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099G0038

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099G0038

Accord ALLEGATO Parte di provvedimento in formato grafico Accordo (LEGGE 15 dicembre 1998 n. 498)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo ai fini dell'applicazione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relativo alla conservazione ed alla gestione degli stock di pesci, con due annessi, fatto a New York il 4 dicembre 1995.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 40 dello stesso accordo.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 15 dicembre 1998 SCALFARO D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Accord

ALLEGATO
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE DEL 10 DICEMBRE 1982 RELATIVE ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA GESTIONE DEGLI STOCKS DI PESCI I CUI SPOSTAMENTI AVVENGONO SIA ALL'INTERNO SIA AL DI LA' DELLE ZONE ECONOMICHE ESCLUSIVE E DEGLI STOCKS DI PESCI GRANDI MIGRATORI.
Gli Stati parti al presente Accordo,
Ricordando le disposizioni pertinenti della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;
Determinati a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento durevole dagli stocks di pesci i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori;
Determinati a migliorare la cooperazione tra gli Stati a questo fine;
lanciando un appello agli Stati di bandiera, agli Stati del porto ed agli Stati costieri affinche' facciano rispettare con maggiore efficacia le misure di conservazione e di gestione adottate per questi stocks;
Desiderosi di apportare una soluzione ai problemi identificati nella sezione C del capitolo 17 di Azione 21, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per l'ambiente e lo sviluppo, in particolare al fatto che la gestione delle peschiere in alto mare e' in molte zone inadeguata e che alcune risorse sono sfruttate in eccesso e prendendo nota in particolare dei seguenti problemi: pesca non regolamentata, equipaggiamenti in eccesso, dimensioni eccessive delle flottiglie, prassi consistente nel cambiare bandiera per sfuggire ai controlli; attrezzature di pesca insufficientemente selettive, mancanza di attendibilita' delle banche, dati e cooperazione insufficiente tra gli Stati;
Impegnandosi a praticare una pesca responsabile,
Consapevoli della necessita' di evitare di causare danni all'ambiente marino, di preservare la diversita' biologica, di mantenere l'integrita' degli ecosistemi marini e di ridurre al minimo il rischio di effetti a lungo termine o irreversibili delle operazioni di pesca;
Riconoscendo la necessita' di fornire agli Stati in via di sviluppo un'assistenza speciale, in particolare finanziaria, scientifica e tecnica, per consentire loro di concorrere efficacemente alla conservazione, alla gestione ed al durevole sfruttamento degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori;
Convinti che il modo migliore per conseguire questi obiettivi e contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, sia di stipulare un accordo ai fini dell'applicazione delle norme pertinenti della Convenzione;
Affermando che le questioni che non sono disciplinate nella Convenzione o nel presente Accordo continuano ad essere regolate dalle regole e dai principi del diritto internazionale generale,
Hanno convenuto guanto segue:
Articolo primo
Definizioni e sfera di applicazione
1. Ai fini del presente Accordo:
a) Si intende per "Convenzione" la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;
b) Per "misure di conservazione e di gestione" s'intendono le misure volte a conservare ed a gestire una o piu' specie di risorse biologiche marine, adottate ed applicate in maniera compatibile con le regole pertinenti del diritto internazionale come risultanti dalla Convenzione e dal presente Accordo;
c) Il termine "pesce" include i molluschi ed i crostacei ad eccezione di quelli appartenenti alle specie sedentarie come definite all'articolo 77 della Convenzione;
d) per "intesa" s'intende un meccanismo di cooperazione creato in conformita' con la Convenzione ed il presente Accordo da due o piu' Stati al fine di istituire in una sotto-regione o in una regione, misure per la conservazione e la gestione di uno o piu' stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori.
2 a) Per "Stati parti", s'intendono gli Stati che hanno acconsentito a far parte del presente Accordo e nei confronti dei quali quest'ultimo e' in vigore;
b) Il presente Accordo si applica mutatis mutandis:
i) ad ogni organo di cui all'articolo 305, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) della Convenzione;
ii) Fatto salvo l'articolo 47, ad ogni ente denominato "organizzazione internazionale" nell'articolo primo dell'annesso IX della Convenzione;
che diviene parte al presente Accordo e in tal caso l'espressione "Stati Parti" si applica a tali enti.
3. Il presente Accordo si applica mutatis mutandis agli altri enti di pesca le cui navi si dedicano alla pesca in alto mare.

Accordo- art. 2

Articolo 2
Obiettivo
Il presente Accordo mira ad assicurare la conservazione a lungo termine e l'utilizzazione durevole degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, grazie all'applicazione effettiva delle disposizioni pertinenti della Convenzione.

Accordo- art. 3

Articolo 3
Applicazione
1. Salvo disposizione contraria, il presente Accordo si applica alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori in zone che non dipendono dalla giurisdizione nazionale; tuttavia gli articoli 6 e 7 si applicano anche alla conservazione ed alla gestione di questi stocks nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale, fatti salvi i vari regimi giuridici applicabili ai sensi della Convenzione nelle zone dipendenti dalla giurisdizione nazionale e nelle zone al di la' della giurisdizione nazionale.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e della gestione, della conservazione e della gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori in zone sottoposte alla sua giurisdizione nazionale, lo Stato costiero applica mutatis mutandis i principi generali enunciati all'articolo 5.
3. Gli Stati tengono debitamente conto della capacita' degli Stati in via di sviluppo di applicare gli articoli 5, 6 e 7 nelle zone che dipendono dalla loro giurisdizione nazionale, e dei loro bisogni di assistenza come previsto nel presente Accordo. A questo fine, la parte VII si applica mutatis mutandis alle zone che dipendono dalla giurisdizione nazionale.

Accordo- art. 4

Articolo 4
Rapporto tra il presente Accordo e la Convenzione
Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti, la giurisdizione e gli obblighi degli Stati ai sensi della Convenzione.
Il presente Accordo e' interpretato ed applicato nel contesto della Convenzione ed in maniera compatibile con la stessa.

Accordo- art. 5

Articolo 5
Principi generali
Per provvedere alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, gli Stati costieri e gli Stati che si dedicano alla pesca in alto mare, in esecuzione dell'obbligo di cooperazione loro imposto dalla Convenzione:
a) adottano misure per garantire la durata a lungo termine degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori e per favorire il loro sfruttamento ottimale;
b) si accertano che tali misure siano fondate sui dati scientifici affidabili di cui dispongono e siano atte a mantenere o ripristinare gli stocks a livelli tali da garantire il massimo rendimento costante, in considerazione dei fattori economici ed ecologici pertinenti (ivi compresi i bisogni degli Stati in via di sviluppo e tenendo conto dei metodi in materia di pesca, dell'interdipendenza degli stock e di tutte le norme minime internazionali generalmente raccomandate a livello sub-regionale, regionale o mondiale;
c) applicano l'approccio precauzionale secondo l'articolo 6;
d) valutano l'impatto della pesca e delle altre attivita' dell'uomo, nonche' dei fattori ecologici, sugli stock in oggetto, e sulle specie che appartengono allo stesso ecosistema degli stocks in oggetto e che sono loro affini o dipendenti;
e) adottano, se del caso, misure di conservazione e di gestione nei confronti delle specie che appartengono allo stesso ecosistema degli stocks in oggetto, o che sono loro affini o dipendenti, in vista di mantenere gli stocks di dette specie ad un livello tale che la riproduzione non sia gravemente danneggiata;
f) riducono al minimo l'inquinamento, i rifiuti, gli scarichi, le catture con attrezzature perse o abbandonate, le catture di specie di pesci e di altre non previste (di seguito denominate specie non previste) nonche' l'impatto sulle specie affini o dipendenti, in particolare le specie minacciate di estinzione, grazie a misure che includono, per quanto possibile, l'elaborazione e l'utilizzazione di attrezzature e di tecnologie di pesca selettive, senza pericolo per l'ambiente e a carattere di redditivita';
g) proteggono la diversita' biologica nell'ambiente marino;
h) adottano misure per impedire o far cessare uno sfruttamento o una capacita' eccessive e affinche' le attivita' di pesca non raggiungano un livello incompatibile con lo sfruttamento durevole delle risorse ittiche;
i) tengono conto degli interessi dei pescatori che si dedicano alla pesca artigianale ed alla pesca di sussistenza;
j) raccolgono e mettono in comune, in tempo utile, dati completi ed esatti sulle attivita' di pesca, ed in particolare sulla posizione delle navi, le catture di specie previste e non, ed il pescato, pesca come previsto all'annesso I, nonche' le informazioni provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali;
k) incoraggiano e praticano la ricerca scientifica ed elaborano tecnologie appropriate a sostegno della conservazione e della gestione delle peschiere;
l) applicano misure di conservazione e di gestione mediante sistemi efficaci di osservazione, di controllo e di sorveglianza e vigilano sulla loro osservanza.

Accordo- art. 6

Articolo 6
Attuazione dell'approccio precauzionale
1. Gli Stati applicano largamente l'approccio precauzionale in materia di conservazione, di gestione e di utilizzazione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori, per proteggere le risorse biologiche marine e preservare l'ambiente marino.
2. Gli Stati adottano tante piu' precauzioni quanto piu' i dati sono incerti, poco attendibili o inadeguati. La mancanza di adeguati dati scientifici tuttavia non puo' essere invocata per omettere di adottare misure di conservazione e di gestione o differirne l'adozione.
3. Per attuare l'approccio precauzionale, gli Stati:
a) migliorano l'adozione di decisioni in materia di conservazione e di gestione delle risorse ittiche, procurandosi e mettendo in comune le informazioni scientifiche disponibili piu' attendibili ed applicando tecnologie perfezionate per far fronte a rischi ed incertezze;
b) applicano le direttive enunciate all'annesso II e determinano, sulla base delle informazioni scientifiche piu' attendibili di cui dispongono, i punti di riferimento per ciascuna razza, nonche' i provvedimenti da prendere se tali punti di riferimento vengono oltrepassati;
c) tengono conto in particolare: delle incertezze circa l'importanza numerica degli stocks ed il ritmo di riproduzione, dei punti di riferimento, dello stato degli stocks rispetto a detti punti, della diffusione e ripartizione della mortalita' dovuta alla pesca e dell'impatto delle attivita' della pesca sulle specie non previste e su quelle affini o dipendenti, nonche' delle condizioni oceaniche,
ecologiche e socio-economiche esistenti e previste; e
d) elaborano programmi di raccolta di dati e di ricerca, per valutare l'impatto della pesca sulle specie non previste e sulle specie affini o dipendenti e sul loro ambiente, ed adottano i piani necessari per garantire la conservazione di tali specie e proteggere gli habitat specialmente minacciati;
4. Quando i punti di riferimento sono sul punto di essere raggiunti, gli Stati prendono le misure del caso affinche' non siano oltrepassati; se tali punti sono oltrepassati, gli Stati prendono immediatamente le misure di preservazione e di gestione supplementari di cui al paragrafo 3 b) al fine di ricostituire gli stock.
5. Quando lo stato degli stocks identificati o delle specie non previste o affini o dipendenti diviene preoccupante, gli Stati rafforzano la sorveglianza su tali stock e specie al fine di valutare il loro stato e l'efficacia delle misure di preservazione e di gestione. Essi rivedono regolarmente queste ultime in funzione dei nuovi dati.
6. Per le nuove peschiere o le peschiere esplorative, gli Stati adottano quanto prima misure di prudenza per la conservazione e la gestione, consistenti nel limitare la quantita' delle catture e del pescato. Tali misure rimangono in vigore fino a quando non si siano riuniti dati sufficienti per valutare l'impatto della pesca sulla durata a lungo termine degli stocks; successivamente potranno essere adottate misure di preservazione e di gestione fondate su questa valutazione. Se del caso, queste ultime misure saranno mirate allo sviluppo progressivo delle peschiere.
7. Se un fenomeno naturale produce effetti nefasti di rilievo sullo stato degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori, gli Stati adottano con ogni urgenza misure di conservazione e di gestione affinche' l'attivita' della pesca non aggravi tali effetti nefasti. Tali misure di emergenza saranno altresi' adottate quando l'attivita' della pesca mette a repentaglio la durata degli stocks. Le misure di emergenza hanno carattere temporaneo e si basano sui dati scientifici piu' attendibili di cui questi Stati dispongono.

Accordo- art. 7

Articolo 7
Compatibilita' delle misure di conservazione e di gestione
1. Fatti salvi i diritti sovrani che la Convenzione riconosce agli Stati costieri ai fini dell'esplorazione, della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine nelle zone sottoposte alla loro giurisdizione nazionale e fatto salvo il diritto di tutti gli Stati di autorizzare i loro cittadini a praticare la pesca in alto mare in conformita' con la Convenzione:
a) trattandosi di stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori, gli Stati costieri interessati e gli Stati i cui cittadini sfruttano tali stock in un settore adiacente dell'alto mare, faranno ogni sforzo sia direttamente sia tramite i meccanismi di cooperazione appropriati previsti nella parte III per intendersi sulle misure necessarie per la conservazione di tali stock nel settore adiacente dell'alto mare;
b) trattandosi di stocks di pesci grandi migratori, gli Stati costieri interessati e gli altri Stati i cui cittadini sfruttano questi stocks nella regione, coopereranno sia direttamente sia attraverso i meccanismi di cooperazione appropriati previsti nella parte III per assicurare la conservazione e favorire lo sfruttamento ottimale di questi stock nell'insieme della regione, sia nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale sia al di la' delle stesse.
2. Le misure di conservazione e di gestione istituite per l'alto mare e quelle adottate per le zone sottoposte alla giurisdizione nazionale devono essere compatibili per assicurare la conservazione e la gestione dell'insieme degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori. A tal fine, gli Stati costieri e gli Stati che praticano la pesca in alto mare hanno l'obbligo di cooperare in vista di adottare misure compatibili per quanto riguarda questi stocks. Per stabilire le misure di conservazione e di gestione compatibili, gli Stati:
a) tengono conto delle misure di conservazione e di gestione adottate ed applicate secondo l'articolo 61 della Convenzione, dagli Stati costieri per gli stessi stocks nelle zone sottoposte alla loro giurisdizione nazionale e vigilano affinche' le misure istituite in alto mare per queste razze non nuociano alla loro efficacia;
b) tengono conto delle misure preliminarmente stabilite di comune accordo ed applicate per l'alto mare, secondo la Convenzione, dagli Stati costieri interessati e dagli Stati che praticano la pesca in alto mare riguardo agli stessi stocks;
c) tengono conto delle misure preliminarmente stabilite di comune accordo ed applicate per l'alto mare secondo la Convenzione, da un'organizzazione o intesa sub-regionale o regionale di gestione di peschiere riguardo agli stessi stocks;
d) tengono conto dell'unita' biologica e delle altre caratteristiche biologiche degli stock e dei rapporti tra la ripartizione degli stock, le peschiere e le particolarita' geografiche della regione interessata, ivi compresa la rilevanza quantitativa di questi stocks ed il loro grado di sfruttamento nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale;
e) tengono conto della misura in cui gli Stati costieri e gli Stati che praticano la pesca in alto mare sono tributari degli stock in
questione; e
f) si accertano che tali misure non abbiano effetti nocivi sull'insieme delle risorse biologiche marine.
3. Per adempiere all'obbligo di cooperare che incombe loro, gli Stati fanno il possibile per intendersi, in tempi ragionevoli, sulle misure di conservazione e di gestione compatibili.
4. Se gli Stati interessati non possono intendersi in tempi ragionevoli, uno qualsiasi tra di loro puo' invocare le procedure per la soluzione delle controversie previste nella parte VIII.
5. Nelle more di un accordo su misure di conservazione e di gestione compatibili, gli Stati interessati, faranno il possibile, in uno spirito di conciliazione e di cooperazione, per stabilire intese provvisorie di ordine pratico. Se non riescono a raggiungere un accordo su tali intese, uno di essi potra' sottoporre la controversia ad una Corte o ad un tribunale in vista di ottenere misure cautelari, secondo le procedure di soluzione delle controversie previste nella parte VIII.
6. Le intese provvisorie convenute o le misure cautelari stabilite secondo il paragrafo 5 devono essere compatibili con le disposizioni della presente parte e devono tenere debitamente conto dei diritti e degli obblighi di tutti gli Stati interessati; esse non devono compromettere ne' intralciare la conclusione di un accordo definitivo su misure di conservazione e di gestione compatibili e non devono pregiudicare il risultato finale delle procedure di soluzione delle controversie eventualmente intraprese.
7. Gli Stati costieri informano regolarmente, sia direttamente, sia tramite le organizzazioni o intese di gestione delle peschiere sub- regionali o regionali competenti, sia con altri mezzi appropriati, gli Stati che praticano la pesca in alto mare nella regione o nella sub-regione, delle misure che hanno adottato riguardo a stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori nelle zone sottoposte alla loro giurisdizione nazionale.
8. Gli Stati che praticano la pesca in alto mare informano regolarmente, sia direttamente, sia tramite le organizzazioni o intese di gestione delle peschiere sub-regionali o regionali competenti, o con altri mezzi appropriati, gli altri Stati interessati le misure che hanno adottato per regolamentare le attivita' delle navi battenti la loro bandiera che sfruttano tali stocks in alto mare.

Accordo- art. 8

Articolo 8
Cooperazione in materia di conservazione e di gestione
l. Gli Stati costieri e gli Stati che praticano la pesca in alto mare, in conformita' con la Convenzione, cooperano per quanto riguarda gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori, sia direttamente sia attraverso organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali competenti, in considerazione delle caratteristiche specifiche della regione o sub-regione, per garantire efficacemente la conservazione e la gestione di tali stocks.
2. Gli Stati intraprendono consultazioni in buona fede e senza indugio, in particolare quando vi sia motivo di ritenere che gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori sono minacciati da uno sfruttamento abusivo o quando venga installata una nuova peschiera per questi stocks. A tal fine possono esser iniziate consultazioni dietro richiesta di ogni Stato interessato, per la formulazione di intese appropriate volte a garantire la conservazione e la gestione degli stocks. Nell'attesa di convenire tali intese, gli Stati applicano le norme del presente Accordo ed agiscono in buona fede, tenendo debitamente conto dei diritti, interessi ed obblighi degli altri Stati.
3. Quando un'organizzazione o un'intesa di gestione di peschiere, sub-regionale o regionale, ha competenza ad istituire misure di conservazione e di gestione per taluni stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori, gli Stati che sfruttano questi stock in alto mare e gli Stati costieri interessati debbono cooperare e divenire membri di questa organizzazione - o partecipanti di tale intesa - oppure accettare di applicare le misure di conservazione e di gestione stabilite dall'organizzazione o dall'intesa. Gli Stati che hanno un interesse concreto nelle peschiere in questione possono divenire membri dell'organizzazione o partecipanti all'intesa. Le norme che disciplinano l'ammissione all'organizzazione o all'intesa non impediscono a tali Stati di divenirne membri o partecipanti; esse non saranno in nessun caso applicate in maniera discriminante nei confronti di qualsiasi Stato o gruppo di Stati aventi un interesse concreto nelle peschiere in questione.
4. Hanno accesso alle risorse ittiche oggetto di tali misure solo gli Stati che sono membri dell'organizzazione o partecipanti dell'intesa, o che accettano di applicare le misure di conservazione e di gestione istituite dall'organizzazione o dall'intesa.
5. In mancanza di un'organizzazione o di un'intesa di gestione di peschiere, sub-regionale o regionale abilitata ad istituire misure di conservazione e di gestione per un determinato stock i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive o di pesci grandi migratori, gli Stati costieri interessati e gli Stati che sfruttano questo stock in alto mare, nella regione o nella sub-regione, cooperano in vista di creare tale organizzazione o di prendere altri accordi appropriati per garantire la conservazione e la gestione di questo stock e partecipano ai lavori dell'organizzazione o dell'intesa.
6. Ogni Stato che intende proporre che un'organizzazione intergovernativa competente proponga misure relativamente alle risorse biologiche, e nel caso in cui tali misure potrebbero avere un effetto rilevante su misure di conservazione e di gestione gia' stabilite da un'organizzazione competente o intesa di gestione di peschiere sub-regionale o regionale, deve consultare i membri dell'organizzazione o i partecipanti all'intesa tramite l'organizzazione o l'intesa. Nella misura del possibile, le consultazioni devono aver luogo prima che la proposta sia presentata all'organizzazione intergovernativa.

Accordo- art. 9

Articolo 9
Organizzazioni e intese di gestione di peschiere sub-regionali o
regionali
1. Quando creano organizzazioni o stipulano intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionali per stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e stocks di pesci grandi migratori, gli Stati determinano inter alia quanto segue:
a) gli stocks cui si applicano le misure di conservazione e di gestione in considerazione delle loro caratteristiche biologiche e della natura delle peschiere in questione;
b) la zona di applicazione, in considerazione del paragrafo 1 dell'articolo 7 e delle caratteristiche della sub-regione o della regione, ivi compresi i fattori socio-economici, geografici ed ecologici;
c) i collegamenti tra le attivita' della nuova organizzazione o della nuova intesa ed il ruolo, gli obiettivi e le operazioni delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere esistenti;
d) i meccanismi con i quali l'organizzazione o l'intesa otterra' pareri scientifici ed esaminera' lo stato delle razze, ivi compreso se del caso la creazione di un organismo consultivo scientifico.
2. Gli Stati che collaborano alla creazione di un'organizzazione o di un'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, informano di detta collaborazione gli altri Stati che hanno, a loro conoscenza, un interesse concreto nelle attivita' dell'organizzazione o dell'intesa prevista.

Accordo- art. 10

Articolo 10
Funzioni delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub- regionali o regionali
Per adempiere al loro obbligo di cooperare nel quadro di organizzazioni o di intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, gli Stati:
a) stabiliscono di comune accordo misure di conservazione e di gestione e vi si conformano per garantire la durata a lungo termine degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori;
b) stabiliscono di comune accordo, se del caso, diritti di partecipazione, quali il quantitativo accettabile di catture o il livello del pescato;
c) adottano ed applicano tutte le norme internazionali minime generalmente raccomandate per svolgere le operazioni di pesca in modo responsabile;
d) ottengono informazioni scientifiche e le valutano, esaminano lo stato degli stocks, valutando l'impatto della pesca sulle specie non previste o sulle specie affini o dipendenti;
e) stabiliscono di comune accordo norme per la raccolta, la comunicazione, la verifica e lo scambio di dati sullo sfruttamento degli stocks;
f) raccolgono e pubblicizzano dati statistici precisi e completi, come indicato nell'annesso I, per poter disporre dei dati scientifici maggiormente attendibili, pur preservandone, se del caso, la riservatezza;
g) incoraggiano e effettuano valutazioni scientifiche degli stocks nonche' attivita' di ricerca pertinenti, e ne pubblicizzano i risultati;
h) instaurano meccanismi di cooperazione appropriati in materia di osservazione, di controllo, di sorveglianza e di polizia;
i) stabiliscono di comune accordo i mezzi adatti per tenere conto degli interessi in materia di pesca dei nuovi membri dell'organizzazione o dei nuovi partecipanti all'intesa;
j) stabiliscono di comune accordo meccanismi decisionali per facilitare l'adozione di misure di conservazione e di gestione in tempo debito ed in modo efficace;
k) incoraggiano la soluzione pacifica delle controversie secondo la parte VIII;
l) fanno in modo che i loro organismi nazionali competenti e le loro industrie cooperino pienamente all'applicazione delle raccomandazioni
e delle decisioni dell'organizzazione o dell'intesa; e
m) pubblicizzano adeguatamente le misure di conservazione e di gestione stabilite dall'organizzazione o dall'intesa.

Accordo- art. 11

Articolo 11
Nuovi membri o partecipanti
Nel determinare la natura e la portata dei diritti di partecipazione dei nuovi membri di un'organizzazione o di un'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, o dei nuovi partecipanti ad un'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, gli Stati considerano in particolare:
a) lo stato degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori ed il livello del pescato nella zona di pesca;
b) gli interessi, i metodi in materia di pesca e le modalita' di pesca dei membri o dei partecipanti vecchi e nuovi;
c) il contributo dei membri o dei partecipanti vecchi e nuovi, rispettivamente, alla conservazione ed alla gestione degli stocks, alla raccolta ed alla comunicazione di dati esatti ed alle ricerche scientifiche svolte sugli stocks;
d) i bisogni delle comunita' costiere di pescatori fortemente tributarie della pesca di questi stocks;
e) i bisogni degli Stati costieri la cui economia e' pesantemente tributaria dello sfruttamento delle risorse biologiche marine;
f) gli interessi degli Stati in via di sviluppo della sub-regione o della regione, quando gli stock si trovano ugualmente in zone sottoposte alla loro giurisdizione nazionale.

Accordo- art. 12

Articolo 12
Trasparenza delle attivita' svolte da organizzazioni o intese di
gestione di peschiere sub-regionali e regionali
1. Gli Stati vigilano sulla trasparenza dei meccanismi decisionali e delle altre attivita' delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionali.
2. I rappresentanti di altre organizzazioni intergovernative e di organizzazioni non governative interessate agli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori devono avere la possibilita' di partecipare alle riunioni delle organizzazioni e delle intese di gestione di peschiere, sub-regionali e regionali, in qualita' di osservatori o sotto altra veste, a seconda delle convenienze, in conformita' con le procedure dell'organizzazione o intesa in questione. Le procedure non dovranno essere eccessivamente restrittive al riguardo. Tali organizzazioni intergovernative e non governative dovranno poter aver accesso in tempo utile alle pratiche ed ai rapporti delle organizzazioni ed intese, fatte salve le regole di procedura che regolamentano l'accesso a tali carte e rapporti.

Accordo- art. 13

Articolo 13
Potenziamento delle organizzazioni e delle intese esistenti
Gli Stati cooperano per potenziare le organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionali esistenti, per migliorare la loro efficienza ai fini dell'adozione e dell'attuazione di misure di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori.

Accordo- art. 14

Articolo 14
Raccolta e comunicazione di informazioni e cooperazione in materia
di ricerca scientifica
1. Gli Stati si accertano che i pescherecci battenti la loro bandiera comunichino loro le informazioni che potrebbero essere necessarie per l'adempimento degli obblighi ai sensi del presente Accordo. A tal fine gli Stati, in conformita' con l'annesso I:
a) raccolgono e scambiano dati scientifici, tecnici e statistici relativi allo sfruttamento degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori;
b) vigilano affinche' i dati raccolti siano sufficientemente dettagliati per agevolare una precisa valutazione degli stocks e siano comunicati in tempo debito per far fronte ai bisogni delle organizzazioni e intese di gestione di peschiere, sub-regionali o regionali;
c) prendono le misure necessarie per verificare l'esattezza di questi dati.
2. Gli Stati cooperano sia direttamente sia attraverso le organizzazioni o intese di gestione di peschiere, sub-regionali o regionali, in vista di:
a) stabilire di comune accordo il tipo di dati da fornire e la forma di presentazione degli stessi a tali organizzazioni o intese, in considerazione della natura degli stocks e del loro sfruttamento;
b) elaborare ed utilizzare di comune accordo tecniche di analisi e metodi di valutazione degli stocks per migliorare le misure di conservazione e di gestione degli stocks di pesci accavallanti e delle razze di pesci grandi migratori.
3. In applicazione della parte XIII della Convenzione, gli Stati cooperano, sia direttamente sia tramite le organizzazioni internazionali competenti, al potenziamento dei mezzi di ricerca scientifica nel settore della pesca, ed incoraggiano la ricerca scientifica relativa alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori nell'interesse generale. A tal fine, uno Stato o l'organizzazione internazionale competente che procede a tali ricerche al di la' delle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale si adopera per agevolare la pubblicazione e la comunicazione, a tutti gli Stati interessati, dei risultati delle ricerche, nonche' delle informazioni sui suoi metodi ed obiettivi, e, per quanto possibile, agevola la partecipazione di esperti scientifici di detti Stati alle ricerche in questione.

Accordo- art. 15

Articolo 15
Mari chiusi e semi chiusi
Nell'applicare il presente Accordo in un mare chiuso o semi-chiuso, gli Stati tengono conto delle caratteristiche naturali di detto mare ed agiscono in maniera compatibile con la parte IX della Convenzione e con le altre norme pertinenti di quest'ultima.

Accordo- art. 16

Articolo 16
Settori dell'alto mare completamente circondati da una zona
sottoposta alla giurisdizione nazionale di un solo Stato
1. Gli Stati che sfruttano gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e stocks di pesci grandi migratori in un settore dell'alto mare completamente circondato da una zona sottoposta alla giurisdizione nazionale di un unico Stato, e quest'ultimo Stato, cooperano per istituire misure di conservazione e di gestione per quanto concerne detti stocks in alto mare. In considerazione delle caratteristiche naturali del settore considerato, gli Stati si sforzano in particolare di istituire, in applicazione dell'articolo 7, misure di conservazione e di gestione compatibili per quanto concerne questi stocks. Le misure adottate per l'alto mare devono tener conto dei diritti, degli obblighi e degli interessi dello Stato costiero ai sensi della Convenzione; esse si basano sui dati scientifici piu' attendibili di cui si dispone e devono tener conto di ogni misura di conservazione e di gestione adottata ed applicata dallo Stato costiero per questi stocks nelle zone sottoposte alla sua giurisdizione nazionale, in conformita' con l'articolo 61 della Convenzione. Gli Stati convengono inoltre le misure di osservazione, di controllo di monitoraggio e di polizia per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione concernenti l'alto mare.
2. In conformita' con l'articolo 8, gli Stati agiscono in buona fede e fanno il possibile per stabilire di comune accordo misure di conservazione e di gestione da applicare in occasione delle operazioni di pesca nel settore di cui al paragrafo 1. Se gli Stati che si dedicano alla pesca, e lo Stato costiero interessato, non raggiungono un accordo su tali misure in tempi ragionevoli essi applicano, fatto salvo il paragrafo 1, i paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 7 vertenti sulle intese provvisorie o le misure cautelari. Nelle more dell'adozione di tali intese provvisorie o misure cautelari, gli Stati interessati adottano per quanto concerne i pescherecci battenti la loro bandiera, le misure necessarie affinche' questi ultimi non possano praticare una pesca di natura tale da nuocere agli stocks in questione.

Accordo- art. 17

Articolo 17
Stati non membri di organizzazioni e Stati non partecipanti ad intese 1. Uno Stato che non e' membro di un'organizzazione e che non partecipa ad un'intesa di gestione di peschiere sub-regionale o regionale, e che non accetta di applicare le misure di conservazione e di gestione istituite da questa organizzazione o intesa, non e' svincolato dall'obbligo di cooperare secondo la Convenzione ed il presente Accordo, alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori.
2. Tale Stato non autorizza i pescherecci che battono la sua bandiera a praticare la pesca di stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e di stocks di pesci grandi migratori soggetti alle misure di conservazione e di gestione stabilite da tale organizzazione o intesa.
3. Gli Stati che sono membri di un'organizzazione o che partecipano ad un'intesa sub-regiohale o regionale di gestione di peschiere, chiedono separatamente, o insieme agli enti di pesca di cui al paragrafo 3 dell'articolo primo che hanno pescherecci nella zona interessata, di cooperare pienamente con l'organizzazione o intesa ai fini dell'applicazione delle misure di conservazione e di gestione istituite da questi ultimi, affinche' tali misure siano de facto applicate il piu' ampiamente possibile alle attivita' di pesca nelle zone interessate. Tali enti ricaveranno dalla loro partecipazione alla pesca vantaggi commisurati al loro impegno di rispettare le misure di conservazione e di gestione per gli stocks in oggetto.
4. Gli Stati che sono membri di detta organizzazione o che partecipano a questa intesa scambiano informazioni sulle attivita' dei pescherecci battenti la bandiera di Stati che non sono membri dell'organizzazione o partecipanti all'intesa e che praticano la pesca degli stocks in questione. Essi adotteranno misure, in conformita' al presente Accordo ed al diritto internazionale, in vista di dissuadere queste navi dal praticare attivita' tali da pregiudicare l'efficacia delle misure sub-regionali o regionali di conservazione e di gestione.

Accordo- art. 18

Articolo 18
Obblighi dello Stato di bandiera
1. Gli stati che hanno navi che pescano in alto mare, prendono le misure necessarie affinche' quelle che battono la loro bandiera osservino le misure sub-regionali e regionali di conservazione e di gestione e non svolgano alcuna attivita' tale da pregiudicarne l'efficacia.
2. Gli Stati autorizzano che navi battenti la loro bandiera siano utilizzate per praticare la pesca in alto mare, solo quando sono in grado di adempiere efficacemente le responsabilita' che incombono loro ai sensi della Convenzione e del presente Accordo per quanto concerne queste navi.
3. In particolare gli Stati adottano, relativamente alle navi che battono la loro bandiera, le seguenti misure:
a) applicano il controllo di queste navi in alto mare per mezzo di permessi, autorizzazioni e licenze di pesca in conformita' con le procedure eventualmente adottate a livello sub-regionale regionale o mondiale;
b) adottano regolamenti al fine di:
i) accompagnare le licenze, autorizzazioni o licenze di pesca con clausole e condizioni tali da consentir loro di adempiere a tutti gli obblighi eventualmente sottoscritti a livello sub-regionale, regionale o mondiale;
ii) vietare a queste navi di pescare in alto mare, quando sono sprovviste di una licenza o autorizzazione in buona e debita forma, o di pescare in alto mare secondo modalita' diverse da quelle stabilite nelle licenze, autorizzazioni o permessi;
iii) esigere dalle navi che pescano in alto mare che abbiano sempre a bordo la loro licenza, autorizzazione o permesso e che presentino questo documento per l'ispezione, dietro richiesta di ogni persona debitamente abilitata;
iv) vigilare affinche' tali navi non pratichino, senza autorizzazione, la pesca nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale di altri stati;
c) tengono un registro nazionale dei pescherecci autorizzati a pescare in alto mare, e prendono le misure necessarie affinche' gli stati direttamente interessati che lo richiedono possano avere accesso alle informazioni figuranti in detto registro, in considerazione delle norme interne dello Stato di bandiera sulla comunicazione di dette informazioni;
d) regolamentano la marcatura delle navi e delle attrezzature di pesca ai fini della loro identificazione, secondo sistemi uniformi e riconosciuti a livello internazionale, come le Specifiche tipo dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura per la marcatura e l'identificazione dei pescherecci;
e) istituiscono regole per la tenuta e la comunicazione in tempo utile dei registri indicanti la posizione delle navi, le catture di specie previste e non previste, il pescato ed altri dati pertinenti relativi alla pesca, in conformita' con le norme sub-regionali, regionali e mondiali che disciplinano la raccolta di questi dati;
f) istituiscono regole per la verifica delle note di cattura di spe- cie previste e non previste con i seguenti mezzi: programmi di osservazione e d'ispezione, rapporti di scarico, supervisione dei trasbordi, controllo delle catture sbarcate e monitoraggio delle statistiche del mercato;
g) procedono all'osservazione, al controllo ed alla sorveglianza di queste navi, delle loro attivita' di pesca e delle attivita' connesse, in particolare mediante:
i) l'attuazione di meccanismi d'ispezione nazionali e di meccanismi sub-regionali e regionali di cooperazione in materia di polizia secondo gli articoli 21 e 22 prevedendo in particolare l'obbligo, per queste navi, di autorizzare l'accesso a bordo di ispettori debitamente abilitati da altri Stati;
ii) l'attuazione di programmi di osservazione nazionali e di programmi di osservazione sub-regionali e regionali con la partecipazione dello Stato di bandiera, prevedendo in particolare l'obbligo per queste navi di autorizzare l'accesso a bordo di osservatori di altri Stati, per possano esercitare le funzioni defi- nite nei programmi;
iii) l'elaborazione e l'attuazione di sistemi di sorveglianza delle navi, ivi compreso, se del caso, sistemi appropriati di comunicazione via satellite, secondo tutti i programmi nazionali ed i programmi stabiliti a livello sub-regionale, regionale o mondiale tra gli Stati interessati;
h) regolamentano i trasbordi in alto mare per fare in modo che l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione non sia
compromessa; e
i) regolamentano le attivita' di pesca per garantire il rispetto delle misure sub-regionali, regionali o mondiali, comprese quelle volte a ridurre al minimo le catture di specie non previste.
4. Quando e' in vigore un sistema di controllo e di sorveglianza convenuto a livello sub-regionale, regionale o mondiale, gli Stati si accertano che le misure che impongono alle navi battenti la loro bandiera siano compatibili con detto sistema.

Accordo- art. 19

Articolo 19
Osservanza della regolamentazione e poteri della polizia dello Stato di bandiera
1. Ogni Stato vigila affinche' le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure sub-regionali e regionali di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori. A tal fine, esso:
a) fa rispettare queste misure a prescindere dal luogo dell'infrazione;
b) svolge immediatamente, quando sia allegata un'infrazione alle misure sub-regionali o regionali di conservazione e di gestione, un'inchiesta approfondita che puo' comportare un'ispezione delle navi in questione, e fa rapporto senza indugio sullo svolgimento e sui risultati di questa inchiesta allo Stato che ha allegato l'infrazione, nonche' all'organizzazione o intesa sub-regionale o regionale competente;
c) esige da ogni nave battente la sua bandiera che comunichi alle autorita' incaricate dell'inchiesta, informazioni relative alla sua posizione, alle sue catture, alle sue attrezzature di pesca, alle sue operazioni di pesca ed alle sue attivita' connesse nella zona della presunta infrazione;
d) Se e' convinto di disporre di prove sufficienti rispetto alla presunta infrazione, lo Stato adisce le sue autorita' competenti affinche' sia intrapresa senza indugio un'azione legale in base al suo diritto interno e, se del caso, immobilizza la nave in questione;
e
e) vigila affinche' ogni nave che risulti aver commesso, secondo il suo diritto interno, un'infrazione grave a tali misure non pratichi piu' operazioni di pesca in alto mare fino a quando non siano eseguite tutte le sanzioni imposte dallo Stato di bandiera per questa infrazione.
2. Tutte le inchieste e procedure giudiziarie dovranno essere svolte nei tempi piu' brevi possibili. Le sanzioni previste per le infrazioni dovranno essere sufficientemente rigorose da far rispettare le misure di conservazione e di gestione e scoraggiare le infrazioni in qualsiasi luogo siano esse commesse, e depriveranno gli autori delle infrazioni dei ricavi derivanti dalle loro attivita' illegali. Le misure applicabili ai capitani e ad altri ufficiali dei pescherecci includono misure che possono autorizzare, tra l'altro, il rifiuto, il ritiro o la sospensione dell'autorizzazione di esercitare le funzioni di capitano o di ufficiale a bordo di queste navi.

Accordo- art. 20

Articolo 20
Cooperazione internazionale in materia di polizia
1. Gli Stati cooperano, sia direttamente sia attraverso organizzazioni o intese di gestione di peschiere, sub-regionali o regionali, per garantire l'osservanza e l'applicazione delle misure sub-regionali e regionali di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori.
2. Lo Stato di bandiera che indaga su ogni presunta infrazione delle misure di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti si effettuano sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori puo' sollecitare l'assistenza di ogni altro Stato la cui cooperazione potrebbe essere utile per la conduzione dell'inchiesta. Tutti gli Stati si sforzano di accedere alle richieste ragionevoli formulate dallo Stato di bandiera nel quadro di detta inchiesta.
3. le inchieste possono essere svolte dallo Stato di bandiera direttamente in cooperazione con gli altri Stati interessati o tramite l'organizzazione o intesa sub-regionale o regionale di gestione delle peschiere. A tutti gli Stati interessati o colpiti dalla presunta infrazione, saranno fornite informazioni sullo svolgimento ed i risultati dell'inchiesta.
4. Gli Stati si prestano reciprocamente assistenza per identificare le navi che possono aver praticato attivita' tali da pregiudicare l'efficacia delle misure sub-regionali regionali o mondiali di conservazione e di gestione.
5. Nella misura in cui le loro leggi e regolamenti interni li autorizzano, gli Stati prendono accordi per comunicare alle autorita' incaricate delle azioni legali in altri Stati, le prove relative alle presunte infrazioni di tali misure.
6. Qualora vi siano validi motivi di ritenere che una nave che si trova in alto mare, abbia praticato la pesca senza autorizzazione in una zona sottoposta alla giurisdizione di uno Stato costiero, lo Stato di bandiera procede immediatamente, a richiesta dello Stato costiero interessato, ad una inchiesta approfondita. Lo Stato di bandiera coopera con lo Stato costiero per prendere le misure di coercizione appropriate nella fattispecie e puo' abilitare le autorita' competenti di quest'ultimo Stato a fermare la nave in alto mare per ispezionarla. Il presente paragrafo non pregiudica l'articolo 111 della convenzione.
7. Gli Stati parti che sono membri di un'organizzazione o che partecipano ad un'intesa sub-regionale o regionale di gestione di peschiere, possono adottare misure in conformita' al diritto internazionale (in particolare facendo appello alle procedure stabilite a tal fine a livello sub-regionale o regionale) par dissuadere le navi che hanno praticato attivita' pregiudizievoli dell'efficacia dalle misure di conservazione e di gestione stabilite da tale organizzazione o intesa o che costituiscono un'infrazione a tali misure, dal praticare la pesca in alto mare nella sub-regione o nella regione fino a quando lo Stato di bandiera non abbia adottato le misura appropriate.

Accordo- art. 21

Articolo 21
Cooperazione sub-regionale e regionale in materia di polizia
1. In ogni settore dall'alto mare sottoposto ad una organizzazione o intesa di gestione di peschiere sub-regionale o regionale, qualsiasi Stato parte membro di tale organizzazione o partecipante a tale intesa puo', attraverso i suoi ispettori debitamente abilitati, fermare i pescherecci battenti la bandiera di un altro Stato parte del presente Accordo per ispezionarli secondo il par. 2, a prescindere che detto Stato parte sia o non sia membro dell'organizzazione o partecipante all'intesa, in vista di assicurare il rispetto dalle misure di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti si effettuano sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori, come stabilito da detta organizzazione o intesa.
2. Gli Stati stabiliscono, tramite la organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, le procedure per il fermo e l'ispezione secondo il paragrafo 1, nonche' le procedure per l'attuazione delle altre norme del presente articolo. Tali procedure sono conformi al presente articolo ed alle procedure di base definite all'articolo 22 e non sono discriminatorie nei confronti degli stati che non sono membri dell'organizzazione ne' partecipanti all'intesa in questione. Sara' proceduto a tale fermo ad ispezione, nonche' ad ogni altra misura di coercizione, in conformita' alle procedure di cui sopra. Gli Stati pubblicizzano adeguatamente le procedure stabilite secondo il presente paragrafo.
3. Se, entro due anni dall'adozione del presente Accordo, un'organizzazione o intesa non ha istituito tali procedure, si procedera', nelle more della loro istituzione, al fermo ed all'ispezione ai sensi del paragrafo 1 nonche' ad ogni altra misura di coercizione adottata in seguito in conformita' con il presente articolo e le procedure di base definita all'articolo 22.
4. Prima di adottare misure secondo il presente articolo, lo Stato che procede all'ispezione, sia direttamente sia tramite l'organizzazione competente o intesa sub-regionale o regionale di gestione di peschiere, informa tutti gli Stati la cui navi praticano la pesca in alto mare nella sub-ragione o nella ragione, del tipo di identificazione di cui sono portatori i suoi ispettori debitamente abilitati. Le navi utilizzate per il fermo e l'ispezione recano marchi esterni che indicano chiaramente la loro destinazione ad un servizio pubblico. Nel divenire parte del presente Accordo, ogni Stato designa l'autorita' competente a ricevere le notifiche in conformita' con il presente articolo e pubblicizza adeguatamente tale designazione attraverso l'organizzazione o l'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali competente.
5. Se, dopo il fermo e l'ispezione, vi sono validi motivi di ritenere che una nave abbia praticato un'attivita' pregiudizievole delle misure di conservazione e di gestione di cui al paragrafo 1, lo Stato che ha proceduto all'ispezione riunisce, se del caso, gli elementi di prova ed informa senza indugio lo Stato di bandiera della presunta infrazione.
6. Lo Stato di bandiera risponde alla notifica di cui al paragrafo 5 entro tre giorni feriali dal momento in cui l'ha ricevuta, oppure entro ogni altro termine imposto dalle procedure stabilite secondo il par 2, e deve:
a) eseguire immediatamente l'obbligo impostogli dall'articolo 19 di procedere ad un'inchiesta e, se gli elementi di prova lo giustificano, adottare misure di coercizione contro la nave, nel qual caso informa sollecitamente lo Stato che ha effettuato l'ispezione, dei risultati dell'inchiesta e, se del caso, delle misure di
coercizione che ha adottato; oppure
b) autorizzare lo Stato che ha proceduto all'ispezione a svolgere un'inchiesta.
7. Dopo che lo Stato di bandiera ha autorizzato lo Stato che ha effettuato l'ispezione ad indagare su un presunto reato, quest'ultimo comunica immediatamente al primo Stato i risultati dell'inchiesta. Se gli elementi di prova lo giustificano, lo Stato di bandiera deve adottare misure di coercizione contro la nave oppure, lo Stato di bandiera puo' autorizzare lo Stato che ha effettuato l'ispezione a prendere, nei confronti della nave, le misure di coercizione che lo stesso Stato di bandiera ha stabilito secondo i diritti e gli obblighi derivantigli dal presente Accordo.
8. Se, a seguito del fermo e dell'ispezione, vi sono motivi validi di ritenere che una nave abbia commesso una grave infrazione e che lo Stato di bandiera non abbia risposto o non abbia adottato le misure stabilite ai paragrafi 6 o 7, gli ispettori possono rimanere a bordo della nave e riunire gli elementi di prova, esigendo dal capitano che collabori ad un supplemento d'inchiesta, anche se del caso conducendo immediatamente la nave nel porto appropriato piu' vicino, oppure in ogni altro porto eventualmente specificato nelle procedure stabilite secondo il paragrafo 2. Lo Stato che effettua l'ispezione informa immediatamente lo Stato di bandiera del nome del porto dove la nave deve essere condotta. Lo Stato che ha effettuato l'ispezione, e lo Stato di bandiera e, se del caso, lo Stato del porto prendono tutti i provvedimenti necessari per proteggere il benessere dei membri dell'equipaggio, a prescindere dalla loro nazionalita'.
9. Lo Stato che effettua l'ispezione informa lo Stato di bandiera e l'organizzazione competente o i partecipanti all'intesa competente dei risultati di ogni complemento d'inchiesta.
10. Lo Stato che effettua l'ispezione esige dai suoi osservatori che osservino le regole, le procedure e le prassi internazionali generalmente accettate per quanto concerne la sicurezza della nave e dell'equipaggio, che intralcino il meno possibile le operazioni di pesca e, per quanto possibile, si astengano da ogni misura tale da pregiudicare la qualita' delle catture a bordo. Lo Stato che effettua l'ispezione si accerta che il fermo e l'ispezione non siano condotti in modo da arrecare molestie al peschereccio.
11. Ai fini del presente articolo, si intende per infrazione grave:
a) pescare senza una licenza, autorizzazione, o permesso valido, rilasciato dallo Stato di bandiera in conformita' al paragrafo 3, capoverso a) dell'articolo 18;
b) aver omesso di riportare con esattezza i dati relativi alle catture ed i dati connessi, come richiesto dall'organizzazione o intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, oppure aver reso una dichiarazione grossolanamente inesatta sulle catture, trasgredendo alle regole stabilite dall'organizzazione o intesa in materia di dichiarazione delle catture;
c) praticare la pesca in un settore chiuso oltre i tempi di apertura, pescare fuori dai limiti del contingente fissato dall'organizzazione competente o intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali o dopo aver raggiunto tale contingente;
d) sfruttare una razza che e' oggetto di una moratoria o la cui pesca e' vietata;
d) utilizzare attrezzature da pesca vietati;
f) falsificare o dissimulare le marcature, il nome o l'immatricolazione di un peschereccio;
g) dissimulare, alterare o far scomparire gli elementi di prova relativi ad un'inchiesta;
h) commettere infrazioni multiple le quali, insieme, costituiscono un grave disconoscimento delle misure di conservazione e di gestione;
oppure
i) commettere ogni altra infrazione eventualmente specificata nelle procedure stabilite dall'organizzazione o intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali competente.
12. Nonostante le altre disposizioni del presente articolo lo Stato di bandiera puo' in ogni tempo prendere misure per adempiere agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 19 nel caso di una presunta infrazione. Se la nave e' sotto il controllo dello lo Stato che ha effettuato l'ispezione quest'ultimo la consegnera' allo Stato di bandiera su sua richiesta, informandolo in maniera esauriente dello svolgimento e dei risultati dell'inchiesta.
13. Il presente articolo non pregiudica il diritto dello Stato di bandiera di adottare misure e di intraprendere azioni legali per infliggere penalita' secondo il suo diritto interno.
14. Il presente articolo si applica mutatis mutandis al fermo ed all'ispezione effettuata da uno Stato parte, membro di un'organizzazione o partecipante ad un'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, quando vi siano validi motivi per ritenere che un peschereccio battente la bandiera di un altro Stato parte ha praticato un'attivita' contraria alle misure di conservazione e di gestione del par. 1 nel settore dell'alto mare coperto da tale organizzazione o intesa, e che lo stesso peschereccio si sia introdotto, nella stessa spedizione di pesca, in un settore sottoposto alla giurisdizione nazionale dello Stato che procede all'ispezione.
15. Quando un'organizzazione o intesa di gestione di peschiere sub- regionali o regionali ha creato un meccanismo che adempie effettivamente all'obbligo imposto dal presente Accordo ai suoi membri o partecipanti, di rispettare le misure di conservazione e di gestione stabilite dall'organizzazione o intesa, i membri dell'organizzazione o i partecipanti all'intesa possono convenire di limitare a loro stessi l'applicazione del paragrafo 1 per quanto concerne le misure di conservazione e di gestione stabilite nel settore dell'alto mare in questione.
16. Le misure adottate da Stati diversi dallo Stato di bandiera contro navi che hanno praticato attivita' contrarie alle misure di conservazione e di gestione sub-regionali o regionali devono essere commisurate alla gravita' dell'infrazione.
17. Quando vi siano validi motivi di sospettare che un peschereccio situato in alto mare e' apolide, qualsiasi Stato puo' fermare tale peschereccio ed ispezionarlo. Se gli elementi di prova lo giustificano, lo Stato puo' prendere misure appropriate in conformita' con il diritto internazionale.
18. Gli stati sono responsabili delle perdite o dei danni loro imputabili a seguito di una misura presa ai sensi del presente articolo quando tale misura sia illecita o vada al di la' di quanto ragionevolmente necessario (sulla base delle informazioni disponibili) per l'applicazione delle norme del presente articolo.

Accordo- art. 22

Articolo 22
Procedure di base applicabili in caso di fermo e d'ispezione secondo l'articolo 21.
1. Lo Stato che procede all'ispezione si accerta che i suoi ispettori debitamente abilitati:
a) mostrino le loro qualifiche al capitano della nave ed esibiscano il testo delle misure di conservazione e di gestione pertinenti, o delle regole e dei regolamenti applicati nel settore dell'alto mare in questione per dare effetto a tali misure;
b) informino lo Stato di bandiera al momento del fermo e dell'ispezione;
c) non impediscano al capitano della nave di comunicare con le autorita' e lo Stato di bandiera durante il fermo e l'ispezione;
d) consegnino al capitano ed alle autorita' dello Stato di bandiera una copia del rapporto sul fermo e l'ispezione, con l'inclusione di ogni obiezione a dichiarazione che il capitano desideri vedervi figurare;
e) lascino prontamente la nave dopo aver terminato l'ispezione se non rinvengono nessuna prova di infrazione grave;
f) evitino di fare uso della forza salvo quando e nella misura in cui sia necessaria per tutelare la loro sicurezza e nel caso in essi cui siano impediti dall'esercitare le loro funzioni. Il grado di forza di cui si fa uso non deve oltrepassare quanto ragionevolmente richiesto nella circostanza.
2. Gli ispettori debitamente abilitati di uno Stato che procede ad un'ispezione, hanno facolta' di ispezionare il peschereccio, la sua licenza, le sue attrezzature, i suoi equipaggiamenti, registri, impianti, pesci e prodotti di pesce trattati, nonche' tutti i documenti pertinenti necessari per verificare il rispetto delle misure di conservazione, e di gestione in questione.
3. Lo Stato di bandiera vigila affinche' i capitani della nave:
a) autorizzino gli ispettori a salire a bordo e facilitino il loro imbarco in modo che questo avvenga rapidamente ed in condizioni di sicurezza;
b) cooperino all'ispezione dei pescherecci effettuata secondo la presente procedura e prestino assistenza a tal fine;
c) non impediscano agli ispettori di adempiere al loro mandato, non cerchino di intimidirli e non li intralcino nell'esercizio delle loro funzioni;
d) consentano agli ispettori di comunicare con le autorita' dello Stato di bandiera e dello Stato che procede all'ispezione durante il fermo e l'ispezione;
e) offrano agli ispettori tutte le agevolazioni ragionevoli ivi compreso se del caso il vitto e l'alloggio;
f) agevolino lo sbarco degli ispettori in condizioni di sicurezza.
4. Se il capitano di una nave rifiuta di accettare il fermo e l'ispezione secondo il presente articolo e l'articolo 21 lo Stato di bandiera - salvo nei casi in cui secondo le regolamentazioni, proce- dure e prassi internazionali generalmente accettate relative alla sicurezza in mare, sia necessario differire il fermo e l'ispezione - ordina al capitano della nave di sottoporsi immediatamente al fermo o all'ispezione e se quest'ultimo non ottempera, sospende l'autorizzazione di pesca rilasciata al peschereccio al quale ordina di rientrare immediatamente in porto. Lo Stato di bandiera informa lo Stato che ha effettuato l'ispezione della misura adottata quando si verificano le circostanze di cui al presente paragrafo.

Accordo- art. 23

Articolo 23
Misure che lo Stato del porto deve adottare
1. Lo Stato del porto ha il diritto e l'obbligo di prendere misure secondo il diritto internazionale, per garantire l'efficacia delle misure sub-regionali, regionali e mondiali di conservazione e di gestione. Nell'adottare tali misure, lo Stato del porto non esercita alcuna discriminazione formale o de facto contro le navi di uno Stato chicchessia.
2. In Stato del porto puo' in particolare controllare i documenti, le attrezzature di pesca e le catture a bordo dei pescherecci quando questi ultimi si trovano volontariamente nei suoi porti o nei suoi impianti terminali al largo.
3. Gli Stati possono adottare regolamenti abilitanti le autorita' nazionali competenti a vietare gli sbarchi ed i trasbordi quando sia stabilito che la cattura e' stata effettuata in modo tale da pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione regionali, sub-regionali o mondiali di conservazione e di gestione in alto mare.
4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'esercizio, da parte degli Stati, della loro sovranita' sui porti del loro territorio in conformita' con il diritto internazionale.

Accordo- art. 24

Articolo 24
Riconoscimento dei particolari bisogni degli Stati in via di sviluppo 1. Gli stati riconoscono appieno i particolari bisogni degli Stati in via di sviluppo in materia di conservazione e di gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori, e di valorizzazione delle peschiere di tali razze. A tal fine, essi forniscono assistenza agli Stati in via di sviluppo sia direttamente sia tramite il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura ed altre istituzioni specializzate, il Fondo per l'ambiente mondiale, la Commissione dello sviluppo sostenibile e gli altri organismi o organi internazionali e regionali competenti.
2. Nell'eseguire il loro obbligo di cooperare all'istituzione di misure di conservazione e di gestione per gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori, gli stati tengono conto dei particolari bisogni degli stati in via di sviluppo, in particolare:
a) della vulnerabilita' degli Stati in via di sviluppo tributari dello sfruttamento delle risorse biologiche marine, in particolare per far fronte ai bisogni alimentari della loro popolazione o di parti della loro popolazione;
b) della necessita' di evitare di nuocere alla pesca di sussistenza ed alle piccole pesche commerciali negli Stati in via di sviluppo e di garantire l'accesso a questi tipi di pesca, alle donne, ai pescatori al minuto ed alle popolazioni autoctone, soprattutto nei
piccoli Stati insulari in via di sviluppo; e
c) del bisogno di fare in modo che tali misure non abbiano come risultato di far sostenere direttamente o indirettamente agli Stati in via di sviluppo una quota sproporzionata dello sforzo di conservazione.

Accordo- art. 25

Articolo 25
Forme di cooperazione con gli Stati in via di sviluppo
1. Gli stati cooperano, sia direttamente, sia tramite organizzazioni sub-regionali, regionali o mondiali in vista di:
a) far si' che gli stati in via di sviluppo, in particolare i meno avanzati ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo possano meglio conservare e gestire gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori e di valorizzare le loro peschiere nazionali per quanto concerne questi stocks;
b) aiutare gli Stati in via di sviluppo, in particolare i meno avanzati, ed i piccoli Stati insulari in via di sviluppo a partecipare allo sfruttamento in alto mare di peschiere di questi stocks, facilitando loro l'accesso a queste peschiere, con riserva degli articoli 5 e 11;
c) di agevolare la partecipazione degli stati in via di sviluppo alle organizzazioni ed intese di gestione di peschiere sub-regionali e regionali.
2. La cooperazione con gli stati in via di sviluppo ai fini enunciati nel presente articolo potra' in particolare avere la forma di aiuto finanziario, di assistenza per la valorizzazione delle risorse dell'uomo, di assistenza tecnica, di trasferimento di tecnologie, anche mediante imprese associate, e di servizi di consultazione.
3. Questa assistenza vertera' in maniera specifica, inter alia, sui seguenti settori:
a) miglioramento della conservazione e della gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori mediante la raccolta, la pubblicazione, la verifica, lo scambio e l'analisi di dati e d'informazioni sulle peschiere, e di informazioni connesse;
b) valutazione degli stocks e ricerca scientifica; e
c) osservazione, controllo, sorveglianza, osservanza della regolamentazione e repressione delle infrazioni, compresa la formazione ed il rafforzamento delle capacita' a livello locale, l'elaborazione ed il finanziamento di programmi di osservazione nazionali e regionali e l'accesso alle tecnologie ed ai materiali.

Accordo- art. 26

Articolo 26
Assistenza speciale ai fini dell'applicazione del presente Accordo
1. Gli Stati cooperano per costituire fondi di contributi speciali per aiutare gli Stati in via di sviluppo ad applicare il presente Accordo e in particolare aiutarli a sostenere il costo delle proce- dure di soluzione delle controversie di cui sono eventualmente parti.
2. Gli Stati e le organizzazioni internazionali dovrebbero aiutare gli Stati in via di sviluppo a creare nuove organizzazioni o nuove intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, ai fini della conservazione e della gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori, ovvero a rafforzare quelli gia' esistenti.

Accordo- art. 27

Articolo 27
Obbligo di risolvere le controversie con mezzi pacifici
Gli Stati hanno l'obbligo di risolvere le loro controversie per via negoziale, d'inchiesta, di mediazione, di conciliazione di arbitrato, di soluzione giudiziaria, di ricorso ad organismi o accordi regionali o con altri mezzi pacifici di loro scelta.

Accordo- art. 28

Articolo 28
Prevenzione delle controversie
Gli Stati cooperano per prevenire le controversie. A tal fine, essi stabiliscono di comune accordo meccanismi decisionali rapidi ed efficaci in seno alle organizzazioni e intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, e rafforzano se del caso le pro- cedure esistenti.

Accordo- art. 29

Articolo 29
Controversie inerenti a questioni tecniche
In caso di controversia inerente ad una questione tecnica, gli Stati interessati possono adire un gruppo di esperti ad hoc, da essi creato. Il gruppo di esperti s'intrattiene con gli Stati interessati e si sforza di risolvere rapidamente il litigio senza ricorrere a procedure obbligatorie di soluzione delle controversie.

Accordo- art. 30

Articolo 30
Procedure di soluzione delle controversie
1. Le norme relative alla soluzione delle controversie enunciata nella parte XV della Convenzione si applicano mutatis mutandis, ad ogni controversia tra gli Stati parti al presente Accordo, relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, a prescindere dal fatto che tali Stati siano o meno parti della convenzione.
2. Le norme relative alla soluzione delle controversie enunciate nella parte XV della Convenzione si applicano mutatis mutandis, ad ogni controversia tra gli Stati parti al presente Accordo, relativa all'interpretazione o all'applicazione di accordi sub-regionali, regionali o mondiali per la gestione di peschiere di stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e di stocks di pesci grandi migratori di cui tali Stati fanno parte, ivi compresa qualsiasi controversia relativa alla conservazione ed alla gestione di tali stocks, a prescindere se tali Stati sono o meno parti della convenzione.
3. Ogni procedura accettata da uno Stato parte al presente Accordo ed alla Convenzione secondo l'articolo 287 della Convenzione e' applicabile alla soluzione delle controversie di competenza della presente parte, a meno che, nel firmare o nel ratificare il presente Accordo o nell'aderirvi, o in qualsiasi altro successivo momento, lo Stato parte interessato non accetti un'altra procedura in conformita' con l'articolo 287 ai fini del regolamento delle controversie secondo la presente parte.
4. Nel firmare o ratificare il presente Accordo o aderirvi, o in qualsiasi altro successivo momento, ogni Stato parte del presente Accordo, e che non e' parte della Convenzione, e' libero di scegliere, con una dichiarazione scritta, uno o piu' dei mezzi previsti all'articolo 287 par. 1 della convenzione, ai fini della soluzione delle controversie di competenza della presente parte.
L'articolo 287 si applica a questa dichiarazione nonche' ad ogni controversia di cui tale Stato e' parte e che non e' interessato da una dichiarazione in vigore. Ai fini della conciliazione e dell'arbitrato secondo gli annessi V, VI e VIII della Convenzione, tale Stato ha diritto di designare conciliatori, arbitri ed esperti da iscrivere sulla lista di cui all'articolo 2 dell'annesso V, all'articolo 2 dell'annesso VII ed all'articolo 2 dell'annesso VIII ai fini della soluzione delle controversie secondo la presente parte.
5. La Corte o il tribunale adito di una controversia secondo la presente parte applica le disposizioni pertinenti della Convenzione, del presente Accordo e di ogni accordo applicabile, sub-regionale, regionale o mondiale per la gestione delle peschiere, nonche' le norme generalmente accettate in materia di conservazione e di gestione delle risorse biologiche marine e le altre regole del diritto internazionale non incompatibili con la convenzione in vista di assicurare la conservazione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori.

Accordo- art. 31

Articolo 31
Misure cautelari
1. Nelle more dalla soluzione di una controversia secondo la presente parte, le parti alla controversia fanno tutto quanto e' in loro potere per concludere intese provvisorie pratiche.
2. Fatto salvo l'articolo 290 della convenzione, la Corte o il tribunale adito della controversia ai sensi della presente parte puo' stabilire ogni misura cautelare che riterra' opportuna nel caso di specie per tutelare i rispettivi diritti delle parti alla controversia o prevenire ogni danno alle razze in questione, nonche' nei casi di cui all'articolo 7, paragrafo 5 e all'articolo 16 par. 2.
3. Ogni Stato parte al presente Accordo che non e' parte alla convenzione puo' dichiarare che, nonostante l'articolo 290 par. 5 della Convenzione, il Tribunale internazionale del diritto del mare non ha il diritto di stabilire, modificare o rinviare misure cautelari senza il suo accordo.

Accordo- art. 32

Articolo 32
Limitazioni all'applicazione delle procedure di soluzione delle
controversie
L'articolo 297, par. 3 della convenzione si applica altresi' al presente Accordo.

Accordo- art. 33

Articolo 33
Stati non parti al presente Accordo
1. Gli Stati parti incoraggiano gli Stati che non sono parti al presente Accordo a divenirne parte e ad adottare leggi e regolamenti conformi alle disposizioni di detto Accordo.
2. Gli Stati parti, in conformita' con il presente Accordo ed il diritto internazionale, adottano misure in vista di dissuadere le navi battenti la bandiera di Stati non parti dal praticare attivita' pregiudizievoli dell'applicazione effettiva del presente Accordo.

Accordo- art. 34

Articolo 34
Buona fede ed abuso di diritto
Gli Stati parti devono adempiere in buona fede agli obblighi che hanno assunto ai termini del presente Accordo ed esercitare i diritti riconosciuti nel presente Accordo in modi che non costituiscano un abuso del diritto.

Accordo- art. 35

Articolo 35
Responsabilita'
Gli Stati parti sono responsabili secondo il diritto internazionale delle perdite o dei danni loro imputabili per quanto riguarda il presente Accordo.

Accordo- art. 36

Articolo 36
Conferenza di revisione
1. Quattro anni dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite convochera' una conferenza in vista di valutare l'efficacia del presente Accordo per garantire la conservazione e la gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitera' alla conferenza tutti gli Stati parti e gli Stati ed enti che hanno il diritto di divenire parti al presente Accordo, nonche' le organizzazioni intergovernative o non governative che hanno il diritto di partecipare in qualita' di osservatori.
2. La conferenza esaminera' e valutera' in che misura le norme del presente Accordo sono state adeguatamente adattate e proporra', se del caso, i mezzi per rafforzarne il contenuto nonche' i metodi di applicazione per meglio trattare i problemi che potrebbero continuare a nuocere alla conservazione ed alla gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori.

Accordo- art. 37

Articolo 37
Firma
Il presente Accordo e' aperto alla firma di tutti gli Stati e degli altri enti di cui all'articolo primo, paragrafo 2, lettera b) e rimarra' aperto alla firma presso la Sede dell'organizzazione delle Nazioni Unite per dodici mesi a partire dal 4 dicembre 1995.

Accordo- art. 38

Articolo 38
Ratifica
Il presente Accordo e' soggetto alla ratifica degli Stati e degli altri enti di cui all'articolo primo paragrafo 2, lettera b). Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Accordo- art. 39

Articolo 39
Adesione
Il presente Accordo rimane aperto all'adesione degli Stati e degli altri enti di cui all'articolo primo, paragrafo 2, lettera b). Gli strumenti di adesione sono depositati presso il segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.

Accordo- art. 40

Articolo 40
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data di deposito del trentesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato o ente che ratifica l'Accordo o vi aderisce dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica o di adesione, l'Accordo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica o di adesione.

Accordo- art. 41

Articolo 41
Applicazione provvisoria
1. Il presente Accordo e' applicato a titolo provvisorio da ogni Stato, o ente, che consente alla sua applicazione provvisoria ed indirizza a tal fine al depositario una notifica scritta. Tale applicazione provvisoria ha effetto a partire dalla data di ricevimento della notifica.
2. L'applicazione provvisoria da parte di uno Stato o ente termina alla data di entrata in vigore del presente Accordo nei confronti di questo Stato o ente, o quando tale Stato o ente notifica per iscritto al depositario il suo intento di porre fine all'applicazione provvisoria.

Accordo- art. 42

Articolo 42
Riserve ed eccezioni
Il presente Accordo non ammette ne' riserve ne' eccezioni.

Accordo- art. 43

Articolo 43
Dichiarazioni
L'articolo 42 non vieta ad uno Stato, od ente, nel momento in cui firma o ratifica il presente Accordo o vi aderisce, di fare qualsiasi dichiarazione variamente formulata o denominata, volta ad armonizzare le sue leggi ed i suoi regolamenti con il presente Accordo, a condizione che tali dichiarazioni non mirino ad escludere o a modificare l'effetto giuridico delle norme del presente Accordo nella loro applicazione a tale Stato o ente.

Accordo- art. 44

Articolo 44
Relazioni con altri accordi
1. Il presente Accordo non modifica in alcun modo i diritti e gli obblighi degli Stati parti derivanti da altri accordi compatibili con lo stesso, e che non pregiudicano ne' il godimento degli altri Stati parti dei diritti che derivano loro dal presente Accordo, ne' l'esecuzione degli obblighi derivanti dallo stesso Accordo nei loro confronti.
2. Due o piu' Stati parti possono concludere accordi che modificano o sospendono l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e che si applicano unicamente alle loro reciproche relazioni, a condizione che tali accordi non vertano su una disposizione del presente Accordo la cui inosservanza sarebbe incompatibile con la realizzazione del suo obiettivo e del suo fine, ed a condizione inoltre che tali accordi non pregiudichino l'applicazione dei principi fondamentali enunciati nel presente Accordo e non ledano ne' il godimento, da parte di altri Stati parti, dei diritti che derivano loro dal presente Accordo, ne' l'esecuzione degli obblighi derivanti loro dallo stesso Accordo.
3. Gli Stati parti che intendono concludere un accordo di cui al paragrafo 2, notificano agli altri Stati parti, attraverso il depositario dell'Accordo, il loro intento di concludere l'accordo nonche' le modifiche o la sospensione dell'applicazione delle norme del presente Accordo che cio' comporterebbe.

Accordo- art. 45

Articolo 45
Emendamento
1. Ogni Stato parte mediante una comunicazione scritta indirizzata al Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, puo' proporre degli emendamenti al presente Accordo e chiedere la convocazione di una Conferenza incaricata di esaminarli. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmette questa comunicazione a tutti gli Stati parti. Se almeno la meta' degli Stati parti risponde favorevolmente alla richiesta, il Segretario generale convoca la Conferenza entro sei mesi dalla data di trasmissione della comunicazione.
2. La Conferenza di emendamento convocata in applicazione del paragrafo 1, salvo se decide diversamente, applica la procedura per l'adozione di decisioni adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite per gli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e gli stocks di pesci grandi migratori. Essa non dovra' lesinare alcun sforzo per raggiungere, mediante consenso, un accordo sugli emendamenti e non vi dovranno essere votazioni riguardo agli emendamenti fino a quando tutti gli sforzi volti ad ottenere un accordo non siano stati esaurientemente espletati.
3. Dopo essere stati adottati, gli emendamenti al presente Accordo sono aperti alla firma degli Stati parti alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della loro adozione, a meno che gli stessi emendamenti non dispongano diversamente.
4. Gli articoli 38, 39, 47 e 50 si applicano a tutti gli emendamenti al presente Accordo.
5. Per gli Stati parti che li hanno ratificati o vi hanno aderito, gli emendamenti al presente Accordo entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica o di adesione di due terzi degli Stati parti. In seguito, per ciascun Stato parte che ha ratificato un emendamento o che vi ha aderito dopo la data di deposito del numero previsto di strumenti, tale emendamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica o di adesione dello Stato parte.
6. Un emendamento puo' prevedere che la sua entrata in vigore richieda un numero di ratifiche o di adesioni meno elevato o piu' elevato di quello richiesto dal presente articolo.
7. Ogni Stato che diviene parte al presente Accordo dopo l'entrata in vigore di emendamenti secondo il paragrafo 5, e' considerato, quando non abbia espresso un diverso proposito, come essendo:
a) parte al presente Accordo, cosi' come emendato; e
b) parte all'Accordo non emendato per quanto riguarda ogni Stato parte che non e' vincolato da questi emendamenti.

Accordo- art. 46

Articolo 46
Recesso
1. Uno Stato parte puo' recedere dal presente Accordo indirizzando una notifica scritta al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, indicando i motivi del recesso. Il fatto di non indicare i motivi non pregiudica la validita' del recesso.
Quest'ultimo ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, a meno che la notifica stessa non stabilisca una data successiva.
2. Il recesso non pregiudica in alcun modo il dovere di ogni Stato parte di soddisfare qualsiasi obbligo stabilito nel presente Accordo cui sarebbe tenuto ai sensi del diritto internazionale, indipendentemente da detto Accordo.

Accordo- art. 47

Articolo 47
Partecipazione di organizzazioni internazionali
1. Quando un'organizzazione internazionale di cui all'articolo primo dell'annesso IX della Convenzione non ha competenza per l'insieme delle materie regolate dal presente Accordo, l'annesso IX della Convenzione si applica mutatis mutandis alla partecipazione di tale organizzazione internazionale al presente Accordo; tuttavia non sono applicabili le norme di tale Annesso di seguito elencate:
a) Articolo 2, prima fase; e
b) Articolo 3, par. 1.
2. Quando un'organizzazione internazionale di cui all'articolo primo dell'annesso IX della Convenzione ha competenza per l'insieme delle materie regolate dal presente Accordo, le seguenti norme si applicano alla sua partecipazione al presente Accordo:
a) Al momento della firma o dell'adesione, detta organizzazione internazionale fa una dichiarazione volta ad indicare:
i) che ha competenza per l'insieme delle materie disciplinate dal presente Accordo;
ii) che, di conseguenza, i suoi Stati membri non diverranno Stati parti, salvo per quanto riguarda i territori di questi Stati per i
quali essa non esercita alcuna responsabilita'; e
iii) che accetta i diritti e gli obblighi che il presente Accordo impone agli Stati;
b) La partecipazione dell'organizzazione internazionale non conferisce in nessun caso qualsivoglia diritto agli Stati membri di tale organizzazione ai sensi del presente Accordo;
c) In caso di conflitto tra gli obblighi che incombono ad una organizzazione internazionale ai sensi del presente Accordo e quelli che gli incombono ai sensi dell'accordo istitutivo di tale organizzazione o di ogni altro atto connesso, prevalgono gli obblighi derivanti dal presente Accordo.

Accordo- art. 48

Articolo 48
Annessi
1. Gli annessi sono parte integrante del presente Accordo e salvo disposizione contraria ed espressa, un riferimento al presente Accordo rinvia ai suoi Annessi, ed un riferimento ad una parte del presente Accordo rinvia anche agli annessi che vi si riferiscono.
2. Gli annessi possono essere riveduti periodicamente dagli Stati parti. Tali revisioni si basano su considerazioni scientifiche e tecniche. Nonostante le disposizioni dell'articolo 45, se una revisione ad un annesso e' adottata mediante consenso in una riunione degli Stati parti, essa sara' incorporata al presente Accordo ed avra' effetto a partire dalla data della sua adozione o della data che vi e' indicata. Se una revisione ad un annesso non viene adottata per consenso in tale riunione, si applicheranno le procedure di emendamento enunciate all'articolo 45.

Accordo- art. 49

Articolo 49
Depositario
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' Depositario del presente Accordo e degli emendamenti o delle revisioni che vi si riferiscono.

Accordo- art. 50

Articolo 50
Testi facenti fede
I testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo del presente Accordo fanno ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti Plenipotenziari, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
APERTO ALLA FIRMA a New York il quattro dicembre millenovecentonovantacinque in un unico esemplare in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola.

Annesso I- art. 1

ANNESSO I
NORME RICHIESTE PER LA RACCOLTA E LA MESSA IN COMUNE DEI DATI
Articolo primo
Principi generali
1. La raccolta, la compilazione e l'analisi dei dati in tempo opportuno e' essenziale per la conservazione e la gestione efficace degli stocks i cui spostamenti si effettuano sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori. A tal fine sono necessari i dati provenienti dalle peschiere di questi stocks situati in alto mare e nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale; tali dati dovrebbero essere raccolti e compilati in modo tale che sia possibile procedere ad un'analisi statistica utile ai fini della conservazione e della gestione delle risorse ittiche. Tali dati incorporano statistiche sulle catture ed il pescato, nonche' altre informazioni inerenti alle peschiere come dati esatti sui pescherecci ed altri dati utili per la normalizzazione dello sforzo di pesca. I dati raccolti dovrebbero comportare anche delle informazioni sulle specie non previste e sulle specie affini o dipendenti. Tutti i dati vanno verificati in modo da garantirne l'esattezza. La riservatezza dei dati non aggregati va tutelata. La divulgazione di questi dati e' sottoposta alle stesse condizioni di quelle legate alla loro comunicazione.
2. Gli Stati in via di sviluppo ricevono un'assistenza in materia di formazione, nonche' finanziaria e tecnica, per sviluppare le loro capacita' nel settore della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine. L'assistenza deve essere incentrata sul rafforzamento delle capacita' in vista della realizzazione di programmi di raccolta e di verifica dei dati, di programmi di osservazione, di progetti di analisi dei dati e di progetti di ricerca per la valutazione degli stocks.
Dovrebbe essere incoraggiata la partecipazione piu' ampia possibile di esperti scientifici e di responsabili della conservazione e della gestione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori provenienti da Stati in via di sviluppo.

Annesso I- art. 2

Articolo 2
Principi volti a regolamentare la raccolta, la compilazione e lo
scambio di dati
I seguenti principi generali dovranno essere presi in considerazione per stabilire i parametri per la raccolta, la compilazione e lo scambio di dati provenienti da operazioni di pesca di stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e di stocks di pesci grandi migratori:
a) Gli Stati vigilano affinche' si raccolgano nei pescherecci battenti la loro bandiera, dati inerenti alle attivita' di pesca corrispondenti alle caratteristiche operative di ciascun metodo di pesca (ad esempio ciascun numero di barche per la pesca alla sciabica, ciascun ancoraggio per la pesca con il palamite e la paranza scorrevole, ciascun banco sfruttato per la pesca con la canna e ciascuna giornata di pesca per la pesca al traino) sufficientemente dettagliate per agevolare una precisa valutazione degli stocks i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di la' delle zone economiche esclusive e degli stocks di pesci grandi migratori;
b) Gli Stati si accertano che il sistema applicato per verificare l'esattezza dei dati relativi alle peschiere sia appropriato;
c) Gli Stati raccolgono informazioni relative alle peschiere ed altri dati scientifici pertinenti e li presentano tempestivamente e nella forma convenuta all'organizzazione competente o intesa sub-regionale o regionale di gestione delle peschiere qualora esista. In mancanza di tale organizzazione o intesa, gli Stati partecipano ad uno scambio di dati - sia direttamente sia tramite gli altri meccanismi di cooperazione eventualmente da loro stessi stabiliti;
d) Gli Stati convengono, nell'ambito delle organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, o in base ad altre modalita', del tipo di dati da fornire e della loro forma di presentazione, in conformita' con il presente annesso ed in considerazione della natura degli stocks e delle modalita' di sfruttamento nella regione. Tali organizzazioni o intese dovranno sollecitare gli stati, o gli enti non membri o non partecipanti a fornire dati sulle attivita' di pesca pertinenti delle navi battenti la loro bandiera;
e) Le organizzazioni o le intese raccolgono i dati e li comunicano tempestivamente e nella forma convenuta a tutti gli Stati interessati secondo le modalita' o condizioni che hanno stabilito;
f) Gli esperti scientifici dello Stato di bandiera e dell'organizzazione o intesa di gestione delle peschiere sub- regionali o regionali competenti analizzano i dati, separatamente o di comune accordo a seconda di come convenga.

Annesso I- art. 3

Articolo 3
Dati di base relativi alle peschiere
1. Gli Stati riuniscono e mettono a disposizione dell'organizzazione competente o intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, i tipi di dati di seguito elencati, in maniera sufficientemente dettagliata per agevolare una precisa valutazione degli stocks secondo procedure stabilite di comune accordo:
a) serie cronologiche relative alle catture ed al pescato, per ogni peschiera e per ogni flottiglia;
b) quantitativi pescati in numero o in peso nominale, o entrambi, per ogni specie (specie previste e non previste), secondo come convenga per ciascuna peschiera. (L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura definisce il peso nominale come l'equivalente, in peso vivo, degli sbarchi);
c) quantitativi rigettati - ivi compresi i dati preventivi se necessario - in numero o in peso nominale per specie, a seconda di come convenga per ciascuna peschiera;
d) statistiche relative al pescato, come piu' opportuno per ciascun metodo di pesca;
e) Luogo della pesca, data ed ora delle catture ed altre statistiche relative alle operazioni di pesca a seconda di come convenga.
2. Gli Stati devono anche raccogliere, se del caso, e mettere a disposizione dell'organizzazione competente o dell'intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, informazioni complementari utili per la valutazione delle razze, in particolare:
a) la composizione delle catture (dimensioni, peso e sesso);
b) altri dati biologici utili per la valutazione degli stocks (eta', crescita, ricostituzione, ripartizione, identita' degli stocks ecc.);
c) altri studi - pertinenti (studi sull'abbondanza degli stocks, studi sulla biomassa, studi idroacustici, studi sui fattori ecologici che influenzano l'abbondanza degli stocks e studi oceanografici ed ecologici ecc.).

Annesso I- art. 4

Articolo 4
Informazioni relative ai pescherecci
1. Gli Stati dovranno raccogliere i tipi di dati elencati in appresso, relativi ai pescherecci, per normalizzare la composizione delle flotte e la capacita' di pesca e convertire le differenti misure del pescato ai fini dell'analisi dei dati relativi alle catture ed al pescato:
a) identita', bandiera e porto d'immatricolazione del peschereccio;
b) tipo del peschereccio;
c) Caratteristiche del peschereccio: materiale di costruzione, data di costruzione, lunghezza registrata, stazza lorda, potenza dei principali motori, capacita' di carico, metodi di stoccaggio della catture ecc.);
d) descrizione delle attrezzature di pesca (tipo, caratteristiche, quantita' ecc.).
2. Lo stato di bandiera raccoglie le seguenti informazioni:
a) strumenti di navigazione e di posizionamento;
b) materiale di comunicazione e prefisso radiofonico internazionale;
c) organico dell'equipaggio.

Annesso I- art. 5

Articolo 5
Comunicazione di dati
Ogni stato deve accertarsi che i pescherecci battenti la sua bandiera comunichino alla sua amministrazione nazionale per la pesca e, qualora convenuto all'organizzazione competente o intesa di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, i dati registrati nel libro di bordo concernenti le catture e il pescato, ivi compresi i dati relativi alle operazioni di pesca d'altura, ad intervalli sufficientemente ravvicinati in conformita' con la regolamentazione nazionale e gli obblighi regionali e internazionali. Tali dati saranno comunicati, se del caso, via radio, telex, telefax o collegamento satellite, o con altri mezzi.

Annesso I- art. 6

Articolo 6
Verifica dei dati
Gli Stati o se del caso le organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, dovranno prevedere dei meccanismi per verificare i dati relativi alle peschiere, come ad esempio:
a) verifica della posizione per mezzo di sistemi di monitoraggio dei pescherecci;
b) programmi di osservazione scientifica per controllare le catture, il pescato, la composizione delle catture (specie previste e non previste) ed altri aspetti delle operazioni di pesca;
c) rapporti richiesti alle navi sulle loro campagne, gli sbarchi ed i
trasbordi; e
d) verifica mediante un sondaggio in banchina.

Annesso I- art. 7

Articolo 7
Scambio di dati
1. I dati raccolti dagli Stati di bandiera devono essere messi a disposizione degli altri Stati di bandiera e degli Stati costieri interessati, tramite le organizzazioni competenti o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali. Tali organizzazioni o intese raccolgono i dati che comunicheranno tempestivamente e nella forma convenuta, a tutti gli Stati interessati, secondo le modalita' e condizioni stabilite pur preservando la riservatezza dei dati non aggregati; per quanto possibile si dovranno mettere a punto sistemi di gestione delle banche dati che consentano di accedere agevolmente alle stesse.
2. A livello mondiale la raccolta e la divulgazione dei dati dovrebbe aver luogo tramite l'organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). Qualora non esistano organizzazioni o intese di gestione di peschiere sub-regionali o regionali, la FAO potrebbe anche incaricarsi della raccolta e della divulgazione di dati a livello sub-regionale o regionale con l'accordo degli Stati interessati.

Annesso II

ANNESSO II
DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DI PUNTI DI RIFERIMENTO PRUDENZIALI AI FINI DELLA CONSERVAZIONE E DELLA GESTIONE DEGLI STOCKS I CUI SPOSTAMENTI SI EFFETTUANO SIA ALL'INTERNO SIA AL DI LA' DELLE ZONE
ECONOMICHE ESCLUSIVE E DEGLI STOCKS DI PESCI GRANDI MIGRATORI
1. Si considera punto di riferimento prudenziale un valore di stima ottenuto con un metodo scientifico convenuto, indicativo dello stato della risorsa e della peschiera e che puo' servire da guida ai fini della gestione delle peschiere.
2. Due tipi di punti di riferimento prudenziali dovrebbero essere utilizzati: i punti di riferimento ai fini della conservazione o punti critici, ed i punti di riferimento ai fini della gestione o punti bersaglio. I punti critici stabiliscono dei limiti destinati a mantenere la gestione ad un livello biologicamente sicuro che consenta di ottenere il rendimento massimo costante. I punti di riferimento bersaglio mirano a conseguire gli obiettivi in materia di gestione.
3. Per ogni stock dovrebbero essere fissati punti di riferimento prudenziali in funzione, in particolare, della capacita' di riproduzione e di ricostituzione della razza in oggetto e delle caratteristiche del suo sfruttamento, nonche' di altre cause di mortalita' e di fattori d'incertezza importanti.
4. Le strategie di gestione mirano a mantenere o a ristabilire le razze di specie sfruttate e se del caso quelle delle specie affini o dipendenti, a livelli compatibili con i punti di riferimento prudenziali preliminarmente stabiliti. Tali punti di riferimento fanno scattare misure di conservazione e di gestione preliminarmente stabilite di comune accordo. Le strategie di gestione includono anche le misure da applicare quando i punti di riferimento prudenziali stanno per essere raggiunti.
5. Le strategie di gestione delle peschiere fanno in modo che il rischio di sorpasso dei punti di riferimento critici sia minimo. Se una razza cala, o rischia di calare al di sotto di un punto di riferimento critico, dovranno essere adottate misure di conservazione e di gestione per aiutare la sua ricostituzione. Le strategie di gestione delle peschiere fanno in modo che i punti di riferimento bersaglio non siano in media superati.
6. Quando i dati necessari per determinare i punti di riferimento per una peschiera mancano o sono insufficienti, si fissano dei punti di riferimento provvisori, che potranno essere definiti per analogia a stocks piu' conosciuti paragonabili. In questi casi, le attivita' di osservazione della peschiera saranno rafforzate ed i punti di riferimento provvisori saranno riveduti mano a mano che dati supplementari sono disponibili.
7. Il tasso di mortalita' dovuto alla pesca che consente di assicurare il rendimento massimo costante e' considerato come criterio minimo per i punti di riferimento critici. Per gli stocks che non sono sfruttati in eccesso, le strategie di gestione delle peschiere fanno in modo che la mortalita' dovuta alla pesca non superi quella che corrisponde al rendimento massimo costante, e che la biomassa non scenda al di sotto di una soglia prefissata. Per gli stocks sfruttati in eccesso, l'obiettivo per la ricostituzione e' costituito dal rendimento massimo costante.
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