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064U0406

IT - Leggi di Ratifica

064U0406

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati a Yaounde' il 20 luglio 1963 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'. (LEGGE 20 maggio 1964 n. 406)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', conclusi a Yaounde' il 20 luglio 1963:
a) Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', con Accordo e Protocolli allegati ed Atto finale;
b) Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di Associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio;
c) Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita';
d) Protocollo relativo all'importazione di caffe' verde nei Paesi del Benelux.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dal giorno della loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 57 della Convenzione di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

Art. 3

Il Governo e' autorizzato, fino alla scadenza prevista dall'articolo 59 della Convenzione di Associazione, ad emanare, con decreti aventi valore di legge ordinaria e secondo i principi direttivi contenuti nella Convenzione e negli Accordi indicati nell'articolo 1 della presente legge le norme necessarie per dare esecuzione agli obblighi derivanti dalla Convenzione e dagli Accordi stessi.

Art. 4

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, dell'importo di lire 62.500.000.000 da ripartire in parti uguali in cinque esercizi finanziari a decorrere da quello in cui entreranno in vigore gli Accordi di cui all'articolo 1, si provvede per l'esercizio finanziario 1963-64, con un'aliquota delle maggior entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 maggio 1964 SEGNI MORO - SARAGAT - TAVIANI - REALE - GIOLITTI - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - MEDICI - MATTARELLA - BO Visto, il Guardasigilli: REALE

Convenzione - art. 1

Convenzione di associazione fra la Comunita' economica europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'.
TITOLO I. - Scambi commerciali.
TITOLO II. - Cooperazione finanziaria e tecnica.
TITOLO III. - Diritto di stabilimento, servizi, pagamenti e
capitali.
TITOLO IV. - Le Istituzioni dell'Associazione.
TITOLO V. - Disposizioni generali e finali.
ALLEGATO ALLA CONVENZIONE.
PROTOCOLLO
PROTOCOLLO 1. - relativo all'applicazione dell'articolo 3 della
Convenzione di Associazione.
PROTOCOLLO 2. - relativo all'applicazione dell'articolo 6 della
Convenzione di Associazione.
PROTOCOLLO 3. - relativo al concetto di "prodotti originari" per
l'applicazione della Convenzione di Associazione.
PROTOCOLLO 4. - relativo all'azione delle Alte Parti contraenti per
quanto riguarda i reciproci interessi in particolare per i prodotti tropicali.
PROTOCOLLO 5. - relativo alla gestione degli aiuti finanziari.
PROTOCOLLO 6. - relativo alle spese di funzionamento delle
Istituzioni dell'Associazione.
PROTOCOLLO 7. - relativo al valore dell'unita' di conto.
Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio
Atto finale
Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle
procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di
associazione tra la Comunita' economica europea e gli Stati
Africani e Malgascio associati a tale Comunita'.
Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli
aiuti della Comunita'
Protocollo relativo alle importazioni di caffe' verde nei Paesi del Benelux
Convenzione di associazione fra la Comunita' economica europea a
gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita'.
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957, in appresso denominato il Trattato ed i cui Stati sono in appresso denominati i Stati membri, e il Consiglio della Comunita' Economica Europea,
da una parte, e
Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
Sua Maesta' il Mwami del Burundi,
Il Presidente della Repubblica federale del Camerun,
Il Presidente della Repubblica Centroafricana,
Il Presidente della Repubblica del Ciad,
Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazaville),
Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville),
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,
Il Presidente della Repubblica del Gabon,
Il Presidente della Repubblica Malgascia,
Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica dei Mali,
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritenia,
Il Presidente della Repubblica del Niger,
Il Presidente della Repubblica del Senegal,
Il Presidente della Repubblica Somala,
Il Presidente della Repubblica del Togo,
I cui Stati sono in appresso denominati Stati associati,
dall'altra parte,
Visto il Trattato, che istituisce la Comunita' Economica Europea, Riaffermando quindi la volonta' di mantenere la loro Associazione, Desiderando manifestare la reciproca volonta' di cooperare su un
Piano di completa eguaglianza e di relazioni amichevoli nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite,
Decisi a, sviluppare le relazioni economiche tra gli Stati
associati e la Comunita',
Risoluti a proseguire in comune gli sforzi volti al progresso
economico, sociale e culturale dei loro paesi,
Solleciti di agevolare la diversificazione dell'economia e
l'industrializzazione degli Stati associati onde permettere loro di rafforzare l'equilibrio e l'indipendenza delle loro economie,
Consapevoli dell'importanza dello sviluppo della cooperazione e
degli scambi interafricani nonche' delle relazioni economiche internazionali,
Hanno deciso di concludere una nuova Convenzione di Associazione
tra la Comunita' e gli Stati associati, e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
S. E. HENRI FAVAT, Ministro, Aggiunto agli affari esteri.
Il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
S.E WALTER SCHEEL, Ministro della cooperazione economica
Il Presidente della Repubblica Francese:
S. E. RAYMOND TREBOULET, Ministro della cooperazione,
Il Presidente della Repubblica italiana:
S. E. EMILIO COLOMBO, Ministro del tesoro
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:
S. E. EUGENE SCHAUS, Ministro degli affari esteri e del commercio estero
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
S. E. JOSEPH LUNS, Ministro degli affari esteri
Il Consiglio della Comunita' Economica Europea:
S. E. JOSEPH LUNS, Presidente in carica del Consiglio della C. E.
E.
S. E. WALTER HALLSTEIN, Presidente della Commissione della C. E. E.
Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:
S. E. MOISE TRAORE, Ministro dell'economia nazionale
Sua Maesta' il Micami dei Burundi;
S. E. LORGIO NIMEBONA, Ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica Federale del Camerun;
S. E. VlCTOR KANGA, Ministro dell'economia nazionale
Il Presidente della Repubblica Centroafricana: ;
S. E. JEAN CHRISTOPHE MACKPAYEN, Ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica del Ciad;
S. E. MAURICE NGANGTART, Ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville)
S. E. VICTOR SATHOUD, Ministro del Piano
Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville);
S. E, MARCEL LENGEMA, Segretario di Stato agli affari esteri
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio
S. E. LAMBERT AMON TANOH, Ministro dell'educazione nazionale,
Ministro, ad interim, delle finanze
Il Presidente della Repubblica del Dahomey;
S. E. APLOGAN, Segretario di Stato agli affari africani
Il Presidente della Repubblica del Gabon;
S. E. ANDRE-GUSTAVE ANGUILE, Ministro di Stato dell'economia.
Il Presidente della Repubblica Malgascia:
S. E. ALFRED RAMANGASOAVINA, Guardasigilli, Ministro della
giustizia
Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali;
S. E JEAN-MARIE KONE, Ministro di Stato incaricato del Piano
Il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania;
S. E. MOHAMMED SIDI, Ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica del Niger;
S. E. IKHIA ZODI, Ministro degli affari africani
Il Presidente della Repubblica del Ruanda:
S. E. CALLINTE HABAMENSHI, Ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica del Senegal:
S. E. DJME MOMAR GUEYE. Ambasciatore, Rappresentante presso la. C.
E. E.
Il Presidente della Repubblica Somala;
S. E. ALI OMAR SCEGO, Ambasciatore, Rappresentante presso la C. E.
E.
S. E. JEAN AGREMEGNAN, Ministro del commercio e dell'industria.
I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, ricosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti:
Articolo 1
Al fine di promuovere l'aumento degli scambi tra gli Stati
associati e gli Stati membri, di rafforzare le loro relazioni economiche e l'indipendenza economica degli Stati associati e di contribuire in tal modo allo sviluppo del commercio internazionale, le Alte Parti Contraenti hanno convenuto di adottare le disposizioni seguenti intese a regolare le reciproche relazioni commerciali.

Convenzione - art. 2

Articolo 2
1. I prodotti originari degli Stati associati beneficiano,
all'importazione negli Stati membri, dell'eliminazione progressiva dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che viene operata fra gli Stati membri i conformente alle disposizioni degli articoli 12, 13, 14, 15 e 17 del Trattato ed alle decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire.
2. Tuttavia, fini dell'entrata in vigore della Convezione, gli
Stati membri aboliscono dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi che essi applicano ai prodotti originari degli Stati associati riportati nell'Allegato della presente Convenzione.
Nello stesso tempo, gli Stati membri applicano alle importazioni di
detti prodotti provenienti i dai paesi terzi della tariffa doganale comune della Comunita'.
3. Le importazioni di caffe' verde nei paesi del Benelux le
importazioni di banane nella Repubblica federale di Germania, provenienti dai paesi terzi; sono effettuate alle condizioni stabilite rispettivamente, per il caffe' verde, da Protocollo concluso tra gli Stati membri in data odierna e, per le banane, dal Protocollo concluso il 25 marzo 1937 tra gli Stati membri, nonche' dalla Dichiarazione allegata alla, presente Convenzione;
4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non
pregiudica il regime che sara' riservato a taluni prodotti agricoli in virtu' delle disposizioni dell'articolo 11 della presente Convenzione.
5. A richiesta, di uno Stato associato hanno luogo consultazioni in
seno al Consiglio di Associazione sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 3

Articolo 3
1. Ogni Stato associato accorda lo stesso trattamento tariffario ai
prodotti originari di tutti gli Stati membri; gli Stati associati che non applicano ancora tale norma all'entrata in vigore della Convenzione devono ad essa conformarsi entro i sei mesi successivi.
2. I prodotti originari degli Stati membri fruiscono in ciascun
Stato associato, alle condizioni stabilite nel Protocollo n. 1 allegato alla presente Convenzione, dell'eliminazione graduale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi che ciascuno Stato associato applica all'importazione di detti prodotti nel suo territorio.
Tuttavia, ciascuno Stato associato puo' mantenere e istituire dazi doganali e tasse di effetto equivalente a tali dazi che rispondano alle necessita' del suo sviluppo e ai bisogni della sua industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il suo bilancio.
I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, che gli Stati associati riscuotono in conformita' del comma precedente, nonche' le modifiche che essi possono apportate a tali dazi e tasse alle condizioni previste nel Protocollo n. 1, non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta fra gli Stati membri.
3. A richiesta della Comunita' e secondo le modalita' previste nel Protocollo n. 1, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 4

Articolo 4
1. Qualora uno Stato associato riscuota dazi alla esportazione sui propri prodotti destinati agli Stati membri, tali dazi non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra gli Stati membri e non possono essere superiori a quelli applicati ai prodotti destinati allo Stato terzo piu' favorito.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della, presente Convenzione, il Consiglio di Associazione prende le misure appropriate qualora, l'applicazione di tali dazi turbi seriamente le condizioni di concorrenza.

Convenzione - art. 5

Articolo 5
1. Per quanto riguarda l'eliminazione delle restrizioni
quantitative, gli Stati membri applicano alle importazioni dei prodotti originari degli Stati associati le corrispondenti disposizioni del Trattato e le decisioni di accelerazione del ritmo di attuazione degli obiettivi del Trattato intervenute o che dovranno intervenire e che vengono applicate nelle reciproche relazioni.
2. A richiesta di uno Stato associato, hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 6

Articolo 6
1. Gli Stati associati sopprimono, al piu' tardi quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, tutte le restrizioni quantitative all'importazione dei prodotti originatvi degli Stati membri, nonche' tutte le misure di effetto equivalente. Tale soppressione avviene progressivamente alle condizioni stabilite dal Protocollo n. 2 allegato alla presente Convenzioni.
2. Gli Stati associati si astengono dall'introdurre nuove
restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente all'importazione dei prodotti originari degli Stati membri.
3. Se le misure previste dall'articolo 8. risultano insufficienti per far fronte alle necessita' del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione, o in vaso di difficolta' nella loro bilancia dei pagamenti ovvero, per quanto riguarda i prodotti agricoli, a motivo di mercato esistenti, gli Stati associati possono, derogando alle disposizioni dei dune paragrafi precedenti e osservando le condizioni stabilite dal Protocollo n. 2, mantenere o istituire restrizioni quantitative per le importazioni dei prodotti originati degli Stati membri.
4. Gli Stati associati nei quali le importazioni sono di competenza
di un monopolio nazionale, a carattere commerciale o di un organismo mediante il quale le importazioni sono, de jure o de facto, direttamente o indirettamente, limitate, controllate, dirette o influenzate, prendono tutte le disposizioni necessarie per conseguire gli obiettivi definiti dal presente Titolo e per eliminare progressivamente qualsiasi discriminazione per quanto riguarda le condizioni dell'approvvigionamento e dello smercio dei prodotti.
Fatta salva l'applicazione del seguente articolo 7, i piani di
commercio con l'estero stabiliti dagli Stati associati non possono implicare o causare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta tra Stati membri.
Le misure prese in applicazione delle disposizioni del presente
paragrafo sono comunicate dagli Stati associati interessati, al Consiglio di Associazione.
5. A richiesta della Comunita', hanno luogo consultazioni, in seno al Consiglio di Associazione, sulle condizioni d'applicazione del presente articolo.

Convenzione - art. 7

Articolo 7
Fatte salve le disposizioni particolari proprie del commercio
frontaliero, il regime che gli Stati associati applicano, in virtu' del presente Titolo, ai prodotti originari degli Stati membri non puo' in nessun caso essere meno favorevole di quello applicato ai prodotti originari dello Stato terzo piu' favorito.

Convenzione - art. 8

Articolo 8
La presente Convenzione non ostacola il mantenimento e la creazione
di unioni doganali o di zone di libero scambio fra Stati associati.

Convenzione - art. 9

Articolo 9
La presente Convenzione non ostacola il mantenimento o la creazione
di unioni doganali o di zone di libero scambio fra uno o piu' Stati associati e uno o piu' paesi terzi, nella misura in cui queste non siano o non si rivelino incompatibili con i principi e le disposizioni della Convenzione.

Convenzione - art. 10

Articolo 10
Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6 lasciano impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e ai transito giustificati da motivi di moralita' pubblica. di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale.
Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata del commercio.

Convenzione - art. 11

Articolo 11
Nel determinare la propria politica agricola comune la Comunita'
prende in considerazione gli interessi degli Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. A tal fine hanno luogo consultazioni tra la Comunita' e gli Stati associati interessati.
Il regime applicabile all'importazione nella Comunita' di tali
prodotti, quando essi siano originari degli Stati associati, e' determinato, previa consultazione ml seno al Consiglio d'Associazione, dalla Comunita' stessa mano a mano che questa definisce la propria politica agricola comune.

Convenzione - art. 12

Articolo 12
1. Per quanto concerne la politica commerciale, le Parti Contraenti
convengono di informarsi reciprocamente e, a richiesta di una di esse, di consultarsi ai fini della corretta applicazione della presente Convenzione.
2. Tali consultazioni sempre le misure relative agli scambi
commerciali con paesi terzi che potrebbero danneggiare gli interessi di una o piu' Patti Contraenti e particolarmente:
a) la sospensione, modificazione e abolizione dei dazi doganali, b) la concessione di contingenti tariffari a dazio ridotto o
nullo, ad eccezione dei contingenti di cui all'articolo 2, paragrafo 3,
c) l'istituzione, la riduzione o la soppressione di restrizioni quantitative fatti salvi gli obblighi derivanti, per talune Parti Contraenti dalla loro appartenenza al G. A. T. T.
3. Fin dall'entrata in vigore della presente Convenzione, il
Consiglio di Associazione stabilisce la procedura d'informazione e di consultazione relativa alla applicazione del presente articolo:

Convenzione - art. 13

Articolo 13
1. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore
dell'attivita' economica di un Stato associato ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero, paragrafo 2, primo comma e dell'articolo 6, paragrafi 1, 2. e 4, puo' prendere le necessarie misure di salvaguardia.
Tali misure e le loro modalita', d'applicazione sono notificate
immediatamente al Consiglio di Associazione.
2. Qualora gravi perturbazioni si manifestino in un settore
dell'attivita' economica della Comunita' o di uno o piu' Stati membri o ne compromettano la stabilita' finanziaria con l'estero e qualora sorgano difficolta' che possano determinare grave perturbazione in una situazione economica regionale, la Comunita' puo' prendere o autorizzare lo Stato o gli Stati membri interessati a prendere, in deroga alle disposizioni degli articoli 2 e 5, le misure necessarie nelle loro relazioni com gli Stati associati.
Tali misure e le loro modalita' d'applicazione sono notificate
immediatamente al Consiglio di Associazione.
3. Nell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo si deve dare la precedenza alle misure che turbino il meno possibile il funzionamento dell'Associazione. Tali misure non devono eccedere la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficolta' manifestatesi.
4. In seno al Consiglio di Associazione si hanno consultazioni
sulle misure prese in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Le consultazioni sulle misure di cui al paragrafo 1 hanno luogo a richiesta della Comunita' e quelle sulle misure di cui al paragrafo 2 a richiesta di uno e piu' Stati associati.

Convenzione - art. 14

Articolo 14
Fatte salve le disposizioni particolari previste dalla presente
Convenzione e specialmente quelle dell'articolo 3, ciascuna, Parte Contraente si impegna a non adottare alcuna misura o pratica di natura fiscale interna, che instauri direttamente o indirettamente una disseminazione fra i propri prodotti e i prodotti similari originari delle altre Parti Contraenti.

Convenzione - art. 15

Articolo 15
La Comunita' partecipa alle, condizioni indicate piu' oltre, alle misure atte a promuovere lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati mediante uno sforzo complementare a quelli compiuti da tali Stati.

Convenzione - art. 16

Articolo 16
Ai fini di cui all'articolo 15 e per la durata della presente
Convenzione un importo globale di 730 milioni di unita' di conto e' fornito:
a) per 666 milioni di unita' di conto dagli Stati membri; questo importo, versato al "Fondo europeo di sviluppo" qui di seguito denominato il Fondo e' impiegato sino a concorrenza di 620 milioni di unita' il resto sotto forma di prestiti a condizioni speciali;
b) fino a concorrenza di 64 milioni di unita' di conto dalla
Banca Europea per gli Investimenti, qui di seguito denominata la Banca, sotto forma di prestiti concessi da quest'ultima alle condizioni di cui al Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari, allegato alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 17

Articolo 17
Alle condizioni contemplate dalla presente Convenzione e dal
Protocollo n. 5, l'importo fissato dall'articolo 16 e' impiegato:
1. nel settore degli investimenti economici e sociali:
per progetti di infrastruttura economica e sociale;
per pregetti a carattere produttivo d'interesse generale;
per progetti a carattere produttivo e a redditivita'
finanziaria normale,
per l'assistenza tecnica che precede, accompagna e segue gli investimenti;
2. nel settore della cooperazione tecnica generale:
per studi sulle prospettive di sviluppo delle economie degli stati associati,
per programmi di formazione del personale dirigente e di
formazione professionale;
3. nel settore degli aiuti per la diversificazione
per la produzione:
per azioni destinate essenzialmente a permettere la
commercializzazione a prezzi di concorrenza sui mercati della Comunita' nel loro insieme, incoraggiando specialmente la razionalizzazione delle colture e dei metodi di vendita e facilitando ai produttori gli adattamenti necessari;
4. nel settore della regolarizzazione dei corsi:
per anticipazioni allo scopo di contribuire ad attenuare le
conseguenze delle fluttuazioni temporanee dei prezzi mondiali.

Convenzione - art. 18

Articolo 18
Gli aiuti non rimborsabili e i prestiti sono destinati:
a) fino a concorrenza di 500 i milioni di unita' di conto al
finanziamento delle azioni contemplate dall'articolo 17, paragrafi 1 e 2,
b) fino a concorrenza di 230 milioni di unita' di conto al
finanziamento delle azioni contemplate dallo articolo 17, paragrafo 3.

Convenzione - art. 19

Articolo 19
I prestiti della Banca di cui all'articolo 16-b) possono essere
accompagnati da abbuono di interessi. Il tasso di questi abbuoni puo' arrivare al 3 per cento per prestiti di una durata massima di 25 anni.
Gli importi necessari al pagamento degli abbuoni di interessi sono imputati, per tutta la durata dell'esistenza del Fondo, all'importo degli aiuti non rimborsabili di cui all'articolo 16-a).

Convenzione - art. 20

Articolo 20
1. La Comunita' puo' concedere sulle disponibilita' di tesoreria
del Fondo anticipazioni fino ad un massimo di 59 milioni di unita' di conto per gli interventi contemplati dall'articolo 17, paragrafo 4. 2, Tali anticipazioni sono concesse alle condizioni fissate dal
Protocollo n. 5.

Convenzione - art. 21

Articolo 21
Per il funzionamento delle azioni contemplate dall'articolo 17 lo Stato associato o il gruppo di Stati associati interessato stabilisce, alle condizioni fissate dal Protocollo n. 5, un fascicolo per ogni progetto o programma per il quale sollecita un concorso finanziario Trasmette tale fascicolo alla Comunita' indirizzandolo alla Commissione.

Convenzione - art. 22

Articolo 22
La Comunita' istruisce le domande di finanziamento che le sono
presentate in virtu' delle disposizioni dell'articolo precedente.
Mantiene con gli Stati associati interessati i contatti necessari onde deliberare con piena cognizione di causa sui progetti o programmi che le sono sottoposti, Lo Stato o il gruppo di Stati interessato e' informato dell'esito della. rispettiva domanda.

Convenzione - art. 23

Articolo 23
Il concorso della Comunita' alla realizzazione di taluni progetti o
programimi puo' assumere la forma di partecipazione a finanziamenti ai quali possono contribuire in particolare Stati terzi, organismi finanziari internazionali o autorita' e istituiti di credito e di sviluppo degli Stati associati o degli Stati membri.

Convenzione - art. 24

Articolo 24
1. I beneficiari degli aiuti del Fondo sono:
a) per quanto riguarda, gli aiuti non rimborsabili:
per i progetti di investimenti economici e sociali;
gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non
perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico:
per i programimi relativi alla formazione del personale
dirigente e alla formazione professionale nonche' per gli studi economici, i Governi degli Stati associati, gli istituti o organismi specializzati oppure, a titolo eccezionale, i borsisti e i tirocinanti;
per gli aiuti alla produzione, i produttori
per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i
gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunita' o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi;
b) per quanto riguarda i prestiti a condizioni speciali e gli
abbuoni di interessi;
per i progetti di investimenti economici e sociali, gli Stati associati o le persone giuridiche le quali non perseguano principalmente scopi lucrativi, presentino un carattere di interesse generale o sociale e siano sottoposte in questi Stati al controllo del potere pubblico; oppure eventualmente, per decisione speciale della Comunita', imprese private;
per gli aiuti alla diversificazione, gli Stati associati, i
gruppi di produttori o organismi similari riconosciuti dalla Comunita' o, in mancanza di questi ultimi, i produttori stessi: ed eventualmente, per decisione speciale della Comunita', le imprese private.
2. Gli aiuti finanziari non possono essere impiegati per coprire le
spese correnti d'amministrazione, di ma i intenzione e di
funzionamento

Convenzione - art. 25

Articolo 25
Per gli interventi il cui finanziamento e' assicurato dal Fondo o dalla Banca la partecipazione alle aggiudicazioni alle gaie d'appalto, ai contratti e' aperta a parita' di condizioni a tutte le persone fisiche, cittadine degli Stati membri o degli Stati associati nonche' alle persone giuridiche che abbia no la nazionalita' degli Stati membri o degli Stati associati.

Convenzione - art. 26

Articolo 26
L'impiego degli importi destinati al finanziamento di progetti o di
programmi, in applicazione delle disposizioni del presente Titolo, deve essere conforme alle destinazioni decise ed avvenire nelle migliori condizioni economiche.

Convenzione - art. 27

Articolo 27
Il Consiglio di Associazione definisce l'orientamento generale
della. cooperazione finanziaria e tecnica, nell'ambito dell'associazione, in base soprattutto ad una, relazione annua che gli sottopone l'organo incaricato della gestione degli aiuti finanziari e tecnici della Comunita'.

Convenzione - art. 28

Articolo 28
La mancata ratifica della presente Convenzione da parte di uno
Stato associato, alle condizioni contemplate dall'articolo 57, o la denuncia della Convenzione, in conformita' dell'articolo 62, implica per le Parti Contraenti l'obbligo di adeguare l'importo degli aiuti finanziari fissato dagli articoli 16 e 18.

Convenzione - art. 29

Articolo 29
Fatta salva l'esecuzione delle misure adottate in applicazione del Trattato, i cittadini e le societa' di tutti gli Stati membri sono messi in ogni Stato associato gradualmente e al piu' tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione sii un piano di parita' in materia di diritto di stabilimento e di prestazione dei servizi.
Il Consiglio di Associazione puo' autorizzare uno Stato associato, a richiesta di quest'ultimo, a sospendere per un periodo e per un'attivita' determinati l'applicazione delle disposizioni del comma precedente.
Tuttavia, i cittadini e le societa' di uno Stato membro possono
beneficiare, per una determinata attivita', in uno Stato associato delle disposizioni del primo comma soltanto nella misura in cui lo Stato cui appartengono concede per questa stessa attivita' vantaggi della stessa natura ai cittadini e alle societa'. dello Stato associato in questione.

Convenzione - art. 30

Articolo 30
Nel caso in cui uno Stato associato accordi ai cittadini o alle
societa' di uno Stato, che non sia ne' Stato membro della Comunita' ne' Stato associato ai sensi della presente Convenzione, un trattamento piu' favorevole di quello derivante per i cittadini o le societa' degli Stati membri dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle societa' degli Stati membri, eccetto quanto derivi da accordi regionali.

Convenzione - art. 31

Articolo 31.
Il diritto di stabilimento ai sensi della presente Convenzione
importa, fatte salve le disposizioni sui movimenti di capitali, l'accesso alle attivita' non salariate e il loro esercizio, nonche' la costituzione e la gestione di imprese, in particolare di societa', e la creazione di agenzie, succursali o filiali.

Convenzione - art. 32

Articolo 32
Ai sensi della presente Convenzione, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento e ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attivita' a carattere industriale, attivita' di carattere commerciale, attivita' artigiane e le attivita' delle libere professioni, escluse le attivita' salariate.

Convenzione - art. 33

Articolo 33
Ai sensi della presente Convenzione, per societa' si intendono le societa' di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese Le societa' cooperative e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle societa' che non si prefiggono scopi di lucro.
Le societa' di uno Stato membro o di uno Stato associato sono le
societa' costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato associato che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attivita' principale in uno Stato membro o in uno Stato associato; tuttavia, nel caso in cui dette societa' abbiano in uno Stato membro od associato soltanto la sede sociale, la loro attivita' deve essere connessa in modo effettivo e continuo con la economia di detto Stato membro o di detto Stato associato.

Convenzione - art. 34

Articolo 34
Il Consiglio di Associazione adotta tutte le decisioni necessarie onde favorire l'esecuzione degli articoli da 29 a 33.

Convenzione - art. 35

Articolo 35
Ogni Stato firmatario si impegna ad autorizzare, entro i limiti
della propria competenza in materia, i pagamenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali e ai salari, nonche' il trasferimento di questi pagamenti nello Stato membro o nello Stato associato in cui risiede il creditore o il beneficiario nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata in applicazione della presente Convenzione.

Convenzione - art. 36

Articolo 36
Durante tutta la durata dei prestiti e delle anticipazioni di cui ai capitoli III, IV e V del Protocollo n. 5, gli Stati associati si impegnano a mettere a disposizione dei debitori le divise necessarie al pagamento degli interessi e all'ammortamento dei prestiti concessi per i progetti da realizzare sul loro territorio nonche' al rimborso delle anticipazioni concesse alle casse di stabilizzazione.

Convenzione - art. 37

Articolo 37
1. Gli Stati associati cercano di non introdurre nuove restrizioni di cambio concernenti il regime degli investimenti e i pagamenti correnti relativi ai movimenti di capitali che ne risultano quando sono effettuati da persone residenti negli Stati membri e cercano altresi' di non rendere piu' restrittive le regolamentazioni esistenti.
2. Gli Stati associati, nella misura necessaria alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione, si impegnano a trattare su un piano, di parita', al piu' tardi il 1 gennaio 1965, i cittadini e le societa' degli Stati membri per quanto riguarda gli investimenti da essi effettuati a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione nonche' i movimenti di capitali che ne risultano.

Convenzione - art. 38

Articolo 38
Il Consiglio di Associazione formula qualsiasi utile
raccomandazione alle Parti Contraenti circa l'applicazione degli articoli 35, 36 e 37.

Convenzione - art. 39

Articolo 39
Le Istituzioni dell'Associazione sono:
il Consiglio di Associazione assistito dal Comitato di
Associazione.
la Conferenza parlamentare dell'Associazione,
la Corte arbitrale della Associazione.

Convenzione - art. 40

Articolo 40
Il Consiglio di Associazione, e' composto dei membri del Consiglio della Comunita' Economica Europea e di membri della Commissione della Comunita' Economica Europea, da una poi te, e di un membro del Governo di ciascuno Stato associato, dall'altra.
Ogni membro del Consiglio di Associazione puo' farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti dei membro titolare.
Il Consiglio di Associazione puo' deliberare validamente soltanto con la partecipazione di meta' dei membri del Consiglio della Comunita', un membro della Commissione e di meta' dei membri rappresentanti i Governi degli Stati associati.

Convenzione - art. 41

Articolo 41.
La Presidenza del Consiglio di Associazione e' esecitata a turno da
un membro del Consiglio della Comunita' Economica Europea e da un membro del Governo di uno Stato associato.

Convenzione - art. 42

Articolo 42
Il Consiglio di Associazione si riunisce una volta all'anno su
iniziativa del Presidente.
Esso si riunisce fi inoltre ogni qualvolta sia necessario, alle
condizioni stabilite dal regolamento interno.

Convenzione - art. 43

Articolo 43
Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo fra la Comunita', da un lato, e gli Stati associati, dall'altro.
La Comunita' e gli Stati associati determinano ciascuno con un
Protocollo interno, le modalita' di formazione della rispettiva posizione.

Convenzione - art. 44

Articolo 44
Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio di
Associazione dispone del potere di decisione; queste decisioni sono obbligatorie per le Parti Contraenti che hanno l'obbligo di adottare le misure necessarie per la loro esecuzione.
Il Consiglio di Associazione puo' inoltre formulare qualsiasi
risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per realizzare gli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime di Associazione.
Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente, alla luce
degli obiettivi dell'Associazione, i risultati del regime di Associazione.
Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento
interno.

Convenzione - art. 45

Articolo 45
Il Consiglio di Associazione e' assistito nell'adempimento del suo compito da un Comitato di Associazione composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione, da una parte e di un rappresentante di ogni Stato associato,

Convenzione - art. 46

Articolo 46
La Presidenza del Comitato di Associazione e' affidata allo Stato che assume la Presidenza del Consiglio di Associazione.
Il Comitato di Associazione stabilisce il proprio regolamento
interno che e' sottoposto al Consiglio di Associazione per l'approvazione.

Convenzione - art. 47

Articolo 47
1. Il Consiglio di Associazione determina nel proprio regolamento interno i compiti e la competenza del Comitato di Associazione per garantire soprattutto la continuita' della cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Associazione.
2. Ove occorra, il Consiglio di Associazione puo' delegare al
Comitato dil Associazione, alle condizioni ed entro, i limiti che esso stesso stabilisce, l'esercizio dei poteri che gli competono a norma della presente Convenzione.
3. In tal caso, il Comitato di Associazione si pronuncia alle
condizioni di cui all'articolo 43.

Convenzione - art. 48

Articolo 48
Il Comitato di Associazione riferisce al Consiglio di Associazione sulle attivita', svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza.
Esso presentera' altresi' al Consiglio di Associazione ogni utile proposta.

Convenzione - art. 49

Articolo 49
L'attivita' del segretario del Consiglio di Associazione e del
Comitato di Associazione si svolge su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio di Associazione.

Convenzione - art. 50

Articolo 50
La Conferenza parlamentare dell'Associazione si riunisce una volta all'anno. Essa e' composta su base paritetica, di membri del Parlamento Europeo e di membri dei Parlamenti degli Stati associati.
Il Consiglio di Associazione presenta ogni anno alla Conferenza
parlamentare una relazione sull'attivita' svolta.
La Conferenza Parlamentare puo' votare risoluzioni sulle materie
concernenti l'Associazione, designa il presidente e l'ufficio di presidenza e stabilisce il proprio regolamento interno.
La Conferenza parlamentare e' preparata da una Commissione
paritetica.

Convenzione - art. 51

Articolo 51
1. Le vertenze sull'interpretazione o l'applicazione della presente
Convenzione tra uno Stato membro, piu' Stati membri o la Comunita', da una parte, ed uno o piu' Stati associati, dall'altra, sono presentate da una delle parti in causa al Consiglio di Associazione che, nella sessione piu' prossima, cerchera' una soluzione in via amichevole. Se il risultato e' negativo e le parti non raggiungono di comune accordo una soluzione appropriata, la vertenza e' sottoposta, su richiesta della parte piu' diligente, alla Corte arbitrale dell'Associazione.
2. La Corte arbitrale e' composta di cinque membri: un Presidente che e' nominato dal Consiglio di Associazione e quattro giudici scelti tra personalita' che offrano ogni garanzia d'indipendenza e di competenza. giudici sono designiti entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione e per la durata di essa dal Consiglio di Associazione. Due giudici sono nominati su presentazione del Consiglio della Comunita' Economica Europea, gli altri due su presentazione degli Stati associati. Il Consiglio di Associazione nomina con la stessa procedura per ogni giudice un supplente che partecipa alle sedute qualora il giudice titolare non possa farlo.
3. La Corte arbitrale delibera a maggioranza.
4. Le decisioni della Corte arbitrale sono obbligatorie per le
parti in causa che devono adottare le misure necessarie per l'esecuzione della sentenza.
5. Entro tre mesi dalla nomina dei giudici, il Consiglio di
Associazione stabilisce lo statuto della Corte arbitrale, su proposta di quest'ultima.
6. Entro lo stesso termine, la Corte arbitrale stabilisce il
proprio regolamento di procedura.

Convenzione - art. 52

Articolo 52
Il Consiglio di Associazione puo' fare qualsiasi raccomandazione
per agevolare i contatti fra la Comunita' e i rappresentanti degli interessi professionali degli Stati associati.

Convenzione - art. 53

Articolo 53
Le spese di funzionamento delle Istituzioni dell'Associazione sono prese a carico alle condizioni stabilite dal Protocollo n. 6 allegato alla presente Convenzione.

Convenzione - art. 54

Articolo 54
I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi
forma o natura fra uno o piu' Stati membri e fra uno o piu' Stati associati non devono essere di ostacolo all'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione - art. 55

Articolo 55
La presente Convenzione si applica al territorio europeo degli
Stati membri della Comunita', da una parte, e al territorio degli Stati associati, dall'altra.
Il Titolo I della presente Convenzione si applica ugualmente alle relazioni fra i dipartimenti francesi d'oltremare e gli Stati associati.

Convenzione - art. 56

Articolo 56
Per quanto riguarda la Comunita', la presente Convenzione sara'
conclusa validamente per mezzo di una decisione del Consiglio della Comunita' adottata conformemente alle disposizioni del Trattato e notificata alle Parti. Essa sara' ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.
Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione
della Convenzione sono depositali presso il Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee, che ne informera' gli Stati firmatari.

Convenzione - art. 57

Articolo 57
1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla data in cui sono stati depositati gli strumenti di ratifica degli Stati membri e di almeno quindici Stati associati, nonche' l'atto di notifica della conclusione della Convenzione da parte della Comunita'.
2. Lo Stato associato che non ha ratificato la Convenzione il
giorno della sua entrata in vigore qual'e' previlta nel paragrafo precedente puo' procedere a detta ratifica soltanto entro i dodici mesi successivi alla entrata in vigore a meno che prima della scadenza di questo termine esso porti a conoscenza del Consiglio diAssociazione la propria intenzione di ratificare la Con venzione al piu' tardi nei sei mesi successivi a questo termine e purche' depositi, entro questo stesso termine, gli strumenti di ratifica.
3. Per gli Stati che non hanno ratificato la Convenzione il giorno della sua entrata in vigore qual'e' prevista nel paragrafo 1, le disposizioni della Convenzione diventano applicabili il primo giorno del mese successivo al deposito dei rispettivi strumenti di ratifica.
Gli Stati firmatari che ratificano la Convenzione nelle condizioni enunciate dal paragrafo 2 riconoscono la validita' di qualsiasi misura d'applicazione della Convenzione adottata tra la data d'entrata, in vigore della Convenzione e la data in cui le suo disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Senza pregiudizio di un termine che potrebbe essere loro accordato dal Consiglio di Associazione, essi adempiono al piu' tardi sei mesi dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica tutti gli obblighi che sono a loro carico ai sensi della Convenzione o in base a decisioni di applicazione prese dal Consiglio di Associazione.
4. Il regolamento interno degli organi dell'Associazione stabilisce
se ed in quali condizioni i rappresentanti degli Stati firmatari, che alla data dell'entrata in vigore della Convenzione non l'hanno ancora ratificata, partecipano in qualita' di osservatori alle sedute degli organi dell'Associazione. Tali disposizioni avranno effetto solo fino alla data in cui la Convenzione diventa applicabile a detti Stati; perderanno comunque ogni efficacia alla data in cui, in base alle modalita' del paragrafo 2, lo Stato in questione non potra' piu' procedere alla ratilica della Convenzione.

Convenzione - art. 58

Articolo 58
1. Il Consiglio di Associazione viene informato di qualsiasi
domanda d'adesione o d'associazione di uno stato alla Comunita'.
2. Qualsiasi domanda di associazione alla Comunita' di uno Stato la
cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati di associati che, in seguito ad esame da parte della Comunita', sia stata sottoposta da quest'ultima al Consiglio di Associazione, forma oggetto di consultazioni in seno al Consiglio stesso.
3. L'accordo di associazione tra la Comunita' e uno Stato di cui al
paragrafo precedente puo' prevedere l'accessione di questo Stato alla presente Convenzione. Lo Stato in questione gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli obblighi degli Stati associati.
Tuttavia l'accordo che l'associa alla Comunita' puo' fissare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.
Questa accessione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati associati firmatari alla presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica.

Convenzione - art. 59

Articolo 59
La presente Convenzione e' conclusa per una durata di cinque anni a
decorrere dalla sua entrata in vigore.

Convenzione - art. 60

Articolo 60
Un anno prima della scadenza della presente Convenzione le parti
Contraenti esaminano le disposizioni che potrebbero essere previste per un nuovo periodo.
Il Consiglio di Associazione prende eventualmente le misure
transitorie necessarie sino all'entrata in vigore, della nuova Convenzione.

Convenzione - art. 61

Articolo 61
La Comunita' e gli Stati membri assumono gli impegni di cui agli
articoli 2, 5 e 11 della Covenzione nei cofronti degli Stati associati che, in base ad obblighi internazionali loro applicabili all'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea e che li sottoponevano all'applicazione di un regime doganale particolare, ritengano di non poter garantire sin da ora a favore della Comunita' la reciprocita' di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della Convenzione.
Le Parti contraenti interessate riesaminano la situazione al piu' tardi tre anni dopo la entrata in vigore della Convenzione.

Convenzione - art. 62

Articolo 62
La presente Convenzione puo' essere denunciata dalla Comunita' nei confronti di ciascuno Stato associato e da ciascuno Stato associato nei confronti della Comunita' con un preavviso di sei mesi.

Convenzione - art. 63

Articolo 63
I Protocolli allegati alla presente Convenzione ne costituiscono
parte integrante.

Convenzione - art. 64

Articolo 64
La presente Convenzione redatta in unico esemplare in lingua
tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositata negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee che provvedera' a rimetterne copia certificata, conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce alla presente Convenzione.
FATTO a Yaounde' il venti luglio millenovecentosessantatre.
Per Sua Maesta' il Re dei Belgi:
H. FAVAT
Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
W. SCHEEL
Per il Presidente della Repubblica Francese:
R. TRIBOULET
Per il Presidente della Repubblica italiana:
E. COLOMBO
Per Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:
E. SCHAUS
Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
J. LUNS
Per il Consiglio della Comunita' Economica Europea:
J. LUNS - W. HALLSTEIN
Con riserva che la Comunita' sara' definitivamente vincolata
soltanto dopo notifica alle altre Parti Contraneti dell'espletamento delle procedure richieste dal Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea.
Per Sua Maesta' il Mwami del Burundi:
L. NIMUBONA
Per il Presidente della Repubblica Federale del Camerun:
V. KANGA
Per il Presidente della Repubblica Centroafricana:
J. MACKPAYEN
Per il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville):
V. SATHOUD
Per il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville):
M. LENGEMA
Per il Presidente della Repubblica della Costa di Avorio:
L. AMON TANOH
Per il Presidente della Repubblica del Dahoney:
APLOGAN
Per il Presidente della Repubblica del Gobon:
A. ANGUILE
Per il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:
M. TRAORE
Per il Presidente della Repubblica Malgascia:
A. RAMANGASOAVINA
Per il Capa di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali:
J. KONE
Per il Presidente della Repubblica Islamitica di Mauritania:
M. SHU
Per il Presidente della Repubblica, del Niger:
L. ZODI
Per il Presidente della Repubblica del Ruanda:
C. HAMAMENSHI
Per il Presidente della Repubblica del Senegal:
D. GUEYE
Per il Presidente della Repubblica Somala:
A. SCEGO
Per il Presidente della Repubblica del Ciad:
M. NGANGTAR
Per il Presidente della Repubblica del Togo:
J. AGREMEGNAN
------------------------------------------------

Convenzione - Allegato

Allegato alla Convenzione
A) Elenco dei prodotti degli Stati associati importati nella
Comunita' in esecuzione da dazi doganali a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione.
Parte di provvedimento in formato grafico
B) Legni tropicali.
Il Consiglio della Comunita' Economica, Europea ha convenuto di
applicare le disposizioni del Protocollo dell'elenco G nell'ambito dei negoziati in corso con il Regno Unito.

Art. 1

PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA
CONVEZIONE DI ASSOCIAZIONE
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
Articolo 1
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione,
ciascuno Stato associato comunica al Consiglio di Associazione, entro un termine di due mesi a decorrere dall'entrata, in vigore della Convenzione, la sua tariffa doganale oppure l'elenco completo dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi riscossi a tutto il 31 dicembre 1962 su prodotti importati, indicando i dazi e le tasse applicabili ai prodotti originari degli Stati membri e degli altri Stati associati, e quelli applicabili ai prodotti originari dei paesi terzi nonche' i dazi riscossi all'esportazione.
In detta comunicazione ciascuno Stato associato specifica tra i
dazi e le tasse di cui al comma precedente quelli che, a suo parere, rispondono alle necessita' del proprio sviluppo e ai bisogni della propria industrializzazione o che hanno per scopo di alimentare il proprio bilancio. Esso indica inoltre i motivi del loro mantenimento o della loro istituzione.
2. A richiesta della Comunita', si hanno consultazioni in seno al Consiglio di Associazione sulle tariffe doganali o sugli elenchi di cui al paragrafo 1. Se entro il termine di tre mesi non e' presentata alcuna domanda, di consultazione, si ritiene che il Consiglio di Associazione abbia preso atto delle tariffe o degli elenchi.

Art. 2

Articolo 2
In base alle tariffe o agli elenchli di cui il consiglio di
Associazione ha preso atto e fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 3 della Convenzione, ciascuno Stato associato riduce annualmente del 15 per cento, a decorrere dal primo giorno del settimo mese dell'entrata in vigore della Convenzione, i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi applicabili alle importazioni di prodotti originari degli Stati membri che non siano quelli riconosciuti necessari allo sviluppo e all'industrializzazione o che abbiano per scopo di alimentare il bilancio di questo Stato associato.

Art. 3

Articolo 3
Ciascuno Stato associato si dichiara disposto a ridurre i dazi
doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi nei confronti degli Stati membri secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dal precedente articolo se la sua situazione economica glielo consente.

Art. 4

Articolo 4.
Qualsiasi aumento dei dazi doganali e delle tasse di effetto
equivalente a tali dazi che sia ritenuto necessario allo sviluppo e all'industrializzazione o che abbia, per scopo di alimentare il bilancio di uno Stato associato e' comunicato al Consiglio di Associazione prima della sua entrata in vigore e, a richiesta della Comunita', da' luogo a consultazioni in merito.

Art. 1

PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA
CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE.
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
Articolo 1.
Per ogni prodotto originario degli Stati membri soggetto,
all'importazione nel territorio di uno Stato associato, a restrizioni quantitative o a misure di effetto equivalente, questo stesso Stato associato istituisce un contingente globale aperto senza discriminazioni agli Stati membri diversi da quello che beneficia gia' della liberta' d'importazione.
Se il Consiglio di Associazione constata che le importazioni di un prodotto, durante due anni consecutivi, sono state inferiori ai contingenti aperti in applicazione del seguente articolo 2, lo Stato associato sopprime il contingentamento di questo prodotto.

Art. 2

Articolo 2.
Il contingente globale di cui al primo comma dell'articolo 1, e'
istituito ed aumentato nel modo seguente:
A) In ogni Stato associato in cui le importazioni sono limitate da restrizioni quantitative, l'ammontare del 1959 calcolato in conformita' dell'articolo 11 della Convenzione di applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita', firmata il 25 marzo 1937 ed allegata al Trattato, aumentato del 73 per cento. Questo contingente di base deve raggiungere almeno il 15 per cento dell'importazione globale di detto prodotto in questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche.
Se per un prodotto non liberalizzato non e' aperto alcun
contingente d'importazione in uno Stato associalo, quest'ultimo istituisce un contingente pari almeno ai 15 per cento dell'importazione globale di detto prodotto in questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche.
Per i prodotti che non sono mai stati importati da uno Stato
associato, quest'ultimo istituisce un contingente per un importo adeguato.
Il contingente di base cosi' stabilito e' aumentato del 20 per
cento per il primo anno, indi ogni anno rispetto all'anno precedente del 20 per cento per il secondo anno, del 30 per cento per il terzo anno, del 10 per cento per il quarto anno.
B) Ogni Stato associato le cui importazioni siano limitate da
misure diverse dalle restrizioni quantitative istituisce per ciascun prodotto non liberalizzato, a decorrere dell'entrata in vigore della Convenzione, un contingente globale accessibile agli Stati membri senza discriminazione e pari all'aumentare delle importazioni di tale prodotto in provenienza dagli Stati membri, effettuate da questo Stato associato nell'ultimo anno per cui si hanno statistiche. Tale contingente non puo' essere inferiore al 15 per cento dell'importazione globale dello stesso prodotto durante l'anno di riferimento.
Il contingente di base cosi' stabilito e' aumentato alle condizioni
di cui al quarto comma del precedente paragrafo A).

Art. 3

Articolo 3.
Ciascuno Stato associato apre all'importazione dei prodotti
originari degli Stati membri, al piu' tardi il 1 febbraio di ogni anno, i contingenti stabiliti in conformita' dell'articolo 2.
Tali misure, nonche' quelle di cui al seguente articolo 5, vengono pubblicate nella Raccolta degli atti ufficiali dello Stato interessato e sono inoltre comunicate al Consiglio di Associazione.

Art. 4

Articolo 4.
Ciascuno Stato associato si dichiara disposto ad abolire le
restrizioni quantitative all'importazione e le misure di effetto equivalente secondo un ritmo piu' rapido di quello previsto dal presente Protocollo, se la situazione della sua economia glielo consente.

Art. 5

Articolo 5.
1. Alle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, uno Stato associato puo' mantenere o istituire restrizioni quantitative per le importazioni dei prodotti originari degli Stati membri, previa consultazione in seno al Consiglio di Associazione e purche' siano istituiti contingenti globali accessibili senza discriminazione ai prodotti originari degli Stati membri.
2. Il Consiglio di Associazione deve procedere alla consultazione prevista ai precedente paragrafo entro un termine massimo di due mesi a decorrere dalla data alla quale lo Stato associato ha chiesto di poter adottare le misure di cui al suddetto paragrafo.
Se la consultazione non ha luogo entro questo termine, lo Stato
associato puo' adottare le misure richieste.

Protocollo 3

PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO AL CONCETTO DI "PRODOTTI ORIGINARI" PER
L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
1. Il Consiglio di Associazione, al piu' tardi il primo giorno del settimo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della Convenzione, stabilisce in base ad ne progetto della Commissione la definizione del concetto di "prodotti originari" per l'applicazione del Titolo I della Convenzione. Stabilisce parimenti i metodi di cooperazione amministrativa.
2. Sino all'applicazione delle nuove disposizioni comma ad essere applicato il regime in vigore il 31 dicembre 1962.

Protocollo 4

PROTOCOLLO N. 4 RELATIVO ALL'AZIONE DELLE ALTE PARTI CONTRAENTI PER QUANTO RIGUARDA I RECIPROCI INTERESSI IN PARTICOLARE PER I PRODOTTI TROPICALI
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
1. Le Parti Contraenti convengono di tener conto dei reciproci
interessi sul piano internazionale, confermate ai principi che sono alla base della Convenzione.
2. A tal fine, esse assicurano la cooperazione necessaria, in
particolare mediante consultazioni in seno al Consiglio di Associazione, e si prestano vicendevolmente tutta l'assistenza possibile.
3. Tali consultazioni servono in particolare a intraprendere di
comune accordo sul piano internazionale le azioni appropriate per risolvere i problemi posti dallo smercio e dalla commercializzazione dei prodotti tropicali.

Art. 1

PROTOCOLLO N. 5 RELATIVO ALLA GESTIONE DEGLI AIUTI FINANZIARI
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione:
Articolo 1.
1. I Governi degli Stati associati, per finanziare le azioni di cui
all'articolo 17, paragrafo 1 della Convenzione e, per quanto possibile, nell'ambito di un piano di sviluppo, elaborano progetti di infrastrutture economica e sociale, progetti a carattere produttivo di interesse generale, progetti a carattere produttivo e a redditivita' finanziaria normale, nonche' domande di assistenza tecnica connessa agli investimenti.
2. Tuttavia, la Comunita' puo' elaborare, in caso di necessita', a favore di uno Stato associato e con l'accordo di questo progetti di assistenza tecnica connessa agli investimenti.

Art. 2

Articolo 2.
I progetti sono finanziati mediante aiuti non rimborsabili o
mediante prestiti a condizioni speciali, o mediante prestiti concessi dalla Banca con eventuale abbuono d'interessi, oppure contemporaneamente mediante diversi di questi mezzi.

Art. 3

Articolo 3.
I progetti sono presentati alla Comunita', indirizzandoli alla
Commissione. Tuttavia, i progetti per i quali si chiede un prestito alla Banca sono indirizzati alla Banca direttamente dagli interessati, oppure tramite la Commissione o lo Stato associato sul cui territorio sara' realizzato il progetto.

Art. 4

Articolo 4.
1. L'assistenza tecnica connessa agli investimenti e' finanziata
mediante aiuti non rimborsabili.
2. Essa comprende in particolare le seguenti azioni:
programmazione,
studi speciali e regionali di sviluppo,
studi tecnici ed economici necessari per mettere a punto progetti
di investimento,
aiuto alla preparazione dei fascicoli,
aiuto all'esecuzione e controllo tecnico dei lavori,
aiuto temporaneo per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di
un determinato investimento o di un complesso di attrezzature,
assunzione temporanea dell'onere rappresentato dai tecnici e dai beni di consumo necessari alla buona esecuzione di un progetto d'investimento.

Art. 5

Articolo 5.
Le autorita' competenti degli Stati associati sono responsabili
dell'esecuzione dei progetti presentati dal loro Governo e finanziati dalla Comunita'.

Art. 6

Articolo 6.
Il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2 della Convenzione 6 effettuato sia a richiesta dei Governi degli Stati associati, presentata preferibilmente nell'ambito di programmi annuali o pluriennali, sia su proposta della Comunita'.

Art. 7

Articolo 7.
Le azioni della Comunita' nel settore della cooperazione tecnica
sono finanziate mediante aiuti non rimborsabili.

Art. 8

Articolo 8.
Le domande degli Stati associali sono presentate alla Comunita'
indirizzandole alla Commissione.

Art. 9

Articolo 9.
Le azioni di finanziamento della Comunita' nel settore della
cooperazione tecnica comprendono in particolare:
a) l'invio negli Stati associati, dietro loro, richiesta, di
esperti, consiglieri, tecnici e istruttori per una determinata missione e per un periodo di tempo limitato;
b) la fornitura di materiale per esperimenti e dimostrazioni;
c) l'elaborazione di studi riguardanti le prospettive di sviluppo
e di diversificazione dell'economie degli Stati associati o problemi che interessano tutti gli Stati associati quali l'elaborazione e la diffusione di progetti-tipo per taluni edifici o studi di mercato;
d) l'assegnazione di borse di studio per la formazione di
personale dirigente nelle universita' e negli istituti specializzati degli Stati associati ovvero degli Stati membri quando noni ne esistano negli Stati associati;
e) la formazione professionale mediante assegnazione di borse o tirocini negli Stati associati ovvero negli Stati membri quando non sia possibile negli Stati associati;
f) l'organizzazione di corsi di formazione di breve durata per i cittadini degli Stati associati;
g) l'informazione generale e la documentazione destinate a
favorire lo sviluppo economico e sociale degli Stati associati, lo sviluppo degli scambi fra tali Stati e la Comunita' nonche' la realizzazione degli obiettivi del Fondo.

Art. 10

Articolo 10.
I Governi degli Stati associati ed, eventualmente gli istituti o
altri organismi specializzati degli Stati membri o degli Stati associati sono responsabili dell'esecuzione dei programmi di cooperazione tecnica che hanno presentato i Governi.

Art. 11

Articolo 11.
I prestiti a condizioni speciali di cui all'articolo 16 della
Convenzione servono a finanziare progetti di investimento d'interesse generale per lo Stato beneficiario nella misura in cui lo consentano la redditivita' diretta dei progetti e la capacita' di indebitamento dello Stato interessato all'atto della concessione del prestito.

Art. 12

Articolo 12.
Tali prestiti possono essere concessi per un periodo massimo di 40 anni e possono essere esonerati da ammortamenti per un periodo non superiore a 10 anni. Essi beneficiano di condizioni favorevoli di interessi

Art. 13

Articolo 13.
La Comunita' stabilisce le condizioni per la concessione dei
prestiti nonche', le relative modalita' d'esecuzione e di restituzione.

Art. 14

Articolo 14.
L'esame da parte della Banca dell'ammissibilita' dei progetti e la concessione dei prestiti agli Stati associati o alle imprese di tali Stati si effettuano secondo le modalita', condizioni e procedure previste dallo statuto della Banca e tenendo conto della capacita' d'indebitamento dello Stato interessato. La Banca finanzia solo i progetti che hanno avuto il parere favorevole dello Stato o degli Stati associati interessati.

Art. 15

Articolo 15.
La durata del periodo d'ammortamento di ciascun prestito e'
stabilita in base alle caratteristiche economiche del progetto che deve essere finanziato; detto periodo puo' avere una durata massima di 23 anni.

Art. 16

Articolo 16.
I prestiti possono essere impiegati per coprire le spese di
importazione nonche' le spese locali necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento approvati.

Art. 17

Articolo 17.
I prestiti comportano un saggio di interesse identico a quello
praticato dalla Banca al momento della firma del prestito. A richiesta dei beneficiari, tali prestiti possono essere accompagnati da abbuono di interessi alle condizioni previste dall'articolo 1) della Convenzione.

Art. 18

Articolo 18.
La Comunita' decide la concessione di abbuoni di interessi.
L'importo degli abbuoni e' versato direttamente alla Banca.

Art. 19

Articolo 19.
Per il finanziamento delle azioni previste dall'articolo 17, paragrafo 4 della Convenzione possono essere concesse anticipazioni alle casse di stabilizzazione esistenti o che saranno create negli Stati associati,

Art. 20

Articolo 20.
Le domande di anticipazioni sono presentate alla Comunita', e
indirizzate alla Commissione dai Governi degli Stati associati interessati. Esse sono accompagnate da una relazione del Consiglio di amministrazione della cassa di sta stabilizzazione interessata.

Art. 21

Articolo 21.
La Comunita' fissa l'ammontare e la durata delle anticipazioni, che
sono garantite dallo Stato associato interessato. Il termine normale di tali anticipazioni e' quello della Convenzione.

Art. 22

Articolo 22.
Gli aiuti per la produzione e la diversificazione di cui agli
articoli 17, paragrafi 3 e 18, lettera b) della Convenzione sono distribuiti e impiegati alle condizioni che seguono.

Art. 23

Articolo 23.
Gli aiuti per la produzione hanno lo scopo di rendere piu' agevole ai produttori degli Stati associati il graduale adeguamento delle loro produzioni alle esigenze di una commercializzazione a prezzi mondiali.
Gli aiuti per la diversificazione debbono permettere agli Stati
associati di riformare la propria struttura e di realizzare le opportune diversificazioni nei settori agricolo, industriale e commerciale.

Art. 24

Articolo 24.
Gli aiuti per la produzione e per la diversificazione sono
ripartiti come segue:
1° 183 milioni di unita' di conto a titolo di aiuti per la
produzione e la diversificazione agli undici Stati associati seguenti: Camerun, Repubblica Centroafricana, Ciad, Congo (Brazzaville), Costa d'Avorio, Dahomey, Madagascar, Mali, Niger, Senegal e Togo;
2° 32 milioni di unita' di conto a titolo di aiuti per la
diversificazione ai quattro Stati associati seguenti: Burundi, Congo (Leopoldville), Ruanda e Somalia;
3° 15 milioni di unita' di conto a titolo di aiuti per la
diversificazione ai tre Stati associati seguenti: Alto Volta, Gabon e Mauritania.

Art. 25

Articolo 25.
Ciascuno Stato associato, per il finanziamento delle azioni di cui all'articolo 25 del presente Protocollo ed entro i limiti dell'importo di cui beneficia a tale titolo, presenta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, un programma che comprenda al massimo il periodo di validita', di quest'ultima e preveda contemporaneamente aiuti per la produzione e aiuti per la diversificazione o soltanto aiuti per la diversificazione.

Art. 26

Articolo 26.
1. Per ciascuno degli undici Stati associati che beneficiano
contemporaneamente di aiuti per la diversificazione e per la produzione, l'aliquota quinquennale della somma di 183 milioni di unita' di conto, in base a cui stabilisce il suo programma, e' calcolata in funzione delle sue esportazioni dei seguenti prodotti: caffe', semi di arachidi, olio di arachidi, olio di palma, noce di cocco grattugiata, cotone, pepe, riso, zucchero, gomma arabica.
2. In base alle disposizioni del paragrafo precedente, l'aliquota quinquennale di ciascuno di questi Stati associati e' fissata. come segue (in milioni di unita' di conto)
Camerun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,8 Repubblica Centroafricana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,8 Ciad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7 Congo (Brazzaville) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 Costa d'Avorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,7 Dahomey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,5 Madagascar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,6 Mali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,5 Senegal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,7 Togo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7

Art. 27

Articolo 27.
Ogni Stato associato che riceva contemporaneamente aiuti per la
produzione e aiuti per la diversificazione tiene conto dei seguenti principi nel fissare il programma quinquennale,
1 Gli aiuti per la produzione non possono superare i tre quarti
dell'importo quinquennale che la Comunita' concede a questo Stato complessivamente per gli aiuti alla produzione e alla diversificazione;
2. Gli aiuti per la produzione possono essere concessi dalla
Comunita' a ciascuno Stato associato fin dal primo anno della Convenzione. Essi diventano decrescenti dalla data in cui iniziera', per ciascun prodotto, il processo che portera' alla commercializzazione a prezzi mondiali cosi' da raggiungere, al piu' tardi al termine del periodo di validita' della Convenzione, la soppressioni completa di tali aiuti;
3. Ogni Stato associato, prevede che una parte adeguata
dell'importo concesso a titolo di aiuti per la produzione venga impiegata da i produttori per il miglioramento strutturale delle colture.

Art. 28

Articolo 28.
La Conunita' esamina con ciascuno Stato associato se il programma da esso presentato sia conforme ai principi stabiliti dal precedente articolo 27. Dopo tale esame e, se necessario, dopo adattamento del programma, essa ne prende atto e fissa l'importo della prima quota annua del suo intervento.

Art. 29

Articolo 29.
1. La Comunita' esamina immediatamente dopo la fine di ogni anno a decorrere dalla data di entrata la vigore della Convenzione se l'impiego degli aiuti per la, diversificazione e per la produzione sia stato conforme nell'anno trascorso agli scopi assegnati a tali aiuti, in conformita' delle disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo.
2. Tale esame concerne in particolare:
l'analisi, per prodotto, dell'evoluzione dei corsi mondiali
rispetto a quelli che sono serviti di base per la determinazione dell'aliquota di ciascuno Stato associato di cui all'articolo 26;
il raffronto, per prodotto, del tonnellaggio effettivamente
esportato rispetto a quello che e' servito di base per la determinazione della suddetta aliquota;
l'importo degli aiuti che sono. stati concessi da altre fonti per
il raggiungimento degli scopi di cui all'articolo 23.
3. Dopo aver proceduto a detto esame e adeguato, se occorre, la
quota annua successiva del programma di cui all'articolo 25, la Comunita' fissa definitivamente l'importo di detta quota.
4. Qualora al termine dell'esame, la Comunita' constati che l'aiuto
per la produzione concesso allo Stato associato interessato per l'anno trascorso non e' stato impiegato integralmente, decide, previa consultazione di detto Stato, in merito all'impiego del saldo.

Art. 30

Articolo 30.
1. L'importo degli aiuti per i produttori, fissato in base alle
disposizioni degli articoli 28 e 29, e' versato sotto forma di aiuti non rimborsabili ad organismi riconosciuti dalla Comunita' e dagli Stati associati.
2. L'importo annuo e le modalita' d'impiego degli aiuti concessi a ciascuno Stato associato per ciascuna produzione sono pubblicati in modo adeguato all'interno dello Stato stesso.

Art. 31

Articolo 31.
Gli importi concessi quale aiuto per la produzione devono essere
impiegati conformemente alle destinazioni e alle modalita' stabilite dalla Comunita', previa consultazione dello Stato associato
interessato
Gli stati associati sono responsabili, ciascuno per quanto lo
riguarda, degli atti che devono essere compiuti per l'esecuzione delle disposizioni del presente capitolo.
LA Comunita' vigila affinche' osservata la disposizione del primo comma e prende eventualmente tutte le misure necessarie.

Art. 32

Articolo 32.
Per l'applicazione dei precedenti articoli da 28 a 30, ciascuno
Stato associato presenta annualmente una relazione particolareggiata sull'impiego delle somme ricevute a titolo di aiuti per la produzione, allegandovi tutti i documenti giustificativi e in particolare, le relazioni degli organismi riconosciuti.
Lo Stato associato collabora a tutti i controlli che la Comunita' ritiene utile svolgere, in particolare presso detti organismi.

Art. 33

Articolo 33.
Le somme che gli Stati associati, i quali beneficiano
contemporaneamente di aiuti per la produzione e di aiuti per la diversificazione, consacrano agli aiuti per la diversificazione sono impiegate in conformita' delle disposizioni degli articoli da 36 a 38.

Art. 34

Articolo 34.
1. Le somme previste dall'articolo 24 paragrafo 2 sono ripartite
come segue (in milioni di unita' di conto):
Burundi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,25 Congo (Leopoldville) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 - Ruanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,25 Somalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5
2. Le somme previste dall'articolo 24, paragrafo 3 sono ripartite come segue (in milioni di unita' di conto):
Alto Volta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Gabon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Mauritania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Art. 35

Articolo 35.
In base al programma previsto al precedente articolo 25, la
Comunita' esaminata con ciascuno dei sette Stati associati, di cui al precedente articolo, se le proposte d'impiego degli aiuti per la diversificazione tengano conto degli obiettivi assegnati a tali aiuti.

Art. 36

Articolo 36.
I progetti di aiuti per la diversificazione sono finanziati
mediante aiuti non rimborsabili, o mediante prestiti a condizioni speciali, o mediante prestiti concessi dalla Banca con eventuale abbono di interessi, oppure contemporaneamente mediante diversi di questi mezzi.

Art. 37

Articolo 37.
Ciascuno Stato associato presenta alla Comunita', nell'ambito del proprio programma, richieste di aiuti per la diversificazione sulla base di progetti determinati.

Art. 38

Articolo 38.
Le disposizioni dei Capitoli I, II. III, e IV del persente
Protocollo si applicano, nei limiti del necessario al finanziamento dei progetti di aiuti pei la diversificazione.

Art. 39

Articolo 39.
Per consentire un rapido intervento onde attribuire agli Stati
associati, eventualmente colpiti da catastrofi naturali, soccorsi d'urgenza con le risorse dei Fondo, e' istituito un Fondo di riserva, alimentato dal un prelievo dell'1 per cento sulla parte degli aiuti non rimborsabili inclusa nell'importo di cui all'articolo 18, lettera a) della Convenzione.

Art. 40

Articolo 40.
Le Spese finanziarie e amministrative per la gestione del Fondo
sono imputate alle risorse destinate agli aiuti non rimborsabili.

Art. 41

Articolo 41.
Le importazioni in uno Stato associato che siano oggetto di un
contratto di forniture finanziarie dalla Comunita' non sono imputate ai contingenti aperti agli Stati membri.

Art. 42

Articolo 42.
La Comunita' e gli Stati associati collaborano a tutte le misure
necessarie per assicurare che gli importi concessi della Comunita' siano impiegati conformemente alle disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione.

Art. 1

PROTOCOLLO N 6 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE
ISTITUZIONI DELLA ASSOCIAZIONE
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione:
Articolo 1.
Gli Stati membri e la Comunita', da un lato, gli Stati associati, dall'altro, assumono l'onere delle spese sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio di Associazione e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale di viaggio, e di soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazioni.
Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e
riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali forniture, uscieri ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o daagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato.

Art. 2

Articolo 2.
La Comunita' e gli Stati associati assumono l'onere, ciascuno per quanto lo riguarda, delle spese di viaggio e di soggiorno dei loro partecipanti alle riunioni della Conferenza parlamentare dell'Associazione e della Commissione paritetica.
Alle stesse condizioni, assumono l'onere delle spese di viaggio e di soggiorno del personale necessario per queste sessioni, nonche' delle spese postali e di telecomunicazioni.
Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e
riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali, forniture e uscieri, ecc.) sono sostenute dalla Comunita' o dagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno stato associato.

Art. 3

Articolo 3.
I membri della Corte arbitrale hanno diritto al rimborso delle loro
spese di viaggio e delle loro spese di soggiorno. Queste ultime sono stabilite in 20 unita' di conto per ogni giorno in cui i membri della Corte arbitrale esercitano le loro funzioni. Tali somme sono pagate loro dalla Corte arbitrale.
Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della Corte arbitrale
sono sostenute per meta' dalla Comunita' e per meta' dagli Stati associati.
Le spese di cancelleria della Corte, per l'istruzione delle
vertenze e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc...) sono sostenute dalla Comunita'.
Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate dalla
Corte insieme alle altre spese alle condizioni contemplate dal suo statuto e sono oggetto di anticipazioni pagate dalle parti alle condizioni stabilite con l'ordinanza della Corte arbitrale o del suo Presidente, nella quale sono prescritte tali misure.

Art. 1

PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO AL VALORE DELL'UNITA DI CONTO
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione:
Articolo 1.
Il valore dell'unita' di conto impiegata per esprimere importi
nella Convenzione di Associazione o nelle disposizioni prese in applicazione della stessa e' di 0,88867088 grammi d'oro fino.

Art. 2

Articolo 2.
La parita' della moneta di uno Stato membro rispetto all'unita' di conto definita nell'articolo 1 e' il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in questa unita' di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parita' di questa moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parita' dichiarata o nel caso il cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si allontanano dalla parita' di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parita' della moneta sara' calcolato in base al tasso di cambio applicato, per i pagamenti correnti nello Stato membro alla data del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro e in base alla parita' dichiarata al Fondo monetario di questa moneta convertibile.

Art. 3

Articolo 3.
L'unita' di conto definita all'articolo 1 restera' immutata durante
tutto il periodo di esecuzione della Convenzione. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultima intervenga una modifica uniformemente proporzionale della parita' di tutte le monete rispetto all'oro decisa dal Fondo monetario internazionale in applicazione dell'articolo 4, sezione 7 degli Statuti dello stesso, il peso d'oro fino dell'unita' di conto varieta' in funzione inversa alla suddetta modifica.
Qualora uno o piu' Stati membri non applichino la decisione
adottata dal Fondo monetario internazionale di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unita' di conto variera' in funzione inversa alla modifica decisa, dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia, il Consiglio della Comunita' Economica Europea esaminera' la situazione creatasi ed adottera' a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti hanno
firmato i sette Protocolli il cui testo precede.
FATTO a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre
W. SCHEEL
H. FAYAT
R. TRIBOULET
E. COLOMBO
E. SCHAUS
J. LUNS
J. LUNS
W. HALLSTEIN
A. ANGUILE
L. AMON TANOH
M. TRAORE
A. RAMANGASOAVINA
I. ZODI
A. SCEGO
D. GUEYE
L. NIMUBONA
C. HABAMENSHI
M. LENGEMA
V. KANGA
M. SIDI
J. KONE
APLOGAN
V. SATHOUD
M. NGANGTAR
J. AGBEMEGNAN
J. MACKPAYEN

Art. 1

Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo;
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, firmato a Parigi il 17 aprile 1951, ed i cui Stati sono denominati piu' oltre Stati membri
da una parte, e
Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
Sua Maesta' il Mwami del Burundi,
Il Presidente della Repubblica federale del Camerun,
Il Presidente della Repubblica Centroafricana,
Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville),
Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville),
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,
Il Presidente della Repubblica del Gabon,
Il Presidente della Repubblica Malgascia,
Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali.
Il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania,
Il Presidente della Repubblica del Niger,
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,
Il Presidente della Repubblica del Senegal,
Il Presidente della Repubblica Somala,
Il Presidente della Repubblica del Togo,
i cui Stati sono denominati piu' oltre Stati associati
dall'altra parte,
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone e
dell'Acciaio,
Visto il Trattato che istituisce la Comunita', Economica Europea e in particolare l'articolo 232,
Prendendo in considerazione il fatto che la Convenzione di
Associazione tra la Comunita' Economica Europea, e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', firma tu in data odierna, non si applica ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio,
Solleciti tuttavia di mantenere e intensificare tra gli Stati
membri e gli Stati associati gli scambi di tali prodotti,
Hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
S. E. HENRI FAYAT, Ministro, Aggiunto agli affari esteri
Il Presidente della Repubblica, federale di Germania:
S. E. WALTER SCHEEL, Ministro della cooperazione economica
il Presidente della Repubblica francese:
S. E. RAYMOND TRIBOULET, Ministro della cooperazione
Il Presidente della Repubblica italiana:
S. E. EMILIO COLOMBO, Ministro del tesoro
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:
S. E. EUGENE SCHAUS, Ministro drgli affari esteri e per il
commercio estero
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
S. E. JOSEPH LUNS, Ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:
S. E. MOISE TRAORE, Ministro dell'economia nazionale
Sua Maesta' il Mwami del Burundi:
S. E: LORGIO NIBUMONA, Ministro degli affari, esteri
Il Presidente della Repubblica federale del Camerun:
S. E. VICTOR KANGA, Ministro dell'economia nazionale
Il Presidente della Repubblica Centroafricana:
S. E. CHRISTOPHE MAUKPAYEN, Ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica del Ciad:
S. E. MAURICE NGANGTAR, Ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica del Congo (Buzzavilla):
S. E. VICTOR SATHOUD, Ministro del Piano
Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville)
S. E. MARCEL LENGEMA Segretario di Stato agli affari esteri
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:
S. E. LAMBERT AMON TAMOR, Ministro dell'educazione nazionale,
Ministro, ed interim, per le finanze
Il Presidente della Repubblica del Dahomey:
S. E. APLOGAN, Segretario di Stato agli affari africani
Il Presidente della Repubblica del Gabon
S. E. ANDRE-GUSTAVE ANGUILE, Ministro di Stato dell'Economia
Il Presidente della Repubblica Malgascia:
S. E. ALFRED RAMANGASOAVINA, Guardasigilli, Ministro della
giustizia.
Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica dei Mali:
S. E. JEAN MARIE KONE, Ministro di Stato incaricato del Piano
Il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania:
S. E. MOHAMMED SIDI, Ministro degli affari esteri
Il Presidente della Repubblica del Niger:
S. E. IKHIA ZODI, Ministro degli affari africani
Il Presidente della Repubblica del Ruanda:
S. E. CALLIXTE HABAMENSHI, Ministro degli affari esteri
Il Presidente dello Repubblica del Senegal:
S. E. DJME MOMAR GUEYE, Ambasciatore, Rappresentante presso la
C.E.E.
Il Presidente della Repubblica Somala:
S. E. ALI OMAR SCEGO, Ambasciatore, Rappresentante presso la C.E.E.
Il Presidente della Repubblica del Togo:
S. E. JEAN AGBEMEGNAN, Ministro per il commercio e per l'industria I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,
Hanno convenuto, per la durata della Convenzione di Associazione, le disposizioni seguenti:
Articolo 1.
Fatte salve le misure che potrebbero essere prese in applicazione del capitolo X del Trattato che istituisce la Comunita' Europea del Carbone, e dell'Acciaio, i prodotti di competenza di detta Comunita' beneficiano all'importazione negli Stati membri, quando sono originari degli Stati associati del l'eliminazione totale dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi.

Art. 2

Articolo 2.
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 61
della Convenzione di Associazione, gli Stati associati procedono. nei contronti dei prodotti summenzionati originari degli Stati membri, all'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonche' delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente, a coadizioni analoghe a quelle clic sono previste nel capitolo il del titolo I e nell'articolo 13, paragrafo 1 della Convenzione dai Associazione, nonche' nei protocolli n. 1 e 2 ad essa allegati.

Art. 3

Articolo 3.
Tra le Parti interessate si hanno consultazioni tolte le volte che,
secondo il parere di una di dette Parti, la applicazione delle disposizioni summenzionate lo richieda.

Art. 4

Articolo. 4.
Il presente Accordo non modifica i poteri e le competenze derivanti
dalle disposizioni del Trattato che istituisce la ComunitA Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Art. 5

Articolo 5.
Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato firmata rio
conformemente alle proprie norme costituzionali il Governo di ogni Stato notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di Associazione.

Art. 6

Articolo 6.
Il presente Accordo e' concluso per una durata di cinque anni a
decorrere dalla sua entrata in vigore e non avra' piu' nessun effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell'articolo 62 della Convenzione dil Associazione, cessa di farne parte.

Art. 7

Articolo 7.
Il presente Accordo, redatto in unico esemplare in lingua tedesca, francese, italiana e olandese, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee che provvedera' a rimetterne copia certificata conforme a ciascuno dei Governi degli Stati firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Accordo.
FATTO a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre.
Per Sua Maesta' il Re dei Belgi:
H. FAYAT
Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:
W. SCHEEL
Per il Presidente della Repubblica francese:
R. TRIBOULET
Per il Presidente della Repubblica italiana:
E. COLOMBO
Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:
E. SCHAUS
Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
J. LUNS
Per il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta:
M. TRAORE
Per Sua Maesta' il Mwami del Burundi:
L. NIMUBONA
Per il Presidentle della Repubblica Federale del Camerun:
V. KANGA
Per il Presidente della Repubblica Centroafricana;
M.NGANGTAR
Per il Presidente della Repubblica del Ciad:
M. NGANGTAR
Per il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville);
V. SATHOCD
Per il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville):
M. LENGEMA
Per il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:
L. AMON TAHON
Per il Presidente della Repubblica del Dahomey:
APLOCAN
Per il Presidente della Repubblica del Gabon:
A. ANGUILE
Per il Presidente della Repubblica Malgascia:
A. RAMANGASOAVINA
Per il Capo di Stato Presidente del Consiglio di Governo della Repubblica del Mali:
J. KONE
Per il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania:
M. SIDI
Per il Presidente della Repubblica del Niger:
I. ZODI
Per il Presidente della Repubblica del Ruanda:
C. HABAMENSCHI
Per il Presidente della Repubblica del Senegal:
D. GUEYE
Per il Presidente della Repubblica Somala:
A. SCEGO
Per il Presidente della Repubblica del Togo:
J. AGBEMEGNAN
---------------------------------------------------

Atto finale

Atto finale
I Plenipotenziari di:
Sua Maesta' il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania,
Il Presidente della Repubblica Francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo,
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi,
e del Consiglio della Comunita' Economica Europea
da una parte, e di
Il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta,
Sua Maesta' il Mwami del Burundi,
Il Presidente della Repubblica federale del Camerun,
Il Presidente della Repubblica Centroafricana,
Il Presidente della Repubblica del Ciad,
Il Presidente della Repubblica del Congo (Brazzaville),
Il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville),
Il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio,
Il Presidente della Repubblica del Dahomey,
Il Presidente della Repubblica del Gabon,
Il Presidente della Repubblica Malgascia,
Il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della
Repubblica del Mali,
Il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania,
Il Presidente della Repubblica del Niger,
Il Presidente della Repubblica del Ruanda,
il Presidente della Repubblica del Senegal.
Il Presidente della Repubblica della Somalia,
Il Presidente della Repubblica del Togo
dall'altra parte,
riuniti a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre.
per la firma della Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', hanno adottato I testi seguenti:
La Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e
gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita' e il
relativo Allegato, i Protocolli sotto elencati
1. Protocollo n. 1 relativo all'applicazione dell'articolo 3
della Convenzione di Associazione,
2. Protocollo n. 2 relativo all'applicazione dell'articolo di
della Convenzione di Associazione,
3. Protocollo n. 3 relativo al concetto di "prodotti originari" per l'applicazione della Convenzione di Associazione,
4. Protocollo n. 4 relativo all'azione delle Alte Parti
Contraenti per quanto riguarda i reciproci interessi in particolare per i prodotti tropicali,
5. Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari,
6. Protocollo n. 6 relativo alle spese di funzionamento delle
istituzioni dell'Associazione,
7. Protocollo n. 7 relativo al valore dell'unita' di conto.
I plenipotenziari degli Stati membri e quelli degli Stati africani e malgascio associati hanno in oltre adottato il testo dell'Accordo relativo ai prodotti di competenza della Comunita' Europea del
Carbone e dell'Acciaio.
I plenipotenziari degli Stati membri e quelli degli Stati africani e malgascio associati hanno altresi' adottato il testo delle dichiarazioni comuni sotto elencate e allegate al presente Atto
linale:
1. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati
membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati adottata il 19 dicembre 1962, relativa alle disposizioni transitorie da prevedere tra il 1 gennaio 1963 e la data di entrata in vigore
della Convenzione di Associazione. (Allegato I).
2. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati
membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati
relativa alla liberalizzazione dei pagamenti (Allegato II).
3. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati
membri e dei Rappresentanti dei Governi degli Stati associati relativa al Protocollo n. 5 allegato alla Convenzione di Associazione
(Allegato III).
I plenipotenziari degli Stati membri Africani e Malgascio associa ti hanno preso atto delle decisioni e delle dichiarazioni sotto
elencale e allegate al presente Atto finale:
1. Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri
riuniti in seno al Consiglio relativa all'impiego delle rimanenze del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (Allegato
IV).
2. Decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri
riuniti in seno al Consiglio relativa alla attribuzione di un aiuto supplementare alla Repubblica della Somalia da prelevare dalle rimanenze del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare
(Allegato V).
3. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati
membri relativa al riesaine degli aiuti finanziari alla scadenza dei tre anni successivi all'entrata in vigore della Convenzione di
Associazione (Allegato VI).
4. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati
membri relativa ai prodotti nucleari (Allegato VII).
5. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati
membri relativa all'aumento del consumo dei prodotti originari degli Stati associati (Allegato VIII).
6. Dichiarazione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati
membri relativa al contingente tariffario per le importazioni di
bananle (Allegato IX).
7. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica Federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi
(Allegato N).
8. Dichiarazione del Rappresentante del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione della Convenzione di Associazione a Berlino (Allegato XI).
IN FEDE DI CHE, i pleupotenziari sottoscritti hanno apposto le loro
firme in calce al presente Atto finale.
FATTO a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre.
Per Sua Maesta' il Re dei Belgi:
H. FAYAT
Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:
W. SCHEET
Per il Presidente della Repubblica francese:
R. TRIBOULET
Per il Presidente della Repubblica italiana:
E. COLOMBO
Per Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:
E. SCHAUS
Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
J. LUNS
Per il Consiglio della Comunita' Economica Europea
J. LUNS - W. HALLSTEIN
Per Sua Maesta' il Mwami del Burundi:
L. NIMUROVA
Per il Presidente della Repubblica Federale del Camerun:
V. KANGA
Per il Presidente della Repubblica Centroafricana:
J. MACKPAYEN
Per il Presidentle della Repubblica del Congo (Brazzaville):
V. SATHOUD
Per il Presidente della Repubblica del Congo (Leopoldville)
M. LENGEMA
Per il Presidente della Repubblica della Costa d'Avorio:
L. AMON TANOH
Per il Presidente della Repubblica del Dahomey:
APLOGAN
Per il Presidente dello Repubblica del Gabon:
A. ANGUILE
Per il Presidente della Repubblica dell'Alto Volta;
M. TRAORE
Per il Presidente della Repubblica Malgascia:
A. RAMANGASOVINA
Per il Capo di Stato, Presidente del Consiglio di Governo della
Repubblica del Mali:
K. KONE
Per il Presidente della Repubblica Islamica di Mauritania:
M. SIDI
Per il Presidente della Repubblica del Niger:
I. ZODI
Per il Presidente della Repubblica del Ruanda:
C. HABAMENSHI
Per il Presidente della Repubblica del Senegal:
D. GUEYE
Per il Presidente della Repubblica Somala:
A. SCEGO
Per il Presidente della Repubblica del Ciad:
M. NGANGTAR
Per il Presidente della Repubblica del Toga:
J. AGBEMEGNAN
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Atto finale - Allegato I

ALLEGATO I
DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI ASSOCIATI, ADOTTATA IL 19 DICEMBRE 1962, RELATIVA ALLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DA
PREVEDERE TRA IL 1 gennaio 1963 E LA DATA DI ENTRATA IN VIGORE
DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE.
I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri ed i Rappresentanti
dei Governi degli Stati associati, agendo nei limiti delle competenze dei loro Governi, si dichiarano d'accordo sulle seguenti disposizioni che si applicheranno durante il periodo tra il 1 gennaio 1963 e la data dell'entrata in vigore della nuova Convenzione di Associazione e, al piu' tardi, sino al 31 dicembre 1963:
1. L'eliminazione dei dazi doganali e nelle tasse di effetto
equivalente a tali dazi prosegue tra gli stati membri gli Stato
associati, in conformita' del regime in vigore il 31 dicembre 1962.
2. I contingenti d'importazione, negli Stati associati di
prodotti originari degli Stati membri e, negli Stati membri, di prodotti originari degli Stati associati, rimangono al livello fissato per l'anno 1962, quale esso risulta dall'applicazione del Trattato, fatte salve le disposizioni che potrebbero essere adottate dalla Comunita' Economica Europea nell'ambito della politica agricola
economica comune.
3. Nel determinare la propria politica agricola comune la
Comunita' prende in considerazione gli interessi degli Stati associati per quanto riguarda i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. A tal fine hanno luogo consultazioni tra la
Comunita' e gli Stati associati interessati.
4. E mantenuto il regime del diritto di stabilimento quale esso risulta dall'applicazione del Trattato il 31 dicembre 1962.
5. Le Parti firmatarie della nuova Convenzione di Associazione si
astengono dal prendere ogni provvedimento in contraddizione con la
stessa.
I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri e i Rappresentanti dei Governi degli Stati associati firmatari di detta Convenzione si consulteranno eventualmente sulle disposizioni da applicare dopo il 31 dicembre 1963.
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Atto finale - Allegato II

ALLEGATO II.
DICHIARAZIONE COMUNE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI
MEMBRI E DEGLI STATI ASSOCIATI RELATIVA ALLA LIBERALIZZAZIONE DEI PAGAMENTI.
I Governi degli Stati membri e i Governi degli Stati associati si sforzeranno di procedere, entro i limiti delle loro competenze in materia, alla liberalizzazione dei pagamenti di cui all'articolo 35 della Convenzione di Associazione oltre a quanto previsto dall'articolo stesso nella misura in cui cio' sia ad essi consentito dalla loro situazione economica generale e, in particolare, dalla
situazione della loro bilancia dei pagamenti.

Atto finale - Allegato III

ALLEGATO III.
DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI E DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI ASSOCIATI RELATIVA AL PROTOCOLLO N. 5 ALLEGATO ALLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONI.
I Governi degli Stati membri e degli Stati associati,
Viste le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3 della Convenzione di Associazione e, quelle del Protocollo n. 5 ed in particolare dell'articolo 23,
Prendono atto del seguente calendario, convenuto dalle Parti Contraenti interessate, in cui si fissano progressivamente e fino al termine del periodo di validita' della Convenzioni le date in cui sara' assicurata la commercializzazione di talune produzioni a corsi mondiali.
CALENDARIO D'APPLICAZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE A CORSI MONDIALI
1. Per la noce di cocco grattugiata, il pepe, l'olio di palma, il cotone e la gomma arabica, dall'inizio della campagna 1963-1964.
2. Per il riso e lo zucchero, a decorrere dall'attuazione della politica agricola comune per tali prodotti.
3. Per i prodotti oleaginosi, a decorrere dall'attuazione della politica agricola comune concernente tali prodotti e al piu' tardi dall'inizio della campagna 1964-65.
4. Per il caffe', la commercializzazione a prezzi di concorrenza entrera' in applicazione progressivamente a decorrere dall'inizio della campagna del secondo semestre del 1963; essa sara' effettivamente realizzata al piu' tardi all'inizio della campagna del secondo semestre 1967. Il tasso annuo del ravvicinamento progressivo al corso mondiale aggirera' tra il 15 e il 35 per cento. Il Consiglio di Associazione esaminera' il tasso applicabile all'inizio di ogni campagna.

Atto finale - Allegato IV

ALLEGATO IV.
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO RELATIVA ALL'IMPIEGO DELLE RIMANENZE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE.
Le risorse del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori
d'oltremare, che per il 31 dicembre 1962 non saranno state oggetto di impegno, continueranno ad essere impiegate a favore degli Stati Africani e Malgascio associati, nonche' dei paesi e territori d'oltremare associati dipendenti e dei dipartimenti francesi d'oltremare, alle condizioni previste dalla Convenzione d'applicazione allegata al Trattato, nonche' dalla regolamentazione in vigore a tale data.
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Atto finale - Allegato V

ALLEGATO V.
DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI IN SENO AL CONSIGLIO RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DI UN AIUTO
SUPPLEMENTARE ALLA REPUBBLICA DELLA SOMALIA DA PRELEVARE SULLE
RIMANENZE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEI PAESI E TERRITORI
D'OLTREMARE.
Per tener conto del desiderio espresso dai Rappresentanti degli
Stati Africani e Malgascio associati Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riunti in seno al Consiglio, si dichiarano d'accordo affinche' la Commissione sia autorizzata ad adottare, per il finanziamento da parte del Fondo per lo Sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, dei progetti supplementari da eseguire nella Repubblica Somala. Le risorse necessarie a tale finanziamento sono prelevate dagli stanziamenti previsti alla seconda riga della tabella dell'Allegato B della Convenzione d'applicazione allegata al
Trattato.
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Atto finale - Allegato VI

ALLEGATO VI.
DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RELATIVA AL RIESAME DEGLI AIUTI FINANZIARI ALLA SCADENZA DEI TRE
ANNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE DI
ASSOCIAZIONE.
I Governi degli Stati membri detta Comunita' Economica Europea,
Senza per questo prendere in considerazione negoziati anticipati
per una nuova Convenzione,
Convengono di riesaminare, alla scadenza dei tre anni successivi
all'entrata in vigore della presente Convenzione, gli aiuti finanziari allo scopo di rilevarne le imperfezioni e di adottare le eventuali decisioni che risulteranno necessarie in base
all'esperienza acquistata durante questo periodo.
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Atto finale - Allegato VII

ALLEGATO VII.
DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RELATIVA AI PRODOTTI NUCLEARI.
Risulta dalle disposizioni abbinate del Trattato che istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica e del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea che le disposizioni del Titolo I della nuova Convenzione di Associazione sono applicabili ai beni e ai prodotti di cui agli articoli 92 e seguenti del Trattato che
istituisce la Comunita' Europea dell'Energia Atomica.
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Atto finale - Allegato VIII

ALLEGATO VIII.
DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RELATIVA ALL'AUMENTO DEL CONSUMO DEI PRODOTTI ORIGINARI DEGLI STATI ASSOCIATI.
Gli Stati membri studieranno i mezzi atti a favorire l'aumento del consumo dei prodotti originari degli Stati associati.
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Atto finale - Allegato IX

ALLEGATO IX.
DICHIARAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RELATIVA AL CONTINGENTE TARIFFARIO PER LE IMPORTAZIONI DI BANANE.
Qualora i quantitativi chiesti dalla Repubblica federale di
Germania superino il contingente tariffario ad essa riservato in virtu' del Protocollo relativo al contingente tariffario per le importazioni di banane (ex 08.01 della Nomenclatura di Bruxelles), firmato dagli Stati membri il 25 marzo 1957, gli Stati associati esportatori saranno consultati sulle loro possibilita' di fornire, in condizioni appropriate, in tutto o in parte i quantitativi chiesti
dalla Repubblica federale di Germania.
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Atto finale - Allegato X

ALLEGATO X.
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DEI CITTADINI
TEDESCHI.
Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di
Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale
della Repubblica federale di Germania.
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Atto finale - Allegato XI

ALLEGATO XI.
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
FEDERALE DI GERMANIA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ASSOCIAZIONE A BERLINO.
La Convenzione di Associazione si applica ugualmente al Land di
Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre Parti Contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della Convenzione, una dichiarazione contraria.
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Art. 1

Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle
procedure da seguire per l'applicazione della Convenzione di
Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati
Africani e Malgascio associati a tale Comunita'.
I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita'
Economica Europea riuniti in sede di Consiglio,
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in
appresso denominato il Trattato, e la Convenzione di Associazione tra la Comunita' Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', in appresso denominata la Convenzione,
Considerato che e' necessario fissare le modalita' secondo le quali
sara' definita la posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' dovranno adottare in seno al Consiglio di Associazione istituito dalla Convenzione, nonche' le disposizioni d'applicazione di diversi articoli di questa Convenzione che possono richiedere un'azione della Comunita', un'azione comune degli Stati membri o l'azione di uno Stato membro,
Considerato che e' necessario stabilire le norme secondo le quali saranno presi i provvedimenti per l'applicazione, all'interno della Comunita, delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri del Consiglio di Associazione,
Considerando che bisogna inoltre prevedere le procedure in base
alle quali gli Stati membri regoleranno le vertenze che possono sorgere fra di loro per quanto riguarda la Convenzione,
Previa consultazione della Commissione della Comunita' Economica
Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni:
Articolo 1.
1. La posizione comune che i Rappresentanti della Comunita' devono prendere in seno al Consiglio di Associazione e' adottata in conformita' delle disposizioni seguenti:
a) quando il Consiglio di Associazione e' investito di problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2 e 4, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi e determina l'azione di quest'ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali;
b) per l'applicazione degli articoli 27 e 34 della Convenzione, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che delibera all'unanimita' dopo che la Commissione e' stata invitata a dare il
proprio parere
c) negli altri casi ed in particolare quando, in applicazione
dell'articolo 47 della Convenzione, il Consiglio di Associazione intende delegare al Comitato di Associazione il potere di prendere decisioni o di formulare raccomandazioni o pareri, la posizione comune e' fissata dal Consiglio che del delibera all'unanimita' previa consultazione della Commissione.
2. La posizione comune che i Rappresentanti della Comunita'
prendono in seno al Comitato di Associazione e' adottata alle condizioni fissate nel paragrafo 1.

Art. 2

Articolo 2.
1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di
Associazione sui problemi oggetto del Titolo I della Convenzione relativo agli scambi commerciali tra la Comunita' e gli Stati associati e dei Protocolli 1, 2 e 4 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformita' del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunita' nei confronti dei paesi terzi e determina l'attivita' di quesiti ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali.
Le decisioni e raccomandazioni adottate dal Consiglio di
Associazione in applicazione degli articoli 27 e 34 della Convenzione sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimita' dopo che la Commissione e' stata invitata a dare il proprio parere.
Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di
Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimita', previa consultazione della Commissione.
2. Qualora, le decisioni e le raccomandazioni del Consiglio di
Associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non e' di competenza della Comunita' stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono anche applicabili per le decisioni e le raccomandazioni prese dal Comitato di Associazione in applicazione dell'articolo 47 della Convenzione.

Art. 3

Articolo 3.
Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I della
Convenzione che prevedono una consultazione a richiesta della Comunita', e' adottata la seguente procedura:
a) la domanda di consultazione presentata dai uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine determinare la posizione comune della Comunita':
b) la posizione comutne della Comunita' e' quella dello Stato
membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione:
c) la domanda di consultazione e' trasmessa al Consiglio di
Associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunita' Economica Europea a nome della Comunita'.

Art. 4

Articolo 4.
Qualsiasi trattato, convenzione, accordo o intesa e qualsiasi parte di trattato, di convenzione, di accordo o di intesa che riguardi talune materie trattate nella Convenzione, di qualsiasi forma o natura, concluso o da concludere tra uno o piu' Stati membri e uno o piu' Stati associati, e' comunicato senza indugio, a cura Stati membri e alla Commissione.
A richiesta di uno Stato membro o della Commissione, il testo comunicato e' oggetto di una deliberazione del Consiglio.

Art. 5

Articolo 5.
1. Per l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 2 della
Convenzione e per permettere ad uno Stato nembro di far fronte alle difficolta' menzionate in questo articolo, la Commissione puo' autorizzare detto Stato a prendere le misure di salvaguardia necessarie, comprese quelle destinate a far fronte a una deviazione di traffico.
2. A richiesta di qualsiasi Stato membro interessato, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata sul mantenimento, la soppressione o la modifica della decisione della Commissione.
3. In caso di urgenza, lo stesso Stato membro interessato puo'
prendere le misure di salvaguardia necessarie. Ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione. Quest'ultima puo' decidere se tali misure debbano essere modificate o soppresse.
In tal caso sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.
4. In caso di gravi difficolta' della propria bilancia dei
pagmenti, uno Stato membro puo' prendere le misure necessarie, secondo le disposizioni degli articoli 108 e 109 del Trattato.
5. Nell'applicazione del presente articolo debbono essere scelte
con priorita' le misure che turbino il meno possibile il funzionamento del Mercato Comune.
6. La notificazione della Comunita' al Consiglio di Associazione di
cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma, della Convenzione, e' fatta dalla Commissione.

Art. 6

Articolo 6.
Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all'articolo 51 della Convenzione per i settori che non sono di competenza della Comunita', consulta in precedenza gli altri Stati membri.
Se il Consiglio di Associazione e' indotto a prendere posizione
sull'azione dello Stato membro di cui al paragrafo precedente, la posizione sostenuta dalla Comunita' e' quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimita'.

Art. 7

Articolo 7.
Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una
Istituzione della Comunita' o tra Istituzioni della Comunita' circa la Convenzione, il suo Allegato, i Protocolli che vi sono allegati nonche' gli Accordi interni firmati per l'applicazione della Convenzione, sono sottoposte, a richiesta della Parte piu' diligente, alla Corte di Giustizia delle Comunita' alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo statuito della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato.

Art. 8

Articolo 8.
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', previa consultazione
della Commissione, puo' modificare o completare in qualsiasi momento le disposizioni del presente Accordo.

Art. 9

Articolo 9.
Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente
alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretario dei Consigli delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano
adempiute le condizioni di cui al primo comma, alla medesima data della Convenzione. Esso e' concluso per la stessa durata della Convenzione.

Art. 10

Articolo 10.
Il presente Accordo, redatto in un unito esemplare in lingua
francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti egualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee che ne trasmettera' copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Accordo.
FATTO a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre.
Per Sua Maesta' il Re dei Belgi:
H. FAYAT
Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:
W. SCHEEL
Per il Presidente della Repubblica francese:
R. TRIBOULET
Per il Presidente della Repubblica italiana:
E. COLOMBO
Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:
E. SCHAUS
Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
J. LUNS
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Art. 1

Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunita'
I Rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunita'
Economica Europea, riuniti in seno al Consiglio.
Visto il Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea, in
appresso denominato il Trattato,
Vista la Convenzione di Associazione tra la Comunita Economica
Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita', in appresso denominata la Convenzione, e in particola re il Titolo II relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica,
Vista la decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati
membri, riuniti in seno al Consiglio, del 23 ottobre 1962 che fissa in 70 milioni di unita' di conto gli aiuti a favore dei paesi e territori d'oltremare associati che mantengono relazioni paiticolari con la Francia ed i Paesi Bassi, in appresso denominati paesi e territori d'oltremare e dei Dipartimenti francesi d'oltremare,
Considerando che e' necessario fissare le modalita' di dotazione
del Fondo Europeo di Sviluppo, nonche' i contributi degli Stati membri a tale dotazione,
Considerando, altresi', che deve essere determinata la procedura di
approvazione delle domande di finanziamento e le condizioni di esecuzione finanziaria di controllo dell'impiego degli aiuti,
Previa consultazione della Commissione della Comunita' Economica
Europea,
Hanno convenuto le seguenti disposizioni: ;
Articolo 1.
1. Gli Stati membri istituiscono un fondo chiamato "Fondo Europeo di Sviluppo".
2. Essi mettono a disposizione dell'organo di gestione del Fondo un
importo di 730 milioni di unita' di conto, suddiviso come segue:
Belgio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 milioni
Repubblica federale di Germania . . . . . . . . . . . 246,5 milioni
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246,5 milioni
Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 milioni
Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 milioni
Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 milioni
3. L'importo di 730 milioni di unita' di conto e' impiegato, fino a
concorrenza di 680 milioni di unita di conto, sotto forma di aiuti non rimborsabili; la rimanenza viene impiegata sotto forma di prestiti a condizioni speciali.
4. All'importo di 730 milioni di unita' di conto si aggiungono,
sino a concorrenza di 70 milioni di unita' di conto, prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto; per questi prestiti sono concessi, sulle risorse del Fondo, abbuoni di interesse alle condizioni di cui all'articolo 19 della Convenzione.

Art. 2

Articolo 2.
1. Entro un mese dall'entrata in vigore della Convenzione, e
successivamente prima del 1 settembre di ogni anno, in Commissione stabilisce e comunica al Consiglio uno stato di previsione degli impegni da effettuare durante ciascun esercizio finanziario.
2. Alle stesse condizioni, la Commissione stabilisce e comunica al Consiglio l'importo complessivo dei pagamenti da prevedere per ciascun esercizio. In base a tale importo e tenuto conto delle necessita' di tesoreria, comprese quelle per far fronte alle anticipazioni di cui all'articolo 20 della Convenzione, essa stabilisce uno scadenzario delle richieste dei contributi che determinera' la loro esigibilita' e le cui modalita' di versamento, da parte degli Stati membri sono determinate dal Regolamento finanziario di cui all'articolo 18. La Commissione sottopone detto scadenzario al Consiglio che si pronuncia alla maggioranza qualificata prevista dall'articolo 11 del presente Accordo.
Qualora i contributi siano insufficienti a far fronte alle
effettive necessita' del Fondo nell'esercizio considerato, la Commissione sottopone al Consiglio, che si pronuncia entro il termine di un mese, proposte di versamenti complementari.
3. Nello stabilire ciascuno scadenzario sara' tenuto conto delle
rimanenze dei contributi anteriormente versati in base alla Convenzione, che ancora appaiono, a tale data, nei conti speciali di cui al paragrafo 4, nonche' delle disponibilita' di tesoreria del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla Convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunita', allegata al Trattato.
4. I fondi, sino al loro impiego, da parte della Commissione, per il finanziamento di progetti o programmi adottati alle condizioni fissate dagli articoli da 9 a 12 del presente Accordo, rimangono depositali sui conti speciali aperti da ogni Stato mambro presso il Tesoro nazionale o presso organismi che esso designa secondo le modalita' fissate dal Regolamento finanziario di cui all'articolo 18 del presente Accordo.
5. I fondi, a decorrere dalla data della loro esigibilita' e per la
durata del suddetto deposito, conservano il valore corrispondente alla parita' in vigore il giorno della loro esigibilita' in rapporto all'unita' di conto definita nel Protocollo n. 7 allegato alla Convenzione.

Art. 3

Articolo 3.
Le eventuali rimanenze del Fondo saranno impiegate sino a totale
esaurimento secondo le stesse modalita' previste dalla Convenzione e dal presente Accordo.
Tuttavia, le eventuali rimanenze degli aiuti per la produzione i
quali, secondo l'articolo 27, paragrafo 2, del Protocollo n. 5 saranno soppressi al piu' tardi allo scadere della Convenzione, saranno destinate ad altre forme di aiuti, secondo la procedura prevista dall'articolo 29, paragrafo 4 di detto Protocollo.
Allo scadere della Convenzione, gli Stati membri si impegnano a
versare, alle condizioni previste dall'articolo precedente, la parte dei loro contributi che non e' ancora stata richiesta.

Art. 4

Articolo 4.
Salvo decisione contraria del Consiglio presa all'unanimita' tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati associati, dei paesi e territori d'oltremare nonche' dei dipartimenti francesi d'oltremare, si effettuano alle condizioni previste dal presente Accordo e sono imputate al Fondo, ad eccezione dei prestiti concessi dalla Banca sui propri fondi.

Art. 5

Articolo 5.
1. Qualora, allo scadere dei tre anni successivi all'entrata in
vigore della Convenzione, gli Stati membri ritenessero che la mancanza di garanzie ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3 dello statuto della Banca non ha permesso a quest'ultima di concedere agli Stati associati prestiti per un importo sufficientemente elevato, potrebbe essere concessa una garanzia per talune domande di prestiti, a condizioni da determinare.
2. Le modalita' e la portata della garanzia congiunta degli statii membri saranno precisate di comune accordo quando si verifichera' l'eventualita' di cui sopra.
3. Detta garanzia, data caso per caso, si limitera' alla copertura dei rischi politici incorsi da prestiti concessi su richiesta degli Stati associati.
4. Gli oneri finanziari risultanti per la Comunita' da tale
garanzia sono ripartiti proporzionalmente alla partecipazione degli Stati membri al capitale della Banca.

Art. 6

Articolo 6.
Quando i prestiti della Banca sono accompagnati da abbuoni di
interessi, gli importi necessari al pagamento di questi abbuoni sono imputati al Fondo, o in mancanza di un simile Fondo, alle somme incassate a titolo di ammortamento e di interessi dei prestiti a condizioni speciali.
Qualora le risorse summenzionate non permettessero di coprire
queste spese, queste ultime saranno prese a carico degli Stati membri proporzionalmente alla loro partecipazione al capitale della Banca.

Art. 7

Articolo 7.
L'importo di cui all'articolo 1 e' ripartito come segue:
1. 730 milioni di unita' di conto destinati agli Stati associati,
di cui:
- 666 milioni: fino a concorrenza di 620 milioni sotto forma di
aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali;
- fino a concorrenza di 64 milioni sotto forma di prestiti
della Banca
2. 70 milioni di unita' di conto destinati ai paesi e territori d'oltremare e ai dipartimenti francesi d'oltremare, di cui:
- 64 milioni: fino a concorrenza di 80 milioni sotto forma di aiuti non rimborsabili e la rimanenza sotto forma di prestiti a condizioni speciali;
- fino a concorrenza di 6 milioni sotto forma di prestiti della
Banca.

Art. 8

Articolo 8.
Fatte salve le disposizioni, dell'articolo 11, il Fondo e' gestito dalla Commissione secondo le modalita' fissate dal regolamento finanziario di cui all'articolo 18.

Art. 9

Articolo 9.
1. La Commissione istituisce i progetti o programmi che le sono
presentati dagli Stati associati, alle condizioni di cui all'articolo 21 della Convenzione e al Protocollo n. 5 relativo alla gestione degli aiuti finanziari, e dagli Stati membri o dalle autorita' competenti per quanto riguarda i paesi e territori d'oltremare e dipartimenti francesi d'oltremare. Essa elabora per questi progetti o programmi proposte di finanziamento sotto forma di aiuti non rimborsabili o sotto forma di prestiti a condizioni speciali, oppure, contemporaneamente, sotto entrambe le forme.
2. Quando la Commissione ritiene che un progetto possa essere
finanziato mediante prestiti a condizioni speciali, trasmette il fascicolo alla Banca, affinche' la istruzione possa essere condotta dalla Commissione dalla Banca.
3. Se la Banca esprime un parere favorevole alla concessione di
questo prestito, sottopone un piano di finanziamento alla Commissione.
4. Se la Banca ritiene che il progetto non possa essere oggetto di un tale prestito, ne avvisa la Commissione che puo' ritirare il progetto, o proporne il finanziamento mediante un aiuto non rimborsabile, oppure adire il Comitato di cui all'articolo 11. Questo Comitato consulta allora la Banca.
5. La Banca sottopone alla Commissione le proposte di concessione di abbuoni d'interessi. La Commissione elabora al riguardo proposte di finanziamento.

Art. 10

Articolo 10.
Le condizioni della partecipazione della Banca alla gestione dei
prestiti a condizioni speciali saranno oggetto di mandati della Comunita' alla Banca. Questi mandati sono approvati in base a progetti della Commissione, alle condizioni previste dall'articolo 11.

Art. 11

Articolo 11.
1. E' istitutito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi
degli Stati membri al quale sono comunicate, per parere, le proposte di finanziamente di cui all'articolo 9, eventualmente accompagnate da un fascicolo preparato dalla Banca.
Il Comitato e' presieduto da un Rappresentante della Commissione.
Il Segretariato e' assicurato dalla Commissione.
Il Consiglio, deliberando all'unanimita', stabilisce il regolamento
interno del Comitato.
Un Rappresentante della Banca assiste ai lavori del Comitato.
2. Il Comitato si pronuncia alla maggioranza qualificata di 67
voti. Gli Stati membri dispongono rispettivamente di:
Belgio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 voti Repubblica federale di Germania . . . . . . . . . . . . . . . 33 voti Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 voti Italia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 voti Lussemburgo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voti Paesi Bassi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 voti
Le proposte di finanziamento corredate del parere del Comitato sono
sottoposte per decisione alla Commissione.
3. La Commissione, qualora decida di non seguire il parere espresso
dal Comitato o in mancanza di un parere favorevole del Comitato, puo' ritirare la proposta di finanziamento ovvero adire il Consiglio che decide alla maggioranza qualificata prevista nel paragrafo 2.

Art. 12

Articolo 12.
In deroga alle disposizioni dell'articolo 11, sono oggetto di
decisione presa all'unanimita':
- le proposte di concessione di prestiti a condizioni speciali ad
una impresa privata;
- le proposte di concessione di abbuoni di interessi sui prestiti
accordati dalla Banca.

Art. 13

Articolo 13.
Fatti salvi i mandati attribuiti alla Banca, di cui all'articolo
10, la Commissione cura l'esecuzione finanziaria dei progetti o programmi finanziati dal Fondo ed effettua i pagamenti, in conformita' delle disposizioni del regolamento finanziario di cui all'articolo 18.

Art. 14

Articolo 14.
1. Per la durata del presente Accordo, il Consiglio decide
all'unanimita' della destinazione delle somme incassate a, titolo dei riimborsi in capitale e dei pagamenti in interessi dei prestiti a condizioni speciali, nonche' della loro eventuale nuova attribuzione agli Stati associati.
2. Successivamente, e tenendo conto delle disposizioni
dell'articolo 6, il Consiglio decide all'unanimita' se tali somme debbano essere rimborsate agli Stati membri o destinate dalla Comunita' ad altre operazioni.

Art. 15

Articolo 15.
Il regolamento finanziario di cui all'articolo 18 precisera' le
condizioni alle quali saranno assegnati gli altri eventuali introiti del Fondo diversi da quelli contemplati nell'articolo precedente.

Art. 16

Articolo 16.
La Commissione si accerta delle condizionii alle quali gli aiuti
della Comunita' finanziati dal Fondo sono impiegati dagli Stati associati, dai paesi e territori d'oltremare o dai dipartimenti francesi d'oltremare beneficiari. Essa ne informa il Consiglio periodicamente, almeno una volta all'anno. Il Consiglio prende le decisioni che si rivelassero necessarie alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11.

Art. 17

Articolo 17.
1. Al termine di ciascun esercizio, la Commissione chiude il conto della gestione trascorsa nonche' il bilancio del Fondo.
2. La Commissione di controllo prevista dall'articolo 206 del
Trattato esercita i propri poteri anche nei confronti delle operazioni del Fondo. Le condizioni in cui detta Commissione esercita i propri poteri sono fissate nel regolamento finanziario di cui all'articolo 18.
3. Il Consiglio, deliberando alla maggioranza qualificata stabilita
dall'articolo 11, da' atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo.

Art. 18

Articolo 18.
Le disposizioni d'applicazione del presente Accordo sono oggetto di
un regolamento finanziario adottato, sin dall'entrata in vigore della Convenzione, dal Consiglio che delibera alla maggioranza qualificata stabilita dall'articolo 11, in base ad un progetto della Commissione e previo parere della Banca per quanto riguarda le disposizioni che interessano quest'ultima.

Art. 19

Art. 19.
1. Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori
d'oltremare, istituito dalla Convenzione di applicazione allegata al Trattato, continueranno ad essere amministrate alle condizioni previste da detta Convenzione nonche' dalla regolamentazione in vigore il 31 dicembre 1962.
2. Qualora per mancanza di mezzi dovuta all'esaurimento delle
rimanenze fosse compromessa la soddisfacente realizzazione di progetti finanziati nel quadro del Fondo di cui al paragrafo precedente, la Commissione potra' presentare proposte supplementari di finanziamento alle condizioni stabilite dall'articolo 11.

Art. 20

Articolo 20.
Il presente Accordo e' approvato da ogni Stato membro conformemente
alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.
Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano
adempiute le condizioni di "cui al primo comma, alla medesima data della Convenzione. Esso e' concluso per la stessa durata della Convenzione.

Art. 21

Articolo 21.
Il presente Accordo, redatto in un unico esemplare in lingua
francese, italiana, olandese e tedesca, i quattro testi facenti tutti ugualmente fede, sara' depositato negli archivi del Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee che provvedera' a rimettere copia certificata conforme a ciascuno dei Governi firmatari.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le
loro firme in calce al presente Accordo.
FATTO a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre.
Per Sua Maesta' il Re dei Beligi:
H. FAYAT
Per il Presidente della Repubblica Federale di Germania:
W. SCHEEL
Per il Presidente della Repubblica Francese:
R. TRIBOULET
Per il Presidente della Repubblica italiana:
E. COLOMBO
Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:
E. SHAUS
Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
J. LUNS
--------------------------------------------------

Protocollo - art. 1

Protocollo relativo alle importazioni di caffe' verde nei Paesi del Benelux
Le Alte Parti Contraenti del Trattato che istituisce la Comunita' Economica Europea,
Desiderando stabilire le condizioni d'importazione di caffe' verde nei Paesi del Benelux applicabili a decorrere dall'entrata in vigore della Convenzione d'Associazione tra la Comunita', Economica Europea e gli Stati Africani e Malgascio associati a tale Comunita',
Hanno designato come plenipotenziari:
Sua Maesta' il Re dei Belgi:
S. E. HENRY FATAT, Ministro, Aggiunto agli affari esteri
Il Presidente della Repubblica federale di Germania:
S. E. WALTER SCHEET, Ministro della Cooperazione economica
Il Presidente della Repubblica francese:
S. E. RAYMOND TRIBOULET, Ministro della cooperazione
Il Presidente della Repubblica italiana:
S. E. EMILIO COLOMBO, Ministro del tesoro
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo:
S. E. EUGENE SHAUS, Ministro degli affari esteri e del commercio
estero
Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
S. E. JOSEPH LUNS, Ministro degli affari esteri
I quali, dopo avere scambiato i loro, pieni poteri, riconosciuti in
buona e debita forma,
Hanno convenuto le disposizioni seguenti
Articolo 1.
Le importazioni nel Benelux di caffe' verde in provenienza dai paesi terzi saranno effettuate alle seguenti condizioni
1) Fino al termine della seconda tappa: dazio doganale del 2 per cento su tutte le importazioni in provenienza dai paesi terzi;
2) Durante In terza tappa: dazio doganale del per cento su tutte le importazioni in provenienza dai paesi terzi;
3) Alla fine del periodo transitorio applicazione della tariffa doganale comune.

Protocollo - art. 2

Articolo 2.
Il presente Protocollo e' approvato da ogni Stato membro
conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascuno Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunita' Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore.
Il presente Protocollo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le disposizioni del primo comma, alla medesima data della Convenzione di Associazione.
FATTO a Yaounde', il venti luglio millenovecentosessantatre.
Per Sua Maesta' il Re dei Belgi:
H. FAYAT
Per il Presidente della Repubblica federale di Germania:
W. SCHEED
Per il Presidente della Repubblica Francese:
R. TRIBOULET
Per il Presidente della Repubblica italiana:
E. COLOMBO
Per Sua Altezza Reale la Granduchessa di Lussemburgo:
E. SCHAUS
Per Sua Maesta' la Regina dei Paesi Bassi:
J. LUNS
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SARAGAT
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