095G0156
095G0156
Ratifica ed esecuzione della convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della Conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989. (LEGGE 12 aprile 1995 n. 129)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/1995 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 29 della convenzione medesima.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 aprile 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri AGNELLI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Convention - art. 1
Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL 1989
GLI STATI PARTI ALLA PRESENTE CONVENZIONE
RICONOSCENDO l'auspicabilita' di stabilire per via convenzionale norme internazionali uniformi relative alle operazioni di salvataggio,
NOTANDO che sviluppi sostanziali, in particolare una crescente preoccupazione per la protezione dell'ambiente hanno evidenziato la necessita' di procedere ad una revisione delle norme internazionali attualmente contenute nella Convenzione per l'Unificazione di Alcune Norme di Legge relative all'assistenza ed al salvataggio in mare, fatta a Bruxelles il 23 Settembre 1910,
CONSAPEVOLI dell'importante contributo che puo' essere fornito da operazioni di salvataggio efficienti e tempestive alla sicurezza delle navi e di altri beni in pericolo, nonche' alla protezione dell'ambiente,
CONVINTI della necessita' di prevedere adeguati incentivi per le persone che intraprendono operazioni di salvataggio riguardo a navi e ad altri beni in pericolo,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
Articolo primo
Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
a) L'espressione "operazione di salvataggio" significa ogni atto o attivita' intrapresa per assistere una nave o ogni altro bene in pericolo in acque navigabili o in qualsiasi altro corso d'acqua,
b) L'espressione "nave" significa ogni bastimento di mare, nave o mezzo o ogni struttura atta alla navigazione,
c) L'espressione "bene" significa ogni bene che non e' legato in maniera permanente ed internazionale al litorale e comprende il noleggio a rischio.
d) L'espressione "danno all'ambiente" significa un pregiudizio materiale importante per la saluta dell'uomo, per la fauna o la flora marine, o per le risorse marine nelle acque costiere o interne o nelle zone adiacenti, causato da inquinamento, contaminazione, incendio, esplosione o gravi fatti analoghi.
e) L'espressione "pagamento" significa ogni remunerazione, ricompensa o indennita' dovuta ai sensi della presente convenzione.
f) L'espressione "Organizzazione" significa l'Organizzazione
marittima internazionale
g) L'espressione "Segretario generale" significa il Segretario generale dell'Organizzazione.
Convenzione - art. 2
Articolo 2
Applicazione della Convenzione
La presente Convenzione si applica ogni qualvolta siano intentati procedimenti giudiziari o arbitrali in uno Stato Parte, relativi a questioni che sono oggetto della presente Convenzione.
Convenzione - art. 3
Articolo 3
Piattaforme ed Unita' di trivellazione
La presente Convenzione non si applica alle piattaforme fisse o galleggianti ne' alle unita' mobili di trivellazione off shore quando queste piattaforme o unita' sono adibite, la' dove sono localizzate, alla esplorazione, allo sfruttamento o alla produzione di risorse minerali del fondo marino.
Convenzione - art. 4
Articolo 4
Navi di proprieta' di uno Stato
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, la presente Convenzione non si applica alle navi da guerra o ad altre navi non commerciali di proprieta' di uno Stato o da esso gestite e che beneficiano al momento delle operazioni di salvataggio, del diritto all'immunita' sovrana in base ai principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, a meno che questo Stato non decida diversamente.
2. Se uno Stato Parte decide di applicare la Convenzione alle sue navi da guerra o ad altre navi di cui al paragrafo 1, esso ne notifica in merito il Segretario Generale specificando le modalita' e le condizioni di tale applicazione.
Convenzione - art. 5
Articolo 5
Operazioni di salvataggio effettuate sotto il controllo di autorita' pubbliche
1. La presente Convenzione non pregiudica alcuna delle disposizioni della legislazione nazionale o di ogni Convenzione internazionale relative alle operazioni di salvataggio effettuate da Autorita' pubbliche o sotto il loro controllo.
2. Tuttavia i soccorritori che effettuano tali operazioni di salvataggio sono abilitati ad avvalersi dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente Convenzione per quanto riguarda le operazioni di salvataggio.
3. La misura in cui un'autorita' pubblica avente l'obbligo di eseguire operazioni di assistenza puo' avvalersi dei diritti e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente Convenzione e' determinata dalla legislazione dello Stato nel quale tale autorita' e' situata.
Convenzione - art. 6
Articolo 6
Contratti di salvataggio
1. La presente Convenzione si applica ad ogni operazione di salvataggio salvo nella misura in cui un contratto disponga diversamente, sia espressamente, sia implicitamente.
2. Il capitano ha facolta' di stipulare contratti di salvataggio a nome del proprietario della nave. Il capitano o il proprietario della nave hanno facolta' di concludere tali contratti per conto del proprietario dei beni che si trovano a bordo della nave.
3. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'attuazione dell'articolo 7 o l'obbligo di prevenire o ridurre danni all'ambiente.
Convenzione - art. 7
Articolo 7
Annullamento e modifica dei contratti
Un contratto, o qualsiasi sua condizione, puo' essere annullato o modificato se:
a) il contratto e' stato concluso sotto indebita pressione, o sotto l'influenza di pericolo e le sue condizioni non sono eque;
oppure se
b) il pagamento convenuto in base al contratto e' eccessivamente elevato o eccessivamente basso per i servizi effettivamente corrisposti.
Convenzione - art. 8
Articolo 8
Obblighi del soccorritore, del proprietario e del capitano
1. Il soccorritore ha, nei confronti del proprietario della nave o degli altri beni in pericolo, l'obbligo:
a) di effettuare le operazioni di soccorso con la dovuta cura;
b) nell'adempiere all'obbligo specificato al capoverso a), di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all'ambiente;
c) ogni qualvolta le circostanze lo richiedano in maniera ragionevole, di sforzarsi di ottenere l'assistenza di altri soccorritori;
d) di accettare l'intervento di altri soccorritori qualora ne sia ragionevolmente richiesto dal capitano o dal proprietario della nave o di altri beni in pericolo; rimane tuttavia inteso che l'importo della sua remunerazione non sara' pregiudicato qualora risulti che detta richiesta non era ragionevole.
2. Il capitano ed il proprietario della nave o il proprietario degli altri beni in pericolo hanno nei confronti del soccorritore, l'obbligo:
a) di cooperare pienamente con esso durante le operazioni di soccorso;
b) cio' facendo, di agire con la dovuta cura per prevenire o ridurre danni all'ambiente;
c) quando la nave o gli altri beni sono stati condotti in un luogo sicuro, di accettarne la riconsegna qualora il soccorritore lo chieda loro in maniera ragionevole.
Convenzione - art. 9
Articolo 9
Diritti degli Stati costieri
Nulla nella presente Convenzione pregiudica il diritto dello Stato costiero interessato di adottare provvedimenti, in conformita' con i principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, al fine di proteggere il suo litorale o interessi connessi, da inquinamento o minacce di inquinamento derivanti da un incidente in mare, o da atti connessi a tale incidente per i quali si possano ragionevolmente prevedere gravi conseguenze pregiudizievoli, ivi compreso il diritto di uno Stato costiero di impartire direttive per quanto riguarda le operazioni di salvataggio.
Convenzione - art. 10
Articolo 10
Obbligo di prestare assistenza
1. Ogni capitano e' tenuto, nella misura in cui puo' farlo senza grave pericolo per la sua nave e per le persone a bordo, a prestare assistenza ad ogni persona in pericolo di scomparire in mare.
2. Gli Stati parti adottano i provvedimenti necessari per far rispettare l'obbligo enunciato al paragrafo 1.
3. Il proprietario della nave non e' responsabile della violazione, da parte del capitano, dell'obbligo enunciato al paragrafo 1.
Convenzione - art. 11
Articolo 11
Cooperazione
Ogni qualvolta uno Stato parte promulga regole o adotta decisioni su questioni relative ad operazioni di salvataggio, come l'accettazione nei porti delle navi in pericolo o la fornitura di mezzi ai soccorritori, esso prendera' in considerazione la necessita' di una cooperazione tra i soccorritori, le altre parti interessate e le autorita' pubbliche al fine di garantire il buon successo e l'efficace attuazione delle operazioni di salvataggio volte a trarre in salvo vite umane o beni in pericolo, nonche' prevenire al contempo i danni all'ambiente in generale.
Convenzione - art. 12
Articolo 12
Requisiti per il diritto ad una ricompensa
1. Le operazioni di salvataggio che hanno avuto un risultato utile danno diritto ad una remunerazione.
2. Salvo disposizione contraria, nessun pagamento e' dovuto in base alla presente Convenzione se le operazioni di salvataggio non hanno dato luogo a risultati utili.
3. Le disposizioni del presente capitolo si applicano anche se la nave tratta in salvo e la nave che effettua le operazioni di soccorso appartengono allo stesso proprietario.
Convenzione - art. 13
Articolo 13
Criteri per stabilire la remunerazione
1. La remunerazione e' stabilita in vista di incoraggiare le operazioni di soccorso, tenendo conto dei seguenti criteri, ma indipendentemente dall'ordine in cui sono enumerati in appresso;
a) valore della nave e degli altri beni tratti in salvo;
b) cura e sforzi dei soccorritori per prevenire o ridurre danni all'ambiente;
c) portata dei positivi risultati ottenuti dal soccorritore;
d) natura ed importanza del pericolo;
e) abilita' e sforzi dei soccorritori nel trarre in salvo la nave, gli altri beni e le vite umane;
f) tempo utilizzato, spese e perdite incorse dai soccorritori;
g) rischio di responsabilita' ed altri rischi incorsi dai soccorritori o dalle loro attrezzature;
h) rapidita' dei servizi resi;
i) disponibilita' ed uso di navi o di altri materiali destinati alle operazioni di salvataggio;
j) stato di preparazione, nonche' efficienza e valore delle attrezzature del soccorritore.
2. Il pagamento di una remunerazione stabilita in conformita' con il paragrafo 1 sara' effettuato da tutte le parti interessate alla nave ed agli altri beni tratti in salvo, proporzionalmente al loro valore rispettivo. Tuttavia, uno Stato parte puo' prevedere nella sua legislazione nazionale che il pagamento di un compenso speciale sia effettuato da una delle parti interessate, fatto salvo il diritto di tale parte in causa diritto di ricorrere contro le altre parti per quanto riguarda le rispettive quote. Nulla nel presente articolo pregiudica l'esercizio di un eventuale diritto di difesa.
3. Le remunerazioni, che non includono interessi e spese legali ricuperabili dovuti se del caso al riguardo, non dovranno superare il valore della nave e degli altri beni tratti in salvo.
Convenzione - art. 14
Articolo 14
Compenso speciale
1. Se il soccorritore ha effettuato operazioni di soccorso riguardo ad una nave che di per se' o per via del suo carico minacciava di causare danni all'ambiente, e non e' riuscito ad ottenere, ai sensi dell'articolo 13 una remunerazione almeno equivalente al compenso speciale calcolato in conformita' al presente articolo, egli ha diritto di ottenere dal proprietario di quella nave, un compenso speciale equivalente alle sue spese come qui defi- nite.
2. Se, nelle circostanze enunciate al paragrafo 1, il soccorritore ha prevenuto o limitato i danni all'ambiente nelle operazioni di salvataggio, il compenso speciale dovuto dal proprietario al soccorritore in base al paragrafo 1 puo' essere aumentato fino ad un massimo del 30% delle spese incorse dal soccorritore. Tuttavia, qualora lo ritenga equo e giusto, ed in considerazione dei criteri pertinenti enunciati al paragrafo 1 dell'articolo 13, il Tribunale potra' ulteriormente aumentare tale compenso speciale, ma l'aumento totale non dovra' in ogni caso ammontare a piu' del 100% delle spese incorse dal soccorritore.
3. Le spese del soccorritore includono, ai fini dei paragrafi 1 e 2, le somme anticipate ragionevolmente sborsate dal soccorritore nelle operazioni di soccorso nonche' una equa cifra per il materiale ed il personale effettivamente e ragionevolmente utilizzati nelle operazioni di soccorso, in base ai criteri enunciati ai capoversi h), i) e j) del paragrafo 1 dell'articolo 13.
4. Il compenso speciale totale di cui al presente articolo sara' pagato solo nel caso e nella misura in cui esso sia superiore ad ogni remunerazione che il soccorritore abbia possibilita' di ottenere in base all'articolo 13.
5. Se il soccorritore e' stato negligente ed abbia di conseguenza mancato di prevenire o ridurre i danni all'ambiente, egli potra' essere privato di tutto il compenso speciale dovuto in base al presente articolo o di parte di esso.
6. Nulla nel presente articolo pregiudica qualsiasi diritto di ricorso del proprietario della nave.
Convenzione - art. 15
Articolo 15
Spartizione tra i soccorritori
1. La spartizione di una ricompensa in base all'articolo 13 tra i soccorritori sara' effettuata in base ai criteri contenuti in tale articolo.
2. La spartizione tra il proprietario, il capitano ed altre persone al servizio di ogni nave di soccorso sara' determinata secondo la legge di bandiera di tale nave. Se il salvataggio non e' stato effettuato a partire da una nave, la spartizione sara' determinata secondo la legge che disciplina il contratto concluso tra il soccorritore ed i suoi incaricati.
Convenzione - art. 16
Articolo 16
Salvataggio di persone
1. Nessuna remunerazione e' dovuta dalle persone che sono state tratte in salvo, tuttavia nessuna norma del presente articolo pregiudica le disposizioni della legislazione nazionale in materia.
2. Una persona che ha tratto in salvo vite umane e che ha partecipato ai servizi resi in occasione dell' incidente che ha dato luogo ad operazioni di soccorso, ha diritto ad una parte equa del pagamento assegnato al soccorritore per aver tratto in salvo la nave o altri beni, o prevenuto o limitato i danni all'ambiente.
Convenzione - art. 17
Articolo 17
Servizi resi in virtu' di contratti esistenti
Nessun pagamento e' dovuto ai sensi delle disposizioni della presente Convenzione, a meno che i servizi resi non eccedano cio' che puo' ragionevolmente essere considerato come la dovuta esecuzione di un contratto concluso prima della sopravvenienza del pericolo.
Convenzione - art. 18
Articolo 18
Conseguenze del fallo di un soccorritore
Un soccorritore potra' essere privato di tutto o di parte del pagamento dovuto in base alla presente Convenzione, qualora le operazioni di soccorso siano state rese necessarie o piu' difficili per sua colpa o negligenza o se il soccorritore si e' reso colpevole di frode o altro comportamento disonesto.
Convenzione - art. 19
Articolo 19
Divieto di effettuare operazioni di soccorso
I servizi resi malgrado il divieto espresso e ragionevole del proprietario o del capitano della nave o del proprietario di ogni altro bene in pericolo che non e' e che non e' stato a bordo della nave, non danno diritto ad un pagamento ai sensi della presente Convenzione.
Convenzione - art. 20
Articolo 20
Privilegio marittimo
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il privilegio marittimo del soccorritore derivante da una Convenzione internazionale o dalla legislazione nazionale.
2. Il soccorritore non puo' far valere il suo privilegio marittimo se una garanzia sufficiente gli e' stata debitamente offerta o fornita per l'importo del suo credito, interessi e spese comprese.
Convenzione - art. 21
Articolo 21
Obbligo di fornire una garanzia
1. A richiesta del soccorritore, la persona che e' debitrice di un pagamento in base alla presente Convenzione, dovra' fornire un'adeguata garanzia a fronte del credito del soccorritore, interessi e spese comprese.
2. fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, il proprietario della nave tratta in salvo fara' ogni sforzo per ottenere dai proprietari del carico, prima del rilascio di quest'ultimo, una garanzia adeguata a fronte dei crediti che si sono formati contro di essi, interessi e spese comprese.
3. La nave e gli altri beni tratti in salvo non potranno, senza il consenso del soccorritore, essere rimossi dal primo porto o luogo in cui sono pervenuti al termine delle operazioni si soccorso sino a quando non sia stata costituita una garanzia sufficiente a fronte del credito del soccorritore, sulla nave o sui beni in oggetto.
Convenzione - art. 22
Articolo 22
Pagamento provvisorio
1. Il tribunale competente a deliberare sul credito del soccorritore, puo', mediante una decisione provvisoria, ordinare che quest'ultimo riceva a titolo di acconto, un ammontare equo e giusto, ed a determinate condizioni, come eventualmente una garanzia, che siano eque e giuste a seconda delle circostanze del caso.
2. In caso di pagamento provvisorio ai sensi del presente articolo, la garanzia prevista all'articolo 21 e' ridotta in proporzione.
Convenzione - art. 23
Articolo 23
Prescrizione per le azioni legali
1. Ogni azione legale relativa al pagamento in base alla presente Convenzione cade in prescrizione se una procedura giudiziaria o arbitrale non e' istituita entro un termine di due anni. La durata del termine di prescrizione decorre dal giorno in cui le operazioni di soccorso hanno avuto fine.
2. La persona contro la quale viene presentato un reclamo, puo' in qualsiasi momento, durante la durata del termine di prescrizione, prorogare questo periodo mediante una dichiarazione indirizzata al creditore. Il termine potra' essere ulteriormente prorogato in maniera analoga.
3. Un'azione di rivalsa puo' essere intentata anche dopo lo scadere del termine di prescrizione di cui nei paragrafi precedenti, se e' presentata entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato in cui il procedimento e' intentato.
Convenzione - art. 24
Articolo 24
Interessi
Sara' determinato in base alla legislazione dello Stato in cui ha sede il Tribunale adito della controversia, il diritto del soccorritore ad interessi su ogni pagamento dovuto in base alla presente Convenzione.
Convenzione - art. 25
Articolo 25
Carichi di proprieta' di uno Stato
A meno che lo Stato proprietario non vi acconsenta, nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere invocata per confiscare, fermare o detenere con qualsiasi provvedimento giudiziario carichi non commerciali appartenenti ad uno Stato ed aventi diritto in occasione delle operazioni di soccorso, all'immunita' sovrana in base a principi generalmente riconosciuti del diritto internazionale, ne' per intentare un procedimento in rem contro tali carichi.
Convenzione - art. 26
Articolo 26
Carichi umanitari
Nessuna disposizione della presente Convenzione potra' essere invocata in vista di confiscare, fermare o detenere carichi umanitari donati da uno Stato, se questo Stato ha accettato di remunerare i servizi di soccorso resi in relazione a tali carichi umanitari.
Convenzione - art. 27
Articolo 27
Pubblicazione di sentenze arbitrali
Gli Stati parti incoraggiano per quanto possibile e con il consenso delle parti, la pubblicazione di sentenze arbitrali pronunciate in materia di salvataggio.
Convenzione - art. 28
Articolo 28
Firma, ratifica, accettazione, approvazione ed adesione
1. La presente Convenzione e' aperta alla firma presso la Sede dell'Organizzazione dal 1 Luglio 1989 al 30 Giugno 1990 e rimarra' successivamente aperta per l'adesione.
2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione mediante:
(a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; oppure
(b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione,
seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
(c) adesione.
3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione saranno effettuati mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale.
Convenzione - art. 29
Articolo 29
Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entra in vigore un anno dopo la data alla quale 15 Stati hanno espresso il loro consenso ad esserne parte.
2. Per uno Stato che esprime il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione dopo che le condizioni di entrata in vigore siano state soddisfatte, tale consenso ha effetto un anno dopo la data in cui tale consenso e' stato espresso.
Convenzione - art. 30
Articolo 30
Riserve
1. Ogni Stato puo' al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione, riservarsi il diritto di non applicare le disposizioni della presente Convenzione: (a) quando le operazioni di soccorso si svolgono in acque interne e tutti i mezzi navali implicati sono battelli di navigazione interna;
(b) quando le operazioni di soccorso avvengono in acque interne e nessuna nave vi e' implicata;
(c) quando tutte le parti interessate hanno la nazionalita' di quello Stato;
(d) qualora si tratti di un bene marittimo culturale di interesse preistorico, archeologico, o storico, situato in fondo al mare.
2. Le riserve effettuate all'atto della firma devono essere confermate al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione.
3. Ogni Stato che ha formulato una riserva nei confronti della presente Convenzione puo' ritirarla in qualsiasi momento con una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro ha effetto alla data in cui la notifica e' ricevuta. Qualora sia indicato nella notifica che il ritiro di una riserva avverra' ad una data specificata in detta notifica, essendo questa data successiva a quella in cui il Segretario generale ha ricevuto la notifica, il ritiro ha effetto a tale data successiva.
Convenzione - art. 31
Articolo 31
Denuncia
1. La presente Convenzione puo' essere denunciata da ogni Stato Parte in qualsiasi momento dopo lo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore per tale Stato.
2. La denuncia e' effettuata mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.
3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadere di qualsiasi termine piu' esteso eventualmente specificato nello strumento di denuncia.
Convenzione - art. 32
Articolo 32
Revisione ed emendamento
1. Una conferenza puo' essere convocata dall'Organizzazione in vista di rivedere o emendare la presente Convenzione.
2. Il Segretario generale convochera' una conferenza degli Stati parti alla presente Convenzione al fine di rivedere o emendare la Convenzione, su richiesta di otto Stati Parti o di un quarto degli Stati Parti, qualora quest'ultimo numero sia superiore.
3. Ogni consenso ad essere parte alla presente Convenzione, espresso dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, sara' considerato come applicantesi alla Convenzione cosi' come emendata.
Convenzione - art. 33
Articolo 33
Depositario
1. La presente Convenzione e' depositata presso il Segretario generale.
2. Il Segretario generale:
a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito nonche' tutti i membri dell'Organizzazione:
i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione nonche' della loro data;
ii) della data dell'entrata in vigore della presente Convenzione;
iii) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, nonche' della data alla quale e' stato ricevuto e della data alla quale la denuncia ha effetto;
iv) di ogni emendamento adottato in conformita' con l'Articolo 32;
v) del ricevimento di ogni riserva, dichiarazione o notifica effettuata in virtu' della presente Convenzione;
b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito.
3. Non appena la presente Convenzione entra in vigore, una copia certificata conforme sara' trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformita' con l'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Convenzione - art. 34
Articolo 34
Lingue
La presente Convenzione e' redatta in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
FATTO A LONDRA il ventotto aprile millenovecentottantanove.
Conv. - Atto finale
ATTO FINALE DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL 1989 1. In conformita' con l'articolo 2 b) della Convenzione istitutiva
dell'Organizzazione Marittima Internazionale, il Consiglio
dell'Organizzazione ha deciso nella sua quattordicesima sessione straordinaria svoltasi in Novembre 1987, di convocare una
conferenza internazionale incaricata di considerare l'adozione di una nuova Convenzione sul diritto del salvataggio. Tale decisione e' stata convalidata dall'assemblea dell'Organizzazione nella sua quindicesima sessione ordinaria con la Risoluzione A.633(15) del 20 Novembre 1987 sul programma di lavoro e bilancio preventivo per il quindicesimo esercizio finanziario (1988-1989).
2. La Conferenza si e' svolta presso la sede dell'Organizzazione Marittima Internazionale a Londra dal 17 al 28 aprile 1989.
3. Hanno partecipato ai lavori della Conferenza i rappresentanti dei 66 Stati seguenti:
ALGERIA EGITTO
ARABIA SAUDITA EQUADOR
ARGENTINA
AUSTRALIA FINLANDIA
BAHAMAS FRANCIA
BARBADOS GERMANIA
(REP. FEDERALE)
BELGIO GABON
BRASILE GHANA
BULGARIA GIAPPONE
GRECIA
CANADA INDIA
CECOSLOVACCHIA
CILE INDONESIA
CINA IRAN
(REP. ISLAMICA)
CIPRO IRLANDA
COLOMBIA ISRAELE
CONGO ISOLE MARSHALL
COSTA D'AVORIO ITALIA
CUBA IUGOSLAVIA
DANIMARCA KIRIBATI
KUWAIT REPUBBLICA POPOLARE
DEMOCRATICA DI COREA
LIBERIA REGNO UNITO DI G.BRETAGNA
MALESIA E D'IRLANDA DEL NORD
MAROCCO SEYCHELLES
SPAGNA
MESSICO STATI UNITI D'AMERICA
SVEZIA
NIGERIA SVIZZERA
NORVEGIA TUNISIA
PAESI BASSI TURCHIA
UNGHERIA
PANAMA URSS
PERU URUGUAY
POLONIA VENEZUELA
PORTOGALLO YEMEN DEMOCRATICO
REPUBBLICA DI COREA ZAIRE
REPUBBLICA DEMOCRATICA
TEDESCA
4. Aveva inviato un osservatore alla Conferenza il seguente Stato:
ROMANIA
5. Hong-Kong, Membro associato dell'Organizzazione marittima internazionale, aveva inviato osservatori alla Conferenza.
6. Ha assistito alla Conferenza un rappresentante del seguente organismo delle Nazioni Unite:
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (HCR)
7. Avevano inviato osservatori alla conferenza le seguenti due organizzazioni intergovernative:
FONDO INTERNAZIONALE DI INDENNIZZAZIONE PER I DANNI DOVUTI ALL'INQUINAMENTO DA IDROCARBURI (FIPOL)
FEDERAZIONE ARABA DEI TRASPORTI MARITTIMI (AFS)
8. Avevano inviato osservatori alla conferenza le seguenti 19 organizzazioni internazionali non governative in appresso:
CAMERA INTERNAZIONALE DELLA MARINA MERCANTILE (ISC)
UNIONE INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONI TRASPORTI (IUMI)
COMITATO MARITTIMO INTERNAZIONALE (CMI)
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEI PORTI (IAPH)
CONSIGLIO MARITTIMO INTERNAZIONALE E BALTICO (BIMCO)
ASSOCIAZIONE DEGLI ARMATORI LATINO-AMERICANI (LASA)
OIL COMPANIES INTERNATIONAL MARINE FORUM (OCIMF)
ASSOCIAZIONE EUROPEA DEI PROPRIETARI DI RIMORCHIATORI (ETA)
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ARMATORI (INSA)
INTERNAZIONALE DEGLI AMICI DELLA TERRA (FOEI)
INTERNATIONAL ASSOCIATION OF DRILLING CONTRACTORS (IADC)
UNIONE INTERNAZIONALE PER IL SALVATAGGIO (ISU)
OIL INDUSTRY INTERNATIONAL EXPLORATION & PRODUCTION FORUM (E & P
FORUM)
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DEGLI ARMATORI PETROLIFERI INDIPENDENTI (INTERTANKO)
INTERNATIONAL GROUP OF P AND I ASSOCIATIONS (P & I)
UNIONE INTERNAZIONALE PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA E DELLE SUE RISORSE (IUCN)
ADVISORY COMMITTEE ON POLLUTION OF THE SEA (ACOPS)
FEDERAZIONE INTERNAZIONALE UTENTI BATTELLI DI SALVATAGGIO (ILF)
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE SPEDIZIONIERI EUROPEI (AIDE)
9. Francisco Kerdel-Vegas, Capo della delegazione venezuelana, e' stato eletto Presidente della Conferenza.
10. La Conferenza ha eletto i seguenti Vice-presidenti:
Ammiraglio F. Lazcano Cile
Meng Guangju Cina
Contrammiraglio J.E
Vorbach USA
S.Rosadhi Indonesia
H. Tanikawa Giappone
M.M.R. Al-Kandari Kuweit
On. Lord Kerr Regno Unito Gran
Bretagna/Irlanda Nord
G.G.Ivanov URSS
Tito Yisuku Gafudzi Zaire
11. Il Segretariato della Conferenza era composto dei seguenti membri:
Segretario generale C.P. Srivastava
Segretario generale
Organizzazione
Segretario Esecutivo T.A. Mensah
Sotto-Segretario
generale
Vice Segretario aggiunto C.H. Zimmerli
Direttore aggiunto
principale -
Divisione affari
giuridici e relazioni
esterne
12. La conferenza ha istituito una Commissione plenaria che ha incaricato dell'esame del progetto di articolato di una Convenzione sul salvataggio. La Conferenza ha inoltre costituito una Commissione per le clausole finali, incaricata di esaminare il progetto di clausole finali della Convenzione.
13. La Conferenza ha istituito un Comitato di redazione costituita da rappresentanti dei seguenti nove Stati:
CINA
EGITTO
FRANCIA
MESSICO
PAESI BASSI
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD
SPAGNA
STATI UNITI D'AMERICA
UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE
14. Una commissione di verifica delle credenziali e' stata designata per esaminare le credenziali dei rappresentanti che hanno assistito alla Conferenza. La Commissione era composta da rappresentanti dei seguenti Stati:
CONGO
EQUADOR
MALESIA
POLONIA
SVIZZERA
15. Le Commissioni ed il Comitato hanno eletto i seguenti uffici:
Commissione plenaria:
Presidente: N. Trotz (Repubblica
democratica tedesca)
Vice-presidenti: A. Popp (Canada)
K. Kone (Costa d'Avorio)
Comitato di redazione:
Presidente: W.W. Sturms (Paesi Bassi)
Vice-Presidenti: J.P. Beraudo (Francia)
J. Eusebio Salgado Y Salgado
(Messico)
Commissione per le clausole finali:
Presidente: S.A.H. Yafai (Yemen
democratico)
Vice-Presidenti: R. Foti (Italia)
I. Maku (Nigeria)
Commissione di verifica delle credenziali:
Presidente: V. Ngayala (Congo)
Vice-presidente: Halimah Ismail (Malesia)
16. La Conferenza ha basato le sue delibere su:
- il progetto di articolato per una Convenzione sul salvataggio, elaborato dal Comitato giuridico dell'Organizzazione;
- il progetto di clausole finali della Convenzione sul salvataggio, elaborato dal Segretariato dell'Organizzazione.
17. Alla Conferenza venivano altresi' presentati alcuni documenti, commenti ed osservazioni ivi comprese proposte di emendamenti presentate dai Governi e dalle Organizzazioni interessate in relazione al progetto di Convenzione.
18. Al termine delle sue deliberazioni fondate sui rapporti della Commissione plenaria, della Commissione per le clausole finali e di altre Commissioni e Comitati, la Conferenza ha adottato la:
CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL 1989
Per quanto concerne il testo francese del presente Atto finale e della Convenzione di cui sopra, la Conferenza ha stabilito che il termine "salvataggio" significa "il soccorso alle navi ed il salvataggio di persone e di beni".
19. La Conferenza ha altresi' adottato una Interpretazione congiunta per quanto riguarda gli articoli 13 e 14 della Convenzione internazionale sul Salvataggio del 1989, che e' oggetto del documento 1 allegato al presente Atto finale.
20. La Conferenza ha inoltre adottato le seguenti Risoluzioni:
- Risoluzione che richiede l'emendamento delle regole di York e di Anversa del 1974.
- Risoluzione sulla cooperazione internazionale per l'attuazione della Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989
Queste risoluzioni sono contenute rispettivamente nei documenti 2 e 3 annessi al presente Atto finale.
21. Il testo del presente Atto finale e' stabilito in un unico esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola che dovra' essere depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale.
22. Il Segretario generale inviera' copie certificate conformi del presente Atto finale e dei documenti allegati, nonche' copie certif- icate conformi dei testi autentici della Convenzione ai governi degli Stati inviati a farsi rappresentare alla Conferenza in funzione degli auspici espressi da detti Governi.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti hanno apposto la loro firma sul presente Atto finale.
FATTO A LONDRA, il ventotto aprile millenovecentottantanove.
Conv. - Allegato
Documento annesso 1
INTERPRETAZIONE CONGIUNTA RELATIVA AGLI ARTICOLI 13 E
14 DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL
1989
Secondo l'interpretazione congiunta della Conferenza, quando il Tribunale stabilisce una remunerazione in base all'articolo 13 e determina un compenso speciale ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione internazionale sul Salvataggio del 1989, esso non e' tenuto a stabilire una remunerazione in base all'articolo 13 fino a concorrenza del valore massimo della nave e degli altri beni tratti in salvo, prima di aver calcolato il compenso speciale da corrispondere in base all'articolo 14.
Documento annesso 2
RISOLUZIONE RICHIEDENTE L'EMENDAMENTO DELLE REGOLE DI
YORK E DI ANVERSA DEL 1974
La Conferenza Internazionale sul Salvataggio del 1989,
AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale sul salvataggio del 1989,
CONSIDERANDO che i pagamenti effettuati in conformita' con l'articolo 14 non si intendono destinati a casi di comune avaria,
PREGA il Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale di adottare adeguati provvedimenti affinche' le Regole di York e di Anversa del 1974 siano rapidamente emendate al fine di assicurare che il compenso speciale pagato ai sensi dell'articolo 14 sia escluso dai casi di avaria comune.
Documento annesso 3
RISOLUZIONE SULLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE PER
L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO
DEL 1989
LA CONFERENZA INTERNAZIONALE SUL SALVATAGGIO DEL 1989,
AVENDO ADOTTATO la Convenzione internazionale del 1989 sul salvataggio (in appresso denominata "la Convenzione")
RITENENDO auspicabile che il massimo numero possibile di Stati divenga parte alla Convenzione,
RICONOSCENDO che l'entrata in vigore della Convenzione costituira' un importante fattore addizionale per la tutela dell'ambiente marino, CONSIDERANDO che la divulgazione internazionale ed una ampia attuazione della Convenzione siano della massima importanza per la realizzazione dei suoi scopi,
I - RACCOMANDA
a) che l'Organizzazione promuova la divulgazione al pubblico della Convenzione, grazie all'organizzazione di seminari, corsi o simposi;
b) che gli istituti di formazione creati sotto gli auspici dell'Organizzazione inseriscano lo studio della Convenzione nei loro programmi di corsi;
II - INVITA
a) gli Stati Membri a comunicare all'Organizzazione il testo di leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti da essi promulgati riguardo alle varie questioni che rientrano nella portata di applicazione della Convenzione;
b) gli Stati Membri ad incoraggiare, in consultazione con l'Organizzazione, un aiuto agli Stati che chiedono assistenza tecnica al fine dell'elaborazione di leggi, ordinanze, decreti, regolamenti ed altri strumenti previsti per l'attuazione della Convenzione;
c) l'Organizzazione a notificare agli Stati membri ogni comunicazione da essa eventualmente ricevuta in applicazione del paragrafo II a) di cui sopra.