Monitoring Gesetzessammlung

010G0092

IT - Leggi di Ratifica

010G0092

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008. (10G0092) (LEGGE 30 aprile 2010 n. 69)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2010 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art. 1

(Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese, fatto a Roma il 20 ottobre 2008.

Art. 2

(Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3

(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 30 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Visto, il Guardasigilli: Alfano

Accordo - art. 1

ALLEGATO
Accordo
tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese
Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Federale Svizzero denominati qui di seguito Parti contraenti,
vista la Convenzione del 2 novembre 1999 tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione della Repubblica Italiana e il Dipartimento Federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni concernente la garanzia della capacita' delle principali linee che collegano la nuova ferrovia transalpina svizzera (NFTA) alla rete italiana ad alta capacita' (RAC);
desiderosi di sviluppare con il nuovo collegamento ferroviario Mendrisio-Varese la competitivita' del traffico ferroviario tra l'Italia e la Svizzera e di ottimizzare i raccordi con l'aeroporto di Malpensa;
animati dall'impegno comune di proteggere l'ambiente e il territorio nonche' di migliorare l'accessibilita' ai centri urbani;
consapevoli che efficienti infrastrutture di trasporto pubblico costituiscono la base per lo sviluppo e la competitivita' delle economie nazionali e delle regioni;
considerata la condivisione e l'approvazione espressa dal Cantone Ticino, Regione Lombardia, RFI e FFS sul progetto congiunto "Nuovo collegamento ferroviario Lugano (Chiasso)Mendrisio-Varese-Gallarate-aeroporto di Malpensa" elaborato nel 2003;
convengono quanto segue nel quadro delle rispettive competenze:
Articolo 1
Oggetto
Le Parti contraenti si impegnano, in applicazione del presente Accordo, a promuovere la realizzazione del collegamento ferroviario Mendrisio-Varese ed in particolare del nuovo tratto tra Stabio ed Arcisate e del potenziamento dei tratti Mendrisio-Stabio ed Arcisate - Induno, finalizzato essenzialmente al transito di treni passeggeri, ponendosi le Parti contraenti l'obiettivo di attivare la nuova linea entro il 2013.
Al fine di realizzare questo obiettivo le Parti contraenti convengono di attuare misure coordinate in materia di infrastruttura ferroviaria, di esercizio delle linee e di interoperabilita'.
La realizzazione dell'opera e' basata sul principio della territorialita'.

Accordo - art. 2

Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente Accordo si riferisce a tutte le fasi del progetto e della costruzione dell'opera, fino alla messa in esercizio.

Accordo - art. 3

Articolo 3
Impegni delle Parti contraenti per la realizzazione della linea
Le fasi del progetto e della costruzione fino alla messa in esercizio saranno monitorate dal "Comitato Direttivo" di cui all'articolo 9 della succitata Convenzione tra l'Italia e la Svizzera del 2 novembre 1999. Il Comitato Direttivo si avvarra' a tale scopo di apposito Gruppo di Lavoro Misto - nell'ambito del Gruppo gia' costituito "Infrastruttura e Monitoraggio".

Accordo - art. 4

Articolo 4
Obblighi dei Gestori dell'infrastruttura
I Gestori dell'infrastruttura ferroviaria italiano e svizzero concordano in apposite convenzioni le attivita' necessarie alla realizzazione del collegamento, l'applicazione delle condizioni di esercizio e la prestazione di servizi che possono essere forniti reciprocamente in sinergia e trasmettono per conoscenza i relativi accordi ai rispettivi Governi.
In queste convenzioni sono altresi' definite le attivita' relative all'esercizio ferroviario (gestione e pianificazione), alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'infrastruttura ferroviaria, alla fornitura di energia elettrica ed ai certificati di sicurezza, tutte finalizzate a consentire una gestione efficace ed in qualita' della linea, sviluppando ogni sinergia possibile tra i Gestori dell'infrastruttura stessi anche per quanto riguarda le attivita' di progettazione delle opere e degli impianti in ottica di interoperabilita'.
Per le opere impiantistiche transfrontaliere, i Gestori dell'infrastruttura riferiranno al Gruppo di Lavoro Misto la quantificazione economica delle soluzioni tecniche condivise, al fine di consentire la definizione della ripartizione degli oneri di realizzazione.
I Gestori dell'infrastruttura ferroviaria italiano e svizzero informano periodicamente il Gruppo di Lavoro Misto di cui all'articolo 3 circa lo stato di avanzamento dei lavori per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo.

Accordo - art. 5

Articolo 5
Finanziamento dell'opera
Con riserva dell'approvazione da parte delle competenti autorita' nazionali, gli interventi considerati nel presente Accordo saranno finanziati secondo il principio della territorialita', a valere sulle competenze finanziarie relative alle infrastrutture, ovvero nell'ambito di altri strumenti di programmazione infrastrutturale nei quali possono essere ricompresi.
I due Governi informano il Comitato Direttivo di cui all'articolo 3 circa eventuali problematiche sul finanziamento dell'opera o sulle sue fasi.

Accordo - art. 6

Articolo 6
Risoluzione delle controversie
Ogni controversia tra le Parti contraenti in merito all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo e' sottoposta al Comitato Direttivo di cui all'articolo 3. Tra dette controversie sono comprese anche quelle fra i Gestori dell'infrastruttura che non hanno potuto essere risolte fra gli stessi.
Se non e' raggiunta un'intesa in seno al Comitato Direttivo, la controversia e' deferita a un tribunale arbitrale su richiesta di una delle Parti contraenti.
Il tribunale arbitrale e' composto di tre membri: un arbitro nominato da ciascuna delle Parti contraenti e un terzo arbitro designato di comune accordo dai primi due, il quale assume la presidenza del tribunale.
Se il tribunale non e' debitamente istituito entro tre mesi dalla nomina del primo arbitro, ciascuna Parte contraente puo' chiedere al Segretario Generale della Corte permanente di arbitrato dell'Aja di procedere alle nomine necessarie.
Il tribunale arbitrale statuisce a maggioranza dei voti. Le sue decisioni sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.

Accordo - art. 7

Articolo 7
Disposizioni demaniali
L'appartenenza allo Stato di tutte le opere e di quanto trovato nel corso dei lavori e' determinata dal confine dello Stato indipendentemente dal loro scopritore.

Accordo - art. 8

Articolo 8
Disposizioni legislative e regolamentari
Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare procedimenti e regolamentazioni dei rapporti reciproci che coinvolgono Organi dello Stato con influenza sul servizio ferroviario (Polizia ferroviaria, Dogana etc.), al fine di predisporre e approvare le necessarie convenzioni prima della messa in servizio del nuovo collegamento.

Accordo - art. 9

Articolo 9
Entrata in vigore e durata
Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'adempimento delle rispettive procedure interne previste a tale scopo.
Il presente Accordo e' valido fino al 31 dicembre 2013 e sara' prorogato tacitamente di anno in anno fino alla completa messa in esercizio del collegamento ferroviario di cui all'articolo 1.
Il presente Accordo potra' essere rivisto per reciproco consenso delle Parti contraenti e gli emendamenti cosi' concordati entreranno in vigore secondo le procedure all'uopo necessarie.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma, il 20 ottobre 2008 in due originali in lingua italiana.
Per il Governo della Repubblica Italiana Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Sen. Altero Matteoli
Per il Consiglio Federale Svizzero
Il Capo del Dipartimento Federale dell'Ambiente, dei Trasporti, dell'Energia e delle Comunicazioni
Moritz Leuenberger
D'ORDINE DEL MINISTRO
Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Cons. di Stato Marco Lipari
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