060U0102
060U0102
Statuto (LEGGE 03 gennaio 1960 n. 102)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo statuto della Scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo statuto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'art. 32 dello statuto stesso.
Art. 3
All'onere di lire 19.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', per lire 5.000.000, lire 9.000.000 e lire 5.000.000, a carico rispettivamente dei capitoli numeri 82, 84 e 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 gennaio 1960 GRONCHI SEGNI - PELLA - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Art. 1
Statuto della Scuola europea
I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica Francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, debitamente rappresentati da
Sig. Raoul DOOREMAN, incaricato d'affari a. i. del Belgio a Lussemburgo, e
Sig. Julien KUYPERS, inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;
Conte Karl von SPRETI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica federale di Germania a Lussemburgo;
Sig. Pierre-Alfred SAFFROY, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Francia a Lussemburgo;
Sig. Antonio VENTURINI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia a Lussemburgo;
Sig. Joseph BECH, Presidente del Governo e Ministro degli affari esteri del Granducato del Lussemburgo, e Sig. Pierre FRIEDEN, Ministro dell'educazione nazionale del Granducato del Lussemburgo;
Sig. Adriaan Hendrik PHILIPSE, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dei Paesi Bassi a Lussemburgo;
Considerando che la presenza, nella sede provvisoria della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, di figli di funzionari provenienti dagli Stati membri ha reso necessario organizzare l'insegnamento nelle lingue materne degli interessati;
Considerando che, su iniziativa dell'Associazione a fini educativi e familiari dei funzionari della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, e' stata istituita una Scuola elementare con l'accordo del Governo lussemburghese e l'appoggio materiale e morale delle Istituzioni della Comunita';
Considerando che, in seguito, il ciclo degli studi e stato progressivamente esteso all'insegnamento medio grazie alla cooperazione fra i sei Stati fondatori della Comunita', e la Comunita' stessa;
Considerando il pieno successo di questo esperimento diretto ad educare in comune fanciulli di nazionalita' diverse conformemente ad un programma di studi che rispecchia nel modo piu' ampio possibile gli aspetti comuni delle tradizioni educative nazionali e le varie culture che insieme formano la civilta' europea;
Considerando inoltre l'interesse culturale degli Stati partecipanti nel proseguire e consolidare un'opera che risponde allo spirito di cooperazione che li anima;
Considerando pertanto altamente auspicabile accordare a tale Scuola uno statuto definitivo e riconoscerne l'insegnamento col sancire la validita' dei diplomi e dei certificati che la Scuola stessa rilascera';
Hanno convenuto e deciso le disposizioni seguenti:
Art. 1.
Presso la sede della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e' creato un istituto d'insegnamento e di educazione chiamato "Scuola europea", denominata qui di seguito Scuola.
Art. 2
Art. 2.
Sono ammessi a frequentare la Scuola i figli dei cittadini delle
Parti contraenti. Gli alunni di altre nazionalita' possono ottenere l'iscrizione secondo le norme stabilite dal Consiglio superiore previsto dall'art. 8.
Art. 3
Art. 3.
L'insegnamento impartito nella Scuola comprende l'intero corso
degli studi fino al termine degli studi medi. Esso comprende:
1) un ciclo elementare di 5 anni di insegnamento;
2) un ciclo medio di 7 anni di insegnamento.
Gli allievi che non abbiano raggiunto l'eta' prescritta per
l'ammissione al ciclo elementare sono accolti nel giardino d'infanzia, conformemente alle norme del regolamento generale della Scuola.
Per gli alunni che abbiano seguito i corsi della Scuola fino
all'eta' stabilita nel loro Paese per la frequenza scolastica obbligatoria, tale obbligo sara' considerato adempiuto.
Art. 4
Art. 4.
L'organizzazione didattica della Scuola si basa sui seguenti
principi:
1) l'insegnamento di base, quale sara' stabilito dal Consiglio
superiore, sara' impartito nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti 2) in tutte le sezioni linguistiche, l'insegnamento e' impartito secondo programmi ed orari unificati;
3) allo scopo di favorire l'unita' della Scuola, una migliore
intesa e gli scambi culturali fra gli allievi delle varie sezioni linguistiche, per alcune materie le lezioni sono tenute in comune a piu' classi dello stesso livello;
4) a tal fine si avra' particolare cura di fornire agli allievi una conoscenza approfondita delle lingue moderne;
5) nell'educazione e nell'insegnamento saranno rispettate la
liberta' di coscienza e di opinione.
Art. 5
Art. 5.
1. Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola nonche' i diplomi e certificati di studi hanno valore nel territorio delle Parti contraenti conformemente a una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio superiore previsto dall'art. 8, con riserva, del benestare degli organi nazionali competenti.
2. Al termine degli studi medi, gli allievi della Scuola possono
sostenere gli esami di licenza liceale europea, le cui modalita' sono stabilite da un Accordo particolare che sara' allegato al presente statuto. I titolari della licenza liceale europea conseguita presso la Scuola:
a) godono nei loro Paesi rispettivi di tutti i vantaggi connessi al possesso del diploma o certificato rilasciato al termine degli studi medi nei Paesi stessi;
b) possono chiedere l'ammissione in qualsiasi Universita'
esistente nel territorio delle Parti contraenti, a parita' di diritti con gli studenti nazionali forniti di titoli di studio equivalenti.
Nell'applicazione della presente Convenzione, per "Universita'" si intendono:
a) le Universita';
b) gli Istituti cui e' riconosciuto carattere analogo a quello
delle Universita' dalla Parte contraente nel cui territorio essi hanno sede.
Art. 6
Art. 6.
La Scuola, nei riguardi della legislazione di ciascuna delle Parti contraenti, ha lo stato giuridico di un istituto pubblico; ha la personalita' giuridica necessaria al conseguimento dei suoi scopi; gode di autonomia finanziaria e puo' stare in giudizio; puo' acquistare ed alienare i beni immobili e mobili necessari al raggiungimento delle sue finalita'.
Art. 7
Art. 7.
Gli organi della Scuola sono:
1) il Consiglio superiore;
2) i Consigli d'ispezione;
3) il Consiglio d'amministrazione;
4) il direttore.
Art. 8
Art. 8.
Il Consiglio superiore e' costituito dai Ministri di ciascuna delle Parti contraenti competenti per la pubblica istruzione e (o) per le relazioni culturali con l'estero. (1)
Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno. I Ministri possono farsi rappresentare alla riunione.
Il Consiglio superiore elegge fra i suoi membri il proprio presidente per un anno.
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(1) Per la Repubblica federale di Germania sono competenti il Ministro degli affari esteri ed il presidente della Conferenza permanente dei Ministri della pubblica istruzione.
Art. 9
Art. 9.
Il Consiglio superiore e' incaricato dell'applicazione della
presente Convenzione; a tal fine esso dispone dei poteri necessari in materia didattica, finanziaria e amministrativa. Il Consiglio fissa di comune accordo il regolamento generale della Scuola.
Art. 10
Art. 10.
In materia didattica e finanziaria, le decisioni del Consiglio
superiore sono adottate all'unanimita' delle l'arti rappresentate; in materia amministrativa a maggioranza di due terzi. In tutte le votazioni ciascuna delle Parti contraenti rappresentate dispone di un voto.
Art. 11
Art. 11.
In materia didattica, il Consiglio superiore definisce
l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione in particolare:
1) su proposta del Consiglio d'ispezione competente, fissa i
programmi e gli orari armonizzati per ogni anno di studio e per ogni sezione da esso istituita e impartisce direttive generali per la scelta dei metodi;
2) provvede al controllo dell'insegnamento da parte dei Consigli d'ispezione;
3) fissa l'eta' prescritta per l'ammissione ai vari cicli
d'insegnamento; definisce le norme per il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo medio e, al fine di consentire loro in qualsiasi momento di proseguire gli studi nelle scuole nazionali: statuisce le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio compiuti alla Scuola;
4) organizza gli esami destinati a sanzionare il lavoro compiuto nella Scuola, ne fissa il regolamento, costituisce le Commissioni esaminatrici e rilascia i diplomi; fissa le prove di questi esami ad un livello sufficiente a rendere operanti le norme dell'art. 5; adotta la tabella di equivalenze prevista dal citato articolo.
Art. 12
Art. 12.
In materia amministrativa, il Consiglio superiore:
1) nomina ogni anno nel Consiglio d'amministrazione previsto
dall'art. 20 il suo rappresentante, il quale:
a) assicura i rapporti con le Parti contraenti nell'intervallo fra l'una e l'altra sessione del Consiglio superiore;
b) controlla l'applicazione delle decisioni del Consiglio
superiore;
c) rappresenta legalmente la Scuola;
d) presiede il Consiglio d'amministrazione;
2) nomina il direttore della Scuola e ne fissa lo stato
giuridico;
3) determina ogni anno, su proposta dei Consigli d'ispezione, le necessita' di personale e regola con i Governi le questioni relative all'assegnazione o al comando dei professori, dei maestri e dei sorveglianti della Scuola, in modo che essi conservino i diritti di carriera e al trattamento di quiescenza garantiti dal loro stato giuridico nel Paese di origine e godano dei benefici concessi ai funzionari della loro categoria in servizio all'estero;
4) stabilisce, all'unanimita', su proposta dei Consigli
d'ispezione ed in base a norme armonizzate, lo statuto interno del corpo insegnante.
Art. 13
Art. 13.
In materia di bilancio, il Consiglio superiore:
1) approva il bilancio preventivo delle entrate e delle spese
della Scuola predisposto dal Consiglio di amministrazione;
2) provvede con deliberazione unanime all'equa ripartizione degli
oneri fra tutte le Parti contraenti;
3) approva il rendiconto annuale presentato dal Consiglio
d'amministrazione.
Art. 14
Art. 14.
Il Consiglio superiore stabilisce il suo regolamento interno.
Art. 15
Art. 15.
Nella Scuola sono istituiti due Consigli d'ispezione: uno per il
giardino d'infanzia ed il ciclo elementare, l'altro per il ciclo medio.
Art. 16
Art. 16.
Ciascuna delle Parti contraenti e' rappresentata nell'uno e
nell'altro Consiglio da un membro, che viene designato dal Consiglio superiore su proposta della Parte interessata.
Art. 17
Art. 17.
Nel corso di riunioni periodiche nei Consigli, gli ispettori:
1) confrontano le loro osservazioni in ordine al livello
raggiunto dagli studi ed alla efficienza dei metodi didattici;
2) impartiscono al direttore ed al corpo insegnante le direttive speciali stabilite in esito alle loro ispezioni;
3) sottopongono al Consiglio superiore le proposte previste dagli
articoli 11 e 12, ed eventualmente altre proposte tendenti alla revisione dei programmi e alla organizzazione degli studi;
4) deliberano su proposta del direttore, al termine dell'anno
scolastico, sull'ammissione degli allievi alla classe superiore.
Art. 18
Art. 18.
Ogni ispettore puo' al tempo stesso essere incaricato dagli organi nazionali competenti e per il ciclo di studi di sua competenza, dell'assistenza didattica dei professori provenienti dalla sua stessa amministrazione.
Egli assiste nel suo incarico qualsiasi persona qualificata, in
base alla sua legislazione nazionale, per ispezionare e consigliare il personale da lui dipendente.
Art. 19
Art. 19.
Le norme per il funzionamento dei Consigli d'ispezione sono
stabilite dal Consiglio superiore.
Art. 20
Art. 20.
Il Consiglio d'amministrazione previsto all'art. 7 comprende sei
membri, fatta salva la deroga di cui all'art. 27:
1) il rappresentante del Consiglio superiore, presidente;
2) il direttore della Scuola;
3) due membri scelti dal Consiglio superiore su due liste
contenenti almeno due nomi ciascuna e presentate l'una dal corpo insegnante del ciclo medio e l'altra dal corpo insegnante del ciclo elementare e del giardino d'infanzia riuniti;
4) due rappresentanti dell'Associazione dei genitori degli
allievi, la cui designazione dovra' essere approvata dal Consiglio superiore.
In casi eccezionali il presidente puo' sospendere la esecuzione di una decisione del Consiglio d'amministrazione e riferirne con procedura d'urgenza al Consiglio superiore che adottera' i necessari provvedimenti.
Art. 21
Art. 21.
Il consiglio d'amministrazione:
1) prepara il bilancio di previsione delle entrate e delle spese,
lo sottopone al Consiglio superiore, ne controlla l'esecuzione ed elabora il rendiconto annuale;
2) gestisce i beni ed averi della Scuola;
3) ha cura che la Scuola funzioni nelle condizioni materiali e
morali piu' favorevoli;
4) assolve ogni altro incarico amministrativo che gli venga
affidato dal Consiglio superiore.
Art. 22
Art. 22.
Il direttore esercita le sue funzioni nel quadro del regolamento di
cui all'art. 9, e delle disposizioni dell'art. 23.
Gli e' specificamente affidato l'incarico di:
1) coordinare gli studi; a tale scopo egli riunisce e presiede i Consigli dei professori secondo le modalita' che saranno stabilite dal regolamento generale;
2) rendere operanti le direttive del Consiglio superiore e dei
Consigli d'ispezione in materia didattica ed amministrativa;
3) amministrare il personale della Scuola;
4) dare esecuzione al bilancio di previsione delle entrate e
delle spese sotto il controllo del Consiglio di amministrazione.
Art. 23
Art. 23.
Il direttore dev'essere in possesso dei titoli richiesti per
assumere la direzione di un istituto d'insegnamento il cui diploma finale e' valido per l'iscrizione all'Universita'. Egli risponde del suo operato al Consiglio superiore.
Art. 24
Art. 24.
Il Consiglio superiore riconosce un'Associazione rappresentativa
dei genitori degli allievi in quanto abbia lo scopo:
1) di far conoscere alle autorita' scolastiche i desideri dei
genitori e le loro proposte sull'organizzazione della Scuola;
2) di organizzare, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione, le attivita' parascolastiche.
L'Associazione che sara' stata riconosciuta, verra' periodicamente informata sulla vita della Scuola per il tramite del direttore o dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'amministrazione.
Art. 25
Art. 25.
L'esercizio finanziario della Scuola va dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 26
Art. 26.
Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Scuola e' alimentato mediante:
1) i contributi versati dalle Parti contraenti in base alla
ripartizione degli oneri stabilita dal Consiglio superiore;
2) le sovvenzioni delle istituzioni con le quali la Scuola ha
concluso degli accordi;
3) le donazioni ed i lasciti accettati dal Consiglio superiore;
4) le tasse scolastiche a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore.
Art. 27
Art. 27.
Il Consiglio superiore puo' negoziare con la Comunita' europea dei carbone e dell'acciaio, qualsiasi accordo in merito alla Scuola. In tal caso, alla Comunita' spettera' un seggio nel Consiglio superiore nonche' nel Consiglio d'amministrazione, e il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione, sara' portato a 7.
Art. 28
Art. 28.
Il Consiglio superiore puo' negoziare con il Governo dello Stato in
cui ha sede la Scuola qualsiasi accordo complementare allo scopo di garantire alla Scuola le migliori condizioni materiali e morali per il suo funzionamento.
Art. 29
Art. 29.
All'atto della firma del presente statuto, il Governo
lussemburghese potra' formulare riserve attinenti alla sua qualita' di Governo del Paese dove ha sede la Scuola e alla propria legislazione scolastica.
Art. 30
Art. 30.
1. Ciascuna Parte contraente potra' denunciare il presente statuto mediante notificazione scritta diretta al Governo lussemburghese che provvedera' a informarne tutte le Parti contraenti. La denuncia avra' effetto a partire dal 1 settembre successivo alla notificazione, sempreche' questa sia avvenuta almeno 12 mesi prima.
2. La Parte contraente che denuncia il presente statuto rinuncia a qualsiasi quota degli averi della Scuola. Il Consiglio superiore decidera' a maggioranza di due terzi le misure organizzative da adottare in seguito alla denuncia di una delle Parti contraenti.
3. Qualora, in seguito a decisione unanime delle Parti contraenti la Scuola dovesse essere posta in liquidazione, il Consiglio superiore adottera' tutte le misure che giudichera' opportune, in particolare per quanto concerne la devoluzione degli averi della Scuola.
Art. 31
Art. 31.
1. Qualsiasi Governo che non sia firmatario del presente statuto
potra' chiedere di aderirvi. La domanda di adesione sara' rivolta per iscritto al Governo lussemburghese che ne dara' avviso a) ciascuna delle Parti contraenti.
2. Per essere accolta, la domanda dovra' ottenere il consenso
unanime delle. Parti contraenti.
3. Una volta ottenuto tale consenso, l'adesione avra' effetto dal 1
settembre successivo alla data di deposito degli strumenti d'adesione presso il Governo lussemburghese.
4. La composizione del Consiglio superiore e quella dei Consigli
d'ispezione saranno allora modificate in conseguenza.
Art. 32
Art. 32.
1. Il presente statuto sara' ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo lussemburghese, il quale notifichera' tale deposito a tutti gli altri Governi firmatari.
2. Lo statuto entrera' in vigore alla data del deposito del quarto strumento di ratifica.
Il presente statuto, redatto in unico esemplare, in lingua
francese, italiana, olandese e tedesca, sara' depositato negli archivi del Governo lussemburghese, che ne rimettera' copia certificata conforme a ciascuna delle Parti contraenti.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente
autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente statuto.
Fatto a Lussemburgo, il dodici aprile millenovecentocinquantasette.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Statuto-Protocollo
PROTOCOLLO DI FIRMA
All'atto della firma dello statuto della Scuola europea, i
plenipotenziari dei Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno dei Paesi Bassi hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni fatte dai plenipotenziari del Granducato del Lussemburgo in applicazione dell'art. 29 dello statuto:
1. I figli dei cittadini lussemburghesi potranno essere ammessi a
frequentare il ciclo elementare della Scuola europea soltanto in osservanza delle disposizioni legislative lussemburghesi sull'ordinamento dell'insegnamento elementare, senza pregiudizio delle deroghe che il Governo lussemburghese potra' concedere nei riguardi dei figli di cittadini lussemburghesi che non abbiano o non abbiano avuto la loro residenza abituale nel Granducato del Lussemburgo.
2. L'equivalenza della licenza liceale europea verra'
riconosciuta dallo Stato lussemburghese nei riguardi dei suoi cittadini, entro i limiti da definire in applicazione della legge 13 dicembre 1954 relativa all'approvazione della Convenzione sull'equivalenza dei diplomi che danno diritto all'iscrizione negli Istituti universitari, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, e senza pregiudizio di qualsiasi altro accordo che possa eventualmente intervenire nell'ambito del Consiglio superiore della Scuola europea.
Fatto a Lussemburgo, il dodici aprile mille novecento cinquanta
sette.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA
Art. 1
Allegato allo statuto della Scuola europea relativo al regolamento della licenza liceale europea
Gli Stati firmatari dello statuto della Scuola europea,
sottoscritto a Lussemburgo il 12 aprile 1957,
Nell'intento di stabilire le modalita' per il conseguimento della licenza liceale europea,
Hanno approvato ed adottato le seguenti disposizioni che
costituiscono l'allegato allo statuto previsto dall'art. 5 n. 2 dello stesso:
Art. 1.
Il diploma di licenza liceale europea e' rilasciato in nome del
Consiglio superiore agli allievi che, alla fine del 7° anno dell'insegnamento secondario presso la Scuola europea: , avranno sostenuto con successo le prove dell'esame le cui modalita' sono definite qui appresso. Esso sanziona gli studi secondari compiuti alla Scuola europea nelle condizioni stabilite dal Consiglio superiore.
Art. 2
Art. 2.
Gli allievi iscritti alle varie sezioni linguistiche della Scuola sostengono le medesime prove o prove equivalenti davanti ad una Commissione esaminatrice, la composizione ed il funzionamento della quale sono definiti qui di seguito.
Art. 3
Art. 3.
Sessione d'esami. Una sessione ordinaria di esami e' organizzata in
linea di principio ogni anno alla data decisa dal Consiglio superiore.
L'organizzazione di una sessione straordinaria potra' essere decisa
dal Consiglio superiore quando, per ragioni di forza maggiore, degli allievi non abbiano potuto presentarsi alla sessione ordinaria.
Art. 4
Art. 4.
Iscrizione all'esame. Alle prove della licenza liceale europea
possono iscriversi gli allievi che abbiano frequentato regolarmente almeno gli ultimi due anni dell'insegnamento secondario presso la Scuola europea.
Le modalita' e i diritti d'iscrizione, sono fissati dal Consiglio superiore.
Art. 5
Art. 5.
1. Le prove della licenza liceale europea si svolgono sulle materie
insegnate nel 7° anno di studi, secondo il programma dello stesso anno.
2. Le prove sono in parte scritte e in parte orali.
3. I voti sono espressi in cifre da 1 a 10; 10 rappresenta il voto piu' elevato.
Per ciascuna prova viene assegnato un coefficiente.
4. Per essere promosso, l'allievo deve aver ottenuto: la media di 60/100 nell'insieme delle materie e un minimo di punti stabilito dal Consiglio superiore per il componimento letterario nella lingua materna.
Art. 6
Art. 6.
Le prove scritte comprendono:
1) per tutte le sezioni, col coefficiente 2,5:
un componimento letterario nella lingua materna dell'allievo su
un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti;
2) inoltre:
a) per la sezione classica (latino-greco):
col coefficiente 2,5: una versione latina;
col coefficiente 2: una versione greca;
col coefficiente 2: un componimento di filosofia su un
argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti;
col coefficiente 1,5: una prova di matematica;
col coefficiente 1,5: un componimento o una versione nella
seconda lingua;
b) per la sezione scientifica (latino-matematicascienze):
col coefficiente 2,5: una prova di matematica;
col coefficiente 2: una versione latina;
col coefficiente 1,5: un componimento di filosofia su un
argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti;
col coefficiente 2: una prova di fisica;
col coefficiente 1,5: un componimento o una versione nella
seconda lingua;
c) per la sezione moderna (matematica-scienze-lingue moderne): col coefficiente 2,5: una prova di matematica;
col coefficiente 2: un componimento o una versione nella
seconda lingua;
col coefficiente 1,5: un componimento di filosofla su un
argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti;
col coefficiente 1,5: un componimento in una terza lingua;
col coefficiente 2: una prova di fisica.
Art. 7
Art. 7.
a) Le prove orali comprendono:
1) un commento di un testo letterario nella lingua materna;
2) un'interrogazione nella seconda lingua;
3) due interrogazioni su materie che non sono oggetto di prove
scritte, di cui una su materia di carattere scientifico, l'altra su materia di carattere letterario.
Per quanto possibile, queste due interrogazioni si baseranno su
materiali o documenti.
Le materie oggetto delle interrogazioni previste al punto 3) sono stabilite con estrazione a sorte cui si procede prima di iniziare l'esame.
b) Alle interrogazioni orali sono attribuiti i coefficienti qui di seguito specificati:
1) in tutte le sezioni:
2 per la lingua materna;
2 per la seconda lingua;
2) nella sezione classica:
2,5 per la materia di carattere letterario:
1,5 per la materia di carattere scientifico;
3) nella sezione scientifica e nella sezione moderna:
2,5 per la materia di carattere scientifico;
1,5 per la materia di carattere letterario.
Art. 8
Art. 8.
a) Alla Commissione esaminatrice e' sottoposta per ciascun allievo una distinta dei voti da lui riportati per materia nei componimenti del 1° e del 2° trimestre dell'ultimo anno di studi. Anche i componimenti sono tenuti a sua disposizione. I risultati complessivi ottenuti dagli allievi in questi componimenti, in tutte le materie, comprese le materie artistiche e l'educazione fisica, intervengono per 1/3 nella media finale.
b) La Commissione esaminatrice potra', nelle sue deliberazioni,
tener conto dei voti ottenuti dagli allievi durante tutto l'anno scolastico.
Art. 9
Art. 9.
1. I membri della Commissione esaminatrice sono nominati ogni anno dal Consiglio superiore.
2. Essi costituiscono la Commissione esaminatrice unica per i
differenti gruppi linguistici e le differenti sezioni dell'insegnamento secondario.
3. Nella, Commissione esaminatrice, ognuna delle Parti contraenti e' rappresentata, in linea di principio, da 2 e al massimo 3 membri.
4. I membri della Commissione esaminatrice, vengono scelti in base alle, loro competenze particolari in una o piu' delle materie che sono oggetto delle prove scritte ed orali. Essi devono soddisfare alle condizioni richieste nel loro Paese d'origine per essere nominati membri di Commissioni esaminatrici equivalenti e devono conoscere almeno due delle lingue d'insegnamento.
5. La. Commissione esaminatrice cosi' composta e' presieduta da un professore d'insegnamento superiore, assistito da un membro del Consiglio d'ispezione, ambedue designati dal Consiglio superiore.
Art. 10
Art. 10.
Ciascuna delle prove scritte ed orali e' giudicata da due membri
della Commissione esaminatrice, ai quali e' affiancato, come terzo esaminatore e con uguali diritti, il professore della Scuola che ha insegnato la materia all'allievo considerato. Questi tre esaminatori costituiscono una Sottocommissione esaminatrice.
Art. 11
Art. 11.
Il Consiglio superiore fissa, oltre alle spese di viaggio e di
soggiorno da rimborsare ai membri della Commissione esaminatrice, l'ammontare delle indennita' loro accordate per ogni giorno di presenza alla sede della Scuola durante l'intera sessione d'esami.
Art. 12
Art. 12.
1. Gli argomenti dell'esame scritto sono scelti dal presidente
della Commissione esaminatrice tra gli argomenti proposti dai membri del Consiglio d'ispezione dell'insegnamento secondario.
2. Gli argomenti scelti per le prove sono consegnati in un plico
sigillato, separatamente per ogni materia.
Questi plichi non possono essere aperti che nella sala ove ha luogo
l'esame, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.
3. Il presidente della Commissione esaminatrice prende tutte le
misure necessarie per assicurare la segretezza delle prove.
Art. 13
Art. 13.
Per decisione speciale della Commissione esaminatrice, un allievo puo' essere autorizzato eccezionalmente, e per ragioni fisiche debitamente constatate, a sostituire l'esame orale con un esame scritto o viceversa.
Art. 14
Art. 14.
La durata delle prove scritte ed orali di cui agli articoli 6 e 7 e' fissata dal Consiglio superiore.
Art. 15
Art. 15.
L'esame scritto si svolge sotto la costante sorveglianza del
presidente della Commissione esaminatrice, assistito dal direttore della Scuola.
Art. 16
Art. 16.
Il presidente della Commissione esaminatrice puo' assistere a tutte
le prove. Durante l'esame, egli puo' in qualsiasi momento riunire la Commissione esaminatrice per ogni questione concernente lo svolgimento delle prove. Egli ha l'autorita' per decidere sugli incidenti che eventualmente si verificassero.
Art. 17
Art. 17.
I membri delle Sottocommissioni incaricati di correggere le prove scritte o di far sostenere le prove orali danno un voto individuale a ciascuna prova. Dopo deliberazione, il voto finale per ogni prova risulta dalla media aritmetica dei voti dati. I voti cosi' assegnati sono trasmessi al presidente della Commissione esaminatrice.
Art. 18
Art. 18.
1. Terminate le prove scritte ed orali, il presidente riunisce la Commissione esaminatrice per deliberare sull'insieme dei risultati.
Il direttore della Scuola prende parte alla deliberazione con prerogative uguali a quelle dei membri della Commissione esaminatrice.
2. I voti ottenuti da ciascun allievo nelle differenti parti
dell'esame sono collazionati tenendo conto dei coefficienti dati ad ognuna delle materie.
3. Le differenti parti dell'esame intervengono nel risultato finale
nella seguente proporzione:
a) un massimo di 100 punti per l'insieme dei voti ottenuti nei
componimenti di cui all'art. 8 a);
b) un massimo di 120 punti per l'insieme delle prove scritte di cui all'art. 6;
c) un massimo di 80 punti per l'insieme delle prove orali di cui all'art. 7.
4. Gli allievi che abbiano soddisfatto alle condizioni delle medie richieste all'art. 5, punto 4) sono dichiarati promossi.
L'allievo che non abbia ottenuto il minimo stabilito per la lingua materna potra' essere respinto solo previa deliberazione della Commissione esaminatrice. Questa, sentito il parere del professore che ha insegnato la materia, potra' decidere di sottoporlo o no a una nuova prova che si svolgera' immediatamente davanti ad una Sottocommissione speciale presieduta dal presidente della Commissione esaminatrice o dal suo rappresentante.
Art. 19
Art. 19.
Sullo svolgimento delle prove e sulle deliberazioni sara' steso un verbale con indicazione del voto dato in ciascuna materia e della percentuale dei punti accordata per l'insieme delle prove. Esso e' sottoscritto dai membri presenti.
Il presidente della Commissione esaminatrice trasmettera' alle
autorita' nazionali, designate a tale scopo una copia autenticata conforme al verbale.
Art. 20
Art. 20.
I membri della Commissione esaminatrice sono tenuti a rispettare la
segretezza delle operazioni dell'esame e delle deliberazioni.
Art. 21
Art. 21.
1. Agli allievi che abbiano sostenuto con successo le prove della licenza liceale europea e' rilasciato un diploma attestante la percentuale dei punti ottenuti allo esame. Su richiesta dell'allievo sara' rilasciata una distinta delle percentuali di punti da lui ottenute in ogni singola materia.
2. Il diploma e' firmato dal presidente della Commissione
esaminatrice e da uno almeno dei membri di ciascuna nazionalita', come pure dal direttore della Scuola, ed e' munito del timbro della Scuola.
3. La distinta allegata e' firmata dal presidente della Commissione
esaminatrice.
4. Il direttore della Scuola puo' in seguito rilasciarne delle
copie conformi.
Art. 22
Art. 22.
a) Per l'applicazione dell'art. 5 punto 2 a) e b) dello statuto
della Scuola, e tenuto conto dell'art. 29 dello stesso statuto, la licenza liceale europea assicura, a seconda della sezione, l'equivalenza con i diplomi o certificati nazionali seguenti:
Parte di provvedimento in formato grafico
b) La percentuale dei punti ottenuti nell'insieme delle prove dara'
l'equivalenza seguente con le menzioni nazionali:
60/100:
in Belgio, la menzione: avee fruit;
in Francia, la menzione: passable;
in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza
menzione;
70/100:
in Belgio, la menzione: grand fruit;
in Francia, la menzione: assez bien;
in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza
menzione;
80/100:
in Belgio, la menzione: le plus grand fruit;
in Francia, la menzione: bien;
in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza
menzione;
90/100:
in Belgio, la menzione: le plus grand fruit;
in Francia, la menzione: tres bien;
in Germania, in Italia, nel Lussemburgo, in Olanda, senza
menzione;
c) in caso di modifiche apportate alle denominazioni dei diplomi,
dei certificati o delle menzioni in vigore nei vari Paesi, le Parti contraenti s'impegnano, ognuna in quello che la riguarda, di assicurare l'equivalenza dei diplomi della licenza liceale europea con i diplomi, certificati e menzioni risultanti dalle nuove disposizioni nazionali.
Art. 23
Art. 23.
Il Consiglio superiore prende le disposizioni occorrenti per
applicare e, ove necessario, completare il presente documento.
In fede di che i Plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente
autorizzati, hanno apposto le loro firme.
Fatto a Lussemburgo, il quindici luglio
millenovecentocinquantasette.
Visto: d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PELLA