Monitoring Gesetzessammlung

085U0435

IT - Leggi di Ratifica

085U0435

Convention DES CONTROLES DES MARCHANDISES AUX FRONTIERES Parte di provvedimento in formato grafico Convenzione (LEGGE 24 luglio 1985 n. 435)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere, con allegati, adottata a Ginevra il 21 ottobre 1982.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 17 della convenzione stessa.

Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 luglio 1985 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Convention

DES CONTROLES DES MARCHANDISES AUX FRONTIERES
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SULL'ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DELLE MERCI ALLE FRONTIERE
Preambolo
LE PARTI CONTRAENTI,
DESIDEROSE di migliorare la circolazione internazionale delle merci,
CONSIDERANDO la necessita' di agevolare il passaggio dette merci alle frontiere,
CONSTATANDO che, alle frontiere, misure di controllo sono applicate da differenti servizi di controllo,
RICONOSCENDO che le condizioni in cui questi controlli vengono effettuati possono essere in gran parte armonizzate senza nuocere alla loro finalita', alla loro buona esecuzione ed alla loro efficacia,
CONVINTE che l'armonizzazione dei controlli alle frontiere costituisca uno dei mezzi fondamentali per il conseguimento di tali obiettivi,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Articolo 1 - Definizioni
Ai fini della presente Convenzione s'intende:
a) Per "dogana", i servizi amministrativi responsabili dell'applicazione della legislazione doganale, della riscossione dei dazi e delle tasse all'importazione e all'esportazione e incaricati inoltre di applicare altre norme e regolamenti relativi, tra l'altro, all'importazione, al transito e all'esportazione di merci.;
b) Per "controllo doganale", l'insieme delle misure prese al fine di garantire il rispetto dette leggi e dei regolamenti che la dogana ha il compito di applicare;
c) Per "ispezione medico-sanitaria", un'ispezione effettuata per la protezione della vita e della salute delle persone, ad esclusione dell'ispezione veterinaria;
d) Per "ispezione veterinaria", l'ispezione sanitaria effettuata sugli animali e sui prodotti di origine animale per proteggere la vita e la salute delle persone e degli animali, nonche' l'ispezione effettuata sugli oggetti o sulle merci che possano essere vettori di malattie degli animali;
e) Per "ispezione fito-sanitaria d'ispezione destinata ad impedire la diffusione e l'introduzione al di la' delle frontiere nazionali di nemici dei vegetali e dei prodotti vegetali;
f) Per "controllo di conformita' alle norme tecniche", il controllo inteso a verificare che le merci siano conformi alle norme internazionali o nazionali minime previste dalla legislazione e dalla regolamentazione ad essi relative;
g) Per "controllo di qualita'", qualsiasi controllo diverso da quelli citati sopra inteso a verificare che le merci corrispondano ai requisiti minimi di qualita', internazionali o nazionali, previsti dalla legislazione e dalla regolamentazione ad essi relative;
h) Per "servizio di controllo", qualsiasi servizio incaricato di applicare interamente o parzialmente i controlli sopra definiti o qualsiasi altro controllo normalmente effettuato all'atto dell'importazione, dell'esportazione o del transito delle merci.

Art. 2

Articolo 2 - Obiettivo
Al fine di agevolare la circolazione internazionale delle merci, la presente Convenzione mira a ridurre le esigenze in materia di espletamento delle formalita' nonche' il numero e la durata dei controlli, in particolare mediante il coordinamento nazionale e internazionale delle procedure di controllo e delle loro modalita' d'applicazione.

Art. 3

Articolo 3 - Campo d'applicazione
1. La presente Convenzione si applica a tutti i movimenti di merci importate, esportate o in transito, che attraversano una o piu' frontiere marittime, aeree o terrestri.
2. La presente Convenzione si applica a tutti i servizi di controllo delle Parti contraenti.

Art. 4

Articolo 4 - Coordinamento dei controlli
Le Parti contraenti s'impegnano, entro i limiti del possibile, ad organizzare in modo armonizzato l'intervento dei servizi doganali e degli altri servizi di controllo.

Art. 5

Articolo 5 - Mezzi a disposizione dei servizi
Per garantire il buon funzionamento dei servizi di controllo, le Parti contraenti si adopereranno affinche', nella misura del possibile e nell'ambito della legislazione nazionale, siano messi a loro disposizione:
a) Personale qualificato in numero sufficiente, tenuto conto delle esigenze del traffico;
b) Materiali ed impianti idonei al controllo, tenuto conto dei modi di trasporto, delle merci da controllare e delle esigenze del traffico;
c) Direttive ufficiali destinate agli agenti di tali servizi, affinche' agiscano in conformita' degli accordi internazionali e delle disposizioni nazionali vigenti.

Art. 6

Articolo 6 - Cooperazione internazionale
Le Parti contraenti s'impegnano a collaborare reciprocamente e, in caso di necessita', a sollecitare la cooperazione dei competenti organismi internazionali per conseguire gli obiettivi fissati dalla presente Convenzione e, inoltre, a perseguire, se necessario, la conclusione di nuovi accordi o intese multilaterali o bilaterali.

Art. 7

Articolo 7 - Cooperazione tra paesi vicini
Nel caso di attraversamento di una frontiera comune, le Parti contraenti interessate adotteranno - ogni volta che cio' sia possibile - le misure adeguate per agevolare il passaggio delle merci e in particolare:
a) Si adopereranno al fine di organizzare il controllo congiunto delle merci e dei documenti istituendo servizi comuni;
b) Si adopereranno al fine di assicurare la corrispondenza - degli orari di apertura dei posti di frontiera, - dei servizi di controllo che vi esercitano la loro attivita', - delle categorie di merci, dei modi di trasporto e dei regimi internazionali di transito doganale che possono esservi accettati o utilizzati.

Art. 8

Articolo 8 - Scambio di informazioni
Le Parti contraenti si comunicheranno a vicenda, su richiesta, le informazioni necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, in conformita' alle condizioni risultanti dagli allegati.

Art. 9

Articolo 9 - Documenti
1. Le Parti contraenti si adopereranno per promuovere, tra di loro e con i competenti organismi internazionali, l'utilizzazione di documenti allineati alla formula-quadro delle Nazioni Unite.
2. Le Parti contraenti accetteranno i documenti compilati mediante qualsiasi procedimento tecnico appropriato, purche' siano state osservate le norme ufficiali relative alla loro stesura, autenticita' e certificazione, e purche' siano leggibili e comprensibili.
3. Le Parti contraenti vigileranno affinche' i documenti necessari siano compilati ed autenticati in stretta conformita' con la legislazione ad essi relativa.

Art. 10

Articolo 10 - Merci in transito
1. Le Parti contraenti accorderanno, nei limiti del possibile, un trattamento semplice e rapido alle merci in transito, in particolare a quelle che circolano vincolate ad un regime internazionale di transito doganale, limitando le ispezioni ai casi in cui le circostanze o i rischi reali le giustifichino; terranno inoltre conto della situazione dei paesi senza litorale. Le Parti contraenti faranno il possibile per prevedere un'estensione degli orari di sdoganamento e della competenza dei posti di dogana esistenti, per lo sdoganamento delle merci che circolano vincolate ad un regime internazionale di transito doganale.
2. Esse cercheranno di agevolare al massimo il transito delle merci trasportate in contenitori o in altre unita' di carico che presentino una sicurezza sufficiente.

Art. 11

Articolo 11 - Ordine pubblico
1. Nessuna disposizione detta presente Convenzione e' di ostacolo all'applicazione di divieti o di restrizioni all'importazione, esportazione o transito imposte per ragioni di ordine pubblico ed in particolare di pubblica sicurezza, di moralita' pubblica, di salute pubblica o di tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale 6 della proprieta' industriale, commerciale e intellettuale.
2. Tuttavia, ogni qualvolta cio' sia possibile, e senza compromettere l'efficacia dei controlli, le Parti contraenti cercheranno di applicare ai controlli per i quali si faccia ricorso alle misure di cui al precedente paragrafo 1 le disposizioni della presente Convenzione, in particolare quelle previste agli articoli da 6 a 9.

Art. 12

Articolo 12 - Misure d'urgenza
1. Le misure d'urgenza che le Parti contraenti possono essere indotte a prendere a seguito di circostanze particolari devono essere proporzionate alle cause che le giustificano ed essere sospese o abrogate qualora ne vengono meno i motivi.
2. Ogni qualvolta sara' possibile e senza nuocere all'efficacia delle misure, le Parti contraenti pubblicheranno le disposizioni relative a tali misure.

Art. 13

Articolo 13 - Allegati
1. Gli allegati alla presente Convenzione fanno parte integrante della Convenzione stessa.
2. Alla presente Convenzione possono essere aggiunti nuovi allegati relativi ad altri settori di controllo, in conformita' alla procedura stabilita agli articoli 22 o 24.

Art. 14

Articolo 14 - Rapporti con altri trattati
Ferme restando le disposizioni dell'articolo 6, la presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi risultanti dai trattati che le Parti contraenti alla presente Convenzione abbiano concluso prima di divenire Parti contraenti di quest'ultima.

Art. 15

Articolo 15
La presente Convenzione non e' di ostacolo all'applicazione di agevolazioni maggiori che due o piu' Parti contraenti volessero accordarsi reciprocamente, e neppure al diritto per le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui all'articolo 16, che siano Parti contraenti, di applicare la propria legislazione ai controlli effettuati alle loro frontiere interne, purche' non siano diminuite in alcun caso le agevolazioni derivanti dalla presente Convenzione.

Art. 16

Articolo 16 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. La presente Convenzione, depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e' aperta alla partecipazione di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale costituite da Stati sovrani e aventi competenza per negoziare, concludere ed applicare accordi internazionali nei settori contemplati dalla presente Convenzione.
2. Le organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1 potranno - per le questioni che rientrano nella loro competenza - esercitare a proprio nome i diritti e assumere le responsabilita' che la presente Convenzione conferisce comunque ai loro Stati membri che sono Parti contraenti alla presente Convenzione. In tal caso, gli Stati membri delle citate organizzazioni non saranno autorizzati ad esercitare singolarmente questi diritti, ivi compreso il diritto di voto.
3. Gli Stati cui sopra possono divenire Parti contraenti alla presente Convenzione;
a) Depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo averlo firmato; ovvero
b) Depositando uno strumento di adesione.
4. La presente Convenzione sara' aperta dall'1 aprile 1983 sino al 31 marzo 1984 incluso, presso l'ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, alla firma di tutti gli Stati e delle organizzazioni di integrazione economica regionale di cui al paragrafo 1.
5. A partire dall'1 aprile 1983, la Convenzione sara' aperta anche alla loro adesione.
6. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 17

Articolo 17 - Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data in cui cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Dopo che cinque Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore, per tutte le nuove Parti contraenti, tre mesi dopo la data di deposito del loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
3. Qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione depositato dopo l'entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sara' considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione.
4. Qualsiasi strumento di questo tipo depositato dopo l'accettazione di un emendamento, in conformita' alla procedura di cui all'articolo 22, ma prima della sua entrata in vigore, sara' considerato applicabile al testo modificato della presente Convenzione alla data di entrata in vigore dell'emendamento.

Art. 18

Articolo 18 - Denuncia
1. Qualsiasi Parte contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data alla quale il Segretario generale ne avra' ricevuto notifica.

Art. 19

Articolo 19 - Estinzione
Qualora, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il numero degli Stati che sono Parti contraenti si riduca a meno di cinque per un periodo qualunque di 12 mesi consecutivi, la presente Convenzione cessera' di essere efficace a partire dalla fine del suddetto periodo di 12 mesi.

Art. 20

Articolo 20 - Composizioni delle vertenze
1. Qualsiasi vertenza fra due o piu' Parti contraenti inerente all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione sara' imposta, nella misura del possibile, mediante negoziazione tra le Parti in lite ovvero in altro modo.
2. Qualsiasi vertenza tra due o piu' Parti contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, che non possa essere composta nel modo previsto al paragrafo 1 del presente articolo sara' deferita, su richiesta di una di esse, ad un tribunale arbitrale cosi' costituito:
ciascuna delle parti in lite designera' un arbitro e questi arbitri a loro volta designeranno un altro arbitro che sara' il presidente. Se, tre mesi dopo aver ricevuto una richiesta, una delle parti non ha designato l'arbitro, o se gli arbitri non hanno potuto scegliere il presidente, una qualunque delle parti potra' chiedere al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite di procedere alla nomina dell'arbitro o del presidente del tribunale arbitrale.
3. La decisione del tribunale arbitrate costituito in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 sara' definitiva ed avra' forza vincolante per le Parti in lite.
4. Il tribunale arbitrale stabilira' il proprio regolamento interno.
5. Il tribunale arbitrale adottera' le proprie decisioni a maggioranza e sulla base dei trattati esistenti tra le Parti in lite e delle norme generali di diritto internazionale.
6. Ogni controversia che possa sorgere tra le Parti in lite in merito all'interpretazione o all'esecuzione della sentenza arbitrale potra' essere deferita da una delle parti al tribunale arbitrale che ha emesso la sentenza affinche' sia giudicata dallo stesso.
7. Ogni parte in lite sostiene le spese del proprio arbitro e dei propri rappresentanti in seno alla procedura arbitrate. Le spese relative alla presidenza e le altre spese sono sostenute in misura uguale dalle parti in lite.

Art. 21

Articolo 21 - Riserve
1. Qualsiasi Parte contraente potra', nel momento in cui firmera', ratifichera' accettera' o approvera' la presente Convenzione o vi aderira', dichiarare di non considerarsi vincolata dai paragrafi da 2 a 7 dell'articolo 20 della presente Convenzione. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di qualsiasi Parte contraente che abbia espresso una riserva in tal senso.
2. Qualsiasi Parte contraente che abbia formulato delle riserve in conformita' del paragrafo i del presente articolo potra', in qualsiasi momento, ritirare tale riserva mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Fatta eccezione per le riserve previste al paragrafo 1 del presente articolo, non sara' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.

Art. 22

Articolo 22 - Procedura di emendamento della presente Convenzione
1. La presente Convenzione, compresi i suoi allegati, potra' essere modificata su proposta di una Parte contraente in base alla procedura prevista nel presente articolo.
2. Qualsiasi emendamento proposto alla presente Convenzione verra' esaminato da un Comitato di gestione composto da tutte le Parti contraenti in conformita' del regolamento interno di cui all'allegato 7. Qualsiasi emendamento di questo tipo, esaminato o elaborato durante la riunione del Comitato di gestione e adottato dal Comitato, sara' comunicato dal Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraente per accettazione.
3. Qualsiasi emendamento proposto comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente entrera' in vigore, per tutte le Parti contraenti, tre mesi dopo lo scadere di un periodo di 12 mesi successivi alla data in cui e' stata trasmessa la comunicazione se, durante tale periodo, nessuna obiezione all'emendamento proposto e' stata notificata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che sia Parte contraente, e che agisca pertanto alle condizioni definite al paragrafo 2 dell'articolo 16 della presente Convenzione.
4. Qualora un'obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, si riterra' che l'emendamento non e' stato accolto ed e' pertanto privo di effetti.

Art. 23

Articolo 23 - Richieste, comunicazioni e obiezioni
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informera' tutte le Parti contraenti e tutti gli Stati membri di qualsiasi richiesta, comunicazione o obiezione fatta in virtu' dell'articolo 22 e della data d'entrata in vigore di un emendamento.

Art. 24

Articolo 24 - Conferenza a scopo di revisione
Dopo che la presente Convenzione sia stata in vigore per 5 anni, tutte le Parti contraenti potranno, mediante notifica trasmessa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, chiedere la convocazione di una conferenza al fine di rivedere la presente convenzione, indicando le proposte da esaminare in tale conferenza.
In tal caso:
i) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' la richiesta a tutte le Parti contraenti e le invitera' a presentare, entro tre mesi, le osservazioni che tali proposte sollevano da parte loro, nonche' le altre proposte che esse vorrebbero fossero esaminate dalla Conferenza.
ii) Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunichera' ugualmente a tutte le Parti contraenti il testo delle altre proposte eventuali e convochera' la Conferenza di revisione qualora, entro un termine di 6 mesi a decorrere da tale comunicazione, almeno un terzo delle Parti contraenti gli notifichi il proprio accordo su tale convocazione.
iii) Tuttavia, se il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite ritenga che una proposta di revisione sia assimilabile ad una proposta di emendamento ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 22, potra' con l'accordo della Parte contraente che ha fatto la proposta avviare la procedura di emendamento prevista dall'articolo 22, al posto della procedura di revisione.

Art. 25

Articolo 25 - Notifiche
Oltre alle notifiche e comunicazioni previste dagli articoli 23 e 24, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifichera' a tutti gli Stati:
a) Le firme, ratifiche, accettazioni, approvazioni e adesioni in virtu' dell'articolo 16;
b) Le date di entrata in vigore della presente Convenzione in conformita' dell'articolo 17;
c) Le denunce in virtu' dell'articolo 18;
d) L'estinzione della presente Convenzione in virtu' dell'articolo 19;
e) Le riserve formulate in virtu' dell'articolo 21.

Art. 26

Articolo 26 - Esemplari certificati conformi
Dopo il 31.3.1984, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmettera' due esemplari certificati conformi della presente Convenzione a ciascuna delle Parti Contraenti e a tutti gli Stati che non sono Parti contraenti.
FATTO a GINEVRA il 21 OTTOBRE 1982, in un solo originale, i testi inglese, spagnolo, francese e russo facenti ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Art. 1

Allegato 1-art. 1
ARMONIZZAZIONE DEI CONTROLLI DOGANALI E DEGLI ALTRI CONTROLLI
Articolo 1
Principi
1. Tenuto conto detta presenza detta dogana a tutte le frontiere e del carattere generale del suo intervento, gli altri controlli vengono organizzati, nella misura del possibile, in maniera armonizzata con i controlli doganali.
2. In applicazione di questo principio, e' eventualmente possibile all'occorrenza effettuare interamente o parzialmente tali controlli, in luoghi diversi dalla frontiera, purche' le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare il traffico internazionale delle merci.

Art. 2

Articolo 2
1. La dogana sara' informata con esattezza delle disposizioni legali o regolamentari che possano comportare l'intervento di controlli diversi da quelli doganali.
2. Qualora siano ritenuti necessari altri controlli, la dogana si adoperera' affinche' i servizi interessati ne siano avvertiti e collaborera' con essi.

Art. 3

Articolo 3
Organizzazione dei controlli
1. Qualora debbano essere effettuati piu' controlli in uno stesso luogo, i servizi competenti prenderanno tutte le disposizioni utili per effettuarli, se possibile, in una sola volta e nel piu' breve termine. Tali servizi faranno il possibile per coordinare le loro richieste in materia di documenti e d'informazioni.
2. In particolare, i servizi competenti prenderanno tutte le misure utili affinche' il personale e gli impianti necessari siano disponibili nel luogo in cui si effettuano i controlli.
3. La dogana potra', su delega espressa dei servizi competenti, effettuare per loro conto tutti o parte dei controlli di cui sono incaricati tali servizi.
In questo caso, detti servizi faranno il possibile al fine di fornire alla dogana i mezzi necessari.

Art. 4

Articolo 4
Risultato dei controlli
1. Per tutti gli aspetti contemplati della presente Convenzione, i servizi di controllo e la dogana si scambieranno tutte le informazioni utili nei tempi piu' brevi possibili al fine di garantire l'efficacia dei controlli.
2. Sulla base dei risultati dei controlli effettuati, il servizio competente decidera' sulla destinazione che intende assegnare alle merci e ne informera', se necessario, i servizi competenti per gli altri controlli. In base a questa decisione, la dogana assegnera' le merci al regime doganale appropriato.

Art. 1

Allegato 2-art. 1
ISPEZIONE MEDICO-SANITARIA
Articolo 1
Principi
L'ispezione medico-sanitaria si effettua a prescindere dal luogo in cui viene effettuata, in base ai principi definiti dalla presente Convenzione e in particolare dall'allegato 1.

Art. 2

Articolo 2
Informazioni
Ogni Parte contraente fara' in modo che informazioni sui punti indicati in appresso possano essere facilmente ottenute da qualunque persona interessata. Le merci soggette ad un'ispezione medico-sanitaria.
I luoghi in cui le merci in questione possono essere presentate per l'ispezione.
Le prescrizioni legali e regolamentari relative all'ispezione medico-sanitaria unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.

Art. 3

Articolo 3
Organizzazione dei controlli
1. I servizi di controllo si adopereranno affinche' le attrezzature necessarie siano disponibili nei posti di frontiera in cui si effettua l'ispezione medico-sanitaria.
2. L'ispezione medico-sanitaria potra' anche essere effettuata in punti situati all'interno del paese se e' comprovato, sulla base delle giustificazioni addotte e delle tecniche di trasporto utilizzate, che le merci non possono alterarsi, ne' dar luogo a contagio nel corso del trasporto.
3. Nell'ambito delle Convenzioni vigenti, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre nella misura del possibile, i controlli materiali di merci deperibili effettuati durante il percorso.
4. Qualora le merci debbano essere messe in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione medico-sanitaria, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno in modo che il deposito avvenga in condizioni tali da consentire la conservazione delle merci e con il minimo di formalita' doganali.

Art. 4

Articolo 4
Merci in transito
1. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti rinunceranno, per quanto possibile, all'ispezione medico-sanitaria delle merci in transito, purche' non vi sia da temere alcun rischio di contagio.

Art. 5

Articolo 5
Cooperazione
1. I servizi addetti all'ispezione medico-sanitaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette all'ispezione medico-sanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso dell'ispezione medico-sanitaria, il servizio responsabile si adoperera' per informarne al piu' presto il corrispondente servizio del paese di esportazione indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

Art. 1

Allegato 3-art. 1
ISPEZIONE VETERINARIA
Articolo 1
Principi
L'ispezione veterinaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui e' eseguita, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare dall'allegato 1.

Art. 2

Articolo 2
Definizioni
L'ispezione veterinaria definita alla Lettera d) dell'articolo 1 della presente Convenzione si estende anche ai mezzi ed alle condizioni di trasporto degli animali e dei prodotti animali: essa puo' comprendere anche le ispezioni inerenti alla qualita', alle varie norme e regolamentazioni, come quelle riguardanti la conservazione delle specie minacciate di estinzione che, per motivi di efficacia, sono spesso associate all'ispezione veterinaria.

Art. 3

Articolo 3
Informazioni
Ogni Parte contraente fara' in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti appresso indicati:
le merci soggette ad un'ispezione veterinaria,
i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione,
le malattie che e' obbligatorio dichiarare,
le prescrizioni legali e regolamentari relative all'ispezione veterinaria, unitamente alle rispettive procedure di applicazione generale.

Art. 4

Articolo 4
Organizzazione dei controlli
1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di:
Predisporre, per quanto necessario e dove cio' sia possibile, apposite attrezzature per l'ispezione veterinaria, in corrispondenza delle esigenze del traffico,
Agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi veterinari e dei servizi doganali e accettando di espletare le formalita' al di fuori degli orari normali, qualora sia stato preventivamente annunciato il loro arrivo.
2. L'ispezione veterinaria dei prodotti animali potra' essere effettuata anche in punti situati all'interno del paese purche', sulla base delle giustificazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che i prodotti non possano alterarsi, ne' dar luogo a contagio nel corso del trasporto.
3. Nell'ambito delle convenzioni vigenti, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali delle merci deperibili effettuati durante il percorso.
4. Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione veterinaria, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno in modo che tale deposito avvenga con il minimo di formalita' doganali e in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci.

Art. 5

Articolo 5
Merci in transito
Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti rinunceranno nella misura del possibile, all'ispezione veterinaria dei prodotti animali in transito, purche' non sia da temere alcun rischio di contagio.

Art. 6

Articolo 6
Cooperazione
1. I servizi addetti all'ispezione veterinaria collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti al fine di accelerare il passaggio delle merci soggette all'ispezione veterinaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
2. Qualora una spedizione di merci deperibili o di animali vivi sia trattenuta nel corso dell'ispezione veterinaria, il servizio responsabile si adoperera' per informarne al piu' presto il corrispondente servizio del paese di esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

Art. 1

Allegato 4-art. 1
ISPEZIONE FITOSANITARIA
Articolo 1
Principi
L'ispezione fitosanitaria si effettua, a prescindere dal luogo in cui e' eseguita, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare nell'allegato 1.

Art. 2

Articolo 2
Definizioni
L'ispezione fitosanitaria definita alla lettera e) dell'articolo 1 della presente Convenzione si estende anche all'ispezione dei mezzi ed alle condizioni di trasporto dei vegetali e dei prodotti vegetati.
Puo' comprendere anche le misure volte a garantire la conservazione delle specie vegetali minacciate di estinzione.

Art. 3

Articolo 3
Informazioni
Ogni Parte contraente fara' in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso le merci soggette a condizioni fitosanitarie speciali,
i luoghi in cui taluni vegetali e prodotti vegetali possono essere presentati per l'ispezione,
l'elenco dei nemici vegetali e dei prodotti vegetali per i quali sono in vigore divieti o restrizioni,
le prescrizioni legali o regolamentari relative all'ispezione fitosanitaria unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.

Art. 4

Articolo 4
Organizzazione dei controlli
1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di:
Predisporre, per quanto necessario ed ove cio' sia possibile, apposite attrezzature per l'ispezione fitosanitaria, il deposito, la disinfestazione e la disinfezione, in corrispondenza delle esigenze del traffico.
Agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro dei servizi fitosanitari e dei servizi doganali ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, le formalita' per le merci deperibili, qualora sia stato preventivamente annunciato del loro arrivo.
2. L'ispezione fitosanitaria dei vegetali e dei prodotti vegetali potra' essere effettuata anche in punti situati all'interno del paese purche', sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che le merci non possano dar luogo ad infestazione nel corso del trasporto.
3. Nell'ambito delle convenzioni in vigere, le Parti contraenti si adopereranno a fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali dei vegetali e da prodotti vegetali deperibili effettuati durante il percorso.
4. Qualora le merci debbano essere poste in deposito in attesa dei risultati dell'ispezione fitosanitaria i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti faranno il necessario affinche' tale deposito sia effettuato con il minimo di formalita' doganali, in condizioni che assicurino la quarantena e la conservazione delle merci.

Art. 5

Articolo 5
Merci in transito
Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le parti contraenti rinunceranno, per quanto e' possibile, all'ispezione fitosanitaria delle merci in transito, a meno che questa misura sia necessaria per la protezione dei propri vegetali.

Art. 6

Articolo 6
Cooperazione
1. I servizi fitosanitari collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio dei vegetali e dei prodotti vegetali soggetti all'ispezione fitosanitaria, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
2. Qualora una spedizione di vegetali o di prodotti vegetali sia trattenuta durante l'ispezione fitosanitaria, il servizio responsabile si adoperera' per informarne al piu' presto il corrispondente servizio del paese di esportazione, indicando le ragioni del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

Art. 1

Allegato 5-art. 1
CONTROLLO DELLA CONFORMITA' ALLE NORME TECNICHE
Articolo 1
Principi
Il controllo della conformita' alle norme tecniche relative alle merci contemplate dalla presente Convenzione si effettua, a prescindere dal luogo in cui e' eseguito, in base ai principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare all'allegato 1.

Art. 2

Articolo 2
Informazioni
Ogni Parte contraente fara' in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso le norme che essa applica, i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione, le prescrizioni legati e regolamentari relative al controllo detta conformita' alle norme tecniche, unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.

Art. 3

Articolo 3
Armonizzazione delle norme
In mancanza di norme internazionali, le Parti contraenti che applicano norme nazionali si adopereranno al fine di armonizzarle mediante accordi internazionali.

Art. 4

Articolo 4
Organizzazione dei controlli
1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di Predisporre per quanto necessario e dove cio' sia possibile, posti di controllo della conformita' alle norme tecniche, in corrispondenza delle esigenze del traffico, Agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo di conformita' alle norme tecniche e dei servizi doganali, ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, formalita' per le merci deperibili, qualora l'arrivo di queste ultime sia stato preventivamente annunciato.
2. Il controllo della conformita' alle norme tecniche potra' essere anche effettuato in punti situati all'interno del paese purche', sulla base delle motivazioni addotte e dei mezzi di trasporto utilizzati, risulti che le merci - e particolarmente i prodotti deperibili - non possono alterarsi durante il trasporto.
3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti si adopereranno per ridurre, nella misura del possibile, i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della conformita' alle norme tecniche.
4. Le Parti contraenti organizzeranno il controllo della conformita' alle norme tecniche armonizzando, ogniqualvolta cio' sia possibile, le procedure del servizio responsabile di tali controlli e, all'occorrenza, dei servizi competenti per gli altri controlli ed ispezioni.
5. Nel caso di merci deperibili trattenute in attesa dei risultati del controllo della conformita' alle norme tecniche, i competenti servizi di controllo delle Parti contraenti si adopereranno affinche' il deposito delle merci o la sosta dei mezzi di trasporto avvengano con il minimo di formalita' doganali, in condizioni che consentano la conservazione delle merci.

Art. 5

Articolo 5
Merci di transito
Di norma, il controllo della conformita' alle norme tecniche non si applica alle merci in transito diretto.

Art. 6

Articolo 6
Cooperazione
1. I servizi responsabili del controllo della conformita' alle norme tecniche collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della conformita' alle norme tecniche, in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della conformita' alle norme tecniche, il servizio responsabile si adoperera' per informarne al piu' presto il corrispondente servizio del paese d'esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le merci.

Art. 1

Allegato 6-art. 1
CONTROLLO DELLA QUALITA'
Articolo 1
Principi
Il controllo della qualita' relativo alle merci contemplate dalla presente Convenzione si effettua, a prescindere dal luogo in cui e' eseguito, secondo i principi definiti dalla presente Convenzione, in particolare dall'allegato 1.

Art. 2

Articolo 2
Ogni Parte contraente fara' in modo che qualunque persona interessata possa facilmente ottenere informazioni sui punti indicati in appresso i luoghi in cui le merci possono essere presentate per l'ispezione, le prescrizioni legali e regolamentari relative al controllo della qualita', unitamente alle rispettive procedure d'applicazione generale.

Art. 3

Articolo 3
Organizzazione dei controlli
1. Le Parti contraenti si adopereranno al fine di:
Predisporre, per quanto necessario e dove cio' sia possibile, posti di controllo della qualita', in corrispondenza delle esigenze del traffico.
Agevolare la circolazione delle merci, in particolare mediante il coordinamento degli orari di lavoro del servizio incaricato del controllo della qualita' e dei servizi doganali ed accettando di espletare, al di fuori degli orari normali, formalita' per le merci deperibili qualora il loro arrivo sia stato preventivamente annunciato.
2. Il controllo della qualita' potra' essere anche effettuato in punti situati all'interno del paese purche' le procedure utilizzate contribuiscano ad agevolare la circolazione internazionale delle merci.
3. Nell'ambito delle convenzioni in vigore, le Parti contraenti si adopereranno al fine di ridurre, per quanto possibile, i controlli materiali effettuati durante il percorso sulle merci deperibili soggette al controllo della qualita'.
4. Le Parti contraenti organizzeranno il controllo della qualita' armonizzando, ogniqualvolta cio' sia possibile, le procedure del servizio responsabile di tale controllo ed eventualmente dei servizi competenti per gli altri controlli e ispezioni.

Art. 4

Articolo 4
Merci in transito
Di norma i controlli di qualita' non si applicano alle merci in transito diretto.

Art. 5

Articolo 5
Cooperazione
1. I servizi responsabili del controllo della qualita' collaboreranno con i corrispondenti servizi delle altre Parti contraenti per accelerare il passaggio delle merci deperibili soggette al controllo della qualita' in particolare mediante lo scambio di informazioni utili.
2. Qualora una spedizione di merci deperibili sia trattenuta nel corso del controllo della qualita', il servizio responsabile si adoperera' per informarne al piu' presto il corrispondente servizio del paese d'esportazione, indicando i motivi del fermo e le misure adottate per quel che riguarda le aerei.

Art. 1

Allegato 7-art. 1
REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI GESTIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA PRESENTE CONVENZIONE
Articolo 1
Membri
I membri del Comitato di gestione sono le Parti contraenti della presente Convenzione.

Art. 2

Articolo 2
Osservatori
1. Il Comitato di gestione puo' decidere di invitare ad assistere alle proprie sessioni in qualita' di osservatori, per le questioni che li interessino, le amministrazioni competenti degli Stati che non sono Parti contraenti ovvero rappresentanti di organizzazioni internazionali che non sono Parti contraenti.
2. Tuttavia, fatto salvo il disposto dell'articolo 1, le organizzazioni internazionali di cui al paragrafo 1, competenti per quel che riguarda le materie trattate dagli allegati alla presente Convenzione, partecipano di diritto ai lavori del Comitato di gestione in qualita' di osservatori.

Art. 3

Articolo 3
Segretariato
Le funzioni di segretariato del Comitato sono espletate del Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa.

Art. 4

Articolo 4
Convocazioni
Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa convoca il Comitato:
i) Due anni dopo l'entrata in vigore della Convenzione;
ii) Successivamente, ad una data fissata dal Comitato, ma almeno ogni cinque anni;
iii) Su richiesta delle amministrazioni competenti di almeno cinque Stati che sono Parti contraenti.

Art. 5

Articolo 5
Ufficio di presidenza
Il Comitato elegge un presidente ed un vicepresidente in occasione di ciascuna sessione.

Art. 6

Articolo 6
Quorum
Per prendere una decisione e' necessario un quorum pari ad almeno un terzo degli Stati che sono Parti contraenti.

Art. 7

Articolo 7
Decisioni
i) Le proposte sono messe ai voti.
ii) Ogni Stato che e' Parte contraente, rappresentato alla sessione, dispone di un voto.
iii) In caso di applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 16 della Convenzione, le organizzazioni di integrazione economica regionale che sono Parti contraenti della Convenzione dispongono, in caso di votazione, di un numero di voti pari al totale dei voti attribuiti ai loro Stati membri che siano anche Parti contraenti della Convenzione.
In quest'ultimo caso, tali Stati membri non esercitano il loro diritto di voto.
iv) Fatte salve le disposizioni del paragrafo v) seguente, le proposte sono adottate a maggioranza semplice dei membri presenti e votanti secondo le condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti.
v) Gli emendamenti alla presente Convenzione sono adottati a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti in base alle condizioni definite ai paragrafi ii) e iii) precedenti.

Art. 8

Articolo 8
Resoconto
Il Comitato adotta il proprio resoconto prima della chiusura della sessione.

Art. 9

Articolo 9
Disposizioni complementari
In mancanza di disposizioni pertinenti nel presente allegato, e' applicabile il regolamento interno della Commissione economica per l'Europa, salvo il caso in cui il Comitato decida diversamente.
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