Monitoring Gesetzessammlung

068U0489

IT - Leggi di Ratifica

068U0489

Ratifica ed esecuzione del Terzo Accordo internazionale sullo stagno adottato a New York il 14 aprile 1965. (LEGGE 18 marzo 1968 n. 489)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Terzo Accordo internazionale sullo stagno, adottato a New York il 14 aprile 1965.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XXIV dell'Accordo stesso.

Art. 3

All'onere derivante dall'esecuzione della presente legge, valutato in annue lire 3.500.000, si fara' fronte, per il semestre 10 luglio-31 dicembre 1966, con corrispondente aliquota del gettito conseguente all'applicazione del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21 , concernente l'importazione di banane fresche, e per l'anno finanziario 1967 mediante riduzione del tondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 marzo 1968 SARAGAT MORO - FANFANI - PRETI - COLOMBO - ANDREOTTI - TOLLOY Visto, il Guardasigilli: REALE

Allegato

Terzo Accordo internazionale sullo stagno
Parte di provvedimento in formato grafico
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht