cui dei fogli sono stati ricevuti per la prima volta;
ii) qualora un invito a correggere secondo l'articolo 11.2-a) sia stato inviato al depositante, i detti documenti siano ricevuti entro il termine applicabile secondo la regola 20.6;
iii) nel caso dell'articolo 14.2), i disegni mancanti siano ricevuti nei trenta giorni che seguono la data in cui i documenti incompleti sono stati depositati;
iv) l'assenza o il ricevimento ritardato di un foglio contenente l'estratto o parte di esso non esiga la correzione della data indicata sulla richiesta.
b) L'ufficio ricevente appone, su ogni foglio ricevuto posteriormente alla data in cui dei fogli sono stati ricevuti per la prima volta, la data di ricevimento di detto foglio.
20.3 Domanda internazionale corretta
Nel caso previsto nell'articolo 11.2-b), l'ufficio ricevente corregge la data apposta sulla richiesta (in modo che si possa ancora leggere la o le date anteriori gia' apposte) indicando la data di ricevimento dell'ultima correzione richiesta.
20.4 Constatazione ai sensi dell'articolo 11.1)
a) Dopo il ricevimento dei documenti costituenti una presunta domanda internazionale, l'ufficio ricevente deve in breve termine constatare se questi documenti soddisfano le condizioni dell'articolo 11.1).
b) Ai fini dell'articolo 11.1-iii-c), basta indicare il nome del depositante in modo che se ne possa stabilire l'identita', anche se il cognome non e' ortografato correttamente, se i nomi non sono completi o se, trattandosi di una persona giuridica, la designazione e' abbreviata o incompleta.
20.5 Constatazione positiva.
a) Se la constatazione ai sensi dell'articolo 11.1) e' positiva, l'ufficio ricevente appone, nello spazio appositamente previsto nel modulo di richiesta, il suo timbro e la menzione "Demande internationale PCT" o "PCT International Application". Se la lingua ufficiale dell'ufficio ricevente non e' ne' il francese ne' l'inglese, la suddetta menzione puo' essere seguita dalla sua traduzione nella lingua ufficiale di questo ufficio.
b) L'esemplare sulla cui richiesta questo timbro e' stato apposto costituisce l'esemplare originale della domanda internazionale.
c) L'ufficio ricevente notifica in breve termine al depositante il numero della domanda internazionale e la data del deposito internazionale.
20.6 Invito a correggere
a) L'invito a correggere secondo l'articolo 11.2) deve precisare quale condizione dell'articolo 11.1), a parere dell'ufficio ricevente, non e' soddisfatta.
b) L'ufficio ricevente invia in breve termine l'invito a correggere e stabilisce un termine, ragionevole nella fattispecie, per il deposito della correzione. Questo termine non deve essere inferiore a dieci giorni ne' superiore a un mese a decorrere dalla data dell'invito. Se questo termine scade dopo la scadenza di un anno a decorrere dalla data di deposito di una domanda di cui si rivendica la priorita', l'ufficio ricevente puo' attirare l'attenzione del depositante su questo fatto.
20.7 Constatazione negativa
L'ufficio ricevente, qualora non riceva entro il termine prescritto alcuna risposta al suo invito a correggere, o qualora la correzione presentata dal depositante non soddisfi ancora le condizioni dell'articolo 11.1):
i) notifica prontamente al depositante che la sua domanda non e' e non sara' trattata come una domanda internazionale, indicando i motivi di questa decisione;
ii) notifica all'Ufficio internazionale che il numero che ha apposto sui documenti non sara' utilizzato come numero di domanda internazionale;
iii) conserva i documenti costituenti la presunta domanda internazionale come anche la corrispondenza relativa conformemente alla regola 93.1;
iv) invia una copia di detti documenti all'Ufficio internazionale se, a causa di una richiesta del depositante secondo l'articolo 25.1), questo Ufficio ha bisogno di tale copia e la richiede espressamente.
20.8 Errore dell'ufficio ricevente
Se, piu' tardi, l'ufficio ricevente scopre, o constata in base alla risposta del depositante, che ha commesso un errore inviandogli un invito a correggere, esso procede nel modo previsto nella regola 20.5, visto che le condizioni dell'articolo 11.1) erano soddisfatte al ricevimento dei documenti.
20.9 Copia certificata conforme per il depositante
Dietro versamento di una tassa, l'ufficio ricevente consegna al depositante che ne faccia richiesta copie certificate conformi della domanda internazionale, quale e' stata depositata, nonche' di tutte le correzioni ad essa relative.
Regola 21
Preparazione di copie
21.1 Compiti dell'ufficio ricevente
a) Qualora sia richiesto che la domanda internazionale venga depositata in un solo esemplare, l'ufficio ricevente ha il compito di preparare la propria copia e la copia di ricerca richieste secondo l'articolo 12.1).
b) Qualora sia richiesto che la domanda internazionale venga depositata in due esemplari, l'ufficio ricevente ha il compito di preparare la propria copia.
c) Se la domanda internazionale e' depositata in un numero di copie inferiore a quello previsto dalla regola 11.1-b), l'ufficio ricevente ha il compito di preparare prontamente il numero di copie richieste; esso e' autorizzato a stabilire una tassa per l'esecuzione di questo incarico e a riscuoterla dal depositante.
Regola 22
Trasmissione dell'esemplare originale
22.1 Procedura
a) Se la constatazione prevista dall'articolo 11.1) e' positiva e se le prescrizioni relative alla difesa nazionale non impediscono che la domanda internazionale sia trattata come tale, l'ufficio ricevente trasmette l'esemplare originale all'Ufficio internazionale. Tale trasmissione deve avvenire in breve termine dopo il ricevimento della domanda internazionale o, qualora un controllo debba essere effettuato dal punto di vista della difesa nazionale, subito dopo l'ottenimento della necessaria autorizzazione. In ogni caso, l'ufficio ricevente deve trasmettere l'esemplare originale abbastanza presto perche' esso pervenga all'Ufficio internazionale alla scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorita'. Se la trasmissione avviene per posta, l'ufficio ricevente deve procedere alla spedizione dell'esemplare originale al piu' tardi cinque giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorita'.
b) Se, alla scadenza di un termine di tredici mesi e dieci giorni a decorrere dalla data di priorita', il depositante non e' in possesso della notificazione di ricevimento che l'Ufficio internazionale deve mandargli conformemente alla regola 24.2-a), egli ha il diritto di domandare all'ufficio ricevente la consegna dell'esemplare originale oppure di una copia certificata conforme di questo esemplare preparata in base alla copia per l'ufficio ricevente se detto ufficio pretende aver gia' trasmesso l'esemplare originale all'Ufficio internazionale.
c) Il depositante puo' trasmettere all'Ufficio internazionale la copia che egli ha ricevuto conformemente al paragrafo b). Se l'esemplare originale trasmesso dall'ufficio ricevente non e' pervenuto all'Ufficio internazionale prima del ricevimento della copia trasmessagli del depositante, questa copia vale come esemplare originale.
22.2 Procedura alternativa
a) Nonostante le disposizioni della regola 22.1, ogni ufficio ricevente puo' prevedere che l'esemplare originale di ogni domanda internazionale depositata presso di esso venga trasmessa, a scelta del depositante, dall'ufficio o dal depositante. L'ufficio ricevente comunica all'Ufficio internazionale l'esistenza di tale disposizione.
b) Il depositante opera la sua scelta mediante uno scritto da depositarsi assieme alla domanda internazionale. Se egli non fa questa scelta, si ritiene che egli abbia scelto la trasmissione ad opera dell'ufficio ricevente.
c) Se il depositante ha scelto la trasmissione ad opera dell'ufficio ricevente, la procedura e' quella prevista nella regola 22.1.
d) Se il depositante sceglie di effettuare per conto proprio la trasmissione, egli indica nello scritto di cui al paragrafo b) se intende ritirare l'esemplare originale presso l'ufficio ricevente o se desidera che quest'ultimo gli mandi detto esemplare originale per posta. Se il depositante sceglie di ritirare l'esemplare originale, l'ufficio ricevente tiene questo esemplare a disposizione del depositante appena ha ottenuto l'autorizzazione citata nella regola 22.1-a) e, in tutti i casi, ivi compreso quello in cui un controllo deve essere effettuato in vista dell'ottenimento di questa autorizzazione, al piu' tardi dieci giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorita'. Se il termine entro il quale l'Ufficio internazionale deve ricevere l'esemplare originale scade senza che il depositante abbia ritirato detto esemplare, l'ufficio ricevente ne informa l'Ufficio internazionale.
Se il depositante desidera che l'ufficio ricevente gli mandi l'esemplare originale per posta o se non esprime il desiderio di ritirare detto esemplare originale, l'ufficio ricevente gli manda questo esemplare per posta appena abbia ottenuto l'autorizzazione citata nella regola 22.1-a) e, in tutti i casi, ivi compreso quello in cui un controllo deve essere effettuato in vista dell'ottenimento di questa autorizzazione, al piu' tardi quindici giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorita'.
e) Se l'ufficio ricevente non tiene l'esemplare originale a disposizione del depositante nella data indicata nel paragrafo d) o se il depositante che ha domandato l'invio per posta dell'esemplare originale non l'ha ricevuto almeno dieci giorni prima della scadenza del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorita', e' concesso al depositante di trasmettere all'Ufficio internazionale una copia della sua domanda internazionale. Questa copia ("esemplare originale provvisorio") e' sostituita dall'esemplare originale o, se questo e' andato perso, da una copia dell'esemplare originale preparata in base alla copia per l'ufficio ricevente e da questo certificata conforme, appena cio' sia possibile, e, in ogni caso, prima della scadenza del quattordicesimo mese a decorrere dalla data di priorita'.
22.3 Termine previsto nell'articolo 12.3)
a) Il termine previsto nell'articolo 12.3) e':
i) per la procedura secondo le regole 22.1 o 22.2-c), di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorita';
ii) per la procedura secondo la regola 22.2-d), di tredici mesi a decorrere dalla data di priorita', restando tuttavia inteso che, nel caso del deposito di un esemplare originale provvisorio secondo la regola 22.2-e), questo termine e' di tredici mesi a decorrere dalla data di priorita' per il deposito dell'esemplare originale provvisorio e di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorita' per il deposito dell'esemplare originale.
b) L'articolo 48.1) e la regola 82 non si applicano alla trasmissione dell'esemplare originale dell'articolo 48.2) restano applicabili.
22.4 Statistiche relative all'inosservanza delle regole 22.1 e 22.2 Il numero di casi in cui, a conoscenza dell'Ufficio internazionale, un ufficio ricevente non si e' conformato alle esigenze delle regole 22.1 e 22.2 e' indicato, una volta all'anno, nella gazzetta.
22.5 Documenti depositati insieme alla domanda internazionale
Ai fini della presente regola, l'espressione "esemplare originale" si applica pure a ogni documento depositato assieme alla domanda internazionale e previsto nella regola 3.3-a-ii). Se uno dei documenti previsti nella regola 3.3-a-ii) che, secondo l'elenco dei documenti, dovrebbe accompagnare la domanda internazionale non e' ancora stato depositato nel momento della trasmissione dell'esemplare originale all'Ufficio internazionale da parte dell'ufficio ricevente, quest'ultimo lo annota nell'elenco e la menzione di detto documento nell'elenco e' considerata come inesistente.
Regola 23
Trasmissione della copia di ricerca
23.1 Procedura
a) La copia di ricerca e' trasmessa dall'ufficio ricevente all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale al piu' tardi il giorno in cui l'esemplare originale e' trasmesso all'Ufficio internazionale o, conformemente alla regola 22.2-d), al depositante.
b) Se l'Ufficio internazionale non ha ricevuto dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, entro dieci giorni dal ricevimento dell'esemplare originale, l'avviso che questa amministrazione e' in possesso della copia di ricerca, esso invia in breve termine una copia della domanda internazionale a questa amministrazione. Se questa amministrazione non si e' sbagliata affermando che non era in possesso della copia di ricerca allo scadere del tredicesimo mese a decorrere dalla data di priorita', le spese per la preparazione di una copia per questa amministrazione sono rimborsate all'Ufficio internazionale dall'ufficio ricevente.
c) Il numero di casi in cui, a conoscenza dell'Ufficio internazionale, un ufficio ricevente non si e' conformato alle esigenze della regola 23.1-a) e' indicato, una volta all'anno, nella gazzetta.
Regola 24
Ricevimento dell'esemplare originale da parte dell'Ufficio internazionale
24.1 Iscrizione della data di ricevimento dell'esemplare originale
Al ricevimento dell'esemplare originale, l'Ufficio internazionale appone la data di ricevimento sulla richiesta e il suo timbro su ogni foglio della domanda internazionale.
24.2 Notificazione del ricevimento dell'esemplare originale
a) Fatto salvo il paragrafo b), l'Ufficio internazionale notifica in breve termine al depositante, all'ufficio ricevente, all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale e a tutti gli uffici designati, il ricevimento dell'esemplare originale e la data di questo ricevimento. La notificazione deve indicare il numero della domanda internazionale, la data del deposito internazionale, il nome del depositante e il nome dell'ufficio ricevente; in essa va inoltre indicata la data di deposito di ogni domanda anteriore la cui priorita' e' rivendicata. La notificazione inviata al depositante deve contenere anche l'elenco degli uffici designati ai quali la notificazione di cui al presente paragrafo e' stata inviata e deve indicare, per ogni ufficio designato, ogni termine applicabile secondo l'articolo 22.3).
b) Se l'Ufficio internazionale riceve l'esemplare originale dopo la scadenza del termine stabilito dalla regola 22.3, esso ne informa in breve termine il depositante, l'ufficio ricevente e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
Regola 25
Ricevimento della copia di ricerca da parte dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale
25.1 Notificazione del ricevimento della copia di ricerca
L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale notifica in breve termine all'Ufficio internazionale, al depositante e - se essa non e' l'ufficio ricevente - all'ufficio ricevente il ricevimento della copia di ricerca, e la data di questo ricevimento.
Regola 26
Controllo e correzione di taluni elementi della domanda internazionale
26.1 Termini per il controllo
a) L'ufficio ricevente invia l'invito a correggere, previsto nell'articolo 14.1-b), appena possibile e preferibilmente entro un mese a decorrere dal ricevimento della domanda internazionale.
b) Se l'ufficio ricevente invia un invito a correggere l'irregolarita' di cui all'articolo 14.1-a-iii) o iv) (assenza del titolo o dell'estratto), esso lo notifica all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
26.2 Termine per la correzione
Il termine di cui all'articolo 14.1-b) deve essere ragionevole, tenuto conto delle circostanze del caso, e stabilito, di volta in volta, dall'ufficio ricevente. Esso deve essere di almeno un mese e, normalmente di due mesi al massimo a decorrere dalla data dell'invito a correggere.
26.3 Controllo dei requisiti formali secondo l'articolo 14.1-a-v)
I requisiti formali menzionati nella regola 11 sono controllati nella misura in cui devono essere osservati per una ragionevole uniformita' della pubblicazione internazionale.
26.4 Procedura
a) Ogni correzione presentata all'ufficio ricevente puo' figurare in una lettera inviata a questo ufficio se essa e' tale da poter essere riportata nell'esemplare originale senza nuocere alla chiarezza e alla possibilita' di riprodurre direttamente il foglio sul quale la correzione deve essere riportata. In caso contrario, il depositante deve inviare un foglio sostitutivo contenente la correzione; la lettera di accompagnamento dovra' segnalare le differenze esistenti tra il foglio sostituito e il foglio sostitutivo.
b) L'ufficio ricevente appone su ogni foglio sostitutivo il tuo timbro, il numero della domanda internazionale e la data di ricevimento di detto foglio. Esso conserva nei suoi inserti una copia della lettera contenente la correzione o, se questa figura in un foglio sostitutivo, il foglio sostituito, una copia del foglio sostitutivo e la lettera di accompagnamento.
c) L'ufficio ricevente trasmette in breve termine la lettera di correzione e ogni foglio sostitutivo all'Ufficio internazionale.
L'Ufficio internazionale riporta sull'esemplare originale le correzioni domandate per lettera, con indicazione della data di ricevimento di quest'ultima da parte dell'ufficio ricevente, e vi inserisce ogni foglio sostitutivo. La lettera di correzione e ogni foglio sostituito sono conservati negli inserti dell'Ufficio internazionale.
d) L'ufficio ricevente trasmette in breve termine all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale una copia della lettera di correzione e di ogni foglio sostitutivo.
26.5 Correzione di taluni elementi
a) L'ufficio ricevente decide se il depositante ha presentato la correzione nel termine prescritto. Se la correzione e' stata presentata nel termine prescritto, esso decide se la domanda cosi' corretta debba essere considerata come ritirata oppure no.
b) L'ufficio ricevente appone sui documenti contenenti la correzione la data del loro ricevimento.
26.6 Disegni mancanti
a) Se, conformemente all'articolo 14.2), la domanda internazionale fa riferimento a disegni che non sono effettivamente acclusi alla domanda, l'ufficio ricevente annota questo fatto nella domanda.
b) La data di ricevimento, da parte del depositante, della notificazione di cui all'articolo 14.2) non ha alcun effetto sul termine prescritto dalla regola 20.2-a-iii).
Regola 27
Mancato versamento di tasse
27.1 Tasse
a) Ai fini dell'articolo 14.3-a), si deve intendere per "tasse prescritte dall'articolo 3.4-iv)" la tassa di trasmissione (regola 14), la parte della tassa internazionale che costituisce la tassa di base (regola 15.1-i)) e la tassa di ricerca (regola 16).
b) Ai fini dell'articolo 14.3-a) e b), si deve intendere per "tassa prescritta dall'articolo 4.2)" la parte della tassa internazionale che costituisce la tassa di designazione (regola 15.1-ii)).
Regola 28
Irregolarita' rilevate dall'Ufficio internazionale o dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale
28.1 Nota relativa a talune irregolarita'
a) Se l'Ufficio internazionale o l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale e' del parere che la domanda internazionale non soddisfa una delle prescrizioni dell'articolo 14.1-a-i), ii) o v), questo Ufficio o questa amministrazione ne informa l'ufficio ricevente.
b) L'ufficio ricevente, salvo che non sia del medesimo parere, procede come previsto nell'articolo 14.1-b) e nella regola 26.
Regola 29
Domande internazionali o designazioni considerate come ritirate ai sensi dell'articolo 14.1), 3) o 4)
29.1 Constatazioni dell'ufficio ricevente
a) Se l'ufficio ricevente dichiara, secondo l'articolo 14.1-b) e la regola 26.5 (mancata correzione di talune irregolarita), o conformemente all'articolo 14.3-a) (mancato pagamento delle tasse prescritte dalla regola 27.1-a)), o conformemente all'articolo 14.4) (costatazione successiva che le condizioni elencate nei punti i) a iii) dell'articolo 11.1) non sono soddisfatte), che la domanda internazionale e' considerata come ritirata:
i) detto ufficio trasmette all'Ufficio internazionale l'esemplare originale (sempreche' cio' non sia gia' avvenuto) e tutte le correzioni presentate dal depositante;
ii) detto ufficio notifica in breve termine questi dichiarazione al depositante e all'Ufficio internazionale, il quale la notifica agli uffici designati interessati;
iii) detto ufficio non trasmette la copia di ricerca nel modo prescritto dalla regola 23 o, se la trasmissione e' gia' avvenuta, notifica questa dichiarazione all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale;
iv) l'Ufficio internazionale non e' tenuto di notificare al depositante il ricevimento dell'esemplare originale.
b) Se l'ufficio ricevente dichiara, secondo l'articolo 14.3-b) (mancato pagamento della tassa di designazione prescritta dalla regola 27.1-b)), che la designazione di un determinato Stato e' considerata come ritirata, l'ufficio ricevente lo notifica in breve termine al depositante e all'Ufficio internazionale. Quest'ultimo lo notifica a sua volta all'ufficio nazionale interessato.
29.2 Constatazione dell'ufficio ricevente
Quando gli effetti della domanda internazionale cessano in uno Stato designato in forza dell'articolo 24.1-iii) o vi sussistono in forza dell'articolo 24.2), l'ufficio designato competente lo notifica in breve termine all'Ufficio internazionale.
29.3 Indicazione di taluni fatti all'ufficio ricevente
L'Ufficio internazionale o l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, qualora stimi che l'ufficio ricevente dovrebbe fare una constatazione ai sensi dell'articolo 14.4)), deve indicare all'ufficio ricevente i fatti pertinenti.
29.4 Notificazione dell'intenzione di fare una dichiarazione secondo l'articolo 14.4)
Prima di fare una dichiarazione secondo l'articolo 14.4), l'ufficio ricevente notifica al depositante la sua intenzione i relativi motivi. Il depositante puo', qualora non creda giustificata la constatazione provvisoria dell'ufficio ricevente, presentare le sue obiezioni entro un mese a decorrere dalla notificazione.
Regola 30
Termine secondo l'articolo 14.4)
30.1 Termine
Il termine citato nell'articolo 14.4) e' di sei mesi a decorrere dalla data del deposito internazionale.
Regola 31
Copie previste nell'articolo 13
31.1 Richiesta di copie
a) Le richieste di copie secondo l'articolo 13.1) possono concernere tutte le domande internazionali, taluni tipi di domande internazionali o singole domande internazionali, nelle quali l'ufficio nazionale che fa la richiesta e' indicato come ufficio designato. Le richieste di copie per tutte le domande internazionali o per taluni tipi di esse devono essere rinnovate, per ogni anno, mediante notificazione indirizzata dall'ufficio nazionale all'Ufficio internazionale prima del 30 novembre dell'anno precedente.
b) Le richieste di consegna di copie secondo l'articolo 13.2-b) sono soggette al pagamento di una tassa atta a coprire le spese di preparazione e di spedizione delle copie.
31.2 Preparazione delle copie
L'Ufficio internazionale e' responsabile della preparazione delle copie di cui all'articolo 13.
Regola 32
Ritiro della domanda internazionale o di designazioni
32.1 Ritiri
a) Il depositante puo' ritirare la domanda internazionale prima della scadenza di un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorita', il ritiro non avendo tuttavia effetto in qualsiasi Stato designato nel quale il trattamento o l'esame nazionale sia gia' iniziato. Egli puo' ritirare la designazione di qualsiasi Stato designato prima della data in cui puo' avere inizio il trattamento o l'esame in questo Stato.
b) Il ritiro della designazione di tutti gli Stati designati equivale al ritiro della domanda internazionale.
c) Il ritiro deve essere fatto mediante una dichiarazione firmata, indirizzata dal depositante all'Ufficio internazionale o all'ufficio ricevente se l'esemplare originale non e' ancora stato trasmesso all'Ufficio internazionale. Nel caso della regola 4.8-b), la dichiarazione di ritiro deve essere firmata da tutti i depositanti.
d) Se l'esemplare originale e' gia' stato trasmesso all'Ufficio internazionale, il ritiro e la data di ricevimento della dichiarazione di ritiro sono registrati dall'Ufficio internazionale, che li notifica in breve termine all'ufficio ricevente, al depositante e agli uffici designati che questo ritiro concerne; se si tratta del ritiro della domanda internazionale e se il rapporto di ricerca internazionale non e' ancora stato redatto o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a) non e' ancora stata fatta, la notificazione deve essere inviata anche all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
Regola 33
Stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionale
33.1 Stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionale
a) Ai fini dell'articolo 15.2), lo stato della tecnica pertinente comprende tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico, in ogni parte del mondo, da una divulgazione scritta (disegni e altre illustrazioni ivi compresi) e che possa aiutare a determinare se l'invenzione per la quale una protezione e' richiesta e' nuova oppure no e se essa implica o no un'attivita' inventiva (cioe' e' evidente o no), a condizione che la messa a disposizione del pubblico sia avvenuta prima della data del deposito internazionale.
b) Se una divulgazione scritta contiene un riferimento a una divulgazione orale, a un'utilizzazione, a una esposizione o ad altri mezzi grazie ai quali il contenuto della divulgazione scritta e' stato reso accessibile al pubblico, e se questa messa a disposizione del pubblico e' avvenuta anteriormente alla data del deposito internazionale, il rapporto di ricerca internazionale menziona separatamente questo fatto e la data in cui e' avvenuto, qualora la messa a disposizione del pubblico della divulgazione scritta sia avvenuta posteriormente alla data del deposito internazionale.
c) Le domande pubblicate e i brevetti la cui data di pubblicazione e' posteriore, ma la cui data di deposito - o, eventualmente, la data di priorita' rivendicata - e' anteriore alla data del deposito internazionale della domanda internazionale oggetto della ricerca, e farebbero quindi parte dello stato della tecnica pertinente ai fini dell'articolo 15.2) se fossero stati pubblicati prima della data di deposito internazionale, sono specialmente menzionati nel rapporto di ricerca internazionale.
33.2 Rami della tecnica che la ricerca internazionale deve abbracciare
a) La ricerca internazionale deve abbracciare tutti i rami della tecnica che possono contenere elementi pertinenti nei riguardi dell'oggetto dell'invenzione e deve essere fatta in tutte le classi della documentazione che possono contenere tali elementi.
b) Di conseguenza, la ricerca non deve riferirsi soltanto al ramo della tecnica nel quale l'invenzione puo' essere classificata, bensi' anche ai rami analoghi, senza tener conto della loro classificazione.
c) La determinazione dei rami della tecnica che, in ogni singolo caso, devono essere considerati analoghi, va fatta considerando cio' che sembra costituire la necessaria ed essenziale funzione o utilizzazione dell'invenzione, e non tenendo conto delle sole funzioni specifiche esplicitamente indicate nella domanda internazionale.
d) La ricerca internazionale deve abbracciare tutti gli elementi che sono generalmente considerati come equivalenti agli elementi dell'invenzione di cui si richiede la protezione per tutte o per talune delle sue caratteristiche, anche se, nei suoi dettagli, l'invenzione descritta nella domanda internazionale e' differente.
33.3 Orientamento della ricerca internazionale
a) La ricerca internazionale viene eseguita fondandosi sulle rivendicazioni, tenendo debito conto della descrizione e degli eventuali disegni e insistendo in particolar modo sul concetto inventivo che le rivendicazioni implicano.
b) Per quanto possibile e ragionevole, la ricerca internazionale deve abbracciare tutti gli elementi che le rivendicazioni implicano o che, come si puo' ragionevolmente aspettarsi, saranno implicati dalle rivendicazioni dopo la loro modificazione.
Regola 34
Documentazione minima
34.1 Definizione
a) Le definizioni figuranti negli articoli 2-i) e ii) non sono da applicare ai fini della presente regola.
b) La documentazione citata nell'articolo 15.4) ("documentazione minima") e' costituita da:
i) i "documenti nazionali di brevetti" definiti nel paragrafo c);
ii) le domande internazionali (PCT) pubblicate, le domande
regionali pubblicate di brevetti e di certificati di autore
d'invenzione nonche' i brevetti e i certificati di autore d'invenzione regionali pubblicati;
iii) tutti gli altri elementi, estranei alla letteratura dei brevetti, sui quali si siano accordate le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e il cui elenco e' pubblicato dall'Ufficio internazionale dopo il primo accordo in merito e dopo ogni modificazione.
c) Fatti salvi i paragrafi d) e e), sono considerati come "documenti nazionali di brevetti":
i) i brevetti rilasciati dal 1920 in poi dalla Francia, dall'antico Reichspatentamt della Germania, dal Giappone, dal Regno Unito di Gran Bretagna, dagli Stati Uniti d'America, dalla Svizzera (soltanto quelli nelle lingue francese e tedesca) e dall'Unione Sovietica;
ii) i brevetti rilasciati dalla Repubblica federale di Germania;
iii) le eventuali domande di brevetto pubblicate dal 1920 in poi dai paesi menzionati dai punti i) e ii);
iv) i certificati di autore d'invenzione rilasciati dall'Unione Sovietica;
v) i certificati di utilita' rilasciati dalla Francia nonche' le domande pubblicate di tali certificati;
vi) i brevetti rilasciati dopo il 1920 da qualsiasi altro paese se sono redatti nelle lingue francese, inglese o tedesca e se non contengono rivendicazioni di priorita', come pure le domande di tali brevetti pubblicate dopo il 1920, a condizione che l'ufficio nazionale del paese in questione faccia la cernita di questi brevetti e di queste domande e li metta a disposizione di ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
d) Allorche' una domanda e' ripubblicata (ad esempio, nuova pubblicazione di una Offendegungschrift come Auslegeschrift) una o piu' volte, nessuna amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha l'obbligo di conservarne tutte le versioni nella sua documentazione; di conseguenza, ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale e' autorizzata a conservare una sola versione. Inoltre, allorche' una domanda e accettata e conduce alla concessione di un brevetto o di un certificato di utilita' (Francia), nessuna amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha l'obbligo di conservare nella sua documentazione la domanda e il brevetto o certificato di utilita' (Francia); di conseguenza, ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale e' autorizzata a conservare soltanto la domanda o soltanto il brevetto o il certificato di utilita' (Francia).
e) Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale la cui lingua ufficiale non e' ne' il giapponese ne' il russo o non conta una di queste lingue fra le sue lingue ufficiali e' autorizzata a non far figurare nella sua documentazione documenti di brevetti del Giappone o dell'Unione Sovietica, rispettivamente, per i quali non sono generalmente disponibili estratti in inglese. Se gli estratti in inglese divengono generalmente disponibili dopo l'entrata in vigore del presente regolamento d'esecuzione, gli elementi che questi estratti concernono dovranno essere inseriti nella documentazione entro i sei mesi che seguono la data in cui questi estratti divengono generalmente disponibili. In caso di interruzione di servizi di estratti in inglese in rami della tecnica per i quali degli estratti in inglese erano generalmente disponibili, l'Assemblea prende provvedimenti appropriati in vista di una pronta ripresa di tali servizi.
f) Ai fini della presente regola, le domande che sono state messe a disposizione del pubblico soltanto per visione non sono considerate come domande pubblicate.
Regola 35
Amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale
35.1 Una sola amministrazione incaricata della ricerca internazionale competente
Ogni ufficio ricevente indica all'Ufficio internazionale, conformemente ai termini dell'accordo applicabile citato nell'articolo 16.3-b), qual e' l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale che e' competente a seguire la ricerca per le domande internazionali depositate presso detto ufficio; l'Ufficio internazionale pubblica in breve termine questa informazione.
35.2 Piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale competenti
a) Ogni ufficio ricevente puo', conformemente ai termini dell'accordo applicabile citato nell'articolo 16.3-b), designare piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale:
i) dichiarando tutte le amministrazioni competenti per tutte le domande internazionali depositate presso detto ufficio e lasciando al
depositante la libera scelta dell'amministrazione, o
ii) dichiarando una o piu' amministrazioni competenti per determinati tipi di domande internazionali depositate presso detto ufficio e dichiarando un'altra o altre amministrazioni competenti per altri tipi di domande internazionali depositate presso detto ufficio, restando inteso che per, i tipi di domande internazionali per le quali piu' amministrazioni incaricate della ricerca internazionale sono dichiarate competenti, la scelta spetta al depositante.
b) Ogni ufficio ricevente che si avvale della facolta' indicata nel paragrafo a) ne informa in breve termine l'Ufficio internazionale, il quale pubblica in breve termine questa informazione.
Regola 36
Esigenze minime per le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale
36.1 Definizione delle esigenze minime
Le esigenze minime menzionate nell'articolo 16.3-c) sono le seguenti:
i) l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa deve avere almeno cento impiegati a tempo pieno aventi qualificazioni tecniche sufficienti per eseguire le ricerche;
ii) questo ufficio o questa organizzazione deve possedere almeno la documentazione minima della regola 34 adeguatamente ordinata ai fini della ricerca;
iii) questo ufficio o questa organizzazione deve possedere un personale atto a eseguire le ricerche nei rami della tecnica che la ricerca deve abbracciare e avente le conoscenze linguistiche necessarie alla comprensione almeno delle lingue nelle quali la documentazione minima della regola 34 e' redatta o tradotta.
Regola 37
Titolo mancante o difettoso
37.1 Titolo mancante
Se la domanda internazionale non contiene il titolo e l'ufficio ricevente ha notificato all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale di avere invitato il depositante a colmare la lacuna, questa amministrazione esegue la ricerca internazionale, a meno che le sia notificato che detta domanda internazionale deve essere considerata come ritirata.
37.2 Formulazione di un titolo
Se la domanda internazionale non contiene il titolo e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non ha ricevuto dall'ufficio ricevente una notificazione relativa all'invito fatto al depositante di comunicare un titolo, o se detta amministrazione constata che il titolo non e' conforme alle disposizioni della regola 4.3, questa amministrazione formula essa stessa un titolo.
Regola 38
Estratto mancante o difettoso
38.1 Estratto mancante
Se la domanda internazionale non contiene l'estratto e l'ufficio ricevente ha notificato all'amministrazione incaricata della ricerca di avere invitato il depositante a colmare la lacuna, questa amministrazione esegue la ricerca internazionale, a meno che non le sia notificato che detta domanda internazionale deve essere considerata come ritirata.
38.2 Relazione dell'estratto
a) Se la domanda internazionale non contiene l'estratto e l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non ha ricevuto dall'ufficio ricevente una notificazione relativa all'invito fatto al depositante di fornire un estratto, o se detta amministrazione constata che l'estratto non e' conforme alle disposizioni della regola 8, questa amministrazione redige essa stessa un estratto (nella lingua di pubblicazione della domanda internazionale). In quest'ultimo caso, essa invita il depositante a presentare i suoi commenti riguardo all'estratto da essa redatto entro un mese a decorrere dalla data dell'invio di quest'invito.
b) Il contenuto definitivo dell'estratto e' determinato dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
Regola 39
Oggetto della domanda secondo l'articolo 17.2-a-i)
39.1 Definizione
L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non ha l'obbligo di eseguire la ricerca in merito a una domanda internazionale se e per quanto l'oggetto della domanda e' uno dei seguenti;
i) teorie scientifiche e matematiche;
ii) varieta' vegetali, razze animali, procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali, esclusi i provvedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
iii) piani, principi o metodi per l'attivita' commerciale, per realizzazioni puramente intellettuali o per giochi;
iv) metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi;
v) semplici presentazioni di informazioni;
vi) programmi di ordinatori nella misura in cui l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non e' organizzata per eseguire la ricerca dello stato della tecnica riguardo a tali programmi.
Regola 40
Assenza dell'unita' dell'invenzione (ricerca internazionale)
40.1 Invito a versare tasse addizionali
L'invito a versare tasse previsto nell'articolo 17.3-a) indica l'importo delle tasse addizionali da versare e i motivi per i quali si considera che la domanda internazionale non soddisfa l'esigenza di unita' dell'invenzione.
40.2 Tasse addizionali
a) L'importo delle tasse addizionali di ricerca, previste nell'articolo 17.3-a), e' stabilito dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
b) Le tasse addizionali di ricerca, previste nell'articolo 17.3-a), devono essere pagate direttamente all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
c) Il depositante puo', pagando le tasse addizionali, fare una riserva, giustificandola in una dichiarazione motivata che miri a dimostrare che la domanda internazionale soddisfa l'esigenza di unita' dell'invenzione o che l'importo delle tasse addizionali richieste e' eccessivo. Un comitato di tre membri - o un'altra istanza speciale - dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, oppure un'altra autorita' superiore competente, esamina la riserva e, se la giudica totalmente o parzialmente giustificata, ordina il rimborso totale o parziale delle tasse addizionali al depositante. A richiesta del depositante, il testo della sua riserva e quello della decisione sono notificati agli uffici designati, assieme al rapporto di ricerca internazionale. Il depositante deve consegnare la traduzione della sua riserva assieme a quella domanda internazionale richiesta dall'articolo 22.
d) Il funzionario che ha preso la decisione che forma l'oggetto della riserva non puo' far parte del comitato di tre membri dell'istanza speciale o dell'autorita' superiore di cui al paragrafo c).
40.3 Termine
Il termine previsto nell'articolo 17.3-a) e' stabilito di volta in volta, tenendo conto delle circostanze del caso, dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale; esso non puo' essere inferiore a quindici o trenta giorni, rispettivamente, secondo che il depositante sia domiciliato o no nel paese dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, ne' essere superiore a quarantacinque giorni a decorrere dalla data dell'invito.
Regola 41
Ricerca di tipo internazionale
41.1 Obbligo di utilizzare i risultati; rimborso della tassa
Se, nella richiesta, si e' fatto riferimento, nella forma prevista dalla regola 4.11, a una ricerca di tipo internazionale eseguita nelle condizioni figuranti nell'articolo 15.5), l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale utilizza, per quanto possibile, i risultati di questa ricerca per la redazione del rapporto di ricerca internazionale relativo alla domanda internazionale. Questa amministrazione rimborsa la tassa di ricerca nelle proporzioni e alle condizioni previste nell'accordo di cui all'articolo 16.3-b), qualora il rapporto di ricerca internazionale possa fondarsi, totalmente o parzialmente, sui risultati della ricerca di tipo internazionale.
Regola 42
Termine per la ricerca internazionale
42.1 Termine per la ricerca internazionale
Tutti gli accordi conclusi con le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale devono prevedere lo stesso termine per la redazione del rapporto di ricerca internazionale o della dichiarazione citata nell'articolo 17.2-a). Questo termine non deve scadere dopo la fine di quello dei periodi seguenti che scade per ultimo: tre mesi a decorrere dal ricevimento della copia di ricerca da parte dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, o nove mesi a decorrere dalla data di priorita'. Per un periodo transitorio di tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato, i termini che figurano negli accordi conclusi con le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale possono essere stipulati individualmente; essi non possono tuttavia eccedere di oltre due mesi quelli stabiliti nella frase che precede ne' estendersi piu' in la' del diciottesimo mese dalla data di priorita'.
Regola 43
Rapporto di ricerca internazionale
43.1 Identificazioni
Il rapporto di ricerca internazionale deve identificare da un canto l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale che lo ha redatto indicando il nome di questa amministrazione e, d'altro canto, la domanda internazionale indicando il numero della domanda, il nome del depositante, il nome dell'ufficio ricevente e la data del deposito internazionale.
43.2 Date
Il rapporto di ricerca internazionale deve essere datato e deve indicare la data in cui la ricerca internazionale e' stata effettivamente portata a termine. Esso deve inoltre indicare la data del deposito di ogni domanda anteriore la cui priorita' e' rivendicata.
43.3 Classificazione
a) Il rapporto di ricerca internazionale deve indicare la classe alla quale l'invenzione appartiene, per lo meno secondo la Classificazione internazionale dei brevetti.
b) La classificazione va eseguita dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
43.4 Lingua
Ogni rapporto di ricerca internazionale e ogni dichiarazione fatta secondo l'articolo 17.2-a) vanno redatti nella lingua di pubblicazione della relativa domanda internazionale.
43.5 Citazioni
a) Il rapporto di ricerca internazionale cita i documenti considerati come pertinenti.
b) Il metodo d'identificazione di ogni documento citato e' precisato nelle direttive amministrative.
c) Le citazioni particolarmente pertinenti sono messe in risalto.
d) Le citazioni che non sono pertinenti a tutte le rivendicazioni sono indicate soltanto in relazione alla o alle rivendicazioni che esse concernono.
e) Se taluni brani soltanto del documento citato sono pertinenti o particolarmente pertinenti, essi sono segnalati ad esempio mediante indicazione della pagina, della colonna o delle righe che contengono il brano considerato.
43.6 Rami della tecnica ai quali la ricerca e' stata estesa
a) Il rapporto di ricerca internazionale indica mediante i simboli di classificazione i rami della tecnica ai quali la ricerca e' stata estesa. Se questa indicazione e' fatta sulla base di una classificazione diversa dalla Classificazione internazionale dei brevetti, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale pubblica la classificazione utilizzata.
b) Se la ricerca internazionale si e' estesa a brevetti, certificati di autore d'invenzione, certificati di utilita', modelli di utilita', brevetti o certificati completivi, certificati di autore d'invenzione completivi, certificati di utilita' completivi o domande pubblicate per uno dei titoli di protezione succitati, relativi a Stati, epoche o lingue che non sono compresi nella documentazione minima definita nella regola 34, il rapporto di ricerca internazionale identifica, se cio' e' possibile, i tipi di documenti, gli Stati, le epoche e le lingue ai quali la ricerca si e' estesa. Ai fini del presente paragrafo, l'articolo 2-ii) non va applicato.
43.7 Osservazioni concernenti l'unita' dell'invenzione
Se il depositante ha versato le tasse addizionali per la ricerca internazionale, il rapporto di ricerca internazionale ne fa stato.
Inoltre, nel caso in cui la ricerca internazionale e' stata fatta soltanto sull'invenzione principale (articolo 17.3-a)), il rapporto di ricerca internazionale precisa le parti della domanda internazionale per le quali la ricerca e' stata eseguita.
43.8 Firma
Il rapporto di ricerca internazionale e' firmato da un funzionario autorizzato dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale.
43.9 Limitazione dei contenuto
Il rapporto di ricerca internazionale non deve contenere elementi diversi da quelli elencati nelle regole 33.1-b) e c), 43.1, 2, 3, 5, 6, 7, e 8 e 44.2-a) e b) o dall'indicazione citata nell'articolo 17.2-b). In particolare, esso non deve contenere alcuna manifestazione d'opinione, ne' ragionamenti, argomenti o spiegazioni.
43.10 Forma
I requisiti formali del rapporto di ricerca internazionale sono stabiliti nelle direttive amministrative.
Regola 44
Trasmissione del rapporto di ricerca internazionale, ecc.
44.1 Copie del rapporto o della dichiarazione
L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale trasmette, nello stesso giorno, all'Ufficio internazionale e al depositante, una copia del rapporto di ricerca internazionale o della dichiarazione prevista nell'articolo 17.2-a).
44.2 Titolo o estratto
a) Fatti salvi i paragrafi b) e c), il rapporto di ricerca internazionale indica che l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale approva il titolo e l'estratto presentati dal depositante oppure contiene un titolo e un estratto redatti da questa amministrazione secondo le regole 37 e 38.
b) Se, nel momento in cui la ricerca internazionale e' terminata, il termine assegnato al depositante per commentare le suggestioni fatte dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale in merito all'estratto non e' scaduto, il rapporto di ricerca internazionale indica che esso e' incompleto per quanto concerne l'estratto.
c) Alla scadenza del termine citato nel paragrafo b), l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale notifica all'Ufficio internazionale e al depositante l'estratto da essa approvato o redatto.
44.3 Copie di documenti citati
a) La richiesta di cui all'articolo 20.3) puo' essere fatta in qualsivoglia momento durante sette anni a decorrere dalla data del deposito internazionale della domanda internazionale alla quale il rapporto di ricerca internazionale si riferisce.
b) L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale puo' esigere dal depositante o dall'ufficio designato che gli ha rivolto la richiesta il pagamento delle spese per la preparazione e la spedizione delle copie. L'importo delle spese sara' stabilito negli accordi di cui all'articolo 16.3-b) conclusi tra le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e l'Ufficio internazionale.
c) Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale che non desidera indirizzare le copie direttamente a un ufficio designato invia una copia all'Ufficio internazionale, il quale procedera' in conformita' ai paragrafi a) e b).
d) Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale puo' affidare lo svolgimento dei compiti previsti nei paragrafi da a) a c) a un altro organismo che sara' responsabile di fronte ad essa.
Regola 45
Traduzione del rapporto di ricerca internazionale
45.1 Lingue
I rapporti di ricerca internazionale e le dichiarazioni di cui all'articolo 17.2-a) che non sono redatti in inglese vengono tradotti in questa lingua.
Regola 46
Modificazione delle rivendicazioni presso l'Ufficio internazionale
46.1 Termine
Il termine citato nell'articolo 19 e' di due mesi a decorrere dalla data di trasmissione del rapporto di ricerca internazionale all'Ufficio internazionale e al depositante da parte dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale; se questa trasmissione avviene prima della scadenza del quattordicesimo mese a decorrere dalla data di priorita', questo termine e' di tre mesi a decorrere dalla data di trasmissione.
46.2 Data delle modificazioni
La data di ricevimento di ogni modificazione e' registrata dall'Ufficio internazionale e da esso indicata in ogni pubblicazione e in ogni copia che esso prepara.
46.3 Lingua delle modificazioni
Se la domanda internazionale e' stata depositata in una lingua diversa da quella della sua pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale, ogni modificazione secondo l'articolo 19 deve essere fatta sia nella lingua del deposito che in quella della pubblicazione.
46.4 Dichiarazione
a) La dichiarazione citata nell'articolo 19.1) deve essere fatta nella lingua della pubblicazione della domanda internazionale e non deve avere piu' di cinquecento parole se essa e' redatta in lingua inglese o tradotta in questa lingua.
b) La dichiarazione non deve contenere alcun commento sul rapporto di ricerca internazionale o circa la pertinenza delle citazioni che questo rapporto contiene. La dichiarazione puo' riferirsi a una citazione contenuta nel rapporto di ricerca internazionale unicamente per indicare che una determinata modificazione delle rivendicazioni e' stata fatta per scartare il documento citato.
46.5 Forma delle modificazioni
a) Il depositante deve presentare un foglio sostitutivo per ogni foglio di rivendicazioni che, a causa delle modificazioni fatte in conformita' all'articolo 19, differisce dal foglio depositato primitivamente. La lettera di accompagnamento dei fogli sostitutivi deve mettere in evidenza le differenze esistenti tra i fogli sostituiti e quelli sostitutivi. Se una modificazione implica la soppressione di un intero foglio, essa deve essere comunicata per lettera.
b) L'Ufficio internazionale appone su ogni foglio sostitutivo il suo timbro, il numero della domanda internazionale e la data di ricevimento di detto foglio. Esso conserva nei suoi inserti ogni foglio sostituito, la lettera di accompagnamento del o dei fogli sostitutivi e ogni lettera citata nell'ultima frase del paragrafo a).
c) L'Ufficio internazionale inserisce nell'esemplare originale ogni foglio sostitutivo e, nel caso citato nell'ultima frase del paragrafo a), indica le soppressioni fatte nell'esemplare originale.
Regola 47
Comunicazione agli uffici designati
47.1 Procedura
a) La comunicazione prevista nell'articolo 20 viene fatta dall'Ufficio internazionale.
b) Questa comunicazione va fatta in breve termine dopo che l'Ufficio internazionale abbia ricevuto dal depositante delle modificazioni o la dichiarazione che egli non desidera presentare modificazioni all'Ufficio internazionale, e al piu' tardi alla scadenza del termine previsto nella regola 46.1. Quando, in conformita' all'articolo 17.2-a), l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale ha dichiarato che non sara' redatto alcun rapporto di ricerca internazionale, la comunicazione prevista nell'articolo 20 viene effettuata, a meno che la domanda internazionale non sia stata ritirata, entro un mese dal ricevimento da parte dell'Ufficio internazionale della notificazione relativa a questa dichiarazione; questa comunicazione deve indicare la data della notificazione inviata al depositante in conformita' all'articolo 17.2-a).
c) L'Ufficio internazionale indirizza al depositante una nota indicante a quali uffici designati e' stata inviata la comunicazione e la data di questa comunicazione. Questa nota e questa comunicazione sono spedite nel medesimo giorno.
d) Ogni ufficio designato riceve, a richiesta, i rapporti di ricerca internazionale e le dichiarazioni di cui all'articolo 17.2-a) e le relative traduzioni secondo la regola 45.1.
e) Se un ufficio designato ha rinunciato all'esigenza dell'articolo 20, le copie di documenti che dovrebbero normalmente essergli indirizzate sono inviate, a richiesta di questo ufficio o del depositante, al depositante stesso assieme alla nota prevista nel paragrafo c).
47.2 Copie
a) Le copie necessarie per le comunicazioni sono preparate dall'Ufficio internazionale.
b) Le copie hanno il formato A4.
47.3 Lingue
La domanda internazionale comunicata secondo l'articolo 20 deve essere redatta nella sua lingua di pubblicazione; se questa lingua non e' quella nella quale la domanda e' stata depositata, quest'ultima dovra', a richiesta dell'ufficio designato, essere comunicata in una di queste due lingue o in entrambe.
Regola 48
Pubblicazione internazionale
48.1 Forma
a) La domanda internazionale e' pubblicata in forma di fascicolo.
b) I dettagli relativi alla forma del fascicolo e al procedimento di riproduzione sono stabiliti nelle direttive amministrative.
48.2 Contenuto
a) Il fascicolo contiene:
i) una pagina unificata, di copertina;
ii) la descrizione;
iii) le rivendicazioni;
iv) i disegni, se ve ne sono;
v) fatto salvo il paragrafo g), il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione citata nell'articolo 17.2-a);
vi) ogni dichiarazione secondo l'articolo 19.1), salvo se l'Ufficio internazionale considera che la dichiarazione non e' conforme alle disposizioni della regola 46.4.
b) Fatto salvo il paragrafo c), la pagina di copertina comprende:
i) indicazioni riprese dalla richiesta e tutte quelle prescritte dalle direttive amministrative;
ii) una o piu' figure allorche' la domanda internazionale contiene dei disegni;
iii) l'estratto; se l'estratto e' redatto in inglese e in una seconda lingua, il testo inglese deve figurare per primo.
c) Se vi e' stata una dichiarazione secondo l'articolo 17.2-a), questo fatto e' menzionato sulla copertina, la quale non presenta allora ne' disegno ne' estratto.
d) La o le figure citate nel paragrafo b-ii) sono scelte nel modo previsto nella regola 8.2. La o le figure possono essere riprodotte sulla pagina di copertina in scala ridotta.
e) Se l'estratto citato nel paragrafo b-iii) non trova posto sulla pagina di copertina, esso deve essere riprodotto sul dorso della pagina. Cio' vale anche per la traduzione dell'estratto qualora essa debba essere pubblicata in conformita' alla regola 48.3-c).
f) Se le rivendicazioni sono state modificate in conformita' all'articolo 19, la pubblicazione contiene sia il testo integrale delle rivendicazioni depositate e quello delle rivendicazioni modificate sia il testo integrale delle rivendicazioni depositate e le modificazioni da esse subite. Ogni dichiarazione di cui all'articolo 19.1) va pure pubblicata, a meno che l'Ufficio internazionale non stimi che la dichiarazione non e' conforme alle disposizioni della regola 46.4. La data di ricevimento da parte dell'Ufficio internazionale delle rivendicazioni modificate deve essere indicata.
g) Se, alla data prevista per la pubblicazione, il rapporto di ricerca internazionale non e' ancora disponibile (ad esempio a causa di una pubblicazione fatta a richiesta del depositante secondo gli articoli 21.2-b) e 64.3-c-i)), il fascicolo contiene, in luogo e vece del rapporto di ricerca internazionale, l'indicazione che questo rapporto non e' ancora disponibile e che il fascicolo (completato dal rapporto di ricerca internazionale) sara' nuovamente pubblicato o che il rapporto, di ricerca internazionale sara' pubblicato separatamente (appena sara' disponibile).
h) Se, alla data prevista per la pubblicazione, il termine per modificare le rivendicazioni previsto nell'articolo 19 non e' scaduto, il fascicolo indica questo fatto e precisa che, se le rivendicazioni dovessero essere modificate secondo l'articolo 19, una nuova pubblicazione del fascicolo (con le rivendicazioni modificate) oppure la pubblicazione di una dichiarazione contenente tutte le modificazioni verrebbe effettuata in breve termine dopo il ricevimento delle modificazioni. In quest'ultimo caso, verranno nuovamente pubblicate almeno la pagina di copertina e le rivendicazioni e, in caso di deposito di una dichiarazione secondo l'articolo 19.1), questa dichiarazione sara' essa pure pubblicata, a meno che l'Ufficio internazionale non stimi che essa non e' conforme alle disposizioni della regola 46.4.
i) Le direttive amministrative determinano i casi in cui le diverse varianti menzionate nei paragrafi g) e h) saranno applicate. Questa determinazione dipende dall'entita' e dalla complessita' delle modificazioni, dal volume della domanda internazionale e dall'importo delle spese relative.
48.3 Lingue
a) Se la domanda internazionale e' depositata in francese, in giapponese, in inglese, in russo o in tedesco, essa e' pubblicata nella lingua nella quale e' stata depositata.
b) Se la domanda e' depositata in una lingua diversa, dal francese, dal giapponese, dall'inglese, dal russo o dal tedesco, essa e' pubblicata in traduzione inglese. La traduzione e' preparata sotto la responsabilita' dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, la quale dovra' approntarla per tempo in modo che la comunicazione secondo l'articolo 20 possa avvenire alla data prevista o, se la pubblicazione internazionale deve essere effettuata in data anteriore alla predetta comunicazione, in modo che la pubblicazione internazionale possa avvenire, alla data prevista. Nonostante le disposizioni della regola 16.1-a), l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale puo' percepire dal depositante una tassa per la traduzione. L'amministrazione incaricata della ricerca internazionale deve dare al depositante la possibilita' di fare le sue osservazioni sul progetto di traduzione. Questa amministrazione deve fissare, di caso in caso, un termine ragionevole per presentare le osservazioni. Se, per ragioni di tempo, le osservazioni del depositante non possono essere prese in considerazione prima della comunicazione della traduzione o se l'amministrazione e il depositante non sono d'accordo in merito all'esattezza della traduzione, il depositante puo' inviare una copia delle sue osservazioni o della parte di esse che non sono state prese in considerazione all'Ufficio internazionale e a ciascuno degli uffici designati ai quali la traduzione e' stata inviata. L'Ufficio internazionale pubblica il contenuto essenziale delle osservazioni assieme alla traduzione dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dopo la pubblicazione di questa traduzione.
c) Se la domanda internazionale e' pubblicata in una lingua diversa dall'inglese, il rapporto di ricerca internazionale, o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a), e l'estratto sono pubblicati in questa lingua e in inglese. Le traduzioni sono preparate sotto la responsabilita' dell'Ufficio internazionale.
48.4 Pubblicazione anticipata a richiesta del depositante
a) Se il depositante domanda la pubblicazione secondo gli articoli 21.2-b) e 64.3-c-i) e se il rapporto di ricerca internazionale o la dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a) non e' ancora disponibile per la pubblicazione assieme alla domanda internazionale, l'Ufficio internazionale percepisce una tassa speciale di pubblicazione, il cui importo e' stabilito nelle direttive amministrative.
b) La pubblicazione secondo gli articoli 21.2-b) e 64.3-c-i) e' fatta dall'Ufficio internazionale in breve termine dopo la richiesta del depositante e, se una tassa e' dovuta secondo il paragrafo a), dopo il ricevimento di questa tassa.
48.5 Notificazione della pubblicazione nazionale
Se la pubblicazione della domanda internazionale e' regolata dall'articolo 64.3-c-ii), l'ufficio nazionale notifica in breve termine all'Ufficio internazionale l'avvenuta pubblicazione nazionale citata in questa disposizione.
48.6 Pubblicazione di taluni fatti
a) Se una notificazione secondo la regola 29.1-a-ii) perviene all'Ufficio internazionale troppo tardi per poter sospendere la pubblicazione internazionale, detto Ufficio pubblica in breve termine nella gazzetta una nota che riproduce l'essenziale della notificazione.
b) L'essenziale di una notificazione secondo le regole 29.2 o 51.4 e' pubblicato nella gazzetta; se la notificazione perviene all'Ufficio internazionale prima che siano terminati i preparativi per la pubblicazione del fascicolo, l'essenziale della notificazione e' parimenti riprodotto nel fascicolo.
c) Se la domanda internazionale e' ritirata dopo la sua pubblicazione internazionale, il fatto e' pubblicato nella gazzetta.
Regola 49
Lingue delle traduzioni e importo delle tasse secondo l'articolo 22.1) e 2)
49.1 Notificazione
a) Ogni Stato contraente che esige la consegna di una traduzione o il pagamento di una tassa nazionale, o entrambe le cose, secondo l'articolo 22, deve notificare all'Ufficio internazionale:
i) le lingue per le quali esige una traduzione e la lingua della traduzione;
ii) l'importo della tassa nazionale.
b) L'Ufficio internazionale pubblica in breve termine nella gazzetta ogni notificazione secondo il paragrafo a).
c) Se le esigenze previste nel paragrafo a) subiscono piu' tardi delle modificazioni, queste devono essere notificate dallo Stato contraente all'Ufficio internazionale, il quale pubblica in breve termine la notificazione nella gazzetta. Se questa modificazione ha per oggetto l'esigenza di una traduzione in una lingua non prevista precedentemente, essa ha effetto soltanto per quelle domande internazionali che sono state depositate oltre due mesi dopo la pubblicazione della notificazione nella gazzetta. Per gli altri casi, la data di applicazione della modificazione e' stabilita dallo Stato contraente.
49.2 Lingue
La lingua nella quale una traduzione puo' essere richiesta deve essere una lingua ufficiale dell'ufficio designato. Se vi sono piu' lingue ufficiali, non possono essere richieste traduzioni se la domanda internazionale e' redatta in una di queste lingue. Se vi sono piu' lingue ufficiali e vi e' necessita' di fornire una traduzione, il depositante puo' scegliere una qualsivoglia di queste lingue.
Nonostante le disposizioni del presente paragrafo, se vi sono piu' lingue ufficiali ma la legislazione nazionale prescrive agli stranieri l'impiego di una determinata lingua ufficiale, una traduzione in questa lingua puo' essere richiesta.
49.3 Dichiarazione secondo l'articolo 19
Ai fini dell'articolo 22 e della presente regola, ogni dichiarazione fatta secondo l'articolo 19.1) e' considerata come parte della domanda internazionale.
Regola 50
Facolta' secondo l'articolo 22.3)
51.1 Termine per presentare la richiesta di invio di copie
a) Ogni Stato contraente che concede termini che scadono dopo quelli previsti nell'articolo 22.1) o 2) deve notificare all'Ufficio internazionale i termini in tal modo stabiliti.
b) L'Ufficio internazionale pubblica in breve termine nella gazzetta ogni notificazione secondo il paragrafo a).
c) Le notificazioni relative alla riduzione di un termine precedentemente stabilito hanno effetto per le domande internazionali depositate oltre tre mesi dopo la data di pubblicazione della notificazione.
d) Le modificazioni relative al prolungamento di un termine precedentemente stabilito hanno effetto dalla data della loro pubblicazione nella gazzetta per le domande internazionali pendenti in tale data o depositate dopo tale data oppure, se lo Stato contraente ha fissato una data successiva nella sua notificazione, da questa data successiva.
Regola 51
Revisione da parte degli uffici designati
51.1 Termine per presentare la richiesta di invio di copie
Il termine previsto nell'articolo 25.1-c) e di due mesi a decorrere dalla data della notificazione inviata al depositante in conformita' alle regole 20.7-i), 24.2-b), 29.1-a-ii) o 29.1-b).
51.2 Copie della notificazione
Se il depositante, dopo il ricevimento di una notificazione di constatazione negativa secondo l'articolo 11.1), chiede all'Ufficio internazionale, in conformita' all'articolo 25.1), di inviare copie dell'inserto della domanda internazionale a un ufficio da lui indicato che era designato in questa domanda, egli deve allegare alla sua richiesta copia della notificazione di cui alla regola 20.7-i).
51.3 Termine per pagare la tassa nazionale e per consegnare una traduzione
Il termine di cui all'articolo 25.2-a) scade contemporaneamente al termine stabilito dalla regola 51.1.
51.4 Notificazione dell'ufficio internazionale
Se, in conformita' all'articolo 25.2), l'ufficio designato competente decide che il rifiuto, la dichiarazione o la constatazione di cui all'articolo 25.1) non era giustificato, esso notifica in breve termine all'Ufficio internazionale che trattera' la domanda internazionale come se l'errore o l'omissione di cui all'articolo 25.2) non fosse avvenuto.
Regola 52
Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici designati
52.1 Termine
a) In ogni Stato designato ove il trattamento o l'esame della domanda internazionale ha inizio senza richiesta speciale, il depositante che desidera esercitare il diritto concesso dall'articolo 28, deve agire entro un mese dopo l'adempimento degli atti di cui all'articolo 22; tuttavia, se la comunicazione di cui alla regola 47.1 non e' stata effettuata alla scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 22, egli deve esercitare il suo diritto al piu' tardi entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di questa scadenza. In ambo i casi, il depositante puo' esercitare questo diritto piu' tardi se la legislazione nazionale di questo Stato lo consente.
b) In ogni Stato designato la cui legislazione nazionale prevede che l'esame inizia soltanto in seguito a una richiesta speciale, il termine entro il quale o il momento in cui il depositante puo' esercitare il diritto concesso dall'articolo 28 e' il medesimo di quello previsto dalla legislazione nazionale per il deposito di modificazione in caso di esame di domande nazionali in seguito a una richiesta speciale, purche' questo termine non scada prima della scadenza del termine applicabile secondo il paragrafo a) o purche' questo momento non preceda la scadenza di quest'ultimo termine.
PARTE C
REGOLE RELATIVE AL CAPITOLO II DEL TRATTATO
Regola 53
Richiesta di esame preliminare internazionale
53.1 Forma
a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere stesa su un modulo stampato.
b) Esemplari del modulo stampato vengono rilasciati gratuitamente ai depositanti dagli uffici riceventi.
c) I dettagli relativi al modulo stampato sono prescritti dalle direttive amministrative.
d) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata in due esemplari identici.
53.2 Contenuto
a) La richiesta di esame preliminare internazionale deve contenere:
i) una istanza;
ii) indicazioni concernenti il depositante e, eventualmente, il mandatario;
iii) indicazioni concernenti la domanda internazionale alla quale essa si riferisce;
iv) l'elezione di Stati.
b) La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere firmata.
53.3 Istanza
L'istanza deve mirare all'effetto che segue e essere redatta di preferenza nel modo seguente: "Richiesta di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 31 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. - Il sottoscritto richiede che la domanda internazionale specificata in appresso formi l'oggetto di un esame preliminare internazionale conformemente al Trattato di cooperazione in materia di brevetti".
53.4 Depositante
Per quanto concerne le indicazioni relative al depositante, le regole 4.4 e 4.16 vanno applicate e la regola 4.5 va applicata mutatis mutandis.
53.5 Mandatario
Se vi e' un mandatario, le regole 4.4, 4.7 e 4.16 vanno applicate e la regola 4.8 va applicata mutatis mutandis.
53.6 Identificazione della domanda internazionale
La domanda internazionale deve essere identificata mediante il nome dell'ufficio ricevente presso il quale e' stata depositata, il nome e l'indirizzo del depositante, il titolo dell'invenzione e, qualora il depositante ne abbia conoscenza, la data di deposito e il numero della domanda internazionale.
53.7 Elezione di Stati
Nella richiesta di esame preliminare internazionale almeno uno Stato contraente vincolato dal capitolo II del trattato, scelto fra gli Stati designati, deve essere menzionato come Stato eletto.
53.8 Firma
La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere firmata dal depositante.
Regola 54
Depositante autorizzato a presentare una richiesta di esame preliminare internazionale
54.1 Domicilio e nazionalita'
Il domicilio e la nazionalita' del depositante sono determinati, ai fini dell'articolo 31.2), in conformita' alle regole 18.1 e 18.2.
54.2 Piu' depositanti: gli stessi per tutti gli Stati eletti
Se vi sono piu' depositanti e se tutti sono depositanti per tutti gli Stati eletti, il diritto di presentare una richiesta di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 31.2) esiste se uno almeno di essi e':
i) domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo II o e' cittadino di tale Stato, e se la domanda internazionale e' stata
depositata conformemente all'articolo 31.2-a); oppure
ii) una persona autorizzata a depositare una richiesta di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 31.2-b), e se la domanda internazionale e' stata depositata conformemente alla decisione dell'Assemblea.
54.3 Piu' depositanti: diversi per Stati eletti diversi
a) Depositanti diversi possono essere indicati per Stati eletti diversi se, per ogni Stato eletto, uno almeno dei depositanti indicati per questo Stato e':
i) domiciliato in uno Stato contraente vincolato dal capitolo II o e' cittadino di tale Stato, e se la domanda internazionale e' stata
depositata conformemente all'articolo 31.2-a); oppure
ii) una persona autorizzata a depositare una richiesta di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 31.2-b), e se la domanda internazionale e' stata depositata conformemente alla decisione della Assemblea.
54.4 Cambiamento relativo alla persona o al nome del depositante
A richiesta del depositante o dell'ufficio ricevente, ogni cambiamento relativo alla persona o al nome del depositante e' registrato dall'Ufficio internazionale e da esso notificato all'amministrazione interessata incaricata dell'esame preliminare internazionale e agli uffici eletti.
Regola 55
Lingue (esame preliminare internazionale)
55.1 Richiesta di esame preliminare internazionale
La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere presentata nella lingua della domanda internazionale o, se una traduzione in un'altra lingua e' richiesta secondo la regola 55.2, in questa lingua.
55.2 Domanda internazionale
a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale non fa parte dell'ufficio nazionale o dell'organizzazione intergovernativa alla quale appartiene l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale, e se la domanda internazionale e' depositata in una lingua diversa dalla lingua o da una delle lingue citate nell'accordo concluso tra l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale che e' competente per eseguire l'esame preliminare internazionale, quest'ultima puo' esigere che il depositante gli presenti una traduzione della domanda internazionale.
b) La traduzione deve essere consegnata al piu' tardi alla piu' tardiva delle date seguenti:
i) data di scadenza del termine secondo la regola 46.1;
ii) data della presentazione della richiesta di esame preliminare internazionale.
c) La traduzione deve contenere una dichiarazione nella quale il depositante attesta che, a sua conoscenza, essa e' completa e fedele.
Questa dichiarazione deve essere firmata dal depositante.
d) Se le disposizioni dei paragrafi b) e c) non vengono osservate, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale invita il depositante a soddisfarle entro un mese a decorrere dalla data dell'invito. Se il depositante non ottempera all'invito, la richiesta di esame preliminare internazionale e' considerata come non presentata; l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale notifica questo fatto al depositante e all'Ufficio internazionale.
Regola 56
Elezioni successive
56.1 Elezioni presentate dopo la domanda di esame preliminare internazionale
L'elezione di Stati non menzionati nella richiesta di esame preliminare internazionale puo' essere fatta dal depositante a mezzo di una nota firmata che identifica la domanda internazionale e la richiesta di esame preliminare internazionale.
56.2 Identificazione della domanda internazionale
La domanda internazionale deve essere identificata nel modo previsto nella regola 53.6.
56.3 Identificazione della richiesta di esame preliminare internazionale
La richiesta di esame preliminare internazionale deve essere identificata con la data alla quale essa e' stata presentata e col nome dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, alla quale e' stata presentata.
56.4 Forma delle elezioni successive
L'elezione successiva deve, preferibilmente, figurare in un modulo stampato consegnato gratuitamente ai depositanti. Se non figura in un tal modulo, essa deve di preferenza essere redatta come segue: "In relazione alla domanda internazionale depositata presso... il... sotto il No ... da... (depositante) (e in relazione alla richiesta di esame preliminare internazionale presentata il... a...) il sottoscritto elegge lo Stato (gli Stati) addizionale(i) seguente(i) ai sensi dell'articolo 31 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti:..."
56.5 Lingua dell'elezione successiva
L'elezione successiva deve essere fatta nella lingua della richiesta di esame preliminare internazionale.
Regola 57
Tasse di trattamento
57.1 Obbligo di pagare
Per ogni domanda di esame preliminare internazionale si deve pagare una tassa a favore dell'Ufficio internazionale ("tassa di trattamento").
57.2 Importo
a) L'importo della tassa e' di 14 dollari degli Stati Uniti o di 60 franchi svizzeri, piu' tante volte questa somma quante sono le lingue nelle quali il rapporto di esame preliminare internazionale deve, giusta l'articolo 36.2), essere tradotto dall'Ufficio internazionale.
b) Se, a causa di una o piu' elezioni successive, il rapporto di esame preliminare internazionale deve, giusta l'articolo 36.2), essere tradotto dall'Ufficio internazionale in una o piu' lingue addizionali, si deve pagare un supplemento alla tassa di trattamento pari a 14 dollari degli Stati Uniti o a 60 franchi svizzeri per ogni lingua addizionale.
57.3 Modalita' e data di pagamento
a) Fatto salvo il paragrafo b), la tassa di trattamento e' percepita dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale alla quale si presenta la richiesta di esame preliminare internazionale ed e' dovuta alla data di presentazione di questa richiesta.
b) Ogni supplemento alla tassa di trattamento secondo la regola 57.2-b) e' percepito dall'Ufficio internazionale ed e' dovuto alla data di presentazione dell'elezione successiva.
c) La tassa di trattamento deve essere pagata nella valuta prescritta dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale alla quale la richiesta di esame preliminare internazionale e' presentata, restando inteso che, al suo trasferimento da parte di questa amministrazione all'Ufficio internazionale, essa deve essere liberamente convertibile in franchi svizzeri.
d) Ogni supplemento alla tassa di trattamento deve essere pagato in franchi svizzeri.
57.4 Mancato pagamento (tassa di trattamento)
a) Se la tassa di trattamento non e' pagata conformemente alle regole 57.2-a) e 57.3-a) e c), l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale invita il depositante a pagare la tassa entro un mese a decorrere dalla data dell'invito.
b) Se il depositante ottempera all'invito entro il termine prescritto, la richiesta di esame preliminare internazionale e' considerata come ricevuta alla data di ricevimento della tassa da parte dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, a meno che una data successiva sia applicabile secondo la regola 60.1-b).
c) Se il depositante non ottempera all'invito entro il termine prescritto, la richiesta di esame preliminare e' considerata come non presentata.
57.5 Mancato pagamento (supplemento alla tassa di trattamento)
a) Se il supplemento alla tassa di trattamento non e' pagato conformemente alle regole 57.2-b) e 57.3-b) e d), l'Ufficio internazionale invita il depositante a pagare il supplemento entro un mese a decorrere dalla data dell'invito.
b) Se il depositante ottempera all'invito entro il termine prescritto, l'elezione successiva e' considerata come ricevuta alla data di ricevimento del supplemento da parte dell'Ufficio internazionale a meno che una data successiva sia applicabile secondo la regola 60.2-b).
c) Se il depositante non ottempera all'invito entro il termine prescritto, l'elezione successiva e' considerata come avvenuta.
57.6 Rimborso
La tassa di trattamento e ogni supplemento a questa tassa non vengono rimborsati in alcun caso.
Regola 58
Tassa di esame preliminare
58.1 Diritto di esigere una tassa
a) Ogni amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' esigere che il depositante paghi, a suo favore, una tassa ("tassa di esame preliminare") per l'esecuzione dell'esame preliminare internazionale e per lo svolgimento di tutte e altre mansioni affidate alle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale dal trattato, e dal presente regolamento d'esecuzione.
b) L'importo della tassa di esame preliminare e la data alla quale essa e' dovuta sono stabiliti, ricorrendo, dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale; questa data non potra' precedere quella alla quale e' dovuta la tassa di trattamento.
c) La tassa di esame preliminare deve essere pagata direttamente all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
Se questa amministrazione e' un ufficio nazionale, la tassa deve essere pagata nella valuta prescritta da questo ufficio; se questa amministrazione e' un'organizzazione intergovernativa, la tassa deve essere pagata nella valuta dello Stato nel quale detta organizzazione ha sede o in qualsiasi altra valuta convertibile nella valuta di questo Stato.
Regola 59
Amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale
59.1 Richieste di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-a)
Per quanto concerne le richieste di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-a), ogni Stato contraente vincolato dalle disposizioni del capitolo II fa conoscere all'Ufficio internazionale, in conformita' alle disposizioni dell'accordo applicabile citato nell'articolo 32.2) e 3), la o le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale competenti per eseguire l'esame preliminare internazionale delle domande internazionali depositate presso il suo ufficio nazionale o, nel caso di cui alla regola 19.1-b), presso l'ufficio nazionale di un altro Stato o presso l'organizzazione intergovernativa che agisce a nome del suo ufficio nazionale; l'Ufficio internazionale pubblica in breve termine questa informazione. Se piu' amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale sono competenti, la regola 35.2 va applicata mutatis mutandis.
59.2 Richieste di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-b)
Per quanto concerne le domande di esame preliminare internazionale di cui all'articolo 31.2-b), l'Assemblea, nella scelta dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale competente per le domande internazionali depositate presso un ufficio nazionale che funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, deve dare la preferenza a questa amministrazione; se l'ufficio nazionale non e' un'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, l'Assemblea accorda la preferenza all'amministrazione raccomandata da questo ufficio.
Regola 60
Irregolarita' nella richiesta di esame preliminare internazionale o nelle elezioni
60.1 Irregolarita' nella richiesta di esame preliminare internazionale
a) Se la richiesta di esame preliminare internazionale non soddisfa le condizioni specificate nelle regole 53 e 55, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale invita il depositante a correggere le irregolarita' entro un mese a decorrere dalla data dell'invito.
b) Se il depositante ottempera all'invito entro il termine prescritto, la richiesta di esame preliminare internazionale e' considerata come ricevuta alla data di ricevimento della correzione da parte dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale o, se la tassa di trattamento e' ricevuta in conformita' alla regola 57.4-b) a una data successiva, a questa data.
c) Se il depositante non ottempera all'invito entro il termine prescritto, la richiesta di esame preliminare internazionale e' considerata come non presentata.
d) Se l'irregolarita' e' constatata dall'Ufficio internazionale, quest'ultimo richiama l'attenzione dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale su questa irregolarita'; questa amministrazione procede allora nel modo previsto nei paragrafi a) e c).
60.2 Irregolarita' nelle elezioni successive
a) Se l'elezione successiva non soddisfa le condizioni specificate nella regola 56, l'Ufficio internazionale invita il depositante a correggere le irregolarita' entro un mese a decorrere dalla data dell'invito.
b) Se il depositante ottempera all'invito entro il termine prescritto, l'elezione successiva e' considerata come ricevuta alla data di ricevimento della correzione da parte dell'Ufficio internazionale o, se il supplemento alla tassa di trattamento e' stato ricevuto in conformita' ala regola 57.5-b) a una data successiva, a questa data.
c) Se il depositante non ottempera all'invito entro il termine prescritto, l'elezione successiva e' considerata come non presentata.
60.3 Elezioni improprie
Se il depositante ha eletto uno Stato che non e' uno Stato designato o uno Stato che non e' vincolato dal capitolo II, l'elezione e' considerata come non avvenuta; l'Ufficio internazionale notifica questo fatto al depositante.
Regola 61
Notificazione della richiesta di esame preliminare internazionale e delle elezioni
61.1 Notificazioni all'ufficio internazionale, al depositante e alla amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
a) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale indica, nei due esemplari della richiesta di esame preliminare internazionale, la data di ricevimento o, se la regola 60.1-b) e' applicabile, la data menzionata in questa regola. Essa invia in breve termine l'esemplare originale all'Ufficio internazionale e conserva l'altro esemplare nei suoi inserti.
b) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale comunica in breve termine per iscritto al depositante la data di ricevimento della richiesta di esame preliminare internazionale. Se, in conformita' alle regole 57.4-c) o 60.1-c), questa richiesta e' considerata come non presentata, questa amministrazione notifica il fatto al depositante.
c) L'Ufficio internazionale notifica in breve termine all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale e al depositante il ricevimento di ogni elezione successiva e la data del ricevimento. Questa data deve essere la data effettiva di ricevimento da parte dell'Ufficio internazionale o, se la regola 60.2-b) e' applicabile, la data menzionata in questa regola. Se, in conformita' alle regole 57.5-c) o 60.2-c), l'elezione successiva e' considerata come non presentata, l'Ufficio internazionale notifica il fatto al depositante.
61.2 Notificazioni agli uffici eletti
a) La notificazione prevista nell'articolo 31.7) va fatta dall'Ufficio internazionale.
b) Questa notificazione deve indicare il numero e la data della domanda internazionale, il nome del depositante, il nome dell'ufficio ricevente, la data del deposito della domanda di cui si rivendica la priorita' (se vi sia rivendicazione di priorita), la data di ricevimento della richiesta di esame preliminare internazionale da parte dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, e - nel caso di elezione successiva - la data di ricevimento dell'elezione successiva da parte dell'Ufficio internazionale.
c) La notificazione deve essere inviata all'ufficio eletto in breve termine dopo la scadenza del diciottesimo mese a decorrere dalla data di priorita' o, se il rapporto di esame preliminare internazionale e' comunicato piu' presto, contemporaneamente alla trasmissione di questo rapporto. Le elezioni fatte dopo tale notificazione sono notificate in breve termine dopo la loro presentazione.
61.3 Informazione del depositante
L'Ufficio internazionale informa per iscritto il depositante dell'invio della notificazione di cui alla regola 61.2. Esso gli indica nel contempo, per ogni Stato eletto, i termini stabiliti in conformita' all'articolo 39.1-b).
Regola 62
Copia per l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
62.1 Domanda Internazionale
a) Se l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale e l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale fanno parte dei medesimo ufficio nazionale o della medesima organizzazione intergovernativa, il medesimo inserto serve per la ricerca internazionale e per l'esame preliminare internazionale.
b) Se l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale non fanno parte del medesimo ufficio nazionale o della medesima organizzazione intergovernativa, l'Ufficio internazionale, in breve termine dopo il ricevimento del rapporto di ricerca internazionale o, se la richiesta di esame preliminare e' stata ricevuta dopo questo rapporto, in breve termine dopo il ricevimento della richiesta di esame preliminare, invia una copia della domanda internazionale e del rapporto di ricerca internazionale all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
Se in luogo e vece del rapporto di ricerca internazionale viene rilasciata una dichiarazione secondo l'articolo 17.2-a), i riferimenti al rapporto di ricerca internazionale figuranti nella frase che precede vanno intesi come riferimenti a tale dichiarazione.
62.2 Modificazioni
a) Ogni modificazione depositata secondo l'articolo 19 e' in breve termine trasmessa dall'Ufficio internazionale all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale. Se, nel momento del deposito di tali modificazioni, una richiesta di esame preliminare internazionale e' gia' stata presentata, il depositante deve effettuare il deposito delle modificazioni presso l'Ufficio internazionale e il deposito di una copia di queste modificazioni presso l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
b) Se il termine previsto per il deposito di modificazioni secondo l'articolo 19 (vedi regola 46.1) e' scaduto e se il depositante non ha depositato modificazioni in forza di questo articolo, o se egli ha dichiarato che non desiderava depositare modificazioni in forza di tale articolo, l'Ufficio internazionale notifica questo fatto all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
Regola 63
Esigenze minime per le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale
63.1 Definizione delle esigenze minime
Le esigenze minime menzionate nell'articolo 32.3) sono le seguenti:
i) l'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa deve avere almeno cento impiegati a tempo pieno aventi qualificazioni tecniche sufficienti per eseguire gli esami;
ii) questo ufficio o questa organizzazione deve possedere almeno la documentazione minima prevista dalla regola 34 adeguatamente ordinata ai fini dell'esame;
iii) questo ufficio o questa organizzazione deve disporre di un personale atto a eseguire l'esame nei rami della tecnica che l'esame deve abbracciare e avente le conoscenze linguistiche necessarie alla comprensione almeno delle lingue nelle quali la documentazione minima prevista dalla regola 34 e' redatta o tradotta.
Regola 64
Stato della tecnica per l'esame preliminare internazionale
64.1 Stato della tecnica
a) Ai fini dell'articolo 33.2) e 3), e' considerato come facente parte dello stato della tecnica tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico, in ogni parte del mondo, da una divulgazione scritta (disegni e altre illustrazioni ivi compresi), a condizione che la messa a disposizione del pubblico sia avvenuta prima della data pertinente.
b) Ai fini del paragrafo a), la data pertinente e':
i) fatto salvo il punto ii), la data del deposito internazionale della domanda internazionale che forma l'oggetto dell'esame preliminare internazionale;
ii) se la domanda internazionale che forma l'oggetto dell'esame preliminare internazionale rivendica in maniera valida la priorita' di una domanda anteriore, la data di deposito di questa domanda anteriore.
64.2 Divulgazioni non scritte
Nei casi in cui la messa a disposizione del pubblico e' avvenuta mediante una divulgazione orale, una utilizzazione o una esposizione, o mediante altri mezzi non scritti ("divulgazione non scritta") prima della data pertinente definita nella regola 64.1-b), e in cui la data di questa divulgazione non scritta figura in una divulgazione scritta che e' stata resa accessibile al pubblico dopo la data pertinente, la divulgazione non scritta non e' considerata come facente parte dello stato della tecnica ai fini dell'articolo 33.2) e 3). Tuttavia il rapporto di esame preliminare internazionale deve menzionare tale divulgazione non scritta nel modo prescritto dalla regola 70.9.
64.3 Taluni documenti pubblicati
Se una domanda o un brevetto, che farebbe parte dello stato della tecnica ai fini dell'articolo 33.2) e 3) qualora fosse stato pubblicato prima della data pertinente menzionata nella regola 64.1, e' stato pubblicato, come tale, dopo la data pertinente ma e' stato depositato prima della data pertinente o rivendica la priorita' di una domanda anteriore depositata prima della data pertinente, questa domanda pubblicata o questo brevetto pubblicato non e' considerato come facente parte dello stato della tecnica ai fini dell'articolo 33.2) e 3). Tuttavia, il rapporto di esame preliminare internazionale deve menzionare tale domanda o tale brevetto nel modo prescritto dalla regola 70.10.
Regola 65
Attivita' inventiva o non evidenza
65.1 Relazione con lo stato della tecnica
Ai fini dell'articolo 33.3), l'esame preliminare internazionale deve prendere in considerazione la relazione esistente tra una rivendicazione e lo stato della tecnica nel suo complesso. Esso deve prendere in considerazione non solo la relazione esistente tra la rivendicazione e i singoli documenti o singole parti di essi, ma anche la relazione esistente tra la rivendicazione e le combinazioni di tali documenti o parti di documenti, qualora tali combinazioni siano evidenti per una persona esperta.
65.2 Data pertinente
Ai fini dell'articolo 33.3), la data pertinente per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva (non evidenza) e' la data prescritta dalla regola 64.1.
Regola 66
Procedura in seno all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
66.1 Base dell'esame preliminare internazionale
Il depositante puo' fare delle modificazioni in conformita' all'articolo 34.2-b) prima dell'inizio dell'esame preliminare internazionale, questo esame verte inizialmente sulle rivendicazioni, sulla descrizione e sui disegni cosi' come sono contenuti nella domanda internazionale nel momento in cui l'esame ha inizio.
66.2 Primo parere scritto dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
a) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale:
i) stima che la domanda internazionale presenta uno dei difetti menzionati nell'articolo 34.4),
ii) stima che il rapporto di esame preliminare internazionale dovrebbe essere negativo nei riguardi di una delle rivendicazioni perche' l'invenzione a cui essa si riferisce non sembra essere nuova, non sembra implicare un'attivita' inventiva (non sembra essere non evidente), o non sembra essere atta ad avere una applicazione industriale,
iii) constata che la domanda internazionale e' scorretta per quanto concerne la forma o il contenuto, secondo il trattato o il presente regolamento d'esecuzione,
iv) stima che una modificazione va al di la' dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale cosi' come depositata, o
v) desidera allegare al rapporto di esame preliminare internazionale osservazioni relative alla chiarezza delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni, o alla questione di sapere se le rivendicazioni sono interamente giustificate dalla descrizione,
detta amministrazione lo notifica per iscritto al depositante.
b) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale deve esporre dettagliatamente i motivi del suo parere nella notificazione.
c) La notificazione deve invitare il depositante a presentare una risposta per iscritto accompagnata, eventualmente, da modificazioni o correzioni.
d) Nella notificazione deve essere indicato il termine per la risposta. Questo termine deve essere adeguato alle circostanze. Deve essere normalmente di due mesi a decorrere dalla data della notificazione. Non deve essere in alcun caso inferiore a un mese a decorrere dalla data della notificazione. Deve essere di almeno due medi a decorrere da questa data quando il rapporto di ricerca internazionale e' trasmesso simultaneamente alla notificazione. Non deve essere in alcun caso superiore a tre mesi a decorrere da tale data.
66.3 Risposta formale all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
a) Il depositante puo' rispondere all'invito, menzionato nella regola 66.2-c), dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale comunicando modificazioni o correzioni o - se non condivide il parere di questa amministrazione - adducendo argomenti, secondo il caso, oppure valendosi di questi due mezzi.
b) Ogni risposta deve essere indirizzata direttamente all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
66.4 Possibilita' addizionale di modificare o di correggere
a) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' rilasciare uno o piu' pareri scritti addizionali;
le regole 66.2 e 66.3 sono applicabili.
b) A richiesta del depositante, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' dargli una o piu' possibilita' addizionali di presentare modificazioni o correzioni.
66.5 Modificazioni
Ogni cambiamento - che non sia una rettificazione di errori di trascrizione evidenti - apportato alle rivendicazioni, alla descrizione o ai disegni, compresa la soppressione di rivendicazioni, di brani della descrizione o di disegni, e' considerato come modificazione.

Regolamento

66.6 Comunicazioni ufficiose con il depositante
L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo', in qualsivoglia momento, comunicare ufficiosamente col depositante per telefono, per iscritto o nel corso di un colloquio.
Essa decide liberamente se deve concedere piu' di un colloquio qualora il depositante lo domandi, o se desidera rispondere a una comunicazione scritta ufficiosa del depositante.
66.7 Documento di proprieta'
a) Se una copia della domanda di cui si rivendica la priorita' nella domanda internazionale e' necessaria all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, l'Ufficio internazionale gliela trasmette in breve termine a ricevimento della richiesta; se la richiesta e' presentata prima che l'Ufficio internazionale abbia ricevuto il documento di priorita' secondo la regola 17.1-a), il depositante deve consegnare copia di detta domanda all'Ufficio internazionale e, direttamente, all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
b) Se la domanda di cui si rivendica la priorita' e redatta in una lingua diversa da quella o da quelle dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, il depositante trasmette a questa amministrazione, se ne riceve l'invito, una traduzione nella o in una di dette lingue.
c) La copia che il depositante deve consegnare secondo il paragrafo a) e la traduzione prevista nel paragrafo b) devono essere fornite al piu' tardi alla scadenza di un termine di due mesi a decorrere dalla data della richiesta o dell'invito. Se non sono fornite entro questo termine, il rapporto di esame preliminare internazionale e' redatto come se la priorita' non fosse stata rivendicata.
66.8 Forma delle correzioni e delle modificazioni
a) Il depositante deve presentare un foglio sostitutivo per ogni foglio della domanda internazionale che, a causa di una modificazione o di una correzione, differisce dal foglio depositato primitivamente.
La lettera di accompagnamento dei fogli sostitutivi deve mettere in evidenza le differenze che esistono tra i fogli sostituiti e quelli sostitutivi. Se una modificazione implica la soppressione di un intero foglio, la modificazione deve essere comunicata per lettera.
b) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale appone su ogni foglio sostitutivo il suo timbro, il numero della domanda internazionale e la data di ricevimento di detto foglio. Essa conserva nei suoi inserti ogni foglio sostituito, la lettera di accompagnamento del o dei fogli sostitutivi e ciascuna lettera citata nell'ultima frase del paragrafo a).
Regola 67
Oggetto della domanda secondo l'articolo 34.4-a-i)
67.1 Definizione
L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare non ha l'obbligo di eseguire l'esame preliminare internazionale in merito a una domanda internazionale se e per quanto l'oggetto della domanda e' uno dei seguenti:
i) teorie scientifiche e matematiche;
ii) varieta' vegetali, razze animali, procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali o di animali, esclusi i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante questi procedimenti;
iii) piani, principi o metodi per attivita' commerciali, per realizzazioni puramente intellettuali o per giochi;
iv) metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e metodi di diagnosi;
v) semplici presentazioni di informazioni;
vi) programmi di ordinatori nella misura in cui l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale non e' organizzata per eseguire la ricerca dello stato della tecnica riguardo a tali programmi.
Regola 68
Assenza di unita' dell'invenzione (esame preliminare internazionale)
68.1 Nessun invito a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse
L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, se stima che il requisito di unita' dell'invenzione non e' soddisfatto e decide di non invitare il depositante a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse addizionali, redige il rapporto di esame preliminare internazionale, fatto salvo l'articolo 34.4-b), per l'intera domanda internazionale, ma indica in questo rapporto che, a suo parere, l'esigenza di unita' dell'invenzione non e' soddisfatta ed espone i motivi per cui stima che questa esigenza non e' soddisfatta.
68.2 Invito a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse
L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, se stima che l'esigenza di unita' dell'invenzione non e' soddisfatta e decide di invitare il depositante, a suo piacimento, sia a limitare le rivendicazioni sia a pagare tasse addizionali, suggerisce almeno una possibilita' di limitazione che, a suo parere, soddisfa questa esigenza; essa precisa l'importo delle tasse addizionali ed espone i motivi per cui stima che l'esigenza di unita' dell'invenzione non e' soddisfatta. Essa fissa nel contempo un termine, che tenga debito conto delle circostanze del caso, per ottemperare all'invito; questo termine non puo' essere inferiore a un mese ne' superiore a due mesi a decorrere dalla data dell'invito.
68.3 Tasse addizionali
a) L'importo delle tasse addizionali per l'esame preliminare internazionale, previste nell'articolo 34.3-a), e' stabilito dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
b) Le tasse addizionali per l'esame preliminare internazionale, previste nell'articolo 34.3-a), vanno pagate direttamente all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
c) Il depositante puo', pagando le tasse addizionali, fare una riserva, giustificandola in una dichiarazione motivata che miri a dimostrare che la domanda internazionale soddisfa l'esigenza di unita' dell'invenzione o che l'importo delle tasse addizionali richieste e' eccessivo. Un comitato di tre membri - o un'altra istanza speciale - dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, oppure un'altra autorita' superiore competente, esamina la riserva e, se la giudica totalmente o parzialmente giustificata, ordina il rimborso totale o parziale delle tasse addizionali al depositante. A richiesta del depositante, il testo della sua riserva e quello della decisione vengono annessi al rapporto di esame preliminare internazionale e notificati agli uffici eletti.
d) Il funzionario che ha preso la decisione che forma l'oggetto della riserva non puo' far parte del comitato di tre membri, dell'istanza speciale o dell'autorita' superiore di cui al paragrafo c).
68.4 Procedura in caso di limitazione insufficiente delle rivendicazioni
Se il depositante limita le rivendicazioni in modo insufficiente a soddisfare l'esigenza di unita' dell'invenzione, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale procede in conformita' all'articolo 34.3-c).
68.5 Invenzione principale
Se non e' possibile determinare esattamente qual e' la rivendicazione principale ai fini dell'accordo 34.3-c), l'invenzione menzionata per prima e' considerata come invenzione principale.
Regola 69
Termine per l'esame preliminare internazionale
69.1 Termine per l'esame preliminare internazionale
a) Tutti gli accordi conclusi con le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale devono prevedere lo stesso termine per la redazione del rapporto di esame preliminare internazionale. Questo termine non deve eccedere:
i) sei mesi a decorrere dall'inizio dell'esame preliminare internazionale;
ii) otto mesi a decorrere dall'inizio dell'esame preliminare internazionale quando l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale ha inviato un invito a limitare le rivendicazioni o a pagare tasse addizionali (articolo 34.3)).
b) L'esame preliminare internazionale ha inizio quando l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale ha ricevuto:
i) le rivendicazioni modificate secondo l'articolo 19, trasmesse in applicazione della regola 62.2-a); o
ii) una notificazione dell'Ufficio internazionale in applicazione della regola 62.2-b) nella quale e' precisato che non sono state depositate modificazioni secondo l'articolo 19 entro il termine prescritto o che il depositante ha dichiarato che non desidera depositare tali modificazioni; o
iii) una notificazione del depositante che, dopo che l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale sia venuta in possesso del rapporto di ricerca internazionale, esprime il desiderio che l'esame preliminare internazionale abbia inizio e verta sulle rivendicazioni specificate in questa notificazione; o
iv) una notificazione della dichiarazione dell'amministrazione incaricata della ricerca che non sara' redatto alcun rapporto di ricerca internazionale (articolo 17.2-a)).
c) Se l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale e l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale fanno parte del medesimo ufficio nazionale o della medesima organizzazione intergovernativa, l'esame preliminare internazionale e la ricerca internazionale possono essere avviati contemporaneamente. In tal caso, il rapporto di esame preliminare internazionale deve essere redatto, senza pregiudizio del paragrafo a), al piu' tardi sei mesi dopo la scadenza del termine concesso, secondo l'articolo 19, per la modificazione delle rivendicazioni.
Regola 70
Rapporto di esame preliminare internazionale
70.1 Definizioni
Ai sensi della presente regola, si deve intendere per "rapporto" il rapporto di esame preliminare internazionale.
70.2 Base del rapporto
a) Se le rivendicazioni sono state modificate, il rapporto e' redatto fondandosi sulle rivendicazioni modificate.
b) Se, in conformita' alla regola 66.7-c), il rapporto e' redatto come se la priorita' non fosse stata rivendicata, il rapporto deve precisarlo.
c) Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare stima che una modificazione va al di la' dell'esposizione dell'invenzione contenuta nella domanda internazionale cosi' come depositata, il rapporto e' stabilito come se questa modificazione non fosse stata fatta e precisa questo fatto. Esso indica anche i motivi per cui detta amministrazione considera che la modificazione va al di la' di detta esposizione.
70.3 Identificazioni
Il rapporto identifica da un canto l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale che lo ha redatto, indicando il nome di detta amministrazione e, d'altro canto, la domanda internazionale mediante il numero di questa domanda, il nome del depositante, il nome dell'ufficio ricevente e la data del deposito internazionale.
70.4 Date
Il rapporto indica:
i) la data in cui la domanda di esame preliminare internazionale e' stata presentata;
ii) la data del rapporto; questa data e' quella dell'ultimazione del rapporto.
70.5 Classificazione
a) Nel rapporto va ripetuta la classificazione indicata secondo la regola 43.3 se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale mantiene questa classificazione.
b) In caso contrario, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale indica la classificazione che essa considera corretta, per lo meno secondo la Classificazione internazionale dei brevetti.
70.6 Dichiarazione secondo l'articolo 35.2)
a) La dichiarazione menzionata nell'articolo 35.2 consiste in un "SI" o in un "NO", o nell'equivalente di queste parole nella lingua del rapporto, o in un segno appropriato precisato nelle direttive amministrative, e deve contenere, ricorrendo, le citazioni, spiegazioni e osservazioni menzionate nell'ultima frase dell'articolo 35.2).
b) Se uno qualunque dei tre criteri menzionati nell'articolo 35.2) (cioe' la novita', l'attivita' inventiva (non evidenza) e l'applicazione industriale) non e' soddisfatto, la dichiarazione e' negativa. Se, in un simile caso, uno o due di questi criteri sono separatamente soddisfatti, il rapporto precisa quale o quali criteri sono soddisfatti.
70.7 Citazioni secondo l'articolo 35.2)
a) Il rapporto cita i documenti considerati pertinenti per giustificare le dichiarazioni fatte secondo l'articolo 35.2).
b) Le disposizioni della regola 43.5-b) ed e) sono parimenti applicabili al rapporto.
70.8 Spiegazione secondo l'articolo 35.2)
Le direttive amministrative contengono dei criteri che servono di guida per stabilire se debbano o non debbano essere date le spiegazioni menzionate nell'articolo 35.2) e per la forma da dare a queste spiegazioni. Questi criteri devono fondarsi sui principi seguenti:
i) si devono dare spiegazioni ogni volta che la dichiarazione e' negativa nei riguardi di una qualsiasi rivendicazione;
ii) si devono dare spiegazioni ogni volta che la dichiarazione e' positiva, a meno che i motivi che hanno addotto a citare un documento appaiono senz'altro alla lettura del documento citato;
iii) di regola, si devono dare spiegazioni nel caso previsto nell'ultima frase della regola 70.6-b).
70.9 Divulgazione non scritte
Ogni divulgazione non scritta citata nel rapporto in base alla regola 64.2 va menzionata indicando il suo genere, la data in cui la divulgazione, scritta che si riferisce alla divulgazione non scritta e' stata resa accessibile al pubblico e la data in cui quest'ultima e' stata fatta pubblicamente.
70.10 Taluni documenti pubblicati
Ogni domanda pubblicata e ogni brevetto ai quali il rapporto si riferisce in base alla regola 64.3 vanno menzionati come tali; il rapporto indica la loro data di pubblicazione, la loro data di deposito e, ricorrendo, la loro data di priorita' rivendicata. Per quanto concerne la data di priorita' di tale documento, il rapporto puo' indicare che l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima che questa data non e' stata rivendicata in maniera valida.
70.11 Menzione di modificazioni o di correzioni di talune irregolarita'
Si deve indicare nel rapporto se modificazioni o correzioni sono state fatte presso l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
70.12 Menzione di talune irregolarita'
Se l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale stima che quando prepara il rapporto:
i) la domanda internazionale presenta irregolarita' del genere indicato nella regola 66.2-a-iii), essa lo indica nel rapporto motivando la sua opinione;
ii) la domanda internazionale da' luogo a una delle osservazioni menzionate nella regola 66.2-a-v), essa puo' indicarlo nel rapporto e, qualora lo faccia, motiva la sua opinione.
70.13 Osservazioni relative all'unita' dell'invenzione
Il rapporto indica se il depositante ha pagato tasse addizionali per l'esame preliminare internazionale, o se la domanda internazionale o l'esame preliminare internazionale e' stato limitato secondo l'articolo 34.3). Inoltre, se l'esame preliminare internazionale e' stato eseguito soltanto relativamente alle rivendicazioni limitate (articolo 34-3-a)) o all'invenzione principale (articolo 34.3-c)), il rapporto indica quali parti della domanda l'esame preliminare internazionale ha abbracciato.
70.14 Firma
Il rapporto e' firmato da un funzionario autorizzato dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
70.15 Forma
I requisiti materiali relativi alla forma del rapporto sono stabiliti nelle direttive amministrative.
70.16 Modificazioni e correzioni allegate
Se le rivendicazioni, la descrizione o i disegni sono stati modificati o se una parte della domanda internazionale e' stata corretta presso l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, ogni foglio sostitutivo sul quale sono state apposte le indicazioni menzionate nella regola 66.8-b) va allegato al rapporto. I fogli sostitutivi a loro volta sostituiti con altri fogli sostitutivi non vanno allegati. Se la modificazione e' presentata in una lettera, una copia di questa lettera va parimenti allegata al rapporto.
70.17 Lingua del rapporto
a) Il rapporto e' redatto nella lingua della pubblicazione della domanda internazionale alla quale esso si riferisce.
b) Ogni allegato deve essere redatto nella lingua in cui la domanda internazionale alla quale esso si riferisce e' stata depositata e anche nella lingua di pubblicazione della domanda se questa lingua e' diversa.
Regola 71
Trasmissione del rapporto d'esame preliminare internazionale
71.1 Destinatario
L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale trasmette contemporaneamente all'Ufficio internazionale, e ricorrendo, dei suoi allegati.
71.2 Copie di documenti citati
a) La richiesta di cui all'articolo 36.4) puo' essere fatta in qualsivoglia momento durante sette anni a decorrere dalla data del deposito internazionale della domanda internazionale alla quale il rapporto si riferisce.
b) L'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' esigere dal depositante o dall'ufficio eletto che gli ha rivolto la richiesta il pagamento delle spese per la preparazione e la spedizione delle copie. L'ammontare di queste spese sara' stabilito negli accordi di cui all'articolo 32.2) conclusi tra le amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale e l'Ufficio internazionale.
c) Ogni amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale che non desideri inviare le copie direttamente a un ufficio eletto invia una copia all'Ufficio internazionale, il quale procedera' secondo i paragrafi a) e b).
d) Ogni amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' affidare lo svolgimento dei compiti previsti nei paragrafi a) a c) a un altro organismo responsabile di fronte ad essa.
Regola 72
Traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale
72.1 Lingue
a) Ogni Stato eletto puo' esigere che il rapporto di esame preliminare internazionale redatto in una lingua diversa dalla lingua ufficiale o da una delle lingue ufficiali del suo ufficio nazionale sia tradotto in francese, in giapponese, in inglese, in russo, in spagnolo o in tedesco.
b) Tale esigenza deve essere notificata all'Ufficio internazionale che la pubblica in breve termine nella gazzetta.
72.2 Copie di traduzioni per il depositante
L'Ufficio internazionale trasmette al depositante una copia di ogni traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale contemporaneamente all'invio di questa traduzione all'ufficio o agli uffici eletti interessati.
72.3 Osservazioni relative alla traduzione
Il depositante puo' fare osservazioni per iscritto in merito a errori di traduzione contenuti, a suo parere, nella traduzione del rapporto di esame preliminare internazionale; egli deve inviare una copia di queste osservazioni a ciascuno degli uffici eletti interessati e all'Ufficio internazionale.
Regola 73
Comunicazione del rapporto di esame preliminare
73.1 Preparazione di copie
L'Ufficio internazionale prepara le copie dei documenti che devono essere comunicati secondo l'articolo 36.3-a).
73.2 Termine di comunicazione
La comunicazione prevista nell'articolo 36.3-a) deve avvenire il piu' rapidamente possibile.
Regola 74
Traduzione e trasmissione degli allegati al rapporto di esame preliminare internazionale
74.1 Termine
Ogni foglio sostitutivo di cui alla regola 70.16 e ogni modificazione citata nell'ultima frase di detta regola, depositati prima della consegna della traduzione della domanda internazionale richiesta secondo l'articolo 39 o secondo l'articolo 22 quando questa consegna e' regolata dall'articolo 64.2-a-i), devono essere tradotti e trasmessi contemporaneamente alla consegna menzionata nell'articolo 39 o, ricorrendo, nell'articolo 22; se sono depositati meno di un mese prima di questa consegna oppure dopo questa consegna, essi devono essere tradotti e trasmessi entro un mese dopo il loro deposito.
Regola 75
Ritiro della richiesta di esame preliminare internazionale o di elezioni
75.1 Ritiri
a) Il ritiro della richiesta di esame preliminare internazionale o di tutte le elezioni puo' essere effettuato prima della scadenza di un termine di venticinque mesi a decorrere dalla data di priorita'; il ritiro non ha pero' effetto per ogni Stato eletto nel quale il trattamento nazionale o l'esame nazionale e' gia' avviato. Il ritiro dell'elezione di uno Stato eletto puo' essere effettuato prima della data in cui il trattamento e l'esame possono aver inizio in questo Stato.
b) Il ritiro deve essere effettuato mediante una nota firmata, inviata dal depositante all'Ufficio internazionale. Nel caso della regola 4.8-b), la nota di ritiro deve essere firmata da tutti i depositanti.
75.2 Notificazione agli uffici eletti
a) Il ritiro della richiesta di esame preliminare internazionale o di tutte le elezioni e' in breve termine notificato dall'Ufficio internazionale agli uffici nazionali di tutti gli Stati che, fino al momento del ritiro, erano stati eletti ed erano stati informati della loro elezione.
b) Il ritiro di una elezione e la sua data di ricevimento sono notificati in breve termine dall'Ufficio internazionale all'ufficio eletto interessato, a meno che quest'ultimo non sia stato ancora informato della sua elezione.
75.3 Notificazione all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
Il ritiro della richiesta di esame preliminare internazionale o di tutte le elezioni e' notificato in breve termine dall'Ufficio internazionale all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale se quest'ultima, nel momento del ritiro, era informata della richiesta di esame preliminare internazionale.
75.4 Facolta' secondo l'articolo 37.4-b)
a) Ogni Stato contraente che desideri far uso della facolta' prevista nell'articolo 37.4-b), deve notificarlo per iscritto all'Ufficio internazionale.
b) La notificazione di cui al paragrafo a) e' pubblicata in breve termine dall'Ufficio internazionale nella gazzetta e ha effetto nei riguardi delle domande internazionali depositate oltre un mese dopo la data di questa pubblicazione.
Regola 76
Lingue delle traduzioni e importo delle tasse secondo l'articolo 39.1); traduzione del documento di priorita'
76.1 Notificazione
a) Ogni Stato contraente che esige la consegna di una traduzione o il pagamento di una tassa nazionale, o entrambe le cose, secondo l'articolo 39.1), deve notificare all'Ufficio internazionale:
i) le lingue per le quali esso esige una traduzione e la lingua della traduzione;
ii) l'importo della tassa nazionale.
b) L'Ufficio internazionale pubblica in breve termine nella gazzetta ogni notificazione secondo il paragrafo a).
c) Se le esigenze previste nel paragrafo a) subiscono piu' tardi delle modificazioni, queste devono essere notificate dallo Stato contraente all'Ufficio internazionale, il quale pubblica in breve termine la notificazione nella gazzetta. Se questa modificazione ha per oggetto l'esigenza di una traduzione in una lingua non prevista precedentemente, essa ha effetto soltanto per quelle domande internazionali che sono state depositate oltre due mesi dopo la pubblicazione della notificazione nella gazzetta. Per gli altri casi, la data di applicazione della modificazione e' stabilita dallo Stato contraente.
76.2 Lingue
La lingua nella quale una traduzione puo' essere richiesta deve essere una lingua ufficiale dell'ufficio eletto. Se vi sono piu' lingue ufficiali, non possono essere richieste traduzioni se la domanda internazionale e' redatta in una di queste lingue ufficiali.
Se vi sono piu' lingue ufficiali e vi e' necessita' di fornire una traduzione, il depositante puo' scegliere una qualsivoglia di queste lingue. Nonostante le disposizioni del presente paragrafo, se vi sono piu' lingue ufficiali ma la legislazione nazionale prescrive agli, stranieri l'impiego di una di queste lingue, una traduzione in questa lingua puo' essere richiesta.
76.3 Dichiarazione secondo l'articolo 19
Ai fini dell'articolo 39 e della presente regola, ogni dichiarazione fatta secondo l'articolo 19.1) e' considerata come parte della domanda internazionale.
76.4 Termine per la traduzione del documento di priorita'
Il depositante non e' tenuto a consegnare a un ufficio eletto una traduzione certificata conforme del documento di priorita' prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39.
Regola 77
Facolta' secondo l'articolo 39.1-b)
77.1 Esercizio della facolta'
a) Ogni Stato contraente che concede un termine che scade dopo quello previsto nell'articolo 39.1-a) deve notificare all'Ufficio internazionale il termine in tal modo stabilito.
b) L'Ufficio internazionale pubblica in breve termine nella gazzetta ogni notificazione secondo il paragrafo a).
c) Le notificazioni relative alla riduzione di un termine precedentemente stabilito hanno effetto per le domande internazionali depositate oltre tre mesi dopo la data di pubblicazione della notificazione.
d) Le modificazioni relative al prolungamento di un termine precedentemente stabilito hanno effetto dalla data della loro pubblicazione nella gazzetta per le domande internazionali pendenti in tale data o depositare dopo tale data oppure, se lo Stato contraente ha fissato una data successiva nella sua notificazione, da questa data successiva.
Regola 78
Modificazione delle rivendicazioni, della descrizione e dei disegni presso gli uffici eletti
78.1 Termine nel caso in cui l'elezione avviene prima della scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorita'
a) Se l'elezione di uno Stato contraente avviene prima della scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorita', il depositante che desidera esercitare il diritto concesso dall'articolo 41 deve agire dopo la trasmissione del rapporto di esame preliminare internazionale secondo l'articolo 36.1) e prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39; se detta trasmissione non e' stata effettuata alla scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39, il depositante deve esercitare questo diritto al piu' tardi alla data di questa scadenza. In ambo i casi, egli puo' esercitare questo diritto piu' tardi se la legislazione nazionale dello Stato in causa lo consente.
b) In ogni Stato eletto la cui legislazione prevede che l'esame inizia soltanto in seguito ad una richiesta speciale, la legislazione nazionale puo' prevedere che il termine entro il quale o il momento in cui il depositante puo' esercitare il diritto concesso dall'articolo 41 e', se l'elezione di uno Stato contraente e' effettuata prima della scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorita', il medesimo di quello previsto dalla legislazione nazionale per il deposito di modificazioni in caso di esame di domande nazionali in seguito ad una richiesta speciale, purche' questo termine non scada prima della scadenza del termine applicabile secondo l'articolo 39 o purche' questo momento non preceda la scadenza di quest'ultimo termine.
78.2 Termine nel caso in cui l'elezione avviene dopo la scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorita'
Se l'elezione di uno Stato contraente avviene dopo la scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorita' e il depositante desidera effettuare modificazioni secondo l'articolo 41, il termine per queste modificazioni e' quello applicabile secondo l'articolo 28.
78.3 Modelli di utilita'
Le disposizioni delle regole 6.5 e 13.5 vanno applicate, mutatis mutandis, anche presso gli uffici eletti. Se l'elezione e' avvenuta prima della scadenza di un periodo di diciannove mesi a decorrere dalla data di priorita', il riferimento al termine applicabile secondo l'articolo 22 e' sostituito dal riferimento al termine applicabile secondo l'articolo 39.
PARTE D
REGOLE RELATIVE AL CAPITOLO III DEL TRATTATO
Regola 79
Calendario
79.1 Indicazione delle date
I depositanti, gli uffici riceventi, le amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e dell'esame preliminare internazionale e l'Ufficio internazionale devono, in relazione al trattato e al presente regolamento d'esecuzione, indicare le date secondo l'era cristiana e il calendario gregoriano; qualora impieghino altre ere o altri calendari, essi dovranno indicare le date anche secondo l'era cristiana e il calendario gregoriano.
Regola 80
Computo dei termini
80.1 Termini espressi in anni
Se un termine e' di uno o piu' anni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato e' avvenuto e scade, nell'anno successivo da considerare e nel mese omonimo di quello dell'evento, il giorno con il medesimo numero di quello dell'evento; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.
80.2 Termini espressi in mesi
Se un termine e' di uno o piu' mesi, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento e' avvenuto e scade, nel mese successivo da considerare, il giorno con il medesimo numero del giorno dell'evento; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.
80.3 Termini espressi in giorni
Se un termine consta in un certo numero di giorni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato e' avvenuto e scade il giorno corrispondente all'ultimo giorno da computare.
80.4 Date locali
a) La data da considerare come punto di partenza per il computo di un termine e' la data che era utilizzata nella localita' nel momento in cui l'evento considerato e' avvenuto.
b) La data di scadenza di un termine e' la data che e' utilizzata nella localita' in cui il documento richiesto deve essere depositato o la tassa deve essere pagata.
80.5 Scadenza in un giorno non lavorativo
Se un termine entro il quale un documento o una tassa deve pervenire a un ufficio nazionale o a un'interrogazione intergovernativa scade in un giorno in cui questo ufficio o questa organizzazione non e' accessibile al pubblico per trattare affari ufficiali, e in un giorno in cui la corrispondenza ordinaria non e' distribuita nella localita' che ospita questo ufficio o questa organizzazione, il termine scade il primo giorno seguente nel quale non sussiste piu' alcuna delle due citate circostanze.
80.6 Data di documenti
Quando un termine decorre dalla data di un documento o di una lettera di un ufficio nazionale o di una organizzazione intergovernativa e un parte interessata puo' dimostrare che detto documento o detta lettera e' stato spedito dopo tale data, si deve prendere in considerazione come data determinante per il computo del termine quella della spedizione effettiva del documento o della lettera.
80.7 Fine di un giorno feriale
a) Ogni termine che scada in giorno determinato, ha fine all'ora di chiusura degli sportelli dell'ufficio nazionale o dell'organizzazione intergovernativa presso il o la quale il documento deve essere depositato oppure al o alla quale la tassa deve essere versata.
b) Ogni ufficio o organizzazione puo' derogare alle disposizioni del paragrafo a) prolungato il termine fino alla mezzanotte del giorno considerato.
c) L'Ufficio internazionale e' accessibile al pubblico fino alle ore diciotto.
Regola 81
Modificazione dei termini fissati dal trattato
81.1 Proposte
a) Ogni Stato contraente o il Direttore generale possono proporre modificazioni dei termini secondo l'articolo 47.2).
b) Le proposte di uno Stato contraente vanno presentate al Direttore generale.
81.2 Decisione dell'Assemblea
a) Quando una proposta viene presentata all'Assemblea, il Direttore generale ne comunica il testo a tutti gli Stati contraenti almeno due mesi prima della sessione dell'Assemblea al cui ordine del giorno detta proposta e' iscritta.
b) Durante la discussione in Assemblea, la proposta puo' essere emendata oppure possono essere proposti emendamenti che risultino da tale proposta.
c) La proposta e' considerata come adottata se, quando viene messa ai voti, nessuno degli Stati contraenti presenti vota contro di essa.
81.3 Voto per corrispondenza
a) Qualora venga scelta la procedura di voto per corrispondenza, la proposta forma l'oggetto di una comunicazione scritta del Direttore generale nella quale gli Stati contraenti sono invitati a votare per iscritto.
b) L'invito indica il termine entro il quale la risposta contenente il voto espresso per iscritto deve pervenire all'Ufficio internazionale. Questo termine e' di almeno tre mesi a decorrere dalla data dell'invito.
c) Le risposte devono essere affermative o negative. Le proposte di modificazione e le semplici osservazioni non sono considerate come voti.
d) La proposta e' considerata come adottata se nessuno degli Stati contraenti si oppone alla modificazione e se la meta' almeno di detti Stati esprimono sia il loro assentimento, sia la loro indifferenza, sia la loro astensione.
Regola 82
Irregolarita' nel servizio postale
82.1 Ritardi o smarrimenti di plichi postali
a) Fatte salve le disposizioni della regola 22.3, ogni parte interessata puo' produrre la prova che essa ha consegnato alla posta il documento o la lettera cinque giorni prima dello scadere del termine. Salvo quando la corrispondenza postale per via terrestre o marittima arriva normalmente entro due giorni dalla sua consegna alla posta o quando non vi e' servizio per via aerea, tale prova puo' essere prodotta soltanto se la spedizione e' stata fatta per via aerea. Comunque, detta prova puo' essere prodotta soltanto se la spedizione e' stata fatta a mezzo raccomandata.
b) Se si prova in modo soddisfacente all'ufficio nazionale destinatario o all'organizzazione intergovernativa destinataria che la spedizione e' stata fatta nel modo suindicato, il ritardo del recapito viene scusato o, se il documento o la lettera e' stata smarrita, la sua sostituzione con un nuovo esemplare viene autorizzata, a condizione che la parte interessata provi soddisfacentemente all'ufficio nazionale o all'organizzazione intergovernativa che il documento o la lettera di sostituzione e' identico al documento smarrito o alla lettera smarrita.
c) Nei casi di cui al paragrafo b), la prova relativa alla spedizione per posta entro il termine prescritto e, in caso di smarrimento del documento o della lettera, la prova relativa al documento o alla lettera da consegnare in sostituzione, devono essere presentate entro un mese a decorrere dalla data in cui la parte interessata ha constatato - o avrebbe dovuto constatare usando la dovuta diligenza - il ritardo o lo smarrimento, e in nessun caso piu' tardi di sei mesi dopo la scadenza del termine applicabile nella fattispecie.
82.2 Interruzioni nel servizio postale
a) Fatte salve le disposizioni della regola 22.3, ogni parte interessata puo' fornire la prova che, in uno qualsiasi dei dieci giorni che precedevano la scadenza del termine, il servizio postale e' stato interrotto per causa di guerra, rivoluzione, disordine civile, sciopero, calamita' naturale o per altre cause simili, nella localita' in cui la parte interessata ha il suo domicilio, la sua sede o la sua residenza.
b) Se si prova in modo soddisfacente all'ufficio nazionale destinatario o all'organizzazione intergovernativa destinataria che tali circostanze si sono verificate, il ritardo del recapito viene scusato, a condizione che la parte interessata provi in modo soddisfacente a detto ufficio o a detta organizzazione che essa ha effettuato la spedizione nei cinque giorni che seguono la ripresa del servizio postale. Le disposizioni della regola 81.1-c) vanno applicate mutatis mutandis.
Regola 83
Diritto di esercitare presso amministrazioni internazionali
83.1 Prova del diritto
L'Ufficio internazionale, l'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale possono esigere la prova del diritto di esercitare di cui all'articolo 49.
83.2 Informazione
a) L'ufficio nazionale o l'organizzazione intergovernativa presso il quale o la quale la persona interessata pretende avere il diritto di esercitare deve, a richiesta, far sapere all'Ufficio internazionale, all'amministrazione competente incaricata della ricerca internazionale o all'amministrazione competente incaricata dell'esame preliminare internazionale, se questa persona ha il diritto di esercitare presso di essa.
b) Tale informazione vincola, secondo i casi, l'Ufficio internazionale, l'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
PARTE E
REGOLE RELATIVE AL CAPITOLO V DEL TRATTATO
Regola 84
Spese delle delegazioni
84.1 Spese a carico dei governi
Le spese di ogni delegazione partecipante alle sedute di un organo istituito dal trattato o in virtu' del medesimo sono a carico del governo che l'ha designata.
Regola 85
Quorum non raggiunto nell'Assemblea
85.1 Voto per corrispondenza
Nel caso previsto nell'articolo 53.5-b), l'Ufficio internazionale comunica le deliberazioni dell'Assemblea (escluse quelle che concernono la procedura dell'Assemblea) agli Stati contraenti che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero di Stati contraenti che hanno espresso in questo modo il loro voto o la loro astensione risulta uguale al numero di Stati contraenti mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette deliberazioni divengono esecutive purche' nel contempo sia stata raggiunta la maggioranza necessaria.
Regola 86
Gazzetta
86.1 Contenuto
La gazzetta menzionata nell'articolo 55.4) contiene:
i) per ogni domanda internazionale pubblicata, le indicazioni stabilite dalle direttive amministrative riprese dalla pagina di copertina del fascicolo pubblicato in conformita' alla regola 48, il disegno che eventualmente figura su detta pagina di copertina e l'estratto;
ii) la tabella delle tasse da pagare agli uffici riceventi, all'Ufficio internazionale, alle amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e alle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale;
iii) le notificazioni la cui pubblicazione e' prescritta dal trattato o dal presente regolamento d'esecuzione;
iv) tutte le informazioni fornite all'Ufficio internazionale degli uffici designati o eletti, relative all'adempimento degli atti menzionati negli articoli 22 o 39 riguardo alle domande internazionali che designano o eleggono l'ufficio interessato;
v) tutte le altre informazioni utili previste nelle direttive amministrative alle quali l'accesso non sia vietato secondo il trattato o il presente regolamento d'esecuzione.
86.2 Lingue
a) La gazzetta esce in edizione francese e in edizione inglese.
Essa esce anche in altre lingue se il costo della pubblicazione e' coperto dalla vendita o da sovvenzioni.
b) L'Assemblea puo' ordinare la pubblicazione della gazzetta in lingue diverse da quelle menzionate nel paragrafo a).
86.3 Periodicita'
La gazzetta esce settimanalmente.
86.4 Vendita
Il prezzo dell'abbonamento alla gazzetta e gli altri prezzi di vendita della gazzetta sono stabiliti nelle direttive amministrative.
86.5 Titolo
Il titolo della gazzetta e', rispettivamente "Gazette des demandes internationales de brevets" e "Gazette of International Patent Applications".
86.6 Altri dettagli
Altri dettagli relativi alla gazzetta possono essere precisati nelle direttive amministrative.
Regola 87
Esemplari di pubblicazioni
87.1 Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e dell'esame preliminare internazionale
Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale o dell'esame preliminare internazionale ha diritto a due esemplari gratuiti di ogni domanda internazionale pubblicata, della gazzetta e di qualsiasi altra pubblicazione di interesse generale pubblicata dall'Ufficio internazionale in rapporto con il trattato o con il presente regolamento d'esecuzione.
87.2 Uffici nazionali
a) Ogni ufficio nazionale ha diritto ad un esemplare gratuito di ogni domanda internazionale pubblicata, della gazzetta e di qualsiasi altra pubblicazione di interesse generale pubblicata dall'Ufficio internazionale in rapporto con il trattato o con il presente regolamento d'esecuzione.
b) Le pubblicazioni menzionate nel paragrafo a) vengono spedite su richiesta speciale fatta, per ogni anno, prima del 30 novembre dell'anno precedente. Se una pubblicazione e' disponibile in piu' lingue, la richiesta deve precisare in quale lingua la pubblicazione e' desiderata.
Regola 88
Modificazione del regolamento d'esecuzione
88.1 Esigenza dell'unanimita'
La notificazione delle disposizioni sottoindicate del presente regolamento d'esecuzione esige che nessun Stato avente diritto di voto in seno all'Assemblea voti contro la modificazione proposta:
i) regola 14.1 (tassa di trasmissione);
ii) regola 22.2 (trasmissione dell'esemplare originale; procedura alternativa);
iii) regola 22.3 (termine previsto nell'articolo 12.3);
iv) regola 33 (stato della tecnica pertinente per la ricerca internazionale);
v) regola 64 (stato della tecnica per l'esame preliminare internazionale);
vi) regola 81 (modificazione dei termini fissati dal trattato);
vii) il presente paragrafo (regola 88.1).
88.2 Esigenza dell'unanimita' durante un periodo transitorio
Nei primi cinque anni che seguono l'entrata in vigore del trattato, la modificazione delle disposizioni sottoindicate del presente regolamento d'esecuzione esige che nessun Stato di cui all'articolo 58.3-a-ii), avente diritto di voto in seno all'Assemblea, voti contro la modificazione proposta:
i) regola 5 (descrizione);
ii) regola 6 (rivendicazioni);
iii) il presente paragrafo (regola 88.2).
88.3 Esigenza dell'assenza di opposizione da parte di taluni Stati
La modificazione delle disposizioni sottoindicate del presente regolamento d'esecuzione esige che nessun Stato di cui all'articolo 58.3-a-ii), avente diritto di voto in seno all'Assemblea, voti contro la modificazione proposta:
i) regola 34 (documentazione minima);
ii) regola 39 (oggetto della domanda secondo l'articolo 17.2-a-i);
iii) regola 67 (oggetto della domanda secondo l'articolo 34.4-a-i);
iv) il presente paragrafo (regola 88.3).
88.4 Procedura
Ogni proposta di modificazione di una delle disposizioni menzionate nelle regole 88.1, 88.2 o 88.3 in merito alla quale l'Assemblea deve pronunciarsi va comunicata a tutti gli Stati contraenti almeno due mesi prima dell'apertura della sessione dell'Assemblea che deve deliberare in merito a detta proposta.
Regola 89
Direttive amministrative
89.1 Oggetto
a) Le direttive amministrative contengono disposizioni concernenti:
i) le questioni riguardo alle quali il presente regolamento rinvia espressamente a dette direttive;
ii) tutti i dettagli relativi all'applicazione del presente regolamento d'esecuzione.
b) Le direttive amministrative non possono essere in contraddizione con il trattato, con il presente regolamento d'esecuzione o con qualsiasi accordo concluso tra l'Ufficio internazionale e un'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o un'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
89.2 Genesi
a) Le direttive amministrative sono redatte e promulgate dal Direttore generale, previa consultazione degli uffici riceventi, delle amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e delle amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale.
b) Esse possono essere modificate dal Direttore generale previa consultazione degli uffici o amministrazioni direttamente interessati.
c) L'Assemblea puo' invitare il Direttore generale a modificare le direttive amministrative; il Direttore generale agisce in tal senso.
89.3 Pubblicazione e entrata in vigore
a) Le direttive amministrative e ogni loro modificazione sono pubblicate nella gazzetta.
b) Ogni pubblicazione deve indicare la data in cui le disposizioni pubblicate entrano in vigore. Le date di diverse modificazioni possono essere differenti; resta inteso che nessuna disposizione puo' entrare in vigore prima della sua pubblicazione nella gazzetta.
PARTE F
REGOLE RELATIVE A DIVERSI CAPITOLI DEL TRATTATO
Regola 90
Rappresentanza
90.1 Definizioni
Ai fini delle regole 90.2 e 90.3:
i) si deve intendere per "mandatario" una delle persone menzionate nell'articolo 49;
ii) si deve intendere per "rappresentante comune" il depositante di cui alla regola 4.8.
90.2 Effetti
a) Ogni atto compiuto da un mandatario o nei suoi riguardi ha gli effetti di un atto compiuto dai depositanti che hanno nominato il mandatario o nei loro riguardi.
b) Ogni atto compiuto da un rappresentante comune o dal suo mandatario o nei suoi riguardi ha gli effetti di un atto compiuto da tutti i depositanti o nei loro riguardi.
c) Se piu' mandatari sono nominati dal medesimo depositante o dai medesimi depositanti, ogni atto compiuto da uno qualsiasi di questi diversi mandatario nei suoi riguardi ha gli effetti di un atto compiuto da detto o da detti depositanti o nei loro riguardi.
d) I paragrafi a), b) e c) hanno effetto per il trattamento della domanda internazionale da parte dell'ufficio ricevente, dell'Ufficio internazionale, dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale e dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale.
90.3 Nomina
a) La nomina di un mandatario o di un rappresentante comune ai sensi della regola 4.8-a) va fatta, se detto mandatario o rappresentante comune non e' designato nella richiesta firmata da tutti i depositanti, mediante una procura (cioe' un documento che designi un mandatario o un rappresentante comune) separata e firmata.
b) La procura puo' essere depositata presso l'ufficio ricevente o presso l'Ufficio internazionale. L'ufficio presso il quale la procura e' depositata ne informa in breve termine l'altro nonche' l'amministrazione interessata incaricata della ricerca internazionale e l'amministrazione interessata incaricata dell'esame preliminare internazionale.
c) Se la procura separata non e' firmata come previsto nel paragrafo a) o se la necessaria procura separata e' mancante, o se l'indicazione del nome o dell'indirizzo della persona nominata non e' conforme alla regola 4.4, la procura e' considerata come inesistente a meno che l'irregolarita' venga eliminata.
90.4 Revoca
a) Ogni nomina puo' essere revocata dalle persone che hanno effettuato la nomina o dai loro aventi causa.
b) La regola 90.3 e' applicabile, mutatis mutandis, al documento che contiene la revoca.
Regola 91
Errori di trascrizione manifesti
91.1 Rettificazione
a) Fatti salvi i paragrafi da b) a g), gli errori di trascrizione manifesti, nella domanda internazionale o in altri documenti presentati dal depositante, possono essere rettificati.
b) Gli errori dovuti al fatto che, nella domanda internazionale o negli altri documenti, e' stato scritto qualcosa che e' diverso da quanto manifestamente si voleva, sono considerati come errori di trascrizione manifesti. La rettificazione stessa deve essere evidente nel senso che chiunque dovrebbe constatare immediatamente che null'altro che il testo proposto come rettificazione avrebbe potuto essere quello che si voleva.
c) Omissioni di brani interi o di pagine intere della domanda internazionale, anche se dovute chiaramente ad una svista, ad esempio nella fase di riproduzione o di riunione dei fogli non possono essere rettificate.
d) Le rettificazioni possono essere fatte a richiesta del depositante. L'amministrazione che abbia scoperto un errore di trascrizione manifesto puo' invitare il depositante a presentare una domanda di rettificazione nel modo previsto nei paragrafi da e) a g).
e) Ogni rettificazione necessita l'autorizzazione esplicita:
i) dell'ufficio ricevente se l'errore si trova nella richiesta;
ii) dell'amministrazione incaricata della ricerca internazionale se l'errore figura in una parte della domanda internazionale che non sia la richiesta o in un altro documento presentato a questa amministrazione;
iii) dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale se l'errore figura in una parte della domanda che non sia la richiesta o in un altro documento presentato a questa amministrazione;
iv) dell'Ufficio internazionale se l'errore figura in un qualunque documento, che non sia la domanda internazionale o una modificazione o correzione della domanda, presentato all'Ufficio internazionale.
f) La data dell'autorizzazione va iscritta nell'inserto della domanda internazionale.
g) L'autorizzazione di rettificazione, prevista nel paragrafo e), puo' essere rilasciata entro i termini seguenti:
i) se l'autorizzazione e' rilasciata dall'ufficio ricevente o dall'Ufficio internazionale, fino alla comunicazione della domanda internazionale in conformita' all'articolo 20;
ii) se l'autorizzazione e' rilasciata dall'amministrazione incaricata della ricerca internazionale, fino alla redazione del rapporto di ricerca internazionale o della dichiarazione di cui all'articolo 17.2-a);
iii) se l'autorizzazione e' rilasciata dall'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, fino alla redazione del rapporto di esame preliminare internazionale.
h) Ogni amministrazione, tranne l'Ufficio internazionale, che autorizza una rettificazione deve comunicarla in breve termine all'Ufficio internazionale.
Regola 92
Corrispondenza
92.1 Lettera di accompagnamento e firma
a) Ogni documento, eccettuata la domanda internazionale stessa, presentato dal depositante durante la procedura internazionale prevista dal trattato e dal presente regolamento d'esecuzione, deve - a meno che non costituisca una lettera - essere accompagnato da una lettera che identifichi la domanda internazionale che esso concerne.
La lettera deve essere firmata dal depositante.
b) Se le condizioni di cui al paragrafo a) non sono soddisfatte, il documento e' considerato come non presentato.
92.2 Lingue
a) Fatti salvi i paragrafi b) e c), ogni lettera e ogni documento presentato dal depositante all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale deve essere redatto nella lingua della domanda internazionale alla quale si riferisce.
b) Ogni lettera che il depositante invia all'amministrazione incaricata della ricerca internazionale o all'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' essere redatta in una lingua diversa da quella della domanda internazionale se detta amministrazione autorizza l'uso di quest'altra lingua.
c) Se una traduzione e' richiesta secondo la regola 55.2, l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale puo' esigere che ogni lettera ad essa indirizzata dal depositante sia redatta nella lingua di questa traduzione.
d) Ogni lettera indirizzata dal depositante all'Ufficio internazionale deve essere redatta in francese o in inglese.
e) Ogni lettera o notificazione indirizzata dall'Ufficio internazionale al depositante o a un ufficio nazionale deve essere redatta in francese o in inglese.
92.3 Invii postali fatti dagli uffici nazionali e dalle organizzazioni intergovernative
Ogni documento o lettera proveniente da un ufficio nazionale o da un'organizzazione intergovernativa o trasmessa da essi e costituente un evento dal quale decorre un termine in virtu' del trattato o del presente regolamento d'esecuzione deve essere spedito raccomandato per posta aerea; la posta terrestre o marittima puo' essere utilizzata, in luogo e vece della posta aerea, sia quando la corrispondenza trasmessa dalla prima arriva normalmente a destinazione entro due giorni dalla sua consegna, sia quando non vi e' posta aerea.
Regola 93
Inserti e registri
93.1 Ufficio ricevente
Ogni ufficio ricevente conserva gli inserti e registri relativi ad ogni domanda internazionale o ad ogni presunta domanda internazionale, compresa la copia per l'ufficio ricevente, per almeno dieci anni a decorrere dalla data del deposito internazionale o, qualora una tale data non sia stata riconosciuta, a decorrere dalla data di ricevimento.
93.2 Ufficio internazionale
a) L'Ufficio internazionale conserva l'inserto, contenente l'esemplare originale, di ogni domanda internazionale per almeno trent'anni a decorrere dalla data di ricevimento dell'esemplare originale.
b) Gli inserti e registri di base dell'Ufficio internazionale sono conservati indefinitamente.
93.3 Amministrazioni incaricate della ricerca internazionale e amministrazioni incaricate dell'esame preliminare internazionale
Ogni amministrazione incaricata della ricerca internazionale e ogni amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale conserva l'inserto di ogni domanda internazionale per almeno dieci anni a decorrere dalla data del deposito internazionale.
93.4 Riproduzioni
Ai fini della presente regola si deve intendere per inserti, copie e registri anche le riproduzioni fotografiche di qualsiasi genere (micro-film o altre) degli inserti, copie e registri.
Regola 94
Rilascio di copie da parte dell'Ufficio internazionale e dell'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
94.1 Obbligo di rilascio
A richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante, l'Ufficio internazionale e l'amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale rilasciato, dietro rimborso delle spese per questo servizio, copie di qualsiasi documento contenuto nell'inserto della domanda internazionale o della presunta domanda internazionale del depositante.
Regola 95
Ottenimento di copie di traduzioni
95.1 Ottenimento di copie di traduzioni
a) A richiesta dell'Ufficio internazionale, ogni ufficio disegnato o eletto gli consegna una copia della traduzione della domanda internazionale presentata a detto ufficio del depositante.
b) L'Ufficio internazionale puo', a richiesta e dietro rimborso delle spese, rilasciare a qualsiasi persona copie delle traduzioni ricevute in conformita' al paragrafo a).

Convention

CONVENTION
SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS (CONVENTION SUR LE BREVET EUROPEEN)
Parte di provvedimento in formato grafico
REGLEMENT D'EXECUTION
DE LA CONVENTION SUR LA DELIVRANCE DE BREVETS EUROPEENS
Parte di provvedimento in formato grafico
PROTOCOLE
SUR LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET LA RECONNAISSANCE DE DECISION PORTANT SUR LE DROIT A L'OBTENTION DU BREVET EUROPEEN (PROTOCOLE SUR LA RECONNAISSANCE)
Parte di provvedimento in formato grafico
PROTOCOLE
SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE L'ORGANISATION EUROPEENNE DES BREVETS (PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES)
Parte di provvedimento in formato grafico
PROTOCOLE
SUR LA CENTRALISATION ET L'INTRODUCTION DU SYSTEME EUROPEEN DES BREVETS (PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION)
Parte di provvedimento in formato grafico
PROTOCOLE
INTERPRETATIF DE L'ARTICLE 69 DE LA CONVENTION
Parte di provvedimento in formato grafico
DECLARATION
CONCERNANT LA SECTION IV, PARAGRAPHE 1, DU PROTOCOLE SUR LA CENTRALISATION
Parte di provvedimento in formato grafico
DECISION
CONCERNANT CERTAINS TRAVAUX PREPARATOIRES A L'OUVERTURE DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
Parte di provvedimento in formato grafico
DECISION
CONCERNANT LA FORMATION DU PERSONNEL DE L'OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
Parte di provvedimento in formato grafico
RESOLUTION
RELATIVE A L'ASSISTANCE TECHNIQUE
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione
CONVENZIONE
SULLA CONCESSIONE DI BREVETTI EUROPEI (Convenzione sul brevetto europeo)
PREAMBOLO
Gli Stati contraenti,
Animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione tra gli Stati europei nel campo della protezione delle invenzioni,
Desiderosi che una tale protezione possa essere ottenuta in questi Stati mediante una procedura unica di concessione dei brevetti e mediante l'istituzione di talune regole uniformi applicabili ai brevetti in tal modo concessi,
Desiderosi, a tal scopo, di concludere una convenzione che istituisca una Organizzazione europea dei brevetti e costituisca un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprieta' industriale, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967, come pure un trattato di brevetto regionale ai sensi dell'articolo 45 paragrafo 1 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970,
hanno convenuto le disposizioni che seguono:
Articolo 1
Diritto europeo per la concessione di brevetti
Con la presente convenzione e' istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di brevetti per invenzioni.

Art. 2

Articolo 2
Brevetto europeo
1) I brevetti concessi a norma della presente convenzione sono denominati brevetti europei.
2) In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso e' concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed e' soggetto alle medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato, salvo che la presente convenzione non disponga altrimenti.

Art. 3

Articolo 3
Portata territoriale
La concessione di un brevetto europeo puo' essere richiesta per uno o piu' Stati contraenti.

Art. 4

Articolo 4
Organizzazione europea dei brevetti
1) Una Organizzazione europea dei brevetti, denominata in appresso "Organizzazione", e' istituita dalla presente convenzione. Essa gode dell'autonomia amministrativa e finanziaria.
2) Gli organi dell'Organizzazione sono:
a) l'Ufficio europeo dei brevetti;
b) il Consiglio d'amministrazione.
3) L'Organizzazione ha il compito di concedere i brevetti europei.
Questo compito e' assolto dall'Ufficio europeo dei brevetti sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.

Art. 5

Articolo 5
Statuto giuridico
1) L'Organizzazione possiede la personalita' giuridica.
2) In ciascuno degli Stati contraenti, l'Organizzazione possiede la piu' ampia capacita' giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalla legislazione nazionale; essa puo', in particolare, acquistare o vendere beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti rappresenta l'Organizzazione.

Art. 6

Articolo 6
Sede
1) L'Organizzazione ha sede a Monaco di Baviera.
2) L'Ufficio europeo dei brevetti e' stabilito a Monaco. Esso possiede un'altra sede all'Aia.

Art. 7

Articolo 7
Agenzie dell'Ufficio europeo dei brevetti
Se necessario, con decisione del Consiglio d'amministrazione, possono essere istituite agenzie dell'Ufficio europeo dei brevetti, per scopi di informazione o di collegamento, negli Stati contraenti o presso organizzazioni intergovernative competenti in materia di proprieta' industriale, previo consenso dello Stato contraente interessato o dell'organizzazione interessata.

Art. 8

Articolo 8
Privilegi e immunita'
Il protocollo sui privilegi e sulle immunita' allegato alla presente convenzione definisce le condizioni nelle quali l'Organizzazione, i membri del Consiglio d'amministrazione, gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti nonche' le altre persone citate nel protocollo e partecipanti alle attivita' dell'Organizzazione godono, nel territorio degli Stati contraenti, dei privilegi e delle immunita' necessari per l'adempimento della loro missione.

Art. 9

Articolo 9
Responsabilita'
1) La responsabilita' contrattuale dell'Organizzazione e' disciplinata dalla legge applicabile al contratto di cui trattasi.
2) La responsabilita' extracontrattuale dell'Organizzazione per quanto concerne i danni causati da essa e dagli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti nell'esercizio delle loro funzioni e' disciplinata dal diritto vigente nella Repubblica federale di Germania. Se i danni sono stati causati dalla sede dell'Aia o da un'agenzia, ovvero da agenti dipendenti da tale sede o da questa agenzia, e' applicabile la legislazione dello Stato contraente nel quale e' situata la sede o l'agenzia.
3) La responsabilita' personale degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti verso l'Organizzazione e' disciplinata dal loro statuto o dal regime loro applicabile.
4) Per la composizione delle controversie di cui ai paragrafi 1 e 2 sono competenti i seguenti organi giurisdizionali:
a) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 1, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, salvo che il contratto concluso tra le parti non indichi la giurisdizione di un altro Stato;
b) per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 2, i tribunali competenti della Repubblica federale di Germania, oppure i tribunali competenti dello Stato nel quale e' situata la sede o l'agenzia.

Art. 10

Articolo 10
Direzione
1) La direzione dell'Ufficio europeo dei brevetti e' assunta dal Presidente, che e' responsabile dell'attivita' dell'Ufficio davanti al Consiglio d'Amministrazione.
2) A tale scopo, il Presidente ha in particolare le competenze seguenti:
a) prende tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti, comprese l'adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni destinate al pubblico;
b) determina, qualora la presente convenzione non contenga disposizioni in merito, le formalita' che devono essere adempiute rispettivamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sede dell'Aia;
c) puo' sottoporre al Consiglio d'amministrazione proposte di modificazione della presente convenzione, come pure progetti di norme d'attuazione o di decisioni che sono di competenza del Consiglio d'amministrazione;
d) prepara ed esegue il bilancio preventivo ed eventuali bilanci rettificati o suppletivi;
e) sottopone ogni anno un rapporto di attivita' al Consiglio di amministrazione;
f) esercita l'autorita' gerarchica sul personale;
g) fatte salve le disposizioni dell'articolo 11, nomina gli agenti e decide in merito alla loro promozione;
h) esercita il potere disciplinare sugli agenti non contemplati dall'articolo 11 e puo' proporre al Consiglio d'amministrazione sanzioni disciplinari nei riguardi degli agenti di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3;
i) egli puo' delegare i suoi poteri.
3) Il Presidente e' assistito da Vice-Presidenti. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, uno dei Vice-Presidenti ne assume le funzioni secondo la procedura fissata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 11

Articolo 11
Nomina del personale superiore
1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e' nominato dal Consiglio d'amministrazione.
2) I Vice-Presidenti sono nominati dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente.
3) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso, inclusi i loro presidenti, sono nominati dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Essi possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
4) Il Consiglio d'amministrazione esercita il potere disciplinare sugli agenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Art. 12

Articolo 12
Doveri d'ufficio
Gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare ne' utilizzare le informazioni che, per la loro natura, sono coperte dal segreto professionale.

Art. 13

Articolo 13
Controversie tra l'Organizzazione e gli agenti dell'Ufficio dei brevetti
1) Gli agenti o gli ex-agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, o i loro aventi causa possono adire il Tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro per le controversie che li oppongono all'Organizzazione europea dei brevetti, conformemente allo statuto di detto Tribunale e entro i limiti e le condizioni fissati nello statuto dei funzionari o nel regolamento relativo alle pensioni o risultanti dal regime applicabile agli altri agenti.

Art. 14

Articolo 14
Lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti
1) Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono il francese, l'inglese e il tedesco. Le domande di brevetto europeo sono depositate in una di queste tre lingue.
2) Nondimeno, le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di uno Stato contraente la cui lingua ufficiale e' diversa dal francese, dall'inglese o dal tedesco, e i cittadini di questo Stato domiciliati all'estero possono depositare domande di brevetto europeo in una lingua ufficiale di questo Stato.
Tuttavia, una traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti deve essere presentata entro il termine previsto dal regolamento di esecuzione; durante tutta la procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, questa traduzione puo' essere resa conforme al testo originale della domanda.
3) La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale la domanda e' stata depositata o quella nella quale questa domanda e' stata tradotta, nel caso di cui al paragrafo 2, deve essere utilizzata, salvo diversa disposizione del regolamento d'esecuzione, in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti relativi a questa domanda o al brevetto concesso in base a questa domanda.
4) Le persone di cui al paragrafo 2 possono anche presentare, in una lingua ufficiale dello Stato contraente in questione, documenti che devono essere presentati entro il termine stabilito. Tuttavia, esse sono tenute a presentare una traduzione nella lingua della procedura entro il termine prescritto dal regolamento d'esecuzione; esse possono anche depositare una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.
5) Se un documento che non fa parte della documentazione della domanda di brevetto europeo non e' presentato nella lingua prescritta dalla presente convenzione o se una traduzione che la presente convenzione esige non e' presentata entro il termine prescritto, il documento e' considerato come non ricevuto.
6) Le domande di brevetto europeo sono pubblicate nella lingua della procedura.
7) I fascicoli di brevetto europeo sono pubblicati nella lingua della procedura; essi contengono una traduzione delle rivendicazioni nelle due altre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.
8) Sono pubblicati nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti:
a) il Bollettino europeo dei brevetti;
b) la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.
9) Le iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti vengono effettuate nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio, fa fede l'iscrizione nella lingua della procedura.

Art. 15

Articolo 15
Organi incaricati delle procedure
Per l'applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione, sono istituite presso l'Ufficio europeo dei brevetti:
a) divisioni di ricerca;
c) divisioni di esame;
d) divisioni d'opposizione;
e) una divisione giuridica;
f) commissioni di ricorso;
g) una Commissione ampliata di ricorso.

Art. 16

Articolo 16
Sezione di deposito
La sezione di deposito fa parte della sede dell'Aia. Essa e' competente a esaminare la domanda di brevetto europeo all'atto del deposito e, per quanto riguarda talune irregolarita', fino al momento della presentazione della richiesta di esame o fino a che il richiedente abbia dichiarato, conformemente all'articolo 96, paragrafo 1, che conferma la sua domanda. Essa e' inoltre incaricata di pubblicare la domanda di brevetto europeo e il rapporto di ricerca europea.

Art. 17

Articolo 17
Divisioni di ricerca
Le divisioni di ricerca fanno parte della sede dell'Aia. Esse sono competenti a redigere i rapporti di ricerca europea.

Art. 18

Articolo 18
Divisioni di esame
1) Le divisioni di esame sono competenti a esaminare le domande di brevetto europeo a decorrere dal momento in cui cessa la competenza della sezione di deposito.
2) La divisione di esame si compone di tre esaminatori tecnici.
Tuttavia, l'istruzione della domanda e', di regola, affidata ad uno degli esaminatori della divisione. La procedura orale e' di competenza della divisione di esame stessa. Se la divisione di esame ritiene che la natura della decisione lo esige, essa viene completata da un esaminatore giurista. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente della divisione di esame.

Art. 19

Articolo 19
Divisioni di opposizione
1) Le divisioni di opposizione sono competenti per esaminare le opposizioni ai brevetti europei.
2) La divisione di opposizione si compone di tre esaminatori tecnici, dei quali almeno due non devono aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto contro il quale l'opposizione e' diretta. Un esaminatore che abbia partecipato alla procedura di concessione del brevetto europeo non puo' assumere la presidenza della divisione di opposizione. Questa puo' affidare a uno dei suoi membri il compito di istruire la procedura di opposizione. La procedura orale e' di competenza della divisione di opposizione. Se, a suo parere, la natura della decisione lo esige, la divisione di opposizione viene completata da un esaminatore giurista che non deve aver partecipato alla procedura di concessione del brevetto. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente della divisione di opposizione.

Art. 20

Articolo 20
Divisione giuridica
1) La divisione giuridica e' competente a decidere in merito alle menzioni da trascrivere nel Registro europeo dei brevetti nonche' alle iscrizioni e alle radiazioni dalla lista dei mandatari abilitati.
2) Le decisioni della divisione giuridica sono prese da un membro giurista.

Art. 21

Articolo 21
Commissioni di ricorso
1) Le commissioni di ricorso sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica.
2) In caso di ricorso contro una decisione della sezione di deposito o della divisione giuridica, la commissione di ricorso si compone di tre membri giuristi.
3) In caso di ricorso contro la decisione di una divisione di esame, la commissione di ricorso si compone di:
a) due membri tecnici e un membro giurista se la decisione concerne il rigetto di una domanda di brevetto europeo o la concessione di un brevetto europeo ed e' stata presa da una divisione di esame composta di meno di quattro membri;
b) tre membri tecnici e due membri giuristi se la decisione e' stata presa da una decisione di esame composta di quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esiga;
c) tre membri giuristi negli altri casi.
4) In caso di ricorso contro la decisione di una divisione di opposizione, la commissione di ricorso si compone di:
a) due membri tecnici e un membro giurista se la decisione e' stata presa da una divisione di opposizione composta di tre membri;
b) tre membri tecnici e due membri giuristi se la decisione e' stata presa da una divisione di opposizione composta di quattro membri o se la commissione di ricorso ritiene che la natura del ricorso lo esige.

Art. 22

Articolo 22
Commissione ampliata di ricorso
1) La Commissione, ampliata di ricorso e' competente a:
a) deliberare sulle questioni di diritto deferitele dalle commissioni di ricorso;
b) dare pareri sulle questioni di diritto deferitele dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti alle condizioni previste dall'articolo 112.
2) Per deliberare o dare pareri, la Commissione ampliata di ricorso si compone di cinque membri giuristi e di due membri tecnici. La presidenza e' assunta da uno dei membri giuristi.

Art. 23

Articolo 23
Indipendenza dei membri delle commissioni
1) I membri della Commissione ampliata di ricorso e delle commissioni di ricorso sono nominati per un periodo di cinque anni; durante questo periodo essi non possono essere sospesi dalle loro funzioni, tranne per gravi motivi e se il Consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione allargata di ricorso, prende una decisione in tal senso.
2) I membri delle commissioni non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica.
3) Nelle loro decisioni i membri delle commissioni non sono vincolati da alcuna istruzione; devono attenersi soltanto alle disposizioni della presente convenzione.
4) I regolamenti di procedura delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso sono adottati conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Essi devono essere approvati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 24

Articolo 24
Ricusazione
1) I membri delle commissioni di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso non possono partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti ovvero se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso.
2) Se per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsiasi altro motivo, un membro di una commissione di ricorso o della Commissione ampliata di ricorso ritiene di non poter partecipare alla discussione di una causa, ne avverte la commissione.
3) I membri di una commissione di ricorso o della Commissione ampliata di ricorso possono essere ricusati da una qualsiasi delle parti per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se sussiste per essi un sospetto di parzialita'. La ricusazione e' irricevibile se la parte in causa e' intervenuta nella procedura con richiesta o pareri, pur avendo avuto conoscenza dei motivi della ricusazione. La ricusazione non puo' basarsi sulla nazionalita' dei membri.
4) Le commissioni di ricorso e la Commissione ampliata di ricorso decidono, nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro ricusato e' sostituito dal suo supplente.

Art. 25

Articolo 25
Parere tecnico
Su richiesta del tribunale nazionale competente investito dell'azione per contraffazione o di nullita', l'Ufficio europeo dei brevetti e' tenuto a fornire, dietro pagamento di un adeguato compenso, un parere tecnico sul brevetto europeo di cui trattasi. Le divisioni di esame sono competenti a rilasciare tali pareri.

Art. 26

Articolo 26
Composizione
1) Il Consiglio d'amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente ha il diritto di designare un rappresentante e un supplente al Consiglio d'amministrazione.
2) I membri del Consiglio d'amministrazione possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal regolamento interno del Consiglio stesso, da consulenti od esperti.

Art. 27

Articolo 27
Presidenza
1) Il Consiglio d'amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un Presidente e un Vicepresidente. Il Vice-Presidente sostituisce di diritto il Presidente in caso d'impedimento.
2) Il mandato del Presidente e del Vice-Presidente dura tre anni.
Il mandato e' rinnovabile.

Art. 28

Articolo 28
Ufficio direttivo
1) Il Consiglio d'amministrazione puo' istituire un Ufficio direttivo composto di cinque membri se gli Stati contraenti sono almeno otto.
2) Il Presidente e il Vice-Presidente del Consiglio d'amministrazione sono di diritto membri dell'Ufficio direttivo; gli altri tre membri sono eletti dal Consiglio d'amministrazione.
3) Il mandato dei membri eletti dal Consiglio d'amministrazione dura tre anni. Il mandato non e' rinnovabile.
4) L'Ufficio direttivo assume l'esecuzione dei compiti che il Consiglio d'amministrazione gli affida ai sensi del regolamento interno.

Art. 29

Articolo 29
Sessioni
1) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente.
2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni.
3) Il Consiglio d'amministrazione si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno; inoltre, esso si riunisce su iniziativa del suo Presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti.
4) Il Consiglio d'amministrazione delibera su un ordine del giorno determinato, conformemente al regolamento interno.
5) Ogni questione la cui iscrizione e' richiesta da uno Stato contraente alle condizioni previste dal regolamento interno viene iscritta all'ordine del giorno provvisorio.

Art. 30

Articolo 30
Partecipazione di osservatori
1) L'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale e' rappresentata alle sessioni del Consiglio d'amministrazione, conformemente alle disposizioni di un accordo da concludersi con l'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale.
2) Altre organizzazioni intergovernative, che sono incaricate dell'esecuzione di procedure internazionali nel campo dei brevetti e con le quali l'Organizzazione ha concluso un accordo, sono rappresentate alle sessioni del Consiglio d'amministrazione, conformemente alle eventuali disposizioni contenute a tale proposito in detto accordo.
3) Ogni altra organizzazione intergovernativa o internazionale non governativa che eserciti un'attivita' interessante l'Organizzazione puo' essere invitata dal Consiglio d'amministrazione a farsi rappresentare alle sue sessioni quando siano in discussione questioni di comune interesse.

Art. 31

Articolo 31
Lingue del Consiglio d'amministrazione
1) Le lingue usate nelle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione sono il francese, l'inglese e il tedesco.
2) I documenti sottoposti al Consiglio d'amministrazioni e i processi verbali delle sue deliberazioni sono redatti nelle tre lingue di cui al paragrafo 1.

Art. 32

Articolo 32
Personale, locali e materiale
L'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione del Consiglio d'amministrazione e dei comitati da esso istituiti il personale, i locali e i mezzi materiali necessari per l'adempimento della loro missione.

Art. 33

Articolo 33
Competenza del Consiglio d'amministrazione in taluni casi particolari
1) Il Consiglio d'amministrazione e' competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione:
a) gli articoli della presente convenzione per quanto concerne la durata di un termine; questa disposizione e' applicabile al termine di cui all'articolo 94 soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 95;
b) le disposizioni del regolamento di esecuzione.
2) Il Consiglio d'amministrazione e' competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare:
a) il regolamento finanziario;
b) lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'ufficio europeo dei brevetti, il loro trattamento economico come pure il genere dei vantaggi accessori e le regole per concederli;
c) il regolamento relativo alle pensioni e agli aumenti delle medesime in ragione degli aumenti delle retribuzioni;
d) il regolamento relativo alle tasse;
e) il proprio regolamento interno.
3) Nonostante le disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione e' competente a decidere, se l'esperienza lo giustifica, che per talune categorie di casi le divisioni di esame si compongono di un solo esaminatore tecnico. Questa decisione puo' essere revocata.
4) Il Consiglio d'amministrazione e' competente ad autorizzare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti a negoziare e, con il consenso del Consiglio stesso, a concludere, a nome dell'Organizzazione europea dei brevetti, degli accordi con Stati o organizzazioni intergovernative come pure con centri di documentazione istituiti in virtu' di accordi conclusi con tali organizzazioni.

Art. 34

Articolo 34
Diritto di voto
1) Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel Consiglio d'amministrazione.
2) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto, salvo l'applicazione dell'articolo 36.

Art. 35

Articolo 35
Voti
1) Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione prende le sue decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti.
2) E' necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti, per le decisioni che il Consiglio d'amministrazione e' competente a prendere ai sensi dell'articolo 7, dell'articolo 11 paragrafo 1, dell'articolo 33, dell'articolo 39 paragrafo 1, dell'articolo 40 paragrafi 2 e 4, degli articoli 46, 87, 95, 134, dell'articolo 151 paragrafo 3, dell'articolo 154 paragrafo 2, dell'articolo 155 paragrafo 2, dell'articolo 157 paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 160 paragrafo 1 seconda frase, degli articoli 162, 163, 166, 167 e 172.
3) L'astensione non e' considerata come voto.

Art. 36

Articolo 36
Ponderazione dei voti
1) Per l'adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove risulti accresciuto l'onere finanziario degli Stati contraenti, per l'adozione del bilancio preventivo dell'Organizzazione e dei bilanci rettificati o suppletivi, ogni Stato contraente puo' esigere, dopo un primo scrutinio nel quale ciascuno Stato contraente dispone di un voto e qualunque sia il risultato di questo scrutinio, che si proceda immediatamente a un secondo scrutinio nel quale i voti sono ponderati conformemente alle disposizioni del paragrafo 2. Il risultato di questo secondo scrutinio e' decisivo.
2) Il numero di voti di cui ciascuno Stato contraente dispone nel nuovo scrutinio e' calcolato come segue:
a) il numero corrispondente alla percentuale che risulta per ciascuno Stato contraente dal criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali previsto dall'articolo 40, paragrafi 3 e 4, e' moltiplicato per il numero di Stati contraenti e diviso per cinque;
b) il numero di voti cosi' calcolato e' arrotondato per eccesso;
c) a questo numero di voti si aggiungono cinque voti supplementari;
d) tuttavia, il numero di voti di uno Stato contraente non puo' essere superiore a trenta.

Art. 37

Articolo 37
Copertura delle spese
Le spese dell'Organizzazione sono coperte:
a) dalle risorse proprie dell'Organizzazione;
b) dai versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei in questi Stati;
c) se necessario, da contributi finanziari eccezionali degli
Stati contraenti; e
d) eventualmente, dagli introiti previsti all'articolo 146.

Art. 38

Articolo 38
Risorse proprie dell'Organizzazione
Le risorse proprie dell'Organizzazione sono costituite dai proventi delle tasse previste nella presente convenzione come pure dalle altre entrate d'ogni genere.

Art. 39

Articolo 39
Versamenti degli Stati contraenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei
1) Ogni Stato contraente versa all'Organizzazione, per ogni tassa riscossa per il mantenimento in vigore di un brevetto europeo in questo Stato, una somma il cui importo corrisponde a una percentuale di detta tassa; la percentuale deve essere fissata dal Consiglio d'amministrazione, non puo' superare il 75% ed e' uniforme per tutti gli Stati contraenti. Tuttavia, se a detta percentuale corrisponde un importo inferiore ad un minimo uniforme fissato dal Consiglio d'amministrazione, lo Stato contraente versa questo minimo all'Organizzazione.
2) Ogni Stato contraente comunica all'Organizzazione tutti gli elementi ritenuti necessari dal Consiglio d'amministrazione per determinare l'importo di questi versamenti.
3) La data di scadenza dei versamenti e' fissata dal Consiglio d'amministrazione.
4) Se un versamento non e' integralmente effettuato alla scadenza, lo Stato contraente deve pagare gli interessi sull'importo non versato.

Art. 40

Articolo 40
Importo delle tasse e dei versamenti
Contributi finanziari eccezionali
1) L'importo delle tasse di cui all'articolo 38 e la percentuale di cui all'articolo 39 devono essere determinati in modo che le entrate corrispondenti siano sufficienti a equilibrare il bilancio dell'Organizzazione.
2) Tuttavia, se l'Organizzazione e' impossibilitata a realizzare l'equilibrio del bilancio nelle condizioni del paragrafo 1, gli Stati contraenti versano all'Organizzazione contributi finanziari eccezionali il cui importo e' fissato dal Consiglio d'amministrazione per l'esercizio finanziario considerato.
3) I contributi finanziari eccezionali sono determinati per ciascuno Stato contraente in base al numero di domande di brevetto depositate durante il penultimo anno che precede quello dell'entrata in vigore della presente convenzione e secondo il seguente criterio di ripartizione:
a) per meta', in proporzione al numero di domande di brevetto depositate nello Stato contraente considerato;
b) per meta', in proporzione al numero di domande di brevetto depositate dalle persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di questo Stato in quello degli altri Stati contraenti che occupa il secondo posto nella graduatoria, in ordine decrescente, dei depositi effettuati da dette persone negli altri Stati contraenti.
Tuttavia, le somme che dovrebbero essere versate come contributo dagli Stati in cui il numero delle domande depositate supera 25.000 vengono totalizzate e nuovamente ripartite in proporzione al numero totale di domande di brevetto depositate in questi Stati.
4) Se l'importo del contributo di uno Stato contraente non puo' essere determinato alle condizioni del paragrafo 3, il Consiglio d'amministrazione fissa questo importo d'intesa con lo Stato interessato.
5) Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili ai contributi finanziari eccezionali.
6) I contributi finanziari eccezionali sono rimborsati con un interesse il cui tasso e' uniforme per tutti gli Stati contraenti. I rimborsi vengono effettuati qualora sia possibile prevedere adeguati stanziamenti in bilancio; l'importo previsto nel bilancio e' suddiviso tra gli Stati contraenti secondo il criterio di ripartizione menzionato ai paragrafi 3 e 4.
7) I contributi finanziari eccezionali versati durante un determinato esercizio finanziario sono integralmente rimborsati prima di procedere al rimborso totale o parziale di contributi versati durante un esercizio finanziario successivo.

Art. 41

Articolo 41
Anticipazioni
1) Su richiesta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, gli Stati contraenti concedono all'Organizzazione delle anticipazioni, in conto dai loro versamenti e contributi, per un importo fissato dal Consiglio d'amministrazione. Queste anticipazioni sono ripartite proporzionalmente alle somme dovute dagli Stati contraenti per l'esercizio in corso.
2) Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.

Art. 42

Articolo 42
Bilancio
1) Tutte le entrate e spese dell'Organizzazione devono formare oggetto di previsioni per ogni esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio. Ove occorra, possono essere stabiliti bilanci rettificati o suppletivi.
2) Il bilancio delle entrate e delle spese deve essere equilibrato.
3) Il bilancio e' stabilito nell'unita' di conto fissata dal regolamento finanziario.

Art. 43

Articolo 43
Autorizzazione delle spese
1) Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario, salvo disposizioni contrarie del regolamento finanziario.
2) Alle condizioni determinate nel regolamento finanziario, gli stanziamenti che non sono stati utilizzati alla fine dell'esercizio finanziario, eccettuate quelli relativi alle spese per il personale, possono essere trasferiti all'esercizio finanziario successivo, ma non oltre.
3) Gli stanziamenti sono raggruppati in capitoli nei quali le spese sono ordinate secondo la loro natura o la loro destinazione e suddivisi, se necessario, conformemente al regolamento finanziario.

Art. 44

Articolo 44
Stanziamento per spese imprevedibili
1) Nel bilancio dell'Organizzazione possono essere iscritti stanziamenti per le spese imprevedibili.
2) Questi stanziamenti possono essere utilizzati dall'Organizzazione soltanto previa autorizzazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 45

Articolo 45
Esercizio finanziario
L'esercizio finanziario incomincia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 46

Articolo 46
Preparazione e adozione del bilancio
1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti presenta il progetto di bilancio al Consiglio d'amministrazione non oltre la data fissata dal regolamento finanziario.
2) Il bilancio, come pure i bilanci rettificati o suppletivi, sono adottati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 47

Articolo 47
Bilancio provvisorio
1) Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non e' ancora stato adottato dal Consiglio d'amministrazione, le spese potranno essere effettuate mensilmente per capitolo in base ad altra suddivisione, secondo le modalita' del regolamento finanziario, per un importo non superiore a un dodicesimo degli stanziamenti previsti dal bilancio dell'esercizio precedente; tuttavia, il Presidente, dell'Ufficio europeo dei brevetti potra' disporre al massimo di stanziamenti uguali a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto del bilancio.
2) Sempreche' siano rispettate le altre condizioni fissate nel paragrafo 1, il Consiglio d'amministrazione puo' autorizzare spese eccedenti il dodicesimo.
3) Provvisoriamente, i versamenti di cui all'articolo 37, lettera b), continueranno a essere effettuati nelle condizioni fissate dall'articolo 39 per l'esercizio finanziario che precede quello al quale si riferisce il progetto di bilancio.
4) Gli Stati contraenti versano ogni mese, provvisoriamente e secondo il criterio di ripartizione di cui all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, tutti i contributi finanziari speciali necessari per assicurare l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
L'articolo 39, paragrafo 4 e' applicabile a questi contributi.

Art. 48

Articolo 48
Esecuzione del bilancio
1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti esegue il bilancio come pure i bilanci rettificati o suppletivi sotto la propria responsabilita' e nei limiti degli stanziamenti assegnati.
2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' effettuare in seno al bilancio preventivo, entro i limiti e nelle condizioni stabilite nel regolamento finanziario, storni di stanziamenti da un capitolo all'altro o da una suddivisione all'altra.

Art. 49

Articolo 49
Revisione dei conti
1) I conti della totalita' delle entrate e delle spese del bilancio come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione sono esaminati da revisori dei conti che offrono piena garanzia d'indipendenza, nominati dal Consiglio d'amministrazione per un periodo di cinque anni, che puo' essere prolungato o rinnovato.
2) La revisione, effettuata in base a documenti giustificativi e, ove occorra, sul posto, ha lo scopo di costatare la legittimita' e la regolarita' delle entrate e delle spese e di accertare che l'amministrazione e' regolare. I revisori redigono un rapporto dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario.
3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti sottopone ogni anno al Consiglio d'amministrazione i conti dell'anno trascorso relativi alle operazioni di bilancio, come pure il bilancio consuntivo dell'Organizzazione, insieme alla relazione dei revisori.
4) Il Consiglio d'amministrazione approva il bilancio consuntivo annuale come pure il rapporto dei revisori dei conti e da' atto al Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'esecuzione del bilancio.

Art. 50

Articolo 50
Regolamento finanziario
Il regolamento finanziario determina in particolare:
a) le modalita' relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio come pure alla resa e alla revisione dei conti;
b) le modalita' e la procedura secondo le quali i versamenti e contributi previsti nell'articolo 37 e le anticipazioni previste nell'articolo 41 devono essere messi a disposizione dell'Organizzazione dagli Stati contraenti;
c) le norme concernenti la responsabilita' degli ordinatori delle spese e dei contabili, e i corrispondenti provvedimenti di controllo;
d) i tassi d'interesse di cui agli articoli 39, 40 e 47;
e) le modalita' per il calcolo dei contributi da versare a norma dell'articolo 146;
f) la composizione e i compiti di una commissione del bilancio e delle finanze che dovrebbe essere istituita dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 51

Articolo 51
Regolamento relativo alle tasse
Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le modalita' di riscossione.

Art. 52

Articolo 52
Invenzioni brevettabili
1) I brevetti europei sono concessi per le invenzioni nuove che implicano un'attivita' inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.
2) Non sono considerate come invenzioni ai sensi del paragrafo 1 in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
b) le creazioni estetiche;
c) i piani, principi e metodi per attivita' intellettuali, per giochi, o per attivita' commerciali e i programmi di ordinatori;
d) le presentazioni di informazioni.
3) Le disposizioni del paragrafo 2 escludono la brevettabilita' degli oggetti o delle attivita' in esse nominati soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concerne detti oggetti o attivita', considerati come tali.
4) Non sono considerate come invenzioni atte ad avere applicazione industriale, ai sensi del paragrafo 1, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

Art. 53

Articolo 53
Eccezioni alla brevettabilita'
Non vengono concessi brevetti europei per:
a) le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non puo' essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto che essa e' vietata in tutti gli Stati contraenti o in parte di essi da una disposizione legale o amministrativa;
b) le varieta' vegetali o le razze animali come pure i procedimenti essenzialmente biologici per la costituzione di vegetali o di animali; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Art. 54

Articolo 54
Novita'
1) Un'invenzione e considerata nuova se non e' compresa nello stato della tecnica.
2) Lo stato della tecnica e' costituito da tutto cio' che e' stato reso accessibile al pubblico prima della data del deposito della domanda di brevetto europeo mediante una descrizione scritta o orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.
3) E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto europeo depositate, che hanno una data di deposito anteriore a quella citata nel paragrafo 2 e sono state pubblicate, a norma dell'articolo 93, soltanto in questa data o piu' tardi.
4) Il paragrafo 3 e' applicabile soltanto se uno Stato contraente designato nella domanda successiva era designato anche nella domanda anteriore pubblicata.
5) Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non escludono la brevettabilita', per l'attuazione di uno dei metodi di cui all'articolo 52 paragrafo 4, di una sostanza o di una composizione di sostanze gia' considerata nello stato della tecnica, a condizione che la sua utilizzazione in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato della tecnica.

Art. 55

Articolo 55
Divulgazioni non opponibili
1) Per l'applicazione dell'articolo 54, una divulgazione dell'invenzione non e' presa in considerazione se essa non e' avvenuta prima dei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto europeo e se essa risulta direttamente o indirettamente:
a) da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa oppure
b) dal fatto che il richiedente o il suo dante causa ha esposto l'invenzione in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e riveduta da ultimo il 30 novembre 1972.
2) Nel caso contemplato nel paragrafo 1, lettera b), questo paragrafo e' applicabile soltanto se il richiedente dichiara, all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo, che l'invenzione e' stata effettivamente esposta e fornisce entro il termine e nelle condizioni previsti dal regolamento di esecuzione un attestato che comprovi questa dichiarazione.

Art. 56

Articolo 56
Attivita' inventiva
Un'invenzione e' considerata come implicante un'attivita' inventiva se, per una persona del mestiere, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui all'articolo 54, paragrafo 3, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attivita' inventiva.

Art. 57

Articolo 57.
Applicazione industriale
Una invenzione e' considerata atta ad avere un'applicazione industriale se il suo oggetto puo' essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, comprese quelle agricole.

Art. 58

Articolo 58
Abilitazione a depositare una domanda di brevetto europeo
Ogni persona fisica o giuridica ed ogni societa' assimilata ad una persona giuridica a norma del diritto che la governa puo' richiedere un brevetto europeo.

Art. 59

Articolo 59
Piu' richiedenti
La domanda di brevetto europeo puo' anche essere depositata sia da conrichiedenti sia da piu' richiedenti che designano Stati contraenti diversi.

Art. 60

Articolo 60
Diritto al brevetto europeo
1) Il diritto al brevetto europeo appartiene all'inventore o al suo avente causa. Se l'inventore e' un impiegato, il diritto al brevetto europeo e' definito secondo il diritto dello Stato sul cui territorio l'impiegato svolge la sua attivita' principale; se lo Stato sul cui territorio si svolge l'attivita' principale non puo' essere determinato, il diritto applicabile e' quello dello Stato sul cui territorio si trova l'azienda del datore di lavoro alla quale l'impiegato appartiene.
2) Se piu' persone hanno realizzato l'invenzione indipendentemente l'una dall'altra, il diritto al brevetto europeo appartiene a quella che ha depositato la domanda di brevetto la cui data di deposito e' piu' remota; tuttavia, questa disposizione e' applicabile unicamente se la prima domanda e' stata pubblicata a norma dell'articolo 93 e ha effetto solo negli Stati contraenti designati in questa prima domanda quale e' stata pubblicata.
3) Nella procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, il richiedente e' considerato come persona abilitata ad esercitare il diritto al brevetto europeo.

Art. 61

Articolo 61
Domanda di brevetto europeo depositata da una persona non abilitata
1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto alla concessione del brevetto europeo ad una persona contemplata nell'articolo 60, paragrafo 1, diversa dal richiedente, e se il brevetto europeo non e' ancora stato concesso, questa persona puo', entro un termine di tre mesi dopo che la decisione e' passata in giudicato, e per quanto concerne gli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto europeo nei quali la decisione e' stata presa o riconosciuta oppure deve essere riconosciuta a norma del protocollo relativo al riconoscimento, allegato alla presente convenzione:
a) proseguire per proprio conto, in luogo e vece del richiedente, la procedura relativa alla domanda,
b) depositare una nuova domanda di brevetto europeo per la
medesima invenzione, oppure
c) domandare il rigetto della domanda.
2) Le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1, sono applicabili ad ogni nuova domanda depositata a norma delle disposizioni del paragrafo 1.
3) Le procedure per l'applicazione del paragrafo 1, le disposizioni particolari applicabili alla nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma del paragrafo 1, come pure il termine per il pagamento delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione esigibili per questa nuova domanda, sono stabiliti dal regolamento di esecuzione.

Art. 62

Articolo 62
Diritto dell'inventore di essere designato
L'inventore ha il diritto, nei riguardi del titolare della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, di essere designato come tale presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 63

Articolo 63
Durata del brevetto europeo
1) La durata del brevetto europeo e' di venti anni a decorrere dalla data di deposito della domanda.
2) Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di prorogare la durata di un brevetto europeo alla stessa stregua di quella dei brevetti nazionali in caso di guerra o crisi comparabile ad essa in questo Stato.

Art. 64

Articolo 64
Diritti conferiti dal brevetto europeo
1) Salvo il paragrafo 2, il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno di pubblicazione della menzione della sua concessione e in ciascuno Stato contraente per il quale e' stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbero un brevetto nazionale concesso in questo Stato.
2) Se l'oggetto del brevetto europeo e' un procedimento, i diritti conferiti da questo brevetto si estendono ai prodotti ottenuti direttamente mediante questo procedimento.
3) Ogni contraffazione del brevetto europeo e' valutata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale.

Art. 65

Articolo 65
Traduzione del fascicolo del brevetto europeo
1) Ogni Stato contraente puo' prescrivere che, qualora il testo in cui l'Ufficio europeo dei brevetti intenda concedere un brevetto europeo per questo Stato o mantenere per detto Stato un brevetto europeo in forma modificata non e' redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, il richiedente o il titolare del brevetto deve presentare al servizio centrale della proprieta' industriale una traduzione di questo testo in una di queste lingue ufficiali, a sua scelta, oppure, se lo Stato considerato ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua. La traduzione deve essere presentata entro il termine di tre mesi dalla decorrenza del termine di cui all'articolo 97, paragrafo, lettera b), o, eventualmente, del termine di cui all'articolo 102, paragrafo 3, lettera b), a meno che lo Stato considerato non conceda un termine piu' lungo.
2) Ogni Stato contraente che abbia adottato disposizioni a norma del paragrafo 1 puo' prescrivere che il richiedente o il titolare del brevetto paghi, entro un termine fissato da questo Stato, interamente o in parte le spese di pubblicazione della traduzione.
3) Ogni Stato contraente puo' prescrivere che, in caso di inosservanza delle disposizioni adottate a norma dei paragrafi 1 e 2, il brevetto e' considerato senza effetto sin dall'origine in questo Stato.

Art. 66

Articolo 66
Valore di deposito nazionale del deposito europeo
La domanda di brevetto europeo alla quale una data di deposito e' stata riconosciuta ha, negli Stati contraenti designati, il valore di un deposito nazionale regolare, tenuto conto, eventualmente, del diritto di priorita' invocato a sostegno della domanda di brevetto europeo.

Art. 67

Articolo 67
Diritti conferiti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione
1) A decorrere dalla sua pubblicazione a norma dell'articolo 93, la domanda di brevetto europeo conferisce provvisoriamente al richiedente, negli Stati contraenti designati nella domanda di brevetto quale e' stata pubblicata, la protezione prevista all'articolo 64.
2) Ogni Stato contraente puo' disporre che la domanda di brevetto europeo non conferisce la protezione prevista all'articolo 64.
Tuttavia, la protezione connessa alla pubblicazione della domanda di brevetto europeo non puo' essere inferiore a quella che la legislazione dello Stato considerato connette alla pubblicazione obbligatoria delle domande di brevetto nazionale non esaminate.
Comunque, ogni Stato contraente deve quanto meno prevedere che, a decorrere dalla pubblicazione della domanda di brevetto europeo, il richiedente puo' esigere una indennita' ragionevole, stabilita secondo le circostanze, dalle persone che hanno utilizzato, in questo Stato contraente, l'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, nelle condizioni che, secondo il diritto nazionale, implicherebbero la loro responsabilita' se si trattasse di una contraffazione di un brevetto nazionale.
3) Ogni Stato contraente che non ha come lingua ufficiale la lingua della procedura della domanda di brevetto europeo puo' disporre che la protezione provvisoria di cui ai paragrafi 1 e 2 e' conferita soltanto a decorrere dalla data in cui una traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di questo Stato, a scelta del richiedente oppure, se lo Stato in questione ha imposto l'uso di una lingua ufficiale determinata, in quest'ultima lingua:
a) e' stata resa accessibile al pubblico, nelle condizioni
previste dalla sua legislazione nazionale, oppure
b) e' stata comunicata alla persona che utilizza, in detto Stato, l'invenzione che forma l'oggetto della domanda di brevetto europeo.
4) Gli effetti della domanda di brevetto europeo previsti ai paragrafi 1 e 2 sono considerati come nulli e non avvenuti se la domanda di brevetto europeo e' stata ritirata, o e' considerata come ritirata, o e' stata respinta in virtu' di una decisione passata in giudicato. Cio' vale anche per gli effetti della domanda di brevetto europeo in uno Stato contraente la cui designazione e' stata ritirata o e' considerata ritirata.

Art. 68

Articolo 68
Effetti della revoca del brevetto europeo
La domanda di brevetto europeo come pure il brevetto europeo che ne e' risultato sono considerati come non aver avuto sin dall'origine, in tutto o in parte, gli effetti di cui agli articoli 64 e 66, secondo che il brevetto sia stato revocato totalmente o parzialmente in una procedura di opposizione.

Art. 69

Articolo 69
Limiti della protezione
1) I limiti della protezione conferita dal brevetto europeo o dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dal tenore delle rivendicazioni. Tuttavia, la descrizione e i disegni servono a interpretare le rivendicazioni.
2) Per il periodo di tempo che precede la concessione del brevetto europeo, i limiti della protezione conferito dalla domanda di brevetto europeo sono determinati dalle rivendicazioni presentate da ultimo contenute nella pubblicazione di cui all'articolo 93.
Tuttavia, il brevetto europeo quale e' stato concesso o modificato in una procedura di opposizione determina retroattivamente i limiti della protezione sempreche' essa non sia estesa.

Art. 70

Articolo 70
Testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo che fa fede
1) Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo redatto nella lingua della procedura e' il testo che fa fede in tutte le procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e in tutti gli Stati contraenti.
2) Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, il testo depositato inizialmente e' preso in considerazione per determinare, nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, se l'oggetto della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo non e' stato esteso oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata.
3) Ogni Stato contraente puo' disporre che una traduzione in una lingua ufficiale di questo Stato, come prescritta nella presente convenzione, venga considerata in questo Stato come testo che fa fede, salvo nei casi di azione di nullita', se la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo nella lingua della traduzione conferisce una protezione meno estesa di quella conferita da detta domanda o da detto brevetto nella lingua della procedura.
4) Ogni Stato contraente che adotta una disposizione secondo il paragrafo 3,
a) deve permettere al richiedente o al titolare del brevetto europeo di presentare una traduzione riveduta della domanda o del brevetto. Questa traduzione riveduta non ha effetto giuridico finche' non siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo Stato contraente in applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2 dell'articolo 67, paragrafo 3;
b) puo' disporre che chiunque, in questo Stato, abbia in buona fede incominciato a utilizzare un'invenzione o fatto preparativi effettivi e seri a tale scopo, senza che questa utilizzazione costituisca una contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione iniziale, puo', a decorrere dal momento in cui la traduzione riveduta ha effetto giuridico, continuare a utilizzare a titolo gratuito l'invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda.

Art. 71

Articolo 71
Trasferimento e costituzione di diritti
La domanda di brevetto europeo puo' essere trasferita o dar luogo alla costituzione di diritti per uno o piu' Stati contraenti designati.

Art. 72

Articolo 72
Cessione
La cessione della domanda di brevetto europeo deve essere fatta con atto scritto e richiede la firma delle parti contraenti.

Art. 73

Articolo 73
Licenza contrattuale
La domanda di brevetto europeo puo' essere, interamente o in parte, oggetto di licenze per il complesso o una parte dei territori degli Stati contraenti designati.

Art. 74

Articolo 74
Diritto applicabile
Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo come oggetto di proprieta' e' soggetta in ogni Stato contraente designato e con effetto in questo Stato, alla legislazione applicabile in detto Stato alle domande di brevetto nazionale.

Art. 75

Articolo 75
Deposito della domanda di brevetto europeo
1) La domanda di brevetto europeo puo' essere depositata:
a) presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sua
sede dell'Aia, oppure
b) presso il servizio centrale della proprieta' industriale o presso altri servizi competenti di uno Stato contraente, se la legislazione di questo Stato lo consente. Una domanda depositata in tal modo ha effetti identici a quelli che avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo giorno presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere d'ostacolo all'applicazione delle disposizioni legislative o amministrative che, in uno Stato contraente:
a) disciplinano le invenzioni che, a causa del loro oggetto, non possono essere comunicate all'estero senza autorizzazione preventiva delle autorita' competenti di detto Stato, oppure
b) prescrivono che ogni domanda di brevetto deve dapprima essere depositata presso un'autorita' nazionale o fanno dipendere il deposito diretto presso un'altra autorita' da un'autorizzazione preventiva.
3) Uno Stato contraente non puo' prescrivere ne' autorizzare il deposito di una domanda divisionale di brevetto europeo presso un'autorita' contemplata al paragrafo 1, lettera b).

Art. 76

Articolo 76
Domande divisionali europee
1) Una domanda divisionale di brevetto europeo deve essere depositata direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti a Monaco o presso la sua sede dell'Aia. Essa puo' essere depositata soltanto per degli elementi che non si estendono oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata; nella misura in cui questa esigenza e' soddisfatta, la domanda divisionale e' considerata depositata alla data di deposito della domanda iniziale e beneficia del suo diritto di priorita'.
2) Una domanda divisionale di brevetto europeo puo' designare soltanto Stati contraenti gia' designati nella domanda iniziale.
3) La procedura per l'applicazione del paragrafo 1, le condizioni che una domanda divisionale deve soddisfare come pure il termine per il versamento delle tasse di deposito, di ricerca e di designazione sono stabiliti dal regolamento di esecuzione.

Art. 77

Articolo 77
Trasmissione della domanda di brevetto europeo
1) Il servizio centrale della proprieta' industriale dello Stato contraente e' tenuto a trasmettere all'Ufficio europeo dei brevetti nel termine piu' breve compatibile con l'applicazione della legislazione nazionale relativa alla segretezza delle invenzioni nell'interesse dello Stato, le domande di brevetto europeo depositate presso detto servizio centrale o presso altri servizi competenti dello Stato.
2) Gli Stati contraenti prendono tutti i provvedimenti utili affinche' le domande di brevetto europeo il cui oggetto manifestamente non va tenuto segreto a norma della legislazione di cui al paragrafo 1, vengano trasmesse all'Ufficio europeo dei brevetti entro sei settimane a decorrere dal loro deposito.
3) Le domande di brevetto europeo che necessitano di un esame per determinare se vanno tenute segrete devono essere trasmesse in un tempo utile affinche' pervengano all'Ufficio europeo dei brevetti, entro il termine di quattro mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorita' e' stata rivendicata, di quattordici mesi a decorrere dalla data di priorita'.
4) Una domanda di brevetto europeo il cui oggetto e' tenuto segreto non e' trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti.
5) Le domande di brevetto europeo che non pervengono all'Ufficio europeo dei brevetti entro il termine di quattordici mesi a decorrere dal deposito oppure, se una priorita' e' stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorita', sono considerate ritirate. Le tasse di deposito, di ricerca e di designazione sono rimborsate.

Art. 78

Articolo 78
Condizioni che la domanda di brevetto europeo deve soddisfare
1) La domanda di brevetto europeo deve contenere:
a) una richiesta di concessione di un brevetto europeo;
b) una descrizione dell'invenzione;
c) una o piu' rivendicazioni;
d) i disegni ai quali si riferiscono la descrizione o le rivendicazioni;
e) un estratto.
2) Per la domanda di brevetto europeo si devono pagare, entro un mese a decorrere dal deposito della domanda, la tassa di deposito e la tassa di ricerca.
3) La domanda di brevetto europeo deve soddisfare le condizioni prescritte dal regolamento di esecuzione.

Art. 79

Articolo 79
Designazione degli Stati contraenti
1) Lo Stato contraente o gli Stati contraenti nel quale o nei quali si chiede che l'invenzione sia protetta devono essere designati nella richiesta di concessione del brevetto europeo.
2) La designazione di uno Stato contraente implica il pagamento della tassa di designazione. La tassa di designazione deve essere pagata entro il termine di dodici mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo oppure, se una priorita' e' stata rivendicata, a decorrere dalla data di priorita'; in questo secondo caso, il pagamento puo' essere effettuato fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, se questo termine scade dopo il termine di dodici mesi a decorrere dalla data di priorita'.
3) La designazione di uno Stato contraente puo' essere ritirata fino alla concessione del brevetto europeo. Il ritiro della designazione di tutti gli Stati contraenti equivale al ritiro della domanda di brevetto europeo. Le tasse di designazione non sono rimborsate.

Art. 80

Articolo 80
Data di deposito
La data di deposito della domanda di brevetto europeo e quella in cui la documentazione presentata dal richiedente contiene:
a) una indicazione secondo la quale un brevetto europeo e' richiesto;
b) la designazione di almeno uno Stato contraente;
c) indicazioni che permettono di identificare il richiedente;
d) una descrizione e una o piu' rivendicazioni in una delle lingue contemplate all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, anche se la descrizione e le rivendicazioni non sono conformi alle altre esigenze della presente convenzione.

Art. 81

Articolo 81
Designazione dell'inventore
La domanda di brevetto europeo deve comprendere la designazione dell'inventore. Se il richiedente non e' l'inventore o l'unico inventore, la designazione deve contenere una dichiarazione indicante in qual modo il richiedente ha acquisito il diritto al brevetto.

Art. 82

Articolo 82
Unita' dell'invenzione
La domanda di brevetto europeo puo' concernere una sola invenzione ovvero piu' invenzioni tra le quali esista un legame tale che costituiscono un solo concetto inventivo generale.

Art. 83

Articolo 83
Esposizione dell'invenzione
L'invenzione deve essere esposta nella domanda di brevetto europeo in modo sufficientemente chiaro e completo affinche' un esperto del ramo possa attuarla.

Art. 84

Articolo 84
Rivendicazioni
Le rivendicazioni definiscono l'oggetto della protezione richiesta.
Esse devono essere chiare e concise e fondarsi sulla descrizione.

Art. 85

Articolo 85
Estratto
L'estratto serve esclusivamente a fini d'informazione tecnica; esso non puo' venir preso in considerazione per altri scopi, in particolare per determinare i limiti della protezione richiesta e per l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 3.

Art. 86

Articolo 86
Tasse annuali per la domanda di brevetto europeo
1) Tasse annuali devono essere pagate all'Ufficio europeo dei brevetti, in conformita' alle disposizioni del regolamento di esecuzione, per le domande di brevetto europeo. Queste tasse sono dovute per il terzo anno, computato a decorrere dal giorno di deposito, e per ciascuno degli anni seguenti.
2) Se il pagamento di una tassa annuale non e' stata effettuato alla scadenza, questa tassa puo' ancora essere validamente pagata entro i sei mesi che seguono la scadenza pagando contemporaneamente una soprattassa.
3) Se la tassa annuale e, eventualmente, la soprattassa, non e' stata pagata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata. L'Ufficio europeo dei brevetti e' il solo organo abilitato a prendere questa decisione.
4) L'obbligo di pagare tasse annuali cessa con il pagamento di quella dovuta per l'anno in cui e' pubblicata la menzione della concessione del brevetto europeo.

Art. 87

Articolo 87
Diritto di priorita'
1) Chiunque ha regolarmente depositato, in o per uno degli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, una domanda di brevetto d'invenzione, di modello di utilita', di certificato di utilita' o di certificato d'inventore, o il suo avente causa, fruisce durante dodici mesi a decorrere dalla prima domanda di un diritto di priorita' per effettuare il deposito di una domanda di brevetto europeo per la medesima invenzione.
2) E' riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di priorita' qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale e' stato effettuato o di accordi bilaterali o plurilaterali, ivi compresa la presente convenzione.
3) Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito idoneo a stabilire la data alla quale la domanda e' stata depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
4) E' considerata come prima domanda, dalla cui data di deposito decorre il termine di priorita', una domanda successiva avente lo stesso oggetto di una prima domanda anteriore, depositata in o per un medesimo Stato, a condizione che tale domanda anteriore, alla data del deposito della domanda successiva, sia stata ritirata, abbandonata o rifiutata, senza essere stata aperta alla consultazione pubblica, e senza aver lasciato sussistere diritti ne' servito di base per la rivendicazione del diritto di priorita'. La domanda anteriore non potra' allora piu' servire di base per la rivendicazione del diritto di priorita'.
5) Se il primo deposito e' stato effettuato in uno Stato che non fa parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicabili soltanto nella misura in cui, secondo una comunicazione pubblica del Consiglio d'amministrazione, questo Stato, in virtu' di accordi bilaterali o plurilaterali, concede in base a un primo deposito effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti, come pure in base a un primo deposito effettuato in o per ciascuno Stato contraente, un diritto di priorita' assoggettato a condizioni e avente effetti equivalenti a quelli previsti dalla Convenzione di Parigi.

Art. 88

Articolo 88
Rivendicazione di priorita'
1) Il richiedente un brevetto europeo che vuole avvalersi della priorita' di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorita', una copia della domanda anteriore e, se la lingua di questa domanda non e' una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, una traduzione della domanda anteriore in una di queste lingue ufficiali. La procedura per l'applicazione di queste disposizioni e' prescritta dal regolamento di esecuzione.
2) Priorita' multiple possono essere rivendicate per una domanda di brevetto europeo anche se esse provengono da Stati diversi. Priorita' multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima rivendicazione. In caso di priorita' multiple, i termini che hanno inizio con la data di priorita' incominciano a decorre dalla data della priorita' piu' remota.
3) Se una o piu' priorita' sono rivendicate per la domanda di brevetto europeo, il diritto di priorita' copre soltanto gli elementi della domanda di brevetto europeo contenuti nella o nelle domande la cui priorita' e' rivendicata.
4) Se taluni elementi dell'invenzione per i quali la priorita' e' rivendicata non appaiono nelle rivendicazioni formulate nella domanda anteriore, e' sufficiente, per il riconoscimento della priorita', che il complesso dei documenti della domanda anteriore riveli in modo preciso detti elementi.

Art. 89

Articolo 89
Effetti del diritto di priorita'
Per effetto del diritto di priorita', la data di priorita' e' considerata come data del deposito della domanda per l'applicazione dell'articolo 54, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 60, paragrafo 2.

Art. 90

Articolo 90
Esame del deposito
1) La sezione di deposito esamina:
a) se la domanda di brevetto europeo soddisfa le condizioni per riconoscerle una data di deposito;
b) se le tasse di deposito e di ricerca sono pagate in tempo
utile, e
c) se, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la traduzione della domanda di brevetto europeo nella lingua della procedura e' stata presentata in tempo utile.
2) Se una data di deposito non puo' essere riconosciuta, la sezione di deposito invita il richiedente a correggere, secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione, le irregolarita' costatate. Se il richiedente non rimedia in tempo utile a queste irregolarita', la domanda non viene trattata quale domanda di brevetto europeo.
3) Se le tasse di deposito e di ricerca non sono state pagate in tempo utile o se, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la traduzione della domanda nella lingua della procedura non e' stata presentata in tempo utile, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.

Art. 91

Articolo 91
Esame della domanda di brevetto europeo riguardo a talune irregolarita'
1) Se una data di deposito e' stata riconosciuta a una domanda di brevetto europeo e se la domanda non e' considerata ritirata a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, la sezione di deposito esamina:
a) se sono soddisfatte le esigenze dell'articolo 133, paragrafo 2;
b) se la domanda soddisfa le condizioni formali previste dal regolamento di esecuzione per l'applicazione della presente disposizione;
c) se l'estratto e' stato presentato;
d) se la richiesta di concessione del brevetto europeo soddisfa, per quanto concerne il suo contenuto, le disposizioni imperative del regolamento di esecuzione e, se del caso, sono state soddisfatte le esigenze della presente convenzione relative alla rivendicazione di priorita';
e) se le tasse di designazione sono state pagate;
f) se la designazione dell'inventore e' stata fatta in conformita' all'articolo 81;
g) se i disegni di cui all'articolo 78, paragrafo 1, lettera d) sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda.
2) Se constata l'esistenza d'irregolarita' alle quali si puo' rimediare, la sezione di deposito da' al richiedente, in conformita' alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la possibilita' di rimediare a queste irregolarita'.
3) Se il richiedente non rimedia, in conformita' alle disposizioni del regolamento d'esecuzione, alle irregolarita' costatate durante l'esame in relazione al paragrafo 1, lettere a), b) c) e d), la domanda di brevetto europeo e' respinta; se le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera d) concernono il diritto di priorita', la loro inosservanza implica la perdita di questo diritto per la domanda.
4) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e), la tassa di designazione per uno Stato designato non e' stata pagata in tempo utile, questa designazione e' considerata ritirata.
5) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera f), il richiedente non ha rimediato alla mancanza della designazione dell'inventore in conformita' alle disposizioni del regolamento di esecuzione, salve le eccezioni da esso previste, entro il termine di sedici mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda di brevetto europeo di priorita', la domanda di brevetto e' considerata ritirata.
6) Se, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera g), i disegni non sono stati presentati nel giorno del deposito della domanda e se non sono stati presi provvedimenti secondo le prescrizioni del regolamento di esecuzione per rimediare a questa situazione, la data di deposito della domanda sara' quella alla quale i disegni sono stati presentati oppure i riferimenti ai disegni saranno considerati come soppressi, a scelta del richiedente, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione.

Art. 92

Articolo 92
Redazione del rapporto di ricerca europea
1) Se una data di deposito e' stata riconosciuta a una domanda di brevetto europeo, e se la domanda non e' considerata ritirata a norma dell'articolo 90, paragrafo 3, la divisione di ricerche redige il rapporto di ricerca europea nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, fondandosi sulle rivendicazioni e tenendo debito conto della descrizione e, se del caso, dei disegni esistenti.
2) Subito dopo la sua redazione, il rapporto di ricerca europea e' trasmesso al richiedente assieme alle copie di tUtti i documenti citati.

Art. 93

Articolo 93
Pubblicazione della domanda di brevetto europeo
1) La domanda di brevetto europeo e' pubblicata il piu' presto possibile dopo la scadenza del termine di diciotto mesi a decorrere dalla data di deposito oppure, se una priorita' e' stata rivendicata, a decorrere dalla data di questa priorita'. Tuttavia, su domanda del richiedente, essa puo' essere pubblicata prima della scadenza di questo termine. Questa pubblicazione e quella del fascicolo del brevetto europeo sono effettuate contemporaneamente allorche' la decisione relativa alla concessione del brevetto europeo ha preso effetto prima della scadenza di detto termine.
2) Questa pubblicazione contiene la descrizione, le rivendicazioni e, ove occorra, i disegni, ognuno di questi documenti quale e' stato depositato, come pure il rapporto di ricerca europea e l'estratto, se questi ultimi documenti sono disponibili prima che siano terminati i preparativi tecnici per la pubblicazione. Se il rapporto di ricerca europea e l'estratto non sono stati pubblicati assieme alla domanda, essi saranno pubblicati separatamente.

Art. 94

Articolo 94
Richiesta di esame
1) Su richiesta presentata per iscritto, l'Ufficio europeo dei brevetti esamina se la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione.
2) La richiesta d'esame puo' essere formulata dal richiedente entro sei mesi a decorrere dalla data alla quale il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea. La richiesta e' considerata come formulata soltanto se la tassa di esame e' stata pagata. Essa non puo' essere ritirata.
3) Se la richiesta non e' formulata prima della scadenza del termine di cui al paragrafo 2, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.

Art. 95

Articolo 95
Proroga del termine di presentazione della richiesta di esame
1) Il Consiglio d'amministrazione puo' prorogare il termine di presentazione della richiesta di esame se e' accertato che le domande di brevetto europeo non possono essere istruite in tempo utile.
2) Se il Consiglio d'amministrazione proroga il termine, esso puo' decidere che i terzi saranno abilitati a presentare la richiesta di esame. In tal caso, esso inserisce nel regolamento di esecuzione le disposizioni appropriate.
3) Ogni decisione del Consiglio d'amministrazione relativa alla proroga del termine concerne soltanto le domande di brevetto europeo depositate dopo la pubblicazione di questa decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.
4) Se il Consiglio d'amministrazione proroga il termine, esso e' tenuto a prendere provvedimenti per ristabilire il piu' rapidamente possibile il termine iniziale.

Art. 96

Articolo 96
Esame della domanda di brevetto europeo
1) Se il richiedente di un brevetto europeo ha presentato la richiesta di esame prima che il rapporto di ricerca europeo gli sia stato trasmesso, l'Ufficio europeo dei brevetti lo invita dopo la trasmissione del rapporto, a dichiarare, entro il termine che esso gli assegna, se conferma la sua domanda di brevetto europeo.
2) Se dall'esame risulta che la domanda di brevetto europeo o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della convenzione, la divisione di esame invita il richiedente, nelle condizioni previste dal regolamento di esecuzione e ogni qualvolta sia necessario, a presentare le sue deduzioni entro il termine che essa gli assegna.
3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera agli inviti che gli sono stati indirizzati a norma dei paragrafi 1 o 2, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.

Art. 97

Articolo 97
Rigetto della domanda o concessione del brevetto
1) La divisione di esame respinge la domanda di brevetto europeo se ritiene che questa domanda o l'invenzione che ne forma l'oggetto non soddisfa le condizioni della presente convenzione, a meno che non siano previste dalla convenzione sanzioni diverse dal rigetto.
2) Se la divisione di esame ritiene che la domanda di brevetto europeo e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di concedere il brevetto europeo per gli Stati designati a condizione che:
a) sia accertato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, l'accordo del richiedente sul testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo;
b) siano state pagate le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo del brevetto entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione;
c) siano state pagate le tasse annuali e, eventualmente, le soprattasse gia' esigibili.
3) Qualora le tasse di concessione del brevetto e di stampa del fascicolo del brevetto non siano state pagate in tempo utile, la domanda e' considerata ritirata.
4) La decisione relativa alla concessione del brevetto europeo prende effetto soltanto dal giorno della pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti della menzione di questa concessione. Questa menzione e' pubblicata al piu' presto tre mesi dopo l'inizio del termine di cui al paragrafo 2, lettera b).
5) Il regolamento di esecuzione puo' disporre che il richiedente dovra' presentare una traduzione delle rivendicazioni che appaiono nel testo in cui la divisione di esame intende concedere il brevetto europeo, nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura. In questo caso, il termine di cui al paragrafo 4 non puo' essere inferiore a cinque mesi. Se la traduzione non e' presentata in tempo utile, la domanda e' considerata ritirata.

Art. 98

Articolo 98
Pubblicazione del fascicolo del brevetto europeo
L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica contemporaneamente la menzione della concessione del brevetto europeo e il fascicolo del brevetto europeo contenente la descrizione, le rivendicazioni e se del caso, i disegni.

Art. 99

Articolo 99
Opposizione
1) Entro il termine di nove mesi a decorrere dalla data della pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, chiunque puo' fare opposizione al brevetto europeo concesso, presso l'Ufficio europeo dei brevetti. L'opposizione deve essere proposta per iscritto e essere motivata. Essa e' considerata proposta soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.
2) L'opposizione al brevetto europeo concerne questo brevetto in tutti gli Stati contraenti nel quale esso produce i suoi effetti.
3) L'opposizione puo' essere proposta anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati.
4) I terzi che hanno fatto opposizione sono parti, insieme con il titolare del brevetto, della procedura di opposizione.
5) Se una persona fornisce la prova che, in uno Stato contraente, essa e' iscritta nel registro dei brevetti, a norma di una decisione passata in giudicato, in luogo e vece del precedente titolare, essa viene, su richiesta, sostituita a quest'ultimo per questo Stato.
Nonostante le disposizioni dell'articolo 118, il precedente titolare e la persona che fa valere i suoi diritti non sono considerati come comproprietari, a meno che entrambi non lo richiedano.

Art. 100

Articolo 100
Cause d'opposizione
L'opposizione puo' essere fondata soltanto sui motivi in base ai quali:
a) l'oggetto del brevetto europeo non e' brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57;
b) l'invenzione non e' esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona del mestiere possa attuarla;
c) l'oggetto del libretto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata oppure, se il brevetto e' stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata.

Art. 101

Articolo 101
Esame dell'opposizione
1) Se l'opposizione e' ricevibile, la divisione di opposizione esamina se i motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppongano al mantenimento del brevetto europeo.
2) Nel corso dell'esame dell'opposizione, che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la divisione di opposizione invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare entro un termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.

Art. 102

Articolo 102
Revoca o mantenimento del brevetto europeo
1) Se la divisione di opposizione ritiene che i motivi di opposizione di cui all'articolo 100 si oppongano al mantenimento del brevetto europeo, essa revoca il brevetto.
2) Se la divisione di opposizione ritiene che i motivi d'opposizione di cui all'articolo 100 non si oppongano al mantenimento del brevetto europeo senza modifiche, essa respinge l'opposizione.
3) Se la divisione di opposizione ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto europeo nel corso della procedura di opposizione, il brevetto e l'invenzione che ne forma l'oggetto soddisfano le condizioni della presente convenzione, essa decide di mantenere il brevetto cosi' modificato, a condizione che:
a) sia accertato, conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, l'accordo del titolare del brevetto sul testo in cui la divisione di opposizione intende mantenere il brevetto, e che
b) sia stata pagata, entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto.
4) Qualora la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto europeo non sia stata pagata in tempo utile, il brevetto e' revocato.
5) Il regolamento di esecuzione puo' prevedere che il titolare del brevetto europeo dovra' presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diversi, da quella della procedura. Qualora la traduzione non sia presentata in tempo utile, il brevetto e' revocato.

Art. 103

Articolo 103
Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto europeo
Se il brevetto europeo e' stato modificato ai sensi dell'articolo 102, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente la menzione della decisione concernente l'opposizione ed un nuovo fascicolo del brevetto europeo contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.

Art. 104

Articolo 104
Spese
1) Nella procedura di opposizione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, a meno che la divisione di opposizione o la Commissione di ricorso non decida, conformemente al regolamento di esecuzione e nella misura in cui l'equita' lo esiga, una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da una istruzione probatoria.
2) Su richiesta di parte, il cancelliere della divisione di opposizione fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtu' di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere puo' essere riveduto con decisione della divisione di opposizione su richiesta di parte presentata entro il termine stabilito nel regolamento di esecuzione.
3) Ogni decisione definita dell'Ufficio europeo dei brevetti che fissa l'importo delle spese equivale, ai fini della sua esecuzione negli Stati contraenti, ad una decisione passata in giudicato emessa da un tribunale civile dello Stato sul cui territorio questa esecuzione deve aver luogo. Il controllo di una tale decisione deve limitarsi al solo esame della sua autenticita'.

Art. 105

Articolo 105
Intervento del contraffattore presunto
1) Se una opposizione al brevetto europeo e' stata proposta, qualsiasi terzo che fornisca la prova che un'azione per contraffazione di questo brevetto gli e' stata intentata puo', scaduto il termine di opposizione, intervenire nella procedura di opposizione a condizione che presenti una dichiarazione d'intervento entro tre mesi a decorrere dalla data in cui l'azione per contraffazione e' stata promossa. Questa disposizione si applica a qualsiasi terzo il quale provi che, ricevuta l'ingiunzione del titolare del brevetto di porre fine alla presunta contraffazione del brevetto, egli ha promosso contro il detto titolare un'azione per far costatare in via giudiziaria ch'egli non ha violato il brevetto.
2) La dichiarazione d'intervento deve essere presentata per iscritto e motivata. Essa ha effetto soltanto dopo il pagamento della tassa di opposizione. Adempiuta questa formalita', l'intervento e' assimilato ad una opposizione, salve le disposizioni del regolamento di esecuzione.

Art. 106

Articolo 106
Decisioni contro le quali si puo' ricorrere
1) Contro le decisioni della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione e della divisione giuridica puo' essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2) Un ricorso puo' essere proposto contro la decisione della divisione di opposizione anche in caso di rinuncia o di decadenza del brevetto europeo per tutti gli Stati designati.
3) Una decisione che non pone fine ad una procedura nei riguardi di una delle parti puo' essere oggetto di un ricorso soltanto insieme alla decisione finale, a meno che detta decisione non preveda un ricorso indipendente.
4) La ripartizione delle spese della procedura di opposizione non puo' essere l'unico oggetto di un ricorso.
5) Una decisione che fissa l'importo delle spese della procedura di opposizione puo' essere oggetto di un ricorso soltanto qualora l'importo sia superiore a quello fissato dal regolamento relativo alle tasse.

Art. 107

Articolo 107
Persone ammesse a proporre il ricorso ed a essere parti della procedura
Ognuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione puo' ricorrere contro questa decisione a condizione che questa non abbia accolto le sue richieste. Le altre parti di detta procedura sono di diritto parti della procedura di ricorso.

Art. 108

Articolo 108
Termine e forma
Il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Il ricorso e' considerato presentato soltanto se la tassa di ricorso e' stata pagata. Entro quattro mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione, il ricorso deve essere motivato in una memoria presentata per iscritto.

Art. 109

Articolo 109
Revisione pregiudiziale
1) Se l'organo la cui decisione e' impugnata ritiene che il ricorso e' ricevibile e fondato, essa deve rettificare la decisione. Questa disposizione non e' applicabile quando la procedura oppone il ricorrente ad un'altra parte.
2) Se la rettifica della decisione non e' fatta entro un mese a decorrere dal ricevimento della memoria motivata, il ricorso deve essere deferito immediatamente alla commissione di ricorso, senza pronuncia sul merito.

Art. 110

Articolo 110
Esame del ricorso
1) Se il ricorso e' ricevibile, la commissione di ricorso esamina se esso e' fondato.
2) Nel corso dell'esame del ricorso che deve svolgersi conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione, la commissione di ricorso invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle notificazioni ad essa indirizzate o sulle comunicazioni fatte da altre parti.
3) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo e' considerata come ritirata, a meno che la decisione che forma l'oggetto del ricorso non sia stata presa dalla divisione giuridica.

Art. 111

Articolo 111
Decisione sul ricorso
1) In seguito all'esame sul merito del ricorso, la commissione di ricorso delibera sul ricorso. Essa puo', sia esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata, sia rimandare l'istanza a detto organo per un nuovo esame.
2) Se la commissione di ricorso rimanda l'istanza per un nuovo esame all'organo che ha emesso la decisione impugnata, questo organo e' vincolato dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso a condizione che i fatti della causa siano i medesimi. Se la decisione impugnata e' stata emessa dalla sezione di deposito, la divisione di esame e' del pari vincolata dai motivi e dal dispositivo della decisione della commissione di ricorso.

Art. 112

Articolo 112
Decisione o parere della Commissione ampliata del ricorso
1) Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del diritto ovvero se una questione giuridica d'importanza fondamentale si presenta:
a) la commissione di ricorso, sia d'ufficio, sia a richiesta di una delle parti, si rivolge nel corso della procedura alla Commissione ampliata di ricorso quando essa ritiene necessaria una decisione a tal fine. Se la commissione di ricorso respinge la richiesta, essa deve motivare il rifiuto nella sua decisione finale;
b) il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' sottoporre una questione di diritto alla Commissione ampliata di ricorso qualora due commissioni di ricorso abbiano emesso decisioni difformi su questa questione.
2) Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), le parti della procedura di ricorso sono parti della procedura dinanzi alla Commissione ampliata di ricorso.
3) La decisione della Commissione ampliata di ricorso di cui al paragrafo 1, lettera a), vincola la Commissione di ricorso per il ricorso pendente.

Art. 113

Articolo 113
Fondamento delle decisioni
1) Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti devono essere fondate esclusivamente su motivi rispetto ai quali le parti hanno potuto prendere posizione.
2) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando esamina o prende decisioni sulla domanda di brevetto europeo o sul brevetto europeo, deve attenersi unicamente al testo proposto o approvato dal richiedente o dal titolare del brevetto.

Art. 114

Articolo 114
Esame d'ufficio
1) Nel corso della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti procede all'esame d'ufficio dei fatti; questo esame non e' limitato ne' ai mezzi invocati ne' alle richieste presentate dalle parti.
2) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.

Art. 115

Articolo 115
Osservazioni dei terzi
1) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, qualsiasi terzo puo' presentare osservazioni contro la brevettabilita' dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate. I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.
2) Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono notificate al richiedente o al titolare che hanno facolta' di prendere posizione.

Art. 116

Articolo 116
Procedura orale
1) Si ricorre alla procedura orale sia d'ufficio, quando l'Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene utile, sia a richiesta di una delle parti della procedura. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' respingere la richiesta di ricorrere nuovamente alla procedura orale dinanzi al medesimo organo qualora le parti della procedura siano le stesse e i fatti della causa siano i medesimi.
2) Tuttavia, si ricorre alla procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, su domanda del richiedente, soltanto quando detta sezione la ritiene utile o quando essa prevede di dover respingere la domanda di brevetto europeo.
3) La procedura orale dinanzi alla sezione di deposito, alle divisioni di esame ed alla divisione giuridica non e' pubblica.
4) La procedura orale, ivi compresa la lettura della decisione, e' pubblicata dinanzi alle commissioni di ricorso ed alla Commissione ampliata di ricorso, dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, come pure dinanzi alle divisioni di opposizione, salvo decisione contraria dell'organo adito, qualora l'ammissione del pubblico puo' presentare, in particolare per una delle parti della procedura, inconvenienti gravi e ingiustificati.

Art. 117

Articolo 117
Istruzione
1) Nelle procedure davanti ad una divisione di esame, una divisione di opposizione, la divisione giuridica o una commissione di ricorso, sono ammissibili in particolare i seguenti mezzi di prova:
a) l'audizione delle parti;
b) la richiesta di informazioni;
c) la produzione di documenti;
d) l'audizione dei testimoni;
e) la perizia;
f) il sopralluogo;
g) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento.
2) La divisione di esame, la divisione di opposizione e la commissione di ricorso possono affidare atti istruttori ad uno dei loro membri.
3) L'Ufficio europeo dei brevetti, se ritiene necessario che una parte, un testimonio od un esperto deponga oralmente,
a) cita la persona richiesta a comparire davanti ad esso, ovvero b) domanda, conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, alle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona stessa risiede, di raccoglierne la deposizione.
4) Una parte, un testimonio od un esperto citato dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti puo' chiedere ad esso di essere sentito dalle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede. Dopo aver ricevuto questa richiesta oppure, nel caso in cui allo scadere del termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti nella citazione, la persona considerata non ha dato seguito a detta citazione, l'Ufficio europeo i brevetti puo', conformemente alle disposizioni dell'articolo 131, paragrafo 2, chiedere alle autorita' giudiziarie competenti di raccogliere tale deposizione.
5) Se una parte, un testimone od un esperto ha deposto davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo puo', se ritiene che sia opportuno raccogliere la deposizione sotto giuramento o sotto un'altra forma egualmente vincolante, chiedere alle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio la persona considerata risiede, di sentire nuovamente questa persona sotto le stesse condizioni.
6) L'Ufficio europeo dei brevetti, quando chiede ad un'autorita' giudiziaria competente di raccogliere una deposizione, puo' domandarle di raccoglierla sotto giuramento, o altra forma egualmente vincolante, e di autorizzare uno dei membri dell'organo interessato ad assistere all'audizione della parte, del testimone o dell'esperto ed a interrogarlo, sia tramite detta autorita', sia direttamente.

Art. 118

Articolo 118
Unicita' della domanda o del brevetto europeo
Se i richiedenti o i titolari di un brevetto europeo non sono gli stessi per i diversi Stati contraenti designati, essi sono considerati come conrichiedenti o come comproprietari ai fini della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti. Rimane impregiudicata l'unicita' della domanda o del brevetto nel corso di questa procedura; in particolare, il testo della domanda o del brevetto deve essere identico per tutti gli Stati contraenti designati, a meno che la presente convenzione non disponga altrimenti.

Art. 119

Articolo 119
Notifica
L'Ufficio europeo dei brevetti notifica d'ufficio tutte le decisioni e citazioni come pure ogni altra comunicazione da cui decorre un termine o la cui notifica e' prevista da altre disposizioni della presente convenzione o prescritta dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Le notifiche possono essere fatte, qualora eccezionali circostanze lo esigano, tramite i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti.

Art. 120

Articolo 120
Termini
Il regolamento di esecuzione determina:
a) il modo di calcolare i termini come pure le condizioni alle quali essi possono essere prorogati, sia perche' l'Ufficio europeo dei brevetti o le amministrazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), non sono aperti per ricevere documenti, ovvero per il mancato recapito della corrispondenza nelle localita' in cui hanno sede l'Ufficio o queste amministrazioni o a causa d'una interruzione generale del servizio postale oppure della perturbazione derivante da tale interruzione;
b) la durata minima e la durata massima dei termini assegnati dall'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 121

Articolo 121
Prosecuzione della procedura della domanda di brevetto europeo
1) Quando la domanda di brevetto europeo deve essere o e' respinta o e' considerata ritirata per inosservanza di un termine assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti, l'effetto giuridico previsto non si produce o, se si e' gia' prodotto, risulta annullato se il richiedente fa richiesta di prosecuzione della procedura relativa alla domanda.
2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui la decisione di rigetto della domanda di brevetto europeo e' stata notificata, o a decorrere dalla data in cui la comunicazione che la domanda e' considerata come ritirata e' stata notificata. L'atto omesso deve essere compiuto entro detto termine. La richiesta e' considerata presentata soltanto se la tassa di prosecuzione della procedura e' stata pagata.
3) L'organo competente per decidere sull'atto omesso si pronuncia in merito alla richiesta.

Art. 122

Articolo 122
Restitutio in integrum
1) Il richiedente o il titolare del brevetto europeo che, pur avendo usato tutta la vigilanza richiesta dalle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio europeo dei brevetti e', su richiesta, reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha come conseguenza diretta, a norma delle disposizioni della presente convenzione, il rigetto della domanda di brevetto europeo o di una istanza, il fatto che la domanda di brevetto e' considerata ritirata, la revoca del brevetto europeo, la perdita di qualsiasi altro diritto o di un mezzo di ricorso.
2) La richiesta deve essere presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso deve essere compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta e' ricevibile soltanto entro il termine di un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato. In caso di mancato pagamento d'una tassa annuale, il termine previsto all'articolo 86, paragrafo 2, viene detratto dal periodo di un anno.
3) La richiesta deve essere motivata e indicare i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa e' considerata presentata soltanto se la tassa di reintegrazione e' stata pagata.
4) L'organo competente a statuire sull'atto omesso decide in merito alla richiesta.
5) Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili ai termini previsti al paragrafo 2 come pure a quelli di cui all'articolo 61, paragrafo 3, all'articolo 76, paragrafo 3, all'articolo 78, paragrafo 2, all'articolo 79, paragrafo 2, all'articolo 87, paragrafo 1 e all'articolo 94, paragrafo 2.
6) Chiunque, durante il periodo che intercorre tra la perdita di un diritto contemplato al paragrafo 1 e la pubblicazione della menzione della restitutio in integrum, abbia in buona fede incominciato a utilizzare a titolo gratuito questa invenzione nella sua azienda o per i bisogni della sua azienda puo' continuare tale attivita' a titolo gratuito, sempre che essa sia limitata a tali bisogni.
7) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato contraente di concedere la restitutio in integrum entro i termini previsti in questa convinzione, che devono essere osservati nei riguardi delle autorita' di questo Stato.

Art. 123

Articolo 123
Modifiche
1) Le condizioni nelle quali e' possibile modificare una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo nel corso della procedura davanti all'Ufficio europeo dei brevetti, sono previste dal regolamento di esecuzione. In ogni caso, il richiedente puo', di propria iniziativa, modificare almeno una volta la descrizione, le rivendicazioni e i disegni.
2) Una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo non possono essere modificati in modo che il loro oggetto si estenda oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata.
3) Nel corso della procedura di opposizione, le rivendicazioni del brevetto europeo non possono essere modificate in modo da ampliare la protezione.

Art. 124

Articolo 124
Indicazioni relative alle domande di brevetto nazionale
1) La divisione di esame o la commissione di ricorso possono invitare il richiedente a indicare, entro un termine da esse assegnatogli, i Paesi nei quali egli ha depositato domande di brevetto nazionale per tutta o per una parte dell'invenzione che forma oggetto della domanda di brevetto europeo, e a comunicare il numero di deposito di dette domande.
2) Se, entro il termine assegnatogli, il richiedente non ottempera a questo invito, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.

Art. 125

Articolo 125
Riferimenti ai principi generali
In assenza di una disposizione di procedura nella presente convenzione; l'Ufficio europeo dei brevetti prende in considerazione principi generalmente ammessi in materia di diritto procedurale negli Stati contraenti.

Art. 126

Articolo 126
Cessazione degli obblighi finanziari
1) Il diritto dell'Organizzazione di esigere il pagamento di tasse a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti si estingue quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa e' divenuta esigibile.
2) I diritti nei confronti dell'Organizzazione in materia di rimborso di tasse o di somme pagate in piu' all'Ufficio europeo dei brevetti in occasione del pagamento delle tasse si estinguono quattro anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto ha avuto origine.
3) Il termine previsto al paragrafo 1 e' interrotto da un invito a pagare la tassa e quello previsto al paragrafo 2 da una richiesta per iscritto tendente a far valere il diritto. Il termine interrotto ricomincia a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade al piu' tardi sei anni dopo la fine dell'anno civile nel corso del quale esso aveva incominciato a decorrere inizialmente, a meno che un'azione legale sia stata promossa per far valere un diritto; in tal caso, il termine scade un anno dopo la data alla quale la decisione e' passata in giudicato.

Art. 127

Articolo 127
Registro europeo dei brevetti
L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un registro denominato Registro europeo dei brevetti, nel quale sono riportate tutte le indicazioni la cui registrazione e' prescritta dalla presente convenzione. Nessuna iscrizione e' fatta nel registro prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo. Il registro e' aperto alla consultazione pubblica.

Art. 128

Articolo 128
Consultazione pubblica
1) I fascicoli relativi a domande di brevetto europeo non ancora pubblicate non possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente.
2) Chiunque fornisca la prova che il richiedente di un brevetto europeo si e' avvalso della sua domanda contro i suoi interessi puo' consultare il fascicolo prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.
3) Dopo la pubblicazione di una domanda divisionale o di una nuova domanda di brevetto europeo depositata a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, chiunque puo' consultare il fascicolo della domanda iniziale prima della pubblicazione di questa domanda e senza il consenso del richiedente.
4) Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, i fascicoli relativi a questa domanda e al brevetto concesso in base alla medesima possono, su richiesta, essere aperti alla consultazione pubblica, salve le restrizioni previste dal regolamento di esecuzione.
5) L'Ufficio europeo dei brevetti puo', gia' prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, comunicare a terzi e pubblicare le indicazioni seguenti:
a) il numero della domanda di brevetto europeo;
b) la data del deposito della domanda di brevetto europeo e, se la priorita' di una domanda anteriore e' stata rivendicata, la data, lo Stato e il numero della domanda anteriore;
c) il nome del richiedente;
d) il titolo dell'invenzione;
e) gli Stati contraenti designati.

Art. 129

Articolo 129
Pubblicazioni periodiche
L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente:
a) il Bollettino europeo dei brevetti, contenente le iscrizioni riportate nel Registro europeo dei brevetti e tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione e' prescritta dalla presente convenzione;
b) la Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti, contenente le comunicazioni e le informazioni di carattere generale da parte del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e qualsiasi altra informazione relativa alla presente convenzione ed alla sua applicazione.

Art. 130

Articolo 130
Scambio di informazioni
1) L'Ufficio europeo dei brevetti e, salva l'applicazione delle disposizioni legislative e amministrative di cui all'articolo 75, paragrafo 2, i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti si comunicano, su richiesta, ogni informazione utile concernente il deposito delle domande di brevetto europeo e di brevetto nazionale e lo svolgersi delle procedure relative a dette domande ed ai brevetti concessi in base alle medesime.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 sono applicabili allo scambio di informazioni, a norma di accordi di lavoro, tra l'Ufficio europeo dei brevetti e,
a) i servizi centrali della proprieta' industriale di Stati che non fanno parte della presente convenzione;
b) le organizzazioni intergovernative incaricate della concessione di brevetti;
c) ogni altra organizzazione.
3) Le comunicazioni di informazioni fatte conformemente al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a) e b), non sono soggette alle restrizioni di cui all'articolo 128. Il Consiglio d'amministrazione puo' decidere che le comunicazioni fatte conformemente al paragrafo 2, lettera c), non sono soggette a dette restrizioni, a condizione che l'organizzazione di cui trattasi s'impegni a considerare le informazioni riservate sino alla data di pubblicazione della domanda di brevetto europeo.

Art. 131

Articolo 131
Cooperazione amministrativa e giudiziaria
1) Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio europeo dei brevetti ed i tribunali o altre autorita' degli Stati contraenti si assistono reciprocamente, su richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione di fascicoli. Quando l'Ufficio europeo dei brevetti autorizza tribunali, pubblici ministeri o servizi centrali della proprieta' industriale a consultare fascicoli, la consultazione non e' soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 128.
2) Su rogatoria dell'Ufficio europeo dei brevetti, i tribunali o le altre autorita' degli Stati contraenti procedono, per detto Ufficio e nei limiti della loro competenza, ad atti istruttori o ad altri atti giudiziari.

Art. 132

Articolo 132
Scambio di pubblicazioni
1) L'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti si scambiano, su richiesta per i loro propri bisogni e gratuitamente, uno o piu' esemplari delle rispettive pubblicazioni.
2) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' concludere accordi concernenti lo scambio o l'invio di pubblicazioni.

Art. 133

Articolo 133
Principi generali relativi alla rappresentanza
1) Salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno e' tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure istituite dalla presente convenzione.
2) Le persone fisiche e giuridiche che non hanno ne' domicilio ne' sede sul territorio di uno degli Stati contraenti devono essere rappresentati da un mandatario abilitato ed agire tramite il medesimo in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, salvo per quanto concerne il deposito di una domanda di brevetto europeo; altre eccezioni possono essere, previste dal regolamento di esecuzione.
3) Le persone fisiche e giuridiche domiciliate o aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti possono agire, in ogni procedura istituita dalla presente convenzione, tramite un loro impiegato che non ha bisogno di essere un mandatario abilitato, ma deve essere in possesso di una procura conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione puo' prevedere se e a quali condizioni l'impiegato di una persona giuridica contemplata nel presente paragrafo puo' parimenti agire per altre persone giuridiche aventi la loro sede sul territorio di uno degli Stati contraenti ed aventi legami economici con essa.
4) Disposizioni particolari relative alla rappresentanza comune di parti che agiscono in comune possono essere previste nel regolamento di esecuzione.

Art. 134

Articolo 134
Mandatari abilitati
1) La rappresentanza di persone fisiche o giuridiche nelle procedure istituite dalla presente convenzione puo' essere assunta soltanto da mandatari iscritti in una lista all'uomo compilata dall'Ufficio europeo dei brevetti.
2) Puo' essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti;
b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti;
c) ha superato l'esame europeo d'idoneita'.
3) L'iscrizione e' effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da attestati comprovanti che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.
4) Le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati sono autorizzate ad agire in ogni procedura istituita dalla presente convenzione.
5) Per l'esercizio della sua attivita' di mandatario abilitato, ogni persona iscritta nella lista di cui al paragrafo 1 e' autorizzata ad avere un domicilio professionale in uno Stato contraente nel quale si svolgono le procedure istituite dalla presente convenzione, tenuto conto del protocollo sulla centralizzazione allegata alla presente convenzione. Le autorita' di questo Stato possono revocare questa autorizzazione soltanto in casi particolari e a norma della legislazione nazionale relativa all'ordine pubblico ed alla pubblica sicurezza. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti deve essere consultato prima di prendere un tale provvedimento.
6) In particolari circostanze, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' consentire una deroga alla disposizione del paragrafo 2, lettera a).
7) La rappresentanza nelle procedure istituite dalla presente convenzione puo' essere assunta cosi' come da un mandatario abilitato anche da qualsiasi avvocato abilitato ad esercitare sul territorio di uno degli Stati contraenti ed avente ivi il suo domicilio professionale, nella misura in cui egli puo' agire in detto Stato in veste di mandatario in materia di brevetti d'invenzione. Sono applicabili le disposizioni del paragrafo 5.
8) Il Consiglio d'amministrazione puo' prendere disposizioni relative:
a) alla qualificazione ed alla formazione richieste per l'ammissione all'esame europeo di idoneita', ed all'esecuzione di questo esame;
b) all'istituzione o al riconoscimento di un istituto costituito da persone autorizzate ad agire come mandatari abilitati sia per aver superato l'esame europeo di qualificazione sia in virtu' delle
disposizioni dell'articolo 163, paragrafo 7, e
c) al potere disciplinare dell'istituto o dell'Ufficio europeo dei brevetti su queste persone.

Art. 135

Articolo 135
Richiesta di avviamento della procedura nazionale
1) Il servizio centrale della proprieta' industriale di uno Stato contraente designato puo' dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale soltanto su richiesta del richiedente o del titolare di un brevetto europeo e nei casi seguenti:
a) se la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata a norma dell'articolo 77, paragrafo 5 o dell'articolo 162, paragrafo 4;
b) negli altri casi previsti dalla legislazione nazionale in cui, a norma della presente convenzione, la domanda di brevetto europeo e' respinta o ritirata o considerata come ritirata oppure il brevetto e' revocato.
2) La richiesta deve essere presentata entro il termine di tre mesi a decorrere dal ritiro della domanda di brevetto o dalla notifica della comunicazione secondo la quale la domanda e' considerata ritirata o dalla notifica della decisione di rigetto della domanda o di revoca del brevetto europeo. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se la richiesta non e' presentata entro questo termine.

Art. 136

Articolo 136
Presentazione e trasmissione della richiesta
1) La richiesta di trasformazione deve essere presentata all'Ufficio europeo dei brevetti; in essa devono essere menzionati gli Stati contraenti nei quali si desidera dare inizio alla procedura di concessione di un brevetto nazionale. Questa richiesta e' considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di trasformazione. L'Ufficio europeo dei brevetti trasmette la richiesta ai servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati che vi sono menzionati, allegando una copia del fascicolo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo.
2) Tuttavia, qualora sia stata significata al richiedente la comunicazione secondo la quale la domanda di brevetto e' considerata ritirata conformemente all'articolo 77, paragrafo 5, la richiesta deve essere presentata al servizio centrale nazionale della proprieta' industriale presso il quale detta domanda era stata depositata. Salve le disposizioni della legislazione nazionale relative alla difesa nazionale, questo servizio trasmette la richiesta, allegandovi una copia della domanda di brevetto europeo, direttamente ai servizi centrali degli Stati contraenti menzionati dal richiedente nella richiesta stessa. La disposizione di cui all'articolo 66 cessa di produrre i suoi effetti se questa trasmissione non e' effettuata entro il termine di venti mesi a decorrere dalla data di deposito o, se una priorita' e' stata rivendicata, dalla data di priorita'.

Art. 137

Articolo 137
Condizioni formali della trasformazione
1) Una domanda di brevetto europeo trasmessa conformemente alle disposizioni dell'articolo 136 non puo', per quanto concerne la sua forma, essere assoggettata dalla legge nazionale a condizioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione o a condizioni supplementari.
2) Il servizio centrale della proprieta' industriale al quale la domanda e' trasmessa puo' esigere che, entro un termine non inferiore a due mesi, il richiedente:
a) paghi la tassa nazionale di deposito;
b) presenti, in una delle lingue ufficiali dello Stato considerato, una traduzione del testo originale della domanda di brevetto europeo come pure, ove occorra, una traduzione del testo, modificato nel corso della procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, in base al quale egli desidera che la procedura nazionale si svolga.

Art. 138

Articolo 138
Cause di nullita'
1) Salve le disposizioni dell'articolo 139, il brevetto europeo puo' essere dichiarato nullo, a norma della legislazione di uno Stato contraente, con effetto sul territorio di questo Stato, soltanto se:
a) l'oggetto del brevetto europeo non e' brevettabile ai sensi degli articoli 52 a 57;
b) l'invenzione non e' esposta, nel brevetto europeo, in modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona del mestiere possa attuarla;
c) l'oggetto del brevetto europeo si estende oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata oppure, se il brevetto e' stato concesso in base ad una domanda divisionale o ad una nuova domanda depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61, l'oggetto de! brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata;
d) la protezione conferita dal brevetto e' stata estesa;
e) il titolare del brevetto europeo non aveva il diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1.
2) Se i motivi di nullita' colpiscono solo parzialmente il brevetto europeo, la nullita' e' pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione di detto brevetto. Se la legislazione nazionale lo ammette, la limitazione puo' essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.

Art. 139

Articolo 139
Diritti anteriori e diritti con la medesima data
1) In ogni Stato contraente designato, una domanda di brevetto europeo o un brevetto europeo e' trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto ad una domanda di brevetto nazionale o ad un brevetto nazionale, come una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale.
2) Una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale di uno Stato contraente e' trattato dal punto di vista dei diritti anteriori, rispetto a un brevetto europeo che designa questo Stato contraente, come se questo brevetto europeo fosse un brevetto nazionale.
3) Ogni Stato contraente ha facolta' di decidere se ed a quali condizioni possano essere cumulate le protezioni conferite ad un'invenzione esposta tanto in una domanda di brevetto europeo o in un brevetto europeo quanto in una domanda di brevetto nazionale o in un brevetto nazionale con la medesima data di deposito o, se una priorita' e' rivendicata, la medesima data di priorita'.

Art. 140

Articolo 140
Modelli di utilita' e certificati di utilita' nazionali
Gli articoli 66, 124, 135, 136, 137 e 139 sono applicabili ai modelli di utilita' o ai certificati di utilita' come pure alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede siffatti titoli di protezione.

Art. 141

Articolo 141
Tasse annuali per il brevetto europeo
1) Le tasse annuali dovute per il brevetto europeo possono essere riscosse soltanto per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86, paragrafo 4.
2) Se il termine di pagamento di tasse annuali per brevetti europei scade entro due mesi dalla pubblicazione della menzione della concessione del brevetto, dette tasse annuali sono considerate validamente pagate se il pagamento e' effettuato entro il termine suddetto. Non viene riscossa nessuna soprattassa prevista dal regolamento nazionale.

Art. 142

Articolo 142
Brevetto unitario
1) Un gruppo di Stati contraenti che, in un accordo particolare, hanno disposto che i brevetti europei concessi per questi Stati hanno un carattere unitario nel complesso dei loro territori, puo' prevedere che i brevetti europei possono essere concessi soltanto congiuntamente per tutti questi Stati.
2) Se un gruppo di Stati contraenti si e' valso della facolta' di cui al paragrafo 1, sono applicabili le disposizioni della presente parte.

Art. 143

Articolo 143
Organi speciali dell'Ufficio europeo dei brevetti
1) Il gruppo degli Stati contraenti puo' affidare compiti supplementari all'Ufficio dei brevetti europeo.
2) Per l'esecuzione di questi compiti supplementari, possono essere istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati di questo gruppo. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti assume la direzione di questi organi speciali; le disposizioni dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3 sono applicabili.

Art. 144

Articolo 144
Rappresentanza dinanzi agli organi speciali
Il gruppo degli Stati contraenti puo' prevedere norme speciali per la rappresentanza delle parti dinanzi agli organi di cui all'articolo 143, paragrafo 2.

Art. 145

Articolo 145
Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione
1) Il gruppo di Stati contraenti puo' istituire un Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione per controllare l'attivita' degli organi speciali istituiti a norma dell'articolo 143, paragrafo 2; l'Ufficio europeo dei brevetti mette a disposizione di questo Comitato il personale, i locali ed i mezzi materiali necessari per l'adempimento della sua missione. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e' responsabile delle attivita' degli organi speciali dinanzi al Comitato ristretto del Consiglio d'amministrazione.
2) La composizione, le competenze e le attivita' del Comitato ristretto sono determinate dal gruppo degli Stati contraenti.

Art. 146

Articolo 146
Copertura delle spese per compiti speciali
Un gruppo di Stati contraenti che abbia affidato compiti supplementari all'Ufficio europeo dei brevetti ai sensi dell'articolo 143 si assume le spese sostenute dall'Organizzazione per l'esecuzione di questi compiti. Se organi speciali sono stati istituiti in seno all'Ufficio europeo dei brevetti per l'esecuzione di questi compiti speciali, il gruppo di Stati contraenti si assume le spese per il personale, i locali e il materiale pertinenti ai detti organi. Sono applicabili l'articolo 39, paragrafi 3 e 4, e gli articoli 41 e 47.

Art. 147

Articolo 147
Versamenti in base alle tasse riscosse per il mantenimento in vigore del brevetto unitario
Se il gruppo di Stati contraenti ha stabilito una tabella unica per le tasse annuali, la percentuale di cui all'articolo 39, paragrafo 1, e' calcolata in base a questa tabella unica; il minimo di cui all'articolo 39, paragrafo 1, e' anche il minimo per quanto concerne il brevetto unitario. L'articolo 39, paragrafi 3 e 4, e' applicabile.

Art. 148

Articolo 148
Della domanda di brevetto europeo come oggetto di proprieta'
1) L'articolo 74 e' applicabile qualora il gruppo di Stati contraenti non abbia previsto altre disposizioni.
2) Il gruppo di Stati contraenti puo' disporre che la domanda di brevetto europeo, sempreche' questi Stati contraenti siano designati, puo' essere trasferita oppure essere oggetto di cessione in garanzia o di esecuzione forzata soltanto per tutti gli Stati contraenti del gruppo e soltanto conformemente alle disposizioni dell'accordo particolare.

Art. 149

Articolo 149
Designazione congiunta
1) Il gruppo di Stati contraenti puo' disporre che la designazione degli Stati del gruppo puo' essere effettuata soltanto congiuntamente e che la designazione di uno o piu' di detti Stati vale come designazione di tutti gli Stati.
2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti e' l'Ufficio designato ai sensi dell'articolo 153, paragrafo 1, il paragrafo 1 del presente articolo e' applicabile se il richiedente indica nella domanda internazionale che egli intende ottenere un brevetto europeo per gli Stati del gruppo da lui designati o per uno solo di essi. La presente disposizione e' parimenti applicabile quando il richiedente ha designato nella domanda internazionale uno Stato contraente di questo gruppo la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.

Art. 150

Articolo 150
Applicazione del trattato di cooperazione in materia di brevetti
1) Il Trattato di Cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, denominato in appresso "Trattato di Cooperazione", e' applicabile conformemente alle disposizioni della presente parte.
2) Le domande internazionali depositate conformemente al Trattato di Cooperazione possono formare oggetto di procedura presso l'Ufficio europeo dei brevetti. In queste procedure, sono applicabili le disposizioni di detto Trattato e, a titolo complementare, le disposizioni della presente convenzione. Le disposizioni del Trattato di Cooperazione prevalgono in caso di divergenza. In particolare, per una domanda internazionale, il termine entro il quale la richiesta di esame deve essere presentata a norma dell'articolo 94, paragrafo 2, della presente convenzione non scade prima del termine prescritto, secondo i casi, dall'articolo 22 o dall'articolo 39 del Trattato di Cooperazione.
3) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti agisce come Ufficio designato o come Ufficio eletto per una domanda internazionale, questa domanda e' considerata essere una domanda di brevetto europeo.
4) I riferimenti fatti nella presente convenzione al Trattato di Cooperazione si estendono anche al regolamento di esecuzione di questo Trattato.

Art. 151

Articolo 151
L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente
1) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' essere Ufficio ricevente ai sensi dell'articolo 2 (xv) del Trattato di Cooperazione, qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato contraente della presente convenzione per il quale il Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.
2) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' essere Ufficio ricevente anche qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato che, pur non facendo parte della presente convenzione, fa parte del Trattato di Cooperazione ed ha concluso con l'Organizzazione un accordo secondo il quale, conformemente alle disposizioni di detto Trattato, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio ricevente in luogo e vece dell'ufficio nazionale; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.
3) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' fungere da Ufficio ricevente anche per qualsiasi altro richiedente conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale.

Art. 152

Articolo 152
Deposito e trasmissione della domanda internazionale
1) Se il richiedente sceglie l'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio ricevente della sua domanda internazionale, egli deve depositare quest'ultima direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti. Sono applicabili, tuttavia, le disposizioni dell'articolo 75, paragrafo 2.
2) Se una domanda internazionale e' depositata presso l'Ufficio europeo dei brevetti tramite il competente servizio centrale della proprieta' industriale, gli Stati contraenti prendono i provvedimenti appropriati per garantire la trasmissione delle domande all'Ufficio europeo dei brevetti in tempo affinche' esso possa soddisfare, entro i termini prescritti, gli obblighi che, a norma del Trattato di Cooperazione, gli incombono per la trasmissione delle domande internazionali.
3) Per la domanda internazionale deve essere pagata, all'atto del deposito, la tassa di trasmissione.

Art. 153

Articolo 153
L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio designato
1) Ai sensi dell'articolo 2-xiii) del Trattato di Cooperazione, l'Ufficio europeo dei brevetti e' l'Ufficio designato per gli Stati contraenti della presente convenzione, per i quali il Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore, che sono designati nella domanda internazionale, se il richiedente indica all'Ufficio ricevente, in questa domanda, che egli intende ottenere un brevetto europeo per questi Stati. La presente disposizione e' parimenti applicabile quando il richiedente ha designato, nella domanda internazionale, uno Stato contraente la cui legislazione prevede che una designazione di questo Stato ha gli effetti di una domanda di brevetto europeo.
2) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio designato, le divisioni di esame sono competenti a prendere le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, lettera a), del Trattato di Cooperazione.

Art. 154

Articolo 154
L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata della ricerca internazionale
1) Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' intellettuale, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale, ai sensi del Capitolo I del Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale il Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.
2) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata della ricerca internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio Internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale.
3) Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtu' dell'articolo 17, paragrafo 3 lettera a) del Trattato di Cooperazione.

Art. 155

Articolo 155
L'Ufficio europeo dei brevetti come amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale
1) Previo accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, ai sensi del capitolo II Trattato di Cooperazione, per i richiedenti che sono cittadini di uno Stato contraente per il quale questo capitolo e' entrato in vigore; la presente disposizione e' parimenti applicabile qualora il richiedente abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato.
2) Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti funge da amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale per qualsiasi altro richiedente, conformemente ad un accordo concluso tra l'Organizzazione e l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale.
3) Le commissioni di ricorso sono competenti a deliberare su una riserva formulata dal richiedente contro una tassa addizionale fissata dall'Ufficio europeo dei brevetti in virtu' dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera a), del Trattato di Cooperazione.

Art. 156

Articolo 156
L'Ufficio europeo dei brevetti come Ufficio eletto
L'Ufficio europeo dei brevetti funge da Ufficio eletto ai sensi dell'articolo 2-xiv) del Trattato di Cooperazione, se il richiedente ha eletto uno degli Stati di cui all'articolo 153, paragrafo 1, o all'articolo 149, paragrafo 2, per il quale il Capitolo II del Trattato di Cooperazione e' entrato in vigore. Previo consenso del Consiglio d'amministrazione, la presente disposizione e' applicabile anche qualora il richiedente sia cittadino di uno Stato non contraente o per il quale il Capitolo II non sia ancora entrato in vigore oppure abbia il suo domicilio o la sua sede in questo Stato, nella misura in cui detto richiedente fa parte delle persone alle quali l'Assemblea dell'Unione di cooperazione internazionale in materia di brevetti ha permetto, mediante decisione presa conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, lettera b) di detto trattato, di presentare una domanda di esame preliminare internazionale.

Art. 157

Articolo 157
Rapporto di ricerca internazionale
1) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi che seguono, il rapporto di ricerca internazionale previsto all'articolo 18 del Trattato di Cooperazione o una dichiarazione fatta in virtu' dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) di questo trattato e la loro pubblicazione a norma dell'articolo 21 del medesimo trattato sostituiscono il rapporto di ricerca europea e la menzione della sua pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti.
2) Salve le decisioni del Consiglio d'amministrazione contemplate nel paragrafo 3:
a) per ogni domanda internazionale viene redatto un rapporto complementare di ricerca europea;
b) il richiedente deve pagare simultaneamente la tassa di ricerca e la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1 o all'articolo 39 paragrafo 1 del Trattato di cooperazione. Se la tassa di ricerca non e' pagata in tempo utile, la domanda e' considerata come ritirata.
3) Il Consiglio d'amministrazione puo' decidere in quali condizioni e in quale misura:
a) si rinuncia al rapporto complementare di ricerca europea;
b) si riduce l'importo della tassa di ricerca.
4) Il Consiglio d'amministrazione puo', in qualsiasi momento, revocare le decisioni prese a norma del paragrafo 3.

Art. 158

Articolo 158
Pubblicazione della domanda internazionale e comunicazione all'Ufficio europeo dei brevetti
1) La pubblicazione, in virtu' dell'articolo 21 del Trattato di Cooperazione, di una domanda internazionale per la quale l'Ufficio europeo dei brevetti e' Ufficio designato sostituisce, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, la pubblicazione della domanda di brevetto europeo ed e' menzionata nel Bollettino europeo dei brevetti. Tuttavia, il contenuto di questa domanda non e' considerato come parte dello stato della tecnica ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, se le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte.
2) La domanda internazionale deve essere rimessa all'Ufficio europeo dei brevetti in una delle sue lingue ufficiali. Il richiedente deve pagare all'Ufficio europeo dei brevetti la tassa nazionale prevista all'articolo 22, paragrafo 1, o all'articolo 39, paragrafo 1, del Trattato di Cooperazione.
3) Se la domanda internazionale e' pubblicata in una lingua che non sia una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, quest'ultimo pubblica la domanda internazionale che gli e' stata rimessa secondo il paragrafo 2. Salve le disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 3, la protezione provvisoria di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2, e' conferita soltanto a decorrere dalla data di questa pubblicazione.

Art. 159

Articolo 159
Consiglio d'amministrazione durante il periodo transitorio
1) Gli Stati di cui all'articolo 169, paragrafo 1, nominano i loro rappresentanti in seno al Consiglio d'amministrazione; su convocazione del governo della Repubblica federale di Germania, il Consiglio si riunisce al piu' tardi due mesi dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, in particolare per nominare il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
2) Il mandato del primo Presidente del Consiglio d'amministrazione nominato dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura quattro anni.
3) Il mandato di un membro eletto del primo Ufficio direttivo del Consiglio d'amministrazione istituito dopo l'entrata in vigore della presente convenzione dura cinque anni e quello di un secondo membro eletto dura quattro anni.

Art. 160

Articolo 160
Nomina di agenti durante il periodo transitorio
1) Fino all'adozione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, il Consiglio d'amministrazione e il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, ognuno nell'ambito della propria competenza, assumono il personale necessario e concludono a tal fine contratti di limitata durata. Il Consiglio d'amministrazione puo' stabilire principi generali per l'assunzione del personale.
2) Durante un periodo transitorio di cui esso stesso fissa la fine, il Consiglio d'amministrazione, dopo aver sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, puo' nominare membri della Commissione ampliata delle commissioni di ricorso dei tecnici o dei giuristi appartenenti alle autorita' giudiziarie nazionali o ai servizi nazionali degli Stati contraenti, i quali possono continuare a svolgere le loro funzioni in seno a queste autorita' giudiziarie o questi servizi nazionali. Essi possono essere nominati per un periodo inferiore a cinque anni ma non inferiore a un anno ad essere rinominati.

Art. 161

Articolo 161
Primo esercizio finanziario
1) Il primo esercizio finanziario dell'Organizzazione incomincia con la data d'entrata in vigore della presente convenzione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Se questo esercizio incomincia nel secondo semestre, esso termina il 31 dicembre dell'anno che segue.
2) Il bilancio del primo esercizio e' stabilito il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. In attesa del versamento dei contributi degli Stati contraenti previsti all'articolo 40 ed afferenti al primo bilancio, questi Stati concedono, su richiesta del Consiglio d'amministrazione e per l'importo da esso fissato, anticipazioni che vengono dedotte dai contributi da essi dovuti per questo esercizio. L'importo delle anticipazioni e' determinato in base al criterio di ripartizione di cui all'articolo 40. Le disposizioni dell'articolo 39, paragrafi 3 e 4, sono applicabili alle anticipazioni.

Art. 162

Articolo 162
Estensione progressiva del campo di attivita' dell'Ufficio europeo dei brevetti
1) Le domande di brevetto possono essere presentate all'Ufficio europeo dei brevetti a decorrere dalla data fissata dal Consiglio d'amministrazione su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
2) Il Consiglio d'amministrazione puo', su proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, decidere che a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1, l'istruzione delle domande di brevetto europeo potra' essere limitata. Questa limitazione puo' concernere determinati rami della tecnica. Tuttavia, le domande di brevetto europeo devono comunque essere esaminate per determinare se una data di deposito puo' essere loro riconosciuta.
3) Se una decisione e' stata presa in virtu' del paragrafo 2, il Consiglio d'amministrazione non puo' ulteriormente limitare l'istruzione delle domande di brevetto europeo.
4) Se l'istruzione di una domanda di brevetto europeo non puo' essere continuata a motivo delle limitazioni imposte alla procedura in virtu' del paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti notifica questo fatto al richiedente indicandogli che egli puo' presentare una richiesta di trasformazione. A ricevimento di questa notificazione, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.

Art. 163

Articolo 163
Mandatari abilitati durante un periodo transitorio
1) Durante un periodo transitorio, di cui il Consiglio d'amministrazione fissa la scadenza, e in deroga all'articolo 134, paragrafo 2, puo' essere iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualsiasi persona fisica che:
a) possiede la cittadinanza di uno degli Stati contraenti;
b) ha il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti;
c) e' abilitata a rappresentare in materia di brevetti d'invenzione persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprieta' industriale dello Stato contraente sul cui territorio questa persona esercita o e' impiegata.
2) L'iscrizione e' effettuata su presentazione di una richiesta accompagnata da un attestato del servizio centrale della proprieta' industriale indicante che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.
3) Quando, in uno Stato contraente, l'abilitazione di cui al paragrafo 1, lettera c), non e' subordinata ad una qualificazione professionale speciale, le persone che chiedono di essere iscritte nella lista e che agiscono in materia di brevetti dinanzi al servizio centrale della proprieta' industriale di detto Stato, devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni. Tuttavia, sono dispensate dalla condizione di esercizio della professione le persone la cui qualificazione professionale a rappresentare, in materia di brevetti d'invenzione, persone fisiche o giuridiche dinanzi al servizio centrale della proprieta' industriale di uno degli Stati contraenti e' riconosciuta ufficialmente conformemente alle prescrizioni stabilite da questo Stato. L'attestato rilasciato dal servizio centrale della proprieta' industriale deve indicare che la persona che fa la richiesta soddisfa a una delle condizioni previste in questo paragrafo.
4) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' concedere una deroga:
a) all'esigenza di cui al paragrafo 3, prima frase, quando la persona che fa la richiesta dimostra di aver acquisito in un altro modo la qualificazione richiesta;
b) in particolari circostanze, all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a).
5) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e' tenuto a concedere una deroga all'esigenza di cui al paragrafo 1, lettera a), se, in data 5 ottobre 1973, la persona che fa la richiesta e' in possesso delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
6) Le persone che hanno il loro domicilio professionale o il loro posto di lavoro sul territorio di uno Stato che ha aderito alla presente convenzione meno di un anno prima della scadenza del periodo transitorio di cui al paragrafo 1 oppure dopo la scadenza di questo periodo, possono, nelle condizioni previste ai paragrafi 1 a 5, e durante un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui l'adesione di detto Stato ha preso effetto, essere iscritte nella lista dei mandatari abilitati.
7) Scaduto il periodo transitorio, e senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari presi in virtu' dell'articolo 134, paragrafo 8, lettera c), le persone iscritte nella lista dei mandatari abilitati durante detto periodo vi rimangono iscritte o, su richiesta, sono nuovamente iscritte nella lista, purche' rispondano alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).

Art. 164

Articolo 164
Regolamento di esecuzione e protocolli
1) Il regolamento di esecuzione, il protocollo relativo al riconoscimento, il protocollo relativo ai privilegi e alle immunita', il protocollo relativo alla centralizzazione e il protocollo interpretativo dell'articolo 69 costituiscono parte integrante della presente convenzione.
2) In caso di divergenza tra il testo della presente convenzione il testo dei regolamento di esecuzione, fa fede il primo di tali testi.

Art. 165

Articolo 165
Firma - Ratifica
1) La presente convenzione rimane aperta fino al 5 aprile 1974 alla firma degli Stati che hanno partecipato alla Conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti che sono stati informati di questa conferenza e della possibilita' loro offerta di parteciparvi.
2) La presente convenzione e' sottoposta a ratifica; gli strumenti di ratifica sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 166

Articolo 166
Adesione
1) La presente convenzione e' aperta all'adesione:
a) degli Stati di cui all'articolo 165, paragrafo 1;
b) di ogni altro Stato europeo su invito del Consiglio d'amministrazione.
2) Ogni Stato che abbia fatto parte della presente convenzione e cessato di farne parte a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, puo' nuovamente divenire parte della convenzione aderendo ad essa.
3) Gli strumenti di adesione sono depositati presso il governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 167

Articolo 167
Riserve
1) Ogni Stato contraente puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica o di adesione, formulare unicamente le riserve di cui al paragrafo 2.
2) Ogni Stato contraente puo' riservarsi la facolta' di disporre:
a) che i brevetti europei, nella misura in cui essi conferiscono la protezione ai prodotti chimici, farmaceutici o alimentari come tali, non hanno effetto o possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali; questa riserva lascia impregiudicata la protezione conferita dal brevetto nella misura in cui esso concerne un procedimento di fabbricazione o di utilizzazione di un prodotto chimico, ovvero un procedimento di fabbricazione di un prodotto farmaceutico o alimentare;
b) che i brevetti europei, nella misura in cui essi concernono i procedimenti agricoli od orticoli diversi da quelli ai quali si applica l'articolo 53, lettera b), non hanno effetto e possono essere annullati conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali;
c) che i brevetti europei hanno una durata inferiore a venti anni conformemente alle disposizioni in vigore per i brevetti nazionali;
d) che esso non e' vincolato dal protocollo relativo al riconoscimento.
3) Ogni riserva fatta da uno Stato contraente produce i suoi effetti durante un periodo di dieci anni al massimo a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Tuttavia, qualora uno Stato contraente abbia fatto riserve secondo il paragrafo 2, lettera a) e b), il Consiglio d'amministrazione, puo', nei riguardi di questo Stato, prorogare questo periodo di cinque anni al massimo, per tutte o per parte delle riserve fatte, a condizione che questo Stato presenti, al piu' tardi un anno prima della scadenza del periodo di dieci anni, una domanda motivata che permetta al Consiglio d'amministrazione di decidere che questo Stato non e' in grado di rinunciare alla riserva della scadenza del periodo di dieci anni.
4) Ogni Stato contraente che ha fatto una riserva la ritira appena le circostanze lo permettano. Il ritiro delle riserve e' fatto mediante notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania e prende effetto un mese dopo la data di ricevimento della notificazione.
5) Ogni riserva fatta in virtu' del paragrafo 2, lettere a), b) o c), si estende ai brevetti europei concessi in base a domande di brevetto europeo depositate durante il periodo nel quale la riserva produce i suoi effetti. Gli effetti di tale riserva sussistono per tutta la durata di questi brevetti.
6) Senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, ogni riserva cessa di produrre i suoi effetti alla scadenza del periodo di cui al paragrafo 3, prima frase, oppure, se questo periodo e' stato prorogato, alla fine della proroga.

Art. 168

Articolo 168
Campo d'applicazione territoriale
1) Ogni Stato contraente puo' dichiarare, nel suo strumento di ratifica o di adesione, o in qualsiasi altro momento, in una notificazione inviata al governo della Repubblica federale di Germania, che la convenzione e' applicabile a una o piu' territori per i quali esso assume la responsabilita' delle relazioni estere. I brevetti europei concessi per questo Stato producono il loro effetto sui territori per i quali questa dichiarazione ha preso effetto.
2) Se la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e' inclusa nello strumento di ratifica o di adesione, essa prende effetto alla data stessa della ratifica o dell'adesione; se la dichiarazione e' effettuata in una notificazione successiva al deposito lo strumento di ratifica o di adesione, questa dichiarazione prende effetto sei mesi dopo che il governo della Repubblica federale di Germania l'ha ricevuta.

Art. 169

Articolo 169
Entrata in vigore
1) La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito dell'ultimo degli strumenti di ratifica o di adesione di sei Stati sul territorio dei quali il numero totale di domande di brevetto depositate nel 1970 ha raggiunto almeno 180.000 per il complesso di detti Stati.
2) Ogni ratifica o adesione successiva all'entrata in vigore della presente convenzione prende effetto il primo giorno del terzo mese che segue il deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Art. 170

Articolo 170
Quota d'ammissione
1) Ogni Stato che ratifica la presente convenzione o vi aderisce dopo la sua entrata in vigore versa all'Organizzazione una quota d'ammissione che non sara' rimborsata.
2) La quota d'ammissione e' pari al 5 per cento dell'importo che risulta, per lo Stato considerato, dall'applicazione, all'importo totale delle somme dovuta dagli altri Stati contraenti per gli esercizi finanziari anteriori, del criterio di ripartizione dei contributi finanziari eccezionali prevista all'articolo 40, paragrafi 3 e 4, valido alla data in cui la ratifica o l'adesione di detto Stato prende effetto.
3) Qualora non siano stati richiesti contributi finanziari eccezionali per l'esercizio finanziario che precede quello che comprende la data di cui al paragrafo 2, il criterio di ripartizione alla quale detto paragrafo si riferisce e' quello che sarebbe stato applicabile allo Stato considerato per l'unico esercizio finanziario per il quale dovevano essere versati contributi finanziari eccezionali.

Art. 171

Articolo 171
Durata della convenzione
La presente convenzione e' stipulata per una durata illimitata.

Art. 172

Articolo 172
Revisione
1) La presente convenzione puo' essere riveduta da una conferenza degli Stati contraenti.
2) La conferenza e' preparata e convocata dal Consiglio d'amministrazione. Essa puo' validamente deliberare soltanto se vi sono rappresentati almeno tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione. Per essere adottato, il testo riveduto della convenzione deve essere approvato dai tre quarti degli Stati facenti parte della convenzione rappresentati alla conferenza, e votanti. L'astensione non e' considerata come voto.
3) Il testo riveduto della convenzione entra in vigore dopo il deposito degli strumenti di ratifica o l'adesione di un numero di Stati determinato dalla conferenza e alla data da questa stabilita.
4) Gli Stati che, alla data dell'entrata in vigore della convenzione riveduto, non l'hanno ratificata o non vi hanno aderito, cessano di far parte della presente convenzione a decorrere da questa data.

Art. 173

Articolo 173
Controversie tra Stati contraenti
1) Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, e' sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al Consiglio d'amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti.
2) Se l'accordo non e' raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia e' stata sottoposta al Consiglio d'amministrazione, uno qualsiasi degli Stati in causa puo' rivolgersi alla Corte internazionale di Giustizia per una decisione vincolante delle parti.

Art. 174

Articolo 174
Denuncia
Ogni Stato contraente puo' in qualsiasi momento denunciare la presente convenzione. La denuncia e' notificata al governo della Repubblica federale di Germania. Essa prende effetto un anno dopo la data di ricevimento di questa notificazione.

Art. 175

Articolo 175
Riserva dei diritti acquisiti
1) Quando uno Stato cessa di far parte della presente convenzione a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, e dell'articolo 174, i diritti acquisiti anteriormente in virtu' di questa convenzione rimangono impregiudicati.
2) Le domande di brevetto europeo, pendenti alla data in cui uno Stato designato cessa di far parte della convenzione, continuano ad essere istruite dall'Ufficio europeo dei brevetti, per quanto concerne questo Stato, come se la convenzione, nel testo in vigore dopo questa data, fosse ad esso applicabile.
3) Le disposizioni del paragrafo 2) sono applicabili ai brevetti europei nei cui riguardi, alla data menzionata in questo paragrafo, una procedura di opposizione e' in corso o il termine di opposizione non e' scaduto.
4) Il presente articolo non pregiudica il diritto di uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione di applicare ai brevetti europei le disposizioni del testo della convenzione della quale esso faceva parte.

Art. 176

Articolo 176
Diritti e obblighi finanziari di uno Stato contraente che ha cessato di far parte della convenzione
1) A uno Stato che ha cessato di far parte della presente convenzione, a norma dell'articolo 172, paragrafo 4, o dell'articolo 174, l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali da esso versati in base all'articolo 40, paragrafo 2, nella stessa data e nelle stesse condizioni in cui l'Organizzazione rimborsa i contributi finanziari eccezionali che altri Stati le hanno versato durante il medesimo esercizio finanziario.
2) Le somme il cui importo corrisponde alla percentuale delle tasse riscosse per il mantenimento in vigore dei brevetti europei nello Stato di cui al paragrafo 1 cosi' come sono definite nell'articolo 39, devono essere versate da quello Stato anche dopo che abbia cessato di far parte della presente convenzione; l'importo di queste somme e' quello che lo Stato considerato doveva versare alla data in cui esso ha cessato di far parte della presente convenzione.

Art. 177

Articolo 177
Lingue della convenzione
1) La presente convenzione e' redatta in un esemplare, nelle lingue francese, inglese e tedesco, depositato negli archivi del governo della Repubblica federale di Germania, i tre testi facendo tutti ugualmente fede.
2) I testi della presente convenzione, redatti nelle lingue ufficiali di Stati contraenti diverse da quelle nominate nel paragrafo 1 e approvati dal Consiglio d'amministrazione, sono considerati come testi ufficiali. In caso di divergenze d'interpretazione dei diversi testi, fanno fede i testi di cui al paragrafo 1.

Art. 178

Articolo 178
Trasmissioni e modificazioni
1) Il governo della Repubblica federale di Germania prepara copie certificate conformi della presente convenzione e le trasmette ai governi degli Stati firmatari o aderenti.
2) Il governo della Repubblica federale di Germania notifica ai governi degli Stati di cui al paragrafo 1:
a) le firme;
b) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione;
c) ogni riserva e ogni ritiro di riserva in applicazione delle disposizioni dell'articolo 167;
d) ogni dichiarazione o notificazione pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 168;
e) la data di entrata in vigore della presente convenzione;
f) ogni denuncia pervenutagli in applicazione delle disposizioni dell'articolo 174 e la data in cui la denuncia prende effetto.
3) Il governo della Repubblica federale di Germania fa registrare la presente convenzione presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
In fede di che, i plenipotenziari designati a tale scopo, dopo aver presentato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno firmato la presente convenzione.
Fatta a Monaco, il cinque ottobre millenovecentosettantatre.
(Seguono le firme)

Regolamento

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA CONCESSIONE DI BREVETTI EUROPEI
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE PRIMA DELLA CONVENZIONE
Capitolo I
LINGUE DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI
Regola 1
Deroghe, nella procedura scritta, alle disposizioni relative alle lingue della procedura
1) Gli opponenti e i terzi che intervengono in una procedura di opposizione possono presentare documenti in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. L'opponente o il terzo che interviene nella procedura di opposizione puo' presentare la traduzione, in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, di un documento che va presentato entro un termine stabilito.
2) I documenti utilizzati come mezzi di prova dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, segnatamente le pubblicazioni, possono essere presentati in qualsiasi lingua. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' esigere che una traduzione in una delle sue lingue ufficiali sia presentata entro un termine da esso assegnato che non puo' essere inferiore a un mese.
Regola 2
Deroghe, nella procedura orale, alle disposizioni relative alla lingua della procedura
1) Chiunque sia parte di una procedura orale dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti puo', in luogo e vece della lingua della procedura, usare una delle altre lingue ufficiali di questo Ufficio, purche' informi detto Ufficio almeno due settimane prima della data fissata per l'udienza oppure provveda all'interpretazione nella lingua della procedura. Ciascuna parte puo' del pari usare una delle lingue ufficiali di uno degli Stati contraenti purche' provveda all'interpretazione della lingua nella procedura. L'Ufficio europeo brevetti puo' autorizzare deroghe alle disposizioni di questo paragrafo.
2) Nel corso della procedura orale, gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti possono fare uso di una delle altre lingue ufficiali di questo Ufficio in luogo e vece della lingua della procedura.
3) Nel corso della procedura d'istruzione, le parti che devono essere sentite come anche i testimoni o esperti convocati, che non conoscono a sufficienza una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti o di uno degli Stati contraenti, possono far uso di un'altra lingua. Se l'istruzione e' stata ordinata su richiesta di una delle parti della procedura, le parti, i testimoni o gli esperti convocati, che si esprimono in lingue diverse dalle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, possono essere sentiti solo se la parte che ha fatto la richiesta provvede all'interpretazione nella lingua della procedura; l'Ufficio europeo dei brevetti puo' tuttavia autorizzare l'interpretazione in una delle sue altre lingue ufficiali.
4) Previo accordo delle parti e dell'Ufficio europeo dei brevetti, qualsiasi lingua puo' essere utilizzata nella procedura orale.
5) L'Ufficio europeo dei brevetti provvede a sue spese, ove occorra, all'interpretazione nella lingua della procedura o, eventualmente, in un'altra sua lingua ufficiale, a meno che quest'interpretazione non debba avvenire a cura di una delle parti della procedura.
6) Gli interventi degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti, delle parti della procedura, dei testimoni e degli esperti, fatti nei corso di una procedura orale in una delle lingue ufficiali di questo Ufficio, sono messi a verbale in questa lingua. Gli interventi fatti in un'altra lingua sono verbalizzati nella lingua ufficiale in cui sono stati tradotti. Le modifiche del testo della descrizione o delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo e del brevetto europeo sono messe a verbale nella lingua della procedura.
Regola 3
Cambiamento della lingua della procedura
1) Su domanda del richiedente o del titolare d'un brevetto e previa consultazione delle altre parti della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' autorizzare l'uso, come nuova lingua della procedura, di una delle sue altre lingue ufficiali.
2) Le modifiche della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo devono essere depositate nella lingua iniziale della procedura.
Regola 4
Lingua delle domande divisionali europee
Una domanda divisionale europea o, nel caso di cui all'articolo 14, paragrafo 2, la sua traduzione, deve essere depositata nella lingua iniziale della procedura della domanda anteriore di brevetto europeo.
Regola 5
Certificazione di traduzione
Se deve essere presentata la traduzione di un documento, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' esigere che, entro un termine da esso assegnato, si presenti un attestato con cui certifica che si tratta di una traduzione esatta del testo originale. Se l'attestato non e' presentato in tempo utile, il documento e' considerato come non ricevuto, salvo disposizioni contrarie della convenzione.
Regola 6
Termini e riduzione delle tasse
1) La traduzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, deve essere presentata entro un termine di tre mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo, e comunque prima dello scadere del termine di tredici mesi a decorrere dalla data di priorita'.
2) La traduzione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, deve essere presentata entro il termine di un mese a decorrere dal deposito del documento; se questo documento e' un atto di opposizione o di ricorso, il termine e' prorogato, ove occorra, fino alla scadenza del termine di opposizione o di ricorso.
3) Una riduzione dell'importo delle tasse di deposito, di esame, di opposizione o di ricorso e' accordata, secondo i casi, al richiedente, al titolare del brevetto o all'opponente che fa uso delle facolta' offerte dalle disposizioni dell'articolo 14, paragrafi 2 e 4. Questa riduzione e' fissata in una percentuale dell'importo di dette tasse, nel regolamento relativo alle tasse.
Regola 7
Valore giuridico della traduzione della domanda di brevetto europeo
Salvo prova contraria, l'Ufficio europeo dei brevetti puo', per determinare se l'oggetto della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo non si estende oltre il contenuto della domanda quale e' stata depositata, presumere che la traduzione di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e' una traduzione esatta del testo originale della domanda.
Capitolo II
ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI
Regola 8
Classificazione dei brevetti
1) L'Ufficio europeo dei brevetti utilizza:
a) fino all'entrata in vigore dell'Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971 sulla classificazione internazionale dei brevetti, la classificazione di cui all'articolo 1 della Convenzione europea del 19 dicembre 1954 sulla classificazione internazionale dei brevetti per invenzioni;
b) dopo l'entrata in vigore del succitato Accordo di Strasburgo, la classificazione di cui all'articolo 1 di questo Accordo.
2) La classificazione di cui al paragrafo 1 e' denominata in appresso classificazione internazionale.
Regola 9
Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di primo grado
1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti fissa il numero delle divisioni di ricerca, delle divisioni di esame e delle divisioni di opposizione. Ripartisce le attribuzioni tra questi organi con riferimento alla classificazione internazionale e decide, eventualmente, in merito alla classificazione di una domanda di brevetto europeo o di un brevetto europeo secondo il sistema di classificazione internazionale.
2) Oltre alle competenze loro assegnate dalla convenzione, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' conferire altre attribuzioni alla sezione di deposito, alle divisioni di ricerca, alle divisioni di esame, alle divisioni di opposizione ed alla divisione giuridica.
3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' conferire taluni compiti che incombono normalmente alle divisioni di esame o alle divisioni di opposizione e che non presentano particolari difficolta' tecniche o giuridiche ad agenti che non sono esaminatori qualificati sul piano tecnico o giuridico.
4) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' conferire a uno dei cancellieri delle divisioni di opposizione la competenza esclusiva per fissare l'importo delle spese di procedura ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 2.
Regola 10
Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di primo grado e designazione dei loro membri
1) Prima dell'inizio di ogni anno d'attivita', si procede alla ripartizione delle attribuzioni tra le commissioni di ricorso e alla designazione dei membri titolari e supplenti di ciascuna di esse e della Commissione ampliata di ricorso. Ogni membro di una commissione di ricorso puo' essere designato per piu' commissioni di ricorso.
Queste misure possono, all'occorrenza, essere modificate durante l'anno d'attivita' considerato.
2) Le misure di cui al paragrafo 1 vengono adottate da un organo composto del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, come presidente, del Vicepresidente incaricato delle commissioni di ricorso, dei presidenti delle commissioni di ricorso e di tre altri membri delle commissioni di ricorso eletti dal complesso dei membri di queste commissioni per l'anno d'attivita' considerato. Questo organo puo' validamente deliberare solo se sono presenti almeno cinque dei suoi membri, tra cui il Presidente o un Vicepresidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e due presidenti di commissioni di ricorso. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.
3) L'organo di cui al paragrafo 2 dirime i conflitti d'attribuzione tra piu' commissioni di ricorso.
4) Il Consiglio d'amministrazione puo' conferire alle commissioni di ricorso le competenze di cui all'articolo 134, paragrafo 8, lettera c).
Regola 11
Regolamento di procedura degli organi di secondo grado
L'organo di cui alla regola 10, paragrafo 2, stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso. La Commissione ampliata di ricorso stabilisce essa stessa il suo regolamento di procedura.
Regola 12
Struttura amministrativa dell'Ufficio europeo dei brevetti
1) Le divisioni di esame e le divisioni di opposizione sono raggruppate sul piano amministrativo, in modo da formare delle direzioni il cui numero e' fissato dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
2) Le direzioni, la divisione giuridica, le commissioni di ricorso e la Commissione ampliata di ricorso, come anche i servizi amministrativi dell'Ufficio europeo dei brevetti, sono raggruppati, sul piano amministrativo, in modo da formare delle direzioni generali. La sezione di deposito e le divisioni di ricerca sono raggruppate, sul piano amministrativo, in modo da sostituire una direzione generale.
3) Ciascuna direzione generale e' diretta da un Vicepresidente. La nomina di un Vicepresidente a capo di una direzione generale e' decisa dal Consiglio d'amministrazione, sentito il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA CONVENZIONE
Capitolo I
PROCEDURE PREVISTE PER I CASI IN CUI IL RICHIEDENTE O IL TITOLARE DEL BREVETTO NON E' UNA PERSONA ABILITATA
Regola 13
Sospensione della procedura
1) Se un terzo fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver avviato, contro il richiedente, una procedura intesa a stabilire che il diritto alla concessione del brevetto gli appartiene, l'Ufficio europeo dei brevetti sospende la procedura di concessione, a meno che questo terzo non consenta a proseguire questa procedura. Questo consenso deve essere dichiarato per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti; esso e' irrevocabile. La sospensione della procedura non puo' tuttavia intervenire prima della pubblicazione della domanda di brevetto europeo.
2) Se all'Ufficio europeo dei brevetti e' fornita la prova che una decisione passata in giudicato e' stata pronunciata nella procedura intesa a rivendicare il diritto alla concessione del brevetto europeo, l'ufficio europeo dei brevetti notifica al richiedente e, ove occorra, alle altre parti interessate che la procedura di concessione e' ripresa a decorrere dalla data indicata nella notificazione, a meno che, conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), una nuova domanda di brevetto europeo non sia stata depositata per tutti gli Stati contraenti designati. Se la decisione pronunciata e' a favore del terzo, la procedura puo' essere ripresa solo dopo la scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui la decisione e' passata in giudicato, a meno che il terzo non abbia domandato la prosecuzione della procedura di concessione.
3) Simultaneamente o successivamente, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' decidere di sospendere la procedura e fissare la data in cui intende riprendere la procedura pendente dinanzi ad esso, senza tener conto dello stato della procedura di cui al paragrafo 1 avviata contro il richiedente. Questa data deve essere notificata al terzo, al richiedente ed eventualmente, alle altre parti interessate.
Se, prima di questa data, non viene prodotta la prova che una decisione passata in giudicato e' stata pronunciata, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' riprendere la procedura.
4) Se, nel corso di una procedura di opposizione in pendenza del termine di opposizione, un terzo fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver avviato contro il titolare e del brevetto europeo, una procedura intesa a stabilire che il diritto al brevetto europeo gli appartiene, l'Ufficio europeo dei brevetti sospende la procedura di opposizione, a meno che detto terzo non consenta alla prosecuzione della procedura. Questo consenso deve essere dichiarato per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti; esso e' irrevocabile.
La sospensione puo' tuttavia essere decisa solo quando la divisione di opposizione considera l'opposizione ricevibile. Sono applicabili i paragrafi 2 e 3.
5) La sospensione della procedura implica la sospensione dei termini in corso, eccettuati quelli per il pagamento delle tasse annuali. La parte del termine non ancora trascorsa comincia a decorrere dal giorno della ripresa della procedura; tuttavia, la restante durata del termine a decorrere dal giorno della ripresa della procedura non puo' essere inferiore a due mesi.
Regola 14
Limitazione della facolta' di ritirare la domanda di brevetto europeo
Dal giorno in cui un terzo fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver avviato una procedura concernente il diritto alla concessione del brevetto, e sino al giorno in cui l'Ufficio europeo dei brevetti riprende la procedura di concessione, ne' la domanda di brevetto europeo ne' la designazione di uno Stato contraente possono essere ritirate.
Regola 15
Deposito di una nuova domanda di brevetto europeo da parte della persona abilitata
1) Se la persona alla quale e' stato riconosciuto il diritto alla concessione del brevetto europeo in virtu' di una decisione passata in giudicato depositata, a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), una nuova domanda di brevetto europeo, la domanda di brevetto europeo iniziale e' considerata ritirata, a decorrere dal giorno del deposito della nuova domanda, per quanto concerne gli Stati contraenti in cui la decisione e' stata pronunciata o riconosciuta.
2) Le tasse di deposito, di ricerca e di designazione per la nuova domanda di brevetto europeo devono essere pagate entro il termine di un mese a decorrere dal suo deposito. Il pagamento delle tasse di designazione puo' nondimeno essere effettuato sino alla scadenza del termine prescritto nell'articolo 79, paragrafo 2, per la domanda iniziale di brevetto europeo, nel caso in cui quest'ultimo termine scada dopo quello menzionato nella prima frase del presente paragrafo.
3) I termini prescritti nell'articolo 77, paragrafi 3 e 5, per la trasmissione delle domande di brevetto europeo sono, per la nuova domanda di brevetto europeo, di quattro mesi a decorrere dalla data effettiva di deposito di questa domanda.
Regola 16
Trasferimento parziale del diritto al brevetto europeo in virtu' di una decisione definitiva
1) Se una decisione passata in giudicato ha riconosciuto il diritto alla concessione del brevetto europeo ad un terzo per una parte soltanto dell'oggetto della domanda di brevetto europeo, l'articolo 61 come anche la regola 15 sono applicabili per questa parte.
2) All'occorrenza, la domanda iniziale di brevetto europeo conterra', per gli Stati contraenti designati nei quali la decisione e' stata pronunciata o riconosciuta, delle rivendicazioni, una descrizione e dei disegni diversi da quelli che la domanda contiene per gli altri Stati contraenti designati.
3) Se un terzo e' stato sostituito, in virtu' dell'articolo 99, paragrafo 5, al titolare precedente per uno o piu' Stati contraenti designati, il brevetto europeo mantenuto nella procedura di opposizione puo' contenere per questi Stati contraenti, delle rivendicazioni, una descrizione e dei disegni diversi da quelli che il brevetto contiene per gli altri Stati contraenti designati.
Capitolo II
MENZIONE DELL'INVENTORE
Regola 17
Designazione dell'inventore
1) La designazione dell'inventore deve essere fatta nella richiesta di concessione del brevetto europeo. Tuttavia, se il richiedente non e' l'inventore o l'unico inventore, questa designazione deve essere fatta in un documento distinto; essa deve contenere il nome e cognome e l'indirizzo completo dell'inventore, la dichiarazione di cui all'articolo 81 e la firma del richiedente o quella del suo mandatario.
2) L'Ufficio europeo dei brevetti non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore.
3) Se il richiedente non e' l'inventore o l'unico inventore, l'Ufficio europeo dei brevetti indirizza all'inventore una copia della designazione dell'inventore comunicando nel contempo le indicazioni previste nell'art. 128, paragrafo 5.
4) Il richiedente e l'inventore non possono prevalersi dell'omissione della notificazione di cui al paragrafo 3 ne' degli errori in essa contenuti.
Regola 18
Pubblicazione della designazione dell'inventore
1) La persona designata come inventore e' menzionata come tale nella domanda di brevetto europeo pubblicata e nel fascicolo del brevetto europeo. Se cio' non e' possibile, la persona designata come inventore deve essere menzionata come tale, se il richiedente o il titolare del brevetto lo richiede, negli esemplari della domanda di brevetto europeo pubblicata o dei fascicoli del brevetto europeo non ancora distribuiti.
2) Se un terzo presenta all'Ufficio europeo dei brevetti una decisione passata in giudicato in virtu' della quale il richiedente o il titolare di un brevetto e' tenuto a designarlo come inventore, sono applicabili le disposizioni del paragrafo 1. Tuttavia, nel caso di cui al paragrafo 1, seconda frase, anche il terzo puo' chiedere di essere menzionato negli esemplari della domanda di brevetto europeo pubblicata o dei fascicoli del brevetto europeo non ancora distribuiti.
3) I provvedimenti di cui al paragrafo 1 non sono applicabili qualora l'inventore designato dal richiedente o dal titolare del brevetto comunichi per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti che rinuncia alla sua designazione come inventore.
Regola 19
Rettifica della designazione dell'inventore
1) Una designazione errata dell'inventore puo' essere rettificata soltanto su istanza accompagnata da una dichiarazione di consenso della persona designata a torto e, se l'istanza non e' presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, una dichiarazione di consenso dell'uno o dell'altro. Sono applicabili le disposizioni della regola 17.
2) Se una designazione errata dell'inventore e' stata trascritta nel Registro europeo dei brevetti o pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti, questa trascrizione o questa pubblicazione viene rettificata. La menzione della designazione errata dell'inventore e' rettificata negli esemplari della domanda di brevetto europeo pubblicata o dei fascicoli del brevetto europeo non ancora distribuiti.
3) Le disposizioni del paragrafo 2 sono applicabili all'annullamento di una designazione errata dell'inventore.
Capitolo III
TRASCRIZIONE NEL REGISTRO DI TRASFERIMENTI, LICENZE E ALTRI DIRITTI
Regola 20
Trascrizione di trasferimenti
1) Ogni trasferimento della domanda di brevetto europeo e' trascritto nel Registro europeo dei brevetti su richiesta di qualsivoglia parte interessata e su presentazione dell'originale oppure di una copia certificata conforme dell'atto di trasferimento o dei documenti ufficiali attestanti il trasferimento, ovvero di estratti di questo atto o di questi documenti che consentano di costatare il trasferimento. Un esemplare di questi documenti giustificativi deve rimanere in possesso dell'Ufficio europeo dei brevetti.
2) La richiesta e' considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento di una tassa amministrativa. Essa puo' essere respinta solo se le condizioni del paragrafo 1 e, eventualmente, quelle dell'articolo 72, non sono soddisfatte.
3) Un trasferimento ha effetto nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti solo dopo che gli siano pervenuti i documenti di cui al paragrafo 1 e soltanto nei limiti che da essi risultano.
Regola 21
Trascrizione di licenze ed altri diritti
1) Le disposizioni della regola 20, paragrafi 1 e 2, sono applicabili alla trascrizione della concessione o del trasferimento di una licenza come anche alla trascrizione della costituzione o del trasferimento di un diritto reale su una domanda di brevetto europeo e della esecuzione forzata su una tale domanda.
2) Le trascrizioni di cui al paragrafo 1 sono cancellate su richiesta; la richiesta e' considerata depositata solo ad avvenuto pagamento di una tassa amministrativa. La richiesta deve essere corredata di documenti dai quali risulti che il diritto e' estinto o di una dichiarazione nella quale il titolare del brevetto consente alla cancellazione della trascrizione; la richiesta puo' essere respinta solo se queste condizioni non sono soddisfatte.
Regola 22
Indicazioni speciali per la trascrizione di una licenza
1) Una licenza su una domanda di brevetto europeo e' trascritta nel Registro europeo dei brevetti come licenza esclusiva se il richiedente e il licenziatario ne fanno domanda.
2) Una licenza su una domanda di brevetto europeo e' trascritta nel Registro europeo dei brevetti come sub-licenza quando essa e concessa dal titolare di una licenza trascritta in detto registro.
Capitolo IV
ATTESTATI DI ESPOSIZIONE
Regola 23
Attestato di esposizione
Il richiedente deve, entro un termine di quattro mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo, presentare l'attestato di cui all'articolo 55, paragrafo 2, rilasciato durante l'esposizione dal servizio competente per la protezione della proprieta' industriale in questa esposizione, dal quale risulti che l'invenzione vi ha effettivamente figurato. Questo attestato deve, inoltre, contenere la data di apertura dell'esposizione e, eventualmente, quella della prima divulgazione dell'invenzione se queste due date non coincidono. All'attestato devono essere uniti documenti che consentono di identificare l'invenzione, autenticati dal servizio suddetto.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE TERZA DELLA CONVENZIONE
Capitolo I
DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO
Regola 24
Disposizioni generali
1) Il deposito delle domande di brevetto europeo puo' essere effettuato direttamente o a mezzo posta.
2) L'amministrazione presso la quale la domanda di brevetto europeo e' depositata appone la data di ricevimento sui documenti di questa domanda. Essa rilascia immediatamente al richiedente una ricevuta che indica almeno il numero della domanda, la natura e il numero dei documenti e la data del loro ricevimento.
3) Se l'amministrazione presso la quale la domanda di brevetto europeo e' depositata e' quella di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b), questa amministrazione informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti del ricevimento dei documenti della domanda.
Essa indica all'Ufficio europeo dei brevetti la natura di questi documenti, il giorno del loro ricevimento, il numero assegnato alla domanda e, eventualmente, la data di priorita'.
4) Qualora l'Ufficio europeo dei brevetti abbia ricevuto una domanda di brevetto europeo tramite il servizio centrale della proprieta' industriale di uno Stato contraente, ne informa il richiedente indicandogli la data in cui la domanda e' pervenuta.
Regola 25
Prescrizioni per il deposito di una domanda divisionale europea
1) Una domanda divisionale europea puo' essere depositata:
a) in qualsivoglia momento dopo la data di ricevimento della domanda iniziale da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti, con la riserva che dopo il ricevimento della prima notificazione della divisione di esame, la domanda divisionale sia depositata entro il termine assegnato nella notificazione o, dopo questo termine, che la divisione di esame reputi giustificato il deposito di una domanda divisionale.
b) entro due mesi a decorrere dalla limitazione della domanda iniziale di brevetto europeo effettuata su richiesta della divisione di esame, quando questa domanda non soddisfa le esigenze dell'articolo 82.
2) La descrizione e i disegni della domanda iniziale di brevetto europeo, e di una domanda divisionale di brevetto europeo devono, di regola, riferirsi soltanto agli elementi per i quali una protezione e' richiesta nella rispettiva domanda. Tuttavia, se e' necessario descrivere in una domanda gli elementi per i quali una protezione e' richiesta in un'altra domanda, si fara' riferimento a quest'altra domanda.
3) Le tasse di deposito, di ricerca e di designazione devono essere pagate per ogni domanda divisionale europea, entro un mese dal suo deposito. Il pagamento delle tasse di designazione puo' tuttavia essere effettuato sino alla scadenza del termine prescritto nell'articolo 79, paragrafo 2, per la domanda iniziale di brevetto europeo, qualora questo termine scada dopo quello citato nella prima frase del presente paragrafo.
Capitolo II
DISPOSIZIONI DISCIPLINANTI LE DOMANDE
Regola 26
Richiesta di concessione
1) La richiesta di concessione di un brevetto europeo deve essere presentata su un modulo stabilito dall'ufficio europeo dei brevetti.
Moduli stampati sono messi gratuitamente a disposizione dei depositanti dalle amministrazioni di cui all'articolo 75, paragrafo 1.
2) La richiesta deve contenere:
a) una istanza per la concessione di un brevetto europeo;
b) il titolo dell'invenzione, che deve dare una chiara e concisa designazione tecnica dell'invenzione e non deve contenere nessuna designazione di fantasia. Se la domanda di brevetto europeo contiene rivendicazioni di diverse categorie (prodotto, procedimento, dispositivo o utilizzazione), cio', deve apparire chiaramente nel titolo;
c) il nome, l'indirizzo, la cittadinanza, lo Stato del domicilio o della sede del richiedente. Le persone fisiche devono essere indicate con nome e cognome, il cognome deve precedere il nome. Le persone giuridiche e le societa' assimilate alle persone giuridiche a norma della legge che le disciplina devono essere indicate con la loro designazione ufficiale. Gli indirizzi devono essere indicati secondo le esigenze normalmente richieste per il rapido recapito della corrispondenza all'indirizzo indicato. Essi devono in ogni caso contenere tutte le indicazioni amministrative pertinenti, ivi compreso l'eventuale numero civico. E' raccomandata l'indicazione dell'indirizzo telegrafico e telex e del numero telefonico;
d) se il richiedente ha nominato un mandatario, il nome e l'indirizzo professionale del medesimo indicati secondo le prescrizioni di cui alla lettera c);
e) se del caso, l'indicazione che si tratta di una domanda divisionale europea e il numero della domanda iniziale di brevetto europeo;
f) nel caso di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), il numero della domanda iniziale di brevetto europeo;
g) se la priorita' di una domanda anteriore e' rivendicata, una dichiarazione in tal senso nella quale e' indicata la data di questa domanda e lo Stato nel quale o per il quale essa e' depositata;
h) la designazione dello Stato contraente o degli Stati contraenti in cui la protezione e' richiesta;
i) la firma del richiedente o quella del suo mandatario;
j) l'elenco dei documenti uniti alla richiesta. Questo elenco deve anche indicare il numero di fogli della descrizione, delle rivendicazioni, dei disegni e dell'estratto uniti alla richiesta;
k) la designazione dell'inventore, se questi e' il richiedente.
3) Se vi sono piu' richiedenti, la richiesta deve contenere la designazione di un richiedente o di un mandatario quale rappresentante comune.
Regola 27
Contenuto della descrizione
1) La descrizione deve:
a) incominciare con il titolo dell'invenzione, formulato esattamente come nella richiesta di concessione di un brevetto europeo;
b) precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione si riferisce;
c) indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui, a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile per la comprensione dell'invenzione, per la redazione del rapporto di ricerca europea e per l'esame; preferibilmente, si citeranno le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica;
d) esporre l'invenzione, quale e' caratterizzata nelle rivendicazioni, in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico, anche se esso non e' esplicitamente designato come tale, e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica;
e) descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne sono;
f) indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell'invenzione per la quale la protezione e' richiesta; tale indicazione deve riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni, se ve ne sono;
g) indicare esplicitamente, se cio' non risulta in modo evidente dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, in qual modo questa ultima e' atta ad avere un'applicazione industriale.
2) La descrizione deve essere presentata nel modo e nell'ordine indicati nel paragrafo 1, a meno che, a motivo della natura dell'invenzione, un modo o un ordine differente non procuri una migliore comprensione dell'invenzione o una presentazione piu' concisa.
Regola 28
Prescrizioni disciplinanti le domande di brevetto europeo concernenti microrganismi
1) Quando un'invenzione concernente un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante un siffatto procedimento implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico, si considera che la domanda di brevetto europeo ed il brevetto europeo espongono l'invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perche' un esperto del ramo possa attuarla, soltanto se:
a) una coltura del microrganismo e' stata depositata, al piu' tardi il giorno stesso del deposito della domanda, presso un centro di raccolta di colture;
b) la domanda, quale e' stata depositata, contiene le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo e
c) la domanda indica il centro di raccolta di colture, la data di deposito della coltura e il numero del deposito.
2) Le indicazioni di cui al paragrafo 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di due mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto europeo. La comunicazione di queste indicazioni significa che il richiedente si obbliga, senza riserve e in modo irrevocabile, a mettere la coltura depositata a disposizione della presente regola.
3) A decorrere dal giorno della pubblicazione della domanda di brevetto europeo, la coltura e' accessibile a chiunque ne faccia richiesta. La richiesta deve essere indirizzata al centro di raccolta di colture ed e' considerata come presentata solo se contiene:
a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta;
b) l'impiego di chi fa la richiesta nei confronti del richiedente o del titolare del brevetto di non rendere accessibile la coltura a terzi e,
c) nel caso in cui la richiesta e' presentata prima della data della menzione della concessione del brevetto, l'impiego nei confronti del richiedente di utilizzare la coltura esclusivamente a scopo sperimentale.
4) Una copia della richiesta e' comunicata al richiedente o al titolare del brevetto.
5) L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera b), cessa di avere effetto quando la domanda di brevetto europea e' respinta, ritirata o considerata ritirata oppure, se il brevetto e' stato concesso, nel giorno in cui il brevetto europeo e' decaduto in tutti gli Stati designati.
6) L'impegno di cui al paragrafo 3, lettera c), cessa di avere effetto quando la domanda di brevetto europeo e' respinta, ritirata o considerata ritirata oppure, se il brevetto e' stato concesso, alla data della menzione della concessione del brevetto.
7) La disposizione di cui al paragrafo 3, lettera c), non e' applicabile nella misura in cui chi fa la richiesta utilizza la coltura in virtu' di una licenza obbligatoria. L'espressione "licenza obbligatoria" comprende le licenze d'ufficio e qualsiasi diritto di utilizzazione nell'interesse pubblico di un'invenzione brevettata.
8) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti ordina la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'elenco dei centri di raccolta di coltura abilitati per l'applicazione di questa regola e conclude con questi servizi accordi, in particolare a proposito del deposito, della conservazione delle colture e dell'accessibilita' delle medesime al pubblico.
Regola 29
Forma e contenuto delle rivendicazioni
1) Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche tecniche dell'invenzione, l'oggetto della domanda per il quale la protezione e' richiesta. Qualora sia giustificato, le rivendicazioni devono contenere:
a) un preambolo contenente la designazione dell'oggetto della inversione e le caratteristiche tecniche necessarie per definire gli elementi rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno parte dello stato della tecnica;
b) una parte caratterizzante, preceduta dall'espressione "caratterizzato in" oppure "caratterizzato da", che espone le caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle caratteristiche di cui alla lettera a) si richiede la protezione.
2) Salve le disposizioni dell'articolo 82, una domanda di brevetto europeo puo' contenere piu' rivendicazioni indipendenti della medesima categoria (prodotto, procedimento, dispositivo o utilizzazione) se l'oggetto dell'invenzione non puo' essere convenientemente coperto da una sola rivendicazione.
3) Ogni rivendicazione menzionante le caratteristiche essenziali dell'invenzione puo' essere seguita da una o piu' rivendicazioni concernenti modi particolari di attuazione di questa invenzione.
4) Ogni rivendicazione che contiene tutte le caratteristiche di un'altra rivendicazione (rivendicazione dipendente) deve presentare, possibilmente nel preambolo, un riferimento a quest'altra rivendicazione e precisare le caratteristiche supplementari per le quali la protezione e' richiesta. Una rivendicazione dipendente e' ugualmente ammessa quando la rivendicazione alla quale essa si riferisce direttamente e' essa pure una rivendicazione dipendente.
Tutte le rivendicazioni dipendenti che, si riferiscono a una rivendicazione anteriore unica o a piu' rivendicazioni anteriori devono, per quanto possibile, essere raggruppate nel modo piu' appropriato.
5) Il numero di rivendicazioni deve essere ragionevole, tenuto conto della natura dell'invenzione per la quale la protezione e' richiesta. Se vi sono piu' rivendicazioni, esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe.
6) Le rivendicazioni, salvo in caso di assoluta necessita', non devono fondarsi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche della invenzione, su riferimenti alla descrizione o ai disegni; in particolare, esse non devono fondarsi su riferimenti del genere di: "come descritto nella parte... della descrizione" o "come illustrato nella figura... dei disegni".
7) Se la domanda di brevetto europeo contiene dei disegni, le caratteristiche tecniche menzionate nelle rivendicazioni devono, di regola, se cio' facilita la comprensione della rivendicazione, essere seguite da segni di riferimento relativi a queste caratteristiche, messi tra parentesi. I segni di riferimento non possono essere intesi come una limitazione della rivendicazione.
Regola 30
Rivendicazioni di categorie differenti
L'articolo 82 va inteso nel senso che una domanda di brevetto europeo puo' in particolare comprendere:
a) oltre a una rivendicazione indipendente per un prodotto, una rivendicazione indipendente per un procedimento specialmente concepito per la fabbricazione di questo prodotto e una rivendicazione indipendente per una utilizzazione di questo prodotto, oppure;
b) oltre a una rivendicazione indipendente per un procedimento una rivendicazione indipendente per un dispositivo o un mezzo specialmente concepito per l'attuazione di questo procedimento, oppure;
c) oltre a una rivendicazione indipendente per un prodotto, una rivendicazione indipendente per un procedimento specialmente concepito per la fabbricazione di questo prodotto e una rivendicazione indipendente per un dispositivo o un mezzo specialmente concepito per l'attuazione di questo procedimento.
Regola 31
Rivendicazioni soggette a tassa
1) Se una domanda di brevetto contiene piu' di dieci rivendicazioni al momento del deposito, una tassa di rivendicazione deve essere pagata per ogni rivendicazione in piu' della decima. Le tasse di rivendicazione devono essere pagate al piu' tardi entro un mese a decorrere dal deposito della domanda.
2) Le disposizioni del primo paragrafo sono applicabili nel caso in cui, alla data della notificazione della divisione di esame prevista alla regola 51, paragrafo 4, la domanda di brevetto europeo contenga piu' rivendicazioni soggette a tassa che non al momento del deposito oppure contenga per la prima volta a questa data piu' di dieci rivendicazioni. Le tasse di rivendicazione esigibili alla data di questa notificazione devono essere pagate entro il termine prescritto dalla succitata disposizione.
3) In caso di mancato pagamento in tempo utile della tassa di rivendicazione per una delle rivendicazioni, si considera che il richiedente abbia abbandonato questa rivendicazione. Una tassa di rivendicazione esigibile e pagata non viene rimborsata.
Regola 32
Forma dei disegni
1) La superficie utile dei fogli che contengono disegni non deve superare 26,2 cm x 17 cm. La superficie utile o utilizzata di questi fogli non deve essere inquadrata. I margini minimi sono i seguenti:
margine superiore: 2,5 cm
margine sinistro: 2,5 cm
margine destro: 1,5 cm
margine inferiore: 1 cm
2) I disegni devono essere eseguiti come segue:
a) I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti persistenti, neri o blu, sufficientemente densi e scuri, di larghezza uniforme e con bordi ben delineati, senza colori ne' tinteggiature.
b) Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolino la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici.
c) La scala dei disegni e la chiarezza della loro esecuzione grafica devono essere tali che una riproduzione fotografica con riduzione lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti i dettagli. Nei casi eccezionali, in cui figura sul disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente.
d) Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui disegni devono, senza eccezioni, essere semplici e chiari. L'uso di parentesi, cerchietti o virgolette, in combinazione con cifre e lettere, non e' consentito.
e) Tutte le linee dei disegni vanno normalmente tracciate mediante strumenti da disegno.
f) Gli elementi di una medesima figura devono essere proporzionati gli uni agli altri, a meno che una differenza di proporzioni non sia indispensabile per la chiarezza della figura.
g) L'altezza delle cifre e delle lettere non deve essere inferiore a 0,32 cm. L'alfabeto latino e, se tale e' la consuetudine, l'alfabeto greco, devono essere usati per le lettere che figurano sui disegni.
h) Un foglio di disegno puo' contenere piu' figure. Quando le figure disegnate su piu' fogli sono parti di una figura completa, esse devono essere presentate in modo che si possa costituire la figura completa senza che risulti occultata alcuna parte delle figure che si trovano sui diversi fogli. Le figure devono essere disposte, preferibilmente, nel senso verticale, su uno o piu' fogli, nettamente separate le une dalle altre ma senza spreco di spazio; esse devono essere numerate progressivamente in cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli.
i) Si possono utilizzare segni di riferimento sui disegni solo se essi figurano nella descrizione e nelle rivendicazioni e viceversa. I segni di riferimento dei medesimi elementi devono essere identici in tutta la domanda.
j) I disegni non devono contenere spiegazioni, fatta eccezione per indicazioni brevi indispensabili; quali "acqua", "vapore", "aperto", "chiuso", "sezione AB" e, per gli schemi elettrici, i diagrammi schematici di impianti e i diagrammi che rappresentano schematicamente le fasi di un processo, brevi parole-chiave indispensabili per la loro comprensione. Queste parole devono essere situate in modo che la loro eventuale traduzione possa essere incollata su di esse senza occultare le linee dei disegni.
3) Gli schemi delle fasi di un processo e i diagrammi sono considerati come disegni.
Regola 33
Forma e contenuto dell'estratto
1) L'estratto deve contenere il titolo dell'invenzione.
2) L'estratto deve comprendere un breve riassunto di cio' che e' esposto nella descrizione, nelle rivendicazioni e nei disegni; il riassunto deve indicare il ramo della tecnica al quale l'invenzione appartiene e deve essere redatto in modo da permettere una chiara comprensione del problema tecnico, dell'essenza della soluzione di questo problema mediante l'invenzione e della o delle utilizzazioni principali dell'invenzione. L'estratto comprende eventualmente la formula chimica che, fra quelle che figurano nella domanda di brevetto, caratterizza nel miglior modo l'invenzione. Esso non deve contenere dichiarazioni relative ai meriti o al valore attribuiti all'invenzione o alle sue ipotetiche applicazioni.
3) L'estratto dovra' contenere preferibilmente, non piu' di centocinquantamila parole.
4) Se la domanda di brevetto europeo comprende dei disegni, il richiedente deve indicare la figura del disegno o, eccezionalmente, le figure dei disegni che egli propone di far pubblicare assieme all'estratto. L'Ufficio europeo dei brevetti puo' decidere di pubblicare un'altra figura o altre figure se ritiene che essa caratterizza o che esse caratterizzano meglio l'invenzione. Ciascuna delle caratteristiche principali menzionate nell'estratto e illustrate dal disegno deve essere seguita da un segno di riferimento messo tra parentesi.
5) L'estratto deve essere redatto in modo che possa efficacemente servire come strumento di selezione nel ramo della tecnica e permettere, in particolare, di stabilire se sia necessario o no consultare la domanda di brevetto stessa.
Regola 34
Elementi inammissibili
1) La domanda di brevetto europeo non deve contenere:
a) elementi o disegni contrari all'ordine pubblico o al buon costume;
b) dichiarazioni denigratorie riguardo ai prodotti o procedimenti di terzi o nei confronti del merito o della validita' di domande di brevetto o di brevetti di terzi. Semplici confronti con lo stato della tecnica non sono di per se' considerati denigratori;
c) elementi palesemente estranei al soggetto o superflui.
2) Se una domanda di brevetto europeo contiene elementi e disegni di cui al paragrafo 1, lettera a), l'Ufficio europeo dei brevetti li omette al momento della pubblicazione indicando il posto e il numero delle parole e dei disegni omessi.
3) Se la domanda di brevetto europeo contiene dichiarazioni di cui al paragrafo 1, lettera b), l'Ufficio europeo dei brevetti puo' ometterle al momento della pubblicazione della domanda. In questo caso, esso indica il posto e il numero delle parole omesse, e fornisce, su richiesta, una copia dei brani omessi.
Regola 35
Disposizioni generali relative alla presentazione dei documenti della domanda
1) Le traduzioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sono considerate come documenti della domanda.
2) I documenti della domanda di brevetto europeo devono essere forniti in tre esemplari. Questa disposizione non e' applicabile alla richiesta di concessione del brevetto europeo ne' ai documenti presentati conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, prima fase.
3) I documenti della domanda di brevetto europeo devono essere presentati in modo che possano essere riprodotti direttamente mediante fotografia, procedimento elettrostatico, stampa offset e microfilm, in numero illimitato di esemplari. I fogli non devono presentare strappi ne' essere spiegazzati o piegati. Una sola facciata dei fogli deve essere utilizzata.
4) I documenti della domanda di brevetto europeo devono essere presentati su carta flessibile, forte, bianca, liscia, non lucida e resistente, nel formato A4 (29,7 cm x 21 cm). Salva la regola 32, paragrafo 2, lettera h), ogni foglio deve essere utilizzato in modo che i lati corti si trovino in alto e in basso (senso verticale).
5) Ogni documento della domanda di brevetto europeo (richiesta, descrizione, rivendicazioni, disegni, estratto) deve incominciare su un nuovo foglio. Tutti i fogli devono essere riuniti in modo da poter essere facilmente sfogliati e facilmente separati e nuovamente riuniti.
6) Salva la regola 32, paragrafo 1, i margini minimi devono essere i seguenti:
margine superiore del primo foglio
eccettuato quello della richiesta: 8 cm margine superiore degli altri fogli: 2 cm margine sinistro: 2,5 cm margine destro: 2 cm margine inferiore: 2 cm
Le dimensioni massime raccomandate per i margini di cui sopra sono le seguenti:
margine del primo foglio
eccettuato quello della richiesta: 9 cm margine superiore degli altri fogli: 4 cm margine sinistro: 4 cm margine destro: 3 cm margine inferiore: 3 cm
7) I margini dei fogli devono essere totalmente vergini all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo.
8) Tutti i fogli della domanda di brevetto europeo devono essere numerati progressivamente in cifre arabe. I numeri dei fogli devono essere scritti in cima ai fogli, nel mezzo, ma non nel margine superiore.
9) Le righe di ogni foglio della descrizione devono di regola essere numerate di cinque in cinque. I numeri devono essere scritti sul lato sinistro, a destra del margine.
10) La richiesta di concessione del brevetto europeo, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto devono essere dattilografati o stampati. Solo i simboli e caratteri grafici, le formule chimiche o matematiche possono essere manoscritti o disegnati, ove sia necessario. Per i testi dattilografati e' prescritto l'interlinea 1½. Tutti i testi devono essere scritti con caratteri le cui maiuscole siano alte almeno 0,21 cm, in colore scuro e indelebile.
11) La richiesta di concessione del brevetto europeo, la descrizione, le rivendicazioni e l'estratto non devono contenere disegni. La descrizione, le rivendicazioni e l'estratto possono contenere formule chimiche o matematiche. La descrizione e l'estratto possono contenere tabelle soltanto se il loro oggetto ne fa apparire l'interesse.
12) Pesi e misure devono essere espressi nel sistema metrico o indicati anche in questo sistema qualora si utilizzi un altro sistema. Le temperature devono essere espresse in gradi centigradi o indicate anche in gradi centigradi qualora si utilizzi un altro sistema. Le densita' vanno espresse in unita' metriche. Per altre indicazioni fisiche, si devono utilizzare le unita' della pratica internazionale, per le formule matematiche i simboli generalmente in uso e per le formule chimiche i simboli, pesi atomici e le formule molecolari generalmente in uso. Di regola, si devono utilizzare soltanto termini, segni e simboli tecnici generalmente accettati nel ramo.
13) La terminologia e i segni della domanda di brevetto europeo devono essere uniformi.
14) I fogli non devono presentare cancellature oltre un limite ragionevole ne' contenere correzioni, ritocchi sovrapposti o aggiunte tra le righe. Deroghe a questa regola possono essere ammesse se l'autenticita' del contenuto non ne soffre e se esse non fanno ostacolo ad una buona riproduzione.
Regola 36
Documenti presentati successivamente
1) Le disposizioni delle regole 27, 29 e 32 a 35 si applicano ai documenti che sostituiscono documenti della domanda di brevetto europeo.
2) Qualsiasi altro documento che non sia uno di quelli di cui al paragrafo 1 deve, di regola, essere dattilografato o stampato. Un margine di circa 2,5 cm deve essere lasciato libero sul lato sinistro del foglio.
3) Eccettuati i documenti allegati, i documenti da presentare dopo il deposito della domanda di brevetto europeo devono essere firmati.
Se un documento non e' firmato, l'Ufficio europeo dei brevetti invita l'interessato a rimediare a questa irregolarita' entro un termine che essa gli assegna. Se il documento viene firmato entro detto termine, esso conserva la sua data di ricevimento. In caso contrario, il documento e' considerato non ricevuto.
4) I documenti che devono essere comunicati ad altre persone ovvero concernono piu' domande di brevetto europeo o piu' brevetti europei, devono essere presentati in un numero sufficiente di esemplari. Se l'interessato, malgrado l'ingiunzione dell'Ufficio europeo dei brevetti, non rispetta questo obbligo, gli esemplari mancanti vengono allestiti a sue spese.
5) In deroga alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, i documenti da presentare dopo il deposito della domanda di brevetto europeo possono essere inviati per telegramma o per telex. Tuttavia, un documento riproducente il testo del telegramma o del telescritto e conforme alle prescrizioni del presente regolamento deve essere inviato entro due settimane a decorrere dal ricevimento del telegramma o del telescritto. Se questo documento non e' presentato in tempo utile, il telegramma o il telescritto e' considerato non ricevuto.
Capitolo III
TASSE ANNUALI
Regola 37
Pagamento delle tasse annuali
1) Il pagamento delle tasse annuali per una domanda di brevetto europeo e' esigibile, per ogni anno successivo, l'ultimo giorno del mese omonimo di quello del deposito della domanda di brevetto europeo. La tassa puo' essere validamente pagata al piu' presto un anno prima della sua scadenza. L'importo da pagare per la tassa annuale e' quello in vigore il giorno della scadenza.
2) Se, per una tassa annuale che scade entro i tre mesi che seguono l'entrata in vigore di una decisione di aumento delle tasse, e' stato pagato in tempo utile l'importo esigibile prima di questo aumento, la tassa e' considerata validamente pagata a condizione che la differenza venga pagata entro un termine di sei mesi a decorrere dalla scadenza. Non viene riscossa nessuna soprattassa.
3) La tassa annuale che sarebbe esigibile a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, e dell'articolo. 76, paragrafo 2, per una domanda divisionale di brevetto europeo, deve essere pagata entro quattro mesi dal suo deposito. Sono applicabili il paragrafo 2 e l'articolo 86, paragrafo 2 e 3.
4) La tassa annuale per una nuova domanda di brevetto europeo depositata conformemente all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), non e' esigibile per l'anno in cui essa e' stata depositata e per l'intero anno precedente.
Capitolo IV
PRIORITA'
Regola 38
Dichiarazione di priorita' e documenti di priorita'
1) La dichiarazione di priorita' di cui all'articolo 88, paragrafo 1, indica la data del deposito anteriore, lo Stato nel quale o per il quale il deposito e' stato effettuato e il numero di questo deposito.
2) La data e lo Stato del deposito anteriore devono essere indicati all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo; il numero del deposito deve essere indicato prima della scadenza del sedicesimo mese dopo la data di priorita'.
3) La copia della domanda anteriore esigibile in caso di rivendicazione di una priorita' deve essere presentata prima della scadenza del sedicesimo mese dopo la data di priorita'. La copia deve essere certificata conforme dall'amministrazione che ha ricevuto la domanda anteriore; ad essa va unito un attestato di questa amministrazione indicante la data di deposito della domanda anteriore.
4) Qualora una traduzione della domanda anteriore in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sia richiesta, esso dovra' essere presentata entro un termine di venti mesi a decorrere dalla data di priorita'.
5) Le indicazioni contenute nella dichiarazione di priorita' sono menzionate nella domanda di brevetto europeo pubblicata e riportate sul fascicolo del brevetto europeo.
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE QUARTA DELLA CONVENZIONE
Capitolo I
ESAME DA PARTE DELLA SEZIONE DI DEPOSITO
Regola 39
Notificazione in base all'esame del deposito
Se la domanda di brevetto europeo non soddisfa le esigenze dell'articolo 80, la sezione di deposito notifica al richiedente le irregolarita' constatate e lo informa che se non vi rimedia entro un mese, la domanda non sara' trattata quale domanda di brevetto europeo. Se il richiedente rimedia in tempo utile alle irregolarita' constatate, la sezione di deposito gli notifica la data di deposito.
Regola 40
Esame di talune condizioni formali
Le condizioni formali che ogni domanda di brevetto deve soddisfare a norma dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera b, sono quelle in cui alla regola 32, paragrafi 1 e 2, alla regola 35, paragrafi 2 a 11 e 14, e alla regola 36, paragrafi 2 e 4.
Regola 41
Correzione di irregolarita' nei documenti della domanda
1) Se l'esame di cui all'articolo 91, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e g), rivela irregolarita' della domanda di brevetto europeo, la sezione di deposito ne informa il richiedente e lo invita a rimediare a queste irregolarita' entro un termine da essa assegnato.
La descrizione, le rivendicazioni e i disegni possono essere modificati soltanto nella misura necessaria per rimediare alle irregolarita' constatate e conformemente alle osservazioni della sezione di deposito.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili se il richiedente che rivendica la priorita' ha omesso di indicare, all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo, la data o il paese del primo deposito.
3) Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili neppure qualora l'esame riveli che la data del primo deposito indicata all'atto del deposito della domanda di brevetto europeo precede di piu' di un anno la data di deposito della domanda di brevetto europeo. In tal caso, la sezione di deposito informa il richiedente che non esiste un diritto di priorita' a meno che, entro un mese, egli non indichi una data rettificata che cada entro l'anno che precede la data di deposito della domanda di brevetto europeo.
Regola 42
Designazione successiva dell'inventore
1) Se dall'esame prescritto dall'articolo 91, paragrafo 1, lettera f), risulta che la designazione dell'inventore non e' stata effettuata in conformita' alla regola 17, la sezione di deposito notifica al richiedente che se egli non rimedia a questa irregolarita' entro il termine previsto all'articolo 91, paragrafo 5, la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata.
2) Nel caso di una domanda divisionale europea o di una nuova domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), il termine entro il quale l'inventore puo' ancora essere designato non puo' in nessun caso essere inferiore a due mesi a decorrere dalla notificazione di cui al paragrafo 1, la quale deve menzionare la data di scadenza di questo termine.
Regola 43
Disegni omessi o depositati tardivamente
1) Se dall'esame prescritto dall'articolo 91, paragrafo 1, lettera g), risulta che i disegni sono stati depositati dopo la data di deposito della domanda di brevetto europeo, la sezione di deposito notifica al richiedente che i disegni ed i riferimenti ad essi che figurano nella domanda di brevetto europeo sono considerati soppressi a meno che il richiedente non presenti, entro un mese, una richiesta tendente ad ottenere una domanda la cui data sara' quella del deposito dei disegni.
2) Se dall'esame risulta che i disegni non sono stati depositati, la sezione di deposito invita il richiedente a depositarli entro un mese e lo informa che la data della domanda sara' quella del deposito dei disegni o che, se i disegni non vengono depositati in tempo utile, i riferimenti ai disegni figuranti nella descrizione saranno considerati soppressi.
3) Ogni nuova data di deposito della domanda e' notificata al richiedente.
Capitolo II
RAPPORTO DI RICERCA EUROPEA
Regola 44
Contenuto del rapporto di ricerca europea
1) Il rapporto di ricerca europea cita i documenti di cui l'Ufficio europeo dei brevetti dispone alla data di redazione del rapporto, che possono essere presi in considerazione per l'apprezzamento della novita' dell'invenzione che forma l'oggetto della domanda di brevetto europeo e dell'attivita' inventiva.
2) Ogni citazione e' fatta in relazione alle rivendicazioni che essa concerne. Ove occorra, le parti pertinenti del documento citato vengono identificati (ad esempio indicando la pagina, la colonna e le righe oppure le figure).
3) Il rapporto di ricerca europea deve fare distinzione tra i documenti citati pubblicati prima della data di priorita', quelli pubblicati tra la data di priorita' e la data di deposito e quelli pubblicati dopo la data di deposito.
4) Ogni documento riferentesi a una divulgazione orale, a una utilizzazione o a qualsiasi altra divulgazione avvenuta prima della data di deposito della domanda di brevetto europeo, e' citato nel rapporto di ricerca europea precisando la data di pubblicazione del documento, qualora esista, e quella della divulgazione non scritta.
5) Il rapporto di ricerca europea e' redatto nella lingua della procedura.
6) Il rapporto di ricerca europea indica la classificazione della domanda di brevetto europeo secondo il sistema di classificazione internazionale.
Regola 45
Ricerca incompleta
Se la divisione di ricerca ritiene che la domanda di brevetto europeo non e' conforme alle disposizioni della convenzione, a tal punto che una ricerca significativa sullo stato della tecnica non puo' essere effettuata nei riguardi di tutte o di alcune rivendicazioni, dichiara che una tale ricerca e' impossibile oppure redige, nella misura in cui cio' e' fattibile, un rapporto parziale di ricerca europea. La dichiarazione e il rapporto parziale sono considerati, ai fini della procedura successiva, come rapporto di ricerca europea.
Regola 46
Rapporto di ricerca europea in caso di mancanza di unita' dell'invenzione
1) La divisione di ricerca, qualora ritenga che la domanda di brevetto europeo non soddisfa l'esigenza concernente l'unita' dell'invenzione, redige il rapporto di ricerca europea per le parti della domanda di brevetto europeo che si riferiscono all'invenzione o alla pluralita' di invenzioni ai sensi dell'articolo 82, citata in primo luogo nelle rivendicazioni. Essa comunica al richiedente che rapporti di ricerca europea possono essere redatti per le altre invenzioni soltanto se le tasse esigibili sono pagate entro un termine da essa assegnato, non inferiore a due settimane ne' superiore a sei settimane. La divisione di ricerca redige rapporti di ricerca europea per le parti della domanda di brevetto europeo che si riferiscono alle invenzioni per le quali le tasse esigibili sono state pagate.
2) Ogni tassa pagata a norma del paragrafo 1 viene rimborsata se, nel corso dell'esame della domanda di brevetto europeo eseguito dalla divisione di esame, il richiedente ne fa domanda e se la divisione di esame constata che la comunicazione di cui al paragrafo 1 non era giustificata.
Regola 47
Contenuto definitivo dell'estratto
1) La divisione di ricerca redige il rapporto di ricerca europea e, contemporaneamente, stabilisce il contenuto definitivo dell'estratto.
2) Il contenuto definitivo dell'estratto e' comunicato al richiedente assieme al rapporto di ricerca europea.
Capitolo III
PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO EUROPEO
Regola 48
Preparativi tecnici per la pubblicazione
1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce quando i preparativi tecnici per la pubblicazione della domanda di brevetto europeo sono considerati terminati.
2) La domanda di brevetto europeo non viene pubblicata quando essa e' stata definitivamente respinta o e' stata ritirata o e' considerata ritirata prima della fine dei preparativi per la pubblicazione.
Regola 49
Forma della pubblicazione delle domande di brevetto europeo e dei rapporti di ricerca europea
1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce la forma della pubblicazione delle domande di brevetto europeo come pure le indicazioni che devono figurarvi. Le medesime disposizioni sono applicabili quando il rapporto di ricerca e l'estratto sono pubblicati separatamente. Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' stabilire particolari norme per la pubblicazione dell'estratto.
2) Gli Stati contraenti designati devono essere indicati nella domanda di brevetto europeo pubblicata.
3) Se, prima della fine dei preparativi tecnici per la pubblicazione della domanda di brevetto europeo, le rivendicazioni sono state modificate conformemente alla regola 86, paragrafo 2, la pubblicazione contiene tanto le rivendicazioni iniziali che le rivendicazioni nuove o modificate.
Regola 50
Informazioni concernenti la pubblicazione
1) L'Ufficio europeo dei brevetti e' tenuto a notificare al richiedente la data in cui il Bollettino europeo dei brevetti ha menzionato la pubblicazione del rapporto di ricerca europea e a richiamare la sua attenzione, in questa notificazione, sulle disposizioni dell'articolo 94, paragrafi 2 e 3, il cui testo va allegato.
2) Il richiedente non puo' invocare l'omissione della notificazione di cui al paragrafo 1. Se la notificazione indica per errore una data posteriore a quella della menzione di pubblicazione, la data posteriore e' considerata determinante per il termine di presentazione della richiesta di esame, a meno che l'errore non sia manifesto.
Capitolo IV
ESAME DA PARTE DELLA DIVISIONE DI ESAME
Regola 51
Procedura di esame
1) Nella notificazione inviata a norma dell'articolo 96, paragrafo 1, l'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente, se questi lo desidera, a prendere posizione riguardo al rapporto di ricerca europea ed a modificare, se del caso, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni.
2) In ogni notificazione inviata a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, la divisione di esame invita il richiedente, se del caso, a rimediare alle irregolarita' constatate e, ove occorra, a depositare una descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni modificati.
3) Ogni notificazione fatta a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, deve essere motivata e indicare, se del caso, tutti i motivi che ostano alla concessione del brevetto europeo.
4) Prima di prendere la decisione di concedere il brevetto europeo, la divisione di esame notifica al richiedente il testo in cui essa intende concedere il brevetto europeo e lo invita a pagare entro un termine di tre mesi le tasse di concessione e di stampa ed a presentare una traduzione delle rivendicazioni nelle due lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura. Se, entro detto termine, il richiedente ha manifestato il suo disaccordo sulla concessione del brevetto europeo in questo testo, la notificazione della divisione di esame e' considerata non fatta e l'esame viene ripreso.
5) La notificazione della divisione di esame contemplata al paragrafo 4 deve indicare gli Stati designati che esigono una traduzione in virtu' delle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 1.
6) La decisione di concessione del brevetto europeo indica qual e' il testo della domanda di brevetto europeo in base al quale il brevetto europeo e' concesso.
Regola 52
Concessione del brevetto europeo a piu' richiedenti
Se persone differenti sono iscritte nel Registro europeo dei brevetti come titolari della domanda di brevetto europeo in Stati contraenti differenti, la divisione di esame concede il brevetto europeo, per ciascuno di detti Stati contraenti, al richiedente o ai richiedenti registrati come titolari dei diritti per questo Stato.
Capitolo V
FASCICOLO DEL BREVETTO EUROPEO
Regola 53
Forma del fascicolo del brevetto europeo
Le disposizioni della regola 49, paragrafi 1 e 2, si applicano al fascicolo del brevetto europeo. Il fascicolo menziona inoltre il termine entro il quale il brevetto europeo puo' essere oggetto di opposizione.
Regola 54
Certificato di brevetto europeo
1) Appena il fascicolo del brevetto europeo e' stato pubblicato, l'Ufficio europeo dei brevetti rilascia al titolare del brevetto un certificato di brevetto europeo al quale il fascicolo e' unito. Il certificato di brevetto europeo attesta che il brevetto concesso per l'invenzione descritta nel fascicolo e' stato rilasciato per gli Stati contraenti designati nel fascicolo stesso alla persona nominata nel certificato.
2) Il titolare del brevetto europeo puo' chiedere duplicati del certificato di brevetto europeo pagando una tassa amministrativa.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE QUINTA DELLA CONVENZIONE
Regola 55
Contenuto dell'atto di opposizione
L'atto di opposizione deve contenere:
a) il nome, l'indirizzo e lo Stato in cui si trova il domicilio o la sede dell'opponente, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c);
b) il numero del brevetto europeo contro il quale l'opposizione e' proposta, nonche' la designazione del suo titolare e il titolo dell'invenzione;
c) una dichiarazione in cui si precisa in quale misura si fa opposizione al brevetto europeo, i motivi sui quali l'opposizione e' fondata, nonche' i fatti e gli argomenti invocati a sostegno di questi motivi;
d) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario dell'opponente, se nominato, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c).
Regola 56
Registro dell'opposizione per irricevibilita'
1) Se la divisione di opposizione costata che l'opposizione non e' conforme alle disposizioni dell'articolo 99, paragrafo 1, della regola 1, paragrafo 1, e della regola 55, lettera c) oppure non designa il brevetto in causa in modo sufficiente, essa respinge l'opposizione dichiarandola irricevibile, a meno che l'opponente non abbia rimediato a questa irregolarita' prima della scadenza del termine di opposizione.
2) Se la divisione di opposizione costata che l'opposizione non e' conforme a disposizioni della regola 55 diverse da quelle previste nel paragrafo 1, essa ne fa notifica all'opponente invitandolo a rimediare alle irregolarita' costatate, entro un termine da essa assegnato. Se l'atto di opposizione non e' regolarizzato entro tale termine, la divisione di opposizione respinge l'opposizione dichiarandola irricevibile.
3) Ogni decisione mediante la quale un'opposizione e' respinta per irricevibilita' e' notificata, unitamente a una copia dell'atto di opposizione, al titolare del brevetto.
Regola 57
Misure preparatorie all'esame dell'opposizione
1) Se l'opposizione e' ricevibile, la divisione di opposizione notifica al titolare del brevetto l'opposizione proposta e lo invita a presentare, entro un termine da essa assegnato, le sue deduzioni e, se del caso, a proporre modifiche della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni.
2) Se piu' opposizioni sono state proposte, la divisione di opposizione notifica, contemporaneamente alla notificazione di cui al paragrafo 1, tali opposizioni agli altri opponenti.
3) La divisione di opposizione notifica le deduzioni del titolare del brevetto e ogni modifica da questi proposta alle altre parti e, se lo reputa opportuno, invita le parti a replicare entro un termine da essa assegnato.
4) In caso di domanda di intervento nella procedura di opposizione, la divisione di opposizione puo' esimersi dall'applicare le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.
Regola 58
Esame dell'opposizione
1) Ogni notificazione effettuata in virtu' dell'articolo 101, paragrafo 2, nonche' ogni risposta sono notificate a tutte le parti.
2) In ogni notificazione che gli e' stata fatta in applicazione dell'articolo 101, paragrafo 2, il titolare del brevetto europeo e' eventualmente invitato a depositare, ove occorra, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni in forma modificata.
3) Ove occorra, ogni notificazione fatta al titolare del brevetto europeo in applicazione dell'articolo 101, paragrafo 2, deve essere motivata. Nella notificazione devono essere indicati eventualmente tutti i motivi che si oppongono al mantenimento del brevetto europeo.
4) Prima di prendere la decisione di mantenere il brevetto europeo nella sua forma modificata, la divisione di opposizione notifica alle parti che essa intende mantenere il brevetto cosi' modificato e le invita a presentare le loro deduzioni entro il termine di un mese qualora non siano d'accordo sul testo nel quale essa intende mantenere il brevetto.
5) In caso di disaccordo sul testo notificato dalla divisione di opposizione, l'esame dell'opposizione puo' essere proseguito; nel caso contrario, la divisione di opposizione, trascorso il termine di cui al paragrafo 4, invita il titolare del brevetto europeo a pagare entro il termine di tre mesi la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto europeo e a presentare una traduzione delle rivendicazioni modificate nelle due lingue dell'Ufficio europeo dei brevetti diverse da quella della procedura.
6) La notificazione della divisione di opposizione di cui al paragrafo 5 deve indicare gli Stati contraenti designati che esigono una traduzione in applicazione delle disposizioni dell'articolo 65, paragrafo 1.
7) Nella decisione di mantenimento del brevetto europeo nella sua forma modificata e' indicato il testo sulla cui base il brevetto europeo e' stato mantenuto.
Regola 59
Richiesta di documenti
Se, nel corso della procedura di opposizione, una parte menziona documenti che l'Ufficio europeo dei brevetti non possiede, questo Ufficio puo' esigere che detti documenti gli siano forniti entro un termine da esso assegnato. Se i documenti non sono forniti in tempo utile, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' non tener conto degli argomenti a sostegno dei quali essi sono invocati.
Regola 60
Prosecuzione d'ufficio della procedura di opposizione
1) Se il titolare ha rinunciato al brevetto europeo per tutti gli Stati contraenti designati o se il brevetto e' decaduto per tutti questi Stati la procedura di opposizione puo' essere proseguita su richiesta dell'opponente; questa richiesta deve essere presentata entro un termine di due mesi a decorrere dal giorno in cui l'Ufficio europeo dei brevetti ha notificato all'opponente la rinuncia o la decadenza.
2) Se l'opponente muore o diventa incapace di agire, la procedura di opposizione puo' essere proseguita d'ufficio, anche senza la partecipazione dei suoi eredi o rappresentanti legali. La procedura puo' essere proseguita anche in caso di ritiro dell'opposizione.
Regola 61
Trasferimento del brevetto europeo
Le disposizioni della regola 20 si applicano al trasferimento del brevetto europeo durante il termine di opposizione o durante la procedura di opposizione.
Regola 62
Forma del nuovo fascicolo del brevetto europeo nella procedura di opposizione
Le disposizioni della regola 49, paragrafi 1 e 2, si applicano al nuovo fascicolo del brevetto europeo.
Regola 63
Spese
1) La ripartizione delle spese e' stabilita nella decisione sull'opposizione. Vanno prese in considerazione unicamente le spese necessarie per una adeguata difesa dei diritti in causa. Nelle spese e' inclusa la rimunerazione dei rappresentanti delle parti.
2) Il calcolo delle spese e i documenti giustificativi devono essere uniti alla richiesta di determinazione delle spese. Questa richiesta e' ricevibile soltanto quando la decisione per la quale la determinazione delle spese e' stata chiesta e' passata in giudicato.
Per la determinazione delle spese, e' sufficiente che esse siano attendibili.
3) La richiesta di una decisione della divisione di opposizione sulla determinazione delle spese fatta dal cancelliere deve essere motivata e presentata per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti entro un mese dalla notifica della determinazione delle spese. Essa e' considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di determinazione delle spese.
4) La divisione di opposizione decide in merito alla richiesta di cui al paragrafo 3 senza procedura orale.
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE SESTA DELLA CONVENZIONE
Regola 64
Contenuto dell'atto di ricorso
L'atto di ricorso deve contenere:
a) il nome e l'indirizzo del ricorrente, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c);
b) una richiesta che identifichi la decisione impugnata e indichi in quale misura si chiede che sia modificata o revocata.
Regola 65
Rigetto del ricorso per irricevibilita'
1) Se il ricorso non e' conforme alle esigenze degli articoli 106, 107 e 108 e a quelle della regola 1, paragrafo 1, e della regola 64, lettera b), la commissione di ricorso lo respinge dichiarandolo irricevibile, a meno che non sia stato rimediato alle irregolarita' prima della scadenza, secondo i casi, dell'uno o dell'altro dei termini stabiliti all'articolo 108.
2) Se la commissione di ricorso costata che il ricorso non e' conforme alle disposizioni della regola 64, lettera a), essa ne fa notifica al ricorrente e lo invita a rimediare alle irregolarita' costatate entro un termine da essa assegnato. Se il ricorso non e' regolarizzato entro tale termine, la commissione di ricorso lo respinge dichiarandolo irricevibile.
Regola 66
Esame di ricorso
1) Salvo diversa disposizione, sono applicabili alla procedura di ricorso le disposizioni relative alla procedura dinanzi all'organo che ha preso la decisione che forma oggetto del ricorso.
2) La decisione e' firmata dal presidente della commissione di ricorso e dal funzionario competente della cancelleria di detta commissione. La decisione contiene:
a) l'indicazione che essa e' stata presa dalla commissione di ricorso;
b) la data in cui e' stata presa;
c) i nomi del presidente e degli altri membri della commissione di ricorso che vi hanno partecipato;
d) la designazione delle parti e dei loro rappresentanti;
e) le conclusioni delle parti;
f) l'esposto conciso dei fatti;
g) i motivi;
h) il dispositivo, ivi compresa eventualmente la decisione concernente spese procedurali.
Regola 67
Rimborso della tassa di ricorso
Il rimborso della tassa di ricorso e' ordinato in caso di revisione pregiudiziale o quando la commissione di ricorso ha accolto il ricorso, se il rimborso risponde a un criterio di equita' a motivo di un vizio di procedura sostanziale. Il rimborso e' ordinato, in caso di revisione pregiudiziale, dall'organo la cui decisione e' stata impugnata e, negli altri casi, dalla commissione di ricorso.
PARTE SETTIMA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE SETTIMA DELLA CONVENZIONE
Capitolo I
DECISIONI E NOTIFICAZIONI DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI
Regola 68
Forma delle decisioni
1) In una procedura orale dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Esse sono poi stese per iscritto e notificate alle parti.
2) Le decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti contro le quali si puo' ricorrere devono essere motivate e contenere l'avvertimento che la decisione in causa puo' fare oggetto di un ricorso.
L'avvertimento deve anche richiamare l'attenzione delle parti sul disposto degli articoli 106, 107 e 108 il cui testo va allegato. Le parti non possono invocare l'omissione di questo avvertimento.
Regola 69
Costatazione della perdita di un diritto
1) Se l'Ufficio europeo dei brevetti costata che la perdita di un diritto, qualunque esso sia, risulta dalla convenzione senza che una decisione di rigetto della domanda di brevetto europeo, che una decisione di concessione, di revoca o di mantenimento del brevetto europeo o che una decisione concernente un provvedimento istruttorio sia stata presa, esso ne fa notifica alla persona interessata conformemente alle disposizioni dell'articolo 119.
2) Se l'interessato ritiene che le conclusioni dell'Ufficio europeo dei brevetti non sono fondate, esso puo', entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica di cui al paragrafo 1, richiedere una decisione in materia dell'Ufficio europeo brevetti. Tale decisione e' presa solo qualora l'Ufficio europeo dei brevetti non condivida l'opinione dell'interessato; in caso contrario, l'Ufficio europeo dei brevetti informa l'interessato.
Regola 70
Forma delle notificazioni dell'Ufficio europeo dei brevetti
Ogni notificazione dell'Ufficio europeo dei brevetti deve recare la firma e il nome del funzionario responsabile. L'apposizione di un bollo o del sigillo ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' fare le veci della firma e del nome del funzionario.
Capitolo II
PROCEDURA ORALE E ISTRUZIONE
Regola 71
Citazione ad una procedura orale
1) La citazione delle parti ad una procedura orale conformemente all'articolo 116 fa menzione della disposizione del paragrafo 2 della presente regola. Salvo che le parti non si accordino su un termine piu' breve, il termine di citazione e' di almeno un mese.
2) Se una parte regolarmente citata dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti ad una procedura orale non e' comparsa, la procedura puo' essere proseguita in sua assenza.
Regola 72
Istruzione da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti
1) Se l'Ufficio europeo dei brevetti ritiene necessario sentire parti, testimoni o esperti oppure procedere a un sopraluogo, esso prende all'uopo una decisione nella quale sono indicati il corrispondente mezzo di prova, i fatti pertinenti da provare, il giorno, l'ora e il luogo dell'istruzione. Se l'audizione di testimoni o di esperti e' stata chiesta da una parte, la decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce il termine entro il quale la parte che ha fatto la richiesta deve dichiarare a questo Ufficio nome e indirizzo dei testimoni ed esperti che essa desidera siano sentiti.
2) La citazione delle parti, dei testimoni o degli esperti stabilisce un termine di almeno un mese, salvo che gli interessati si accordino su un termine piu' breve. La citazione deve contenere:
a) un estratto della decisione di cui al paragrafo 1, nel quale devono essere precisati in particolare il giorno, l'ora ed il luogo dell'istruzione ordinata come pure i fatti sui quali le parti, testimoni ed esperti saranno sentiti;
b) la designazione delle parti della procedura e l'indicazione dei diritti che spettano ai testimoni ed agli esperti in virtu' delle disposizioni della regola 74, paragrafi 2, 3 e 4;
c) una indicazione secondo la quale ogni parte, ogni testimonio od ogni esperto puo' chiedere di essere sentito dalle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio egli risiede, come pure un invito a comunicare all'Ufficio europeo dei brevetti, entro il termine assegnato da questo Ufficio, se e' disposto a comparire dinanzi a detto Ufficio.
3) Prima di essere sentiti, la parte, il testimonio o l'esperto vengono avvertiti che l'Ufficio europeo dei brevetti puo' chiedere alle autorita' giudiziarie competenti dello Stato sul cui territorio essi risiedono di sentirli nuovamente sotto giuramento o sotto un'altra forma egualmente vincolante.
4) Le parti possono assistere all'istruzione e fare domande pertinenti alle parti, testimoni ed esperti sentiti.
Regola 73
Commissione di esperti
1) L'Ufficio europeo dei brevetti decide in quale forma devono essere presentate le relazioni degli esperti da esso designati.
2) Il mandato dell'esperto deve contenere:
a) una descrizione precisa del suo incarico;
b) il termine assegnatogli per la presentazione della relazione peritale;
c) la designazione delle parti della procedura;
d) l'indicazione dei diritti che gli spettano in virtu' delle disposizioni della regola 74, paragrafi 2, 3 e 4.
3) Le parti ricevono una copia della relazione peritale scritta.
4) Le parti possono ricusare gli esperti. Il competente organo dell'Ufficio europeo dei brevetti delibera sulla ricusazione.
Regola 74
Spese dell'istruzione
1) L'Ufficio europeo dei brevetti puo' subordinare l'esecuzione dell'istruzione al deposito presso l'Ufficio stesso, ad opera della parte che ha chiesto questa istruzione, di una provvigione di cui esso fissa l'importo in base ad una stima delle spese.
2) I testimoni e gli esperti, che sono stati citati dall'Ufficio europeo dei brevetti e compaiono dinanzi ad esso, hanno diritto ad un rimborso adeguato delle loro spese di viaggio e di soggiorno. Una anticipazione su queste spese puo' essere loro concessa. La prima frase del presente paragrafo e' applicabile ai testimoni ed agli esperti che compaiono dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti senza che esso li abbia citati e che vengono sentiti in tale qualita'.
3) I testimoni che hanno diritto a un rimborso a norma del paragrafo 2 hanno inoltre diritto a una indennita' di mancato guadagno; gli esperti hanno diritto ad onorari per i loro lavori.
Queste indennita' o questi onorari sono pagati ai testimoni o esperti dopo l'adempimento dei loro doveri o della loro missione.
4) Il Consiglio d'amministrazione determina le modalita' di applicazione delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3. Il pagamento delle somme dovute a norma di detti paragrafi e' effettuato dall'Ufficio europeo dei brevetti.
Regola 75
Conservazione della prova
1) L'Ufficio europeo dei brevetti puo', su richiesta, procedere immediatamente ad una istruzione allo scopo di conservare la prova di fatti che possono essere rilevanti per una decisione che l'Ufficio dovra' presumibilmente prendere in merito ad una domanda di brevetto europeo o ad un brevetto europeo, se e' da temere che una fase successiva l'istruzione possa divenire piu' difficile o addirittura impossibile. La data dell'istruzione deve essere notificata al richiedente o al titolare del brevetto in tempo utile perche' possa parteciparvi. Questi puo' fare domande pertinenti.
2) La richiesta deve contenere:
a) il nome, l'indirizzo e lo Stato in cui si trova il domicilio o la sede della persona che fa la richiesta, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c);
b) le indicazioni sufficienti per l'identificazione della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo in causa;
c) l'indicazione dei fatti che rendono necessaria l'istruzione;
d) l'indicazione del mezzo di prova;
e) un esposto del motivo giustificante la presunzione secondo cui in una fase successiva l'istruzione potrebbe divenire piu' difficile o addirittura impossibile.
3) La richiesta e' considerata presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di conservazione della prova.
4) Per la decisione in merito alla richiesta e per la conseguente istruzione e' competente l'organo dell'Ufficio europeo dei brevetti che sarebbe stato incaricato di prendere le decisioni per la quale i fatti da provare possono essere rilevanti. Sono applicabili le disposizioni della convenzione relative all'istruzione nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti.
Regola 76
Verbale delle procedure orali e delle istruzioni
1) Nelle procedure orali e nelle istruzioni, si redige un verbale che contiene l'essenziale della procedura orale o dell'istruzione, le dichiarazioni pertinenti delle parti e le disposizioni delle parti, dei testimoni o degli esperti come anche il risultato del sopralluogo.
2) Il verbale della deposizione di un testimonio, di un esperto o di una parte e' letto in sua presenza o gli e' sottoposto per conoscenza. L'esecuzione di questa formalita' e l'approvazione della persona che ha deposto sono menzionate nel verbale. Qualora il verbale non sia approvato, le osservazioni formulate sono menzionate.
3) Il verbale e' firmato dal funzionario che lo ha redatto e dall'agente che ha condotto la procedura orale o l'istruzione.
4) Le parti ricevono una copia del verbale.
Capitolo III
NOTIFICA
Regola 77
Disposizioni generali relative alla notifica
1) Le notifiche previste nelle procedure dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti riguardano l'originale del documento da notificare ovvero una copia di questo documento certificata conforme dall'Ufficio europeo dei brevetti. Tuttavia, la certificazione non e' richiesta per le copie di documenti presentati dalle parti.
2) La notifica diretta avviene:
a) per posta;
b) mediante consegna nei locali dell'Ufficio europeo dei brevetti;
c) mediante pubblicazione.
3) La notifica tramite il servizio centrale della proprieta' industriale di uno Stato contraente e' fatta conformemente alle disposizioni applicabili presso detto servizio nelle procedure nazionali.
Regola 78
Notifica per posta
1) Le decisioni che fanno decorrere un termine di ricorso, le citazioni e gli altri documenti per i quali il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti prescrive questo genere di notifica, sono notificati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Le altre notifiche per posta, eccettuate quelle previste nel paragrafo 2, sono fatte mediante lettera raccomandata.
2) Le notifiche a destinatari che non hanno ne' domicilio ne' sede sul territorio di uno Stato contraente e non hanno nominato un mandatario conformemente all'articolo 133, paragrafo 2, sono fatte consegnando alla posta il documento da notificare come lettera ordinaria che reca il piu' recente indirizzo del destinatario noto all'Ufficio europeo dei brevetti. La notifica e' considerata effettuata al momento della consegna alla posta, anche se la lettera e' rinviata al mittente per mancato recapito.
3) La notifica fatta per lettera raccomandata con o senza ricevuta di ritorno e' considerata consegnata al destinatario nel decimo giorno che segue la consegna alla posta, a meno che il documento da notificare non gli sia pervenuto ovvero non gli sia pervenuto piu' tardi; in caso di contestazione, spetta all'Ufficio europeo dei brevetti provare che la lettera e' giunta a destinazione o, se del caso, stabilire la data della sua consegna al destinatario.
4) La notifica mediante lettera raccomandata con o senza ricevuta di ritorno e' considerata effettuata anche se la lettera e' stata respinta.
5) Nella misura in cui la notifica per posta non e' interamente disciplinata dalle disposizioni della presente regola, alla medesima e' applicabile la legislazione dello Stato sul cui territorio la notifica e' effettuata.
Regola 79
Notifica mediante consegna diretta
La notifica puo' essere effettuata nei locali dell'Ufficio europeo dei brevetti mediante consegna diretta del documento da notificare al destinatario, il quale ne accusa ricevuta. La notifica e' considerata effettuata anche se il destinatario rifiuta di accettare il documento da notificare o di accusarne ricevuta.
Regola 80
Notifica mediante pubblicazione
1) Se non e' possibile conoscere l'indirizzo del destinatario, la notifica e' fatta mediante pubblicazione.
2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti determina le modalita' della pubblicazione come anche il giorno da cui decorre il termine di un mese alla scadenza del quale il documento e' considerato notificato.
Regola 81
Notifica al mandatario o al rappresentante
1) Se un mandatario e' stato designato, le notifiche vengono indirizzate a questi.
2) Se piu' mandatari sono stati designati per una parte, e' sufficiente che la notifica sia fatta ad uno di essi.
3) Se piu' parti hanno un rappresentante comune, e' sufficiente che il documento sia notificato in unico esemplare al rappresentante comune.
Regola 82
Irregolarita' nella notifica
Se un documento e' pervenuto al destinatario e l'Ufficio europeo dei brevetti non e' in grado di provarne la regolare notifica, oppure se le disposizioni relative alla notifica non sono state osservate, il documento e' considerato notificato alla data in cui l'Ufficio europeo dei brevetti prova che e' stato ricevuto.
Capitolo IV
TERMINI
Regola 83
Computo dei termini
1) I termini sono espressi in anni, mesi, settimane o giorni interi.
2) Il termine decorre dal giorno che segue quello in cui si e' prodotto l'evento in base al quale l'inizio del termine e' stabilito, evento che puo' essere un atto oppure la scadenza di un termine anteriore. Salvo disposizioni contrarie, nel caso in cui l'atto e' notifica, l'evento considerato e' il ricevimento del documento notificato.
3) Se il termine e' di uno o piu' anni, esso scade, nell'anno successivo da considerare e nel mese omonimo di quello dell'evento, il giorno con il medesimo numero di quello dell'evento; se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.
4) Se un termine e' di uno o piu' mesi, esso scade, nel mese successivo da considerare, il giorno con il medesimo numero del giorno dell'evento; tuttavia se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.
5) Se il termine e' di uno o piu' settimane, esso scade, nella settimana da prendere in considerazione, il giorno omonimo di quello dell'evento.
Regola 84
Durata dei termini
La durata di un termine che, secondo la convenzione o il presente regolamento, deve essere assegnato dall'Ufficio europeo dei brevetti, non puo' essere inferiore a due mesi ne' superiore a quattro mesi; in circostanze particolari, essa puo' essere di sei mesi al massimo. In taluni casi speciali, il termine puo' essere prorogato su richiesta presentata prima della sua scadenza.
Regola 85
Proroga dei termini
1) Se un termine scade in un giorno in cui l'Ufficio europeo dei brevetti non e' aperto per ricevere il deposito di documenti o in un giorno in cui la corrispondenza ordinaria non e' distribuita nella localita' che ospita questo Ufficio, per motivi diversi da quelli citati nel paragrafo 2, il termine e' prorogato fino al primo giorno successivo in cui l'Ufficio europeo dei brevetti e' aperto per ricevere questo deposito e in cui la corrispondenza ordinaria e' distribuita.
2) Se un termine scade in un giorno in cui la distribuzione della corrispondenza subisce un'interruzione generale o in un giorno in cui essa e' perturbata in seguito a questa interruzione in uno Stato contraente o tra uno Stato contraente e l'Ufficio europeo dei brevetti, il termine e' prorogato fino al primo giorno successivo alla fine di questo periodo di interruzione o perturbazione per le parti che hanno il loro domicilio o la loro sede in questo Stato o che hanno designato mandatari aventi il loro domicilio professionale in questo Stato. Nel caso in cui lo Stato considerato e' lo Stato in cui l'Ufficio europeo dei brevetti ha la sua sede, la presente disposizione e' applicabile a tutte le parti. La durata di questo periodo e' indicata dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3) I paragrafi 1 e 2 sono applicabili ai termini previsti dalla convenzione per gli atti da compiere presso l'amministrazione di cui all'articolo 75, paragrafo 1, lettera b).
Capitolo V
MODIFICHE E CORREZIONI
Regola 86
Modifica della domanda di brevetto europeo
1) A meno che non sia disposto altrimenti, il richiedente non puo' modificare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni di una domanda di brevetto europeo prima di aver ricevuto il rapporto di ricerca europea.
2) Dopo aver ricevuto il rapporto di ricerca europea e prima di aver ricevuto la prima notificazione della divisione di esame, il richiedente puo', di propria iniziativa, modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni.
3) Dopo aver ricevuto la prima notificazione della divisione di esame, il richiedente puo', in propria iniziativa, modificare una sola volta la descrizione, le rivendicazioni e i disegni a condizione che la modifica e la risposta alla notificazione siano concomitanti.
Ogni altra modificazione successiva e' subordinata all'autorizzazione della divisione di esame.
Regola 87
Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti per Stati differenti
Se l'Ufficio europeo dei brevetti costata che, riguardo a uno o parecchi degli Stati contraenti designati, il contenuto di una domanda di brevetto europeo anteriore e' compreso nello stato della tecnica a norma delle disposizioni dell'articolo 54, paragrafi 3 e 4, la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo puo' contenere, per questo Stato o per questi Stati, rivendicazioni e, se l'Ufficio europeo dei brevetti lo ritiene necessario, una descrizione e dei disegni diversi da quelli che essa o esso contiene per gli altri Stati contraenti designati.
Regola 88
Correzione di errori dei documenti presentati all'Ufficio europeo dei brevetti
Gli errori linguistici o di scrittura e le inesattezze contenuti nei documenti presentati all'Ufficio europeo dei brevetti possono essere rettificati su richiesta. Tuttavia, se la richiesta di rettifica concerne la descrizione, le rivendicazioni o i disegni, la rettifica deve essere tanto evidente che si riconosca immediatamente che nessun testo diverso da quello rettificato ha potuto essere previsto dal richiedente.
Regola 89
Rettifica di errori nelle decisioni
Nelle decisioni dell'Ufficio europeo dei brevetti, solo gli errori linguistici o di scrittura o gli errori manifesti possono essere rettificati.
Capitolo VI
INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA
Regola 90
Interruzione della procedura
1) La procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti e' interrotta:
a) in caso di decesso o incapacita' di agire, sia del richiedente o del titolare del brevetto europeo, sia della persona abilitata, in virtu' del diritto nazionale del richiedente o del titolare del brevetto europeo, a rappresentare l'uno o l'altro. Tuttavia, se questi eventi non hanno effetto sulla procura del mandatario designato in applicazione dell'articolo 134, la procedura e' interrotta soltanto su domanda del mandatario;
b) se il richiedente o il titolare del brevetto europeo e' giuridicamente impedito di proseguire la procedura dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;
c) in caso di decesso o di incapacita' del mandatario del richiedente o del titolare del brevetto europeo.
2) Se l'Ufficio europeo dei brevetti conosce l'identita' della persona abilitata a proseguire dinanzi ad esso la procedura nei casi di cui, al paragrafo 1, lettera a) e b), esso indirizza a questa persona ed eventualmente alle altre parti, una notificazione nella quale e' indicato che la procedura sara' ripresa alla scadenza di un termine da esso assegnato.
3) Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), la procedura e' ripresa quando l'Ufficio europeo dei brevetti e' informato della nomina di un nuovo mandatario del richiedente o quando questo Ufficio ha notificato alle altre parti l'annuncio della nomina di un nuovo mandatario del titolare del brevetto europeo. Se, entro un termine di tre mesi a decorrere dall'inizio dell'interruzione della procedura, l'Ufficio europeo dei brevetti non ha ricevuto un annuncio relativo alla nomina di un nuovo mandatario, esso indirizza al richiedente o al titolare del brevetto europeo una comunicazione nella quale indica che:
a) nel caso in cui l'articolo 133, paragrafo 2, e' applicabile la domanda di brevetto europeo e' considerata ritirata o il brevetto europeo e' revocato, se l'annuncio non e' fatto nei due mesi che
seguono la notifica di questa comunicazione, o che
b) nei casi in cui l'articolo 133, paragrafo 2, non e' applicabile, la procedura e' ripresa con il richiedente o con il titolare del brevetto europeo a decorrere dal giorno della notifica di questa comunicazione.
4) I termini in corso nei riguardi del richiedente o del titolare del brevetto europeo alla data di interruzione della procedura, eccettuati il termine di presentazione della richiesta di esame, e il termine di pagamento delle tasse annuali, ricominciano a decorrere per intero dal giorno della ripresa della procedura. Se questo giorno cade nei due mesi che precedono la scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di esame, questa richiesta puo' ancora essere presentata fino allo scadere di un termine di due mesi a decorrere da detto giorno.
Capitolo VII
RINUNCIA AL RICUPERO FORZATO
Regola 91
Rinuncia al ricupero forzato
Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' rinunciare a ricorrere al ricupero forzato di una somma dovuta quando questa e' esigua o quando il ricupero e' troppo incerto.
Capitolo VIII
INFORMAZIONE DEL PUBBLICO
Regola 92
Iscrizioni nel Registro europeo dei brevetti
1) Sono iscritte nel Registro europeo dei brevetti le indicazioni seguenti:
a) il numero della domanda di brevetto europeo;
b) la data di deposito della domanda di brevetto europeo;
c) il titolo dell'invenzione;
d) il simbolo della classificazione assegnata alla domanda di brevetto europeo;
e) gli Stati contraenti designati;
f) cognome, nomi, indirizzo e domicilio o sede del richiedente o del titolare del brevetto europeo;
g) cognome, nomi e indirizzo dell'inventore designato dal richiedente o dal titolare del brevetto europeo, a meno che l'inventore non abbia rinunciato, secondo la regola 18, paragrafo 3, ad essere designato come tale;
h) cognome, nomi e indirizzo professionale del mandatario del richiedente o del titolare del brevetto europeo, contemplato nell'articolo 134;
i) le indicazioni relative alla priorita' (data, Stato e numero di deposito della domanda anteriore);
j) nel caso di divisione della domanda di brevetto europeo, i numeri delle domande divisionali europee;
k) quando si tratta sia di domande divisionali europee, sia di nuove domande di brevetto europeo depositate a norma dell'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), le indicazioni citate sotto le lettere a), b) e i) del presente paragrafo relative alla domanda di brevetto europeo iniziale;
l) la data della pubblicazione della domanda di brevetto europeo e, eventualmente, la data di pubblicazione del rapporto di ricerca europea;
m) la data di presentazione della richiesta di esame;
n) la data in cui la domanda di brevetto europeo e' respinta, ritirata o considerata ritirata;
o) la data di pubblicazione della menzione della concessione del brevetto europeo;
p) la data di decadenza del brevetto europeo in uno Stato contraente durante il termine di opposizione ed, eventualmente, fino alla data in cui la decisione relativa all'opposizione e' passata in giudicato;
q) la data di deposito dell'atto di opposizione;
r) la data e il tenore della decisione relativa all'opposizione;
s) la data della sospensione e la data della ripresa della procedura nei casi di cui alla regola 13;
t) la data dell'interruzione e la data della ripresa della procedura nel caso di cui alla regola 90;
u) la data di una "restitutio in integrum" purche' una menzione sia stata iscritta conformemente alle lettere n) o r) del presente paragrafo;
v) la presentazione di una richiesta all'Ufficio europeo dei brevetti, in applicazione dell'articolo 135;
w) la costituzione di diritti sulla domanda di brevetto europeo o sul brevetto europeo e il trasferimento di questi diritti purche' l'iscrizione di queste menzioni sia effettuata in applicazione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione.
2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' prescrivere che menzioni diverse da quelle previste nel paragrafo 1 vengano iscritte nel Registro europeo dei brevetti.
3) Su richiesta, estratti del Registro europeo dei brevetti vengono rilasciati previo pagamento di una tassa amministrativa.
Regola 93
Documenti del fascicolo esclusi dalla consultazione pubblica
I documenti del fascicolo esclusi dalla consultazione pubblica in conformita' all'articolo 128, paragrafo 4, sono:
a) i documenti concernenti l'esclusione o la ricusazione di membri della commissione di ricorso e della Commissione ampliata di ricorso;
b) i progetti di decisione e di pareri, come anche tutti gli altri documenti che servono alla preparazione di decisioni e di pareri e non sono comunicati alle parti;
c) i documenti concernenti la designazione dell'inventore se questi ha rinunciato ad essere designato come tale in virtu' della regola 18, paragrafo 3;
d) qualsiasi altro documento che il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti esclude dalla consultazione pubblica perche' la consultazione non risponderebbe ai fini d'informazione del pubblico per quanto concerne la domanda di brevetto europeo o il brevetto europeo concesso in base ad essa.
Regola 94
Modalita' della consultazione pubblica
1) La consultazione pubblica dei fascicoli delle domande di brevetto europeo e dei brevetti europei concerne sia i documenti originali sia le copie di essi. Essa e' soggetta al pagamento di una tassa amministrativa.
2) La consultazione pubblica avviene nei locali dell'Ufficio europeo dei brevetti. Tuttavia, su richiesta, la consultazione pubblica di copie dei fascicoli avviene nei locali del servizio centrale della proprieta' industriale dello Stato contraente sul cui territorio la persona che ha fatto la richiesta ha il suo domicilio o la sua sede.
3) Su richiesta, la consultazione pubblica e' concessa rilasciando copie dei documenti dei fascicoli. Una tassa deve essere pagata per lo ottenimento di queste copie.
4) Su richiesta, l'Ufficio europeo dei brevetti rilascia copie certificate conformi della domanda di brevetto europeo previo pagamento di una tassa amministrativa.
Regola 95
Comunicazione di informazioni contenute nei fascicoli
Salve le restrizioni previste dall'articolo 128, paragrafi 1, 2, 3 e 4 e dalla regola 93, l'Ufficio europeo dei brevetti puo', su richiesta, comunicare informazioni contenute nei fascicoli delle domande di brevetto europeo o dei brevetti europei previo pagamento di una tassa amministrativa. Tuttavia, l'Ufficio europeo dei brevetti puo' esigere che si faccia uso della possibilita' di ricorrere alla consultazione pubblica qualora lo ritenga opportuno in considerazione della quantita' di informazioni da fornire.
Regola 96
Altre pubblicazioni dell'Ufficio europeo dei brevetti
1) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' prescrivere la comunicazione a terzi o la pubblicazione delle indicazioni di cui all'articolo 128, paragrafo 5, e la forma per questa comunicazione o per questa pubblicazione.
2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' prescrivere la pubblicazione di rivendicazioni nuove o modificate, che sono state depositate dopo la scadenza del termine di cui alla regola 49, paragrafo 3, e la forma per questa pubblicazione, come anche la pubblicazione nel Bollettino europeo dei brevetti di un avviso concernente taluni punti particolari di tali rivendicazioni.
Capitolo IX
ASSISTENZA GIUDIZIARIA E AMMINISTRATIVA
Regola 97
Comunicazioni tra l'Ufficio europeo dei brevetti e le amministrazioni degli Stati contraenti
1) L'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti corrispondono direttamente quando le comunicazioni che essi si scambiano derivano dall'applicazione delle disposizioni della convenzione. L'Ufficio europeo dei brevetti e le giurisdizioni o le altre amministrazioni degli Stati contraenti possono corrispondere tramite i servizi centrali della proprieta' industriale degli Stati contraenti.
2) Le spese derivanti da ogni comunicazione di cui al paragrafo 1 vanno sostenute dall'amministrazione che ha fatto la comunicazione; queste comunicazioni non sono soggette ad alcuna tassa.
Regola 98
Comunicazione dei fascicoli ai tribunali e alle amministrazioni degli Stati contraenti o tramite questi organi
1) La comunicazione dei fascicoli delle domande di brevetto europeo o di brevetti europei ai tribunali e alle amministrazioni degli Stati contraenti concerne i documenti originali o le copie di essi; non e' applicabile la regola 94.
2) Le giurisdizioni e i pubblici ministeri degli Stati contraenti possono, nel corso di procedure vertenti dinanzi ad essi, comunicare a terzi i fascicoli o le copie di fascicoli trasmessi dall'Ufficio europeo dei brevetti. Queste comunicazioni sono fatte nelle condizioni previste dall'articolo 128; la tassa amministrativa non viene riscossa.
3) L'Ufficio europeo dei brevetti segnala alle istanze precitate, trasmettendo loro detti inserti e copie, a quali restrizioni, derivanti dall'articolo 128, paragrafi 1 e 4, sia sottoposta la comunicazione a terzi di un fascicolo di domanda di brevetto europeo o di un brevetto europeo.
Regola 99
Procedura delle rogatorie
1) Ogni Stato contraente designa una autorita' centrale che assume l'incarico di ricevere le rogatorie dell'Ufficio europeo dei brevetti e di trasmetterle all'autorita' competente per l'esecuzione.
2) L'Ufficio europeo dei brevetti redige le rogatorie nella lingua dell'autorita' o allega a queste rogatorie una traduzione nella lingua di detta autorita'.
3) Salve le disposizioni dei paragrafi 5 e 6, l'autorita' competente applica le leggi del suo paese per quanto concerne la procedura da seguire in dette rogatorie. Essa applica in particolare i mezzi coercitivi appropriati conformemente alle leggi del suo paese.
4) In caso di incompetenza dell'autorita' rogata, le rogatorie sono trasmesse d'ufficio e senza indugio all'autorita' centrale di cui al paragrafo 1. L'autorita' centrale trasmette le rogatorie, secondo i casi, ad un'altra autorita' competente di questo Stato oppure all'Ufficio europeo dei brevetti qualora nessuna autorita' sia competente in questo Stato.
5) L'Ufficio europeo dei brevetti e' informato circa la data e il luogo in cui si procedera' all'istruzione o a qualsiasi altro atto giudiziale e ne informa le parti, i testimoni e gli esperti interessati.
6) Su richiesta dell'Ufficio europeo dei brevetti, l'autorita' competente autorizza i membri dell'organo interessato ad assistere alla esecuzione e ad interrogare qualsiasi persona che fa una deposizione sia direttamente sia per il tramite della autorita'.
7) L'esecuzione di rogatorie non puo' condurre al rimborso di tasse o di spese di alcun genere. Tuttavia, lo Stato nel quale le rogatorie sono eseguite ha il diritto di esigere dall'Organizzazione il rimborso delle indennita' corrisposte agli esperti e agli interpreti e delle spese derivanti dall'applicazione della procedura di cui al paragrafo 6.
8) Se la legge applicata dall'autorita' competente obbliga le parti a raccogliere le prove e se detta autorita' non e' in grado di eseguire le rogatorie, questa autorita' puo', con il consenso dell'Ufficio europeo dei brevetti, incaricarne una persona abilitata a tal fine. Quando chiede il consenso dell'Ufficio europeo dei brevetti, l'autorita' competente indica l'importo approssimativo delle spese che questo intervento procurerebbe. Il consenso dell'Ufficio europeo dei brevetti implica per l'Organizzazione l'obbligo di rimborsare queste spese; in assenza di tale consenso, l'Organizzazione e' tenuta a rimborsare queste spese.
Capitolo X
RAPPRESENTANZA
Regola 100
Designazione di un rappresentante comune
1) Se una domanda di brevetto europeo e' depositata da piu' persone e se la richiesta di concessione del brevetto europeo non designa un rappresentante comune, il richiedente citato per primo nella richiesta e' considerato come rappresentante comune. Tuttavia, se uno dei richiedenti e' tenuto a designare un mandatario abilitato, questo mandatario e' considerato come rappresentante comune, a meno che il richiedente citato per primo non abbia designato un mandatario abilitato. Queste disposizioni sono applicabili a terzi che intervengono congiuntamente per proporre una opposizione o una richiesta d'intervento nonche' ai contitolari di un brevetto europeo.
2) Se, nel corso della procedura, avviene un trasferimento di diritti in favore di piu' persone e se queste persone non hanno designato un rappresentante comune, e' applicabile il paragrafo 1. Se la sua applicazione e' impossibile, l'Ufficio europeo dei brevetti invita gli aventi diritto a designare, entro un termine di due mesi, un rappresentante comune. Se non si risponde a questo invito, l'Ufficio europeo dei brevetti designa un rappresentante comune.
Regola 101
Procura
1) I rappresentanti dinanzi all'Ufficio europeo dei brevetti depositano presso questo Ufficio una procura firmata che deve essere introdotta nel fascicolo. La procura e' conferita sia per una o piu' domande di brevetto o per piu' brevetti, essa deve essere presentata in altrettanti esemplari.
2) Ogni persona puo' conferire una procura generale autorizzante un mandatario a rappresentarla per tutti gli affari di brevetto che la concernono. Questa procura puo' essere depositata in un solo esemplare.
3) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' prescrivere, con una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti, la forma e il contenuto:
a) della procura, per la rappresentanza di persone di cui
all'articolo 133, paragrafo 2, e
b) della procura generale.
4) Quando l'Ufficio europeo dei brevetti e' informato della nomina di un mandatario, la procura di questo mandatario deve essere depositata presso l'Ufficio entro un termine di due mesi a decorrere da detta informazione. Se la procura non e' depositata entro il termine, gli atti compiuti dal mandatario, escluso il deposito di una domanda di brevetto, sono considerati come non avvenuti.
5) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili alla revoca della procura.
6) Il rappresentante il cui mandato e' estinto continua ad essere considerato rappresentante finche' l'estinzione del mandato non e' stata notificata all'Ufficio europeo dei brevetti.
7) Salvo contraria disposizione della procura, questa non si estingue, nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti, con la morte del mandante.
8) Se una persona designa piu' mandatari, questi possono agire, malgrado una disposizione contraria della procura, sia congiuntamente, sia separatamente.
Regola 102
Modificazione della lista dei mandatari abilitati
1) A sua richiesta, ogni mandatario abilitato viene radiato dalla lista dei mandatari abilitati.
2) Dopo la scadenza del periodo transitorio di cui all'articolo 163, paragrafo 1, ogni mandatario abilitato puo' essere radiato soltanto:
a) in caso di morte o di incapacita' di agire;
b) se non possiede piu' la cittadinanza di uno Stato contraente, a meno che il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti non abbia consentito una deroga conformemente all'articolo 134, paragrafo 6;
c) se non ha piu' il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro sul territorio di uno degli Stati contraenti.
3) A sua richiesta, ogni persona radiata viene nuovamente iscritta nella lista dei mandatari abilitati qualora i motivi per i quali era stata radiata non sussistono piu'.
PARTE OTTAVA
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE DELLA PARTE OTTAVA, DECIMA E UNDICESIMA DELLA CONVENZIONE
Regola 103
Informazione del pubblico in caso di trasformazione
1) I documenti allegati alla richiesta di trasformazione, in applicazione dell'articolo 136, sono messi a disposizione del pubblico dal servizio centrale della proprieta' industriale nelle stesse condizioni e negli stessi limiti che i documenti relativi alla procedura nazionale.
2) Nel fascicolo del brevetto nazionale che risulta dalla trasformazione di una domanda di brevetto europeo, questa domanda deve essere indicata.
Regola 104
Trasmissione della domanda internazionale all'Ufficio europeo dei brevetti
Se una domanda di brevetto internazionale e' depositata presso l'amministrazione di uno Stato contraente per essere trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti che funge da Ufficio ricevente, lo Stato contraente deve prendere i provvedimenti utili affinche' la domanda pervenga all'Ufficio europeo dei brevetti al piu' tardi due settimane prima della scadenza del tredicesimo mese dal suo deposito oppure, se una priorita' e' rivendicata, dalla data di priorita'.
Regola 105
Limitazioni concernenti l'esame
1) Le limitazioni imposte all'esame delle domande di brevetto europeo a norma dell'articolo 162, come anche l'abolizione di queste limitazioni, sono menzionate nel Bollettino europeo dei brevetti.
2) I rami della tecnica per i quali le domande di brevetto europeo sono trattate sono stabiliti con riferimento alla classificazione internazionale.
Regola 106
Modificazione della lista dei mandatari abilitati durante il periodo transitorio
1) Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 163, paragrafo 1, il servizio centrale della proprieta' industriale procede al ritiro dell'attestato rilasciato in applicazione del paragrafo 2 di detto articolo:
a) nei casi di cui alla regola 102, paragrafo 2;
b) nel caso in cui altre condizioni richieste per il rilascio dell'attestato a norma della legislazione nazionale dello Stato contraente considerata non sono piu' soddisfatte.
2) Il servizio centrale della proprieta' industriale notifica il ritiro dell'attestato all'Ufficio europeo dei brevetti. Quest'ultimo procede allora alla radiazione d'ufficio, salvo in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 163, paragrafo 4, lettera b) e paragrafo 5.
3) E' applicabile la disposizione della regola 102, paragrafo 1.
4) Ogni persona radiata sara' nuovamente iscritta, a sua richiesta nella lista dei mandatari abilitati se produce un attestato del servizio centrale della proprieta' industriale che comprovi che i motivi che avevano provocato il ritiro dell'attestato di cui al paragrafo 1 non esistono piu'.

Art. 1

PROTOCOLLO
RELATIVO ALLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE E AL RICONOSCIMENTO DI DECISIONI VERTENTI SUL DIRITTO ALLA CONCESSIONE DEL BREVETTO EUROPEO (Protocollo sul riconoscimento)
Articolo 1
1) Per le azioni intentate contro il titolare di una domanda di brevetto europeo allo scopo di far valere il diritto all'ottenimento del brevetto europeo per uno o piu' Stati contraenti designati nella domanda di brevetto europeo, la competenza dei tribunali degli Stati contraenti e' determinata conformemente agli articoli da 2 a 6.
2) Sono assimilati ai tribunali, ai sensi del presente protocollo, le autorita' che, secondo la legislazione nazionale di uno Stato contraente, sono competenti per deliberare sulle azioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati contraenti comunicano all'Ufficio europeo dei brevetti quali sono le autorita' alle quali tale competenza e' conferita; l'Ufficio europeo dei brevetti ne informa gli altri Stati contraenti.
3) Ai sensi del presente protocollo, sono Stati contraenti solo gli Stati facenti parte della convenzione che non hanno escluso l'applicazione di questo protocollo a norma dell'articolo 167 della convenzione.

Art. 2

Articolo 2
Salvi gli articoli 4 e 5, il titolare di una domanda di brevetto europeo che ha il domicilio o la sede in uno degli Stati contraenti e' citato dinanzi alle giurisdizioni di detto Stato contraente.

Art. 3

Articolo 3
Salvi gli articoli 4 e 5, quando il titolare di una domanda di brevetto europeo non ha ne' domicilio ne' sede in uno degli Stati contraenti e quando la persona che fa valere il diritto alla concessione del brevetto europeo ha il domicilio o la sede in uno degli Stati contraenti, sono competenti unicamente le giurisdizioni di quest'ultimo Stato.

Art. 4

Articolo 4
Se l'oggetto della domanda di brevetto europeo e' un'invenzione di un impiegato, fatto salvo l'articolo 5, sono competenti in materia di cause tra datore di lavoro e impiegato unicamente le giurisdizioni dello Stato contraente secondo la cui legge e' definito il diritto al brevetto europeo conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, seconda frase, della convenzione.

Art. 5

Articolo 5
1) Se le parti in una controversia concernente il diritto all'ottenimento del brevetto europeo hanno designato, in un accordo scritto o in un accordo verbale confermato per iscritto, un tribunale o i tribunali di uno Stato contraente particolare per deliberare su questa controversia, sono competenti unicamente il tribunale o i tribunali di questo Stato.
2) Tuttavia, se le parti sono un impiegato e il suo datore di lavoro, il paragrafo 1 e' applicabile soltanto nella misura in cui il diritto nazionale che disciplina il contratto di lavoro autorizza tale accordo.

Art. 6

Articolo 6
Nei casi in cui non sono applicabili gli articoli 2, 3 e 4 e l'articolo 5, paragrafo 1, sono competenti unicamente le giurisdizioni della Repubblica federale tedesca.

Art. 7

Articolo 7
Le giurisdizioni degli Stati contraenti adite per azioni di cui all'articolo 1 verificano d'ufficio la propria competenza conformemente agli articoli 2 a 6.

Art. 8

Articolo 8
1) Quando azioni aventi il medesimo oggetto e la medesima causa e concernenti le medesime parti vengono proposte dinanzi a giurisdizioni di Stati contraenti diversi, la giurisdizione adita successivamente deve, anche d'ufficio, dichiararsi incompetente a favore del primo tribunale adito.
2) Qualora la competenza del tribunale adito per primo sia contestata, la giurisdizione che dovrebbe dichiararsi incompetente a norma del paragrafo 1 sospende la sua decisione sino a che la decisione di detto tribunale sia passata in giudicato.

Art. 9

Articolo 9
1) Salve le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2, le decisioni passate in giudicato pronunciate in uno Stato contraente, aventi per oggetto il diritto all'ottenimento del brevetto europeo per uno o piu' Stati designati nella domanda di brevetto europeo sono riconosciute negli altri Stati contraenti senza che sia necessario ricorrere ad una procedura specifica.
2) Non si puo' procedere ne' alla verifica della competenza della giurisdizione la cui decisione deve essere riconosciuta ne' alla revisione della legittimita' di questa decisione.

Art. 10

Articolo 10
L'articolo 9, paragrafo 1, non e' applicabile se:
a) il titolare di una domanda di brevetto citato dinanzi ad una giurisdizione non e' comparso e prova che l'atto introduttivo della procedura non gli e' stato notificato regolarmente e in tempo utile per potersi difendere, oppure
b) il titolare di una domanda di brevetto europeo prova che una decisione pronunciata in uno Stato contraente a conclusione di una procedura tra le medesime parti e promossa prima di quella conclusasi con la decisione di cui si richiede il riconoscimento, e' incompatibile con quest'ultima decisione.

Art. 11

Articolo 11
1) Nelle relazioni tra Stati contraenti, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su disposizioni contrarie di altri accordi relativi alla competenza giurisdizionale o al riconoscimento delle decisioni.
2) Il presente protocollo non si oppone all'applicazione di un altro accordo tra uno Stato partecipe ed uno Stato che non e' vincolato dal presente protocollo.

Art. 1

PROTOCOLLO
SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITA' DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI
(Protocollo sui privilegi e sulle immunita')
Articolo 1
1) I locali dell'Organizzazione sono inviolabili.
2) Le autorita' degli Stati in cui l'Organizzazione possiede dei locali possono penetrare in questi locali soltanto con il consenso del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti. Questo consenso si ritiene acquisito in caso di incendio o di altro incidente che richieda immediate misure protettive.
3) La notifica nei locali dell'Organizzazione di qualsiasi atto di procedura relativo ad una causa intentata contro l'Organizzazione non costituisce infrazione dell'inviolabilita'.

Art. 2

Articolo 2
Gli archivi dell'Organizzazione come anche qualsiasi documento che le appartenga o si trovi in suo possesso sono inviolabili.

Art. 3

Articolo 3
1) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'Organizzazione gode dell'immunita' di giurisdizione e di esecuzione, salvo:
a) esplicita rinuncia dell'Organizzazione a tale immunita' in un caso particolare;
b) in caso di azione civile intentata da un terzo per danni conseguenti ad un incidente provocato da un autoveicolo appartenente all'Organizzazione o circolante per conto di essa oppure in caso di infrazione alle norme di circolazione stradale commessa con questo autoveicolo;
c) in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell'articolo 23.
2) Le proprieta' e i beni dell'Organizzazione, in qualunque luogo si trovano, godono dell'immunita' riguardo a qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione e sequestro.
3) Le proprieta' e i beni dell'Organizzazione godono parimenti dell'immunita' riguardo a qualsiasi genere di coercizione amministrativa o di provvedimento preso prima di una sentenza, salvo nella misura in cui cio' sia temporaneamente necessario per prevenire incidenti coinvolgenti autoveicoli appartenenti all'Organizzazione o circolanti per conto di essa e per condurre inchieste su tali incidenti.
4) Ai sensi del presente protocollo, le attivita' ufficiali dell'Organizzazione sono quelle, risultanti dalla convenzione, che sono strettamente necessarie per il suo funzionamento amministrativo e tecnico.

Art. 4

Articolo 4
1) Nell'ambito delle sue attivita' ufficiali, l'Organizzazione, i suoi beni ed i suoi redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2) Se, nel caso di acquisti importanti fatti dall'Organizzazione per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali, diritti o tasse sono inclusi nel prezzo, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni, ogni qualvolta cio' sia possibile, per esentare l'Organizzazione da questi diritti e tasse o per rimborsargliene l'importo.
3) Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di pubblica utilita'.

Art. 5

Articolo 5
Le merci importate o esportate dall'Organizzazione per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali sono esenti da diritti e tasse d'importazione o d'esportazione - eccettuati quelli rappresentanti la retribuzione per servizi resi - e non sono soggette a divieti e restrizioni ne' all'importazione ne' all'esportazione.

Art. 6

Articolo 6
Nessuna esenzione e' concessa in virtu' degli articoli 4 e 5 per gli acquisti e le importazioni di merci per il fabbisogno personale degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 7

Articolo 7
1) Le merci appartenenti all'Organizzazione, acquistate o importate conformemente all'articolo 4 o all'articolo 5, possono essere vendute o cedute soltanto alle condizioni fissate dallo Stato contraente che ha concesso le esenzioni.
2) I trasferimenti di merci o gli scambi di prestazioni di servizi tra i diversi edifici dell'Organizzazione sono esenti da imposizioni e restrizioni di qualsiasi genere; ove occorra, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni per l'esenzione o per il rimborso dell'importo di tali imposizioni o per l'abolizione di tali restrizioni.

Art. 8

Articolo 8
La trasmissione di pubblicazioni e di qualsiasi altro materiale informativo da parte dell'Organizzazione o ad essa e' esente da restrizioni di qualsiasi genere.

Art. 9

Articolo 9
Gli Stati contraenti concedono all'Organizzazione, in materia di regolamento dei cambi, le dispense necessarie per lo svolgimento delle sue attivita' ufficiali.

Art. 10

Articolo 10
1) Per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione gode, in ogni Stato contraente, del trattamento piu' favorevole concesso da questo Stato a qualsiasi altra organizzazione internazionale.
2) Le comunicazioni ufficiali dell'Organizzazione non possono essere sottoposte a censura, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato.

Art. 11

Articolo 11
Gli Stati contraenti prendono i provvedimenti necessari per facilitare l'entrata, il soggiorno e l'uscita degli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 12

Articolo 12
1) I rappresentanti degli Stati contraenti e i loro supplenti, consiglieri o esperti godono, durante le riunioni del Consiglio d'amministrazione o di qualsiasi organo istituito da detto Consiglio, come anche durante i loro viaggi a destinazione del o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi e delle immunita' seguenti:
a) immunita' d'arresto o di detenzione come anche di sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di flagranza di reato;
b) immunita' di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi i loro scritti e le loro parole, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunita' non puo' essere pero' invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commesse da una delle persone citate, o in caso di danni provocati da un autoveicolo appartenente a una di dette persone o da essa condotto;
c) inviolabilita' di tutti i loro scritti e documenti ufficiali;
d) diritto di scrivere in cifra e di ricevere documenti e scritti a mezzo corriere speciale o in valigie sigillate;
e) esenzione, per se' e per il coniuge, da ogni restrizione d'entrata e dalle formalita' di iscrizione degli stranieri;
f) le medesime facilitazioni per quanto concerne le norme monetarie o valutarie concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
2) I privilegi e le immunita' sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1, non per loro vantaggio personale, bensi' per assicurare alle medesime la completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni in rapporto con l'Organizzazione. Di conseguenza, uno Stato contraente ha il dovere di sopprimere l'immunita' ogni qualvolta, a suo parere, l'immunita' intralcerebbe il corso della giustizia e nei casi in cui essa puo' essere soppressa senza compromettere gli scopi per i quali e' stata concessa.

Art. 13

Articolo 13
1) Salve le disposizioni dell'articolo 6, il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti gode dei privilegi e delle immunita' concesse ai diplomatici conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961.
2) Tuttavia, l'immunita' di giurisdizione non puo' essere invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commessa dal Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti o di danni provocati da un autoveicolo che gli appartiene o da lui condotto.

Art. 14

Articolo 14
Gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti:
a) godono, anche dopo lo scioglimento dei rapporti di servizio, dell'immunita' di giurisdizione per gli atti, ivi compresi le loro parole e i loro scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni;
questa immunita' non puo' pero' essere invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commessa da un agente dell'Ufficio europeo dei brevetti o di danni provocati da un autoveicolo appartenente a detto agente o condotto dal medesimo;
b) sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio militare;
c) godono dell'inviolabilita' per tutti i loro scritti e documenti ufficiali;
d) godono, assieme ai membri della famiglia conviventi, per quanto concerne le restrizioni all'immigrazione e l'iscrizione degli stranieri, delle medesime eccezioni generalmente concesse al personale delle organizzazioni internazionali;
e) godono, per quanto concerne le norme valutarie, dei medesimi privilegi generalmente concessi ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
f) godono, in caso di crisi internazionale, assieme ai membri della famiglia conviventi, delle medesime facilitazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici;
g) godono del diritto di importare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali quando si stabiliscono per la prima volta nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali, quando cessano di esercitare le loro funzioni in questo Stato, fatte salve le condizioni reputate necessarie dal governo dello Stato sul cui territorio il diritto e' esercitato e fatta eccezione dei beni acquistati in quello Stato e quivi colpiti da un divieto d'esportazione.

Art. 15

Articolo 15
Gli esperti che espletano funzioni per conto dell'Organizzazione o adempiono missioni per essa, godono dei privilegi e delle immunita' indicati in appresso nella misura in cui ne abbisognano per l'esercizio delle loro funzioni, anche durante i viaggi fatti nell'esercizio delle loro funzioni o nel corso delle loro missioni:
a) immunita' di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, ivi comprese le loro parole e i loro scritti, salvo nel caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commesse da un esperto o di danni provocati da un autoveicolo appartenente all'esperto o condotto dal medesimo; gli esperti godranno di questa immunita' anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione;
b) inviolabilita' per tutti i loro scritti e documenti ufficiali;
c) facilitazioni valutarie per il trasferimento delle loro rimunerazioni.

Art. 16

Articolo 16
1) Nelle condizioni e secondo le modalita' che il Consiglio d'amministrazione fissa entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione, le persone di cui agli articoli 13 e 14 saranno soggette, a favore dell'Organizzazione a un'imposta sugli stipendi e sui salari versati all'Organizzazione. A decorrere da questa data, questi stipendi e salari sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito. Tuttavia, gli Stati contraenti possono tener conto di questi stipendi e salari per il computo dell'imposta da pagare sui redditi provenienti da altre fonti.
2) Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e pensioni pagate dall'Organizzazione agli ex agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 17

Articolo 17
Il Consiglio d'amministrazione determina le categorie di agenti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 14, totalmente o parzialmente, come anche le disposizioni dell'articolo 16, e le categorie di esperti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 15. Nomi, titoli e indirizzi degli agenti e degli esperti appartenenti a queste categorie sono periodicamente comunicati agli Stati contraenti.

Art. 18

Articolo 18
L'Organizzazione e gli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti sono esonerati da qualsiasi contributo a organi nazionali di previdenza sociale, nel caso in cui l'Organizzazione istituisca il proprio sistema di previdenza sociale, salvi accordi da concludere con gli Stati contraenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25.

Art. 19

Articolo 19
1) I privilegi e le immunita' previsti nel presente protocollo non sono stabiliti allo scopo di procurare vantaggi personali agli agenti dell'Ufficio europeo dei brevetti o agli esperti che espletano funzioni a favore o per conto dell'Organizzazione. Essi sono istituiti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell'Organizzazione e la completa indipendenza delle persone alle quali sono concessi.
2) Il Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti ha il dovere di sopprimere l'immunita' qualora reputi che essa intralci l'azione della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza arrecare pregiudizio agli interessi dell'Organizzazione. Il Consiglio d'amministrazione puo', per le medesime ragioni, sopprimere una delle immunita' concesse al Presidente.

Art. 20

Articolo 20
1) L'Organizzazione coopera in ogni momento con le autorita' competenti degli Stati contraenti per facilitare l'amministrazione della giustizia, per assicurare l'osservanza delle norme di polizia e di quelle concernenti, la pubblica sanita' e la tutela del lavoro e di altre leggi nazionali analoghe e per impedire abusi dei privilegi e delle immunita' e agevolazioni previste dal presente protocollo.
2) La procedura di cooperazione di cui al paragrafo 1 potra' essere precisata negli accordi complementari di cui all'articolo 25.

Art. 21

Articolo 21
Ogni Stato contraente conserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della sua sicurezza.

Art. 22

Articolo 22
Nessuno Stato contraente e' tenuto a concedere i privilegi e le immunita' di cui agli articoli 12, 13, 14 lettere b), e) e g), e all'articolo 15, lettera c):
a) ai propri cittadini;
b) alle persone che, al momento in cui entrano in servizio presso l'Organizzazione, hanno residenza stabile in questo Stato e non sono agenti di un'altra organizzazione intergovernativa il cui personale viene incorporato nell'Organizzazione.

Art. 23

Articolo 23
1) Ogni Stato contraente puo' sottoporre a un Tribunale arbitrale internazionale ogni controversia che lo oppone all'Organizzazione o agli agenti o esperti che espletano funzioni a favore o per conto dell'Organizzazione, nella misura in cui quest'ultima, questi agenti o questi esperti abbiano rivendicato un privilegio o una immunita' in virtu' del presente protocollo e questa immunita' non sia stata soppressa.
2) Se uno Stato contraente intende sottoporre la controversia al Tribunale arbitrale, esso notifica questa sua intenzione al Presidente del Consiglio d'amministrazione, il quale ne informa immediatamente gli Stati contraenti.
3) La procedura di cui al paragrafo 1 non e' applicabile alle controversie tra l'organizzazione e gli agenti o esperti riguardo allo statuto o alle condizioni d'impiego, come anche, per quanto concerne gli agenti, riguardo al regolamento relativo alle pensioni.
4) La sentenza del Tribunale arbitrale e' definitiva, senza appello e vincolante per le parti. In caso di contestazione sul senso e sulla portata della sentenza, spetta al Tribunale arbitrale interpretarla su domanda di parte.

Art. 24

Articolo 24
1) Il Tribunale arbitrale di cui all'articolo 23 e' composto di tre membri: un arbitro nominato dallo Stato o dagli Stati che sono parti della procedura arbitrale, un arbitro nominato dal Consiglio d'amministrazione e un terzo arbitro, che assume la presidenza, nominato dai primi due.
2) Questi arbitri sono scelti su una lista comprendente al massimo sei arbitri designati da ogni Stato contraente e sei arbitri designati dal Consiglio d'amministrazione. Questa lista e' compilata il piu' presto possibile dopo l'entrata in vigore del presente protocollo e, in seguito, completata ogniqualvolta sia necessario.
3) Se, entro un termine di tre mesi dalla notifica di cui all'articolo 23, paragrafo 2, una delle parti non procede alla nomina prevista nel paragrafo 1, su richiesta dell'altra parte l'arbitro viene scelto dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia tra le persone che figurano su detta lista. Si procede allo stesso modo, su richiesta della parte che agisce per prima, se entro un mese dalla nomina del secondo arbitro i due primi arbitri non riescono a mettersi d'accordo sulla nomina del terzo arbitro. Tuttavia, in entrambi i casi, se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia e' impedito di effettuare la scelta o se egli e' cittadino di uno Stato parte della controversia, il Vicepresidente della Corte Internazionale procede alle nomine menzionate, sempreche' non sia egli stesso cittadino di uno Stato parte della controversia; in quest'ultimo caso, spetta al membro della Corte Internazionale che non e' cittadino di uno Stato parte della controversia ed e' stato scelto dal Presidente o dal Vicepresidente, procedere alle nomine. Un cittadino dello Stato richiedente il giudizio arbitrale non puo' essere scelto per occupare il seggio dell'arbitro la cui nomina spettava al Consiglio d'amministrazione e una persona iscritta nella lista su proposta del Consiglio d'amministrazione non puo' essere scelta per occupare il seggio dell'arbitro la cui nomina spettava allo Stato richiedente. Le persone appartenenti a queste due categorie non possono inoltre essere scelte per assumere la presidenza del Tribunale.
4) Il Tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole di procedura.

Art. 25

Articolo 25
Su decisione del Consiglio d'amministrazione, l'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' Stati contraenti accordi complementari per l'esecuzione delle disposizioni del presente protocollo nei riguardi di questo o di questi Stati, come anche altre intese per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione e la salvaguardia dei suoi interessi.

Protocollo

PROTOCOLLO
SULL'ACCENTRAMENTO E L'INTRODUZIONE DEL SISTEMA EUROPEO DEI BREVETTI (Protocollo sull'accentramento)
Sezione I
1-a) Alla data di entrata in vigore della convenzione, gli Stati facenti parte della convenzione che sono contemporaneamente membri dell'Istituto Internazionale dei Brevetti, istituito con l'Accordo dell'Aja del 6 giugno 1947, prendono tutti i provvedimenti necessari affinche' tutto l'attivo e tutto il passivo come anche tutto il personale dell'Istituto internazionale dei brevetti vengano trasferiti all'Ufficio europeo dei brevetti al piu' tardi alla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1, della convenzione. Le modalita' di questo trasferimento saranno fissate in un accordo concluso tra l'Istituto Internazionale dei Brevetti e l'Organizzazione europea dei brevetti. Gli Stati di cui sopra e gli altri Stati facenti parte della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinche' questo accordo sia applicato al piu' tardi alla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1, della convenzione. A tale data gli Stati membri dell'istituto Internazionale dei Brevetti che sono contemporaneamente parti della convenzione si obbligano inoltre a por fine alla loro appartenenza all'Accordo dell'Aia.
b) Gli Stati facenti parte della convenzione prendono tutti i provvedimenti necessari affinche', conformemente all'accordo di cui alla lettera a), tutto l'attivo e tutto il passivo come anche tutto il personale dell'Istituto Internazionale dei Brevetti siano incorporati nell'Ufficio europeo dei brevetti. Dal momento dell'applicazione di questo accordo in poi, la sede dell'Aia svolgera' da un canto i compiti assunti dall'Ufficio Internazionale dei Brevetti, alla data dell'apertura alla firma della convenzione, in particolare quelli che esso assume nei riguardi degli Stati membri, divengano essi o no parti della convenzione, e d'altro canto i compiti che esso si sara' impegnato ad assumere al momento dell'entrata in vigore della convenzione nei riguardi degli Stati che, a tale data, saranno contemporaneamente membri dell'Istituto Internazionale dei Brevetti e parti della convenzione. Inoltre, il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti puo' incaricare la sede dell'Aia di altri compiti nel campo della ricerca.
c) Gli impegni di cui sopra si applicano all'agenzia istituita conformemente all'Accordo dell'Aia, secondo le condizioni previste nell'accordo concluso tra l'Istituto Internazionale dei Brevetti e il governo dello Stato contraente interessato. Questo governo si impegna a concludere con l'Organizzazione europea dei brevetti un nuovo accordo in sostituzione di quello precedente concluso con l'Istituto Internazionale dei Brevetti per far concordare le clausole relative all'organizzazione, al funzionamento e al finanziamento dell'agenzia con le disposizioni del presente protocollo.
2) Salve le disposizioni della sezione III, gli Stati facenti parte della convenzione rinunciano, per i loro servizi centrali della proprieta' industriale e a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attivita' in qualita' di amministrazione incaricata della ricerca ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, a decorrere dalla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1, della convenzione.
3-a) Un'agenzia dell'Ufficio europeo dei brevetti e' istituita a Berlino (ovest), a decorrere dalla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1, della convenzione, per effettuare ricerche relative alle domande di brevetto europeo. Essa dipende dalla sede dell'Aia.
b) Il Consiglio d'amministrazione determina, in base a considerazioni generali e al fabbisogno dell'Ufficio europeo dei brevetti in materia di ricerca, quali compiti devono essere assegnati all'agenzia di Berlino.
c) Almeno all'inizio del periodo di tempo che segue quello dell'estensione progressiva del campo di attivita' dell'Ufficio europeo dei brevetti, il volume dei lavori affidati a questa agenzia deve permettere di occupare appieno il personale esaminatore in attivita' presso la sede di Berlino dell'Ufficio brevetti tedesco quale esso risulta il giorno dell'apertura alla firma della convenzione.
d) La Repubblica federale tedesca si assume tutte le spese supplementari che derivano, per l'Organizzazione europea dei brevetti, dalla istituzione e dal funzionamento dell'agenzia di Berlino.
Sezione II
Salve le disposizioni delle sezioni III e IV, gli Stati facenti parte della convenzione rinunciano, per quanto concerne i loro servizi centrali della proprieta' industriale e a favore dell'Ufficio europeo dei brevetti, a qualsiasi attivita' in qualita' di amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale ai sensi del Trattato di Cooperazione. Questo obbligo avra' effetto soltanto nella misura in cui l'Ufficio europeo dei brevetti potra' effettuare delle domande di brevetto europeo in virtu' dell'articolo 162, paragrafo 2, della convenzione; questo effetto interviene due anni dopo il giorno in cui, conformemente a un piano quinquennale di estensione progressiva dell'esame a tutti i rami della tecnica, modificabile soltanto su decisione del Consiglio d'amministrazione, l'Ufficio europeo dei brevetti ha iniziato l'esame nei rami della tecnica di cui si tratta. Le norme di applicazione di questo obbligo sono stabilite mediante decisione del Consiglio di amministrazione.
Sezione III
1) Il servizio centrale della proprieta' industriale di ogni Stato facente parte della convenzione, la cui lingua ufficiale non e' una lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti, e' autorizzato a svolgere attivita' in qualita' di amministrazione incaricata della ricerca e in qualita' di amministrazione incaricata dell'esame preliminare ai sensi del Trattato di Cooperazione. Questa autorizzazione e' subordinata all'impegno da parte dello Stato in causa di limitare questa attivita' alle domande internazionali depositate dai suoi cittadini o da persone domiciliate sul suo territorio come anche dai cittadini o dalle persone domiciliate sul territorio di Stati limitrofi. Il Consiglio d'amministrazione puo' decidere di autorizzare il servizio centrale della proprieta' industriale di uno Stato facente parte della convenzione a estendere questa attivita' alle domande internazionali depositate dai cittadini o da persone aventi il loro domicilio o la loro sede sul territorio di uno Stato contraente che abbia la medesima lingua ufficiale dello Stato contraente in causa e redatte in questa lingua.
2) Per armonizzare le attivita' di ricerca svolte in base al Trattato di Cooperazione nell'ambito del sistema europeo di concessione dei brevetti, una cooperazione e' instaurata tra l'Ufficio europeo, dei brevetti e ogni servizio centrale della proprieta' industriale autorizzato a svolgere una siffatta attivita' in forza della presente sezione. Questa cooperazione e' fondata su un accordo speciale che puo' estendersi, ad esempio, alle procedure e ai metodi di ricerca, alle qualificazioni per l'assunzione e la formazione degli esaminatori, alle direttive concernenti gli scambi di ricerche e di altri servizi tra gli uffici, come anche agli altri provvedimenti necessari per il controllo e la sorveglianza.
Sezione IV
1-a) Per facilitare l'adattamento degli uffici nazionali degli Stati facenti parte della convenzione al sistema del brevetto europeo, il Consiglio d'amministrazione puo', qualora lo reputi auspicabile, e nelle condizioni qui di seguito definite, affidare ai servizi centrali della proprieta' industriale di detti Stati che sono in grado di condurre la procedura in una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, compiti di istruzione delle domande di brevetto europeo redatte in questa lingua che, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, della convenzione, sono affidati in regola generale a uno degli esaminatori della divisione di esame. Questi lavori sono eseguiti nell'ambito della procedura di concessione del brevetto prevista nella convenzione: la decisione relativa a queste domande e' presa dalla divisione di esame composto secondo quanto previsto nell'articolo 18, paragrafo 2.
b) I lavori affidati conformemente alla lettera a) non concerneranno piu' del quaranta per cento del totale delle domande di brevetto europeo depositate; i lavori affidati ad uno Stato non dovranno superare il terzo del totale delle domande di brevetto depositate. Questi compiti sono affidati per un periodo di quindici anni a decorrere dall'apertura dell'Ufficio europeo dei brevetti e saranno progressivamente ridotti (in linea di massima del venti per cento ogni anno) fino a ridursi a zero nel corso degli ultimi cinque anni di detto periodo.
c) Tenuto conto della lettera b), il Consiglio d'amministrazione decidera' in merito alla natura, all'origine e al numero delle domande di brevetto europeo da affidare per l'istruzione al servizio centrale della proprieta' industriale di uno degli Stati contraenti sopra menzionati.
d) Le norme d'applicazione suesposte saranno inserite in un accordo speciale tra il servizio centrale della proprieta' industriale dello Stato contraente in causa e l'Organizzazione europea dei brevetti.
e) Un ufficio con il quale tale accordo speciale e' stato concluso potra' svolgere un'attivita' in qualita' di amministrazione incaricata dell'esame preliminare internazionale, ai sensi del Trattato di Cooperazione, fino al termine del periodo di quindici anni.
2-a) Se lo reputa compatibile con il buon funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti, il Consiglio d'amministrazione puo', per ovviare alle difficolta' che taluni Stati contraenti dovessero incontrare nell'applicazione della sezione I, paragrafo 2, affidare lavori di ricerca relativi a domande di brevetto europeo ai servizi centrali della proprieta' industriale di questi Stati la cui lingua ufficiale e' una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, purche' questi servizi possiedano le qualificazioni richieste per essere nominati amministrazione di ricerca internazionale alle condizioni previste dal Trattato di Cooperazione.
b) Nell'esecuzione di questi lavori, effettuati sotto le responsabilita' dell'Ufficio europeo dei brevetti, i servizi centrali considerati devono attenersi alle direttive applicabili alla redazione del rapporto di ricerca europea.
c) Sono applicabili al presente paragrafo, le disposizioni del paragrafo 1, lettera b), seconda frase, e lettera d), della presente sezione.
Sezione V
1) L'agenzia di cui alla sezione I, paragrafo 1, lettera c), e' autorizzata ad effettuare, per le domande di brevetto europeo depositate dai cittadini dello Stato che ospita questa agenzia e dalle persone domiciliate sul territorio di detto Stato, ricerche nella documentazione che essa possiede nella lingua ufficiale di questo Stato. Questa autorizzazione non deve tuttavia provocare ne' ritardi nello svolgimento della procedura di concessione dei brevetti europei ne' spese supplementari per l'Organizzazione europea dei brevetti.
2) L'agenzia di cui al paragrafo 1 e' autorizzata, se il richiedente di un brevetto europeo ne fa istanza e ne sopporta le spese, ad effettuare una ricerca sulla sua domanda di brevetto nella documentazione citata nel paragrafo 1. Questa autorizzazione scadra' quando la ricerca di cui all'articolo 92 della convenzione sara' stata estesa a questa documentazione, conformemente alla sezione VI, a condizione che cio' non comporti ritardi nello svolgimento della procedura di concessione dei brevetti europei.
3) Il Consiglio d'amministrazione puo' estendere il beneficio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nelle condizioni previste in detti paragrafi, ai servizi centrali della proprieta' industriale di Stati contraenti che non hanno come lingua ufficiale una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.
Sezione VI
La ricerca di cui all'articolo 92 della convenzione sara' estesa, in linea di massima, per tutte le domande di brevetto europeo, ai brevetti e alle domande di brevetto pubblicate nonche' ad altri documenti pertinenti non compresi nella documentazione per la ricerca dell'Ufficio europeo dei brevetti alla data di cui all'articolo 162, paragrafo 1, della convenzione. Il Consiglio d'amministrazione decide in merito all'ampiezza, alle condizioni e al piano d'applicazione di tali estensioni in base a studi vertenti in particolare sugli aspetti tecnici e finanziari.
Sezione VII
Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su eventuali disposizioni contrarie della convenzione.
Sezione VIII
Le decisioni del Consiglio d'amministrazione previste nel presente protocollo sono adottate con la maggioranza di tre quarti (articolo 35, paragrafo 2, della convenzione). Sono applicabili le disposizioni concernenti la ponderazione dei voti (articolo 36 della convenzione).

Protocollo

PROTOCOLLO
RELATIVO ALL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 69 DELLA CONVENZIONE
L'articolo 69 non va inteso nel senso che la portata della protezione conferita dal brevetto europeo e' determinata dal senso stretto e letterale del testo delle rivendicazioni e che la descrizione e i disegni servono esclusivamente a dissipare ambiguita' eventualmente contenute nelle rivendicazioni. Esso non va neppure interpretato nel senso che le rivendicazioni fungono esclusivamente da linea direttrice e che la protezione si estende anche a cio' che, a parere di una persona del mestiere che abbia esaminato la descrizione e i disegni, il titolare del brevetto ha inteso proteggere. L'articolo 69 deve invece essere inteso nel senso che esso definisce, tra questi estremi, una posizione che offre nel contempo una equa protezione al richiedente ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

Dichiarazione

DICHIARAZIONE
CONCERNENTE LA SEZIONE IV, PARAGRAFO 1, DEL PROTOCOLLO SULLA CENTRALIZZAZIONE
E' intenzione degli Stati contraenti che l'accordo fra l'Organizzazione e il servizio centrale della proprieta' industriale di ogni Stato incaricato dei compiti indicati alla sezione IV, paragrafo 1, del protocollo sulla centralizzazione fornisca garanzie sufficienti secondo le quali detti compiti saranno eseguiti conformemente alle disposizioni sostanziali e processuali della convenzione e che le conclusioni alle quali perverranno gli esaminatori di tale servizio saranno trattate nello stesso modo di quelle alle quali perverranno gli esaminatori dell'Ufficio europeo dei brevetti.
E' ugualmente loro intenzione che la quantita' dei lavori affidati a ciascun servizio nazionale sia sufficientemente importante per attenuare in larga misura le difficolta' in materia di personale conseguenti per tale servizio dall'introduzione del sistema europeo di rilascio dei brevetti, rimanendo bene inteso che tale servizio prendera' esso stesso tutte le misure ragionevoli che gli sono offerte per attenuare tali difficolta', ivi compreso il trasferimento di esaminatori all'Ufficio europeo dei brevetti, e che potra' tenersi conto del numero dei cittadini dello Stato in questione in servizio all'Ufficio europeo dei brevetti.

Decisione

DECISIONE
CONCERNENTE ALCUNI LAVORI PREPARATORI DELL'APERTURA DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI
La Conferenza per l'istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti, riunitasi il 5 ottobre 1973 a Monaco di Baviera,
DESIDEROSA di prendere tutte le misure utili perche' l'Ufficio europeo dei brevetti possa, nell'interesse dello sviluppo economico e tecnico dell'Europa, iniziare la sua attivita' non appena possibile, ADOTTA la seguente decisione:
1. Dopo la chiusura della Conferenza diplomatica, e' istituito un Comitato interinale, composto di rappresentanti di tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione sul brevetto europeo; gli articoli 26, 27, 31, 34 e 35, paragrafi 1 e 3, della Convenzione sono applicabili. Il Comitato interinale puo' adottare un regolamento interno che integra tali disposizioni. Il Comitato interinale e' disciolto dopo la sessione del Consiglio di amministrazione prevista dall'articolo 159, paragrafo 1, della Convenzione.
2. Il Comitato interinale ha per compito l'adozione di tutte le misure preparatorie al fine di permettere all'Ufficio europeo dei brevetti di iniziare la sua attivita' al piu' presto possibile. A tale effetto, il Comitato interinale e' abilitato a prendere, con il governo della Repubblica federale di Germania ed il governo dei Paesi Bassi, disposizioni provvisorie, che richiedono l'ulteriore approvazione del Consiglio di amministrazione. Il Comitato interinale e', inoltre, abilitato in particolare a preparare gli accordi speciali previsti dal protocollo sulla centralizzazione, nonche' il piano quinquennale previsto nella sezione II e cosi' pure lo studio previsto nella sezione VI dello stesso protocollo.
3. Il Comitato interinale puo' istituire un Comitato esecutivo incaricato di dirigere i lavori preparatori per la messa in opera dell'Ufficio europeo dei brevetti, di prendere le decisioni nel quadro del regolamento interno del Comitato interinale e di preparare le sessioni di questo Comitato.
4. I lavori preparatori per l'apertura dell'Ufficio europeo dei brevetti sono effettuati da gruppi di lavoro composti, in genere, da 6 delegazioni al massimo degli Stati rappresentati in seno al Comitato interinale. La delegazione della Repubblica federale di Germania e la delegazione dei Paesi Bassi possono partecipare, in qualita' di osservatori, alle riunioni dei gruppi di lavoro dei quali esse non sono membri. Le delegazioni degli altri Stati rappresentati in seno al Comitato interinale possono altresi' essere invitate a partecipare in qualita' di osservatori, alle riunioni dei gruppi di lavoro dei quali non sono membri e nel corso delle quali sono trattate questioni che presentano un interesse particolare per detti Stati.
5. Il Comitato interinale puo' invitare organizzazioni intergovernative e internazionali non governative a partecipare, in qualita' di osservatori, a queste sessioni come alle riunioni del Comitato esecutivo e dei gruppi di lavoro.
6. Gli Stati e le organizzazioni intergovernative internazionali non governative rappresentate in seno al Comitato interinale corrispondono le spese di missione ai loro delegati al Comitato interinale, al Comitato esecutivo e ai gruppi di lavoro.
7. Il Governo della Repubblica federale di Germania indirizza gli inviti alla 1ª sessione del Comitato interinale. Fornisce locali ed altre facilitazioni necessarie alla realizzazione di detti lavori interinali che sono condotti a Monaco ed anticipa le spese occorrenti. Il rimborso di queste spese sara' imputato sul primo esercizio di bilancio dell'Ufficio europeo dei brevetti di cui all'articolo 161 della convenzione.

Decisione

DECISIONE
CONCERNENTE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI
La Conferenza per l'istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti, riunitasi il 5 ottobre 1973 a Monaco,
CONSAPEVOLE che il buon funzionamento dell'Ufficio europeo dei brevetti dipende in gran parte dallo stato di preparazione del personale chiamato a costituirne i servizi,
AVENDO preso conoscenza del rapporto stabilito dal Gruppo di lavoro "Formazione del personale dell'Ufficio europeo dei brevetti", istituito dalla Conferenza intergovernativa per l'istituzione di un sistema europeo di concessione dei brevetti,
ADOTTA la seguente decisione:
1. Il Comitato interinale intraprendera' il piu' presto possibile l'elaborazione di direttive concernenti l'esame di domande di brevetti europei.
2. Il Comitato interinale stabilira' un piano di reclutamento del personale dell'Ufficio europeo dei brevetti e definira' le condizioni alle quali dovranno soddisfare i candidati.
3. Il Comitato interinale stabilira' piani per la formazione centralizzata come pure per il coordinamento delle formazioni nazionali; preparera' inoltre un programma dettagliato. Per tutto questo esso seguira', in linea di principio, le regole direttrici stabilite nel rapporto sottoposto alla Conferenza diplomatica da parte del Gruppo di lavoro "Formazione del personale dell'Ufficio europeo dei brevetti"; per la elaborazione di detto programma dettagliato il Comitato interinale prendera' come base di discussione il documento allegato al suddetto rapporto.
4. Il Comitato interinale e' responsabile del coordinamento fra le formazioni nazionali e la formazione centralizzata. Esso dara' istruzioni agli organi incaricati della formazione centralizzata e definira' le norme direttrici per le formazioni nazionali.
5. Gli Stati firmatari, sempre che lo ritengano opportuno, terranno al corrente il Comitato interinale delle misure che essi prenderanno sul piano nazionale in materia di formazione dei futuri candidati ad impieghi nell'Ufficio europeo dei brevetti.
6. Gli Stati firmatari che sono ugualmente membri dell'Istituto Internazionale dei Brevetti s'impegnano a prendere le misure necessarie affinche' la presente decisione sia applicata per la formazione del personale dell'istituto.

Risoluzione

RISOLUZIONE
RELATIVA ALL'ASSISTENZA TECNICA
La Conferenza per l'istituzione di un sistema europeo di concessione di brevetti, riunitasi a Monaco il 5 ottobre 1973,
considerando che:
- lo sviluppo della tecnica d'ora in poi non dovra' essere limitato ad un quadro nazionale o regionale;
- i Paesi industrializzati sono i piu' idonei, a causa della loro struttura economica, a promuovere i progressi della tecnica;
- tutti i Paesi del mondo non sono in condizioni di promuovere lo sviluppo della tecnica nella stessa misura;
- conviene favorire gli sforzi impiegati dai Paesi in via di sviluppo per ridurre, nel campo della tecnica, il fossato che li divide dai paesi industrializzati;
- e' necessario fare in modo che tutti i Paesi siano in condizione di trarre profitto dai risultati del progresso tecnico,
INVITA L'ORGANIZZAZIONE EUROPEA DEI BREVETTI
a mettere in opera, tenendo conto degli sforzi fatti da altre organizzazioni intergovernative, tutte le risorse di cui essa dispone per portare il suo aiuto nel campo del diritto dei brevetti ai Paesi in via di sviluppo, qualunque sia la loro situazione geografica, aiuto che si riferisce alla documentazione, alla formazione del personale e a tutti gli altri mezzi idonei a favorire a questi Paesi un ravvicinamento sempre maggiore ai Paesi altamente industrializzati.

Art. 1

CONVENZIONE
SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE
(Convenzione sul brevetto comunitario)
PREAMBOLO
LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunita' economica europea,
DESIDEROSE di conferire effetti unitari ed autonomi ai brevetti europei rilasciati per i loro territori ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei del 5 ottobre 1973;
SOLLECITE di definire un regime comunitario di brevetti che contribuisca al conseguimento degli obiettivi del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e in particolare all'eliminazione all'interno della Comunita' delle distorsioni di concorrenza che possono risultare dalla limitazione territoriale dei titoli nazionali di protezione;
CONSIDERANDO che uno degli obiettivi fondamentali del trattato che istituisce la Comunita' economica europea e' l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci;
CONSIDERANDO che uno dei mezzi piu' idonei al conseguimento di tale obiettivo per la libera circolazione delle merci tutelate da brevetti e' l'istituzione di un regime comunitario di brevetti;
CONSIDERANDO che l'istruzione di tale regime comunitario di brevetti e' percio' indissociabile dal conseguimento degli obiettivi del trattato ed e' quindi connessa con l'ordinamento giuridico comunitario;
CONSIDERANDO che a tal fine occorre che vengano conclusi tra loro una convenzione che costituisca un accordo particolare ai sensi dell'articolo 142 della convenzione sul rilascio di brevetti europei, nonche' un trattato di brevetto regionale ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ed un accordo particolare ai sensi dell'articolo 19 della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo il 14 luglio 1967;
CONSIDERANDO essenziale che la presente convenzione venga interpretata in modo uniforme affinche' i diritti e gli obblighi risultanti dal brevetto comunitario siano identici in tutta la Comunita' e che quindi venga attribuita competenza alla Corte di giustizia delle Comunita' europee;
CONVINTE percio' che la conclusione della presente convenzione e' necessaria per facilitare l'adempimento dei compiti della Comunita' economica europea e dunque rappresenta per gli Stati membri un opportuno provvedimento da adottare - fatte salve le procedure nazionali di ratifica - per l'assolvimento degli obblighi della Comunita',
HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine designato come plenipotenziari:
Sua Maesta il Re dei belgi
il sig. J. DESCHAMPS
ambasciatore del Belgio a Lussemburgo
Sua Maesta la Regina di Danimarca
il sig. K. V. SKJODT
direttore, ufficio danese dei brevetti
il Presidente della Repubblica Federale di Germania
il sig. PETERS HERMES
sottosegretario di Stato, ministero degli affari esteri
il Presidente della Repubblica francese
il sig. Emile CAZIMAJOU
ministro plenipotenziario, rappresentante permanente aggiunto
il Presidente dell'Irlanda
il sig. John BRUTON
sottosegretario di Stato parlamentare, ministero dell'industria e del commercio
il Presidente della Repubblica italiana
l'on. Francesco CATTANEI
sottosegretario di Stato, ministero degli affari esteri
Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo
il sig. Marcel MARAT
ministro dell'economia, del ceto medio e del turismo
Sua Maesta la Regina dei Paesi Bassi
il sig. Th. M. HAZEKAMP
sottosegretario di Stato all'economia
Sua Maesta la Regina del Regno Unito di Gran Bretagna
e Irlanda del Nord
il sig. GORONWY-ROBERTS
ministro aggiunto agli affari esteri e del Commonwealth,
vicepresidente della camera dei Lords
I QUALI, riuniti in sede di Consiglio delle Comunita' europee, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
Articolo 1
Diritto comune per i brevetti
1. Con la presente convenzione e' istituito un diritto comune agli Stati contraenti in materia di brevetti per invenzioni.
2. Tale diritto comune disciplina i brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti ai sensi della convenzione sul rilascio di brevetti europei, denominata qui di seguito "convenzione sul brevetto europeo", nonche' le domande di brevetto europeo in cui detti Stati sono designati.

Art. 2

Articolo 2
Brevetto comunitario
1. I brevetti europei rilasciati per gli Stati contraenti sono denominati brevetti comunitari.
2. Il brevetto comunitario ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti nella totalita' dei territori in cui si applica la presente convenzione e non puo' essere rilasciato, trasferito, dichiarato nullo, decadere o estinguersi che per la totalita' di questi territori. Questa disposizione si applica alla domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti.
3. Il brevetto comunitario ha carattere autonomo. Esso e' soggetto esclusivamente alle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto europeo e che sono pertanto considerate come disposizioni della presente convenzione.

Art. 3

Articolo 3
Designazione congiunta
La designazione degli Stati che sono parti della presente convenzione, conformemente all'articolo 79 della convenzione sul brevetto europeo, puo' essere effettuata soltanto congiuntamente. La designazione di uno o piu' di detti Stati vale come designazione di tutti.

Art. 4

Articolo 4
Istituzione di organi speciali
Per l'applicazione delle procedure prescritte dalla presente convenzione sono istituiti presso l'Ufficio europeo dei brevetti organi speciali, comuni agli Stati contraenti. L'attivita' di questi organi speciali e' controllata da un comitato ristretto del consiglio di amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti.

Art. 5

Articolo 5
Competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
1. La Corte di giustizia delle Comunita' europee ha, nei confronti della presente convenzione, la competenza attribuitale dalla convenzione stessa. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunita' economica europea e il regolamento di procedura della Corte di giustizia.
2. Ove necessario, il regolamento di procedura e' adattato e completato in conformita' dell'articolo 188 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.

Art. 6

Articolo 6
Brevetti nazionali
La presente convenzione non pregiudica il diritto degli Stati contraenti di rilasciare brevetti nazionali.

Art. 7

Articolo 7
Organi speciali
Gli organi speciali sono i seguenti:
a) una divisione di amministrazione dei brevetti;
b) una o piu' divisioni di annullamento;
c) una o piu' commissioni di annullamento.

Art. 8

Articolo 8
Divisione di amministrazione dei brevetti
1. La divisione di amministrazione dei brevetti e' competente per tutti gli atti dell'Ufficio europeo dei brevetti concernenti un brevetto comunitario, ove questi non siano di competenza di altri organi dell'Ufficio. In particolare, essa e' competente per le decisioni relative alle iscrizioni e cancellazioni nel Registro dei brevetti comunitari.
2. Le decisioni della divisione di amministrazione dei brevetti sono pronunciate da un membro giurista.
3. I membri della divisione di amministrazione dei brevetti non possono far parte delle commissioni di ricorso o della commissione superiore di ricorso, istituite dalla convenzione sul brevetto europeo, ne' delle commissioni di annullamento.

Art. 9

Articolo 9
Divisioni di annullamento
1. Le divisioni di annullamento sono competenti ad esaminare le domande di limitazione e di annullamento dei brevetti comunitari nonche' a fissare il compenso di cui all'articolo 44, paragrafo 5.
2. Una divisione di annullamento e' composta di un membro giurista, che assume la presidenza, e di due membri qualificati sul piano tecnico. La divisione di annullamento puo' affidare ad uno dei suoi membri l'istruzione di tali domande. La procedura orale e' di competenza della divisione di annullamento stessa.

Art. 10

Articolo 10
Commissioni di annullamento
1. Le commissioni di annullamento sono competenti a esaminare i ricorsi contro le decisioni delle divisioni di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti e a esprimere un parere sull'entita' della protezione conferita dal brevetto comunitario.
2. In caso di ricorso contro una decisione della divisione di annullamento, la commissione di annullamento si compone di due membri giuristi, uno dei quali assume la presidenza, e di tre membri qualificati sul piano tecnico.
3. In caso di ricorso contro una decisione della divisione di amministrazione dei brevetti, la commissione di annullamento si compone di tre membri giuristi.
4. Per esprimere un parere sull'entita' della protezione conferita da un brevetto comunitario, la commissione di annullamento si compone normalmente di due membri giuristi, uno dei quali assume la presidenza, e di un membro qualificato sul piano tecnico. Tuttavia, qualora la commissione di annullamento debba esprimere detto parere nel contesto di un ricorso contro una decisione di una divisione di annullamento o ritenga che cio' sia richiesto dalla natura del parere, essa si compone come indicato al paragrafo 2.

Art. 11

Articolo 11
Nomina dei membri delle commissioni di annullamento
1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione nomina:
a) i presidenti delle commissioni di annullamento su proposta di uno dei membri del comitato, sentito il parere del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti o su proposta di quest'ultimo;
b) gli altri membri delle commissioni di annullamento su proposta del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
2. I membri delle commissioni di annullamento possono essere riconfermati nelle loro funzioni dal comitato ristretto, sentito il parere del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
3. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 1, il comitato ristretto esercita il potere disciplinare sulle persone nominate ai sensi del paragrafo 1.

Art. 12

Articolo 12
Indipendenza dei membri delle commissioni di annullamento
1. I membri delle commissioni di annullamento sono nominati per un periodo di cinque anni e durante questo periodo non possono essere rimossi dalle loro funzioni se non per motivi gravi e sempreche' la Corte di giustizia delle Comunita' europee, adita dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, prenda una decisione in tal senso.
2. I membri delle commissioni di annullamento non possono essere membri della sezione di deposito, delle divisioni di esame, delle divisioni di opposizione o della divisione giuridica, istituite dalla convenzione sul brevetto europeo, ne' della divisione di amministrazione dei brevetti o delle divisioni di annullamento.
3. Nelle loro decisioni i membri delle commissioni di annullamento non sono vincolati da alcuna istruzione e devono attenersi unicamente alle disposizioni della presente convenzione.
4. Il regolamento di procedura delle commissioni di annullamento e' adottato conformemente alle disposizioni del regolamento di esecuzione. Esso deve essere approvato dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.

Art. 13

Articolo 13
Astensione e ricusazione
1. I membri delle divisioni di annullamento e delle commissioni di annullamento devono astenersi dal partecipare alla discussione di una causa se vi hanno un interesse personale, se vi sono precedentemente intervenuti in veste di rappresentanti di una delle parti, ovvero se hanno partecipato alla decisione finale di questa causa nel quadro della procedura di rilascio o della procedura di opposizione. I membri delle commissioni di annullamento devono inoltre astenersi dal partecipare ad una procedura di ricorso se hanno partecipato alla decisione che forma oggetto del ricorso.
2. Se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 o per qualsivoglia altro motivo, un membro di una divisione di annullamento o di una commissione di annullamento ritiene di doversi astenere dal partecipare ad una procedura, ne avverte la divisione o la commissione.
3. I membri di una divisione di annullamento o di una commissione di annullamento possono essere ricusati da una parte per uno dei motivi di cui al paragrafo 1 ovvero se per essi sussista un sospetto di parzialita'. La ricusazione non e' ricevibile qualora la parte in causa, sebbene fosse a conoscenza del motivo della ricusazione, abbia compiuto atti procedurali. La ricusazione non puo' essere basata sulla nazionalita' dei membri.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3 le divisioni di annullamento e le commissioni di annullamento deliberano senza la partecipazione del membro interessato. In sede di deliberazione detto membro e' sostituito, in seno alla divisione o alla commissione, dal suo supplente.

Art. 14

Articolo 14
Lingue delle procedure e delle pubblicazioni
1. Le lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti sono anche le lingue ufficiali degli organi speciali.
2. Per tutta la durata delle procedure dinanzi agli organi speciali e' possibile rettificare la traduzione presentata ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, seconda frase, della convenzione sul brevetto europeo, per conformarla al testo originale della domanda di brevetto europeo.
3. La lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti nella quale il brevetto comunitario e' stato rilasciato deve essere utilizzata, salvo diversa disposizione del regolamento di esecuzione, in tutte le procedure relative al suddetto brevetto comunitario che si svolgono dinanzi agli organi speciali.
4. Tuttavia, le persone fisiche e giuridiche con domicilio o sede nel territorio di uno Stato contraente in cui e' lingua ufficiale una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti, e i cittadini di questo Stato domiciliati all'estero, possono depositare documenti - che devono essere presentati entro un termine stabilito - in una lingua ufficiale di detto Stato. Tuttavia, tali persone sono tenute a depositare una traduzione nella lingua della procedura entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione; nei casi contemplati da tale regolamento, esse possono anche depositare una traduzione in un'altra lingua ufficiale dell'Ufficio europeo dei brevetti.
5. Qualora un documento non sia depositato nella lingua prescritta dalla presente convenzione o una traduzione, richiesta ai sensi della presente convenzione, non sia depositata entro i termini prescritti, il documento si considera non ricevuto.
6. Al termine della procedura di limitazione o della procedura di annullamento, il nuovo fascicolo del brevetto comunitario e' pubblicato nella lingua della procedura; esso e' corredato da una traduzione delle rivendicazioni modificate in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non e' lingua ufficiale la lingua della procedura.
7. Il Bollettino dei brevetti comunitari e' pubblicato nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti.
8. Le registrazioni nel Registro dei brevetti comunitari si effettuano nelle tre lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti. In caso di dubbio fa fede la registrazione nella lingua della procedura.
9. Gli Stati che sono parti della presente convenzione non possono avvalersi delle facolta' offerte dagli articoli 65, 67, paragrafo 3, e 70, paragrafo 3, della convenzione sul brevetto europeo.

Art. 15

Articolo 15
Composizione
1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione si compone dei rappresentanti degli Stati contraenti e del rappresentante della Commissione delle Comunita' europee, nonche' dei loro supplenti. Ciascuno Stato contraente e la Commissione hanno il diritto di nominare un rappresentante ed un supplente al comitato ristretto. Gli Stati contraenti sono rappresentati dagli stessi membri al consiglio di amministrazione e al comitato ristretto.
2. I membri del comitato ristretto possono farsi assistere, entro i limiti previsti dal suo regolamento interno, da consulenti od esperti.

Art. 16

Articolo 16
Presidenza
1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione elegge tra i rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro supplenti un presidente e un vicepresidente. Il vicepresidente sostituisce di diritto il presidente in caso d'impedimento.
2. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni. Il mandato e' rinnovabile.

Art. 17

Articolo 17
Ufficio di presidenza
1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione puo' istituire un Ufficio di presidenza composto di cinque dei suoi membri.
2. Il presidente e il vicepresidente del comitato ristretto sono di diritto membri dell'Ufficio di presidenza; gli altri tre membri sono eletti dal comitato ristretto.
3. Il mandato dei membri eletti dal comitato ristretto dura tre anni. Questo mandato non e' rinnovabile.
4. L'Ufficio di presidenza assolve i compiti che il comitato ristretto gli affida ai sensi del regolamento interno di quest'ultimo comitato.

Art. 18

Articolo 18
Sessioni
1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente.
2. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti partecipa alle deliberazioni.
3. Il comitato ristretto tiene una sessione ordinaria una volta l'anno; inoltre, si riunisce su iniziativa del suo presidente o su richiesta di un terzo degli Stati contraenti.
4. Il comitato ristretto delibera su un ordine del giorno determinato e in conformita' del regolamento interno.
5. Viene iscritta all'ordine del giorno provvisorio ogni questione la cui iscrizione e' richiesta da uno Stato contraente alle condizioni previste dal regolamento interno.

Art. 19

Articolo 19
Lingue del comitato ristretto
1. Le lingue usate nelle deliberazioni del comitato ristretto del consiglio di amministrazione sono il francese, l'inglese e il tedesco.
2. I documenti sottoposti al comitato ristretto e i processi verbali delle sue deliberazioni sono redatti nelle tre lingue di cui al paragrafo 1.

Art. 20

Articolo 20
Competenza del comitato ristretto in casi particolari
1. Il comitato ristretto del consiglio di amministrazione e' competente a modificare le seguenti disposizioni della presente convenzione:
a) i termini fissati dalla presente convenzione, da osservare nei confronti dell'Ufficio europeo dei brevetti;
b) le disposizioni del regolamento di esecuzione.
2. Il comitato ristretto e' competente, conformemente alla presente convenzione, ad adottare e modificare:
a) il regolamento finanziario;
b) il regolamento relativo alle tasse;
c) il proprio regolamento interno.

Art. 21

Articolo 21
Diritto di voto
1. Solo gli Stati contraenti hanno diritto di voto nel comitato ristretto del consiglio di amministrazione.
2. Ciascuno Stato contraente dispone di un voto salvo applicazione dell'articolo 23.

Art. 22

Articolo 22
Voti
1. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, il comitato ristretto del consiglio di amministrazione prende le decisioni alla maggioranza semplice degli Stati contraenti rappresentati e votanti.
2. E' necessaria la maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti per le decisioni che il comitato ristretto e' competente a prendere ai sensi dell'articolo 20 e dell'articolo 25, lettera a).
3. L'astensione non e' considerata come voto.

Art. 23

Articolo 23
Ponderazione dei voti
Per l'adozione e la modifica del regolamento relativo alle tasse come pure, ove ne risulti accresciuto l'onere finanziario degli Stati contraenti, per l'approvazione di cui all'articolo 25, lettera a), si procede alla votazione a norma dell'articolo 36 della convenzione sul brevetto europeo. Ai sensi del presente articolo per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

Art. 24

Articolo 24
Oneri e proventi finanziari
1. L'importo che gli Stati parti della presente convenzione devono pagare in applicazione dell'articolo 146 della convenzione sul brevetto europeo e' coperto dai contributi finanziari fissati per ciascuno Stato secondo il criterio di ripartizione previsto dall'articolo 40, paragrafo 3, di quest'ultima convenzione.
2. I proventi derivanti dalle tasse versate in applicazione del regolamento relativo alle tasse, da cui siano state detratte le somme versate all'Organizzazione europea dei brevetti in virtu' degli articoli 39 e 147 della convenzione sul brevetto europeo, nonche' tutti gli altri proventi riscossi dall'Organizzazione europea dei brevetti in applicazione della presente convenzione, sono ripartiti tra gli Stati che sono parti della medesima secondo il criterio menzionato al precedente paragrafo 1.
3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, si avvieranno i lavori necessari per esaminare a quali condizioni e in quale data il regime di finanziamento previsto ai paragrafi 1 e 2 potra' essere sostituito da un altro regime basato su un finanziamento comunitario tenendo conto degli sviluppi nell'ambito delle Comunita' europee. Questo regime potra' inglobare gli importi dovuti dagli Stati che sono parti della presente convenzione, in virtu' della convenzione sul brevetto europeo, e gli importi dovuti a questi Stati, in virtu' di quest'ultima convenzione. Al termine di tali lavori, il presente articolo e, ove occorra, l'articolo 23, potranno essere modificati con decisione del Consiglio delle Comunita' europee, deliberante all'unanimita' su proposta della Commissione.

Art. 25

Articolo 25
Competenze del comitato ristretto del consiglio di amministrazione in materia di bilancio
Spetta al comitato ristretto del consiglio di amministrazione:
a) approvare ogni anno le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esecuzione della presente convenzione e gli eventuali supplementi o modifiche apportati a tali previsioni che gli vengano sottoposti dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e controllarne l'esecuzione,
b) accordare l'autorizzazione di cui all'articolo 47, paragrafo 2, della convenzione sul brevetto europeo, ove si tratti di spese relative all'esecuzione della presente convenzione,
c) approvare i conti annui dell'Organizzazione europea dei brevetti concernenti l'esecuzione della presente convenzione, nonche' la parte concernente tali conti della relazione dei revisori dei conti nominati in applicazione dell'articolo 49, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo a dare atto dell'esecuzione al presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 26

Articolo 26
Regolamento relativo alle tasse
Il regolamento relativo alle tasse fissa in particolare l'importo delle tasse e le modalita' di riscossione.

Art. 27

Articolo 27
Rivendicazione del diritto al brevetto comunitario
1. Se il brevetto comunitario e' stato rilasciato a una persona non abilitata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, la persona abilitata ai sensi di detta disposizione puo' rivendicare, fatto salvo qualsiasi altro suo diritto o azione, il trasferimento del brevetto.
2. Se una persona ha diritto unicamente a una parte del brevetto comunitario, essa puo' rivendicare, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, il trasferimento del brevetto in qualita' di contitolare.
3. I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fatti valere in giudizio entro il termine perentorio di due anni dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo nel Bollettino europeo dei brevetti. Questa disposizione non si applica se il titolare, al momento del rilascio o del trasferimento del brevetto, sapeva di non aver diritto al brevetto stesso.
4. L'introduzione di una domanda giudiziale e' trascritta nel Registro dei brevetti comunitari. Nel registro suddetto viene anche trascritta la decisione passata in giudicato della domanda giudiziale o ogni altra decisione o conclusione della procedura.

Art. 28

Articolo 28
Effetti del cambiamento di proprieta'
1. Qualora si sia verificato un cambiamento integrale di proprieta' del brevetto comunitario in seguito alla domanda giudiziale di cui all'articolo 27, le licenze e gli altri diritti si estinguono a seguito dell'iscrizione del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari.
2. Se, prima della registrazione dell'introduzione della domanda giudiziale
a) il titolare del brevetto ha utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine, o se
b) il titolare di una licenza ha ottenuto tale licenza e utilizzato l'invenzione nel territorio di uno Stato contraente, ovvero ha compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine,
egli puo' proseguire l'utilizzazione a condizione che chieda una licenza non esclusiva sul brevetto al nuovo titolare iscritto nel Registro dei brevetti comunitari. A tal fine egli dispone del termine prescritto dal regolamento di esecuzione. La licenza deve essere concessa per un periodo adeguato e a condizioni ragionevoli.
3. Il paragrafo 2 non e' applicabile nel caso in cui il titolare del brevetto o della licenza sia stato in mala fede al momento dell'inizio dell'utilizzazione dell'invenzione o dei preparativi a tal fine.

Art. 29

Articolo 29
Divieto di utilizzazione diretta dell'invenzione
Il brevetto comunitario conferisce al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso:
a) di fabbricare, offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto oggetto del brevetto,
b) di utilizzare un procedimento oggetto del brevetto ovvero, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che l'utilizzazione di tale procedimento e' vietata senza il consenso del titolare del brevetto, di offrire detto procedimento affinche' venga utilizzato nel territorio degli Stati contraenti,
c) di offrire, mettere in commercio, utilizzare, oppure importare o detenere ai fini suddetti, il prodotto ottenuto direttamente con il procedimento oggetto del brevetto.

Art. 30

Articolo 30
Divieto di utilizzazione indiretta dell'invenzione
1. Il brevetto comunitario conferisce inoltre al suo titolare il diritto di vietare a qualsiasi terzo, salvo suo consenso, la fornitura o l'offerta di fornitura, nel territorio degli Stati contraenti, a persona diversa da quella abilitata ad utilizzare l'invenzione brevettata, di mezzi inerenti a un elemento essenziale dell'invenzione per utilizzare, in tale territorio, l'invenzione stessa, qualora il terzo sappia o risulti evidente dalle circostanze che quei mezzi sono idonei a tale utilizzazione e destinati ad essa.
2. Il paragrafo 1 non e' applicabile quando tali mezzi costituiscono prodotti che si trovano correntemente in commercio, salvo che il terzo inciti la persona cui fa la fornitura a commettere atti vietati dall'articolo 29.
3. Non sono considerate persone abilitate ad utilizzare l'invenzione, ai sensi del paragrafo 1, le persone che compiono gli atti di cui all'articolo 31, lettere a), b) e c).

Art. 31

Articolo 31
Limiti degli effetti del brevetto comunitario
I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono:
a) agli atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali, b) agli atti compiuti in via sperimentale e riguardanti l'oggetto dell'invenzione brevettata,
c) alla preparazione estemporanea, e per unita', di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, ne' agli atti riguardanti i medicinali cosi' preparati,
d) a bordo delle navi di paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale diversi dagli Stati contraenti, all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nel corpo della nave, nelle macchine, nel sartiame, nelle attrezzature e negli altri accessori, quando tali navi penetrino temporaneamente o accidentalmente nelle acque degli Stati contraenti, purche' l'oggetto dell'invenzione sia usato esclusivamente per le esigenze della nave, e) all'impiego dell'oggetto dell'invenzione brevettata nella costruzione o nel funzionamento dei mezzi di locomozione aerea o terrestre, o dei loro accessori, che appartengano a paesi membri dell'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale diversi dagli Stati contraenti, quando tali mezzi penetrino temporaneamente o accidentalmente nel territorio degli Stati contraenti;
f) agli atti previsti dall'articolo 27 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944, quando tali atti riguardino aerei di uno Stato diverso dagli Stati contraenti, al quale siano applicabili le disposizioni di detto articolo.

Art. 32

Articolo 32
Esaurimento dei diritti derivanti dal brevetto comunitario
I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio degli Stati contraenti, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno di questi Stati dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto comunitario.

Art. 33

Articolo 33
Traduzione delle rivendicazioni nelle procedure di esame e di opposizione
1. Il richiedente deve depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione una traduzione delle rivendicazioni che sono alla base del rilascio del brevetto europeo in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sono lingue ufficiali il francese, l'inglese o il tedesco.
2. Alle rivendicazioni modificate nel corso della procedura di opposizione si applicano le disposizioni del paragrafo 1.
3. Le traduzioni delle rivendicazioni sono pubblicate dall'Ufficio europeo dei brevetti.
4. Il richiedente o il titolare del brevetto deve versare la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni entro i termini di cui al regolamento di esecuzione.
5. Se le traduzioni di cui ai paragrafi 1 e 2 non sono depositate entro il termine prescritto o se la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni non e' stata pagata a tempo debito, il brevetto comunitario e' considerato senza effetti sin dall'origine, a meno che queste formalita' non vengano espletate e la soprattassa non venga versata entro il termine supplementare stabilito nel regolamento di esecuzione.

Art. 34

Articolo 34
Diritti derivanti dalla domanda di brevetto europeo dopo la sua pubblicazione
1. Un compenso ragionevole, stabilito secondo le circostanze, puo' essere chiesto a qualsiasi terzo che, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti e la data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto europeo, abbia utilizzato l'invenzione in un modo che, dopo tale periodo, sarebbe stato vietato in virtu' del brevetto comunitario.
2. Ogni Stato contraente che non abbia come lingua ufficiale la lingua di procedura della domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, puo' disporre che tale domanda conferisca al richiedente il diritto di cui, al paragrafo 1, per quanto riguarda l'utilizzazione dell'invenzione nel suo territorio, soltanto quando il richiedente, a sua scelta,
a) abbia presentato all'organo competente di tale Stato la traduzione delle rivendicazioni in una delle lingue ufficiali di
detto Stato e tale traduzione sia stata pubblicata, ovvero
b) abbia trasmesso tale traduzione alla persona che utilizza l'invenzione, in detto Stato.

Art. 35

Articolo 35
Effetti della revoca e della nullita' del brevetto comunitario
1. La domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti e il brevetto comunitario che ne risulta sono considerati fin dall'inizio privi degli effetti di cui al presente capitolo nella misura in cui il brevetto e' dichiarato nullo.
2. Fatte salve le disposizioni nazionali relative sia alle azioni di risarcimento del danno causato per colpa o dolo del titolare del brevetto sia all'arricchimento senza causa, l'effetto retroattivo della revoca o della nullita' del brevetto non pregiudica:
a) le decisioni in materia di contraffazione passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullita',
b) i contratti conclusi anteriormente alla revoca o alla dichiarazione di nullita' nella misura in cui siano stati eseguiti anteriormente ad esse. Tuttavia, per ragioni di equita', nella misura giustificata dalle circostanze, si puo' chiedere il rimborso di importi versati ai termini del contratto.

Art. 36

Articolo 36
Applicazione complementare delle norme del diritto nazionale in materia di contraffazione
1. Gli effetti del brevetto comunitario sono determinati esclusivamente dalle disposizioni della presente convenzione. Le contraffazioni di un brevetto comunitario sono per il resto soggette al diritto nazionale applicabile in materia di contraffazione di brevetti nazionali nello Stato contraente in cui ha sede l'autorita' giudiziaria adita, sempreche' le norme del diritto privato internazionale di detto Stato non rinviino al diritto nazionale di un altro Stato contraente.
2. Le norme di procedura applicabili sono stabilite dall'articolo 74.
3. 1 paragrafi 1 e 2 sono applicabili a una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti.

Art. 37

Articolo 37
Diritti nazionali preesistenti
1. Nei confronti di un brevetto comunitario con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', con data di priorita' posteriore a quella di una domanda di brevetto nazionale o a quella di un brevetto nazionale messi a disposizione del pubblico in uno Stato contraente a tale data o a una data successiva, la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale producono in detto Stato gli stessi effetti di diritto preesistente che produrrebbe una domanda pubblicata di brevetto europeo, recante designazione di tale Stato contraente.
2. Qualora in uno Stato contraente una domanda di brevetto nazionale o un brevetto nazionale, che non siano stati pubblicati in virtu' della legislazione ivi vigente sulla segretezza delle invenzioni, producano effetti di diritto preesistente nei confronti di un brevetto nazionale con data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', con data di priorita' posteriori, si applica in detto Stato lo stesso trattamento per il brevetto comunitario.

Art. 38

Articolo 38
Diritto basato su una precedente utilizzazione e diritto di possesso personale
1. Chiunque, qualora per un'invenzione fosse stato rilasciato un brevetto nazionale, avrebbe acquisito in uno degli Stati contraenti un diritto basato su una precedente utilizzazione di tale invenzione o un diritto di possesso personale sulla stessa, fruisce in tale Stato del medesimo diritto nei riguardi del brevetto comunitario che abbia come oggetto la medesima invenzione.
2. I diritti derivanti da un brevetto comunitario non si estendono agli atti relativi a un prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nei territorio dello Stato contraente interessato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in detto Stato dalla persona che fruisce del diritto di cui al paragrafo 1, nella misura in cui la legislazione ivi vigente prevede tale effetto per i brevetti nazionali.

Art. 39

Articolo 39
Assimilazione del brevetto comunitario a un brevetto nazionale
1. Salvo disposizioni contrarie della presente convenzione, il brevetto comunitario in quanto oggetto di proprieta', e' assimilato, nella sua totalita' e per la totalita' dei territori nei quali produce i suoi effetti, a un brevetto nazionale dello Stato contraente nel cui territorio, in base al Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo,
a) il richiedente del brevetto aveva il suo domicilio o la sua sede alla data di deposito della domanda di brevetto europeo,
b) ovvero, ove non si verifichino le condizioni di cui alla lettera a), il richiedente del brevetto aveva, a tale data, una stabile organizzazione,
c) ovvero, ove non si verifichino le condizioni di cui alla lettera a) e alla lettera b), il mandatario del richiedente, registrato per primo nel Registro europeo dei brevetti, aveva il suo domicilio professionale alla data di tale registrazione.
2. Ove non si verifichino le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1, lo Stato contraente di cui al paragrafo 1 e' la Repubblica federale di Germania.
3. Quando piu' persone siano iscritte nel Registro europeo dei brevetti in qualita' di corichiedenti, il paragrafo 1 e' applicabile al corichiedente indicato per primo; ove non si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 1, tale paragrafo si applica ai successivi corichiedenti nell'ordine progressivo in cui sono indicati. Ove non si verifichino le condizioni di cui al paragrafo 1 per nessuno dei corichiedenti, si applica il paragrafo 2.
4. Quando, in uno Stato contraente di cui ai paragrafi precedenti, un diritto sul brevetto nazionale acquista efficacia soltanto dopo esser stato trascritto nel Registro nazionale dei brevetti, il diritto sul brevetto comunitario acquista efficacia soltanto quando e' trascritto nel Registro dei brevetti comunitari.

Art. 40

Articolo 40
Trasferimento
1. La cessione del brevetto comunitario deve essere fatta per iscritto e richiede la firma nelle parti contraenti, a meno che essa non derivi da una decisione giudiziaria.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, il trasferimento lascia impregiudicati i diritti acquisiti dai terzi prima della data del trasferimento.
3. Il trasferimento e' opponibile ai terzi soltanto dopo essere stato trascritto nel Registro dei brevetti comunitari e nei limiti che risultano dai documenti di cui al regolamento di esecuzione.
Tuttavia, prima della sua trascrizione, il trasferimento e' opponibile ai terzi che hanno acquisito diritti dopo la data del trasferimento di cui erano a conoscenza al momento dell'acquisizione di tali diritti.

Art. 41

Articolo 41
Procedura di esecuzione
In materia di procedura di esecuzione concernente un brevetto comunitario, hanno competenza esclusiva l'autorita' giudiziaria e le altre autorita' dello Stato contraente definito ai sensi dell'articolo 39.

Art. 42

Articolo 42
Procedura di fallimento o procedure analoghe
1. Fino a quando tra gli Stati contraenti non siano entrate in vigore disposizioni comuni al riguardo, un brevetto comunitario puo' essere compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga unicamente nello Stato contraente in cui tale procedura e' stata proposta per prima.
2. In caso di comproprieta' di un brevetto comunitario, il paragrafo 1 e' applicabile alla quota del comproprietario.

Art. 43

Articolo 43
Licenze contrattuali
1. Il brevetto comunitario puo' formare oggetto di licenze, nella sua totalita' o per una sua parte, per la totalita' dei territori in cui produce i suoi effetti o per una loro parte. La licenza puo' essere esclusiva o non esclusiva.
2. I diritti derivanti dal brevetto comunitario possono essere invocati contro un licenziatario che oltrepassi un limite impostogli dalla licenza ai sensi del paragrafo 1.
3. Alla concessione o al trasferimento di una licenza di brevetto comunitario si applica l'articolo 40, paragrafi 2 e 3.

Art. 44

Articolo 44
Licenze di diritto
1. Se il titolare di un brevetto comunitario deposita presso l'ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta in cui asserisce di essere disposto a permettere a chiunque, dietro adeguato compenso, di utilizzare l'invenzione come licenziatario, le tasse annuali dovute per il brevetto comunitario dopo il ricevimento della dichiarazione sono ridotte; l'entita' della riduzione e' stabilita nel regolamento relativo alle tasse. Qualora una domanda giudiziale ai sensi dell'articolo 27 dialogo ad un integrale cambiamento di proprieta' del brevetto, la dichiarazione viene considerata come ritirata all'atto dell'iscrizione del nome del nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari.
2. La dichiarazione puo' essere ritirata in ogni momento mediante notifica scritta all'Ufficio europeo dei brevetti, sempreche' nessuno abbia ancora comunicato al titolare del brevetto la sua intenzione di utilizzare l'invenzione. Il ritiro ha effetto dall'atto della notifica. L'ammontare dell'avvenuta riduzione sulle tasse annuali deve essere pagato entro un mese dal ritiro; si applica l'articolo 49, paragrafo 2, ma il periodo di sei mesi ivi previsto decorre dalla scadenza del termine teste' indicato.
3. La dichiarazione non puo' essere depositata quando nel Registro dei brevetti comunitari sia iscritta una licenza esclusiva o presso l'Ufficio europeo dei brevetti sia depositata una domanda di iscrizione di licenza esclusiva.
4. In virtu' della dichiarazione chiunque e' abilitato a utilizzare l'invenzione come licenziatario, alle condizioni previste dal regolamento di esecuzione. Ai fini della presente convenzione una licenza cosi' ottenuta e' assimilata a una licenza contrattuale.
5. Su richiesta scritta di una delle parti, la divisione di annullamento fissa l'importo dell'adeguato compenso o lo modifica qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato l'importo fissato. Si applicano le disposizioni relative alla procedura di annullamento, sempreche' esse non siano inapplicabili per la peculiare natura di quest'ultima procedura. La richiesta viene considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento di un diritto amministrativo.
6. Nessuna richiesta diretta a far iscrivere una licenza esclusiva nel Registro dei brevetti comunitari puo' essere ricevuta dopo il deposito della dichiarazione, salvo che la dichiarazione stessa sia stata o venga considerata ritirata.

Art. 45

Articolo 45
Domanda di brevetto europeo come oggetto di proprieta'
1. Gli articoli da 39 a 43 si applicano alla domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti, sostituendo il Registro dei brevetti comunitari con il Registro europeo dei brevetti previsto dalla convenzione sul brevetto europeo.
2. I diritti acquisiti dai terzi nei confronti di una domanda di brevetto europeo di cui al paragrafo 1 conservano i loro effetti rispetto al brevetto comunitario rilasciato su tale domanda.

Art. 46

Articolo 46
Licenze obbligatorie
1. La legislazione degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti nazionali e' applicabile ai brevetti comunitari. La portata e l'effetto delle licenze obbligatorie concesse su brevetti comunitari sono limitati al territorio dello Stato interessato; l'articolo 32 non si applica.
2. Gli Stati contraenti devono prevedere la possibilita' di ricorso giurisdizionale in ultima istanza, almeno per quanto riguarda il compenso per le licenze obbligatorie.
3. Nella misura del possibile le autorita' nazionali notificano all'Ufficio europeo dei brevetti la concessione di qualsiasi licenza obbligatoria su un brevetto comunitario.
4. Ai fini della presente convenzione, l'espressione "licenza obbligatoria" comprende anche le licenze d'ufficio e qualsiasi diritto di utilizzazione nel pubblico interesse di un'invenzione brevettata.

Art. 47

Articolo 47
Licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione
Non possono essere concesse su un brevetto comunitario licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di attuazione, quando il prodotto tutelato dal brevetto, fabbricato in uno Stato contraente, sia messo in commercio nel territorio di un altro Stato contraente per il quale siffatte licenze sono state chieste in quantita' sufficiente a soddisfare le esigenze del territorio di quest'ultimo Stato. Questa disposizione non e' applicabile alle licenze obbligatorie concesse nel pubblico interesse.

Art. 48

Articolo 48
Licenze obbligatorie a favore di brevetti dipendenti
La legislazione di ciascuno degli Stati contraenti che prevede la concessione di licenze obbligatorie su brevetti anteriori a favore di brevetti dipendenti successivi e' applicabile ai rapporti tra i brevetti comunitari e i brevetti nazionali, nonche' ai rapporti tra brevetti comunitari.

Art. 49

Articolo 49
Tasse annuali
1. Per i brevetti comunitari devono essere pagate tasse annuali all'Ufficio europeo dei brevetti, conformemente al regolamento ci esecuzione. Queste tasse sono dovute per gli anni successivi a quello di cui all'articolo 86, paragrafo 4, della convenzione sul brevetto europeo; tuttavia, non sono dovute tasse per i primi due anni, calcolati a decorrere dalla data di deposito della domanda.
2. Il pagamento di una tassa annuale, non effettuato entro la scadenza prevista, puo' essere ancora validamente effettuato entro sei mesi da tale scadenza, a condizione che sia simultaneamente pagata una soprattassa.
3. Se una tassa annuale per un brevetto comunitario deve essere pagata entro due mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione relativa al rilascio del brevetto europeo, tale tassa e' considerata validamente pagata se il versamento avviene entro detto termine. Non sono riscosse soprattasse.

Art. 50

Articolo 50
Rinuncia
1. Un brevetto comunitario puo' formare oggetto di rinuncia soltanto nella sua totalita'.
2. La rinuncia deve essere trasmessa per iscritto all'Ufficio europeo dei brevetti dal titolare del brevetto iscritto nei Registro dei brevetti comunitari. Essa ha effetto soltanto se trascritta nel Registro dei brevetti comunitari.
3. Se una persona e' iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare di un diritto reale o e' avvenuta a suo nome una trascrizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 4, primo periodo, il suo consenso e' necessario per la trascrizione della rinuncia. Se nel Registro e' iscritta una licenza, la rinuncia e' trascritta solo se il titolare del brevetto prova di avere previamente informato il licenziatario della sua intenzione di rinuncia; la trascrizione si effettua alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

Art. 51

Articolo 51
Estinzione e decadenza
1. Un brevetto comunitario si estingue o decade:
a) al termine del periodo previsto dall'articolo 63 della convenzione sul brevetto europeo,
b) per rinuncia del titolare ai sensi dell'articolo 50 della presente convenzione,
c) per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa.
2. Il brevetto comunitario si estingue alla data prevista dall'articolo 54, paragrafo 4, della presente convenzione, nella misura in cui non viene mantenuto in vigore.
3. La decadenza del brevetto comunitario per mancato pagamento in tempo utile di una tassa annuale e di qualsiasi eventuale soprattassa si considera avvenuta alla data di scadenza della tassa annuale.
4. Occorrendo, sono competenti a decidere della estinzione o della decadenza del brevetto comunitario la divisione di amministrazione dei brevetti o, qualora sia pendente dinanzi ad esse una procedura relativa a detto brevetto, le divisioni o le commissioni di annullamento.

Art. 52

Articolo 52
Domanda di limitazione
1. Su richiesta del titolare del brevetto, il brevetto comunitario puo' venir limitato mediante modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni. La limitazione per uno o piu' Stati contraenti puo' essere richiesta solo nel caso previsto dall'articolo 37, paragrafo 1.
2. La domanda non puo' essere depositata se non e' ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se e' pendente una procedura di opposizione o di annullamento.
3. La domanda deve essere depositata per iscritto presso l'Ufficio europeo dei brevetti ed e' considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di limitazione.
4. Per il deposito della domanda di limitazione si applica l'articolo 50, paragrafo 3.
5. Se nel corso di una procedura di limitazione e' depositata una domanda di annullamento del brevetto comunitario, la divisione di annullamento sospende tale procedura finche' non sia passata in giudicato la decisione relativa alla domanda di annullamento.

Art. 53

Articolo 53
Esame della domanda
1. La divisione di annullamento esamina se le cause di nullita' di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto comunitario modificato.
2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, le sue deduzioni sulle notificazioni da essa indirizzategli.
3. Qualora, entro il termine assegnatogli, il titolare del brevetto non si sia confermato agli inviti rivoltigli ai sensi del paragrafo 2, la domanda e' considerata ritirata.

Art. 54

Articolo 54
Rigetto della domanda o limitazione del brevetto comunitario
1. Se, in seguito all'esame previsto dall'articolo 53, la divisione di annullamento considera inaccettabili le modifiche, essa respinge la domanda.
2. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di limitazione, le cause di nullita' di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di limitarlo in conseguenza, sempreche':
a) sia accertato conformemente al regolamento di esecuzione che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende limitare il brevetto,
b) la traduzione delle rivendicazioni modificate venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura,
c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto.
3. Se la traduzione non e' depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non e' pagata in tempo utile, la domanda si considera ritirata, a meno che tali formalita' vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.
4. La decisione di limitazione del brevetto comunitario ha effetto soltanto dal giorno in cui l'indicazione della limitazione viene pubblicata nei Bollettino dei brevetti comunitari.

Art. 55

Articolo 55
Pubblicazione di un nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione
Se il brevetto comunitario e' stato limitato ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione di limitazione ed un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.

Art. 56

Articolo 56
Domanda di annullamento
1. Chiunque puo' depositare all'Ufficio europeo dei brevetti la domanda di annullamento di un brevetto comunitario; tuttavia, nel caso contemplato dall'articolo 57, paragrafo 1, lettera e), la domanda puo' essere depositata soltanto da una persona abilitata ad essere iscritta nel Registro dei brevetti comunitari quale titolare unico del brevetto comunitario o, congiuntamente, da tutte le persone abilitate ad essere iscritte quali contitolari del brevetto comunitario ai sensi dell'articolo 27.
2. Nessuna domanda puo' essere depositata nei casi di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d) se non e' ancora scaduto il termine per proporre opposizione o se e' pendente una procedura di opposizione.
3. La domanda puo' essere depositata anche dopo l'estinzione o la decadenza del brevetto comunitario.
4. La domanda deve essere depositata per iscritto e deve essere motivata. Essa e' considerata depositata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di annullamento.
5. Il proponente e', con il titolare del brevetto, parte della procedura di annullamento.
6. Il proponente che non abbia ne' domicilio ne' sede in uno Stato contraente deve rilasciare, a richiesta del titolare del brevetto, una cauzione per le spese di procedura. Di tale cauzione, la divisione di annullamento fissa l'importo adeguato e il termine del deposito. Se la cauzione non e' rilasciata entro il termine stabilito, la domanda e' considerata ritirata.

Art. 57

Articolo 57
Cause di nullita'
1. La domanda di annullamento del brevetto comunitario puo' essere basata soltanto sulle seguenti cause:
a) l'oggetto del brevetto non e' brevettabile ai sensi degli articoli da 52 a 57 della convenzione sul brevetto europeo;
b) nel brevetto l'invenzione non e' esposta in modo sufficientemente chiaro e completo perche' una persona del mestiere possa attuarla;
c) l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda di brevetto europeo quale e' stata depositata, oppure, se il brevetto e' stato rilasciato in base ad una domanda divisionale europea o ad una nuova domanda europea depositata conformemente alle disposizioni dell'articolo 61 della convenzione sul brevetto europeo, l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale quale e' stata depositata;
d) la protezione conferita dal brevetto e' stata ampliata;
e) il titolare del brevetto, in virtu' di una decisione che deve essere riconosciuta in tutti gli Stati contraenti, non aveva diritto di ottenerlo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo;
f) l'oggetto del brevetto non e' brevettabile ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1.
2. Se le cause di nullita' colpiscono il brevetto solo parzialmente, la nullita' e' pronunciata sotto forma di una corrispondente limitazione del brevetto. La limitazione puo' essere effettuata sotto forma di modifica delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni.
3. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera f), la nullita' e' pronunciata unicamente per quanto riguarda lo Stato contraente in cui la domanda di brevetto nazionale o il brevetto nazionale sono stati messi a disposizione del pubblico.

Art. 58

Articolo 58
Esame della domanda
1. Se la domanda di annullamento del brevetto comunitario e' ricevibile, la divisione di annullamento esamina se le cause di nullita' di cui all'articolo 57 si oppongano al mantenimento in vigore del brevetto.
2. Nel corso dell'esame della domanda, che deve svolgersi secondo il regolamento di esecuzione, la divisione di annullamento invita le parti, ogni qualvolta sia necessario, a presentare, entro un termine da essa assegnato, deduzioni sulle notificazioni che tale divisione ha indirizzato loro o sulle comunicazioni fatte da altre parti.

Art. 59

Articolo 59
Dichiarazione di nullita' o mantenimento in vigore del brevetto comunitario
1. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullita' di cui all'articolo 57 si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto in vigore, essa dichiara la nullita' del brevetto.
2. Se la divisione di annullamento ritiene che le cause di nullita' di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario sia mantenuto inalterato, essa respinge la domanda di annullamento.
3. Se la divisione di annullamento ritiene che, tenuto conto delle modifiche apportate dal titolare del brevetto nel corso della procedura di annullamento, le cause di nullita' di cui all'articolo 57 non si oppongano a che il brevetto comunitario venga mantenuto in vigore, essa decide di mantenere in vigore il brevetto, cosi' modificato, a condizione che:
a) sia accertato, conformemente al regolamento di esecuzione, che il titolare del brevetto accetta il testo nel quale la divisione di annullamento intende mantenere in vigore il brevetto,
b) la traduzione delle rivendicazioni modificate, venga depositata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione, in una delle lingue ufficiali di ciascuno degli Stati contraenti in cui non sia lingua ufficiale la lingua della procedura,
c) venga pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto.
4. Se la traduzione non e' depositata entro il termine prescritto o se la tassa di stampa del nuovo fascicolo del brevetto comunitario non e' pagata in tempo utile, il brevetto e' dichiarato nullo, a meno che tali formalita' vengano espletate e la soprattassa pagata entro il termine supplementare prescritto dal regolamento di esecuzione.

Art. 60

Articolo 60
Pubblicazione di un nuovo fascicolo di brevetto a seguito della procedura di annullamento
Se il brevetto comunitario e' stato modificato ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, l'Ufficio europeo dei brevetti pubblica simultaneamente l'indicazione della decisione relativa alla domanda di annullamento e un nuovo fascicolo del brevetto comunitario contenente, nella forma modificata, la descrizione, le rivendicazioni e, se del caso, i disegni.

Art. 61

Articolo 61
Spese
1. Nella procedura di annullamento, ciascuna delle parti sostiene le proprie spese, a meno che la divisione di annullamento o la commissione di annullamento decida, conformemente al regolamento di esecuzione e secondo equita', una diversa ripartizione delle spese causate da una procedura orale o da un'istruzione probatoria. Su richiesta di una delle parti, una decisione sulla ripartizione delle spese puo' essere presa anche quando la domanda di annullamento e' ritirata o quando il brevetto comunitario e' estinto o decaduto.
2. Su richiesta, il cancelliere della divisione di annullamento fissa l'importo delle spese da rimborsare in virtu' di una decisione di ripartizione. L'importo delle spese fissato dal cancelliere puo' essere riveduto con decisione della divisione di annullamento, su richiesta presentata entro il termine stabilito dal regolamento di esecuzione.
3. E' applicabile l'articolo 104, paragrafo 3, della conversione sul brevetto europeo.

Art. 62

Articolo 62
Ricorso
1. Contro le decisioni della divisione di annullamento e della divisione di amministrazione dei brevetti puo' essere presentato ricorso.
2. Gli articoli da 106 a 111 della convenzione sul brevetto europeo si applicano alla procedura di ricorso.

Art. 63

Articolo 63
Ricorso per cassazione
1. Contro le decisioni delle commissioni di annullamento concernenti un ricorso, puo' essere fatto ricorso per cassazione dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee. Il ricorso ha effetto sospensivo.
2. Il ricorso per cassazione puo' essere inoltrato per violazione di norme che prescrivono una determinata forma e per violazione della presente convenzione o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, ove non si tratti di una norma di diritto nazionale. L'esame della Corte di giustizia non si estende all'accertamento dei fatti di cui alla decisione della commissione di annullamento.
3. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto da una qualsiasi delle parti della procedura dinanzi alla commissione di annullamento, se nella sua decisione questa non ha accolto le sue richieste.
4. Il ricorso per cassazione deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla notifica della decisione della commissione di annullamento.
5. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche se il brevetto comunitario e' estinto o decaduto.
6. Se la Corte di giustizia rinvia la causa alla commissione di annullamento per nuova decisione, questa deve uniformarsi sia alla motivazione sia al dispositivo della decisione della Corte, a condizione che i fatti siano i medesimi.

Art. 64

Articolo 64
Disposizioni generali relative alla procedura e alla rappresentanza
1. Le disposizioni dei capitoli I e III della parte settima della convenzione sul brevetto europeo, eccetto gli articoli 121 e 124, si applicano alla presente convenzione, salvo quanto segue:
a) l'articolo 114, paragrafo 1, si applica soltanto alle divisioni di annullamento e alle commissioni di annullamento;
b) l'articolo 116, paragrafi 2 e 3, si applica soltanto alla divisione di amministrazione dei brevetti, e il paragrafo 4 si applica alle divisioni di annullamento e alle commissioni di annullamento;
c) l'articolo 122 si applica anche a tutte le altre parti nelle procedure dinanzi agli organi speciali;
d) l'articolo 123, paragrafo 3, si applica alle procedure di limitazione e di annullamento;
e) per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, lettera e), una persona che sia iscritta nell'elenco dei mandatari abilitati tenuto dall'Ufficio europeo dei brevetti e che non abbia la cittadinanza di uno degli Stati contraenti della presente convenzione o il cui domicilio professionale o il cui posto di lavoro non siano situati nel territorio di uno di questi Stati, e' autorizzata ad agire quale mandatario abilitato di una delle parti in una procedura concernente un brevetto comunitario dinanzi, agli organi speciali, a condizione che:
a) in base al Registro europeo dei brevetti essa risulti essere l'ultima persona autorizzata ad agire quale mandatario abilitato per detta parte o per il suo predecessore in diritto in una procedura istituita dalla convenzione sul brevetto europeo che riguardi detto brevetto comunitario o la domanda di brevetto europeo che ha dato
luogo alla sua concessione e
b) lo Stato di cui detta persona ha la cittadinanza o nel cui territorio siano situati il suo domicilio professionale o il suo posto di lavoro applichi, ai fini della rappresentanza dinanzi al suo servizio centrale della proprieta' industriale, norme che soddisfano alle condizioni di reciprocita' che potranno essere imposte dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.

Art. 65

Articolo 65
Registro dei brevetti comunitari
L'Ufficio europeo dei brevetti tiene un registro denominato "Registro dei brevetti comunitari", in cui sono riportate tutte le indicazioni la cui registrazione e' prescritta dalla presente convenzione. Il registro e' aperto alla consultazione pubblica.

Art. 66

Articolo 66
Bollettino dei brevetti comunitari
L'Ufficio europeo dei brevetti pubblica periodicamente un Bollettino dei brevetti comunitari, contenente le trascrizioni riportate nel Registro dei brevetti comunitari e tutte le altre indicazioni la cui pubblicazione e' prescritta dalla presente convenzione.

Art. 67

Articolo 67
Informazione del pubblico e degli organi ufficiali
Si applicano l'articolo 128, paragrafo 4, e gli articoli 130, 131 e 132 della convenzione sul brevetto europeo, fermo restando che per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.

Art. 68

Articolo 68
Disposizioni di carattere generale
Salvo disposizione contraria della presente convenzione, alle azioni riguardanti i brevetti comunitari e alle relative decisioni si applica la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, denominata qui di seguito "convenzione di esecuzione".

Art. 69

Articolo 69
Competenza delle autorita' giudiziarie nazionali nelle azioni riguardanti i brevetti comunitari
1. Le azioni per contraffazione del brevetto comunitario vengono proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie dello Stato contraente in cui il convenuto ha il domicilio o, in difetto, una stabile organizzazione. Se il convenuto non ha ne' domicilio ne' una stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette azioni vengono proposte, in deroga all'articolo 4 della convenzione di esecuzione, dinanzi alle autorita' giudiziarie dello Stato contraente in cui l'attore ha il domicilio o, in difetto, una stabile organizzazione.
Se ne' il convenuto ne' l'attore hanno domicilio o stabile organizzazione in uno degli Stati contraenti, dette azioni vengono proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie della Repubblica federale di Germania. L'autorita' giudiziaria adita e' competente per gli atti di contraffazione compiuti in qualsiasi Stato contraente.
2. Le azioni per contraffazione del brevetto comunitario possono anche essere proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie di uno Stato contraente in cui sia stato compiuto un atto di contraffazione.
L'autorita' giudiziaria adita e' competente soltanto per gli atti di contraffazione compiuti nel territorio di detto Stato contraente.
3. Alle azioni per contraffazione del brevetto comunitario non si applica l'articolo 5, punti 3 e 4, della convenzione di esecuzione.
4. Indipendentemente dal domicilio,
a) nelle azioni aventi per oggetto licenze obbligatorie su brevetti comunitari hanno esclusiva competenza le autorita' giudiziarie dello Stato contraente la cui legislazione nazionale e' applicabile alla licenza;
b) nelle azioni riguardanti il diritto al brevetto che oppongono datori di lavoro e dipendenti hanno esclusiva competenza le autorita' giudiziarie dello Stato contraente dal cui diritto e' definito il diritto al brevetto europeo, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, della convenzione sul brevetto europeo. Ogni accordo in materia di giurisdizione e' valido soltanto nella misura in cui e' consentito dalla normativa nazionale sui contratti di lavoro,
5. Ai fini del presente articolo, il domicilio delle parti viene determinato a norma degli articoli 52 e 53 della convenzione di esecuzione.

Art. 70

Articolo 70
Disposizioni complementari in materia di competenza
1. Nello Stato contraente le cui autorita' giudiziarie hanno competenza in virtu' degli articoli 68 e 69 le azioni vanno proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie che sarebbero competenti "ratione loci" e "ratione materiae" per le azioni riguardanti un brevetto nazionale rilasciato in detto Stato.
2. Gli articoli 68 e 69 si applicano alle azioni riguardanti le domande di brevetti europei in cui vengono designati gli Stati contraenti salvo che venga rivendicato il diritto al brevetto europeo.
3. Qualora nessuna autorita' giudiziaria abbia competenza, a norma degli articoli 68 e 69 e dei precedenti paragrafi 1 e 2, per una azione riguardante un brevetto comunitario, tale azione puo' essere proposta dinanzi alle autorita' giudiziarie della Repubblica federale di Germania.

Art. 71

Articolo 71
Disposizioni supplementari sul riconoscimento e sull'esecuzione
1. Alle decisioni concernenti il diritto al brevetto comunitario non si applicano le disposizioni dell'articolo 27, punti 3 e 4, della convenzione di esecuzione.
2. Qualora fra le stesse parti vengano pronunciate decisioni tra di loro incompatibili concernenti il diritto al brevetto comunitario, e' riconosciuta unicamente la decisione della prima autorita' giudiziaria adita. Nessuna delle parti puo' avvalersi di altra decisione, neppure nello Stato contraente dell'autorita' giudiziaria che l'ha pronunciata.

Art. 72

Articolo 72
Autorita' nazionali
Per quanto concerne le azioni riguardanti il diritto al brevetto comunitario o le licenze obbligatorie concesse sul brevetto comunitario, l'espressione "autorita' giudiziaria" o le espressioni analoghe contenute nella presente convenzione e nella convenzione di esecuzione comprendono anche le autorita' che, in virtu' della legislazione di uno Stato contraente, sono competenti per statuire nelle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali rilasciati in detto Stato. Ogni Stato contraente comunica l'elenco di tali autorita' all'Ufficio europeo dei brevetti, il quale a sua volta ne informa gli altri Stati contraenti.

Art. 73

Articolo 73
Pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia delle Comunita' europee
1. Nelle procedure concernenti i brevetti comunitari, proposte dinanzi alle autorita' giudiziarie nazionali, la Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente a pronunciarsi in via pregiudiziale:
a) sull'interpretazione della presente convenzione e delle disposizioni della convenzione sul brevetto europeo che obbligatoriamente si applicano a qualsiasi brevetto comunitario a norma dell'articolo 2, paragrafo 3;
b) sulla validita' e sull'interpretazione delle disposizioni adottate in esecuzione della presente convenzione, che non siano disposizioni nazionali.
2. Quando una questione del genere e' sollevata davanti a un'autorita' giudiziaria nazionale e questa ritiene che una pronuncia della Corte di giustizia delle Comunita' europee sia necessaria per la propria decisione, tale questione puo' essere sottoposta da detta autorita' alla Corte.
3. Quando una questione del genere e' sollevata in una procedura pendente davanti a un'autorita' giudiziaria nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale autorita' e' tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.

Art. 74

Articolo 74
Regole di procedura
Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le azioni di cui agli articoli 68, 69 e 70 sono soggette alle norme nazionali di procedura applicabili alle azioni analoghe aventi per oggetto i brevetti nazionali.

Art. 75

Articolo 75
Onere della prova
1. Se oggetto del brevetto comunitario e' un procedimento che consente di ottenere un nuovo prodotto, ogni prodotto identico, fabbricato da persona diversa dal titolare del brevetto, si considera, salvo prova contraria, ottenuto mediante detto procedimento.
2. Nell'espletamento della prova contraria, si deve prendere in considerazione il legittimo interesse del convenuto alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e di gestione.

Art. 76

Articolo 76
Obbligo dell'autorita' giudiziaria nazionale
L'autorita' giudiziaria nazionale investita di un'azione riguardante un brevetto comunitario deve considerare valido tale brevetto.

Art. 77

Articolo 77
Sospensione della procedura
1. Se la decisione in un'azione dinanzi a un'autorita' giudiziaria nazionale, riguardante una domanda di brevetto europeo in cui siano designati gli Stati contraenti, dipende dalla brevettabilita' dell'invenzione, essa puo' essere pronunciata soltanto quando l'Ufficio europeo dei brevetti abbia rilasciato il brevetto europeo o abbia respinto la domanda. Dopo il rilascio del brevetto si applica il paragrafo 2.
2. Su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, l'autorita' giudiziaria nazionale puo' sospendere una procedura concernente un brevetto comunitario quando e' stata interposta opposizione o quando e' stata presentata una domanda di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario, sempreche' la decisione dell'autorita' giudiziaria dipenda dalla validita' di tale brevetto.
Su richiesta di una delle parti, l'autorita' giudiziaria deve farsi comunicare i documenti della procedura d'opposizione, di limitazione o di annullamento per decidere della domanda di sospensione.

Art. 78

Articolo 78
Parere sull'entita' della protezione
1. Quando un'azione per contraffazione e' sospesa ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 2, da un'autorita' giudiziaria nazionale che deve decidere dell'entita' della protezione nei confronti della presunta contraffazione, l'Ufficio europeo dei brevetti, qualora abbia deciso di mantenere in vigore il brevetto comunitario, deve emettere un parere sull'entita' della protezione conferita dal brevetto.
2. Nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 77, paragrafo 2, l'autorita' giudiziaria investita di un'azione per contraffazione di un brevetto comunitario, prima di prendere una decisione puo', di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti e dopo aver inteso le altre, chiedere all'Ufficio europeo dei brevetti di emettere un parere sull'entita' della protezione conferita dal brevetto.
3. Il parere viene emesso, dietro pagamento di un congruo diritto, da una commissione di annullamento la quale, a tal fine, prende in considerazione il prodotto o il procedimento che, sulla scorta degli accertamenti dell'autorita' giudiziaria nazionale, si presume costituisca contraffazione. Questo parere non e' vincolante per l'autorita' giudiziaria nazionale. Si applica l'articolo 116, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo.
4. Per consentire all'Ufficio europeo dei brevetti di emettere il parere, l'autorita' giudiziaria nazionale trasmette a questo, in una delle sue tre lingue ufficiali, i risultati dell'istruttoria, i quesiti e qualsiasi altro dato che essa ritenga utile.

Art. 79

Articolo 79
Sanzioni penali per la contraffazione
Alla contraffazione del brevetto comunitario si applicano le norme penali nazionali in materia di contraffazione nella misura in cui gli stessi atti di contraffazione sarebbero punibili se avessero per oggetto un brevetto nazionale.

Art. 80

Articolo 80
Divieto del cumulo delle protezioni
1. Nella misura in cui un brevetto nazionale rilasciato in uno Stato contraente abbia per oggetto un'invenzione per la quale e' stato rilasciato un brevetto comunitario al medesimo inventore o al suo avente causa con la medesima data di deposito o, in caso di rivendicazione di priorita', con la medesima data di priorita', questo brevetto nazionale, nella misura in cui tutela la stessa invenzione del brevetto comunitario, cessa di produrre i suoi effetti dalla data in cui:
a) e' scaduto il termine previsto per fare opposizione al brevetto comunitario senza che sia stata fatta opposizione,
b) la procedura di opposizione e' chiusa e la validita' del
brevetto comunitario e' stata mantenuta, ovvero
c) il brevetto nazionale e' stato rilasciato, se tale data e' posteriore a quella di cui alle lettere a) o b).
2. Le disposizioni previste dal paragrafo 1 si applicano anche nel caso in cui il brevetto comunitario sia decaduto o si sia estinto o sia stato dichiarato nullo in epoca successiva.
3. Ogni Stato contraente puo' determinare quale procedura si debba seguire per accertare se, ed eventualmente in che misura, il brevetto nazionale cessi di produrre i suoi effetti. Esso puo' inoltre prevedere che il brevetto nazionale sia stato sin dall'origine privo di effetti.
4. Salvo che la legislazione nazionale di qualsiasi Stato contraente non disponga altrimenti, la protezione cumulata di un brevetto comunitario o di una domanda di brevetto europeo e di un brevetto nazionale o di una domanda di brevetto nazionale viene accordata fino alla data prevista dal paragrafo 1.

Art. 81

Articolo 81
Esaurimento dei diritti derivanti dai brevetti nazionali
1. I diritti derivanti da un brevetto nazionale in uno Stato contraente non si estendono agli atti relativi al prodotto tutelato da tale brevetto, compiuti nel territorio di tale Stato, dopo che il prodotto sia stato messo in commercio in uno degli Stati contraenti dal titolare del brevetto o con il suo esplicito consenso, salvo che esistano ragioni tali da giustificare, in base alle regole del diritto comunitario, l'estensione a questi atti dei diritti derivanti dal brevetto.
2. Il paragrafo 1 si applica anche al prodotto messo in commercio dal titolare di un brevetto nazionale, rilasciato in un altro Stato contraente per la stessa invenzione, quando detto titolare e' economicamente legato al titolare del brevetto di cui al paragrafo 1.
Ai fini del presente paragrafo, due persone sono considerate economicamente legate quando una di esse puo' esercitare sull'altra, direttamente o indirettamente, un'influenza determinante per quanto riguarda l'attuazione di un brevetto, o quando un terzo puo' esercitare tale influenza su ambedue.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano quando il prodotto sia stato messo in commercio in base a licenza obbligatoria.

Art. 82

Articolo 82
Licenze obbligatorie su un brevetto nazionale
L'articolo 47 si applica alla concessione di licenze obbligatorie per mancanza o insufficienza di utilizzazione di un brevetto nazionale.

Art. 83

Articolo 83
Effetti delle domande di brevetto o dei brevetti nazionali non pubblicati
1. Ove si applichi l'articolo 37, paragrafo 2, il brevetto comunitario, nella misura in cui ha per oggetto la stessa invenzione della domanda di brevetto nazionale o del brevetto nazionale, non produce effetti nello Stato contraente interessato.
2. Per l'accertamento della mancata produzione di effetti del brevetto comunitario ai sensi del paragrafo 1 si segue, nello Stato contraente interessato, la procedura che si seguirebbe per dichiararlo nullo o senza effetto se esso fosse un brevetto nazionale.

Art. 84

Articolo 84
Modelli di utilita' e certificati di utilita' nazionali
1. Gli articoli 37, 80 e 81 si applicano ai modelli di utilita', ai certificati di utilita' e alle corrispondenti domande, negli Stati contraenti la cui legislazione prevede tali titoli di protezione.
2. Se la legislazione di uno Stato contraente dispone che nessuno possa avvalersi di un brevetto finche' esista un modello di utilita' con data anteriore di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', con data anteriore di priorita', in tale Stato ha valore la medesima disposizione, in deroga al paragrafo 1, per il brevetto comunitario.

Art. 85

Articolo 85
Applicazione della convenzione di esecuzione
Le disposizioni della convenzione di esecuzione, applicabili in virtu' dei precedenti articoli, producono i loro effetti, relativamente a uno Stato contraente nei cui confronti tale convenzione non sia ancora entrata in vigore, soltanto dopo che essa sia entrata in vigore per detto Stato.

Art. 86

Articolo 86
Opzione tra il brevetto comunitario e il brevetto europeo
1. Fatto salvo il paragrafo 3, la presente convenzione non si applica ne' alle domande di brevetto europeo depositate durante un periodo transitorio, ne' ai brevetti europei che ne risultano qualora nella sua richiesta di rilascio di brevetto il richiedente dichiari che non desidera ottenere un brevetto comunitario. Tale dichiarazione non puo' essere ritirata.
2. L'articolo 54, paragrafi 3 e 4, della convenzione sul brevetto europeo si applica quando una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati gli Stati contraenti o un brevetto comunitario abbiano una data di deposito ovvero, in caso di rivendicazione di priorita', una data di priorita' posteriori a quella di una domanda di brevetto europeo nella quale sono designati uno o piu' Stati contraenti. In caso di limitazione o annullamento di un brevetto comunitario dovuti a tale motivo, la limitazione o la nullita' sano pronunciate unicamente per gli Stati contraenti designati nella domanda anteriore di brevetto europeo, pubblicata.
3. Gli articoli 80, 81, 82 e 84 si applicano ai brevetti europei di cui al paragrafo 1 e in tal caso i termini "brevetto europeo" sostituiscono l'espressione "brevetto comunitario" agli articoli 80 e 84 e l'espressione "brevetto nazionale" agli articoli 81 e 82.
4. Il Consiglio delle Comunita' europee puo' decidere di mettere fine al periodo transitorio previsto al paragrafo 1, su proposta della Commissione delle Comunita' europee o di uno Stato contraente.
5. La decisione di cui al paragrafo 4 sara' adottata
a) all'unanimita', nei primi dieci anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente convenzione,
b) a maggioranza qualificata, in seguito. Tale maggioranza qualificata e' quella prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino, del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.

Art. 87

Articolo 87
Scelta successiva d'un brevetto comunitario
La presente convenzione si applica a un brevetto europeo risultante da una domanda di brevetto europeo in cui siano designati tutti gli Stati contraenti della presente convenzione e che sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della medesima purche', prima della scadenza del termine previsti dall'articolo 97, paragrafo 2, lettera b), della convenzione sul brevetto europeo, il richiedente depositi all'Ufficio europeo dei brevetti una dichiarazione scritta che egli desidera ottenere un brevetto comunitario.

Art. 88

Articolo 88
Riserva circa la traduzione del fascicolo del brevetto comunitario
1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 9, ogni Stato contraente puo', all'atto della firma della presente convenzione o del deposito del relativo strumento di ratifica, dichiarare che si riserva la facolta' di prevedere che, ove il fascicolo del brevetto comunitario non fosse pubblicato in una delle sue lingue ufficiali, il titolare del brevetto puo' avvalersi per detto Stato, ai sensi delle disposizioni dei successivi paragrafi, dei diritti derivanti dal brevetto soltanto se deposita all'ufficio europeo dei brevetti una traduzione del fascicolo del brevetto, rivendicazioni escluse, in una delle lingue ufficiali di detto Stato.
2. Se la traduzione viene depositata entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti derivanti dal medesimo, a decorrere da tale data.
3. Se la traduzione viene depositata dopo il termine di cui al paragrafo 2, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti derivanti dal brevetto a decorrere dalla data di deposito della traduzione. Nei confronti di una utilizzazione dell'invenzione avvenuta senza il suo consenso nel periodo compreso tra la data della pubblicazione dell'indicazione del rilascio del brevetto e la data di deposito della traduzione, il titolare del brevetto puo' avvalersi dei diritti derivanti dal medesimo soltanto in quanto egli puo' chiedere un compenso adeguato, dopo aver depositato la traduzione.
4. Se la traduzione viene depositata dopo piu' di tre anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 99, paragrafo 1, della convenzione sul brevetto europeo, ogni persona che abbia utilizzato l'invenzione o abbia compiuto preparativi seri ed effettivi a tal fine nel periodo di cui al paragrafo 3, seconda frase, puo' continuare ad utilizzare l'invenzione, a condizioni adeguate.
5. Ogni riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 cessa di produrre i suoi effetti quando il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita' su proposta della Commissione delle Comunita' europee o di uno Stato contraente, ne decide la soppressione.
6. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima.
7. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicati i brevetti comunitari rilasciati anteriormente alla data di tale cessazione.

Art. 89

Articolo 89
Riserva circa le licenze obbligatorie
1. Ogni Stato contraente puo', all'atto della firma della presente convenzione o del deposito del relativo strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale gli articoli 47 e 82 non si applicano, nel suo territorio, ne' ai brevetti comunitari, ne' ai brevetti europei rilasciati per detto Stato, ne' ai brevetti nazionali rilasciati da detto Stato.
2. La riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Il Consiglio delle Comunita' europee puo' tuttavia, su proposta di uno Stato contraente, decidere a maggioranza qualificata di prolungare questo periodo al massimo di cinque anni, per uno Stato contraente che abbia fatto tale riserva. Tale maggioranza qualificata e' quella prevista dall'articolo 86, paragrafo 5, lettera b).
3. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cessera' di avere effetto quando diverra' applicabile la normativa comune per la concessione di licenze obbligatorie sui brevetti comunitari.
4. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima.
5. La cessazione degli effetti della riserva lascia impregiudicate le licenze obbligatorie concesse anteriormente alla data di tale cessazione.

Art. 90

Articolo 90
Riserva circa le azioni per contraffazione
1. In deroga all'articolo 76, ogni Stato contraente la cui legislazione nazionale preveda la possibilita', in un'azione per contraffazione, di decidere anche sulla validita' del brevetto nazionale, puo', all'atto della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, fare una riserva in forza della quale le sue autorita' giudiziarie investite di una azione per contraffazione di un brevetto comunitario possono, col consenso delle parti, pronunciarsi sugli effetti del brevetto comunitario nel territorio dello Stato in cui l'autorita' giudiziaria ha sede.
Tuttavia
a) l'autorita' giudiziaria deve uniformarsi, ove i fatti siano gli stessi, ad una precedente decisione dell'Ufficio europeo dei brevetti circa la validita' del brevetto comunitario;
b) l'autorita' giudiziaria puo' basarsi soltanto sulle cause di nullita' previste dall'articolo 57 ed e' tenuta ad applicare le altre disposizioni della presente convenzione.
2. Nel territorio di uno Stato contraente che abbia fatto la riserva di cui al paragrafo 1, il brevetto comunitario non ha effetto nella misura in cui un'autorita' giudiziaria di detto Stato abbia deciso che tale brevetto e' privo di effetti.
3. Per l'accertamento degli effetti prodotti dal brevetto comunitario in uno Stato contraente che abbia fatto le riserve di cui al paragrafo 1 si segue la procedura che si seguirebbe se il brevetto comunitario fosse un brevetto nazionale.
4. La riserva fatta da uno Stato contraente ai sensi del paragrafo 1 ha effetto al massimo per un periodo di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione. Il Consiglio delle Comunita' europee puo' tuttavia, su proposta di uno Stato contraente, decidere a maggioranza qualificata di prolungare, al massimo di cinque anni, questo periodo per uno Stato contraente che abbia fatto tale riserva. Tale maggioranza qualificata e' quella prevista dall'articolo 86, paragrafo 5, lettera b).
5. La riserva fatta ai sensi del paragrafo 1 cessera' di avere effetto quando diverranno applicabili accordi particolari sui litigi relativi ai brevetti comunitari.
6. Ogni Stato contraente che abbia fatto una riserva ai sensi del paragrafo 1 puo' ritirarla in ogni momento. Il ritiro della riserva avviene mediante notifica diretta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ed ha effetto dopo un mese dalla ricezione della medesima.
7. In caso d'applicazione del presente articolo, l'autorita' giudiziaria ha competenza soltanto per gli atti di contraffazione compiuti nel territorio dello Stato contraente in cui ha sede. Gli articoli 21, 22 e 23 della convenzione di esecuzione non si applicano.

Art. 91

Articolo 91
Altre disposizioni transitorie
1. Si applicano l'articolo 159, l'articolo 160, paragrafo 2, e gli articoli 161 e 163 della convenzione sul brevetto europeo salvo quanto segue:
a) la prima riunione del comitato ristretto del consiglio di amministrazione e' convocata dal segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee;
b) per "Stati contraenti" s'intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.
2. L'articolo 64, paragrafo 2, si applica nonostante le disposizioni del paragrafo 1, lettera b).

Art. 92

Articolo 92
Regolamento di esecuzione
1. Il regolamento di esecuzione costituisce parte integrante della presente convenzione.
2. In caso di divergenza tra il testo della presente convenzione e quello del regolamento di esecuzione, fa fede il primo testo.

Art. 93

Articolo 93
Prevalenza delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunita' economica europea
Nessuna disposizione della presente convenzione puo' essere invocata contro l'applicazione di una disposizione del trattato che istituisce la Comunita' economica europea.

Art. 94

Articolo 94
Ratifica
La presente convenzione sara' ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee.

Art. 95

Articolo 95
Adesione
1. La presente convenzione e' aperta all'adesione degli Stati che diventano membri della Comunita' economica europea.
2. Gli strumenti relativi all'adesione alla presente convenzione sono depositati presso il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee. L'adesione prende effetto il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dello strumento di adesione da parte dello Stato interessato, sempreche' sia diventata effettiva la sua ratifica della convenzione sul brevetto europeo o la sua adesione a quest'ultima.
3. Gli Stati contraenti riconoscono che ogni Stato che diventa membro della Comunita' economica europea deve aderire alla presente convenzione.
4. Una convenzione speciale potra' essere conclusa tra gli Stati contraenti e lo Stato aderente al fine di determinare le modalita' di applicazione della presente convenzione rese necessarie dall'adesione di detto Stato.

Art. 96

Articolo 96
Partecipazione di Stati terzi
Il Consiglio delle Comunita' europee, deliberando all'unanimita', puo' invitare qualunque Stato che sia parte della convenzione sul brevetto europeo e costituisca con la Comunita' economica europea un'unione doganale o una zona di libero scambio, ad aprire negoziati per la sua partecipazione alla presente convenzione sulla base di una convenzione speciale, da concludersi tra gli Stati contraenti della presente convenzione e detto Stato, al fine di stabilire le condizioni e le modalita' di applicazione della presente convenzione a detto Stato.

Art. 97

Articolo 97
Applicazione territoriale
1. La presente convenzione si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica francese, compresi i dipartimenti e territori d'oltremare, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al territorio europeo del Regno dei Paesi Bassi e al Regno di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord comprende l'Inghilterra e il Galles, la Scozia e l'Irlanda del Nord.
3. La presente convenzione non si applica alle isole Faeroer. In ogni momento il Regno di Danimarca puo' dichiarare, in una notifica indirizzata al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, che la presente convenzione si applica alle isole Faeroer.
4. Il Regno dei Paesi Bassi puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o notificare, in ogni momento successivo al deposito di tale strumento, al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, che la presente convenzione si applica alle Antille olandesi.
5. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord puo' dichiarare nel suo strumento di ratifica o notificare, in ogni momento successivo al deposito di tale strumento, al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee, che la presente convenzione si applica a uno o piu' territori europei per i quali il Regno Unito assume la responsabilita' delle relazioni estere.
6. Una dichiarazione di cui ai paragrafi 3, 4 o 5, se e' inclusa nello strumento di ratifica, prende effetto alla stessa data della ratifica; se e' effettuata in una notifica successiva al deposito dello strumento di ratifica, prende effetto sei mesi dopo la data alla quale la notifica e' pervenuta al segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee.
7. Gli Stati indicati nei paragrafi 4 e 5 possono dichiarare in ogni momento che la convenzione cessa di applicarsi ad uno o piu' territori per i quali essi hanno effettuato la dichiarazione ai sensi dei paragrafi 4 o 5. La dichiarazione mediante la quale la convenzione cessa di applicarsi prende effetto dopo un anno dal giorno in cui il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee ne ha ricevuto la notifica.
8. Per l'applicazione della presente convenzione, la parte della piattaforma continentale adiacente ad un territorio contemplato ai paragrafi 1, 3, 4 o 5, si considera compresa in questo territorio, entro i limiti dei diritti sovrani degli Stati rivieraschi definiti dalla convenzione di Ginevra sulla piattaforma continentale del 29 aprile 1958 o da ogni convenzione che la modifichi o la sostituisca per gli Stati contraenti.

Art. 98

Articolo 98
Entrata in vigore
La presente convenzione entra in vigore tre mesi dopo l'avvenuto deposito dello strumento di ratifica dell'ultimo Stato firmatario che procede a tale formalita'; tuttavia, se per gli Stati firmatari della presente convenzione la convenzione sul brevetto europeo entrera' in vigore a una data posteriore, anche la presente convenzione entrera' in vigore a tale data posteriore.

Art. 99

Articolo 99
Durata della convenzione
La presente convenzione e' stipulata per una durata illimitata.

Art. 100

Articolo 100
Revisione
Se la maggioranza degli Stati contraenti chiede una revisione della presente convenzione, una conferenza di revisione e' convocata dal presidente del Consiglio delle Comunita' europee. La conferenza e' preparata dal comitato ristretto del consiglio d'amministrazione.

Art. 101

Articolo 101
Controversie tra gli Stati contraenti
1. Ogni controversia tra gli Stati contraenti sull'interpretazione o nell'applicazione della presente convenzione, che non sia stata composta mediante negoziati, e' sottoposta, su richiesta di uno degli Stati interessati, al comitato ristretto del consiglio di amministrazione, che si adopera per il raggiungimento di un accordo tra gli Stati anzidetti.
2. Se l'accordo non e' raggiunto entro sei mesi dalla data in cui la controversia e' stata sottoposta al comitato ristretto, uno qualsiasi degli Stati in causa puo' rivolgersi alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.
3. Quando la Corte di giustizia riconosca che uno Stato contraente ha mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtu' della presente convenzione, tale Stato e' tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia importa.

Art. 102

Articolo 102
Originale della convenzione
La presente convenzione, redatta in unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, i sette testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del segretariato del Consiglio delle Comunita' europee. Il segretario generale ne trasmettera' una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Art. 103

Articolo 103
Notificazioni
Il segretario generale del Consiglio delle Comunita' europee notifichera' agli Stati firmatari:
a) l'avvenuto deposito di ogni strumento di ratifica e di adesione,
b) ogni riserva fatta o ritirata ai sensi degli articoli 88, 89 o 90,
c) la data dell'entrata in vigore della presente convenzione,
d) ogni dichiarazione o notifica pervenutagli in applicazione dell'articolo 97.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.
FATTO a Lussemburgo, addi' quindici dicembre millenovecentosettantacinque.
(Seguono le firme)

Regolamento

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO PER IL MERCATO COMUNE
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE PRIMA DELLA CONVENZIONE
Capitolo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI SPECIALI
Regola 1
Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di primo grado
1. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti fissa il numero delle divisioni di annullamento. Ripartisce le attribuzioni tra tali divisioni con riferimento alla classificazione internazionale.
2. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti precisa, col consenso del comitato ristretto del Consiglio di amministrazione, le attribuzioni della divisione di amministrazione dei brevetti ai sensi dell'articolo 8.
3. Alla divisione di amministrazione dei brevetti e alle divisioni di annullamento il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' conferire altre attribuzioni oltre alle competenze che sono ad esse assegnate dalla convenzione.
4. Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti puo' affidare ai dipendenti che non sono membri qualificati sul piano tecnico ne' membri giuristi taluni compiti che normalmente incombono alla divisione di amministrazione dei brevetti o alle divisioni di annullamento e che non presentano alcuna difficolta' tecnica o giuridica particolare.
Regola 2
Ripartizione delle attribuzioni tra gli organi di secondo grado e designazione dei loro membri
1. Prima dell'inizio di ogni anno di attivita' si procede alla ripartizione delle attribuzioni tra le commissioni di annullamento e alla designazione dei membri titolari e supplenti di ciascuna di esse. Ogni membro di una commissione di annullamento puo' essere designato per piu' commissioni di annullamento. Queste misure possono, all'occorrenza, essere modificate durante l'anno di attivita' considerato.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 vengono adottate da un organo che si compone del presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, come presidente, del vicepresidente incaricato delle commissioni di annullamento, dei presidenti delle commissioni di annullamento e di un altro membro delle commissioni di annullamento eletto dal complesso dei membri di tali commissioni per l'anno di attivita' considerato. Questo organo puo' validamente deliberare solo se sono presenti almeno tre dei suoi membri, tra cui il presidente o un vicepresidente dell'Ufficio europeo dei brevetti e il presidente di una commissione di annullamento. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parita', prevale il voto del presidente.
3. L'organo di cui al paragrafo 2 dirime i conflitti di attribuzione tra piu' commissioni di annullamento.
Regola 3
Regolamento di procedura delle commissioni di annullamento
L'organo di cui alla regola 2, paragrafo 2, stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di annullamento.
Regola 4
Struttura amministrativa degli organi speciali
1. Le divisioni di annullamento possono essere raggruppate, sul piano amministrativo, con le divisioni di esame e le divisioni di opposizione in modo da formare direzioni, oppure possono formare una direzione con la divisione di amministrazione dei brevetti.
2. Gli organi speciali possono essere raggruppati, sul piano amministrativo, con altri organi dell'Ufficio europeo dei brevetti in modo da formare direzioni generali, oppure possono costituire da soli una direzione generale; in questo caso e' applicabile la regola 12, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, restando inteso che la nomina del vicepresidente a capo della direzione generale e' decisa dal comitato ristretto del consiglio di amministrazione.
Capitolo II
LINGUE DEGLI ORGANI SPECIALI
Regola 5
Lingue di procedura
1. Le regole 1, 2, 3 e 5, la regola 6, paragrafo 2, e la regola 7 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle procedure dinanzi agli organi speciali.
2. Al titolare del brevetto o al proponente di una domanda di annullamento che si avvalga delle facolta' previste dall'articolo 14, paragrafo 4, viene accordata, secondo i casi, una riduzione dell'importo delle tasse di limitazione, di annullamento o di ricorso. Tale riduzione e' fissata dal regolamento relativo alle tasse in una percentuale delle medesime.
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE SECONDA DELLA CONVENZIONE
Regola 6
Sospensione della procedura
La regola 13 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applica alla procedura di limitazione ed alla procedura di annullamento.
Regola 7
Registrazione delle rivendicazioni di un brevetto comunitario
Le trascrizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 4, si effettuano a) su richiesta del cancelliere dell'autorita' giudiziaria adita,
o
b) su istanza dell'attore o di qualsiasi altra persona interessata.
Regola 8
Invito a depositare le traduzioni delle rivendicazioni nelle procedure di esame e di opposizione
1. L'Ufficio europeo dei brevetti invita il richiedente o il titolare di un brevetto comunitario a depositare, entro un termine di tre mesi, le traduzioni di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, ed a pagare, entro lo stesso termine, la tassa di pubblicazione della traduzione delle rivendicazioni.
2. L'invito di cui al paragrafo 1 e' rivolto:
a) nel caso della procedura d'esame, contemporaneamente all'invito di cui alla regola 51, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo;
b) nel caso della procedura di opposizione, contemporaneamente all'invito di cui alla regola 58, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.
3. Il termine supplementare di cui all'articolo 33, paragrafo 5, e' di due mesi.
Regola 9
Rettifica della traduzione
1. Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafi 1 e 2, il richiedente o il titolare del brevetto puo' depositare presso l'Ufficio europeo dei brevetti una rettifica della traduzione ai fini della pubblicazione. Tale rettifica si considera depositata soltanto dopo che sia stata pagata la tassa di pubblicazione della rettifica.
2. Qualora uno Stato contraente abbia emanato una disposizione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, il richiedente la cui traduzione delle rivendicazioni sia stata pubblicata puo' depositare presso l'organo competente di tale Stato una rettifica della traduzione ai fini della pubblicazione.
Regola 10
Trascrizione dei brevetti relativi ai brevetti comunitari
1. Le regole 20, 21 e 22 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alle trascrizioni nel Registro dei brevetti comunitari.
2. La domanda di cui all'articolo 28, paragrafo 2, deve essere introdotta, nel caso previsto dalla lettera a) entro due mesi, e nel caso previsto dalla lettera b) entro quattro mesi dalla data di ricezione della notifica da parte dell'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuta iscrizione di un nuovo titolare nel Registro dei brevetti comunitari.
3. Se il brevetto comunitario e' compreso in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, tale procedura viene trascritta nel Registro dei brevetti comunitari su segnalazione degli organi nazionali competenti. La trascrizione non comporta pagamento di diritti.
4. La trascrizione di cui al paragrafo 3 e' cancellata a richiesta degli organi nazionali competenti. La cancellazione non comporta pagamento di diritti.
5. Se una domanda di brevetto europeo in cui sono designati gli Stati contraenti e' compresa in una procedura di fallimento o in una procedura analoga, si applicano i paragrafi 3 e 4: alla trascrizione nel Registro dei brevetti comunitari si sostituisce tuttavia la trascrizione nel Registro europeo dei brevetti, previsto dalla convenzione sul brevetto europeo.
Regola 11
Licenze di diritto
1. Chiunque abbia l'intenzione di utilizzare l'invenzione in base alla dichiarazione di cui all'articolo 44, paragrafo 1, deve comunicarlo al titolare del brevetto con lettera raccomandata. Tale comunicazione si considera avvenuta una settimana dopo la consegna della lettera raccomandata all'ufficio postale. Una copia della comunicazione, con la menzione della data della consegna all'ufficio postale, va trasmessa all'Ufficio europeo dei brevetti; in caso contrario, se la dichiarazione viene ritirata, l'Ufficio europeo dei brevetti considera la comunicazione come non avvenuta.
2. La comunicazione deve indicare l'utilizzazione che si fara' della invenzione. Non appena avvenuta questa comunicazione, il suo autore e' autorizzato ad utilizzare l'invenzione nel modo da lui indicato.
3. Il licenziatario deve informare il titolare del brevetto, alla fine di ogni trimestre dell'anno solare, circa l'utilizzazione fatta dell'invenzione e versare il compenso corrispondente. Qualora il licenziatario non soddisfi a questi obblighi, il titolare del brevetto puo' imporgli di soddisfare ai medesimi entro un ragionevole termine supplementare, sotto pena di estinzione della licenza.
4. Una richiesta di modifica dell'importo del compenso fissato dalla divisione di annullamento puo' essere presentata soltanto dopo un anno dall'ultima fissazione dell'importo.
PARTE TERZA
DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE TERZA DELLA CONVENZIONE
Capitolo I
TASSE ANNUALI
Regola 12
Pagamento delle tasse annuali
1. Le disposizioni della regola 37, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili al pagamento delle tasse annuali per il brevetto comunitario.
2. Ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 si considera che la soprattassa sia stata pagata simultaneamente alla tassa annuale, qualora il pagamento sia avvenuto entro il termine previsto dalla disposizione suddetta.
Regola 13
Termine per la trascrizione della rinuncia
Il termine di cui all'articolo 50, paragrafo 3, e' di tre mesi a decorrere dalla data in cui il titolare del brevetto fornisce all'Ufficio europeo dei brevetti la prova di aver informato il licenziatario della sua intenzione di rinunciare al brevetto. Qualora il titolare del brevetto fornisca all'Ufficio europeo dei brevetti la prova del consenso del licenziatario prima della scadenza di detto termine, la rinuncia puo' essere trascritta immediatamente.
Capitolo II
PROCEDURA DI LIMITAZIONE
Regola 14
Termine per il deposito della domanda di limitazione
La regola 13 si applica al deposito della domanda di limitazione del brevetto comunitario.
Regola 15
Contenuto della domanda di limitazione
La domanda di limitazione del brevetto comunitario deve contenere:
a) il numero del brevetto comunitario di cui si chiede la limitazione, nonche' la designazione del titolare e il titolo dell'invenzione,
b) le modifiche richieste,
c) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario del titolare del brevetto, se nominato, alle condizioni previste dalla regola 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.
Regola 16
Rigetto della domanda di limitazione per irricevibilita'
Se la divisione di annullamento constata che la domanda di limitazione del brevetto comunitario non e' conforme alle disposizioni dell'articolo 52, paragrafi 1 e 3, e della regola 15, lo notifica al titolare del brevetto invitandolo a rimediare alle irregolarita' constatate entro un termine da essa assegnato. Se la domanda di limitazione non e' regolarizzata entro tale termine, la divisione di annullamento la respinge dichiarandola irricevibile.
Regola 17
Esame della domanda di limitazione
1. Se la domanda di limitazione del brevetto comunitario e' ricevibile, in ogni notificazione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, il titolare del brevetto e', all'occorrenza, invitato a depositare descrizione, rivendicazioni e disegni modificati.
2. Se necessario, la notificazione ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, e' motivata: se del caso devono essere indicati tutti i motivi che si oppongono alla limitazione del brevetto comunitario.
3. Prima di decidere la limitazione del brevetto comunitario, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto in quale misura essa intende limitare il brevetto e lo invita entro tre mesi a pagare la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto ed a depositare le traduzioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b). Se entro detto termine il titolare ha manifestato il suo disaccordo su tale limitazione del brevetto, la notificazione della divisione di annullamento e' considerata non avvenuta e la procedura di limitazione prosegue.
4. Il termine supplementare di cui all'articolo 54, paragrafo 3, e' di due mesi.
5. Nella decisione di limitazione del brevetto comunitario e' riportato il testo corrispondente al brevetto limitato.
Regola 18
Ripresa della procedura di limitazione
Se la procedura di limitazione e' stata sospesa a motivo di una procedura di annullamento che ha dato luogo ad una decisione di cui all'articolo 59, paragrafo 2 o paragrafo 3, la divisione di annullamento notifica al titolare del brevetto, dopo la pubblicazione dell'indicazione di tale decisione, che la procedura e' ripresa a decorrere dalla notificazione. Sono applicabili le disposizioni della regola 13, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.
Regola 19
Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti in caso di limitazione
Se il brevetto comunitario viene limitato per uno o piu' Stati contraenti, esso puo', all'occorrenza, comportare rivendicazioni differenti accompagnate, se la divisione di annullamento lo reputa necessario, da una differente descrizione e da differenti disegni, secondo che si tratti dello Stato o degli Stati interessati ovvero di altri Stati contraenti.
Regola 20
Forma del nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di limitazione
Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti stabilisce la forma della pubblicazione del nuovo fascicolo del brevetto comunitario nonche' le indicazioni che vi devono figurare.
Capitolo III
PROCEDURA DI ANNULLAMENTO
Regola 21
Contenuto della domanda di annullamento
La domanda di annullamento del brevetto comunitario deve contenere:
a) il nome, l'indirizzo e lo Stato in cui si trova il domicilio o la sede del proponente, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo;
b) il numero del brevetto di cui si chiede l'annullamento nonche' la designazione del titolare e il titolo dell'invenzione,
c) una dichiarazione in cui si precisa in quale misura si chiede l'annullamento del brevetto, le cause di nullita' sulle quali la domanda e' basata, nonche' i fatti e le prove invocati a sostegno di queste cause,
d) il nome e l'indirizzo professionale del mandatario, se nominato, alle condizioni di cui alla regola 26, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo.
Regola 22
Cauzione per le spese di procedura
La cauzione per le spese della procedura deve essere depositata in una valuta ammessa per il pagamento delle tasse. Il deposito deve aver luogo presso un istituto finanziario o bancario che figuri in un elenco stabilito dal presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti.
Alla cauzione depositata si applica la legislazione dello Stato contraente in cui ha sede detto istituto.
Regola 23
Rigetto della domanda di annullamento per irricevibilita'
1. La divisione di annullamento notifica la domanda di annullamento al titolare del brevetto, cui e' concesso un mese per presentare osservazioni sulla sua ricevibilita'.
2. Se la divisione di annullamento constata che la domanda di annullamento non e' conforme all'articolo 56, paragrafi 1 e 4, e alla regola 21 della presente convenzione, nonche' al combinato disposto della regola 5 del presente regolamento di esecuzione e della regola 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo, essa ne fa notifica al titolare del brevetto e al proponente invitando quest'ultimo a regolarizzarla entro un termine da essa assegnato. Se la domanda di annullamento non e' regolarizzata entro tale termine, la divisione di annullamento la respinge come irricevibile.
3. Ogni decisione mediante la quale una domanda di annullamento e' respinta per irricevibilita' e' notificata al titolare del brevetto.
Regola 24
Misure preparatorie all'esame della domanda di annullamento
1. Se la domanda di annullamento e' ricevibile, la divisione di annullamento invita il titolare del brevetto a presentare le sue osservazioni e, all'occorrenza, modifiche della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, entro un termine da essa assegnato.
2. La divisione di annullamento notifica le osservazioni del titolare del brevetto e ogni modifica da questi presentata al proponente della domanda di annullamento e, se lo reputa opportuno, lo invita a replicare entro un termine da essa assegnato.
Regola 25
Esame della domanda di annullamento
1. Ogni notificazione effettuata in virtu' dell'articolo 58, paragrafo 2, nonche' le relative deduzioni sono notificate a tutte le parti.
2. In ogni notificazione che gli e' stata fatta dalla divisione di annullamento in applicazione dell'articolo 58, paragrafo 2, il titolare del brevetto comunitario e' invitato a depositare, all'occorrenza, la descrizione, le rivendicazioni e i disegni nella forma modificata.
3. Ove occorra, ogni notificazione effettuata dalla divisione di annullamento al titolare del brevetto comunitario in virtu' dell'articolo 58, paragrafo 2, deve essere motivata. La notificazione indica, se del caso, tutti i motivi che si oppongono al mantenimento in vigore del brevetto comunitario.
4. Prima di prendere la decisione di mantenere in vigore il brevetto comunitario nella forma modificata, la divisione di annullamento notifica alle parti che intende mantenere in vigore il brevetto e le invita a presentare le loro deduzioni entro il termine di un mese qualora non siano d'accordo sul testo nel quale si intende mantenere in vigore il brevetto.
5. In caso di disaccordo sul testo notificato dalla divisione di annullamento, la procedura di annullamento puo' essere proseguita; nel caso contrario, la divisione di annullamento, trascorso il termine di cui al paragrafo 4, invita il titolare del brevetto a pagare entro il termine di tre mesi la tassa di stampa di un nuovo fascicolo del brevetto e, se le rivendicazioni del brevetto sono modificate, a depositare, entro lo stesso termine, le traduzioni di cui all'articolo 59, paragrafo 3, lettera b).
6. Il termine supplementare di cui all'articolo 59, paragrafo 4, e' di due mesi.
7. Nella decisione che mantiene in vigore il brevetto comunitario in forma modificata e' indicato il testo nel quale il brevetto e' mantenuto in vigore.
Regola 26
Riunione di piu' domande di annullamento
1. La divisione di annullamento puo' disporre, ai fini di un'istruzione e una decisione congiunte, che piu' domande di annullamento concernenti uno stesso brevetto comunitario siano riunite.
2. La divisione di annullamento puo' revocare un provvedimento da essa preso in applicazione del paragrafo 1.
Regola 27
Rivendicazioni, descrizione e disegni differenti in caso di nullita'
Se il brevetto comunitario e' dichiarato nullo per uno o piu' Stati contraenti, si applica la regola 19.
Regola 28
Forma del nuovo fascicolo del brevetto a seguito della procedura di annullamento
La regola 20 si applica al nuovo fascicolo del brevetto comunitario di cui all'articolo 60.
Regola 29
Altre disposizioni applicabili alla procedura di annullamento
Le regole 59, 60 e 63 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano, rispettivamente, alla richiesta di documenti, alla prosecuzione d'ufficio e alle spese della procedura di annullamento.
PARTE QUARTA
DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE QUARTA DELLA CONVENZIONE
Regola 30
Procedura di ricorso
Le regole da 64 a 67 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo si applicano alla procedura di ricorso.
PARTE QUINTA
DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE QUINTA DELLA CONVENZIONE
Regola 31
Iscrizioni nel Registro dei brevetti comunitari
1. Le disposizioni della regola 92, paragrafo 1, lettera da a) a l), o), da q) a u) e w), e paragrafi 2 e 3, del regolamento della convenzione sul brevetto europeo sono applicabili al Registro dei brevetti comunitari.
2. Sono inoltre annotati nel Registro dei brevetti comunitari:
a) la data di decadenza o estinzione del brevetto comunitario nei casi di cui all'articolo 51, paragrafo 1, lettere b) e c),
b) la data dell'avvenuto deposito della dichiarazione di cui all'articolo 44,
c) la data di presentazione di una domanda di limitazione del brevetto comunitario,
d) la data e il tenore della decisione sulla domanda di limitazione del brevetto comunitario,
e) la data di presentazione di una domanda di annullamento del brevetto comunitario,
f) la data e il tenore della decisione sulla domanda di annullamento del brevetto comunitario,
g) le indicazioni di cui all'articolo 27, paragrafo 4.
Regola 32
Altre pubblicazioni dell'Ufficio europeo dei brevetti
Il presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti prescrive la forma per la pubblicazione delle traduzioni delle rivendicazioni depositate conformemente alla presente convenzione dal richiedente o dal titolare del brevetto e, se del caso, delle traduzioni rettificate, e decide se un cenno concernente tali traduzioni e rettifiche debba essere pubblicato nel Bollettino dei brevetti comunitari.
Regola 33
Altre disposizioni comuni
Si applicano le regole 36 e 106 del regolamento di esecuzione della convenzione sul brevetto europeo e le regole della parte settima del medesimo, eccettuate le regole 85, paragrafo 3, 86, 87, 92 e 96, restando inteso che:
a) la regola 69 non si applica alle decisioni delle domande di limitazione o di annullamento del brevetto comunitario,
b) il comitato ristretto del consiglio di amministrazione stabilisce le modalita' di applicazione della regola 74, paragrafi 2 e 3,
c) per "Stati contraenti" si intendono gli Stati che sono parti della presente convenzione.
PARTE SESTA
DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE DELLA PARTE OTTAVA DELLA CONVENZIONE
Regola 34
Trasmissione delle traduzioni
L'Ufficio europeo dei brevetti trascrive nel Registro dei brevetti comunitari la data di deposito di una traduzione depositata ai sensi dell'articolo 88 e comunica al piu' presto copia di quest'ultima al servizio centrale per la proprieta' industriale dello Stato contraente interessato.
Visto, il Ministro degli affari esteri:
FORLANI
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