071U0799
071U0799
Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra l'Italia e la Romania, conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967. (LEGGE 21 giugno 1971 n. 799)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra l'Italia e la Romania conclusa a Bucarest l'8 agosto 1967.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 50 della convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 giugno 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO - RESTIVO - PRETI - GIOLITTI - ATTAGUILE Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Convenzione - art. 1
Convenzione consolare tra la Repubblica italiana
e la Repubblica socialista di Romania
PREAMBOLO
La Repubblica italiana e la Repubblica Socialista di Romania,
Nel desiderio di regolare le relazioni consolari e di contribuire
cosi' allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi,
Hanno deciso di concludere una Convenzione Consolare e hanno
nominato a tale scopo come loro plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana
l'On. Prof. Amintore Fanfani, Ministro degli Affari Esteri
Il Presidente del Consiglio di Stato della Repubblica Socialista di
Romania
il Signor Corneliu Manescu, Ministro degli Affari Esteri
i quali, dopo lo scambio dei loro pieni poteri trovati in buona e
conveniente forma, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, le espressioni:
a) "Stato d'invio" designa l'Alta Parte contraente che istituisce
l'ufficio consolare;
b) "Stato di residenza" designa l'Alta Parte contraente nel
territorio della quale e' istituito l'ufficio consolare;
c) "ufficio consolare" designa ogni Consolato Generale, Consolato
o Vice Consolato;
d) "circoscrizione consolare" designa il territorio fissato per
l'esercizio delle funzioni da parte di un ufficio consolare;
e) "Capo dell'ufficio consolare" designa la persona incaricata di
agire in questa qualita';
f) "funzionario consolare" designa ogni persona che esercita le
funzioni consolari, ivi compreso il Capo dell'ufficio consolare;
g) "impiegato consolare" designa ogni persona impiegata nei
servizi amministrativi o tecnici dell'ufficio consolare;
h) "membro del personale di servizio" designa ogni persona
addetta al servizio domestico di un ufficio consolare;
i) "membri dell'ufficio consolare" designa i funzionari
consolari, impiegati consolari e membri del personale di servizio;
j) "membri del personale consolare" designa i funzionari
consolari diversi dal Capo dell'ufficio consolare, gli impiegati
consolari e i membri del personale di servizio;
k) "membri di famiglia" designa il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti del membro dell'ufficio consolare e del suo coniuge,
nonche' i fratelli e le sorelle di ambedue purche' conviventi e a
carico;
l) "locali consolari" designa gli edifici o le parti di edifici e
il terreno annesso, chiunque ne sia il proprietario, i quali sono
utilizzati esclusivamente agli scopi dell'ufficio consolare;
m) "archivio consolare" comprende tutte le carte, documenti;
corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri
dell'ufficio consolare, come anche il materiale di cifra, gli
schedari e i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
Istituzione degli uffici consolari
1. Ciascuna delle Parti contraenti puo' istituire uffici consolari nel territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima.
2. La sede dell'ufficio consolare, la sua classe e la sua circoscrizione sono fissati di comune accordo tra le Parti contraenti.
3. Modifiche ulteriori non possono essere apportate dallo Stato d'invio alla sede dell'ufficio consolare, alla sua classe e alla sua circoscrizione che con il consenso dello Stato di residenza.
Convenzione - art. 3
Articolo 3
Lettere patenti e exequatur
1. Lo Stato d'invio trasmettera' per via diplomatica le lettere patenti al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.
2. Il Capo dell'ufficio consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni con l'autorizzazione dello Stato di residenza, che gli e' accordata sotto forma di exequatur, dopo la presentazione delle lettere patenti.
3. Le lettere patenti devono attestare il nome, il cognome e la classe del Capo dell'ufficio consolare, la circoscrizione consolare e la sede dell'ufficio consolare.
4. In attesa del rilascio dell'exequatur, il Capo dell'ufficio consolare puo' essere ammesso dallo Stato di residenza con autorizzazione provvisoria all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso le disposizioni della presente Convenzione sono a lui applicabili.
Convenzione - art. 4
Articolo 4
Notifica alle Autorita' della circoscrizione consolare
Dal momento in cui il Capo dell'ufficio consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informarne immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare.
Lo Stato di residenza e' tenuto altresi', ad assicurare le misure necessarie affinche' il Capo dell'ufficio consolare possa adempiere alle proprie funzioni.
Convenzione - art. 5
Articolo 5
Esercizio delle funzioni consolari
1. Le funzioni consolari saranno esercitate dai funzionari consolari dello Stato d'invio.
2. Le funzioni consolari possono essere esercitate anche, se del caso, da agenti diplomatici facenti parte della Missione Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza; in tal caso saranno rispettati i diritti e gli obblighi degli agenti diplomatici.
3. Le funzioni consolari non potranno essere esercitate fuori della circoscrizione consolare, se non con il previo consenso dello Stato di residenza.
Convenzione - art. 6
Articolo 6
Gerente ad interim
1. Nel caso in cui il Capo dell'ufficio consolare si trovi nella impossibilita' di adempiere alle proprie funzioni, o se l'ufficio e' vacante, la direzione dell'ufficio consolare puo' essere temporaneamente affidata ad un funzionario consolare facente parte dello stesso ufficio consolare, di un altro ufficio consolare dello Stato, d'invio situato nel territorio dello Stato di residenza, oppure ad un agente diplomatico facente parte della Missione Diplomatica dello Stato d'invio nello Stato di residenza.
2. Il nome e il cognome della persona designata in qualita' di gerente ad interim verranno previamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.
3. Il gerente ad interim usufruira' dei diritti, delle immunita' e dei privilegi accordati al Capo dell'ufficio consolare dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
Numero e cittadinanza dei membri dell'ufficio consolare
1. Lo Stato d'invio stabilisce il numero dei membri dell'ufficio consolare in relazione al volume del lavoro ed alle necessita' di un normale svolgimento delle attivita' dello stesso ufficio.
Lo Stato di residenza potra' tuttavia chiedere che l'effettivo di cui sopra venga contenuto nei limiti che esso considera ragionevoli e normali tenuto conto delle condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e delle effettive necessita' dell'ufficio consolare.
2. I funzionari consolari devono essere cittadini dello Stato d'invio i quali non abbiano residenza nel territorio dello Stato di residenza e non siano inviati in tale Stato con altre mansioni. I membri dell'ufficio consolare non possono esercitare il commercio o una professione nel territorio dello Stato di residenza.
3. Nei loro rapporti reciproci le Parti contraenti non faranno uso di consoli onorari.
4. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare possono essere solo cittadini dello Stato d'invio o dello Stato di residenza.
5. Il nome, il cognome ed il rango dei funzionari consolari, escluso il Capo dell'ufficio consolare, nonche' il nome ed il cognome degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio dell'ufficio consolare saranno previamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.
6. Lo Stato di residenza rilascia a ciascun funzionario consolare un documento che attesta la sua qualita'.
Convenzione - art. 8
Articolo 8
Fine delle funzioni di un membro dell'ufficio consolare
1. Le funzioni di un membro dell'ufficio consolare hanno fine in particolare per:
a) la notifica dello Stato d'invio, allo Stato di residenza che le sue funzioni sono terminate;
b) il ritiro dell'exequatur;
c) la notifica allo Stato d'invio che lo Stato di residenza ha cessato di considerare la persona in questione come membro del personale consolare.
2. Lo Stato di residenza puo' in qualsiasi momento rendere noto allo Stato d'invio che un funzionario consolare e' persona non grata o che un impiegato consolare o un membro del personale di servizio non sono accettabili. In tal caso, lo Stato d'invio richiamera' il funzionario consolare e porra' fine all'attivita' dell'impiegato consolare o del membro del personale di servizio dell'ufficio consolare.
3. Se entro un termine ragionevole, lo Stato d'invio non da' seguito a quanto gli e' stato notificato, lo Stato di residenza potra', secondo il caso, ritirare l'exequatur del Capo dell'ufficio consolare, oppure notificare allo Stato d'invio per via diplomatica la decisione presa di non considerare piu' la persona come funzionario consolare, impiegato consolare o membro del personale di servizio dell'ufficio consolare.
4. Nelle situazioni menzionate ai paragrafi 2 e 3 lo Stato di residenza non e' obbligato ad informare lo Stato d'invio dei motivi della decisione presa.
Convenzione - art. 9
Articolo 9
Scopi dell'attivita' consolare
I funzionari consolari favoriscono, con le loro attivita', lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali, culturali, scientifiche e turistiche tra le Parti contraenti e contribuiscono a promuovere le relazioni amichevoli tra di esse.
Convenzione - art. 10
Articolo 10
Protezione degli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini
Nella circoscrizione consolare i funzionari consolari proteggono e difendono tutti i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini, nei limiti consentiti dal diritto internazionale.
Convenzione - art. 11
Articolo 11
Registrazione dei cittadini dello Stato d'invio
I funzionari consolari possono registrare i cittadini dello Stato d'invio che hanno il domicilio o la residenza nella loro circoscrizione consolare, il che non esenta questi cittadini dall'obbligo di rispettare le leggi e regolamenti dello Stato di residenza concernenti la registrazione degli stranieri.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
Rappresentanza dei cittadini in giudizio e davanti alle altre autorita' dello Stato di residenza
I funzionari consolari sono autorizzati a prendere provvedimenti per assicurare ai cittadini dello Stato d'invio la rappresentanza appropriata in giudizio e davanti alle altre Autorita' dello Stato di residenza. Essi possono chiedere, in conformita' alle leggi e ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi dei cittadini quando, a causa della loro assenza o per ogni altra ragione, non possono difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.
Convenzione - art. 13
Articolo 13
Rilascio dei passaporti e dei visti
I funzionari consolari rilasciano passaporti ed ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio, nonche' visti alle persone che desiderano recarsi nello Stato d'invio.
Convenzione - art. 14
Articolo 14
Funzioni in materia di stato civile
1. I funzionari consolari hanno diritto di registrare la nascita e il decesso dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i certificati relativi. Cio' non esime le persone interessate dal richiedere le registrazioni previste dalle leggi dello Stato di residenza, per quanto riguarda la nascita e il decesso.
2. I funzionari consolari hanno il diritto di celebrare matrimoni tra cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i relativi certificati. Essi informeranno immediatamente di cio' le competenti Autorita' dello Stato di residenza.
3. Le competenti Autorita' locali dello Stato di residenza informeranno senza ritardo l'ufficio consolare del decesso di un cittadino dello Stato d'invio.
Convenzione - art. 15
Articolo 15
Funzioni in materia di tutela e curatela
1. I funzionari consolari possono intervenire presso le Autorita' competenti, nei limiti ammessi dalle leggi dello Stato di residenza, per la tutela e la curatela in favore dei propri cittadini, e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti.
2. I funzionari consolari saranno informati, non appena possibile, dalle competenti Autorita' dello Stato di residenza, di tutti i casi in cui occorrera' provvedere alla nomina di un tutore o di un curatore per un cittadino dello Stato d'invio.
Convenzione - art. 16
Articolo 16
Funzioni notarili
1. Nella circoscrizione consolare i funzionari consolari sono autorizzati a compiere - nei locali consolari, nell'abitazione dei cittadini dello Stato d'invio, a bordo di nave o aeromobile che battono bandiera dello stesso Stato - i seguenti atti:
a) ricevere, redigere, certificare e autenticare le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio;
b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;
c) redigere, certificare o autenticare i contratti conclusi tra cittadini dello Stato d'invio nonche' atti giuridici unilaterali, a meno che i contratti e gli atti non siano contrari alle leggi dello Stato di residenza; i funzionari consolari, tuttavia, non sono autorizzati a redigere, certificare o autenticare i contratti e gli altri atti giuridici relativi alla costituzione, alla modificazione ed alla estinzione di diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza;
d) tradurre e legalizzare ogni specie di documento emanato dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato d'invio;
e) legalizzare e certificare la firma dei documenti di ogni natura emanati dalle Autorita' o dai funzionari dello Stato di residenza e che debbano produrre effetti nello Stato d'invio;
f) apporre la data certa ai documenti e autenticare sui documenti di ogni natura la firma dei cittadini dello Stato d'invio, a condizione che il tenore del documento non sia in contrasto con le leggi dello Stato di residenza.
2. Gli atti previsti al n. 1 hanno nello Stato di residenza lo stesso valore giuridico e probatorio degli atti autenticati, legalizzati o certificati dalle competenti Autorita' di questo Stato.
Convenzione - art. 17
Articolo 17
Funzioni in materia di successione
1. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio muoia nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorita' competente di quest'ultimo ne informera' senza ritardo l'ufficio consolare e comunichera' tutte le informazioni di cui dispone sugli eredi, i legatari, il loro domicilio o residenza, l'attivo della successione e l'eventuale esistenza di un testamento. La detta Autorita' fara' un'analoga comunicazione all'ufficio consolare dello Stato d'invio nel caso in cui sara' stata informata che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo.
2. L'Autorita' competente dello Stato di residenza informera' senza ritardo l'ufficio consolare dello Stato d'invio quando i chiamati all'eredita' in una successione aperta nel territorio dello Stato di residenza siano cittadini dello Stato d'invio.
3. L'Autorita' competente dello Stato di residenza notifichera' senza ritardo all'ufficio consolare dello Stato d'invio le misure che essa ha preso per la conservazione e l'amministrazione dei beni ereditari che sono restati nel proprio territorio in seguito alla morte di un cittadino dello Stato d'invio.
I funzionari consolari possono prestare il proprio aiuto, direttamente o per mezzo di un delegato, alla esecuzione delle misure previste nell'alinea precedente.
4. Se dopo il compimento delle formalita' di successione nel territorio dello Stato di residenza, i mobili della successione o il ricavato della vendita dei mobili o immobili spettano a un erede o a un legatario che ha residenza nel territorio dello Stato d'invio e che non ha partecipato alla procedura della successione e che non ha designato un rappresentante, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno trasmessi all'ufficio consolare dello Stato d'invio per essere messi a disposizione dell'erede o del legatario a condizione:
a) che gli organi competenti abbiano autorizzato la trasmissione dei beni della successione o del ricavato della loro vendita;
b) che tutti i debiti ereditari, dichiarati nel termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti.
5. Nel caso in cui un cittadino dello Stato d'invio muoia mentre si trova provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza, i suoi effetti personali saranno trasmessi senz'altra formalita' all'ufficio consolare dello Stato d'invio, ad eccezione di quelli che sono acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento della morte. L'esportazione degli effetti personali e la trasmissione delle somme di denaro saranno effettuate con l'osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza.
6. I cittadini dello Stato d'invio godranno, nello Stato di residenza, in cio' che riguarda la realizzazione dei diritti ereditari, dello stesso trattamento riservato ai cittadini di quest'ultimo.
7. Le disposizioni dell'art. 12 della presente Convenzione sono ugualmente applicabili in materia di successione.
Convenzione - art. 18
Articolo 18
Funzioni inerenti all'invio di atti
I funzionari consolari possono trasmettere ai cittadini dello Stato d'invio, con domicilio o residenza nel territorio dello Stato di residenza, atti giudiziari ed extragiudiziari provenienti dallo Stato d'invio.
Convenzione - art. 19
Articolo 19
Funzioni relative alla navigazione marittima
1. I funzionari consolari possono accordare assistenza alle navi che battono la bandiera dello Stato d'invio e che entrano in un porto della loro circoscrizione consolare. Inoltre possono, secondo le leggi dello Stato d'invio, ricevere ogni dichiarazione e rilasciare ogni documento concernente:
a) l'immatricolazione di una nave nello Stato di invio o la sua cancellazione dalle matricole;
b) l'armamento o il disarmo di una nave immatricolata nello Stato d'invio;
c) l'iscrizione delle modifiche intervenute nella proprieta' di una nave immatricolata nello Stato di invio e le ipoteche e ogni altro diritto reale gravante su tale nave;
d) l'acquisto di navi straniere destinate ad essere immatricolate nello Stato d'invio o la vendita di navi nazionali all'estero;
e) la demolizione di navi nazionali.
Per quanto riguarda, il disarmo o la demolizione di cui sopra, le Autorita' competenti dello Stato di residenza saranno consultate, se le predette operazioni devono effettuarsi in un porto dello Stato di residenza.
2. I funzionari consolari possono prendere contatto con gli equipaggi delle navi che battono la bandiera dello Stato d'invio, possono visitarli, verificare e confermare i documenti di bordo, nonche' i documenti inerenti al carico e, in generale, assicurare che vengano applicate le leggi sulla navigazione dello Stato d'invio.
Essi possono pure prendere i provvedimenti necessari per assicurare l'ordine e la disciplina sulla nave.
3. In caso di avaria, arrenamento o naufragio, nelle acque nazionali o territoriali dello Stato di residenza, di una nave che batte la bandiera dello Stato d'invio, le competenti Autorita' dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare piu' vicino al luogo dove l'incidente si e' verificato e renderanno noti i provvedimenti presi e le condizioni nelle quali tali provvedimenti sono stati presi, per salvare e proteggere la nave, l'equipaggio, i passeggeri, il carico e le provviste. Tali Autorita' accorderanno pure ai funzionari consolari l'appoggio necessario nel prendere i provvedimenti che si impongono in seguito alla avaria, arrenamento o naufragio e li inviteranno ad assistere alla constatazione delle cause e alla raccolta delle prove. I funzionari consolari possono chiedere alle Autorita' dello Stato di residenza di prendere i provvedimenti necessari al fine di salvare e di proteggere la nave, l'equipaggio, i passeggeri, il carico e le provviste.
4. Qualora il proprietario della nave avariata, arenata o naufragata, oppure qualsiasi altra persona autorizzata ad agire in suo nome non puo' prendere i provvedimenti necessari riguardanti la nave, il carico o le provviste, i funzionari consolari possono prendere tali provvedimenti in nome del proprietario o della persona autorizzata. Similmente i funzionari consolari possono prendere tali provvedimenti nei riguardi del carico o delle provviste, che sono di proprieta' di cittadini dello Stato d'invio portati nel porto o trovati sulla nave che si e' arenata o ha fatto naufragio. Nessun genere di tasse doganali sara' percepito per una nave naufragata o per il carico o le sue provviste, a meno che queste non vengano messe in commercio nello Stato di residenza.
5. Nel caso in cui le Autorita' dello Stato di residenza intendano prendere provvedimenti di assicurazioni, di esecuzioni o qualsiasi altra misura di costrizione sulle navi che battono la bandiera dello Stato d'invio, conformemente alla loro competenza, esse ne daranno previo avviso all'ufficio consolare, affinche' un funzionario consolare possa assistere all'attuazione di simili provvedimenti. Se, nei casi urgenti, la notifica all'ufficio consolare non e' stata possibile ed il funzionario consolare non e' stato presente nel momento in cui erano presi i provvedimenti, le Autorita' dello Stato di residenza informeranno immediatamente l'ufficio consolare dei provvedimenti presi. L'ufficio consolare sara' informato anche nel caso in cui i membri dell'equipaggio della nave debbano essere interrogati dalle Autorita' dello Stato di residenza.
Le disposizioni contenute in questo paragrafo non si riferiscono al controllo doganale, sanitario e a quello dei passaporti.
6. Quanto previsto nel presente articolo non si applica alle navi da guerra.
Convenzione - art. 20
Articolo 20
Funzioni relative, alla navigazione aerea
Le disposizioni dell'art. 19 sono analogamente applicabili alla navigazione aerea, a condizione che non siano in contrasto con altre convenzioni in vigore tra le due Parti contraenti.
Convenzione - art. 21
Articolo 21
Altre funzioni consolari
I funzionari consolari possono esercitare qualsiasi altra funzione consolare loro affidata dallo Stato d'invio e nei riguardi della quale lo Stato di residenza, essendone informato, non si e' opposto.
Convenzione - art. 22
Articolo 22
Facilitazioni accordate alle attivita' dell'ufficio consolare
Lo Stato di residenza accorda ogni facilitazione per il compimento delle funzioni dell'ufficio consolare.
Convenzione - art. 23
Articolo 23
Uso dello stemma e della bandiera nazionale
1. Sulla sede dell'ufficio consolare puo' essere posto lo scudo con lo stemma dello Stato d'invio e l'iscrizione con la denominazione dell'ufficio consolare.
2. Sulla sede dell'ufficio consolare puo' essere inalberata la bandiera dello Stato d'invio. La bandiera di questo Stato puo' essere inalberata pure sui mezzi di trasporto usati dal Capo dell'ufficio consolare nell'esercizio della sua attivita' ufficiale.
3. Nell'esercizio del diritto accorciato dal presente articolo, sara' tenuto conto delle leggi, dei regolamenti ed usi dello Stato di residenza.
Convenzione - art. 24
Articolo 24
Facilitazioni per ottenere locali ed abitazioni
1. Lo Stato di residenza deve, nell'ambito delle sue leggi e dei suoi regolamenti, sia facilitare l'acquisto sul suo territorio, da parte dello Stato d'invio, dei locali necessari all'ufficio consolare, sia aiutare lo Stato d'invio a procurarseli altrimenti.
2. Lo Stato di residenza deve ugualmente aiutare l'ufficio consolare, se questo ne ha bisogno, ad ottenere alloggi convenienti per i suoi membri.
Convenzione - art. 25
Articolo 25
Inviolabilita' dei locali consolari
1. I locali consolari sono inviolabili. Le Autorita' dello Stato di residenza non possono penetrare nei locali consolari, salvo che con il consenso del Capo dell'ufficio consolare, della persona da lui designata o del Capo della Missione diplomatica dello Stato di invio.
2. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare le misure adeguate per impedire che i locali consolari siano invasi o danneggiati e per impedire che la tranquillita' dell'ufficio consolare sia turbata o ne sia sminuita la dignita'.
3. I locali consolari, i mobili e i beni dell'ufficio consolare, come pure i suoi mezzi di trasporto, non possono, in nessun caso essere oggetto di requisizione per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilita'.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' alla residenza del Capo dell'ufficio consolare, a condizione che essa sia adibita esclusivamente a questo fine e si trovi nello stesso edificio in cui sono situati i locali consolari.
Convenzione - art. 26
Articolo 26
Esenzione fiscale dei locali consolari
1. I locali consolari e la residenza del Capo dell'ufficio consolare, siano essi di proprieta' dello Stato d'invio o in locazione, sono esenti da ogni imposta o tassa di qualsiasi genere, nazionale, regionale, provinciale, comunale, purche' non si tratti di tasse percepite quale remunerazione per servizi particolari.
2. In caso di immobili tenuti in locazione, l'esenzione fiscale di cui al paragrafo 1 non verra' applicata, se le imposte o le tasse, conformemente alle leggi dello Stato di residenza, non sono a carico del locatario.
Convenzione - art. 27
Articolo 27
Inviolabilita' degli archivi
Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento ed in qualsiasi luogo essi si trovino.
Convenzione - art. 28
Articolo 28
Liberta' di comunicazione
1. Lo Stato di residenza permettera' e facilitera' agli uffici consolari dello Stato d'invio la liberta' di comunicazione con il proprio Governo, nonche' con le Missioni diplomatiche e con altri uffici consolari dello Stato d'invio, sia che si trovino nello Stato di residenza o in altri Stati. A questo scopo gli uffici consolari potranno utilizzare tutti i mezzi pubblici di comunicazione, i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare, messaggi in chiaro o in cifra. Tuttavia, l'ufficio consolare non potra' installare ne' utilizzare una radio emittente se non con il previo ed espresso consenso dello Stato di residenza.
2. La corrispondenza ufficiale dell'ufficio consolare non puo' essere trattenuta o esaminata in quanto inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" si riferisce a tutta la corrispondenza relativa all'ufficio consolare e alle sue funzioni.
3. La valigia consolare non puo' essere aperta, ne' trattenuta.
Tuttavia, se le Autorita' competenti dello Stato di residenza hanno motivi fondati per credere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti stabiliti dal paragrafo 4 del presente articolo, esse possono chiedere che la valigia sia rinviata al suo luogo d'origine.
4. La valigia consolare, o i suoi colli, se formata da piu' colli, deve essere sigillata, deve avere i segni esterni visibili del suo carattere e non puo' contenere altro all'infuori della corrispondenza ufficiale o dei documenti ed oggetti destinati esclusivamente all'uso dell'ufficio consolare.
5. Il corriere consolare deve possedere un documento ufficiale attestante la sua qualita' ed il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare.
Non puo' essere corriere diplomatico o consolare un cittadino dello Stato di residenza, o residente in permanenza in tale Stato.
Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere e' protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilita' personale e non puo' essere sottoposto ad arresto ne' a qualsiasi forma di fermo o detenzione.
6. La valigia consolare puo' essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile commerciale che deve arrivare ad un punto d'entrata autorizzato. Tale comandante deve essere fornito di un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non e' considerato come un corriere consolare. A seguito di una intesa con le autorita' locali competenti, l'ufficio consolare puo' inviare uno dei suoi membri a prendere possesso direttamente e liberamente della valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.
Convenzione - art. 29
Articolo 29
Comunicazione con i cittadini dello Stato d'invio e loro protezione
1. I funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della loro circoscrizione consolare, di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio, di visitarli, di consigliarli e, quando e' necessario, di assicurare loro, l'assistenza e la rappresentanza in giudizio. I cittadini dello Stato d'invio possono comunicare con i funzionari consolari e far loro visita.
2. Le competenti Autorita' dello Stato di residenza informeranno senza ritardo e in ogni caso entro tre giorni l'ufficio consolare dello Stato d'invio quando nella sua circoscrizione consolare un cittadino di questo Stato e' stato arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale.
3. I funzionari consolari hanno il diritto, nelle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, di ricevere corrispondenza o altre comunicazioni dal cittadino dello Stato d'invio che si trova in stato di arresto preventivo, o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale, di visitarlo e di comunicare con lui dopo il termine di 7 giorni dalla data dell'annunzio del provvedimento dell'arresto o di qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale.
4. Le Autorita' competenti dello Stato di residenza porteranno a conoscenza del cittadino dello Stato di invio in istato di custodia preventiva o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale, le possibilita' di comunicazione stabilite dal presente articolo.
5. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio che si trovano in istato di detenzione in esecuzione di una condanna, nonche' di visitarli, con il rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza.
Convenzione - art. 30
Articolo 30
Comunicazione con le Autorita' dello Stato di residenza
Nell'esercizio delle funzioni loro spettanti in conformita' alla presente Convenzione, i funzionari consolari possono indirizzarsi:
a) alle competenti Autorita' locali della loro circoscrizione consolare;
b) alle Autorita' centrali dello Stato di residenza, se e nella misura in cui le leggi e le usanze dello Stato di residenza e gli accordi internazionali lo permettano.
Convenzione - art. 31
Articolo 31
Liberta' di spostamento
Salvo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti relativi alle zone il cui accesso e' proibito o sottoposto a disciplina particolare per ragioni di sicurezza nazionale, lo Stato di residenza, assicura la liberta' di spostamento e di circolazione nel proprio territorio a tutti i membri dell'ufficio consolare.
Convenzione - art. 32
Articolo 32
Diritti e tasse consolari
1. L'Ufficio consolare puo' percepire sul territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse che le leggi e i regolamenti dello Stato d'invio prevedono per gli atti consolari.
2. Le somme percepite quali diritti e tasse previste al paragrafo 1 del presente articolo sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.
Convenzione - art. 33
Articolo 33
Facilitazioni per i membri dell'ufficio consolare
Lo Stato di residenza prendera' tutti i provvedimenti per assicurare ai membri dell'ufficio consolare la possibilita' di svolgere la propria attivita' e di godere delle immunita' e dei privilegi accordati dalla presente Convenzione.
Convenzione - art. 34
Articolo 34
Protezione dei funzionari consolari
Lo Stato di residenza trattera' i funzionari consolari con il rispetto che e' loro dovuto e prendera' tutte le misure necessarie per impedire qualsiasi pregiudizio alla loro persona, alla loro liberta' e alla loro dignita'.
Convenzione - art. 35
Articolo 35
Immunita' dalla giurisdizione
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non sono sottoposti alla giurisdizione delle Autorita' giudiziarie o amministrative dello Stato di residenza per le attivita' svolte nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
2. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, non si applicano in caso di azione civile:
a) risultante dalla conclusione di un contratto stipulato da un funzionario consolare o da un impiegato consolare, purche' non sia stato da lui concluso implicitamente o esplicitamente in qualita' di mandatario dello Stato d'invio;
b) intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave o un aeromobile.
Convenzione - art. 36
Articolo 36
Inviolabilita' personale dei funzionari consolari
1. I funzionari consolari, anche per le attivita' svolte all'infuori delle attribuzioni connesse alla loro qualita', non possono essere sottoposti:
a) a provvedimenti di fermo o detenzione preventiva, se non nel caso in cui abbiano commesso sul territorio dello Stato di residenza un reato grave e solo a seguito di una decisione dell'Autorita' giudiziaria competente, nelle condizioni in cui le leggi dello Stato di residenza prevedono che tali provvedimenti siano presi;
b) ad altre misure che privano della liberta' personale, se non nel caso di esecuzione di una decisione giudiziaria definitiva.
2. Per "reato grave" nel senso del presente articolo si intende ogni reato che non sia stato commesso per semplice negligenza e per il quale le leggi dello Stato di residenza prevedono una pena detentiva non inferiore a cinque anni di reclusione.
3. Allorquando una procedura penale e' intrapresa contro un funzionario consolare, questi e' tenuto a presentarsi davanti alle Autorita' competenti. Tuttavia, la procedura deve essere condotta con i riguardi dovuti al funzionario consolare in virtu' della sua posizione ufficiale e, salvo il caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari.
Allorquando, nelle circostanze indicate nel paragrafo 1 del presente articolo, si e' reso necessario di porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, la procedura condotta contro di lui deve essere iniziata nel piu' breve termine.
4. Nel caso in cui sono presi provvedimenti che privano della liberta' personale un funzionario consolare o un impiegato consolare, le competenti Autorita' dello Stato di residenza, informeranno di cio' l'ufficio consolare o la Missione diplomatica dello Stato d'invio.
Convenzione - art. 37
Articolo 37
Disposizioni testimoniali
1. I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza a rispondere come testimoni nel corso di procedure giudiziarie ed amministrative.
Se un funzionario consolare rifiuta di presentarsi o di deporre come testimone, nessuna misura coercitiva o altra sanzione puo' essergli applicata.
Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare non possono rifiutarsi di rispondere quali testimoni, se non nei casi indicati nel paragrafo 3 del presente articolo.
2. L'Autorita' che richiede la testimonianza evitera' di intralciare un funzionario consolare nello svolgimento delle sue funzioni. Essa puo' raccogliere la sua testimonianza nella residenza di lui o presso l'ufficio consolare; oppure accettare una dichiarazione scritta da parte sua, ogni volta che cio' sia possibile.
3. I membri dell'ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti che abbiano riferimento all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza e documenti ufficiali ad esse relativi.
Essi hanno egualmente il diritto di rifiutare di testimoniare in qualita' di esperti in tema di diritto nazionale dello Stato di invio.
4. I funzionari consolari che testimoniano, lo faranno senza prestare giuramento, anche se le leggi dello Stato di residenza prevedono tale condizione; essi possono pero' rilasciare una dichiarazione che attesti la verita' dei fatti affermati.
Convenzione - art. 38
Articolo 38
Esenzioni da prestazioni personali e altri obblighi
1. I membri dell'ufficio consolare che siano cittadini dello Stato d'invio e non siano residenti nello Stato di residenza, sono esenti in questo Stato da obblighi e provvedimenti a carattere militare, da prestazioni personali di qualsiasi natura, nonche' da ogni contributo dovuto in tale vece.
2. I membri dell'ufficio consolare, cosi' come i membri della loro famiglia, sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di immatricolazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.
Convenzione - art. 39
Articolo 39
Esenzioni fiscali
1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari sono esenti da ogni imposta e tassa, personale o reale di ogni natura, ad eccezione:
a) delle imposte indirette che sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili di loro proprieta' situati sul territorio dello Stato di residenza con riserva delle disposizioni dell'articolo 26;
c) delle tasse, imposte ed altri diritti di successione e trasferimento di beni percepiti dallo Stato di residenza, con riserva delle disposizioni della lettera b) dell'articolo 41;
d) delle imposte e tasse sui redditi di ogni natura ricavati nello Stato di residenza ad eccezione dei redditi realizzati per le loro attivita' ufficiali;
e) dei diritti di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo, con riserva delle disposizioni dell'articolo 26.
2. I membri del personale di servizio dell'ufficio consolare, cittadini dello Stato d'invio, sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono in ragione dei loro servizi.
3. I membri dell'ufficio consolare che impiegano personale il cui trattamento o i cui salari non sono esenti dall'imposta sull'entrata nello Stato di residenza devono rispettare gli obblighi che le leggi e i regolamenti di detto Stato impongono ai datori di lavoro in materia di riscossione della detta imposta sull'entrata.
Convenzione - art. 40
Articolo 40
Esenzioni doganali
1. Lo Stato di residenza accordera', conformemente alle sue leggi e regolamenti, ai funzionari consolari l'esenzione dal pagamento di ogni tassa doganale per l'importazione o l'esportazione dal territorio di detto Stato degli oggetti destinati:
a) alle necessita' dell'ufficio consolare;
b) alle necessita' personali dei funzionari consolari, ivi compresi i beni destinati alla loro sistemazione. Gli articoli di consumo non devono superare le quantita' necessarie al fabbisogno diretto dell'interessato.
Le esenzioni cosi' riconosciute non concernono le spese di deposito, trasporto e altri servizi similari.
2. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle esenzioni previste al paragrafo 1 del presente articolo per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della loro prima installazione.
3. I bagagli personali dei funzionari consolari sono esenti da controllo doganale. Essi non possono essere sottoposti al controllo se non nel caso in cui esistano seri motivi per cui si sospetti che contengano oggetti diversi da quelli indicati al paragrafo 1, o dei quali e' vietata l'esportazione o l'importazione dalle leggi dello Stato di residenza, oppure oggetti sottoposti alle leggi di quarantena. In tali casi il controllo deve aver luogo alla presenza del rispettivo funzionario consolare o di un membro della sua famiglia.
Convenzione - art. 41
Articolo 41
Beni di un membro defunto dell'ufficio consolare
In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare, lo Stato di residenza e' tenuto:
a) a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ed eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che formano oggetto di un divieto d'esportazione al momento della morte;
b) a non prelevare tasse, imposte e diritti di ogni natura percepiti per la successione e per il trasferimento dei beni mobili che si trovano nello Stato di residenza a causa della presenza in questo Stato del defunto in quanto membro dell'ufficio consolare.
Convenzione - art. 42
Articolo 42
Esenzione dal regime di sicurezza sociale
1. Salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, i membri dell'ufficio consolare, per quanto concerne i servizi che essi rendono allo Stato d'invio, e i membri della loro famiglia, sono esentati dalla osservanza delle norme di sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato di residenza.
2. L'esenzione prevista dal paragrafo 1 del presente articolo si applica pure ai membri del personale privato che sono al servizio esclusivo dei membri dell'ufficio consolare, a condizione che essi non siano cittadini dello Stato di residenza e non vi abbiano la loro residenza.
3. I membri dell'ufficio consolare, che hanno al loro servizio persone alle quali l'esenzione prevista nel paragrafo 2 del presente articolo non si applica, debbono osservare gli obblighi che le norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza impongono al datore di lavoro.
4. L'esenzione prevista nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non esclude la partecipazione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, in quanto essa sia ammessa da tale Stato.
Convenzione - art. 43
Articolo 43
Rinuncia ai privilegi e alle immunita'
1. Lo Stato d'invio puo' rinunciare, per quanto concerne un membro dell'ufficio consolare, ai privilegi e immunita' previsti dagli articoli 35, 36 e 37.
La rinuncia deve essere sempre espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
2. La rinuncia all'immunita' di giurisdizione per una azione civile non implica la rinuncia alla immunita' di esecuzione della decisione, per la quale e' necessaria una notifica distinta.
Convenzione - art. 44
Articolo 44
Eccezioni a immunita' e privilegi
1. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio dell'ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o cittadini dello Stato d'invio che hanno la residenza nello Stato di residenza non beneficiano delle immunita' e dei privilegi previsti dall'articolo 39 della presente Convenzione.
2. I membri di famiglia dei membri dell'ufficio consolare beneficiano anche dei privilegi riconosciuti a questi ultimi, se sono cittadini dello Stato d'invio o di uno Stato terzo, senza pero' avere la residenza nello Stato di residenza, ad eccezione dei privilegi previsti dall'articolo 37 della presente Convenzione.
Convenzione - art. 45
Articolo 45
Inizio e termine delle immunita' e dei privilegi
1. I membri dell'ufficio consolare beneficiano delle immunita' e dei privilegi previsti nella presente Convenzione dal momento in cui passano la frontiera dello Stato di residenza per occupare il loro posto o dal momento della loro nomina in funzione, se si trovano gia' su questo territorio.
2. I membri di famiglia delle persone menzionate nel paragrafo 1 del presente articolo beneficiano dei privilegi previsti dalla presente Convenzione nella seguente misura:
a) dal momento in cui i membri dell'ufficio consolare incominciano a godere delle immunita' e dei privilegi conformemente al paragrafo 1;
b) dal momento in cui passano la frontiera dello Stato di residenza, se sono entrati in tale territorio dopo la data prevista alla lettera a);
c) dal momento in cui sono diventati membri di famiglia del membro dell'ufficio consolare se hanno ottenuto questa qualita' dopo il momento previsto alla lettera b).
3. Allorche' l'attivita' di un membro dell'ufficio consolare termina, le immunita' ed i privilegi accordatigli, come pure i privilegi dei membri della sua famiglia, cessano nel momento in cui abbandona il territorio dello Stato di residenza o nel momento in cui scade un termine ragionevole accordato a questo scopo.
Le immunita' ed i privilegi degli impiegati consolari e dei membri del personale di servizio, che sono cittadini dello Stato di residenza o cittadini dello Stato d'invio ed hanno residenza nello Stato di residenza, cessano una volta perduta la loro qualita' ufficiale.
4. I privilegi accordati ai membri di famiglia cessano pure dal momento in cui questi non fanno piu' parte della famiglia del membro dell'ufficio consolare. Tuttavia, se queste persone dichiarano di aver intenzione di abbandonare il territorio dello Stato di residenza in un termine ragionevole, i privilegi sussistono fino a quella data.
5. In caso di decesso di un membro dell'ufficio consolare, i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi che sono riconosciuti dalla presente Convenzione, fino all'abbandono del territorio dello Stato di residenza o allo scadere di un termine ragionevole accordato a questo scopo.
Convenzione - art. 46
Articolo 46
Esercizio delle funzioni consolari da parte degli agenti diplomatici
1. L'esercizio delle funzioni consolari da parte degli agenti diplomatici non lede le loro immunita' e i loro privilegi diplomatici.
Quanto qui previsto si applica anche nel caso della nomina di un agente diplomatico in qualita' di gerente ad interim dell'ufficio consolare.
2. I nomi degli agenti diplomatici che esercitano funzioni consolari verranno comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.
Convenzione - art. 47
Articolo 47
Assicurazione per responsabilita' civile
1. Per quanto concerne i veicoli di proprieta' dello Stato d'invio, utilizzati dall'ufficio consolare, nonche' i veicoli appartenenti ai membri dell'ufficio consolare e ai membri delle loro famiglie e' obbligatoria la relativa assicurazione contro i danni causati a terzi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono, tuttavia, applicabili agli impiegati consolari e al personale di servizio dell'ufficio consolare o ai membri delle famiglie dei membri dell'ufficio consolare che sono cittadini dello Stato di residenza o che hanno la propria residenza in tale Stato.
Convenzione - art. 48
Articolo 48
Rispetto delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza
1. Senza ledere le immunita' ed i privilegi previsti nella presente Convenzione, le persone che beneficiano di tali immunita' e privilegi hanno l'obbligo di rispettare le leggi dello Stato di residenza e di non interferire negli affari interni di questo Stato.
2. I locali consolari non saranno utilizzati in modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.
3. Negli archivi consolari devono essere conservati solo i documenti ufficiali.
Convenzione - art. 49
Articolo 49
Disposizioni applicabili alle persone giuridiche
Quanto previsto nella presente Convenzione con riferimento ai cittadini dello Stato d'invio, verra' applicato in maniera corrispondente anche alle persone giuridiche che hanno la nazionalita' di una delle Parti contraenti, attribuita in conformita' dei rispettivi ordinamenti giuridici.
Convenzione - art. 50
Articolo 50
Ratifica, entrata in vigore e denunzia
La presente Convenzione sara' sottoposta a ratifica e gli strumenti
di ratifica saranno scambiati a Roma.
La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno
successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e
restera' in vigore fino a quando una delle Alte Parti contraenti la
denunzi, con un preavviso scritto di un anno e comunque non prima del
decimo anno della data della sua entrata in vigore.
FATTA a Bucarest, l'8 agosto 1967, in due copie originali, ognuna
in lingua italiana e romena, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana
FANFANI
Per la Repubblica socialista di Romania
MANESCU
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO