Monitoring Gesetzessammlung

095G0024

IT - Leggi di Ratifica

095G0024

Convenzione (LEGGE 02 gennaio 1995 n. 15)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la costruzione e la gestione di un laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF), con quattro allegati, firmata a Parigi il 16 dicembre 1988, nonche' l'atto finale della conferenza dei plenipotenziari e cinque risoluzioni adottate in pari data.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11 della convenzione stessa.

Art. 3

1. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) ed il Consorzio interuniversitario nazionale per la fisica della materia partecipano alla societa' istituita per la costruzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazioni di sincrotrone (ESRF) in attuazione dell'allegato 1 alla convenzione.
2. Agli stessi enti e' attribuita la responsabilita' diretta della partecipazione nazionale dell'ESRF.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 gennaio 1995 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Art. 1

CONVENZIONE
SULLA COSTRUZIONE E SULLA GESTIONE DI UN
LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE
Il Governo del Regno del Belgio
Il Governo del Regno di Danimarca
Il Governo della Confederazione Elvetica
Il Governo della Repubblica di Finlandia
Il Governo della Repubblica di Francia
Il Governo della Repubblica Federale di Germania
Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Il Governo della Repubblica Italiana
Il Governo del Regno di Norvegia
Il Governo del Regno di Spagna
Il Governo del Regno di Svezia
d'ora in poi denominati "Parti Contraenti", considerando che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno tra loro in solido come un'unica parte contraente;
nel desiderio di consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica al di la' dei confini nazionali e disciplinari;
riconoscendo che la radiazione di Sincrotrone acquistera' in futuro una maggiore importanza in molti campi e per applicazioni industriali;
nella speranza che altri Paesi Europei parteciperanno alle attivita' che essi intendono svolgere insieme ai sensi di questa Convenzione; basandosi sulla positiva cooperazione degli scienziati europei nel quadro della Fondazione Europea della Scienza e sul lavoro preparatorio svolto sotto i suoi auspici ed in base al Protocollo di Intesa firmato a Bruxelles il 10 dicembre 1985, e nel rispetto del Protocollo datato 22 dicembre 1987;
avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone che contenga una sorgente di raggi X ad alte prestazioni, ad uso delle loro comunita' scientifiche
Hanno convenuto quanto segue:
ART. 1
ISTITUZIONE DEL LABORATORIO
La costruzione e la gestione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone saranno affidate ad una "Societe Civile", d'ora in poi denominata "La Societa'" che sara' soggetta alle leggi francesi, per quanto non sia altrimenti disposto nella presente Convenzione e nello Statuto allegato.
La Societa' svolgera' attivita' solo per scopi pacifici. I Membri della Societa', d'ora in poi denominati "I Membri" saranno gli enti di pertinenza, a cio' designati da ciascuna parte contraente.

Art. 2

ART. 2
DENOMINAZIONE E SEDE
La Societa' si chiamera' "Laboratorio Europeo di Radiazioni di Sincrotrone" (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF) ed avra' la sua sede legale a Grenoble.

Art. 3

ART. 3
ORGANI
1) Gli organi della Societa' saranno il Consiglio ed il Direttore Generale.
2) I Delegati al Consiglio saranno nominati e decadranno dalla carica secondo una procedura determinata dalla Parte Contraente interessata. Tale procedura assicurera' che il Consiglio possa agire come assemblea dei Membri della Societa'. Ciascuna Parte Contraente dovra' informare il Segretariato del Consiglio per iscritto delle nomine o della scadenza delle stesse.
3) La Societa' avra' come Direttore Generale un emerito scienziato nominato dal Consiglio.

Art. 4

ART. 4
TRASFERIMENTO DELLE PERSONE E DELLE ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
1) Nel rispetto delle norme di sicurezza e di ordine pubblico; ciascuna Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a facilitare il movimento e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti Contraenti, impiegati da, o distaccati presso, la Societa', o che svolgano ricerche utilizzando le attrezzature della Societa'.
2) Ogni Parte Contraente si impegna, nell'ambito della propria giurisdizione, a semplificare il rilascio dei documenti di transito per importazioni temporanee di attrezzature scientifiche o di campioni che saranno impiegati nelle ricerche presso i laboratori della Societa'.

Art. 5

ART. 5
MEZZI FINANZIARI
1) Ciascuna Parte Contraente si impegna a mettere a disposizione dei Membri per i quali e' responsabile, una somma annuale che copra la loro contribuzione ai costi della Societa'.
2) I costi di costruzione, come al paragrafo 3 piu' avanti, coprono un impianto con trenta canali sperimentali, le cui specifiche di riferimento sono riportate nell'allegato 2. Il periodo di costruzione sara' diviso in due fasi: durante la fase I la Societa' costruira' e rendera' operativa la sorgente di radiazione di Sincrotrone ed almeno sette canali sperimentali. Durante la fase II, la Societa' gestira' la sorgente e rendera' progressivamente operativi i restanti canali sperimentali. La fase I non dovra' durare piu' di sei anni e mezzo dalla data di inizio della costruzione. La fase I terminera' o ad una data decisa dal Consiglio, con riferimento alle specifiche nominali stabilite nell'allegato 2, oppure quando si raggiunga il limite di costo specificato nel paragrafo 4 (a) piu' sotto, qualunque delle due date si verifichi per prima. La fase II durera' un ulteriore periodo di quattro anni e mezzo a partire dalla fine della fase I.
3) I costi di costruzione includeranno:
a) tutte le spese della fase I
b) quella parte delle spese della fase II attribuita al
completamento della operativita' della sorgente e della
costruzione dei restanti canali sperimentali e relative modifiche della sorgente stessa.
4) I costi di costruzione non supereranno (tenendo a base i prezzi 1 gennaio 1987):
a) fase I : 2.200 milioni di Franchi Francesi
b) fase II: 400 milioni di Franchi Francesi
5) L'allegato 3 riporta una tabella di previsione dell'incidenza annuale delle spese.
6) Il Consiglio riesaminera' almeno una volta all'anno i costi di costruzione di consuntivo e di preventivo. Se in un qualunque momento, il Consiglio dovesse rendersi conto che la sorgente e i canali sperimentali possono non essere portati a termine in modo soddisfacente, secondo i limiti di costo di cui al paragrafo 4 piu' sopra e le specifiche-nominali contenute nell'allegato 2, in tal caso il Consiglio stesso, su proposta del Direttore Generale, determinera' le necessarie misure di contenimento delle spese tali da non superare i limiti imposti.
7) In circostanze eccezionali, il Consiglio, all'unanimita', puo' approvare una modifica dei costi di costruzione.

Art. 6

ART. 6
CONTRIBUTI
1) La Parte Contraente francese mettera' a disposizione della Societa', gratuitamente e pronto per la costruzione, il luogo di Grenoble segnato sulla pianta nell'allegato 4.
2) I Membri contribuiranno ai costi di costruzione, al netto di IVA, nelle seguenti proporzioni:
34% per i Membri della Francia (comprensivo del premio di
localizzazione pari al 10%) 24% per i Membri della Repubblica Federale di Germania
14,5% per i Membri dell'Italia
12,5% per i Membri del Regno Unito
4% per i Membri della Spagna
4% per i Membri dei Paesi Nordici
4% per i Membri della Svizzera
3% per i Membri del Belgio
Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti, o da Governi che accedano a questa Convenzione in virtu' dell'art. 12, andranno a ridurre i contributi dei Membri di ciascuna Parte Contraente che superano il 4%, in modo proporzionale al loro contributo del momento, da cio' escludono il 10% aggiuntivo per il premio di localizzazione.
3) I Membri contribuiranno ai costi di gestione al netto di IVA secondo le seguenti proporzioni:
28,5% per i Membri della Francia (comprensivo del premio di
localizzazione pari al 2%)
26,5% per i Membri della Repubblica Federale di Germania
15 % per i Membri dell'Italia
14 % per i Membri del Regno Unito
4% per i Membri della Spagna
4% per i Membri dei Paesi Nordici
4% per i Membri della Svizzera
4% per i Membri del Belgio
Eventuali aumenti dei contributi erogati dalle Parti Contraenti o dai Governi che aderiscono a questa Convenzione ai sensi dell'art.
12, andranno a ridurre egualmente i contributi dei Membri francesi
fino al 26% e dei Membri tedeschi fino al 25%, dopo di che, si
ridurranno i contributi degli altri Membri di ciascuna Parte
Contraente proporzionalmente a quelli attuali, a condizione che i contributi dei Membri di qualunque Parte Contraente non si abbassino mai al di sotto del 4%.
4) Qualora il Consiglio si rendesse conto che esiste uno squilibrio persistente e significativo tra l'uso del laboratorio ad opera della comunita' scientifica di una Parte Contraente e il contributo dei Membri della stessa, il Consiglio puo' prendere misure adeguate a limitare tale uso, a meno che le Parti Contraenti si accordino nel riequilibrare idoneamente le quote di contribuzione stabilite nel precedente paragrafo 3.

Art. 7

ART. 7
TASSE
1) La Societa' e' soggetta al regime IVA francese. I contributi provenienti dai Membri con sede al di fuori della Francia non saranno soggetti ad IVA francese. Questa esenzione non limita il diritto della Societa' ad eventuali detrazioni.
2) I prodotti che la Societa' importera' da altri paesi saranno esenti da tasse doganali secondo le disposizioni della Comunita' Europea.

Art. 8

ART. 8
ACCORDI CON ALTRI UTENTI
Eventuali accordi per l'utilizzazione a lungo termine della radiazione di Sincrotrone, da parte di Governi o gruppi di Governi estranei a questa Convenzione, o da parte di istituzioni od organismi degli stessi, possono essere presi dalla Societa', previo parere unanime del Consiglio.

Art. 9

ART. 9
SCUOLE
1) La Parte Contraente francese istituira' progressivamente e gestira' gratuitamente, una o piu' scuole per permettere agli studenti non-francesi di reintegrarsi nel sistema educativo del loro paese d'origine.
2) A tale scopo le altre Parti Contraenti interessate potranno rendere disponibili alla Parte Contraente francese insegnanti non- francesi.
3) Se il Consiglio decidesse che i suddetti provvedimenti non rispondessero adeguatamente alle esigenze degli studenti non- francesi, le Parti Contraenti prenderanno misure alternative soddisfacenti.

Art. 10

ART. 10
VERTENZE
1) Le Parti Contraenti faranno quanto possibile per risolvere mediante negoziato ogni eventuale vertenza concernente l'interpretazione o l'applicazione di questa Convenzione.
2) Se le Parti Contraenti non riuscissero a raggiungere un accordo sulla risoluzione di una vertenza, ciascuna delle parti interessate potra' sottoporre i termini della vertenza all'arbitraggio di un tribunale.
3) Ciascuna delle parti interessate alla vertenza nominera' un arbitro; cio' nonostante, se la disputa e' tra una Parte e due o piu' Parti Contraenti, quest'ultime nomineranno un arbitro in comune, Gli arbitri cosi' designati sceglieranno un cittadino di uno stato diverso dagli stati delle Parti Contraenti in causa, che funga da moderatore, e assuma le funzioni di presidente del tribunale di arbitraggio, con potere di voto decisivo in caso di parita' di voti. Gli arbitri saranno nominati entro due mesi dalla data della richiesta di composizione per arbitraggio, il Presidente entro tre mesi dalla stessa data.
4) Se i limiti temporali specificati nel paragrafo precedente non fossero osservati e non intervenisse nessun altro provvedimento, ciascuna delle parti in causa potra' richiedere al Presidente della Corte di Giustizia della Comunita' Europea di effettuare le nomine necessarie.
5) Le decisioni del tribunale saranno prese a maggioranza semplice.
6) Il tribunale prendera' le sue decisioni sulla base del paragrafo 1 dell'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Le sue decisioni saranno vincolanti.
7) Il tribunale stabilira' le norme di procedura ai sensi del Capitolo III della Parte IV della Convenzione per la Risoluzione Pacifica delle vertenze internazionali, firmata all'AJA il 18 ottobre 1907.
8) Ciascuna delle parti in causa sosterra' i propri costi e la propria parte di quota dei costi della procedura di arbitraggio.
9) Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle del paragrafo 6 piu' sopra, si applicheranno anche a qualsiasi vertenza che sorga tra i Membri, riguardo alle attivita' della Societa', e che debba essere sottoposta alle Parti Contraenti ai sensi dell'art. 26 dello Statuto. Il tribunale basera' le proprie decisioni sulle leggi applicabili alla vertenza in questione.

Art. 11

ART. 11
ENTRATA IN VIGORE
1) Questa Convenzione entrera' in vigore un mese dopo che tutti i Governi firmatari avranno notificato al Governi della Repubblica Francese di aver portato a termine le necessarie procedure costituzionali, oppure due mesi dopo che i Governi firmatari, che contribuiscano insieme per almeno l'80% ai costi di costruzione, come specificato all'art. 5, avranno notificato al Governo della Repubblica Francese che hanno deciso di far entrare in vigore la convenzione tra loro stessi.
2) Il Governo della Repubblica Francese informera' prontamente tutti i Governi firmatari della data di ciascuna notifica, come detto al paragrafo precedente, e della data di entrata in vigore di questa Convenzione.
3) Prima dell'entrata in vigore di questa Convenzione, ogni Parte Contraente puo' dare seguito alle disposizioni degli artt. 1 e 3 per designare i Membri della Societa' e nominare i delegati al Consiglio.

Art. 12

ART. 12
ADESIONE
Dopo l'entrata in vigore di questa Convenzione, qualsiasi Governo o gruppo di Governi in solido tra loro, puo' aderire alla stessa con il consenso di tutte le Parti Contraenti. Le condizioni di adesione saranno soggette ad un accordo tra le Parti Contraenti ed il Governo o gruppo di Governi entranti.

Art. 13

ART. 13
DURATA
1) Questa Convenzione avra' una durata iniziale fino al 31 dicembre 2007, e restera' in vigore dopo tale data. Potra' essere revocata con notifica di tre anni, notifica che sara' rivolta al Governo della Repubblica Francese.
La revoca puo' avere effetto solo al 31 dicembre 2007 oppure alla fine di ogni successivo periodo di tre anni.
2) Le condizioni e gli effetti della revoca o della fine della Convenzione, in particolare per i costi di smantellamento dell'impianto, degli edifici, e per eventuali coperture di perdite, saranno convenute tra le Parti Contraenti prima della revoca o della fine della Convenzione.
A testimonianza di tutto cio' i sottoscritti rappresentanti, avendone ricevuto debita autorizzazione dai rispettivi Governo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto qui in Parigi, il giorno sedici, del mese di dicembre dell'anno 1988, nelle lingue inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo ed olandese essendo tutti i testi egualmente autentici, in un singolo originale, che verra' depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Francese, la quale trasmettera' una copia autenticata a tutte le Parti Contraenti e ai Governi aderenti, notificando loro successivamente ogni emendamento.
Per il Governo del Regno del Belgio,
(firma)
Per il Governo del Regno di Danimarca,
(firma)
Per il Governo della Confederazione Elvetica,
(firma)
Per il Governo della Repubblica di Finlandia,
(firma)
Per il Governo della Repubblica di Francia,
(firma)
Per il Governo della Repubblica Federale di Germania,
(firma)
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (firma)
Per il Governo della Repubblica Italiana,
(firma)
Per il Governo del Regno di Norvegia,
(firma)
Per il Governo del Regno di Spagna,
(firma)
Per il Governo del Regno di Svezia.
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto finale

ATTO FINALE
DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI
PER L'ISTITUZIONE DI UN LABORATORIO EUROPEO
DI
RADIAZIONE DI SINCROTRONE
1) Nel 1977 l'Assemblea Generale della Fondazione Europea delle Scienze (ESF) approvo' la relazione del Gruppo di Studio istituito dalla ESF, che raccomandava di svolgere uno studio di fattibilita' per un Laboratorio avanzato europeo di radiazione di sincrotrone.
La ESF istitui' una Commissione ad-hoc sulla Radiazione di
Sincrotrone e due sotto-gruppi per la macchina e per la
strumentazione allo scopo di effettuare lo studio di fattibilita'.
Nel 1979 i risultati dello studio di fattibilita' furono
pubblicati in un documento di quattro volumi chiamato "LIBRO BLU".
Nel 1983 fu creato un Comitato Intergovernativo (Progress Commit- tee) composto da rappresentanti di Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Svezia, Regno Unito e Yugoslavia.
Un Gruppo di Studio preparo' un Rapporto (LIBRO VERDE) che
descriveva in dettaglio gli scopi scientifici, la macchina, le strutture sperimentali, ed i tempi di costruzione.
Al termine del 1985 i Governi di Francia, della Repubblica
Federale di Germania e del Regno Unito firmarono il "Memorandum
d'Intesa", la base giuridica della Fase di Costituzione del ESRF.
L'Italia e la Spagna vi aderirono all'inizio del 1986.
In base al Rapporto sulla Fase di Costituzione (LIBRO ROSSO)
preparato dal Gruppo ESRF, Governi di Francia, Repubblica Federale
di Germania, Italia, Spagna, Confederazione Elvetica e Regno Unito
ed i Governi di Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia in solido tra loro, il 22 dicembre 1987 un Protocollo che dava inizio alla prima fase di costruzione dal 1 gennaio 1988.
2. Per invito del Governo Francese, si e' riunita una Conferenza di Plenipotenziari per la costituzione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone, presso il Ministero della Ricerca Scientifica a Parigi il 16 dicembre 1988.
3. I seguenti Governi erano rappresentati da delegati:
Regno del Belgio, Regno di Danimarca, Confederazione Elvetica,
Repubblica di Finlandia, Repubblica Francese, Repubblica Federale di Germania, Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord,
Repubblica Italiana, Regno di Norvegia, Regno di Spagna, Regno di Svezia.
4. Il Presidente ha ricevuto dai Plenipotenziari i rispettivi "Pieni Poteri", che ha esaminati e riconosciuti in buona e debita forma.
5. La Conferenza ha ascoltato una relazione del Presidente del Consiglio ESRF istituito sulla base del Protocollo del 22 dicembre 1987. La Conferenza ha preso atto che l'inizio della costruzione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone e' gia' avvenuto il 1 gennaio 1988. La Conferenza ha espresso apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dal Direttore Generale e il Gruppo ESRF e li ha esortati a portare avanti i loro sforzi per completare questo laboratorio nei termini di tempo e di bilancio previsti.
6. La Conferenza dei Plenipotenziari ha adottato il testo della Convenzione riguardo la costruzione e la gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone ed il Testo dello Statuto della Societa' E.S.R.F. (Societe Civile). La Convenzione include 4 allegati che ne formano parte integrante.
7. Inoltre, la Conferenza ha adottato le cinque Risoluzioni allegate.
8. La Conferenza ha invitato tutti i Governi firmatari a portare a termine al piu' presto possibile le proprie procedure costituzionali, se del caso, allo scopo di far entrare in vigore la Convenzione ed informare in proposito il Governo depositario.
A testimonianza di tutto cio', i Plenipotenziari presenti hanno firmato questo Atto Finale.
Qui in Parigi, il 16 dicembre 1988, in Inglese, Francese, Olandese, Tedesco, Italiano e Spagnolo, tutti questi testi essendo ugualmente autentici, in un unico originale, che sara' depositato negli archivi del Governo della Repubblica Francese, il quale trasmettera' le copie autenticate ai Governi che hanno sottoscritto questo Atto Finale ed ai Governi che divengono Parti della Convenzione.
Per il Governo del Regno del Belgio,
(firma)
Per il Governo del Regno di Danimarca,
(firma)
Per il Governo della Confederazione Elvetica,
(firma)
Per il Governo della Repubblica di Finlandia,
(firma)
Per il Governo della Repubblica di Francia,
(firma)
Per il Governo della Repubblica Federale di Germania,
(firma)
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, (firma)
Per il Governo della Repubblica Italiana,
(firma)
Per il Governo del Regno di Norvegia,
(firma)
Per il Governo del Regno di Spagna,
(firma)
Per il Governo del Regno di Svezia.
(firma)
Parte di provvedimento in formato grafico

Risoluzione N. 1

RISOLUZIONE N. 1
Applicazione temporanea della Convenzione ESRF
LA CONFERENZA
CONSIDERATO che, sulla base del Protocollo datato 22 dicembre 1987, la costruzione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone a Grenoble e' gia' iniziata il 1 gennaio 1988.
CONCORDA di applicare a titolo provvisorio le disposizioni della Convenzione ad iniziare dal 1 gennaio 1989, essendo bene inteso che l'entrata in vigore definitiva sara' subordinata al buon fine delle procedure costituzionali proprie di ciascuno dei Paesi interessati.
INVITA gli Istituti di Ricerca e le Agenzie Nazionali che formano la Societa' ESRF, una Societe Civile ai sensi degli articoli dal 1832 al 1873 del Codice Civile Francese, a firmare immediatamente lo "Statuto" (allegato 1 alla Convenzione).
CHIEDE al Governo Francese di dedicare il massimo impegno per completare le procedure necessarie a costituire al piu' presto possibile la Societa' ESRF, quale persona giuridica.

Risoluzione N. 2

RISOLUZIONE N. 2
Il carattere Internazionale del
Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone
LA CONFERENZA
CONSIDERANDO che scienziati di diversi Paesi europei hanno dato un contributo significativo alla preparazione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone,
TENUTO CONTO che 13 Istituti Scientifici e Agenzie di Stato di dieci Paesi europei partecipano alla costituzione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone,
AFFERMA che il carattere europeo di questo laboratorio comune dovra' anche ritrovarsi nel personale ESRF e che le persone altamente qualificate provenienti da tutti i Paesi partecipanti dovranno poter unirsi a questo gruppo.
CHIEDE al Governo francese di facilitare, per quanto possibile, la permanenza del personale in Francia ed in particolare di fornire loro tutti i permessi necessari inclusi gli analoghi permessi ai familiari,
INVITA il Governo francese ad usare tutti i possibili mezzi per esentare da tasse e oneri sociali i compensi d'espatrio corrisposti ai lavoratori non francesi del ESRF.

Risoluzione N. 3

RISOLUZIONE N. 3
Strutture educative
LA CONFERENZA
- RIAFFERMANDO la particolare importanza per il Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone di attirare a Grenoble personale qualificato proveniente da tutti i Paesi Partecipanti,
- CONSIDERANDO che la possibilita' di fornire un idoneo insegnamento agli studenti di nazionalita' non-francese e' spesso un fattore decisivo per i genitori quando si tratti di lasciare il loro paese di origine,
- TENENDO CONTO dell'impegno francese ad offrire agli studenti non- francesi un insegnamento idoneo che permetta il loro reinserimento nel sistema di istruzione del paese d'origine,
PRENDE ATTO che:
1. La parte francese istituira' un sistema d'istruzione gratuito che preveda degli insegnamenti specifici destinati ad assicurare agli studenti non-francesi un'idonea educazione che permetta loro di reinserirsi nel sistema educativo del paese d'origine. Tali insegnamenti specifici saranno organizzati sulla falsariga di quelli analoghi gia' concordati con le competenti autorita' responsabili nel campo dell'Istruzione delle diverse Parti Contraenti.
Gli insegnanti stranieri, saranno, eccezionalmente, pagati dal
Governo francese che si sforzera', d'accordo con i Paesi
interessati, di praticare per tale personale le migliori condizioni che sara' possibile.
2. Le altre Parti Contraenti interessate avranno la possibilita' di assumere insegnanti del proprio paese per integrare gli insegnamenti specifici assicurati da parte francese.
3. Se la soluzione prevista a Grenoble per l'istruzione degli studenti non-francesi non risultasse soddisfacente, il Governo francese sara' disposto ad esaminare, di concerto con le autorita' competenti dei Paesi interessati, e in funzione dell'insieme delle possibilita' offerte dall'evoluzione dei sistemi educativi europei, quali modifiche apportare a tale sistema.

Risoluzione N. 4

RISOLUZIONE N. 4
Dichiarazione della Confederazione Elvetica relativamente all'impegno finanziario
LA CONFERENZA
Atto della dichiarazione della Confederazione Elvetica che afferma quanto segue:
E' intenzione della Svizzera contribuire come Stato partecipante alla costituzione ed all'utilizzazione del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone in modo permanente. In vista dei vincoli imposti dalle vigenti disposizioni a fondamento della nazione, tuttavia, gli obblighi della Svizzera, alla firma della Convenzione ESRF, saranno i seguenti:
1. La Svizzera prendera' parte alla costruzione (fase I) del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone nella misura del 4%.
2. Se essa non fosse in grado di partecipare, come previsto, alla fase II del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone come paese partecipante, con un contributo del 4%, la Svizzera informera' gli altri paesi partecipanti almeno 1 anno prima della fine della fase I.
3. Al termine della fase II, la Svizzera estendera' la sua partecipazione per periodi successivi di tre anni in tre anni.
4. La Svizzera si dichiara disponibile a discutere le conseguenze finanziarie derivanti dalla fine della sua partecipazione, come citato ai precedente paragrafi 2 e 3.

Risoluzione N. 5

RISOLUZIONE N. 5
Entrata di alcuni paesi europei
LA CONFERENZA
- RIFERENDOSI alla varieta' di istituti scientifici europei a beneficio degli scienziati e dello sviluppo della scienza in Europa,
- CONSIDERANDO che il Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone offrira', quale nuovo centro di eccellenza, straordinarie possibilita' di ricerca nei campi della fisica, della chimica, della biologia e della medicina,
- AVENDO NOTATO che altri Governi hanno gia' espresso il loro interesse ad aderire alla Convenzione per il Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone quanto prima,
- INVITA questi Governi ad entrare nel Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone,
- E' DISPOSTA ad accettarli come Membri Fondatori a condizione che sottoscrivano la Convenzione entro il 1 maggio 1989,
- NOTA le prospettive per una crescente utilizzazione scientifica del Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone da parte degli attuali Paesi Partecipanti, che percio' potranno in seguito elevare il loro contributo nel bilancio di gestione.

Art. 1

ALLEGATO 1 ALLA Convenzione
STATUTO del
LABORATORIO EUROPEO DI RADIAZIONE DI SINCROTRONE
Societa' Civile
I sottoscritti:
Centre National de la Recherche Scientifique
15 quai Anatole France, F-75700 PARIGI, Francia
rappresentato dal Direttore Generale
Commissariat a l'Energie Atomique
31-33 rue de la Federation, F-75752 Cedex 15 PARIGI, Francia
rappresentato dall'Amministratore Generale
Kernforschungsanlage Julich GmbH
Postfach 1913, D-5170, Germania Occidentale
rappresentato dal Consiglio dei Direttori
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Piazzale Aldo Moro 7, I-00185 Roma
rappresentato dal Presidente
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Casella Postale 56
I - 00044 Frascati - Roma
rappresentato dal Presidente
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia
Via Dodecaneso 39, I-16146 Genova
rappresentato dal Direttore
Lo Stato belga rappresentato dal Segretario
Generale dei Servizi di Rappresentanza della
Politica Scientifica
Consorzio NORDSYNC formato da
Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad
Holmens Kanal 7, DK-1060 Copenaghen, Danimarca
rappresentato dal Presidente
Suomen Akatemia
PL 57, SF-00551 HELSINKI, Finlandia
rappresentato dal Presidente
Norges Allmennvitenskapelige Forskningsrad
Sandakerveien 99, N-0483 OSLO, Norvegia
rappresentato dal Presidente
Naturvetenskapliga Forskningsradet
Box 6711, S-113 85 STOCCOLMA, Svezia
rappresentato dal Segretario Generale
Regno di Spagna rappresentato dal Presidente
della Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia
Rosario Pino 14-16, E-28020 MADRID, Spagna
Confederazione Elvetica rappresentata dal Direttore
dell'Ufficio Federale dell'Educazione e della Scienza
PO Box 2732, CH-3001 BERNE, Svizzera
Science and Engineering Research Council
Polaris House, SWINDON SN2 1ET, Regno Unito
rappresentato dal Presidente
d'ora in poi denominati "Membri",
Tenendo presente che le quattro organizzazioni nordiche hanno formato un consorzio "NORDSYNC", per la loro partecipazione alla Societa' e benche' tutti sottoscrivano questo Statuto, solo "NORDSYNC", rappresentato da Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad, e' Membro della Societa';
Tenendo conto della Convenzione, d'ora in poi denominata "la Convenzione", relativa alla costruzione e alla gestione di un Laboratorio Europeo di Radiazione di Sincrotrone, firmata a Parigi il giorno 16 dicembre 1988, tra le Parti Contraenti, d'ora in poi denom- inate "Parti Contraenti", cosi' come definito nel preambolo della Convenzione stessa,
CONVENGONO di istituire una "Societe Civile", ai sensi degli Artt. da 1832 a 1873 del "Code Civil" francese, d'ora in poi denominata "La Societa'", disciplinata dalla Convenzione e da questo Statuto.
Art. 1
NOME E SEDE
1. La Societa' sara' denominata European Synchrotron Radiation Facil- ity.
2. La Societa' avra' sede legale in Avenue des Martyrs, Grenoble - Francia.

Art. 2

Art. 2
OBIETTIVI
Gli obiettivi della Societa' saranno, nei limiti della Convenzione:
a) progettare, costruire, gestire e sviluppare, per l'uso delle Comunita' scientifiche delle Parti Contraenti una sorgente di radiazione di sincrotrone e attrezzature relative;
b) facilitare l'uso del Laboratorio da parte delle Comunita' scientifiche delle Parti Contraenti;
c) stabilire ed eseguire programmi di ricerca scientifica utilizzando la radiazione di sincrotrone;
d) svolgere qualsiasi ricerca e sviluppo necessari nelle tecniche che utilizzano la radiazione di sincrotrone;
e) svolgere qualsiasi compito relativo al conseguimento dei suddetti obiettivi.

Art. 3

Art. 3
ORGANI
Gli organi della Societa' saranno il Consiglio e il Direttore Generale

Art. 4

Art. 4
IL CONSIGLIO
1. I delegati al Consiglio saranno nominati e decadranno dalla carica secondo una procedura determinata dalla Parte Contraente interessata, in base all'Art. 3 della Convenzione. Il Consiglio agira' come Assemblea dei Membri della Societa', come richiesto dall'Articolo 1853 del "Code Civil" francese.
2. Il Consiglio stabilira' le proprie norme di procedura, in conformita' con le disposizioni della Convenzione e di questo Statuto.
3. Ciascuna Parte Contraente nominera' una delegazione per il Consiglio composta di un massimo di 3 delegati.
4. I delegati possono essere accompagnati da consiglieri, secondo le regole di procedura stabilite dal Consiglio.

Art. 5

Art. 5
PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il Consiglio eleggera' un Presidente e un Vice-Presidente per un periodo non superiore ai due anni. Il Presidente e il Vice Presidente dovranno pervenire da due diverse delegazioni.

Art. 6

Art. 6
SEGRETARIATO DEL CONSIGLIO
In accordo col Direttore Generale, il Consiglio designera' come Segretario un membro del personale della Societa'.

Art. 7

Art. 7
RIUNIONI DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio si riunira' almeno due volte all'anno.
2. Le riunioni del Consiglio non saranno pubbliche. A meno che il Consiglio non decida diversamente, il Direttore Generale e i Presidenti dei Comitati nominati dal Consiglio possono presenziare alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 8

Art. 8
POTERI DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio prendera' decisioni su questioni importanti della politica della Societa'. Il Consiglio puo' dare istruzioni al Direttore Generale.
2. I seguenti argomenti richiederanno l'approvazione unanime da parte del Consiglio:
a) ammissione di nuovi Membri;
b) provvedimenti in conformita' con l'art. 8 della Convenzione;
c) trasferimento di quote tra Membri di diverse Parti Contraenti ed aumento di capitale;
d) regolamenti di procedura del Consiglio;
e) norme di carattere finanziario;
f) emendamenti dello Statuto;
g) aumenti dei costi di costruzione come stabilito nell'art. 5
della Convenzione.
3. I seguenti argomenti richiederanno l'approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata:
a) elezione del Presidente e Vice Presidente;
b) programmi scientifici a medio termine;
c) bilancio di previsione annuale e a medio termine;
d) bilancio consuntivo annuale;
e) nomina e decadimento della carica del Direttore Generale e dei Direttori;
f) istituzione e mandato dei Comitati consultivi o altri Comitati,
in particolare quello Amministrativo e Finanziario;
g) nomina del Presidente e Vice-Presidente di ciascun Comitato
consultivo o altro Comitato;
h) mandato e norme di procedura del Collegio dei Revisori dei
Conti;
i) politica per la distribuzione del tempo di utilizzo dei canali sperimentali;
j) accordi a medio e breve termine per l'uso del ESRF da parte
delle organizzazioni scientifiche nazionali o internazionali;
k) la "Convention d'Entreprise" (contratto di lavoro del personale
della societa').
4. Su ogni altro argomento il Consiglio decidera' a maggioranza semplice.

Art. 9

Art. 9
PROCEDURE DI VOTO
1. Ciascuna Parte Contraente avra' diritto ad un solo voto indivisibile espresso dal delegato designato allo scopo dai Membri interessati.
2. "Maggioranza semplice" significa meta' del capitale, purche' il numero dei voti contrari non superi la meta' del numero delle Parti Contraenti.
3. "Maggioranza qualificata: significa 2/3 del capitale, purche' il numero dei voti contrari non superi la meta' delle Parti Contraenti.
4. "Unanimita'" significa almeno 2/3 del capitale e nessun voto contrario delle Parti Contraenti, purche' tutte le Parti abbiano avuto modo di votare.
5. In caso di urgenza, oppure su richiesta di una o piu' delegazioni, il Presidente sottoporra' al Consiglio, per la relativa decisione, una proposta urgente; consultando i delegati individualmente mediante procedura scritta. La proposta risultera' approvata se i delegati avranno espresso il loro consenso per iscritto secondo il tipo di maggioranza richiesta. Tuttavia, se un qualsiasi delegato sollevasse immediate obiezioni, la questione sara' rimessa alla successiva sessione del Consiglio.

Art. 10

Art. 10
DIRETTORE GENERALE
1. Il Direttore Generale sara' il principale dirigente della Societa' nonche' suo rappresentante legale. Il Direttore Generale sara' coadiuvato dai Direttori. Il Direttore Generale lavorera' in stretto rapporto con i Direttori in ogni campo di attivita'.
2. Il Direttore Generale e, dopo aver consultato il Direttore Generale stesso, i Direttori saranno nominati dal Consiglio per un periodo non superiore ai 5 anni. I loro contratti di impiego saranno approvati dal Consiglio e saranno firmati dal Presidente del Consiglio per conto della Societa'.

Art. 11

Art. 11
RELAZIONI E PROCEDURA FINANZIARIA
1. L'anno finanziario della Societa' coincidera' con il calendario civile.
2. Il Direttore Generale sottoporra' regolarmente al Consiglio:
a) una relazione annuale sulle attivita' della Societa';
b) il consuntivo dell'anno finanziario precedente inclusa una
relazione sulla distribuzione geografica dei contratti;
c) una previsione sull'esito dell'anno finanziario in corso e un rendiconto della posizione di cassa della Societa';
d) il preventivo di bilancio e del personale per l'anno
finanziario successivo in conformita' alle norme finanziarie;
e) un programma scientifico, un piano finanziario e del personale a medio termine.

Art. 12

Art. 12
PERSONALE
1. Il personale impiegato della Societa' avra' stipendi corrispondenti a quelli del Commissariato Francese dell'Energia Atomica, con adeguati compensi di espatrio o con altre indennita' simili a quelle dell'Istituto Max von Laue - Paul Langevin.
Durante il periodo di costruzione, il Consiglio puo' approvare ulteriori indennita' in casi individuali ed eccezionali. Le organizzazioni che avranno firmato questo Statuto potranno anche distaccare presso la Societa' personale proprio.
2. Gli scienziati che svolgono il programma sperimentale non possono essere assunti da, o distaccati presso, la Societa' per un periodo superiore ai cinque anni, salvo contrarie decisioni del Consiglio.
3. Potra' essere assunto eccezionalmente altro personale altamente qualificato soltanto per periodi limitati.
4. Il trattamento del personale distaccato sara' regolato da un contratto tra la Societa' e le organizzazioni distaccanti. Questo contratto, in particolare, stabilira' che il personale distaccato presso la Societa' sara' soggetto alle norme della stessa per quanto riguarda la disciplina, l'incolumita' e la sicurezza.
5. Inoltre, la Societa' puo' ricevere, come ospiti, ricercatori, che possono o meno essere proposti dai Membri; tali ricercatori saranno anch'essi soggetti alle norme della Societa' per quanto riguarda la disciplina, l'incolumita' e la sicurezza, l'accoglimento di ciascuno di questi questi ricercatori sara' oggetto di un accordo scritto con la Societa'.

Art. 13

ART. 13
CONTRATTI
1. Il Consiglio nominera' un Comitato Acquisti composto da esperti nominati dalle Parti Contraenti fino ad un massimo di due ciascuna.
2. La procedura di assegnazione dei contratti per un valore di piu' di 300,000 Franchi francesi, o per un altro limite stabilito dal Consiglio, sara' la seguente:
a) le decisioni sull'assegnazione dei contratti saranno prese solo dopo la valutazione delle offerte in gare che, di norma, includeranno almeno tre fornitori operanti nel territorio delle Parti Contraenti.
I membri del Comitato Acquisti saranno informati degli inviti imminenti e potranno proporre fornitori che dovrebbero essere invitati a partecipare alla gara;
b) i contratti saranno assegnati al fornitore che fa l'offerta piu' favorevole, purche' rispondente anche alle specifiche tecniche e di consegna.
3. Non potra' essere approvato alcun contratto del valore di piu' di tre milioni di franchi francesi, o di altro limite deciso dal Consiglio, senza l'approvazione del Comitato Acquisti. Non potra' essere assegnato alcun contratto del valore di piu' di 30 milioni di franchi francesi, o di altro limite stabilito dal Consiglio, senza l'approvazione del Consiglio stesso.
4. In casi eccezionali, il Consiglio puo' autorizzare deroga dalle suddette procedure. Il Direttore Generale fara' periodicamente una relazione al Comitato Acquisti ed al Consiglio in merito alla distribuzione dei contratti. Nel caso di un forte squilibrio fra il valore dei contratti assegnati ai vari Paesi delle Parti Contraenti e l'entita' dei rispettivi contributi, il Consiglio, su richiesta di una qualsiasi Parte Contraente, prendera' le opportune misure che saranno adottate dal Comitato Acquisti e dal Direttore Generale, tenendo conto del criterio del "juste retour".

Art. 14

ART. 14
PROPRIETA' INTELLETTUALE
1) La Societa' sara' titolare di tutti i diritti sui risultati ottenuti dal personale della Societa' stessa nello svolgimento dei propri compiti. Se alcuni di tali risultati costituissero invenzioni, la Societa' potra' riservarsi i diritti di proprieta' intellettuale, a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio in qualunque paese ove ritenga necessaria tale protezione.
2) Se la Societa' decidesse di non richiedere tale protezione in uno o piu' Stati, l'inventore o gli inventori potranno, con il consenso della Societa', chiedere tale protezione a proprio nome, a proprie spese e per proprio beneficio. In tali casi, qualsiasi brevetto che venga rilasciato, non sara' opponibile contro la Societa' o i Membri.
3) Il personale della Societa' che risulti autore di una invenzione potra' ricevere un compenso "ex-gratia", il cui importo verra' stabilito dal Direttore Generale secondo le norme fissate dal Consiglio.
4) Ciascun Membro avra' diritto ad ottenere, su richiesta, dalla Societa', una licenza per ricerche o per diversi scopi da ricerche.
Tale licenza sara' gratuita se il Membro la utilizzera' per
attivita' di ricerca; mentre se la utilizzera' per motivi diversi,
la licenza potra' essere concessa a condizioni di maggior favore rispetto a quelle per licenze rilasciate a terzi. Dietro consenso del Membro interessato, la Societa' rilascera' a qualsiasi persona
fisica o giuridica nel Paese o Paesi di quel Membro, una licenza a
condizioni giuste e ragionevoli per scopi diversi da ricerche, a meno che il Consiglio decida che il rilascio di tale licenza non possa essere autorizzato.
5) Nel caso di personale distaccato presso la Societa' da parte di un Membro, si applicheranno le seguenti disposizioni:
a) in ottemperanza ai dispositivi di legge validi per le
invenzioni di dipendenti, il Membro distaccante sara' titolare di tutti i diritti sui risultati ottenuti dall'esecutore della ricerca nel corso del suo lavoro presso la Societa'. Se alcuni di tali risultati di ricerca costituissero invenzioni, il
Membro distaccante potra' riservarsi il diritto di avanzare
domanda di brevetto in qualsiasi Paese, a proprio nome, a
proprie spese e per proprio beneficio, a protezione di tali invenzioni.
Per quanto riguarda tali risultati, la Societa' e gli altri Membri
ne avranno gratuitamente il diritto di uso, purche' per soli
scopi di ricerca. Gli altri Membri avranno anche diritto a
licenza per scopi non di ricerca, a condizioni di maggior
favore rispetto a quelle per licenze rilasciate a terzi.
Inoltre, il Membro che detiene i diritti, non potra' negare di concedere una licenza per scopi diversi da ricerca, a
condizioni giuste e ragionevoli, a qualsiasi persona fisica o giuridica nel Paese o Paesi dei Membri, su richiesta di un altro Membro.
b) La Societa' ricevera' una quota degli utili netti derivanti
dalle licenze concesse dal titolare dei diritti per scopi non di ricerca. Tale quota sara' stabilita tenendo conto dei
rispettivi contributi alle invenzioni da parte della Societa' e da parte della persona distaccata.
c) Nel richiedere l'acquisizione dei diritti di proprieta'
intellettuale e nel rilasciare le licenze, la Societa' ed i
Membri si consulteranno tra loro in casi di dubbio, e si
asterranno da intraprendere azioni che possano recare pregiudizio alla Societa' o ai Membri.
6. Le condizioni che regolano le richieste di acquisizione dei diritti di proprieta' intellettuale e la possibile cessione di diritti sull'uso di informazioni ed invenzioni create da altri elementi di personale distaccato, durante il periodo del distacco, saranno fissate da contratti scritti con tale personale o con gli enti distaccanti. Questi contratti saranno in conformita' ai principi stabiliti dal precedente par. 5. Nel caso di risultati ottenuti congiuntamente da un ricercatore ospite con uno o piu' ricercatori di diversi organismi, o con la partecipazione del personale definito ai precedente paragrafi 1 e 5, le disposizioni da applicare alla proprieta' e all'uso di tali risultati, saranno stabilite volta per volta dal Consiglio.
7. I principi di cui al precedente paragrafo 5 si applicheranno ai contratti conclusi dalla Societa' con terzi, relativamente all'attuazione di studi o di attivita' di ricerche e sviluppo.

Art. 15

Art. 15
COMITATO CONSULTIVO SCIENTIFICO
1. Il Consiglio nominera' un Comitato Consultivo Scientifico.
I membri di ciascuna Parte Contraente che detengono insieme almeno
il 10% del capitale come definito nell'Art. 18 piu' avanti,
possono nominare due scienziati in seno al Comitato.
I membri di ciascuna Parte Contraente che insieme detengono meno del 10% del capitale come definito nell'art. 18 piu' avanti,
possono nominare uno scienziato in seno al Comitato. Il Consiglio nominera' altri 10 scienziati in seno al Comitato, in modo tale da
coprire in maniera esauriente tutti i temi scientifici della
Societa'. Sia i delegati al Consiglio che altre persone da esso
designate, possono presenziare alle riunioni del Comitato
Consultivo Scientifico, in veste di osservatori.
2. Dopo aver sentito il parere del Comitato Consultivo Scientifico, il Consiglio decidera' la nomina del Presidente e Vice-Presidente del Comitato, secondo la procedura prevista all'Art. 8.
3. Su richiesta del Consiglio o del Direttore Generale, o per sua propria iniziativa, il Comitato Consultivo Scientifico esprimera' le sue opinioni sulle attivita' scientifiche di sua competenza.

Art. 16

Art. 16
COMITATO CONSULTIVO MACCHINA
1. Il Consiglio nominera' per il periodo di costruzione un Comitato Consultivo Macchina, composto da non piu' di 15 persone.
2. Dopo aver acquisito il parere del Comitato Consultivo Macchina il Consiglio effettuera' la nomina del Presidente e Vice Presidente dello stesso, secondo le procedure di cui all'art. 8.
3. Su richiesta del Consiglio o del Direttore Generale, o di sua propria iniziativa, il Comitato Consultivo Macchina esprimera' i suoi pareri su questioni tecniche di sua competenza.

Art. 17

Art. 17
REVISIONE
I conti della Societa' saranno revisionati da una societa' di revisori professionisti approvata dal Consiglio. La relazione di detta societa' sara' sottoposta ad un Collegio di Revisori dei Conti nominato dal Consiglio. Il Collegio dei Revisori dei Conti includera' almeno un membro nominato da ciascuna Parte Contraente.

Art. 18

Art. 18
CAPITALE
Il capitale sociale sara' di un minimo di 100.000 franchi francesi divisi in 10.000 quote del valore di 10 franchi ciascuna. I membri sottoscriveranno il seguente numero di quote a seconda dell'entita' dei loro contributi ai costi di gestione.
Centre National de la Recherche Scientifique 1525
Commissariat a l'Energie Atomique 1525
Kernforshungsanlage Julich GmbH 2850
Consiglio Nazionale delle Ricerche 500
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 500
Consorzio Interuniversitario Nazionale
per la Fisica della Materia 500
Lo Stato Belga rappresentato dal Segretario
Generale dei Servizi di Programmazione della
Politica Scientifica 400
NORDSYNC rappresentato da Statens Naturviden-
skabelige Forskningsrad 400
Regno di Spagna rappresentato dal Presidente della
Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia 400
Confederazione Elvetica rappresentata dal Direttore
dell'Ufficio Federale dell'Educazione e delle Scienze 400
Science and Engineering Research Council 1400

Art. 19

Art. 19
TRASFERIMENTO DI QUOTE E AUMENTO DI CAPITALE
1. Il numero di quote del Membro o dei Membri di una Parte Contraente corrisponde al suo contributo finanziario al costo di gestione.
Ciascun membro dovra' detenere almeno il 4% delle quote.
2. Nel caso di modifica dei contributi finanziari, il Membro o i Membri interessati si impegnano ad eseguire il corrispondente trasferimento di quote.
3. Il trasferimento di quote tra i Membri di Parti Contraenti diverse e qualsiasi aumento di capitale, richiederanno l'approvazione unanime del Consiglio. L'approvazione e' considerata implicita nel caso di trasferimento di tutte o alcune delle quote tra i Membri della medesima Parte Contraente o in caso di trasferimento delle quote da un Membro a un ente a partecipazione statale della medesima Parte Contraente.

Art. 20

Art. 20
AMMISSIONE DI NUOVI MEMBRI
1. L'ammissione di nuovi Membri nella Societa' sara' subordinata all'approvazione unanime del Consiglio. L'approvazione e' considerata implicita nel caso di ammissione di un nuovo Membro di una medesima Parte Contraente.
2. L'ammissione di un nuovo Membro e' subordinata all'adesione alla Convenzione da parte del relativo Governo o gruppi di Governi. Un nuovo Membro acquistera' le quote degli attuali Membri.

Art. 21

Art. 21
OBBLIGAZIONI DEI MEMBRI
Il capitale e le spese correnti necessari per il raggiungimento
degli obiettivi sociali saranno sostenuti dai Membri, secondo il bilancio e secondo le proporzioni stabilite nell'art. 6 della Convenzione.
Quando si concludano contratti per la fornitura di prodotti o
servizi tra la Societa' e i Membri, i Membri interessati si
impegneranno a fornire detti beni o i servizi senza profitto alcuno.

Art. 22

Art. 22
RITIRO
Se una Parte Contraente si ritira secondo l'Art. 13 della
Convenzione, anche i relativi Membri dovranno ritirarsi dalla
Societa' e resteranno responsabili, su richiesta dei Membri
restanti, per la giusta parte che loro compete, dei futuri costi di smantellamento degli impianti ed edifici della Societa'.

Art. 23

Art. 23
DURATA
La Societa' e' istituita per un periodo di 99 anni; tuttavia sara' sciolta se la Convenzione terminasse anticipatamente.

Art. 24

Art. 24
SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'
1. I Membri si impegnano a provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti ed edifici della Societa' ed a finanziare i relativi costi in modo proporzionale alle loro quote di capitale al momento dello scioglimento.
2. Durante lo scioglimento, i Membri si impegnano anche a sostenere la Societa' ed a far fronte alle spese necessarie per mantenere l'impianto ancorche' inutilizzato, sempre in modo proporzionale alle loro quote di capitale.
3. Il Consiglio decidera' la procedura da seguire.

Art. 25

Art. 25
LEGGE APPLICABILI
La legge francese disciplinera' tutte le materie che non siano espressamente regolate dalla Convenzione e dallo Statuto.

Art. 26

Art. 26
VERTENZE
1. I Membri, per quanto possibile, tenteranno di risolvere amichevolmente ogni vertenza che possa derivare dall'interpretazione o applicazione del presente Statuto.
2. In caso non sia possibile risolvere la vertenza amichevolmente, i Membri si impegnano a sottoporre la disputa alle Parti Contraenti per comporre la vertenza ai sensi dell'Art. 10 della Convenzione.

Art. 27

Art. 27
ENTRATA IN VIGORE
Questo Statuto entrera' in vigore dopo la firma di tutti i
Membri.
Stipulato a Parigi il 16 dicembre 1988 in quattro originali nella lingua francese, e in un unico originale in inglese, tedesco, italiano, spagnolo ed olandese. In caso di divergenze, prevarra' la versione francese.
Centre National de la Recherche Scientifique
Commissariat a l'Energie Atomique
Kernforshungsanlage Julich GmbH
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Fisica della Materia
Services de Programmation de la Politique Scientifique
Statens Naturvidenskabelige Forskningsrad
Suomen Akatemia
Norges Allmennvitenskapelige Forskningsrad
Naturvetenskapliga Forskningsradet
Comision Interministerial de Ciencia y Tecnologia
Swiss Federal Office for Education and Science
Science and Engineering Research Council
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Allegato 2 alla Convenzione
SPECIFICHE DI RIFERIMENTO PER LA FASE I
1. Un anello di accumulazione per positroni od elettroni di 845 m di circonferenza, incluse 32 sezioni diritte, ciascuna con piu' di 6 metri di spazio tra i quadrupoli.
2. Una sala di sperimentazione che gira intorno all'intera circonferenza e che contiene i canali sperimentali fino a 75 m di lunghezza.
3. A 6 GeV una corrente approssimativamente di 100 mA nel modo a pacchetti multipli e 5 mA nel modo a pacchetto singolo.
4. Un tempo di circa 8 ore (o piu') affinche' il raggio accumulato scenda lentamente a 1/e del valore iniziale di circa 100 mA, per permettere l'utilizzo ininterrotto della macchina per circa un turno. Il tempo per la preparazione e l'impostazione del fascio per predisporre adeguate condizioni di lavoro, dovrebbe normalmente impiegare una piccola parte di un turno.
5. Una brillanza da un ondulatore di almeno 1 x 10 (elevato 17) fotoni sec - 1 mrad -2 mm -2 ogni 0,1% di ampiezza di banda e ogni metro di ondulatore ad una energia dei fotoni di circa 14 KeV. 6.
Un flusso dai magneti curvanti di almeno 8 x 10 (elevato 12) fotoni sec -1 mrad -1 per 0,1% di ampiezza di banda all'energia caratteristica dei magneti curvanti, che dovrebbe essere di circa 19 KeV nella parte principale dei magneti, e di circa 9.5 KeV nelle parti "morbide" alle estremita'.
7. Un fascio di raggi X la cui posizione e' riproducibile da carica a carica e stabile durante un turno per circa un decimo delle sue dimensioni rispetto alle linee di irraggiamento.
8. Una prima serie di almeno sette canali sperimentali completati almeno per quanto riguarda l'esecuzione degli esperimenti per la calibratura degli elementi ottici e dei rilevatori.

Allegato 3

Allegato 3 alla Convenzione
Previsione dell'Incidenza annuale di spesa
-------------------------------------------------
Milioni di FF prezzi 1 gennaio 1987 tasse escluse
-------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
ANNO COSTI DI COSTI DI TOTALE
COSTRUZIONE GESTIONE
---------------------------------------------------------------
1988 105 105
1989 313 313
1990 369 369
1991 394 394
1992 424 424
1993 410 410
1994 185 185
(prima meta')
---------------------------------------------------------------
FASE I 2200 2200
---------------------------------------------------------------
1994 110 75 185
(seconda meta')
1995 113 205 318
1996 88 235 323
1997 59 260 319
1998 28 285 313
---------------------------------------------------------------
FASE II 398 1060 1458
---------------------------------------------------------------
TOTALE 2598 1060 3658
---------------------------------------------------------------
Opzione "Ostello Sperimentale" 17
NOTE:
1) I "Costi di Gestione" includono: gestione, manutenzione ed
investimenti ricorrenti (capitale minore). Alla fine della Fase
II, i costi di gestione sono previsti per 340 milioni di FF all'anno, sulla base dei prezzi al 1 gennaio 1987.
2) I "Costi di Costruzione" includono 153 milioni di FF di riserva
per imprevisti. A scopi di previsione, tale riserva e' inclusa pro-rata nella spesa annuale di capitale.
Parte di provvedimento in formato grafico
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