Monitoring Gesetzessammlung

074U0426

IT - Leggi di Ratifica

074U0426

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967; b) accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, concluso a Roma il 23 marzo 1968, con scambio di note; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971. (LEGGE 16 luglio 1974 n. 426)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967, con scambio di note effettuato a Singapore il 21 aprile 1972;
b) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, con scambio di note, concluso a Roma il 23 marzo 1968;
c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi indicati all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 17, 15 e XX degli accordi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 luglio 1974 LEONE RUMOR - MORO - PRETI - TANASSI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Agreement

ALLEGATO
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITTORIES.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese qui sopra riportato.
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE PER I SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE
essendo parti della convenzione sull'aviazione civile internazionale, e,
Desiderando concludere un accordo allo scopo di istituire servizi aerei tra ed oltre i loro rispettivi territori:
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non disponga diversamente:
a) il termine "la convenzione" indica la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ed include ogni allegato adottato in base all'articolo 90 di tale convenzione ed ogni emendamento degli allegati o della convenzione in base ai suoi articoli 90 e 94;
b) il termine "autorita' aeronautiche" indica, nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, l'Ispettorato generale dell'aviazione civile, od ogni persona od ente autorizzato a svolgere ogni funzione attualmente esercitata da detto ispettorato generale o funzioni analoghe; e nel caso della Repubblica di Singapore il Vice Primo Ministro od ogni altra persona od ente autorizzato a svolgere ogni funzione attualmente esercitata dal detto Ministro o funzioni analoghe;
c) il termine "impresa designata" indica una compagnia aerea che una Parte contraente avra' designato, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' all'articolo 3 del presente accordo, per lo esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica;
d) il termine "variazione di capacita'" indica l'esercizio di un servizio aereo, da parte di un'impresa designata, in modo tale che una parte della rotta sia coperta da aerei di capacita' diversa da quelli usati in un'altra parte della rotta;
e) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato indica le zone terrestri e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto sovranita', supremazia, protettorato o amministrazione fiduciaria di tale Stato; e
f) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "fermata per scopi non di traffico" hanno i significati che vengono loro assegnati rispettivamente dall'articolo 96 della convenzione.

Art. 2

Articolo 2.
(1) Ogni Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nella sezione appropriata della tabella acclusa (qui appresso indicati "i servizi convenuti" e "le rotte specificate").
(2) Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente gode nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, dei seguenti privilegi:
a) volare senza effettuare scali attraverso il territorio dell'altra Parte contraente;
b) effettuare scali sul detto territorio per scopi non di traffico; e c) effettuare scali sul detto territorio nei punti specificati per tale rotta dalla tabella del presente accordo al fine di scaricare o prendere a bordo traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.
(3) Nulla nel paragrafo (2) del presente articolo sara' interpretato come suscettibile di conferire all'impresa di una Parte contraente il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta trasportati dietro pagamento e destinati ad un altro punto del territorio di tal altra Parte contraente.

Art. 3

Articolo 3.
(1) Ogni Parte contraente ha facolta' di indicare per iscritto all'altra Parte contraente un'impresa per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
(2) Al ricevimento di detta indicazione l'altra Parte contraente deve accordare senza indugio, all'impresa designata (subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo), la necessaria autorizzazione di esercizio.
(3) Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire garanzie circa la sua idoneita' a soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati in modo normale e ragionevole in conformita' delle disposizioni della convenzione allo esercizio di servizi aerei commerciali internazionali.
(4) Ogni Parte contraente ha il diritto di rifiutare di accettare la designazione di un'impresa e di ritirare o revocare la concessione dei privilegi specificati nel paragrafo (2) dell'articolo 2 del presente accordo ad una impresa o di imporre le condizioni che ritiene necessarie per l'esercizio di tali privilegi da parte di una impresa quando non sia convinta che il sostanziale possesso e l'effettivo controllo dell'impresa siano nelle mani della Parte contraente che l'ha designata o di cittadini della Parte contraente che l'ha designata.
(5) In ogni momento - sempre che siano state osservate le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) di questo articolo - l'impresa cosi' designata ed autorizzata puo' iniziare ad effettuare i servizi previsti, stabilendosi che nessun servizio potra' essere effettuato senza che si sia fissata una tariffa, giusta quanto previsto dall'articolo 10 del presente accordo relativamente a quel servizio. (6) Ogni Parte contraente ha il diritto di sospendere l'uso, da parte dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, dei privilegi specificati nel paragrafo (2) dell'articolo 2 del presente accordo o di imporre le condizioni che puo' ritenere necessarie all'uso, da parte della impresa, di tali privilegi in ogni caso in cui l'impresa non osservi le leggi o i regolamenti della Parte contraente che accorda tali privilegi o non si uniformi comunque alle condizioni prescritte dal presente accordo; purche' tale diritto sia esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente, a meno che non sia necessaria un'immediata sospensione o imposizione di condizioni per prevenire ulteriori infrazioni delle leggi o dei regolamenti.

Art. 4

Articolo 4.
(1) Gli aeromobili impegnati in servizi internazionali per conto di una impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti, nonche' il loro normale equipaggiamento, i pezzi di ricambio, le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo compresi il cibo, le bevande e il tabacco a bordo di tali aeromobili sono esenti da ogni tassa doganale, spesa di ispezione e altro diritto o tassa all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente, purche' tale equipaggiamento e provviste restino a bordo dell'aeromobile sino al momento della loro riesportazione.
(2) Le scorte di carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, normale equipaggiamento e provviste di bordo introdotte nel territorio di una. Parte contraente da o per conto dell'impresa designata dell'altra Parte contraente o prese a bordo degli aeromobili gestiti da tale impresa designata e soggette ad essere unicamente usate nella gestione dei servizi internazionali, sono esenti da tutte le tasse o oneri nazionali, inclusi i diritti doganali e le spese di ispezione imposti nel territorio della prima Parte contraente, anche quando tali scorte non sono usate nella parte del viaggio compiuto al di sopra del territorio della Parte contraente in cui sono prese a bordo. Puo' venire richiesto che i materiali di cui sopra siano tenuti sotto supervisione o controllo doganale.
(3) Il normale equipaggiamento di bordo, i pezzi di ricambio, le provviste di bordo e le scorte di carburanti e lubrificanti a bordo degli aeromobili di ciascuna Parte contraente possono essere scaricati nel territorio dell'altra Parte contraente solo con l'approvazione delle autorita' doganali di tale Parte, la quale puo' chiedere che tali materiali siano posti sotto il loro controllo sino al momento in cui sono riesportati o usati in altro modo in conformita' dei propri regolamenti doganali.

Art. 5

Articolo 5.
I passeggeri, il bagaglio e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte contraente che non lascino la zona dell'aeroporto riservata a tale scopo sono sottoposti ad un controllo semplificato.

Art. 6

Articolo 6.
(1) Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente che regolano l'ingresso e la partenza dal proprio territorio di aeromobili in navigazione internazionale o i voli di tali aeromobili su tale territorio si devono applicare alle imprese designate dell'altra Parte contraente.
(2) Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente che regolano l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggi, merci o posta, quali le formalita' riguardanti l'ingresso, l'uscita, l'emigrazione o l'immigrazione, nonche' le misure doganali e sanitarie si applicano ai passeggeri, all'equipaggio, alle merci o alla posta trasportata dall'aeromobile dell'impresa designata dell'altra Parte contraente mentre si trovano all'interno del detto territorio.
(3) Ogni Parte contraente si impegna a non accordare preferenze alla propria impresa nei confronti dell'impresa designata dell'altra Parte contraente in applicazione delle leggi e dei regolamenti disposti dal presente articolo.
(4) Nell'utilizzare gli aeroporti e le altre facilitazioni offerte da una Parte contraente, l'impresa designata dell'altra Parte contraente non deve pagare tasse piu' alte di quelle pagate dagli aeromobili nazionali impegnati nei servizi internazionali programmati.

Art. 7

Articolo 7.
(1) I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di idoneita' e i brevetti rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti devono, durante il periodo della loro validita', essere riconosciuti validi all'altra Parte contraente.
(2) Ogni Parte contraente si riserva il diritto, tuttavia, di non riconoscere validi, ai fini dei voli sul proprio territorio, i certificati di idoneita' e i brevetti rilasciati ai propri cittadini o resi validi per essi dall'altra Parte contraente o da ogni altro Stato.

Art. 8

Articolo 8.
(1) Deve esserci una giusta ed equa possibilita' per le imprese di entrambe le Parti contraenti di gestire i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori.
(2) Nel gestire i servizi convenuti, l'impresa di ogni Parte contraente deve tener conto degli interessi della impresa dell'altra Parte contraente in modo da non intralciare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce su tutte o su parte delle stesse rotte.
(3) I servizi convenuti forniti dalle imprese designate dalle Parti contraenti devono essere strettamente legati alle necessita' del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e devono avere come scopo primario la fornitura, ad un ragionevole fattore di carico, di adeguata capacita' per soddisfare le esigenze ragionevolmente previste del trasporto di passeggeri, merci e posta che provengano dal territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa o che siano destinati ad esso. Devono essere prese le necessarie disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta presi a bordo e sbarcati sulle rotte specificate, nei punti dei territori di Stati diversi da quello che ha designato l'impresa, in base ai principi generali detta capacita' deve riferirsi:
a) alle esigenze del traffico verso e dal territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa;
b) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale passa l'impresa, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto
stabiliti da imprese degli Stati compresi nella zona; e
c) alle esigenze dei servizi a lungo percorso.

Art. 9

Articolo 9.
L'impresa designata di una Parte contraente puo' effettuare un cambiamento di capacita' in un punto sul territorio dell'altra Parte contraente, solo alle seguenti condizioni:
a) che cio' sia giustificato a motivo di economia di gestione;
b) che gli aeromobili usati sul tratto piu' distante dal terminal sul territorio della prima Parte contraente siano di minore capacita' di quelli usati in un tratto piu' vicino;
c) che l'aeromobile di capacita' inferiore operi solo in relazione con un aeromobile di maggiore capacita' e che cio' sia inserito nell'orario; il primo deve arrivare al punto in cui avviene il cambiamento al fine di trasportare il traffico trasferito da o da trasferirsi nello aereo di maggiore capacita'; e la loro capacita' deve essere determinata con fondamentale riferimento a tale scopo;
d) vi sia un adeguato volume di traffico in prosecuzione; e
e) che le disposizioni dell'articolo 8 del presente accordo regolino tutti gli accordi presi relativamente al cambiamento di capacita'.

Art. 10

Articolo 10.
(1) Le tariffe per ogni servizio convenuto devono essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debita considerazione tutti i fattori relativi incluso il costo di gestione, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali i livelli di velocita' e di sistemazione) nonche' le tariffe di altre imprese per ogni parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere fissate in base alle seguenti disposizioni del presente articolo.
(2) Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente articolo, unitamente ai tassi di provvigione di agenzia relativi devono, se possibile, essere concordati per ciascuna delle rotte specificate tra le imprese designate interessate in consultazione con altre imprese che operino su tutta la rotta o su parte di essa, e tale accordo deve, ove possibile, essere raggiunto usando i dispositivi per la fissazione delle tariffe dell'Associazione internazionale di trasporto aereo. Le tariffe cosi' concordate sono soggette all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti.
(3) Se le imprese designate non concordano su qualcuna di tali tariffe, o se per qualche altro motivo una tariffa non puo' essere concordata in base alle disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti devono cercare di fissare la tariffa accordandosi fra di loro.
(4) Se le autorita' aeronautiche non concordano sulla approvazione di una tariffa loro sottoposta in base al paragrafo (2) del presente articolo o sulla determinazione di una tariffa in base al paragrafo (3), la controversia deve essere composta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 14 del presente accordo.
(5) Nessuna tariffa entra in vigore se le autorita' di ciascuna Parte contraente non l'approvano, tranne il caso in cui cio' avvenga lo stesso in base alle disposizioni del paragrafo (3) dell'articolo 14 del presente accordo.
(6) Quando sono state fissate le tariffe in base alle disposizioni del presente articolo, tali tariffe restano in vigore sino a quando non sono state fissate delle nuove tariffe in base alle disposizioni del presente articolo.

Art. 11

Articolo 11.
(1) Ogni Parte contraente accorda all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di rimettere alla propria direzione gli introiti in eccedenza alle spese realizzati sul territorio della prima Parte contraente nella valuta straniera in cui sono realizzati.
(2) Per gli introiti in valuta locale, ogni Parte contraente accorda all'impresa designata dell'altra Parte contraente di rimettere alla sua direzione gli introiti in eccedenza alle spese realizzati sul territorio della prima Parte contraente al tasso di cambio ufficiale.

Art. 12

Articolo 12.
Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniscono alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente a loro richiesta, periodici dati statistici o altre informazioni statistiche che potranno essere ragionevolmente richiesti al fine di rivedere la capacita' fornita sui servizi convenuti dall'impresa designata della prima Parte contraente. Tali dati devono comprendere tutte le informazioni richieste per determinare la quantita' di traffico trasportata dall'impresa designata sui servizi convenuti e le origini e le destinazioni di tale traffico.

Art. 13

Articolo 13.
Regolari e frequenti consultazioni devono aver luogo fra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti per assicurare una stretta collaborazione in tutte le questioni riguardanti l'esecuzione del presente accordo.

Art. 14

Articolo 14.
(1) Nel caso in cui sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti devono in primo luogo sforzarsi di comporla mediante negoziati fra di loro.
(2) Qualora le Parti contraenti non riescano a comporre una controversia mediante negoziati:
a) esse possono convenire di definirla ad un tribunale arbitrale designato da entrambe di comune accordo o ad un'altra persona od
ente; o
b) se non concordano in tal modo, o se, avendo convenuto di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale, non riescono a raggiungere un accordo circa la sua composizione, ciascuna Parte contraente puo' sottoporre la controversia a qualsiasi tribunale competente a decidere in merito, scelto dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile o, se questo non esiste, al Consiglio della suddetta Organizzazione.
(3) Le Parti contraenti si impegnano ad osservare ogni decisione resa in base al paragrafo (2) del presente articolo.
(4) Se e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente manca di osservare una decisione resa in base al paragrafo (2) del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, ritirare o revocare ogni diritto o privilegio che ha accordato in base al presente accordo alla Parte contraente inadempiente o all'impresa designata di tale Parte contraente, o all'impresa designata che sia inadempiente.

Art. 15

Articolo 15.
(1) Se ciascuna delle due Parti contraenti ritiene opportuno modificare le clausole del presente accordo, puo' chiedere una consultazione tra le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti in relazione alla proposta modifica. La consultazione avra' inizio entro un periodo di sessanta giorni dalla data della richiesta ii caso di accordo da parte delle dette autorita' su eventuali emendamenti del presente accordo, detti emendamenti entrano in vigore quando sono stati confermati attraverso lo scambio di note per via diplomatica.
(2) Nel caso in cui entri in vigore un accordo generale a carattere multilaterale sui trasporti aerei, nei confronti di entrambe le Parti contraenti, il presente accordo deve essere emendato in modo tale da uniformarsi alle disposizioni di tale accordo.

Art. 16

Articolo 16.
Ciascuna Parte contraente puo' notificare in ogni momento all'altra se desidera porre fine al presente accordo. Tale notifica deve essere comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Ove venga inviata detta notifica, il presente accordo ha termine dodici mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che la notifica di denuncia non sia ritirata di comune accordo prima dello scadere di tale periodo. Ove l'altra Parte contraente non accusi ricevuta della notifica, si riterra' che questa sia stata ricevuta quattordici giorni dopo il ricevimento della notifica da parte della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Art. 17

Articolo 17.
Il presente accordo e' soggetto all'adempimento delle formalita' costituzionali di ogni Parte contraente ed entrera' in vigore alla data dello scambio di note che confermi detto adempimento.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo.
FATTO a Singapore l'11 aprile 1967 in duplice esemplare in lingua inglese.
Per il Governo
della Repubblica italiana Felice SANTINI
Per il Governo
della Repubblica di Singapore:
WONG KENG SAM

Accordo-Allegato

ALLEGATO
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Note

Singapore, 21 aprile 1972
Onorevole Ministro,
con riferimento all'articolo 15, paragrafo (1) dello accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, stipulato a Singapore l'11 aprile 1967, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che l'allegato dell'accordo summenzionato venga sostituito dal seguente allegato:
"ALLEGATO
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente nota e quella in risposta con la quale Vostra Eccellenza mi informera' che il Governo della Repubblica di Singapore concorda su quanto precede, costituira' un accordo tra i nostri due Governi.
La prego di accettare, onorevole Ministro, le assicurazioni della
mia piu' alta considerazione.
Roberto DE CARDONA
Ambasciatore d'Italia
L'Onorevole
Signor S. RAJARATNAM,
Ministro per gli affari esteri, City Hall, St. Andrew's
Road, SINGAPORE 6.
--------------------------------------------------
21 aprile 1972
Eccellenza,
ho l'onore di accusare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza in data odierna del seguente tenore:
"Con riferimento all'articolo 15, paragrafo (1) dello accordo sui
servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, stipulato a Singapore l'11 aprile 1967, ho l'onore di proporre a Vostra Eccellenza che l'allegato dell'accordo summenzionato venga sostituito dal seguente allegato:
ALLEGATO
Parte di provvedimento in formato grafico
La presente nota e quella in risposta con la quale Vostra Eccellenza mi informera' che il Governo della Repubblica di Singapore concorda su quanto precede, costituira' un accordo tra i nostri due Governi.
La prego di accettare, onorevole Ministro, le assicurazioni della mia piu' alta considerazione".
Ho l'onore di informare Vostra Eccellenza che il Governo della Repubblica di Singapore concorda su quanto precede e conferma che la nota di Vostra Eccellenza e la presente risposta costituiscono un accordo tra i nostri due Governi con effetto dalla data della presente risposta.
Mi avvalgo dell'occasione per rinnovare a Vostra Eccellenza le assicurazioni della mia piu' alta considerazione.
S. T. STEWART
Segretario permanente
Ministero degli affari esteri
della Repubblica di Singapore
Sua Eccellenza
Signor Roberto DE CARDONA
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della
Repubblica italiana.

Accord

ACCORD ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE MALGACHE RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS.
Parte di provvedimento in formato grafico

Art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua
francese qui sopra riportato.
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA MALGASCIA SUI
TRASPORTI AEREI
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA MALGASCIA
desiderando di favorire lo sviluppo dei trasporti aerei tra
l'Italia ed il Madagascar e di perseguire, nel miglior modo possibile, la cooperazione internazionale in tale campo,
desiderando di applicare a tali trasporti i principi e le
disposizioni della convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944;
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Per l'applicazione del presente accordo e del suo allegato:
1) il termine "convenzione" indica la convenzione sull'aviazione
civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, nonche' ogni allegato adottato in base all'articolo 90 di detta convenzione ed ogni emendamento degli allegati o della convenzione adottato in base agli articoli 90 e 94 della suddetta convenzione, se i detti emendamenti ed allegati sono stati adottati dalle due Parti contraenti;
2) l'espressione"autorita' aeronautiche" indica nei confronti
dell'Italia il "Ministero dei trasporti e della aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile", e nei confronti del Madagascar il "Ministero degli impianti e delle comunicazioni, Direzione generale degli impianti e dell'aeronautica", od ogni altra persona od ente che sia abilitato da una delle Parti contraenti ad assicurare una qualsiasi delle funzioni attualmente svolte dalle precitate autorita';
3) l'espressione "impresa designata" indica la compagnia di
trasporto aereo che una Parte contraente avra' designato mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' all'articolo 3 del presente accordo per l'esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate;
4) le espressioni "territorio", "servizio aereo", "servizio aereo
internazionale" e "scalo non commerciale", hanno rispettivamente i significati che sono loro attribuiti negli articoli 2 e 96 della convenzione.

Art. 2

Articolo 2.
(1) Ogni Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i
diritti enumerati nel presente accordo al fine di istituire i servizi aerei sulle rotte specificate nell'allegato del presente accordo.
I detti servizi e rotte saranno d'ora innanzi denominati
rispettivamente "servizi convenuti" e "rotte specificate".
(2) Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo,
l'impresa designata da ogni Parte contraente godra' dei seguenti diritti:
a) di sorvolare il territorio dell'altra Parte contraente;
b) di effettuare scali non commerciali nel territorio dell'altra
Parte contraente;
c) per l'esercizio di un servizio convenuto su di una rotta
specificata, di effettuare scali nel territorio della altra Parte contraente, nei punti specificati di tale rotta nell'allegato del presente accordo, al fine di prendere a bordo o di sbarcare in traffico internazionale passeggeri, merci e posta.
(3) Nulla nelle disposizioni del paragrafo (2) del presente
articolo sara' interpretato come suscettibile di conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di prendere a bordo o di sbarcare sul territorio dell'altra Parte contraente i passeggeri, merci o posta in provenienza da o a destinazione di un altro punto del territorio di tale Parte contraente.
(4) Le leggi ed i regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi
all'ingresso o all'uscita del proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione internazionale, o relativi all'esercizio dei detti aeromobili durante la loro presenza entro i limiti del proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili ed ai servizi convenuti dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.
(5) Le due Parti contraenti concordano sull'applicazione del
principio dell'uguaglianza e della reciprocita' in tutti i campi relativi all'esercizio dei diritti derivanti dal presente accordo.
Sara' assicurato alle imprese designate dalle due Parti contraenti un trattamento giusto ed equo, esse dovranno godere di uguali diritti e possibilita' e rispettare il principio di una uguale ripartizione della capacita' disponibile per l'esercizio dei servizi convenuti.
Esse dovranno tenere in considerazione sui percorsi comuni, i loro reciproci interessi al fine di non danneggiare indebitamente i rispettivi servizi.

Art. 3

Articolo 3.
(1) Ogni Parte contraente avra' il diritto di designare per
iscritto alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, l'impresa incaricata di gestire i servizi convenuti sulle rotte specificate.
(2) I servizi convenuti potranno essere gestiti immediatamente o in
data successiva a scelta della Parte contraente alla quale sono accordati i diritti a condizione che le autorita' aeronautiche della Parte contraente che accorda i diritti, abbiano concesso l'autorizzazione di esercizio richiesta, che dovra' essere accordata, nel piu' breve termine possibile, subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo e dello articolo 7.
(3) Le autorita' aeronautiche di una delle Parti contraenti possono
chiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire prove soddisfacenti circa la propria idoneita' a soddisfare le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti normalmente applicati al funzionamento dell'impresa di trasporto aereo nonche' all'esercizio dei servizi aerei internazionali.
(4) Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente avranno
il diritto di non accettare la designazione dell'impresa o di sospendere o revocare a tale impresa l'esercizio dei diritti previsti dal paragrafo (2) dell'articolo 2 del presente accordo, o di imporre le condizioni ritenute necessarie all'esercizio di tali diritti, quando le dette autorita' non abbiano una prova certa che la parte preponderante della proprieta' e dell'effettivo controllo dell'impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa, o di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.
(5) Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente si
riservano il diritto di sospendere o di revocare l'autorizzazione di gestione o di imporre le condizioni che esse ritengono necessarie nel caso in cui l'impresa designata dall'altra Parte contraente non osservi le leggi e i regolamenti della Parte contraente che accorda i diritti, o non soddisfi le condizioni in base alle quali i diritti sono accordati conformemente alle disposizioni del presente accordo e del suo allegato.
Tale azione non sara' esercitata che previa consultazione fra le
autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e la consultazione avra' luogo entro un termine di 30 giorni a partire dalla data della richiesta.

Art. 4

Articolo 4.
I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' ed i
permessi rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente nel corso del periodo della loro validita'.
Tuttavia, ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di non
riconoscere validi, ai fini della circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti di idoneita' e i permessi rilasciati ai suoi cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

Art. 5

Articolo 5.
(1) Gli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata di una
Parte contraente, che assicurino l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esonerati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte contraente, dal pagamento dei diritti doganali e di altri diritti e tasse.
(2) I carburanti, gli olii lubrificanti, le provviste di bordo, i
pezzi di ricambio e il normale equipaggiamento a bordo degli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente, saranno esentati, all'entrata nel territorio dell'altra Parte contraente, dal pagamento dei diritti doganali, delle spese di ispezione e di ogni altro onere fiscale anche nel caso in cui detti materiali fossero consumati od utilizzati nel corso di voli effettuati al di sopra di detto territorio. Essi non potranno essere scaricati che con il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente.
(3) I carburanti, gli olii lubrificanti, i pezzi di ricambio ed il
normale equipaggiamento di bordo introdotti sul territorio di una Parte contraente e destinati unicamente all'uso degli aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata dell'altra Parte contraente che assicuri l'esercizio dei servizi convenuti, saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali, delle spese di ispezione e di ogni altro onere fiscale.
(4) I carburanti e gli olii lubrificanti, posti a bordo degli
aeromobili dell'impresa di trasporto aereo designata di una delle Parti contraenti sul territorio della altra Parte contraente saranno esentati dal pagamento dei diritti doganali e da ogni altro onere fiscale. Saranno del pari esentati i pezzi di ricambio, i normali equipaggiamenti e le provviste di bordo nei limiti e alle condizioni fissate dalle autorita' competenti dell'altra Parte contraente.
(5) I prodotti che godono delle esenzioni dai diritti doganali e
dagli altri diritti e tasse suindicati non potranno essere utilizzati per scopi diversi da quello dell'esercizio dei servizi aerei e saranno riesportati nel caso in cui non potessero essere utilizzati a meno che non sia stata loro accordata la nazionalizzazione conformemente alle disposizioni in vigore sul territorio della Parte contraente interessata. Sino a quando non saranno utilizzati o non avranno ricevuto una diversa destinazione, i prodotti in questione saranno sottoposti a controllo doganale.
(6) Le esenzioni previste ai precedenti capoversi potranno essere
subordinate all'osservanza delle formalita' normalmente applicate sul territorio della Parte contraente che deve accordarle, senza che cio' pregiudichi i diritti rappresentativi dei servizi resi.

Art. 6

Articolo 6.
(1) I servizi convenuti gestiti dalle imprese designate dalle due
Parti contraenti avranno come fondamentale obiettivo la messa in opera, con un coefficiente di utilizzazione ritenuto ragionevole, di una capacita' adatta alle normali e prevedibili necessita' del traffico aereo internazionale in provenienza da o a destinazione del territorio della Parte contraente che avra' designato l'impresa che esercita i detti servizi.
(2) L'impresa designata da una delle Parti contraenti potra'
soddisfare, nel limite della capacita' globale prevista dal primo capoverso del presente articolo, alle necessita' del traffico tra i territori degli Stati terzi situati sulle rotte convenute ed il territorio dell'altra Parte contraente sempre che cio' non sia pregiudizievole agli interessi fondamentali di quest'ultima Parte contraente.
(3) In caso di variazione di traffico o' al fine di corrispondere
ad esigenze di un traffico imprevisto o momentaneo sulle rotte specificate, le imprese designate dovranno convenire fra di loro sulle misure appropriate per soddisfare tali variazioni di traffico.
Esse ne informeranno immediatamente le autorita' aeronautiche dei loro rispettivi Paesi che potranno consultarsi se lo riterranno utile.
(4) Nel caso in cui una delle imprese designate da una delle Parti
contraenti non desiderasse utilizzare su di una o piu' rotte, sia una parte, sia la totalita', della capacita' di trasporto che essa dovrebbe offrire, tenuto conto dei suoi diritti, essa si accordera' con l'impresa designata dall'altra Parte contraente al fine di trasferire a quest'ultima per un determinato periodo di tempo la totalita' di una parte di tale capacita' di trasporto. L'impresa designata che avra' trasferito tutti o parte dei suoi diritti potra' riprenderli allo scadere di detto periodo.
(5) Prima dell'inizio dei servizi convenuti, nonche' per ogni
variazione di capacita', le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti si accorderanno circa la applicazione pratica dei principi previsti dalla presente convenzione per quanto attiene ai servizi convenuti esercitati dalle imprese designate.

Art. 7

Articolo 7.
(1) Le tariffe da applicarsi ai servizi convenuti sulle rotte
specificate devono essere fissate a tassi ragionevoli, tenuto debitamente conto di tutti gli elementi di valutazione, ed in particolare del costo di gestione, di un ragionevole utile, nonche' delle tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo che servano gli stessi percorsi.
(2) Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente articolo devono
essere fissate, se possibile, su accordo diretto tra le imprese designate dalle due Parti contraenti e, se ritenuto necessario, previa consultazione con le altre imprese che servano tutti gli stessi percorsi o parte di essi.
(3) Le tariffe cosi' definite saranno sottoposte all'approvazione
delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, almeno 30 giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. Tale termine potra' essere ridotto, in casi speciali, se le autorita' aeronautiche ne converranno.
(4) In caso di mancato accordo fra le imprese designate circa la
determinazione delle tariffe, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si occuperanno esse stesse di determinarle mediante un reciproco accordo.
(5) Se le autorita' aeronautiche non riescono ad accordarsi, ne'
circa l'approvazione di una qualsiasi delle tariffe che sono state loro sottoposte conformemente al paragrafo (3) del presente articolo, ne' sulla determinazione di una qualsiasi delle tariffe in conformita' del paragrafo (4), il disaccordo sara' composto in conformita' delle disposizioni dell'articolo 9 del presente accordo. (6) Nessuna tariffa puo' entrare in vigore se le autorita'
aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengono soddisfacente, tranne nel caso di uno decisione arbitrale resa in conformita' alle disposizioni dell'articolo 9 del presente accordo.
Le tariffe fissate in conformita' alle disposizioni del presente articolo devono restare in vigore, sino al momento in cui non saranno state fissate nuove tariffe conformemente a queste stesse disposizioni.

Art. 8

Articolo 8.
Se una delle Parti contraenti credera' opportuno di modificare
qualche disposizione del presente accordo o del suo allegato, essa potra' chiedere una consultazione tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, e tali consultazioni dovranno iniziare entro 60 giorni a partire dalla data della richiesta.
Se le autorita' aeronautiche si accorderanno sulla modifica del
presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata attraverso lo scambio di note diplomatiche.

Art. 9

Articolo 9.
(1) Ove sorga una controversia tra le Parti contraenti circa
l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno cercare di comporla innanzitutto mediante negoziati diretti.
(2) Ove le Parti contraenti non giungano ad una composizione
mediante negoziati, esse potranno sottoporre la controversia alla decisione di persone od organismi competenti; o in mancanza di un tale accordo, la controversia potra', a richiesta di una delle Parti contraenti, essere sottoposta alla decisione di un tribunale composto di tre arbitri, uno nominato da ciascuna delle Parti contraenti ed il terzo designato dai primi due arbitri suddetti. Ogni Parte contraente nominera' un arbitro entro un termine di sessanta (60) giorni a partire dalla data del ricevimento, da parte di una delle Parti contraenti, di un preavviso dell'altra Parte contraente, per via diplomatica, richiedente l'arbitrato della controversia, e il terzo arbitro sara' designato entro un nuovo termine di sessanta (60) giorni. Se l'una o l'altra delle Parti contraenti si astengono dal nominare un arbitro entro il periodo specificato o se il terzo arbitro non e' stato designato, l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale potra' essere sollecitata da una delle Parti contraenti al fine di designare, a seconda del caso, uno o piu' arbitri. In tal caso, il terzo arbitro sara' il cittadino di uno Stato terzo e assumera' le funzioni di presidente del tribunale arbitrale.
(3) Le Parti contraenti si impegnano ad accettare ogni decisione
resa in base al paragrafo (2) del presente articolo.
(4) Finche' una delle Parti contraenti o l'impresa designata da
ciascuna Parte contraente manchera' di dare esecuzione alla decisione resa in base al presente articolo, l'altra Parte contraente potra' limitare, sospendere o revocare tutti i diritti o privilegi accordati in base al presente accordo alla Parte contraente in difetto o all'impresa designata di tale Parte contraente.
(5) Ciascuna delle Parti contraenti si assumera' la meta' delle
spese del tribunale di cui al precedente paragrafo (2).

Art. 10

Articolo 10.
Nel caso in cui venisse conclusa una convenzione generale
multilaterale sui trasporti aerei ed entrasse in vigore per le due Parti contraenti, il presente accordo potra' essere modificato previa consultazione fra le due Parti contraenti.

Art. 11

Articolo 11.
Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento notificare all'altra
Parte contraente la propria intenzione di denunciare il presente accordo. Una tale notifica sara' comunicata contemporaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).
Conseguentemente alla suddetta notifica, il presente accordo avra'
fine ad una data designata d'accordo fra le Parti ma non oltre dodici mesi dopo la data di ricevimento della detta notifica da parte dell'altra Parte contraente a meno che la notifica di denuncia del presente accordo non sia ritirata prima dello scadere di tale termine d'intesa fra le Parti.
Se l'altra Parte contraente non accusa ricevuta della detta
notifica, questa sara' considerata come ricevuta da essa quattordici giorni dopo il suo ricevimento da parte della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Art. 12

Articolo 12.
Il presente accordo e i suoi emendamenti saranno registrati presso
il Consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale (OACI).

Art. 13

Articolo 13.
Ciascuna Parte contraente accorda all'impresa di trasporto aereo
designata dall'altra Parte contraente il diritto di trasferire presso la sua sede tutto l'eccedente sulle spese, degli utili acquisiti sul territorio della prima Parte contraente con la stessa moneta con la quale sono stati acquisiti.
Per quanto attiene agli utili realizzati in moneta locale, ciascuna
Parte contraente accorda all'impresa di trasporto aereo designata dall'altra Parte contraente il diritto di trasferire alla propria sede in divise convertibili ai tassi ufficiali di cambio sulla base del dollaro USA tutto l'eccedente sulle spese, degli utili acquisiti su territorio della prima Parte contraente.

Art. 14

Articolo 14.
Le due Parti contraenti si impegneranno ad effettuare, almeno una volta all'anno, delle consultazioni fra le autorita' aeronautiche, nel corso delle quali saranno affrontati i diversi problemi relativi all'applicazione del presente accordo e tutto cio' che ha attinenza con i trasporti aerei riguardanti le Parti contraenti e le loro imprese designate.

Art. 15

Articolo 15.
Il presente accordo entrera' in vigore nella data in cui le due
Parti contraenti avranno provveduto a notificare l'una all'altra l'adempimento delle loro formalita' costituzionali.
FATTO a Roma, il 23 marzo 1968, in duplice esemplare, in lingua
francese.
Per il Governo
della Repubblica malgascia
Eugene LECHAT
Per il Governo
della Repubblica italiana
Felice SANTINI

Accordo-Allegato

ALLEGATO
dell'accordo fra la Repubblica italiana la Repubblica malgascia sui trasporti aerei
TABELLA DELLE ROTTE
(A) Rotta seguita dall'impresa designata dal Governo della
Repubblica italiana:
Punti in Italia - Atene - Cairo o Khartoum - Asmara - Addis Abeba
- Mogadiscio - Tananarive - Isola Maurizio e vv.
(B) Rotta seguita dall'impresa designata dal Governo della
Repubblica malgascia:
Punti nella Repubblica malgascia - Addis Abeba - Atene Roma -
Parigi - Francoforte e vv.
Nota: Le imprese designate dalle due Parti contraenti avranno la
facolta' di omettere degli scali sui servizi convenuti e di effettuare degli scali tecnici su punti non previsti dalla tabella delle rotte.

Accordo-Note

IL CAPO DELLA DELEGAZIONE ITALIANA AL SIGNOR EUGENE LECHAT,
MINISTRO PER GLI IMPIANTI E LE TELECOMUNICAZIONI DELLA REPUBBLICA
MALGASCIA, CAPO DELLA DELEGAZIONE MALGASCIA.
Signor Ministro,
nel corso dei negoziati che si sono tenuti a Roma il 21, 22 e 23
marzo 1968, fra le delegazioni della Repubblica italiana e della Repubblica malgascia, relativi alla conclusione di un accordo aereo, la delegazione italiana ha proposto che le tariffe fissate conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 siano determinate tenendo conto delle tariffe fissate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA).
La prego, signor Ministro, di voler cortesemente confermarmi
l'accordo della delegazione malgascia su questa proposta.
Voglia gradire, signor Ministro, le assicurazioni della mia piu'
alta considerazione.
Roma, 23 marzo 1968
Il capo della delegazione italiana
Felice SANTINI
---------------------------------
IL CAPO DELLA DELEGAZIONE MALGASCIA AL SIGNOR GENERALE FELICE SANTINI, DIRETTORE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE ITALIANA, CAPO
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA.
Signor direttore generale,
con lettera in data odierna, Lei ha gentilmente voluto rendermi
noto quanto segue:
Nel corso dei negoziati che si sono tenuti a Roma il 21, 22 e 23
marzo 1968, fra le delegazioni della Repubblica italiana e della Repubblica malgascia, relativi alla conclusione di un accordo aereo, la delegazione italiana ha proposto che le tariffe fissate conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 siano determinate tenendo conto delle tariffe fissate dall'Associazione internazionale dei trasporti aerei (IATA).
La prego, signor Ministro, di voler cortesemente confermarmi
l'accordo della delegazione malgascia su questa proposta".
Ho l'onore di renderLe noto che la delegazione malgascia esprime il proprio accordo su tale proposta.
Voglia gradire, signor direttore generale, le assicurazioni della
mia piu' alta considerazione.
Roma, 23 marzo 1968
Il capo della delegazione malgascia
Eugene LECHAT

Art. I

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI GIAMAICA SUI SERVIZI AEREI.
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DI GIAMAICA
(d'ora innanzi denominati "Parti contraenti")
avendo ratificato la convenzione sull'aviazione civile
internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, e desiderando concludere un accordo al fine di istituire servizi aerei tra i rispettivi territori e oltre, hanno convenuto quanto segue:
Articolo I.
Ai fini del presente accordo, a meno che dal contesto non risulti
altrimenti:
1. - Il termine "la convenzione" significa la convenzione
sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944 e comprende tutti gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 di detta convenzione ed ogni emendamento degli annessi o della convenzione ai sensi degli articoli 90 e 94 di essa, a condizione che tali annessi ed emendamenti siano in vigore per entrambe le Parti contraenti o siano stati da esse ratificati;
2. - il termine "autorita' aeronautiche" significa, nel caso
dell'Italia il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile, e, nel caso della Giamaica, il Ministero responsabile per l'aviazione civile, l'Air Transport Licensing Board, o, in entrambi i casi, ogni altra persona od ente autorizzati ad assolvere le funzioni attualmente esercitate dalle suddette autorita';
3. - il termine "impresa designata" significa una impresa designata ed autorizzata a norma dell'articolo III del presente accordo;
4. - il termine "territorio", in relazione a uno Stato, significa
le aree di territorio e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto la sovranita', protettorato o amministrazione fiduciaria di quello Stato;
5. - il termine "servizio aereo" significa qualsiasi servizio aereo regolare effettuato per mezzo di aeromobili per il pubblico trasporto di passeggeri, posta o merci;
6. - il termine "servizio aereo internazionale" significa un
servizio aereo che attraversa lo spazio aereo sovrastante il territorio di piu' di uno Stato;
7. - il termine "impresa" significa qualsiasi impresa di trasporto
aereo che offra oppure operi un servizio aereo internazionale; e
8. - il termine "fermata per scopi non di traffico" significa
l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo diverso da quello di imbarcare o sbarcare passeggeri, merci o posta.

Art. II

Articolo II.
1. - Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente i
diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire regolari servizi aerei internazionali sulle rotte specificate nell'apposita sezione della tabella allegata al presente accordo (d'ora innanzi indicati rispettivamente come "servizi convenuti" e "rotte specificate").
2. - Subordinatamente all'osservanza delle disposizioni del
presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente godra' dei seguenti diritti:
a) di attraversare senza scalo il territorio dell'altra Parte
contraente;
b) di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente per
scopi non di traffico; e
c) nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta
specificata, di fare scali nel territorio dell'altra Parte contraente, nei punti specificati per tale rotta nella tabella allegata al presente accordo, allo scopo di sbarcare o imbarcare traffico internazionale di passeggeri, merci e posta.
3. - Nulla del paragrafo 2 di questo articolo sara' inteso
conferire all'impresa di una Parte contraente il diritto di imbarcare nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta trasportati dietro remunerazione o noleggio e destinati ad altro punto del territorio dell'altra Parte contraente.

Art. III

Articolo III.
1. - Ciascuna Parte contraente ha il diritto di designare per
iscritto all'altra Parte contraente, tramite i canali diplomatici, una impresa ai fini dell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate.
2. - Ricevuta la designazione, l'altra Parte contraente,
subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 di questo articolo, deve concedere senza indugio all'impresa designata la relativa autorizzazione d'esercizio.
3. - Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono
richiedere all'impresa designata dell'altra Parte contraente di fornire loro la dimostrazione che essa e' in grado di soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti da esse applicate normalmente all'esercizio di servizi aerei internazionali.
4. - Ciascuna Parte contraente ha il diritto di rifiutare la
concessione delle autorizzazioni di esercizio menzionate nel paragrafo 2 del presente articolo oppure di imporre le condizioni appropriate che essa ritenga necessarie all'esercizio da parte di un'impresa dei diritti indicati nell'articolo II del presente accordo, in tutti i casi in cui essa non abbia la prova soddisfacente che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente o in quelle di cittadini della Parte contraente che ha designato l'impresa.
5. - L'impresa cosi' designata e autorizzata puo' cominciare a
esercire i servizi convenuti in qualsiasi momento, subordinatamente all'osservanza delle disposizioni dell'articolo XII.

Art. IV

Articolo IV.
1. - Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di revocare il
permesso operativo o di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'articolo II del presente accordo da parte dell'impresa designata dall'altra Parte contraente o di imporre, se lo ritenga necessario, condizioni all'esercizio di tali diritti:
a) in tutti i casi in cui essa non abbia la prova soddisfacente
che la proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo di tale impresa sono nelle mani della Parte contraente che ha designato l'impresa o in quelle di cittadini di detta Parte contraente; o
b) nel caso in cui tale impresa non sia in grado di ottemperare
alle leggi o regolamenti vigenti nel territorio della Parte contraente che ha accordato i diritti sopra citati; o
c) nel caso in cui l'impresa altrimenti manchi di operare in
conformita' alle condizioni prescritte nel presente accordo.
2. - A meno che una immediata revoca, sospensione o imposizione di
condizioni, menzionata nel paragrafo 1 del presente articolo, si renda necessaria per impedire l'ulteriore violazione di leggi o regolamenti, tale diritto dovra' essere esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente.

Art. V

Articolo V.
1. - Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente, relativi
all'ammissione nel, o alla partenza dal, proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o alle operazioni e alla navigazione di tali aeromobili durante la loro permanenza entro il proprio territorio, saranno applicati agli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, nello stesso modo in cui sono applicati ai propri aeromobili e dovranno essere osservati da tali aeromobili all'entrata, all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte contraente.
2. - Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente relativi
all'ammissione nel, o alla partenza dal, proprio territorio di passeggeri, equipaggi, posta o merci degli aeromobili, compresi le leggi e i regolamenti riguardanti l'entrata, la clearance; l'immigrazione, i passaporti, le dogane e la quarantena, dovranno essere osservati da o per conto di tali passeggeri, equipaggi, posta o merci dell'impresa designata dall'altra Parte contraente all'entrata o all'uscita e durante la permanenza nel territorio della prima Parte contraente.

Art. VI

Articolo VI.
1. - I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le
licenze rilasciati o resi validi da una Parte contraente, ed ancora in vigore, saranno riconosciuti come validi dall'altra Parte contraente per l'esercizio delle rotte e dei servizi contemplati nel presente accordo.
2. - Ciascuna Parte contraente, tuttavia, si riserva il diritto di
non riconoscere validi, per il sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati a propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Stato.

Art. VII

Articolo VII.
Ciascuna Parte contraente puo' imporre o permettere che siano
imposti giusti e ragionevoli oneri per l'uso di pubblici aeroporti e di altre infrastrutture poste sotto il proprio controllo, a condizione che tali oneri non siano maggiori di quelli imposti per l'uso degli stessi aeroporti e infrastrutture ai propri aeromobili nazionali impiegati nell'esercizio di analoghi servizi internazionali.

Art. VIII

Articolo VIII.
1. - Agli aeromobili dell'impresa designata da ciascuna Parte
contraente, che effettuano servizi di trasporto aereo regolati dal presente accordo, sara' consentito l'accesso e la partenza dai territori dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da ogni altro diritto o tassa.
2. - Ciascuna Parte contraente, su basi di stretta reciprocita',
garantira' la totale esenzione all'impresa designata dall'altra Parte contraente dalle restrizioni alla importazione e dal pagamento di dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro diritto o tassa gravante sui carburanti, lubrificanti, scorte tecniche di consumo, parti di ricambio (ivi compresi i motori), dotazioni normali di bordo, provviste di bordo ed altri prodotti destinati all'esclusivo uso degli aeromobili che la detta impresa impiega nei servizi di trasporto aereo previsti dal presente accordo. Tali esenzioni doganali e fiscali si applicheranno ai materiali:
a) introdotti nei territori di una Parte contraente e destinati
ad essere impiegati a bordo degli aeromobili della impresa designata dall'altra Parte contraente;
b) esistenti a bordo degli aeromobili della impresa designata da
una Parte contraente all'arrivo e alla partenza dai territori dell'altra Parte contraente;
c) presi a bordo degli aeromobili della impresa designata da una
Parte contraente nei territori della altra Parte contraente e destinati ad esclusivo uso dei suddetti aeromobili.
3. - I materiali ammessi a fruire delle agevolazioni doganali e
fiscali previste dal precedente paragrafo potranno essere impiegati o consumati anche nel corso dei voli sui territori della Parte contraente che ha concesso le dette agevolazioni, ma non potranno essere utilizzati per usi diversi dai servizi di trasporto aereo.
Essi dovranno essere riesportati nei casi in cui non siano impiegati per i suddetti servizi a meno che non vengano dati in affitto o ceduti ad altra impresa di trasporto aereo fruente delle stesse agevolazioni o sia loro concesso lo svincolo doganale (nazionalizzazione), secondo le disposizioni vigenti nei territori della suddetta Parte contraente. In attesa del loro impiego, consumo o altra destinazione, tali materiali resteranno sotto il controllo doganale.
4. - Le agevolazioni di cui ai precedenti paragrafi saranno
applicate nella maggiore misura possibile e in ogni caso nei limiti consentiti dalle disposizioni nazionali, ai materiali costituenti attrezzatura tecnica al suolo, introdotti nel territorio di una Parte contraente per il servizio di assistenza agli aeromobili appartenenti all'impresa designata dell'altra Parte contraente.
5. - Le agevolazioni previste dal presente articolo si intendono
subordinate alla osservanza delle procedure normalmente in vigore nei territori della Parte contraente che le concede e non si estendono agli oneri relativi alla prestazione di servizi.

Art. IX

Articolo IX.
1. - Vi sara' pari ed equa possibilita' per le imprese designate di
entrambe le Parti contraenti di operare i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i loro rispettivi territori.
2. - Nell'esercizio dei servizi convenuti, l'impresa designata di
ciascuna Parte contraente dovra' prendere in considerazione gli interessi dell'impresa dell'altra Parte contraente, in modo da non interferire indebitamente sui servizi da questa operati sulle rotte specificate o parte delle stesse rotte.

Art. X

Articolo X.
1. - I servizi convenuti operati dalle imprese designate delle due
Parti contraenti dovranno essere ragionevolmente correlati alle esigenze del pubblico per il trasporto aereo sulle rotte specificate e il loro scopo principale sara' di offrire una capacita' adeguata alle esigenze del traffico tra il Paese del quale tale impresa ha la nazionalita' e il Paese di ultima destinazione del traffico. Il diritto di imbarcare o sbarcare su tali servizi traffico internazionale destinato a, e proveniente da, terzi Paesi in un punto o punti sulle rotte specificate nella tabella allegata al presente accordo sara' esercitato in conformita' ai principi generali di ordinato sviluppo sottoscritti da ambedue i Governi e sara' subordinato al principio generale che la capacita' deve essere correlata:
a) alle esigenze del traffico tra il Paese di origine e i Paesi
di destinazione;
b) alle esigenze dei servizi diretti; e
c) alle esigenze del traffico dell'area attraverso la quale passa
l'impresa, tenuto conto dei servizi locali e regionali.
2. - Prima dell'inizio dei servizi convenuti e per le successive
variazioni di capacita', le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si accorderanno sulla pratica applicazione dei principi di cui ai paragrafi precedenti del presente articolo per l'esercizio dei servizi convenuti da parte delle imprese designate.
3. - Gli orari dei servizi dovranno essere sottoposti
all'approvazione delle autorita' aeronautiche almeno 30 giorni prima della data della loro entrata in vigore.

Art. XI

Articolo XI.
Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle
autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, su loro domanda, quelle statistiche periodiche o di altro genere che possono essere ragionevolmente richieste allo scopo di riesaminare la capacita' offerta sui servizi convenuti dall'impresa designata della Parte contraente citata per prima nel presente articolo. Tali statistiche dovranno contenere tutte le informazioni necessarie per determinare il volume del traffico trasportato dall'impresa sui servizi convenuti e l'origine e la destinazione di detto traffico.

Art. XII

Articolo XII.
1. - Ai fini dei successivi paragrafi, il termine "tariffa"
significa i prezzi da pagarsi per il trasporto di passeggeri e merci e le condizioni alle quali tali prezzi sono applicati, ivi inclusi prezzi e condizioni per servizi di agenzia e altri servizi ausiliari, escludendo, tuttavia, le remunerazioni e le condizioni per il trasporto di posta.
2. - Le tariffe da applicarsi da parte dell'impresa di una Parte
contraente per il trasporto al o dal territorio dell'altra Parte contraente saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenendo nel debito conto tutti i relativi fattori, ivi inclusi i costi di esercizio, un ragionevole profitto, e le tariffe di altre imprese.
3. - Le tariffe menzionate al paragrafo 2 del presente articolo
devono essere possibilmente concordate tra le imprese designate di entrambe le Parti contraenti, dopo consultazioni con le altre imprese operanti sulla intera rotta o su parte di essa, e tale accordo deve essere raggiunto, ove possibile, attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il trasporto aereo internazionale.
4. - Le tariffe cosi' concordate dovranno essere sottoposte
all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti almeno sessanta (60) giorni prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale termine puo' essere ridotto, previo accordo delle suddette autorita'.
5. - Tale approvazione puo' essere data espressamente. Se nessuna
delle autorita' aeronautiche ha manifestato il proprio dissenso entro trenta (30) giorni dalla data di presentazione, a termini del paragrafo 4 del presente articolo, tali tariffe saranno considerate come approvate. Nel caso in cui il termine di presentazione venga ridotto, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 4, le autorita' aeronautiche possono convenire che il termine entro il quale ogni eventuale dissenso deve essere notificato sia inferiore a trenta (30) giorni.
6. - Se una tariffa non puo' essere concordata a norma del
paragrafo 3 del presente articolo, o se entro il termine stabilito dal paragrafo 5 del presente articolo, un'autorita' aeronautica avra' notificato all'altra autorita' aeronautica il proprio dissenso in merito ad una tariffa concordata secondo le disposizioni del paragrafo 3, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti dovranno adoperarsi, dopo consultazione con le autorita' aeronautiche di qualsiasi altro Stato il cui parere ritengano utile, per stabilire di comune accordo la tariffa.
7. - Se le autorita' aeronautiche non possono accordarsi su una
tariffa ad esse sottoposta a norma del paragrafo 4 del presente articolo, oppure sulla determinazione di una tariffa a norma del paragrafo 6 del presente articolo, la controversia deve essere regolata in conformita' alle disposizioni dell'articolo XVI del presente accordo.
8. - Una tariffa stabilita in conformita' alle disposizioni del
presente articolo restera' in vigore fino a quando non sia stata stabilita una nuova tariffa. Nondimeno, le disposizioni del presente paragrafo non varranno a prorogare la validita' di una tariffa per piu' di dodici (12) mesi successivi alla data alla quale essa sarebbe altrimenti divenuta inapplicabile.

Art. XIII

Articolo XIII.
Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra
Parte contraente il diritto di trasferire liberamente in valuta convertibile, al tasso ufficiale di cambio, le eccedenze, rispetto alle spese, dei proventi realizzati nel proprio territorio da tale impresa in relazione al trasporto di passeggeri, posta e merci.

Art. XIV

Articolo XIV.
1. - In uno spirito di stretta cooperazione, le autorita'
aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno tra di loro di volta in volta allo scopo di assicurare l'applicazione e una soddisfacente osservanza delle disposizioni del presente accordo e della tabella ad esso allegata e si consulteranno, ove necessario, per concordare emendamenti.
2. - Ciascuna Parte contraente puo' richiedere consultazioni, che
possono essere condotte tramite incontri diretti oppure per corrispondenza e che dovranno iniziare entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, a meno che entrambe le Parti contraenti non concordino su una estensione di tale termine.

Art. XV

Articolo XV.
1. - Se una delle Parti contraenti ritiene opportuno modificare
qualche disposizione del presente accordo, potra' richiedere consultazioni tra le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti e le suddette consultazioni dovranno avere inizio entro 60 giorni dalla data della richiesta.
2. - Se le autorita' aeronautiche raggiungeranno un accordo circa
la modifica del presente accordo, tale modifica entrera' in vigore dopo che sara' stata confermata mediante uno scambio di note diplomatiche.

Art. XVI

Articolo XVI.
1. - Qualora sorga una controversia tra le Parti contraenti
relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti dovranno in primo luogo cercare di risolverla mediante negoziati tra di loro.
2. - Se le Parti contraenti non riusciranno a raggiungere una
soluzione mediante negoziati:
a) esse potranno deferire la controversia alla decisione di un
tribunale arbitrale nominato di comune accordo o a qualsiasi persona od ente; oppure
b) su richiesta di una Parte contraente, la decisione della
controversia puo' essere deferita a un tribunale di tre arbitri, dei quali uno sara' nominato da una Parte contraente, un altro dall'altra Parte contraente e il terzo dai due arbitri cosi' designati. Ciascuna Parte contraente nominera' un arbitro entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di una nota diplomatica dell'altra Parte contraente contenente la richiesta di sottoporre la vertenza ad arbitrato e il terzo arbitro sara' designato nel successivo periodo di sessanta giorni. Se una o l'altra Parte contraente omette di nominare un arbitro nel periodo indicato o se il terzo arbitro non e' designato nel periodo stesso, l'una o l'altra Parte contraente potra' richiedere al Presidente del Consiglio dell'Organizzazione della aviazione civile internazionale di designare, a seconda dei casi, uno o piu' arbitri.
In tal caso, il terzo arbitro dovra' essere cittadino di un terzo
Stato e agire come presidente del tribunale arbitrale.
3. - Se e sino a quando una Parte contraente o l'impresa designata
di una Parte contraente non si attenga alla decisione presa ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, sospendere o revocare ogni diritto o privilegio che essa abbia concesso in base al presente accordo alla Parte contraente che si trovi in difetto o alla impresa designata di tale Parte contraente.

Art. XVII

Articolo XVII.
Qualora venga conclusa una convenzione generale multilaterale sui
trasporti aerei alla quale entrambe le Parti contraenti aderiscano, il presente accordo verra' modificato mediante uno scambio di note onde renderlo conforme alle disposizioni di tale convenzione.

Art. XVIII

Articolo XVIII.
1. - Ciascuna Parte contraente puo' in ogni momento notificare
all'altra il proprio desiderio di porre termine al presente accordo.
Tale notifica sara' inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI). Nel caso in cui tale notifica sia stata effettuata, il presente accordo avra' termine dodici mesi dopo la data nella quale la notifica sia stata ricevuta dall'altra Parte contraente, a meno che la notifica stessa venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo.
2. - In mancanza di accusa di ricezione dell'altra Parte
contraente, la notifica si riterra' ricevuta quattordici giorni dopo la sua ricezione da parte dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (OACI).

Art. XIX

Articolo XIX.
Il presente accordo ed ogni emendamento allo stesso verra'
registrato presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (OACI).

Art. XX

Articolo XX.
Il presente accordo entrera' in vigore il quindicesimo giorno
successivo allo scambio di note relativo allo strumento italiano di ratifica.
FATTO a Kingston il 18 maggio 1971 in duplice originale, nelle
lingue italiana e inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana
E. CASAGRANDI
Per il Governo di Giamaica
H. SHEARER

Accordo-Tabella

TABELLA DELLE ROTTE
SEZIONE 1.
A. - L'impresa designata dal Governo di Giamaica avra' il diritto di operare i servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate, in ambedue le direzioni, e di fare regolarmente scalo in Italia nei punti specificati nel presente paragrafo:
Rotta 1. - Punti in Giamaica - punti in Paesi dei Caraibi (comprese le isole Bahama), ad esclusione di Cuba e San Juan, Portorico - isole Canarie - due punti in Europa - Roma o Milano - quattro punti da scegliersi in Africa, Europa orientale, Medio Oriente.
Rotta 2. - Punti in Giamaica - punti in Paesi dei Caraibi (comprese le isole Bahama), ad esclusione di Cuba e San Juan, Portorico - isole Canarie - quattro punti in Africa occidentale oppure in Africa settentrionale - Roma o Milano.
B. - L'impresa designata dal Governo della Repubblica italiana avra' il diritto di operare i servizi convenuti su ciascuna delle rotte specificate, in ambedue le direzioni, e di fare regolarmente scalo in Giamaica nei punti specificati nel presente paragrafo:
Rotta 1. - Punti in Italia - due punti in Europa (ad esclusione di Londra e Parigi) - Santo Domingo-Kingston o Montego Bay - Panama citta' - Citta' del Messico.
Rotta 2. - Punti in Italia - due punti in Europa (ad esclusione di Londra e Parigi) - Santo Domingo-Kingston o Montego Bay - quattro punti da scegliersi in Panama citta', Colombia, Ecuador, Peru', Bolivia, Cile.
SEZIONE 2.
1. - L'impresa designata di ciascuna Parte contraente nello esercizio di servizi aerei sulle rotte elencate nella sezione 1 di cui sopra, godra' pieni diritti di traffico da e per ciascun punto.
2. - Uno o piu' punti su una qualsiasi delle rotte specificate possono essere omessi in qualsiasi volo, a scelta della impresa designata.
3. - Con riferimento all'articolo 1 si conviene che l'impresa designata di ciascuna Parte contraente avra' in ogni caso il diritto di operare fino a quattro (4) servizi settimanali in totale in ciascuna direzione sulle rotte specificate con aeromobili di capacita' fino a quella del Boeing 747.
4. - L'impresa designata di una Parte contraente avra' il diritto di scegliere il punto nel territorio dell'altra Parte contraente e i punti in territori di terzi Stati da operarsi su ciascuna delle rotte specificate nella sezione 1 di cui sopra. Dopo la scelta iniziale, l'impresa interessata puo' cambiare una volta tale punto e/o punti nel periodo di un anno successivo a detta scelta iniziale. Dopo di che, sostituzioni possono essere operate due volte l'anno.
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
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