19G00152
19G00152
Trattato (LEGGE 18 novembre 2019 n. 146)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2019 Vigenza internazionale del trattato di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per l'Italia: dal 15 novembre 2020 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) per l'Italia: dal 13 novembre 2020 Vigenza internazionale dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) per l'Italia: dal 14 novembre 2020 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;
b) Accordo di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016;
c) Accordo sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016.
Art. 2
Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, dall'articolo 29 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge e dall'articolo 22 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
Art. 3
Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui gli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge, valutati in euro 21.835 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari a euro 4.000 a decorrere dall'anno 2019, agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 6, 11, 13 e 17 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, valutati in euro 36.331 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 15 e 25, pari ad euro 17.200 a decorrere dall'anno 2019, nonche' agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, valutati in euro 118.354 a decorrere dall'anno 2019 e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 7 e 8, pari ad euro 3.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 si applica l' articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 novembre 2019 MATTARELLA Conte, Presidente del Consiglio dei ministri Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Art. 1
TRATTATO DI ESTRADIZIONE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale della Nigeria qui di seguito denominati "le Parti",
Riconoscendo i principi di uguaglianza sovrana e di integrita' territoriale di tutti gli Stati;
Desiderando rendere piu' efficace la cooperazione per la prevenzione e la soppressione della criminalita' concludendo un trattato di estradizione;
Affermando il loro rispetto per il sistema giuridico e le istituzioni giudiziarie dell'altra parte;
hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO 1
Obbligo di estradare
Ciascuna Parte, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte richiedente, si impegna ad estradare all'altra le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale emessi a loro carico.
Art. 2
ARTICOLO 2
Reati che danno luogo all'estradizione
1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione puo' essere concessa quando:
a) la domanda di estradizione e' formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato e' punibile, ai sensi della legge di entrambi le Parti, con una pena detentiva di almeno un anno;
b) la domanda di estradizione e' formulata per eseguire una sentenza definitiva di condanna a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della liberta' personale per un reato punibile ai sensi della legge di entrambe le Parti e, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena o della restrizione ancora da espiare e' di almeno sei mesi.
2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, non rileva se:
a) le rispettive leggi delle Parti pongono gli atti o omissioni che costituiscono il reato nella stessa categoria di reato o descrivono il reato con la stessa denominazione;
b) ai sensi delle leggi delle Parti gli elementi costitutivi del reato sono diversi, intendendosi che deve essere presa in considerazione l'interezza della condotta cosi' come descritta dalla Parte richiedente.
3. Per reati in materia di tasse e imposte, di dazi doganali e di cambi esteri, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge della Parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge della Parte richiedente.
4. L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della domanda e' stato commesso fuori dal territorio della Parte richiedente, purche' la legge della Parte richiesta consenta il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.
5. Se la domanda di estradizione riguarda due o piu' reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambe le Parti, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, la Parte richiesta puo' concedere l'estradizione per tutti gli altri reati.
Art. 3
ARTICOLO 3
Motivi di rifiuto obbligatori
L'estradizione non e' concessa:
a) se il reato per il quale e' domandata e' considerato dalla Parte richiesta come un reato politico o come un reato correlato a tale tipologia di reato. A tal fine, non sono considerati reati politici:
1) l'omicidio o il tentato omicidio;
2) ogni altro reato contro la vita, l'integrita' fisica o la liberta' di una persona;
3) i reati di terrorismo e i reati non considerati reati politici ai sensi di un trattato, convenzione o accordo internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti;
b) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale puo' essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;
c) se il reato per il quale l'estradizione e' domandata potrebbe essere punito dalla Parte richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte richiesta;
d) se la Parte richiesta ha fondati motivi per ritenere che, nella Parte richiedente, la persona richiesta e' stata sottoposta o sara' sottoposta, per il reato per il quale e' domandata l'estradizione, ad un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti minimi di difesa, ovvero ad un trattamento crudele, inumano, degradante o altre azioni o omissioni che violano i suoi diritti fondamentali come indicati all'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Il fatto che il procedimento si sia svolto in assenza dell'imputato non costituisce di per se' motivo di rifiuto dell'estradizione, a condizione che la Parte richiedente fornisca la prova che all'imputato e' stata data la possibilita' di essere presente al procedimento ma non ha usufruito di questa opportunita';
e) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, la persona richiesta e' stata gia' definitivamente giudicata dalle Autorita' competenti della Parte richiesta;
f) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, e' intervenuta nella Parte richiesta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;
g) se il reato per il quale e' domandata l'estradizione costituisce soltanto un reato militare secondo la legge della Parte richiesta;
h) se la Parte richiesta ha concesso asilo politico alla persona richiesta;
i) se la Parte richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione possa compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato ovvero possa violare i principi fondamentali del suo ordinamento interno.
Art. 4
ARTICOLO 4
Motivi di rifiuto facoltativi
L'estradizione puo' essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:
a) se il reato per il quale l'estradizione e' domandata e' soggetto alla giurisdizione della Parte richiesta conformemente al proprio ordinamento interno e la persona richiesta e' sottoposta o sara' sottoposta a procedimento penale dalle Autorita' competenti della medesima Parte per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata;
b) se la Parte richiesta, nel tenere conto della gravita' del reato e degli interessi della Parte richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.
Art. 5
ARTICOLO 5
Estradizione del cittadino
1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.
2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione e su domanda della Parte richiedente, la Parte richiesta sottopone il caso alle proprie Autorita' competenti al fine di instaurare un procedimento penale ai sensi del suo ordinamento interno. A tale scopo, la Parte richiedente fornisce gratuitamente alla Parte richiesta, per mezzo delle Autorita' centrali di cui al successivo articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.
3. La Parte richiesta comunica tempestivamente alla Parte richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento.
Art. 6
ARTICOLO 6
Presentazione della domanda di estradizione e Autorita' centrali
1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' centrali designate dalle Parti contraenti trasmettono le domande di estradizione e comunicano direttamente tra loro.
2. Le Autorita' centrali sono il Ministero della Giustizia della Repubblica Italiana e il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia della Repubblica Federale di Nigeria.
3. Ciascuna Parte contraente comunica all'altra, per via diplomatica, cambiamenti dell'Autorita' centrale designata.
Art. 7
ARTICOLO 7
Domanda di estradizione e documenti necessari
1. La domanda di estradizione e' formulata per iscritto e deve contenere, nel suo corpo o in atti allegati, quanto segue:
a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente;
b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identita' ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trova, nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' domandata, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica;
d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilita', sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta;
e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte richiedente, quando il reato oggetto della domanda di estradizione e' stato commesso fuori dal territorio di tale Parte.
2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la domanda di estradizione deve essere accompagnata:
a) dalla copia debitamente autenticata dell'ordine di arresto emesso dall'Autorita' competente della Parte richiedente, quando la domanda ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
b) dalla copia debitamente autenticata della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la domanda ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta.
3. La domanda di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2 sono ufficialmente sottoscritti o sigillati dalle Autorita' competenti della Parte richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte richiesta.
Art. 8
ARTICOLO 8
Informazioni supplementari
1. Se le informazioni fornite dalla Parte richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte richiesta di prendere una decisione in applicazione del presente Trattato, quest'ultima Parte puo' domandare che siano fornite le necessarie informazioni supplementari entro quarantacinque giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte richiedente non e' preclusa la possibilita' di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.
Art. 9
ARTICOLO 9
Decisione
1. La Parte richiesta decide sulla domanda di estradizione in conformita' alle procedure previste dal suo ordinamento interno e informa prontamente la Parte richiedente della sua decisione.
2. Se la Parte richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono notificati alla Parte richiedente.
Art. 10
ARTICOLO 10
Principio di specialita'
1. La persona estradata in conformita' al presente Trattato non puo' essere perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena, ne' sottoposta a altro provvedimento restrittivo della liberta' personale, nella Parte richiedente, per un reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione e' stata concessa, salvo che:
a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte richiedente, vi fa volontariamente ritorno;
b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quarantacinque giorni da quando ha avuto la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato il territorio della Parte richiedente per cause di forza maggiore;
c) la Parte richiesta vi acconsente. In tale caso, la Parte richiesta, previa specifica domanda della Parte richiedente, puo' acconsentire che la persona estradata sia perseguita o che nei suoi confronti venga eseguita una pena inflittale per un reato diverso da quello per il quale e' stata presentata la domanda, in conformita' alle condizioni ed ai limiti stabiliti dal presente Trattato. Al riguardo:
i. la Parte richiesta puo' domandare alla Parte richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 7;
ii. in attesa della decisione sulla domanda avanzata, la persona estradata puo' essere detenuta dalla Parte richiedente non oltre quarantacinque giorni dalla ricezione della domanda stessa da parte della Parte richiesta, sempre che cio' sia consentito da quest'ultima Parte.
2. Salvo quanto disposto alla lettera c) del paragrafo precedente, la Parte richiedente puo' adottare le misure necessarie, previste dal suo ordinamento, per interrompere la prescrizione.
3. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato e' modificata nel corso del procedimento, la persona estradata puo' essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato a condizione che anche per tale nuovo reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.
Art. 11
ARTICOLO 11
Riestradizione ad uno Stato terzo
Salvo i casi previsti alle lettere a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, la Parte richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo, senza il consenso della Parte richiesta, la persona che le e' stata consegnata e che e' domandata dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Al fine di valutare la domanda, lo Stato richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti ed informazioni di cui all'articolo 7.
Art. 12
ARTICOLO 12
Arresto provvisorio
1. In caso di urgenza, la Parte richiedente puo' domandare l'arresto provvisorio della persona richiesta prima della presentazione della domanda di estradizione. La domanda di arresto provvisorio e' avanzata per iscritto attraverso le Autorita' Centrali designate nel presente Trattato, o l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale (INTERPOL) ovvero altri canali convenuti da entrambe le Parti.
2. La domanda di arresto provvisorio e' formulata per iscritto e contiene:
a) una descrizione della persona richiesta, nonche' informazioni sulla sua nazionalita';
b) l'ubicazione della persona richiesta;
c) una descrizione sommaria del fatto, con indicazione del tempo e del luogo di commissione del reato;
d) la descrizione delle leggi violate; una dichiarazione del fatto che nei confronti della persona richiesta e' stato emesso un ordine di arresto o una sentenza di condanna;
e) una dichiarazione che la domanda di estradizione e la relativa documentazione a sostegno saranno trasmessi entro il termine specificato nel presente Trattato; e
f) la descrizione della pena che puo' essere inflitta o che e' stata inflitta per il reato.
2. Una volta ricevuta la domanda di arresto provvisorio, la Parte richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta e informa prontamente la Parte richiedente dell'esito della sua domanda.
3. L'arresto provvisorio e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorita' Centrale della Parte richiesta non riceve la formale domanda di estradizione.
4. L'inefficacia dell'arresto provvisorio intervenuta ai sensi del precedente paragrafo 4 non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente lo Stato richiesto riceve la formale domanda di estradizione in conformita' alle condizioni ed ai limiti del presente Trattato.
Art. 13
ARTICOLO 13
Domande di estradizione avanzate da piu' Stati
1. Se la Parte richiesta riceve da due o piu' Stati una domanda di estradizione per la stessa persona relativamente allo stesso reato o a reati diversi, essa determina a quale di tali Stati estradarla e comunica a detti Stati la sua decisione.
2. Nel determinare a quale Stato estradare la persona, la Parte richiesto valuta tutte le circostanze del caso, e in particolare:
a) se le domande riguardano reati diversi, la rispettiva gravita' dei reati;
b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;
c) le date delle rispettive domande;
d) la nazionalita' della persona richiesta;
e) il luogo abituale di residenza della persona;
f) se le richieste sono state presentate in virtu' di un trattato di estradizione;
g) gli interessi dei rispettivi Stati; e
h) la nazionalita' della vittima del reato.
Art. 14
ARTICOLO 14
Consegna della persona
1. Se la Parte richiesta concede l'estradizione, le Parti si accordano prontamente sul tempo, luogo e tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. La Parte richiedente e' altresi' informata della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta e' di quaranta giorni dalla data in cui la Parte richiedente e' informata che la domanda di estradizione e' stata accolta.
3. Se, nei termini di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte richiedente non prende in consegna l'estradando, la Parte richiesta lo pone immediatamente in liberta' e puo' rifiutare una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte richiedente nei suoi confronti e per lo stesso reato, salvo quanto diversamente disposto al paragrafo 4 del presente articolo.
4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, la Parte interessata ne informa l'altra Parte e le stesse concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Quando l'estradando funge tornando nella Parte richiesta prima che sia concluso il procedimento penale o sia scontata la pena nella Parte richiedente, esso puo' essere nuovamente estradato sulla base di una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte richiedente per lo stesso reato. In tale caso, la Parte richiedente non e' tenuta a presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.
6. Il periodo trascorso in stato di custodia, anche agli arresti domiciliari, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, e' computato dalla Parte richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, paragrafo 1.
Art. 15
ARTICOLO 15
Consegna differita e consegna temporanea
1. Se, nella Parte richiesta, nei confronti della persona richiesta e' in corso un procedimento penale o e' in corso l'esecuzione di una pena per un reato diverso da quello per il quale e' domandata l'estradizione, la Parte richiesta puo' consegnare la persona richiesta o differirne la consegna fino alla conclusione del procedimento o dell'esecuzione totale o parziale della pena inflitta.
La Parte richiesta informa la Parte richiedente di un eventuale differimento.
2. Per quanto consentito dal proprio ordinamento, quando la persona indicata al paragrafo 1 del presente articolo e' giudicata estradabile, la Parte richiesta puo' consegnare temporaneamente la persona richiesta alla Parte richiedente al fine di consentirne il perseguimento secondo le condizioni concordate dalle Parti. La persona consegnata e' tenuta in stato di detenzione nella Parte richiedente e una volta concluso il procedimento a suo carico e' riconsegnata alla Parte richiesta. La persona riconsegnata alla Parte richiesta in seguito ad una consegna temporanea viene definitivamente consegnata alla Parte richiedente al fine di scontare eventuali pene inflittele, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato.
3. Oltre al caso previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la consegna puo' essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento puo' porne in pericolo la vita o aggravarne lo stato. In tal caso la Parte richiesta presenta alla Parte richiedente un referto medico dettagliato rilasciato da una sua struttura sanitaria pubblica.
Art. 16
ARTICOLO 16
Procedura semplificata di estradizione
1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione acconsente ad essere estradata, l'estradizione puo' essere eseguita sulla base della sola domanda di arresto provvisorio senza la necessita' di presentare la documentazione di cui all'articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia la Parte richiesta puo' domandare le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per concedere l'estradizione.
2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta e' valida se resa, con l'assistenza di un difensore, dinanzi ad un'Autorita' competente della Parte richiesta, la quale ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto di avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto di avvalersi della protezione conferitale dal principio di specialita' e dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa.
3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni della sua validita'.
Art. 17
ARTICOLO 17
Consegna di beni e di risorse finanziarie
1. Su domanda della Parte richiedente, la parte richiesto, in conformita' al proprio ordinamento interno, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilita' della persona richiesta e, quando e' concessa l'estradizione, consegna tali cose alla Parte richiedente. Per le finalita' del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna alla Parte richiedente:
a) le cose o gli strumenti che sono stati utilizzati per commettere il reato e che possono servire quali mezzi di prova;
b) le cose che sono state rinvenute nella disponibilita' della persona richiesta o che successivamente si e' scoperto derivare dai proventi del reato;
c) le risorse finanziarie e monetarie che sono ragionevolmente ritenute costituire proventi del reato.
2. La consegna dei beni o delle risorse finanziarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' effettuata anche quando l'estradizione, sebbene gia' concessa, non puo' aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.
3. La Parte richiesta, al fine di dare corso a un altro procedimento penale pendente, puo' differire la consegna dei beni o delle risorse finanziarie sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che la Parte richiedente si impegni a restituirle.
4. La consegna dei beni o delle risorse finanziarie di cui al presente articolo non pregiudica gli eventuali legittimi diritti o interessi della Parte richiesta o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte richiedente restituisce, senza oneri, alla Parte richiesta o al terzo i beni consegnati o le risorse finanziarie, non appena possibile dopo la conclusione del procedimento.
Art. 18
ARTICOLO 18
Transito
1. Quando una persona deve essere estradata dalla Parte richiesta attraverso il territorio di un altro Stato (di seguito denominato "Stato di transito"), la Parte richiedente domanda allo Stato di transito di consentire il transito di detta persona attraverso il suo territorio. La domanda e' presentata attraverso le Autorita' centrali, o, nei casi piu' urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL). La domanda non e' prevista in caso di trasporto aereo se non e' previsto atterraggio nel territorio dello Stato di transito.
2. Quando lo Stato di transito riceve una tale domanda, che contiene le informazioni del caso, esso la tratta ai sensi del proprio ordinamento.
3. Nel caso di un atterraggio non previsto, lo Stato di transito puo', su richiesta del funzionario di scorta, trattenere la persona per novantasei (96) ore in attesa di ricevere la domanda di transito presentata in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 19
ARTICOLO 19
Spese
1. La Parte richiesta provvede in ordine a tutte le necessita' del procedimento derivante dalla domanda di estradizione ed alle relative spese.
2. Sono a carico della Parte richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento della stessa in custodia fino alla consegna alla Parte richiedente, nonche' le spese relative al sequestro ed alla custodia dei beni o delle risorse finanziarie indicate nell'articolo 17.
3. Sono a carico della Parte richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e dei beni o delle risorse finanziarie sequestrate dalla Parte richiesta alla Parte richiedente, nonche' le spese del transito di cui all'articolo 18.
Art. 20
ARTICOLO 20
Informazioni successive
La Parte richiedente, su domanda della Parte richiesta, fornisce prontamente alla Parte richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della pena imposta sulla persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.
Art. 21
ARTICOLO 21
Obblighi derivanti da convenzioni/trattati internazionali
Il presente Trattato non pregiudica i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti che derivarlo da convenzioni e trattati internazionali di cui esse siano parte.
Art. 22
ARTICOLO 22
Riservatezza
1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione nonche' ogni altra informazione relativa alla estradizione medesima e acquisita successivamente alla consegna della persona estradata.
2. Ciascuna Parte si impegna a rispettare e mantenere la riservatezza o segretezza della documentazione o delle informazioni ricevute dall'altra Parte o ad essa fornite, quando vi e' un'espressa domanda in tal senso proveniente dalla Parte interessata.
Art. 23
ARTICOLO 23
Soluzione delle controversie
Le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sono risolte mediante consultazione per via diplomatica.
Art. 24
ARTICOLO 24
Entrata in vigore, ratifica e modifica
1. Il presente Trattato entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui ciascuna Parte contraente comunica ufficialmente all'altra, per via diplomatica, l'avvenuto espletamento delle sue procedure interne di ratifica.
2. Il presente Trattato puo' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti contraenti. Ogni modifica entra in vigore in conformita' alla procedura prescritta al paragrafo 1 del presente articolo e sara' parte del presente Trattato.
3. Il presente Trattato si applica alle domande presentate dopo la sua entrata in vigore e queste possono riferirsi a reati commessi prima o dopo l'entrata in vigore del presente Trattato.
Art. 25
ARTICOLO 25
Cessazione
Ciascuna Parte contraente puo' recedere dal presente Trattato in ogni momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei mesi dopo la data di ricezione di detta comunicazione. La cessazione dell'efficacia del presente Trattato non pregiudica i procedimenti estradizionali avviati prima della cessazione stessa.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.
Parte di provvedimento in formato grafico
Treaty
EXTRADITION TREATY
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA
IN MATERIA PENALE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA
PREAMBOLO
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federale della Nigeria, di seguito denominati "le Parti",
DESIDEROSI di promuovere un'efficace collaborazione tra i loro due Paesi al fine di prevenire la criminalita' sulla base del mutuo rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio,
CONSIDERANDO che tale scopo puo' essere conseguito attraverso la conclusione di un accordo bilaterale che stabilisce le norme in materia di assistenza giudiziaria in materia penale,
RICONOSCENDO la necessita' di favorire la piu' ampia misura di mutua assistenza nella notifica di citazioni, l'esecuzione di mandati ed altri documenti giudiziari e in materia di prove,
DECISI a migliorare l'efficienza di entrambi i Paesi nell'attivita' di prevenzione, indagine e perseguimento dei reati, compresi i reati collegati al terrorismo, e di individuazione, sequestro conservativo, sequestro e confisca di beni per il finanziamento del terrorismo, ed anche i proventi e gli strumenti di reato, attraverso la cooperazione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO 1
Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo:
a) "materia penale" indica indagini, inchieste, processi o altri procedimenti connessi ad un reato istituito dal Parlamento o dagli organi legislativi delle Parti.
b) "strumenti di reato" indica i beni che sono usati o destinati ad essere usati in relazione alla commissione di un reato.
c) "proventi di reato" indica i beni derivati o conseguiti, direttamente o indirettamente, da una persona per effetto di una condotta criminale, o il valore di tali beni.
d) "beni" indica denaro ed ogni genere di beni mobili o immobili, materiali o immateriali e comprende gli interessi sugli stessi.
Art. 2
ARTICOLO 2
Ambito di applicazione
1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, si impegnano a
prestarsi reciprocamente la piu' ampia misura di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
2. L'assistenza comprende:
a) la localizzazione, l'identificazione di persone e cose;
b) la notificazione di documenti e atti relativi a procedimenti penali;
c) la citazione di testimoni, vittime, imputati in procedimenti penali e di periti per la loro comparsa volontaria davanti alle autorita' competenti dello Stato richiedente;
d) il ricevere e fornire documenti, atti e mezzi di prova;
e) l'effettuazione e trasmissione di perizie;
f) l'assunzione di testimonianze o di dichiarazioni;
g) l'effettuazione di interrogatori;
h) il trasferimento di detenuti per assumerne la testimonianza o per farli partecipare ad altre attivita' processuali;
i) lo svolgere ispezioni giudiziarie o l'esame di luoghi o cose;
j) l'esecuzione di indagini, perquisizioni, congelamento di beni e sequestri;
k) la confisca di proventi di reato e di cose collegate al reato;
l) la comunicazione degli esiti di procedimenti penali e la trasmissione di sentenze penali e di informazioni dal casellario giudiziario;
m) lo scambio di informazioni sull'ordinamento giuridico;
n) ogni altra forma di assistenza non contraria alla legge dello Stato richiesto.
3. Il presente Accordo non si applica a:
a) l'esecuzione di mandati di arresto e di altre misure restrittive della liberta' personale;
b) l'estradizione di persone;
c) l'esecuzione di sentenze penali emesse nello Stato richiedente;
d) il trasferimento di persone condannate per scontare la loro pena.
4. Il presente Accordo si applica esclusivamente alla mutua assistenza giudiziaria tra le Parti.
Art. 3
ARTICOLO 3
Doppia incriminabilita'
1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata anche quando il fatto per cui e' domandata non costituisce reato nello Stato richiesto.
2. Tuttavia, quando la domanda di assistenza riguarda l'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confische di beni e altre attivita' che pregiudicano i diritti fondamentali della persona o che sono invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solamente se il fatto per cui e' domandata e' considerato reato anche dalla legge dello Stato richiesto.
Art. 4
ARTICOLO 4
Autorita' Centrali
1. Le Autorita' centrali designate trasmettono e ricevono le domande ai sensi del presente Accordo.
2. L'Autorita' centrale della Repubblica italiana e' il Ministero della Giustizia e quella della Repubblica Federale della Nigeria e' il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, ogni cambiamento della sua Autorita' centrale designata.
Art. 5
ARTICOLO 5
Contenuto della domanda
1. La domanda di assistenza e' formulata per iscritto e riporta la firma o il timbro dell'Autorita' richiedente in conformita' alle proprie leggi.
2. In tutti i casi la domanda di assistenza deve indicare:
a) l'autorita' competente che conduce le indagini, il procedimento o la procedura cui si riferisce la domanda;
b) una descrizione dei fatti della causa, compreso il tempo e il luogo di commissione del reato, gli eventuali danni da questo causati, e la loro denominazione giuridica;
c) le disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e la pena prevista;
d) lo scopo della domanda e la descrizione dell'assistenza domandata;
e) il grado di riservatezza richiesto ed il motivo dello stesso;
f) il termine entro il quale dovrebbe essere eseguita la domanda, in casi di provata urgenza;
g) le persone autorizzate ad essere presenti all'esecuzione della domanda, in conformita' al successivo articolo 6, paragrafo 3;
h) informazioni sulle indennita' e rimborsi previsti per la persona citata a comparire nello Stato richiedente a fini di assunzione di prove, in conformita' al successivo articolo 10, paragrafo 3;
i) ogni informazione necessaria per assunzione di prove in videoconferenza, in conformita' al successivo articolo 15, paragrafo 5.
3. La domanda di assistenza deve indicare anche le seguenti informazioni:
a) l'identita' dei soggetti indagati o perseguiti;
b) l'identita' dei soggetti da identificare o trovare e il luogo in cui questi possano trovarsi;
c) l'identita' e la residenza della persona nei cui confronti deve essere effettuata la notificazione e la sua posizione rispetto al procedimento, nonche' le modalita' di effettuazione della notificazione;
d) l'identita' e la residenza della persona che deve testimoniare o rendere altre dichiarazioni;
e) l'ubicazione e la descrizione del luogo o dell'oggetto da ispezionare o esaminare;
f) l'ubicazione e la descrizione del luogo da perquisire e l'indicazione delle cose da sequestrare o confiscare;
g) eventuali procedure speciali richieste per dare esecuzione alla domanda e i motivi delle stesse;
h) eventuali necessita' di riservatezza;
i) ogni altra informazione che puo' agevolare l'esecuzione della domanda.
4. Se lo Stato richiesto ritiene che il contenuto della domanda non e' sufficiente a soddisfare i requisiti del presente Accordo, puo' richiedere informazioni supplementari.
5. La domanda di assistenza giudiziaria, presentata attraverso le Autorita' centrali, puo' essere trasmessa attraverso ogni mezzo veloce di comunicazione, compresi telex, fax e e-mail. In tali casi, la domanda formale deve arrivare entro i novanta giorni successivi.
Art. 6
ARTICOLO 6
Esecuzione delle domande
1. Lo Stato richiesto da' pronta esecuzione alla domanda in conformita' alle proprie leggi e procedure.
2. Lo Stato richiesto rispetta le formalita' e le procedure espressamente indicati dallo Stato richiedente salvo quanto diversamente disposto dal presente Accordo e altresi' a condizione che tali modalita' e procedure non siano contrarie all'ordinamento giuridico dello Stato richiesto.
3. Lo Stato richiesto puo', purche' cio' non sia contrario al suo ordinamento giuridico, autorizzare le persone specificate nella domanda di assistenza giudiziaria ad esser presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente della data e del luogo di esecuzione della domanda di assistenza.
4. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente dell'esito dell'esecuzione della domanda. Quando l'assistenza domandata non puo' essere fornita, lo Stato richiesto ne comunica immediatamente i motivi allo Stato richiedente.
5. Quando la persona, nei cui confronti deve essere eseguita la domanda di assistenza giudiziaria, invoca immunita', privilegi, diritti o incapacita' in conformita' alle leggi ed alle procedure dello Stato richiesto, la questione e' decisa dall'Autorita' competente dello Stato richiesto e comunicata allo Stato richiedente.
Se la persona invoca immunita', privilegi o incapacita' in conformita' alle leggi dello Stato richiedente, cio' e' comunicato attraverso le Autorita' centrali affinche' l'Autorita' competente dello Stato richiedente possa decidere in merito.
Art. 7
ARTICOLO 7
Rifiuto o rinvio dell'assistenza
1. Lo Stato richiesto puo' rifiutare, interamente o in parte, l'assistenza domandata quando:
a) l'esecuzione della domanda e' contraria all'ordinamento giuridico dello Stato richiesto;
b) l'esecuzione della domanda puo' mettere in pericolo la sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato o provocare conseguenze contrarie ai principi fondamentali del suo ordinamento giuridico;
c) la domanda riguarda un reato di natura politica o un reato collegato ad un reato politico. A tal fine non sono considerati reati politici:
i. omicidio o tentato omicidio;
ii. ogni altro reato contro la vita, il benessere fisico o la liberta' di una persona;
iii. terrorismo e ogni altro reato non considerato politico ai sensi di trattati, convenzioni o accordi internazionali di cui entrambi gli Stati siano parti;
d) la domanda riguarda un reato esclusivamente militare;
e) il reato per cui la domanda e' formulata e' punito nello Stato richiesto con una pena di una tipologia vietata dall'ordinamento giuridico dello Stato richiesto;
f) la domanda e' formulata per indagare, perseguire, punire o promuovere altri tipi di azioni contro una persona per motivi di razza, sesso, religione, nazionalita' o opinione politica ovvero e' motivata da pregiudizi legati a tali aspetti;
g) l'assistenza giudiziaria e' domandata per procedimenti penali in corso o sentenze definitive nei confronti della stessa persona e per lo stesso reato indicato nella domanda di assistenza giudiziaria.
2. Lo Stato richiesto puo' rinviare l'esecuzione della domanda di assistenza se l'esecuzione interferirebbe con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto.
3. Prima di rifiutare una domanda o di rinviarne l'esecuzione, lo Stato richiesto puo' valutare se concedere l'assistenza. Le Autorita' centrali di ciascuno Stato a tal fine si consultano tra loro e, se lo Stato richiedente accetta tale assistenza condizionata, la richiesta e' eseguita secondo le modalita' concordate.
4. Quando lo Stato richiesto rifiuta o rinvia l'assistenza giudiziaria comunica allo Stato richiedente i motivi del rifiuto o del rinvio.
Art. 8
ARTICOLO 8
Ricerca di persone
In conformita' alle disposizioni del presente Accordo, lo Stato richiesto fa tutto quanto possibile per individuare le persone indicate nella domanda di assistenza giudiziaria che si trovano presumibilmente nel suo territorio.
Art. 9
ARTICOLO 9
Citazioni e notificazione di documenti
1. Lo Stato richiesto notifica le citazioni e i documenti inviati dallo Stato richiedente in conformita' alle proprie leggi.
2. Lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente una relazione di notificazione su cui compare la firma o il timbro dell'autorita' che ha effettuato la notificazione e che riporta data, tempo, luogo e modalita' della consegna, nonche' la persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notificazione non e' effettuata, lo Stato richiesto ne informa prontamente lo Stato richiedente e ne comunica le ragioni.
3. Le domande di notificazione di citazioni a comparire davanti all'autorita' giudiziaria sono formulate allo Stato richiesto entro i termini indicati nell'articolo 11, paragrafo 2.
4. Lo Stato richiesto effettua la notificazione dei documenti in conformita' alle proprie leggi. I documenti da notificare devono essere redatti nelle lingue inglese e italiana. Quando i documenti non sono redatti nella lingua dello Stato richiesto o non sono accompagnati da una traduzione ufficiale possono essere notificati al destinatario se questo e' disposto ad accettarli.
5. La domanda di notificazione contiene l'indirizzo abituale del destinatario e la natura del documento da notificargli. Se l'indirizzo fornito nella domanda di notificazione e' incompleto o sconosciuto, l'Autorita' centrale, in conformita' alle proprie leggi, adotta tutte le misure necessarie per accertare l'esatto indirizzo.
6. La citazione e i documenti notificati non devono essere accompagnati da alcuna comminatoria di misure sanzionatorie in caso di mancata comparizione.
Art. 10
ARTICOLO 10
Assunzione di prove nello Stato richiesto
1. Lo Stato richiesto, in conformita' alle proprie leggi, ottiene dichiarazioni da testimoni, vittime, indagati o imputati, periti o altre persone e ottiene altresi' atti, documenti, e ogni altra prova indicata nella domanda di assistenza giudiziaria, che devono essere trasmesse allo Stato richiedente.
2. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente sulla data e luogo in cui effettuare l'assunzione di prove. Se necessario, le Autorita' centrali si consultano tra loro per fissare una data conveniente per entrambe le Parti.
3. Le persone citate ad effettuare dichiarazioni possono rifiutare di farlo se la legge dello Stato richiesto o dello Stato richiedente lo consente; a tal fine, lo Stato richiesto indica tale fatto espressamente nella domanda di assistenza.
4. Lo Stato richiesto consente la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni se cio' e' previsto dalle leggi dello Stato richiedente e non e' contrario alle leggi dello Stato richiesto.
5. I documenti e il materiale probatorio indicati dalla persona citata a rendere dichiarazioni possono essere ottenuti e sono ammissibili come prove nello Stato richiedente in conformita' alle leggi dello Stato richiedente.
Art. 11
ARTICOLO 11
Assunzione di prove nello Stato richiedente
1. Lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, cita una persona a comparire davanti all'Autorita' competente nel territorio dello Stato richiedente per essere interrogata, rendere testimonianza o rendere altre dichiarazioni, o per essere sentita in qualita' di perito o per lo svolgimento di altre attivita' processuali. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente riguardo la disponibilita' della persona in oggetto.
2. Lo Stato richiedente trasmette allo Stato richiesto la domanda di citazione a comparire davanti ad un'Autorita' del territorio dello Stato richiedente almeno novanta giorni prima della data fissata per la comparizione, salvo che lo Stato richiedente abbia accettato un termine inferiore in casi urgenti.
3. Lo Stato richiedente indica nella domanda l'ammontare di eventuali indennita' e rimborsi spese cui ha diritto la persona citata, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera h).
Art. 12
ARTICOLO 12
Garanzie e principio di specialita'
1. La persona che e' presente nel territorio dello Stato richiedente a norma dell'articolo 11:
a) non deve essere oggetto di indagini da parte dello Stato richiedente, ne' essere sottoposta a procedimento, giudizio o a misure privative della liberta' personale in relazione a reati commessi prima di entrare nel territorio di detto Stato;
b) non deve essere obbligata a rendere testimonianza o altre dichiarazioni ne' a partecipare ad attivita' relative ad un procedimento diverso da quello indicato nella domanda di assistenza salvo che lo Stato richiesto e la persona interessata lo consentano.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo cessa di avere effetto se la persona cui fa riferimento:
a) non lascia il territorio dello Stato richiedente entro trenta giorni dal momento in cui questa e' informata ufficialmente del fatto che la sua presenza non e' piu' necessaria. Detto termine non comprende il periodo durante il quale tale persona non ha lasciato il territorio dello Stato richiedente per motivi indipendenti dalla sua volonta';
b) dopo aver lasciato il territorio dello Stato richiedente, vi fa volontariamente ritorno.
3. La persona che non compare in seguito ad una citazione presentata in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, o che rifiuta di rendere dichiarazioni o di partecipare ad altre attivita' processuali a norma degli articoli 10 o 11 del presente Accordo, non puo' essere sottoposta ad alcuna misura coercitiva o di privazione della liberta' personale, ivi compresa l'accompagnamento coattivo davanti al giudice, per effetto della mancata comparizione o del rifiuto a comparire. Su domanda, possono essere applicate altre sanzioni di natura diversa previste dalle leggi dello Stato richiesto in circostanze analoghe.
4. Il testimone o il perito che e' sentito in conformita' agli articoli 10 e 11 e' comunque responsabile del contenuto della sua dichiarazione o perizia o di ogni altra condotta commessa durante la sua comparizione davanti al giudice, che e' considerata reato in conformita' alle leggi sia dello Stato richiesto che dello Stato richiedente, nell'ambito della giurisdizione che a ciascuno di tali Stati compete in relazione al reato in questione.
Art. 13
ARTICOLO 13
Trasferimento temporaneo di detenuti
1. Quando, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, non e' possibile procedere a videoconferenza, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, puo' trasferire temporaneamente nello Stato richiesto una persona detenuta nel suo territorio al fine di consentirle di comparire davanti ad un'Autorita' competente per essere interrogata, rendere testimonianza o dichiarazioni, ovvero partecipare ad altre attivita' processuali, purche' la stessa vi acconsenta e le Autorita' centrali di entrambe le Parti siano d'accordo.
2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere effettuato purche':
a) non interferisca con indagini o procedimenti penali in corso nello Stato richiesto, in cui detta persona debba partecipare;
b) la persona trasferita sia trattenuta in stato di custodia da parte dello Stato richiedente.
3. Il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato richiedente e' calcolato ai fini dell'esecuzione della pena inflitta nello Stato richiesto.
4. Quando diviene necessario eseguire un trasferimento temporaneo del detenuto attraverso il territorio di uno Stato terzo, lo Stato richiedente presenta all'Autorita' competente dello Stato terzo una domanda di transito e comunica prontamente allo Stato richiesto l'esito di tale domanda assieme al relativo documento.
5. Lo Stato richiedente restituisce immediatamente la persona trasferita allo Stato richiesto al termine delle attivita' indicate al paragrafo 1 del presente articolo ovvero alla scadenza di ogni altro termine specificamente convenuto dalle Autorita' centrali di entrambi gli Stati.
6. Alla persona temporaneamente trasferita in conformita' al presente articolo sono accordate, ove applicabili, le garanzie indicate all'articolo 12.
7. Lo Stato richiedente non puo' rifiutare di restituire una persona trasferita sulla base della nazionalita'.
Art. 14
ARTICOLO 14
Protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale
Al fine di assicurare il buon esito delle indagini e del corso della giustizia, entrambi gli Stati adottano le misure previste dalle proprie leggi per la protezione di vittime, testimoni e altre parti nel procedimento penale con riferimento ai reati ed all'assistenza richiesta.
Art. 15
ARTICOLO 15
Audizione in videoconferenza
1. Se una persona si trova nel territorio dello Stato richiesto e deve essere sentita come testimone o perito dalle Autorita' competenti dello Stato richiedente, tale Stato puo' chiedere che tale audizione si svolga mediante videoconferenza, in conformita' alle disposizioni del presente articolo, se la persona e' impossibilitata a comparire volontariamente nel suo territorio.
2. L'audizione mediante videoconferenza puo' essere richiesta anche per interrogare l'indagato o l'imputato e per farlo partecipare all'udienza, se cio' non e' contrario all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato. In questo caso, deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato richiesto ovvero davanti all'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente, consentendosi al difensore di poter comunicare riservatamente con il proprio assistito.
3. L'audizione mediante videoconferenza puo' essere effettuata se la persona che deve essere sentita o interrogata e' detenuta nel territorio dello Stato richiesto.
4. Lo Stato richiesto autorizza l'audizione mediante videoconferenza, purche' abbia i mezzi tecnici per attuarla.
5. Le richieste di audizione mediante videoconferenza indicano, oltre a quanto previsto all'articolo 5, i motivi per cui la persona non detenuta che deve essere sentita o interrogata deve essere fisicamente presente nello Stato richiedente, e altresi' l'Autorita' competente e le persone che riceveranno le dichiarazioni.
6. L'Autorita' competente dello Stato richiesto cita a comparire le persone interessate in conformita' alle proprie leggi.
7. Quando l'audizione si svolge mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni:
a) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione di prove, se necessario con l'assistenza di un interprete. L'Autorita' competente dello Stato richiesto effettua l'identificazione della persona che compare e assicura che tale attivita' sia svolta in conformita' alle proprie leggi. Quando l'Autorita' competente dello Stato richiesto ritiene che, durante l'assunzione delle prove, non siano rispettati i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico, adotta immediatamente le misure necessarie affinche' l'attivita' sia svolta in conformita' a detti principi;
b) le Autorita' competenti di entrambi gli Stati, se necessario, convengono in merito alle misure di protezione da adottare nei confronti delle persone citate;
c) su domanda dello Stato richiedente o della persona comparsa, lo Stato richiesto, se necessario, fornisce a tale persona l'assistenza di un interprete;
d) la persona citata a rendere dichiarazioni ha la facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legge dello Stato richiesto o dello Stato richiedente lo consente.
8. Salvo quanto previsto alla lettera b) che precede, l'Autorita' competente dello Stato richiesto alla fine dell'audizione redige un verbale che riporta la data e il luogo della stessa, i dati personali della persona comparsa, i dati personali, la carica e il numero delle persone che hanno partecipato all'attivita', nonche' le condizioni tecniche con cui si e' svolta l'assunzione delle prove. L'originale del verbale e' prontamente trasmesso da parte dell'Autorita' competente dello Stato richiesto all'Autorita' competente dello Stato richiedente, attraverso le loro rispettive Autorita' centrali.
9. Le spese sostenute dallo Stato richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto non rinunci al rimborso in tutto o in parte.
10. Lo Stato richiesto puo' consentire l'uso della videoconferenza in aggiunta ai casi specificati nei paragrafi 1 e 2 precedenti, al fine di effettuare riconoscimenti di persone e di cose e confronti tra le persone coinvolte nel procedimento.
Art. 16
ARTICOLO 16
Fornitura di documenti ufficiali o pubblici, di documenti, di atti o di cose
1. Lo Stato richiesto fornisce allo Stato richiedente informazioni, documenti, atti di dipartimenti e agenzie del governo che sono di dominio pubblico.
2. Lo Stato richiesto puo' fornire informazioni, documenti, atti e cose in possesso di un dipartimento o agenzia del governo che non sono di dominio pubblico, in misura pari e in condizioni equivalenti a quelle previste per le sue autorita' giudiziarie e di polizia giudiziaria.
3. Lo Stato richiesto puo' fornire copie certificate conformi di documenti o atti, salvo che lo Stato richiedente non richieda espressamente gli originali.
4. I documenti, atti o cose originali forniti allo Stato richiedente sono restituiti allo Stato richiesto non appena possibile.
5. Se non vietato dalle leggi dello Stato richiesto, i documenti, atti o cose sono forniti nella forma o sono accompagnati dalla certificazione specificate dallo Stato richiedente affinche' siano ammissibili secondo le leggi dello Stato richiedente.
Art. 17
ARTICOLO 17
Perquisizioni, sequestri e confische
1. Lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, esegue le verifiche o indagini domandate al fine di accertare se siano presenti nel suo territorio proventi di reato o cose collegate al reato e comunica allo Stato richiedente l'esito di tali indagini. Nel formulare la domanda, lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto gli elementi che lo inducono a ritenere che proventi di reato o cose collegate al reato possano essere presenti nel territorio di quest'ultimo.
2. Quando i proventi di reato o le cose collegate al reato sono individuati, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, adotta le misure previste dalle proprie leggi per il congelamento, il sequestro e la confisca di tali proventi di reato o cose collegate al reato, in conformita' all'articolo 6 del presente Accordo.
3. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto trasferisce allo Stato richiedente, interamente o in parte, i proventi di reato e le cose collegate al reato, nonche' le somme ottenute dalla vendita di questi ultimi, secondo le condizioni convenute dagli Stati tra loro.
4. Se l'Autorita' centrale di una Parte viene a sapere di proventi o strumenti di reato che si trovano nel territorio dell'altra Parte e che possono essere confiscati o comunque soggetti a sequestro ai sensi della legge di tale Parte, ne puo' informare l'Autorita' centrale dell'altra Parte. Se tale altra Parte e' competente in tal senso, puo' presentare dette informazioni alle proprie autorita' affinche' decidano se e quale attivita' sia opportuna. Le autorita' emettono la loro decisione in conformita' alla legge del loro paese e, attraverso l'Autorita' centrale, riferiscono all'altra Parte le attivita' svolte.
5. Nel dare applicazione al presente articolo, sono fatti salvi i diritti dello Stato richiesto o di terzi rispetto a tali proventi di reato o cose collegate al reato.
Art. 18
ARTICOLO 18
Identificazione di informazioni bancarie e finanziarie
1. Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato sia titolare di uno o piu' conti bancari presso una banca ubicata nel suo territorio e fornisce le informazioni del caso allo Stato richiedente, nonche' informazioni sulle identita' dei soggetti autorizzati ad operare su tali conti, le loro ubicazioni e le transazioni ad essi riferite.
2. La domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo puo' riferirsi anche a istituzioni diverse dalle banche.
3. Lo Stato richiesto informa prontamente lo Stato richiedente dell'esito delle proprie indagini.
4. L'assistenza di cui al presente articolo non puo' essere rifiutata opponendo il motivo del segreto bancario.
Art. 19
ARTICOLO 19
Compatibilita' con altri strumenti di cooperazione o assistenza
1. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano diritti o obblighi riconosciuti assunti da ciascuno Stato attraverso altri accordi internazionali di cui siano parte.
2. Il presente Accordo non impedisce agli Stati di accordare altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di accordi, disposizioni o prassi condivise se essi sono conformi ai loro rispettivi ordinamenti giuridici. A tal fine, l'assistenza giudiziaria puo' essere richiesta anche al fine di:
a) istituire delle squadre investigative comuni per operare nei territori di ciascuno Stato al fine di agevolare le indagini o i procedimenti penali relativi a reati che coinvolgono entrambi gli Stati;
b) effettuare consegne controllate nel territorio dello Stato richiesto;
c) assistere le autorita' di polizia giudiziaria dello Stato richiedente nello svolgimento di attivita' sotto copertura nel territorio dello Stato richiesto, in collaborazione con le autorita' di polizia giudiziaria dello Stato richiesto;
d) effettuare, nel territorio dello Stato richiesto, attraverso personale di polizia giudiziaria di entrambi gli Stati, attivita' di osservazione, pedinamento e monitoraggio di persone sospettate di aver partecipato alla commissione di reati gravi.
3. Relativamente alle attivita' assistite di cui al paragrafo 2 del presente articolo, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l'assistenza e' accordata a condizione che il fatto per il quale e' domandata costituisca reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo 2;
b) la domanda di assistenza e' esaminata e decisa da parte dell'Autorita' competente dello Stato richiesto caso per caso, in conformita' alle proprie leggi e alle disposizioni del presente Accordo;
c) l'Autorita' procedente dello Stato richiedente e l'Autorita' competente dello Stato richiesto concordano i dettagli dell'attivita' di cui si tratta, nonche' la sua organizzazione, la procedura operativa da seguire, chi debba parteciparvi e a quale titolo, le eventuali condizioni specifiche da rispettare e quanto tale attivita' debba durare. Detti accordi sono comunicati alle Autorita' centrali designate ai sensi dell'articolo 4;
d) l'attivita' assistita e' effettuata in conformita' alle procedure previste in materia dalle leggi dello Stato richiesto e sotto la supervisione e direzione dell'Autorita' competente di tale Stato;
e) lo Stato richiesto puo', oltre che per i motivi indicati negli articoli 3 e 7, rifiutare di prestare assistenza per reati di minore gravita'.
Art. 20
ARTICOLO 20
Scambio di informazioni sui procedimenti penali
Lo Stato richiesto trasmette allo Stato richiedente informazioni sui procedimenti penali, sulle condanne e sulle pene inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini dello Stato richiedente.
Art. 21
ARTICOLO 21
Scambio di informazioni sulle normative
Gli Stati, se richiesti, si scambiano informazioni sulla legislazione e sulla prassi giudiziaria esistenti nei loro rispettivi Paesi con riferimento all'esecuzione del presente Accordo.
Art. 22
ARTICOLO 22
Trasmissione di sentenze e di certificati del casellario penale
1. Quando lo Stato richiesto trasmette una sentenza vi include il verbale del procedimento, se lo Stato richiedente lo domanda.
2. I certificati del casellario penale che sono necessari all'Autorita' giudiziaria dello Stato richiedente ai fini del procedimento penale sono trasmessi a detto Stato su base di reciprocita'.
Art. 23
ARTICOLO 23
Dispensa dall'onere di certificazione e validita' dei documenti e degli atti
I documenti e gli atti forniti in conformita' al presente Accordo non necessitano di certificazione o autentica e sono pienamente ammissibili come prove nello Stato richiedente.
Art. 24
ARTICOLO 24
Riservatezza
1. Lo Stato richiesto puo' richiedere, previa consultazione con lo Stato richiedente, che le informazioni o le prove fornite o che la fonte di tali informazioni o prove sia tenuta riservata, ovvero sia rivelata o utilizzata unicamente secondo i termini e condizioni da esso specificate.
2. Lo Stato richiedente puo' richiedere che la domanda, il suo contenuto, i documenti a sostegno e ogni attivita' svolta in conformita' alla domanda sia tenuta riservata. Se la domanda non puo' essere eseguita senza violare la riservatezza richiesta, lo Stato richiesto ne informa lo Stato richiedente prima di eseguire la domanda e quest'ultimo di conseguenza decide se la domanda debba essere comunque eseguita.
Art. 25
ARTICOLO 25
Costi e spese
1. Lo Stato richiesto sostiene i costi e le spese relativi all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria. Tuttavia sono a carico dello Stato richiedente:
a) spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto delle persone indicate all'articolo 6, paragrafo 3;
b) indennita' e spese di viaggio e soggiorno nello Stato richiedente delle persone indicate all'articolo 11;
c) spese derivate dall'esecuzione della domanda indicate all'articolo 12;
d) spese sostenute per gli scopi indicati all'articolo 14;
e) spese di videoconferenza, senza pregiudizio per le disposizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 9;
f) spese e onorari dei periti;
g) spese e onorari di traduzione e interpretariato nonche' i costi di trascrizione;
h) costi di conservazione e consegna dei beni sequestrati;
i) spese relative all'assunzione della prova da parte dello Stato richiesto in favore dello Stato richiedente via video, satellite o altri strumenti tecnologici.
2. Quando diviene evidente che l'esecuzione della domanda richiede spese di natura straordinaria, gli Stati si consultano tra loro per determinare a quali termini e condizioni l'assistenza domandata puo' essere prestata.
Art. 26
ARTICOLO 26
Lingua
1. Le domande e la relativa documentazione a sostegno sono tradotte in lingua inglese o italiana, a seconda del caso.
2. Tali domande portano il timbro o il sigillo ufficiali degli Stati.
Art. 27
ARTICOLO 27
Limiti di utilizzo
Lo Stato richiedente non rivela o utilizza le informazioni o le prove fornite per scopi diversi da quelli indicati nella domanda, senza il preventivo consenso dell'Autorita' centrale dello Stato richiesto.
Art. 28
ARTICOLO 28
Soluzione delle controversie
Le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione, dall'applicazione o attuazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni reciproche tra le Autorita' competenti degli Stati o per via diplomatica se le Autorita' competenti non sono in grado di risolvere la controversia.
Art. 29
ARTICOLO 29
Entrata in vigore
1. Ciascuno Stato comunica all'altro Stato per iscritto, per via diplomatica, il completamento delle proprie procedure interne prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data dell'ultima delle due comunicazioni.
3. Il presente Accordo si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore e le domande possono riferirsi a reati commessi prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 30
ARTICOLO 30
Modifica
1. Il presente Accordo puo' essere modificato in ogni momento con il mutuo consenso degli Stati.
2. Ogni modifica al presente Accordo concordata tra gli Stati e' effettuata mediante accordi reciproci tra gli Stati ed entra in vigore in conformita' all'articolo 29.
Art. 31
ARTICOLO 31
Cessazione
Ciascuna Parte contraente puo' recedere dal presente Accordo in ogni momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. In tal caso, l'Accordo cessa di essere efficace il novantesimo (90°) giorno successivo alla data in cui e' data detta comunicazione.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. (LINK PDF -- 56-56)
Parte di provvedimento in formato grafico
Agreement
AGREEMENT ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE
IN CRIMINAL MATTERS
BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND THE
GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
ACCORDO
SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLE REPUBBLICA FEDERALE DI NIGERIA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Nigeria, qui di seguito denominati "le Parti",
DESIDERANDO promuovere un'efficace cooperazione tra i due Paesi in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale,
RITENENDO che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che nei confronti dei cittadini stranieri privati della liberta' in conseguenza di una condanna penale possano scontare la pena nei loro Paesi,
hanno stabilito quanto segue:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente Accordo, il termine
a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale inflitta da un giudice competente, per una durata determinata o per la detenzione a vita nell'esercizio della sua giurisdizione penale, in conseguenza della commissione di un reato;
b) "sentenza" indica una decisione giudiziale definitiva di un giudice, non piu' soggetta a impugnazione;
c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti sia stata emessa e si stia eseguendo una sentenza di condanna definitiva;
d) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che puo' essere o e' gia' stata trasferita;
e) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita per eseguire la parte residua della condanna.
Art. 2
Articolo 2
Principi Generali
1. Le Parti, in conformita' alle disposizioni del presente Accordo, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Accordo, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, puo' essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione, affinche' sia eseguita la condanna inflittale con una sentenza definitiva.
Art. 3
Articolo 3
Autorita' Centrali
1. Ai fini del presente Accordo, le Autorita' Centrali designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento e comunicano direttamente tra loro.
2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Federale di Nigeria e' il Procuratore Generale e il Ministero della Giustizia.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti della propria Autorita' Centrale.
Art. 4
Articolo 4
Condizioni per il trasferimento
Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:
a) la persona condannata e' un cittadino dello Stato di Esecuzione;
b) la sentenza e' definitiva;
c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno ovvero e' indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore ad un anno;
d) la persona condannata acconsente al trasferimento;
e) in caso di incapacita' della persona condannata dovuta a ragioni di eta' o a condizioni fisiche o mentali - al trasferimento acconsente il suo legale rappresentante;
f) gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
g) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.
Art. 5
Articolo 5
Obbligo di fornire informazioni
1. Ogni persona condannata alla quale puo' essere applicato il presente Accordo deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dell'Accordo stesso e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. La persona condannata deve essere inoltre informata che puo' essere perseguita penalmente, sottoposta a giudizio o detenuta nello Stato di Esecuzione al fine di dare esecuzione ad una condanna o misura cautelare, e puo' essere soggetta ad ogni altra forma di restrizione della sua liberta' personale, per reati commessi prima del suo trasferimento, diversi da quello per cui il trasferimento e' stato effettuato.
2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, e deve essere informata della decisione presa da ciascuno Stato.
Art. 6
Articolo 6
Richiesta di trasferimento
1. Il trasferimento puo' essere richiesto:
a) dallo Stato di Condanna;
b) dallo Stato di Esecuzione;
c) dalla persona condannata, o da terzi aventi titolo di agire per conto della persona condannata a norma della legge di uno dei due Stati, mediante una dichiarazione scritta diretta allo Stato di Condanna o allo Stato di Esecuzione, con la quale viene
espressa la volonta' della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Accordo.
2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorita' Centrali designate ai sensi del precedente articolo 3.
Art. 7
Articolo 7
Scambio di informazioni e documenti a sostegno
1. Ciascuno Stato trasmette all'altro Stato la richiesta di trasferimento formulata o ricevuta e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate.
2. Lo Stato di Condanna trasmette:
a) informazioni sulle generalita' della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;
b) informazioni sul luogo di residenza o l'indirizzo della persona condannata nello Stato di Esecuzione, se disponibili;
c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;
d) informazioni sulla natura della condanna e sulla sua durata, nonche' sulla data di inizio della sua esecuzione;
e) informazioni sulla custodia cautelare, sui condoni o diminuzioni di pena e su qualsiasi altro elemento relativo all'esecuzione della condanna;
f) copia autentica della sentenza definitiva di condanna;
g) copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;
h) se opportuno, ogni rapporto medico-sociale sulla persona condannata, ogni informazione sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;
i) la dichiarazione con la quale la persona condannata manifesta il consenso al proprio trasferimento in conformita' alle lettere d) ed e) dell'articolo 4 del presente Accordo;
j) la dichiarazione con la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;
k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione.
3. Lo Stato di Esecuzione, su richiesta, trasmette:
a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata e' cittadino dello Stato di Esecuzione;
b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali e' stata inflitta la condanna nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento ai sensi dell'articolo 12 del presente Accordo;
d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la parte residua della condanna;
e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione.
4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno, di cui alle disposizioni che precedono, non e' effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.
Art. 8
Articolo 8
Lingua e legalizzazione
1. La richiesta di trasferimento e la documentazione a sostegno di cui al precedente paragrafo 2 dell'articolo 6 e all'articolo 7, sono redatte, o accompagnate da una traduzione, nella lingua ufficiale dello Stato di Esecuzione.
2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Accordo non richiedono particolari forme di legalizzazione o autenticazione, ad eccezione della prescritta autenticazione della sentenza ai sensi del paragrafo 2 lettera f) dell'articolo 7 del presente Accordo.
Art. 9
Articolo 9
Consenso e verifica
1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformita' alle lettere d) e f) dell'articolo 4 del presente Accordo lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano.
La procedura da seguire a tale scopo e' regolata dalla legge della Stato di Condanna.
2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di Condanna da' allo Stato di Esecuzione la possibilita' di verificare, mediante un funzionario nominato in conformita' alle leggi di quest'ultimo Stato, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.
Art. 10
Articolo 10
Decisione
1. Prima di decidere in ordine al trasferimento di una persona condannata in conformita' alle finalita' del presente Accordo, le Autorita' di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravita' e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti a carico della persona condannata e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato. Laddove la persona condannata non abbia assolto gli obblighi finanziari imposti dalla sentenza, o l'Autorita' competente dello Stato di trasferimento non abbia ricevuto assicurazione in merito all'assolvimento degli obblighi che considera rilevanti, lo Stato di Condanna puo' rifiutare il trasferimento della persona condannata.
2. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto, indicando le ragioni del rifiuto.
Art. 11
Articolo 11
Consegna della persona condannata
Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, gli Stati si accorderanno prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento.
Art. 12
Articolo 12
Esecuzione della condanna
1. Le Autorita' dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna.
2. La continuazione dell'esecuzione della condanna e' disciplinata dalle leggi e dalle procedure dello Stato di Esecuzione, ivi comprese quelle che regolano le condizioni della detenzione o delle altre forme di privazione della liberta', nonche' quelle che prevedono la riduzione del termine di detenzione o delle altre forme di privazione della liberta' mediante liberazione condizionale, condono o altro.
3. Se la condanna e', per sua natura o durata, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato puo' adeguare la pena a quella prevista dal proprio ordinamento per un reato simile.
La condanna cosi' modificata non puo' essere piu' grave, per natura o durata, di quella inflitta nello Stato di Condanna.
4. Lo Stato di Esecuzione modifica o pone fine all'esecuzione della condanna appena viene informato di un'eventuale decisione dello Stato di Condanna ai sensi dell'articolo 14 del presente Accordo relativa alla concessione della grazia alla persona condannata, o di ogni altra decisione o misura dello Stato di Condanna che comporti la cancellazione o riduzione della condanna.
5. Lo Stato di Condanna informa lo Stato di Esecuzione:
a) quando la persona condannata viene rilasciata;
b) se alla persona condannata viene concessa la liberazione condizionale.
6. Lo Stato di Esecuzione, se richiesto dallo Stato di Condanna, fornisce le informazioni richieste relative all'esecuzione della condanna.
7. Se la persona condannata evade prima del completamento dell'esecuzione della condanna, lo Stato di Esecuzione adotta i provvedimenti necessari per arrestarla e assicurare che sia espiata la parte residua della condanna e che si proceda penalmente nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa ritorno e viene rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna, tale Stato la arresta e esegue la parte residua della condanna che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.
Art. 13
Articolo 13
Revisione della sentenza
Soltanto lo Stato di Condanna ha il diritto di decidere su un'eventuale domanda di revisione della sentenza.
Art. 14
Articolo 14
Grazia, amnistia, indulto
1. Ciascuno Stato puo' accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto conformemente alle proprie leggi, dandone immediata comunicazione all'altro Stato.
2. Avuta notizia di uno dei suindicati provvedimenti, lo Stato di Esecuzione da' agli stessi immediata esecuzione in conformita' alle proprie leggi.
Art. 15
Articolo 15
Cessazione dell'esecuzione
Lo Stato di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna non appena e' informato dallo Stato di Condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la condanna cessa di essere eseguibile.
Art. 16
Articolo 16
Informazioni concernenti l'esecuzione
Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della condanna:
a) se, in conformita' alla propria legge, l'esecuzione della condanna e' terminata o comunque cessata;
b) se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;
c) se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.
Art. 17
Articolo 17
Transito
1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico.
2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorita' Centrali, una domanda contenente l'indicazione della persona condannata in transito. La domanda di transito e' accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso il trasferimento della persona condannata.
3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio.
4. Non e' richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito.
5. Ciascuno Stato puo' rifiutare il transito se:
a) la persona condannata e' un proprio cittadino;
b) il fatto per il quale e' stata inflitta la condanna non costituisce reato ai sensi della sua legge.
Art. 18
Articolo 18
Spese
Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico dello Stato di Condanna fino all'arrivo della persona condannata nel territorio dello Stato di Esecuzione.
Art. 19
Articolo 19
Rapporti con altri Accordi Internazionali
Il presente Accordo non impedisce agli Stati di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformita' ad altri accordi internazionali di cui entrambi gli Stati sono parti.
Art. 20
Articolo 20
Applicazione territoriale e temporale
1. Il presente Accordo si applichera' in tutta la Repubblica Federale di Nigeria e in tutto il territorio della Repubblica italiana.
2. Il presente Accordo si applica ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se questa si riferisce all'esecuzione di condanne inflitte prima della stessa entrata in vigore.
Art. 21
Articolo 21
Soluzione delle controversie
1. Ogni controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo sara' risolta mediante consultazione tra le Autorita' Centrali.
2. Se esse non raggiungono un accordo, la controversia sara' risolta mediante consultazione per via diplomatica.
Art. 22
Articolo 22
Entrata in vigore
1. Ciascuno Stato notifichera' all'altro Stato, per iscritto e per via diplomatica, il completamento delle sue procedure interne prescritte per l'entrata in vigore del presente Accordo.
2. Il presente Accordo entrera' in vigore trenta (30) giorni dopo la data della seconda delle due notifiche.
Art. 23
Articolo 23
Modifica
1. Il presente Accordo potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo reciproco degli Stati.
2. Ogni modifica al presente Accordo convenuta dagli Stati sara' effettuate mediante reciproche disposizioni tra gli Stati ed entrera' in vigore in conformita' all'articolo 22.
Art. 24
Articolo 24
Cessazione
1. Ciascuno Stato puo' far cessare il presente Accordo in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altro Stato per via diplomatica. In tale evenienza, l'Accordo cessa di avere effetto il novantesimo (90°) giorno dalla data in cui e' data tale comunicazione.
2. Il presente Accordo si applica ad ogni richiesta presentata successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i reati in oggetto sono stati commessi precedentemente all'entrata in vigore del presente Accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Roma, il giorno 8 del mese novembre dell'anno 2016 in due originali ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
In caso di divergenza di interpretazione, fa fede il testo in lingua inglese.
Parte di provvedimento in formato grafico
Agreement
AGREEMENT
ON THE TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
Parte di provvedimento in formato grafico