074U0615
074U0615
Ratifica ed esecuzione dell'accordo, nella forma dello scambio di note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973. (LEGGE 10 ottobre 1974 n. 615)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo, nella forma dello scambio di note, tra il Governo italiano ed il Governo somalo relativo alla definizione delle richieste presentate fuori termine per la liquidazione degli indennizzi dei danni causati ai residenti in Somalia dalla occupazione militare britannica, concluso a Mogadiscio il 21 marzo 1973.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' della clausola finale delle note stesse.
Art. 3
All'onere di lire 875 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 ottobre 1974 LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
Scambio di note
AMBASCIATA D'ITALIA
Mogadiscio, 21 marzo 1973
Dr. Omar ARTEH GHALIB
Segretario di Stato del Ministero degli affari esteri della
Repubblica democratica somala - MOGADISCIO.
Signor Segretario di Stato,
ho l'onore di riferirmi alle conversazioni ed alla corrispondenza intercorsa tra l'ambasciata d'Italia ed il Governo della Repubblica somala in merito alla definizione delle richieste presentate dopo il 23 febbraio 1959 per la liquidazione degli indennizzi per danni causati alle popolazioni residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica dal 28 febbraio 1941 al 31 marzo 1950.
Premesso che, per quanto riguarda la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b), dell'allegato A dell'accordo italo-britannico di Londra del 20 marzo 1950, per la presentazione delle relative domande era stato fissato un termine di novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del regolamento di esecuzione del citato accordo nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia;
tenuto conto che tale regolamento fu pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell'AFIS in data 15 novembre 1958 e che i novanta giorni prescritti vennero a scadere il 23 febbraio 1959, per cui la speciale commissione per l'accertamento degli indennizzi, costituita dal l'ex AFIS e che ha continuato ad operare in seno all'ambasciata d'Italia a Mogadiscio, non ha potuto dal punto di vista giuridico esaminare le istanze prodotte dopo i 23 febbraio 1959;
in considerazione dei particolari rapporti di amicizia e di
cooperazione che esistono fra la Somalia l'Italia, il Governo italiano, tenendo conto delle raccomandazioni fatte dal Governo somalo in favore dei presentatori delle cennate istanze presentate fuori termine ed allo scopo di soddisfare definitivamente le predette raccomandazioni, e' venuto nella determinazione di mettere a disposizione del Governo somalo la somma di 875 (ottocentosettantacinque) milioni di lire affinche' le competenti autorita' somale provvedano direttamente ad adottare i provvedimenti da esse ritenuti piu' opportuni in merito alla suddetta questione.
Il Governo italiano si impegna a versare al Governo somalo, che ne rilascera' ricevuta liberatoria, la suddetta somma di 875 milioni di lire italiane (convertibili in scellini somali) in un'unica soluzione e per il tramite dell'ambasciata d'Italia a Mogadiscio, dopo l'entrata in vigore del presente scambio di note.
Unitamente a tale consegna, l'ambasciata d'Italia a Mogadiscio
rimettera' al Governo somalo tutti gli atti relativi alle suddette pratiche di richieste di indennizzo presentate fuori termine, ed il Governo somalo rilascera' contemporaneamente al Governo italiano regolare ricevuta liberatoria dei suddetti atti, nonche' una formale dichiarazione che sollevi il Governo italiano medesimo da ogni o qualsiasi ulteriore responsabilita' o richiesta da parte degli interessati.
Il Governo somalo si impegna a dare, all'atto delle suddette
consegne, la massima pubblicita' alle presenti clausole mediante ripetute comunicazioni attraverso la stampa e la radio somale nonche' avvisi agli albi dei distretti e delle regioni.
Qualora il Governo somalo concordi con quanto sopra, ho l'onore di proporre che la presente nota e la risposta del medesimo tenore di Vostra Eccellenza vengano considerate come costituenti un accordo fra i nostri due Governi, che entrera' in vigore il decimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
Mi e' gradita l'occasione, signor Segretario di Stato, per
rinnovarle l'espressione della mia piu' alta considerazione.
L'ambasciatore d'italia
Giulio TERRUZZI
--------
DEMOCRATIC SOMALI/REPUBLIC
Ministry of foreign affairs
Mogadiscio, 21 marzo 1973
Sua Eccellenza Giulio TERRUZZI
Ambasciatore d'Italia - MOGADISCIO.
Signor ambasciatore,
ho l'onore di segnare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza in data odierna del seguente tenore:
"Ho l'onore di riferirmi alle conversazioni ed alla corrispondenza intercorsa tra l'ambasciata d'Italia ed i il Governo somalo in merito alla definizione delle richieste presentate dopo il 23 febbraio 1959 per la liquidazione degli indennizzi per danni causati alle popolazioni residenti in Somalia dall'occupazione militare britannica dal 28 febbraio 1941 al 31 marzo 1950.
Premesso che, per quanto riguarda la liquidazione ed il pagamento degli indennizzi previsti dal paragrafo 2, lettera b) dell'allegato A dell'accordo italo-britannico di Londra del 20 marzo 1950, per la presentazione delle relative domande era stato fissato un termine di novanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del Regolamento di esecuzione del citato accordo nel Bollettino Ufficiale dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia;
tenuto conto che tale regolamento fu pubblicato nel Bollettino
Ufficiale dell'AFIS in data 25 novembre 1958 e che i novanta giorni prescritti vennero a scadere il 23 febbraio 1959, per cui la speciale commissione per l'accertamento degli indennizzi, costituita dall'ex AFIS e che ha continuato ad operare in seno all'ambasciata d'Italia a Mogadiscio, non ha potuto dal punto di vista giuridico esaminare le istanze prodotte dopo il 23 febbraio 1959;
in considerazione dei particolari rapporti di amicizia e di
cooperazione che esistono fra la Somalia e l'Italia, il Governo italiano, tenendo conto delle raccomandazioni fatte dal Governo somalo in favore dei presentatori delle cennate istanze presentate fuori termine ed allo scopo di soddisfare definitivamente le predette raccomandazioni, e' venuto nella determinazione di mettere a disposizione del Governo somalo la somma di 875 (ottocentosettantacinque) milioni di Lire affinche' le competenti autorita' somale provvedano direttamente ad adottare i provvedimenti da esse ritenuti piu' opportuni in merito alla suddetta questione.
Il Governo italiano si impegna a versare al Governo somalo, che ne rilascera' ricevuta liberatoria, la suddetta somma di 875 milioni di lire italiane (convertibili in scellini somali) in un'unica soluzione e per il tramite dell'ambasciata d'Italia a Mogadiscio, dopo l'entrata in vigore del presente scambio di note.
Unitamente a tale consegna, l'ambasciata d'Italia a Mogadiscio
rimettera' al Governo somalo tutti gli atti relativi alle suddette pratiche di richiesta d'indennizzo presentate fuori termine, ed il Governo somalo rilascera' contemporaneamente al Governo italiano regolare ricevuta liberatoria dei suddetti atti, nonche' una formale dichiarazione che sollevi il Governo italiano medesimo da ogni o qualsiasi ulteriore responsabilita' o richiesta da parte degli interessati.
Il Governo somalo si impegna a dare, all'atto delle suddette
consegne, la massima pubblicita' alle presenti clausole mediante ripetute comunicazioni attraverso la stampa e la radio somale nonche' avvisi agli albi dei distretti e delle regioni.
Qualora il Governo somalo concordi con quanto sopra, ho l'onore di proporre che la presente nota e la risposta del medesimo tenore di Vostra Eccellenza vengano considerate come costituenti un accordo fra i nostri due Governi, che entrera' in vigore il decimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica".
Al riguardo ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il
Governo somalo concorda su tutto quanto precede.
Mi e' gradita l'occasione, signor ambasciatore, per rinnovarle
l'espressione della mia piu' alta considerazione.
Il Segretario di Stato
Omar ARTEH GHALIB
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO