051U1661
051U1661
Traité Traite' de paix entre Haiti et l'Italie Parte di provvedimento in formato grafico Trattato (LEGGE 13 dicembre 1951 n. 1661)
Premessa
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Trattato di pace tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, concluso a Port-au-Prince l'11 dicembre 1948.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data al Trattato suddetto nonche' allo scambio di Note in data 11 settembre 1948.
Art. 3
La presente legge extra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge delle Stato. Data a Roma, addi' 13 dicembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Traité
Traite' de paix entre Haiti et l'Italie
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
Trattato di pace fra l'Italia e Haiti
La Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, animate dal
desiderio di terminare formalmente lo stato di guerra che esistette tra le due Nazioni e desiderosa inoltre di sviluppare le relazioni commerciali e culturali tra i due Paesi e insieme di rafforzare le relazioni di amicizia che le hanno tradizionalmente unite; hanno deciso di concludere un Trattato di Pace e a tal fine hanno nominato i Plenipotenziari sottoscritti, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto sugli articoli seguenti:
Art. 1
Si riconosce cessato lo stato di guerra che esistette tra la
Repubblica di Haiti e l'Italia.
Art. 2
Art. 2
Tutte le misure restrittive di guerra adottate dall'Italia e dalla Repubblica di Haiti durante e in conseguenza dello Stato di guerra nei confronti dei cittadini haitiani e italiani e dei loro beni nonche' delle istituzioni haitiane e italiane sono revocate.
Art. 3
Art. 3
I beni o i titoli di proprieta' relativi ai beni dei cittadini
haitiani e italiani che si trovano tuttora nelle mani dei Governi italiano e haitiano rispettivamente sono messi ai proprietari al momento della firma del presente Trattato.
Art. 4
Art. 4
La Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti rimettono in vigore
con il presente Trattato in Convenzione Commerciale firmata a Port-au-Prince il 3 gennaio 1927, che accorda reciprocamente il beneficio del trattamento della nazione piu' favorita.
Art. 5
Art. 5.
La Repubblica italiana e la Repubblica di Haiti, allo scopo di
sviluppare i rapporti culturali tre i due Paesi, si dichiarano disposte a facilitare appena possibile degli accordi in tal senso.
Art. 6
Art. 6
Il presente Trattato sara' ratificato ed entrera' in vigore con lo scambio delle ratifiche che avra' luogo in Port-au-Prince il piu' presto possibile.
In fede di che, i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme e i loro sigilli presente Trattato.
Fatto a Port-au-Prince, l'11 dicembre 1948, redatto in doppio
originale, italiano e francese, dello stesso tenore.
Per la Repubblica di Haiti
TIMOLEON C. BRUTUS
Segretario di Stato per le Relazioni Esteriori
della Repubblica di Haiti
Per la Repubblica italiana
CARLO FECIA DI COSSAT
Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario
della Repubblica italiana
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI
Scambio di note
Le Secretaire d'Etat des relations exterieures d'Haiti au Charge' d'affaire d'Italie
Parte di provvedimento in formato grafico
L'incaricato d'affari d'Italia al Segretario di Stato per gli affari esteri di Haiti
Prot. 2250
Signor Ministro,
Ho l'onore di segnare ricevuta della nota di Vostra Eccellenza n° SG/A-3b: 2281, in data odierna, il cui testo tradotto in italiano e' del seguente tenore:
"Di seguito alle conversazioni ed alla corrispondenza scambiata
allo scopo di concludere un trattato di pace tra la Repubblica di Haiti e la Repubblica italiana, ho il piacere di informarla che il Governo haitiano e' animato dal sincero desiderio di giungere ad un risultato conclusivo dei negoziati in corso.
In tale occasione, mi permetto ricordare, l'intenzione manifestata da Lei, in nome del Governo italiano, e da me, in nome del Governo haitiano, che con la firma di tale trattato i due Governi rinunciano a qualsiasi reclamo che in loro nome o in quello dei loro cittadini essi potrebbero avanzare per atti o fatti qualsiasi concomitanti o posteriori allo stato di guerra o che hanno avuto luogo fino alla firma del trattato di pace.
Su tale punto, l'intenzione del Governo Haitiano rimane invariata.
Riferendosi alla nota che questa Segreteria di Stato Le ha inviato il 16 luglio 1948 sul n° SG/A-3b 1938, Le sarei grato di farmi sapere se anche l'intenzione del Governo italiano rimane tale.
Nell'attesa di un Suo cortese riscontro, Le esprimo, Signor
Incaricato d'Affari, gli atti delle mia distinta considerazione".
Ho in pari tempo l'onore di informare Vostra Eccellenza che il mio Governo, animato dalle stesso proposito e dallo stesso desiderio, e' d'accordo su quanto precede.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia piu' alta
considerazione.
Avana, 11 settembre 1948
GIOVANNI PAOLO DE FERRARI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI