080U0289
080U0289
Ratifica ed esecuzione dell'accordo di sede provvisoria fra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa, firmati a Roma il 26 luglio 1978. (LEGGE 23 maggio 1980 n. 289)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di sede provvisoria tra l'Italia ed il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, con nota interpretativa dell'accordo, firmati a Roma il 26 luglio 1978.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXII dell'accordo stesso.
Art. 3
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nell'anno finanziario 1979 in L. 1.800.000.000 e nell'anno 1980 in L. 500.000.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 maggio 1980 PERTINI COSSIGA - COLOMBO - ROGNONI - MORLINO - PANDOLFI - REVIGLIO Visto, il Guardasigilli: MORLINO
Accordo - art. I
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO RELATIVO ALLA SEDE PROVVISORIA DEL FONDO
Articolo I.
(Definizioni)
SEZIONE 1.
Nel presente Accordo:
(a) l'espressione "Fondo" significa il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo;.
(b) l'espressione "il Governo" significa il Governo della Repubblica italiana;
(c) l'espressione "Presidente" significa il Presidente del Fondo e, in sua assenza, il funzionario da lui designato per sostituirlo; (d) l'espressione "le Autorita' italiane competenti" significa le Autorita' nazionali e altre della Repubblica italiana, competenti a seconda dei casi e in conformita' alle leggi e agli usi della Repubblica italiana;
(e) l'espressione "sede centrale" significa:
(i) qualsiasi terreno o edificio appartenente al Fondo, da esso preso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede provvisoria:
(ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica italiana che sia temporaneamente usato col consenso del Governo, e per la durata di tale uso, per riunioni convocate dal Fondo;
(f) l'espressione "stato Membro" significa ogni Stato o gruppo di Stati che e' membro del Fondo;
(g) l'espressione "Stato non Membro" significa ogni Stato o gruppo di Stati non membro del Fondo;
(h) l'espressione "beni del Fondo" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti al Fondo o in suo possesso o da esso amministrati per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;
(i) l'espressione "archivi del Fondo" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprieta' del Fondo o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali;
(j) l'espressione "funzionari del Fondo" include il presidente e tutto il personale del Fondo nominato da lui o in suo nome.
SEZIONE 2.
Salvo diverse disposizioni ogni riferimento al presente Accordo includera' ogni accordo suppletivo concluso conformemente alla Sezione 38.
Accordo - art. II
Articolo II.
(Sede centrale)
SEZIONE 3.
Il Governo fornira' o fara' in modo che siano messi a disposizione del Fondo, finche' avra' sede in Roma, locali adeguati e servizi necessari al suo funzionamento. Detti locali saranno forniti a titolo gratuito, eccezion fatta per quelle spese menzionate alle lettere (c) e (d) della presente sezione. In adempimento di questa disposizione: (a) il Governo assistera' il Fondo per la locazione dell'immobile descritto nell'Allegato al presente Accordo. In particolare rimborsera' al Fondo ogni corrispettivo pagato per tale locazione;
(b) il Governo sosterra' tutte le spese della fornitura di mobili ed attrezzature, inclusa quella necessaria per l'interpretazione simultanea e per le comunicazioni interne, nonche' per l'installazione degli impianti di telecomunicazioni e per i servizi pubblici, e per le modifiche e la ristrutturazione dell'immobile indicato alla lettera (a). Tutti i beni e tutte le attrezzature a tal uopo forniti rimarranno di proprieta' del Governo. Il Fondo Partecipera' ad ogni decisione riguardante la ristrutturazione, l'arredamento e l'attrezzatura di tale immobile;
(c) il Fondo sosterra' le spese di manutenzione ordinaria dei locali, compreso il mobilio, delle attrezzature e di altri servizi ed inoltre delle comunicazioni e dei servizi pubblici nella loro totalita';
(d) il Fondo provvedera' a stipulare un'assicurazione in copertura di ogni responsabilita' civile riguardo all'immobile descritto in Allegato;
(e) il Fondo e il Governo controlleranno l'adeguatezza dei locali e dei servizi forniti al Fondo ai sensi delle lettere (a) e (b) in base alle necessita' del Fondo stesso, ad una data ritenuta opportuna da ambo le parti.
Accordo - art. III
Articolo III.
(Inviolabilita' della sede centrale)
SEZIONE 4.
(a) La sede centrale e' inviolabile. Nessun agente o funzionario della Repubblica italiana o chiunque altro eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica italiana potra' entrare nella sede centrale per esercitarvi una qualsiasi funzione; se non con il consenso del Presidente e alle condizioni da lui approvate. Il consenso del Presidente per l'ingresso nella sede sara' presunto nel caso di incendio od altri casi di emergenza che richiedano azione immediata. Tuttavia, se richiesta dal Presidente, ogni persona il cui ingresso e' avvenuto a seguito di consenso presunto dovra' lasciare immediatamente la sede centrale.
La notifica e l'esecuzione di atti giudiziari, compreso il sequestro di beni privati, non potra' aver luogo nella sede centrale, se non con il consenso del Presidente e alle condizioni da lui approvate;
(b) la sede centrale del Fondo sara' sottoposta al controllo e all'autorita' del Fondo che avra' il potere di emanare le disposizioni applicabili all'interno della sede centrale per il pieno e indipendente adempimento delle sue funzioni;
(c) fatte salve le disposizioni dell'articolo XI, il Fondo non permettera' che la sede centrale sia usata come rifugio da persone che tentino di sottrarsi all'arresto ordinato in base alle leggi della Repubblica italiana, che siano ricercate dal Governo per essere estradate in altro Paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica o all'esecuzione di un atto giudiziario;
(d) la sede centrale non dovra' essere utilizzata in alcun modo che non sia compatibile con le sue funzioni.
Accordo - art. IV
Articolo IV.
(Protezione della sede centrale)
SEZIONE 5.
(a) Le competenti Autorita' italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la sicurezza e la tranquillita' della sede centrale siano turbate da persone o gruppi di persone che cerchino di entrarvi senza autorizzazione o che provochino disordini nelle sue vicinanze. Le competenti Autorita' italiane avranno cura che sia assicurata nelle vicinanze della sede centrale un'adeguata protezione di polizia;
(b) a richiesta del Presidente, le competenti Autorita' italiane forniranno forze di polizia sufficienti ad assicurare all'interno della sede centrale il mantenimento dell'ordine.
SEZIONE 6.
Le Autorita' italiane competenti adotteranno ogni misura ragionevolmente necessaria per assicurare che non venga ostacolato il corretto funzionamento della sede centrale.
Accordo - art. V
Articolo V.
(Servizi pubblici della sede centrale)
SEZIONE 7.
(a) Le competenti autorita' italiane si varranno, su richiesta del Presidente, delle facolta' in loro potere per assicurare, per quanto possibile, alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari, ivi compresi l'energia elettrica, l'acqua, le fognature, il gas, le poste, i telefoni, i telegrafi, i trasporti locali, lo scolo delle acque, la raccolta delle immondizie e i servizi antincendio. Tali servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle amministrazioni statali italiane. In caso di interruzione o minaccia di interruzione dei predetti servizi, le autorita' italiane competenti prenderanno in considerazione le necessita' del Fondo alla stessa stregua di quelle delle maggiori amministrazioni statali e adotteranno di conseguenza le misure atte ad evitare che sia recato pregiudizio al funzionamento del Fondo;
(b) il Presidente prendera', su richiesta, le opportune misure affinche' rappresentanti, debitamente autorizzati, dei servizi pubblici interessati possano ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e spostare i servizi di utilita' pubblica, le canalizzazioni, gli scoli e le fognature all'interno della sede centrale, in modo da non disturbare eccessivamente lo svolgimento delle funzioni del Fondo;
(c) quando il gas, l'elettricita' e l'acqua siano forniti dalle Autorita' italiane competenti o da enti sotto il controllo di queste, il Fondo usufruira' di tariffe speciali, non superiori a quelle generalmente concesse alle Amministrazioni statali italiane.
Accordo - art. VI
Articolo VI
(Beni appartenenti al Fondo)
SEZIONE 8.
Il Fondo e i suoi beni, ovunque situati e da chiunque posseduti godranno dell'immunita' di giurisdizione, tranne in quei casi particolari, in cui il Fondo stesso vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia all'immunita' di giurisdizione non comportera' necessariamente la rinuncia all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia.
SEZIONE 9.
I beni di proprieta' del Fondo, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento, sia esso a seguito di azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.
SEZIONE 10.
Gli archivi del Fondo ed in generale tutti i documenti che gli appartengono o che siano in suo possesso, saranno inviolabili ovunque siano situati e da chiunque siano posseduti.
Accordo - art. VII
Articolo VII.
(Indipendenza di azione e personalita' giuridica)
SEZIONE 11.
(a) Nella sua qualita' di organizzazione intergovernativa avente personalita' giuridica internazionale, il Fondo avra' liberta' e indipendenza di azione;
(b) il Governo riconosce la personalita' giuridica del Fondo, e in particolare la sua capacita':
(i) di stipulare contratti;
(ii) di acquistare beni immobili e mobili e di disporne;
(iii) di stare in giudizio.
Accordo - art. VIII
Articolo VIII.
(Comunicazioni e trasporti)
SEZIONE 12.
(a) Tutte le comunicazioni dirette al Fondo o a qualunque dei suoi funzionari presso la sede centrale e tutte le comunicazioni ufficiali esterne trasmesse dal Fondo con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente sottosezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computers, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore;
(b) il Fondo avra' diritto di usare cifrari e di spedire e ricevere comunicazioni ufficiali a mezzo di corrieri o di valigie sigillate, che godranno degli stessi privilegi ed immunita' dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche;
(c) nessuna disposizione della presente sezione potra' essere interpretata nel senso di precludere l'adozione di misure di sicurezza da convenirsi tra il Fondo e il Governo.
SEZIONE 13.
(a) il Fondo godra', per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo a qualsiasi altro Governo, comprese le missioni diplomatiche accreditate presso il Governo della Repubblica italiana, per quanto concerne le precedenze e le tariffe postali telegrafiche, radio-telegrafiche, di telefoto, telefoniche e di altre comunicazioni ed anche in materia di tariffe di stampa per informazioni alla stampa e alla radio;
(b) il Fondo puo' installare presso la sede centrale circuiti di telecomunicazione da punto a punto e impianti radio rice-trasmittenti ad onde corte.
SEZIONE 14.
Il Fondo avra' diritto, nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali, di servirsi delle ferrovie dello Stato e di altri trasporti pubblici a tariffe non superiori a quelle generalmente accordate alle amministrazioni statali italiane per il trasporto di persone o merci.
Accordo - art. IX
Articolo IX.
(Esenzione da tassazione)
SEZIONE 15.
Per quanto concerne tutte le attivita' ufficiali, il Fondo e i suoi beni saranno esenti da qualsiasi forma di tassazione diretta.
SEZIONE 16.
(a) Per quanto riguarda le imposte indirette, il Fondo godra' delle stesse esenzioni e agevolazioni di cui usufruiscono le Amministrazioni statali italiane. Inoltre il Fondo godra' delle esenzioni e agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e), indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane;
(b) le operazioni finanziarie del Fondo aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali del Fondo stesso e l'esercizio delle funzioni previste dall'Accordo istitutivo del Fondo, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta;
(c) per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato e in particolare dall'imposta sul Valore Aggiunto (IVA), il Fondo godra' dell'esenzione dal pagamento di tali tasse su acquisti rilevanti. Ai fini del presente Accordo per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 lire;
(d) il Fondo sara' esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizioni su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dal Fondo a scopi ufficiali;.
(e) in particolare, il fondo sara' esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni a scopo ufficiale di un numero di automezzi non superiore a 10, comprese le relative parti di ricambio. Il Governo esentera' tali veicoli dalla tassa di circolazione ed accordera' per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantita' e ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso il Governo della Repubblica italiana. Il Governo emettera' per ogni veicolo una targa diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di un'organizzazione intergovernativa.
SEZIONE 17.
Le esenzioni e le agevolazioni previste nel presente articolo non comprenderanno tasse e imposte:
(i) che non siano altro che il pagamento per i servizi resi;
(ii) il cui pagamento costituisca un obbligo per qualsiasi persona diversa dal Fondo.
Accordo - art. X
Articolo X.
(Agevolazioni finanziarie)
SEZIONE 18.
(a) Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, il Fondo puo' liberamente:
(i) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;
(ii) effettuare operazioni in qualsiasi valuta;
(iii) trasferire i suoi fondi, titoli oro e valute nella o dalla Repubblica italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta; - fatta eccezione per la lira italiana che puo' essere convertita in altra valuta solo per un ammontare non superiore all'ammontare totale di altre valute precedentemente convertite in altre lire italiane;
(b) il Governo dara' il suo appoggio al Fondo affinche' esso ottenga le migliori condizioni per quanto riguarda i tassi di cambio;
(c) il Fondo sara' tenuto, nell'esercizio dei diritti accordatigli in virtu' della presente sezione, a tenere nella dovuta considerazione tutte le osservazioni del Governo, accogliendole nella misura in cui cio' sia possibile salvaguardando, nello stesso tempo, i propri interessi.
Accordo - art. XI
Articolo XI.
(Transito e soggiorno)
SEZIONE 19.
(a) Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica italiana delle persone qui appresso elencate indipendentemente dalla loro nazionalita' e non porra' alcun ostacolo al loro transito per o dalla sede centrale, accordando loro, se necessario, la sua protezione durante il tragitto:
(i) i funzionari del Fondo, le loro famiglie e altri membri del nucleo familiare ai quali si applica la sezione 33 (a), (b) e (c), essendo inteso che agli altri membri del nucleo familiare non compresi nella predetta disposizione verranno accordate ragionevoli facilitazioni in conformita' con le procedure consuetudinarie;
(ii) i rappresentanti di Stati Membri e non Membri, in visita alla sede centrale per affari ufficiali e i membri delle loro famiglie;
(iii) esperti che compiano missioni ufficiali per conto del Fondo o che appartengano ad organi sussidiari del Fondo e i loro coniugi; (iv) funzionari delle Nazioni Unite, delle loro istituzioni specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e funzionari di altre organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non governative, in visita alla sede centrale per affari ufficiali;
(v) rappresentanti della stampa o di altri mezzi di informazione accreditati dal Fondo dopo aver consultato il Governo;
(vi) altre persone invitate alla sede centrale del Fondo per affari ufficiali. Il Presidente comunichera' al Governo i nomi di tali persone, nella misura del possibile, preventivamente;
(b) la presente sezione non e' applicabile in caso di interruzione generale dei trasporti, nel qual caso vige il disposto della sezione 7 (a) e non potra' neppure intralciare l'applicazione generale delle leggi sull'esercizio dei mezzi di trasporto;
(c) qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate alla lettera (a) sara' accordato gratuitamente e il piu' rapidamente possibile;
(d) nessuna attivita' svolta per conto del Fondo nella loro qualita' ufficiale dalle persone indicate alla lettera (a) potra' costituire motivo per impedire il loro ingresso nella Repubblica italiana o per esigere che esse lascino il suo territorio;
(e) nessuna delle persone indicate alla lettera (a) potra' essere invitata a lasciare il territorio della Repubblica italiana, se non in caso di abuso del diritto di soggiorno nell'esercizio di attivita' non connesse alle sue funzioni ufficiali:
(i) se il Governo ritiene che tale abuso sia avvenuto prima che sia stata iniziata qualsiasi azione per invitare una persona a lasciare il territorio della Repubblica italiana, esso consultera' il Presidente e se la persona e' un rappresentante di uno Stato Membro o di uno Stato non Membro, esso consultera' anche o predisporra' la consultazione del Governo dello Stato Membro o dello Stato non Membro in questione;
(ii) se l'azione di espulsione viene promossa nei confronti di una delle persone indicate alla lettera (a), il Presidente avra' diritto di comparire o di essere rappresentato in tale azione in nome e per conto della persona contro la quale e' stata promossa l'azione;
(iii) le persone che godono dei privilegi e delle immunita' diplomatiche ai sensi delle sezioni 22 (b) o 33 (c) non potranno essere invitate a lasciare il territorio della Repubblica italiana se non con la procedura in uso per i membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso al Governo della Repubblica italiana;
(f) La presente sezione non esonera dall'obbligo di produrre, su richiesta, le prove atte a stabilire che le persone che reclamano i diritti accordati da questa sezione rientrino nelle categorie indicate alla lettera (a) e non esonera nemmeno dalla giusta applicazione della quarantena e dei regolamenti sanitari.
SEZIONE 20.
Il Presidente e le competenti Autorita' italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da adottare per facilitare l'ingresso nel territorio della Repubblica italiana e l'uso dei mezzi di trasporto disponibili, alle persone provenienti dall'estero che desiderino visitare la sede centrale che non godano dei privilegi accordati dalla sezione 19.
Accordo - art. XII
Articolo XII.
(Uffici degli Stati Membri, delle Organizzazioni intergovernative e di istituzioni finanziarie)
SEZIONE 21.
Allo scopo di facilitare i collegamenti con il Fondo il Governo non porra' alcun ostacolo all'apertura a tale scopo sul territorio della Repubblica italiana di:
(a) uffici che possano venire istituiti dagli Stati Membri; o
(b) uffici di organizzazioni intergovernative e di istituzioni finanziarie che cooperino con il Fondo.
SEZIONE 22.
(a) Gli uffici che possono essere istituiti ai sensi della sezione 21 (a) godranno degli stessi privilegi accordati alle missioni diplomatiche nella Repubblica italiana. Tali privilegi sono accordati a condizione che i locali degli uffici non vengano usati in alcun modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni dell'ufficio e a condizione che il Governo, pur essendo libero di prendere le misure necessarie per la propria protezione, consultera' o disporra' la consultazione dello Stato Membro in questione in maniera appropriata, allo scopo di assicurare che tali misure non interferiscano con il normale funzionamento dell'ufficio;
(b) le persone addette a qualsiasi ufficio che possa venire istituito in conformita' alla sezione 21 (a) inclusi i rappresentanti dei membri e membri supplenti del Consiglio esecutivo del Fondo di stanza nella Repubblica italiana godranno degli stessi privilegi e immunita' accordati dal Governo ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso il Governo della Repubblica italiana. Questi privilegi e immunita' sono accordati a condizione che, in caso di grave e manifesta violazione del diritto penale in vigore sul territorio della Repubblica italiana o di grave e manifesta interferenza negli affari interni della Repubblica italiana, commesse al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali da una persona che goda dell'immunita' di giurisdizione, la persona in questione sia richiamata o la sua immunita' revocata;
(c) i privilegi e le immunita' menzionati nella lettera (b) saranno accordati alle persone addette agli uffici istituiti dagli Stati Membri con i quali la Repubblica italiana non ha relazioni diplomatiche limitatamente alla sede centrale, alla loro residenza ed agli uffici al di fuori della sede centrale, nel percorso tra la sede centrale e tali residenze ed uffici e in transito per ragioni d'ufficio da e per Stati esteri;
(d) una persona che sia cittadino italiano o permanentemente residente nella Repubblica italiana puo' essere addetta ad un ufficio istituito ai sensi della sezione 21 (a) solo previa consultazione col Governo e gode dei privilegi e delle immunita' previsti dalla presente sezione, limitatamente all'immunita' giurisdizionale e all'inviolabilita' per atti ufficiali da lui compiuti nell'esercizio delle sue funzioni;
(e) allorquando uno Stato Membro desideri assegnare ad un ufficio istituito ai sensi della sezione 21 (a) una persona che non e' membro di una missione diplomatica accreditata presso il Governo, il predetto Stato Membro deve anzitutto chiedere tramite il Presidente il parere del Governo su tale incarico.
Accordo - art. XIII
Articolo XIII.
(Rappresentanti alle riunioni del Fondo)
SEZIONE 23.
I rappresentanti degli Stati Membri e degli Stati non Membri che intervengano alle riunioni del Fondo o a quelle da esso convocate, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi per e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi e immunita':
(a) inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo;
(b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;
(c) l'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante, un aereo utilizzato da o di proprieta' delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione;
(d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti;
(e) diritto ad usare cifrari e a ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate;
(f) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
(g) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
(h) le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente;
(i) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali o reali, nazionali o regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate dall'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
SEZIONE 24
Un rappresentante indicato nella sezione 23, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana godra' soltanto dei privilegi e delle immunita' previste in materia di immunita' giurisdizionale e di inviolabilita' per gli atti ufficiali da esso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.
SEZIONE 25.
I membri delle famiglie dei rappresentanti indicati nella sezione 23 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica italiana, godranno dei privilegi e delle immunita' indicate alle lettere (a) e (f) della sezione 23.
SEZIONE 26
Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno della persona gravata i periodi durante i quali le seguenti persone si trovino sul territorio della Repubblica italiana per gli scopi sottoindicati non saranno calcolati:
(i) i rappresentanti indicati alla sezione 23 nell'esercizio
delle loro funzioni; e
(ii) i membri delle loro famiglie che li accompagnino e che non abbiano la cittadinanza italiana.
SEZIONE 27.
I privilegi e le immunita' previste nel presente articolo sono conferiti nell'interesse del Fondo e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire la indipendenza delle loro funzioni presso il Fondo stesso. Questi privilegi e immunita' sono concessi ferma restando la possibilita' dei governi di revocare l'immunita' dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa e' stata accordata.
Accordo - art. XIV
Articolo XIV.
(Esperti incaricati di missioni o in servizio presso organi sussidiari del Fondo e funzionari di organizzazioni)
SEZIONE 28.
Le seguenti categorie di persone godranno sul territorio e nei riguardi della Repubblica italiana, dei privilegi e delle immunita' seguenti nella misura necessaria all'effettivo esercizio delle loro funzioni:
(i) esperti che non siano funzionari del Fondo ai sensi dell'articolo XV e che compiano missioni ufficiali per conto del Fondo o prestino servizio presso organi sussidiari del Fondo;
(ii) funzionari di organizzazioni intergovernative diverse da quelle indicate all'articolo XV, di istituzioni internazionali e di organizzazioni non statali in visita alla sede centrale per affari ufficiali o per partecipare a riunioni. Il Presidente comunichera' al Governo i nomi di tali persone nella misura del possibile anticipatamente.
(a) Immunita' dell'arresto preventivo, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore ai due anni;
in tal caso le competenti autorita' italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Presidente;
(b) immunita' dal sequestro del loro bagaglio ufficiale;
(c) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, essendo inteso che questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che le persone interessate abbiano cessato di svolgere missioni per conto del Fondo o presso i suoi Organi sussidiari, o abbiano cessato di essere presenti alla sede centrale o di partecipare a riunioni convocate dal Fondo;
(d) inviolabilita' delle loro carte e documenti ufficiali;
(e) esenzione per se' e per i coniugi dalle restrizioni sull'immigrazione, dalle formalita' di registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
(f) le stesse facilitazioni, in materia di restrizioni valutarie e di cambio, accordate ai rappresentanti di Governi esteri in missioni ufficiali temporanee;
(g) le stesse immunita' e facilitazioni per cio' che riguarda i loro bagagli personali ed ufficiali, accordate ai membri di rango equivalente delle rappresentanze diplomatiche accreditate presso il Governo della Repubblica italiana.
SEZIONE 29.
Nel caso in cui l'incidenza di una qualsiasi forma di imposta sia subordinata alla durata del soggiorno della persona gravata, i periodi durante i quali le persone indicate nel presente articolo si trovino sul territorio della Repubblica italiana per l'esercizio delle loro funzioni, non saranno calcolati.
SEZIONE 30.
Le persone indicate alla sezione 28, aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana, godranno soltanto dei privilegi e delle immunita' previste in materia di immunita' giurisdizionale e di inviolabilita' per gli atti ufficiali da esse compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
SEZIONE 31.
I privilegi e le immunita' previste in questo articolo sono conferite nell'interesse del Fondo e non a vantaggio personale degli interessati.
Il Fondo togliera' l'immunita' di tali persone in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' dovesse impedire il corso della giustizia e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Fondo.
Accordo - art. XV
Articolo XV.
(Funzionari del Fondo)
SEZIONE 32.
I funzionari del Fondo godranno nel territorio e nei riguardi della Repubblica italiana dei seguenti privilegi e immunita':
(a) immunita' da arresto preventivo, eccetto in caso di flagranza o di reato che comporti una pena detentiva non inferiore ai due anni, nel qual caso le competenti Autorita' italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Presidente;
(b) immunita' dal sequestro del bagaglio ufficiale;
(c) immunita' dall'ispezione del bagaglio ufficiale e, se il funzionario e' fra quelli previsti nella sezione 33, immunita' dall'ispezione del bagaglio personale;
(d) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari del Fondo;
(e) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennita' pagati dal Fondo;
(f) esenzione, per i funzionari che non abbiano la cittadinanza italiana, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica italiana;
(g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri;
(h) esenzione dagli obblighi di servizio nazionale, purche', per quanto riguarda coloro che hanno la cittadinanza italiana, tale esenzione sia limitata a quei funzionari che, in ragione delle loro funzioni, saranno stati elencati nominativamente su una lista compilata dal Presidente e approvata dal Governo; inoltre purche', in caso di chiamata in servizio nazionale di funzionari aventi cittadinanza italiana ma non compresi nella lista, il Governo accordi, su richiesta del Presidente, quei rinvii temporanei alla chiamata di tali funzionari, che si rendessero necessari per evitare l'interruzione di un servizio essenziale;
(i) per funzionari non aventi cittadinanza italiana, liberta' di detenere, nel territorio della Repubblica italiana, o altrove, titoli esteri, conti in valuta estera ed altri beni mobili nonche', alle stesse condizioni dei cittadini italiani, beni immobili. Tali funzionari possono liberamente portare i loro titoli esteri e la loro valuta fuori della Repubblica italiana e, nel corso di ogni anno civile, possono effettuare trasferimenti all'estero, addebitando i conti da loro tenuti in lire italiane, per un ammontare che non superi un terzo del salario e delle indennita' ricevute dal Fondo in quell'anno. Inoltre, alla fine del suo impiego presso il Fondo, ogni funzionario puo' portare fuori della Repubblica italiana, tramite gli organi autorizzati, senza proibizioni o restrizioni, i suoi fondi, nella stessa valuta e per lo stesso ammontare che egli ha ricevuto dal Fondo o che ha portato nella Repubblica italiana tramite organi autorizzati;
(j) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti alla protezione da parte delle Autorita' italiane per se stessi, i loro coniugi e familiari a carico, di cui godono i membri di missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;
(k) il diritto di importare, franco di dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali inclusa un'automobile, in una o piu' spedizioni successive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole e di importare successivamente in quantita' ragionevole le necessarie aggiunte o ricambi per detti mobili ed effetti;
(l) i funzionari delle categorie del personale del Fondo che sono considerate dal Fondo stesso equivalenti alle categorie professionale e superiore del sistema comune delle Nazioni Unite avranno diritto a:
(i) importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, un automezzo ogni quattro anni e, dopo quattro anni dalla data del certificato di importazione emesso dalle Autorita' italiane competenti, di nazionalizzare e vendere, franco di dogana, tale automezzo sul territorio della Repubblica italiana;
(ii) esenzione dalla tassa di circolazione;
(iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di oli lubrificanti in quantita' e ai prezzi in uso per membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.
SEZIONE 33.
Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nella sezione 32: (a) al Presidente saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione;
(b) al Vice-Presidente o all'alto funzionario del Fondo che sostituisca il Presidente durante la sua assenza, sara' riconosciuto il rango di Ambasciatore;
(c) agli altri alti funzionari del Fondo, designati dal Presidente in ragione delle loro responsabilita' nella direzione delle attivita' del Fondo, saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunita' e facilitazioni concesse al personale diplomatico di missioni accreditate presso il Governo della Repubblica italiana. Il livello di tali funzionari sara' concordato tra il Presidente e il Governo.
SEZIONE 34.
Ogni anno il Fondo comunichera' al Governo la lista dei suoi funzionari.
SEZIONE 35.
Il Governo rilascera' ai funzionari del Fondo, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunita' e facilitazioni, una carta di identita' speciale che attesti che il titolare di tale documento e' un funzionario del Fondo, o il coniuge, o un familiare e che egli gode dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni previste nel presente articolo.
SEZIONE 36.
(a) I privilegi e le immunita' previste dal presente articolo sono conferiti nell'interesse del Fondo e non a vantaggio personale degli interessati. Il Presidente togliera' l'immunita' a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunita' impedisca il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi del Fondo. Nel caso del Presidente, ogni decisione in materia di revoca della sua immunita' verra' presa dal Consiglio di amministrazione del Fondo;
(b) il Fondo e i suoi funzionari coopereranno in ogni occasione con le Autorita' italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunita' concesse ai sensi del presente articolo.
Accordo - art. XVI
Articolo XVI.
(Lasciapassare)
SEZIONE 37.
Il Governo riconoscera' ed accettera' i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai funzionari del Fondo, come documenti di viaggio validi ed equivalenti al passaporto ed assicurera' che le competenti autorita' italiane ne siano debitamente informate.
Accordo - art. XVII
Articolo XVII.
(Accordi suppletivi)
SEZIONE 38.
Il Fondo e il Governo potranno stipulare gli accordi suppletivi che si rendessero necessari.
Accordo - art. XVIII
Articolo XVIII
(Interpretazione)
SEZIONE 39.
(a) Nel caso in cui il Governo sia tenuto ad applicare al Fondo le disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, compresi tutti gli allegati relativi al Fondo, la suddetta Convenzione e il presente Accordo saranno considerati come complementari qualora le loro disposizioni si riferiscano alla medesima questione. In caso di incompatibilita' fra la Convenzione ed il presente Accordo, prevarranno le disposizioni di quest'ultimo;
(b) il presente Accordo sara' interpretato alla luce del suo scopo fondamentale che e' quello di consentire che il Fondo espleti pienamente ed efficacemente le proprie funzioni nella sua sede presso la Repubblica italiana e consegua i propri obiettivi.
Accordo - art. XIX
Articolo XIX.
(Emendamenti)
SEZIONE 40.
Su richiesta del Fondo o del Governo, potranno aver luogo consultazioni per eventuali emendamenti del presente Accordo. Ogni emendamento dovra' essere concordato.
Accordo - art. XX
Articolo XX.
(Soluzione delle controversie)
SEZIONE 41.
Qualsiasi controversia tra il Fondo e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra il Fondo e il Governo, che non sia risolta per via di negoziati o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, saranno sottomesse alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno nominato dal Presidente, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungera' da Presidente del tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sara' designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra parte. Un voto di maggioranza degli arbitri sara' sufficiente per giungere ad una decisione, comprese le decisioni in materia procedurale, che sara' definitiva e vincolante per le parti.
Accordo - art. XXI
Articolo XXI.
(Disposizioni generali)
SEZIONE 42.
Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunita' conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.
SEZIONE 43.
(a) Il Presidente prendera' tutte le misure atte ad impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunita' concessi dal presente Accordo, ed all'uopo stabilira' le norme e i regolamenti eventualmente necessari ed utili nei riguardi dei funzionari del Fondo e di tutte le altre persone interessate;
(b) ove il Governo ritenga che vi sia stato abuso di un privilegio o di un'immunita' concessa dal presente Accordo, il Presidente si consultera', su richiesta, con le Autorita' italiane competenti, allo scopo di stabilire se vi sia stato o meno abuso. Se tali consultazioni non portassero a un risultato soddisfacente per il Presidente e per il Governo, la questione sara' regolata in base alla procedura prevista dall'Articolo XX.
SEZIONE 44.
Il Fondo prevedera' opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzione di:
(i) controversie di diritto privato, derivanti da contratti o altre transazioni in cui il Fondo sia parte in causa;
(ii) controversie che coinvolgano un funzionario del Fondo che, in ragione della propria posizione ufficiale, goda dell'immunita', se tale immunita' non e' stata tolta.
Accordo - art. XXII
Articolo XXII.
(Entrata in vigore e cessazione)
SEZIONE 45.
(a) Il presente Accordo entrera' in vigore in seguito a scambio di note tra il Presidente del Fondo e il rappresentante del Governo debitamente autorizzato e rimarra' in vigore per tutto il tempo che il Fondo manterra' la propria sede nella Repubblica italiana;
(b) nonostante quanto disposto alla lettera (a), il presente Accordo potra' avere termine per mutuo consenso;
(c) il Fondo e il Governo riconoscono che alla data del presente Accordo, e' istituita a Roma soltanto la sede provvisoria del Fondo e che la sede permanente dovra' essere stabilita dal Consiglio dei governatori del Fondo. Qualora il Consiglio dei governatori stabilisce che la sede permanente del Fondo sia situata a Roma, il presente Accordo si applichera' automaticamente alla sede permanente.
SEZIONE 46.
Qualora il Fondo decidesse di trasferire la sede fuori della Repubblica italiana, il Fondo notifichera' immediatamente tale decisione al Governo.
Fatto a Roma, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, ogni testo facente egualmente fede il 26 luglio 1978.
Per la Repubblica italiana Per il Fondo internazionale
per lo sviluppo agricolo FORLANI A. SUDEARY
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO
Accordo-Nota
NOTA INTERPRETATIVA RELATIVA ALL'ACCORDO DI SEDE PROVVISORIA DEL F.I.S.A. TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO (FISA)
1. Nell'ambito dell'applicazione dell'Accordo relativo alla sede provvisoria del FISA alcune disposizioni elencate nella presente Nota saranno interpretate nel modo appresso descritto:
Effetti retroattivi dell'Accordo
2. Con riferimento all'articolo XXII, sezione 45, le esenzioni fiscali previste dall'Accordo per il Fondo e per i suoi funzionari aventi titolo avranno decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'Accordo istitutivo del Fondo, cioe' dal 30 novembre 1977.
3. In attesa della ratifica dell'Accordo di sede da parte della Repubblica italiana, le esenzioni fiscali di cui al precedente paragrafo 2 dovranno essere provvisoriamente applicate nel senso che l'eventuale debito fiscale insorgente a carico del Fondo o degli altri soggetti esentati da esporsi a norma dell'Accordo di sede dovra' restare sospeso. Pertanto l'Amministrazione finanziaria si asterra' dall'esazione di tali importi, salva la facolta' di accertamento, se necessario. L'eventuale debito fiscale sara' annullato e, ove fosse gia' stato effettuato un pagamento a qualsiasi ente italiano esso sara' rimborsato, all'atto dell'entrata in vigore dell'Accordo di sede.
Importazione ed uso di beni.
4. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo IX, sezione 16 (d) e (e), si intende che i beni importati dal Fondo dovranno essere destinati solo a scopi ufficiali e non ad altri fini. Nel territorio della Repubblica italiana tali beni non potranno essere alienati ne' utilizzati per altri fini che non siano quelli ufficiali del Fondo se non con l'autorizzazione delle competenti Autorita' italiane ed alle condizioni da queste stabilite.
Uffici istituiti dagli Stati membri ed altri.
5. Con riferimento all'articolo XII, l'espressione "Uffici degli Stati membri delle organizzazioni intergovernative e di istituzioni finanziarie" si riferisce esclusivamente alle rappresentanze istituite dai suddetti enti e formalmente accreditate presso il Fondo allo scopo di assicurare in modo stabile il collegamento con il Fondo stesso.
Misure di sicurezza.
6. Le immunita' e le agevolazioni di cui all'articolo XIII, sezione 23 (h) nonche' all'articolo XIV, sezione 28 (b) e (g) si intendono come non costituenti ostacolo all'applicazione delle misure di sicurezza nonche' ad ogni altra forma di controllo che in conformita' al diritto internazionale lo Stato possa esercitare in situazioni particolari. Per quanto possibile, tali misure dovranno essere applicate al Fondo, ai suoi funzionari ed alle persone in visita presso il Fondo per affari ufficiali con il consenso del Presidente.
Calcolo durata soggiorno.
7. L'esclusione di cui all'articolo XIV, sezione 29, si applica solo per i redditi provenienti dall'esercizio delle funzioni svolte alle dipendenze o nell'ambito delle attivita' istituzionali del Fondo.
Agevolazioni di importazioni per il personale.
8. Con riferimento all'articolo XV, sezione 32 (k), resta inteso che per "periodo ragionevole" si assume quello di 18 mesi a partire dalla data di assunzione in cui il funzionario del Fondo ne acquista titolo ai sensi della lettera (k). Per dimostrate particolari circostanze il periodo di 18 mesi potra' venire prorogato caso per caso. La facolta' di importare aggiunte necessarie e ricambi sara' subordinata alla impossibilita' di reperire beni di corrispondente qualita' sul mercato italiano.
9. Al personale con contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno che in seguito consegua un contratto di lavoro a lungo termine per piu' di un anno, ai sensi della lettera (k) della sezione 32, verranno accordate dette importazioni in franchigia da ogni diritto di dogana od altra imposta per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data in cui avra' ottenuto il contratto di lavoro a lungo termine.
Funzionari di nazionalita' italiana.
10. Con riferimento ai privilegi e alle immunita' specificati dall'articolo XIV, sezione 28 (g), dall'articolo XV, sezione 32 (c) e (l) e sezione 33 (c), il Governo prende buona nota del punto di vista del Fondo secondo cui, in conformita' alla prassi vigente per le istituzioni specializzate delle Nazioni Unite, non e' possibile per il Fondo che i funzionari di nazionalita' italiana ricevano un trattamento diverso da quello dei funzionari di altre nazionalita'.
Pertanto il Fondo gradirebbe l'estensione da parte del Governo italiano di tutti i privilegi e le immunita' a tutti i funzionari del Fondo senza distinzione di nazionalita', essendo tale parita' di trattamento pienamente conforme alle disposizioni contemplate nell'Accordo di Sede alla sezione 28 (g), 32 (c) e (l) e 33 (c).
11. A questo riguardo il Governo precisa che, in attesa della ratifica dell'Accordo di Sede da parte del Parlamento italiano, non ha il potere di seguire la tesi suindicata e di estendere tali privilegi ed immunita' ai funzionari di nazionalita' italiana. Solo, con riferimento all'articolo XV, sezione 32 (e), considerate alcune particolari ragioni, che non ricorrono per gli altri summenzionati benefici, il Governo conviene di esentare da ogni tassazione diretta i salari, emolumenti ed indennita', pagati dal Fondo ai funzionari di nazionalita' italiana.
Privilegi ed immunita' dei funzionari del Fondo.
12. Con riferimento all'articolo XV, sezione 32 (l), il contingente massimo dei funzionari del Fondo ammessi a godere dei benefici ivi previsti per il 1978 sara' di 50 unita'. Per il suo fabbisogno operativo viene riconosciuta al Fondo piena ed autonoma facolta' di aumentare in ogni tempo il proprio organigramma. Riguardo al personale eventualmente assunto in virtu' di future variazioni dell'organigramma approvate dal Consiglio dei Governatori, detto contingente verra' riveduto di conseguenza. Salvi restando i privilegi e le immunita' previsti dall'Accordo di Sede per i funzionari del Fondo, il Fondo ed il Governo si consulteranno con sufficiente anticipo per facilitare l'estensione di detti privilegi ed immunita' al personale aggiunto.
13. Con riferimento all'articolo XV, sezione 33 (c) i benefici ivi considerati si applicano ai funzionari di grado P-5 e superiori del sistema comune delle Nazioni Unite. Il contingente di detti funzionari per il 1978 sara' di 35 unita'. Per il suo fabbisogno operativo viene riconosciuta al Fondo piena ed autonoma facolta' di aumentare in ogni tempo il proprio organigramma. Nel caso di accrescimento del personale dei gradi P-5 e superiori del sistema comune delle Nazioni Unite in conseguenza di un aumento - anche per promozioni - del contingente stesso autorizzato dal Consiglio dei governatori tale numero verra' riveduto. Salvi restando i privilegi e le immunita' previsti dall'Accordo di sede per i funzionari del Fondo, il Fondo ed il Governo si consulteranno con sufficiente anticipo per facilitare l'estensione di detti privilegi al personale aggiunto.
14. Notifica ed esecuzione di atti giudiziari
Con riferimento all'articolo III, sezione 4, resta inteso che la procedura per la notifica ed esecuzione di atti giudiziari sara' concordata per Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana ed il Presidente del Fondo.
15. Beni del Fondo
I beni considerati nell'articolo VI, sezioni 8 e 9, sono esclusivamente quelli di proprieta' del Fondo, o da esso o da altri nel suo interesse e per suo conto posseduti, direttamente destinati all'esercizio delle attivita' istituzionali del Fondo.
16. Procedure di espulsione
L'intervento del Presidente del Fondo previsto dall'articolo XI, sezione 19 (e) (ii), viene inteso come l'intervento nel procedimento di azione giudiziaria o amministrativa.
17. Immunita' dall'arresto
Il periodo di pena detentiva di due anni di cui all'articolo XV, sezione 32 (a) dell'Accordo di Sede viene assunto quale massimo della pena.
Fatto a Roma il 26 luglio 1978 in duplice originale in lingua inglese e italiana entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per la Repubblica italiana Per il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo FORLANI A. SUDEARY
Visto, il Ministro degli affari esteri
COLOMBO