090G0015
090G0015
Convenzione (LEGGE 30 dicembre 1989 n. 437)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 44 della convenzione medesima.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 dicembre 1989 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Art. 1
CONVENZIONE SULLE FUNZIONI CONSOLARI
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA
La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina
nel desiderio di sviluppare i rapporti di amicizia e cooperazione esistenti tra i due Stati e di assicurare la protezione e la difesa degli interessi e dei diritti dei rispettivi cittadini; considerando l'opportunita' di adottare, nei rapporti reciproci, norme aggiuntive alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963; hanno deciso di concludere una Convenzione sulle funzioni consolari e a tale scopo hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Le norme della presente Convenzione hanno carattere complementare a quelle della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 (di seguito denominata "Convenzione di Vienna"), e queste ultime si applicheranno a tutte le situazioni non contemplate dalla presente Convenzione.
Art. 2
Art. 2
I funzionari consolari sono abilitati a:
a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, dei suoi cittadini, nonche' delle persone giuridiche aventi la nazionalita' di detto Stato, in conformita' al diritto internazionale ed alle disposizioni della presente Convenzione;
b) promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati e contribuire allo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, sociali, culturali, scientifici, tecnici e turistici fra lo Stato d'invio e quello ricevente;
c) rendersi edotti, con tutti i mezzi leciti a disposizione, della situazione e dell'evoluzione, della vita commerciale, economica, sociale, culturale e scientifica nello Stato ricevente, riferendo in materia al Governo dello Stato d'invio e fornendo informazioni alle persone interessate;
d) prestare aiuto ed assistenza ai cittadini ed alle persone giuridiche dello Stato d'invio e comunicare con essi;
e) informarsi reltivamente a qualunque incidente che coinvolga gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;
f) assistere i cittadini dello Stato d'invio nei rapporti con le autorita' giurisdizionali e amministrative dello Stato ricevente e adottare, secondo le prassi e procedure previste dalle leggi dello Stato ricevente, e adottare i provvedimenti necessari ad assicurare la reppresentanza legale di detti cittadini di fronte a tali autorita'; fungere da interpreti o procurare un interprete a tali persone; adottare, nel rispetto delle leggi dello Stato ricevente, le misure provvisorie di salvaguardia dei diritti e interessi dei propri cittadini nel caso in cui questi ultimi, a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, non possono tutelare in tempo utile i loro diritti e interessi;
g) chiedere la collaborazione delle autorita' competenti dello Stato ricevente per la ricerca dei cittadini dello Stato d'invio dei quali si ignora la localita' ove si trovano.
Art. 3
Art. 3
Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:
a) alle autorita' locali competenti per la propria circo- scrizione consolare;
b) a tutte le autorita' centrali competenti dello Stato ricevente se e nella misura in cui cio' e' consentito dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato ricevente e degli accordi o altre norme del diritto internazionale. Essi possono altresi' corrispondere con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente in caso di assenza dei rappresentanti diplomatici dello Stato d'invio.
Art. 4
Art. 4
1. L'ufficio consolare puo', nell'ambito della propria circoscrizione:
a) tenere il registro dei cittadini dello Stato d'invio;
b) svolgere le funzioni relative allo stato civile previste dalla legge dello Stato d'invio se non vi si oppongono le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.
2. Quanto disposto nel paragrafo precedente non puo' in nessun caso esonerare una persona da qualunque obbligo ad essa imposto della legge dello Stato ricevente in materia di atti dello stato civile.
Art. 5
Art. 5
1. I funzionari consolari possono inviare comunicazioni concernenti il servizio militare ai cittadini dello Stato d'invio e ricevere da loro dichiarazioni al riguardo, nonche' effettuare certificazioni e registrazioni ed emanare comunicati al riguardo, anche mediante la stampa o altri mezzi di diffusione.
2. I funzionari consolari possono emanare, anche mediante la stampa od altri mezzi di diffusione, comunicati relativi ad operazioni elettorali previste dalla legge dello Stato d'invio, ricevere dai cittadini di questo Stato dichiarazioni in materia, effettuare le relative registrazioni, trasmettere a detti cittadini e recevere da essi le attestazioni ed i certificati relativi alle operazioni in questione.
Art. 6
Art. 6
I funzionari consolari possono:
a) ricevere le dichiarazioni dei cittadini dello Stato d'invio e certificarle;
b) ricevere, anche in deposito, certificare e pubblicare i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato d'invio, nonche' comunicare agli eredi e legatari l'esistenza di testamenti;
c) ricevere atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato d'invio ed autenticare la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente;
d) ricevere ed autenticare atti e contrati che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato d'invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato;
e) svolgere le altre funzioni notarili previste dalla legge dello Stato d'invio che non siano contrarie alla legge dello Stato ricevente.
Art. 7
Art. 7
Nell'ambito della propria circoscrizione i funzionari consolari hanno il potere di:
a) legalizzare le firme apposte su atti e documenti rilasciati dallo Stato ricevente per l'uso nello Stato d'invio, o rendere altrimenti validi tali atti e documenti;
b) tradurre atti e documenti e certificare la fedelta' della traduzione nonche' rilasciare copie autentiche degli atti e documenti tradotti;
c) fatti salvi gli accordi in vigore fra i due Stati, trasmettere, per la notifica, decisioni giudiziarie o stragiudiziarie e trasmettere commissioni rogatorie richieste alle autorita' giudiziarie dello Stato d'invio all'autorita' competente dello Stato ricevente nonche' effettuare le notificazioni e le rogatorie richieste in materia civile e commerciale dalle autorita' giudiziarie dello Stato d'invio nei confronti dei propri cittadini compatibilmente con le modalita' previste dalle leggi e regolamenti dello Stato ricevente;
d) ottenere copie od estratti di documenti dei pubblici registri, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ricevente.
Art. 8
Art. 8
Gli atti e documenti redatti o ricevuti in virtu' degli articoli 6 e 7 sono considerati nello Stato ricevente quali atti e documenti redatti o ricevuti dalle autorita' dello Stato d'invio.
Art. 9
Art. 9
L'Autorita' competente dello Stato ricevente comunica all'ufficio consolare i casi di cittadini dello Stato d'invio minori o incapaci per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore, al fine di consentire ai funzionari consolari di proteggere i diritti e gli interessi di detti minori o incapaci in conformita' alla presente Convenzione, agli accordi in vigore tra i due Stati, nonche' alle leggi e regolamenti dello Stato ricevente.
Art. 10
Art. 10
I funzionari consolari hanno il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione, di ricevere in deposito somme di denaro, documenti e oggetti, la cui detenzione non e' vietata dalle norme vigenti nello Stato ricevente, che siano stati loro rimessi da cittadini dello Stato d'invio o per conto di questi.
I beni in deposito possono essere esportati dallo Stato ricevente in conformita' alle sue leggi e regolamenti.
Tali depositi non beneficiano dell'immunita' prevista dall'art. 32 della presente Convenzione e devono essere tenuti separati dagli archivi, documenti e registri a cui si applicano le disposizioni di detti articolo.
Art. 11
Art. 11
1. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare, rinnovare, estendere, modificare e revocare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio.
2. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare visti alle persone che desiderino recarsi nello Stato d'invio, oppure attraversarlo.
3. I funzionari consolari hanno il diritto di rilasciare certificati di origine delle merci ed altri documenti ammessi per l'uso nello Stato d'invio.
Art. 12
Art. 12
Le somme percepite dall'ufficio consolare a titolo di diritto e tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio e le relative ricevute non sono soggette ad alcuna tassazione e sono liberamente convertibili e trasferibili nella valuta dello Stato d'invio.
Art. 13
Art. 13
1. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato ricevente, l'autorita' competente di tale Stato ne avverte senza indugi l'ufficio consolare e trasmette ad esso il relativo certificato di morte.
L'autorita' competente dello Stato ricevente da' comunicazione all'ufficio consolare dell'apertura di successioni per le quali sia erede o legatario un cittadino dello Stato d'invio non residente nello Stato ricevente.
2. a) Qualora l'ufficio consolare, informato del decesso di uno dei suoi cittadini o dell'apertura di una successione a favore di un proprio cittadino, ne faccia domanda, le autorita' competenti dello Stato ricevente gli forniscono le informazioni che possono raccogliere in merito alla successione.
b) L'ufficio consolare dello Stato d'invio puo' domandare all'autorita' competente dello Stato ricevente di adottare senza indugi le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari lasciati nel territorio dello Stato ricevente.
c) Il funzionario consolare puo' cooperare direttamente o mediante un delegato all'esecuzione delle misure di cui alla lettera b) del presente paragrafo.
3. Se devono essere prese misure conservative e nessun erede cittadino dello Stato d'invio e' presente o rappresentato, un funzionario consolare dello Stato d'invio e' invitato dalle autorita' dello Stato ricevente ad assistere alle operazioni di apposizione e di rimozione dei sigilli, nonche' alla compilazione dell'inventario.
4. Se, dopo il compimento delle procedure di successione nel territorio dello Stato ricevente, i beni mobili della successione o i proventi della vendita dei beni mobili o immobili spettano ad un erede, o legatario, cittadino dello Stato d'invio non residente nello Stato ricevente che non abbia designato un mandatario, i suddetti beni o i proventi della vendita sono consegnati all'ufficio consolare dello Stato d'invio, a condizione:
a) che sia provata la qualita' di erede o legatario;
b) che gli organi competenti abbiano, ove del caso, autorizzato la consegna dei beni ereditari o dei proventi della loro vendita;
c) che i debiti ereditari, accertati in conformita' alla legislazione dello Stato ricevente, siano stati pagati o garantiti;
d) che le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite.
5. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trova temporaneamente nel territorio dello Stato ricevente, gli effetti personali e le somme di denaro lasciate dal defunto non reclamati da un erede presente sono consegnati senza altre formalita' all'ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvosorio affinche' siano custoditi, fatto salvo il diritto degli organi amministrativi o giudiziari dello Stato ricevente di sequestrarli nell'interesse della giustizia.
L'ufficio consolare deve consegnare tali effetti personali e somme di denaro alla autorita' dello Stato ricevente che sia eventualmente designata ai fini di assicurarne l'amministrazione e la liquidazione.
6. L'ufficio consolare dovra' rispettare la legislazione dello Stato ricevente per quanto concerne l'esportazione dei beni o delle somme di denaro di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
Art. 14
Art. 14
1. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recarsi presso di loro. I cittadini dello Stato d'invio hanno il diritto di comunicare con i funzionari consolari e di recarsi presso di loro.
2. In tutti i casi in cui un cittadino dello Stato d'invio e' sottoposto a qualsiasi forma di privazione o limitazione della liberta' personale, le autorita' dello Stato ricevente devono informarne entro tre giorni un funzionario consolare dello Stato d'invio fornendogli gli elementi idonei a qualificare i fatti che hanno determinato tali provvedimenti. Contestualmente l'autorita' dello Stato ricevente informera' il cittadino dello Stato d'invio del suo diritto di comunicare con un funzionario consolare per ottenerne l'assistenza.
3. Il funzionario consolare ha il diritto di prendere le misure idonee ad assicurare al cittadino sottoposto alla privazione o limitazione della liberta' personale l'assistenza e la difesa in sede giudiziaria, a meno che questi non vi si opponga espressamente.
4. Qualsiasi comunicazione scritta tra il cittadino dello Stato d'invio sottoposto alla privazione o limitazione della liberta' personale ed il funzionario consolare sara' trasmessa senza indugio dalle autorita' dello Stato ricevente al suo destinatario.
5. Il funzionario consolare o l'impiegato consolare da esso delegato ha il diritto di visitare il cittadino dello Stato di invio sottoposto alla privazione o limitazione della liberta' personale ed intrattenersi con lui conversando in qualsiasi lingua, anche nel caso in cui questi si trovi in stato di arresto o reclusione in esecuzione di una sentenza.
L'esercizio di tale diritto e' accordato nel termine massimo di tre giorni dal momento in cui il cittadino e' stato arrestato, detenuto o privato della sua liberta' personale.
6. I diritti di cui al presente articolo devono essere esercitati in conformita' alle leggi e regolamenti vigenti nello Stato ricevente, restando inteso, tuttavia, che tali leggi e regolamenti devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti stessi sono concessi in virtu' del presente articolo.
Art. 15
Art. 15
Le autorita' competenti di ciascun dei due Stati comunicheranno ai competenti uffici dell'altro Stato gli atti di naturalizzazione riguardanti i cittadini originari di quest'ultimo.
Art. 16
Art. 16
1. Quando una nave dello Stato d'invio giunge in un porto dello Stato ricevente, il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto e' situato, e' autorizzato a svolgere liberamente le funzioni indicate nell'art. 17, senza interferenze da parte delle autorita' dello Stato ricevente. Il funzionario consolare puo' chiedere l'assistenza delle autorita' dello Stato ricevente per qualsiasi questione relativa all'esercizio di dette funzioni e le autorita' gli devono dare l'assistenza richiesta, salvo che, in un caso particolare abbiano speciali ragioni che giustificano pienamente il rifiuto di prestare assistenza.
2. A tal fine il funzionario consolare, accompagnato se lo desidera da membri dell'ufficio consolare, puo' recarsi personalmente a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica.
3. Il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare col funzionario consolare ed a recarsi all'ufficio consolare. A tal fine essi vengono muniti dalle autorita' dello Stato ricevente, se necessario, di un salvacondotto. Se le autorita' fanno opposizione in casi implicanti eccessivo impiego di tempo o grandi distanze che impedirebbero agli interessati di ritornare sulla nave prima della sua partenza, esse devono informarne immediatamente il funzionario consolare.
Art. 17
Art. 17
1. Il funzionario consolare puo' interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative al suo itinerario ed alla sua destinazione ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave.
2. Il funzionario o l'impiegato consolare possono accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'autorita' giudiziaria ed alle altre autorita' locali, prestare loro assistenza, compreso, qualora cio' sia necessario, l'assistenza legale e fungere da interprete nei rapporti tra loro e dette autorita'. Tali diritti possono essere limitati solo nei casi che interessino la sicurezza dello Stato, se le leggi dello Stato ricevente lo prevedono.
3. Il funzionario consolare puo' decidere delle controversie fra il comandante ed i membri dell'equipaggio relative alle paghe ed ai contratti di arruolamento, predisporre gli atti ed i provvedimenti connessi all'arruolamento ed al licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli puo' inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento della disciplina a bordo.
4. Il funzionario consolare puo', qualora sia necessario, disporre il ricovero in ospedale o il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio. Il funzionario consolare ne dara' comunicazione alle autorita' dello Stato ricevente le quali presteranno la propria collaborazione per facilitare il ricovero o il rimpatrio.
5. Il funzionario consolare puo', in ordine alle navi dello Stato d'invio che si trovino in un porto dell'altro Stato, d'invio che si trovino in un porto dell'altro Stato, ricevere gli atti costitutivi, traslativi ed estintivi di proprieta' e di altri diritti reali anche di garanzia ed eseguire le relative annotazioni e trascrizioni, nonche' effettuare il trasferimento o la cancellazione dal registro dello Stato d'invio di qualsiasi nave.
6. Il funzionario consolare puo', nei confronti delle navi dello Stato d'invio, prendere misure per l'attuazione delle leggi di detto Stato in materia di navigazione cui non si oppongano le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.
Art. 18
Art. 18
1. Qualora le autorita' dello Stato ricevente intendano arrestare o interrogare una persona che si trovi a bordo di una nave dello Stato d'invio che si trovi in un porto dello Stato ricevente o sequestrare beni o svolgere un'inchiesta ufficiale a bordo della stessa, esse avviseranno in tempo utile e per iscritto il funzionario consolare competente affinche' egli possa assistere a questi atti il cui compimento non dovra' interferire nelle questioni attinenti all'amministrazione interna della nave. L'avviso dato a questo fine indichera' un'ora precisa e, se il funzionario consolare non si fa rappresentare, si procedera' in sua assenza. Una analoga procedura' sara' seguita nei casi in cui al capitano o ai membri dell'equipaggio sara' richiesto di fare dichiarazioni di fronte alle autorita' giudiziarie e amministrative. Tuttavia in caso di delitti flagranti, le autorita' dello Stato ricevente informeranno il funzionario consolare per iscritto delle misure urgenti che sono state adottate.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di operazioni svolte nel campo dei controlli doganali, sanitari o attinenti all'ingresso ed all'uscita di stranieri dal territorio ne' a quelli relativi ai certificati internazionali di sicurezza, al sequestro della nave o di una parte del suo carico a seguito di procedimenti civili o commerciali che si svolgano davanti alle giurisdizioni dello Stato ricevente.
Art. 19
Art. 19
1. Se una nave dello Stato d'invio naufraga nelle acque territoriali o nelle acque interne dello Stato ricevente, il funzionario consolare nella cui circoscrizione e' avvenuto il naufragio deve esserne informato al piu' presto dalle autorita' dello Stato ricevente.
2. Nel caso in cui ne' il proprietario della nave ne' i suoi agenti o gli assicuratori interessati, ne' il comandante siano in grado di adottare le misure necessarie, il funzionario consolare e' autorizzato ad adottare per conto del proprietario, in conformita' alle leggi e regolamenti dello Stato ricevente, le misure che il proprietario stesso avrebbe potuto prendere, se fosse stato presente, per disporre della nave.
Art. 20
Art. 20
Qualora oggetti provenienti da una nave dello Stato d'invio naufragata o che siano parte della nave stessa, od oggetti appartenenti al carico di una nave naufragata che siano di proprieta' di un cittadino dello Stato d'invio, sono rinvenuti sulla costa dello Stato ricevente o in prossimita' di essa o vengono portati in un porto di detto Stato, il funzionario consolare nella cui circoscrizione gli oggetti sono stati trovati o portati e' autorizzato ad adottare, per conto del proprietario di detti oggetti, le misure relative alla custodia ed alla destinazione degli stessi che il proprietario, il suo agente, gli assicuratori od il comandante della nave non sono stati in grado di prendere.
Art. 21
Art. 21
I funzionari consolari possono compiere gli atti d'inventario e le altre operazioni necessarie per la conservazione dei beni e degli oggetti di qualsiasi natura lasciati dai cittadini, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.
Art. 22
Art. 22
Le disposizioni degli articoli da 16 a 21 della presente Convenzione si applicano, per quanto rilevanti, anche agli aeromobili, purche' cio' non sia in contrasto con gli altri accordi in vigore tra i due Stati e con le leggi e i regolamenti dello Stato ricevente.
Art. 23
Art. 23
Ai fini dell'applicazione della Convenzione di Vienna e della presente Convenzione si convengono le disposizioni che seguono.
Art. 24
Art. 24
Le espressioni sotto elencate sono intese nel modo che segue:
a) "membro della famiglia" indica il coniuge, i figli e gli altri parenti di un funzionario o di un impiegato consolare con lui conviventi e a carico;
b) "archivi consolari" indica gli atti, i documenti, la corrispondenza, i libri, le pellicole, i nastri magnetici, i registri, i cifrari, i codici e gli schedari di un ufficio consolare, inclusi i dati inseriti in archivi elettronici e in qualunque altro tipo di archivio, ed ogni attrezzatura usata per la loro utilizzazione, protezione e conservazione;
c) "nave dello Stato d'invio" indica ogni imbarcazione che batte la bandiera dello Stato d'invio, iscluse le navi da guerra;
d) "aeromobile dello Stato d'invio" indica qualsiasi aeromobile registrato nello Stato d'invio esclusi gli aeromobili militari;
e) "Stato d'invio" indica, a seconda dei casi, lo Stato contraente che istituisce l'ufficio consolare o il territorio di detto Stato;
f) "Stato ricevente" indica, a seconda dei casi, lo Stato nel cui territorio e' istituito l'ufficio consolare o il territorio di detto Stato.
Art. 25
Art. 25
L'exequatur e' accordato senza indugi e non puo' essere negato o ritirato salvo gravi motivi da comunicarsi allo Stato d'invio.
Art. 26
Art. 26
Il Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente e' tenuto a rilasciare a tutti i funzionari consolari ed ai membri delle loro famiglie un documento che indichi la loro identita' e la loro qualita' di funzionario consolare o di membro della sua famiglia.
Tale documento sara' rilasciato altresi' agli impiegati dell'- ufficio consolare ed ai membri delle loro famiglie che non abbiano la cittadinanza dello Stato ricevente ne' la residenza permanente in tale Stato.
Art. 27
Art. 27
Se le funzioni di reggente ad interim sono affidate ad un membro del personale diplomatico facente parte della missione diplomatica dello Stato d'invio, questi continua a godere dei priviliegi e delle immunita' diplomatiche.
Art. 28
Art. 28
Lo Stato ricevente consente alla nomina a reggente ad interim di un ufficio consolare di un impiegato dello stesso ufficio, a condizione che sia cittadino dello Stato d'invio.
Art. 29
Art. 29
1. Lo Stato ricevente accorda tutte le facilitazioni appropriate per lo svolgimento della normale attivita' dell'ufficio consolare prendendo, a tal fine, tutte le misure necessarie per mettere in grado i membri dell'ufficio consolare di esercitare le proprie funzioni e di godere dei diritti, delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunita' previsti sia dalla presente Convenzione sia dalle altre Convenzioni multilaterali di cui ambedue gli Stati sono parte, sia dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente.
2. Nella loro qualita' di organi ufficiali dello Stato d'invio i funzionari consolari hanno diritto alla dovuta considerazione ed alla massima collaborazione da parte dei funzionari dello Stato ricevente, con i quali hanno rapporti ufficiali.
Art. 30
Art.30
1. Lo Stato d'invio puo':
a) acquistare o possedere, in piena proprieta' o in qualsiasi altra forma prevista dalle leggi dello Stato ricevente, terreni, edifici, parti di edifici e loro annessi necessari allo Stato d'invio ai fini consolari, per la residenza dei membri dell'ufficio consolare o da utilizzarsi per altre finalita' similari cui non si opponga lo Stato ricevente;
b) costruire edifici e loro annessi sui terreni che abbia acquisito in base al punto a) del presente paragrafo;
c) traferire i terreni, edifici e parti di edifici acquisiti o costruiti conformemente alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
2. Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto delle leggi dello Stato ricevente, inclusi i regolamenti urbanistici regionali e locali, applicabili a tutti i terreni, edifici, parte di edifici o loro annessi posti nell'area in cui essi sono situati.
Art. 31
Art. 31
I locali consolari ed i beni dell'ufficio consolare, nonche' i mezzi ufficiali di trasporto non sono soggetti ad alcuna forma di requisizione od espropriazione. Tuttavia l'espropriazione dei locali consolari e' ammissibile qualora si riveli indispensabele per le necessita' della difesa nazionale o per altri motivi di pubblica utilita'. In tal caso lo Stato ricevente deve prendere tutte le misure possibili e necessarie per evitare ogni interferenza nello svolgimento delle funzioni consolari ed e' obbligato a versare allo Stato d'invio un indennizzo immediato, adeguato ed effettivo, liberamente trasferibile in detto Stato.
Art. 32
Art. 32
1. Gli Archivi consolari e tutti gli altri documenti e carte ufficiali sono sempre inviolabili in qualunque luogo si trovino e le autorita' dello Stato ricevente non possono per alcun motivo assimilarli o trattenerli.
2. Il funzionario e l'impiegato consolare hanno il diritto di non dare seguito alla richiesta di esibire o di consegnare documenti che si trovino negli archivi o altri documenti ufficiali anche se essa provenga dall'autorita' giudiziaria o da qualunque altra autorita' dello Stato ricevente.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo non autorizzano il funzionario o l'impiegato consolare a negare l'esibizione o la consegna di un documento relativo ad un contratto che non sia stato da essi stipulato espressamente o implicitamente in rappresentanza dello Stato d'invio.
Art. 33
Art. 33
Per quanto riguarda i servizi pubblici di comunicazione valgono per gli uffici consolari le stesse condizioni applicate alle missione diplomatiche accreditate presso lo Stato ricevente.
Art. 34
Art. 34
I corrieri consolari, inclusi i corrieri ad hoc, godono degli stessi diritti, facilitazioni, privilegi e immunita' dei corrieri diplomatici dello Stato d'invio.
Art. 35
Art. 35
1. I mezzi di trasporto di proprieta' dello Stato d'invio e utilizzati a fini consolari devono essere assicurati per la responsabilita' civile nei confronti di terzi.
2. I membri dell'ufficio consolare devono rispettare tutti gli obblighi stabiliti dalla legge e dai regolamenti dello Stato ricevente in materia di assicurazione per responsabilita' civile relativa all'utilizzazione di qualsiasi veicolo, nave o aereo.
Art. 36
Art. 36
Ai fini del paragrafo 1 dell'art. 41 della Convenzione di Vienna si considera reato grave quello possibile di una pena privativa di liberta' non inferiore a tre anni nel minimo secondo la legislazione dello Stato ricevente.
Art. 37
Art. 37
I membri dell'ufficio consolare e i membri delle loro famiglie, che non abbiano la cittadinanza dello Stato ricevente e non risiedano permanentemente in detto Stato, sono esenti da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti di questo Stato relativi al soggiorno degli stranieri, alla registrazione, ed al permesso di residenza.
Art. 38
Art. 38
I membri del personale privato dei funzionari e degli impiegati consolari, qualora non esercitino altra attivita' lucrativa e non siano residenti permanenti nello Stato ricevente, sono esenti, nell'esercizio delle loro funzioni, degli obblighi relativi al permesso di lavoro imposti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente in relazione all'impiego dei lavoratori stranieri.
Art. 39
Art. 39
1. Sono esenti da requisizioni militari, la residenza privata dei membri dell'ufficio consolare, il mobilio e gli altri beni esistenti nell'abitazione, nonche' i veicoli, navi ed aerei di proprieta' o possesso dei membri dell'ufficio consolare e dei membri delle loro famiglie. Le dette residenze private non sono assoggettate all'obbligo di fornire alloggiamento a militari.
2. Le residenze private possono essere oggetto di espropriazione per motivi di utilita' o per ragioni attinenti alla difesa nazionale, conformemente alle leggi dello Stato ricevente, dovendosi in ogni caso evitare interferenze con l'esercizio delle funzioni consolari.
In tal caso e' dovuto, in tempo ragionevole, il corrispondente indennizzo, adeguato ed effettivo in valuta convertibile e trasferibile nello Stato d'invio.
Art. 40
Art. 40
1. Lo Stato d'invio e' esente nello Stato ricevente da tutte le tasse e imposte di qualsiasi genere relative a:
a) la proprieta', il possesso ed il godimento di beni immobili destinati a locali consolari ed alla residenza del Capo dell'ufficio consolare, ivi compresi i terreni destinati alla costruzione di tali immobili:
b) i contratti e gli altri atti relativi all'acquisto ed al trasferimento dei beni immobili di cui alla lettera a del presente paragrafo.
2. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo l'esenzione comprende in Italia le tasse e imposte nazionali e locali ed in Argentina le tasse e imposte nazionali, provinciali e municipali.
3. Le esenzioni previste dal presente articolo non si applicano alla tasse percepite in remunerazione di specifici servizi resi.
Art. 41
Art. 41
1. I membri dell'ufficio consolare cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente, nonche' i membri della loro famiglia non beneficiano dei privilegi ed immunita' di cui agli articoli 49, 50 e 51 della Convenzione di Vienna.
2. Non beneficiano parimenti di tali privilegi e immunita' i membri della famiglia del membro dell'ufficio consolare se sono cittadini o residenti permanenti dello Stato ricevente.
Art. 42
Art. 42
Oltre alle funzioni consolari previste dalla Convenzione di Vienna e della presente Convenzione, il funzionario consolare e' autorizzato a svolgere tutte le altre funzioni che non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente ed al cui esercizio non si oppongano le autorita' di quest'ultimo.
Art. 43
Art. 43
Una commissione mista, composta di funzionari designati da ciascuno dei due Stati contraenti, si riunira' su richiesta dell'uno o dell'altro Stato, al fine di assicurare la piu' efficace applicazione della presente Convenzione.
Art. 44
Art. 44
1. La presente Convenzione sara' ratificata ed entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della data dello scambio degli strumenti di ratifica.
2. La presente Convenzione e' stipulata per una durata indeterminata.
Essa potra' essere denunciata in qualsiasi momento a ciascuno degli Stati contraenti e la denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo a quello della sua notifica all'altro Stato.
Art. 45
Art. 45
Con la entrata in vigore della presente Convenzione cessa di avere effetto tra le Parti la Convenzione consolare tra l'Italia e la Repubblica Argentina stipulata in Roma il 28 dicembre 1985.
Fatto a Roma il 9 dicembre in duplice esemplare ciascuno in lingua italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Per la
Repubblica Italiana Repubblica Argentina
Parte di provvedimento in formato grafico