051U0658
051U0658
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, concernente la facolta' di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai militari della Guardia di finanza per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45, anche dopo la cessazione dello stato di guerra. (LEGGE 20 luglio 1951 n. 658)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444 , e' ratificato con la seguente modificazione:
Articolo unico. - E' sostituito dal seguente:
"Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari della Guardia di finanza, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra, per fatti d'arme compiuti durante la guerra 1940-45".
Art. 2
Il precedente articolo si applica alle proposte presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444 .
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI