094G0163
094G0163
Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990. (LEGGE 22 febbraio 1994 n. 149)
Premessa
Entrata in vigore della legge: 06/03/1994 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo realtivo all'emendamento dell'articolo 50 a) della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmato a Montreal il 26 ottobre 1990.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 3, lettera d), del protocollo medesimo.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 febbraio 1994 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREATTA, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: CONSO
Protocol
Protocol
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo
TRADUZIONE NON UFFICIALE
PROTOCOLLO recante emendamento dell'articolo 50 a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmato a Montreal il 26 ottobre 1990
L'ASSEMBLEA DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE
RIUNITASI a Montreal il 25 ottobre 1990, nella sua ventottesima
sessione (straordinaria)
AVENDO PRESO ATTO del desiderio di un gran numero di Stati contraenti
di incrementare il numero dei membri del Consiglio al fine
di ottenere un migliore equilibrio per mezzo di una piu'
vasta rappresentazione degli Stati contraenti,
AVENDO RITENUTO che era opportuno portare il numero dei membri di
tale organo da trentatre a trentasei,
AVENDO GIUDICATO necessario emendare a tal fine la Convenzione
relativa alla aviazione civile internazionale stipulata a
Chicago il 7.12.1944,
1. APPROVA, in virtu' delle disposizioni del capoverso a)
dell'articolo 94 della sopracitata Convenzione, il
seguente progetto di emendamento di tale Convenzione:
"Emendare la seconda frase del capoverso a) dell'articolo
50 della Convenzione sostituendo le parole "trentatre" con
"trentasei";
2. FISSA a cento otto il numero di Stati contraenti la cui
ratifica e' necessaria per l'entrata in vigore
dell'emendamento proposto, in conformita' con le
disposizioni del capoverso a) dell'art.94 di tale
Convenzione;
3. DECIDE che il Segretario generale della Organizzazione
dell'aviazione civile internazionale redigera in lingua
francese, inglese, spagnola e russa, ciascuna facente
ugualmente fede, un protocollo relativo al sopracitato
emendamento contenente le seguenti disposizioni:-
a) Il Protocollo sara' firmato dal Presidente e dal
Segretario Generale dell'Assemblea.
b) Sara' sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia
ratificato la Convenzione relativa all'aviazione civile
internazionale o vi abbia aderito.
c) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso
l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
d) Il Protocollo entrera' in vigore il giorno del deposito
del 108° strumento di ratifica, nei confronti degli Stati
che lo avranno ratificato.