062U1378
062U1378
Convenzione (LEGGE 12 agosto 1962 n. 1378)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia, e la Gran Bretagna per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, conclusa a Londra il 4 luglio 1960.
Art. 2
Piena ed Intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' all'articolo XXI della Convenzione stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data ad Abano Terme, addi' 12 agosto 1962 SEGNI FANFANI - PICCIONI - TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Art. I
Convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni ed impedire le evasioni fiscali in materia di
imposte sul reddito.
Il Governo della Repubblica italiana, ed il Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord,
Desiderando stipulare una Convenzione Intesa ad evitare le doppie imposizioni e ad impedire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
(1) Le imposte cui la presente Convenzione si applica sono:
(a) In Italia (da qui innanzi designate come "imposta italiana");
(i) l'imposta sul reddito dei terreni;
(ii) l'imposta sul reddito dei fabbricati;
(iii) l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
(iv) l'imposta sui redditi agrari;
(v) l'imposta complementare progressiva sul reddito; e
(vi) l'imposta sulle societa' per la parte applicata sul
reddito e non sul capitale.
(b) Nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord (da qui
innanzi designate come "imposta del Regno Unito"):
l'imposta sul reddito (income tax), inclusa la sovrimposta (surtax)
e l'imposta sui profitti (profits tax).
(2) La presente Convenzione si applichera' anche ad ogni altra
Imposta, avente carattere sostanzialmente simile, applicata in Italia o nel Regno Unito successivamente alla data della firma della presente Convenzione.
Art. II
Articolo II
(1)Nella presente Convenzione, a meno che il contesto altrimenti
richieda:
(a) Il termine "Regno Unito" designa la Gran Bretagna e l'Irlanda
del Nord;
(b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana;
(c) le espressioni "uno dei Paesi" e "l'altro Paese" designano il
Regno Unito o l'Italia, come il contesto richiede;
(d) il termine "imposta" designa l'imposta del Regno Unito o
l'imposta italiana, come il contesto richiede;
(e) il termine "persona" include ogni associazione di persone
avente o no la personalita' giuridica;
(f) il termine "societa'" designa ogni ente avente personalita' giuridica;
(g) l'espressione "residente del Regno Unito" designa:
(i) ogni societa' i cui affari sono diretti e controllati nel Regno Unito;
(ii) ogni altra persona che e' considerata residente nel Regno Unito ai fini dell'imposta del Regno Unito e che
(aa) non sia considerata residente in Italia ai fini
dell'imposta italiana, ovvero
(bb) sia presente in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 91 giorni nell'anno fiscale;
(h) l'espressione "residente dell'Italia" designa:
(i) ogni societa' i cui affari sono diretti e controllati in
Italia;
(ii) ogni altra persona che e' considerata residente in Italia ai fini dell'imposta italiana e che
(aa) non sia considerata residente nel Regno Unito ai fini
dell'imposta del Regno Unito, ovvero
(bb) se residente nel Regno Unito e' ivi presente per un
periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 91 giorni nell'anno fiscale;
(i) le espressioni "residente di uno dei Paesi" e "residente
dell'altro Paese" designano una persona residente del Regno Unito o una persona residente dell'Italia, come il contesto richiede:
(j) le espressioni "impresa del Regno Unito" ed "Impresa
italiana" designano rispettivamente un'impresa industriale o commerciale o un'attivita' esercitata da un residente del Regno Unito ed una impresa industriale o commerciale o una attivita' esercitata da un residente dell'Italia, e le espressioni "impresa di uno dei Paesi" ed "impresa dell'altro Paese" designano una impresa del Regno Unito o una impresa italiana, come il contesto richiede;
(k) l'espressione "stabile organizzazione" designa una
succursale, una direzione, uno stabilimento ed altra sede fissa di affari, ma non include le agenzie salvo che l'agente abbia, ed abitualmente eserciti, la facolta' generale di negoziare e concludere contratti per conto di un'impresa di uno dei Paesi o abbia un deposito di merci per l'abituale esecuzione di ordini per conto della impresa. A questo riguardo:
(i) il solo fatto che un'impresa di uno dei Paesi compia affari
nell'altro Paese per mezzo di un mediatore "bona fide" o di un commissionario operante, nell'ambito della sua normale attivita', non costituisce un'organizzazione stabile dell'impresa;
(ii) il fatto che un'impresa di uno dei Paesi mantenga
nell'altro Paese una sede fissa di affari, esclusivamente per l'acquisto di merci o prodotti, non costituisce, in se' e per se', una stabile organizzazione della impresa;
(iii) il fatto che una societa' residente di uno dei Paesi
abbia una filiale residente dell'altro Paese o che svolga un'attivita' commerciale o industriale nell'altro Paese (mediante una stabile organizzazione o altrimenti) non puo', in se' e per se', far considerare la filiale come una stabile organizzazione della societa' madre.
(2) Quando la presente Convenzione stabilisce che il reddito
derivante da fonti situate in uno dei Paesi e' esente da imposta in tale Paese se (con o senza altre condizioni) e' tassabile nell'altro Paese, ed in base alla legge in vigore in questo altro Paese il detto reddito e' tassabile con riguardo all'ammontare ivi rimesso o ricevuto e non con riguardo all'intero suo ammontare, la esenzione da accordare, in forza, della presente Convenzione, nel primo Paese e' limitata alla sola, parte del reddito rimessa o ricevuta nell'altro Paese.
(3) Nell'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione
da parte di una delle Parti Contraenti ogni termine non altrimenti definito avra', a meno che il contesto non richieda altrimenti, il significato che esso ha in base alla legge in vigore nel territorio di quella Parte, relativamente alle imposte che formano l'oggetto della presente Convenzione.
Art. III
Articolo III
(1) Un'impresa di uno dei Paesi non e' soggetta ad Imposizione
nell'altro Paese, con riguardo ai suoi profitti industriali o commerciali, a meno che non svolga un'attivita' industriale o commerciale in tale altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge una tale attivita', detto altro Paese puo' procedere alla tassazione di quei profitti, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.
(2) Quando un'impresa di uno dei Paesi svolge una attivita'
industriale o commerciale nell'altro Paese mediante una, stabile organizzazione ivi situata, sono attribuiti a tale stabile organizzazione i profitti industriali o commerciali che ai ritiene potrebbero essere stati da essa ricavati in quest'altro Paese se fosse stata un'impresa indipendente operante nelle stesse o in simili attivita' alle stesse o simili condizioni e senza alcun legame con l'impresa di cui e' stabile organizzazione.
(3) Nella determinazione dei profitti commerciali ed industriali di
una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese, ovunque sostenute, ragionevolmente imputabili alla, stabile organizzazione, incluse le spese esecutive e quelle generali di amministrazione cosi' imputabili.
(4) Nessun profitto e' attribuito alla stabile organizzazione di
un'impresa, di un Paese situata, nell'altro Paese in rapporto al semplice acquisto di merci o prodotti in detto altro Paese da parte della impresa.
Art. IV
Articolo IV
Quando
a) un'impresa di uno dei Paesi partecipa, direttamente o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa, dell'altro Paese, o
b) le stesse persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di una impresa di uno dei Paesi e di un'impresa nello altro Paese, e, in entrambi i casi, sono fatte o imposte condizioni fra le due imprese, nelle loro relazioni commerciali e finanziarie, diverse da quelle che sarebbero state fatte fra imprese indipendenti, i profitti che avrebbero incrementato il reddito di una delle imprese in mancanze di tali condizioni, possono essere inclusi nei profitti di tale impresa e tassati in conseguenza.
Art. V
Articolo V
I redditi di qualunque natura derivanti da beni immobili situati in
uno dei Paesi sono tassabili in conformita' alle leggi di questo Paese. Quando detti redditi sono anche tassabili nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese e' dedotta dall'imposta, dovuta sui redditi stessi nell'altro Paese, in conformita' all'articolo XVII.
Art. VI
Articolo VI
Nonostante le disposizioni degli articoli III e IV, i profitti che un'impresa di uno dei Paesi ricava, dalla, gestione di navi o aeromobili registrati in questo Paese sono esenti da imposta nell'altro Paese.
Art. VII
Articolo VII
(1) I dividendi pagati da una societa' residente in uno dei Paesi ad un residente dell'altro Paese (che sia soggetto ad imposta in questo altro Paese su tali dividendi e che non eserciti un commercio o un'industria nel primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata) sono esenti, nel primo Paese, da qualunque imposta prelevata sui dividendi in aggiunta all'imposta applicabile sui profitti o sul reddito della societa',
tuttavia, nulla in questo articolo impedisce l'assoggettamento
dei dividendi pagati da una societa' residente in uno dei Paesi ad una, persona fisica residente dell'altro Paese alle imposte in vigore nel primo Paese alla data della firma della, presente Convenzione.
Quando tali dividendi sono anche tassabili nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese e' dedotta dall'imposta dovuta sui dividendi stessi nello altro Paese, in conformita' all'articolo XVII.
(2) Quando una societa' residente di uno dei Paesi ricava profitti o redditi da fonti situate nell'altro Paese, non dovra' essere applicata in quest'altro Paese alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' a persone non residenti in detto altro Paese, ne' alcun tributo avente la natura di imposta sui profitti non distribuiti della societa', siano o no quei dividendi o profitti non distribuiti, in tutto o in parte, profitti o redditi cosi' ricavati. (3) In caso di cambiamenti sostanziali nelle leggi fiscali di una o
di ambedue le Parti Contraenti, riguardanti questo articolo, le due Parti Contraenti si consulteranno allo scopo di stabilire se e' necessario emendare, con riguardo a tali cambiamenti, questo articolo dell'Accordo.
Art. VIII
Articolo VIII
(1) Gli interessi di qualunque natura derivanti da fonti situate in
uno dei Paesi sono tassabili in conformita' delle leggi di questo Paese, ma gli interessi sui prestiti garantiti da ipoteca immobiliare sono considerati avere la loro fonte nel Paese in cui gli immobili sono situati.
(2) Gli interessi pagati da un residente del legno Unito ad un
residente dell'Italia che sia soggetto ad imposta in Italia sugli interessi stessi e che non svolga un'attivita' industriale o commerciale nel Regno Unito per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sono esenti dalla sovrimposta (surtax) nel Regno Unito. (3) Gli interessi pagati da un residente dell'Italia ad un
residente del Regno Unito che sia soggetto ad imposta nel legno Unito sugli interessi stessi e che non svolga un'attivita' industriale o commerciale in Italia per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sono esenti dall'imposta complementare progressiva sul reddito (complementary tax) in Italia.
(4) Quando il reddito e' anche tassabile nell'altro Paese l'imposta
dovuta nel primo Paese e' dedotta dalla imposta dovuta sul reddito stesso nell'altro Paese, in conformita' alle disposizioni dell'articolo XVII.
(5) Ai fini di questo articolo il termine "interessi" include gli interessi derivanti da obbligazioni, da valori mobiliari da cartelle, da cambiali e da ogni altra forma di credito.
Art. IX
Articolo IX
(1) I canoni (royalties) ricavati da fonti situate in uno dei Paesi
da un residente dell'altro Paese che sia soggetto ad imposta in questo altro Paese sui canoni stessi e che non svolga un'attivita' commerciale o industriale nel primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sono esenti da imposta nel primo Paese. (2) Il termine "canone" (royalty) designa un qualunque canone o
altro ammontare pagato in corrispettivo dell'uso di, o del privilegio di usare, qualunque diritto di autore, brevetto, disegno, formula o processo segreto, marchio di fabbrica e simili ed include i canoni, gli affitti ed altri simili pagamenti relativi a pellicole cinematografiche (una non comprende i canoni o altri paganti relativi alla gestione di miniere o cave o di qualunque altra estrazione di risorse naturali).
(3) Quando il canone eccede l'equo e ragionevole corrispettivo dei diritti per i quali viene pagato, l'esenzione, prevista dal presente articolo si applica soltanto a quella parte del canone che rappresenta tale equo e ragionevole corrispettivo.
(4) Quando un residente di uno dei Paesi ricava profitti, per mezzo
di una stabile organizzazione situata, nell'altro Paese, da canoni, affitti ed altri simili pagamenti relativi a pellicole cinematografiche proiettate in detto altro Paese, le disposizioni dei paragrafi (2), (3) e (4) dell'articolo III si applicano a questi profitti come se fossero profitti industriali o commerciali.
(5) Le somme capitali ricavate da fonti situate in uno dei Paesi, attraverso la vendita di diritti di esclusiva, da un residente dell'altro Paese, che non svolga un'attivita', commerciale o industriale nel primo Paese per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sono esenti da imposta nel detto primo Paese.
Art. X
Articolo X
Un residente di uno dei Paesi che non svolga una attivita'
commerciale o industriale nell'altro Paese mediante una stabile organizzazione ivi situata e' esente in detto altro Paese da qualunque imposta sui utili derivanti dalla vendita, trasferimento o scambio di componenti patrimoniali.
Art. XI
Articolo XI
(1) Le remunerazioni, incluse le pensioni, pagate da o con fondi
costituiti da una delle Parti Contraenti ad un persona fisica, come corrispettivo di servizi resi a detta Parte nell'espletamento di funzioni amministrative, sono esenti da imposta nel territorio della, altra Parte Contraente, a meno che il percipiente sia cittadino della detta altra Parte Contraente senza essere anche cittadino della Parte menzionata prima.
(2) Le disposizioni dei comma precedente si applicano alle
remunerazioni relative ai servizi resi in Italia dal personale della Commissione Imperiale per le tombe di guerra.
(3) Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai
pagamenti relativi a servizi resi in rapporto ad attivita' commerciali o industriali esercitate dalle l'arti Contraenti a scopo di lucro.
Art. XII
Articolo XII
(1) I profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali
(inclusi quelli professionali) resi in uno dei Paesi da una persona fisica residente dell'altro Paese, possono essere tassati nel primo Paese. Quando il reddito e' anche tassabile nell'altro Paese, l'imposta dovuta nel primo Paese deve essere dedotta, dall'imposta dovuta sul reddito stesso nell'altro Paese, in conformita' alle disposizioni dell'articolo XVII. Ai fini di questo articolo i servizi che le persone fisiche rendono, in tutto o in massima parte, su navi o aeromobili gestite da un residente di uno dei Paesi saranno considerati come resi in questo Paese.
(2) una persona fisica residente del Regno Unito e' esente da
imposta in Italia sui profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi in Italia in qualunque anno fiscale sei
(a) e' presente in Italia per un periodo o per periodi che non
eccedono nell'insieme 183 giorni in detto anno; e
(b) (i) nel caso di amministratori di societa' o di impiegati, i servizi sono resi per conto, o nell'interesse,di un residente del Regno Unito;
(ii) negli altri casi il percipiente non abbia un ufficio o
altra sede fissa di affari in Italia; e
(c) i profitti o le remunerazioni non sono ammessi in deduzioni nella determinazione di un qualunque reddito tassabile in Italia; e (d) i profitti o le remunerazioni sono soggetti ad imposta nel
Regno Unito.
(3) Una persona fisica residente dell'Italia e' esente da imposta nel Regno Unito sui profitti o le remunerazioni relativi a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi nel Regno Unito in qualunque anno fiscale se:
(a) e' presente nel Regno Unito per un periodo o per periodi che non eccedono nell'insieme 183 giorni di detto anno; e
(b) (i) nel caso di amministratori di societa' o di impiegati, i servizi sono resi per conto, o nell'interesse, di un residente dell'Italia:
(ii) negli altri casi il percipiente, non abbia un ufficio o
altra sede fissa di affari nel Regno Unito; e
(c) i profitti o le remunerazioni non sono ammessi in deduzione nella determinazione di un qualunque reddito tassabile nel Regno
Unito; e
(d) i profitti o le remunerazioni sono soggetti ad imposta in
Italia.
(4) Le disposizioni dei paragrafi (2) e (3) di questo articolo non si applicano ai profitti o remunerazioni dei professionisti dello spettacolo quali artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione, musicisti ed atleti.
Art. XIII
Articolo XIII
(1) Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo (1) dell'articolo XI) e le annualita' ricavate da fonti situate in Italia da persone fisiche residenti del Regno Unito e soggette ad imposta nel Regno Unito sulle medesime, sono esenti da imposta in Italia.
(2) Le pensioni (diverse dalle pensioni della specie indicata nel paragrafo (1) dell'articolo XI) e le annualita', ricavate da fonti situate nel Regno Unito da persone fisiche residenti dell'Italia e soggette ad imposta in Italia sulle medesime, sono esenti da imposta nel Regno Unito.
(3) In questo articolo:
(a) Il termine "pensione" designa i pagamenti periodici fatti in corrispettivo di passati servizi o quale compenso per lesioni riportate;
(b)Il termine "annualita'" designa le somme fisse pagabili
periodicamente a date stabilite vita natural durante, oppure per un periodo di tempo determinato e determinabile, in dipendenza di un obbligo contratto di effettuare tali pagamenti contro un adeguato e pieno corrispettivo in denaro o in beni valutabili in danaro.
Art. XIV
Articolo XIV
I professori e gli insegnanti di uno del Paesi, che ricevono
remunerazioni per l'insegnamento, durante un periodo di temporanea residenza non eccedente i due anni, in una universita', un collegio, una scuola o altro istituto di istruzione dell'altro Paese, sono esenti da imposta in tale altro Paese con riguardo a dette remunerazioni.
Art. XV
Articolo XV
Gli studenti e gli apprendisti di uno dei Paesi, che ricevono un
insegnamento o una formazione professionale, ad orario pieno, nell'altro Paese, sono esenti da imposta in tale altro Paese sulle somme loro versate da persone del primo Paese ai fini del loro mantenimento, della loro educazione e della loro formazione.
Art. XVI
Articolo XVI
(1) Le persone fisiche residenti dell'Italia hanno diritto alle
stesse deduzioni, abbuoni e riduzioni personali, ai fini della imposta del Regno Unito, che spettano ai cittadini britannici non residenti nel Regno Unito.
(2) Le persone fisiche residenti del Regno Unito hanno diritto alle
stesse deduzioni, abbuoni e riduzioni personali, ai fini dell'imposta italiana, che spettano ai cittadini italiani non residenti in Italia.
Art. XVII
Articolo XVII
(1) Le leggi delle Parti Contraenti continueranno a regolare la
tassazione dei redditi che sorgano in ciascuno dei Paesi, salve le contrarie esplicite disposizioni della presente Convenzione. Quando i redditi sono soggetti ad imposta in entrambi i Paesi, la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi di questo articolo.
(2) Salve le disposizioni della legislazione del Regno Unito
concernenti la concessione di una deduzione, dall'imposta del Regno Unito, dell'imposta dovuta in un Paese diverso dal Regno Unito, l'imposta dovuta in Italia, direttamente o sotto forma di ritenuta, sul reddito derivante da fonti situate in Italia, e' ammessa in deduzione dall'imposta del Regno Unito relativa a detto reddito.
Quando tale reddito e' costituito da un dividendo ordinario pagato da una societa' residente dell'Italia, la deduzione tiene conto (in aggiunta a qualsiasi imposta italiana relativa a dividendi) anche dell'imposta italiana dovuta dalla, societa' sui suoi profitti: e, se si tratta di dividendo su azioni preferenziali, che rappresenti contemporaneamente un dividendo a saggio fisso ed una partecipazione addizionale ai profitti della societa', la imposta italiana cosi' dovuta dalla societa' viene parimenti presa in conto per la parte eccedente il dividendo al saggio fisso.
(3) L'imposta dovuta nel Regno Unito, direttamente o sotto forma di
ritenuta, sul reddito derivante da fonti situate nel Regno Unito, e' ammessa in deduzione dall'imposta italiana relativa a detto reddito, ma per un ammontare non eccedente il rapporto in cui il reddito stesso sia al totale reddito assoggettabile all'imposta italiana.
Quando il reddito in questione e' costituito da dividendi derivanti da fonti situate nel Regno Unito la deduzione dall'imposta italiana dell'imposta dovuta nel Regno Unito e' ammessa soltanto nel case di dividendi percepiti da persone fisiche e non puo' eccedere in alcun modo l'8% dell'ammontare dei dividendi assoggettabili all'imposta italiana.
(4) Quando una persona e' residente nel Regno Unito al fini
dell'imposta del Regno Unito ed e' anche residente in Italia al fini dell'imposta italiana
(a) le disposizioni del paragrafo (2) di questo articolo si
applicano in relazione al reddito che tale persona ricava da fonti
situate in Italia, e
(b) le disposizioni del paragrafo (3) di questo articolo si
applicano in relazione al reddito che tale persona ricava da fonti situate nel Regno Unito, ma soltanto quando detta persona e' presente nel Regno Unito per un periodo o per periodi eccedenti nell'insieme 183 giorni nell'anno cui la tassazione si riferisce.
(5) Ai fini di questo articolo, i profitti o remunerazioni relativi
a servizi personali (inclusi quelli professionali) resi in uno dei Paesi sono considerati come reddito derivante da fonti situate in tale Paese, ed i servizi resi interamente o prevalentemente su navi o aeromobili gestiti da un residente di uno dei Paesi sono considerati come resi in tale Paese.
Art. XVIII
Articolo XVIII
(1) Le autorita' fiscali delle Parti Contraenti si scambieranno le informazioni (che siano a loro disposizione in forza delle rispettive leggi fiscali normalmente applicate) necessarie per l'attuazione delle disposizioni della presente Convenzione o per la prevenzione delle frodi o per l'applicazione delle disposizioni interne contro le evasioni alle leggi relative alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate dovranno essere tenute segrete e non dovranno essere comunicate a persone diverse da quelle incaricate dell'accertamento e riscossione delle imposte che formano oggetto della presente Convenzione. Non saranno scambiate le informazioni che porterebbero alla rivelazione di un segreto o di un procedimento commerciale, di affari, industriale o professionale.
(2) L'espressione "autorita' fiscale" come usata in questo
articolo, designa nel caso del Regno Unito i "Commissioners of Inland Revenue" o i loro rappresentanti autorizzati; nel caso dell'Italia, il Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Imposte Dirette;
e, nel caso dei Paesi ai quali la presente Convenzione e' estesa ai sensi dell'articolo, XX, le autorita' competenti per l'applicazione in tali Paesi delle imposte cui la presente Convenzione si riferisce.
Art. XIX
Articolo XIX
(1) I nazionali di una delle Parti Contraenti non possono essere
assoggettati nel territorio dell'altra Parte Contraente ad alcuna tassazione o formalita' ad essa relativa che sia diversa, piu' alta, o piu' gravosa della tassazione e relative formalita' cui sono o possono essere assoggettati i nazionali della detta altra Parte.
(2) Le imprese di uno dei Paesi, tanto se siano gestite da societa'
di capitali o da enti collettivi, quanto se siano gestite da societa', di persone o da persone fisiche, non possono essere assoggettate nell'altro Paese, relativamente ai redditi o profitti attribuibili alle loro stabili organizzazioni in tale altro Paese, a tassazioni diverse, piu' alte o piu' gravose delle tassazioni cui sono o possono essere assoggettate le imprese similmente gestite di detto altro Paese relativamente ai profitti analoghi.
(3) Questo articolo non puo' essere interpretato come:
(a) facente obbligo ad una delle Parti Contraenti di accordare ai
nazionali dell'altra Parte Contraente che non sono residenti nel territorio della prima Parte le stesse deduzioni, abbuoni e riduzioni
ai fini fiscali accordate ai propri nazionali; o
(b) modificante il regime di imposizione in Italia dell'imposta sulle societa' a carico delle societa' di persone, associazioni, ecc., estere, tenute alla detta imposta secondo la legge italiana.
(4) In questo articolo il termine "nazionali" designa:
(a) con riguardo all'Italia:
tutti i cittadini italiani ovunque residenti, tutte le persone residenti in Italia, le persone protette dalla Italia e tutte le persone giuridiche, societa' di persone, associazioni ed altri enti derivanti tale loro stato dalla legge in vigore in qualunque territorio italiano cui la Convenzione si applica;
(b) con riguardo al Regno Unito:
tutti i sudditi britannici e le persone protette dalla Gran
Bretagna:
(i) residenti nel Regno Unito o in qualunque altro territorio
britannico cui la presente Convenzione e' estesa in forza
dell'articolo XX, o
(ii) derivanti tale loro stato da determinati rapporti con il
Regno Unito o un qualunque altro territorio britannico cui la presente Convenzione e' estesa in forza dell'articolo XX,
e tutte le persone giuridiche, societa' di persone,
associazioni ed altri enti derivanti tale loro stato dalla legge in vigore in qualunque territorio britannico cui la Convenzione si applica.
(5) In questo articolo il termine "tassazione" designa le imposte cui fa riferimento l'articolo I della presente Convenzione.
Art. XX
Articolo XX
(1) La presente Convenzione puo' essere estesa, sia integralmente sia con modificazioni, a qualunque territorio di una delle Parti Contraenti cui questo articolo si riferisce e che applichi imposte sostanzialmente simili per la loro natura a quelle che formano oggetto della presente Convenzione, ed una tale estensione ha effetto dalla data ed e' soggetta alle modificazioni e condizioni (incluse le condizioni relative alla cessazione) che possono essere specificate e concordate fra le Parti Contraenti con note da scambiarsi a questo effetto.
(2) La cessazione con riguardo all'Italia e al Regno Unito della
presente Convenzione in forza dell'articolo XXIII, salvo che non sia diversamente ed espressamente concordato da entrambe le Parti Contraenti, fara' cessare l'applicazione della presente Convenzione rispetto a qualunque territorio cui e' stata estesa in forza di questo articolo.
(3) I territori cui questo articolo si riferisce sono
(a) con riguardo al Regno Unito: qualunque territorio diverso dal
Regno Unito e delle cui relazioni internazionali e' responsabile il Regno Unito:
(b) con riguardo all'Italia: qualunque territorio diverso
dall'Italia e delle cui relazioni internazionali e' responsabile l'Italia.
Art. XXI
Articolo XXI
(1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Roma al piu' presto possibile.
(2) la presente Convenzione entrera' in vigore dal giorno dello
scambio degli strumenti di ratifica.
Art. XXII
Articolo XXII
All'entrata in vigore della presente Convenzione, in conformita'
all'articolo XXI, le disposizioni della Convenzione si applicano:
(a) Nel Regno Unito:
con riguardo all'imposta sul reddito (inclusa la sovrimposta), per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il 6 aprile 1956;
con riguardo all'imposta sui profitti relativamente ai seguenti
profitti:
(i) profitti sui quali l'imposta sul reddito e' applicabile, o sarebbe applicabile in mancanza della presente Convenzione, per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 6 aprile 1956;
(ii) profitti sui quali l'imposta sul reddito non e'
applicabile, ma che sorgano in un periodo di commisurazione, (chargeable accounting period) avente inizio il, o dopo il 1 aprile 1956; o che sono riferibili ad un periodo di commisurazione che cade a cavallo di detta data, per la parte afferente al periodo posteriore a tale data;
(b) in Italia:
con riguardo alle imposte italiane per gli anni fiscali che
cominciano il, o dopo il, 1 gennaio 1956.
Art. XXIII
Articolo XXIII
La presente Convenzione avra' durata indefinita, ma luna o l'altra delle Parti Contraenti, puo' entro il 30 giugno di qualunque anno solare posteriore allo anno 1964, notificare per iscritto all'altra Parte Contraente, per le vie diplomatiche, la sua cessazione ed in tal caso, la presente Convenzione cessera' di avere efficacia:
(a) Nel legno Unito:
con riguardo all'imposta sul reddito (inclusa la sovrimposta), per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta;
con riguardo all'imposta sui profitti, relativamente ai
seguenti profitti:
(i) profitti sui quali l'imposta sul reddito e' applicabile per gli anni fiscali che cominciano il, o dopo il, 6 aprile dell'anno solare successivo a quello in cui la notifica e' stata fatta;
(ii) profitti sui quali l'imposta sul reddito non e'
applicabile ma che sorgono in un periodo di commisurazione (chargeable accounting period) avente inizio il, o dopo il, 1 aprile dell'anno solare successivo o che sono riferibili ad un periodo di commisurazione che cade a cavallo di detta data, per la parte afferente ai periodo posteriore a tale data;
(b) In Italia:
con riguardo alle imposte italiane per gli anni fiscali che
cominciano il, o dopo il, 1 gennaio dello anno solare successivo a quello in cui tale notifica e' fatta.
A conferma di quanto sopra i sottoindicati, debitamente autorizzati
a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto in duplicato a Londra, il 4 luglio millenovecentosessanta,
nella lingua italiana ed in quella inglese, avendo entrambi i testi uguale valore.
Per il Governo della Repubblica italiana
VITTORIO ZOPPI
Per il Governo del Regno Unito di Gran
Bretagna e d'Irlanda del Nord
SELWYN LLOYD
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI
Convention
Convention between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the italian Republic for the Avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income.
Parte di provvedimento in formato grafico