094G0612
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Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993. (LEGGE 04 ottobre 1994 n. 579)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 20-10-1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione russa, fatto a Roma il 1 dicembre 1993.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5.010 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, si provvede, quanto a lire 3.510 milioni per l'anno 1994 ed a lire 5.010 milioni per l'anno 1995, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 1.500 milioni per l'anno 1994, a carico del capitolo 3198 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 ottobre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Biondi
Accordo - art. 1
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE NELLO SMANTELLAMENTO DELLE ARMI NUCLEARI SOGGETTE A RIDUZIONE NELLA FEDERAZIONE RUSSA
Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, denominati di seguito Parti,
al fine di sviluppare e approfondire la cooperazione in ogni campo tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa,
nell'intento di sviluppare il processo di disarmo e il controllo degli armamenti,
al fine di favorire l'accelerazione dello smantellamento delle armi nucleari soggette a riduzione nella Federazione Russa in condizioni di sicurezza,
decisi a recare il loro contributo al rafforzamento del Trattato sulla Non Proliferazione delle Armi Nucleari, del 1 luglio 1968,
hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO 1
La Parte italiana fornira' assistenza alla Parte russa nello smantellamento, in condizioni di sicurezza, delle armi nucleari soggette a riduzione.
La Parte italiana assume l'impegno di finanziare tale assistenza per una somma globale di dieci miliardi di lire nel triennio 1993/1995.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2
L'assistenza di cui all'articolo I del presente Accordo riguardera' i seguenti settori:
- monitoraggio radioprotezionistico fisso e mobile dell'ambiente e della popolazione;
- mezzi individuali di radioprotezione del personale;
- apparecchiature remotizzate per operazioni in aree contaminate da radiazioni.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3
Ciascuna Parte designa l'organo responsabile per l'attuazione del presente Accordo:
- per la Repubblica Italiana tale organo e' il Ministero degli Affari Esteri, che affida l'attuazione del programma di assistenza di cui al presente Accordo all'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente, di seguito denominato ENEA, organismo nazionale pubblico con maggiori competenze nei settori menzionati all'Articolo 24 del presente Accordo.
Tale Ente collaborera' direttamente con la Parte Russa nell'attuazione del citato programma;
- per la Federazione Russa tale organo e' il Ministero della Federazione russa per l'Energia Nucleare.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4
1. La Parte Russa fornira' alla Parte italiana, attraverso canali ufficiali, le informazioni sulle proprie esigenze prioritarie nei settori di cui all'Articolo 2 del presente Accordo e le condizioni di impiego delle relative apparecchiature necessarie all'attuazione del programma di assistenza di cui all'Articolo 2 del presente Accordo.
2. La Parte Italiana esaminera' le informazioni fornite dalla Parte Russa e riferira' alla Parte Russa circa la fattibilita' dei detti progetti.
3. L'attuazione dei progetti relativi al programma di assistenza, selezionati congiuntamente, compresa la realizzazione e/o l'acquisizione delle necessarie apparecchiature e relativi pezzi di ricambio nonche' il loro trasferimento nella Federazione Russa e l'addestramento del personale russo, verra' effettuata dall'ENEA, direttamente o per il tramite di imprese italiane.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5
1) La Parte nel cui territorio sia stato arrecato un danno non avanzera', nei confronti degli agenti e del personale dell'altra Parte pretese o richieste di risarcimento del danno arrecato nell'adempimento degli impegni di servizio nell'ambito dell'attivita' prevista dal presente Accordo, fatta eccezione per i casi di atti premeditati o di danno derivante da grave negligenza.
2) La Parte, nel territorio della quale sia stato arrecato un danno, si assumera' la responsabilita' di soddisfare tutte le pretese di terzi nei confronti degli agenti e del personale dell'altra Parte relativamente al danno arrecato nell'adempimento dei rispettivi impegni di servizio per l'attuazione del presente Accordo.
3) Le disposizioni di questo Articolo non pregiudicano la possibilita' per i Governi della Repubblica Italiana e della Federazione Russa di offrire compensazioni in conformita' con la propria legislazione.
4) Quanto contenuto in questo Articolo non puo' intendersi in alcun modo pregiudizievole di azioni legali o rivendicazioni di ciascuna delle Parti contro i propri cittadini o residenti permanenti nel proprio territorio.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6
Le Parti si scambieranno gli elenchi del personale che svolgera' l'attivita' prevista dal presente Accordo.
Ciascuna Parte prendera' tutte le misure necessarie in conformita' con la propria legislazione, per esonerare i rappresentanti ed il personale dell'altra Parte da imposte, tributi ed altri analoghi pagamenti ai fini dello svolgimento dell'attivita' prevista dal presente Accordo.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7
Le Parti assumeranno le necessarie misure amministrative, fiscali e doganali, nell'ambito della loro competenza, per l'attuazione del presente Accordo.
Ciascuna Parte avra' il diritto di esportare nel territorio all'altra Parte e di importare dal territorio di questa, materiali e attrezzature, nonche' fornire i servizi necessari all'attuazione del presente Accordo.
Le Parti prenderanno i necessari provvedimenti, nell'ambito della propria legislazione, per esentare i citati materiali e servizi forniti da dazi doganali, imposte ed altri pagamenti analoghi.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8
La Parte Russa utilizzera' materiali e servizi ricevuti in base al presente Accordo esclusivamente per gli scopi previsti dall'Accordo stesso, a meno che non intervengano diverse intese tra le Parti.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9
La Parte Russa assicurera' alla Parte Italiana il controllo, nell'osservanza delle norme del Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari, delle modalita' di utilizzazione dei materiali e dei servizi forniti in base al presente Accordo attraverso la visione dei rendiconti o della documentazione esistenti e, se motivi di sicurezza lo consentono, mediante visite nei luoghi in cui essi si trovano o vengono utilizzati.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10
La divulgazione o il trasferimento a terzi delle informazioni e dei materiali ottenuti in base al presente Accordo, possono aver luogo soltanto d'intesa fra le Parti ed alle condizioni poste dalla parte fornitrice.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11
Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti previste da altri Trattati internazionali ai quali esse abbiano aderito.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12
Al fine di assicurare l'applicazione del presente Accordo le Parti costituiranno un Commissione Mista che si riunira' su richiesta di una delle Parti.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui entrambe le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle relative procedure giuridiche interne.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14
Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di cinque anni.
Successivamente esso sara' tacitamente rinnovato per un periodo indeterminato, finche' una delle Parti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte, con un preavviso minimo di sei mesi, la propria decisione di denunciarlo.
Fatto a Roma il 1 dic. '93 in due originali, nelle lingue italiana e russa, entrambi i testi facendo ugualmente fede.
Per il Governo della Per il Governo della
Repubblica Italiana Federazione Russa
Parte di provvedimento in formato grafico