Monitoring Gesetzessammlung

096G0137

IT - Leggi di Ratifica

096G0137

Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991. (LEGGE 06 marzo 1996 n. 141)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 194 milioni per l'anno 1995, in lire 206 milioni per l'anno 1996 ed in lire 194 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 marzo 1996 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO

Cultural Agreement

CULTURAL AGREEMENT
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE
ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH
Il Governo della Repubblica ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti")
Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi e di rafforzare la cooperazione nel campo culturale,
Hanno convenuto quanto segue:
ARTICOLO I
Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e la promozione della cooperazione tra i due Paesi nei settori della cultura e dell'arte ed a tal fine si impegneranno a:
a) incoraggiare lo scambio e le visite di docenti, ricercatori, esperti, artisti, nonche' la loro partecipazione a congressi, incontri e seminari organizzati nei loro Paesi;
b) facilitare lo scambio reciproco di libri, pubblicazioni, riproduzioni di opere d'arte, film e programmi musicali, programmi radio-televisivi ed altri materiali del genere;
c) favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attivita' artistiche nei due Paesi nonche' la cooperazione nel campo della letteratura, cinema, musica, arte, sport ed attivita' giovanili;
d) scambiare esperienze e materiale didattico nel campo dell'istruzione.

Accordo - art. II

ARTICOLO II
Le Parti contraenti possono accordare ai propri cittadini, in conformita' con le rispettive procedure vigenti, borse di studio per cominciare o continuare gli studi in vari istituti di istruzione superiore.

Accordo - art. III

Articolo III
Le Parti Contraenti faciliteranno, per quanto possibile, lo stu- dio e la ricerca nelle loro Universita', Istituti o altre organizzazioni ed istituzioni superiori di carattere educativo.

Accordo - art. IV

ARTICOLO IV
1. Le Parti Contraenti si accorderanno sulla creazione di un Comitato Congiunto per stabilire e controllare le modalita' di attuazione del presente Accordo, e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Italia ed in Bangladesh.
2. Il Comitato Congiunto sara' costituito dai rappresentanti dei due Governi.

Accordo - art. V

ARTICOLO V
Il presente Accordo entrera' in vigore 60 giorni dopo la data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate che le formalita' richieste dalle rispettive Costituzioni per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state osservate.

Accordo - art. VI

ARTICOLO VI
Il presente Accordo restera' in vigore a meno che non venga denunciato da una delle Parti Contraenti con un preavviso di almeno sei mesi.
In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Rimini, il 13 ottobre 1991, in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL
BANGLADESH
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