Monitoring Gesetzessammlung

073U0491

IT - Leggi di Ratifica

073U0491

Protocollo Aggiuntivo (LEGGE 30 luglio 1973 n. 491)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia e i Paesi Bassi del 5 dicembre 1951, concluso a Roma il 10 febbraio 1969.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo 3 del protocollo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 luglio 1973 LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Art. 1

Protocollo aggiuntivo all'accordo culturale tra l'Italia ed i Paesi Bassi concluso a Roma il 5 dicembre 1951
Roma, 10 febbraio 1969
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi desiderando integrare l'Accordo Culturale fra l'Italia ed i Paesi Bassi, concluso a Roma il 5 dicembre 1951 (denominato qui di seguito "l'Accordo"),
hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti:
Articolo 1
La seguente nuova disposizione viene inserita fra gli articoli 5 e 6 dell'Accordo:
Articolo 5
Le Istituzioni Culturali costituite ufficialmente da ciascuno dei due Paesi nel territorio dell'altro Paese beneficeranno, in base al principio della reciprocita' delle seguenti agevolazioni fiscali, che non comprendo no i tributi dovuti a titolo di rimunerazione dei servizi resi:
a) esenzione dalle imposte, tasse e contributi afferenti all'acquisizione a titolo oneroso o gratuito dei terreni e degli immobili destinati a sede delle predette istituzioni;.
b) esenzione dalle imposte dirette, tasse e contributi afferenti agli immobili siti nel territorio di ciascuna delle Parti Contraenti, sempre che tali immobili siano di proprieta' dell'altra Parte Contraente o delle rispettive istituzioni culturali e destinati agli scopi previsti dall'Accordo; tale esenzione va estesa alle tasse sopratasse e contributi addizionali imposti dagli Enti locali di diritto pubblico;
c) esenzione dai dazi e dagli altri diritti esigibili all'importazione di oggetti di arredamento, di materiale didattico e di ricerca scientifica, di libri e pubblicazioni, necessari per la costituzione ed il funzionamento delle istituzioni culturali di cui trattasi.
I beni importati in base alla lettera c) del precedente paragrafo non potranno nel territorio della Parte Con traente, nel quale sono stati importati, ne' essere venduti, ne' prestati o ceduti a titolo oneroso o gratuito per scopi diversi dal funzionamento delle istituzioni culturali, se non alle condizioni stabilite dal Governo della Parte Contraente interessata.

Art. 2

Articolo 2
Il presente Protocollo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a L'Aja non appena possibile.

Art. 3

Articolo 3
Il presente Protocollo entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica. Dal giorno della sua entrata in vigore, il Protocollo forma parte integrante dell'Accordo.
IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Protocollo e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO a Roma, il 10 febbraio 1969 in duplice esemplare nelle lingue italiana e olandese, ciascuno dei due testi facendo ugualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana Franco MALFATTI
Per il Governo
del Regno dei Paesi Bassi
Henri VAN VREDENBURCH
Visto, il Ministro per gli affari esteri
MORO
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