Monitoring Gesetzessammlung

071U0816

IT - Leggi di Ratifica

071U0816

Ratifica ed esecuzione della convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e della convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964. (LEGGE 21 giugno 1971 n. 816)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione attinente alla legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili e la convenzione attinente alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di beni mobili, adottate a L'Aja il 1° luglio 1964.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' rispettivamente agli articoli X e VIII delle convenzioni stesse.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 21 giugno 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO Visto, il Guardasigilli: COLOMBO

Convention

Convention portant loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels
Convention relating to a uniform law on the international sale of goods
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, e cioe' i testi francese e inglese qui sopra riportati.
Convenzione relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderosi di instaurare una legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali,
Hanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione e si sono accordati sulle seguenti disposizioni:
Articolo I
1. Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna a introdurre nella propria legislazione, conformemente al proprio ordinamento costituzionale, non oltre la data dell'entrata in vigore nei suoi riguardi della presente Convenzione, la Legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali (qui appresso denominata "legge uniforme") allegata alla presente Convenzione.
2. Ciascuno degli Stati contraenti potra' introdurre la legge uniforme nella propria legislazione sia nel testo autentico sia tradotta nella propria o nelle proprie lingue ufficiali.
3. Ciascuno degli Stati contraenti e' tenuto a comunicare al Governo dei Paesi Bassi i testi che, in applicazione della presente Convenzione, saranno stati introdotti nella propria legislazione.

Art. II

Articolo II
1. Due o piu' Stati contraenti possono dichiarare di essere d'accordo nel non considerarsi come Stati diversi per quanto concerne la condizione relativa al centro degli affari o alla residenza abituale di cui all'art. 1, 1° e 2° comma della legge uniforme, in quanto essi applicano alle vendite che, in difetto di una tale dichiarazione sarebbero state disciplinate dalla legge uniforme, delle norme giuridiche identiche o simili.
2. Ciascuno degli Stati contraenti puo' dichiarare di non considerare come Stato diverso rispetto a se stesso, per quanto concerne la condizione relativa al centro degli affari o alla residenza abituale di cui al precedente comma, uno o piu' Stati non contraenti, in quanto questi ultimi Stati applicano alle vendite che, in difetto di una tale dichiarazione, sarebbero state disciplinate dalla legge uniforme, delle norme giuridiche identiche o simili alle proprie.
3. In caso di ratifica o di adesione successiva di uno Stato, nei cui confronti e' stata resa una dichiarazione in base al precedente comma, detta dichiarazione conserva la sua validita' a meno che lo Stato ratificante o aderente dichiari di non accettarla.
4. Le dichiarazioni previste ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere rese dagli Stati interessati all'atto del deposito del loro strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi momento successivo e debbono essere indirizzate al Governo dei Paesi Bassi. Esse avranno effetto dopo tre mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi le avra' ricevute o, qualora allo spirare di detto termine la presente Convenzione non sia ancora entrata in vigore, nei riguardi dello Stato interessato, dalla data della entrata in vigore di questa ultima.

Art. III

Articolo III
In deroga all'art. 1 della legge uniforme, ciascuno degli Stati contraenti puo' dichiarare mediante atto da notificarsi al Governo dei Paesi Bassi all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, che esso non applichera' la legge uniforme che nel caso in cui le parti del contratto di vendita abbiano il centro dei loro affari o, in difetto di questo, la loro residenza abituale nel territorio di diversi Stati contraenti, e inserire, in conseguenza, la parola "contraenti" dopo la parola "Stati", la' dove quest'ultima figura per la prima volta al 1° comma dell'art. 1 della legge uniforme.

Art. IV

Articolo IV
1. Ciascuno Stato che abbia ratificato una o piu' Convenzioni sui conflitti di leggi in materia di vendita internazionale di cose mobili materiali, o che vi abbia aderito, puo' dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi all'atto del deposito dell'istrumento di ratifica o di adesione, che esso non applichera' la legge uniforme, nei casi previsti da una di dette Convenzioni, se non quando detta legge e' applicabile per effetto di detta Convenzione.
2. Gli Stati che renderanno la predetta dichiarazione indicheranno al Governo dei Paesi Bassi le Convenzioni alle quali essa si riferisce.

Art. V

Articolo V
Ciascuno Stato puo' dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi, al momento del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, che esso applichera' la legge uniforme solo quando le parti avranno, in virtu' dell'art. 4 della legge uniforme, prescelto la legge uniforme come legge applicabile al contratto.

Art. VI

Articolo VI
Ciascuno Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente all'art. 11, 1° e 2° comma, o agli articoli III, IV e V della presente Convenzione, puo', in qualsiasi momento, revocarla con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi. Questa revoca sortira' effetto dopo tre mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi avra' ricevuto la notificazione; in caso di dichiarazione resa in conformita' all'articolo II, 1° comma, detta revoca, dal momento in cui acquistera' efficacia, rendera' caduca ogni dichiarazione reciproca resa da un altro Stato.

Art. VII

Articolo VII
1. Quando, secondo le norme della legge uniforme, una parte ha diritto di esigere dall'altra l'adempimento in natura di una obbligazione, l'autorita' giudiziaria sara' tenuta a disporre l'adempimento in natura o a rendere esecutiva una sentenza che disponga l'adempimento in natura solo nel caso in cui possa farlo secondo il proprio ordinamento rispetto a contratti di vendita simili non disciplinati dalla legge uniforme.
2. Le disposizioni del comma precedente non incidono sulle obbligazioni che gli Stati contraenti hanno assunto in forza di convenzioni, concluse o da concludere, in materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze, lodi arbitrali ed altri titoli esecutivi.

Art. VIII

Articolo VIII
1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Conferenza dell'Aja del 1964 sull'unificazione del diritto in materia di vendita internazionale, sino al 31 dicembre 1965.
2. La presente Convenzione sara' ratificata.
3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.

Art. IX

Articolo IX
1. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite.
2. Gli istrumenti di adesione saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.

Art. X

Articolo X
1. La presente Convenzione entrera' in vigore dopo sei mesi dalla data in cui sara' stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione.
2. Nei confronti degli Stati che la ratificheranno o vi aderiranno dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore dopo sei mesi dal deposito del rispettivo strumento di ratifica o di adesione.

Art. XI

Articolo XI
Ciascuno Stato applichera' le disposizioni che saranno state introdotte nella sua legislazione in virtu' della presente Convenzione ai contratti di vendita ai quali si applica la legge uniforme e che siano stati conclusi dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

Art. XII

Articolo XII
1. Ciascuno Stato contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante atto notificato a tale effetto al Governo dei Paesi Bassi.
2. La denuncia avra' effetto dopo dodici mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi ne avra' ricevuto la notificazione.

Art. XIII

Articolo XIII
1. Ciascuno Stato potra', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, e in qualsiasi momento successivo, dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi, che la presente Convenzione si applichera' a tutti i territori dei quali esso cura le relazioni internazionali o a parte di essi.
Tale dichiarazione avra' effetto dopo sei mesi dalla data alla quale il Governo dei Paesi Bassi ne avra' ricevuto la notificazione o, se allo spirare di tale termine la Convenzione non sara' ancora entrata in vigore, dalla data dell'entrata in vigore della medesima.
2. Ciascuno Stato contraente che abbia reso una dichiarazione in conformita' al comma precedente, potra', ai sensi dell'art. XII, denunciare la Convenzione per quanto riguarda tutti i territori interessati o parte di essi.

Art. XIV

Articolo XIV
I. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione ciascuno Stato contraente potra', con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi, richiedere la convocazione di una Conferenza allo scopo di rivedere la Convenzione o il suo allegato. Il Governo dei Paesi Bassi notifichera' tale richiesta a tutti gli Stati contraenti e convochera' una Conferenza di revisione, qualora, nel termine di sei mesi decorrente dalla data di detta notificazione, almeno un quarto degli Stati contraenti gli abbiano notificato il loro assenso.
2. Gli Stati invitati a tale conferenza, all'infuori degli Stati contraenti, avranno veste d'osservatori a meno che gli Stati contraenti non decidano altrimenti in seno alla Conferenza, a maggioranza di voti. Gli osservatori disporranno di tutti i diritti inerenti alla partecipazione alla Conferenza, salvo il diritto di voto.
3. Il Governo dei Paesi Bassi invitera' ciascuno Stato partecipante a detta Conferenza a presentare le proposte che esso desideri veder esaminate da quest'ultima. Il Governo dei Paesi Bassi comunichera' a ciascuno Stato invitato l'ordine del giorno provvisorio della Conferenza, nonche' il testo di tutte le proposte presentate.
4. Il Governo dei Paesi Bassi comunichera' all'Istituto Internazionale per l'unificazione del diritto privato le proposte di revisione che gli siano state indirizzate ai sensi del 3° comma del presente articolo.

Art. XV

Articolo XV
Il Governo dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati firmatari e aderenti ed all'Istituto Internazionale per la unificazione del diritto privato:
a) le comunicazioni ricevute ai sensi del 3° comma dell'art. I;
b) le dichiarazioni e le notificazioni fatte ai sensi degli articoli I, II, III, V e VI;
c) le ratifiche e adesioni ai sensi degli articoli VIII e IX;
d) le date d'entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'art. X;
e) le denunzie ricevute ai sensi dell'art. XII;
f) le notificazioni ricevute ai sensi dell'art. XIII.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA all'Aja, il primo luglio 1964, nella lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
L'originale della presente Convenzione sara' depositato presso il Governo dei Paesi Bassi, che ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti e all'Istituto Internazionale per l'unificazione del diritto privato.

Art. 1

ALLEGATO
Legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali
Articolo 1
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di vendita di cose mobili materiali quando le parti abbiano il centro dei propri affari sul territorio di Stati diversi, e a condizione che ricorra uno dei casi seguenti:
a) quando risulta dal contratto che la cosa venduta formera' od ha gia' formato oggetto, al momento della sua conclusione, di un trasporto dal territorio di uno Stato a quello di altro Stato;
b) quando gli atti costituenti la proposta e l'accettazione sono stati compiuti sul territorio di Stati diversi;
c) quando la consegna della cosa deve effettuarsi nel territorio di uno Stato diverso da quello in cui sono stati compiuti gli atti costituenti proposta e accettazione.
2. Quando una delle parti non ha un centro dei propri affari sara' tenuta in considerazione la sua residenza abituale.
3. La nazionalita' delle parti e' irrilevante ai fini della applicazione della presente legge.
4. Nei contratti per corrispondenza, la proposta e la accettazione si considerano compiute nel territorio dello stesso Stato quando le lettere, i telegrammi od altri documenti con cui esse sono state comunicate sono stati spediti e ricevuti nel territorio di detto Stato.
5. Non si considerano come "Stati diversi", per quanto concerne il centro degli affari o la residenza abituale delle parti, quegli Stati che avranno reso, a tale effetto, una dichiarazione valida ai termini dell'art. II della Convenzione 1° luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, e sempreche' tale dichiarazione sia tuttora valida.

Art. 2

Articolo 2
Ai fini dell'applicazione della presente legge, e salvo i casi in cui questa disponga altrimenti, restano escluse le norme di diritto internazionale privato.

Art. 3

Articolo 3
Le parti contraenti possono escludere del tutto od in parte l'applicazione della presente legge. Tale esclusione puo' essere espressa o tacita.

Art. 4

Articolo 4
La presente legge e' altresi' applicabile quando le parti l'abbiano prescelta come legge del contratto in quanto essa non contrasti con le norme imperative che sarebbero applicabili ove i contraenti non avessero prescelto la legge uniforme indipendentemente dalla circostanza che le parti stesse abbiano o meno il centro dei propri affari, o la residenza abituale, nel territorio di Stati diversi e che detti Stati siano o meno parti alla Convenzione del 1 luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali.

Art. 5

Articolo 5
1. La presente legge non si applica alle vendite di:
a) valori mobiliari, titoli di credito e monete;
b) navi destinate alla navigazione marittima ed interna e
aeromobili registrati o da registrare;
c) energia elettrica;
d) giudiziarie od a seguito di esecuzione forzata.
2. Essa non deroga alle norme di carattere imperativo previste dalla legge nazionale ai fini della protezione del compratore, nelle vendite a rate.

Art. 6

Articolo 6
Sono assimilati alle vendite, ai sensi della presente legge, i contratti aventi per oggetto la fornitura di cose mobili materiali da fabbricare o da produrre, a meno che il committente non siasi obbligato a fornire una parte essenziale delle materie necessarie alla fabbricazione o produzione.

Art. 7

Articolo 7
La presente legge disciplina la vendita indipendentemente dal carattere commerciale o civile delle parti o del contratto.

Art. 8

Articolo 8
La presente legge disciplina esclusivamente le obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita nei rapporti fra venditore e compratore. Restano escluse, in particolare, salvo formale eccezione, le materie concernenti la formazione del contratto o gli effetti che la sua conclusione puo' produrre sulla proprieta' della cosa venduta, la validita' del contratto o delle clausole in esso contenute, nonche' degli usi.

Art. 9

Articolo 9
1. Le parti contraenti sono vincolate dagli usi ai quali si sono espressamente o tacitamente riferite e dalla pratica che si e' instaurata nei loro reciproci rapporti.
2. Sono altresi' vincolate dagli usi che persone di normale diligenza e della stessa condizione, poste nella medesima situazione dei contraenti considerano generalmente applicabili ai loro contratti. In caso di contraddizione fra gli usi e la presente legge, prevalgono gli usi, salvo che le parti non dispongano diversamente.
3. Quando siano impiegati termini, clausole o formulari in uso nel commercio, essi devono essere interpretati nel senso che viene loro abitualmente attribuito dai ceti commerciali interessati.

Art. 10

Articolo 10
L'inadempimento del contratto e' considerato essenziale, ai fini dell'applicazione della presente legge, ogni qualvolta la parte inadempiente sapeva o avrebbe dovuto sapere, al momento della conclusione del contratto, che una persona di normale diligenza e della stessa condizione trovantesi nella situazione dell'altro contraente, non avrebbe concluso il contratto se avesse potuto prevedere tale inadempimento ed i suoi effetti.

Art. 11

Articolo 11
Con l'espressione "breve termine" entro il quale un atto deve essere compiuto, la presente legge intende il termine piu' breve possibile, a seconda delle circostanze, dal momento in cui l'atto puo' essere compiuto impiegando una normale diligenza.

Art. 12

Articolo 12
Con l'espressione "prezzo corrente" la presente legge intende il prezzo del mercato che risulta da una quotazione ufficiale o, in difetto di tale quotazione, da elementi atti a determinare il prezzo secondo gli usi del mercato.

Art. 13

Articolo 13
Nei casi in cui la presente legge usa l'espressione: "un contraente ha saputo o avrebbe dovuto sapere" ovvero "un contraente ha conosciuto od avrebbe dovuto conoscere" od altra espressione analoga, questa deve intendersi riferita a cio' che avrebbe dovuto sapere o conoscere una persona di normale diligenza e della stessa condizione posta nella stessa situazione.

Art. 14

Articolo 14
Le comunicazioni previste dalla presente legge verranno fatte valendosi dei mezzi che sono normali in simili circostanze.

Art. 15

Articolo 15
Per il contratto di vendita non e' prescritta alcuna forma. Esso puo' essere provato anche per testimoni.

Art. 16

Articolo 16
Quando una delle parti ha diritto, secondo le disposizioni della presente legge, di esigere dall'altra l'esecuzione di un'obbligazione, l'autorita' giudiziaria non sara' tenuta ad accordare l'esecuzione in forma specifica ne' a riconoscere una sentenza che accordi l'esecuzione in forma specifica se non in conformita' delle disposizioni dell'art. VII della Convenzione del 1 luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali.

Art. 17

Articolo 17
Le questioni che, pur riguardando le materie disciplinate dalla presente legge, non siano espressamente regolate dalla medesima verranno regolate dai principi generali che la informano.

Art. 18

Articolo 18
Il venditore si obbliga ad effettuare la consegna della cosa e, ove occorra, dei documenti, ed a trasferire la proprieta', nelle condizioni previste dal contratto e dalla presente legge.

Art. 19

Articolo 19
1. La consegna consiste nella messa a disposizione di una cosa conforme al contratto.
2. Quando un contratto implica un trasporto della cosa, se non e' stato convenuto altro luogo per la consegna, questa si perfeziona con la rimessa della cosa al vettore perche' la trasmetta al compratore.
3. Quando la cosa rimessa al vettore non era destinata in modo manifesto all'esecuzione del contratto mediante apposizione di un indirizzo o altrimenti, il venditore deve, oltre a rimettere la cosa, inviare al compratore un avviso di spedizione e, all'occorrenza, un documento idoneo ad individuare la cosa.

Art. 20

Articolo 20.
Quando la data della consegna e' stata fissata dalle parti o risulta dagli usi, il venditore e' tenuto a consegnare la cosa a quella data, senz'altra formalita', a condizione che la data cosi' fissata sia determinata o determinabile secondo il calendario, o che essa sia legata ad un evento certo e che le parti possano conoscere esattamente il giorno in cui questo si verifica.

Art. 21

Articolo 21
Quando risulta dal contratto o dagli usi che la consegna debba effettuarsi nel corso di un determinato periodo di tempo (in un dato mese, in una data stagione), spetta al venditore di fissare la data esatta della consegna, a meno che non risulti dalle circostanze che tale potere e' stato riservato al compratore.

Art. 22

Articolo 22
Quando la data della consegna non e' stata fissata, ai sensi degli articoli 20 e 21, il venditore deve consegnare la cosa entro un congruo termine dalla conclusione del contratto, avendo riguardo alla natura della cosa ed alle circostanze del caso.

Art. 23

Articolo 23
1. Quando il contratto di vendita non implica il trasporto della cosa, il venditore deve consegnarla nel luogo in cui aveva, al momento della conclusione del contratto, il centro dei propri affari o, in mancanza di questo, la sua residenza abituale.
2. Se la vendita ha per oggetto una cosa individuata e se le parti conoscono il luogo dove questa si trova al momento della conclusione del contratto, il venditore deve consegnare la cosa in detto luogo.
Cio' vale anche per le vendite di cose in genere da prelevarsi da una massa determinata, o di cose che debbano essere fabbricate o prodotte in un luogo noto alle parti al momento della conclusione del contratto.

Art. 24

Articolo 24
1. Se il venditore non ha adempiuto le obbligazioni relative al tempo ed al luogo della consegna, il compratore ha diritto, secondo le disposizioni degli articoli 25 a 32:
a) di esigere dal venditore l'adempimento in natura del
contratto;
b) di dichiarare la risoluzione del medesimo.
2. Il compratore puo' inoltre ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82 o degli articoli 84 a 87.
3. In nessun caso il venditore potra' chiedere alla autorita' giudiziaria un termine di grazia.

Art. 25

Articolo 25
Il compratore non puo' esigere dal venditore l'adempimento in natura se la vendita cade su cosa per la quale e' di uso ed e' normalmente possibile l'acquisto sul mercato per conto del venditore.
In tal caso il contratto e' risolto di diritto dalla data in cui tale acquisto deve essere effettuato.

Art. 26

Articolo 26
1. Se la mancata consegna alla data stabilita costituisce inadempimento essenziale, il compratore ha la facolta' o di esigere l'adempimento in natura o di dichiarare risolto il contratto. Esso deve rendere nota al venditore la soluzione prescelta entro un congruo termine; ove a cio' non provveda il contratto si risolvera' di pieno diritto.
2. Se il venditore richiede al compratore di rendergli nota la sua decisione o quest'ultimo non gli risponde entro un breve termine, il contratto e' risolto di pieno diritto.
3. Se il venditore ha effettuata la consegna prima che il compratore gli abbia reso nota la sua decisione, e se il compratore non dichiara risolto il contratto entro un breve termine, non puo' piu' farsi luogo alla risoluzione del contratto.
4. Se il compratore ha prescelto l'adempimento in natura del contratto e non l'ha ottenuto entro un congruo termine, esso puo' dichiarare risolto il contratto.

Art. 27

Articolo 27
1. Se la mancata consegna alla data stabilita non costituisce inadempimento essenziale, il venditore conserva il diritto di effettuare la consegna ed il compratore quello di esigere dal venditore l'adempimento in natura.
2. Il compratore puo' tuttavia assegnare al venditore un nuovo termine di congrua durata. La mancata consegna entro detto termine costituisce inadempimento essenziale.

Art. 28

Articolo 28
La mancata consegna alla data stabilita costituisce inadempimento essenziale quando si tratti di cose aventi un prezzo di mercato su mercati ai quali il compratore puo' rivolgersi per procurarsele.

Art. 29

Articolo 29
Qualora il venditore offra la consegna della cosa prima della data stabilita, il compratore ha la facolta' o di accettarla o di rifiutarla; ove l'accetti, puo' riservarsi il diritto di richiedere il risarcimento del danno di cui all'art. 82.

Art. 30

Articolo 30
1. Se la mancata consegna nel luogo stabilito costituisce inadempimento essenziale e se la mancata consegna alla data stabilita costituisca anch'essa inadempimento essenziale il compratore ha la facolta' di esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto o dichiararlo risolto. Esso deve rendere nota al venditore la soluzione prescelta entro un congruo termine; ove a cio' non provveda il contratto e' risolto di pieno diritto.
2. Se il venditore richiede al compratore di rendergli nota la sua decisione e quest'ultimo non gli risponde entro un breve termine il contratto e' risolto di pieno diritto.
3. Se il venditore trasporta la cosa sino al luogo convenuto prima che il compratore gli abbia resa nota la sua decisione e se il compratore stesso non dichiara risolto il contratto entro un breve termine, non puo' piu' farsi luogo alla risoluzione del contratto.

Art. 31

Articolo 31
1. All'infuori dei casi previsti dall'articolo precedente, il venditore conserva il diritto di effettuare la consegna nel luogo convenuto ed il compratore quello di esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto.
2. Il compratore puo', tuttavia, assegnare al venditore un nuovo termine di congrua durata. La mancata consegna entro detto termine costituisce inadempimento essenziale.

Art. 32

Articolo 32
1. Quando la consegna si perfeziona col rimettere la cosa al vettore, se tale atto e' stato compiuto in un luogo diverso da quello stabilito, il compratore puo' dichiarare risolto il contratto sempreche' la mancata consegna nel luogo stabilito costituisca inadempimento essenziale. Egli perde tuttavia questo diritto quando non abbia dichiarato la risoluzione entro un breve termine.
2. Il compratore puo' esercitare lo stesso diritto nei casi previsti dal precedente comma ed alle stesse condizioni quando la cosa e' stata spedita ad un luogo diverso da quello stabilito.
3. Se la spedizione da un luogo o ad un luogo diverso da quello stabilito non costituisce inadempimento essenziale, il compratore puo' solo domandare il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82.

Art. 33

Articolo 33
1. Il venditore non ha adempiuto la propria obbligazione di consegnare la cosa nei casi seguenti:
a) quando non ha dato che una parte della cosa venduta o una
quantita' diversa in piu' o in meno di quella che aveva promesso nel contratto;
b) quando ha dato una cosa diversa da quella prevista nel
contratto o una di altra specie;
c) quando ha dato una cosa non conforme al campione o modello
consegnato o inviato al compratore, a meno che questo non sia stato presentato a titolo meramente indicativo e senza impegno di conformita';
d) quando ha dato una cosa che non possiede le qualita'
necessarie per l'uso normale cui e' destinata o per il suo impiego commerciale;
e) quando ha dato una cosa che non possiede le qualita'
necessarie per un uso particolare previsto espressamente o tacitamente dal contratto;
f) e, in via generale, quando ha dato una cosa che non possiede le qualita' e caratteristiche previste, espressamente o tacitamente, dal contratto.
2. La differenza di quantita', la mancanza di una parte, di una qualita' o di una caratteristica non producono effetti ove esse siano irrilevanti.

Art. 34

Articolo 34
Nei casi previsti dall'articolo precedente i diritti attribuiti al compratore dalla presente legge escludono il ricorso ad ogni altro rimedio fondato su un difetto di conformita' della cosa.

Art. 35

Articolo 35
1. La conformita' al contratto si stabilisce avendo riguardo allo stato della cosa al momento del trasferimento dei rischi. Tuttavia, se in conseguenza di una dichiarazione di risoluzione o per effetto dell'acquisto a spese del venditore il trasferimento dei rischi non avviene, la conformita' si determina tenendo conto dello stato della cosa al momento in cui i rischi si sarebbero trasferiti ove la cosa fosse stata conforme al contratto.
2. Il venditore risponde delle conseguenze del difetto di conformita' sopravvenute posteriormente al momento indicato al comma precedente, se tale difetto e' dovuto al fatto del venditore o di persona di cui esso e' responsabile.

Art. 36

Articolo 36
Il venditore non risponde delle conseguenze dei difetti di conformita' previsti all'art. 33, comma 1°, lettere d), e) ed f), se, al momento della conclusione del contratto, il compratore conosceva tali difetti o avrebbe dovuto conoscerli.

Art. 37

Articolo 37
Nel caso di consegna anticipata, il venditore conserva, fino alla data fissata per la consegna, il diritto di consegnare sia la parte o la quantita' mancante sia nuove cose conformi al contratto, o di riparare il difetto delle cose consegnate, sempreche' tali operazioni non causino al compratore inconvenienti o spese eccessive.

Art. 38

Articolo 38
1. Il compratore deve esaminare la cosa, o farla esaminare entro un breve termine.
2. Se la cosa forma oggetto di un trasporto l'esame deve essere effettuato nel luogo di destinazione.
3. Se la cosa e' rispedita dal compratore senza trasbordo e se il venditore, al momento della conclusione del contratto, conosceva o doveva conoscere la possibilita' di questa rispedizione, l'esame della cosa puo' essere differito fino all'arrivo di questa alla nuova destinazione.
4. Le modalita' di tale esame sono regolate dagli accordi fra le parti o, in mancanza di questi, dalla legge o dagli usi del luogo in cui l'esame stesso deve venire effettuato.

Art. 39

Articolo 39
1. Il compratore decade dal diritto di avvalersi del difetto di conformita' della cosa se non lo ha denunciato al venditore entro un breve termine a partire dal momento in cui l'ha constatato o avrebbe dovuto constatarlo. Nel caso, tuttavia, che si renda successivamente palese un difetto che non poteva essere rilevato dall'esame previsto dal precedente articolo, il compratore puo' avvalersi di tale difetto a condizione che ne informi il venditore entro un breve termine dalla scoperta del difetto stesso. In ogni caso esso decade dal diritto di avvalersi di un difetto di conformita' qualora non lo abbia denunciato entro il termine di due anni dalla data della consegna della cosa, sempreche' non siasi stipulata una clausola di garanzia che copra detto difetto per un periodo piu' lungo.
2. Il compratore che denunzi il difetto di conformita' deve precisarne la natura ed invitare il venditore ad esaminare la cosa od a farla esaminare da un proprio rappresentante.
3. Ove la comunicazione di cui al 1° comma sia stata inviata per lettera, telegramma, o qualsiasi altro mezzo appropriato, la circostanza che essa sia stata ritardata o non sia pervenuta a destinazione non priva il compratore del diritto di avvalersene.

Art. 40

Articolo 40
Il venditore non puo' invocare le disposizioni degli articoli 38 e 39 quando il difetto di conformita' e' in relazione a fatti che esso conosceva o doveva conoscere e che non ha reso noti.

Art. 41

Articolo 41
1. Il compratore che ha regolarmente denunziato il difetto di conformita' puo', nei modi previsti dagli articoli 42 a 46:
a) o esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto;
b) o dichiarare la risoluzione del medesimo;
c) o ridurre il prezzo.
2. Il compratore puo' anche ottenere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82 o degli articoli 84 a 87.

Art. 42

Articolo 42
1. Il compratore puo' esigere dal venditore l'adempimento in natura del contratto:
a) se la vendita ha per oggetto una cosa che il venditore doveva produrre o fabbricare: mediante la riparazione dei difetti a condizione che il venditore abbia la possibilita' di ripararli;
b) se la vendita ha per oggetto una cosa determinata: mediante la
consegna della cosa pattuita o della parte mancante della medesima;
c) se la vendita ha per oggetto cose di genere: mediante la
consegna di nuove cose conformi al contratto o della parte, o della quantita' mancante, sempreche', secondo gli usi, non si debba procedere all'acquisto a spese del venditore e cio' rientri nelle normali possibilita'.
2. Se il compratore non ottiene entro un congruo termine l'adempimento in natura del contratto, esso conserva i diritti conferitigli agli articoli 43 a 46.

Art. 43

Articolo 43
Il compratore puo' dichiarare la risoluzione del contratto se il difetto di conformita' e la mancata consegna alla data stabilita costituiscono inadempimenti essenziali del contratto. Esso perde tale diritto se non lo esercita entro un breve termine decorrente dalla denunzia del difetto di conformita', o dopo la scadenza del termine di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 44

Articolo 44
1. All'infuori dei casi previsti dall'articolo precedente, il venditore conserva, successivamente alla data stabilita, il diritto di consegnare sia la parte o la quantita' mancanti, sia nuove cose conformi al contratto, o di riparare i difetti delle cose consegnate, sempreche' tali operazioni non causino al compratore inconvenienti o spese eccessive.
2. Il compratore puo' tuttavia assegnare al venditore un nuovo termine, di congrua durata, per la consegna supplementare o per eseguire la riparazione. Se, alla scadenza di detto termine, il venditore non ha consegnato o riparato la cosa, il compratore puo', a sua scelta, esigere l'adempimento in natura del contratto, o ridurre il prezzo ai sensi dell'art. 46, o anche dichiarare risolto il contratto, sempreche' vi provveda entro un breve termine.

Art. 45

Articolo 45
1. Quando il venditore non ha consegnato che una parte della cosa od una quantita' insufficiente o quando solo una parte della cosa consegnata e' conforme al contratto, si applicano le disposizioni degli articoli 43 e 44 per la parte o la quantita' mancante o non conforme.
2. Il compratore puo' dichiarare risolto totalmente il contratto solo se il mancato adempimento integrale e conforme al contratto costituisce inadempimento essenziale.

Art. 46

Articolo 46
Il compratore che non abbia ottenuto l'adempimento in natura del contratto ne' abbia dichiarato risoluto il medesimo, puo' ridurre il prezzo in proporzione alla diminuzione di valore subita dalla cosa, a causa del difetto di conformita', rispetto al valore che essa aveva al momento della conclusione del contratto.

Art. 47

Articolo 47
Quando, nella vendita di cose di genere, il venditore ha consegnato al compratore una quantita' superiore a quella prevista in contratto, il compratore puo' rifiutare o accettare la quantita' eccedente quella pattuita. Ove la rifiuti, il venditore non puo' essere tenuto che al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 82. Se accetta, in tutto o in parte, la quantita' eccedente, deve pagarla al prezzo pattuito.

Art. 48

Articolo 48
Il compratore puo' far valere i diritti conferitigli dagli articoli 43 a 46 anche prima del momento della consegna, se appare manifesto che la cosa che dovrebbe essergli consegnata non e' conforme al contratto.

Art. 49

Articolo 49
1. Il compratore non puo' piu' far valere i suoi diritti allo spirare del termine di un anno dalla data della denunzia prevista dall'art. 39, a meno che l'esercizio della azione gli sia stato impedito dalla frode del venditore.
2. Decorso detto termine il compratore non puo' piu' far valere il difetto di conformita' nemmeno in via di eccezione. Egli puo', tuttavia, se non ha pagato il prezzo e purche' abbia regolarmente denunciato il difetto di conformita' nel breve termine previsto all'art. 39, opporre in via di eccezione alla richiesta di pagamento, una domanda di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno.

Art. 50

Articolo 50
Quando il venditore e' tenuto a rimettere al compratore i documenti relativi alla cosa venduta, esso deve adempiere tale obbligazione nel giorno e nel luogo stabiliti dal contratto o che e' conforme agli usi.

Art. 51

Articolo 51
Se il venditore non rimette i documenti di cui allo articolo precedente nel giorno e nel luogo stabilito, o se rimette dei documenti non conformi a quelli che avrebbe dovuto rimettere, il compratore puo' avvalersi, a seconda dei casi, dei diritti conferitigli dagli articoli 24 a 32 o dagli articoli 41 a 43.

Art. 52

Articolo 52
1. Quando sulla cosa venduta si fanno valere diritti o pretese da parte di terzi, il compratore che non intenda riceverla in tali condizioni deve darne comunicazione al venditore a meno che questi non ne sia gia' edotto chiedendogli di porvi rimedio entro un congruo termine o di consegnargli nuove cose esenti da diritti di terzi.
2. Se il venditore soddisfa tale richiesta, il compratore che abbia subito un danno puo' esigerne il risarcimento ai termini dell'art.
82.
3. Qualora, invece, il venditore non soddisfi tale richiesta e cio' implichi inadempimento essenziale, il compratore puo' dichiarare risoluto il contratto e chiedere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 a 87. Se non dichiara risoluto il contratto e se non vi e' inadempimento essenziale, il compratore ha il diritto di esigere il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 82.
4. Il compratore decade dal diritto di risolvere il contratto se non fa al venditore la denunzia prevista dal primo comma del presente articolo entro un congruo termine a partire dal momento in cui ha constatato, o avrebbe dovuto constatare, l'esistenza del diritto o della pretesa di terzi sulla cosa vendutagli.

Art. 53

Articolo 53
I diritti conferiti al compratore dal precedente articolo escludono qualsiasi altro rimedio fondato sull'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di trasferire la proprieta' della cosa o sul fatto che questa ultima non e' esente da diritti o pretese di terzi.

Art. 54

Articolo 54
1. Se il venditore si e' obbligato a spedire la cosa, egli deve concludere, alle condizioni e nei modi usuali, i contratti necessari affinche' il trasporto venga effettuato sino al luogo previsto.
2. Se il venditore non e' obbligato a concludere egli stesso un contratto di assicurazione del trasporto, deve fornire al compratore, a richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie per la conclusione di tale assicurazione.

Art. 55

Articolo 55
1. Se il venditore non adempie una qualsiasi obbligazione all'infuori di quello contemplato agli articoli 20 a 53, il compratore puo':
a) dichiarare risoluto il contratto, purche' vi provveda entro un
breve termine, e chiedere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 a 87, qualora si tratti di inadempimento essenziale;
b) in tutti gli altri casi, chiedere il risarcimento dei danni ai
sensi dell'art. 82.
2. Il compratore puo' anche esigere dal venditore l'adempimento in natura, sempreche' non vi sia stata risoluzione del contratto.

Art. 56

Articolo 56
Il compratore si obbliga a pagare il prezzo ed a ricevere la consegna della cosa alle condizioni stabilite dal contratto e dalle norme della presente legge.

Art. 57

Articolo 57
Quando la vendita e' conclusa senza che il prezzo sia stato determinato in contratto, ne' direttamente ne' per via di riferimento, il compratore e' tenuto a pagare il prezzo abitualmente praticato dal venditore al momento della conclusione del contratto.

Art. 58

Articolo 58
Quando il prezzo e' determinato in relazione al peso della cosa, si fa riferimento, in caso di dubbio, al peso netto.

Art. 59

Articolo 59
1. Il compratore deve pagare il prezzo nel luogo in cui trovasi il centro degli affari del venditore o, in mancanza di questo, la residenza abituale del medesimo. Se il pagamento deve essere fatto contro consegna della cosa o dei documenti, esso si effettuera' nel luogo della consegna.
2. Se, a seguito di un cambiamento del centro degli affari o della residenza abituale del venditore posteriore alla conclusione del contratto, le spese inerenti al pagamento del prezzo sono aumentate, tale aumento e' a carico del venditore.

Art. 60

Articolo 60
Se si e' convenuta una data per il pagamento o se questa risulta dagli usi, il compratore deve pagare il prezzo a tale data senz'altra formalita'.

Art. 61

Articolo 61
1. Se il compratore non paga il prezzo alle condizioni stabilite dal contratto o dalla presente legge, il venditore puo' esigere l'adempimento in natura di detta obbligazione.
2. Tuttavia il venditore non ha diritto di reclamare dal compratore il pagamento del prezzo quando ricorrono circostanze in cui, secondo gli usi e le normali possibilita', l'esecuzione debba effettuarsi mediante vendita della cosa a spese del compratore. In tal caso il contratto e' risolto di pieno diritto dal momento in cui tale vendita deve essere effettuata.

Art. 62

Articolo 62
1. Se il difetto di pagamento del prezzo alla data stabilita costituisce inadempimento essenziale, il venditore puo' o esigere dal compratore il pagamento del prezzo o dichiarare risoluto il contratto. Egli deve render nota la sua decisione entro un congruo termine; in difetto di che il contratto e' risolto di pieno diritto.
2. Se il difetto di pagamento del prezzo alla data stabilita non costituisce inadempimento essenziale, il venditore puo' assegnare al compratore un nuovo termine di congrua durata. Ove il compratore non paghi il prezzo alla scadenza del termine prorogato, il venditore puo', a sua volta, o esigere il pagamento del prezzo, o dichiarare risolto il contratto.

Art. 63

Articolo 63
1. In caso di risoluzione del contratto per mancato pagamento, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 ad 87.
2. Qualora il contratto non sia risolto, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 82 a 83.

Art. 64

Articolo 64
In nessun caso il compratore puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria o dagli arbitri un termine di grazia per effettuare il pagamento del prezzo.

Art. 65

Articolo 65
Il ricevimento della consegna consiste per il compratore nel compiere gli atti necessari per render possibile che la cosa venga messa a sua disposizione e nel ritirare quest'ultima.

Art. 66

Articolo 66
1. Il venditore puo' dichiarare risolto il contratto, quando l'inosservanza da parte del compratore dell'obbligazione di ricevere la consegna della cosa alle condizioni pattuite costituisce inadempimento essenziale o dia ad esso venditore fondati motivi per pensare che il prezzo non verra' pagato.
2. Se il mancato ricevimento della consegna non costituisce inadempimento essenziale, il venditore puo' accordare al compratore un nuovo termine di congrua durata. Qualora il compratore non riceva la consegna della cosa allo spirare di detto termine, il venditore puo', entro un breve termine, dichiarare risolto il contratto.

Art. 67

Articolo 67
1. Quando il contratto riservi al compratore il diritto di precisare in un momento successivo la forma, le misure od altre modalita' della cosa (vendita di cosa da precisare ulteriormente) ed il compratore non provveda a detta precisazione alla data espressamente o tacitamente pattuita od allo spirare di un congruo termine dopo la richiesta fattagli dal venditore, quest'ultimo puo' o dichiarare risolto il contratto allo spirare di un breve termine, o provvedere direttamente a tale precisazione secondo i bisogni del compratore che gli sono noti.
2. Qualora il compratore provveda egli stesso alla precisazione, deve farne conoscere le modalita' al compratore assegnandogli un congruo termine perche' possa provvedere ad una diversa precisazione.
Qualora il compratore non si avvalga di questa possibilita', la precisazione effettuata dal venditore diviene obbligatoria.

Art. 68

Articolo 68
1. Nel caso di risoluzione per mancato ricevimento della consegna o per mancata precisazione delle modalita' della cosa, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 a 87.
2. Qualora il contratto non venga risolto, il venditore puo' esigere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 82.

Art. 69

Articolo 69
Il compratore deve prendere le misure previste dal contratto, dagli usi o da altre norme vigenti, al fine di predisporre o garantire il pagamento del prezzo, quali l'accettazione di una cambiale, l'apertura di un credito documentato o la prestazione di una fideiussione bancaria.

Art. 70

Articolo 70
1. In caso di inadempimento da parte del compratore di una qualsiasi obbligazione all'infuori di quelle previste alle Sezioni I e II del presente capitolo, il venditore puo':
a) dichiarare risolto il contratto se si tratti di inadempimento essenziale e purche' vi provveda entro un breve termine, ed
inoltre esigere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 a 87;
b) negli altri casi, esigere il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 82.
2. Il venditore puo' altresi' esigere dal compratore l'adempimento in natura dell'obbligazione sempreche' il contratto non sia stato risolto.

Art. 71

Articolo 71
Il pagamento del prezzo deve avvenire al momento della consegna della cosa, salvo il disposto dell'art. 72. Tuttavia, il compratore non sara' tenuto a pagare il prezzo prima di aver avuta la possibilita' di esaminare la cosa vendutagli.

Art. 72

Articolo 72
1. Se il contratto prevede un trasporto della cosa e se la consegna si effettua, in virtu' dell'art. 19, comma 2°, con la rimessa della cosa al vettore, il compratore puo' differire la spedizione sino al pagamento del prezzo, o darvi corso in modo tale da conservare il diritto di disporre della cosa nel corso del viaggio. In quest'ultimo caso, esso puo' esigere che la cosa non venga rimessa al compratore nel luogo di destinazione fino a che il prezzo non sia stato pagato, mentre il compratore non e' tenuto a pagare il prezzo prima di aver avuto la possibilita' di esaminare la cosa.
2. Tuttavia, ove il contratto preveda il pagamento contro documenti, il compratore non puo' rifiutare il pagamento del prezzo adducendo di non aver potuto esaminare la cosa.

Art. 73

Articolo 73
1. Ciascuna delle parti puo' differire l'esecuzione delle proprie obbligazioni ogni volta che la situazione economica dell'altra parte siasi rivelata, successivamente alla conclusione del contratto, cosi' difficile da ingenerare giustificati motivi per temere che la medesima non dara' esecuzione ad una parte essenziale delle proprie obbligazioni.
2. Se il venditore ha gia' spedito la cosa nel momento in cui si e' rivelata la situazione economica del compratore prevista dal 1° comma, esso puo' opporsi a che la cosa sia rimessa al compratore, anche se quest'ultimo sia in possesso di un documento che gli consenta di ottenere tale rimessa.
3. Tuttavia il venditore non puo' opporsi alla rimessa della cosa quando questa sia richiesta da un terzo legittimo portatore di un documento che gli dia diritto ad ottenerla, sempreche' detto documento non contenga delle riserve relative agli effetti del suo trasferimento, o il venditore non provi che il portatore, nell'acquistare il documento, abbia agito scientemente in suo danno.

Art. 74

Articolo 74
1. La parte che non ha adempiuto ad una delle obbligazioni che le incombono, non e' responsabile per l'inadempimento ove provi che quest'ultimo dipende da circostanze che, avuto riguardo all'intenzione delle parti al momento della conclusione del contratto, essa non era tenuta a prendere in considerazione ne' ad evitare o superare. L'intenzione delle parti, in difetto di dichiarazione espressa, va ricercata indagando quale sarebbe stata l'intenzione di persone di normale diligenza e della stessa condizione poste in una identica situazione.
2. Qualora le circostanze siano tali da determinare un inadempimento solo temporaneo, la parte inadempiente sara' tuttavia esonerata definitivamente dalle proprie obbligazioni se, a seguito del differimento dell'adempimento, quest'ultimo viene a trovarsi cosi' radicalmente trasformato da costituire l'adempimento di un'obbligazione del tutto diversa da quella prevista dal contratto.
3. L'esonero di cui al presente articolo in favore di una delle parti contraenti non impedisce la risoluzione di pieno diritto del contratto in virtu' di altre disposizioni della presente legge ne' priva l'altra parte contraente di alcun diritto che le compete, in base alla legge medesima, di ridurre il prezzo, a meno che le circostanze che danno luogo all'esonero non derivino dal fatto dell'altra parte contraente o di persona della quale essa e' responsabile.

Art. 75

Articolo 75
1. Quando nei contratti a consegne successive, l'inadempimento da parte di uno dei contraenti di un'obbligazione relativa ad una consegna fornisce all'altro contraente fondati motivi per temere che anche le obbligazioni future non verranno adempiute, quest'ultimo puo', entro un breve termine, dichiarare risolto il contratto per l'avvenire.
2. Il compratore puo' anche dichiarare, entro il medesimo termine, risolto il contratto per le consegne future, per quelle gia' ricevute, o per entrambe, quando dette consegne, a causa della loro connessione non hanno per lui alcun interesse.

Art. 76

Articolo 76
Qualora, prima della data fissata per l'adempimento, appaia manifesto che una delle parti commettera' un atto d'inadempimento essenziale, l'altra parte puo' dichiarare risolto il contratto.

Art. 77

Articolo 77
Quando il contratto si risolva in virtu' di uno dei due articoli precedenti, la parte che ha dichiarato la risoluzione puo' chiedere il risarcimento del danno ai sensi degli articoli 84 a 87.

Art. 78

Articolo 78
1. Con la risoluzione del contratto, le parti contraenti sono liberate dalle rispettive obbligazioni; senza pregiudizio dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno.
2. La parte che ha adempiuto totalmente o parzialmente il contratto puo' domandare la restituzione di cio' che ha prestato. Se entrambe le parti hanno diritto di domandare la restituzione, questa deve effettuarsi simultaneamente.

Art. 79

Articolo 79
1. Il compratore perde il diritto di dichiarare risolto il contratto quando gli e' impossibile restituire la cosa nello stato in cui l'ha ricevuta.
2. Esso puo', tuttavia, dichiarare la risoluzione:
a) se la cosa, o parte di essa, e' perita o si e' deteriorata in conseguenza del difetto che giustifica la risoluzione;
b) se la cosa, o parte di essa, e' perita o si e' deteriorata in conseguenza dell'esonero prescritto dall'art. 38;
c) se il compratore, prima della scoperta del difetto di
conformita', ha consumato o trasformato la cosa secondo l'uso normale;
d) se l'impossibilita' di restituire la cosa o di restituirla
nello stato in cui il compratore l'ha ricevuta non e' dovuta al fatto di quest'ultimo o di persona di cui esso risponda;
e) se la deteriorazione o la trasformazione sono di portata
irrilevante.

Art. 80

Articolo 80
Il compratore che ha perduto il diritto di dichiarare risoluto il contratto in virtu' del precedente articolo conserva ogni altro diritto riconosciutogli dalla presente legge.

Art. 81

Articolo 81
1. Quando il venditore deve restituire il prezzo, esso e' tenuto anche al pagamento degli interessi sul prezzo stesso, a datare dal giorno del pagamento, al tasso stabilito all'art. 83.
2. Il compratore deve al venditore l'equivalente di qualsiasi profitto o vantaggio che esso abbia ricavato dalla cosa:
a) quando deve restituirla in tutto o in parte;
b) quando sia nell'impossibilita' di restituirla in tutto o in
parte e, cionondimeno, il contratto sia stato risolto.

Art. 82

Articolo 82
In caso di non risoluzione del contratto, il risarcimento del danno per inadempimento da parte di uno dei contraenti e' uguale alla perdita subita ed al mancato guadagno da parte dell'altro contraente.
Tale risarcimento non puo' superare la perdita subita ed il mancato guadagno che la parte inadempiente avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto in base alle circostanze di fatto che essa conosceva o che avrebbe dovuto conoscere come possibili conseguenze dell'inadempimento del contratto.

Art. 83

Articolo 83
Se l'inadempimento consiste in un ritardo nel pagamento del prezzo il venditore avra' diritto, in ogni caso, ad ottenere gli interessi moratori sulle somme non pagate al tasso ufficiale di sconto del luogo in cui trovasi il centro dei suoi affari, o, in mancanza di questo, la sua residenza abituale, maggiorato dell'1%.

Art. 84

Articolo 84
1. In caso di risoluzione del contratto, se la cosa ha un prezzo corrente, il risarcimento e' uguale alla differenza tra il prezzo convenuto ed il prezzo corrente del giorno in cui il contratto e' risolto.
2. Per calcolare il risarcimento di cui al precedente comma, si ha riguardo al prezzo corrente del mercato in cui la transazione ha avuto luogo, o, se manchi un prezzo corrente e non risulti opportuno applicarlo, il prezzo del mercato che puo' normalmente sostituirlo, tenuto conto delle differenze nelle spese di trasporto della cosa.

Art. 85

Articolo 85
Se il compratore ha proceduto ad un acquisto a spese del venditore o quest'ultimo ad una vendita per conto del compratore a condizioni normali, ciascuno dei due puo' pretendere la differenza tra il prezzo pattuito ed il prezzo di acquisto o di vendita per conto dell'altro contraente.

Art. 86

Articolo 86.
Il risarcimento previsto nei due precedenti articoli puo' essere maggiorato di ogni spesa normalmente giustificata ed effettivamente sostenuta in conseguenza dell'inadempimento, o commisurato all'ammontare di ogni perdita effettivamente subita o di ogni mancato guadagno che la parte inadempiente avrebbe dovuto prevedere al momento della conclusione del contratto, avuto riguardo alle circostanze di fatto che essa conosceva o avrebbe dovuto conoscere come possibili conseguenze dell'inadempimento.

Art. 87

Articolo 87
Quando la cosa non ha prezzo corrente, i danni sono calcolati secondo le norme dell'art. 82.

Art. 88

Articolo 88
La parte contraente che si avvale del mancato adempimento del contratto deve prendere ogni congrua cautela al fine di diminuire la perdita subita. Ove essa trascuri di farlo, l'altra parte puo' chiedere la riduzione del risarcimento del danno.

Art. 89

Articolo 89
In caso di dolo o di frode, il risarcimento sara' determinato in base alle norme applicabili ai contratti di vendita che non sono retti dalla presente legge.

Art. 90

Articolo 90
Le spese relative alla consegna della cosa sono a carico del venditore; quelle successive alla consegna sono a carico del compratore.

Art. 91

Articolo 91
Se il compratore tarda a ricevere la consegna della cosa od a pagare il prezzo, il venditore deve adottare congrue misure al fine di assicurare la conservazione della cosa; esso ha diritto di ritenerla sino a che non sia stato indennizzato dal compratore delle spese che ha giustificatamente sostenute.

Art. 92

Articolo 92
1. Quando la cosa venduta e' stata ricevuta dal compratore, spetta a quest'ultimo, ove intenda rifiutarla, di adottare congrue cautele al fine di assicurarne la conservazione. Egli ha diritto di ritenerla sino a che non sia stato indennizzato dal venditore delle spese che ha giustificatamente sostenute.
2. Quando la cosa spedita al compratore e' stata messa a sua disposizione al luogo di destinazione, il compratore se vuole avvalersi del diritto di rifiutarla, e' tenuto a ritirarla per conto del venditore purche' cio' sia fattibile senza pagare il prezzo e senza inconvenienti ne' spese eccessive. Questa disposizione non si applica quando il venditore e' presente nel luogo di destinazione o quando ivi si trovi una persona che abbia veste per assumere in custodia detta cosa per conto del venditore.

Art. 93

Articolo 93.
La parte tenuta ad adottare delle cautele per assicurare la conservazione della cosa puo' depositarla nei magazzini di un terzo a spese dell'altra parte, sempreche' le spese che ne derivano non siano eccessive.

Art. 94

Articolo 94
1. La parte che, nei casi previsti dagli articoli 91 e 92, deve assicurare la conservazione della cosa, puo' venderla con qualsiasi mezzo appropriato, dopo aver preavvisato l'altra parte, qualora quest'ultima abbia ritardato oltre misura l'accettazione o il ritiro della cosa.
2. La parte che provvede alla vendita della cosa puo' trattenere sul ricavato della vendita un ammontare pari a quello delle spese giustificatamente sostenute per la conservazione e la vendita della cosa e deve trasmettere il residuo all'altra parte.

Art. 95

Articolo 95
Quando la cosa, nei casi previsti dagli articoli 91 e 92, e' soggetta ad una perdita o ad una rapida deteriorazione e quando la sua custodia comporta delle spese eccessive, la parte tenuta ad assicurarne la conservazione deve farla vendere come previsto all'articolo precedente.

Art. 96

Articolo 96
Quando i rischi sono stati trasferiti al compratore, questi e' tenuto a pagare il prezzo anche se la cosa e' andata perduta o si e' deteriorata a meno che detti eventi non siano dovuti al fatto del venditore o di persona di cui esso e' responsabile.

Art. 97

Articolo 97
1. I rischi si trasferiscono al compratore dal momento della consegna della cosa effettuata alle condizioni previste dal contratto o dalla presente legge.
2. Ove sia stata consegnata cosa non conforme al contratto, i rischi si trasferiscono al compratore dal momento della consegna effettuata alle condizioni previste dal contratto e dalla presente legge, a prescindere dalla non conformita' della cosa, se il compratore non ha ne' dichiarato la risoluzione del contratto ne' richiesto la sostituzione della cosa.

Art. 98

Articolo 98
1. Se la messa a disposizione della cosa e' ritardata in conseguenza d'inadempimento delle obbligazioni del compratore, i rischi sono trasferiti al compratore a decorrere dall'ultima data in cui, se non si fosse verificato l'inadempimento, la messa a disposizione avrebbe potuto essere effettuata conformemente al contratto.
2. Se la vendita ha per oggetto cose di genere, il ritardo da parte del compratore non produce il trasferimento del rischio a suo carico a meno che il venditore non abbia messo da parte cose manifestamente riservate per l'esecuzione del contratto ed abbia spedito un avviso al compratore stesso per informarlo di cio'.
3. Quando le cose di genere sono di natura tale da non consentire al venditore di accantonarne una parte in attesa che il compratore ne riceva la consegna, bastera' che il venditore abbia compiuto tutti gli atti necessari a dare al compratore la possibilita' di ricevere la consegna.

Art. 99

Articolo 99
Se la vendita ha per oggetto una cosa in corso di trasporto marittimo, i rischi passano al compratore dal momento della rimessa della cosa al vettore.

Art. 100

Articolo 100
Se il venditore, in uno dei casi previsti all'art. 19, 3° comma, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, al momento in cui ha inviato l'avviso o il documento con il quale la cosa e' stata specificata, che questa era perita o si era deteriorata dopo la rimessa al vettore, i rischi continuano ad essere a suo carico sino al momento in cui ha inviato l'avviso o il documento.

Art. 101

Articolo 101
La stipulazione di una clausola relativa alle spese non basta di per se' a trasferire i rischi.

Convention

Convention portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers corporels.
Convention relating to a uniform law on the formation of contracts for the international sale of goods
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B.: I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, e cioe' i testi francese e inglese qui sopra riportati.
Convenzione relativa alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali.
Gli Stati firmatari della presente Convenzione,
Desiderosi di instaurare una legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali,
Hanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione e si sono accordati sulle seguenti disposizioni:
Articolo I
1. Ciascuno degli Stati contraenti s'impegna a introdurre nella propria legislazione, conformemente al proprio ordinamento costituzionale, non oltre la data della entrata in vigore nei suoi riguardi della presente Convenzione, la Legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali (qui appresso denominata "legge uniforme") allegata alla presente Convenzione.
2. Ciascuno degli Stati contraenti potra' introdurre la legge uniforme nella propria legislazione sia nel testo autentico sia tradotta nella propria, o nelle proprie lingue ufficiali.
3. Ciascuno Stato contraente che e' anche Stato contraente della Convenzione relativa alla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali, e' tenuto ad introdurre nella propria legislazione gli articoli enunciati nell'allegato II della presente Convenzione in luogo degli articoli 1 e 4 figuranti nell'allegato I della medesima.
4. Ciascuno degli Stati contraenti e' tenuto a comunicare al Governo dei Paesi Bassi i testi che, in applicazione della presente Convenzione, saranno stati introdotti nella propria legislazione.

Art. II

Articolo II
1. Due o piu' Stati contraenti possono dichiarare di essere d'accordo nel non considerarsi come Stati diversi, per quanto concerne, la condizione relativa al centro degli affari o alla residenza abituale di cui allo art. 1, 1° e 2° comma della legge uniforme, in quanto essi applicano alla formazione dei contratti di vendita che, in difetto di una tale dichiarazione, sarebbe stata disciplinata dalla legge uniforme, delle norme giuridiche identiche o simili.
2. Ciascuno degli Stati contraenti puo' dichiarare di non considerare come Stato diverso rispetto a se stesso, per quanto concerne la condizione relativa al centro degli affari o alla residenza abituale di cui al precedente comma, uno o piu' Stati non contraenti, in quanto questi ultimi Stati applicano alla formazione dei contratti di vendita che, in difetto di una tale dichiarazione, sarebbe stata disciplinata dalla legge uniforme, delle norme giuridiche identiche o simili alle proprie.
3. In caso di ratifica o di adesione successiva di uno Stato, nei cui confronti e' stata resa una dichiarazione in base al precedente comma, detta dichiarazione conserva la sua validita' a meno che lo Stato ratificante o aderente dichiari di non accettarla.
4. Le dichiarazioni previste ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo possono essere rese dagli Stati interessati all'atto del deposito del loro strumento di ratifica o di adesione o in qualsiasi momento successivo e debbono essere indirizzate al Governo dei Paesi Bassi. Esse avranno effetto dopo tre mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi le avra' ricevute o, qualora allo spirare di detto termine la presente Convenzione non sia ancora entrata in vigore nei riguardi dello Stato interessato, dalla data dell'entrata in vigore di questa ultima.

Art. III

Articolo III
In deroga all'art. 1 della legge uniforme, ciascuno degli Stati contraenti puo' dichiarare, mediante atto da notificarsi al Governo dei Paesi Bassi all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, che esso non applichera' la legge uniforme che nel caso in cui le parti del contratto di vendita abbiano il centro dei loro affari, o, in difetto di questo, la loro residenza abituale nel territorio di diversi Stati contraenti, e inserire, in conseguenza, la parola "contraenti" dopo la parola "Stati" la' dove quest'ultima figura per la prima volta al 1° comma dell'art. 1 della legge uniforme.

Art. IV

Articolo IV
1. Ciascuno Stato che abbia ratificato una o piu' Convenzioni sui conflitti di leggi in materia di formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali, o che vi abbia aderito, puo' dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi all'atto del deposito dell'istrumento di ratifica o di adesione, che esso non applichera' la legge uniforme, nei casi previsti da una di dette Convenzioni, se non quando detta legge e' applicabile per effetto di detta Convenzione.
2. Gli Stati che renderanno la predetta dichiarazione indicheranno al Governo dei Paesi Bassi le Convenzioni alle quali essa si riferisce.

Art. V

Articolo V
Ciascuno Stato che abbia reso una dichiarazione conformemente all'art. 11, 1° e 2° comma, o agli articoli III, IV e V della presente Convenzione, puo', in qualsiasi momento, revocarla con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi. Questa revoca sortira' effetto dopo tre mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi avra' ricevuto la notificazione; in caso di dichiarazione resa in conformita' all'art. II, 1° comma, detta revoca, dal momento in cui acquistera' efficacia, rendera' caduca ogni dichiarazione reciproca resa da un altro Stato.

Art. VI

Articolo VI
1. La presente Convenzione sara' aperta alla firma degli Stati rappresentati alla Conferenza dell'Aja del 1964 sull'unificazione dei diritti in materia di vendita internazionale, sino al 31 dicembre 1965.
2. La presente Convenzione sara' ratificata.
3. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.

Art. VII

Articolo VII
1. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate delle Nazioni Unite.
2. Gli istrumenti di adesione saranno depositati presso il Governo dei Paesi Bassi.

Art. VIII

Articolo VIII
1. La presente Convenzione entrera' in vigore dopo sei mesi dalla data in cui sara' stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione.
2. Nei confronti degli Stati che la ratificheranno o vi aderiranno dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o di adesione, la presente Convenzione entrera' in vigore dopo sei mesi dal deposito del loro strumento di ratifica o di adesione.

Art. IX

Articolo IX
Ciascuno Stato applichera' le disposizioni che saranno state introdotte nella sua legislazione in virtu' della presente Convenzione alle proposte, risposte e accettazioni alle quali si applica la legge uniforme e che siano state fatte dopo l'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti.

Art. X

Articolo X
1. Ciascuno Stato contraente potra' denunciare la presente Convenzione mediante atto notificato a tale effetto al Governo dei Paesi Bassi.
2. La denuncia avra' effetto dopo dodici mesi dalla data in cui il Governo dei Paesi Bassi ne avra' ricevuto la notificazione.

Art. XI

Articolo XI
1. Ciascuno Stato potra', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, e in qualsiasi momento successivo, dichiarare, con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi, che la presente Convenzione si applichera' a tutti i territori dei quali esso cura le relazioni internazionali o a parte di essi.
Tale dichiarazione avra' effetto dopo sei mesi dalla data alla quale il Governo dei Paesi Bassi ne avra' ricevuto la notificazione o, se allo spirare di tale termine la Convenzione non sara' ancora entrata in vigore, dalla data dell'entrata in vigore della medesima.
2. Ciascuno Stato contraente che abbia reso una dichiarazione in conformita' al comma precedente, potra', a sensi dell'art. X, denunciare la Convenzione per quanto riguarda tutti i territori interessati o parte di essi.

Art. XII

Articolo XII
1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione ciascuno Stato contraente potra', con atto notificato al Governo dei Paesi Bassi, richiedere la convocazione di una Conferenza allo scopo di rivedere la Convenzione o il suo allegato. Il Governo dei Paesi Bassi notifichera' tale richiesta a tutti gli Stati contraenti e convochera' una Conferenza di revisione, qualora, nel termine di sei mesi decorrente dalla data di detta notificazione, almeno un quarto degli Stati contraenti gli abbiano notificato il loro assenso.
2. Gli Stati invitati a tale Conferenza, all'infuori degli Stati contraenti, avranno veste d'osservatori a meno che gli Stati contraenti non decidano altrimenti in seno alla Conferenza, a maggioranza di voti. Gli osservatori disporranno di tutti i diritti inerenti alla partecipazione alla Conferenza, salvo il diritto di voto.
3. Il Governo dei Paesi Bassi invitera' ciascuno Stato partecipante a detta Conferenza a presentare le proposte che esso desideri veder esaminate da quest'ultima. Il Governo dei Paesi Bassi comunichera' a ciascuno Stato invitato l'ordine del giorno provvisorio della Conferenza, nonche' il testo di tutte le proposte presentate.
4. Il Governo dei Paesi Bassi comunichera' all'istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato le proposte di revisione che gli siano state indirizzate ai sensi del 3° comma del presente articolo.

Art. XIII

Articolo XIII
Il Governo dei Paesi Bassi notifichera' agli Stati firmatari e aderenti ed all'Istituto internazionale per la unificazione del diritto privato:
a) le comunicazioni ricevute ai sensi del 4° comma dell'art. I;
b) le dichiarazioni e le notificazioni fatte ai sensi degli
articoli II, III, IV e V;
c) e ratifiche e adesioni ai sensi degli articoli VI e VII;
d) le date d'entrata in vigore della presente Convenzione ai
sensi dell'art. VIII;
e) le denunzie ricevute ai sensi dell'art. X;
f) le notificazioni ricevute ai sensi dell'art. XI.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTA all'Aja, il primo luglio 1964, nella lingua francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
L'originale della presente Convenzione sara' depositato presso il Governo dei Paesi Bassi che ne trasmettera' copie certificate conformi a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti e all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato.

Art. 1

ALLEGATO I
Legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita
internazionale di cose mobili materiali
Articolo 1
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla
formazione dei contratti di vendita di cose mobili materiali quando le parti abbiano il centro dei propri affari sul territorio di Stati diversi, e a condizione che ricorra uno dei casi seguenti:
a) quando risulta dalla proposta o dalla risposta che la cosa
venduta formera' o ha gia' formato oggetto di un trasporto dal
territorio di uno Stato a quello di altro Stato;
b) quando gli atti costituenti la proposta e l'accettazione sono
stati compiuti sul territorio di Stati diversi;
c) quando la consegna della cosa deve effettuarsi sul territorio
di uno Stato diverso da quello in cui sono stati compiuti gli
atti costituenti proposta e accettazione.
2. Quando una delle parti non ha un centro dei propri affari, sara' tenuta in considerazione la sua residenza abituale.
3. La nazionalita' delle parti e' irrilevante ai fini della
applicazione della presente legge.
4. La proposta e l'accettazione si considerano compiute sul
territorio dello stesso Stato quando le lettere, i telegrammi od altri documenti con cui esse sono state comunicate sono stati spediti e ricevuti sul territorio di detto Stato.
5. Non si considerano come "Stati diversi" per quanto concerne il
centro degli affari o la residenza abituale delle parti, quegli Stati che abbiano reso a tale effetto una dichiarazione valida ai termini dell'articolo II della Convenzione 1° luglio 1964 relativa alla legge uniforme sulla formazione dei contratti di vendita internazionale di cose mobili materiali, e sempreche' tale dichiarazione sia tuttora valida.
6. La presente legge non si applica alla formazione dei contratti
di vendita di:
a) valori mobiliari, titoli di credito e monete;
b) navi destinate alla navigazione marittima e interna e aeromobili registrati o da registrare;
c) energia elettrica;
d) giudiziarie od a seguito di esecuzione forzata.
7. Sono assimilati alle vendite, ai sensi della presente legge, i contratti aventi per oggetto la fornitura di cose mobili materiali da fabbricare o da produrre, a meno che il committente non siasi obbligato a fornire una parte essenziale delle materie necessarie alla fabbricazione o produzione.
8. La presente legge si applica indipendentemente dal carattere commerciale o civile delle parti e dei contratti che vengono conclusi.
9. Ai fini dell'applicazione della presente legge, e salvo i casi in cui questa disponga altrimenti, restano escluse le norme di diritto internazionale privato.

Art. 2

Articolo 2
1. Le disposizioni degli articoli seguenti si applicano in quanto dalle trattative preliminari, dalla proposta, dalla risposta, o dalle pratiche esistenti tra le parti o dagli usi non risultino applicabili altre disposizioni.
2. E' tuttavia nulla qualsiasi clausola contenuta nella proposta che attribuisce al silenzio il valore di accettazione.

Art. 3

Articolo 3
Nessuna forma e' prescritta per la proposta e per l'accettazione.
Esse possono essere provate anche per testimoni.

Art. 4

Articolo 4
1. La comunicazione che una persona indirizza ad una o piu' persone determinate ai fini della conclusione di un contratto di vendita costituisce proposta quando contiene elementi idonei a consentire che il contratto si perfezioni con l'accettazione, e rivela la volonta' del proponente di obbligarsi.
2. Detta comunicazione va interpretata ed integrata con le trattative preliminari, le pratiche esistenti fra le parti, gli usi e qualsiasi altra norma in materia di contratto di vendita.

Art. 5

Articolo 5
1. La proposta non vincola il proponente sino a che non e' pervenuta al destinatario; essa non ha effetto se la revoca perviene anteriormente o contemporaneamente alla proposta stessa.
2. La proposta e' revocabile, dopo pervenuta al destinatario, a meno che la revoca sia fatta in mala fede e contro la lealta' che deve presiedere ai rapporti tra commercianti o che la proposta contenga un termine per l'accettazione o che colui che l'ha fatta siasi obbligato a mantenerla ferma o irrevocabile.
3. La dichiarazione che la proposta e' ferma e irrevocabile puo' essere espressa o risultare dalle circostanze, dalle trattative preliminari, dalle pratiche esistenti tra le parti o dagli usi.
4. La revoca della proposta ha effetto solo se perviene al destinatario prima che questi abbia spedito la sua accettazione o compiuto un atto che e' assimilate alla accettazione, ai sensi del 2° comma dell'art. 6.

Art. 6

Articolo 6
1. L'accettazione consiste in una dichiarazione che giunga con qualsiasi mezzo a colui che ha fatto la proposta.
2. Essa puo' consistere altresi' nella spedizione della cosa o del prezzo o in qualunque altro atto che, secondo i termini della proposta, le pratiche esistenti tra le parti o gli usi, possa considerarsi equivalente alla dichiarazione prevista al comma precedente.

Art. 7

Articolo 7
1. Qualsiasi accettazione accompagnata da aggiunte, limitazioni o altre modifiche, e' da considerarsi come rifiuto della proposta e costituisce una controproposta.
2. Tuttavia, la risposta ad una proposta che pur avendo i caratteri di un'accettazione, contenga degli elementi complementari o diversi senza alterare sostanzialmente i termini della proposta, e' considerata come accettazione, a meno che colui che ha fatto la proposta ne rilevi le differenze entro un breve termine. Ove a cio' non provveda, le condizioni del contratto saranno quelle della proposta con le modifiche contenute nell'accettazione.

Art. 8

Articolo 8
1. La dichiarazione di accettazione produce i suoi effetti a condizione che giunga al proponente nel termine da questi prefisso o, in difetto di tale prefissione, in un congruo termine, avuto riguardo alle circostanze del caso, alla rapidita' dei mezzi di comunicazione utilizzati dal proponente e agli usi. Nel caso di proposta verbale, l'accettazione deve essere immediata, sempreche' non risulti dalle circostanze che al destinatario sia stato concesso un termine per riflettere.
2. Se il termine per l'accettazione e' fissato dal proponente in una lettera o in un telegramma, si presume che tale termine decorra dalla data della lettera o del giorno ed ora in cui il telegramma e' stato consegnato per la spedizione.
3. Se l'accettazione consiste in uno degli atti di cui all'art. 6, 2° comma, essa non ha effetto che quando si effettui nei termini previsti al 1° comma del presente articolo.

Art. 9

Articolo 9
1. Se l'accettazione e' tardiva, il proponente puo' considerarla tempestiva, purche' ne informi l'accettante, verbalmente o con la spedizione di un avviso, entro un breve termine.
2. L'accettazione pervenuta tardivamente, deve tuttavia essere considerata tempestiva ove risulti dalla lettera o dal documento che la contiene, che e' stata spedita in condizioni tali che, se fosse stata regolarmente trasmessa, sarebbe giunta tempestivamente; a meno che il proponente non informi l'accettante, verbalmente o con la spedizione di un avviso, entro un breve termine, che esso considera decaduta la propria offerta.

Art. 10

Articolo 10
L'accettazione e' irrevocabile a meno che la revoca pervenga al proponente prima dell'accettazione o contemporaneamente a questa.

Art. 11

Articolo 11
La morte o l'incapacita' di una delle parti sopravvenuta prima dell'accettazione non ha effetto sulla formazione del contratto, sempreche' il contrario non risulti dall'intenzione delle parti, dagli usi o dalla natura dell'affare.

Art. 12

Articolo 12
1. Il termine "pervenire", ai sensi della presente legge significa essere recapitato all'indirizzo del destinatario della comunicazione.
2. Le comunicazioni previste dalla presente legge debbono essere fatte con i mezzi usuali, secondo le circostanze.

Art. 13

Articolo 13
1. Per usi s'intendono i modi di procedere che delle persone di normale diligenza della stessa condizione delle parti e poste nella medesima situazione considerano normalmente applicabili alla formazione del contratto.
2. Qualora vengano impiegati termini, clausole o formulari d'uso nel commercio, questi verranno interpretati nel senso che gli ambienti commerciali interessati vogliono attribuire ad essi.

Allegato II

ALLEGATO II
Articolo 1
La presente legge si applica alla formazione dei contratti di vendita che, ove venissero conchiusi, sarebbero retti dalla legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali.
Articolo 4
1. La comunicazione che una persona indirizza ad una o piu' persone determinate, ai fini della conclusione di un contratto di vendita, costituisce proposta quando contiene elementi idonei a consentire che il contratto si perfezioni con l'accettazione, e rivela la volonta' del proponente di obbligarsi.
2. Detta comunicazione va interpretata ed integrata con le trattative preliminari, le pratiche che esistono tra le parti, gli usi e le norme della legge uniforme sulla vendita internazionale di cose mobili materiali.
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