Monitoring Gesetzessammlung

062U1371

IT - Leggi di Ratifica

062U1371

Accordo (LEGGE 12 agosto 1962 n. 1371)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia ed il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, concluso in Rio de Janeiro il 4 ottobre 1957.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' al disposto dell'articolo 3 dello Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - LA MALFA - TRABUCCHI - TREMELLONI - ANDREOTTI - MACRELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Art. I

Accordo tra l'Italia e il Brasile per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed
aerea (Rio de Janeiro, 4 ottobre 1957).
ACCORDO FRA L'ITALIA E IL BRASILE PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.
Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della
Repubblica degli Stati Uniti del Brasile, animati dal desiderio di evitare la doppia imposizione in materia di navigazione marittima ed aerea, hanno deciso di concludere un Accordo ed hanno a tal fine nominato i seguenti plenipotenziari:
Il Presidente della Repubblica italiana, il Marchese BLASCO LANZA D'AJETA, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario;
Il Presidente della Repubblica, degli Stati Uniti del Brasile,
l'Ambasciatore JOSE' CARLOS DE MACEDO SOARES, Ministro degli Affari Esteri;
i quali dopo essersi scambiati i Pieni Poteri ed averli
riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Ai fini del presente Accordo:
a) l'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea"
designa l'attivita' di trasporto per via marittima ed aerea di persone, bestiame, merci o posta, svolta dal proprietario, dall'armatore o dall'esercente, o dal noleggiatore della nave o dell'aeromobile;
b) l'espressione "imprese brasiliane" designa il Governo
brasiliano, le persone fisiche attualmente residenti in Brasile e non abitualmente residenti in Italia, nonche' le Societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi brasiliane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica degli Stati Uniti del Brasile;
c) l'espressione "imprese italiane" designa il Governo italiano, le persone fisiche abitualmente residenti in Italia e non abitualmente residenti in Brasile, nonche' le Societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane e aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana.

Art. II

Articolo II
a) Il Governo brasiliano esentera' tutti i redditi provenienti
dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra il Brasile, l'Italia e gli altri Paesi, effettuata da imprese italiane esercenti tale attivita', dall'imposta sul reddito e da ogni altro tributo sul reddito che sia imponibile in Brasile.
b) il Governo italiano esentera' tutti i redditi provenienti
dall'esercizio della navigazione marittima o aerea fra l'Italia, il Brasile e gli altri Paesi, effettuata da imprese brasiliane esercenti tale attivita', dall'imposta sul reddito e da ogni altro tributo sul reddito che sia imponibile in Italia.
c) L'esenzione delle imposte previste ai paragrafi precedenti si applica alle imprese di navigazione marittima ed aerea brasiliane e italiane a condizioni che le navi e gli aeromobili battano bandiera o posseggano la nazionalita' rispettivamente brasiliana o italiana.

Art. III

Articolo III
Il presente Accordo, dopo l'adempimento delle formalita'
costituzionali delle Parti Contraenti, entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, che sara' effettuato a Roma.
Le disposizioni del presente Accordo sono applicabili ad ogni
reddito maturato a datare dal 1 gennaio 1951.

Art. IV

Articolo IV
Il presente Accordo, che avra' durata illimitata, potra' essere
denunciato da ciascuna delle due parti contraenti entro il 30 giugno di ogni anno; in tal caso esso cessera' di avere vigore a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo.
In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo
e vi hanno apposto il loro sigillo.
Fatto a Rio de Janeiro in doppio esemplare, nella lingue italiana e
portoghese entrambi facenti ugualmente fede, il giorno quattro ottobre millenovecentocinquantasette.
BLASCO LANZA D'AJETA
JOSE' CARLOS DE MACEDO SOARE
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Acordo

ACORDO ENTRE A ITALIA E O BRASIL PARA ISENTAR DA BITRIBUTACAO AS
RENDAS RELATIVAS AO EXERCICIO DA NAVEGACAO MARITTIMA E AEREA.
Parte di provvedimento in formato grafico
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