049U0385
049U0385
Trattato (LEGGE 18 giugno 1949 n. 385)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera, esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948:
a) Trattato di amicizia, commercio e navigazione;
b) Protocollo di firma
c) Protocollo addizionale;
d) Scambio di Note.
Art. 2
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 giugno 1949 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA - GRASSI - SCELBA - PELLA - VANONI - LOMBARDO - PACCIARDI SARAGAT - BERTONE - FANFANI Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Art. I
Trattato di amicizia, commercio e navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America.
La Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, desiderando
rafforzare i rapporti pacifici ed i vincoli di tradizionale amicizia tra i due Paesi e promuovere relazioni piu' strette tra i loro rispettivi territori mediante disposizioni corrispondenti alle aspirazioni spirituali, culturali, economiche e commerciali dei loro popoli, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia, commercio e navigazione basato in generale ed in modo incondizionato sui principi del trattamento nazionale e di quello della nazione piu' favorita e per questi scopi hanno designato come rispettivi Plenipotenziari,
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
l'Onorevole CARLO SFORZA, Ministro Segretario di Stato per gli
Affari Esteri,
e,
IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:
il Signor JAMES CLEMENT DUNN, Ambasciatore Straordinario e
Plenipotenziario degli Stati Uniti d'America presso la Repubblica
italiana
i quali, avendo notificato l'un l'altro i loro pieni poteri ed
avendoli trovati nelle forme dovute,
hanno concordato sui seguenti articoli:
Articolo I
1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di entrare nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e di risiedere e viaggiare liberamente in detti territori.
2. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di esercitare i seguenti diritti e privilegi nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza alcuna interferenza ed in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini di detta altra Alta Parte Contraente:
a) svolgere attivita' commerciali, industriali, di
trasformazione, finanziarie, scientifiche, educative, religiose, filantropiche e attivita' professionali, eccettuato l'esercizio della professione legale;
b) acquistare, possedere, costruire o prendere in affitto ed
occupare edifici appropriati, e prendere in affitto terreni adatti, per uso di abitazione o commerciale, industriale, di trasformazione, finanziario, professionale, scientifico, educativo, religioso, filantropico e mortuario;
c) impiegare agenti e dipendenti di loro scelta, prescindendo
dalla loro nazionalita'
d) fare qualunque cosa inerente o necessaria al godimento dei
predetti diritti o privilegi.
3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, inoltre, non
riceveranno in alcun caso, relativamente alle materie di cui ai paragrafi 1 e 2 di questo Articolo, un trattamento meno favorevole di quello che sia o possa essere accordato in avvenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese.
4. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non
saranno interpretate nel senso di impedire a ciascuna Alta Parte Contraente l'esercizio di una ragionevole sorveglianza sui movimenti e sul soggiorno di stranieri entro i propri territori ne' di impedire l'applicazione di misure di esclusione o di espulsione di stranieri per motivi d'ordine pubblico, moralita', sanita' o sicurezza.
Art. II
Articolo II
1. L'espressione "persone giuridiche ed associazioni" usata, nel
presente Trattato significhera' le persone giuridiche, le societa' commerciali e civili e gli altri enti ed associazioni, a responsabilita' limitata od illimitata ed a scopo di lucro o meno, che siano stati o possano essere creati od organizzati in avvenire a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.
2. Le persone giuridiche ed associazioni create od organizzate a
norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori di ciascuna Alta Parte Contraente, saranno considerate persone giuridiche ed associazioni della detta Alta Parte Contraente ed il loro stato giuridico sara' riconosciuto entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente sia che vi abbiano, o meno, sedi, filiali od agenzie permanenti.
3. Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte
Contraente avranno facolta' di esercitare, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza, interferenza, in conformita' con le leggi ed i regolamenti vigenti, tutti i diritti e privilegi indicati al paragrafo 2 dell'Articolo I, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Parte Contraente.
La disposizione che precede, come pure tutte le altre disposizioni del presente Trattato, che accordano alle persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana diritti e privilegi a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America, saranno interpretate nel senso che esse accordano tali diritti e privilegi in qualunque Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America a condizioni non meno favorevoli di quelle alle quali tali diritti e privilegi sono o potranno essere ivi accordati in avvenire alle persone giuridiche od associazioni create od organizzate in altri Stati, territori o possedimenti degli Stati Uniti d'America.
4. In nessun caso, inoltre, le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente riceveranno, relativamente alle materie cui si riferisce il presente Articolo, un trattamento meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.
Art. III
Articolo III
1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno nei territori dell'altra Alta, Parte Contraente e in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, diritti e privilegi relativi alla, organizzazione di persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente ed alla partecipazione nelle medesime, compresi quelli relativi alla, loro formazione e registrazione, nonche' all'acquisto, al possesso ed alla vendita di azioni, come pure - nel caso dei cittadini - all'assunzione di cariche direttive ed esecutive, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini ed alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente organizzate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta, Parte Contraente conformemente ai diritti e privilegi indicati nei presente paragrafo - o nelle quali partecipino cittadini e persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente - e che siano controllate da detti cittadini e persone giuridiche ed associazioni avranno facolta' di esercitare le funzioni per le quali sono create od organizzate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni similmente organizzate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese - o nelle quali partecipino cittadini e persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese - e che siano controllate dai medesimi.
2. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta', in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, di organizzare, controllare e dirigere persone giuridiche ed associazioni della detta altra Alta Parte Contraente che svolgano attivita' commerciali, industriali, di trasformazione, minerarie, educative, filantropiche, religiose e scientifiche.
Le persone giuridiche ed associazioni controllate dai cittadini e dalle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta, Parte Contraente e create od organizzate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente avranno facolta' di svolgervi le predette attivita', in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente controllate dai propri cittadini e dalle proprie persone giuridiche ed associazioni.
Art. IV
Articolo IV.
I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna
alla Parte Contraente avranno facolta' nei territori dell'altra. Alta Parte Contraente di eseguire ricerche e di sfruttare le risorse minerarie, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate attualmente o che saranno accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.
Art. V
Articolo V
1. Saranno costantemente garantite ai cittadini di ciascuna Alta
Parte Contraente nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, protezione e sicurezza per le loro persone e beni ed essi godranno sotto questo riguardo della piena protezione e sicurezza sancite dal diritto internazionale. A tal fine le persone accusate di reati saranno prontamente tradotte in giudizio e godranno tutti i diritti e privilegi accordati o che potranno essere accordati in avvenire dalle leggi e dai regolamenti vigenti; i cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, finche' saranno detenuti dalle autorita' dell'altra Alta Parte Contraente, riceveranno un trattamento ragionevole ed umano. Il termine "cittadini" usato nel presente paragrafo, in quanto suscettibile di applicazione riguardo ai beni, sara' interpretato in modo da comprendere gli enti e le persone giuridiche ed associazioni.
2. I beni dei cittadini e delle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno espropriati entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, senza una debita procedura legale e senza il pronto pagamento di giusto ed effettivo indennizzo.
Coloro che riceveranno un siffatto indennizzo avranno facolta', in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti cime non siano incompatibili con il paragrafo 3 dell'art. XVII del presente Trattato di ritirare senza interferenze detto indennizzo ottenendo divise estere nella valuta, dell'Alta Parte Contraente cui appartengono detti cittadini o dette persone giuridiche ed associazioni, alle condizioni piu' favorevoli applicabili a detta valuta al momento dell'esproprio dei beni e con esenzione da ogni tassa od imposta di trasferimento o di rimessa, a condizione che la domanda per la concessione di detta valuta sia fatta entro un anno dal ricevimento dell'indennizzo al quale si riferisce.
3. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno protezione e sicurezza nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, per quanto riguarda le materie indicate nei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, dietro osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti, non inferiori alla protezione e sicurezza accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed azioni di detta altra Alta Parte Contraente e non inferiori a quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre, in tutte le questioni relative al trapasso di imprese dalla proprieta' privata alla proprieta' pubblica nonche' al passaggio di tali imprese sotto il controllo pubblico le imprese in cui cittadini e persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente abbiano un interesse notevole riceveranno, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire a imprese similari nelle quali cittadini e persone giuridiche ed associazioni i di detta altra Alta Parte Contraente abbiano un interesse notevole e non meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire ad imprese similari nelle quali cittadini e persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese abbiano un interesse notevole.
4. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente potranno liberamente adire l'autorita' giudiziaria ordinaria ed i tribunali ed autorita' amministrativi entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, in tutti i gradi di giurisdizione stabiliti dalla legge, sia come attori che come convenuti per la tutela dei loro diritti saranno liberi di scegliere ed impiegare avvocati e rappresentanti per la tutela dei loro diritti, sia come attori che come convenuti, innanzi tali autorita' giudiziarie ordinarie e tribunali ed autorita' amministrative e avranno facolta' di esercitare tutti questi diritti e privilegi, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti vigenti, a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire a i cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente e non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.
Inoltre, le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che non svolgano attivita' d'affari o attivita' senza scopo di lucro entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, avranno facolta' di esercitare i diritti ed i privilegi concessi a tenore della frase precedente senza che venga richiesta alcuna registrazione o altra analoga formalita'.
Art. VI
Articolo VI
Le abitazioni, i magazzini, le fabbriche, i negozi ed altri luoghi destinati al disbrigo d'affari nonche' tutti i locali ad essi pertinenti, dei cittadini e delle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, situati nei territori dell'altra, non saranno soggetti a molestie o ad accessi non consentiti dalla legge non saranno effettuate visite o perquisizioni in tali abitazioni, edifici o locali, ne' saranno esaminati o sottoposti ad ispezione libri, carte e conti che vi si trovino, salvo che nelle condizioni ed in conformita' a procedure non meno favorevoli delle condizioni e delle procedure prescritte per i cittadini e per le persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori della medesima. I cittadini o le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno in alcun caso trattati, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, in modo meno favorevole, per quanto riguarda le materie che precedono, dei cittadini o delle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese. Inoltre, qualunque visita, perquisizione, esame od ispezione che possa essere lecita in conformita' alla eccezione disposta dal presente Articolo, sara' effettuata, nei confronti degli occupanti di dette abitazioni. edifici o locali o della condotta ordinaria di qualsiasi affare od altra impresa, con il debito riguardo e in maniera da causare il minore disturbo possibile.
Art. VII
Articolo VII
1. I Cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di acquistare possedere e disporre di beni immobili o di altri diritti reali nei territori dell'altra Alta Parte Contraente alte seguenti condizioni:
a) nel caso di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana, il diritto di acquistare, possedere e disporre di tali beni e diritti dipendera' dalle leggi e regolamenti che sono o che potranno essere in vigore in avvenire nello Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America dove sono
situati i beni o dove esistono i diritti di cui trattasi; e
b) nel caso di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America, il diritto di acquistare, possedere e disporre di tali beni e diritti sara' a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni della Repubblica italiana dallo Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America nel quale e' domiciliato detto cittadino od in conformita', delle leggi dello Stato, territorio o possedimento in cui tale persona giuridica ed associazione e' creata od organizzata; purche' la Repubblica italiana non sia tenuta ad accordare ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America diritti a questo riguardo piu' ampi di quelli accordati o che potranno essere accordati in avvenire entro i territori di detta Repubblica ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta Repubblica.
2. Se si presenti il caso che un cittadino od una persona giuridica
ed associazione di ciascuna Alta Parte Contraente, residente o meno nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e che ivi svolga o meno attivita' d'affari o d'altro genere, non possa, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei detti territori, ricevere per successione perche' straniero, quale legatario o quale erede quando trattisi di cittadino, beni immobili ivi situati ed altri diritti reali ivi esistenti, in tal caso al detto cittadino o alla detta persona giuridica ed associazione sara' concesso un termine di tre anni entro il quale vendere o altrimenti disporre di detti beni o diritti reali, Questo termine sara' prorogato in misura ragionevole qualora cio' sia reso necessario dalle circostanze. Il trapasso o l'accettazione di tali beni o diritti reali saranno esenti dal pagamento di ogni imposta di successione o testamentaria di qualsiasi genere o da tributi amministrativi od altri gravami piu' elevati di quelli applicati attualmente o che saranno applicati in avvenire in casi uguali di cittadini o di persone giuridiche ed associazioni dell'Alta Parte Contraente nel cui territorio sono situati i beni od esistono i diritti reali.
3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno piena
facolta' di disporre di beni mobili di qualunque genere entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, per testamento, donazione od altrimenti: ed i loro eredi legatari e donatari, siano essi persone fisiche di qualsiasi nazionalita' o persone giuridiche ed associazioni dovunque create od organizzate, residenti o meno entro i territori dell'Alta Parte Contraente ove detti beni sono situati e sia che vi svolgano o meno attivita' d'affari, succederanno nei detti beni ed avranno facolta' di di prenderne possesso, sia personalmente sia a mezzo di propri rappresentanti e di conservarli o di disporne a loro piacere. Questi atti di disposizione, la successione e la conservazione dei beni saranno soggetti alle norme dell'Articolo IX e saranno esenti da qualsiasi altro gravame piu' elevato e da qualsiasi restrizione pio onerosa di quelli applicabili in casi uguali ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di succedere quali eredi, legatari e donatori di beni mobili di qualunque genere entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, lasciati o donati ad essi da cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente o da cittadini di qualsiasi terzo Paese e potranno prenderne possesso sia personalmente sia a mezzo di propri rappresentanti, e conservarli o disporne a loro piacere. Questi atti di disposizione, la successione e la conservazione dei beni saranno soggetti alle norme dell'Articolo IX e saranno esenti da qualsiasi altro gravame e da qualsiasi restrizione, diversi o piu' elevati di quelli applicabili in casi eguali di cittadini e di persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente.
Nessuna disposizione del presente paragrafo sara' interpretata in modo da aver effetto sulle leggi e regolamenti di ciascuna Alta Parte Contraente che vietino e restringano la proprieta' diretta o indirette di parte di persone fisiche, persone giuridiche ed associazioni di nazionalita' straniera di quote sociali o titoli di debito di persone giuridiche ed associazioni della detta Alta Parte Contraente che svolgano determinate attivita'.
4. Rispetto a tutte le materie connesse coll'acquisto, proprieta', locazione, possesso o disposizione di beni mobili, i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, subordinatamente alla eccezione di cui al paragrafo 3 dell'Articolo IX, riceveranno un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.
Art. VIII
Articolo VIII
I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna
Alto Parte Contraente godranno nei territori dell'altro Alta Parte Contraente, tutti i diritti e privilegi di qualsiasi specie relativamente ai brevetti, alle marche di fabbrica, alle etichette commerciali, alle denominazioni commerciali e ad altre forme di proprieta' industriale purche' si conformino alle leggi ed ai regolamenti riguardanti la registrazione ed altre formalita', a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente e con trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sara' accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese.
Art. IX
Articolo IX
1. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente non saranno soggetti al pagamento di tributi, diritti od oneri interni imposti sul o applicati al reddito, al capitale, alle operazioni, alle attivita' od a qualsiasi altro oggetto, nonche' alle prescrizioni relative alla loro applicazione e riscossione nei territori dell'altra Alta Parte Contraente che siano:
a) piu' onerosi di quelli sopportati dai cittadini, dai residenti e
dalle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese;
b) piu' onerosi di quel i sopportati dai cittadini e dalle persone giuridiche ad associazioni di detta altra Alta Parte Contraente quando trattisi di persone fisiche che abbiano residenza o svolgano attivita' di affari nei territori di detta altra Alta Parte Contraente e quando trattisi di persone giuridiche ed associazioni che vi svolgano attivita' di affari o siano organizzate e funzionino esclusivamente per scopi scientifici, educativi religiosi o filantropici.
2. Nel caso di persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attivita' di affari nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, e nei caso di cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attivita' di affari nei territori dell'altra Alta Parte Contraente ma non vi risiedano, detta altra Alta Parte Contraente non imporra' od applichera' qualsiasi tributo, diritto od onere interni su qualsiasi reddito, capitale o altro cespite, in misura eccedente l'aliquota ragionevolmente attribuibile o imputabile ai propri territori, ne' concedera' deduzioni o esenzioni inferiori a quelle ragionevolmente attribuibili o imputabili ai propri territori. Si applichera' anche un criterio simile nel caso di persone giuridiche ed associazioni organizzate e funzionanti esclusivamente per scopi scientifici, educativi, religiosi o filantropici.
3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1 del presente
Articolo, ciascuna Alta Parte Contraente si riserva il diritto di:
(a) estendere speciali vantaggi, per quanto concerne tributi,
diritti ed oneri, ai cittadini ai residenti e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi Paese straniero sulla base della reciprocita';
(b) accordare ai cittadini, ai residenti e alle persone
giuridiche ed associazioni di un terzo Paese speciale vantaggi in virtu' di un accordo con tale Paese per evitare la doppia imposizione
o per la mutua protezione delle pubbliche entrate; e
(c) accordare ai propri cittadini ed ai residenti dei Paesi
contigui esenzioni di natura personale piu' favorevoli di quelle accordate ad altre persone non residenti.
Art. X
Articolo X
Ai viaggiatori di commercio che rappresentino cittadini o persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente che svolgano attivita' di affari nell'ambito dei propri territori, sara' l'accordato al loro ingresso, durante il loro soggiorno ne i territori dell'altra Alta Parte Contraente ed alla loro uscita dai medesimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sara' accordato in avvenire ai viaggiatori di commercio di qualsiasi terzo Paese pei quanto riguarda diritti doganali ed altri diritti e privilegi e, subordinatamente alle eccezioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo IX, per quanto riguarda, tutti i tributi ed oneri applicabili a loro stessi od ai loro campioni.
Art. XI
Articolo XI
1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente godranno nei
territori dell'altra Alta Parte Contraente liberta' di coscienza, e liberta' di culto e potranno, sia individualmente che collettivamente od in istituzioni od associazioni religiose, e senza, fastidi o molestie di qualsiasi genere a causa delle loro credenze religiose, celebrare funzioni sia nelle loro case sia in qualunque altre edificio adatto, purche' le loro dottrine o le loro pratiche non siano contrarie alla pubblica morale od all'ordine pubblico.
2. Le Alte Parti Contraenti dichiarano di aderire ai principi della
liberta' di stampa e del libero scambio di informazioni. A questo fine, i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente avranno il diritto, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, di dedicarsi ad attivita' quali la redazione,la comunicazione e la raccolta di informazioni destinate ad essere diffuse tra il pubblico, e godranno liberta' di trasmettere materiale destinato all'estero per la diffusione a mezzo della stampa, radio, cinema ed altri mezzi. I cittadini e le persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente godranno liberta' di pubblicazione nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, conformemente alle leggi ed ai regolamenti vigenti alle stesse condizioni dei cittadini o delle persone giuridiche di associazioni di detta altra Alta Parte Contraente. Il termine "informazioni" usato nel presente paragrafo comprendera' qualsiasi forma di comunicazioni scritte, di stampati, di pellicole cinematografiche, di dischi fonografici e di fotografie.
3. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di seppellire i loro morti nei territori dell'altra Alta Parte Contraente conformemente alle loro pratiche religiose, in luoghi adatti e convenienti che siano o possano essere in avvenire adibiti e mantenuti a tale scopo purche siano osservate le leggi ed i regolamenti mortuari e sanitari vigenti.
Art. XII
Articolo XII
1. Ai cittadini di ciascuna. Alta Parte Contraente,
indipendentemente dalla loro nazionalita' straniera o dal luogo di residenza, saranno accordati diritti e privilegi non meno favorevoli di quelli accordati ai cittadini dell'Alta Altra Parte Contraente, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori della detta altra Alta Parte Contraente che:
(a) stabiliscano una responsabilita' civile per lesioni o morte e
che diano diritto di azione alla persona lesa, od ai parenti, eredi, persone a carico o rappresentanti personali, a seconda dei casi, di una persona lesa o deceduta, o che
(b) concedano ad un salariato od a qualsiasi persona che riceva compensi, commissioni od altra rimunerazione, od ai suoi parenti, eredi o persone a carico, a seconda dei casi, un diritto di azione od un indennizzo pecuniario od altro beneficio o prestazione per malattia professionale, lesioni o morte causati dall'impiego e verificatisi durante lo stesso oppure dovuti alla natura dell'impiego.
2. Oltre ai diritti e privilegi disposti al paragrafo 1 i del
presente Articolo, saranno accordati ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle che si applicano ai cittadini di detta altra Alta Parte Contraente, i benefici concessi da leggi e regolamenti che istituiscono sistemi di assicurazione obbligatoria in base ai quali vengono pagati benefici senza compiere un'indagine sulla necessita' economica individuale:
a) contro perdita di salari o di altra retribuzione, dovuta a
vecchiaia, disoccupazione o malattia, od altra invalidita'; oppure
b) contro perdita di sostegno pecuniario, dovuta alla morte del padre, del marito o di altra persona da cui dipendeva detto sostegno.
Art. XIII
Articolo XIII
1. I cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente saranno
dispensati, eccetto quanto diversamente disposto dal paragrafo 2 del presente Articolo, dall'addestramento o servizio obbligatorio nelle Forze Armate dell'altra Alta Parte Contraente, e saranno parimente esenti da tutti i contributi in danaro od in natura imposti in sostituzione di detto addestramento o servizio.
2. Le esenzioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non
saranno applicabili durante qualsiasi periodo di tempo in cui entrambe le Alte Parti Contraenti, con azioni armate in connessione con le quali si ricorra al servizio generale obbligatorio:
(a) prendano contro lo stesso terzo Paese o Paesi misure ivi
adempimento di obblighi per il mantenimento della pace o della,
sicurezza internazionale, oppure
(b) conducano contemporaneamente ostilita', contro lo stesso
terzo Paese o Paesi.
In tale eventualita', comunque, i cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente che si trovino nei territori dell'altra Alta Parte Contraente e che non abbiano dichiarato la loro intenzione di acquistare la cittadinanza di detta altra Alta Parte Contraente, saranno dispensati dal servizio nelle Forze Armate di detta, altra, Alta, Parte Contraente purche' entro un ragionevole periodo di tempo essi scelgano, invece di detto servizio, di entrare nelle Forze Armate dell'Alta Parte Contraente di cui sono cittadini. In ogni situazione del genere le Alte Parti Contraenti adotteranno le misure necessarie per dare esecuzione alle disposizioni del presente paragrafo.
Art. XIV
Articolo XIV
1. In tutte le questioni che si riferiscono:
(a) a diritti doganali ed oneri sussidiari di ogni specie imposti
su importazioni od esportazioni nonche' ai metodi di applicazione di detti diritti ed oneri;
(b) alle norme, alle formalita' ed agli oneri imposti in
relazione allo sdoganamento di prodotti, e
(c) alla tassazione, alla, vendita, alla distribuzione od
all'impiego nel Paese di prodotti importati e di prodotti destinati all'esportazione, ciascuna Alta Parte Contraente accordera' ai prodotti naturali, coltivati o manufatti dell'altra Alta Parte Contraente, da qualunque luogo giungano, od ai prodotti destinati all'esportazione verso i territori di essa, per qualsiasi via, un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sara' accordato in avvenire ad uguali prodotti naturali, coltivati o manufatti di qualsiasi terzo Paese o destinati ad esso.
2. Per quanto riguarda le materie di cui ai paragrafo 1 del
presente Articolo, ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente sara' accordato, entro
i territori dell'altra Alta
Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello
accordato o che potra' essere accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente; e per quanto concerne tali questioni, ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni, alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sara' accordato, nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni, alle navi ed ai carichi di qualsiasi terzo Paese.
3. Non potranno essere imposti da nessuna delle due Alte Parti
Contraenti divieti o restrizioni di qualsiasi genere relativi all'importazione, alla vendita, alla distribuzione od all'impiego di qualunque prodotto naturale, coltivato o manufatto dall'altra Alta, Parte Contraente od all'esportazione di qualsiasi prodotto destinato ai territori della medesima, a meno che l'importazione, la vendita, la distribuzione o l'impiego di uguali prodotti naturali, coltivati o manufatti di ogni terzo paese, oppure, rispettivamente, l'esportazione di uguali prodotti verso ogni terzo Paese, sia del pari proibita o soggetta, a restrizioni.
4. Qualora una delle due Alte Parti Contraenti imponga qualsiasi
controllo quantitativo, mediante contingenti, licenze od altre misure, sull'importazione o sull'esportazione di qualsiasi prodotto, o sulla vendita, distribuzione od impiego di qualsiasi prodotto importato, rendera' di pubblica ragione, quale norma generale, la quantita' od il valore globali di detto prodotto ammesso alla importazione, all'esportazione, alla vendita, alla distribuzione od all'impiego durante un periodo di tempo determinato, come pure qualsiasi variazione della detta quantita' o del detto valore.
Inoltre, qualora una delle due Alte Parti Contraenti assegni a qualsiasi terzo Paese una quota della quantita' o del valore globali di qualsiasi prodotto per il quale l'altra Alta Parte Contraente abbia un considerevole interesse, assegnera', come norma generale, a detta altra Parte Contraente una quota di tale quantita' o valore globali su una base proporzionale alla quantita' od al valore globali forniti dai territori della stessa, o, nel caso di esportazione, su una base proporzionale alla quantita od al valore globali esportati verso i territori di detta altra, Alta Parte Contraente, durante un precedente periodo di tempo rappresentativo, tenendo conto per quanto possibile di ogni fattore speciale che possa aver influito od influisca sul commercio del prodotto di cui si tratta. Le disposizioni del presente paragrafo, relative ai prodotti importati, si applicheranno anche per quanto riguarda la quantita' od il valore di qualsiasi prodotto di cui sia ammessa l'importazione in esenzione da dazi o tributi, o che sia soggetto a diritti doganali o tributi interiori a quelli applicabili sulle importazioni eccedenti la predetta quantita o valore.
5. Qualora una delle due Alte Parti Contraenti richieda la prova, documentale dell'origine dei prodotti importati, le prescrizioni al riguardo saranno ragionevoli e non saranno tali da costituire nei confronti del commercio indiretto un intralcio non necessario.
Art. XV
Articolo XV
1. Le leggi, i regolamenti delle autorita' amministrative e le
decisioni delle autorita' amministrative o giudiziarie di ciascuna Alta Parte Contraente che siano di applicazione generale e che si riferiscano alla classificazione doganale dei prodotti od ai diritti daziari, saranno pubblicati sollecitamente in modo tale da mettere i commercianti in grado di venirne a conoscenza. Tali leggi, regolamenti e decisioni saranno applicati in modo uniforme in tutti i porti di ciascuna Alta Parte Contraente, salvo quanto altrimenti disposto specificamente nella legislazione degli Stati Uniti d'America per quanto riguarda l'importazione di prodotti nei propri territori e possedimenti insulari.
2. Nessuna disposizione amministrativa degli Stati Uniti d'America che stabilisca l'aumento di diritti daziari od altri oneri applicabili con sistema stabile ed uniforme alle importazioni originarie dei territori della, Repubblica italiana, o che imponga qualsiasi altro nuovo requisito rispetto a dette importazioni, sara', come regola generale, applicata a prodotti naturali, coltivati o manufatti della Repubblica italiana che si trovino gia in viaggio alla data di pubblicazione della disposizione suddetta a norma del precedente paragrafo; reciprocamente nessuna disposizione amministrativa della Repubblica italiana che stabilisca l'aumento di diritti daziari od altri oneri applicabili con sistema stabile ed uniforme alle importazioni originarie dei territori degli Stati Uniti d'America, o che imponga qualsiasi altro nuovo requisito rispetto a dette importazioni, sara', come regola generale, applicata a prodotti naturali, coltivati o manufatti degli Stati Uniti d'America che si trovino gia' in viaggio alla data di pubblicazione della disposizione suddetta a norma del precedente paragrafo. Tuttavia, se una delle due Alte Parti Contraenti normalmente esonera da tali nuove o maggiorate obbligazioni i prodotti importati per il consumo o ritirati dai magazzini per il consumo entro un periodo di tempo di trenta giorni dalla data della predetta pubblicazione, s'intendera' con questa prassi pienamente soddisfatto da parte di detta Alta Parte Contraente il disposto del presente paragrafo. Le disposizioni del presente paragrafo non si applicheranno a provvedimenti amministrativi che impongano dazi anti-dumping o compensativi o che si riferiscano a regolamenti per la protezione della vita e della sanita' umana o animale o vegetale o che si riferiscano alla sicurezza pubblica o che diano esecuzione a decisioni giudiziarie.
3. Ciascuna Alta Parte Contraente provvedera' ad istituire una
procedura amministrativa o giudiziaria a norma della quale i cittadini e le persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente nonche' gli importatori di prodotti naturali, coltivati o manufatti di detta altra Alta Parte Contraente, avranno facolta' di appellarsi contro le multe e penalita' ad essi imposte dalle Autorita' doganali, contro le confische eseguite dalle dette autorita' e contro le decisioni delle stesse sui questioni di classificazione doganale e di valutazione di prodotti a scopo doganale. Nel caso di errori che siano manifestamente dovuti a sviste materiali nella compilazione della documentazione o rispetto ai quali possa essere provata la buona fede, nessuna delle due Alte Parti Contraenti imporra' penalita' che superino un importo puramente nominale quando si tratti di qualsiasi importazione da parte di cittadini o di persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente o quando si tratti della importazione di prodotti naturali, coltivati o manufatti dell'altra Alta Parte Contraente.
4. Ciascuna Alta Parte Contraente esaminera' benevolmente quelle
osservazioni che potranno essere fatte dall'altra Alta Parte Contraente riguardo al funzionamento od all'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione od esportazione, di contingentamenti, di regolamenti o formalita' doganali, oppure di leggi o regolamenti sanitari per la protezione della vita o della sanita' umana, animale o vegetale.
Art. XVI
Articolo XVI
1. Ai prodotti naturali, coltivati o manufatti di ciascuna Alta
Parte Contraente, importati nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, sara' accordato, rispetto a tutte le materie che riguardano i tributi interni, o la vendita, la distribuzione o l'uso entro tali territori, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire a prodotti uguali di origine nazionale.
2. Alle merci, siano esse prodotti naturali, coltivati o manufatti,
prodotte in tutto od in parte entro i territori di una delle due Alte Parti Contraenti da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente - oppure da persone giuridiche ed associazioni dell'Alta Parte Contraente nei cui territori avviene la produzione; le quali siano controllate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'altra Alta Parte Contraente -, sara' accordato entro i detti territori, rispetto a tutte le materie relative ai tributi interni od alla vendita, distribuzione od uso in tali territori o alla esportazione dai medesimi, un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sara' accordato in avvenire a merci ivi prodotte in tutto od in parte da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni dell'Alta Parte Contraente nei cui territori avviene la produzione oppure da persone giuridiche ed associazioni di detta Alta Parte Contraente le quali siano controllate da propri cittadini o da proprie persone giuridiche ed associazioni. Le merci specificate nella frase precedente non riceveranno in alcun caso un trattamento meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire a merci uguali (prodotti naturali, coltivati o manufatti) prodotte in tutto od in parte da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese oppure da persone giuridiche ed associazioni controllate da tali cittadini o da tali persone giuridiche ed associazioni.
3. In tutte le materie relative a premi di esportazione, alla
restituzione di diritti doganali ed alla custodia in magazzino di prodotti destinati all'esportazione sara' accordato ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente, entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta altra Alta Parte Contraente.
Art. XVII
Articolo XVII
1. Il trattamento prescritto in questo articolo si applichera' a
qualsiasi forma di controllo su operazioni finanziarie, ivi incluse: (a) limitazione della disponibilita' dei mezzi necessari per
effettuare tali operazioni;
(b) tassi di cambio; e
(c) divieti, restrizioni, ritardi, tributi, oneri e penalita' su tali operazioni; e si applichera' sia che un'operazione avvenga direttamente che attraverso un intermediario in un altro Paese. Il termine "operazioni finanziarie" usato nel presente articolo significhera' tutti i pagamenti internazionali e trasferimenti di fondi effettuati a mezzo di danaro, titoli, depositi bancari, negoziazioni in valuta estera o altri accordi finanziari, prescindendo dallo scopo o natura di detti pagamenti o trasferimenti.
2. Alle operazioni finanziarie fra i territori delle due Alte Parti
Contraenti sara' accordato da ciascuna Alta Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sara' accordato in avvenire ad uguali operazioni fra i territori di detta Parte Contraente ed i territori di qualsiasi terzo Paese.
3. Ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di
ciascuna Alta Parte Contraente sara' accordato dall'altra Alta Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sara' accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di detta Alta Parte Contraente e non meno favorevole di quello accordato attualmente o che sara' accordato in avvenire ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di qualsiasi terzo Paese, relativamente ad operazioni finanziarie fra i territori delle due Alte Parti Contraenti o fra i territori di detta altra Alta Parte Contraente e di qualsiasi terzo Paese.
4. In generale, qualsiasi controllo imposto su operazioni
finanziarie da ciascuna Alta Parte Contraente sara' esercitato in modo tale da non influire svantaggiosamente sui rapporti di concorrenza commerciale o di investimenti di capitale dell'altra Alta Parte Contraente nei confronti del commercio o degli investimenti di capitale di qualsiasi terzo Paese.
Art. XVIII
Articolo XVIII
1. Qualora una delle due Alte Parti Contraenti istituisca o
mantenga un monopolio od un organismo per l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione o la produzione di qualsiasi prodotto, od accordi a qualsiasi organismo privilegi esclusivi per l'importazione, l'esportazione, l'acquisto, la vendita, la distribuzione o la produzione di qualsiasi prodotto, detto monopolio od organismo accordera' al commercio dell'altra Alta Parte Contraente un trattamento giusto ed equo per quanto riguarda i suoi acquisti di prodotti naturali, coltivati o manufatti di Paesi stranieri, nonche' le sue vendite di prodotti destinati a Paesi stranieri. A tal fine il monopolio o l'organismo, nell'effettuare i detti acquisti o vendite di qualsiasi prodotto, si ispirera' per quanto riguarda il prezzo, la qualita', la commerciabilita', i trasporti e le condizioni di acquisto o di vendita, unicamente a quelle considerazioni di cui terrebbe ordinariamente conto una impresa commerciale privata che non avesse altro interesse all'infuori di quello di acquistare o di vendere detti prodotti alle condizioni piu' favorevoli. Qualora ciascuna Alta Parte Contraente istituisca o mantenga un monopolio od un organismo per le prestazioni di qualsiasi servizio od accordi a qualsiasi organismo privilegi esclusivi per la prestazione di qualunque servizio, il monopolio o l'organismo in questione accordera' un trattamento giusto ed equo all'altra Alta Parte Contraente ed ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni ed al commercio della medesima, per quanto riguarda operazioni relative al detto servizio, in confronto al trattamento accordato o che potra' essere accordato in avvenire a qualsiasi terzo Paese ed ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni ed al commercio del medesimo.
2. Ciascuna Alta Parte Contraente, nell'accordare concessioni, nel concludere contratti e nell'acquisto di provviste, accordera' un trattamento giusto ed equo ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni e al commercio dell'altra Alta Parte Contraente in confronto al trattamento accordato o che potra' essere accordato in avvenire ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni ed al commercio di qualsiasi terzo Paese.
3. Le due Alte Parti Contraenti convengono che metodi di affari che
intralcino la concorrenza, limitino l'accesso ai mercati od agevolino controlli monopolistici e che siano praticati o posti in atto da una o piu' imprese commerciali, pubbliche o private, oppure da combinazioni, accordi o altre intese fra imprese commerciali pubbliche o private, possono avere effetti nocivi sul commercio fra i rispettivi territori. Di conseguenza, ciascuna Alta Parte Contraente conviene di procedere a consultazioni, su richiesta dell'altra Alta Parte Contraente, in merito a simili metodi e di adottare quelle misure che credera' appropriate allo scopo di eliminare detti effetti nocivi.
Art. XIX
Articolo XIX
1. Fra i territori delle Alte Parti Contraenti vi sara' liberta' di
commercio e di navigazione.
2. Le navi battenti la bandiera di ciascuna Alta Parte Contraente e
munite dei documenti prescritti dalla propria legge nazionale per la prova della nazionalita', saranno considerate navi della detta Alta Parte Contraente sia nei porti, nei luoghi e nelle acque dell'altra Alta Parte Contraente, sia in alto mare. Il termine "navi" usato nel presente Trattato, sara' interpretato in modo da comprendere tutte le navi di ciascuna Alta Parte Contraente, sia di proprieta' privata o gestite da privati, sia di proprieta' pubblica o gestite da enti pubblici. Tuttavia le disposizioni di questo Trattato, eccettuate quelle del presente paragrafo e quelle del paragrafo 4 dell'Articolo XX, non saranno interpretate nel senso di accordare diritti a navi da guerra o da pesca, dell'altra Alta Parte Contraente; ne' saranno interpretate nel senso di estendere ai cittadini, alle persone giuridiche ed associazioni, alle navi ed ai carichi ed ai prodotti naturali, coltivati o manufatti della detta altra Alta Parte Contraente qualsiasi privilegio speciale limitato alla pesca nazionale od ai prodotti di essa.
3. Le navi di ciascuna Alta Parte Contraente saranno libere, alla pari delle navi di qualsiasi terzo Paese, di recarsi coi loro carichi in tutti i porti, luoghi ed acque dell'altra Alta Parte Contraente che siano o che potranno essere aperti in avvenire al commercio ed alla navigazione esteri.
Art. XX
Articolo XX
1. Alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sara' accordato, sotto ogni riguardo, nei porti, nei luoghi e nelle acque dell'altra Alta Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle navi ed ai carichi della detta altra Alta Parte Contraente, indipendentemente dal porto di partenza o di destinazione della nave e indipendentemente dall'origine o dalla destinazione del carico.
2. Nei porti, nei luoghi e nelle acque di ciascuna Alta Parte
Contraente non sara' imposto alle navi dell'altra Alta Parte Contraente, alcun diritto di tonnellaggio, portuale, di pilotaggio, di faro, di quarantena od altro diritto od onere simile o corrispondente, di qualsiasi genere o denominazione, da applicarsi in nome od a vantaggio del governo, di pubblici funzionari, di individui privati, di persone giuridiche od organismi di qualunque specie, che non sia imposto ugualmente e nelle stesse condizioni alle navi nazionali.
3. Non sara' imposto, in modo tendente ad accordare un vantaggio
qualsiasi a navi nazionali nei confronti delle navi dell'altra Alta Parte Contraente, alcun onere sui passeggeri, sul prezzo del loro viaggio o sui biglietti, sul nolo delle merci pagato o da pagarsi, sulle polizze di carico, sui contratti d'assicurazione o riassicurazione, ne' alcuna condizione relativa all'impiego di agenti marittimi, ne alcun altro onere od altra condizione di qualsiasi genere.
4. Qualora una nave di una delle due Alte Parti Contraenti sia
costretta dal maltempo o da altri casi di fortuna a rifugiarsi in porti, luoghi od acque qualsiasi dell'altra Alta Parte Contraente, che non siano aperti al commercio ed alla navigazione esteri, ricevera' un trattamento amichevole ed assistenza e le saranno fornite quelle riparazioni, come pure provviste e materiali per le riparazioni, che siano necessarie e disponibili. Il presente paragrafo si applichera' alle navi da guerra e da pesca non meno che alle navi definite nel paragrafo 2 dell'Articolo XIX.
5. Le navi ed i carichi di ciascuna Alta Parte Contraente non
riceveranno in nessun caso, per quanto riguarda, la materia cui si riferisce il presente articolo, in trattamento meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire alle navi ed ai carichi di qualsiasi terzo Paese.
Art. XXI
Articolo XXI.
1. Sara' permesso con le navi di ciascuna Alta Parte Contraente di importare nei territori dell'altra Alta Parte Contraente o di esportare dai medesimi tutti i prodotti che sia consentito o potra' essere consentito in avvenire d'importare nei detti territori o di esportare dai medesimi su navi della predetta altra Alta Parte Contraente o di qualsiasi terzo Paese; e tali prodotti non saranno soggetti a diritti od oneri di qualunque genere piu' gravosi di quelli cui sarebbero soggetti i prodotti se importati od esportati con navi dell'altra Alta Parte Contraente o di qualsiasi terzo Paese.
2. I premi, i rimborsi di diritti doganali ed altri privilegi di
tale natura, di qualsiasi genere o denominazione, concessi o che potranno essere concessi in avvenire entro i territori di ciascuna Alta Parte Contraente per prodotti importati od esportati con navi nazionali o con navi di qualsiasi terzo Paese, saranno pure concessi e nello stesso modo per prodotti importati od esportati con navi dell'altra Alta Parte Contraente.
Art. XXII
Articolo XXII
1. Le navi di ciascuna Alta Parte Contraente avranno facolta' di
scaricare parte del carico, compresi i passeggeri, in qualsiasi porto, luogo od acque dell'altra Alta Parte Contraente che siano o possano essere aperti in avvenire al commercio ed alla navigazione esteri, nonche' di proseguire colla rimanenza dei detti carichi o passeggeri, verso altri simili porti, luoghi od acque, senza pagare in tal caso diritti di tonnellaggio od oneri portuali piu' elevati di quelli che sarebbero pagati in circostanze uguali da navi nazionali ed avranno facolta' di effettuare parimenti operazioni di carico, nello stesso viaggio verso l'estero, nei vari porti, luoghi ed acque che siano o possano essere aperti in avvenire al commercio ed alla navigazione esteri. Alle navi ed ai carichi di ciascuna Alta Parte Contraente sara' accordato, in relazione alle materie di cui al presente paragrafo, nei porti, nei luoghi e nelle acque dell'altra Alta Parte Contraente, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire alle navi ed ai carichi di qualsiasi terzo Paese.
2. Per il traffico costiero e per la navigazione interna di
ciascuna Alta Parte Contraente non vi sara' obbligo di concedere il trattamento nazionale o quello della Nazione piu' favorita.
Art. XXIII
Articolo XXIII
Vi sara' liberta' di transito attraverso i territori di ciascuna
Alta Parte Contraente per le vie piu' convenienti al transito internazionale:
(a) per le persone che sono cittadini di qualsiasi terzo Paese, con i loro bagagli, le quali direttamente od indirettamente, provengano dai territori dell'altra Alta Parte Contraente o vi siano dirette;
(b) per le persone che sono cittadini dell'altra Alta Parte
Contraente, coi loro bagagli, indipendentemente dal fatto che siano o meno provenienti dai territori della detta Alta Parte Contraente o vi
siano dirette e
(c) per i prodotti direttamente od indirettamente provenienti dai
territori dell'altra Alta Parte Contraente od ivi destinati. Tali persone, bagagli e prodotti in transito non saranno soggetti ad alcun diritto di transito, ad alcun ritardo o restrizione non necessari, ne' ad alcuna discriminazione per quanto riguarda oneri, agevolazioni od altro; e tutti gli oneri e norme prescritti per tali persone, bagagli o prodotti saranno ragionevoli, tenendo presenti le condizioni del traffico. Ciascuna Alta Parte Contraente puo' richiedere che detti bagagli e detti prodotti siano introdotti nella dogana competente e siano tenuti in custodia doganale con o senza cauzione; ma tali bagagli e prodotti saranno esenti da tutti i diritti doganali od oneri consimili qualora si sia ottemperato alle dette prescrizioni per l'introduzione in dogana, e per la custodia doganale e purche' vengano esportati entro un anno e venga esibita, alle autorita' doganali una prova soddisfacente della detta esportazione. Ai detti cittadini, bagagli, persone e prodotti sara' accordato, per quanto riguarda tutti gli oneri, norme e formalita' connesse col transito, un trattamento non meno favorevole di quello accordato o che potra' essere accordato in avvenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese ed ai loro bagagli od alle persone od ai prodotti provenienti dai territori di qualsiasi terzo Paese od ivi diretti.
Art. XXIV
Articolo XXIV
1. Nessuna disposizione del presente Trattato sara' interpretata in
modo da impedire l'adozione o l'applicazione da parte di ciascuna Alta Parte Contraente, di provvedimenti:
a) relativi all'importazione od all'esportazione di oro od
argento;
b) relativi all'esportazione di oggetti il cui valore deriva
principalmente dal loro carattere di opere d'arte o di antichita' d'interesse nazionale o dalla loro relazione con la storia nazionale, e che nella pratica comune non sono considerati articoli di commercio;
c) relativi a materiali di fissione, a materiali da cui si
estraggono materiali di fissione od a materiali radio-attivi che siano sottoprodotti di materiali di fissione;
d) relativi alla produzione ed al traffico di armi, munizioni e materiali da guerra, nonche' a quel traffico di altre merci e materiali che sia esercitato allo scopo di rifornire stabilimenti militari;
e) necessari in adempimento di obblighi per il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionali o necessari per la protezione degli interessi essenziali di detta Alta Parte Contraente in tempo di emergenza nazionale; oppure,
f) che impongano restrizioni valutarie, in qualita' di membro del
Fondo Monetario Internazionale, in conformita' col relativo Accordo firmato a Washington il 27 dicembre 1945, ma senza far uso dei propri privilegi a norma dell'Articolo VI, Sezione 3°, di detto Accordo che rechi pregiudizio a qualsiasi disposizione del presente Trattato; purche' ciascuna delle Alte Parti Contraenti possa ciononostante regolare trasferimenti di capitali nella misura necessaria per assicurare l'importazione di merci essenziali e per provocare, nel caso di riserve monetarie molto basse, un ragionevole saggio di accrescimento delle medesime o per impedire che le sue riserve monetarie cadano ad un livello molto basso.
Qualora il Fondo Monetario Internazionale cessi di funzionare
oppure una delle due Alte Parti Contraenti cessi di essere membro dello stesso, le due Alte Parti Contraenti, su richiesta dell'una o dell'altra, si consulteranno e potranno concludere quegli accordi che siano necessari per permettere l'adozione di misure appropriate qualora, relativamente ad operazioni finanziarie internazionali, si verifichino contingenze che siano paragonabili a quelle per cui erano precedentemente permesse misure d'eccezione.
2. Subordinatamente al requisito che, in circostanze e condizioni analoghe, non vi sara' alcuna discriminazione arbitraria da parte di una delle due Alte Parti Contraenti contro l'altra Alta Parte Contraente o contro i cittadini, le persone giuridiche ed associazioni, le navi od il commercio della medesima, in favore di qualsiasi terzo Paese o dei cittadini, delle persone giuridiche ed associazioni, delle navi o del commercio di quest'ultimo, le disposizioni del presente Trattato non si estenderanno a divieti o restrizioni:
a) imposti per ragioni morali od umanitarie;
b) intesi a proteggere la vita o la sanita' umana, animale o
vegetale;
c) relativi a merci prodotte nei penitenziari; oppure;
d) relativi all'esecuzione di leggi di polizia o tributarie.
3. Le disposizioni del presente Trattato che accordano un
trattamento non meno favorevole di quello accordato a qualsiasi terzo Paese non si applicheranno:
a) ai vantaggi accordati o che potranno essere accordati in
avvenire a paesi limitrofi allo scopo di facilitare il traffico di frontiera;
b) ai vantaggi accordati in virtu' di una Unione doganale, di cui
una delle due Alte Parti Contraenti possa, previa consultazione con l'altra Alta Parte Contraente, divenir membro, fino a quando i detti vantaggi non siano estesi ad alcun Paese che non sia membro della detta Unione doganale;
c) ai vantaggi accordati a terzi Paesi in virtu' di una
convenzione plurilaterale economica di applicabilita' generale che abbracci un'area commerciale di estensione considerevole, avente lo scopo di rendere piu' liberi e di promuovere il commercio internazionale od altri rapporti economici internazionali e alla quale possano aderire tutte le Nazioni Unite;
d) ai vantaggi accordati attualmente o che potranno essere
accordati in avvenire dalla Repubblica italiana, a San Marino, al Territorio Libero di Trieste o allo Stato della Citta' del Vaticano, oppure dagli Stati Uniti d'America o dai propri territori o possedimenti tra di loro, alla zona del Canale di Panama, alla Repubblica di Cuba, alla Repubblica delle Filippine od al Territorio delle Isole del Pacifico in amministrazione fiduciaria; oppure e) ai vantaggi che, in virtu' di una decisione presa dalle Nazioni Unite o da un organo delle stesse o da un appropriato organismo specializzato che sia in relazione con le Nazioni Unite, potranno essere accordati in avvenire da ciascuna Alta Parte Contraente ad aree diverse da quelle elencate nel comma (d) del presente paragrafo.
Le disposizioni del comma (d) continueranno ad avere applicazione per quanto riguarda qualsiasi vantaggio accordato attualmente o che sara' accordato in avvenire dagli Stati Uniti d'America o dai propri territori o possedimenti tra di loro, indipendentemente da qualunque cambiamento dello stato politico di qualsiasi territorio o possedimento degli Stati Uniti d'America.
4. Le disposizioni del presente Trattato non saranno interpretate nel senso di accordare alcun diritto o privilegio a persone fisiche ed a persone giuridiche ed associazioni per lo svolgimento di attivita' politiche o per l'organizzazione di persone giuridiche ed associazioni di natura politica, o per la partecipazione alle medesime.
5. Qualora cittadini di un terzo o di terzi Paesi abbiano
direttamente o indirettamente nella proprieta' o nella direzione di persone giuridiche ed associazioni istituite od organizzate a norma delle leggi e dei regolamenti di una delle due Alte Parti Contraenti in interesse che ne dia loro il controllo, l'altra Alta Parte Contraente si riserva, il diritto di negare alle persone giuridiche ed associazioni predette qualsiasi diritto e privilegio accordato dal presente Trattato.
6. Nessuna impresa di ciascuna Alta Parte Contraente di proprieta' pubblica o sotto controllo pubblico, qualora svolga attivita' commerciali, industriali, di trasformazione, navigazione od altre attivita' d'affari entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, potra' pretendere o godere nei territori stessi, ne' per se' ne' per i propri beni, immunita' da tributi, da azioni legali, da esecuzioni di sentenze o da qualsiasi altra responsabilita' alla quale sia ivi soggetta un'impresa controllata da o appartenente a privati.
7. Le disposizioni del presente Trattato non saranno interpretate in modo da avere effetto sulle leggi e sui regolamenti vigenti di ciascuna Alta Parte Contraente in materia di immigrazione, o sul diritto di ciascuna Alta Parte Contraente di emanare ed applicare leggi e regolamenti in materia di immigrazione; purche' tuttavia nessuna disposizione del presente paragrafo impedisca ai cittadini di ciascuna Alta Parte Contraente di entrare, viaggiare e risiedere nei territori dell'altra Alta Parte Contraente, allo scopo di esercitare il commercio fra le due Alte Parti Contraenti o di svolgere qualsiasi attivita' commerciale connessa od inerente a detto esercizio, a condizioni altrettanto favorevoli di quelle accordate o che potranno essere accordate in avvenire ai cittadini di qualsiasi terzo Paese che entrino, viaggino e risiedano nei detti territori allo scopo di esercitare il commercio fra la detta altra Alta Parte Contraente ed il detto Paese o di svolgere attivita' commerciali connesse od inerenti a tale commercio.
Art. XXV
Articolo XXV
Ferma restando qualsiasi limitazione od eccezione disposta dal
presente Trattato o che venga concordata in avvenire tra le Alte Parti Contraenti, i territori delle Alte Parti Contraenti cui si riferiscono le disposizioni del presente Trattato, si intenderanno comprendere tutte le zone terrestri e marittime che si trovano sotto la sovranita' od autorita' di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, fuorche' la zona del Canale di Panama, e fuorche' il Territorio delle Isole del Pacifico in amministrazione fiduciaria salva la misura entro cui il Presidente degli Stati Uniti d'America estenda, mediante suo decreto, le disposizioni del Trattato a detto Territorio in amministrazione fiduciaria.
Art. XXVI
Articolo XXVI
Qualsiasi controversia, fra le Alte Parti Contraenti circa
l'interpretazione o l'applicazione del presente Trattato, che le Alte Parti Contraenti non risolvano soddisfacentemente in via diplomatica, sara' sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia, a meno che le Alte Parti Contraenti convengono di risolverla con altri mezzi pacifici.
Art. XXVII
Articolo XXVII
1. Il presente Trattato sara' ratificato; lo scambio delle
ratifiche avra' luogo a Roma al piu' presto possibile.
2. Il presente Trattato entrera' in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche e rimarra' in vigore per un periodo di dieci anni da quel giorno.
3. A meno che un anno prima dello spirare del predetto periodo di dieci anni una delle Alte Parti Contraenti notifichi per iscritto all'altra Alta Parte Contraente la sua intenzione di porre termine al presente Trattato alla scadenza del predetto periodo, il Trattato rimarra' in vigore ulteriormente fino ad un anno dalla data nella quale una delle due Alte Parti Contraenti avra' notificato per iscritto la sua intenzione di porvi termine.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il
presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in doppio esemplare nelle lingue italiana ed inglese,
entrambe ugualmente autentiche, a Roma, il giorno due Febbraio mille novecento quarantotto.
Per il Governo degli Stati Uniti d'America JAMES CLEMENT DUNN
Per il Governo italiano
SFORZA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Trattato-Protocollo
PROTOCOLLO
All'atto della firma del Trattato di Amicizia, Commercio e
Navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni che saranno considerate come parte integrante del Trattato predetto:
1. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo V che dispongono il pagamento di indennizzo, si estenderanno ai diritti spettanti direttamente od indirettamente ai cittadini e alle persone giuridiche ed associazioni di ciascuna Alta Parte Contraente su beni che vengono espropriati entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente.
2. I diritti e privilegi relativi ad attivita' commerciali,
industriali e di trasformazione accordati dalle disposizioni del Trattato ad imprese di proprieta' privata o controllate da privati di ciascuna Alta Parte Contraente entro i territori dell'altra Alta Parte Contraente, corrisponderanno i diritti e privilegi di natura economica concessi ad imprese di proprieta' pubblica o sotto controllo pubblico di detta altra Alta Parte Contraente nei casi in cui dette imprese di proprieta' pubblica o sotto controllo pubblico operino di fatto in concorrenza con imprese di proprieta' privata o controllate da privati. La frase che precede non puo', peraltro, riferirsi a sussidi concessi ad imprese di proprieta' pubblica o sotto controllo pubblico per:
(a) fabbricazione o trasformazione di merci per uso governativo o
forniture di merci e servizi al Governo per uso governativo oppure
(b) sopperire, a prezzi notevolmente inferiori ai prezzi di
concorrenza, ai bisogni di determinate categorie di popolazione rispetto a merci e servizi essenziali che non sarebbero di fatto altrimenti ottenibili da tali categorie.
3. La frase finale del paragrafo 1 dell'Articolo XVIII non sara'
interpretata come riferentesi ai servizi postali.
4. Le disposizioni del paragrafo 2 (a) dell'Articolo 1 non saranno interpretate nel senso di estendersi all'esercizio di professioni i cui membri sono designati per legge come pubblici ufficiali.
5. Le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo XI non saranno
interpretate nel senso di avere effetto sulle misure adottate da ciascuna Alla Parte Contraente per salvaguardare segreti militari.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il
presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in duplice copia nelle lingue italiana ed inglese, entrambe ugualmente autentiche, in Roma, il giorno due Febbraio mille novecento quarantotto.
Per il Governo degli Stati Uniti d'America JAMES CLEMENT DUNN
Per il Governo italiano
SFORZA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Trattato-Protocollo add.
PROTOCOLLO ADDIZIONALE
In considerazione delle gravi difficolta' economiche in cui versa attualmente l'Italia e di quelle che sono da prevedersi a causa, fra l'altro, dei danni causati a suo tempo dalle operazioni militari su territorio italiano, dei saccheggi perpetrati dalle forze tedesche a seguito della dichiarazione di guerra dell'Italia contro la Germania, della presente impossibilita' nella quale si trova l'Italia di sopperire, senza aiuti, al fabbisogno minimo della sua popolazione o alle esigenze minime della ripresa economica italiana nonche' della mancanza di riserve monetarie dell'Italia; all'atto della firma del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione fra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, i sottoscritti Plenipotenziari, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno inoltre concordato le seguenti disposizioni che saranno considerate come parti integranti del predetto Trattato:
1. Le disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo XIV del predetto Trattato e quella parte del paragrafo 4 dello stesso Articolo che si riferisce all'assegnazione di contingenti, non vincoleranno nessuna delle due Alte Parti Contraenti circa l'applicazione di restrizioni quantitative alle importazioni ed esportazioni:
a) che hanno effetto equivalente a restrizioni valutarie
autorizzate in conformita' con la Sezione 3 (b) dell'Articolo VII degli Accordi sul Fondo Monetario Internazionale;
b) che sono necessarie per assicurare, durante il primo periodo transitorio post-bellico, una equa distribuzione fra le diverse nazioni consumatrici delle merci di scarsa disponibilita';
c) che sono necessarie allo scopo di rendere possibile, per
l'acquisto di prodotti da importare, l'utilizzazione di divise
inconvertibili accumulatesi; oppure
d) che hanno un effetto equivalente alle restrizioni valutarie
consentite dalla Sezione 2 dell'Articolo XIV degli Accordi sul Fondo Monetario Internazionale.
2. I privilegi accordati a ciascuna Alta Parte Contraente dai comma
(c) e (d) del paragrafo 1 del presente Protocollo, saranno limitati a
situazioni nelle quali
(a) sia necessario per detta Alta Parte Contraente di applicare restrizioni sulle importazioni allo scopo di sventare la minaccia immediata di un serio declino nel livello delle proprie riserve monetarie e di arrestarlo, oppure, nel caso di riserve monetarie molto basse, di raggiungere una ragionevole misura di accrescimento delle proprie riserve e
(b) l'applicazione delle necessarie restrizioni nei modi
consentiti dal predetto paragrafo 1, permetterebbe a tale Alta Parte Contraente un volume di importazioni superiore al livello massimo che sarebbe possibile qualora tali restrizioni fossero invece applicate nel modo prescritto dai paragrafi 3 e 4 dell'Articolo XIV del Trattato.
3. Durante l'attuale periodo transitorio di ripresa dalla recente guerra, le disposizioni del paragrafo 1 dell'Articolo XVI del Trattato non impediranno l'applicazione da parte di ciascuna Alta Parte Contraente di necessari controlli all'interno sulla vendita, distribuzione od uso di prodotti importati di scarsa disponibilita', in aggiunta a quelli o diversi da quelli che vengono applicati a prodotti uguali di origine nazionale. Comunque nessun controllo di tal genere sulla distribuzione all'interno di prodotti importati:
(a) sara' applicato da ciascuna Alta Parte Contraente in modo da arrecare senza necessita' un danno ai rapporti di concorrenza, entro i propri territori, all'attivita' commerciale dell'altra Alta Parte Contraente; oppure
(b) continuera' piu' a lungo di quanto sia richiesto dal grado di
disponibilita' dei prodotti.
4. Nessuna delle due Alte Parti Contraenti imporra' qualsiasi nuova
restrizione in base al paragrafo 1 del presente Protocollo senza averne dato all'altra Alta Parte Contraente un preavviso che sara', se possibile, non inferiore a trenta giorni ma in nessun caso inferiore a dieci giorni. Ciascuna Alta Parte Contraente concedera' in qualsiasi tempo all'altra Alta Parte Contraente facolta', di consultazione circa la necessita' e la applicazione delle restrizioni cui si riferisce detto paragrafo, come pure circa l'applicazione del paragrafo 3 e ciascuna Alta Parte Contraente avra' il diritto di invitare il Fondo Monetario Internazionale a partecipare a tali consultazioni relative alle restrizioni cui si riferiscono i comma (a), (c) e (d) del paragrafo 1.
5. Qualora difficolta' valutarie rendano necessario che in virtu' del paragrafo 1 (f) dell'Articolo XXIV, il Governo italiano regoli i ritiri disposti nel paragrafo 2 dell'Articolo V, il Governo italiano potra' dare priorita' alle domande presentate da cittadini e da persone giuridiche ed associazioni degli Stati Uniti d'America di ritirare gli indennizzi ricevuti per beni acquistati l'8 dicembre 1934 o anteriormente, oppure, se acquistati posteriormente:
a) nel caso di beni immobili, qualora il proprietario avesse
avuto, al momento dell'acquisto, residenza permanente fuori d'Italia o, nel caso di persone giuridiche ed associazioni, se avevano la loro sede direttiva fuori d'Italia;
b) nel caso di titoli azionari, qualora al momento dell'acquisto le leggi ed i regolamenti italiani avessero permesso che dette azioni fossero negoziate fuori d'Italia;
c) nel caso di depositi bancari, qualora mantenuti in conti
liberi al momento dell'esproprio; e
d) in ogni caso, qualora i beni fossero stati acquistati mediante
importazione in Italia di valuta estera, merci o servizi, o mediante reinvestimenti di profitti o di interessi maturati da tali importazioni, indipendentemente dalla data in cui essi vennero effettuati.
Il Governo italiano si impegna di concedere ogni facilitazione per aiutare i richiedenti a determinare quale sia la loro esatta situazione per gli scopi del presente paragrafo: e in mancanza di prove preponderanti al contrario di accettare come comprova di un diritto di priorita' documentazioni e testimonianze aventi valore probativo.
6. Qualora sia in vigore in Italia un sistema di tassi di cambio
plurimi, il tasso di cambio che sara' applicabile per gli scopi del paragrafo 2 dell'Articolo V non sara' necessariamente il piu' favorevole di tutti i tassi applicabili ad operazioni finanziarie internazionali di qualsiasi natura; purche', tuttavia, il tasso applicabile permetta in ogni circostanza a chi riceve l'indennizzo di realizzarne effettivamente il pieno valore economico in dollari degli Stati Uniti. In caso sorgano controversie circa il tasso da applicare, il tasso sara' determinato mediante accordo fra le Alte Parti Contraenti.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno firmato il
presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
Fatto in duplice copia, nelle lingue italiana ed inglese, entrambe ugualmente autentiche, a Roma, il giorno due Febbraio mille novecento quarantotto.
Per il Governo degli Stati Uniti d'America JAMES CLEMENT DUNN
Per il Governo italiano
SFORZA
Visto, l'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Treaty
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Parte di provvedimento in formato grafico
Scambio di lettere
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