097G0379
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Ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo status delle missioni e rappresentanze di Stati terzi presso l'Organizzazione del trattato Nord Atlantico, fatto a Bruxelles il 14 settembre 1994. (LEGGE 02 ottobre 1997 n. 349)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo sullo status delle missioni e rappresentanze di Stati terzi presso l'Organizzazione del trattato Nord Atlantico, fatto a Bruxelles il 14 settembre 1994.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3 dell'accordo stesso.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 ottobre 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO SULLO STATO DELLE MISSIONI E DEI RAPPRESENTANTI DI
STATI TERZI PRESSO L'ORGANIZZAZIONE DEL
TRATTATO DELL'ATLANTICO DEL NORD
IN CONSIDERAZIONE della dichiarazione di pace e di cooperazione rilasciata dai Capi di Stato e di Governo che avevano partecipato alla riunione del Consiglio dell'Atlantico del Nord a Roma il 7 e l'8 novembre 1991, richiedente l'istituzione di un Consiglio di Cooperazione dell'Atlantico del Nord, e della dichiarazione del Consiglio di Cooperazione dell'Atlantico del Nord sul dialogo, il partenariato e la cooperazione del 20 dicembre 1991;
DATO l'invito ad un partenariato per la pace, emanato e firmato dai Capi di Stato e di Governo degli Stati membri dell'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord alla riunione del Consiglio dell'Atlantico del Nord a Bruxelles il 10 gennaio 1994;
RICONOSCENDO l'esigenza di determinare lo status delle Missioni e dei Rappresentanti degli Stati terzi presso l'Organizzazione;
CONSIDERANDO che lo scopo delle immunita' e dei privilegi di cui nel presente Accordo non e' di avvantaggiare i singoli, ma di garantire l'esercizio efficiente delle loro funzioni connesse all'Organizzazione;
Le parti al presente Accordo hanno convenuto quanto segue:
ATICOLO 1
Ai fini del presente Accordo:
Il termine "Organizzazione" significa:
L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord;
L'espressione "Stato Membro" significa:
Uno Stato parte al Trattato dell'Atlantico del Nord fatto a Washington il 4 aprile 1949;
L'espressione "Stato Terzo" significa:
Uno Stato che non e' parte al Trattato dell'Atlantico del Nord fatto a Washington il 4 aprile 1949, ma che ha accettato l'invito al partenariato per la pace ed ha sottoscritto il documento - quadro di partenariato per la pace, e' uno Stato Membro del Consiglio di Cooperazione dell'Atlantico del Nord; il termine di cui sopra indica anche qualunque altro Stato invitato dal Consiglio dell'Atlantico del Nord ad insediare una Missione presso l'Organizzazione.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2
(a) Lo Stato Membro nel cui territorio l'Organizzazione ha sede, concedera' alle missioni degli Stati terzi presso l'Organizzazione ed ai membri del loro personale, le immunita' ed i privilegi concessi alle missioni diplomatiche ed al loro personale;
(b) Inoltre, lo Stato membro nel cui territorio l'Organizzazione ha sede, concedera' le consuete immunita' e privilegi ai rappresentanti di Stati terzi in missione temporanea, non previsti dal paragrafo (a) del presente articolo, per tutto il tempo in cui essi si trovano sul suo territorio a titolo di rappresentanza di Stati terzi in relazione ai lavori dell'Organizzazione.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3
(a) Il presente Accordo sara' aperto alla firma degli Stati Membri e sara' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio, che notifichera' tutti gli Stati firmatari del deposito di tale strumento;
(b) Non appena due o piu' Stati firmatari, ivi compreso lo Stato membro nel cui territorio l'Organizzazione ha la sua sede abbiano depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, il presente accordo entrera' in vigore nei confronti di tali Stati. Esso entrera' in vigore per ogni altro Stato firmatario alla data di deposito del suo strumento.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4
(a) Il presente accordo potra' essere denunciato da qualunque Stato contraente dandone preavviso per iscritto al governo del Regno del Belgio, il quale notifichera' tutti gli altri Stati firmatari di tale notifica;
(b) La denuncia avra' effetto un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del Governo del Regno del Belgio.
In fede di che i sottoscritti, debitamente abilitati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo, le cui versioni inglese e francese fanno ugualmente fede.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 1994.