Monitoring Gesetzessammlung

088G0350

IT - Leggi di Ratifica

088G0350

Agreement Agreement Parte di provvedimento in formato grafico Accordo (LEGGE 19 luglio 1988 n. 313)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 5/08/1988 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sul cacao, 1986, con allegati, adottato a Ginevra il 25 luglio 1986.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 70 dell'accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predipsosto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Agreement

Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

Traduzione non ufficiale
ACCORDO INTERNAZIONALE SUL CACAO, 1986
Articolo 1
Obiettivi
Gli obiettivi dell'Accordo Internazionale sul Cacao del 1986 (appresso denominato "il presente accordo), tenuto conto delle risoluzioni 93(IV) e 124 (V) adottate dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo in merito al programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti:
a) promuovere lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione internazionale di tutti i settori dell'economina mondiale del cacao;
b) contribuire alla stabilizzazione del mercato mondiale del cacao nell'interesse di tutti i membri cercando, in particolare, di:
(i) impedire eccessive fluttuazioni del prezzo del cacao, che ledono le prospettive di una rapida crescita economica e di uno sviluppo sociale nei paesi membri, nonche' gli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori;
(ii) attenuare le gravi difficolta' economiche che persisterebbero qualora l'adeguamento della produzione al consumo di cacao non potesse attuarsi con la rapidita' richiesta dalle circostanze attraverso il normale gioco delle forze del mercat;
(iii) garantire un approvvigionamento sufficiente a prezzi ragionevoli, che siano equi per produttori e consumatori;
(iv) facilitare l'incremento del consumo e, all'occorrente e per quanto possibile, l'adeguamento della produzione, in modo da equilibrare a lungo termine l'offerta e la domanda;
c) facilitare l'espanzione del commercio internazionale di cacao;
d) fornire un appropriato forum di discussione per tutte le questioni relative all'economia mondiale del cacao.

Art. 2

Articolo 2
Definizioni
Agli effetti del presente accordo:
(1) per cacao s'intende il cacao in grani e i prodotti derivati dal cacao;
(2)per prodotti derivati dal cacao s'intendono i prodotti fabbricati esclusivamente a partire dal cacao in grani, come la pasta di cacao, il burro di cacao, la polvere di cacao senza aggiunta di zucchero, la pasta di cacao sgrassata e le mandorle decorticate, nonche' ogni altro prodotto contenente cacao che il Consiglio puo' all'occorrenza designare;
(3) per anno cacao s'intende il periodo di dodici mesi compreso fra il 1o ottobre e il 30 settembre;
(4) per parte contraente s'intende un governo o un'organizzazione intergovernativa ai sensi dell'articolo 4, che ha accettato di essere vincolato dal presente accordo a titolo provvisorio o definitivo;
(5) per Consiglio s'intende il Consiglio internazionale del cacao di cui all'articolo 6;
(6) per prezzo giornaliero s'intende il prezzo definito al paragrafo 2 dell'articolo 26.
(7) per entrata in vigore s'intende, salvo precisazione contraria, la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio oppure a titolo definitivo;
(8) per paese esportatore oppure membro esportatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui esportazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le importazioni.
Tuttavia, un paese le cui importazioni di cacao convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni, ma la cui produzione supera le importazioni, puo', se lo desidera, essere membro esportatore;
(9) per esportazioni di cacao s'intende tutto il cacao che esce dal territorio doganale di un paese, e per importazioni di cacao tutto il cacao che entra nel territorio doganale di un paese, rimanendo inteso che qualora un membro comprenda piu' di un territorio doganale, per territorio doganale deve intendersi il complesso dei territori doganali di detto membro;
(10) per cacao fine ("fine o "flavour) s'intende il cacao prodotto nei paesi di cui all'allegato C, entro i limiti ivi indicati;
(11) per paese importatore oppure membro importatore s'intende rispettivamente un paese o un membro le cui importazioni di cacao, convertite in equivalente cacao in grani, superano le esportazioni; (12) per prezzo indicativo s'intende il prezzo definito al paragrafo 3 dell'articolo 26:
(13) per membro s'intende una parte contraente secondo la definizione di cui sopra;
(14) per Organizzazione s'intende l'Organizzazione internazionale del cacao di cui all'articolo 5;
(15) per paese produttore oppure membro produttore s'intende rispettivamente un paese o un membro che produce cacao in quantita' commercialmente rilevanti;
(16) per maggioranza semplice ripartita s'intende la maggioranza dei suffragi espressi dai membri esportatori e la maggioranza dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente; (17) per diritti speciali di prelievo (DSP) s'intendono i diritti speciali di prelievo del Fondo Monetario Internazionale;
(18) per votazione speciale s'intendono i due terzi dei suffragi espressi dai membri esportatori e i due terzi dei suffragi espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente, purche' il numero dei suffragi rappresenti almeno la meta' dei membri presenti e votanti;
(19) per tonnellata s'intende la tonnellata metrica di 1000 chilogrammi, pari a 2.204,6 libbre adp., e per libbra la libbra adp., pari a 453,597 grammi:

Art. 3

Articolo 3
Membri dell'Organizzazione
1. Ciascuna parte contraente costituisce un membro dell'Organizzazione.
2. Nell'Organizzazione o vi sono due categorie di membri, segnatamente:
(a) i membri esportatori; e
(b) i membri importatori.
3. Un membro puo' cambiare categoria, alle condizioni stabilite dal Consiglio.

Art. 4

Articolo 4
Partecipazione di organizzazioni intergovernative
1. Ogni riferimento fatto nel presente accordo a "governo o "governi vale anche per la Comunita' Economica Europea e per qualsiasi organizzazione intergovernativa avente responsabilita' in materia di negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi riguardanti prodotti di base. Di conseguenza, ogniqualvolta nel presente accordo si parla di firma, di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure di notifica dell'applicazione dell'accordo a titolo provvvisorio o di adesione, l'espressione vale anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o per la notifica dell'applicazione a titolo provvisorio, o per l'adesione di dette organizzazioni intergovernative.
2. In caso di votazione su problemi di loro competenza, le suddette organizzazioni dispongono di un numero di voti pari al numero complessivo dei voti attribuibile ai loro Stati membri conformemente all'articolo 10. In questi casi, gli Stati membri d tali organizzazioni intergovernative non esercitano il loro diritto di voto individuale.
3. Le organizzazioni di cui sopra possono prendere parte ai lavori del comitato esecutivo concernenti questioni di loro competenza.

Art. 5

Articolo 5
Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale del
cacao
1. L'Organizzazione internazionale del cacao, creata dall'accordo internazionale sul cacao del 1972, continua ad esistere. Essa provvede all'attuazione delle disposizioni del presente accordo e ne controlla l'applicazione.
2. L'Organizzazione esplica le sue funzioni tramite i seguenti organi:
(a) il Consiglio internazionale del cacao ed il comitato esecutivo
(b) il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice ed altro personale.
3. La sede dell'Organizzazione e' a Londra, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale.

Art. 6

Articolo 6
Composizione del Consiglio internazionale del cacao
1. L'autorita' dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale del cacao, che si compone di tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ciascun membro e' rappresentato nel Consiglio da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o piu' supplenti. Ogni membro puo' inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o piu' consiglieri.

Art. 7

Articolo 7
Poteri e attribuzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed espleta o vigila all'espletamento di tutte le funzioni che sono indispensabili per l'esecuzione delle disposizioni esplicite del presente accordo.
2. Il Consiglio non dispone del potere, ne' potra' essere autorizzato dai membri, di contrarre obbligazioni che esulano dell'accordo; in particolare, non puo' contrarre prestiti, senza tuttavia limitare l'applicazione dell'articolo 33, ne' puo' concludere contratti commerciali per il cacao al di fuori di quelli previsti dal presente accordo. Nell'esercitare la sua capacita' contrattuale, il Consiglio includera' nei suoi contratti i termini di tale disposizione ed il paragrafo 5 dell'articolo 22 in modo da portarli a conoscenza delle parti che concludono tali accordi con il Consiglio; tuttavia, l'ommissione dell'inclusione di questi termini non annulla tale contratto, ne' lo esula dalle competenze del Consiglio.
3. Il Consiglio adotta, con votazione speciale, i regolamenti necessari per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo e che sono compatibili con le medesime, in particolare il regolamento interno del Consiglio e dei suoi comitati, il regolamento finanziario ed il regolamento del personale dell'Organizzazione, nonche' le norme relative alla gestione ed al funzionamento della scorta stabilizzatrice. Nel regolamento interno, il Consiglio puo' definire una procedura che gli consenta di prendere delle decisioni su questioni specifiche senza riunirsi.
4. Il Consiglio tiene i registri necessari all'espletamento delle funzioni assegnategli dal presente accordo e ogni altro registro che esso ritenga appropriato.

Art. 8

Articolo 8
Presidente e vicepresidente del Consiglio
1. Il Consiglio elegge per ogni anno cacao un presidente, nonche' un primo ed un secondo vicepresidente, che non sono retribuiti dall'Organizzazione.
2. Il presidente ed il primo vicepresidente vengono eletti entrambi fra i rappresentanti dei membri esportatori, o fra i rappresentanti dei membri importatori, ed il secondo vicepresidente fra i rappresentanti dell'altra categoria. Ogni anno cacao queste categorie si alternano.
3. In caso di assenza temporanea e simultanea del presidente e dei due vicepresidenti, oppure in caso di assenza permanente di uno o piu' di essi, il Consiglio puo' eleggere, fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi.
4. Ne' il presidente, ne' alcun altro membri dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del Consiglio, prende parte alla votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.

Art. 9

Articolo 9
Sessioni del Consiglio
1. Di regola, il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria una volta ogni semestre dell'anno cacao.
2. Oltre alle riunioni che tiene nelle altre circostanze espressamente previste dal presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria di propria iniziativa o qualora ne sia fatta richiesta:
(a) da cinque membri, oppure
(b) da un membro o da piu' membri che detengono almeno 200 voti,
oppure
(c) dal comitato esecutivo, oppure
(d) dal direttore esecutivo, ai fini degli articoli 27, 31, 39 e 40.
3. Le sessioni del Consiglio vengono annunciate con almeno trenta giorni di anticipo, salvo nei casi urgenti o quando le disposizioni del presente accordo prevedano un altro termine
4. Le sessioni si svolgono presso la sede dell'Organizzazione salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il Consiglio si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.

Art. 10

Articolo 10
Ripartizione dei voti
1. I membri esportatori detengono globalmente 1000 voti; 1000 voti sono parimenti detenuti dai membri importatori. Questi voti sono ripartiti nell'ambito di ogni categoria di membri, cioe' di quella dei membri esportatori e di quella dei membri importatori, conformemente alle disposizioni dei paragrafi seguenti.
2. Per ogni anno cacao i voti dei membri esportatori sono ripartiti come segue: ogni membro esportatore dispone di cinque voti. I voti restanti sono suddivisi fra tutti i membri esportatori in base alla media delle loro rispettive esportazioni di cacao nei tre precedenti anni cacao, e i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nell'ultimo Bollettino Trimestrale delle Statistiche per il Cacao. A tal fine le esportazioni sono calcolate sommando le esportazioni nette di cacao in grani alle esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28.
3. Per ogni anno cacao i voti dei membri importatori sono ripartiti come segue: 100 voti sono suddivisi in modo uguale fra tutti i membri importatori, arrotondati per difetto o per eccesso nei confronti di ciascun membro; i voti restanti sono suddivisi fra i membri importatori secondo la percentuale che la media delle importazioni annue di ciascun membro importatore nei tre anni cacao precedenti, per i quali l'Organizzazione disponga di statistiche definitive, rappresenta rispetto al totale delle medie di tutti i membri importatori. A tal fine le importazioni sono calcolate sommando le importazioni nette di cacao in grani alle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante i coefficienti di cui all'articolo 28.
4. Nessun membro puo' detenere piu' di 400 voti. I voti superiori a questa cifra, risultanti dai calcoli indicati nei paragrafi 2 e 3, vengono ridistribuiti fra gli altri membri conformemente alle disposizioni degli stessi paragrafo.
5. Quando la composizione dell'Organizzazione subisce una modifica oppure quando i diritti di voto di un membro sono sospesi o ristabiliti in applicazione di una disposizione del presente accordo, il Consiglio procede alla ridistribuzione dei voti in conformita' del presente articolo.
6. I voti non possono essere frazionati.

Art. 11

Articolo 11
Procedura di votazione del Consiglio
1. Per la votazione ciascun membro dispone del numero di voti che detiene; nessun membro puo' dividere i suoi voti. Un membro non e' tuttavia tenuto ad esprimere nello stesso senso dei propri i voti di cui e' autorizzato a disporre in virtu' del paragrafo 2.
2. Con notifica scritta al presidente del Consiglio ogni membro esportatore puo' autorirzzare un altro membro esportatore, ed ogni membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nelle riunioni del Consiglio; in questo caso non si applica la limitazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4.
3. Un membro autorizzato da un altro membro a disporre dei voti che quest'ultimo detiene a norma dell'articolo 10 utilizza detti voti conformemente alle istruzioni previste da tale membro.
4. I membri esportatori che producono unicamente cacao fine ("fine oppure "flavour) non prendono parte alla votazione sulle questioni riguardanti la gestione ed il funzionamento della scorta stabilizzatrice.

Art. 12

Articolo 12
Decisioni del Consiglio
1. Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni mediante votazione a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente accordo non preveda una votazione speciale.
2. Nel computo dei voti necessari per una decisione o una
raccomandazione del Consiglio non vengono presi in considerazione i voti dei membri che si astengono.
3. Per le decisioni che il Consiglio deve adottare a norma del presente accordo, mediante votazione speciale, viene applicata la seguente procedura:
(a) qualora la proposta non ottenga la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di uno, due o tre membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro quarantotto ore se il Consiglio decide in
questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita
(b) qualora la proposta non ottenga, neppure nel secondo scrutinio, la maggioranza a causa del voto negativo di uno o due membri esportatori o di uno o due membri importatori, essa viene rimessa ai voti entro ventiquattro ore se il Consiglio decide in questo senso con votazione a maggioranza semplice ripartita;
(c) se nel terzo scrutinio la proposta non ottiene la maggioranza richiesta a causa del voto negativo di un membro esportatore o di un membro importatore, essa e' considerata approvata;
(d) se il Consiglio non rimette ai voti la proposta, essa e' considerata respinta.
4. I membri si impegnano a considerarsi vincolati dalle decisioni che il Consiglio adotta in applicazione delle disposizioni del presente accordo.

Art. 13

Articolo 13
Cooperazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio prende gli opportuni provvedimenti per procedere a consultazioni o per cooperare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare con la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, con le altre istituzioni specializzate delle Nazioni Unite e con le organizzazioni intergovernative appropriate.
2. In considerazione del ruolo particolare assegnato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo nel commercio internazionale dei prodotti di base, il Consiglio tiene questa organizzazione adeguatamente informata sulle sue attivita' e sui suoi programmi di lavoro.
3. Il Consiglio puo' prendere tutte le misure necessarie per mantenere proficui contatti con le organizzazioni internazionali dei produttori, dei commercianti e dei fabbricanti di cacao.

Art. 14

Articolo 14
Ammissione di osservatori
1. Il Consiglio puo' invitare qualsiasi Stato non membro ad assistere alle sue riunioni in qualita' di osservatore.
2. Il Consiglio puo' anche invitare ad assistere alle sue riunioni in qualita' di osservatore una qualsiasi delle organizzazioni di cui all'articolo 13.

Art. 15

Articolo 15
Composizione del comitato esecutivo
1. Il comitato esecutivo si compone di dieci membri esportatori e di dieci membri importatori, salvo restando che, se il numero dei membri esportatori o quello dei membri importatori dell'Organizzazione e' pari o inferiore a dieci, il Consiglio puo', mantenendo la parita' fra le due categorie di membri, decidere, mediante votazione speciale, del numero complessivo dei membri del comitato esecutivo. I membri del comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 16 e sono rieleggibili.
2. Ogni membro eletto e' rappresentato nel comitato esecutivo da un rappresentante e, se lo desidera, da uno o piu' supplenti. Egli puo' inoltre far assistere il proprio rappresentante o i propri supplenti da uno o piu' consiglieri.
3. Il presidente ed il vicepresidente del comitato esecutivo vengono eletti per ogni anno cacao dal Consiglio e sono scelti entrambi sia fra le delegazioni dei membri esportatori, sia fra le delegazioni dei membri importatori. Ogni anno cacao le due categorie dei membri si alternano. In caso di assenza temporanea o permanente del presidente e del vicepresidente, il comitato esecutivo puo' eleggere fra i rappresentanti dei membri esportatori o fra i rappresentanti dei membri importatori, in base alle esigenze del momento, i nuovi titolari di queste funzioni, temporanei o permanenti a seconda dei casi. Ne' il presidente, ne' alcun altro membro dell'ufficio di presidenza che presieda una riunione del comitato esecutivo, prende parte alla votazione. Il suo supplente puo' esercitare il diritto di voto del membro che rappresenta.
4. Il comitato esecutivo si riunisce presso la sede dell'Organizzazione, a meno che non si decida diversamente con votazione speciale. Se, per invito di un membro, il comitato esecutivo si riunisce in un luogo diverso dalla sede dell'Organizzazione, le spese supplementari che ne derivano sono a carico del predetto membro.

Art. 16

Articolo 16
Elezione del comitato esecutivo
1. I membri esportatori e i membri importatori del comitato esecutivo sono eletti in seno al Consiglio rispettivamente dai membri esportatori e dai membri importatori. L'elezione in ogni categoria avviene secondo le disposizioni dei paragrafi 2 e 3.
2. Ogni membro fa convergere su un unico candidato tutti i voti di cui dispone a norma dell'articolo 10. Un membro puo' dare ad un altro candidato i voti di cui e' autorizzato a disporre a norma dell'articolo 11, paragrafo 2.
3. Vengono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di suffragi.

Art. 17

Articolo 17
Competenze del comitato esecutivo
1. Il comitato esecutivo e' responsabile dinanzi al Consiglio ed espleta le sue funzioni sotto la direzione generale di quest'ultimo.
2. Il comitato esecutivo segue costantemente l'evoluzione del mercato e raccomanda al Consiglio i provvedimenti che ritiene opportuni.
3. Salvo restando il diritto di esercitare uno qualsiasi dei suoi poteri, il Consiglio puo', con votazione a maggioranza semplice ripartita oppure con votazione speciale, a seconda che la decisione del Contiglio stesso in materia richieda una votazione a maggioranza semplice ripartita o una votazione speciale, delegare al comitato esecutivo uno qualsiasi dei suoi poteri, esclusi i seguenti:
(a) ridistribuzione dei voti in conformita' dell'articolo 10
(b) approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi in conformita' dell'articolo 23;
(c) revisione dei prezzi conformemente all'articolo 27;
(d) revisione dell'allegato C, conformemente all'articolo 29, paragrafo 3;
(e) decisione relativa alle misure complementari in conformita' dell'articolo 39;
(f) dispensa dagli obblighi in conformita' dell'articolo 59;
(g) composizione delle vertenze in conformita' dell'articolo 6;
(h) sospensione dei diritti in conformita' dell'articolo 63, paragrafo 3;
(i) determinazione delle condizioni di adesione in conformita' dell'articolo 68;
(j) espulsione di un membro in conformita' dell'articolo 73;
(k) proroga o estinzione del presente accordo in conformita' dell'articolo 75;
(l) raccomandazione di emendamenti ai membri in conformita' dell'articolo 76.
4. Il Consiglio puo' in ogni momento revocare qualsiasi delega di poteri al comitato esecutivo, con votazione a maggioranza semplice ripartita.

Art. 18

Articolo 18
Procedura di votazione e decisione
del comitato esecutivo
1. Ciascun membro del comitato esecutivo e' autorizzato ad utilizzare per la votazione il numero di voti assegnatogli a norma dell'articolo 16; nessun membro puo' dividere i suoi voti.
2. Salvo restando le disposizioni del paragrafo 1, ogni membro esportatore o importatore che non sia membro del comitato esecutivo e che non abbia dato i suoi voti, in conformita' dell'articolo 16, paragrafo 2, ad uno dei membri eletti, puo', con notifica scritta al presidente, autorizzare un altro membro esportatore o importatore del comitato esecutivo, secondo il caso, a rappresentare i suoi interessi e a disporre dei suoi voti nel comitato esecutivo.
3. Nel corso di un anno cacao qualsiasi membro puo', previa consultazione del membro del comitato esecutivo per il quale ha votato in conformita' dell'articolo 16, ritirare i voti dati a quest'ultimo.
I voti ritirati possono essere dati ad un altro membro del comitato esecutivo, ma non possono venirgli tolti per il resto dell'anno cacao. Il membro del comitato esecutivo al quale sono stati tolti i voti conserva nondimeno il seggio nel comitato esecutivo per il resto dell'anno cacao. Qualsiasi decisione presa in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo prodice i suoi effetti dopo che il presidente ne e' stato informato per iscritto.
4. La maggioranza richiesta per le decisioni del comitato esecutivo e' la stessa di quella richiesta per le decisioni del Consiglio.
5. Ogni membro ha il diritto di adire il Consiglio per qualsiasi decisione del comitato esecutivo. Il Consiglio stabilisce nel proprio regolamento interno le condizioni alle quali e' possibile tale ricorso.

Art. 19

Articolo 19
Quorum per le decisioni del Consiglio
e del comitato esecutivo
1. Il quorum richiesto per le riunioni di apertura del Consiglio e' raggiunto con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purche' i membri di ciascuna categoria cosi' presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti dei membri, appartenenti alla categoria.
2. Se il quorum di cui al paragrafo 1 non viene raggiunto il giorno fissato per la riunione di apertura della sessione, ne' l'indomani, esso si ritiene raggiunto, a decorrere dal terzo giorno e per il resto della sessione, con la presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, purche' i membri di ciascuna categoria cosi' presenti detengano la maggioranza semplice del totale dei voti dei membri appartenenti alla categoria.
3. Il quorum richiesto per le riunioni successive alla riunione di apertura di una sessione conformemente al paragrafo 1, e' quello prescritto al paragrafo 2.
4. Ogni membro rappresentato in conformita' dell'articolo 11, paragrafo 2, viene considerato presente.
5. Il quorum richiesto per le riunioni del comitato esecutivo viene fissato dal Consiglio nel regolamento interno del comitato esecutivo.

Art. 20

Articolo 20
Personale dell'Organizzazione
1. Il Consiglio nomina il direttore esecutivo mediante votazione speciale previa consultazione del comitato esecutivo. Esso stabilisce le condizioni di assunzione del direttore esecutivo in base a quelle vigenti per i funzionari omologhi di organizzazioni intergovernative analoghe.
2. Il direttore esecutivo e' il piu' alto funzionario dell'Organizzazione; egli e' responsabile dinanzi al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo in conformita' delle decisioni del Consiglio stesso.
3. Il Consiglio previa consultazione del comitato esecutivo nomina con votazione speciale il direttore della scorta stabilizzatrice. Le condizioni di assunzione del direttore della scorta stabilizzatrice sono stabilite dal Consiglio.
4. Il direttore della scorta stabilizzatrice e' responsabile dinanzi a Consiglio dell'espletamento delle funzioni assegnategli dal Presente accordo, nonche' di ogni altra funzione che il Consiglio puo' determinare. La responsabilita' inerente a dette funzioni viene esercitata di concerto con il direttore esecutivo.
5. Salvo restando le disposizioni del paragrafo 4, il personale dell'organizzazione e' responsabile dinanzi al direttore esecutivo il quale a sua volta e' responsabile dinanzi al Consiglio.
6. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformita' del regolamento adottato dal Consiglio. Per l'elaborazione di questo regolamento, il Consiglio si basa sui regolamenti applicati al personale di analoghe organizzazioni intergovernative. I funzionari vengono scelti per quanto e' possibile fra i cittadini dei membri esportatori e dei membri importatori.
7. Ne' il direttore esecutivo, ne' il direttore della scorta stabilizzatrice, ne' gli altri membri del personale devono avere interessi finanziari nell'industria, nel commercio, nel trasporto o nella pubblicita' del cacao.
8. Nell'adempimento dei loro doveri, il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice e gli altri membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro, ne' da alcuna autorita' esterna all'Organizzazione. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con la loro posizione di funzionari internazionali responsabili soltanto nei confronti dell'organizzazione. Ciascun membro si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta stabilizzatrice e del personale, ed a non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro funzioni.
9. Il direttore esecutivo, il direttore della scorta stabilizzatrice ed i membri del personale dell'organizzazione non devono divulgare alcuna informazione relativa al funzionamento o alla gestione del presente accordo, salvo che il Consiglio ve li abbia autorizzati o sia richiesto dal buon eercizio delle loro funzioni ai termini del presente accordo.

Art. 21

Articolo 21
Privilegi ed immunita'
1. l'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa puo', in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili ed immobili e stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei suoi esperti, nonche' dei rappresentanti dei membri che si trovano nel territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per esercitare le loro funzioni, continuano ad essere disciplinati dell'accordo relativo alla sede, concluso a Londra il 26 marzo 1975 fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (appresso chiamato "il governo ospitante) e l'Organizzazione Internazionale del cacao, con emendamenti che possono essere necessari per la buona applicazione del presente accordo.
3. Se la sede dell'Organizzazione e' spostata in un altro paese, il governo ospitante conclude, il piu' presto possibile, un accordo di sede con l'Organizzazione soggetto all'approvazione del Consiglio.
4. L'accordo relativo alla sede di cui al paragrafo 2 e' indipendente dal presente accordo. Esso cessa tuttavia di avere vigore nei seguenti casi:
(a) se viene concluso un accordo in questo senso fra il governo ospitante e l'Organizzazione,
(b) quando la sede dell'Organizzazione non si trova piu' nel
territorio del governo ospitante, oppure
(c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
5. l'Organizzazione puo' concludere, con uno o piu' altri membri, accordi riguardanti i privilegi e le immunita' che possono essere necessari per la buona applicazione del presente accordo; tali accordi devono essere approvati dal Consiglio.

Art. 22

Articolo 22
Disposizioni finanziarie ed impegni dei membri
1. Per la gestione ed il funzionamento del presente accordo, vengono tenuti due conti: il conto amministrativo ed il conto della scorta stabilizzatrice.
2. Le spese necessarie per la gestione e per il funzionamento del presente accordo, eccettuate quelle derivanti dal funzionamento e della conservazione della scorta stabilizzatrice costituita in conformita' dell'articolo 30, vengono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annui dei membri, come indicato dall'articolo 23. Se un membro chiede dei servizi particolari, il Consiglio puo' nondimeno sollecitarne il pagamento.
3. Le spese derivanti dal funzionamento e dalla conservazione della scorta stabilizzatrice a norma dell'articolo 33 sono imputate sul conto di detta scorta. Il Consiglio decide se una spesa diversa da quelle specificate all'articolo 33 possa essere imputata sul conto della scorta stabilizzatrice.
4. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno cacao.
5. L'impegno di un membro nei confronti del Consiglio e degli altri membri rimane entro i limiti dei suoi obblighi relativi ai contributi al bilacio amministrativo ed al finanziamento della scorta stabilizzatrice, secondo i termini del presente accordo. Le disposizioni del presente accordo relative ai poteri del Consiglio e agli obblighi dei membri, ed in particolare il paragrafo 2 dell'articolo 7, dovranno essere resi noti a terzi che intraprendono rapporti con il Consiglio.
6. Le spese delle delegazioni presso il Consiglio, presso il comitato esecutivo o presso qualsiasi altro comitato del Consiglio o del comitato esecutivo sono a carico dei membri interessati.

Art. 23

Articolo 23
Approvazione del bilancio amministrativo e fissazione dei contributi 1. Nel corso del secondo semestre di ciascun esercizio finanziario, il Consiglio adotta il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e fissa il contributo di ciascun membro a detto bilancio.
2. Per ogni esercizio, il contributo di ciascun membro e' proporzionale al rapporto esistente, al momento dell'adozione del bilancio amministrativo di questo esercizio, fra il numero di voti di questo membro ed il numero di voti di tutti i membri. Per fissare i contributi, i voti di ciascun membro vengono calcolati senza tener conto della eventuale sospensione dei diritti di voto di un membro, ne' della ridistribuzione dei voti che puo' risultarne.
3. Il Consiglio fissa il contributo iniziale di ogni membro che accede all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente accordo sulla base del numero di voti assegnato a questo membro e della rimanente frazione dell'esercizio in corso; i contributi fissati per gli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.
4. Qualora il presente accordo entri in vigore prima dell'inizio del primo esercizio intero, il Consiglio, nella sua prima sessione, adotta un bilancio amministrativo per il periodo che va fino all'inizio di questo primo esercizio intero.

Art. 24

Articolo 24
Versamento dei contributi al bilancio amministrativo
1. I contributi al bilancio amministrativo di ciascun esercizio finanziario possono essere pagati con valute liberamente convertibili; essi non sono soggetti a restrizioni di cambio e sono esigibili fin dal primo giorno dell'esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio nel corso del quale diventano membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data in cui diventano membri.
2. I contributi al bilancio amministrativo adottato a norma dell'articolo 23, paragrafo 4, sono esigibili nei tre mesi successivi alla data in cui sono stati fissati.
3. Se alla fine dei primi tre mesi dell'esercizio o, nel caso di un nuovo membro, cinque mesi dopo che il Consiglio ha fissato la sua quota, un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo, il direttore esecutivo gli chiede di effettuare al piu' presto il pagamento. Se, trascorsi due mesi dalla data della richiesta del direttore esecutivo, il contributo non e' stato versato, il membro in questione viene sospeso dal diritto d voto al Consiglio ed al comitato esecutivo fino al versamento integrale del contributo.
4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformita' del paragrafo 3 non puo' essere privato di altri diritti, ne' dispensato dagli obblighi impostigli dal presente accordo, salvo che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Egli e' tenuto a versare il suo contributo e a far fronte a tutti gli altri obblighi finanziari derivanti dal presente accordo.

Art. 25

Articolo 25
Verfica e pubblicazione dei conti
1. Entro il piu' breve termine, e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura di ciascun esercizio finanziario, si procede alla verifica dell'estratto conto dell'Organizzazione per l'esercizio e del consuntivo di chiusra di detto esercizio, per ciascuno dei conti di cui all'articolo 22, paragrafo 1. La verifica viene effettuata da un revisore di conti indipendente di provata competenza, in collaborazione con due revisori qualificati dei governi membri, di cui uno rappresenta i membri esportatori e l'altro i membri importatori e che sono eletti dal Consiglio per ciascun esercizio. I revisori dei governi membri non sono retribuiti dall'Organizzazione per i loro servizi professionali. Tuttavia le spese di viaggio e di trasferta possono essere rimborsate dall'Organizzazione secondo i termini e le condizioni previsti dal Consiglio.
2. Le condizioni di assunzione del revisore dei conti indipendente e di provata competenza, nonche' gli intendimenti e gli scopi della verifica, vengono definiti nel regolamento finanziario dell'Organizzazione. L'estratto conto ed il consuntivo verificati dall'Organizzazione vengono sottoposti al Consiglio per approvazione nella sessione ordinaria successiva.
3. Viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio consuntivo cosi' verificato.

Art. 26

Articolo 26
Prezzo giornaliero e prezzo indicativo
1. Agli effetti del presente accordo, il prezzo del cacao in grani viene determinato in relazione ad un prezzo giornaliero e ad un prezzo indicativo, espressi entrambi per tonnellata nei Diritti Speciali di Prelievo (DSP).
2. Il prezzo giornaliero, soggetto al paragrafo 4 del presente articolo, e' dato dalla media calcolata giornalmente delle quotazioni del cacao in grani sul mercato a termine, registrate nei tre mesi attivi piu' vicini alla borsa del cacao di Londra e alla borsa del caffe', zucchero e cacao di New York al momento della chiusura di Londra. Le quotazioni di Londra vengono convertite in dollari statunitensi per tonnellata, al tasso di cambio giornaliero a sei mesi stabilito a Londra alla chiusura. La media delle quotazioni di Londra e di New York espresse in dollari statunitensi viene convertita nel suo equivalente DSP al tasso di cambio ufficiale piu' appropriato dollaro statunitens/DSP stabilito dal Fondo Monetario Internazionale. Il Consiglio decide quale procedimento di calcolo debba applicarsi qualora siano disponibili soltanto le quotazioni su uno dei due mercati del cacao o se la borsa di Londra e' chiusa. Il passaggio al successivo periodo di tre mesi viene effettuato il 15 del mese che precede immediatamente il mese attivo piu' vicino in cui scadono i contratti.
3. Il prezzo indicativo e' dato dalla media dei prezzi giornalieri, calcolati su un periodo di dieci giorni di borsa consecutivi. Quando nel presente accordo si parla di prezzo indicativo pari, inferiore o superiore ad una cifra qualsiasi, devesi intendere che la media dei prezzi giornalieri dei dieci giorni di borsa consecutivi precedenti e' stata pari, inferiore o superiore a questa cifra.
4. IL Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, di applicare per la determinazione del prezzo giornaliero e del prezzo indicativo qualsiasi altro procedimento di calcolo da esso ritenuto piu' soddisfacente di quelli indicati nel presente articolo.

Art. 27

Articolo 27
Prezzi
A. Struttura dei prezzi 1.
Agli effetti del presente accordo, vengono fissati i seguenti prezzi:
(a) un prezzo superiore di intervento di 2270 DSP per tonnellata;
(b) un prezzo di vendita possibile di 2215 DSP per tonnellata;
(c) un prezzo medio di 1935 DSP per tonnellata;
(d) un prezzo di acquisto possibile di 1655 DSP per tonnellata;
(e) un prezzo inferiore di intervento di 1600 SDR per tonnellata.
B. Revisione annuale e formula di ricorso
2. Ogni anno cacao il Consiglio rivede, nel periodo piu' vicino possibile alla fine dell'anno cacao, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Nll'effettuare tale revisione il Consiglio prende in considerazione, secondo il caso, la tendenza dei prezzi del cacao, del consumo, della produzione e delle scorte di cacao, l'influenza dell'evoluzione della situazione economica o monetaria mondiale, la posizione finanziaria della scorta stabilizzatrice, il volume delle operazioni nette della scorta stabilizzatrice, le disposizioni pertinenti della risoluzione UNCTAD 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base nonche' ogni altro fattore che possa influire sulla realizzazione degli obiettivi definiti nel presente accordo. Il direttore esecutivo fornisce i dati necessari al Consiglio per l'esame degli elementi sopra indicati.
3. Il Consiglio puo', con votazione speciale, rivedere i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Se, dopo dieci giorni dall'inizio della sessione, il Consiglio non e' in grado di stabilire la necessita' di e/o i limiti della revisione dei prezzi e se, al momento della revisione, la media dei prezzi indicativi negli ultimi due mesi e' stata superiore al prezzo superiore di intervento o inferiore al prezzo inferiore di intervento, mentre:
(a) la media dei prezzi indicativi dei dodici mesi precedenti e' stata superiore al prezzo superiore di intervento, o inferiore al
prezzo inferiore di intervento, e
(b) le transazioni della scorta stabilizzatrice e/o le misure supplementari indicate agli articoli 39 e 40 non sono state sospese durante i dodici mesi precedenti, fatta salva la sospensione realizzata secondo il paragrafo 7 o il paragrafo 8 del presente articolo, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono opportunamente modificati verso l'alto o verso il basso, per inserire la media dei prezzi indicativi sui precedenti dodici mesi con un margine di 55 DSP per tonnellata, nella serie modificata dei prezzi superiori /prezzi inferiori di intervento, tranne se cio' dovesse implicare una revisione di piu' di 115 DSP per tonnellate, nel qual caso la revisione e' di 115 DSP per tonnellate. Tale revisione, se e' necessario, entra in vigore immediatamente.
5. Nel caso la media dei prezzi indicativi durante i due mesi indicati al paragrafo 4 del presente articolo risulta inferiore al prezzo superiore di intervento o superiore al prezzo inferiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo non vengono modificati.
6. Le disposizioni dell'articolo 76 non sono applicabili alla revisione dei prezzi effettuata a norma del presente articolo. C.
Revisione speciale e modificazione dei prezzi.
7. Ogniqualvolta gli acquisti netti di 75.000 tonnellate per la scorta stabilizzatrice sono avvenuti durante un periodo qualsiasi non superiore a sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, gli acquisti per la scorta stabilizzatrice vengono sospesi ed il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di venti giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, o se dopo cinque giorni lavorativi non e' stata raggiunta una decisione ed il prezzo indicativo e' al di sotto del prezzo inferiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono ridotti di 115 DSP per tonnellata e gli acquisti per le scorte stabilizzatrice possono essere rintrodotti.
8. Ogniqualvolta le vendite nette di 75.000 tonnellate della scorta stabilizzatrice sono avvenute durante un periodo qualsiasi non superiore ai sei mesi consecutivi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo o, nel caso in cui i prezzi siano stati sottoposti a revisione, a decorrere dalla data della loro ultima revisione, le vendite della scorta stabilizzatrice vengono sospese ed il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di venti giorni lavorativi. Salvo che il Consiglio decida altrimenti con votazione speciale, o se dopo cinque giorni lavorativi non e' stata raggiunta una decisione ed il prezzo indicativo e' superiore al prezzo superiore di intervento, i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo vengono aumentati di 115 DSP per tonnellata e le vendite della scorta stabilizzatrice possono essere rintrodotte.
9. Se una revisione o delle revisioni vengono decise in base alle disposizioni del paragrafo 7 o del paragrafo 8 del presente articolo, la revisione indicata al paragrafo 4 del presente articolo non viene applicata; tuttavia una sessione straordinaria del Consiglio viene convocata dopo dodici mesi a decorrere dalla data dell'ultima revisione, per rivedere i prezzi indicati al paragrafo 1 del presente articolo. Durante tale revisione sono applicabili i paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.
10. Le disposizioni dell'articolo 76 non sono applicabili alla revisione dei prezzi effettuata a norma del presente articolo.

Art. 28

Articolo 28
Coefficienti di conversione
1. Per determinare l'equivalente cacao in grani dei prodotti derivati da cacao si applicano i seguenti coefficienti di conversione: 1,33 per il burro di cacao, 1,18 per la pasta di cacao sgrassata e per la polvere di cacao e 1,25 per la pasta/liquore di cacao e per le mandorle decorticate. Il Consiglio puo' all'occorrenza decidere che altri prodotti contenenti cacao siano da considerarsi come prodotti derivati dal cacao. I coefficienti di conversione applicabili ai prodotti derivati dal cacao diversi da quelli per i quali i coefficienti di conversione sono indicati nel presente paragrafo vengono fissati dal Consiglio.
2. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sottoporre a revisione i coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1.

Art. 29

Articolo 29
Cacao fine ("fine o "flavour)
1. Nonostante l'articolo 32, le disposizioni del presente accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice non si applicano al cacao fine ("fine o "flavour) dei membri esportatori elencati nell'allegato C, paragrafo 1, la cui produzione consiste esclusivamente in cacao fine ("fine o "flavour).
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche nei confronti dei membri esportatori elencati nell'allegato C, paragrafo 2, la cui produzione consiste parzialmente in cacao fine ("fine o "flavour), sino a concorrenza della percentuale della produzione indicata nell'allegato C, paragrafo 2. Le disposizioni del presente accordo relative ai contributi destinati al finanziamento della scorta stabilizzatrice e le altre limitazioni in esso previste si applicano alla percentuale residua.
3. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sottoporre a revisione l'allegato C.
4. Qualora constati che la produzione o le esportazioni dei paesi elencati nell'allegato C sono fortemente aumentate, il Consiglio attua i provvedimenti necessari affinche' le disposizioni del presente accordo non vengano applicate abusivamente oppure ignorate di proposito.
5. Ogni membro si impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'esportazione di cacao fine ("fine o "flavour) dal proprio territorio. Ogni membro s'impegna ad esigere la presentazione di un documento di controllo approvato dal Consiglio prima di autorizzare l'importazione di cacao fine ("fine o "flavour) nel proprio territorio. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente paragrafo.

Art. 30

Articolo 30
Costituzione , capacita' ed ubicazione della scorta stabilizzatrice
1. Per raggiungere gli obiettivi del presente accordo, viene stabilita una scorta stabilizzatrice internazionale. La capacita' totale di tale scorta e' di 250.000 tonnellate, incluse le scorte relative all'accordo internazionale del cacao del 1980 che ammontano a 100.000 tonnellate secondo l'articolo 27. Se, ai termini dell'articolo 75, il Consiglio decide di estendere il presente accordo ad un periodo superiore di un anno, il Consiglio puo', con votazione speciale, aumentare la capacita' della scorta stabilizzatrice per un totale non superiore a 100.000 tonnellate di equivalente cacao in grani.
2. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista e conserva in magazzino cacao in grani, se puo' anche acquistare e conservare in magazzino, alle condizioni che saranno stabilite dal Consiglio, pasta/liquore di cacao, sino a concorrenza di 10.000 tonnellate.
Qualora le transazioni commerciali sulla pasta/liquore di cacao o sul suo immagazzinamento creino problemi, il Consiglio sospende l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo e procede al loro esame nella sessione ordinaria successiva.
3. Secondo le norme della scorta stabilizzatrice stabilite dal Consiglio, il direttore e' responsabile del funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonche' dell'acquisto del cacao in grani, e senza esporsi ai rischi di mercato, del rinnovo dei lotti di cacao conformamente alle pertinenti disposizioni del presente accordo.
4. Il direttore non opera sui mercati finali.
5. Il cacao della scorta stabilizzatrice viene immagazzinato nei paesi membri in luoghi che facilitino la consegna immediata del cacao in deposito agli acquirenti dei paesi membri, ma principalmente ai paesi membri importatori impegnati nel commercio o nella lavorazione del cacao.

Art. 31

Articolo 31
Finanziamento della scorta stabilizzatrice
1. Per finanziare le operazioni, il conto della scorta stabilizzatrice e' alimentato regolarmente con versamenti corrispondenti ai prelievi imposti sull'esportazione ed importazione di cacao conformemente alle disposizioni dell'articolo 32.
2. Se la situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice non permette o sembra non permettere di finanziarne le operazioni, il direttore della scorta stabilizzatrice ne informa il direttore esecutivo. Il direttore esecutivo puo', dopo aver preso in considerazione i fattori relativi all'istituzione di misure complementari previste nell'articolo 39, convocare una sessione straordinaria del Consiglio entro 20 giorni lavorativi, a meno che non sia gia' previsto che il Consiglio si riunisca entro 30 giorni civili. Il Consiglio puo', con votazione speciale, prendere qualunque disposizione, oltre ai prestiti, che ritiene appropriata per integrare le risorse della scorta stabilizzatrice, senza tuttavia che vi siano delle garanzie o contributi governativi obbligatori oltre a quelli che potrebbero derivare dall'associazione con il Fondo comune per i prodotti di base.
3. Le spese relative a tali disposizioni vengono assegnate al conto della scorta stabilizzatrice.
4. Il direttore tiene informato il direttore esecutivo ed il Consiglio della situazione finanziaria della scorta stabilizzatrice.

Art. 32

Articolo 32
Prelievi per il finanziamento della scorta
stabilizzatrice
1. Il prelievo imposto sul cacao all'atto della prima esportazione oppure della prima importazione da parte di un membro e' di 45 dollari statunitensi per tonnellata di cacao in grani e viene fissato in proporzione per i prodotti derivati dal cacao conformemente ai coefficienti di conversione descritti all'articolo 28 o a successiva decisione del Consiglio raggiunta con votazione speciale. In ogni caso il prelievo viene imposto un'unica volta. A questo effetto il cacao che un non membro importa da un membro viene considerato originario di quest'ultimo, a meno che non venga provato che il cacao in questione e' originario di un membro.
2. Il Consiglio riesamina ogni anno il prelievo per la scorta stabilizzatrice e, tenendo conto delle risorse e degli impegni finanziari dell'Organizzazione per quanto riguarda la scorta stabilizzatrice, puo', con votazione speciale, fissare una diversa aliquota di prelievo o decidere di sospendere il prelievo stesso.
3. I certificati di prelievo vengono rilasciati dal Consiglio in base alle norme da esso stabilite. Queste norme tengono conto degli interessi del commercio del cacao e disciplinano in particolare l'eventuale ricorso ad agenti ed il versamento del prelievo entro un dato termine.
4. I prelievi riscossi conformemente alle disposizioni del presente articolo sono pagabili in valuta liberamente convertibile e non sono soggetti al controllo dei cambi.
5. Il presente articolo lascia salvo il diritto degli acquirenti e dei venditori di fissare di comune accordo le condizioni di pagamento delle forniture di cacao.

Art. 33

Articolo 33
Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base
Quando il Fondo comune per i prodotti di base sara' divenuto operativo, il Consiglio avra' il potere di negoziare le modalita' di associazione con il medesimo e di attuare, mediante decisione adottata con votazione speciale, i provvedimenti necessari ai fini di tale associazione, conformemente ai principi fissati dall'accordo che istituisce il Fondo comune per i prodotti di base, per utilizzare pienamente le possibilita' finanziarie offerte dal Fondo.

Art. 34

Articolo 34
Spesa a conto della scorta stabilizzatrice
1.Le spese di funzionamento e di conservazione della scorta stabilizzatrice, ivi comprese:
(a) la retribuzione del direttore della scorta stabilizzatrice e dei membri che gestiscono e conservano la scorta stessa e le spese sostenute dell'Organizzazione per amministrare e controllare la
riscossione dei prelievi
(b) le altre spese relative al programma della scorta stabilizzatrice, quali le spese di trasporto e di assicurazione a partire dal luogo di consegna fob fino al luogo di deposito della scorta stabilizzatrice, il deposito, ivi compresa la fumigazione, le spese di movimentazione, di assicurazione di gestione e di ispezione e qualsiasi spesa collegata con il rinnovo dei lotti di cacao onde conservarli e mantenere inalterato il loro valore, sono coperte dalle entrate ordinarie previste dall'articolo 31, o dal ricavato della rivendita.
2. Le spese relative al programma di ritiro previsto dall'articolo 40. vengono attribuite al conto della scorta stabilizzatrice.
3. Il Consiglio puo', con votazione speciale, decidere di attibuire le spese relative alle misure complementari, oltre al ritiro, che possono essere istituite secondo l'rticolo 39.

Art. 35

Articolo 35
Impiego dei fondi eccedenti della scorta stabilizzatrice
1. I fondi della scorta stabilizzatrice temporaneamente eccedenti l'importo richiesto per il finanziamento delle operazioni possono essere depositati adeguamente nei paesi membri importatori ed esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio.
2. Queste norme tengono conto in particolare della liquidita' necessaria al funzionamento integrale della scorta stabilizzatrice e dell'interesse di preservare il valore reale dei fondi.

Art. 36

Articolo 36
Acquisti della scorta stabilizzatrice
1. Quando il prezzo indicativo e' superiore al prezzo possibile d'acquisto, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista cacao solo nella misura in cui e' necessario rinnovare il cacao che gia' si trova nella scorta, per preservarne la qualita' a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo.
2. Quando il prezzo indicativo e' pari o inferiore al rezzo possibile d'acquisto, ma superiore al prezzo inferiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice acquista quantitativi di cacao in difesa del prezzo inferiore d'intervento, a meno che gli acquisti siano stati sospesi conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, articolo 27.
3. Quando il prezzo indicativo e' pari o inferiore al prezzo
indicativo d'intervento, il direttore della scorta stabiliz
zatrice acquista i quantitativi di cacao necessari per far risalire il prezzo indicativo al di sopra del prezzo inferiore d'intervento, a meno che gli acquisti siano stati sospesi conformemente alle disposizioni del paragrafo 7, articolo 27.
4. Il direttore della scorta stabilizzatrice puo' acquistare sui mercati d'origine e sui mercati di seconda mano. Nel procedere agli acquisti da' la precedenza ai venditori dei paesi esportatori, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, allo scopo di assicurare una precedenza effettiva.
5. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista unicamente cacao di qualita' commerciale corrente riconosciuta, in quantitativi di almeno 100 tonnellate. Questo cacao appartiene all'Organizzazione e viene da essa controllato.
6. Il direttore della scorta stabilizzatrice acquista il cacao ai prezzi correnti dimercato, conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. Tali norme tengono conto delle pratiche del commercio.
7. Il direttore della scorta stabilizzatrice tiene i registri che gli consentono di espletare le funzioni assegnategli dal presente accordo.

Art. 37

Articolo 37
Vendite della scorta stabilizzatrice
1. Quando il prezzo indicativo e' inferiore al prezzo possibile di vendita, il direttore della scorta stabilizzatrice vende cacao nella misura in cui e' necessario rinnovare il cacao che gia' si trova nella scorta, per preservarne la qualita' a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale. Il direttore della scorta stabilizzatrice presenta al Consiglio, per approvazione, il programma di rinnovo.
2. Quando il prezzo indicativo e' pari o superiore al prezzo possibile di vendita, ma inferiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice vende cacao in difesa del prezzo superiore d'intervento, a meno che le vendite siano state sospese conformemente alle disposizioni del paragrafo 8, articolo 27.
3. Quando il prezzo indicativo e' pari o superiore al prezzo superiore d'intervento, il direttore della scorta stabilizzatrice, soggetto alle disposizioni del paragrafo 4, articolo 41, vende i quantitativi di cacao necessari per far scendere il prezzo indicativo al di sotto del prezzo superiore d'intervento, a meno che le vendite siano state sospese conformemente alle disposizioni del paragrafo 8, articolo 27.
4. Il direttore della a scorta stabilizzatrice vende il cacao ai prezzi correnti di mercato conformemente alle norme stabilite dal Consiglio. Tali norme tengono conto delle pratiche del commercio.
5. Quando effettua le vendite, il direttore della scorta stabilizzatrice vende attraverso i normali circuiti commerciali imprese e organizzazioni dei paesi membri, ma sopratutto dei paesi membri importatori, che esercitano il commercio o effettuano la trasformazione del cacao.

Art. 38

Articolo 38
Liquidazione della scorta stabilizzatrice
1. Se il presente accordo deve essere sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, il Consiglio prende le misure necessarie perche' la scorta stabilizzatrice possa continuare a funzionare.
2. Se il presente accordo viene a scadenza senza essere stato sostituito da un nuovo accordo contenente disposizioni relative alla scorta stabilizzatrice, si applicano le seguenti disposizioni:
(a) non vengono conclusi nuovi contratti per l'acquisto del cacao destinato alla scorta stabilizzatrice. Il direttore della scorta stabilizzatrice, tenendo conto delle condizioni correnti del mercato, smaltisce la scorta conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, con votazione speciale, all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo, salvo che prima della scadenza del presente accordo il Consiglio sottoponga a revisione queste norme con votazione speciale.
Il direttore della scorta stabilizzatrice conserva il diritto di vendere il cacao in qualsiasi momento nel corso della liquidazione per coprire le spese che ne derivano;
(b) il ricavato della vendita e le somme che figurano ancora nel conto della scorta stabilizzatrice servono a pagare, secondo il seguente ordine di precedenza:
i)le spese di liquidazione
ii) qualsiasi debito insoluto, maggiorato degli interessi,contratto dall'Organizzazione o a suo nome per la la scorta stabilizzatrice
(c) l'importo eventualmente rimanente una volta effettuati i pagamenti di cui alla lettera (b) viene diviso in parti attribuibili agli accordi del 1972 e 1975, all' accordo del 1980 ed al presente accordo, proporzionalmente ai contributi o prelievi riscossi conformemente al relativo accordo:
i) i fondi collettivamente attribuibili agli accordi del 1972 e 1975 vengono pagati ai membri esportatori interessati proporzionalmente ai contributi riscossi sulle loro esportazioni;
ii) i fondi attribuitibili all'accordo del 1980 ed al presente accordo vengono divisi in fondi riscossi sulle esportazioni e fondi riscossi sulle importazioni. I fondi riscossi sulle esportazioni vengono distribuiti tra i membri esportatori interessati, proporzionalmente ai contributi o prelievi riscossi sulle loro esportazioni. I fondi riscossi sulle importazioni vengono distribuiti tra i membri importatori interessati secondo le importazioni sulle
quali e' stato riscosso il contributo
il prelievo. La distribuzione della parte cosi' calcolata degli Stati membri della Comunita' Economica Europea viene stabilita da loro secondo i criteri definiti da questi paesi.
3. (a) Il cacao rimanente nella scorta stabilizzatrice al momento della liquidazione viene venduto conformemente alle regole stabilite dal Consiglio prima del termine del presente accordo. Queste regole devono assicurare un'ordinata effettuazione della liquidazione in un periodo di tempo sufficiente. Le regole devono prevedere un'adeguata e regolare supervisione, durante il periodo della liquidazione, delle vendite della scorta stabilizzatrice da parte del Consiglio o di qualunque gruppo ad hoc istituito dal Consiglio a questo scopo.
(b) Se, al termine del presente accordo, il Consiglio non e' stato in grado di giungere ad una decisione sulle regole di cui alla lettera (a) e/o sulla durata del periodo di liquidazione, la scorta stabilizzatrice di cacao viene venduta al miglior prezzo possibile tenendo conto delle condizioni correnti di mercato e le normali pratiche del commercio di cacao, senza disturbare il normale andamento del mercato del cacao, puntando cio'nondimeno alla realizzazione della liquidazione in un periodo non superiore ai tre anni, a meno che non si debba liquidare una quantita' superiore a 150.000 tonnellate, nel qual caso tale periodo viene esteso a quattro anni e mezzo, fatte salve eventuali modificazioni decise dal Consiglio nel corso della liquidazione.

Art. 39

Articolo 39
Misure complementari
1. Quando il prezzo indicativo e' pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento ed e' rimasto tale per cinque giorni di mercato consecutivi, e:
(a) l'80 per cento della capacita' massima della scorta stabilizzatrice e' stato raggiunto, oppure (b) le risorse finanziarie nette della scorta stabilizzatrice sono solo sufficienti per acquistare 30.000 tonnellate di cacao, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria entro 20 giorni lavorativi.
2. Il Consiglio puo', con votazione speciale, decidere, se necessario, misure complementari per mantenere gli obiettivi di stabilizzazione dei prezzi fissati dal presente accordo.
3. Se il Consiglio decide su misure supplementari oltre al programma di ritiro di cui all'articolo 40, il Consiglio decide durante la stessa sessione sull'entrata in vigore o meno di tale programma di ritiro nel caso la misura o misure adottate si rivelino inadeguate per sostenere il prezzo inferiore d'intervento. Se il Consiglio stabilisce l'entrata in vigore del programma di ritiro, deve anche determinare le condizioni di tale entrata in vigore.
4 Se, dopo cinque giorni di mercato a decorrere dall'inizio della sessione straordinaria, il Consiglio non e' giunto ad una decisione secondo il paragrafo 2 del presente articolo ed il prezzo indicativo e' stato pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento durante i precedenti 15 giorni di mercato, il programma di ritiro previsto dall'articolo 40 sara' applicabile.
5 Il programma di ritiro entra in vigore se in quel determinato momento od in seguito, il prezzo indicativo e' stato pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento durante il precedente periodo di 15 giorni di mercato consecutivi, a condizione che in quel momento la scorta stabilizzatrice non effettui acquisti sul mercato. Gli acquisti della scorta stabilizzatrice vengono sospesi solamente quando si e' raggiunta la massima capacita' della scorta stabilizzatrice o l'esaurimento delle risorse finanziarie di tale scorta.
6. Se le condizioni di cui al paragrafo 5 non sono state raggiunte al momento della successiva sessione straordinaria del Consiglio, la decisione relativa all'applicazione del programma di ritiro viene riesaminata. Il programma di ritiro continua ad essere applicabile, a meno che il Consiglio decida diversamente.

Art. 40

Articolo 40
Programma di ritiro
1. Il volume totale di cacao ritirato in un qualunque momento, conformemente al programma di ritiro non supera le 120.000 tonnellate.
2. Se vengono raggiunte le condizioni di cui all'articolo 39, i membri esportatori elencati nell'allegato A si impegnano a ritirare globalmente dal mercato una prima frazione di 30.000 tonnellate di cacao in grani, a meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale.
3. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale e secondo i paragrafi 1 e 4 del presente articolo, successive ulteriori frazioni di 30.000 tonnellate di cacao in grani vengono ritirate dai paesi membri esportatori interessati, qualora il prezzo indicativo sia pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento e sia rimasto tale per un periodo di 20 giorni di mercato consecutivi.
4. A meno che il Consiglio decida diversamente con votazione speciale ed in seguito all'avvio del ritiro di ogni altra frazione, e se le condizioni di cui al paragrafo 1, articolo 39 sono state raggiunte, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria nel termine di 20 giorni lavorativi. Se non viene presa alcuna decisione, ulteriori frazioni vengono successivamente ritirate ai termini del paragrafo 3 del presente articolo.
5. Ogni frazione di cacao ritirata viene distribuita tra i paesi membri esportatori interessati, proporzionalmente alla media delle loro esportazioni annue degli ultimi tre anni cacao i cui dati sono stati pubblicati dall'Organizzazione nel Bollettino Trimestrale delle Statistiche del Cacao.
6. Il Consiglio puo' in qualunque momento riesaminare la distribuzione tra i paesi membri esportatori e, su richiesta dei membri esportatori interessati, modificare tale distribuzione.
7. Il cacao ritirato secondo il presente programma viene depositato in magazzini approvati dalla scorta stabilizzatrice conformemente alle regole di detta scorta, entro un periodo stipulato dal Consiglio in conformita' del programma di ritiro e non superiore a sei mesi civili.
8. La qualita' del cacao ritirato secondo il presente programma, nonche' le condizioni di immagazzinamento e rinnovo, devono essere conformi ai requisiti di qualita' previsti dalle regole della scorta stabilizzatrice.
9. Il cacao ritirato rimane di proprieta' dei paesi membri esportatori interessati.
10. Il direttore della scorta stabilizzatrice e' responsabile della sorveglianza per il ritiro, l'immagazzinamento ed il rinnovo del cacao secondo il programma. Il cacao rimane sotto il controllo del direttore.
11. Le spese amministrative per la sorveglianza dei ritiri e per il controllo del rinnovo e immagazzinamento vengono addebitati al conto della scorta stabilizzatrice.
12. Le spese di trasporto, immagazzinamento e rinnovo per il cacao ritirato destinato ai depositi approvati della scorta stabilizzatrice vengono addebitati al conto della scorta stabilizzatrice conformemente alle seguenti condizioni:
(a) le spese di trasporto e di assicurazione vengono anticipate dal conto della scorta stabilizzatrice e rimborsate dal membro produttore interessato, qualora il cacao ritirato del membro in questione sia
rilasciato secondo i termini dell'articolo 41
(b) Un contributo alle spese di immagazzinamento e rinnovo per il periodo che intercorre tra il momento dell'immagazzinamento del cacao ritirato ed il momento del rilascio, viene prelevato dal conto della scorta stabilizzatrice. Questo pagamento non supera, per tonnellate, il costo medio di immagazzinamento e rinnovo del cacao assunto dalla scorta stabilizzatrice, ed il suo ammontare viene fissato annualmente dal Consiglio nella sua seconda sessione ordinaria.
13. Durante l'attuazione del programma di ritiro, i paesi membri importatori cercano di limitare le loro importazioni di cacao ordinario da paesi non membri alla quantita' annua media importata da paesi non membri durante i tre anni precedenti all'entrata in vigore del programma di ritiro.

Art. 41

Articolo 41
Rilascio del cacao ritirato
1. Qualora in un qualunque momento dopo l'entrata in vigore del programma di ritiro, il prezzo indicativo sia pari o superiore al prezzo medio, per dieci giorni di mercato consecutivi, vengono rilasciate 15.000 tonnellate di cacao ritirato ai membri esportatori interessati e cessa il loro obbligo di ritirare tale cacao.
2. Se, dopo il rilascio, il prezzo indicativo e' pari o superiore al prezzo medio per dieci giorni di mercato consecutivi, viene rilasciato ancora uno stesso quantitativo di cacao. Tali quantitativi di cacao continuano ad essere rilasciati fino a quando:
(a) il prezzo indicativo e' sceso al di sotto del prezzo medio,
oppure
(b) tutto il cacao ritirato e' stato rilasciato.
3. Se il prezzo indicativo e' pari o superiore al prezzo di vendita possibile, il quantitativo di cacao da rilasciare secondo il paragrafo 2 del presente articolo viene raddoppiato.
4. Tutto il cacao ritirato viene rilasciato prima delle vendite regolari della scorta stabilizzatrice.
5. Il Consiglio puo', con votazione speciale, cambiare il quantitativo e la frequenza di tali rilasci previsti dal presente articolo.

Art. 42

Articolo 42
Conformita' al programma di ritiro
1. I membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi pienamente agli obblighi relativi al programma di ritiro da loro assunti secondo il presente accordo. Il Consiglio puo', se necessario, convocare i membri per adottare ulteriori misure per l'adempimento dei loro obblighi.
2. I membri esportatori elencati nell'allegato A s'impegnano a regolare le loro vendite in modo tale da favorire un ordinato svolgimento delle operazioni di mercato, e da essere nella posizione di conformarsi in qualunque momento al programma di ritiro, qualora esso entri in vigore.
A questo effetto, il Consiglio, prima dell'inizio di ogni anno cacao, valuta ed indica il numero di tonnellate massimo che, entro i limiti previsti dal paragrafo 1 dell'articolo 40, puo' essere ritirato nel corso del successivo anno in base alle previsioni delle statistiche di domande e offerte, tenendo conto della rimanente capacita' della scorta stabilizzatrice e delle risorse disponibili.
Sulla base del numero di tonnellate massimo, il Consiglio stabilisce il numero di tonnellate indicativo soggetto a ritiro per ogni membro esportatore interessato. Il Consiglio stabilisce le regole per il calcolo delle tonnellate indicative soggette e ritiro, nonche' delle modalita' della loro applicazione allo scopo di assistere i membri esportatori interessati nell'adempimento dei loro obblighi relativi al ritiro del cacao.
3. Il Consiglio stabilisce, con votazione speciale, il piu' presto possibile ed in ogni caso prima del termine del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le regole per il funzionamento, l'adempimento ed il controllo, al fine di garantire l'efficacia del programma di ritiro secondo gli obiettivi del presente accordo, senza interferire nell'esecuzione dei contratti bona fide conclusi prima dell'entrata in vigore del programma di ritiro.

Art. 43

Articolo 43
Ripristino dei regolari acquisti della scorta stabilizzatrice
1. Se, in un qualunque momento durante l'applicazione del programma di ritiro, le disposizioni finanziarie della scorta stabilizzatrice migliorano al punto da permettere al direttore della scorta stabilizzatrice di acquistare una quantita' di cacao di almeno 30.000 tonnellate, non si procede ad ulteriori ritiri. Il direttore riprende i regolari acquisti della scorta stabilizzatrice, fino a quando si e' raggiunta la capacita' massima della scorta stabilizzatrice o si sono esaurite le risorse finanziarie di detta scorta.
2. Per i membri esportatori interessati, rimane l'obbligo di adempiere ai loro impegni relativi alle precedenti frazioni ritirate.
3. Salvo diversa decisione del Consiglio, il programma di ritiro viene automaticamente riattivato qualora il prezzo indicativo sia pari o al di sotto del prezzo inferiore d'intervento per un periodo di cinque giorni di mercato consecutivi, se:
(a) la capacita' massima della scorta stabilizzatrice e' stata
raggiunta, oppure
(b) le risorse finanziarie della scorta stabilizzatrice sono esaurite, e non si e' raggiunto il quantitativo di tonnellate massimo soggetto a ritiro.

Art. 44

Articolo 44
Riesame
1. Durante l'attuazione di tale accordo, il Consiglio puo' in qualsiasi momento riesaminare e, con votazione speciale, modificare qualunque disposizione relativa al programma di ritiro, fatta salva quella indicata al paragrafo 1 dell'articolo 40.
2. Qualora il prezzo indicativo continui a scendere una volta che il volume totale soggetto a ritiro sia stato raggiunto conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 40, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e considerare l'adozione di ulteriori disposizioni.

Art. 45

Articolo 45
Consultazione e cooperazione nell'ambito dell'economia del cacao 1. Il Consiglio incoraggia i membri a consultarsi con gli esperti in materia di cacao.
2. In adempimento degli obblighi derivanti dal presente accordo i membri rispettano, nello svolgimento della loro attivita', i circuiti commerciali esistenti e tengono debitamente conto degli interessi legittimi di tutti i settori dell'economia del cacao.
3. I membri non intervengono nel giudizio arbitrale sulle vertenze commerciali tra acquirenti e venditori di cacao, se i contratti non possono venire eseguiti in base ai regolamenti emanati per l'applicazione del presente accordo, e non frappongono ostacoli alla conclusione dei procedimenti arbitrali. In questi casi, il fatto che i membri siano tenuti a conformarsi alle disposizioni del presente accordo non viene accettato quale motivo della mancata esecuzione di un contratto o come argomento a difesa.

Art. 46

Articolo 46
Avvisi di importazione e di esportazione
1. Conformemente alle norme stabilite dal Consiglio, il direttore esecutivo tiene un registro delle importazioni e delle esportazioni dei membri.
2. A tal fine ogni membro comunica al direttore esecutivo, ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, il volume complessivo delle esportazioni di cacao per paese di destinazione e il volume complessivo delle importazioni di cacao per paese di origine, allegando ogni altra informazione che il Consiglio puo' richiedere.
3. Il direttore esecutivo tiene un registro dei quantitativi di cacao ritirati e rilasciati da ogni membro esportatore secondo le disposizioni degli articoli 40 e 41.
4. Ogni membro esportatore interessato comunica mensilmente, o ad intervalli che il Consiglio puo' fissare, al direttore esecutivo il volume totale di cacao ritirato, nonche' altri dati che il Consiglio puo' richiedere.
5. Il Consiglio, qualora lo ritenga necessario, stabilisce delle regole per far fronte al mancato adempimento delle disposizioni del presente articolo.

Art. 47

Articolo 47
Misure di controllo
1. Ogni membro che esporta cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza, di un certificato di contribuzione valido, prima di autorizzare la spedizione di cacao dal proprio territorio doganale. Ogni membro che importa cacao esige la presentazione di un documento di controllo riconosciuto dal Consiglio e, all'occorrenza, di un certificato di contribuzione valido, prima di autorizzare l'importazione sul proprio territorio doganale di cacao proveniente da un membro o da un non membro.
2. Nessun certificato di contribuzione viene richiesto per il cacao esportato dai paesi membri esportatori per scopi umanitari o non commerciali, purche' ne sia fornita la giustificazione al Consiglio.
Il Consiglio provvede al rilascio dei documenti di controllo necessari per queste spedizioni.
3. Il Consiglio stabilisce, con votazione speciale, le norme necessarie per quanto riguarda i certificati di contribuzione e gli altri documenti di controllo da esso riconosciuti.
4. Per il cacao fine ("fina o "flavour) il Consiglio stabilisce le norme necessarie per la semplificazione della procedura riguardante i documenti di controllo da esso riconosciuti, tenendo conto di tutti i dati pertinenti.
5. Il Consiglio puo', con votazione speciale, sospendere l'applicazione di tutte o di parte delle disposizioni del presente articolo.

Art. 48

Articolo 48
Cooperazione tra i membri
1. I membri riconoscono la necessita' di sviluppare il piu' possibile l'economia del cacao e quindi di coordinare i loro sforzi intesi a promuovere l'incremento dinamico della produzione e del consumo, onde realizzare il migliore equilibrio tra offerta e domanda. Essi collaborano pienamente con il Consiglio per conseguire tali obiettivi.
2. Il Consiglio individua gli ostacoli allo sviluppo armonioso e all'incremento dinamico dell'economia del cacao e studia quali provvedimenti reciprocamente accettabili potrebbero venir attuati in pratica per eliminare detti ostacoli.
I membri si adoperano per attuare i provvedimenti elaborati e raccomandati dal Consiglio.
3. L'Organizzazione raccoglie e tiene aggiornate le informazioni disponibili necessarie per stabilire, nel modo piu' attendibile possibile, la capacita' mondiale attuale e potenziale di produzione e di consumo. I membri collaborano pienamente con l'Organizzazione nella preparazione di detti studi.

Art. 49

Articolo 49
Produzione e scorte
1. Ogni membro esportatore puo' stabilire un piano di adeguamento della propria produzione in modo che possa essere raggiunto l'obiettivo enunciato all'articolo 48. Ogni membro esportatore interessato e' responsabile della politica e dei metodi che applica per conseguire questo obiettivo e si adopera per informare il Consiglio in merito con la maggiore regolarita' possibile.
2. Sulla base di una relazione dettagliata presentata dal direttore esecutivo almeno una volta all'anno, il Consiglio passa in rassegna la situazione generale della produzione di cacao, valutando in particolare l'evoluzione dell'offerta complessiva, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo. Il Consiglio rivolge ai membri raccomandazioni basate su tale valutazione e puo' istituire un comitato incaricato di assisterlo per quanto riguarda il presente articolo.
3. Il Consiglio esamina ogni anno il livello delle scorte nel mondo e formula le raccomandazioni che s'impongono in seguito a questo esame.
A questo effetto, i membri forniscono al Consiglio le necessarie informazioni in merito.

Art. 50

Articolo 50
Garanzie di approvvigionamento e accesso ai mercati
1. I membri svolgono la loro politica commerciale tenendo in considerazione gli obiettivi del presente accordo, in modo da poter realizzare detti obiettivi. In particolare essi riconoscono che l'approvvigionamento regolare di cacao e l'accesso regolare di tale prodotto ai loro mercati sono essenziali tanto per i membri importatori quanto per i membri esportatori.
2. I membri importatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni del presente accordo e per quanto lo consenta il loro sviluppo, politiche di vendita e di esportazione che non abbiano la conseguenza di limitare artificialmente l'offerta alla vendita del cacao disponibile e che garantiscano il regolare approvvigionamento degli importatori nei paesi membri importatori.
3. I membri importatori cercano di seguire, conformemente alle disposizioni del presente accordo e per quanto lo consentano i loro impegni internazionali, politiche che non abbiano la conseguenza di limitare artificialmente la domanda di cacao e che garantiscano agli esportatori un accesso regolare ai loro mercati.
4. I membri informano il Consiglio di tutti i provvedimenti attuati per rendere operanti le disposizioni del presente articolo.
5. Il Consiglio puo' rivolgere ai membri raccomandazioni ai fini del presente articolo ed esamina periodicamente i risultati ottenuti.

Art. 51

Articolo 51
Consumo e promozione
1. Tutti i membri cercano di favorire l'incremento del consumo di cacao, secondo i mezzi e i metodi di cui dispongono.
2. Tutti i membri si adoperano per comunicare al Consiglio, con la maggiore regolarita' possibile, le regolamentazioni interne e i dati pertinenti relativi al consumo di cacao.
3. Sulla base di una relazione dettagliata presentata dal direttore esecutivo, il Consiglio passa in rassegna la situazione generale del consumo di cacao, valutando in particolare l'evoluzione della domanda complessiva, tenuto conto delle disposizioni del presente articolo.
Il Consiglio puo' rivolgere ai membri raccomandazioni basate su tale valutazione.
4. Il Consiglio puo' istituire un comitato con l'obiettivo di stimolare il consumo di cacao contemporaneamente nei paesi membri esportatori e nei paesi membri importatori.La composizione del comitato e' limitata ai membri che contribuiscono al programma di promozione.
Tali programmi di promozione sono finanziati mediante contributi dei membri esportatori. Anche i membri importatori possono contribuire finanziarmente ai programmi. Prima di dare l'avvio ad una campagna sul territorio di un membro, il comitato chiede il benestare di quest'ultimo.

Art. 52

Articolo 52
Succedanei del cacao
1. I membri riconoscono che l'impiego di succedanei puo' nuocere all'incremento del consumo di cacao. Essi convengono percio' di adottare una regolamentazione relativa ai prodotti derivati dal cacao ed al cioccolato o di adeguare, se necessario, la regolamentazione esistente in modo da impedire che materie non provenienti dal cacao vengano utilizzate in luogo del cacao per indurre in errore il consumatore.
2. All'atto della definizione o della revisione di qualsiasi regolamentazione basata sui principi di cui al paragrafo 1, i membri tengono pienamente conto delle raccomandazioni e delle decisioni dei competenti organismi internazionali, quali il Consiglio e il comitato del Codex sui prodotti contenenti cacao e nel cioccolato.
3. Il Consiglio puo' raccomandare ad un membro di attuare i provvedimenti ritenuti opportuni dal Consiglio stesso per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente articolo.
4. Il direttore esecutivo presenta al Consiglio una relazione annuale sull'evoluzione della situazione nel settore e sul modo in cui vengono rispettate le disposizioni del presente articolo.

Art. 53

Articolo 53
Ricerca-sviluppo scientifico
Il Consiglio puo' incoraggiare e favorire la ricerca-sviluppo scientifico nei settori della produzione, della fabbricazione e del consumo di cacao, nonche' della divulgazione e dell'applicazione pratica dei risultati ottenuti in materia. A tal fine puo' cooperare con organizzazioni internazionali e istituti di ricerca.

Art. 54

Articolo 54
Cacao trasformato
1. Si riconosce che i paesi in via di sviluppo hanno bisogno di ampliare le basi della loro economia, in particolare mediante l'industrializzazione e l'esportazione di articoli manufatti, ivi compresa la trasformazione del cacao e l'esportazione di prodotti derivati dal cacao e di cioccolato. Si riconosce inoltre la necessita' di vigilare affinche' non venga danneggiata gravemente l'economia del cacao dei membri esportatori e dei membri importatori.
2. Qualora ravvisi un rischio di danno ai propri interessi in uno qualsiasi di questi settori, un membro puo' avviare consultazioni con l'altro membro interessato al fine di raggiungere un'intesa soddisfacente per le parti in causa, in mancanza della quale il membro puo' riferire al Consiglio, che interpone a tal fine i suoi buoni uffici.

Art. 55

Articolo 55
Operazioni commerciali con non-membri
1. I membri esportatori si impegnano a non vendere cacao a non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad offrire nello stesso momento ai membri importatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.
2. I membri importatori si impegnano a non acquistare cacao da non membri a condizioni commerciali piu' favorevoli di quelle che sono disposti ad accettare nello stesso momento ai membri esportatori, sulla base delle normali pratiche commerciali.
3. Il Consiglio procede periodicamente all'esame dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 e puo' chiedere ai membri di comunicare le appropriate informazioni in conformita' dell'articolo 56.
4. Ogni membro che abbia motivo di ritenere che un altro membro ha mancato agli obblighi di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, puo' informare il direttore esecutivo e chiedere consultazioni in applicazione dell'articolo 61 o riferirne al Consiglio in conformita' all'articolo 63.

Art. 56

Articolo 56
Informazione
1. L'Organizzazione serve da centro di raccolta, di scambio e di pubblicazione:
(a) delle informazioni statistiche sulla produzione, le vendite, i prezzi, le esportazioni ed importazioni, il consumo e le scorte di cacao nel mondo, nonche',
(b) qualora lo ritenga necessario, delle informazioni tecniche sulla coltura, il trattamento e l'impiego del cacao.
2. Oltre alle informazioni che i membri sono tenuti a comunicare a norma di altri articoli del presente accordo, il Consiglio puo' chiedere ai membri di fornirgli i dati che ritiene necessari per l'espletamento delle sue funzioni, in particolare le relazioni periodiche sulle politiche di produzione e consumo, le vendite, i prezzi, le esportazioni e le importazioni, le scorte ed i provvedimenti di natura fiscale.
3. Se un membro non fornisce o ha difficolta' a fornire entro un termine ragionevlole le informazioni statistiche o di altro genere necessarie al Consiglio per il buon funzionamento dell'Organizzazione, il Consiglio puo' chiedere al membro in questione di spiegarne i motivi. Qualora sia necessaria un'assistenza tecnica a questo proposito, il Consiglio puo' attuare gli opportuni provvedimenti.
4. Alle date opportune, e comunque non meno di due volte l'anno, il Consiglio pubblica delle stime sulla produzione del cacao in grani e sulle frantumazioni per l'anno cacao in corso.

Art. 57

Articolo 57
Studi
Il Consiglio incoraggia, ove lo ritenga necessario, gli studi sulle condizioni economiche della produzione e della distribuzione del cacao, ivi comprese le tendenze e le proiezioni, l'incidenza sulla produzione e sul consumo di cacao dei provvedimenti attuati dai governi dei paesi esportatori e dei paesi importatori, la possibilita' di aumentare il consumo di cacao negli impieghi tradizionali e eventualmente in nuovi, nonche' le conseguenze dell'applicazione del presente accordo sugli esportatori e sugli importatori di cacao, in particolare per quanto riguarda le ragioni di scambio, e puo' rivolgere ai membri raccomandazioni sui temi da studiare. Al fine di incoraggiare questi studi il Consiglio puo' cooperare con le organizzazioni internazionali ed altre istituzioni appropriate.

Art. 58

Articolo 58
Esame annuo e ralazione annuale
1. Entro il piu' breve termine dopo la fine di ciascun anno cacao, il Consiglio esamina il funzionamento del presente accordo ed il modo in cui i membri si conformano ai principi del medesimo e cercano di realizzarne gli obiettivi. In tale occasione puo' rivolgere ai membri raccomandazioni riguardanti i mezzi per migliorare il funzionamento dell'accordo.
2. Il Consiglio pubblica una relazione annuale, comprendente una sezione relativa all'esame annuo di cui al paragrao 1.
3. Il Consiglio puo' inoltre pubblicare qualsiasi altra informazione da esso giudicata appropriata.

Art. 59

Articolo 59
Dispense dagli obblighi in circolazione eccezionali
1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, dispensare un membro da un obbligo a motivo di circostanze eccezionali o critiche, in caso di forza maggiore o di obblighi internazionali stabiliti nello statuto delle Nazioni Unite nei confronti dei territori in amministrazione fiduciaria.
2. Quando accorda una dispensa ad un membro a norma del paragrfo 1, il Consiglio precisa esplicitmente secondo quali modalita', a quali condizioni e per quanto tempo il membro e' dispensato dall'obbligo, nonche' i motivi della dispensa.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, il Consiglio non accorda ai membri dispense per quanto riguarda:
(a) l'obbligo dell'articolo 24 di versare il loro contributo o le conseguenze del mancato versamento;
(b) l'obbligo di esigere il pagamento di qualsiasi prelievo riscoso a termine dell'articolo 32.

Art. 60

Articolo 60
Misure differenziate e correttive
I membri esportatori in via di sviluppo nonche' i paesi membri meno progrediti possono, qualora i loro interessi siano lesi da misure prese in applicazione del presenrte accordo, chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prendera' le misure suddette in conformita' della sezione III, paragrafo 3, della risoluzione 93 (IV) adottata dalle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo.

Art. 61

Articolo 61
Consultazioni
Ogni membro accoglie favorevolmente le osservazioni che un altro membro puo' formulare in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e fornisce al medesimo adeguate possibilita' di consultazione. Durante queste consultazioni, a richiesta di una delle parti e con il consenso dell'altra, il direttore esecutivo stabilisce un'adeguata procedura di conciliazione. Le spese di detta procedura non sono imputabili al bilancio dell'Organizzazione. Se la procedura porta ad una soluzione, ne viene reso conto al direttore esecutivo. Nel caso contrario la questione puo', a richiesta di una delle parti, essere deferita al Consiglio in conformita' dell'articolo 62.

Art. 62

Articolo 62
Vertenze
1. Le vertenze relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo che non siano risolte dalle parti in causa vengono deferite, a richiesta di una delle parti, al Consiglio per decisione.
2. Quando una vertenza viene deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 ed ha formato oggetto di un dibattito, la maggioranza dei membri oppure un numero di membri tale da assicurare almeno un terzo dei voti possono chiedere al Consiglio di sentire, prima di pronunciare una decisione, l'opinione sui punti controversi, di un gruppo consultivo speciale costituito come indicato al paragrafo 3.
3. (a) Salvo che il Consiglio decida diversamente all'unanimita', il gruppo consultivo speciale e' composto nel modo seguente:
(i) due persone, designate dai membri esportatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra e' un giurista qualificato e sperimentato;
(ii) due persone, designate dai membri importatori, di cui una possiede grande esperienza dei problemi analoghi a quello in discussione, e l'altra e' un giurista qualificato e sperimentato;
(iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone designate a norma dei punti (i) e (ii) oppure, in caso di disaccordo tra di loro, dal presidente del Consiglio.
(b) I cittadini delle parti contraenti possono far parte del gruppo consultivo speciale.
(c) I membri del gruppo consultivo speciale agiscono a titolo personale e non ricevono istruzioni da parte di alcun governo.
(d) Le spese del gruppo consultivo speciale sono a carico dell'Organizzazione.
4. L'opinione motivata del gruppo consultivo speciale e' sottoposta al Consiglio, il quale compone la vertenza dopo aver preso in considerazione tutti i dati pertinenti.

Art. 63

Articolo 63
Azioni del Consiglio in caso di denuncia
1. Qualsiasi denuncia per mancato adempimento da parte di un membro degli obblighi derivanti dal presente accordo viene deferita a richiesta del membro che la presenta al Consiglio, che l'esamina e delibera in merito.
2. La decisione mediante la quale il Consiglio conclude che il membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo viene presa a maggioranza semplice ripartita e deve specificare la natura dell'infrazione.
3. Ogniqualvolta accerta in seguito a denuncia o in altro modo che un membro si trova in infrazione dagli obblighi derivanti dal presente accordo, il Consiglio puo', con votazione speciale, salvi restando i provvedimenti previsti esplicitamente in altri articoli del presente accordo; ivi compreso l'articolo 73:
(a) sospendere questo membro del diritto di voto al Consiglio e al comitato esecutivo e,
(b) se lo ritiene necessario, sospenderlo da altri diritti, in particolare dalle eleggibilita' ad una funzione al Consiglio o presso uno dei suoi diversi comitati, oppure dal diritto di esercitare tale funzione fintantoche' non avra' adempiuto i suoi obblighi.
4. Un membro che sia stato sospeso dal diritto di voto in conformita' del paragrafo 3 deve adempiere i suoi obblighi finanziari e gli altri obblighi derivanti dal presente accordo.

Art. 64

Articolo 64
Eque norme di lavoro
I membri dichiarano che, ai fini del miglioramento del tenore di vita delle popolazioni e della piena occupazione, essi cercheranno di mantenere nei vari settori della produzione del cacao dei paesi interessati, proporzionalmente al loro grado di sviluppo, eque norme e condizioni di lavoro, sia per la manodopera agricola che per quella industriale.

Art. 65

Articolo 65
Firma
Dal I settembre 1986 al 30 settembre 1986 incluso il presente accordo sara' aperto, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla firma delle parti dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 e dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao del 1984.

Art. 66

Articolo 66
Depositario
Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario del presente accordo.

Art. 67

Articolo 67
Ratifica, accettazione, approvazione
1. Il presente accordo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei governi firmatari, conformemente alla loro procedura costituzionale.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il depositario entro il 31 dicembre 1986. Tuttavia il Consiglio istituto a termini dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 o il Consiglio istituito a termine del presente accordo potra' concedere proroghe ai governi firmatari che non avranno potuto depositare il loro strumento a tale data.
3. Ogni governo che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione indica, all'atto del deposito, se e' membro esportatore o membro importatore.

Art. 68

Articolo 68
Adesione
1. Il presente accordo e' aperto all'adesione del governo di qualunque Stato alle condizioni stabilite dal Consiglio.
2. Il Consiglio istituito a termine dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 puo', in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo, stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 con riserva di conferma da parte del Consiglio istituito a termine del presente accordo.
3. Nello stabilire le condizioni di cui al paragrafo 1 il Consiglio indica in quale allegato del presente accordo e' da considerarsi compreso lo Stato che vi aderisce, nel caso in cui non figuri in nessun di essi.
4. L'adesione avviene con il deposito di apposito strumento presso il depositario.

Art. 69

Articolo 69
Notifica di applicazione a titolo provvisorio
1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo o un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni di adesione, ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, puo', in qualsiasi momento, notificare al depositario che applichera' il presente accordo a titolo provvisorio quando quest'ultimo entrera' in vigore in conformita' dell'articolo 70 oppure, se e' gia' in vigore, a una data specificata. Ogni governo che effettua questa notifica dichiara, all'atto della stessa, se e' membro esportatore e membro importatore.
2. Un governo che ha notificato, in conformita' del paragrafo 1, che applichera' il presente accordo quando quest'ultimo entrera' in vigore, oppure a una data specificata, e' pertanto membro a titolo provvisorio e lo rimarra' fintantoche' non avra' depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Art. 70

Articolo 70
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1› ottobre 1986 o ad una data qualsiasi successiva, se a tale data i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati nell'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 65% delle importazioni totali, quali sono indicate all'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il depositario. Esso entrera' inoltre in vigore a titolo definitivo dopo essere entrato in vigore a titolo provvisorio e quando saranno state raggiunte le percentuali di cui sopra, in seguito al deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
2. Se il presente accordo non sara' entrato in vigore a titolo definitivo in conformita' del paragrafo 1, entrera' in vigore a titolo provvisorio il 1o ottobre 1986 se a tale data i governi rappresentanti cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi elencati all'allegato D e i governi rappresentanti paesi importatori che raggruppano almeno il 60% delle importazioni, totali, quali sono indicate nell'allegato E, avranno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure avranno notificato al depositario che applicheranno il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore. Questi governi saranno membri a titolo provvisorio.
3. Se le condizioni in entrata in vigore di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2 non saranno riunite entro il 1o ottobre 1986, il segretario generale delle Nazioni Unite convochera', entro il piu' breve termine, una riunione dei governi che hanno depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione oppure che hanno reso noto al depositario l'intento di applicare il presente accordo a titolo provvisorio. I governi suddetti potranno decidere di mettere in vigore il presente accordo fra di loro a titolo provvisorio o definitivo, interamente o parzialmente, a partire da una data che potranno determinare, o adottare qualunque altra decisione che riterranno necessaria. Tuttavia, le condizioni del presente accordo relative alle misure d'intervento sul mercato non entreranno in vigore a meno che i governi rappresentanti almeno cinque paesi esportatori che raggruppano almeno l'80% delle esportazioni totali dei paesi indicati nell'allegato D hanno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure hanno notificato al depositario la loro intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio quando entrera' in vigore.
4. Un governo a cui nome e' stato depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o una notifica di applicazione provvisoria dopo l'entrata in vigore del presente accordo conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, lo strumento o la notifica entrano in vigore a partire dalla data di tale deposito e, per quanto concerne la notifica di applicazione provvisoria, secondo le disposizioni del paragrafo 1, articolo 69.

Art. 71

Articolo 71
Riserve
Nessuna disposizione del presente accordo puo' formare oggetto di riserve.

Art. 72

Articolo 72
Recesso
1. In qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo un membro puo' recedere dal medesimo mediante notifica scritta al depositario. Il membro informa immediatamente il Consiglio della sua decisione.
2. Il recesso produce i suoi effetti novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifica. Se, a seguito del recesso, i membri del presente accordo risultano in numero inferiore rispetto alle disposizioni previste dal paragrafo 1, articolo 70 relative all'entrata in vigore di detto accordo, il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria per riesaminare la situazione e prendere decisioni appropriate che, con votazione speciale, possono includere la sospensione delle disposizioni relative alle misure d'intervento sul mercato.

Art. 73

Articolo 73
Espulsione
Se il Consiglio conclude, conformemente alle disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 3, che un membro si trova in infrazione degli obblighi derivanti dal presente accordo e se decide inoltre che questa infrazione ostacola seriamente il funzionamento dell'accordo, puo' con votazione speciale, espellere il membro in questione dall'Organizzazione. Il Consiglio notifica immediatamente l'espulsione al depositario. Novanta giorni dopo la data della decisione del Consiglio il membro cessa di appartenere all'Organizzazione.

Art. 74

Articolo 74
Liquidazione dei conti in casi di recesso o di espulsione
1. In caso di recesso o di espulsione di un membro, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti del medesimo. L'Organizzazione conserva le somme gia' versate da detto membro, che d'altra parte e' tenuto a pagarle qualsiasi somma dovuta alla data effettiva del recesso o dell'espulsione; nondimeno, se si tratta di una parte contraente che non puo' accettare un emendamento e che per questo motivo cessa di partecipare al presente accordo ai termini dell'articolo 76, paragrafo 2, il Consiglio puo' liquidare il conto nel modo che gli sembra piu' equo.
2. Salvo restando le disposizioni del paragrafo 1, un membro che receda dal presente accordo, che ne sia espulso o che cessi in altro modo di parteciparvi, non ha diritto ad alcuna parte del ricavato della liquidazione della scorta stabilizzatrice conformemente alle disposizioni dell'articolo 38, ne' degli altri averi dell'Organizzazione, a meno che non si tratti di un membro le cui esportazioni sono soggette alle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 1. In tal caso il membro ha diritto alla parte che gli spetta dei fondi della scorta stabilizzatrice all'atto della liquidazione di quest'ltima conformemente alle disposizioni dell'articolo 38, rimanendo inteso che detto membro notifichera' il suo recesso con almeno dodici mesi di anticipo e in nessun caso prima che sia trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Art. 75

Articolo 75
Durata, proroga ed estinzione
1. Il presente accordo rimarra' in vigore sino alla fine del terzo anno cacao intero successivo alla sua entrata in vigore, salvo proroga in applicazione del paragrafo 3 o estinzione anticipata in applicazione del paragrafo 4.
2. Fintantoche' il presente accordo sara' in vigore il Consiglio potra', con votazione speciale, decidere che formi oggetto di nuove trattative affinche' il nuovo accordo negoziato possa entrare in vigore alla fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 o alla fine del periodo di proroga deciso dal Consiglio conformemente al paragrafo 3.
3. Prima della fine del terzo anno cacao di cui al paragrafo 1 il Consiglio potra', con votazione speciale, prorogare il presente accordo, in tutto o in parte, per due anni cacao. Prima del termine di questo periodo di due anni, il Consiglio puo', con votazione speciale, prorogare il presente accordo, in tutto o in parte, per un ulteriore anno cacao. Il Consiglio notifichera' al depositario la proroga o le proroghe.
4. In qualsiasi momento il Consiglio puo' decidere, con votazione speciale, di porre fine al presente accordo, il quale cessa allora di esistere alla data fissata dal Consiglio, rimanendo inteso che gli obblighi assunti dai membri a norma del paragrafo 1 dell'articolo 31 e a norma dell'articolo 32 sussistono finche' non siano stati adempiuti gli impegni finanziari relativi alla scorta stabilizzatrice. Il Consiglio notifica la decisione al depositario.
5. Il Consiglio restera' in funzione anche dopo l'estinzione del presente accordo per il tempo necessario a liquidare l'Organizzazione, a verificarne definitivamente i conti e a suddividerne gli averi; durante questo periodo avra' i poteri ed esercitera' le funzioni necessarie a tale scopo.
6. Nonostante le disposizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, un membro che non desideri partecipare al presente accordo,
nella forma in cui e' prorogato a norma del presente articolo, ne informa il Consiglio. Questo membro cessa di far parte del presente accordo a partire dall'inizio del periodo di proroga.

Art. 76

Articolo 76
Emendamenti
1. Il Consiglio puo', con votazione speciale, raccomandare alle parti contraenti un emendamento al presente accordo. L'emendamento ha efficacia cento giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione delle parti contraenti rappresentanti almeno il 75% dei membri esportatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e delle parti contraenti rappresentanti almeno almeno il 75% dei membri importatori che detengono almeno l'85% dei voti dei membri importatori, oppure ad una data successiva che il Consiglio puo' fissare con votazione speciale. Il Consiglio puo' stabilire un termine entro il quale le parti contraenti devono notificare al depositario l'accettazione dell'emendamento; se alla scadenza del termine l'emendamento non e' entrato in vigore, lo si considera revocato.
2. I membri a nome dei quali non e' stata fatta alcuna notifica di accettazione di un emendamento alla data in cui quest'ultimo entra in vigore, cessano alla stessa data di partecipare al presente accordo, a meno che il Consiglio non decida di prorogare per detti membri il termine di accettazione per permettere loro di completare le loro procedure interne. I membri in questione non sono vincolati dall'emendamento finche' non ne abbiano notificato l'accettazione.
3. Una volta adottata una raccomandazione di emendamento, il Consiglio trasmette copia dell'emendamento al depositario. Il Consiglio fornisce al depositario le informazioni necessarie per stabilire se il numero delle notifiche di accettazione ricevute e' sufficiente perche' l'emendamento produca i suoi effetti.

Art. 77

Articolo 77
Disposizioni supplementari e transitorie
1. Il presente accordo viene considerato come sostitutivo dell'accordo internazionale sul cacao del 1980.
2. Tutte le disposizioni adottate in virtu' dell'accordo internazionale sul cacao del 1980, sia dall'Organizzazione o da uno dei suoi organi, sia a loro nome, che saranno in vigore alla data di entrata in vigore del presente accordo e di cui non venga specificato che scadano a tale data, rimarranno in vigore a meno che non siano modificate dalle disposizioni del presente accordo.
3. I fondi della scorta stabilizzatrice accumulati nel corso della durata dell'accordo internazionale sul cacao del 1972, dell'accordo internazionale sul cacao del 1975 e dell'accordo internazionale sul cacao del 1980 saranno trasferiti sul conto della scorta stabilizzatrice a titolo del presente accordo.
In fede di che, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate.
Fatti a Ginevra, il 25 luglio millenovecentottantasei, i testi del presente accordo in lingua araba, inglese, francese russa e spagnola facenti tutti ugualmente fede. Il testo autentico in cinese del presente accordo sara' stabilito dal depositario e sottoposto per approvazione a tutti i firmatari e governi che hanno aderito al presente accordo.

Accordo-Allegato A

ALLEGATO A
Paesi produttori che esportano annualmente 10.000 tonnellate o piu' di cacao ordinario
Brasile Malaysia
Camerun Messico
Costa d'Avorio Nigeria
Repubblica Domenicana Togo
Ghana

Accordo-Allegato B

ALLEGATO B
Paesi che sportano annualmente meno di 10.000 tonnellate
di cacao ordinario
Angola Liberia
Benin Nicaragua
Bolivia Papuasia-Nuova Guinea
Colombia Peru'
Congo Filippine
Costa Rica
Cuba Sao Tome' e Principe
Guinea Equatoriale Sierra Leone
Figi Isole Salomone
Gabon Uganda
Guatemala Repubblica Unita di Tanzania
Haiti Vanuatu
Honduras Zaire
India

Accordo-Allegato C

ALLEGATO C
Produttori di cacao fine ("fine o "flavour)
1. Paesi produttori che esportano esclusivamente cacao fine
("fine o "flavour)
Dominica Saint Lucia
Ecuador Saint Vincent e Grenadine
Grenada Samoa
Indonesia Sri Lanka
Giamaica Suriname
Madagascar Trinita' e Tobago
Panama Venezuela
2. Paesi produttori che esportano, ma non esclusivamente
cacao fine ("fine o "flavour)
Costa Rica (25%)
Sao Tome' e Principe (50%)
Papuasia-Nuova Guinea (75%)

Accordo-Allegato D

ALLEGATO D
Esportazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 70 (a)
(in migliaia di tonnellate) Paese (b) 1982/83 1983/84 1984/85 Media Percentuale
Costa d'Avorio 363,6 414,2 559,7 445,84 33,38
Brasile 272,7 302,5 336,6 303,93 22,76
Ghana 177,5 153,4 181,6 170,83 12,79
Nigeria 235,5 117,8 127,4 160,23 12,00
Camerun 104,2 111,1 114,7 110,00 8,24
Malaysia 65,8 97,3 92,1 85,07 6,37
Repubblica
Domenicana 35,7 37,1 35,2 36,00 2,69
Togo 9,4 16,5 9,9 11,93 0,89
Messico 19,4 9,1 6,6 11,70 0,88
TOTALE 1 238,8 1 259,0 1 463,8 1 335,53 100,00
Fonte:
Segretariato dell'Organizzazione internazionale del cacao. Cifre basate essenzialmente sui dati pubblicati nel Bollettino trimestrale delle stastistiche del cacao, Londra, varie edizioni
(a) Media per i tre anni 1982/83-1984/85, delle esportazioni nette di cacao in grani, aumentate delle esportazioni nette di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 28.
(b) Elenco limitato a quei paesi produttori che esportano mediamente 10.000 tonnellate o piu' di cacao ordinario all'anno.

Accordo-Allegato E

ALLEGATO E
Importazioni di cacao calcolate ai fini dell'articolo 70(a)
(in migliaia di tonnellate) Paese (b) 1982/83 1983/84 1984/85 Media Percentuale
Stati Uniti
d'America 436,9 405,7 478,3 440,3 22,50
Repubblica
Federale di
Germania 236,8 253,1 294,5 261,5 13,36
Paesi Bassi 201,4 216,9 234,1 217,5 11,11
Unione delle
Repubbliche
Socialiste
Sovietiche 169,4 188,9 215,4 191,2 9,77
Regno Unito
Gran Bretagna
e Irlanda del
Nord 118,6 130,9 148,0 132,5 6,77
Francia 112,4 118,8 118,1 116,4 5,95
Giappone 55,5 62,3 57,6 58,5 2,99
Italia 54,8 49,1 68,7 57,5 2,94
Belgio/
Lussemburgo 49,1 57,2 64,1 56,8 2,90
Spagna 40,4 38,9 38,6 39,3 2,01
Canada 32,5 38,0 42,2 37,6 1,92
Svizzera 32,3 32,8 32,7 32,6 1,67
Singapore 41,6 22,3 24,5 29,5 1,51
Australia 23,3 23,6 25,5 24,1 1,23
Repubblica
Democratica
tedesca 19,9 22,6 27,9 23,5 1,20
Polonia 18,4 16,5 24,1 19,7 1,01
Austria 18,9 18,8 19,6 19,1 0,98
Cecoslovacchia 17,1 18,3 18,7 18,0 0,92
Svezia 15,0 15,7 17,2 16,0 0,82
Ungheria 13,2 15,4 16,1 14,9 0,76
Cina 14,0 13,3 15,0 14,1 0,72
Argentina 11,0 16,8 14,3 14,0 0,72
Iugoslavia 8,9 9,2 18,2 12,1 0,62
Irlanda 8,0 10,3 12,5 10,3 0,53
Grecia 9,3 9,1 9,3 9,2 0,47
Repubblica
Sudafricana 8,6 10,5 7,9 9,0 0,46
Norvegia 7,8 8,7 8,1 8,2 0,42
Finlandia 7,2 8,4 7,1 7,6 0,39
Bulgaria 5,7 7,0 9,0 7,2 0,37
Danimarca 6,6 7,2 7,3 7,0 0,36
Paese b 1982/83 1983/84 1984/85 Media Percentuale
Nuova Zelanda 6,8 7,9 4,1 6,3 0,32
Israele 5,5 5,4 6,3 5,7 0,29
Romania 6,7 5,0 4,0 5,2 0,27
Filippine (c) 11,6 2,6 0,7 5,0 0,25
Repubblica di
Corea 4,7 4,7 4,6 4,7 0,24
Turchia 4,1 3,6 5,9 4,5 0,23
Portogallo 3,5 3,9 3,9 3,8 0,19
Egitto 2,1 3,0 4,3 3,1 0,16
Cile 1,1 1,4 2,3 1,6 0,08
Repubblica
araba siriana 1,8 0,9 1,7 1,5 0,07
Algeria 1,2 1,3 1,8 1,4 0,07
Tunisia 1,0 1,7 1,1 1,3 0,06
Iraq 1,4 1,1 0,9 1,1 0,06
Uruguay 0,8 0,9 1,0 0,9 0,05
Tailandia 0,6 0,9 1,1 0,9 0,04
El Salvador 0,6 0,7 0,6 0,6 0,03
Kenia 0,3 0,5 0,9 0,6 0,03
Libano 0,6 0,6 0,7 0,6 0,03
Iran 0,4 0,6 0,6 0,5 0,03
Islanda 0,5 0,4 0,4 0,4 0,02
Marocco 0,4 0,4 0,3 0,4 0,02
Jamahiriya
araba libica 0,3 0,3 0,2 0,3 0,01
Cipro 0,1 0,2 0,2 0,2 0,01
Hong Kong 0,2 0,2 0,3 0,2 0,01
Giordania 0,3 0,2 0,2 0,2 0,01
Malta 0,2 0,2 0,2 0,2 0,01
Zimbabwe 0,2 0,2 0,1 0,2 0,01
Kuwait 0,1 0,1 0,2 0,1 0,01
Arabia Saudita 0,1 0,1 0,2 0,1 0,01
Totale (d) 1851,8 1894,9 2123,8 1956,8 100,00
Fonti: Segretario dell'Organizzazione internazionale del cacao.Cifre basate essenzialmente sui dati pubblicati nel Bollettino trimestrale delle statistiche del cacao, Londra, varie edizioni.
(a) Media per i tre anni, 1982/83-1984/85, delle importazioni nette di cacao in grani, aumentate delle importazioni lorde di prodotti derivati dal cacao, convertite in equivalente cacao in grani mediante applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 28.
(b) Elenco limitato a quei paesi che importano piu' di 100 tonnellate annue,
(c) Le Filippine possono essere considerate anche paese esportatore. (d) I totali possono differire dalla somma degli elementi costitutivi per arrotondamenti.
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