088G0373
088G0373
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 20 marzo 1987. (LEGGE 25 luglio 1988 n. 318)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 7/08/1988 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1987 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 20 marzo 1987.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto previsto dall'articolo 60 dell'accordo stesso.
Art. 3
1. All'onere derivante dell'applicazione della presente legge, valutato in lire 4.000 milioni in ragione di anno per il triennio 1988-1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto alla voce "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali ed interventi diversi".
2. Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 25 luglio 1988 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Agreement
Agreement
Parte di provvedimento in formato grafico
Progetto Accordo-Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Conferenza delle Nazioni Unite
sul Commercio e lo Sviluppo
CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SULLA GOMMA NATURALE, 1985
Quarta parte
Ginevra 9 marzo 1987
Settimo punto dell'ordine del giorno
PROGETTO DI ACCORDO CHE SOSTITUISCE
L'ACCORDO INTERNAZIONALE SULLA GOMMA NATURALE DEL 1979
Progetto di accordo internazionale sulla gomma naturale del 1987 PREAMBOLO
Le parti contraenti,
Richiamandosi alla dichiarazione ed al programma di intervento relativi alla creazione di un nuovo ordine economico internazionale (1), Riconoscendo in particolare l'importanza della risoluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo, approvata nella quarta sessione, della risoluzione 124 (V), approvata nella quinta sessione, e della risoluzione 155 (VI), approvata nella sesta sessione, sul programma integrato per i prodotti di base, Riconoscendo l'importanza della gomma naturale nell'economia dei membri, particolarmente per le esportazioni dei membri esportatori e per il fabbisogno di quelli importatori, Riconoscendo inoltre che la stabilizzazione dei prezzi della gomma naturale interessa i produttori, i consumatori ed i mercati del settore, e che un accordo internazionale in questo campo puo' dare un considerevole contributo all'espansione e allo sviluppo dell'industria della gomma naturale, a vantaggio dei produttori e dei consumatori,
HANNO DECISO QUANTO SEGUE:
(1) Risoluzioni dell'assemblea generale 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) del 1° maggio 1974.
Articolo 1
Obiettivi
I principali obiettivi dell'accordo internazionale sulla gomma naturale - 1987 (qui di seguito indicato come "il presente accordo"), inteso a realizzare gli scopi indicati dalla Conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo nelle risoluzioni 93 (IV), 124 (V) e 155 (VI) sul programma integrato per i prodotti di base, sono i seguenti:
(a) Equilibrare l'evoluzione della domanda e dell'offerta di gomma naturale, contribuendo ad attenuare le gravi difficolta' derivanti dalle eccedenze o dalla scarsita' del prodotto;
(b) Rendere stabili le condizioni degli scambi di gomma naturale, evitando un'eccessiva fluttuazione dei prezzi, che esercita un'influenza negativa sugli interessi a lungo termine dei produttori e dei consumatori, e stabilizzando i prezzi senza provocare distorsioni nelle tendenze di mercato a lungo termine, nell'interesse dei produttori e dei consumatori;
(c) Contribuire a stabilizzare i proventi delle esportazioni di gomma naturale dei membri esportatori, e ad aumentare le loro entrate in base all'espansione del volume delle esportazioni di gomma naturale a prezzi equi e rimunerativi, contribuendo a fornire i necessari incentivi a favore di un tasso dinamico e crescente della produzione, nonche' le risorse atte ad accelerare la crescita economica e lo sviluppo sociale;
(d) Cercare di ottenere un approvvigionamento adeguato di gomma naturale per far fronte al fabbisogno dei paesi importatori a prezzi equi e ragionevoli, nonche' di migliorare la sicurezza e la continuita' dell'offerta;
(e) Prendere le misure adeguate in caso di eccedenza o di scarsita' di gomma naturale per attenuare le eventuali difficolta' economiche dei membri;
(f) Cercare di espandere gli scambi internazionali e di migliorare l'accesso ai mercati per la gomma naturale ed i suoi prodotti trasformati;
(g) Migliorare la competitivita' della gomma naturale favorendo le ricerche e lo sviluppo nel settore;
(h) Promuovere l'espansione dell'economia della gomma naturale cercando di favorire e di migliorare le attivita' di trasformazione, commercializzazione e distribuzione del prodotto allo stato grezzo; (i) Favorire la cooperazione internazionale e le consultazioni sui problemi della domanda e dell'offerta, e facilitare la promozione ed il coordinamento delle ricerche, dell'assistenza e di altri programmi del settore della gomma naturale.
Progetto Accordo-Art. 2
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
(1) "Gomma naturale": l'elastomero non vulcanizzato, in forma solida oppure liquida, tratto dalla Hevea Brasiliensis o da qualsiasi altra pianta che il Consiglio possa designare a norma del presente accordo.
(2) "Parte contraente": un governo, oppure un organismo intergovernativo di cui all'articolo 5, che abbia aderito al presente accordo a titolo provvisorio o definitivo.
(3) "Membro": una parte contraente di cui alla definizione 2 di cui sopra.
(4) "Membro esportatore": un membro che esporti gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro esportatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio.
(5) "Membro importatore": un membro che importi gomma naturale ed abbia dichiarato di essere un membro importatore, subordinatamente all'approvazione del Consiglio.
(6) "Organizzazione": l'Organizzazione internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 3.
(7) "Consiglio": il Consiglio internazionale della gomma naturale di cui all'articolo 6.
(8) "Voto speciale": un voto che richieda almeno due terzi dei voti dei membri esportatori presenti e votanti, ed almeno due terzi dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, contati separatamente, a condizione che essi siano espressi da almeno meta' dei membri di ciascuna categoria, presenti e votanti.
(9) "Esportazioni di gomma naturale": qualsiasi tipo di gomma naturale che esca dal territorio doganale di uno Stato membro; e "importazioni di gomma naturale": qualsiasi tipo di gomma naturale che sia messo in commercio nel territorio doganale di uno dei membri, a condizione che, ai sensi di questa definizione, qualora un membro comprenda piu' territori doganali, i termini si riferiscano all'insieme dei territori doganali del membro stesso.
(10) "Maggioranza ripartita semplice": un voto che richieda piu' della meta' dei voti totali dei membri esportatori presenti e votanti a piu' della meta' dei voti totali dei membri importatori presenti e votanti, contati separatamente.
(11) "Valute che si possono impiegare liberamente": il marco tedesco, il franco francese, lo yen giapponese, la sterlina ed il dollaro statunitense.
(12) "Anno finanziario": il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre.
(13) "Entrata in vigore": la data in cui il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio o definitivo in conformita' dell'articolo 60.
(14) "Tonnellata": una tonnellata metrica, vale a dire 1 000 kg.
(15) "Centesimo malese o di Singapore": la media del sen di Malaysia e del cent di Singapore ai tassi di cambio correnti.
(16) "Contributo netto di un membro secondo una ponderazione temporale": i suoi contributi netti in contanti, ponderati per il numero di giorni in cui le parti costituenti del contributo netto in contanti sono rimaste a disposizione della scorta stabilizzatrice.
Nel calcolare il numero di giorni, non saranno presi in considerazione ne' il giorno in cui il contributo e' stato ricevuto dall'Organizzazione, ne' il giorno di effettuazione del rimborso, ne' il giorno di scadenza del presente accordo.
Progetto Accordo-Art. 3
Articolo 3
Creazione, sede e struttura dell'Organizzazione internazionale della gomma naturale
1. L'Organizzazione internazionale della gomma naturale, istituita dall'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, continua ad esistere allo scopo di attenuare le disposizioni del presente accordo e di controllarne il funzionamento.
2. L'Organizzazione funziona per mezzo del Consiglio internazionale della gomma naturale, del suo direttore esecutivo e del restante personale, nonche' degli altri organismi istituiti dal presente accordo.
3. Salvo quanto disposto dal paragrafo 4 del presente articolo, la sede dell'Organizzazione e' stabilita a Kuala Lumpur, a meno che il Consiglio, con voto speciale, decida altrimenti.
4. La sede dell'Organizzazione sara' comunque situata nel territorio di un membro.
Progetto Accordo-Art. 4
Articolo 4
Membri dell'Organizzazione
1. Vi sono due categorie di membri, vale a dire:
(a) esportatori, e
(b) importatori.
2. Il Consiglio determina i criteri relativi al cambiamento della categoria di appartenenza di un membro, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione delle norme di cui agli articoli 24 e 27. Un membro che soddisfa tali criteri puo' cambiare la propria categoria di appartenenza, previa approvazione del Consiglio con voto speciale.
3. Ogni parte contraente costituisce un membro singolo dell'Organizzazione.
Progetto Accordo-Art. 5
Articolo 5
Partecipazione di organizzazioni intergovernative
1. Ogniqualvolta ricorrono nel presente accordo i termini "governo" o "governi", si intendono applicabili anche alla Comunita' economica europea o qualsiasi altra organizzazione intergovernativa con responsabilita' in materia di negoziazione, conclusione e applicazione di accordi internazionali, in particolare di accordi sulle materie prime. Analogamente, ogniqualvolta nel presente accordo si fa riferimento alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione, oppure alla notifica di applicazione provvisoria o all'adesione nel caso di dette organizzazioni intergovernative, si intende la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure la notifica di applicazione provvisoria, oppure l'adesione da parte di dette organizzazioni intergovernative.
2. In caso di voto su problemi che rientrano nella loro competenza, le suddette organizzazioni intergovernative esercitano i diritti di voto con un numero di voti uguali al totale dei voti attribuiti ai rispettivi Stati membri, in conformita' dell'articolo 14. In tali casi, gli Stati membri delle suddette organizzazioni intergovernative non esercitano il proprio diritto di voto individuale.
Progetto Accordo-Art. 6
Articolo 6
Composizione del Consiglio internazionale della gomma naturale
1. La massima autorita' dell'Organizzazione e' costituita dal Consiglio internazionale della gomma naturale, formato da tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ciascun membro e' rappresentato al Consiglio da un delegato e puo' designare sostituti e consiglieri che partecipano alle sessioni del Consiglio.
3. Un sostituto puo' essere autorizzato a deliberare e a votare a nome del delegato durante l'assenza di quest'ultimo o in determinate circostanze.
Progetto Accordo-Art. 7
Articolo 7
Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri ed esegue o provvede all'esecuzione di tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni del presente accordo, ma non ha la facolta', e non e' da ritenersi autorizzato dai membri, a contrarre obblighi che esulino dalla portata del presente accordo. In particolare, esso non ha la capacita' di contrarre prestiti, senza che, tuttavia, questa disposizione limiti l'applicazione dell'articolo 41, ne' puo' stipulare un qualsiasi contratto di scambio commerciale per la gomma naturale, eccetto per quanto previsto specificamente dall'articolo 30, par. 5. Nell'eserizio della sua capacita' contrattuale, il Consiglio fa in modo che le condizioni dell'articolo 48, par. 4, siano portate mediante comunicazione scritta all'attenzione delle altre parti, ma l'eventuale omissione non invalida in se' tali contratti, ne' e' da considerarsi una rinuncia a limitare in tal modo la responsabilita' dei membri.
2. Con voto speciale il Consiglio approva le norme ed i regolamenti necessari per l'esecuzione del presente accordo, conformi alle sue disposizioni, ed in particolare il proprio regolamento interno e quello relativo ai comitati di cui all'articolo 18, la disciplina in materia di gestione e di funzionamento della scorta stabilizzatrice, nonche' il regolamento finanziario e del personale dell'Organizzazione.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nella sua prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Cosiglio riesamina le norme ed i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, e li approva con le modifiche ritenute opportune. In attesa di tale approvazione, valgono le norme e i regolamenti istituiti a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979.
4. Il Consiglio provvede a tenere la documentazione necessaria per l'adempimento delle funzioni ad esso conferite dal presente accordo.
5. Il Consiglio pubblica una relazione annuale sull'attivita' dell'Organizzazione e comunica ogni altra informazione che ritenga opportuna.
Progetto Accordo-Art. 8
Articolo 8
Delega dei poteri
1. Con voto speciale il Consiglio puo' delegare a qualsiasi comitato istituito a norma dell'articolo 18 la facolta' di esercitare in parte o integralmente poteri che, in conformita' con le disposizioni del presente accordo, non richiedono un voto speciale da parte del Consiglio. Nonostante la delega, il Consiglio puo' in ogni momento discutere e deliberare su qualsiasi punto eventualmente delegato a uno dei suoi comitati.
2. Con voto speciale il Consiglio puo' revocare qualsiasi potere delegato a un comitato.
Progetto Accordo-Art. 9
Articolo 9
Cooperazione con altre organizzazioni
1. Il Consiglio puo' prendere le disposizioni che ritiene opportune in materia di consultazione e di cooperazione con le Nazioni Unite e i suoi organi e istituti specializzati, nonche' con le altre organizzazioni intergovernative del caso.
2. Il Consiglio puo' anche prendere disposizioni per mantenere i contatti con le opportune organizzazioni internazionali non governative.
Progetto Accordo-Art. 10
Articolo 10
Ammissione di osservatori
Il Consiglio puo' invitare qualsiasi governo non membro, o qualsiasi organizzazione di cui all'articolo 9, a partecipare in qualita' di osservatore alle riunioni del Consiglio o dei comitati istituiti a norma dell'articolo 18.
Progetto Accordo-Art. 11
Articolo 11
Presidente e vicepresidente
1. Il consiglio elegge ogni anno il presidente ed il vicepresidente.
2. Il presidente ed il vicepresidente vengono eletti rispettivamente tra i rappresentanti dei membri esportatori e tra i rappresentanti dei membri importatori. Le cariche si alterneranno ogni anno tra le due categorie di membri, a condizione, tuttavia, che questo principio non impedisca la loro rielezione, in circostanze eccezionali, con voto speciale del Consiglio.
3. In caso di assenza provvisoria il presidente viene sostituito dal vicepresedente. In caso di assenza provvisoria del presidente e del vicepresidente, o di assenza permanente di uno o di ambedue, il Consiglio puo' scegliere nuovi funzionari tra i rappresentanti dei paesi esportatori e/o tra i rappresentanti dei paesi importatori, secondo il caso, a titolo provvisorio oppure definitivo, conformemente alle necessita'.
4. Ne' il presidente ne' qualsiasi altro funzionario che presieda una riunione del Consiglio, possono votare nella riunione stessa. I diritti di voto del membro che egli rappresenta possono tuttavia essere esercitati conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 o dell'articolo 15, 15, paragrafi 2 e 3.
Progetto Accordo-Art. 12
Articolo 12
Direttore esecutivo, direttore della scorta stabilizzatrice e altro personale
1. Con il voto speciale il Consiglio nomina un direttore esecutivo ed un direttore della scorta.
2. Il Consiglio stabilisce i termini e le condizioni relative alla nomina del direttore esecutivo e del direttore della scorta.
3. Il direttore esecutivo e' il principale funzionario amministrativo dell'Organizzazione ed e' responsabile di fronte al Consiglio della gestione e del funzionamento del presente accordo, in conformita' delle disposizioni del presente accordo e delle decisioni del Consiglio.
4. Il direttore della scorta e' responsabile nei confronti del direttore esecutivo e del Consiglio per le funzioni conferitegli in base al presente accordo, nonche' per le funzioni supplementari eventualmente stabilite dal Consiglio. Il direttore della scorta e' responsabile della gestione quotidiana della scorta stessa, ed informa il direttore esecutivo del funzionamaento generale, in modo che quest'ultimo possa garantirne l'efficacia ai fini della realizzazionale degli obiettivi del presente accordo.
5. Il direttore esecutivo nomina il personale in conformita' dei regolamenti stabiliti dal Consiglio. Il personale e' responsabile di fronte al direttore esescutivo.
6. Il direttore esecutivo ed il restante personale, compreso il direttore della scorta, non devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della gomma, o in attivita' commerciali affini.
7. Nell'adempimento dei propri doveri, il direttore esecutivo, il direttore della scorta ed il restante personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro ne' da alcuna autorita' non appartenente al Consiglio o ad un comitato istituito a norma dell'articolo 18. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali e sono responsabili unicamente di fronte al Consiglio. Tutti i membri debbono rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del direttore esecutivo, del direttore della scorta e degli altri funzionari, e non cercare di influenzarli nell'esecuzione dei loro compiti.
Progetto Accordo-Art. 13
Articolo 13
Sessioni
1. Come regola generale, il Consiglio tiene una sessione regolare per semestre. Ai fini della revisione della gamma dei prezzi, il Consiglio tiene una sessione, entro due settimane, dopo ciascun periodo di 15 mesi o di 30 mesi di cui all'articolo 31.
2. Oltre alle sessioni, in circostanze stabilite nel presente accordo, il Consiglio si riunisce in sessione speciale, per propria decisione oppure qualora ne facciano richiesta:
(a) il presidente del Consiglio;
(b) il direttore esecutivo;
(c) la maggioranza dei membri esportatori;
(d) la maggioranza dei membri importatori;
(e) uno o piu' membri esportatori che dispongano di almeno 200 voti, oppure
(f) uno o piu' membri importatori che dispongano di almeno 200 voti.
3. Le sessioni vengono tenute nelle sedi dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, non disponga altrimenti. Se, su invito di uno dei membri, il Consiglio non si riunisce nella sede dell'Organizzazione, il membro deve pagare i costi supplementari sostenuti dal Consiglio.
4. I membri vengono avvertiti delle sessioni e dei relativi ordini del giorno dal direttore esecutivo, in consultazione con il presidente del Consiglio, con un preavviso di almeno trenta giorni, tranne in casi di emergenza, quando la comunicazione deve essere inviata con almeno dieci gorni di anticipo.
Progetto Accordo-Art. 14
Articolo 14
Ripartizione dei voti
1. I membri esportatori e quelli importatori dispongono rispettivamente di un totale di 1 000 voti.
2. Ciascun membro esportatore dispone di un voto iniziale su 1.000, tranne nel caso di un membro esportatore con esportazioni nette inferiori a 10 000 t annue. I voti rimanenti vengono ripartiti tra i membri esportatori, per quanto possibile in proporzione al volume delle rispettive esportazioni nette di gomma naturale per un periodo di cinque anni civili, a decorrere dai sei anni civili precedenti alla ripartizione dei voti.
3. I voti dei membri importatori vengono nella misura del possibile, ripartiti in proporzione alla media delle rispettive importazioni nette di gomma naturale nel periodo di tre anni civili, a decorrere dai quattro anni civili precedenti la ripartizione dei voti. Ogni membro importatore, tuttavia, riceve un voto anche se la propria quota proporzionale di importazioni nette non raggiunge un volume sufficiente da giustificare detta procedura.
4. Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 27 in materia di contributi dei membri importatori e dell'articolo 38, il Consiglio, nella sua prima sessione, elabora un quadro delle esportazioni nette dei membri esportatori, nonche' un quadro delle importazioni nette dei membri importatori, soggetti a revisione annua in conformita' del presente articolo.
5. Non vi sono voti frazionari.
6. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio ripartisce i voti per quell'anno, e tale ripartizione rimane in vigore sino alla prima sessione regolare dell'anno seguente, salvo quanto disposto dal paragrafo 7 del presente articolo. Successivamente, il Consiglio ripartisce i voti per ciascun anno all'inizio della prima sessione regolare dell'anno.
Detta ripartizione rimane in vigore fino alla prima sessione regolare dell'anno seguente, salvo quanto disposto dal paragrafo 7 del presente articolo.
7. Qualora intervenga un cambiamento della partecipazione all'Organizzazione, o qualora il diritto di voto di un membro sia sospeso o ripristinato a norma delle disposizioni del presente accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti entro la categoria o le categorie interessate, in conformita' del disposto del presente articolo.
8. Qualora l'esclusione, in virtu' dell'articolo 64, oppure il recesso di un membro, in applicazione degli articoli 63 e 62, provochi una riduzione ad una percentuale inferiore all'80% della quota totale degli scambi dei membri restanti in una delle due categorie, il Consiglio si riunisce e decide in merito ai termini, alle condizioni e al futuro del presente accordo, considerando in particolare la necessita' di mantenere un efficace funzionamento della scorta stabilizzatrice, senza imporre un eccessivo onere finanziario ai membri rimanenti.
Progetto Accordo-Art. 15
Articolo 15
Procedura di voto
1. Ciascun membro dispone di tutti i voti che gli sono attribuiti in sede di Consiglio, e non e' autorizzato a frazionarli.
2. Con una notifica scritta al presidente del Consiglio, qualsiasi membro esportatore puo' autorizzare un altro membro esportatore, e qualsiasi membro importatore puo' autorizzare un altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi ed a esercitare i suoi diritti di voto in una sessione o in una riunione del Consiglio.
3. Un membro con delega di voto da parte di un altro membro deve esprimere detto voto nelle forme autorizzate.
4. Un membro che si astiene viene considerato come non votante.
Progetto Accordo-Art. 16
Articolo 16
Quorum
1. In una riunione del Consiglio il quorum e' determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano almeno due terzi dei voti totali delle rispettive categorie.
2. Qualora non si raggiunga il quorum in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo nel giorno stabilito per la riunione e nel giorno successivo, a decorrere dal terzo giorno il quorum viene determinato dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, a condizione che detti membri detengano la maggioranza dei voti totali nelle rispettive categorie.
3. Viene considerata come presenza la rappresentanza in conformita'
del paragrafo 2 dell'articolo 15
Progetto Accordo-Art. 17
Articolo 17
Decisioni
1. Il Consiglio prende le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente accordo.
2. Quando un membro si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 15 e il suo voto viene espresso in una riunione del Consiglio, ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo, detto membro viene considerato presente e votante.
Progetto Accordo-Art. 18
Articolo 18
Istituzioni di comitati
1. Continuano ad esistere i seguenti comitati istituiti dall'Accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979:
(a) comitato di amministrazione;
(b) comitato per il funzionamento della scorta stabilizzatrice;
(c) comitato per le statistiche;
(d) comitato per le altre disposizioni.
Con un voto speciale del Consiglio possono essere istituiti altri comitati.
2. Ogni comitato e' responsabile di fronte al Consiglio. Con voto speciale il Consiglio determina la composizone ed i compiti di ciascun comitato.
Progetto Accordo-Art. 19
Articolo 19
Commissione di esperti
1. Il Consiglio puo' nominare una commissione di esperti scelti nel settore dell'industria e del commercio della gomma dei membri esportatori ed importatori.
2. La Commissione esprime pareri e fornisce assistenza al Consiglio ed ai suoi comitati, in particolare sul funzionamento della scorta stabilizzatrice e sulle altre disposizioni di cui all'articolo 43.
3. Il Consiglio stabilisce la composizione, le funzioni ed il regolamento amministrativo della commissione.
Progetto Accordo-Art. 20
Articolo 20
Privilegi ed immunita'
1. L'Organizzazione e' dotata di personalita' giuridica, ed in particolare, ma ferme restando le disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 4, dispone della capacita' di contrattare, acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' di stare in giudizio.
2. L'Organizzazione prende quanto prima le iniziative necessarie per concludere un accordo (qui di seguito denominato accordo di sede) con il governo del paese in cui l'Organizzazione ha la propria sede (qui di seguito definito governo ospite). Detto accordo dovra' vertere sullo statuto, sui privilegi e sulle immunita' dell'Organizzazione, del suo direttore esecutivo, del direttore della scorta e altro personale e degli esperti, nonche' delle delegazioni dei membri, nelle forme ritenute necessarie ai fini dell'adempimento delle rispettive funzioni.
3. In attesa della conclusione dell'accordo di sede, l'Organizzazione chiede al governo ospite di concedere, in misura conforme alla sua legislazione, l'esenzione fiscale sulle retribuzioni pagate dall'Organizzazione ai propri dipendenti, nonche' sul patrimonio, sui redditi e sulle altre proprieta' dell'Organizzazione.
4. L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' governi gli accordi in materia di eventuali privilegi ed immunita' che potrebbero rivelarsi necessari per il buon funzionamento del presente accordo; detti accordi dovranno ricevere l'approvazione del Consiglio.
5. Qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita in un altro paese, il governo di quest'ultimo provvedera' a concludere al piu' presto un accordo di sede con l'Organizzazione, soggetto all'approvazione del Consiglio.
6. L'accordo di sede e' indipendente dal presente accordo. Esso scade tuttavia:
(a) per mutuo consenso del governo ospite e dell'Organizzazione;
(b) qualora la sede dell'Organizzazione sia trasferita fuori dal
territorio del governo ospite, oppure
(c) qualora l'Organizzazione cessi di esistere.
Progetto Accordo-Art. 21
Articolo 21
Contabilita' finanziaria
1. Per il funzionamento e la gestione del presente accordo, vengono istituiti due bilanci:
(a) il bilancio della scorta stabilizzatrice, e
(b) il bilancio amministrativo.
2. Vengono iscritte nel bilancio della scorta stabilizzatrice le seguenti entrate e spese relative alla istituzione, al funzionamento e alla gestione della scorta: contributi dei membri a norma dell'articolo 27, ricavi delle vendite della scorta stabilizzatrice o spese per acquisti della stessa; interessi sui depositi del bilancio della scorta; costi relativi alle commissioni d'acquisto e di vendita, all'immagazzinamento, al trasporto e imballaggio, alla manutenzione e alla rotazione, e spese assicurative. Tuttavia il Consiglio puo', con voto speciale, iscrivere nel bilancio della scorta stabilizzatrice qualsiasi altro tipo di entrata o spesa attribuibile a transazioni od operazioni connesse alla scorta stabilizzatrice.
3. Tutte le altre entrate e spese relative al funzionamento dell'accordo vengono iscritte nel bilancio amministrativo. Tali spese vengono normalmente coperte dai contributi dei membri, valutati in conformita' dell'articolo 24.
4. L'Organizzazione non e' responsabile delle spese delle delegazioni o degli osservatori presso il Consiglio o qualsiasi comitato creato a norma dell'articolo 18.
Progetto Accordo-Art. 22
Articolo 22
Forme di pagamento
I pagamenti destinati al bilancio amministrativo o la bilancio della scorta devono essere effettuati in valute che si possono impiegare liberamente oppure in valute convertibili sui principali mercati dei cambi esteri in altre impiegabili liberamente, e devono essere esenti da restrizioni di cambio.
Progetto Accordo-Art. 23
Articolo 23
Verifica dei conti
1. Ogni esercizio finanziario, il Consiglio nomina alcuni revisori per verificare i libri contabili.
2. Un rendiconto del bilancio amministrativo, dopo una verifica indipendente, viene presentato ai membri al piu' presto possibile, ma non oltre quattro mesi dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. Un rendiconto del bilancio della scorta, dopo una verifica indipendente, viene presentato ai membri non prima di 60 giorni, ma non oltre quattro mesi, dopo la chiusura di ogni esercizio finanziario. I rendiconti verificati del bilancio amministrativo e del bilancio della scorta vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella sessione regolare successiva. In seguito viene pubblicato un sommario dei conti e del bilancio verificati.
Progetto Accordo-Art. 24
Articolo 24
Approvazione del bilancio preventivo amministrativo
e valutazione dei contributi
1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo il Consiglio approva il bilancio preventivo per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore ed il termine del primo anno finanziario. In seguito il Consiglio deve approvare il bilancio preventivo amministrativo per il successivo anno finanziario nella seconda meta' di ciascun anno finanziario. Il Consiglio valuta il contributo di ogni membro a tale bilancio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Il contributo di ciascun membro al bilancio preventivo amministrativo per ciascun anno finanziario deve rispettare la proporzione esistente tra il numero dei voti attribuiti al paese stesso al momento dell'approvazione del bilancio preventivo amministrativo per quell'anno finanziario ed il totale dei voti dei membri. Nella valutazione dei contributi, i voti di ciascun membro devono essere calcolati indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto oppure dalla relativa nuova ripartizione dei voti.
3. Il contributo iniziale al bilancio preventivo amministrativo da parte di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo deve essere valutato dal Consiglio in base al numero dei voti attribuiti a tale governo, nonche' al periodo che decorre dalla data di adesione fino al termine dell'anno finanziario corrente, senza pero' modificare la valutazione relativa agli altri membri per lo stesso anno finanziario.
Progetto Accordo-Art. 25
Articolo 25
Pagamento dei contributi al bilancio preventivo amministrativo
1. I contributi al primo bilancio preventivo amministrativo devono essere pagati ad una data fissata dal Consiglio nella prima sessione.
I contributi ai successivi bilanci amministrativi scadranno al 28 febbraio di ciascun anno finanziario. Il contributo iniziale di un governo che aderisce all'accordo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo, valutato in conformita' del paragrafo 3 dell'articolo 24, per l'anno finanziario in questione, scadra' 60 giorni dopo la data di adesione.
2. Se un membro non ha versato integralmente il proprio contributo al bilancio preventivo amministativo entro due mesi dalla scadenza in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, il direttore esecutivo chiede al membro stesso di effettuare il pagamento nel piu' breve tempo possibile. Se un membro non versa il proprio contributo entro due mesi dalla richiesta del direttore esecutivo, vengono sospesi i suoi diritti di voto nell'Organizzazione, salvo diversa deliberazione del Consiglio. Se quattro mesi dopo detta richiesta da parte del direttore esecutivo, un membro non ha ancora pagato i propri contributi, tutti i suoi diritti a norma del presente accordo vengono sospesi dal Consiglio, salvo diversa deliberazione di quest'ultimo con voto speciale.
3. Per i contributi versati oltre il termine stabilito, il Consiglio riscuote una penalita' al tasso di base del paese ospite a decorrere dalla data di scadenza dei contributi.
4. Un membro, i cui diritti sono stati sospesi a norma del paragrafo 2 del presente articolo, rimane in particolare obbligato a pagare i propri contributi e a far fronte a qualsiasi eventuale obbligo finanziario in virtu' del presente accordo.
Progetto Accordo-Art. 26
Articolo 26
Volume della scorta stabilizzatrice
Per realizzare gli obiettivi del presente accordo, viene creata una scorta stabilizzatrice internazionale, con un volume globale di 550.000 t, compreso l'insieme delle scorte ancora detenute a norma dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979. Ai sensi del presente accordo, la scorta rappresenta l'unico strumento di intervento sul mercato ai fini della stabilizzazione dei prezzi. Essa comprende:
(a) una scorta stabilizzatrice normale di 400 000 t, e
(b) una scorta stabilizzatrice di riserva di 150 000 t.
Progetto Accordo-Art. 27
Articolo 27
Finanziamento della scorta stabilizzatrice
1. I membri si impegnano a finanziare il costo totale della scorta stabilizzatrice internazionale di 550.000 t, istituita in virtu' dell'articolo 26, restando inteso che le quote nel bilancio della scorta stabilizzatrice dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, detenute da quei membri di quello stesso accordo che hanno aderito al presente accordo vengono riportate, con il consenso di ciascun membro, al bilancio della scorta stabilizzatrice a norma del presente accordo, conformemente alle procedure fissate a norma delle disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3, dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979.
2. Il finanziamento della scorta stabilizzatrice normale e della scorta di riserva viene equamente suddiviso tra le categorie dei membri esportatori ed importatori. I contributi dei membri al bilancio della scorta vengono ripartiti secondo il numero dei voti loro attribuiti in sede di Consiglio, ad eccezione di quanto disposto ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.
3. Un membro importatore la cui quota di importazioni nette totali, secondo la tabella istituita dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 14, e' pari o inferiore allo 0,1% delle importazioni totali nette, contribuisce al bilancio della scorta nei seguenti modi:
(a) Se la quota di importazioni nette totali di un membro e' uguale o inferiore a 0,1% ma superiore a 0,05%, il suo contributo sara' calcolato in base alla sua quota effettiva di importazioni nette totali;
(b) Se la quota di importazioni nette totali di un membro e' uguale o inferiore a 0,05%, il suo contributo viene valutato in base ad una quota di 0,05% delle importazioni nette totali.
4. Nel periodo in cui il presente accordo e' in vigore provvisoriamente, a norma del paragrafo 2 oppure della lettera b) del paragrafo 4 dell'articolo 60, l'impegno finanziario di ciascun membro esportatore o importatore nei confronti del bilancio della scorta stabilizzatrice non deve superare nel complesso il contributo del membro stesso, calcolato in base al numero di voti corrispondenti alle quote di percentuale, stabilite nelle tabelle redatte dal Consiglio in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 14, dei totali di 275 000 t che spettano rispettivamente alle categorie dei membri esportatori ed importatori. Quando l'accordo e' in vigore a titolo provvisorio, gli obblighi finanziari dei membri devono essere suddivisi equamente tra le categorie degli importatori e degli esportatori. Ogniqualvolta l'impegno globale di una categoria superi quello dell'altra, il maggiore dei due importi complessivi deve essere riportato a livello del minore riducendo i corrispondenti voti di ciascun membro proporzionalmente alle quote di voti derivate dalle tabelle stabilite dal Consiglio a norma del paragrafo 4 dell'articolo 14. In deroga alle disposizioni del presente paragrafo, e del paragrafo 1 dell'articolo 28, il contributo di un membro non puo' superare il 125% dell'importo del suo contributo totale, calcolato sulla base della quota del commercio mondiale quale risulta dell'allegato 1 o allegato B al presente accordo.
5. I costi totali della scorta stabilizzatrice normale e della scorta stabilizzatrice di riserva di 550.000 t vengono finanziati con i cotributi dei membri pagati in contanti al bilancio della scorta.
Se del caso, detti contributi possono essere versati da opportune istituzioni dei membri interessati.
6. I costi totali della scorta stabilizzatrice internazionale di 550.000 t vengono pagati sul conto della scorta e includono tutte le spese relative all'acquisto ed alla gestione della scorta stessa.
Qualora il costo previsto di cui all'allegato C del presente accordo sia inferiore al costo totale relativo all'acquisto ed alla gestione della scorta, il Consiglio si riunisce e prende le disposizioni necessarie per chiedere i contributi necessari per coprire questi costi secondo le quote percentuali dei voti.
Progetto Accordo-Art. 28
Articolo 28
Pagamento di contributi al bilancio della scorta
1. Viene apportato un contributo iniziale in contanti al bilancio della scorta, pari a 70 milioni di ringget malesi. Questa somma, che rappresenta una riserva di capitale d'esercizio per le operazioni relative alla scorta stabilizzattrice, viene suddivisa fra tutti i membri secondo le loro quote percentuali di voti in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 3, e diventa esigibile entro 60 giorni dalla prima sessione del Consiglio dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Il contributo iniziale di un membro esigibile a norma del presente paragrafo viene versato in tutto o in parte, con il consenso del membro, mediante trasferimento della quota in contanti detenuta da quest'ultimo nel bilancio della scorta, in applicazione dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979.
2. Il direttore esecutivo puo' richiedere i contributi in qualsiasi momento, e indipendentemente dalle disposizioni contenute nel paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che il direttore della scorta attesti che detti fondi sono necessari per il bilancio della scorta nei successivi quattro mesi.
3. Un contributo richiesto deve essere pagato dai membri entro 60 giorni a decorrere dalla data della notifica. Su richiesta di un membro o di piu' membri che rappresentano 200 voti nel Consiglio, quest'ultimo si riunisce in sessione speciale e puo' modificare o disapprovare la richiesta in base ad una valutazione dei fondi necessari per far fronte al funzionamento della scorta nei successivi quattro mesi. Se il Consiglio non riesce a prendere una decisione, i membri devono pagare i contributi in conformita' della notifica del direttore esecutivo.
4. I contributi richiesti per la scorta stabilizzatrice normale e per quella di riserva vengono valutati al prezzo limite di azione minimo in vigore al momento in cui vengono richiesti detti contributi.
5. La richiesta di contributi destinati alla scorta di riserva segue la seguente procedura:
(a) Al momento della revisione effettuata a 300 000 t, di cui all'articolo 31, il Consiglio adotta tutte le disposizioni di carattere finanziario e di altro tipo necessarie alla sollecita entrata in funzione della scorta stabilizzatrice di riserva, compresa se del caso la richiesta di fondi;
(b) Al momento della revisione effettuata a 400 000 t, di cui all'articolo 31, il Consiglio controlla che siano rispettate le seguenti due condizioni:
(i) Tutti i membri hanno adottato tutte le disposizioni necessarie a finanziare le rispettive quote della scorta stabilizzatrice di
riserva; e
(ii) e' stato fatto ricorso alla scorta stabilizzatrice di riserva, che e' in grado di intervenire ai sensi dell'articolo 30.
Progetto Accordo-Art. 29
Articolo 29
Gamma dei prezzi
1. Per le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono fissati i seguenti prezzi:
(a) prezzo di riferimento,
(b) prezzo minimo di intervento,
(c) prezzo massimo di intervento,
(d) prezzo limite di azione minimo,
(e) prezzo limite di azione massimo,
(f) prezzo indicativo minimo, e
(g) prezzo indicativo massimo.
2. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il prezzo di riferimento viene stabilito inizialmente a 201,66 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo. Qualora il prezzo di riferimento applicabile il 20 marzo 1987 sia riesaminato prima dello scadere dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, il prezzo di riferimento viene modificato al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e adeguato al livello applicabile alla data dello scadere dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979.
3. Il prezzo di intervento massimo ed il prezzo di intervento minimo saranno rispettivamente calcolati ad un livello superiore ed inferiore al 15% del prezzo di riferimento, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.
4. Il prezzo limite di azione massimo e minimo verra' calcolato rispettivamente ad un livello superiore e inferiore al 20% del prezzo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti con voto speciale.
5. I prezzi calcolati in conformita' dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo vengono arrotondati alla frazione di centesimo.
6. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, i prezzi indicativi minimi e massimi vengono stabiliti inizialmente a 150 e 270 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo, rispettivamente.
Qualora i prezzi indicativi applicabili il 20 marzo 1987 siano riesaminati prima dello scadere dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, i prezzi indicativi vengono modificati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e adeguati ai livelli applicabili alla data dello scadere dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979.
Progetto Accordo-Art. 30
Articolo 30
Gestione della scorta stabilizzatrice
1. Se, rispetto alla gamma dei prezzi stabilita all'articolo 29, o successivamente riveduta in conformita' degli articoli 31 e 39, il prezzo indicatore di mercato di cui all'articolo 32,
(a) e' pari o superiore al prezzo limite di azione massimo, il direttore della scorta deve difendere il prezzo limite di azione massimo offrendo in vendita gomma naturale, finche' il prezzo indicatore di mercato non risulti inferiore al prezzo limite di azione massimo;
(b) supera il prezzo di intervento massimo, il direttore della scorta puo' vendere gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione massimo;
(c) e' pari al prezzo di intervento massimo o minimo, o a un livello intermedio, il direttore della scorta non deve acquistare o vendere gomma naturale, tranne che per far fronte alle responsabilita' per la rotazione di cui all'articolo 35;
(d) e' inferiore al prezzo di intervento minimo, il direttore della scorta puo' acquistare gomma naturale in difesa del prezzo limite di azione minimo;
(e) e' pari o inferiore al prezzo limite di azione minimo, il direttore della scorta stabilizzatrice deve difendere il prezzo limite di azione minimo offrendo di comprare gomma naturale, finche' il prezzo indicatore di mercato non superi il prezzo limite di azione minimo.
2. Quando le vendite o gli acquisti per la scorta stabilizzatrice raggiungono il livello di 400 000 t il Consiglio decide, con voto speciale, sull'opportunita' di rendere operante la scorta stabilizzatrice di riserva alle seguenti condizioni:
(a) al prezzo limite di azione minimo o massimo, oppure
(b) ad ogni prezzo compreso tra il prezzo limite di azione minimo ed il prezzo indicativo minimo, oppure tra il prezzo limite di azione massimo ed il prezzo indicativo massimo.
3. Salvo diversa decisione del Consiglio, formulata con voto speciale, a norma del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore della scorta deve usare la scorta stabilizzatrice di riserva per difendere il prezzo indicativo minimo rendendo operativa la scorta di riserva quando il prezzo indicatore di mercato raggiunge un livello superiore di 2 centesimi malesi o di Singapore per chilogrammo al prezzo indicativo minimo, nonche' per difendere il prezzo indicativo massimo rendendo operativa la scorta stabilizzatrice di riserva quando il prezzo indicatore di mercato si trova ad un livello inferiore di 2 centesimi malesi o Singapore per chilogrammo al prezzo indicativo massimo.
4. Devono essere utilizzati pienamente tutti i mezzi della scorta stabilizzatrice, compresa la scorta normale e quella di riserva, per evitare che il prezzo indicatore di mercato scenda ad un livello inferiore al prezzo indicatore minimo o superi il prezzo indicativo massimo.
5. Gli acquisti e le vendite trattate dal direttore della scorta devono essere effettuati tramite i mercati commerciali tradizionali ai prezzi correnti, e tutte le sue transazioni devono comportare la materiale fornitura della gomma entro un termine non superiore a tre mesi civili.
6. Per facilitare la gestione della scorta stabilizzatrice, il Consiglio istituisce filiali ed altri servizi dell'ufficio del direttore della scorta, se necessario, sui tradizionali mercati della gomma e nelle sedi di magazzini riconosciuti.
7. Il direttore della scorta prepara un resoconto mensile sulle transazioni e sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta stabilizzatrice. Trenta giorni dopo la fine di ogni mese, la relativa relazione sara' trasmessa ai membri.
8. Le informazioni sulle transazioni relative alla scorta devono comprendere le quantita', i prezzi, i tipi, i livelli ed i mercati di tutte le operazioni, comprese le rotazioni effettuate. I dati sulla situazione finanziaria del bilancio della scorta devono includere inoltre i tassi di interesse, i termini e le condizioni relativi ai depositi, le valute trattate e le altre informazioni pertinenti sulle voci di cui al paragrafo 2 dell'articolo 21.
Progetto Accordo-Art. 31
Articolo 31
Esame e revisione della gamma dei prezzi
A. Prezzo di riferimento
1. L'esame e la revisione del prezzo di riferimento devono basarsi sulle tendenze di mercato e/o sulle variazioni nette delle scorte, subordinatamente alle disposizioni di questa sezione del presente articolo. Il prezzo di riferimento sara' sottoposto a revisione da parte del Consiglio diciotto mesi dopo l'ultimo esame a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, oppure, qualora tale accordo entri in vigore dopo il 1° maggio 1988, nella prima sessione del Consiglio ai sensi del presente accordo, e successivamente ad intervalli di quindici mesi.
(a) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova al medesimo livello del prezzo d'intervento massimo, del prezzo di intervento minimo o e' compresa tra questi due prezzi, il prezzo di riferimento non deve essere modificativo.
(b) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione si trova ad un livello inferiore al prezzo di intervento minimo il prezzo di riferimento sara' automaticamente diminuito del 5% rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio, con voto speciale, decida di ridurlo di una percentuale piu' elevata.
(c) Se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione e' superiore al prezzo di intervento massimo, il prezzo di riferimento sara' aumentato automaticamente del 5% rispetto al suo livello al momento della revisione, a meno che il Consiglio con voto speciale, non decida di aumentarlo di una percentuale piu' elevata.
2. Se, dopo l'ultima valutazione a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, o a norma del presente paragrafo, si verfica una variazione netta della scorta stabilizzatrice pari a 100.000 t, il direttore esecutivo convoca una sessione speciale del Consiglio per valutare la situazione. Il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di
prendere le misure adeguate, tra cui
(a) sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice;
(b) modifica del tasso di acquisto o di vendita della scorta;
(c) revisione del prezzo di riferimento.
3. Se si sono verificati acquisti o vendite della scorta stabilizzatrice per 300 000 t a decorrere (a) dall'ultima revisione a norma dell'articolo 32, paragrafo 3 dell'accordo internazionale sulla gomma naturale, del 1979, (b) dall'ultima revisione a norma del presente paragrafo, oppure (c) dall'ultima revisione a norma del paragrafo 2 del presente articolo, in base alla situazione piu' recente, il prezzo di riferimento deve essere diminuito o aumentato, rispettivamente, del 3% rispetto al livello del momento, a meno che il Consiglio con voto speciale decida di aumentarlo o di diminuirlo, rispettivamente, di una percentuale piu' elevata.
4. Qualsiasi adeguamento del prezzo di riferimento, qualunque ne sia la ragione, non deve essere tale da consentire ai prezzi limite di azione di infrangere i prezzi indicativi massimi o minimi.
B. Prezzi indicativi
5. Il Consiglio, con voto speciale, puo' modificare i prezzi indicativi massimi e minimi durante le revisioni di cui alla presente sezione di questo articolo.
6. Il Consiglio prevvede ad armonizzare qualsiasi revisione dei prezzi indicativi con l'evoluzione delle tendenze e della situazione del mercato. A questo proposito, il Consiglio deve prendere in considerazione le tendenze relative ai prezzi, al consumo, all'approvvigionamento, ai costi di produzione ed alle scorte nel settore della gomma naturale, nonche' la quantita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice e la situazione finanziaria del relativo bilancio.
7. I prezzi indicativi minimi e massimi sono soggetti a revisione nei seguenti casi;
(a) 30 mesi dopo l'ultimo esame a norma dell'articolo 32, paragrafo 7, lettera (a), dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, oppure, qualora tale accordo entri in vigore dopo il 1 maggio 1988, nella prima sessione del Consiglio ai sensi del presente accordo, e successivamente ad intervalli di 30 mesi;
(b) in circostanze eccezionali, su richiesta di uno o piu' membri che rappresentino almeno 200 voti in sede di Consiglio, e
(c) quando il prezzo di riferimento e' stato (i) ridotto dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo minimo o l'entrata in vigore dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, oppure (ii) aumentato dopo l'ultima revisione del prezzo indicativo massimo o l'entrata in vigore dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, di una percentuale di almeno il 3% di cui al paragrafo 3 del presente articolo e di almeno il 5% di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o di almeno la stessa percentuale in applicazione dei paragrafi 1, 2 e/o 3 del presente articolo, a condizione che la media del prezzo indicatore di mercato giornaliero nei sessanta giorni successivi all'ultima revisione del prezzo di riferimento sia rispettivamente inferiore al prezzo di intervento minimo o superiore al prezzo di intervento massimo.
8. In deroga ai paragrafi da 5 a 7 del presente articolo, il prezzo indicativo massimo o minimo non viene aumentato se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, in applicazione del presente articolo, e' inferiore al prezzo di riferimento. Analogamente, il prezzo indicativo massimo o minimo non deve essere diminuito se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri nel semestre precedente alla revisione della gamma dei prezzi, a norma del presente articolo, e' superiore al prezzo di riferimento.
Progetto Accordo-Art. 32
Articolo 32
Prezzo indicatore di mercato
1. Il prezzo indicatore di mercato giornaliero e' costituito dalla media ponderata e composta, registrata sul mercato della gomma naturale, dei prezzi ufficiali giornalieri del mese in corso sui mercati di Kuala Lumpur, Londra, New York e Singapore. Inizialmente il prezzo indicatore di mercato giornaliero comprende i diversi tipi RSS 1, RSS 3 e TSR 20 e la loro ponderazione deve essere uguale.
Tutte le quotazioni devono essere convertite in valori fob porti di Malaysia e Singapore nelle valute malesi e di Singapore.
2. Le ponderazioni relative alla composizione tipo/grado, nonche' il metodo di valutazione del prezzo di mercato indicatore giornaliero sono soggetti a revisione e possono essere modificati dal Consiglio con voto speciale affinche' riflettano il mercato della gomma naturale.
3. Il prezzo indicatore di mercato deve essere calcolato ad un valore superiore, pari o inferiore ai livelli dei prezzi di cui al presente accordo, se la media dei prezzi indicatori di mercato giornalieri registrata negli ultimi cinque giorni di mercato e' superiore, pari o inferiore a detti livelli di prezzi.
Progetto Accordo-Art. 33
Articolo 33
Composizione delle scorte stabilizzatrici
1. Nella prima sessione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve definire i tipi e i gradi riconosciuti a livello internazionale relativi ai fogli affumicati rigati, nonche' alle qualita' di gomma specifiche da inserire nella scorta stabilizzatrice, a condizione che siano soddisfatti i seguenti criteri;
(a) i tipi e i gradi inferiori di gomma naturale autorizzata da
inserire nella scorta stabilizzatrice deve essere RSS 3 e TSE 20, e (b) devono essere citati tutti i tipi e i gradi autorizzati in applicazione della lettera (a) del presente paragrafo, che rappresentano almeno il 3% degli scambi internazionali del precedente anno civile nel settore della gomma naturale.
2. Con voto speciale, il Consiglio puo' modificare detti criteri e/o i tipi/gradi scelti, se necessario a far si che la composizione della scorta stabilizzatrice corrisponda all'evoluzione della situazione del mercato, agli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, nonche' all'esigenza di mantenere ad un alto livello commerciale la qualita' della scorta stabilizzatrice.
3. Nel promuovere gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo, il direttore della scorta deve fare in modo che la composizione della scorta stabilizzatrice rifletta la struttura delle esportazioni e delle importazioni nel settore della gomma naturale.
4. Con voto speciale, il Consiglio puo' ordinare al direttore della scorta di modificare la composizione della scorta stessa, se questa misura e' necessaria ai fini della stabilizzazione dei prezzi.
Progetto Accordo-Art. 34
Articolo 34
Ubicazione delle scorte stabilizzatrici
1. L'ubicazione delle scorte stabilizzatrici deve consentire un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale. In base a questo principio, le scorte stabilizzatrici devono essere situate nel territorio dei membri esportatori ed importatori, a meno che, con voto speciale, il Consiglio decida altrimenti. La distribuzione delle scorte stabilizzatrici tra i membri deve essere effettuata in modo tale da raggiungere gli obiettivi di stabilizzazione del presente accordo con costi minimi.
2. Per mantenere un alto livello di qualita' commerciale, le scorte stabilizzatrici devono essere depositate unicamente in magazzini approvati, in base a criteri da definirsi da parte del Consiglio.
3. Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il Consiglio deve compilare ed approvare l'elenco dei magazzini, insieme alle norme necessarie per il loro impiego. Se necessario, il Consiglio puo' rivedere l'elenco di magazzini approvato dal Consiglio dell'accordo internazionale sulla gomma naturale del 1979, nonche' i criteri fissati dallo stesso Consiglio, e mantenerli in vigore oppure riesaminarli di conseguenza.
4. Il Consiglio deve inoltre rivedere periodicamente l'ubicazione delle scorte stabilizzatrici e, con un voto speciale, puo' imporre al direttore della scorta di trasferire le scorte stesse, ai fini di un funzionamento economico ed efficiente sul piano commerciale.
Progetto Accordo-Art. 35
Articolo 35
Rotazione delle scorte stabilizzatrici
Il direttore della scorta deve acquisire e mantenere tutte le riserve stabilizzatrici ad un alto livello commerciale di qualita'. Pertanto egli deve provvedere alla rotazione della gomma naturale depositata nelle scorte stabilizzatrici, se necessario per mantenere tali livelli, tenendo opportunamente conto del costo di detta rotazione, nonche' della sua incidenza sulla stabilita' del mercato. I costi della rotazione vengono iscritti nel bilancio della scorta.
Progetto Accordo-Art. 36
Articolo 36
Limitazione o sospensione delle operazioni relative alla scorta stabilizzatrice
1. In deroga all'articolo 30, il Consiglio, se riunito in sessione, puo' limitare o sospendere con voto speciale le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi attribuiti da detto articolo al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
2. Se il Consiglio non e' riunito in sessione, il direttore esecutivo, previa consultazione del presidente, puo' limitare o sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice, se ritiene che l'adempimento degli obblighi imposti dall'articolo 30 al direttore della scorta non consenta di raggiungere gli obiettivi del presente accordo.
3. Immediatamente dopo la decisione di limitare o di sospendere le operazioni della scorta stabilizzatrice in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo, il direttore esecutivo convoca una sessione del Consiglio per esaminare detta decisione. In deroga alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 13, il Consiglio si riunisce entro dieci giorni dalla data della restrizione o sospensione e, con voto speciale, conferma o annulla detta restrizione o sospensione. Se il Consiglio non giunge ad una decisione durante questa sessione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese, senza imporre alcuna restrizione in virtu' del presente articolo.
4. Finche' resti in vigore una qualsiasi restrizione o sospensione delle operazioni della scorta stabilizzatrice decisa in conformita' del presente articolo, il Consiglio rivede tale decisione ad intervalli non superiori a tre mesi. Se in una sessione dedicata a tale riesame il Consiglio non conferma, con voto speciale, il proseguimento della restrizione o sospensione, o non perviene ad una decisione, le operazioni della scorta stabilizzatrice vengono riprese senza restrizioni.
Progetto Accordo-Art. 37
Articolo 37
Penalita' relative ai contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice
1. Qualora non adempia all'obbligo di contribuire al bilancio della scorta stabilizzatrice entro il giorno di scadenza dei contributi richiesti, un membro viene considerato in arretrato. Un membro in arretrato di 60 giorni e oltre non viene considerato tale ai fini del voto su problemi di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
2. In sede di Consiglio vengono sospesi i diritti di voto e di altro tipo di un membro in arretrato di 60 giorni e oltre, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, salvo diversa decisione del Consiglio con voto speciale.
3. Un membro in arretrato deve sostenere l'onere degli interessi al tasso di base del paese ospite a decorrere dall'ultimo giorno di scadenza dei pagamenti. Gli altri membri importatori e esportatori possono coprire gli arretrati su base volontaria.
4. Qualora venga effettuato il pagamento in arretrato con soddisfazione del Consiglio, vengono ripristinati i diritti di voto e di altro tipo del membro interessato. Se gli arretrati sono stati anticipati da altri membri, questi ultimi devono essere rimborsati integralmente.
Progetto Accordo-Art. 38
Articolo 38
Adeguamenti dei contributi al bilancio della scorta stabilizzatrice 1. Al momento della ripartizione dei voti, nella prima sessione regolare di ogni anno finanziario, oppure ogni volta che si verifica un cambiamento dei membri dell'Organizzazione, il Consiglio provvede ad apportare i necessari adeguamenti al contributo di ciascun membro al bilancio della scorta stabilizzatrice, in applicazione delle disposizioni del presente articolo. Il direttore esecutivo deve quindi stabilire quanto segue:
(a) il contributo netto di ciascun membro, calcolato sottraendo i rimborsi dei contributi dovutigli in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo dalla somma di tutti i contributi pagati dal membro stesso a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo;
(b) il totale netto delle richieste rappresentato dalla somma delle richieste consecutive, al quale viene sottratto il totale dei rimborsi effettuati a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
(c) il contributo netto riveduto di ciascun membro, ottenuto dividendo il totale netto delle richieste tra i membri in base alla quota di voti riveduta di ciascun membro in sede di Consiglio, in conformita' dell'articolo 14, fatto salvo il paragrafo 3 dell'articolo 27, purche' la quota di voti di ciascun membro, ai fini del presente articolo, venga calcolata indipendentemente dalla sospensione dei diritti di voto di un membro o dalla corrispondente ripartizione dei voti.
Quando il contributo netto in contanti di un membro supera il suo contributo netto riveduto, la differenza, al netto di eventuali interessi moratori, ancora da pagare sugli arretrati, deve essere rimborsata dal bilancio della scorta stabilizzatrice. Quando invece il contributo netto in contanti e' inferiore al contributo netto riveduto di un membro, quest'ultimo deve pagare la differenza, maggiorata di eventuali interessi moratori ancora da pagare su arretrati, al bilancio della scorta.
2. Se il Consiglio, in considerazione dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 28, riscontri un'eccedenza di contributi netti in contante rispetto ai fondi richiesti per finanziare le operazioni della scorta stabilizzatrice nei quattro mesi successivi, detti contributi netti in contanti eccedentari, detratti quelli iniziali, devono essere rimborsati dal Consiglio, a meno che quest'ultimo non decida con voto speciale di non effettuare detto rimborso o di corrispondere un importo inferiore. Le quote dell'importo da rimborsare dovute ai membri sono proporzionali ai rispettivi contributi netti in contanti, e al netto di eventuali interessi ancora da pagare sugli arretrati. Il contributo richiesto ai membri in arretrato viene ridotto in proporzione pari a quella del rimborso rispetto al totale dei contributi netti in contanti.
3. Su richiesta di un membro, il rimborso a cui ha diritto puo' essere trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Se un membro decide di mantenere il proprio rimborso in bilancio, l'importo gli sara' accreditato per eventuali contributi supplementari chiesti in conformita' dell'articolo 28. L'importo accreditato trattenuto nel bilancio della scorta stabilizzatrice su richiesta di un membro frutta un interesse al tasso medio incamerato sui fondi del bilancio della scorta stabilizzatrice, con decorrenza dall'ultimo giorno in cui l'importo dovrebbe di regola venire rimborsato al membro in questione, fino al giorno precedente l'effettivo rimborso.
4. Il direttore esecutivo informa immediatamente i membri di eventuali pagamenti o rimborsi derivanti dagli adeguamenti apportati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Detti pagamenti da parte dei membri od i rimborsi ad essi dovuti devono essere effettuati entro 60 giorni a decorrere dalla data della notifica da parte del direttore esecutivo.
5. Qualora l'importo in contanti del conto della scorta stabilizzatrice, superi il valore del totale dei contributi netti in contanti dei membri, detti fondi in eccedenza devono essere distribuiti al momento della scadenza del presente accordo.
Progetto Accordo-Art. 39
Articolo 39
Scorta stabilizzatrice e modifiche dei tassi di cambio
1. Qualora il tasso di cambio tra il ringgit malese/dollaro di Singapore e le valute dei principali esportatori ed importatori di gomma naturale cambi in modo tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il direttore esecutivo, a norma dell'articolo 36, oppure i membri, in conformita' dell'articolo 13, possono chiedere la convocazione di una sessione speciale del Consiglio. Il Consiglio si riunisce entro dieci giorni per confermare od annullare disposizioni gia' emanate dal direttore esecutivo in virtu' dell'articolo 36, e puo' decidere con voto speciale di prendere gli adeguati provvedimenti, compresa la possibilita' di rivedere la gamma dei prezzi, secondo i principi di cui ai primi capoversi dei paragrafi 1 e 6 dell'articolo 31.
2. Con voto speciale il Consiglio puo' stabilire una procedura per determinare una notevole variazione nelle parita' di dette valute, unicamente al fine di una tempestiva convocazione del Consiglio.
3. Qualora tra il ringgit malese e il dollaro di Singapore si verifichi una divergenza tale da influenzare in modo significativo il funzionamento della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per esaminare la situazione e considerare la possibilita' di impiegare un'unica valuta.
Progetto Accordo-Art. 40
Articolo 40
Procedure di liquidazione relative al bilancio della
scorta stabilizzatrice
1. Al momento della scadenza del presente accordo, il direttore della scorta provvede a valutare il totale delle spese relative alla liquidazione o al trasferimento ad un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dell'attivo del bilancio dell scorta stabilizzatrice, in conformita' del presente articolo, e riserva detto importo in un conto separato. Se il saldo e' insufficiente il direttore della scorta vende una quantita' di gomma naturale della scorta stabilizzatrice sufficiente a fornire la somma supplementare richiesta.
2. La quota di ogni membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice viene calcolata come segue:
(a) il valore della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore del quantitativo totale di gomma naturale di ciascun tipo/grado, calcolata in base al livello inferiore dei prezzi correnti dei rispettivi tipi/gradi, registrati sui mercati di cui all'articolo 32 nei trenta giorni di mercato precedenti la data di scadenza del presente accordo;
(b) il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice corrisponde al valore della scorta stessa, oltre al saldo in contanti alla data di scadenza del presente accordo, al netto di ogni importo di riserva di cui al paragrafo 1 del presente articolo;
(c) il contributo netto in contanti di ogni membro corrisponde alla somma dei suoi contributi versati per la durata del presente accordo, al netto di tutti i rimborsi effettuati a norma dell'articolo 38; gli interessi sugli arretrati versati in conformita' dell'articolo 37, paragrafo 3, non costituiscono un contributo al bilancio della scorta stabilizzatrice;
(d) se il valore del bilancio della scorta stabilizzatrice e' superiore o inferiore al totale dei contributi netti in contanti, l'eccedenza deve essere distribuita tra i membri in proporzione alla quota del contributo netto di ciascun membro calcolata in base alla ponderazione temporale a norma del presente accordo. L'eventuale disavanzo deve essere distribuito fra i membri in proporzione al numero medio di voti detenuto da ciascuno durante il suo periodo di partecipazione all'accordo. Nel valutare la quota dei disavanzi a carico di ciascun membro, i voti di ciascuno devono essere calcolati inidipendentemente dall'eventuale sospensione dei diritti di voto o dall'eventuale ridistribuzione dei voti ad essa conseguente;
(e) la quota di ciascun membro nel bilancio della scorta stabilizzatrice deve comprendere il contributo netto in contanti ridotto o aumentato delle proprie quote in disavanzo o in eccedenza nel bilancio della scorta stabilizzatrice, e diminuito del suo eventuale passivo dovuto ad interessi insoluti su arretrati.
3. Se il presente accordo viene immediatamente sostitutito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale,il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure necessarie per trasferire adeguatamente nel nuovo accordo, secondo le norme ivi contenute, le quote del bilancio della scorta stabilizzatrice dei membri che intendono partecipare al nuovo accordo. I membri che non desiderano partecipare al nuovo accordo hanno diritto al rimborso della propria quota:
(a) dai fondi liquidi disponibili in proporzione alla sua quota percentuale sul totale dei contributi netti in contanti al bilancio della scorta stabilizzatrice, entro tre mesi; e
(b) dai proventi netti ottenuti dalla cessione della riserva stabilizzatrice, per mezzo di normali vendite o di trasferimento al nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale a prezzi di mercato correnti, operazione da concludere entro dodici mesi; a meno che il Consiglio, con voto speciale, non decida di aumentare i pagamenti a norma della lettera (a) del presente paragrafo.
4. Se il presente accordo scade senza essere sostituito da un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale dotato di una scorta stabilizzatrice, il Consiglio, con voto speciale, approva le procedure volte a disciplinare una regolare cessione della scorta stabilizzatrice entro il periodo massimo di cui al paragrafo 6 dell'articolo 66, fatte salve le seguenti condizioni:
(a) non devono essere effettuati altri acquisti di gomma naturale; (b) l'Organizzazione non deve sostenere nuove spese, ad eccezione di quelle necessarie per esaurire la scorta stabilizzatrice.
5. Fatta salva la possibilita' offerta ai membri di ritirare la propria quota di gomma naturale in conformita' del paragrafo 6 del presente articolo, il saldo in contanti del bilancio della scorta stabilizzatrice deve essere immediatamente distribuito ai membri in proprorzione alle rispettive quote, determinate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
6. In sostituzione parziale o globale del pagamento in contanti, i membri possono scegliere di ritirare la propria quota nelle disponibilita' di bilancio della scorta stabilizzatrice in forma di gomma naturale, secondo le procedure approvate dal Consiglio.
7. Il Consiglio approva le opportune procedure in materia di adeguamento e di pagamento delle quote dei membri nel bilancio della scorta stabilizzatrice. Detti adeguamenti intervengono nei seguenti casi:
(a) un'eventuale discrepanza tra il prezzo della gomma naturale di cui alla lettera (a) del paragrafo 2 del presente articolo e i prezzi ai quali la scorta stabilizzatrice e' venduta in parte o globalmente, secondo le procedure relative alla cessione della scorta stessa;
(b) la differenza tra le spese di liquidazione previste e quelle effettive.
8. Entro i trenta giorni successivi alle operazioni finali del bilancio della scorta stabilizzatrice, il Consiglio si riunisce per procedere alla liquidazione definitiva dei conti tra i membri entro i trenta giorni successivi.
Progetto Accordo-Art. 41
Articolo 41
Rapporti con il Fondo comune per i prodotti di base
Al momento dell'entrata in funzione del Fondo comune per i prodotti di base, il Consiglio, trarra' il massimo vantaggio dalle strutture di quest'ultimo, secondo i principi esposti nell'Accordo che istitutisce il Fondo comune per i prodotti di base. A questo scopo il Consiglio provvede a negoziare con il Fondo comune i termini e le modalita' reciprocamente accettabili ai fini di un accordo di associazione da sottoscrivere con il Fondo comune.
Progetto Accordo-Art. 42
Articolo 42
Approvvigionamento e accesso al mercato
1. I membri esportatori si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche e programmi in grado di salvaguardare per i consumatori la continua disponibilita' degli approvvigionamenti di gomma naturale.
2. I membri importatore si impegnano per quanto possibile ad attuare politiche in grado di salvaguardare l'accesso ai loro mercati per la gomma naturale.
Progetto Accordo-Art. 43
Articolo 43
Altri provvedimenti
1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente Accordo, il Consiglio individua e propone le opportune disposizioni e le tecniche volte a promuovere:
(a) lo sviluppo dell'economia della gomma nautrale da parte dei membri produttori per mezzo dell'espanzione e del miglioramento della produzione, della produttivita' e della commercializzazione, aumentando quindi i proventi dell'esportazione dei membri produttori e contemporaneamente migliorando la sicurezza degli approvvigionamenti. A questo scopo, il Comitato per gli altri provvedimenti avvia analisi economiche e tecniche per definire:
(i) programmi di ricerca e di sviluppo nel settore della gomma naturale e progetti a vantaggio dei membri esportatori e importatori, compresa la ricerca scientifica in settori specifici;
(ii) programmi e progetti volti a migliorare la produttivita' dell'industria della gomma naturale;
(iii) mezzi per migliorare la qualita' delle forniture di gomma naturale e per uniformare le norme qualitative e la presentazione del prodotto;
(iv) metodi per migliorare la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione della gomma naturale allo stato grezzo.
(b) Lo sviluppo delle forme di utilizzazione finale della gomma naturale. A questo scopo, il comitato per gli altri provvedimenti avvia le opportune analisi economiche e tecniche per definire i programmi ed i progetti atti a tradursi nell'individuazione di ulteriori e piu' avanzate forme di utilizzazione della gomma naturale.
2. Il Consiglio esamina gli aspetti finanziari di dette disposizioni e tecniche e cerca di promuovere e facilitare la procedura per ottenere adeguate risorse finanziarie, se del caso, da fonti quali istituti finanziari internazionali e il secondo bilancio del Fondo comune per i prodotti di base, una volta istituito.
3. Se del caso, il Consiglio puo' formulare raccomandazioni ai membri, a istituti internazionali, nonche' ad altre organizzazioni per promuovere l'attuazione delle misure specifiche a norma del presente articolo.
4. Il comitato per gli altri provvedimenti esamina periodicamente l'andamento delle disposizioni che il Consiglio decide di promuovere e raccomandare e presenta al Consiglio la relativa relazione.
Progetto Accordo-Art. 44
Articolo 44
Consultazioni
Su richiesta di uno dei membri, il Consiglio si consulta sulle politiche governative che riguardano direttamente l'offerta e la domanda nel settore della gomma naturale. Il Consiglio puo' sottoporre le proprie raccomandazioni all'esame dei membri.
Progetto Accordo-Art. 45
Articolo 45
Statistiche e informazioni
1. Il Consiglio raccoglie, confronta e, se del caso, pubblica le informazioni statistiche sulla gomma naturale e sui settori affini necessarie al buon funzionamento del presente accordo.
2. I membri forniscono al Consiglio sollecitamente e con la massima ampiezza i dati disponibili secondo gli specifici tipi e gradi sulla produzione, sul consumo e sugli scambi internazionali di gomma naturale.
3. Il Consiglio puo' chiedere inoltre ai membri di fornire altre informazioni disponibili, comprese quelle su settori affini, eventualmente necessarie al buon funzionamento del presente accordo.
4. I membri devono fornire le suddette statistiche ed informazioni entro un termine ragionevole con la massima ampiezza, compatibilmente con la rispettiva legislazione nazionale e con i mezzi per loro piu' idonei.
5. Il Consiglio stabilisce stretti rapporti con le adeguate organizzazioni internazionali, compreso il gruppo di studio internazionale sulla gomma e con le borse di commercio per garantire la disponibilita' di dati recenti e sicuri relativi a produzione, consumo, scorte, scambi internazionali e prezzi della gomma naturale, nonche' ad altri settori che influenzano la domanda e l'offerta del settore.
6. Il Consiglio cerca di evitare che le informazioni pubblicate possano pregiudicare il carattere riservato delle funzioni di persone o societa' che producono, trasformano o commercializzano la gomma naturale o prodotti affini.
Progetto Accordo-Art. 46
Articolo 46
Valutazione annuale, stime e studi
1. Il Consiglio prepara una valutazione annuale sulla situazione mondiale della gomma naturale e dei settori affini, alla luce delle informazioni fornite dai membri e da tutte le organizzazioni intergovernative e internazionali interessate.
2. Almeno una volta ogni sei mesi, il Consiglio valuta inoltre la produzione, il consumo, le esportazioni e le importazioni di gomma naturale secondo gli specifici tipi e gradi per i sei mesi successivi e informa i membri delle stime effettuate.
3. Il Consiglio provvede (oppure prende gli opportuni accordi in proposito) ad effettuare studi sulle tendenze nei settori della produzione, del consumo, degli scambi, della commercializzazione e dei prezzi della gomma naturale, nonche' sui problemi a breve e a lungo termine dell'economia mondiale nel settore.
Progetto Accordo-Art. 47
Articolo 47
Esame annuale
1. Il Consiglio effettua annualmente un esame del funzionamento dell'accordo alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 1 e ne comunica i risultati ai membri.
2. Il Consiglio puo' quindi formulare raccomandazioni ai membri e prendere successisivamente le misure di sua competenza per migliorare l'efficacia del funzionamento del presente accordo.
Progetto Accordo-Art. 48
Articolo 48
Obblighi e responsabilita' generali dei membri
1. Per la durata del presente accordo i membri si adoperano e collaborano alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo, e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi.
2. In particolare i membri tentano di migliorare le condizioni dell'economia della gomma naturale e di favorire la produzione e l'impiego di detto prodotto per promuovere la crescita e la modernizzazione dell'economia del settore a vantaggio reciproco dei produttori e dei consumatori.
3. I membri accettano come vincolanti tutte le decisioni del Consiglio a norma del presente accordo e non mettono in atto disposizioni volte a limitare o a contrastare dette decisioni.
4. La responsabilita' dei membri derivante dal funzionamento del presente accordo, sia essa nei confronti dell'Organizzazione o nei confronti di terzi, e' limitata agli obblighi relativi ai contributi al bilancio preventivo amministrativo e al finanziamento della scorta stabilizzatrice a norma e in conformita' dei capitoli VII e VIII del presente accordo e di eventuali obblighi che possono essere assunti dal Consiglio a norma dell'articolo 41.
Progetto Accordo-Art. 49
Articolo 49
Ostacoli agli scambi
1. In conformita' della valutazione annuale della situazione mondiale della gomma naturale di cui all'articol 46, il Consiglio individua gli ostacoli all'espansione degli scambi di gomma naturale allo stato grezzo, semilavorato o trasformato.
2. Per favorire gli obiettivi del presente articolo, il Consiglio puo' raccomandare ai membri di definire, nelle adeguate sedi internazionali, disposizioni pratiche e reciprocamente accettabili intese ad attenuare progressivamente detti ostacoli, e, quando possibile, ad eliminarli completamente. Il Consiglio esamina periodicamente i rusultati di dette raccomandazioni.
Progetto Accordo-Art. 50
Articolo 50
Strutture di trasporto e di mercato nel settore della gomma naturale
Il Consiglio dovrebbe incoraggiare e facilitare la promozione di tariffe di trasporto ragionevoli e eque, nonche' il miglioramento del sistema dei trasporti, al fine di assicurare forniture regolari ai mercati e un risparmio sul costo dei prodotti commercializzati.
Progetto Accordo-Art. 51
Articolo 51
Provvedimenti differenziali e riparatori
I membri in via di sviluppo importatori ed i paesi membri meno sviluppati, i cui interessi vengano pregiudicati dalle disposizioni prese a norma del presente accordo, possono chiedere al Consiglio di attuare adeguati provvedimenti differenziali, e riparatori. Il Consiglio prende in considerazione la possibilita' di adottare detti provvedimenti in conformita' dei paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) della conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo Sviluppo.
Progetto Accordo-Art. 52
Articolo 52
Esenzione dagli obblighi
1. Qualora sia necessario, in caso di circostanze eccezionali, di emergenza o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente accordo, il Consiglio con voto speciale puo' esentare un membro da un obbligo disposto dal presente accordo, se accetta la spiegazione del membro stesso sulle ragioni che gli impediscono di soddisfare detto obbligo.
2. Qualora conceda un'esenzione ad un membro a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio deve stabilirne chiaramente i termini, le condizioni ed il periodo di applicazione, oltre a fornire le ragioni per cui l'esenzione viene concessa.
Progetto Accordo-Art. 53
Articolo 53
Norme di lavoro eque
I membri dichiarano di impegnarsi a mantenere le norme di lavoro intese a migliorare il tenore di vita dei lavoratori nei rispettivi settori della gomma naturale.
Progetto Accordo-Art. 54
Articolo 54
Ricorsi
1. Qualsiasi ricorso sul mancato adempimento agli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro, su richiesta del membro autore del ricorso, deve essere presentato al Consiglio che, previa consultazione dei membri interessati, prende una decisione in proposito.
2. Qualsiasi decisione da parte del Consiglio che attesti la violazione degli obblighi stabiliti dal presente accordo da parte di un membro deve specificare il carattere di violazione.
3. Qualora, in seguito ad un ricorso o con altra procedura, il Consiglio concluda che un membro ha commesso unnfrazione al presente accordo, esso puo' prendere le seguenti disposizioni, con voto speciale, lasciando impregiudicati gli altri provvedimenti appositamente disposti in altri articoli del presente accordo:
(a) sospendere i diritti di voto di detto membro in sede di Consiglio, e, se lo ritiene necessario, sospendere gli altri diritti di detto membro, compresi quelli di occupare una carica in sede di Consiglio o nei comitati creati a norma dell'articolo 18 e di far parte di tali comitati finche' non abbia adempiuto ai propri
obblighi; oppure
(b) agire in conformita' dell'articolo 64, se la violazione pregiudica seriamente il funzionamento del presente accordo.
Progetto Accordo-Art. 55
Articolo 55
Controversie
1. Qualsiasi controversia sull'interpretazione o sull'applicazione del presente accordo che non venga composta dai membri interessati, su richiesta di un membro parte della controversia, deve essere deferita al Consiglio che decide in merito.
2. Qualora una contraversia sia deferita al Consiglio a norma del paragrafo 1 del presente articolo, la maggioranza dei membri, con almeno un terzo del totale dei voti puo' domandare al Consiglio, previa discussione e prima di comunicare la propria decisione, di chiedere il parere di una commissione consultiva costituita a norma del paragrafo 3 del presente articolo sulle questioni oggetto di controversia.
3.(a) Salvo decisione contraria del Consiglio, approvata con voto speciale, la commissione consultiva e' composta da cinque persone, secondo i seguenti criteri:
(i) due persone, di cui un esperto di problemi analoghi a quelli oggetto di controversia ed un esperto qualificato in campo giuridico, nominate dai membri esportatori;
(ii) due persone nominate dai membri importatori in base agli stessi criteri;
(iii) un presidente scelto all'unanimita' dalle quattro persone nominate ai sensi dei punti (I) e (II) oppure, in mancanza di un accordo, dal presidente del Consiglio;
(b) I cittadini dei membri e dei paesi terzi possono partecipare alla commissione consultiva;
(c) I membri della commissione consultiva devono agire a titolo personale e senza ricevere istruzioni da alcun governo;
(d) Le spese della commissione consultiva sono a carico dell'Organizzazione.
4. Il parere della commissione consultiva, con i relativi motivi, viene sottoposto al Consiglio che, dopo aver considerato tutte le informazioni pertinenti, decide la controversia con voto speciale.
Progetto Accordo-Art. 56
Articolo 56
Firma
Dal 1° maggio al 31 dicembre il presente accordo (illegibile) presso la sede delle Nazioni Unite, alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla gomma naturale, 1985.
Progetto Accordo-Art. 57
Articolo 57
Depositario
Il segretario generale delle Nazioni Unite viene designato depositario del presente accordo.
Progetto Accordo-Art. 58
Articolo 58
Ratifica, accettazione e approvazione
1. Il presente accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione e all'approvazione dei governi firmatari in conformita' delle rispettive procedure costituzionali o istituzionali.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il depositario non oltre il 1 gennaio 1989.
Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi firmatari che non siano in grado di depositare i propri strumenti entro tale data.
3. Al momento del deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, ciascun governo si qualifica come membro esportatore o importatore.
Progetto Accordo-Art. 59
Articolo 59
Notifica di applicazione provvisoria
1. Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non sia ancora in grado di depositare il proprio strumento, puo' formare il depositario, in qualsiasi momento, della propria intenzione di applicare integralmente il presente accordo a titolo provvisorio, al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo in conformita' dell'articolo 60, oppure, se gia' e' in vigore, ad una data determinata.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, un governo puo' dichiarare nella notifica di applicazione provvisoria l'intenzione di applicare il presente accordo unicamente nei limiti delle proprie procedure costituzionali e/o legislative. Tuttavia detto governo deve adempire tutti gli obblighi finanziari relativi al bilancio amministrativo. L'appartenenza provvisoria di un governo, in seguito a detta notifica, non deve superare i dodici mesi dell'entrata in vigore provvisoria del presente accordo. In caso di necessita' di richiesta fondi per il bilancio della scorta stabilizzatrice entro il periodo di dodici mesi, il Consiglio decidera' sullo status di un governo che sia membro a titolo provvisorio a norma del presente paragrafo.
Progetto Accordo-Art. 60
Articolo 60
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore definitivamente il 23 ottobre 1987 o in qualsiasi data successiva, se entro quel termine i governi che rapresentano almeno l'80% delle esportazioni nette, secondo le disposizioni dell'allegato A del presente accordo, ed i governi che rappresentano almeno l'80% delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o hanno assunto integralmente gli impegni finanziari relativi al presente accordo.
2. Il presente accordo entra in vigore a titolo provvisorio il 23 ottobre 1987, o comunque entro il 1 gennaio 1989, se i governi che rappresentano almeno il 75% delle esportazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato A del presente accordo, e i governi che rapresentano almeno il 75% delle importazioni nette, secondo le disposizioni di cui all'allegato B del presente accordo, hanno depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, oppure hanno notificato il depositario, in conformita' dell'articolo 59, della propria intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio ed assumere nella loro totalita' gli impegni finanziari relativi all'accordo. L'accordo rimane in vigore provvisoriamente sino ad un massimo di 12 mesi, a meno che non entri in vigore definitivamente a norma del paragrafo 1 del presente articolo, o che il Consiglio non decida altrimenti in conformita' del paragrafo 4 del presente articolo.
3. Se, a norma del paragrafo 2, il presente accordo non entra in vigore provvisoriamente entro il 1 gennaio 1989, il segretario generale delle Nazioni Unite, nel piu' breve termine (illegibile) dopo quella data, invita i governi che hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, oppure che gli hanno notificato l'intenzione di applicare il presente accordo a titolo provvisorio,riunirsi allo scopo di raccomandare eventualmente a tali governi di agire in conseguenza per mettere tra loro in vigore il presente accordo, integralmente o parzialmente, a titolo provvisorio o definitivo. Se durante questa riunione non si raggiunge alcuna conclusione, il segretario generale delle Nazioni Unite, se lo ritiene opportuno, puo' convocare ulteriori riunioni.
4. Se, entro dodici mesi civili dall'entrata in vigore provvisoria del presente accordo a norma del paragrafo 2, non sono riunite le condizioni per l'entrata in vigore definitiva del presente accordo a norma del paragrafo 1, non oltre un mese prima dello scadere del summenzionato periodo di dodici mesi, il Consiglio esamina il futuro del presente accordo e, salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del presente accordo, decide con voto speciale di:
(a) mettere definitivamente in vigore il presente accordo tra i membri esistenti, integralmente o parzialmente;
(b) mantenere l'accordo provvisoriamente in vigore tra i membri
esistenti, integralmente o parzialmente per un altro anno; oppure
(c) negoziare nuovamente l'accordo.
Se il Consiglio non raggiunge alcuna decisione, il presente accordo scade alla fine del periodo di dodici mesi. Il Consiglio informa il depositario di ogni decisione a norma del presente paragrafo.
5. Se un governo deposita i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente accordo, quest'ultimo entra in vigore alla data del deposito.
6. Il Direttore esecutivo dell'Organizzazione convoca la prima sessione del Consiglio al piu' presto dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
Progetto Accordo-Art. 61
Articolo 61
Adesione
1. Puo' aderire al presente accordo il governo di qualsiasi stato.
L'adesione e' subordinata alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio, tra cui un limite di tempo per il deposito degli strumenti di adesione, il numero di voti attribuiti a ciascuno e gli obblighi finanziari. Tuttavia il Consiglio puo' concedere una proroga ai governi che non siano in grado di depositare i propri strumenti di adesione entro il termine stabilito nelle condizioni di adesione.
2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Gli strumenti di adesione specificano che il governo accetta tutte le condizioni fissate dal Consiglio.
Progetto Accordo-Art. 62
Articolo 62
Emendamenti
1. Il Consiglio, con voto speciale, puo' raccomandare ai membri emendamenti al presente accordo.
2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri notificano il depositario la rispettiva accettazione dell'emendamento.
3. Un emendamento acquista efficacia novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto la notifica di accettazione da parte di almeno due terzi dei membri esportatori che dispongono come minimo dell'85% dei voti del gruppo corrispondente, e da parte di almeno due terzi dei membri importatori che dispongono come minimo dell'85% voti del gruppo corrispondente.
4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni in base alle quali l'emendamento acquista efficacia, e in deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo relative alla data stabilita dal Consiglio, un membro puo' ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento a condizione che detta notifica avvenga prima che acquisti efficacia l'emendamento stesso.
5. Un membro che non abbia notificato l'accettazione di un emendamento alla data in cui acquista efficacia l'emendamento stesso, cessa di essere parte contraente a decorrere da tale data, a meno che esso non abbia dimostrato al Consiglio l'impossibilita' di comunicare la propria accettazione in tempo a causa di difficolta' emerse nell'espletamento delle procedure costituzionali o istituzionali, e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine per l'accettazione dell'emendamento. L'emendamento non sara' vincolante per il suddetto membro prima della notifica della relativa accettazione.
6. Se alla data stabilita dal Consiglio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni in base alle quali l'emendamento acquista efficacia, quest'ultimo deve considerarsi ritirato.
Progetto Accordo-Art. 63
Articolo 63
Recesso
1. Un membro puo' recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'accordo stesso, informandole il depositario. Simultaneamente, detto membro comunica la propria iniziativa al Consiglio.
2. Un anno dopo la ricezione della notifica da parte del depositario il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.
Progetto Accordo-Art. 64
Articolo 64
Esclusione
Se il Consiglio ritiene che un membro abbia commesso un'infrazione agli obblighi derivanti dal presente accordo e che tale inadempienza pregiudichi notevolmente funzionamento del presente accordo, puo' con voto speciale escludere detto membro da l'accordo. Il Consiglio ne informa immediatamente il depositario. Un anno dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.
Progetto Accordo-Art. 65
Articolo 65
Liquidazione dei conti in caso di recesso o di esclusione oppure qualora un membro non sia in grado di accettare un emendamento
1. In conformita' del presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo a causa dei seguenti motivi:
(a) non accettazione di un emendamento al presente accordo in conformita' dell'articolo 62;
(b) recesso dal presente accordo in virtu' dell'articolo 63; oppure (c) esclusione dal presente accordo in conformita' dell'articolo 64.
2. Il Consiglio trattiene le somme pagate al bilancio amministrativo da un membro che cessa di essere parte contraente del presente accordo.
3. Il Consiglio rimborsa la quota del bilancio della scorta stabilizzatrice, in conformita' dell'articolo 40, ad un membro che cessa di essere parte contraente a causa della mancata accettazione di un emendamento del presente accordo, oppure a causa di recesso o di esclusione, al netto della quota di eventuali scadenze.
(a) Il rimborso ad un membro che cesa di essere parte contraente, perche' non puo' accettare un emendamento al presente accordo, deve essere effettuato un anno dopo l'entrata in vigore dell'emendamento in questione.
(b) Il rimborso ad un membro che recede dall'accordo deve essere effettuato entro sessanta giorni a decorrere dalla data in cui il membro cessa di essere parte contraente, a meno che, in seguito al recesso, il Consiglio decida di porre fine al presente accordo, a norma del paragrafo 5 dell'articolo 66, prima del rimborso e in questo caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40 e al paragrafo 6 dell'articolo 66.
(c) Il rimborso ad un membro in caso di esclusione deve essere effettuato sessanta giorni dopo che il membro cessa di essere parte contraente del presente accordo.
4. Qualora il bilancio della scorta stabilizzatrice non consenta di effettuare il pagamento in contanti dovuto a norma delle lettere (a), (b), o (c) del paragrafo B del presente articolo, senza pregiudicare la solvibilita' del bilancio della scorta stabilizzatrice o provocare una richiesta di contributi supplementari da parte dei membri per coprire detti rimborsi, i pagamenti vengono rinviati fino al momento in cui il quantitativo necessario di gomma naturale della scorta stabilizzatrice puo' essere venduto ad un prezzo pari o superiore al prezzo di intervento massimo. Qualora prima della fine del periodo di un anno in cui all'articolo 63, il Consiglio informi il membro che recede che il pagamento deve essere differito in conformita' del presente paragrafo, il periodo di un anno tra la notifica dell'intenzione di recedere ed il recesso effettivo, su richiesta del membro interessato, puo' essere prorogato fino al momento in cui il Consiglio informa detto membro che il pagamento della quota puo' essere effettuato entro sessanta giorni.
5. Un membro che ha ricevuto un adeguato rimborso a noroma del presente articolo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione. Ad esso non puo' neppure venire imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione, dopo il pagamento del rimborso.
Progetto Accordo-Art. 66
Articolo 66
Durata, proroga e risoluzione
1. Il presente accordo rimane in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore, a meno che non venga prorogato in virtu' del paragrafo 3 del presente articolo, oppure risolto a noroma del paragrafo 4 o del paragrafo 5 del medesimo.
2. Prima della scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio, con voto speciale, puo' decidere di rinegoziare il presente accordo.
3. Il Consiglio, con voto speciale, puo' prorogare il presente accordo per un periodo o periodi non superiori complessivamente a due anni, a decorrere dalla data di scadenza del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Se un nuovo accordo internazionale sulla gomma naturale viene negoziato ed entra in vigore durante il periodo di proroga del presente accordo in virtu' del paragrao 3 di questo articolo, il presente accordo, qualora sia prorogato, scade al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo.
5. In qualsiasi momento, con voto speciale, il Consiglio puo' decidere di risolvere il presente accordo a decorrere da una data da esso stabilita.
6. Nonostante la risoluzione dell'accordo, il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore ai tre anni per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione, ivi compresa la liquidazione dei conti e la cessione dell'attivo, in conformita' del disposto dell'articolo 40, fatte salve le pertinenti decisioni prese con voto speciale, e durante tale periodo ha i poteri e le funzioni che possono rivelarsi necessarie a tal fine.
7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione presa a norma del presente articolo.
Progetto Accordo-Art. 67
Articolo 67
Riserve
Nessuna delle disposizioni del presente accordo puo' costituire oggetto di riserve.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo effetto, hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo alle date indicate.
Fatto a Ginevra, il venti di marzo millenovecento ottantasette; i testi del presente accordo redatti in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno tutti egualmente fede.
Progetto Accordo-Allegato A
ALLEGATO A
Quote dei singoli paesi esportatori nelle esportazioni globali
nette dei paesi fissate ai sensi dell'articolo 60
% (1)
________
Bolivia 0.063
Burmiania 0.381
Camerun 0.494
Costa d'Avorio 0.887
Ghana 0.009
Guatemala 0.273
Indonesia 27.363
Liberia 2.304
Malesya 44.361
Nigeria 0.827
Papuasia - Nuova Guinea 0.107
Filippine 0.241
Sri Lanka 3.842
Tailandia 17.253
Vietnam 1.141
Zaire 0.454
_______
Totale 100.000
______
(1) Le quote sono considerate in percentuale rispetto alle esportazioni globali nette di gomma naturale nel quinquennio 1981 - 1985
Progetto Accordo-Allegato B
ALLEGATO B
Quote dei songoli paesi importatori e gruppi di paesi nelle
importazioni globali nette dei paesi fissate ai sensi dell'articolo 60
% (2)
__________
Argentina 0.936
Australia 1.146
Austria 0.872
Brasile 1.732
Bulgaria 0.521
Canada 3.344
Cina 6.996
Costa Rica 0.076
Cecoslovacchia 1.604
Egitto 0.274
Comunita' economica europea 25.771
Belgio/Lussemburgo 1.209
Danimarca 0.123
Francia 5.257
Repubblica federale di Germania 6.480
Grecia 0.299
Irlanda 0.168
Italia 4.130
Paesi Bassi 0.442
Portogallo 0.343
Spagna 3.251
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord 4.069
Finlandia 0.267
India 1.092
Irak 0.077
Giamaica 0.023
Giappone 17.540
Madagascar 0.000
Malta 0.000
Messico 1.782
Marocco 0.195
Nuova Zelanda 0.222
Norvegia 0.110
Panama 0.030
Polonia 1.735
Romania 1.472
Svezia 0.422
Svizzera 0.095
Unione della Repubblica socialiste sovietiche 6.821
Stati Uniti d'America 24.420
Venezuela 0.425
_______
Totale 100.000
______
(2) Le quote sono considerate in percentuale rispetto alle importazioni nette globali di gomma naturale nel triennio 1983 - 1985
Progetto Accordo-Allegato C
ALLEGATO C
Costo della scorta stabilizzatrice secondo le valutazioni
effettuate dal presidente della conferenza delle Nazioni Unite
sulla gomma naturale - 1985
Sulla base del costo reale d'acquisto e di gestione della scorta stabilizzatrice esistente di circa 360.000 t dal 1982 fino al marzo 1987, il costo relativo all'acquisto e alla gestione della scorta stabilizzatrice di 550.000 t puo' essere calcolato moltiplicando questa cifra per il prezzo di azione limite minimo di 161 centesimi malesi di Singapore per chilogrammo e aggiungendo un ulteriore 30% del prezzo stesso.