052U1049
052U1049
Ratifica ed esecuzione degli Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici. (LEGGE 19 maggio 1952 n. 1049)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti adottati a Ginevra il 19 settembre 1949 dalla Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici:
a) Atto finale della Conferenza delle Nazioni Unite sui trasporti stradali ed i trasporti automobilistici;
b) Convenzione sulla circolazione stradale;
c) Protocollo relativo ai paesi o territori presente mente occupati;
d) Protocollo relativo alla segnalazione stradale.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti suddetti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 19 maggio 1952 EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI - ALDISIO Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Convention
Convention sur la circulation routiere
Parte di provvedimento in formato grafico