071U1105
071U1105
Ratifica ed esecuzione dello scambio di note e dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado rispettivamente il 30 dicembre 1968 e il 16 aprile 1969. (LEGGE 06 dicembre 1971 n. 1105)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia:
Scambio di note per la proroga dell'accordo sulla pesca del 5 novembre 1965, effettuato a Belgrado il 30 dicembre 1968;
Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e scambi di note, concluso a Belgrado il 16 aprile 1969.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente alle clausole finali delle note e all'articolo 18 dell'accordo.
Art. 3
All'onere di lire 700 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilita', indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64 .
All'onere di lire 600 milioni relativo all'anno finanziario 1970 e a quello di lire 560 milioni relativo all'anno 1971, si provvede, rispettivamente, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1971.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. Data a Roma, addi' 6 dicembre 1971 SARAGAT COLOMBO - MORO - FERRARI-AGGRADI - GIOLITTI - ATTAGUILE Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Note verbale
Scambio di note tra l'Italia, e la Jugoslavia relativo alla pesca nelle acque jugoslave, effettuato a Belgrado il 30 dicembre 1968.
NOTA VERBALE
L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica federativa di Jugoslavia e, su istruzioni del proprio Governo, ha l'onore di confermare che tra il Segretariato di Stato per gli affari esteri e l'Ambasciata della Repubblica d'Italia e' stato raggiunto l'accordo su quanto segue:
I negoziati per la stipulazione del nuovo Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave dovranno avere inizio nel mese di febbraio del 1969; di conseguenza, l'Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato il 5 novembre 1965 a Belgrado con scadenza al 31 dicembre 1968 viene prorogato fino al 30 aprile 1969.
Durante il periodo di proroga le due Parti si atterranno a tutte le norme dell'Accordo ivi comprese le Lettere aggiunte 2, 3, 4 e 5, mentre il compenso per la durata del periodo di proroga verra' stabilito nell'eventuale futuro Accordo ovvero durante le prossime trattative nel mese di febbraio 1969.
L'Ambasciata d'Italia prega, il Segretariato di Stato per gli affari esteri di voler confermare di essere d'accordo sul presente testo dopo di che questa Nota e quella di risposta del Segretariato di Stato per gli affari esteri saranno considerate come un Accordo tra i due Governi, il quale entrera' in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti organi dei due Paesi. L'Accordo nel frattempo sara' provvisoriamente applicato a partire dal 1 gennaio 1969.
L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia i sensi della sua piu' alta considerazione.
Belgrado, 30 dicembre 1968
Al Segretariato di Stato per gli affari esteri della
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia
BELGRADO
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BROJ 446105
Drzavni sekretarijat za inostrane poslove Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije ima cast da potvrdi prijem Verbalne note Ambasade Republike Italije broj 6986 od 30 decembra 1968, godine sledeceg sadrzaja:
"L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e, su istruzioni del proprio Governo, ha l'onore di confermare che tra il Segretariato di Stato per gli affari esteri e l'Ambasciata della Repubblica d'Italia e' stato raggiunto l'accordo su quanto segue:
I negoziati per la stipulazione del nuovo Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave dovranno avere inizio nel mese di febbraio 1969; di conseguenza, l'Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato il 5 novembre 1965 a Belgrado con scadenza al 31 dicembre 1968 viene prorogato fino al 30 aprile 1969.
Durante il periodo di proroga le due Parti si atterranno a tutte le norme dell'Accordo ivi comprese le Lettere aggiunte 2, 3, 4 e 5, mentre il compenso per la durata del periodo di proroga verra' stabilito nell'eventuale futuro Accordo ovvero durante le prossime trattative nel mese di febbraio 1969.
L'Ambasciata d'Italia prega il Segretariato di Stato per gli affari esteri di voler confermare di essere d'accordo sul presente testo dopo di che questa Nota e quella di risposta del Segretariato di Stato per gli affari esteri saranno considerate come un Accordo tra i due Governi, il quale entrera' in vigore dopo l'approvazione da parte dei competenti origani dei due Paesi. L'Accordo nel frattempo sara' provvisoriamente applicato a partire dal 1 gennaio 1969.
L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia i sensi della sua piu' alta considerazione".
Drzavni sekretarijat za inostrane poslove, po nalogu svoje vlade, ima cast izvestiti da je saglasan sa napred iznetim.
Drzavni sekretarijat za inostrane poslove koristi i ovu priliku da Ambasadi Republike Italije ponovi izraze svog visokog postovanja.
Beograd, 30 decembra 1968, godine
Ambassadi Republike Italije - BEOGRAD
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(Traduzione)
NOTA VERBALE
Il Segretariato di Stato per gli affari esteri della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ha l'onore di confermare la ricezione della Nota verbale dell'Ambasciata d'Italia n. 6986 del 30 dicembre 1968 del seguente tenore:
... omissis ...
Il Segretariato di Stato per gli affari esteri ha l'onore di comunicare, su istruzioni del proprio Governo, di essere d'accordo su quanto precede.
Il Segretariato di Stato per gli affari esteri si avvale anche di questa occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua piu' alta considerazione.
Belgrado, 30 dicembre 1968
Art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA RELATIVO ALLA PESCA DA PARTE DEI PESCATORI ITALIANI NELLE ACQUE JUGOSLAVE
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato gia' cosi' felicemente stabiliti, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo attraverso i loro rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati:
Articolo 1
Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia permettera' alle navi da pesca italiane di pescare con reti a strascico nelle acque jugoslave:
a) nella regione dell'isola Dugi Otok: nella zona delimitata dal rilevamento 5° gradi del faro di Veli-rati e dal rilevamento 5° gradi del punto trigonometrico 149 (Murovnjak), a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa della isola suddetta verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche nn. II, III, IV e V allegate all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave stipulato a Belgrado il 5 novembre 1965 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e che sono parte integrante del presente Accordo:
A) Latit. - 44° 07' 12" N
Long. - 14° 46' 12" E
B) Latit. - 44° 03' 10" N
Long. - 14° 53' 12" E
C) Latit. - 43° 58' 24" N
Long. - 14° 58' 482 E
D) Latit. - 43° 53' 38" N
Long. - 15° 03' 06" E
E) Latit. - 43° 51' 00" N
Long. - 15° 07' 24" E
F) Latit. - 43° 46' 30" N
Long. - 15° 00' 00" E
G) Latit. - 43° 49' 08" N
Long. - 14° 55' 30" E
H) Latit. - 43° 53' 54" N
Long. - 14° 51' 12" E
I) Latit. - 43° 58' 40" N
Long. - 14° 45' 36" E
L) Latit. - 44° 02' 42" N
Long. - 14° 38' 36" E
b) nella regione delle isole Jabuka-Kamik: nella zona confinante ad Est con il meridiano che passa attraverso l'isola Kamik, a partire dall'inizio del terzo miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche rm. II, III, VI e VII allegate al citato Accordo del 5 novembre 1965 e che sono parte integrante del presente Accordo:
A) Latit. - 43° 10' 53" N
Long. - 15° 39' 10" E
B) Latit. - 43° 11' 18" N
Long. - 15° 43' 00" E
C) Latit. - 43° 03' 18" N
Long. - 15° 43' 00" E
D) Latit. - 42° 59' 18" N
Long. - 15° 43' 00" E
E) Latit. - 42° 51' 14" N
Long. - 15° 43' 00" E
F) Latit. - 42° 55' 52" N
Long. - 15° 31' 30" E
Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti:
0) Scoglio Karmik: Latit. - 43° 01' 18" N
Long. - 15° 43' 00" E
P) Isola Jabuka (centro): Latit. - 43° 05' 27" N
Long. - 15° 27' 42" E
c) nella regione delle isole Palagruza-Galijula: nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto; a Nord e a Sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea che congiunge le isole di Palagruza e Galijula. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche nn.
II, III, VII e VIII allegate al citato Accordo del 5 novembre 1965 e che sono parte integrante del presente Accordo:
A) Latit. - 42° 33' 17" N
Long. - 16° 18' 30" E
B) Latit. - 42° 32' 15" N
Long. - 16° 23' 45" E
C) Latit. - 42° 13' 52" N
Long. - 16° 11' 48" E
D) Latit. - 42° 12' 52" N
Long. - 16° 17' 03" E
E) Latit. - 42° 26' 30" N
Long. - 16° 16' 10" E
F) Latit. - 42° 25' 28" N
Long. - 16° 21' 24" E
G) Latit. - 42° 20' 45" N
Long. - 16° 14' 09" E
H) Latit. - 42° 19' 42" N
Long. - 16° 19' 24" E
Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti:
O) Capo estremo Ovest di Palagruza:
Latit. - 42° 23' 36" N
Long. - 16° 15' 09" E
P) Scoglio di Galijula:
Latit. - 42° 22' 36" N
Long. - 16° 20' 27" E
d) nella regione di Bar: nella zona delimitata dal rilevamento 26 gradi del capo Skocidjevojka e dal rilevamento 26 gradi del faro di punta Mendre, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa verso il mare aperto.
Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle carte nautiche numeri II, III, IX e X allegate al citato Accordo del 5 novembre 1965 e che sono parte integrante del presente Accordo:
A) Latit. - 42° 10' 24" N
Long. - 18° 52' 52" E
B) Latit. - 42° 00' 12" N
Long. - 19° 05' 18" E
C) Latit. - 41° 56' 57" N
Long. - 19° 05' 04" E
D) Latit. - 41° 54' 24" N
Long. - 19° 07' 25" E
E) Latit. - 41° 48' 02" N
Long. - 19° 03' 20" E
F) Latit. - 41° 52' 48" N
Long. - 18° 57' 18" E
G) Latit. - 41° 58' 00" N
Long. - 18° 55' 48" E
H) Latit. - 42° 04' 12" N
Long. - 18° 48' 38" E
Art. 2
Articolo 2
Durante il periodo di validita' del presente Accordo, le navi da pesca italiane potranno pescare:
a) nell'anno 1969 in un numero complessivo di 165 cosi' ripartite: nella zona dell'isola Dugi Otok n. 45; nella zona delle isole Jabuka Kamik n. 35; nella zona delle isole Palagruza Galijula n. 70; nella zona di Bar n. 15;
b) nell'anno 1970 in un numero complessivo di 150 cosi' ripartite: nella zona dell'isola Dugi Otok n. 40; nella zona delle isole Jabuka Kamik n. 30; nella zona delle isole Palagruza Galijula n. 65; nella zona di Bar n. 15;
c) nell'anno 1971 in un numero complessivo di 140 cosi' ripartite: nella zona dell'isola Dugi Otok n. 35; nella zona delle isole Jabuka Kamik n. 25; nella zona delle isole Palagruza Galijula n. 65; nella zona di Bar n. 15.
Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle zone indicate nel primo comma del presente articolo, dovranno avere motori di potenza non inferiore a 80 HPA e non superiore a 220 HPA.
In deroga a quanto precede, un numero massimo complessivo di 10 navi potranno avere motori di potenza fino ad un massimo di 250 HPA; le navi da pesca munite di autorizzazione speciale per la zona di Bar potranno avere motori di potenza fino ad un massimo di 350 HPA.
In ogni caso tutte le navi previste nel presente articolo non dovranno avere una stazza lorda superiore a 80 tonnellate.
Fermo restando il numero complessivo massimo di navi fissato ai sensi del primo comma del presente articolo per ciascun anno di applicazione del presente Accordo, il Governo italiano potra', in occasione dell'invio delle autorizzazioni speciali per l'apposizione del visto ai sensi dell'art. 5, aumentare di non oltre 10 unita' il numero massimo di navi fissato per la zona di Bar diminuendo in correlazione il numero delle navi autorizzate a pescare in una o piu' delle altre zone concesse.
Art. 3
Articolo 3
Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle zone previste dal presente Accordo potranno pescare, per il periodo della validita' del presente Accordo, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 dicembre.
Art. 4
Articolo 4
Le navi da pesca italiane saranno munite dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, rilasciata dal Ministero della marina mercantile italiano, Direzione generale della pesca marittima. Questa autorizzazione sara' redatta conformemente al modello I allegato al citato Accordo del 5 novembre 1965 e che e' parte integrante del presente Accordo.
La nave da pesca italiana puo' ottenere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nell'autorizzazione stessa, la cui durata, di regola, non sara' inferiore a 4 mesi. La validita' di tale autorizzazione in ogni caso cessa il giorno della scadenza della validita' del presente Accordo.
L'autorizzazione speciale sara' valida a partire dal giorno in cui le competenti Autorita' jugoslave avranno comunicato di aver dato il loro consenso mediante la apposizione del visto sull'autorizzazione speciale stessa.
Art. 5
Articolo 5
Il Governo della Repubblica italiana fara' pervenire al Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, per il consenso, le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste dal presente Accordo.
Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia restituira' al Governo della Repubblica italiana, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, le autorizzazioni speciali debitamente vistate. Entro il medesimo termine di 30 giorni esso indichera' anche le autorizzazioni cui non abbia ritenuto di dare il suo consenso e che potranno quindi essere sostituite.
Se il visto e' stato negato per il non gradimento del comandante della nave, da parte italiana potra' essere presentata altra autorizzazione speciale per la stessa nave, ma con un diverso comandante.
Nel caso che, nel corso della stagione di pesca, si verifichi la sostituzione del comandante di una nave munita dell'autorizzazione speciale per la pesca, il visto relativo a tale sostituzione verra' apposto sull'autorizzazione speciale a cura della Rappresentanza diplomatica jugoslava a Roma.
Art. 6
Articolo 6
Le navi da pesca italiane munite di permesso di pesca nelle zone previste dal presente Accordo hanno l'obbligo, durante la navigazione nel mare territoriale jugoslavo, oppure verso la zona concessa per la pesca e durante il ritorno verso il mare libero, ovvero durante l'esercizio della pesca nella zona concessa, di tenere esposti ben visibili i segnali e le luci in base alle quali si possa stabilire che si tratta di navi da pesca.
Oltre ai segnali ed alle luci previste dalle norme jugoslave intese a prevenire gli abbordi di mare, le navi di cui al precedente comma hanno anche l'obbligo di esporre i seguenti segnali e luci speciali:
a) di giorno: un pallone di colore nero avente 61 centimetri di diametro e la bandiera del codice dei segnali "intelligenza n. 1" in cima all'albero di mezzana o all'albero unico. La distanza tra il pallone ed il segnale di "intelligenza" non puo' essere inferiore ad 1 metro;
b) di notte: una luce di colore bianco al di sopra delle luci di, posizione bianca e verde, in cima all'albero di mezzana o all'albero unico, visibile da ogni lato ad una distanza di almeno 2 miglia nautiche.
Art. 7
Articolo 7
Le navi da pesca italiane non debbono avere a bordo altri attrezzi da pesca se non quelli che servono esclusivamente alla pesca con reti a strascico.
Art. 8
Articolo 8
Le navi da pesca italiane avranno i documenti di bordo e gli strumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, nonche' una copia del presente Accordo ed una copia della carta nautica in cui e' segnata la zona di pesca concessa nella quale ogni singola nave ha diritto di pescare.
Art. 9
Articolo 9
Le navi da pesca italiane si manterranno ad una distanza di mezzo miglio nautico dai segnali jugoslavi che indicano la posizione delle luci e delle reti da circuizione per la pesca del pesce pelagico e ad una distanza di almeno 500 metri dai segnali indicanti la posizione delle reti da posta, dei parangali e delle nasse nonche' dalle altre navi in esercizio di pesca a strascico.
Art. 10
Articolo 10
Le navi da pesca italiane avranno diritto, nei casi di estrema necessita' ("detresse"), di rifugiarsi nei porti seguenti: Soliscica, Rogoznica, Komiza, Velaluka e Bar.
In occasione dell'entrata in uno dei porti di cui al precedente comma ed in occasione dell'uscita da essi, i comandanti delle navi da pesca italiane dovranno presentarsi alle Autorita' competenti.
La nave da pesca italiana che si sia rifugiata in uno dei porti indicati al primo comma, abbandonera' il porto stesso immediatamente dopo la cessazione della causa per la quale e' stata costretta a rifugiarvisi.
Appena cessata la causa per la quale la nave si e' rifugiata nel porto, il comandante di essa ha l'obbligo di richiedere il rilascio del permesso di abbandonare il porto alle Autorita' competenti le quali decideranno in merito discrezionalmente. D'altra parte, qualora le Autorita' competenti ritengano che la causa per la quale si e' rifugiata sia cessata e chiedano che la nave abbandoni il porto, mentre per contro il capitano della nave italiana ritenga che la causa persista, il capitano stesso e' autorizzato a presentare per iscritto ed in lingua italiana le proprie osservazioni al riguardo.
Qualora le Autorita' competenti mantengano la propria decisione, la nave da pesca italiana ha l'obbligo di abbandonare le acque jugoslave oppure di entrare nella zona per la quale e' munita di permesso speciale di pesca.
Qualora piu' navi da pesca italiane si trovino contemporaneamente rifugiate in uno dei porti sopra menzionati, esse abbandoneranno contemporaneamente il porto, sempreche' siano in grado di riprendere la navigazione, e potranno separarsi soltanto dopo aver lasciato le acque territoriali jugoslave oppure dopo essere entrate nella zona per la quale sono munite di permesso speciale di pesca.
Art. 11
Articolo 11
Le navi da pesca italiane munite di permesso di pesca nelle zone previste dal presente Accordo hanno l'obbligo di tenere tutte le reti sottocoperta in locali sigillati a partire dal luogo di ingresso nel mare territoriale jugoslavo e fino al luogo di uscita dallo stesso ovvero dal luogo di ingresso nel mare territoriale jugoslavo e fino alla zona concessa per la pesca e viceversa verso il mare libero.
Le navi da pesca di cui al precedente comma che dispongono soltanto di un unico locale di stiva sottocoperta, hanno l'obbligo di avvolgere le reti in una tela cerata e metterle in un sacco alla cui bocca vi siano degli occhielli attraverso i quali si fara' passare una corda che sara' annodata sigillandone le estremita' con sigillo di ceralacca.
I comandanti delle navi da pesca contemplate nel primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di sigillare le reti da pesca e di sistemarle sottocoperta prima dell'ingresso nel mare territoriale jugoslavo; i sigilli potranno essere tolti e le reti riportate in coperta soltanto dopo che la nave abbia abbandonato il mare territoriale jugoslavo ovvero sia entrata nella zona di pesca.
Allorche' una nave da pesca sosti in un porto jugoslavo a norma del primo e secondo comma dell'articolo 10 del presente Accordo e dell'articolo 10 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, le Autorita' competenti potranno permettere, su richiesta del comandante, di riportare in coperta e di dissigillare le reti, ma soltanto nel caso che le reti stesse siano bagnate o umide, allo scopo di farle asciugare ovvero ventilare, oppure quando sia necessario eseguire delle riparazioni.
Prima che la nave da pesca lasci il porto jugoslavo le reti da pesca che siano state portate in coperta e dissigillate per essere asciugate o ventilate o riparate, dovranno essere nuovamente sigillate nei modi indicati ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo.
Art. 12
Articolo 12
Le competenti Autorita' jugoslave avranno sempre il diritto di visita delle navi da pesca italiane durante la loro permanenza nelle zone previste nel presente Accordo.
In caso di contestazione per stabilire se una nave da pesca italiana abbia pescato nelle zone previste dal presente Accordo oppure al di fuori di esse, faranno fede le contestazioni delle Autorita' jugoslave sulla base dei nomi e dei tracciati inseriti nelle carte nautiche indicate ai punti a), b), c), d), dell'articolo 1 del presente Accordo.
In caso di cattura di nave da pesca italiana, il comandante della nave jugoslava compilera' sul luogo del fermo il verbale di cattura su modulo a stampa redatte in una delle lingue jugoslave ed in italiano. Il comandante della nave jugoslava indichera' nel verbale, oltre alle ragioni della cattura, la posizione in cui la nave e' stata catturata e, se la nave stava fuggendo, egli indichera' anche la posizione in cui la nave pescava, l'ora della cattura, lo stato del mare, la direzione del vento, le condizioni di visibilita', come pure se la nave catturata era munita dei documenti e istrumenti previsti dall'articolo 8 del presente Accordo.
Il comandante della nave italiana deve firmare il verbale di cattura e, in quanto non sia d'accordo su qualcuno dei fatti indicati nel verbale, puo' apporre le sue osservazioni sul verbale stesso, in lingua italiana.
Il comandante della nave jugoslava consegnera' al comandante della nave italiana catturata una copia conforme del verbale con le eventuali osservazioni, non appena sara' compilato il verbale stesso.
Art. 13
Articolo 13
Le navi da pesca italiane si atterranno in tutto alle disposizioni del presente Accordo ed alle leggi della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.
Art. 14
Articolo 14
Nel caso che la nave da pesca italiana non si attenga alle leggi della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia o alle disposizioni del presente Accordo, nel periodo in cui si trovi nelle acque jugoslave, ricadra' in pieno sotto le norme della legislazione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.
In caso di recidiva, le competenti Autorita' jugoslave, in aggiunta alle sanzioni previste dalla legislazione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, potranno pronunciare anche la decadenza del diritto di pesca acquisito per mezzo della autorizzazione speciale.
In tale caso il Governo della Repubblica italiana potra' sostituire la detta autorizzazione con un'altra equivalente per altra nave da pesca.
Le Autorita' jugoslave comunicheranno in ogni caso il piu' presto possibile alle competenti Autorita' italiane sia l'avvenuta cattura di navi da pesca italiane sia le sanzioni inflitte a carico delle navi da pesca italiane, dei comandanti o degli altri membri dell'equipaggio.
Art. 15
Articolo 15
In considerazione della sovrapposizione delle acque territoriali dei due Stati contraenti nel Golfo di Trieste, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, esclusivamente ai sensi del presente Accordo e per il tempo della sua durata, di destinare per lo sfruttamento da parte dei pescatori dei due Paesi, la zona centrale del golfo stesso, nella quale le acque territoriali dei due Paesi prevalentemente si sovrappongono. Detta zona e' delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti:
A) Latit. - 45° 35' 42" N
Long. - 13° 23' 25" E
B) Latit. - 45° 40' 20" N
Long. - 13° 35' 17" E
C) Latit. - 45° 37' 16" N
Long. - 13° 37' 50" E
D) Latit. - 45° 32' 37" N
Long. - 13° 26' 03" E
La rappresentazione grafica di questa zona e' precisata nelle carte nautiche nn. II, III, XI e XII allegate all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave stipulato a Belgrado il 5 novembre 1965 tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia e che sono parte integrante del presente Accordo.
Art. 16
Articolo 16
In caso di grave violazione del presente Accordo compiuta da una delle Parti contraenti, l'altra Parte potra' denunciarlo con un mese di preavviso.
Art. 17
Articolo 17
Come compenso per l'esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, conformemente all'articolo 1 del presente Accordo, il Governo della Repubblica italiana versera' al Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia una somma complessiva di lire italiane un miliardo e 600 milioni cosi' ripartita:
Lit. 440 milioni per l'anno 1969;
Lit. 600 milioni per l'anno 1970;
Lit. 560 milioni per l'anno 1971.
La somma relativa all'anno 1969 verra' pagata in una unica rata entro il 15 luglio dello stesso anno, mentre le somme relative agli anni 1970 e 1971 verranno pagate in due rate uguali di cui la prima entro il 15 gennaio e la seconda entro il 15 luglio di ciascun anno.
Il Governo della Repubblica italiana versera' le suddette somme nei termini suindicati sul conto della Banca nazionale di Jugoslavia "conto estero in lire multilaterali" presso la Banca d'Italia - Roma in favore del Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.
Art. 18
Articolo 18
Il presente Accordo verra' sottoposto a ratifica in conformita' delle legislazioni delle due Parti contraenti; esso entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avra' luogo a Roma, e restera' in vigore fino al 31 dicembre 1971.
FATTO a Belgrado, il 16 aprile 1969 in due originali in lingua italiana e serbo-croata facenti ugualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana
FRAGNITO
Per il Governo
della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia
PERISIC
Accordo-Lettere
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LETTERA N. 1
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
Belgrado, 16 aprile 1969
Signor Presidente,
in relazione all'articolo 17 dell'Accordo relativo alla pesca da
parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporLe che le disposizioni dell'Accordo stesso, qualora non fosse ancora ultimata la procedura di ratifica da parte dei due Paesi, vengano provvisoriamente applicate dal 1 maggio 1969.
Con riferimento allo Scambio di Note intervenuto a Belgrado il 30 dicembre 1968 con il quale e' stata prorogata fino al 30 aprile 1969 la validita' dell'Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato il 5 novembre 1965 a Belgrado con scadenza al 31 dicembre 1968, ho l'onore di confermarLe che per il suddetto periodo di proroga verra' versata entro il 15 luglio 1969 la somma di lire 260 milioni come compenso per l'esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani.
La somma di cui sopra verra' versata conformemente a quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 17 dell'Accordo firmato in data odierna.
La prego di confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Il Presidente
della Delegazione italiana FRAGNITO
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LETTERA N. 1
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Belgrado, 16 aprile 1969
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna
del seguente tenore:
"In relazione all'articolo 17 dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporLe che le disposizioni dell'Accordo stesso, qualora non fosse ancora ultimata la procedura di ratifica da parte dei due Paesi, vengano provvisoriamente applicate dal 1 maggio 1969.
Con riferimento allo Scambio di Note intervenuto a Belgrado il 30 dicembre 1968 con il quale e' stata prorogata fino al 30 aprile 1969 la validita' dell'Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave firmato il 5 novembre 1965 a Belgrado con scadenza al 31 dicembre 1968, ho l'onore di confermarLe che per il suddetto periodo di proroga verra' versata entro il 15 luglio 1969 la somma di lire 260 milioni come compenso per l'esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani.
La somma di cui sopra Verra' versata conformemente a quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 17 dell'Accordo firmato in data odierna.
La prego di confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede".
Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo e' d'accordo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Il Presidente
della Delegazione Jugoslava PERISIC
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LETTERA N. 2
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Belgrado, 16 aprile 1969
Signor Presidente,
con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che l'intesa relativa all'aumento di potenza dei motori fino ad un massimo di 350 HPA nella zona di Bar, di cui al terzo comma dell'articolo 2 del predetto Accordo, si riferisce ai motori installati su pescherecci italiani del tipo attualmente in uso con i quali si esercita la pesca con reti a strascico.
La prego di confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Il Presidente
della Delegazione Jugoslava PERISIC
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LETTERA N. 2
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
Belgrado, 16 aprile 1969
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna
del seguente tenore:
"Con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che l'intesa relativa all'aumento di potenza dei motori fino ad un massimo di 350 HPA nella zona di Bar, di cui al terzo comma dell'articolo 2 del predetto Accordo, si riferisce ai motori installati su pescherecci italiani del tipo attualmente in uso con i quali si esercita la pesca con reti a strascico.
La prego di confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede".
Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo e' d'accordo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Il Presidente
della Delegazione italiana FRAGNITO
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LETTERA N. 3
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Belgrado, 16 aprile 1969
Signor Presidente,
ho l'onore di comunicarLe che il comma primo dell'articolo 10
dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, non esclude l'applicazione dell'articolo 10 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, per quanto riguarda il rifugio nelle acque marittime interne a causa di forza maggiore o di pericolo sul mare.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Il Presidente
della Delegazione Jugoslava PERISIC
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LETTERA N. 3
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
Belgrado, 16 aprile 1969
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna
del seguente tenore:
"Ho l'onore di comunicarLe che il comma primo, dell'articolo 10 dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, non esclude l'applicazione dell'articolo 10 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, per quanto riguarda il rifugio nelle acque marittime interne a causa di forza maggiore o di pericolo sul mare".
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Il Presidente
della Delegazione italiana FRAGNITO
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LETTERA N. 4
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Belgrado, 16 aprile 1969
Signor Presidente,
con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che le maglie del sacco delle reti a strascico non dovranno essere inferiori alla misura di 20 millimetri e che quelle della sopravveste delle reti stesse non dovranno essere inferiori a 40 millimetri misurate allo stato bagnato da nodo a nodo lungo uno dei lati del quadrato.
La prego di confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Il Presidente
della Delegazione Jugoslava PERISIC
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LETTERA N. 4
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
Belgrado, 16 aprile 1969
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna
del seguente tenore:
"Con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che le maglie del sacco delle reti a strascico non dovranno essere inferiori alla misura di 20 millimetri e che quelle della sopravveste delle reti stesse non dovranno essere inferiori a 40 millimetri misurate allo stato bagnato da nodo a nodo lungo uno dei lati del quadrato.
La prego di confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede".
Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo e' d'accordo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Il Presidente
della Delegazione italiana FRAGNITO
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LETTERA N. 5
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
Belgrado, 16 aprile 1969
Signor Presidente,
con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei
pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporle che in caso di cambiamento del proprietario o dell'armatore di una nave da pesca italiana munita dell'autorizzazione speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del predetto Accordo, che si verifichi nel corso della validita' della autorizzazione stessa, tale autorizzazione rimarra' ugualmente valida per quella determinata nave.
La parte italiana in questo caso, tramite la propria Rappresentanza diplomatica a Belgrado, notifichera' al Segretariato di Stato per gli affari esteri il predetto cambiamento entro 30 giorni dal giorno in cui il cambiamento stesso ha avuto luogo.
La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Il Presidente
della Delegazione italiana FRAGNITO
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LETTERA N. 5
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Belgrado, 16 aprile 1969
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna
del seguente tenore:
"Con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporLe che in caso di cambiamento del proprietario o dell'armatore di una nave da pesca italiana munita dell'autorizzazione speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del predetto Accordo, che si verifichi nel corso della validita' della autorizzazione stessa, tale autorizzazione rimarra' ugualmente valida per quella determinata nave.
La parte italiana in questo caso, tramite la propria Rappresentanza diplomatica a Belgrado, notifichera' al Segretariato di Stato per gli affari esteri il predetto cambiamento entro 30 giorni dal giorno in cui il cambiamento stesso ha avuto luogo.
La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede".
Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo e' d'accordo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Il Presidente
della Delegazione Jugoslava PERISIC
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LETTERA N. 6
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
Belgrado, 16 aprile 1969
Signor Presidente,
nel corso delle conversazioni che hanno condotto alla conclusione
dell'Accordo firmato in data odierna, e' stato constatato, sia da parte italiana che da parte jugoslava, un vivo interesse per l'intensificazione della collaborazione scientifica e tecnica tra i due Paesi nel settore della pesca con particolare riguardo alla tutela del patrimonio ittico dell'Adriatico.
In relazione a quanto precede e avendo presenti le possibilita' offerte dall'Accordo di cooperazione economica industriale e tecnica nonche' dall'Accordo di cooperazione scientifica, attualmente in vigore, i due Governi hanno espresso l'auspicio che anche nel settore della pesca possa svilupparsi fra i due Paesi ogni possibile collaborazione nelle forme e nei modi che saranno ritenuti piu' utili dalle categorie interessate.
La prego di volermi confermare il Suo accordo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Il Presidente
della Delegazione italiana FRAGNITO
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LETTERA N. 6
IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
Belgrado, 16 aprile 1969
Signor Presidente,
ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna
del seguente tenore:
"Nel corso delle conversazioni che hanno condotto alla conclusione dell'Accordo firmato in data odierna, e' stato constatato, sia da parte italiana che da parte jugoslava, un vivo interesse per l'intensificazione della collaborazione scientifica e tecnica tra i due Paesi nel settore della pesca con particolare riguardo alla tutela del patrimonio ittico dell'Adriatico.
In relazione a quanto precede e avendo presenti le possibilita' offerte dall'Accordo di cooperazione economica, industriale e tecnica nonche' dall'Accordo di cooperazione scientifica, attualmente in vigore, i due Governi hanno espresso l'auspicio che anche nel settore della pesca possa svilupparsi fra i due Paesi ogni possibile collaborazione nelle forme e nei modi che saranno ritenuti piu' utili dalle categorie interessate.
La prego di volermi confermare il Suo accordo su quanto precede".
Ho l'onore di confermarLe il mio accordo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia piu' alta considerazione.
Il Presidente
della Delegazione Jugoslava PERISIC
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
MORO