Monitoring Gesetzessammlung

092G0086

IT - Leggi di Ratifica

092G0086

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990. (LEGGE 05 febbraio 1992 n. 101)

Premessa

Entrata in vigore della legge: 18-2-1992 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del protocollo stesso.

Art. 3

1. La somma complessiva di lire 250 miliardi prevista dall'articolo 1 del protocollo e' ripartita, in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1991 e di lire 60 miliardi annui dal 1992 al 1994, come segue:
a) 40 miliardi di lire per l'anno 1991 e 30 miliardi di lire annue dal 1992 al 1994 da corrispondersi al Governo maltese in due rate semestrali anticipate scadenti il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno;
b) 17,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per contributi a fondo perduto;
c) 12,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per crediti finanziari rimborsabili in lire italiane, in rate semestrali, in diciotto anni, di cui cinque di grazia, al tasso di interesse del 2,50 per cento annuo.
2. Le somme stanziate e non impegnate o non erogate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate o erogate negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purche' riferibili a programmi e progetti concordati fra le parti entro il 31 dicembre 1994.
3. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), per complessivi 120 miliardi di lire saranno erogate e rimborsate, anche in deroga all' articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 , e successive modifiche ed integrazioni, nonche' all'articolo 3 del decreto-legge 1' ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377 , tramite gli istituti di credito speciali designati dal Ministero del tesoro.
4. Con convenzioni, da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed istituti di credito speciale, saranno regolati i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 3.
5. Tutte le attivita' e le passivita', esistenti al 31 dicembre 1990, della gestione delle disponibilita' finanziarie di cui all' articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 agosto 1988, n. 384 , recante ratifica ed esecuzione del protocollo italo-maltese, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986, confluiscono nella gestione di cui al comma 3.
Note all' art. 3 :
- L' art. 8 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' cosi' formulato:
"Art. 8. - 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , modificato dall' art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ove non siano gia' titolari di conti presso la tesoreria dello Stato e le cui entrate, escluse le partite di giro, superano 1 miliardo di lire, limite che potra' essere adeguato con decreto del Ministro del tesoro, sono tenuti ad attivare contabilita' speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilita' delle gestioni medesime.
2. Le gestioni fuori bilancio sono tenute anche all'adozione di un preventivo di cassa. Alle predette gestioni si applicano le disposizioni di cui all' art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , quale risulta modificato dall' art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , secondo un prospetto da predisporre da parte del Ministero stesso.
4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non e' stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppresi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e successive modificazioni".
- Il testo dell' art. 3 del D.L. n. 307/1991 (Modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonche' alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il termine di cui all' art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 , e' differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1992.
2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attivita' di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4 , 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409 , sono differite al 28 febbraio 1992".
- Si riproduce il testo dell' art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 384/1988 , recante ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986:
"1. La spesa di lire 180 miliardi complessivi prevista dall'art. 1 del protocollo e' ripartita, in ragione di lire 78 miliardi per l'anno 1987 e di lire 34 miliardi annui dall'anno 1988 al 1990, come segue:
a) (omissis);
b) contributi a fondo perduto per un importo di lire 22 miliardi per l'anno 1987 e di lire 10 miliardi annui dal 1988 al 1990;
c) crediti finanziari per un importo di lire 17 miliardi per l'anno 1987 e di lire 7 miliardi annui dal 1988 al 1990, da erogarsi in dollari USA, rimborsabili in diciotto anni, di cui cinque di grazia, con un tasso di interesse del 2,50 per cento".

Art. 4

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1991 e in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali" e, quanto a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Protocollo - art. 1

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA FINANZIARIA, ECONOMICA E TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E MALTA.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
e
IL GOVERNO DI MALTA,
animati dal desiderio di intensificare i loro rapporti amichevoli e di cooperare allo sviluppo reciproco ed alla sicurezza della loro regione, anche per quanto attiene alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti che comporta costi sociali ed economici sempre piu' elevati, hanno concordato quanto segue:
Articolo 1
Il Governo della Repubblica italiana, nell'intento di assicurare un contributo diretto alla crescita dell'economia maltese, si impegna a fornire al Governo di Malta, per il periodo 1991-1994, assistenza finanziaria per un ammontare globale massimo fino a 250 miliardi di lire italiane, per lo sviluppo economico e sociale, tecnico e culturale di Malta.
A valere sull'anzidetta cifra:
a) 130 miliardi di lire italiane saranno destinati all'acquisto di beni e prodotti primari italiani, secondo una lista da concordarsi annualmente;
b) i restanti 120 miliardi di lire italiane saranno destinati al finanziamento di programmi e progetti di sviluppo individuati di comune accordo a norma del successivo articolo 3.
Nell'attuazione del presente protocollo, i due Governi si impegnano inoltre a promuovere gli investimenti italiani a Malta, favorendo i contatti e gli scambi di visite tra operatori industriali ed associazioni di categoria anche per stimolare la costituzione di imprese miste italo-maltesi nel settore produttivo dell'economia dell'Isola.
A tal fine, i due Governi si impegnano altresi' ad utilizzare gli strumenti normativi esistenti per incoraggiare e sostenere gli investimenti di capitali italiani a Malta in settori produttivi scelti di comune accordo, con particolare riguardo alla creazione di occupazione.

Protocollo - art. 2

Articolo 2
I fondi di cui al comma a) del precedente articolo 1 verranno messi a disposizione della Parte maltese per un ammontare di 40 miliardi di lire italiane per il 1991 e di 30 miliardi di lire italiane annui dal 1992 al 1994, da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Il Governo maltese si impegna a trasmettere, annualmente, al Governo italiano una relazione circa l'effettivo utilizzo delle somme erogate, specificando i beni e prodotti primari di origine italiana acquistati in Italia, di cui alla lista concordata, ed il loro valore.

Protocollo - art. 3

Articolo 3
I fondi di cui al comma b) del precedente articolo 1 saranno destinati al finanziamento di programmi e progetti individuati dai Governi dei due Paesi e saranno ripartiti come segue:
a) contributi a fondo perduto per un importo di 17,5 miliardi di lire annui, per ognuno degli anni di riferimento del presente protocollo;
b) crediti finanziari agevolati per un importo di 12,5 miliardi di lire annui, per ognuno degli anni di riferimento del presente protocollo, rimborsabili in lire italiane, in rate semestrali in 18 (diciotto) anni di cui 5 (cinque) di grazia al tasso del 2,50% annuo;
c) aiuto diretto al bilancio maltese per un'aliquota non superiore al 25% dei fondi di cui al precedente comma a), quale contributo alle spese locali per opere e lavori sostenuti da Parte maltese per gli stessi programmi e progetti individuati.
I fondi di cui ai commi a) e b) del presente articolo, ad esclusione di quelli di cui al comma c), saranno destinati all'acquisto di beni e servizi italiani e potranno essere utilizzati sia per effettuare i pagamenti contrattuali alle imprese italiane sia per rimborsare i pagamenti contrattuali gia' effettuati dagli acquirenti maltesi con fondi propri.
La Parte maltese sottoporra' alla Parte italiana per le vie diplomatiche i programmi e progetti di sviluppo da finanziare, corredati dalla documentazione tecnica ed economica destinata a permettere una soddisfacente valutazione delle soluzioni tecniche prescelte, dei costi e del loro impatto sulla realta' economica maltese, tenendo conto del reciproco interesse ad estendere la collaborazione, oltre che a programmi e progetti infrastrutturali, anche a programmi e progetti direttamente produttivi, da realizzarsi anche con apporti di capitali di rischio italiani e sotto forma di joint-venture.
La Parte italiana procedera' alla loro valutazione, prima di concordare con la Parte maltese, in un apposito verbale, la lista definitiva dei programmi e progetti ammessi al finanziamento, la scelta degli strumenti finanziari e l'ammontare dei singoli finanziamenti.
Una decisione in proposito sara' presa, d'accordo tra i due Paesi, entro due mesi dalla presentazione dei progetti stessi.

Protocollo - art. 4

Articolo 4
Le somme stanziate per programmi e progetti di cui all'articolo 1, comma b), non utilizzate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate negli anni successivi, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purche' riferibili a programmi e progetti concordati tra le Parti entro il 31 dicembre 1994.

Protocollo - art. 5

Articolo 5
Oltre all'assistenza di cui ai precedenti articoli, e nell'intento di sostenere lo sforzo del Governo maltese nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l'Italia cedera' gratuitamente a Malta il materiale specificato nell'allegato al presente protocollo.
Il Governo maltese si impegna ad utilizzare il predetto materiale per gli scopi di cui al presente articolo, nel contesto della cooperazione tra i due Paesi nello specifico settore.
Ove il Governo maltese dovesse dismettere il materiale in questione, esso verra' retrocesso al Governo italiano.

Protocollo - art. 6

Articolo 6
Il presente protocollo entrera' in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificate l'avvenuto perfezionamento delle proce- dure di ratifica.
Esso potra' applicarsi anche a progetti approvati e iniziati nel corso del precedente protocollo o a progetti la cui priorita' sia stata gia' concordata tra le Parti e la cui esecuzione abbia avuto
inizio dopo il 1' gennaio 1991.
Fatto a Roma il 5 novembre 1990, in due originali,
nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente
fede.
Per il Governo della Per il Governo di Malta
Repubblica italiana
Firma Firma
Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato

ALLEGATO relativo alle specifiche del materiale di cui all'art. 5 del presente protocollo
Unita' navali:
- guardacoste litoraneo "G.L. 316";
- guardacoste litoraneo "G.L. 324";
- guardacoste litoraneo "G.L. 326".
Elicotteri:
- elicottero NH 500 M - MM. 80848 Volpe 49
- elicottero NH 500 M - MM. 80854 Volpe 55
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