Monitoring Gesetzessammlung

062U1767

IT - Leggi di Ratifica

062U1767

Accordo (LEGGE 03 dicembre 1962 n. 1767)

Premessa

La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale, di pagamento e di cooperazione economica e tecnica, con scambio di Note, concluso a Kabul il 10 dicembre 1960.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo 10 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 dicembre 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - PRETI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Art. 1

Accordo tra l'Italia e l'Afghanistan in materia commerciale di pagamento e di cooperazione economica e tecnica e scambio di Note. (Kabul, 10 dicembre 1960).
ACCORDO COMMERCIALE
DI PAGAMENTO E DI COOPERAZIONE ECONOMICA
E TECNICA TRA L'ITALIA E L'AFGHANISTAN
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di
Afghanistan, considerando e confermando i rispettivi sentimenti di amicizia cui si informano tradizionalmente i rapporti tra i due Paesi, animati dal desiderio - al fine di rendere tali rapporti sempre piu' operanti, nello spirito dell'Accordo concluso tra le due Parti il 15 giugno 1938 - di facilitare e sviluppare tra di essi le relazioni commerciali e di dare il massimo impulso alla cooperazione economica e tecnica, sulla base dei reciproci interessi, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le due Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare per quanto in loro potere lo sviluppo degli scambi commerciali tra i due Paesi agevolando, tra l'altro, nei limiti dei rispettivi regolamenti, una migliore reciproca conoscenza delle rispettive possibilita' di esportazione e di importazione e l'attivita' che i singoli operatori, sia enti che privati, italiani e afghani svolgono in relazione alle esportazioni ed importazioni tra i due Paesi delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori.
A tal fine le due Parti contraenti si impegnano in particolare ad accordare ogni facilitazione possibile sia all'esportazione che alla importazione delle merci originarie e provenienti dai rispettivi territori - in particolare per quanto concerne le merci che facciano eventualmente oggetto di vendita od acquisto da parte di Enti statali o comunque sottoposti allo Stato o da esso controllati - in conformita' delle leggi e regolamenti in vigore in ciascuno dei due Stati.

Art. 2

Articolo 2
Allo scopo di facilitare l'applicazione del presente Accordo, le
due Parti contraenti convengono di consultarsi, tramite le rispettive Rappresentanze diplomatiche, in merito a qualsiasi questione derivante dallo scambio delle merci tra i due Paesi o ad essa connessa, nonche' di fornirsi ogni informazione utile o che sia ritenuta comunque interessante al fine di sviluppare le relazioni economico-commerciali italo-afghane.
Al presente Accordo vengono allegate le liste di merci disponibili per l'esportazione da ciascuno dei due Paesi verso l'altro, lista A e lista B, restando inteso che tali liste, aventi valore indicativo, non escludono la possibilita' dello scambio di altre merci, fino al limite massimo disponibile.

Art. 3

Articolo 3
Le due Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della Nazione piu' favorita specialmente per quanto concerne:
1) i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le
modalita' di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalita' relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonche' al transito, al deposito, ecc.;
2) le formalita' concernenti l'importazione e l'esportazione
delle merci.

Art. 4

Articolo 4
Le disposizioni del presente Accordo relative al trattamento della nazione piu' favorita non si applicheranno:
1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una
delle due Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;
2) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato
della Citta' del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia e alla Somalia;
3) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti
contraenti ad altri Paesi, in virtu' della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;
4) ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una
delle Parti contraenti in rapporto alla sua partecipazione ad una comunita' istituita fra piu' Paesi per organizzare in comune uno o piu' settori della produzione del commercio e dei servizi, o per provvedere alla loro sicurezza.

Art. 5

Articolo 5
I pagamenti relativi agli scambi commerciali come pure gli altri
pagamenti correnti tra i due Paesi saranno regolati in dollari, sterline o altra valuta convertibile.
Ciascuno dei due Governi si impegna a concedere, secondo e nei
limiti della propria legislazione e regolamenti, le autorizzazioni necessarie, per effettuare i detti pagamenti, alle Banche e Istituti di Credito rispettivi.

Art. 6

Articolo 6
Il Governo italiano facilitera' l'attuazione delle proposte che il Governo Afghano riterra' di avanzare per quanto riguarda la partecipazione dell'industria e della tecnica italiane allo sviluppo economico del Regno di Afghanistan.
In particolare, i due Governi faciliteranno le iniziative che
avranno per scopo lo studio e l'attuazione di programmi diretti a sviluppare in Afghanistan, attraverso l'impiego di sistemi, di tecnici e di beni strumentali italiani, l'impianto di industrie, la costruzione di opere pubbliche, il sistema di comunicazioni, lo sfruttamento delle risorse agrarie e minerarie.
Nell'attuazione delle suddette iniziative il Governo Reale Afghano garantira' da parte sua alle ditte italiane, che eserciteranno la loro attivita' in Afghanistan, un trattamento in genere non meno favorevole di quello concesso alle iniziative ed alle ditte di altri Paesi, con particolare riguardo comunque al trasferimento di capitali, di redditi, di salari, ecc.

Art. 7

Articolo 7
Il Governo italiano facilitera' l'impiego di tecnici e specialisti italiani in Afghanistan in base ad intese tra il Governo Reale Afghano da una parte ed i tecnici e specialisti italiani dall'altra e prestera' ogni possibile assistenza per la formazione e l'addestramento di tecnici afghani in Italia.

Art. 8

Articolo 8
Il Governo italiano e' disposto ad accordare, nei limiti delle
possibilita' dell'economia italiana, alle ditte italiane, che ne faranno richiesta, le autorizzazioni per la fornitura ad enti e ditte afghane di attrezzature, di prodotti meccanici ed altri beni strumentali con pagamento dilazionato, conformemente alla legislazione vigente in Italia.
I crediti derivanti dalle forniture di cui al precedente comma
potranno beneficiare della garanzia governativa di credito prevista dalle disposizioni della legislazione italiana. Dal canto loro le Autorita' del Regno di Afghanistan forniranno le garanzie necessarie per il trasferimento degli ammontari dovuti ai creditori italiani ad ogni singola scadenza.

Art. 9

Articolo 9
Il Governo italiano ed il Governo Afghano si impegnano a
collaborare all'incremento dello scambio e dell'impiego di conoscenze scientifiche e tecniche, allo scopo, sopratutto, di aumentare la produttivita' e di migliorare il tenore di vita nei propri territori.

Art. 10

Articolo 10
Il presente Accordo entrera' in vigore con lo scambio degli
strumenti di ratifica.
Esso rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni, dopodiche' si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle due Parti contraenti tre mesi prima della scadenza.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto la loro firma al presente Accordo.
Fatto a Kabul in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e
persiana, entrambi i testi aventi uguale valore.
Kabul, li' 10 dicembre 1960
Per il Governo
della Repubblica italiana
TRABALZA
Per il Governo
del Regno di Afghanistan
G. M. SHERZAD

Accordo-Lista A

LISTA A
Settore alimentare e dolciario
1) Paste alimentari in genere
2) Marmellate
3) Succhi di frutta
4) Frutta sciroppata
5) Salse di pomodoro
6) Vegetali e minestre in scatola
7) Prodotti ittici conservati sott'olio
8) Olio d'oliva
9) Formaggi vari
10) Cioccolate e confetture varie
11) Prodotti alimentari in genere Settore abbigliamento e del
tessile
12) Maglieria interna ed esterna
13) Biancheria e confezioni intime
14) Accessori per l'abbigliamento e passamaniere
15) Confezioni vestiario e impermeabili
16) Calzature
17) Pelli e pelliccerie e pelletterie
18) Tessuti in genere Settore chimico farmaceutico
19) Prodotti chimici per l'agricoltura e zootecnica
20) Prodotti tannici ed aniline
21) Medicinali
22) Colori, vernici, cere, lucidi, inchiostri
23) Cartucce da caccia e polveri, apparecchi d'innesto vari
24) Prodotti chimici in genere Settore materiali da costruzione
25) Materiali per il rivestimento di edifici in cemento amianto
26) Tubazioni in cemento amianto
27) Tubazioni di ogni tipo
28) Pali telefonici e telegrafici
29) Gabbioni metallici
30) Porte e finestre metalliche
31) Materiale da costruzione vario
32) Prodotti dell'industria siderurgica Settore carta e stampa
33) Macchinari tipografici
34) Carta e prodotti di carta
35) Cancelleria in genere Settore metalmeccanico
36) Macchine utensili
37) Macchine da cucire
38) Macchine agricole
39) Macchine per la lavorazione del marmo
40) Macchine per la lavorazione del legno
41) Automobili e loro parti
42) Autocarri pesanti, medi e leggeri e loro parti
43) Motociclette, motoscooter e loro parti
44) Biciclette e loro parti
45) Macchinari per sollevamento
46) Macchine elettriche e congegni elettrici vari
47) Elettrodomestici
48) Radio, radiofonografi
49) Altri prodotti dell'industria metalmeccanica Settore
industriale
50) Macchine da scrivere e loro parti
51) Macchine calcolatrici e loro parti
52) Macchine fotografiche
53) Macchine cinematografiche
54) Macchine incubatrici
55) Materiali in plastica
56) Occhiali in genere
57) Duplicatori ad alcool
58) Impianti igienico-sanitari di tutti i tipi
59) Pneumatici di ogni genere
60) Lampadine elettriche
61) Articoli di gomma
62) Cavi e conduttori elettrici isolanti
63) Strumenti musicali
64) Fucili da caccia e da sport
65) Stufe di ogni tipo
66) Pompe per sollevamento acqua e di ogni tipo
67) Mobili metallici di ogni tipo
68) Macchine edili
69) Tubi di acciaio
70) Attrezzi agricoli
71) Materiali cinefotografici
72) Generatori elettrici
73) Serrature
74) Penne a sfera
75) Registratori
76) Altri prodotti

Accordo-Lista B

LISTA B
1) Cotone, qualita' varie
2) Lana (montone - cammello capra - kashmir)
3) Karakul
4) Pelli (bagana' - montone - capra)
5) Budella
6) Frutta secca
7) Piante medicinali
8) Semi oleosi (sesamo - lino - cotone)
9) Tappeti
10) Altre merci

Accordo-Scambio di note

AMBASCIATA D'ITALIA
Kabul, 10 dicembre 1960
Signor Ministro,
In relazione all'Accordo Commerciale, di Pagamento e di
Cooperazione Economica e Tecnica tra l'Afghanistan e l'Italia firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza, d'ordine del mio Governo, quanto segue.
L'articolo 10 del predetto Accordo prevede l'entrata in vigore
dell'Accordo medesimo con lo scambio dei relativi strumenti di ratifica.
Tuttavia, il Governo italiano, desiderando vivamente di sviluppare i rapporti tra l'Afghanistan e l'Italia nei settori regolati dall'Accordo predetto, propone di dare all'Accordo steso applicazione provvisoria dal giorno della relativa firma, in attesa che esso entri in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica in base al primo comma dell'articolo 10.
Saro' pertanto grato a Vostra Eccellenza se vorra' farmi conoscere se il Reale Governo Afghano aderisce a tale proposti. In caso affermativo, la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza consacreranno l'accordo intervenuto su quanto precede tra i nostri due Governi.
Voglia gradire, signor Ministro, l'assicurazione della mia piu'
alta considerazione.
TRABALZA
Sua Eccellenza
il Ministro Sardar Ghulam Mohammed SHERZAD
Ministro del Commercio - KABUL
MINISTRY OF COMMERCE
Kabul, 10 dicembre 1960
Signor Ambasciatore,
ho l'onore di accusare ricevuta della lettera in pari data che
Vostra Eccellenza ha voluto inviarmi e di cui trascrivo qui di seguito il testo:
"Signor Ministro,
In reazione all'Accordo Commerciale, di Pagamento e di Cooperazione
Economica e Tecnica tra l'Afghanistan e l'Italia firmato in data odierna, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza, d'ordine del mio Governo, quanto segue.
L'articolo 10 del predetto Accordo prevede l'entrata in vigore
dell'Accordo medesimo con lo scambio dei relativi strumenti di ratifica.
Tuttavia il Governo italiano, desiderando vivamente di sviluppare i
rapporti tra l'Afghanistan e l'Italia nei settori regolati dall'Accordo predetto, propone di dare all'Accordo stesso applicazione provvisoria dal giorno della relativa firma, mi attesa che esso entri in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica in base al primo comma dell'articolo 10.
Saro' pertanto grato a Vostra Eccellenza se vorra' farmi conoscere se il Reale Governo Afghano aderisce a tale proposta. In caso affermativo, la presente lettera e la risposta di Vostra Eccellenza consacreranno l'accordo intervenuto su quanto precede tra i nostri due Governi".
Ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che il GOverno Reale di Afghanistan e' d'accordo su quanto precede.
Voglia gradire, signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia piu'
alta considerazione.
MOHAMMED SHERZAD
A Sua Eccellenza
FOLCO TRABALZA
Ambasciatore d'Italia - KABUL
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
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