056U1013
056U1013
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sullo stagno, concluso a Londra il 1° marzo 1954. (LEGGE 09 luglio 1956 n. 1013)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo internazionale sullo stagno, concluso a Londra il 1 marzo 1954.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 3
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2.000.000 annui, sara' fatto fronte, per l'esercizio 1954-1955, con una corrispondente aliquota del provento dell'aumento dei prezzi di vendita di taluni tipi di tabacchi lavorati disposto con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, n. 292 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 luglio 1956 GRONCHI SEGNI - MARTINO - MEDICI - ANDREOTTI - CORTESE - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: MORO
Accord
Accord international sur l'etain
Parte di provvedimento in formato grafico