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099G0472

IT - Leggi di Ratifica

099G0472

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (LEGGE 14 ottobre 1999 n. 403)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 9/11/1999 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della Convenzione stessa.

Art. 3

1. L'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e' attribuita al Ministero dell'ambiente, d'intesa con i Ministeri interessati ai relativi specifici Protocolli e d'intesa con la Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino di cui al comma 2, alla quale devono essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.
2. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino e' composta dal presidente o dall'assessore delegato di ciascuna regione o provincia autonoma del sistema territoriale dell'Arco alpino, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, da due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani (UNCEM), da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dal sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni:
Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attivita' culturali, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
3. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino viene periodicamente convocata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. La Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino individua le strutture regionali e locali preposte all'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi specifici Protocolli.
5. Sono fatti salvi i poteri e le prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sulla base degli statuti e delle relative norme di attuazione.
6. All'onere derivante per il bilancio dello Stato dall'istituzione e dal funzionamento della Consulta Stato-regioni dell'Arco alpino si fa fronte mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 114 milioni per l'anno 1999, in lire 97 milioni per l'anno 2000 ed in lire 114 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 ottobre 1999 CIAMPI D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Convenzione - art. 1

CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI
(CONVENZIONE DELLE ALPI)
Preambolo
La Repubblica d'Austria,
la Confederazione Elvetica,
la Repubblica Francese,
la Repubblica Federale di Germania,
la Repubblica Italiana,
la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia,
il Principato di Liechtenstein,
nonche'
la Comunita' Economica Europea,
- consapevoli che le Alpi costituiscono uno dei piu' grandi spazi naturali continui in Europa, un habitat naturale e uno spazio economico, culturale e ricreativo nel cuore dell'Europa, che si distingue per la sua specifica e multiforme natura, cultura e storia, e al quale fanno parte numerosi popoli e Paesi,
- riconoscendo che le Alpi costituiscono l'ambiente naturale e lo spazio economico delle popolazioni locali e rivestono inoltre grandissima importanza per le regioni extra-alpine, tra l'altro quale area di transito di importanti vie di comunicazione,
- riconoscendo il fatto che le Alpi costituiscono un indispensabile rifugio e habitat per molte specie animali e vegetali minacciate,
- consapevoli delle grandi differenze esistenti tra i singoli ordinamenti giuridici, gli assetti naturali del territorio, gli insediamenti umani, le attivita' agricole e forestali, i livelli e le condizioni di sviluppo economico, l'incidenza del traffico, nonche' le forme e l'intensita' della utilizzazione turistica,
- considerando che il crescendo sfruttamento da parte dell'uomo minaccia l'area alpina e le sue funzioni econologiche in misura sempre maggiore e che la riparazione dei danni o e' impossibile o e' possibile soltanto con un grande dispendio di mezzi, costi notevoli e tempi generalmente lunghi,
- convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze econologiche,
- a seguito dei risultati della prima Convenzione delle Alpi dei Ministri dell'Ambiente tenutasi a Berchtesgaden dal 9 all'11 ottobre 1989, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Campo d'applicazione
1. Oggetto della presente Convenzione e' la regione delle Alpi, com'e' descritta e rappresentata nell'allegato.
2. Ciascuna Parte contraente all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione, ovvero in qualsiasi momento successivo, puo', tramite una dichiarazione indirizzata alla Repubblica d'Austria in qualita' di Depositario estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ulteriori parti del proprio territorio, qualora cio' sia ritenuto necessario per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione.
3. Ogni dichiarazione rilasciata ai sensi del paragrafo 2 puo' essere revocata per quanto riguarda ciascun territorio in essa citato, tramite una notifica indirizzata al Depositario. La revoca ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi, calcolato a partire dalla data di ricezione della notifica da parte del Depositario.

Convenzione - art. 2

Articolo 2
Obblighi generali
1. Le Parti contraenti, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilita' di chi causa danni ambientali, assicurano una politica globale per la conservazione e la protezione delle Alpi, tenendo equamente conto degli interessi di tutti i Paesi alpini e delle loro Regioni alpine, nonche' della Comunita' Economica Europea, ed utilizzando le risorse in maniera responsabile e durevole. La cooperazione transfrontaliera a favore dell'area alpina viene intensificata nonche' ampliata sul piano geografico e tematico.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:
a) Popolazioni e cultura - al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identita' culturale e sociale delle popolazioni locali, e di assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonche' al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra-alpine.
b) Pianificazione territoriale - al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonche' il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrasta e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti.
c) Salvoguardia della qualita' dell'aria - al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonche' le trasmissioni di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora.
d) Difesa del suolo - al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli.
e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualita' naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualita', realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tenere parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente.
f) Protezione della natura e tutela del paesaggio - al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacita' rigenerativa e la continuita' produttiva delle risorse naturali, nonche' la diversita', l'unicita' e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme.
g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettivita', la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonche' una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, ed al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche piu' difficoltose.
h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche piu' difficoltose nella regione alpina.
i) Turismo e attivita' di tempo libero - al fine di armonizzare le attivita' turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attivita' che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto.
j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un piu' consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalita'.
k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico.
l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti.
3. Le Parti contraenti concluderanno Protocolli in cui verranno definiti gli aspetti particolari per l'attuazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 3

Articolo 3
Ricerca e osservazione sistematica
Nei settori di cui all'articolo 2, le Parti contraenti convengono:
a) di effettuare lavori di ricerca e valutazioni scientifiche collaborando insieme,
b) di sviluppare programmi comuni o integrati di osservazione
sistematica, c
c) di armonizzare ricerche ed osservazioni nonche' la relativa raccolta dati.

Convenzione - art. 4

Articolo 4
Collaborazione in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico
1. Le Parti contraenti agevolano e promuovono lo scambio di informazioni di natura giuridica, scientifica, economica e tecnica che siano rilevanti per la presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze transfrontaliere e regionali, si informano reciprocamente sui previsti provvedimenti di natura giuridica ed economica, dai quali possano derivare conseguenze specifiche per la regione alpina o parte di essa.
3. Le Parti contraenti collaborano con organizzazioni internazionali, governative o non governative, ove necessario per attuare in modo efficace la presente Convenzione e i Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti.
4. Le Parti contraenti, provvedono in modo adeguato ad informare regolarmente l'opinione pubblica sui risultati delle ricerche e osservazioni, nonche' sulle misure adottate.
5. Gli obblighi derivanti alle Parti contraenti dalla presente Convenzione nel campo dell'informazione hanno effetto, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza. Le informazioni definite riservate debbono essere trattate come tali.

Convenzione - art. 5

Articolo 5
Conferenza delle parti contraenti
(Conferenza delle Alpi)
1. I problemi di interesse comune delle Parti contraenti e la loro collaborazione formano oggetto di sessioni a scadenze regolari della Conferenza delle Parti contraenti (Conferenza delle Alpi). La prima sessione della Conferenza delle Alpi viene convocata da una Parte contraente designata di comune accordo, al piu' tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione.
2. In seguito, le sessioni ordinarie della Conferenza delle Alpi hanno luogo di norma ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la presidenza. La presidenza e la sede si alternano dopo ogni sessione ordinaria della Conferenza delle Alpi. Entrambe sono stabilite dalla Conferenza delle Alpi.
3. La Parte contraente che detiene la Presidenza propone di volta in volta l'ordine del giorno per la sessione della Conferenza delle Alpi. Ciascuna Parte contraente ha il diritto di far inserire punti ulteriori nell'ordine del giorno.
4. Le Parti contraenti trasmettono alla Conferenza delle Alpi informazioni sulle misure da esse adottate per l'attuazione della presente Convenzione e dei Protocolli dei quali esse sono Parti contraenti, fatte salve le leggi nazionali sulla riservatezza.
5. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate, il Consiglio d'Europa nonche' ogni altro Stato europeo possono partecipare in qualita' di osservatori alle sessioni della Conferenza delle Alpi. Lo stesso vale per le Comunita' transfrontaliere di enti territoriali della regione alpina. La Conferenza delle Alpi puo' inoltre ammettere come osservatori organizzazioni internazionali non governative che svolgano un'attivita' in materia.
6. Ha luogo una sessione straordinaria della Conferenza delle Alpi ogni qualvolta essa la deliberi oppure qualora, nel periodo tra due sessioni, un terzo delle Parti contraenti ne faccia domanda scritta presso la Parte contraente che esercita la presidenza.

Convenzione - art. 6

Articolo 6
Compiti della Conferenza delle Alpi
La Conferenza delle Alpi esamina lo stato di attuazione della Convenzione, nonche' dei Protocolli con gli allegati e espleta nelle sue sessioni in particolare i seguenti compiti:
a) Adotta le modifiche della presente Convenzione in conformita' con la procedura di cui all'articolo 10.
b) Adotta i Protocolli e i loro allegati, nonche' le loro modifiche in conformita' con la procedura di cui all'articolo 11.
c) Adotta il proprio regolamento interno.
d) Prende le necessarie decisioni in materia finanziaria.
e) Decide la costituzione di Gruppi di Lavoro ritenuti necessari all'attuazione della Convenzione.
f) Prende atto delle valutazioni derivanti dalle informazioni scientifiche.
g) Delibera o raccomanda misure per la realizzazione degli obiettivi previsti dagli articoli 3 e 4, stabilisce la forma, l'oggetto e la frequenza della trasmissione delle informazioni da presentare ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4, e prende atto delle informazioni medesime nonche' delle relazioni presentate dai Gruppi di Lavoro.
h) Assicura l'espletamento delle necessarie attivita' di segretariato.

Convenzione - art. 7

Articolo 7
Delibere della Conferenza delle Alpi
1. Salvo quanto stabilito diversamente qui di seguito, la Conferenza delle Alpi delibera per consenso. Riguardo ai compiti indicati all'articolo 6, lettere c), f) e g), qualora risultino esauriti tutti i tentativi di raggiungere il consenso e il presidente ne prenda atto espressamente, si delibera a maggioranza di tre quarti delle Parti contraenti presenti e votanti.
2. Nella Conferenza delle Alpi ciascuna Parte contraente dispone di un voto. La Comunita' Economica Europea esercita il diritto di voto nell'ambito delle proprie competenze, esprimendo un numero di voti corrispondente al numero dei suoi Stati membri che sono Parti contraenti della presente Convenzione; la Comunita' Economica Europea non esercita il diritto di voto qualora i rispettivi Stati membri esercitino il proprio diritto di voto.

Convenzione - art. 8

Articolo 8
Comitato Permanente
1. E' istituito quale organo esecutivo il Comitato Permanente della Conferenza delle Alpi, formato dai delegati delle Parti contraenti.
2. Le Parti firmatarie che non abbiano ancora ratificato la Convenzione partecipano alle Sessioni del Comitato Permanente con status di osservatori. Lo stesso status puo' inoltre essere concesso ad ogni Paese alpino che non abbia ancora firmato la presente Convenzione e ne faccia richiesta.
3. Il Comitato Permanente adotta il proprio regolamento interno.
4. Il Comitato Permanente delibera inoltre sulle modalita' dell'eventuale partecipazione alle proprie sessioni di rappresentanti di organizzazioni governative e non governative.
5. La Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi assume la presidenza del Comitato Permanente.
6. Il Comitato Permanente espleta in particolare i seguenti compiti:
a) esamina le informazioni trasmesse dalle Parti contraenti ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 4 per presentarne rapporto alla Conferenza delle Alpi,
b) raccoglie e valuta la documentazione relativa all'attuazione della Convenzione, e dei Protocolli con gli allegati, e la sottopone all'esame della Conferenza delle Alpi ai sensi dell'articolo 6,
c) riferisce alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa adottate;
d) prepara le sessioni della Conferenza delle Alpi nei loro contenuti, e puo'' proporre punti dell'ordine del giorno nonche' ulteriori misure relative all'attuazione della Convenzione e dei rispettivi Protocolli,
e) insedia i Gruppi di Lavoro per l'elaborazione di Protocolli e raccomandazioni ai sensi dell'articolo 6 lettera a) e coordina la loro attivita',
f) esamina e armonizza i contenuti dei progetti di Protocollo in una visione unitaria e li sottopone alla Conferenza delle Alpi,
g) propone alla Conferenza delle Alpi misure e raccomandazioni per la realizzazione degli obiettivi contenute nella Convenzione e nei Protocolli.
7. Le delibere nel Comitato Permanente vengono adottate in conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 7.

Convenzione - art. 9

Articolo 9
Segretariato
La Conferenza delle Alpi puo' deliberare per consenso l'istituzione di un Segretariato Permanente.

Convenzione - art. 10

Articolo 10
Modifiche della Convenzione
Ciascuna Parte puo' presentare alla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi proposte di modifica della Convenzione. Tali proposte saranno trasmesse dalla Parte contraente che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi in cui saranno prese in esame.
Le modifiche della Convenzione entrano in vigore in conformita' con le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 12.

Convenzione - art. 11

Articolo 11
Protocolli e loro modifiche
1. I progetti di Protocollo di cui all'articolo 2, paragrafo 3 vengono trasmessi dalla parte che presiede la Conferenza delle Alpi alle Parti contraenti e alle Parti firmatarie almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione della Conferenza delle Alpi che li prendera' in esame.
2. I Protocolli adottati dalla Conferenza delle Alpi vengono firmati in occasione delle sue sessioni o successivamente presso il Depositario. Essi entrano in vigore per quelle Parti contraenti che li abbiano ratificati o accettati o approvati. Per l'entrata in vigore di un Protocollo sono necessarie almeno tre ratifiche o accettazioni o approvazioni. Gli strumenti suddetti vengono depositati presso la Repubblica d'Austria in qualita' di Depositario.
3. Qualora i Protocolli non contengano disposizioni diverse per l'entrata in vigore e per la denuncia, si applicano per analogia le disposizioni degli articoli 10, 13 e 14.
4. Per le modifiche dei Protocolli si applicano le corrispondenti disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3.

Convenzione - art. 12

Art. 12
Firma e ratifica
1. La presente Convenzione e' depositata per la firma presso la Repubblica d'Austria in qualita' di Depositario, a decorrere dal 7 novembre 1991.
2. La Convenzione deve essere sottoposta a ratifica o accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica o di accettazione o approvazione vengono depositati presso il Depositario.
3. La Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati abbiano espresso la propria adesione alla Convenzione in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2.
4. Per ciascuna Parte firmataria che esprima successivamente la propria adesione alla Convenzione in conformita' con le disposizioni del paragrafo 2, la Convenzione entra in vigore tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica o di accettazione o di approvazione.

Convenzione - art. 13

Art. 13
Denuncia
1. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione mediante una notifica indirizzata al Depositario.
2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del Depositario.

Convenzione - art. 14

Art. 14
Notifiche
Il depositario notifica alle Parti contraenti ed alle Parti firmatarie:
a) gli atti di firma,
b) i depositi di strumenti di ratifica o di accettazione o di approvazione,
c) la data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 12,
d) le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3,
e) le notifiche effettuate ai sensi dell'articolo 13 e le date in cui le denuncie hanno effetto.
In fede di cio' la presente Convenzione e' stata sottoscritta dai firmatari debitamente autorizzati.
Fatto a Salisburgo, il 7 novembre 1991, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

Convenzione-Elenco 1

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Le seguenti citta-distretto e distretti regionali fanno parte delle Alpi Bavaresi:
Citta' distretto: Kempten (Allgau)
Kaufbeuren
Rosenheim
Distretti regionali: Lindau (Bodensee)
Oberallgau
Ostallgau
Weilheim-Schongau
Garmisch-Partenkirchen
Bad Tolz-Wolfratshausen
Miesbach
Rosenheim
Traunstein
Berchtesgadener Land

Convenzione-Notifica

MINISTERO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI
REPUBBLICA D'AUSTRIA
Convenzione per la protezione delle Alpi
(Convenzione delle Alpi)
(Salisburgo, 7 novembre 1991)
NOTIFICA
Il Ministero Federale degli Affari Esteri, in linea con quanto contemplato nelle disposizioni della clausola conclusiva della Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), si pregia di trasmettere alle Parti firmatarie in allegato alla presente una copia certificata conforme unitamente a relativo protocollo delle rettifiche del testo originale tedesco, francese, italiano e sloveno del 6 aprile 1993 in cambio delle versioni della Convenzione in questione al momento erroneamente in possesso delle Parti firmatarie.
Vienna, 15 giugno 1993

Convenzione-Elenco 2

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA
REPUBBLICA FRANCESE
La zona alpina comprende, ai sensi del decreto n. 85997 del 20 settembre 1985, nelle Alpi meridionali:
- il dipartimento Alpes-de-Haute-Province,
- il dipartimento Haute-Alpes,
- i cantoni i cui territori nei dipartimenti Alpes Maritimes siano interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna, ad eccezione dei comuni di Menton e Requebrune-Cap-Martin, nonche' dei dipartimenti Var e Vaucluse,
- il distretto Barjois nel dipartimento Var e il cantone Cadenet nel dipartimento Vaucluse.
Ai sensi del decreto n. 85996 del 20 settembre 1985, nelle Alpi meridionali:
- il dipartimento Savoie,
- il dipartimento Haute-Savoie,
- il distretto di Grenoble nel dipartimento Isere, il cantone Saint-Geoire-en-Valdaine nonche' i comuni dei cantoni Pont-de-Beauvoisin e Virieu-sur-Bourhec che siano interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna,
e nel dipartimento Drome
- il distretto Die e i cantoni dei distretti Nyons e Valence con le loro parti interamente o parzialmente classificate come regioni di montagna, ad eccezione dei cantoni Crest-Nord e Sud, Bourg-de-Peage e Chabeuil, in cui la montagna si limita ai comuni interamente o parzialmente classificati come regioni di montagna.

Convenzione-Elenco 3

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA
REPUBBLICA SOCIALISTA FERDERATIVA JUGOSLAVA
Elenco dei comuni
Dravograd
Idrija
Jesenice
Mozirje
Radlje ob Dravi
Radovljica
v Ravne na Koroskem
Slovenj Gradec
Skofja Loka
Tolmin
Trzic
Ruse
Elenco delle comunita' locali in parti dei comuni
Ajdovscina Ajdovscina
Budanje
Col
Crnice
Dolga Poljana
Gojace
Gradisce pri Vipavi
Kamnje - Potoce
Lokavec
Lozice
Otlica - Kovk
Podkraj
Podnanos
Predmeja
Skrilje
Stomaz
Vipava
Vrhpolje
Vrtovin
Zapuze
Kamnik Crna pri Kamniku
Godic
Kamniska Bistrica
Mekinje
Motnik
Nevlje
Sela pri Kammniku
Srednja vas pri Kamniku
Smartno v Tuhinju
Spitalic
Tuhinj
Kranj Bela
Golnik
Gorice
Grad
Jezersko
Kokra
Olsevek - Motemaza
Preddvor
Trstenik
Ljubljana - Vic Rudnik
Crni Vrh
Polhov Gradec
Logatec Hotedrsica
Rovte
Tabor Logatec
Trate
Vrh nad Rovtami
Nova Gorica Avce
Banjsice
Cepovan
Deskle - Anhovo
Dobrovo v Brdih
Nova Gorica Grgar
Grgarske Ravne
Xal nad Kanalom
Kambresko
Kanal ob Soci
Kojsko
Levpa
Lig
Lokovec
Lokve
Medana
Osek - Vitovlje
Ozeljan
Ravnica
Rocinj
Solkan
Trnovo
Postojna Bukovje
Landol
Planina
Razdrto
Studeno
Smihel pod Nanosom
Veliko Ubeljsko
Slovenska Bistrica
Alfonz Sarh
Impol
Kebelj
Oplotnica
Pohorski Odred
Preloge
Smartno na Pohorju
Tinje
Zgornja Loznica
Zgornja Polskava
Slovenske Kojice Gorenje pri Zrecah
Resnik
Skomarje
Slovenske Kojice Stranice
Vitanje
Zrece
Velenje Bele Vode
Ravnc
Topolsica
Zavodje
Maribor Fram
Hoce
Limbus
Pekre
Radvanje
Razvanje
Reka Pohorje
Slivnica

Convenzione-Elenco 4

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE PROVINCIA
LIGURIA Imperia
PIEMONTE Torino
Cuneo
Vercelli
Novara
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
LOMBARDIA
Varese
Como
Sondrio
Bergamo
Brescia
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
VENETO Verona
Vicenzua
Treviso
Belluno
REGIONE AUTONOMA FRIULI V.G. Udine
Pordenone
Gorizia

Convenzione-Elenco 5

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DEL
REPUBBLICA PRINCIPATO DI LIECHTENSTEIN
L'intero territorio del Principato di Liechtenstein

Convenzione-Elenco 6

ELENCO DELLE UNITA' AMMINISTRATIVE DELLA ZONA ALPINA DELLA
REPUBBLICA D'AUSTRIA
Land VORARLBERG tutti i comuni
Land TIROL tutti i comuni
Land KARNTEN tutti i comuni
Land SALZBURG
Salzburq (citta')
Distretto Hallein
Abtenau
Adnet
Annaberg im Lammertal
Golling an der Salzach
Hallein
Krispl
Kuchl
Oberalm
Puch bei Hallein
Russbach am Pass Gschutt
Sankt Koloman
Scheffau am Tennengebirge
Vigaun
Distretto Salzburg-Umgebung
Anif
Ebenau
Elsbethen
Eugendorf
Faistenau
Fuschl am See
Grodig
Grossgmain
Hallwang
Henndorf am Wallersee
Hintersee
Hof bei Salzburg
Koppl
Neumarkt am Wallersee
Plainfeld
Sankt Gilgen
Strobl
Thalgau
Wals-Siezenheim
Distretto Sankt Johann im Pongau
Altenrnarkt im Pongau
Bad Hofgastein
Badgastein
Bischofshofen
Dorfgastein
Eben im Pongau
Filzmoos
Flachau
Forsteu
Goldegg
Grossarl
Huttau
Huttschlag
Kleinarl
Muhlbach am Hochkonig
Pfarrwerfen
Radstadt
Sankt Johann im Pongau
Sankt Martin am Tennengebirge
Sankt Veit im Pongau
Schwarzach im Pongau
Untertauern
Wagrain
Werfen
Werfenweng
Distretto Tarnsweg
Goriach
Lessach
Mariapfarr
Mauterndorf
Muhr
Ramingstein
Sankt Andra im Lungau
Sankt Margarethen im Lungau
Sankt Michael im Lungau
Tamsweg
Thomatal
Tweng
Unternberg
Weisspriach
Zederhaus
Distretto Zell am See
Bramberg am Wildkogel
Bruck an der Grossglocknerstrasse
Dienten aro Hochkonig
Fusch an der Grossglocknerstrasse
Hollersbach im Pinzgau
Kaprun
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Gmunden
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Gschwandt
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Land NIEDEROSTERREICH
Waidhofen an der Ybbs (citta')
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Hollenstein an der Ybbs
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Sankt Peter in der Au
Seitenstetten
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Bad Voslau
Baden
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Furth an der Triesting
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Weissenbach an der Triesting
Distretto Lilienfeld
Annaberg
Eschenau
Hainfeld
Hohenberg
Kaumberg
Kleinzell
Lilienfeld
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Rohrbach an der Golsen
Sankt Aegyd am Neuwalde
Sankt Veit an der Golsen
Traisen
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Texingtal
Distretto Modling
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Modling
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Aspangberg-Sankt Peter
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Grimmenstein
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Kirchberg am Wechsel
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Pusterwald
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Knittelfeld
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Sankt Marein bei Neumarkt
Sankt Peter am Kammersberg
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Triebendorf
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Zeutschach
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Geistthal
Gossnitz
Graden
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Kainach bei Voitsberg
Koflach
Koblschwarz
Krottendorf-Gaisfeid
Ligist
Maria Lankowitz
Modriach
Pack
Piberegg
Rosental an der Kainach
Salla
Sankt Johann-Koppling
Sankt Martin am Wollmissberg
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Marz
Mattersburg
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Kobersdorf
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Pilgersdorf
Distretto Oberwart
Bernstein
Mariasdorf
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Weiden bei Rechnitz
Wiesfleck
Gasen
Gschaid bei Birkfeld
Gutenberg an der Raabklamm
Haslau bei Birkfeld
Hohenau an der Raab
Koglhof
Mortantsch
Naas
Naintsch
Neudorf bei Passail
Passail
Puch bei Weiz
Ratten
Sankt Kathrein am Hauenstein
Sankt Kathrein am Offenegg
Stenzengreith
Strallegg
Thannhausen
Waisenegg

Convenzione-Allegato

Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

Processo verbale

Traduzione non ufficiale
CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE ALPI (CONVENZIONE ALPINA)
CONCLUSA A SALISBURGO IL 7 NOVEMBRE 1991
Processo-verbale di rettifica degli originali tedesco, francese, italiano e sloveno della Convenzione
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, agente nella sua qualita' di Depositario della Convenzione Alpina conclusa a Salisburgo il 7 novembre 1991,
CONSIDERANDO che l'originale della Convenzione Alpina (testi tedesco, francese, italiano e sloveno) stabilisce la "Repubblica socialista federativa di Jugoslavia" come Parte contraente, cio' che non consente alla nuova "Repubblica di Slovenia" di apporre la firma, CONSIDERANDO che la risoluzione adottata nella riunione del gruppo degli Alti Funzionari della Convenzione Alpina (Chambery 5-6 novembre 1992) di rettificare la Convenzione Alpina sostituendo "Repubblica socialista federativa di Jugoslavia" con "Repubblica di Slovenia", e' stata comunicata a tutti i firmatari della Convenzione Alpina ed alla Comunita' europea dalla Nota Verbale del Depositario N.
2000.30/145-I.8.b/93 del 21 gennaio 1993 e
CONSIDERANDO che fino all'1 marzo 1993 nessuna obiezione e' stata notificata al Depositario
HA FATTO PROCEDERE, nell'originale della Convenzione Alpina (testo tedesco, francese, italiano e sloveno), alle rettifiche indicate nell'annesso al presente processo-verbale.
IN FEDE DI CHE, Noi, Ambasciatore Dr. Franz Cede, Consigliere giuridico, abbiano firmato il presente processo verbale a Vienna il 6 aprile 1993.
Per il Ministro Federale degli Affari Esteri:

Processo verbale-Annesso 1

Annesso al processo verbale di rettifica del 6 aprile 1993
Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione Alpina)
Testo italiano:
p. 2 sostiene "la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia" con
"la Repubblica Slovena"
p. 16 sostituire "Per la Repubblica Socialista Federativa Jugoslavia"
con "Per la Repubblica Slovena"

Processo verbale-Annesso 2

Annesso alla Convenzione sulla protezione delle Alpi
(Convenzione Alpina)
Testo italiano:
Sostituire "Elenco delle unita' amministrative della zona alpina della Repubblica Socialista Federativa Jugoslava" con "Elenco...della Repubblica Slovena".
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