051U0007
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Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, contenente norme in materia di stato e di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. (LEGGE 09 gennaio 1951 n. 7)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727 , e' ratificato con la seguente modificazione:
"Art. 2. - E' soppresso".
Art. 2
I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del soppresso art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727 , dovranno essere presi in esame per l'avanzamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI