052U1211
052U1211
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo italo-norvegese firmato a Roma il 12 ottobre 1951, relativo al prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali appartenenti, in Norvegia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini norvegesi. (LEGGE 30 luglio 1952 n. 1211)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo al prolungamento delle invenzioni industriali appartenenti in Norvegia, a cittadini italiani e, in Italia, a cittadini norvegesi, concluso a Roma, fra l'Italia e la Norvegia, il 12 ottobre 1951.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore conformemente a quanto stabilito dall'art. 5 dell'Accordo.
Art. 3
Le disposizioni contenute negli articoli 3 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1927, n. 2701 , e 21 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 , non sono applicabili ai benefici contemplati dall'Accordo sopradetto.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 luglio 1952 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Accord
Accord entre l'Italie et la Norvege concernant la prolongation de la duree des brevets d'invention
Parte di provvedimento in formato grafico