Monitoring Gesetzessammlung

052U0636

IT - Leggi di Ratifica

052U0636

Ratifica del decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354, concernente provvidenze economiche a favore dei primi avieri del ruolo specialisti, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di servizio effettivo, ed estensione delle norme in esso contenute ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio. (LEGGE 17 maggio 1952 n. 636)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il decreto legislativo 17 febbraio 1948, n. 354 , e' ratificato.

Art. 2

Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto di cui all'art. 1, sono estese, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai primi avieri del ruolo servizi, categoria governo, raffermati, che abbiano prestato almeno sei anni di servizio effettivo.

Art. 3

Alla copertura della maggiore spesa di lire 5.225.000 derivante dalla presente legge, a carico dell'esercizio 1951-52 sara' fatto fronte mediante una corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 176 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il predetto esercizio.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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