012G0143
012G0143
Trattato (LEGGE 23 luglio 2012 n. 116)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 29/07/2012 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012.
Art. 2
Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 48 del Trattato stesso.
Art. 3
Copertura finanziaria 1. Per l'attuazione del Trattato di cui all'articolo 1, e' autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del capitale per la partecipazione del Meccanismo europeo di stabilita', mediante i versamenti stabiliti dagli articoli 9 e 41 del Trattato medesimo. In relazione al versamento delle quote della contribuzione, a decorrere dall'anno 2012 sono autorizzate emissioni di titoli di Stato a medio-lungo termine, le cui caratteristiche sono stabilite con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, destinando a tale scopo tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse. Tali importi non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e nel livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. I proventi derivanti dalla partecipazione al Meccanismo europeo di stabilita' di cui all'articolo 23 del Trattato sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Qualora non sia possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti alla sottoscrizione del capitale di cui al comma 1 nei termini stabiliti, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze puo' essere autorizzato il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, e' effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento.
Art. 4
Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 luglio 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Severino
Art. 1
ALLEGATO
Parte di provvedimento in formato grafico
TRATTATO
CHE ISTITUISCE IL MECCANISMO EUROPEO DI STABILITA'
TRA IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA E LA REPUBBLICA DI FINLANDIA
LE PARTI CONTRAENTI, il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e la Repubblica di Finlandia (nel prosieguo, "gli Stati membri della zona euro" o "i membri del MES"),
DETERMINATE a garantire la stabilita' finanziaria della zona euro,
RAMMENTANDO le conclusioni del Consiglio europeo del 25 marzo 2011 relative all'istituzione di un meccanismo europeo di stabilita',
CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:
(1) Il 17 dicembre 2010 il Consiglio europeo ha concordato sulla
necessita' per gli Stati membri della zona euro di istituire un
meccanismo permanente di stabilita'. Il presente meccanismo europeo
di stabilita' (MES) assumera' il compito attualmente svolto dal
Fondo europeo di' stabilita' finanziaria (FESF) e dal meccanismo
europeo di stabilizzazione finanziaria (EFSM) di fornire, laddove necessario, l'assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro.
(2) Il 25 marzo 2011 il Consiglio europeo ha adottato la decisione 2011/199/UE che modifica l' articolo 136 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea relativamente a un meccanismo di stabilita' per gli Stati membri la cui moneta e' l'euro1 ; a tal
fine e' stato aggiunto il seguente paragrafo all'articolo 136: "Gli
Stati membri la cui moneta e' l'euro possono istituire un
meccanismo di stabilita' da attivare ove indispensabile per
salvaguardare la stabilita' dell'intera zona euro. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sara' soggetta a una rigorosa condizionalita'.".
(3) Nell'ottica di migliorare l'efficacia dell'assistenza
finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario, in data 21 luglio 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati membri
la cui moneta e' l'euro hanno convenuto di "accrescere la flessibilita' [del MES] legata a un'adeguata condizionalita'".
(4) Il rigoroso rispetto del quadro dell'Unione europea, della
sorveglianza macroeconomica integrata, con particolare riguardo al patto di stabilita' e crescita, del quadro per gli squilibri
macroeconomici e delle regole di governance economica dell'Unione europea, dovrebbe costituire la prima linea di difesa alle crisi di
fiducia che possano compromettere la stabilita' della zona euro.
(5) Il 9 dicembre 2011 i capi di Stato o di governo degli Stati
Membri la cui moneta e' l'euro hanno deciso di procedere verso
un'unione economica piu' forte, compresi un nuovo patto di bilancio
e un rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche da attuare attraverso un accordo internazionale, il trattato sulla
stabilita', sul coordinamento e sulla governance nell'unione
economica e monetaria ("TSCG"). Il TSCG aiutera' a sviluppare un
coordinamento piu' stretto all'interno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana e robusta gestione delle finanze
pubbliche affrontando quindi una delle principali fonti di
instabilita' finanziaria. Il presente trattato e il TSCG sono
complementari nel promuovere la responsabilita' e la solidarieta' di bilancio all'interno dell'Unione economica e monetaria. Viene
riconosciuto e accettato che la concessione dell'assistenza
finanziaria nell'ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sara' subordinata, a decorrere dal 1° marzo 2013, alla ratifica del TSCG da parte del membro MES interessato e, previa scadenza del periodo di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del TSCG, al rispetto dei requisiti di cui al suddetto articolo.
(6) Considerate le forti interrelazioni all'interno della zona
euro, gravi minacce alla stabilita' finanziaria degli Stati membri la cui moneta e' l'euro possono mettere a rischio la stabilita'
finanziaria della zona euro nel suo complesso. Il MES puo' pertanto
fornire un sostegno alla stabilita' sulla base di condizioni
rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria
scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilita'
finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati
membri. Il volume della capacita' massima iniziale di finanziamento
erogabile dal MES e' fissato a 500 000 milioni di EUR, incluso il sostegno in essere alla stabilita' del FESF. L'adeguatezza del
volume della capacita' massima consolidata di finanziamento
erogabile dal MES e dal FESF sara', tuttavia, oggetto di nuova
valutazione prima dell'entrata in vigore del presente trattato. Se del caso, esso sara' aumentato dal consiglio dei governatori del
MES, a norma dell'articolo 10, previa entrata in vigore del presente trattato.
(7) Tutti gli Stati membri della zona euro diventeranno membri del MES. Per effetto dell'adesione alla zona euro, lo Stato membro
dell'Unione europea dovrebbe diventare membro del MES con gli stessi diritti e obblighi delle parti contraenti.
(8) Il MES cooperera' strettamente con il Fondo monetario
internazionale (FMI) nel fornire un sostegno alla stabilita'. La
partecipazione attiva del FMI sara' prevista sia a livello tecnico che finanziario. Lo Stato membro della zona euro che richiedera'
l'assistenza finanziaria dal MES rivolgera', ove possibile, richiesta analoga al FMI.
(9) Gli Stati membri dell'Unione europea la cui moneta non e'
l'euro ("Stati membri non facenti parte della zona euro") che
partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di
sostegno alla stabilita' prevista a favore di Stati membri della
zona euro, saranno invitati a partecipare, in qualita' di
osservatori, alle riunioni del MES in cui saranno discussi tale
sostegno alla stabilita' e la relativa sorveglianza. Essi avranno accesso a tutte le informazioni in tempo utile e saranno opportunamente consultati.
(10) Il 20 giugno 2011 i rappresentanti dei governi degli Stati
membri dell'Unione europea hanno autorizzato le parti contraenti
del presente trattato a chiedere alla Commissione europea e alla
Banca centrale europea (BCE) di svolgere i compiti previsti dal presente trattato.
(11) Nella dichiarazione del 28 novembre 2010 l'Eurogruppo ha
affermato che, al fine di tutelare la liquidita' dei mercati,
saranno inserite nelle modalita' e nelle condizioni di emissione di
tutte le nuove obbligazioni emesse dagli Stati della zona euro
clausole d'azione collettiva ("CACs") identiche e in formato
standard. Come richiesto dal Consiglio europeo del 25 marzo 2011, il regime giuridico che disciplina l'inserimento delle CACs nei
titoli di Stato della zona euro e' stato definito dal comitato economico e finanziario.
(12) In linea con la prassi del FMI, in casi eccezionali si prende in considerazione una forma adeguata e proporzionata di
partecipazione del settore privato nei casi in cui il sostegno alla
stabilita' sia fornito in base a condizioni sotto forma di un programma di aggiustamento macroeconomico.
(13) Parimenti al FMI, il MES fornira' un sostegno alla stabilita' ai membri del MES il cui regolare accesso al finanziamento sul
mercato risulti o rischi di essere compromesso. Su queste basi i
capi di Stato o di governo hanno concordato che i prestiti del MES fruiranno dello status di creditore privilegiato in modo analogo a quelli del FMI, pur accettando che lo status di creditore
privilegiato del FMI prevalga su quello del MES. Tale status
produrra' i suoi effetti a decorrere dall'entrata in vigore del
presente trattato. Nel caso di un'assistenza finanziaria del MES
sotto forma di prestiti del MES derivante da un programma europeo di assistenza finanziaria in essere al momento della firma del
presente trattato, il MES fruira' della stessa priorita' di tutti gli altri prestiti e di tutte le altre obbligazioni del membro del MES beneficiario dell'assistenza, ad eccezione dei prestiti FMI.
(14) Gli Stati membri della zona euro sosterranno l'equivalenza tra
lo status di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale di concerto con il MES.
(15) Le condizioni per la concessione dei prestiti MES imposte agli
Stati membri soggetti ad un programma di aggiustamento
macroeconomico, incluse quelle di cui all'articolo 40 del presente trattato, comprendono i costi operativi e di finanziamento del MES e dovrebbero essere conformi alle condizioni per la concessione di cui agli accordi in materia di assistenza finanziaria firmati fra il FESF, l'Irlanda e la Banca centrale d'Irlanda, da un lato, e il FESF, la Repubblica portoghese e la Banca del Portogallo, dall'altro.
(16) Conformemente all' articolo 273 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( TFUE ), la Corte di giustizia dell'Unione
europea e' competente a conoscere di qualsiasi controversia tra le parti contraenti o tra queste e il MES in connessione con l'interpretazione e l'applicazione del presente trattato.
(17) La sorveglianza post-programma sara' effettuata dalla
Commissione europea e dal Consiglio dell'Unione europea nel quadro stabilito dagli articoli 121 e 136 del TFUE ,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
Istituzione e membri
1. Con il presente trattato le parti contraenti istituiscono tra
loro un'istituzione finanziaria internazionale denominata il "meccanismo europeo di stabilita'" ("MES").
2. Le parti contraenti sono i membri del MES.
--------
1 GU L 91 del 6.4.2011, pag. 1.
Art. 2
ARTICOLO 2
Nuovi membri
1. L'adesione al MES e' aperta agli altri Stati membri dell'Unione europea a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Consiglio dell'Unione europea, adottata ai sensi dell' articolo 140, paragrafo 2, del TFUE , che abolisce la loro deroga di adottare l'euro.
2. Ai sensi dell'articolo 44, l'ammissione al MES di nuovi membri avviene con le stesse modalita' e condizioni applicate ai membri gia' effettivi.
3. Il nuovo membro che aderisce al MES dopo la sua istituzione ricevera' quote del MES in cambio del proprio apporto di capitale, calcolato conformemente al modello di contribuzione di cui all'articolo 11.
Art. 3
ARTICOLO 3
Obiettivo
L'obiettivo del MES e' quello di mobilizzare risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilita', secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che gia' si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilita' finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri. A questo scopo e' conferito al MES il potere di raccogliere fondi con l'emissione di strumenti finanziari o la conclusione di intese o accordi finanziari o di altro tipo con i propri membri, istituzioni finanziarie o terzi.
Art. 4
ARTICOLO 4
Struttura e regole di voto
1. Il MES e' dotato di un consiglio dei governatori e di un consiglio di amministrazione, nonche' di un direttore generale e dell'altro personale ritenuto necessario.
2. Le decisioni del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione sono adottate di comune accordo, a maggioranza qualificata o a maggioranza semplice, conformemente alle disposizioni del presente trattato. Per tutte le decisioni e' necessaria la presenza di un quorum di due terzi dei membri aventi diritto di voto che rappresentino almeno i due terzi dei diritti di voto.
3. L'adozione di una decisione di comune accordo richiede l'unanimita' dei membri partecipanti alla votazione. Le astensioni non ostano all'adozione di una decisione di comune accordo.
4. In deroga al paragrafo 3, una procedura di votazione d'urgenza e' utilizzata nei casi in cui la Commissione e la BCE concludono che la mancata adozione di una decisione urgente circa la concessione o l'attuazione di un'assistenza finanziaria di cui agli articoli da 13 a 18 minaccerebbe la sostenibilita' economica e finanziaria della zona euro. L'adozione di una decisione di comune accordo tra il consiglio dei governatori di cui all'articolo 5, paragrafo 6, lettere e) e f), e il consiglio di amministrazione nel quadro di detta procedura d'urgenza richiede una maggioranza qualificata dell'85% dei voti espressi.
Nei casi in cui si fa ricorso alla procedura d'urgenza di cui al primo comma, viene effettuato un trasferimento dal fondo di riserva e/o dal capitale versato ad un fondo per la riserva di emergenza, al fine di costituire una riserva destinata a coprire i rischi derivanti dal sostegno finanziario concesso secondo detta procedura d'urgenza.
Il consiglio dei governatori puo' decidere di cancellare il fondo per la riserva di emergenza e ritrasferire il suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato.
5. L'adozione di una decisione a maggioranza qualificata richiede l'80% dei voti espressi.
6. L'adozione di una decisione a maggioranza semplice richiede la maggioranza dei voti espressi.
7. Il numero dei diritti di voto di ciascun membro del MES, esercitati dalla persona da esso designata o dal rappresentante di quest'ultimo in seno al consiglio dei governatori o al consiglio di amministrazione, e' pari al numero di quote assegnate a tale membro a valere sul totale di capitale versato del MES conformemente all'allegato II.
8. In caso di mancato pagamento, da parte di un membro del MES, di una qualsiasi parte dell'importo da esso dovuto a titolo degli obblighi contratti in relazione a quote da versare o a richiami di capitale ai sensi degli articoli 8, 9 e 10, o in relazione al rimborso dell'assistenza finanziaria concessa ai sensi dell'articolo 16 o 17, detto membro del MES non potra' esercitare i propri diritti di voto per l'intera durata di tale inadempienza. Le soglie di voto sono ricalcolate di conseguenza.
Art. 5
ARTICOLO 5
Consiglio dei governatori
1. Ogni membro del MES nomina un governatore e un governatore supplente. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento. Il governatore e' un membro del governo di detto membro del MES responsabile delle finanze. Il governatore supplente e' pienamente abilitato ad agire a nome del governatore in caso di assenza di quest'ultimo.
2. Il consiglio dei governatori decide o di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo di cui al protocollo (n. 14) sull'Eurogruppo allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE oppure elegge fra i suoi membri un presidente e un vicepresidente per una durata di due anni. Il presidente e il vicepresidente possono essere rieletti. Una nuova elezione e' organizzata senza ritardo se il titolare non esercita piu' la funzione necessaria per la nomina a governatore.
3. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari e il presidente della BCE, nonche' il presidente dell'Eurogruppo (se non e' il presidente o un governatore), possono partecipare alle riunioni del consiglio dei governatori in qualita' di osservatori.
4. Anche i rappresentanti di Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di sostegno alla stabilita' prestata a Stati membri della zona euro sono invitati a partecipare, in qualita' di osservatori, alle riunioni del consiglio dei governatori in cui saranno discusse tale sostegno alla stabilita' e la relativa sorveglianza.
5. Il consiglio dei governatori puo' invitare altre persone a partecipare a determinate riunioni in qualita' di osservatori, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni quali il FMI.
6. Il consiglio dei governatori adotta decisioni di comune accordo in merito a quanto segue:
a) la cancellazione del fondo per la riserva di emergenza e il reintegro del suo contenuto al fondo di riserva e/o al capitale versato, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;
b) l'emissione di nuove quote a condizioni diverse da quelle emesse alla pari ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2;
c) la richiesta di capitale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1;
d) le modifiche dello stock del capitale versato al fine di adeguare il volume della capacita' massima di finanziamento del MES ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1;
e) la valutazione dell'opportunita' di possibili incrementi del modello di sottoscrizione del capitale della BCE ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, e le modifiche da apportare all'allegato I ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6;
f) la concessione del sostegno alla stabilita' da parte del MES, incluse la politica economica, le condizioni enunciate nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 13, paragrafo 3, e la definizione della scelta degli strumenti nonche' delle modalita' finanziarie e delle condizioni, ai sensi degli articoli da 12 a 18;
g) il mandato alla Commissione europea per negoziare, di concerto con la BCE, le condizioni di politica economica cui e' subordinata ogni operazione di assistenza finanziaria, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3;
h) la modifica della politica e delle linee direttrici per la fissazione dei tassi di interesse dovuti per l'assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 20;
i) la modifica dell'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria utilizzabili da parte del MES ai sensi dell'articolo 19;
j) la determinazione delle modalita' per il trasferimento dei sostegni concessi dal FESF al MES ai sensi dell'articolo 40;
k) l'approvazione delle domande di adesione al MES presentate da nuovi membri ai sensi dell'articolo 44;
l) gli adeguamenti del presente trattato quale conseguenza derivante dall'adesione di nuovi membri, comprese le modifiche alla ripartizione del capitale tra i membri del MES ed il calcolo di detta ripartizione quale conseguenza derivante dall'adesione di un nuovo membro al MES, ai sensi dell'articolo 44; e
m) la delega al consiglio di amministrazione di compiti elencati nel presente articolo.
7. Il consiglio dei governatori adotta a maggioranza qualificata le decisioni che seguono:
a) fissa le modalita' tecniche dettagliate per l'adesione di un nuovo membro al MES ai sensi dell'articolo 44;
b) decide di essere presieduto dal presidente dell'Eurogruppo o elegge, a maggioranza qualificata, il presidente e il vicepresidente del consiglio dei governatori ai sensi del paragrafo 2;
c) redige lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione (ivi incluso il diritto di istituire comitati e organi ausiliari) ai sensi del paragrafo 9;
d) compila l'elenco delle attivita' incompatibili con le funzioni di amministratore o amministratore supplente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 8;
e) nomina il direttore generale e fissa la data di cessazione del suo mandato ai sensi dell'articolo 7;
f) determina altri fondi ai sensi dell'articolo 24;
g) assume decisioni sulle azioni da adottarsi per recuperare l'importo dovuto da un membro del MES ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3;
h) approva il rendiconto annuale del MES ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1;
i) nomina i membri del collegio dei revisori ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1;
j) approva la nomina dei revisori esterni ai sensi dell'articolo 29;
k) revoca l'immunita' del presidente del consiglio dei governatori, di un governatore, di un governatore supplente, di un amministratore, di un amministratore supplente o del direttore generale ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2;
l) stabilisce il regime fiscale applicabile al personale del MES ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 5;
m) decide su eventuali controversie ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2; e
n) qualsiasi altra decisione necessaria non espressamente contemplata dal presente trattato.
8. Il presidente convoca e presiede le riunioni del consiglio dei governatori. Il vicepresidente presiede tali riunioni nei casi in cui il presidente non puo' parteciparvi.
9. Il consiglio dei governatori adotta il proprio regolamento interno e lo statuto del MES.
Art. 6
ARTICOLO 6
Consiglio di amministrazione
1. Ogni governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente tra persone dotate di elevata competenza in campo economico e finanziario. Tali nomine sono revocabili in qualsiasi momento.
L'amministratore supplente e' pienamente abilitato ad agire a nome dell'amministratore in caso di assenza di quest'ultimo.
2. Il membro della Commissione europea responsabile degli affari economici e monetari ed il presidente della BCE possono nominare ciascuno un osservatore.
3. I rappresentanti degli Stati membri non facenti parte della zona euro che partecipano su base ad hoc, a fianco del MES, a un'operazione di assistenza finanziaria prestata a Stati membri della zona euro sono altresi' invitati a partecipare, in qualita' di osservatori, alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui saranno discusse tale assistenza finanziaria e la relativa sorveglianza.
4. Il consiglio dei governatori puo' invitare altre persone, compresi i rappresentanti di istituzioni o organizzazioni, a partecipare a determinate riunioni in qualita' di osservatori.
5. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza qualificata, salvo altrimenti disposto nel presente trattato. Le decisioni da assumere sulla base delle competenze delegate dal consiglio dei governatori sono adottate secondo le relative regole di voto di cui all'articolo 5, paragrafi 6 e 7.
6. Fatte salve le competenze del consiglio dei governatori definite all'articolo 5, il consiglio di amministrazione assicura che il MES sia gestito in conformita' al presente trattato ed allo statuto del MES adottato dal consiglio dei governatori. Esso adotta le decisioni disposte dal presente trattato o ad esso delegate dal consiglio dei governatori.
7. Qualsiasi vacanza in seno al consiglio di amministrazione e' immediatamente coperta ai sensi del paragrafo 1.
8. Il consiglio dei governatori stabilisce quali attivita' sono incompatibili con le funzioni di amministratore o di amministratore supplente, lo statuto del MES e il regolamento interno del consiglio di amministrazione.
Art. 7
ARTICOLO 7
Direttore generale
1. Il direttore generale e' nominato dal consiglio dei governatori fra i candidati aventi la nazionalita' di un membro del MES, dotati di esperienza internazionale pertinente e di elevato livello di competenza in campo economico e finanziario. Nel corso del suo mandato il direttore generale non puo' esercitare la funzione di governatore o amministratore, ne' di governatore supplente o amministratore supplente.
2. Il mandato del direttore generale e' di cinque anni ed e' rinnovabile una volta. Il direttore generale decade comunque dalle sue funzioni qualora lo decida il consiglio dei governatori.
3. Il direttore generale presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e partecipa alle riunioni del consiglio dei governatori.
4. Il direttore generale e' il capo del personale del MES. Egli e' responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale in conformita' allo statuto del personale adottato dal consiglio di amministrazione.
5. Il direttore generale e' il rappresentante legale del MES e ne gestisce gli affari correnti sotto la direzione del consiglio di amministrazione.
Art. 8
ARTICOLO 8
Stock di capitale autorizzato
1. Lo stock di capitale autorizzato del MES ammonta a 700 000 milioni di EUR. Esso e' suddiviso in sette milioni di quote, ciascuna del valore nominale pari a 100 000 EUR, sottoscrivibili in conformita' al modello di contribuzione iniziale di cui all'articolo 11 e calcolato nell'allegato I.
2. Lo stock di capitale autorizzato e' composto da quote versate e quote richiamabili. Il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate ammonta a 80 000 milioni di EUR. Le quote di capitale autorizzato inizialmente sottoscritte sono emesse alla pari.
Le altre quote sono emesse alla pari, salvo se in particolari circostanze il consiglio dei governatori decida di emetterle a differenti condizioni.
3. Le quote di capitale autorizzato non sono in alcun modo gravate da oneri, pegni ed ipoteche e non sono trasferibili, fatta eccezione per i trasferimenti conseguenti alla rimodulazione del modello di contribuzione di cui all'articolo 11 in misura necessaria a garantire che la ripartizione delle quote corrisponda al modello modificato.
4. 1 membri del MES si impegnano irrevocabilmente e incondizionatamente a versare la propria quota di capitale autorizzato in conformita' al modello di contribuzione di cui all'allegato I. Essi provvedono in tempo utile al versamento delle quote di capitale richiamato secondo le modalita' stabilite nel presente trattato.
5. La responsabilita' di ciascun membro del MES e' in ogni caso limitata alla sua quota di capitale autorizzato al prezzo di emissione determinato. Nessun membro del MES puo' essere considerato responsabile, in virtu' della sua appartenenza al MES, degli obblighi da questi contratti. L'obbligo di un membro del MES di contribuire al capitale autorizzato in conformita' al presente trattato non decade allorquando detto membro divenga beneficiario oppure riceva assistenza finanziaria dal MES.
Art. 9
ARTICOLO 9
Richiesta di capitale
1. Il consiglio dei governatori puo' richiedere il versamento in qualsiasi momento del capitale autorizzato non versato e fissare un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
2. Il consiglio di amministrazione puo' richiedere il versamento del capitale autorizzato non versato mediante una decisione adottata a maggioranza semplice volta a ripristinare il livello del capitale versato ove quest'ultimo, per effetto dell'assorbimento di perdite, sia sceso al di sotto del livello stabilito all'articolo 8, paragrafo 2, da modificarsi da parte del consiglio dei governatori secondo la procedura di cui all'articolo 10, che determina un congruo termine per il relativo pagamento da parte dei membri del MES.
3. Il direttore generale richiede in tempo utile il capitale autorizzato non versato se questo e' necessario ad evitare che il MES risulti inadempiente rispetto ai previsti obblighi di pagamento, o di altro tipo, nei confronti dei propri creditori. Il direttore generale informa il consiglio di amministrazione e il consiglio dei governatori di tali richieste. Allorquando sia rilevata un'eventuale carenza di fondi nelle disponibilita' del MES, il direttore generale effettua tale(i) richieste(i) di capitale quanto prima possibile al fine di garantire che il MES disponga di fondi sufficienti per onorare la totalita' dei pagamenti dovuti ai creditori alla scadenza prevista. I membri del MES si impegnano incondizionatamente e irrevocabilmente a versare il capitale richiesto dal direttore generale ai sensi del presente paragrafo entro sette giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalita' particolareggiate applicabili alle richieste di capitale ai sensi del presente articolo.
Art. 10
ARTICOLO 10
Adeguamenti del capitale autorizzato
1. Il consiglio dei governatori riesamina periodicamente e, almeno ogni cinque anni, la capacita' massima erogabile e l'adeguatezza del capitale autorizzato del MES. Esso puo' decidere di adeguare il capitale autorizzato e di modificare di conseguenza l'articolo 8 e l'allegato II. Tale decisione entra in vigore dopo che i membri del MES hanno notificato al depositario l'avvenuto completamento delle procedure nazionali applicabili. Le nuove quote sono assegnate ai membri del MES in conformita' al modello di contribuzione di cui all'articolo 11 e all'allegato I.
2. Il consiglio di amministrazione adotta le condizioni e le modalita' particolareggiate applicabili agli adeguamenti del capitale effettuati ai sensi del paragrafo 1.
3. Nel caso in cui uno Stato membro dell'Unione europea diventi un nuovo membro del MES, il capitale autorizzato del MES e' automaticamente aumentato moltiplicando gli importi pro quota vigenti in detto momento per il rapporto, nell'ambito del modello di contribuzione aggiornato di cui all'articolo 11, e la ponderazione assegnata al nuovo membro del MES e quella assegnata ai membri del MES esistenti.
Art. 11
ARTICOLO 11
Modello di contribuzione
1. Per effetto di quanto previsto dai paragrafi 2 e 3, il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES e' basato sul modello di sottoscrizione del capitale della BCE da parte delle banche centrali nazionali dei membri del MES ai sensi dell'articolo 29 del protocollo (n.4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (lo "statuto del SEBC") allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE.
2. Il modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES e' specificato nell'allegato I.
3. Il modello di contribuzione iniziale per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES e' adeguato:
a) quando uno Stato membro dell'Unione europea aderisce come nuovo membro del MES, con conseguente aumento automatico del capitale autorizzato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 3, o
b) alla scadenza del dodicesimo anno quale termine per la correzione temporanea applicabile a un membro del MES ai sensi dell'articolo 42.
4. Il consiglio dei governatori puo' decidere di tener conto di eventuali aggiornamenti del modello di sottoscrizione del capitale della BCE di cui al paragrafo 1 quando il modello di contribuzione e' aggiornato ai sensi del paragrafo 3 o quando interviene una modifica del capitale autorizzato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 1.
5. In caso di modifica del modello di contribuzione per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, i membri del MES trasferiscono fra di loro il capitale autorizzato nella misura necessaria ad assicurare che la sua distribuzione corrisponda al modello modificato.
6. L'allegato I e' modificato su decisione del consiglio dei governatori a seguito di ogni modifica di cui al presente articolo.
7. Il consiglio di amministrazione adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Art. 12
ARTICOLO 12
Principi
1. Ove indispensabile per salvaguardare la stabilita' finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri, il MES puo' fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilita', sulla base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto. Tali condizioni possono spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto costante di condizioni di ammissibilita' predefinite.
2. Fatto salvo l'articolo 19, il sostegno alla stabilita' del MES puo' essere concesso per mezzo degli strumenti di cui agli articoli da 14 a 18.
3. A partire dal 1° gennaio 2013 sono incluse in tutti i titoli di Stato della zona euro di nuova emissione e con scadenza superiore ad un anno clausole d'azione collettiva in un modo che garantisca che il loro impatto giuridico sia identico.
Art. 13
ARTICOLO 13
Procedura per la concessione del sostegno alla stabilita'
1. Un membro del MES puo' presentare domanda di sostegno alla stabilita' al presidente del consiglio dei governatori. Tale domanda menziona lo strumento finanziario o gli strumenti finanziari da considerare. Una volta ricevuta la domanda, il presidente del consiglio dei governatori assegna alla Commissione europea, di concerto con la BCE, i seguenti compiti:
a) valutare l'esistenza di un rischio per la stabilita' finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri, a meno che la BCE non abbia gia' presentato un'analisi a norma dell'articolo 18, paragrafo 2;
b) valutare la sostenibilita' del debito pubblico. Se opportuno e possibile, tale valutazione dovra' essere effettuata insieme al FMI;
c) valutare le esigenze finanziarie effettive o potenziali del membro del MES interessato.
2. Sulla base della domanda del membro del MES e della valutazione di cui al paragrafo 1, il consiglio dei governatori puo' decidere di concedere, in linea di principio, il sostegno alla stabilita' al membro del MES interessato sotto forma di un dispositivo di assistenza finanziaria.
3. Se e' adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio dei governatori affida alla Commissione europea - di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme all'FMI - il compito di negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d'intesa che precisi le condizioni contenute nel dispositivo di assistenza finanziaria. Il contenuto del protocollo d'intesa riflette la gravita' delle carenze da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto. Il direttore generale del MES prepara nel contempo una proposta di accordo su un dispositivo di assistenza finanziaria contenente le modalita' finanziarie e le condizioni e la scelta degli strumenti, che dovra' essere adottata dal consiglio dei governatori.
Il protocollo d'intesa e' pienamente conforme alle misure di coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE , in particolare a qualsiasi atto legislativo dell'Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni indirizzate al membro del MES interessato.
4. La Commissione europea firma il protocollo d'intesa in nome e per conto del MES, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3 e approvazione del consiglio dei governatori.
5. Il consiglio di amministrazione approva l'accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che definisce gli aspetti finanziari del sostegno alla stabilita' da fornire e, se del caso, le modalita' di corresponsione della prima rata dell'assistenza stessa.
6. Il MES istituisce un idoneo sistema di avviso per garantire il tempestivo rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES nell'ambito del sostegno alla stabilita'.
7. La Commissione europea - di concerto con la BCE e, laddove possibile, insieme al FMI - ha il compito di monitorare il rispetto delle condizioni cui e' subordinato il dispositivo di assistenza finanziaria.
Art. 14
ARTICOLO 14
Assistenza finanziaria precauzionale del MES
1. Il consiglio dei governatori puo' decidere di concedere l'assistenza finanziaria precauzionale sotto forma di linea di credito condizionale precauzionale o sotto forma di una linea di credito soggetto a condizioni rafforzate ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1.
2. Le condizioni associate all'assistenza finanziaria precauzionale del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalita' e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria precauzionale che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalita' di applicazione dell'assistenza finanziaria precauzionale del MES.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione europea a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo in merito al mantenimento della linea di credito.
6. Dopo che un membro del MES abbia gia' ottenuto fondi una prima volta (per mezzo di un prestito o di un acquisto sul mercato primario), il consiglio di amministrazione decide di comune accordo su proposta del direttore generale e sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione europea, di concerto con la BCE, se la linea di credito e' ancora adeguata o se sia necessaria un'altra forma di assistenza finanziaria.
Art. 15
ARTICOLO 15
Assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione
delle istituzioni finanziarie di un membro del MES
1. Il consiglio dei governatori puo' decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES ricorrendo a prestiti con l'obiettivo specifico di ricapitalizzare le istituzioni finanziarie dello stesso membro del MES.
2. Le condizioni associate all'assistenza finanziaria per la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
3. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del TFUE , le modalita' e le condizioni finanziarie dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalita' di applicazione dell'assistenza finanziaria finalizzata alla ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie di un membro del MES.
5. Se del caso, il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione della Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.
Art. 16
ARTICOLO 16
Prestiti del MES
1. Il consiglio dei governatori puo' decidere di concedere assistenza finanziaria a un membro del MES sotto forma di prestito a norma dell'articolo 12.
2. Le condizioni associate ai prestiti del MES sono contenute in un programma di aggiustamento macroeconomico precisato in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalita' e le condizioni finanziarie di ogni prestito del MES sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalita' di applicazione dei prestiti del MES.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento delle rate dell'assistenza finanziaria successive alla prima.
Art. 17
ARTICOLO 17
Meccanismo di sostegno al mercato primario
1. Al fine di ottimizzare l'efficienza in termini di costi dell'assistenza finanziaria, il consiglio dei governatori puo' decidere di adottare disposizioni per l'acquisto dei titoli emessi sul mercato primario da un membro del MES ai sensi dell'articolo 12.
2. La condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato primario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
3. Le modalita' e le condizioni finanziarie per l'acquisto dei titoli sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
4. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalita' di applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato primario.
5. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale e dopo aver ricevuto una relazione dalla Commissione europea conformemente all'articolo 13, paragrafo 7, decide di comune accordo sul versamento dell'assistenza finanziaria ad uno Stato membro beneficiario per mezzo di operazioni sul mercato primario.
Art. 18
ARTICOLO 18
Meccanismo di sostegno al mercato secondario
1. Il consiglio dei governatori puo' decidere di adottare disposizioni per effettuare operazioni sui mercati secondari in relazione alle obbligazioni di un membro del MES conformemente all'articolo 12, paragrafo 1.
2. Le decisioni relative agli interventi sul mercato secondario finalizzati a contrastare il contagio finanziario sono prese in base a un'analisi della BCE che riconosca l'esistenza di circostanze eccezionali sui mercati finanziari e di rischi che minacciano la stabilita' finanziaria.
3. Le condizioni associate al meccanismo di sostegno al mercato secondario sono precisate in dettaglio nel protocollo d'intesa, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3.
4. Le modalita' e le condizioni finanziarie relative alle operazioni sul mercato secondario sono specificate in un accordo sul dispositivo di assistenza finanziaria che deve essere firmato dal direttore generale.
5. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate inerenti alle modalita' di applicazione del meccanismo di sostegno nel mercato secondario.
6. Il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, decide l'avvio di operazioni sul mercato secondario di comune accordo.
Art. 19
ARTICOLO 19
Revisione dell'elenco degli strumenti
di assistenza finanziaria
Il consiglio dei governatori puo' rivedere l'elenco degli strumenti di assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo.
Art. 20
ARTICOLO 20
Politica di fissazione dei tassi di interesse
1. Nel concedere un sostegno alla stabilita', il MES persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi include un margine adeguato.
2. Per ogni tipo di strumento di assistenza finanziaria, i costi sono specificati nelle linee direttrici sui tassi di interesse, che sono adottate dal consiglio dei governatori.
3. La politica di fissazione dei tassi di interesse puo' essere rivista dal consiglio dei governatori.
Art. 21
ARTICOLO 21
Operazioni di assunzione di prestiti
1. Nella realizzazione del suo obiettivo il MES e' autorizzato ad indebitarsi sui mercati dei capitali con banche, istituzioni finanziarie o altri soggetti o istituzioni.
2. Le modalita' delle operazioni di indebitamento sono definite dal direttore generale sulla base delle direttive particolareggiate adottate dal consiglio di amministrazione.
3. Il MES si avvale di strumenti idonei alla gestione del rischio, che sono periodicamente riesaminati dal consiglio di amministrazione.
Art. 22
ARTICOLO 22
Politica di investimento
1. Il direttore generale attua una politica di investimento del MES improntata al principio di prudenza atta a garantire la sua massima affidabilita' creditizia, conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione e da questo periodicamente riesaminate.
Il MES e' autorizzato ad utilizzare parte dei profitti rivenienti dai suoi investimenti per la copertura dei propri costi operativi ed amministrativi.
2. La gestione del MES deve essere conforme ai principi della buona gestione delle finanze e dei rischi.
Art. 23
ARTICOLO 23
Politica in materia di dividendi
1. Il consiglio di amministrazione puo' decidere, a maggioranza semplice, di distribuire un dividendo ai membri del MES ove l'ammontare del capitale versato e del fondo di riserva superino il livello determinato per garantire la capacita' di erogazione dei prestiti del MES e allorquando i profitti dell'investimento non siano necessari per sopperire alla carenza di fondi per rimborsare i creditori. I dividendi sono distribuiti in proporzione agli apporti di capitale, tenendo in considerazione l'eventualita' di pagamento accelerato di cui all'articolo 41, paragrafo 3.
2. Fintanto che il MES non abbia prestato assistenza finanziaria a uno dei suoi membri, i profitti rivenienti dall'investimento del capitale versato del MES sono restituiti ai suoi membri in proporzione ai rispettivi apporti di capitale, previa detrazione dei costi operativi, a condizione che la capacita' di erogare prestiti determinata sia effettivamente pienamente disponibile.
3. Il direttore generale attua la politica in materia di dividendi per il MES conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.
Art. 24
ARTICOLO 24
Riserva e altri fondi
1. Il consiglio dei governatori istituisce un fondo di riserva e, se del caso, altri fondi.
2. Fatto salvo l'articolo 23, i ricavi netti generati dalle operazioni del MES ed i proventi rivenienti dalle sanzioni finanziarie irrogate ai membri del MES nell'ambito della procedura di sorveglianza multilaterale, della procedura per i disavanzi eccessivi e della procedura per gli squilibri macroeconomici istituite dal TFUE sono accantonati in un fondo di riserva.
3. Le risorse del fondo di riserva sono investite conformemente alle direttive adottate dal consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione adotta le disposizioni eventualmente necessarie per l'istituzione, l'amministrazione e l'utilizzo di altri fondi.
Art. 25
ARTICOLO 25
Copertura delle perdite
1. Le perdite derivanti dalle operazioni del MES sono imputate:
a) in primo luogo, in conto al fondo di riserva,
b) in secondo luogo, in conto al capitale versato e
c) infine, in conto ad un adeguato importo di capitale autorizzato non versato, richiesto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3.
2. Se un membro del MES non procede al pagamento da esso dovuto nell'ambito di una richiesta di capitale effettuato ai sensi dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, una nuova richiesta di' capitale, incrementato, e' indirizzata a tutti i membri del MES al fine di garantire che il MES riceva l'importo totale del capitale versato necessario. Il consiglio dei governatori assume opportuni provvedimenti tesi a garantire che il membro del MES interessato saldi il proprio debito nei confronti del MES entro un termine ragionevole. Il consiglio dei governatori e' autorizzato a richiedere il pagamento di interessi di mora sull'importo dovuto.
3. Quando un membro del MES salda il proprio debito al MES ai sensi del paragrafo 2, il capitale eccedente e' rimborsato agli altri membri del MES secondo le regole adottate dal consiglio dei governatori.
Art. 26
ARTICOLO 26
Bilancio di previsione
Il consiglio di amministrazione approva ogni anno il bilancio di previsione del MES.
Art. 27
ARTICOLO 27
Conti annuali
1. Il consiglio dei governatori approva i conti annuali del MES.
2. Il MES pubblica una relazione annuale contenente i conti annuali sottoposti a revisione e distribuisce ai suoi membri un rendiconto trimestrale della sua posizione finanziaria e un conto profitti e perdite che illustri i risultati delle proprie operazioni.
Art. 28
ARTICOLO 28
Revisione interna
E' istituita una funzione di revisione interna conforme agli standard internazionali.
Art. 29
ARTICOLO 29
Revisione esterna
I conti del MES sono oggetto di revisione da parte di revisori esterni indipendenti approvati dal consiglio dei governatori e responsabili della certificazione dei bilanci annuali. I revisori esterni hanno pieno diritto di prendere in esame tutti i libri contabili e i conti del MES e ottengono informazioni complete sulle sue transazioni.
Art. 30
ARTICOLO 30
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri nominati dal consiglio dei governatori sulla base della loro competenza in materia di revisione e gestione finanziaria e comprende due membri delle istituzioni supreme di controllo dei conti dei membri del MES a rotazione, nonche' un membro della Corte dei conti europea.
2. I membri del collegio dei revisori sono indipendenti. Essi non chiedono ne' accettano istruzioni dagli organi direttivi del MES, dai membri del MES o da altri organismi pubblici o privati.
3. Il collegio dei revisori redige revisioni indipendenti. Lo stesso controlla i conti del MES e verifica la regolarita' dei conti operativi e del bilancio di esercizio. Esso ha pieno accesso a tutti i documenti del MES necessari per l'espletamento delle sue funzioni.
4. Il collegio dei revisori puo' in ogni momento informare il consiglio d'amministrazione degli esiti della sua revisione. Su base annuale, trasmette una relazione al consiglio dei governatori.
5. Il consiglio dei governatori mette la relazione annuale a disposizione dei parlamenti nazionali e delle istituzioni supreme in materia di controllo dei membri del MES e della Corte dei conti europea.
6. Le materie relative al presente articolo sono precisate nello statuto del MES.
Art. 31
ARTICOLO 31
Sede
1. Il MES ha la propria sede e i propri uffici principali a Lussemburgo.
2. Il MES puo' istituire un ufficio di collegamento a Bruxelles.
Art. 32
ARTICOLO 32
Status giuridico, privilegi e immunita'
1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e le immunita' definiti nel presente articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie immunita' negli altri territori in cui opera o detiene attivita'.
2. Il MES e' dotato di piena personalita' giuridica e ha piena capacita' giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue immunita' siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilita' e le proprieta' del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, godono dell'immunita' da ogni forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunita' in pendenza di determinati procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilita' e le proprieta' del MES, ovunque si trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da esso detenuti sono inviolabili.
6. I locali del MES sono inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status giuridico e i privilegi e le immunita' riservano alle comunicazioni ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attivita' previste dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilita' e le proprieta' del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di ogni genere.
9. Il MES e' esente da obblighi di autorizzazione o di licenza applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di investimento o ad altre entita' soggette ad autorizzazione o licenza o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei suoi membri.
Art. 33
ARTICOLO 33
Personale del MES
Il consiglio di amministrazione definisce il regime applicabile al direttore generale e al personale del MES.
Art. 34
ARTICOLO 34
Segreto professionale
I membri o gli ex membri del consiglio dei governatori e del consiglio di amministrazione e il personale che lavora, o ha lavorato, per o in rapporto con il MES sono tenuti a non rivelare le informazioni protette dal segreto professionale. Essi sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare informazioni che per loro natura sono protette dal segreto professionale.
Art. 35
ARTICOLO 35
Immunita' delle persone
1. Nell'interesse del MES, il presidente del consiglio dei governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori supplenti, nonche' il direttore generale e gli altri membri del personale godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono dell'inviolabilita' per tutti gli atti scritti e documenti ufficiali redatti.
2. Il consiglio dei governatori puo' rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunita' conferite ai sensi del presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un amministratore, a un amministratore supplente o al direttore generale.
3. Il direttore generale puo' revocare l'immunita' di qualsiasi membro del personale del MES, eccetto se stesso.
4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente articolo dandone informativa al MES.
Art. 36
ARTICOLO 36
Esenzione fiscale
1. Nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, il MES, i suoi attivi, le sue entrate, i suoi beni nonche' le operazioni e transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da qualsiasi imposta diretta.
2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni per condonare o rimborsare l'importo delle imposte indirette o delle imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di dette imposte.
3. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda tasse e diritti dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilita'.
4. I beni importati dal MES necessari all'assolvimento delle sue funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta all'importazione e da ogni divieto e restrizione all'importazione.
5. Il personale del MES e' soggetto, a beneficio di quest'ultimo, all'applicazione di un'imposta interna a valere sugli stipendi e sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui tale imposta e' applicata, detti salari e emolumenti sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito.
6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura e' applicata a chiunque li detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal MES, compresi i relativi interessi o dividendi:
a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della loro origine, oppure
b) se l'unico fondamento giuridico di tale imposta e' il luogo o la valuta in cui e' stata emessa, resa esigibile o pagata, o l'ubicazione di un ufficio o di un luogo di attivita' del MES.
Art. 37
ARTICOLO 37
Interpretazione e composizione delle controversie
1. Qualsiasi questione connessa all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente trattato e dello statuto del MES che insorga tra il MES e uno dei suoi membri, o tra i membri del MES, e' sottoposta alla decisione del consiglio di amministrazione.
2. Il consiglio dei governatori decide su qualsiasi controversia tra il MES e i suoi membri, o tra i membri del MES, in relazione all'interpretazione e all'applicazione del presente trattato, compresa qualsiasi controversia sulla compatibilita' delle decisioni adottate dal MES con il presente trattato. Il voto del membro o dei membri del consiglio dei governatori appartenente o appartenenti al membro o ai membri del MES coinvolti e' sospeso quando il consiglio dei governatori vota su tale decisione e la soglia di voto per l'adozione della decisione e' ricalcolata di conseguenza.
3. Se un membro del MES contesta la decisione di cui al paragrafo 2, la controversia e' sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e' vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte.
Art. 38
ARTICOLO 38
Cooperazione internazionale
Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES e' autorizzato a cooperare, nell'ambito del presente trattato, con il FMI, con qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro del MES su base ad hoc e con qualsiasi organizzazione o entita' internazionale dotata di competenze specialistiche in settori correlati.
Art. 39
ARTICOLO 39
Attinenza con i finanziamenti del FESF
Nella fase transitoria compresa tra l'entrata in vigore del presente trattato e la definitiva estinzione del FESF, la capacita' di concedere prestiti consolidata tra il FESF e il MES non supera i 500000 milioni di EUR, fatta salva al revisione periodica dell'adeguata capacita' dell'ammontare massimo di cui all'articolo 10. Il consiglio di amministrazione adotta direttive particolareggiate per calcolare la capacita' d'impegno futura, al fine di garantire che non venga eluso il massimale di prestito consolidato.
Art. 40
ARTICOLO 40
Trasferimento dei sostegni concessi dal FESF
1. In deroga all'articolo 13, il consiglio dei governatori puo' decidere che gli impegni del FESF a fornire assistenza finanziaria ad un membro del MES in forza di un accordo stipulato con tale membro siano assunti dal MES, posto che detti impegni riguardino quote di crediti non erogate e non finanziate.
2. Il MES puo', se autorizzato dal consiglio dei governatori, acquisire i diritti e assumere gli obblighi del FESF, derivanti, in tutto o in parte, dai diritti o dagli obblighi esistenti o nell'ambito di crediti esistenti.
3. Il consiglio dei governatori adotta le regole di dettaglio necessarie a dare efficacia al trasferimento degli obblighi dal FESF al MES come disciplinato dal paragrafo l ed a ciascun trasferimento di diritti ed obblighi come previsto al paragrafo 2.
Art. 41
ARTICOLO 41
Versamento del capitale iniziale
1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2, il versamento delle quote da corrispondere in conto del capitale inizialmente sottoscritto da ciascun membro del MES e' effettuato in cinque rate annuali, ciascuna pari al 20% dell'importo totale. La prima rata e' versata da ciascun membro del MES entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente trattato. Le restanti quattro rate sono corrisposte rispettivamente alla prima, seconda, terza e quarta data coincidenti con la data di pagamento della prima rata.
2. Nel corso del quinquennio durante il quale e' effettuato il versamento delle rate di capitale, i membri del MES accelerano il versamento delle quote , in congruo anticipo rispetto alla data di emissione, allo scopo di conservare il rapporto minimo pari al 15% tra il capitale versato e l'importo in essere delle emissioni del MES e garantiscono una capacita' minima di erogazione congiunta del MES e del FESF di 500 000 milioni di EUR.
3. Un membro del MES puo' decidere di accelerare il versamento della sua quota di capitale.
Art. 42
ARTICOLO 42
Correzione temporanea del modello di contribuzione
1. In fase di avvio i membri del MES sottoscrivono il capitale autorizzato sulla base del modello di contribuzione descritto nell'allegato I. La correzione temporanea prevista nel modello iniziale di contribuzione si applica per un periodo di dodici anni successivo alla data di adozione dell'euro da parte del membro considerato del MES.
2. Se, nell'anno immediatamente precedente l'adesione, il prodotto interno lordo (PIL) pro capite, a prezzi di mercato in euro, nell'anno immediatamente precedente l'adesione di un nuovo membro del MES e' inferiore al 75% della media del PIL dell'Unione europea, a prezzi di mercato, il contributo per la sottoscrizione del capitale autorizzato del MES, stabilito ai sensi dell'articolo 10, beneficia di una correzione temporanea e corrisponde alla somma:
a) del 25% della quota percentuale detenuta dalla banca centrale nazionale di tale membro del MES investita nel capitale della BCE, determinata ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC; e
b) del 75% della quota percentuale del reddito nazionale lordo (RNL) della zona euro, a prezzi di mercato in euro, di detto membro del MES riferita all'anno immediatamente precedente la sua adesione al MES.
Le percentuali di cui alle lettere a) e b) sono arrotondate per eccesso o per difetto al piu' vicino multiplo di 0,0001%. I dati statistici sono quelli pubblicati da Eurostat.
3. La correzione temporanea di cui al paragrafo 2 si applica per un periodo di dodici anni dalla data di adozione dell'euro da parte del membro del MES in questione.
4. A seguito della correzione temporanea del modello di contribuzione, la corretta allocazione delle quote assegnate al suddetto membro del MES ai sensi del paragrafo 2 e' ridistribuita tra i membri del MES che non beneficiano di una correzione temporanea sulla base della loro partecipazione alla BCE, determinata ai sensi dell'articolo 29 dello statuto del SEBC, in vigore immediatamente prima del conferimento delle quote al nuovo membro aderente al MES.
Art. 43
ARTICOLO 43
Prime nomine
1. Ciascun membro del MES nomina i rispettivi governatori e governatori supplenti entro due settimane dall'entrata in vigore del presente trattato.
2. Il consiglio dei governatori nomina il direttore generale e ciascun governatore nomina un amministratore e un amministratore supplente entro due mesi dall'entrata in vigore del presente trattato.
Art. 44
ARTICOLO 44
Adesione
Il presente trattato e' aperto all'adesione di altri Stati membri dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2, previa domanda di adesione presentata al MES da ciascun Stato membro dell'Unione europea successivamente all'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione europea, della decisione che sussume l'abrogazione della deroga all'adesione all'euro come previsto dall' articolo 140, paragrafo 2, del TFUE. Il consiglio dei governatori approva la domanda di adesione del nuovo membro del MES ed i relativi termini tecnici di dettaglio, nonche' le modifiche da apportare al presente trattato quale immediata conseguenza dell'adesione. Una volta approvata la domanda di adesione da parte del consiglio dei governatori, l'adesione di nuovi membri del MES e' effettiva a seguito dell'avvenuto deposito degli strumenti di adesione presso il depositario, che ne da' notifica agli altri membri del MES.
Art. 45
ARTICOLO 45
Allegati
I seguenti allegati formano parte integrante del presente trattato:
1) Allegato I: Modello di contribuzione del MES; e
2) Allegato II: Quote di sottoscrizione del capitale autorizzato.
Art. 46
ARTICOLO 46
Deposito
Il presente trattato e' depositato presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea ("il depositario"), il quale trasmette copie certificate a tutti i firmatari.
Art. 47
ARTICOLO 47
Ratifica, approvazione o accettazione
1. Il presente trattato e' soggetto a ratifica, approvazione o accettazione da parte dei firmatari. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione sono depositati presso il depositario.
2. Il depositario notifica agli altri firmatari ogni deposito e la relativa data.
Art. 48
ARTICOLO 48
Entrata in vigore
1. Il presente trattato entra in vigore alla data di deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte di firmatari le cui sottoscrizioni iniziali rappresentino non meno del 90% delle sottoscrizioni totali di cui all'allegato II. Se del caso, l'elenco dei membri del MES e' opportunamente adeguato; in questo caso il modello definito di cui all'allegato I viene ricalcolato; sono ridotti di conseguenza il capitale autorizzato totale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e di cui all'allegato II, nonche' il valore nominale aggregato totale iniziale delle quote versate di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
2. Per ciascuno dei firmatari che depositeranno successivamente il loro strumento di ratifica, approvazione o accettazione, il presente trattato entra in vigore il giorno successivo al deposito.
3. Per ciascuno Stato che aderisce al presente trattato ai sensi dell'articolo 44, il presente trattato entra in vigore il ventesimo giorno successivo al deposito dei propri strumenti di adesione.
Fatto a Bruxelles, addi' due febbraio duemiladodici in un unico esemplare, i cui testi in lingua estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, maltese, neerlandese, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese e tedesca fanno ugualmente fede, e che sara' depositato negli archivi del depositario, il quale ne trasmettera' copie debitamente certificate a ciascuna delle parti contraenti.
Trattato-Allegato I
ALLEGATO I
Modello di contribuzione del MES Membro MES Contributo al MES (%) Regno del Belgio 3,4771 Repubblica federale di Germania 27,1464 Repubblica di Estonia 0,1860 Irlanda 1,5922 Repubblica ellenica 2,8167 Regno di Spagna 11,9037 Repubblica francese 20,3859 Repubblica italiana 17,9137 Repubblica di Cipro 0,1962 Granducato di Lussemburgo 0,2504 Malta 0,0731 Regno dei Paesi Bassi 5,7170 Repubblica d'Austria 2,7834 Repubblica portoghese 2,5092 Repubblica di Slovenia 0,4276 Repubblica slovacca 0,8240 Repubblica di Finlandia 1,7974 Totale 100,0
Trattato-Allegato II
ALLEGATO II
Sottoscrizioni del capitale autorizzato Membro MES Numero di quote Sottoscrizione di capitale (EUR) Regno del Belgio 243 397 24 339 700 000 Repubblica federale di Germania 1 900 248 190 024 800 000 Repubblica di Estonia 13 020 1 302 000 000 Irlanda 111 454 11 145 400 000 Repubblica ellenica 197 169 19 716 900 000 Regno di Spagna 833 259 83 325 900 000 Repubblica francese 1 427 013 142 701 300 000 Repubblica italiana 1 253 959 125 395 900 000 Repubblica di Cipro 13 734 1 373 400 000 Granducato di Lussemburgo 17 528 1 752 800 000 Malta 5 117 511 700 000 Regno dei Paesi Bassi 400 190 40 019 000 000 Repubblica d'Austria 194 838 19 483 800 000 Repubblica portoghese 175 644 17 564 400 000 Repubblica di Slovenia 29 932 2 993 200 000 Repubblica slovacca 57 680 5 768 000 000 Repubblica di Finlandia 125 818 12 581 800 000 Totale 7 000 000 700 000 000 000
Parte di provvedimento in formato grafico