074U0194
074U0194
Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio del grano e della convenzione per l'aiuto alimentare, adottate a Washington il 29 marzo 1971. (LEGGE 08 aprile 1974 n. 194)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Washington il 29 marzo 1971:
a) convenzione sul commercio del grano;
b) convenzione sull'aiuto alimentare.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 26 della convenzione indicata sub a) e dell'articolo X della convenzione indicata sub b).
Art. 3
In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.
Le relative spese, valutate in lire 6.500 milioni in ragione di anno, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 aprile 1974 LEONE RUMOR - MORO - GIOLITTI - TANASSI - COLOMBO - BISAGLIA - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Accord
ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE DE 1971
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nelle convenzioni.
ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO DEL 1971
PREAMBOLO
La Conferenza delle Nazioni Unite sul grano, 1971.
Considerando che l'accordo internazionale sul grano del 1949 e' stato riveduto, rinnovato o prorogato nel 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966 e 1967,
Considerando che le disposizioni dell'accordo internazionale sui cereali del 1967, composto e della convenzione relativa al commercio del grano e della convenzione relativa all'assistenza alimentare, scadono il 30 giugno 1971 e che e' auspicabile concludere un accordo per un nuovo periodo di tempo,
Ha convenuto che il presente accordo internazionale sul grano del 1971 sia formato da due strumenti giuridici distinti:
a) la convenzione sul commercio del grano del 1971;
b) la convenzione relativa all'assistenza alimentare del 1971;
e che tanto la convenzione sul commercio del grano del 1971 quanto la convenzione relativa all'assistenza alimentare del 1971, a seconda di quanto sara' convenuto, saranno sottoposte, in conformita' delle loro procedure costituzionali, alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei Governi rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio del grano del 19/7, nonche' dei Governi degli Stati parti della convenzione relativa al commercio del grano dell'accordo internazionale sui cereali del 1967.
CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971
Articolo 1
Scopi
La presente convenzione ha lo scopo:
a) di favorire la cooperazione internazionale per quanto attiene ai problemi che sono posti dal grano nel mondo, tenuto conto del rapporto che esiste fra il commercio del grano e la stabilita' economica dei mercati di altri prodotti agricoli;
b) di favorire lo sviluppo del commercio internazionale del grano e della farina di grano, di assicurare che tale commercio si effettui il piu' liberamente possibile nell'interesse sia dei membri esportatori che dei membri importatori e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei Paesi la cui economia dipende dalla vendita commerciale del grano;
c) di contribuire, in quanto sia possibile, alla stabilita' del mercato internazionale del grano nell'interesse sia dei membri
esportatori che dei membri importatori, e
d) di fornire, in base all'articolo 21 della presente convenzione, un quadro per la negoziazione di disposizioni relative al prezzo del grano, nonche' ai diritti e ai doveri dei membri nei riguardi del commercio internazionale del grano.
Accordo - art. 2
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente convenzione:
1. a) "Consiglio" indica il Consiglio internazionale del grano costituito in base all'accordo internazionale sul grano del 1949 e rimasto in vita in base all'articolo 10;
b) "Membro" indica una Parte della presente convenzione o un territorio o gruppo di territori per i quali e' stata fatta la notifica prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 28;
c) "Membro esportatore" indica un membro di cui all'allegato A;
d) "Membro importatore" indica un membro di cui all'allegato B;
e) "Territorio", quando tale termine si riferisce a un membro esportatore o ad un membro importatore, indica ogni territorio al quale si applichino, in base all'articolo 28, i diritti e gli obblighi che il Governo di tale membro ha assunto ai sensi della presente convenzione;
f) "Comitato esecutivo" indica il Comitato, costituito in base all'articolo 15;
g) "Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato" indica il Sottocomitato costituito in base all'articolo 16;
h) "Cereali" comprende grano, segale, orzo, avena, granturco e sorgo;
i) "Grano" indica il frumento in grani di qualsiasi natura, categoria, tipo, "grado" o qualita' e, tranne nei casi in cui il contesto imponga una designazione diversa, la farina di grano;
j) "Annata agricola" indica il periodo dal 1 luglio al 30 giugno;
k) "Boisseau (o staio)" indica, nel caso del grano, 60 libbre avoirdupois ovvero 27, 2155 chilogrammi;
l) "Tonnellata metrica" o 1000 chilogrammi indica, nel caso del grano, 36.7431 boisseaux (stai);
m) i) "Acquisto" indica, a seconda del contesto, l'acquisto, ai fini dell'importazione, di grano esportato o destinato ad essere esportato da un membro esportatore, o da un paese diverso da un membro esportatore, a seconda del caso, o la quantita' di tale grano cosi' acquistata;
ii) "Vendita" indica, a seconda del contesto, la vendita, ai fini dell'esportazione, del grano importato o destinato ad essere importato da un membro importatore, o da un Paese diverso da un membro importatore, a seconda del caso, o la quantita' di detto grano cosi' venduto;
iii) quando si tratta di un acquisto o di una vendita e' inteso, nella presente convenzione, che tale termine indica non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i Governi interessati, ma anche gli acquisti o le vendite conclusi tra negozianti privati o di acquisti o di vendite conclusi tra un negoziante privato ed il Governo interessato. In questa definizione, il termine "Governo" indica il Governo di ogni territorio al quale si applichino, in base all'articolo 28, i diritti e gli obblighi che ogni Governo assume nel ratificare, nell'accettare o nell'approvare la presente convenzione o aderendovi;
n) S'intende che, nella presente convenzione, ogni menzione relativa ad un "Governo rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul grano del 1971" vale anche per la Comunita' economica europea, qui appresso indicata come "la Comunita'". Di conseguenza, nella presente convenzione, ogni menzione di "firma" o di "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un Governo, nel caso delle Comunita', e' inteso che valga anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a nome della Comunita' da parte della sua autorita' competente nonche' per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunita' per la conclusione di un accordo internazionale.
2. Il calcolo dell'equivalente in grano viene eseguito in base al tasso di resa che e' indicato nel contratto tra il compratore e il venditore. Se tale tasso di resa non e' indicato, settantadue unita' in peso di farina di grano sono considerate, ai fini di tale calcolo, come equivalenti a cento unita' in peso di frumento in chicco, salvo decisione contraria del Consiglio.
Accordo - art. 3
Articolo 3
Acquisti commerciali e transazioni speciali
1. "Acquisto commerciale" indica, ai fini della presente convenzione, ogni acquisto effettuato in base alla definizione di cui all'articolo 2 e sulla base degli usi commerciali comuni del commercio internazionale, salvo le transazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo.
2. "Transazione speciale" indica, ai fini della presente convenzione, una transazione che contenga degli elementi, introdotti dal Governo di un membro interessato, che non siano conformi agli usi commerciali abituali. Le transazioni speciali comprendono:
a) le vendite a credito nelle quali, per un intervento governativo, il tasso di interesse, la dilazione nel pagamento o altre delle condizioni connesse non siano conformi ai tassi, alle dilazioni o alle condizioni abitualmente praticate in quel commercio nel mercato mondiale;
b) le vendite per le quali i fondi necessari per la operazione siano ottenuti dal Governo del membro esportatore sotto forma di prestito legato all'acquisto del grano;
c) le vendite in divise del membro importatore, che non siano trasferibili ne' convertibili in divise o in merci destinate ad essere utilizzate nel Paese del membro esportatore;
d) le vendite eseguite in base ad accordi commerciali con speciali accordi di pagamento che prevedano conti di compensazione che servano a regolare bilateralmente i saldi creditori con scambio di merci, a meno che il membro esportatore e il membro importatore interessati accettino che la vendita sia considerata come avente carattere commerciale;
e) le operazioni di permuta:
i) che risultano dall'intervento di Governi e nelle quali il grano e' scambiato a prezzi diversi da quelli praticati sul mercato mondiale, o
ii) che sono eseguite in base ad un programma governativo di acquisti, a meno che l'acquisto del grano risulti da una operazione di permuta nella quale il Paese di ultima destinazione del grano non sia indicato nel contratto iniziale di permuta;
f) un dono di grano o un acquisto di grano a mezzo di un aiuto finanziario accordato particolarmente a tale scopo dal membro esportatore;
g) ogni altra categoria di transazioni che il Consiglio possa specificare e che contenga elementi, introdotti dal Governo di un membro interessato, che non siano conformi agli usi commerciali abituali.
3. Qualsiasi quesito posto dal Segretario esecutivo o da un membro esportatore o da un membro importatore al fine di stabilire se per una data transazione si tratti di un acquisto commerciale ai sensi del paragrafo 1 o di una transazione speciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e' risolta dal Consiglio.
Accordo - art. 4
Articolo 4
Registrazione e notifica
1. Il Consiglio registra separatamente, per ogni annata agricola:
a) ai fini dell'applicazione della presente convenzione, tutti gli acquisti commerciali eseguiti da membri presso altri membri e non membri a condizioni tali da farne delle transazioni speciali, e b) tutte le vendite commerciali eseguite da membri a non membri e tutte le esportazioni di membri a destinazione di non membri a condizioni tali da farne delle transazioni speciali.
2. I registri di cui al paragrafo precedente sono tenuti in modo che la registrazione delle transazioni speciali sia distinta dalla registrazione delle transazioni commerciali.
3. Per facilitare il lavoro del Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato previsto all'artico.
lo 16, il Consiglio registra i prezzi del mercato internazionale del grano e della farina nonche' le spese di trasporto.
4. Ove si tratti di grano che giunga al Paese di ultima destinazione dopo rivendita, passaggio o trasbordo portuale in un Paese diverso da quello da cui il grano ha origine, i membri forniscono, nella misura del possibile, le informazioni necessarie per registrare l'acquisto o la transazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo quali acquisti o transazioni tra il Paese d'origine e il Paese di ultima destinazione. In caso di rivendita, le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili solo se il grano e' partito dal Paese d'origine durante l'annata agricola in questione.
5. Il Consiglio puo' autorizzare la registrazione di acquisti per un'annata agricola:
a) se il periodo di carico considerato e' compreso in un lasso di tempo ragionevole, non superiore ad un mese, che sara' fissato dal
Consiglio, prima dell'inizio o dopo la fine dell'annata agricola, e b) se i due membri interessati sono d'accordo.
6. Ai fini del presente articolo,
a) i membri indirizzano al Segretario esecutivo tutte le informazioni relative alle quantita' di grano che sono state oggetto di vendite ed acquisti commerciali e di transazioni speciali, di cui il Consiglio, in funzione delle proprie competenze, potrebbe aver bisogno, compresi:
i) per quanto concerne le transazioni speciali, i dettagli di tali transazioni, che permettano di classificarle secondo le categorie definite all'articolo 3;
ii) per quanto riguarda il grano, i dettagli disponibili relativi al tipo, alla categoria, al "grado" e alla qualita', nonche' alle quantita' di cui si tratta;
iii) per quanto riguarda la farina, le indicazioni disponibili che permettano di identificare la qualita' della farina e le quantita' di ogni qualita';
b) i membri, che esportano con regolarita', e gli altri membri per i quali il Consiglio avra' cosi' deciso, sono tenuti ad inviare al Segretario esecutivo tutte le informazioni relative ai prezzi delle transazioni speciali concernenti qualsiasi natura, categoria, tipo, "grado" o qualita' di grano e di farina di grano, di cui il Consiglio potrebbe aver bisogno;
c) il Consiglio riceve regolarmente delle informazioni sui costi dei trasporti in vigore, e i membri sono tenuti, nella misura del possibile, a comunicare al Consiglio tutte le informazioni complementari di cui potrebbe aver bisogno.
7. Il Consiglio emana un regolamento a proposito delle notifiche e dei registri di cui al presente articolo.
Detto regolamento determina la frequenza e le modalita' in base alle quali tali notifiche devono essere fatte e definisce a tale riguardo gli obblighi dei membri. Il Consiglio fissa anche la procedura di modifica dei registri e degli estratti di cui assicura la tenuta, nonche' i sistemi di composizione di ogni controversia che possa sorgere a tale riguardo. Quando uno qualsiasi dei membri non ottemperi, ripetutamente e senza giustificazione, agli impegni di notifica dei contratti in base al presente articolo, il Comitato esecutivo inizia delle consultazioni con il membro stesso allo scopo di porre rimedio alla situazione.
Accordo - art. 5
Articolo 5
Valutazione dei fabbisogni e delle disponibilita' di grano
1. Il 1 ottobre, per i Paesi dell'emisfero nord, ed il 1 febbraio, per i Paesi dell'emisfero sud, ogni membro importatore notifica al Consiglio le valutazioni dei fabbisogni di importazione commerciale di grano durante l'annata agricola. Ogni membro importatore puo' notificare in seguito al Consiglio tutte le modifiche che desideri apportare alle proprie valutazioni.
2. Il 1 ottobre, per i Paesi dell'emisfero occidentale, e il 1 febbraio, per i Paesi dell'emisfero meridionale, ogni membro esportatore notifica al Consiglio le proprie valutazioni dei quantitativi di grano che potra' esportare nel corso dell'annata agricola. Ogni membro esportatore puo' notificare in seguito al Consiglio ogni modifica che desideri apportare alle proprie valutazioni.
3. Tutte le valutazioni notificate al Consiglio vengono utilizzate per i fini dell'amministrazione della presente convenzione e non possono essere comunicate ai membri esportatori e ai membri importatori che alle condizioni determinate dal Consiglio. Le valutazioni presentate in base al presente articolo non costituiscono in alcun modo degli impegni.
Accordo - art. 6
Articolo 6
Consultazioni sulla situazione del mercato
1. Se il Sottocomitato consultivo per la situazione di mercato, nel corso dell'esame continuo di mercato che effettua in base al paragrafo 2 dell'articolo 16, ritiene che si sia prodotta o sia imminente una situazione di instabilita' nel mercato, o se una tale situazione viene segnalata all'attenzione del Sottocomitato consultivo dal Segretario esecutivo, di sua propria iniziativa o a richiesta di qualsiasi membro esportatore o importatore, il Sottocomitato consultivo riferisce immediatamente sui fatti in questione al Comitato esecutivo. Il Sottocomitato consultivo nell'informare il Comitato esecutivo deve tenere debito conto delle circostanze che hanno provocato o che minacciano di provocare una situazione di instabilita' nel mercato, ivi comprese le fluttuazioni dei prezzi. Il Comitato esecutivo si riunisce entro cinque giorni lavorativi per analizzare la situazione e per esaminare se sia possibile giungere a soluzioni reciprocamente accettabili.
2. Il Comitato esecutivo, ove lo ritenga opportuno, informa il Presidente del Consiglio che puo' indire una sessione del Consiglio per fare il punto della situazione.
Accordo - art. 7
Articolo 7
Controversie e denuncie
1. Ogni controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che non abbia potuto essere composta per via di negoziati e', a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al Consiglio perche' decida in merito.
2. Ogni membro che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente convenzione, siano gravemente compromessi dal fatto che uno o piu' membri abbiano adottato delle misure di natura tale da compromettere il funzionamento della presente convenzione, puo' rivolgersi al Consiglio. Il Consiglio consulta immediatamente i membri interessati al fine di sistemare la questione. Se la questione non viene sistemata mediante tali consultazioni, il Consiglio si interessa a fondo della questione e puo' fare delle raccomandazioni ai membri interessati.
Accordo - art. 8
Articolo 8
Esame annuale della situazione del grano nel mondo
1. a) Perseguendo gli obiettivi della presente convenzione, quali sono definiti all'articolo 1, il Consiglio studia ogni anno la situazione del grano nel mondo ed informa i membri delle ripercussioni che i fatti appurati a seguito di tale esame esercitano nel commercio mondiale del grano, affinche' i Governi di tali membri li tengano presenti quando determinano ed applicano la loro politica interna in materia agricola e di prezzi;
b) l'esame viene effettuato sulla base delle informazioni disponibili in materia di produzione nazionale, degli stocks, del consumo, dei prezzi e del commercio del grano, ivi comprese le transazioni commerciali e le transazioni speciali;
c) ogni membro puo' comunicare al Consiglio delle informazioni relative all'esame annuale della situazione del grano nel mondo che non siano ancora giunte al Consiglio, sia direttamente che per il tramite dell'Organizzazione apposita delle Nazioni Unite, ivi compresa la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (CNUCED) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO).
2. Nel procedere all'esame annuale, il Consiglio ricerca i mezzi che permettano di stimolare il consumo del grano e puo' intraprendere, in collaborazione con i membri, degli studi che vertano in particolare:
a) sui fattori che influenzano il consumo del grano dei diversi Paesi e
b) sui mezzi che permettano di stimolare il consumo, in particolare nei Paesi ove si constati la possibilita' di aumentarlo.
3. Ai fini del presente articolo, il Consiglio tiene conte dei lavori concernenti i cereali, eseguiti dalla CNUCED e dalla FAO, nonche' dalle altre organizzazioni intergovernative, al fine di evitare i doppioni; esso puo', senza pregiudizio alla portata del paragrafo 1 dell'articolo 20 concludere gli accordi che ritiene opportuni in vista di una collaborazione per una qualsiasi delle proprie attivita' con tali organizzazioni intergovernative, nonche' con i Governi di Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o delle istituzioni specializzate, che non siano parti della presente convenzione, che abbiano un sostanziale interesse al commercio internazionale dei cereali.
4. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo la completa liberta' di azione di cui gode ogni membro nell'elaborazione e nell'applicazione della propria politica interna in materia agricola e di prezzi.
Accordo - art. 9
Articolo 9
Direttive concernenti le transazioni a condizioni di favore
1. I membri si impegnano ad eseguire tutte le transazioni a condizioni di favore relative al grano in maniera tale da evitare ogni pregiudizio alla normale struttura della produzione e del commercio internazionale.
2. A tal fine, i membri adotteranno le misure del caso per far si' che le transazioni a condizioni di favore vengano ad aggiungersi alle vendite commerciali che sarebbero ragionevolmente prevedibili in mancanza di tali transazioni. Tali misure dovranno essere conformi ai principi e alle direttive che sono raccomandate in materia di smercio delle eccedenze da parte della FAO e potranno disporre che un determinato livello di importazioni commerciali di grano, convenuto con il Paese beneficiario, venga mantenuto su base globale da tale Paese. Nel formulare e nel rettificare tale livello, converra' tenere debitamente conto del volume delle importazioni commerciali nel corso di un periodo rappresentativo, nonche' della situazione economica del Paese beneficiario, in particolare della situazione della sua bilancia dei pagamenti.
3. I membri che effettuino operazioni di esportazione a condizioni di favore, devono entrare in consultazione con i membri esportatori le cui vendite commerciali potrebbero essere influenzate da tali transazioni, e dovranno farlo, per quanto possibile, prima di concludere gli accordi necessari con i Paesi beneficiari.
4. Il Comitato esecutivo sottoporra' al Consiglio un rapporto annuale sui fatti nuovi in materia di transazioni di grano a condizioni di favore.
Accordo - art. 10
Articolo 10
Costituzione del Consiglio
1. Il Consiglio internazionale del grano, costituito in base all'accordo internazionale sul grano del 1949, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti.
2. Ogni membro esportatore o importatore e' membro votante del Consiglio e puo' essere rappresentato alle riunioni da un delegato, dei supplenti e dei consiglieri.
3. Ogni organizzazione intergovernativa che il Consiglio avra' deciso di invitare ad una o a piu' riunioni potra' delegare un rappresentante, che assistera' a tali riunioni senza diritto di voto.
4. Il Consiglio elegge un presidente e un vice-presidente che restano in carica durante un'annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto quando esercita le funzioni di presidente.
Accordo - art. 11
Articolo 11
Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio fissa il proprio regolamento interno.
2. Il Consiglio tiene i registri previsti dalle disposizioni della presente convenzione e puo' tenere tutti gli altri registri che ritenga opportuni.
3. Il Consiglio pubblica un rapporto annuale. Esso puo' anche pubblicare ogni altra informazione (ed in particolare, interamente o in parte, il suo studio annuo od un riassunto di tale studio) su questioni derivanti dalla presente convenzione.
4. Oltre ai poteri ed alle funzioni specificati nella presente convenzione, il Consiglio gode di altri poteri ed esercita le altre funzioni necessarie per assicurare l'applcazione della presente Convenzione.
5. Il Consiglio puo', a maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri importatori, delegare ad uno qualsiasi dei suoi Comitati od al Segretario esecutivo l'esercizio di poteri e funzioni diverse dai poteri e dalle funzioni relativi al bilancio ed alla fissazione delle quote, enuncia ti ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 19. Il Consiglio puo' in ogni momento revocare tale delega di poteri a maggioranza dei voti espressi. Ogni decisione presa in base ad ogni potere o funzione delegati dal Consiglio, in conformita' delle disposizioni del presente paragrafo, e' sottoposta a revisione da parte del Consiglio, a richiesta di ogni membro esportatore o di ogni membro importatore, entro i termini prescritti dal Consiglio. Ogni decisione a proposito della quale non venga presentata domanda di riesame entro i termini prescritti vincola tutti i membri.
6. Al fine di poter assolvere alle proprie funzioni in base alla presente convenzione, il Consiglio puo' chiedere le statistiche e le informazioni di cui necessita, ed i membri si impegnano a fornirgliele.
Accordo - art. 12
Articolo 12
Voti
1. I membri esportatori hanno a disposizione, insieme, 1.000 voti e i membri importatori hanno a disposizione, insieme, 1.000 voti.
2. Ciascuna delle delegazioni dei membri esportatori che sieda in Consiglio ha a disposizione i voti indicati nell'allegato A.
3. Ciascuna delle delegazioni dei membri importatori che sieda in Consiglio ha a disposizione i voti indicati all'allegato B.
4. Ogni membro esportatore puo' autorizzare un altro membro esportatore, ed ogni membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore, a rappresentare i propri interessi e ad esercitare il proprio diritto di voto nel corso di una o piu' riunioni del Consiglio. Una prova sufficiente di tale autorizzazione deve essere presentata al Consiglio.
5. Se, alla data della riunione del Consiglio, un membro esportatore o un membro importatore non e' rappresentato da un delegato accreditato e non ha abilitato un altro membro ad esercitare il proprio diritto di voto conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, o se, alla data della riunione un membro e' decaduto dal diritto di voto, o ha perduto il proprio diritto di voto o l'ha acquistato, in base ad una disposizione della presente convenzione, l'insieme dei voti che i membri esportatori possono esprimere e' adattato ad una cifra uguale a quella del totale dei voti che i membri importatori possono non esprimere a tale riunione, e viene ridistribuito tra i membri esportatori in proporzione dei voti di cui dispongono.
6. Tutte le volte che un Paese diviene parte della presente convenzione e che un membro cessa di esserlo, il Consiglio ridistribuisce i voti attribuiti sia nell'allegato A, sia nell'allegato B, a seconda del caso, proporzionalmente al numero dei voti a disposizione di ciascuno dei Paesi elencati nel suddetto allegato.
7. Ogni membro esportatore od ogni membro importatore dispone di almeno un voto; non esistono frazioni di voto.
Accordo - art. 13
Articolo 13
Sede, sessioni e quorum
1. La sede del Consiglio e' a Londra, salvo decisione contraria del Consiglio.
2. Il Consiglio si riunisce nel corso di ogni annata agricola almeno una volta per semestre ed in ogni momento su decisione del Presidente o come richiedono le disposizioni della presente convenzione.
3. Il Presidente convoca una sessione del Consiglio se gliene viene fatta richiesta: a) da cinque membri, o b) da uno o piu' membri detentori in totale del dieci per cento almeno dell'insieme dei voti, o c) dal Comitato esecutivo.
4. Ad ogni riunione del Consiglio, la presenza di delegati che possiedano, prima di ogni adattamento del numero dei voti in base all'articolo 12, la maggioranza dei voti a disposizione dei membri esportatori e la maggioranza dei voti a disposizione dei membri importatori, e' necessaria per costituire il quorum.
Accordo - art. 14
Articolo 14
Decisioni
1. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori conteggiati separatamente.
2. Ogni membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in base alle disposizioni della presente convenzione.
Accordo - art. 15
Articolo 15
Comitato esecutivo
1. Il Consiglio elegge un Comitato esecutivo. Tale Comitato esecutivo si compone di non piu' di quattro membri esportatori, eletti tutti gli anni dai membri esportatori, e di non piu' di otto membri importatori, eletti tutti gli anni dai membri importatori. Il Consiglio nomina il Presidente del Comitato esecutivo e puo' nominare un vice-presidente.
2. Il Comitato esecutivo e' responsabile verso il Consiglio e opera sotto la direzione generale del Consiglio. Ha i poteri e le funzioni che gli sono assegnati espressamente dalla presente convenzione e gli altri poteri e funzioni che il Consiglio puo' delegargli in base al paragrafo 5 dell'articolo 11.
3. I membri esportatori che siedono nel Comitato esecutivo dispongono dello stesso numero totale di voti dei membri importatori.
I voti dei membri esportatori che siedono nel Comitato esecutivo sono ripartiti tra di loro nel modo che essi stessi decidono, a condizione che nessuno di tali membri esportatori detenga piu' del quaranta per cento del totale dei voti di tali membri esportatori. I voti dei membri importatori che siedono nel Comitato esecutivo sono ripartiti tra di loro nel modo che essi stessi decidono, a condizione che nessuno di detti membri importatori detenga piu' del quaranta per cento del totale dei voti di detti membri importatori.
4. Il Consiglio stabilisce le norme procedurali relative al voto in seno al Comitato esecutivo ed adotta le altre clausole che ritiene utile inserire nel regolamento interno del Comitato esecutivo. Le decisioni del Comitato esecutivo devono essere prese con la stessa maggioranza dei voti che e' prevista dalla presente convenzione per il Consiglio quando questo prenota una decisione su di una questione simile.
5. Ogni membro esportatore ed ogni membro importatore che non sia membro del Comitato esecutivo puo' partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di ogni questione di cui e' investito il Comitato esecutivo, ogni volta che quest'ultimo ritenga che gli interessi di detto membro siano in gioco.
Accordo - art. 16
Articolo 16
Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato
1. Il Comitato esecutivo elegge un Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato, composto di rappresentanti tecnici di non piu' di cinque membri esportatori e di non piu' di cinque membri importatori. Il Presidente del Sottocomitato consultivo e' nominato dal Comitato esecutivo.
2. Il Sottocomitato consultivo controlla sempre la situazione corrente del mercato e ne informa il Comitato esecutivo conformemente alle disposizioni dell'articolo 6. Il Sottocomitato consultivo, nell'esercizio delle sue funzioni, tiene conto di tutte le osservazioni che gli siano rivolte da ogni membro esportatore.
3. Ogni membro che non fa parte del Sottocomitato consultivo puo' partecipare alla discussione di ogni questione di cui venga investito il Sottocomitato consultivo, ogni volta che quest'ultimo ritenga che gli interessi del membro in questione siano direttamente in gioco.
4. Il Sottocomitato consultivo da' dei pareri conformemente ai pertinenti articoli della presente convenzione, nonche' su tutte le altre questioni che gli possono essere trasmesse dal Consiglio o dal Comitato esecutivo, ivi comprese quelle che il Consiglio puo' sottoporgli ai sensi dell'articolo 21 della presente convenzione.
Accordo - art. 17
Articolo 17
Segretariato
1. Il Consiglio dispone di un Segretariato composto di un segretario esecutivo, che e' il funzionario di grado piu' elevato, e del personale necessario per i lavori del Consiglio e dei suoi comitati.
2. Il Consiglio nomina il segretario esecutivo, che e' responsabile dello svolgimento dei compiti spettanti al segretariato per l'amministrazione della presente convenzione e di ogni altro compito che gli venga assegnato dal Consiglio e dai suoi comitati.
3. Il personale viene nominato dal segretario esecutivo conformemente alle norme fissate dal Consiglio.
4. Al segretario esecutivo ed al personale viene imposto come condizione d'impiego l'obbligo di non avere interessi finanziari o di rinunciare ad ogni interesse finanziario nel commercio del grano, e di non sollecitare ne' ricevere da un Governo o da una autorita' estranea al Consiglio istruzioni relative alle funzioni che esercitano ai sensi della presente convenzione.
Accordo - art. 18
Articolo 18
Privilegi ed immunita'
1. Il Consiglio ha personalita' giuridica. Esso puo' in particolare stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e stare in giudizio.
2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' del Consiglio sul territorio del Regno Unito continuano ad essere regolati dall'accordo di sede concluso tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e il Consiglio internazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968.
3. L'accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo sara' indipendente dalla presente convenzione. Esso tuttavia terminera':
a) qualora venga concluso un accordo tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ed il Consiglio;
b) nel caso in cui la sede del Consiglio non sia piu' situata nel
Regno Unito, o
c) nel caso in cui il Consiglio cessi di esistere.
4. Ove la sede del Consiglio non sia piu' situata nel Regno Unito, il Governo del membro ove e' situata la sede del Consiglio conclude con il Consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi ed alle immunita' del Consiglio, del suo segretario esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni indette dal Consiglio.
Accordo - art. 19
Articolo 19
Disposizioni finanziarie
1. Le spese delle delegazioni al Consiglio e dei rappresentanti presso suoi Comitati e Sottocomitati sono a carico dei Governi rappresentati. Le altre spese derivanti dall'applicazione della presente convenzione sono coperte con quote annuali versate dai membri importatori. Le quote per ciascuno dei membri per ogni annata agricola e' fissata in proporzione al numero dei voti che esso detiene rispetto al totale dei voti detenuti dai membri esportatori e dai membri importatori all'inizio della detta annata agricola.
2. Nel corso della prima sessione che segue l'entrata in vigore della presente convenzione, il Consiglio vota il proprio bilancio per il periodo che ha termine il 30 giugno 1972 e fissa la quota di ogni membro esportatore e di ogni membro importatore.
3. Il Consiglio, nel corso di una delle sessioni che tiene nel secondo semestre di ogni annata agricola, vota il proprio bilancio per l'annata agricola seguente e fissa la quota di ogni membro esportatore e di ogni membro importatore per detta annata agricola.
4. La quota iniziale di ogni membro esportatore e di ogni membro importatore che aderisce alla presente convenzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 25 viene fissata dal Consiglio in base al numero dei voti che gli saranno attribuiti ed al periodo restante dell'annata agricola; tuttavia, le quote fissate per gli altri membri esportatori e per gli altri membri importatori per l'annata agricola in corso non sono modificate.
5. Le quote sono esigibili a partire dal momento della loro determinazione. Ogni membro esportatore od ogni membro importatore che ometta di saldare l'ammontare della propria quota nell'annata seguente alla determinazione della quota stessa, perde il proprio diritto di voto sino a quando non abbia pagato la detta quota, ma non viene liberato dagli obblighi che gli sono imposti dalla presente convenzione, ne' privato degli altri diritti che quest'ultima gli conferisce, salvo decisione contraria del Consiglio.
6. Il Consiglio pubblica, nel corso di ogni annata agricola, un rendiconto degli incassi e delle spese sostenute nel corso dell'annata agricola precedente.
7. Il Consiglio, prima del suo scioglimento, adotta tutte le disposizioni per la liquidazione del proprio passivo e per la destinazione del proprio attivo e dei propri archivi.
Accordo - art. 20
Articolo 20
Cooperazione con le altre organizzazioni intergovernative
1. Il Consiglio adotta tutte le disposizioni del caso per procedere a consultazioni o per collaborare con l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed i suoi organi, in particolare l'UNCTAD e la FAO, nonche', ove occorra, con altri istituti specializzati delle Nazioni Unite ed organizzazioni intergovernative.
2. Il Consiglio, in considerazione del ruolo particolare che spetta all'UNCTAD nel commercio internazionale dei prodotti base, la terra' al corrente a seconda di cio' che decide, delle proprie attivita' e dei propri programmi di lavoro.
3. Se il Consiglio constata che una qualsiasi disposizione della presente convenzione presenta una incompatibilita' di fondo con gli obblighi che l'Organizzazione delle Nazioni Unite, i suoi organi competenti e i suoi istituti specializzati possano determinare in materia di accordi intergovernativi sui prodotti base, questa incompatibilita' e' ritenuta suscettibile di nuocere al buon funzionamento della presente convenzione e viene allora applicata la procedura prescritta dai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 27.
Accordo - art. 21
Articolo 21
Prezzi e diritti e doveri relativi
Al fine di assicurare il rifornimento del grano e della Farina di grano ai membri importatori, nonche' gli sbocchi per il grano e per la farina di erano dei membri esportatori a prezzi equi e stabili, il Consiglio esamina in tempo utile le questioni relative ai prezzi, nonche' i diritti e i doveri ad essi connessi.
Quando appaia che tali questioni siano suscettibili di negoziati fruttiferi in vista di una loro applicazione nel corso della durata della presente convenzione, il Consiglio prega il Segretario generale dell'UNCTAD di indire una conferenza di negoziati.
Accordo - art. 22
Articolo 22
Firma
La presente convenzione sara' aperta, a Washington, dal 29 marzo 1971 al 3 maggio 1971 incluso, alla firma dei Governi dei Paesi parti alla convenzione sul commercio del grano del 1967 e dei Governi rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul grano, del 1971.
Accordo - art. 23
Articolo 23
Ratifica, accettazione, approvazione
La presente convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione e all'approvazione di ogni Governo firmatario conformemente alle proprie procedure costituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 17 giugno 1971, restando tuttavia inteso che il Consiglio puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni Governo firmatario che non abbia deposto entro tale data il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Accordo - art. 24
Articolo 24
Applicazione provvisoria
Ogni Governo firmatario puo' depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione.
Ogni altro Governo che soddisfi le condizioni necessarie per la firma della presente convenzione o la cui richiesta di adesione sia stata approvata dal Consiglio puo' deporre, presso il Governo degli Stati Uniti d'America, una dichiarazione di applicazione provvisoria.
Ogni Governo che depositi una tale dichiarazione applica la presente convenzione provvisoriamente ed e' ritenuto provvisoriamente parte della convenzione stessa.
Accordo - art. 25
Articolo 25
Adesione
1. Ogni Governo rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul grano, del 1971, o il Governo di ogni paese parte della convenzione sul commercio del grano del 1967 puo', sino al 17 giugno 1971 incluso, aderire alla presente convenzione, restando inteso che il Consiglio puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni Governo che non abbia deposto il proprio strumento entro tale data.
2. Dopo il 17 giugno 1971 ogni Governo invitato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul grano del 1971 potra' aderire alla presente convenzione alle condizioni che il Consiglio riterra' convenienti, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai membri esportatori e dei due terzi dei voti espressi dai membri importatori.
3. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
4. Quando viene fatta menzione, ai fini dell'applicazione della presente convenzione, di membri elencati negli allegati A o B, ogni membro il cui Governo abbia aderito alla presente convenzione alle condizioni prescritte dal Consiglio conformemente al presente articolo sara' ritenuto indicato nell'allegato relativo.
Accordo - art. 26
Articolo 26
Entrata in vigore
1. La presente convenzione entrera' in vigore, tra i Governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, alle seguenti condizioni:
a) il 18 giugno 1971 per tutte le disposizioni diverse da quelle contenute negli articoli da 3 a 9 compresi e 21, e
b) il 1 luglio 1971 per gli articoli da 3 a 9 compresi e 21, purche' tali strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione o dichiarazioni di applicazione provvisoria siano stati depositati non oltre il 17 giugno 1971 a nome di Governi rappresentanti dei membri esportatori che detengano almeno il 60 per cento dei voti di cui all'allegato A e rappresentanti dei membri importatori che detengano almeno il 50 per cento dei voti di cui all'allegato B.
2. La presente convenzione entra in vigore, per ogni Governo che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo il 18 giugno 1971, conformemente alle disposizioni relative della presente convenzione, alla data del detto deposito, restando inteso che nessuna delle parti della detta convenzione entrera' in vigore per tale Governo prima che essa entri in vigore per altri Governi in base ai paragrafi 1 o 3 del presente articolo.
3. Se la presente convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i Governi che avranno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o le dichiarazioni di applicazione provvisoria, potranno decidere di comune accordo che essa entrera' in vigore tra i Governi che avranno depositato degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Accordo - art. 27
Articolo 27
Durata, emendamenti e denuncia
1. La presente convenzione restera' in vigore sino al 30 giugno 1974 incluso. Tuttavia, qualora venga negoziato un nuovo accordo relativo al grano, come e' previsto dall'articolo 21, e ove un tale accordo entri in vigore prima del 30 giugno 1974, la presente convenzione restera' in vigore solo sino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
2. Il Consiglio puo' raccomandare ai membri un emendamento della presente convenzione.
3. Il Consiglio puo' fissare il termine entro il quale ogni membro notifica al Governo degli Stati Uniti d'America la propria accettazione o il proprio rifiuto dell'emendamento. L'emendamento entra in vigore al momento della sua accettazione da parte dei membri esportatori che detengano i due terzi dei voti dei membri esportatori e dai membri importatori che detengano i due terzi dei voti dei membri importatori.
4. Ogni membro che non abbia notificato al Governo degli Stati Uniti d'America la propria accettazione di un emendamento alla data in cui questo entra in vigore puo', dopo aver informato per iscritto il Governo degli Stati Uniti d'America della propria denuncia che il Consiglio puo' esigere in ogni caso, ritirarsi dalla presente convenzione alla fine dell'annata agricola in corso, ma non e' a motivo di tale fatto liberato da alcuno degli obblighi risultanti dalla presente convenzione e non eseguiti prima della fine della detta annata agricola. Ogni Paese che si ritiri in tal modo non e' vincolato dalle disposizioni dell'emendamento che ha provocato la propria denuncia. Se un membro, nel corso della prima riunione del Consiglio che avviene dopo la data di entrata in vigore dell'emendamento, dimostra al Consiglio stesso che gli era impossibile di accettare l'emendamento in tempo utile a seguito di difficolta' di ordine costituzionale o istituzionale e dichiara la propria intenzione di applicare l'emendamento a titolo provvisorio in attesa di accettarlo, il Consiglio puo' decidere di prolungare per tale membro il termine di accettazione sino a che tali difficolta' siano state superate.
5. Ogni membro che ritenga che i propri interessi sono gravemente lesi a motivo della esecuzione della presente convenzione, puo' adire il Consiglio, che esaminera' la questione entro trenta giorni. Ove il membro interessato ritenga che, malgrado l'intervento del Consiglio, i propri interessi continuino ad essere gravemente danneggiati, esso puo' denunciare la presente convenzione al termine di ogni annata agricola notificando per iscritto la propria denuncia al Governo degli Stati Uniti d'America almeno novanta giorni prima del termine della detta annata agricola, ma non e' percio' liberato da alcuno degli obblighi derivanti dalla presente convenzione e non eseguiti prima della fine di tale annata agricola.
6. Ogni membro che divenga Stato membro della Comunita' durante il periodo di applicazione della presente convenzione deve informarne il Consiglio, che esamina la questione entro trenta giorni al fine di negoziare d'accordo con il membro interessato e la Comunita', gli adattamenti che conviene apportare ai rispettivi diritti ed obblighi derivanti dalla presente convenzione. Il Consiglio e' autorizzato, in tali circostanze, a raccomandare un emendamento in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
Accordo - art. 28
Articolo 28
Applicazione territoriale
1. Ogni Governo puo', all'atto della firma o della ratifica dell'accettazione, dell'approvazione, dell'applicazione provvisoria della presente convenzione o della propria adesione, dichiarare che i propri obblighi, in base alla presente convenzione, non si applicano ad uno o a piu' territori di cui curi le relazioni internazionali.
2. Ad eccezione dei territori per i quali e' stata fatta una dichiarazione in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i diritti e gli obblighi assunti da ogni Governo in base alla presente convenzione si applicano a tutti i territori di cui tale Governo curi le relazioni internazionali.
3. Ogni membro puo', in ogni momento dopo la propria ratifica, accettazione, approvazione o applicazione provvisoria della presente convenzione od adesione, dichiarare mediante notifica indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America che i diritti e gli obblighi assunti ai sensi della presente convenzione si applicano ad uno o piu' dei territori per i quali ha fatto una dichiarazione in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni membro puo', mediante notifica indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America, fare cessare l'applicazione della presente convenzione per uno o piu' territori di cui curi le relazioni internazionali.
5. Quando un territorio al quale si applica la presente convenzione in base ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo diviene indipendente, il Governo di tale territorio puo', nei ventiquattro giorni successivi al conseguimento della propria indipendenza, dichiarare mediante notifica al Governo degli Stati Uniti d'America che egli ha assunto i diritti e gli obblighi di parte della presente convenzione. Esso diviene parte della presente convenzione a partire dalla data di tale notifica.
6. Ai fini della ridistribuzione dei voti conformemente all'articolo 12, ogni modifica apportata all'applicazione della presente convenzione in base al presente articolo e' ritenuta modifica apportata alla partecipazione alla presente convenzione se le circostanze lo richiedono.
Accordo - art. 29
Articolo 29
Notifiche da parte del Governo depositario
Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di Governo depositario, notifichera' a tutti i Governi firmatari e aderenti ogni firma, ratifica, accettazione, approvazione, applicazione provvisoria della presente convenzione e ogni adesione, nonche' ogni notifica ed ogni preavviso ricevuti in conformita' delle disposizioni dell'articolo 27 ed ogni dichiarazione e notifica ricevute conformemente alle disposizioni dell'articolo 28.
Accordo - art. 30
Articolo 30
Copia certificata conforme della convenzione
Il piu' presto possibile, dopo la definitiva entrata in vigore della presente convenzione, il Governo depositario inviera' una copia certificata conforme della detta convenzione, nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa, al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento della presente convenzione sara' del pari comunicato al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Accordo - art. 31
Articolo 31
Rapporti tra il preambolo e le convenzione
La presente convenzione comprende il preambolo dell'accordo internazionale sul grano del 1971.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dal proprio Governo, hanno firmato la presente convenzione alla data che figura a fronte della loro firma.
I testi della presente convenzione in lingua inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. I testi originali saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America che ne inviera' copia certificata conforme ad ogni Governo firmatario o aderente, nonche' al Segretario esecutivo del Consiglio.
(Seguono le firme).
Accordo - Allegato A
ALLEGATO A
Voti dei membri esportatori
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Bulgaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Comunita' economica europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Spagna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Stati Uniti d'America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 Grecia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Kenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Messico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Unione delle repubbliche socialiste sovietiche. . . . . . . . . . 100 Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.000
Accordo - Allegato B
ALLEGATO B
Voti dei membri importatori
Africa del Sud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Algeria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Arabia Saudita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Barbados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Bolivia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Brasile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Ceylon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Cina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Colombia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Comunita' economica europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 Costa Rica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Cuba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Danimarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Equatore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 India. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Iran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Irlanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Israele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Giappone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Kuwvait . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Libano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Libia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Marocco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Maurizio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Norvegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Panama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Regno dei Paesi Bassi (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Portogallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Repubblica araba unita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Repubblica di Corea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Repubblica dominicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Regno Unito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Siria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Trinidad e Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Tunisia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Turchia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Vaticano (Citta' del) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Venezuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 1.000
(1) Per quanto concerne gli interessi delle Antille olandesi e del
Suriname.
Convenzione - art. I
CONVENZIONE SULL'ASSISTENZA ALIMENTARE DEL 1971
Articolo I
Oggetto
La presente convenzione ha per oggetto l'attuazione di un programma di assistenza alimentare a beneficio dei Paesi in via di sviluppo, grazie ai contributi raccolti.
Convenzione - art. II
Articolo II
Assistenza alimentare internazionale
1. I Paesi parti della presente convenzione convengono di fornire, a titolo di assistenza alimentare ai Paesi in via di sviluppo, del grano, dei cereali secondari o loro prodotti derivati, adatti al consumo umano e di tipo e qualita' accettabili, ovvero l'equivalente in contanti, per le quantita' annuali minime specificate nel seguente paragrafo 2.
2. Il contributo annuo minimo di ogni Paese parte della presente convenzione viene fissato nel modo seguente:
Tonnellate
metriche
Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.000 Australia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.000 Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495.000 Comnunita' economica europea. . . . . . . . . . . . . . . . 1.035.000 Stati Uniti d'America . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.890.000 Finlandia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000 Giappone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225.000 Svezia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.000
3. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, ogni Paese che avra' firmato la detta convenzione in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo VI o che avra' aderito in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 2 o 3 dell'articolo 8 sara' ritenuto elencato nel paragrafo 2 dell'articolo II, con il contributo minimo che gli verra' assegnato conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo VI o dell'articolo VIII.
4. Il contributo in contanti di un Paese in cui contributo al programma verra' effettuato completamente o in parte, in contanti, verra' calcolato valutando la quantita' di cereali fissata per tale Paese (o la parte di tale quantita' di cereali che non verra' fornita in natura) sulla base di 1,73 dollari statunitensi lo stato.
5. L'assistenza alimentare sotto forma di cereali sara' fornita in base alle modalita' seguenti:
a) vendite contro valuta del Paese importatore, non trasferibile ne' convertibile in divise o merci e servizi destinati ad essere utilizzati dal Paese membro (1),
b) donativi di cereali o donativi contanti da utilizzarsi per
l'acquisto di cereali a beneficio del Paese importatore, o
c) vendite a credito, il cui pagamento deve essere effettuato per ragionevoli annualita', ripartite in venti anni o piu' e con l'interesse di un tasso inferiore ai tassi commerciali in vigore sui mercati mondiali (2), restando inteso che l'assistenza alimentare sotto forma di cereali sara' fornita per quanto possibile in base alle modalita' indicate ai precedenti commi a) e b).
6. Gli acquisti di cereali saranno effettuati nei Paesi partecipanti.
7. Nell'utilizzazione dei donativi di denaro, si cerchera' in modo particolare di facilitare le esportazioni di cereali dei Paesi partecipanti in via di sviluppo. A tale scopo, verra' fissata una priorita' affinche' almeno il 35 per cento del contributo in contanti per l'acquisto di cereali relativamente all'assistenza alimentare o la parte di tale contributo che sara' necessaria per l'acquisto di 200.000 tonnellate metriche di cereali siano consacrati all'acquisto di cereali prodotti nei Paesi partecipanti in via di sviluppo.
8. I Paesi donatori forniranno i propri contributi in cereali sotto forma di consegne rateali f.o.b.
9. I Paesi parti della presente convenzione potranno, per quanto concerne il loro contributo al programma di assistenza alimentare, specificare uno o piu' Paesi beneficiari.
10. I Paesi parti della presente convenzione potranno fornire il proprio contributo sia per il tramite di un'organizzazione internazionale che in modo bilaterale. Tuttavia, conformemente alla raccomandazione formulata al paragrafo 3 della risoluzione 2682 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, essi terranno debitamente conto dei vantaggi che si otterrebbero avviando una maggiore proporzione dell'assistenza alimentare mediante circuiti multilaterali e faranno quanto possibile per ricorrere al Programma alimentare mondiale.
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(1) In circostanze eccezionali, potra' essere accordata una dispensa non superiore al 10 per cento.
(2) L'accordo sulle vendite a credito puo' prevedere il pagamento di una frazione che vada sino al 15 per cento del capitale alla consegna della merce.
Convenzione - art. III
Articolo III
Comitato di assistenza alimentare
1. Verra' istituito un Comitato di assistenza alimentare che sara' composto dei Paesi elencati al paragrafo 2 dell'articolo II della presente convenzione. Il Comitato nominera' un presidente e un vice presidente.
2. Il Comitato potra', ove la situazione lo giustifichi, invitare i rappresentanti del Segretariato di altre organizzazioni internazionali cui possano partecipare solo i Governi che sono anche membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o suoi istituti specializzati a partecipare ai suoi lavori in qualita' di osservatori.
3. Il Comitato:
a) ricevera' regolarmente dai Paesi membri dei rapporti sulle somme, la composizione, le modalita' di distribuzione e le condizioni dei contributi all'assistenza alimentare che forniscono in base alla presente convenzione.
b) esaminera' continuamente gli acquisti di cereali finanziati mediante contributi in contanti, tenendo particolarmente conto dell'obbligo che figura al paragrafo 7 dell'articolo II e che riguarda gli acquisti di cereali effettuati nei Paesi in via di sviluppo partecipanti.
4. Il Comitato:
a) esaminera' il modo in cui gli obblighi sottoscritti in base al programma di assistenza alimentare sono stati adempiuti;
b) procedera' ad un regolare scambio di informazioni sul funzionamento delle disposizioni sull'assistenza alimentare adottate in base alla presente convenzione e in particolare, quando le informazioni corrispondenti saranno disponibili, sui suoi effetti sulla produzione alimentare dei Paesi beneficiari.
Il Comitato fara', se necessario, un rapporto.
5. Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo, il Comitato puo' ricevere delle informazioni dai Paesi beneficiari e consultare detti Paesi.
Convenzione - art. IV
Articolo IV
Disposizioni amministrative
Il Comitato di assistenza alimentare istituito conformemente alle disposizioni dell'articolo 3 si avvale dei servigi del segretariato del Consiglio internazionale del grano per l'esecuzione dei compiti amministrativi che puo' richiedere, in particolare, la produzione e la distribuzione della documentazione e dei rapporti.
Convenzione - art. V
Articolo V
Inadempimenti degli impegni e controversie
Nel caso di una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, o di mancato adempimento degli obblighi assunti in base alla detta convenzione, il Comitato di assistenza alimentare si riunisce per decidere le misure da adottare.
Convenzione - art. VI
Articolo VI
Firma
1. La presente convenzione sara' aperta, a Washington, dal 29 marzo 1971 al 3 maggio 1971 incluso, alla firma dei Governi dell'Argentina, dell'Australia, del Canada, degli Stati Uniti d'America, della Finlandia, del Giappone, della Svezia e della Svizzera, nonche' a quella della Comunita' economica europea e dei suoi Stati membri purche' essi firmino sia la presente convenzione che la convenzione sul commercio del grano del 1971.
2. La presente convenzione sara' del pari, alle stesse condizioni, aperta alla firma dei Paesi firmatari della convenzione sull'assistenza alimentare del 1967 che non sono elencati al paragrafo 1 del presente articolo, purche' il loro contributo sia almeno uguale a quello che essi avevano sottoscritto nella convenzione sull'assistenza alimentare del 1967.
Convenzione - art. VII
Articolo VII
Ratifica, accettazione o approvazione
La presente convenzione e' sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione di ciascuna delle parti firmatarie in conformita' delle proprie procedure costituzionali o istituzionali, purche' ciascuna di esse ratifichi, accetti o approvi anche la convenzione sul commercio del grano del 1971. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America non oltre il 17 giugno 1971, restando inteso che il Comitato di assistenza alimentare puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni firmatario che non abbia depositato, in tale data, il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.
Convenzione - art. VIII
Articolo VIII
Adesione
1. La presente convenzione e' aperta all'adesione della Comunita' economica europea e degli Stati membri, nonche' di ogni altro Governo di cui all'articolo VI, con la riserva che ciascuno di essi aderisca anche alla convenzione sul commercio del grano del 1971 e con la riserva inoltre, nel caso dei Governi di cui al paragrafo 2 dell'articolo VI, che il loro contributo sia almeno uguale a quello che essi avevano sottoscritto nella convenzione sull'assistenza alimentare del 1967. Gli strumenti di adesione di cui al presente paragrafo saranno depositati non oltre il 17 giugno 1971, restando inteso che il Comitato di assistenza alimentare puo' accordare una o piu' proroghe del termine ad ogni Governo che, in tale data, non abbia depositato il proprio strumento di adesione.
2. Il Comitato di assistenza alimentare puo' approvare l'adesione alla presente convenzione, in quanto donatore, del Governo di ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o dei suoi istituti specializzati alle condizioni che il Comitato di assistenza alimentare riterra' opportune.
3. Se un Governo che non sia menzionato all'articolo VI sollecita la propria adesione alla presente convenzione tra lo spirare del periodo fissato per la firma e l'entrata in vigore della presente convenzione, i firmatari della stessa possono approvare l'adesione alle condizioni che riterranno opportune. Una tale approvazione e tali condizioni avranno lo stesso valore in base alla presente convenzione, come se le relative decisioni fossero state prese dal Comitato di assistenza alimentare dopo l'entrata in vigore della presente convenzione.
4. L'adesione avviene mediante il deposito di uno strumento d'adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America.
Convenzione - art. IX
Articolo IX
Applicazione provvisoria
La Comunita' economica europea e i suoi Stati membri, nonche' ogni altro Governo dei Paesi di cui all'articolo 6, possono depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria della presente convenzione, con la riserva di depositare anche una dichiarazione di applicazione provvisoria della convenzione sul commercio del grano del 1971. Ogni altro Governo la cui domanda di adesione venga approvata puo' anche depositare presso il Governo degli Stati Uniti d'America una dichiarazione di applicazione provvisoria. La Comunita' economica europea e i suoi Stati membri, nonche' ogni Governo che depositi una tale dichiarazione, applicano provvisoriamente la presente convenzione e sono ritenuti provvisoriamente parti della convenzione stessa.
Convenzione - art. X
Articolo X
Entrata in vigore
1. La presente convenzione entra in vigore, per la Comunita' economica europea e i suoi Stati membri, nonche' per i Governi che avranno depositato degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, alle seguenti condizioni:
a) il 18 giugno 1971 per tutte le disposizioni diverse dall'articolo II;
b) il 1 luglio 1971 per l'articolo II;
con riserva che la Comunita' economica europea e i suoi Stati membri, nonche' tutti gli altri Governi di cui al paragrafo 1 dell'articolo VI, abbiano depositato tali strumenti o una dichiarazione di applicazione provvisoria entro il 17 giugno 1971 e che la convenzione sul commercio del grano del 1971 sia in vigore. La presente convenzione entra in vigore, per ogni altro Governo che depositi uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione successivamente all'entrata in vigore della convenzione, alla data di detto deposito.
2. Se la presente convenzione non entra in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, i Governi che, dal 18 giugno 1971, avranno depositato degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione oppure delle dichiarazioni di applicazione provvisoria, potranno decidere di comune accordo che essa entrera' in vigore tra i Governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione, di conclusione o di adesione, a condizione che la convenzione sul commercio del grano del 1971 sia accettata oppure potranno prendere tutte le altre misure che la situazione potra' richiedere.
Convenzione - art. XI
Articolo XI
Durata
La presente convenzione restera' in vigore per un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 2 della detta convenzione.
Convenzione - art. XII
Articolo XII
Notifiche da parte del Governo depositato
Il Governo degli Stati Uniti d'America, in qualita' di Governo depositario, notifichera' a tutte le parti firmatarie e aderenti ogni firma, ogni ratifica, ogni accettazione, ogni approvazione, ogni applicazione provvisoria della presente convenzione, nonche' ogni adesione ad essa.
Convenzione - art. XIII
Articolo XIII
Copia certificata conforme della convenzione definitiva
Il piu' presto possibile dopo la definitiva entrata in vigore della presente convenzione, il Governo depositario inviera' una copia certificata conforme della detta convenzione nelle lingue: inglese, spagnola, francese e russa al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, per la registrazione in conformita' dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. Ogni emendamento alla presente convenzione sara' altresi' comunicato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. XIV
Articolo XIV
Rapporti fra il preambolo e la convenzione
La presente convenzione comprende il preambolo dell'accordo internazionale sul grano del 1971.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi o dalle loro rispettive autorita', hanno firmato la presente convenzione alle date figuranti a fronte della loro firma.
I testi della presente convenzione nelle lingue inglese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede. Gli originali saranno depositati negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America, che ne trasmettera' copie certificate conformi a tutte le parti firmatarie ed aderenti.
(Seguono le firme).