Monitoring Gesetzessammlung

094G0673

IT - Leggi di Ratifica

094G0673

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993. (LEGGE 28 ottobre 1994 n. 638)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLI) relativo alla sede dell'Istituto, fatto a Roma il 28 marzo 1992, con scambio di lettere modificativo del 19 luglio 1993.

Art. 2

2. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XVIII dell'accordo stesso.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 28 ottobre 1994 SCALFARO BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTINO, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Accordo - art. I

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E L'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO
PER LO SVILUPPO (IDLI)
RELATIVO ALLA SEDE DELL'ISTITUTO
ARTICOLO I
DEFINIZIONI
Sezione 1
Nel presente Accordo:
(a) l'espressione "sede centrale" significa:
(i) qualsiasi terreno o edificio appartenente all'Istituto, da
esso presso in locazione o in prestito o in altro modo a sua disposizione sul territorio della Repubblica Italiana allo scopo di stabilirvi la propria sede centrale e le pertinenze di questa;
(ii) ogni altro terreno o edificio sul territorio della Repubblica
Italiana che sia temporaneamente usato dall'Istituto col consenso del Governo, e per la durata di tale uso.
(b) L'espressione "Assemblea" significa l'Assemblea degli Stati Membri, gruppi di Stati o Organizzazioni, prevista nell'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo (IDLI).
(c) L'espressione "Consiglio direttivo", significa il Consiglio Direttivo dell'Istituto.
(d) L'espressione "beni dell'Istituto" significa tutti i beni, ivi compresi i fondi, le entrate e gli altri averi appartenenti all'Istituto, detenuti in affitto, posseduti o amministrati dall'Istituto, in esecuzione di accordi per la gestione di depositi fiduciari, di fondi di dotazione, di pegni o ad altro titolo, per
l'adempimento delle sue funzioni istituzionali
(e) L'espressione "archivi dell'Istituto" include gli atti, la corrispondenza, i documenti, i manoscritti, i dati elaborati da com- puters, le fotografie, le cinematografie, le pellicole e le registrazioni sonore di proprieta' dell'Istituto o in suo possesso per l'adempimento delle sue funzioni istituzionali.
(f) L'espressione "personale dell'Istituto" include il Direttore e tutto il personale dell'Istituto nominato da lui o in suo nome.

Accordo - art. II

ARTICOLO II
SEDE CENTRALE
Sezione 2
Il Governo si adoperera' nel miglior dei modi per assicurare che l'Istituto sia in grado di stabilire la sua sede centrale in locali idonei e di ottenere il godimento di detti locali a condizioni favorevoli.

Accordo - art. III

ARTICOLO III
INVIOLABILITA' DELLA SEDE CENTRALE
Sezione 3
(a) La sede centrale e' inviolabile.
(b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana potra' entrare nella sede centrale dell'Istituto per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore. (c) In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediate misure di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi compiuti fuori dell'esercizio della attivita' ufficiale dell'Istituto, il consenso del Direttore si considerera' presunto.
(d) Il Direttore impedira' che la sede divenga un rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad un arresto disposto in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese, o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

Accordo - art. IV

ARTICOLO IV
PROTEZIONE DELLA SEDE CENTRALE
Sezione 4
Le competenti Autorita' italiane adotteranno le misure per quanto praticamente attuabili onde assicurare la sicurezza e la tranquillita' della sede centrale.

Accordo - art. V

ARTICOLO V
SERVIZI PUBBLICI DELLA SEDE CENTRALE
Sezione 5
Per mettere in grado l'Istituto di svolgere agevolmente le proprie funzioni, il Governo adottera' ogni misura, praticamente attuabile, per assicurare alla sede centrale la fornitura dei servizi pubblici necessari. In particolare, ove si verifichi l'interruzione di detti servizi, l'Istituto ricevera' lo stesso trattamento delle maggiori amministrazioni statali.

Accordo - art. VI

ARTICOLO VI
L'ISTITUTO ED I SUOI BENI
Sezione 6
L'Istituto godra' dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, con riferimento a qualsiasi atto sia di natura pubblica che privata, tranne in quei casi particolari in cui il Direttore dell'Istituto vi abbia rinunciato espressamente. La rinuncia di tale immunita' dalla giurisdizione non potra' essere ritenuta quale rinuncia all'immunita' dall'esecuzione delle sentenze, per la quale sara' necessaria una separata rinuncia.
Sezione 7
I beni di proprieta' dell'Istituto ed i suoi archivi cosi' come definiti nella lettera (e) della Sezione I, ovunque situati e da chiunque posseduti, saranno esenti da perquisizione, sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altra forma di intervento di qualsiasi natura od origine.
Sezione 8
Stanti le immunita' previste nelle Sezioni 6 e 7, l'Istituto prevedera' opportune disposizioni per istituire sistemi di soluzioni di:
(i) controversie con il suo personale;
(ii) controversie di diritto privato derivanti da contratti o
altre transazioni in cui l'Istituto sia parte in causa,
nonche' controversie di carattere extra-contrattuale.
Sezione 9
In esecuzione della Sezione 8, l'Istituto predisporra' idonee pro- cedure per la soluzione delle controversie con il suo personale. Nei contratti con gli altri soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, l'Istituto inserira' clausole relative alla soluzione delle controversie mediante arbitrato, secondo procedure che si conformino' ai criteri giuridici generalmente accettati a tutela dell'imparzialita' dell'organo giudicante e di altri aspetti, come la salvaguardia del contraddittorio. Inoltre, l'Istituto dovra' avere una adeguata copertura assicurativa o adottare altre misure analoghe al fine di consentirgli di far fronte a richiesta di risarcimento di natura extra'-contrattuale.

Accordo - art. VII

ARTICOLO VII
PERSONALITA' GIURIDICA
Sezione 10
Il Governo riconosce che l'Istituto e' una organizzazione intergovernativa, con personalita' giuridica internazionale e capacita' di porre in essere gli atti giuridici necessari all'adempimento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, di stipulare contratti, di acquistare beni immobili e mobili e di disporne, e di stare in giudizio nei casi in cui il Direttore abbia rinunciato all'immunita' dalla giurisdizione.

Accordo - art. VII

ARTICOLO VIII
COMUNICAZIONI E TRASPORTI
Sezione 11
Tutte le comunicazioni dirette all'Istituto o al suo personale presso la sede centrale e tutte le comunicazioni esterne trasmesse dall'Istituto con qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura o ad altre forme di intercettazione o di ingerenza. La presente Sezione si estende anche, fra l'altro, alle pubblicazioni, dati elaborati da computers, fotografie, cinematografie, pellicole e registrazioni sonore.

Accordo - art. IX

ARTICOLO IX
ESENZIONE DA TASSAZIONE
Sezione 12
L'Istituto, le sue proprieta' e redditi saranno esentati nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, da qualsiasi forma di tassazione diretta.
Sezione 13
(a) Per quanto riguarda le imposte indirette, l'Istituto godra' delle stesse esenzioni e agevolazioni di cui usufruiscono le amministrazioni statali italiane. Inoltre, l'Istituto godra' delle esenzioni e agevolazioni previste alle lettere da (b) a (e), indipendentemente dal fatto che siano o meno concesse alle Amministrazioni statali italiane.
(b) Le operazioni e transazioni finanziarie dell'Istituto aventi come scopo il raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Istituto stesso e l'esercizio delle funzioni previste dall'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo, saranno esenti da ogni forma di tassazione indiretta.
(c) Per quanto riguarda l'esenzione da tasse sul fatturato e in particolare dall'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), l'Istituto godra' dell'esenzione dal pagamento di tali tasse sul acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a 100.000 Lire. Tale ammontare e' soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana.
(d) L'Istituto sara' esentato da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto a scopi ufficiali. E' inteso che l'Istituto non chiedera' generalmente l'esenzione da dazi doganali o di ogni altra impostazione su merci importate per un valore non superiore a 100.000 Lire. Tale ammontare e' soggetto a rivalutazione nel quadro della pertinente legislazione italiana.
(e) In particolare, l'Istituto sara' esente da dazi doganali e da ogni altra imposizione, divieto e restrizione sulle importazioni di un numero di autoveicoli non superiore a due, comprese le parti di ricambio, destinati al suo uso ufficiale ed immatricolati a suo nome.
Il Governo esentera' tali autoveicoli dalla tassa di circolazione ed accordera' per ognuno di essi contingenti di benzina o di altri carburanti e di olii lubrificanti in quantita' ed ai peezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere accreditati presso la repubblica Italiana. Il Governo emettera' per ogni veicolo una targa diplomatica o comunque idonea ad identificarlo come veicolo ufficiale di una organizzazione internazionale.
(f) Le esenzioni di cui al presente Articolo non si applicano alle tasse ed imposte che costituiscono il corrispettivo di un servizio reso.

Accordo - art. X

ARTICOLO X
AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
Sezione 14
Senza essere sottoposto ad alcun controllo, regolamento o moratoria finanziaria, l'Istituto, nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali, puo' liberamente:
(a) acquistare o ricevere qualsiasi fondo, titolo, oro e valuta per tramite di organi autorizzati, detenerli e disporne;
(b) detenere e gestire conti esteri e interni, fonti, fondi di dotazione, o altre disponibilita' finanziarie in qualsiasi valuta nel territorio della Repubblica Italiana o altrove;
(c) trasferire i suoi fondi, titoli, oro e valute e altri valori nella o dalla Repubblica Italiana, in o da ogni altro Paese o entro il territorio della Repubblica Italiana e convertire qualsiasi valuta in suo possesso in altra valuta.

Accordo - art. XI

ARTICOLO XI
PREVIDENZA SOCIALE E SANITA'
Sezione 15
L'Istituto garantira' che i membri del personale abbiano una adeguata copertura di previdenza sociale e sanita'. In esecuzione di questa Sezione l'Istituto puo' adottare una sua propria copertura previdenziale e di sanita' o adottare per tutto o parte del personale coperture previdenziali e di sanita' dello Stato Italiano o di altro Stato.

Accordo - art. XII

ARTICOLO XII
TRANSITO E SOGGIORNO
Sezione 16
(a) Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare l'entrata, il soggiorno nella e la partenza dalla Repubblica Italiana dei membri del personale dell'Istituto, dei partecipanti ai programmi dell'Istituto, e delle persone in visita alla sede centrale per motivi ufficiali, indipendentemente dalla loro nazionalita'.
Qualsiasi visto che possa rendersi necessario per le persone indicate in questa Sezione sara' accordato gratuitamente e il piu' rapidamente possibile.
(b) Il Direttore communichera' al Governo i nomi delle persone indicate alla lettera (a), per quanto praticamente attuabile, in anticipo.

Accordo - art. XIII

ARTICOLO XIII
RAPPRESENTANTI DI STATI E MEMBRI
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ISTITUTO
Sezione 17
I rappresentanti degli Stati firmatari dell'Accordo per la creazione dell'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo ("I Rappresentanti") e i membri del Consiglio Direttivo dell'Istituto ("I Membri del Consiglio"), nell'espletamento delle loro funzioni, godranno dei seguenti privilegi ed immunita':
(a) inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo;
(b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni;
(c) l'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della repubblica Italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato ad un automezzo, natante, o aereo utilizzato da o di proprieta' delle persone interessate, nonche' ai casi di infrazioni alla disciplina sulla circolazione stradale riguardante detti automezzi;
(d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti;
(e) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale;
(f) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
(g) le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente, nel rispetto delle misure di sicurezza che uno Stato puo' applicare secondo il diritto internazionale;
(h) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali, o reali, nazionali o regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate dall'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
Sezione 18
I Rappresentanti o Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17, aventi cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica Italiana godranno soltanto dei privilegi e delle immunita' previste in materia di immunita' giurisdizionale e di inviolabilita' per gli atti ufficiali da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
Sezione 19
I coniugi dei Rappresentanti o dei Membri del Consiglio indicati nella Sezione 17 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza Italiana o la residenza permanente nella Repubblica Italiana, godranno dei privilegi e delle immunita' indicate alla lettera (e) della Sezione 17.

Accordo - art. XIV

ARTICOLO XIV
ESPERTI E FUNZIONARI DI ORGANIZZAZIONI
Sezione 20
Gli esperti che non facciano parte del personale dell'Istituto, che compiano missioni ufficiali per conto dell'Istituto o prestino servizio presso organi sussidiari dell'Istituto e i funzionari di organizzazioni intergovernative e non-governative in visita presso la sede centrale dell'Istituto per motivi ufficiali, godranno dei privilegi e delle immunita' necessari per l'indipendente esercizio dei loro compiti.

Accordo - art. XI

ARTICOLO XV
PERSONALE DELL'ISTITUTO
Sezione 21
Il personale dell'Istituto godra' nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana dei seguenti privilegi e immunita':
(a) immunita' da custodia cautelare, eccetto in caso di flagranza o di reato commesso nella Repubblica Italiana che comporti secondo la legge Italiana una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, nel qual caso le competenti Autorita' italiane notificheranno immediatamente tale custodia al Direttore;
(b) immunita' dal sequestro e dall'ispezione del bagaglio ufficiale;
(c) immunita' dall'ispezione del bagaglio personale per i membri del personale indicati nella Sezione 22, fatta eccezione per controlli per motivi di sicurezza;
(d) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere per le parole dette o scritte e per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che questa immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di far parte del personale dell'Istituto;
(e) esenzione per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti, indennita' e pensioni pagati dall'Istituto o per conto di esso;
(f) esenzione, per i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti, da ogni forma di tassazione diretta sul reddito derivante da fonti al di fuori della Repubblica Italiana;
(g) esenzione per se stessi, i propri coniugi e i familiari a carico, dalle restrizioni sull'immigrazione e dalle formalita' di registrazione degli stranieri;
(h) per i membri del personale non aventi cittadinanza e che non siano residenti permanenti, liberta' di detenere nel territorio della Repubblica Italiana o altrove, titoli esteri, valuta straniera o conti in qualsiasi valuta e altri beni mobili od immobili. Tali membri del personale potranno liberamente portare i loro titoli esteri o la valuta estera fuori del territorio della Repubblica Italiana o effettuare trasferimenti all'estero. I suddetti membri del personale potranno, nel corso dell'impiego presso l'Istituto o al momento della cessazione di tale impiego, esportare dal territorio della Repubblica Italiana un ammontare pari all'80% degli importi ricevuti dall'Istituto in valuta italiana nonche' un importo pari all'intero ammontare dei fondi in qualsiasi valuta dagli stessi importati nel territorio della Repubblica Italiana tramite organi autorizzati;
(i) il diritto di importare, franco dogana e di altre imposizioni, proibizioni e restrizioni sulle importazioni, al momento dell'assunzione iniziale del loro posto, i loro mobili ed effetti personali inclusa una automobile, in una o piu' spedizioni succes- sive, che saranno effettuate entro un periodo di tempo ragionevole ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data in cui essi sono immessi nelle funzioni all'Istituto;
(j) i membri del personale che non abbiano la cittadinanza italiana e che non siano residenti permanenti compresi nella categoria Professionale dell'Istituto, avranno diritto a:
(i) acquistare, franco dogana senza altre imposizioni,
proibizioni e restrizioni sulle importazioni ovvero in
esenzione fiscale, un autoveicolo nuovo al momento
della loro assunzione. Questo diritto dovra' essere
esercitato entro 18 mesi dalla data di assunzione
presso l'Istituto. L'autoveicolo non potra' essere
venduto entro 36 mesi dalla data di acquisto dello
stesso in Italia.
(ii) esenzione dalla tassa di circolazione;
(iii) un contingente di benzina o di altri carburanti e di
oli lubrificanti in quantita' e ai prezzi in uso per
membri di missioni diplomatiche di rango equivalente.
Sezione 22
Oltre ai privilegi e alle immunita' specificate nella Sezione precedente, al Direttore o all'alto funzionario dell'Istituto che sostituisca il Direttore durante la sua assenza, saranno accordati i privilegi e le immunita', le esenzioni e le facilitazioni concesse agli Ambasciatori capi di missione, sempre che non siano cittadini italiani o residenti permanenti in Italia.
Sezione 23
L'Istituto comunichera' al Governo ogni anno la lista del suo personale nonche' le eventuali variazioni.
Sezione 24
Il Governo rilascera' ai membri del personale dell'Istituto, ai loro coniugi e ai familiari a carico che godano di privilegi, immunita' e facilitazioni, una carta di identita' speciale che attesti la qualifica del titolare.

Accordo - art. XVI

ARTICOLO XVI
SCOPO DEI PRIVILEGI E DELLE IMMUNITA'
E COOPERAZIONE CON LE AUTORITA' ITALIANE
Sezione 25
(a) I privilegi e le immunita' previste negli Articoli da XIII a XV sono conferiti nell'interesse dell'Istituto e non a vantaggio personale degli interessati. Le Autorita' specificate alla lettera (b) seguente avranno il diritto ed il dovere di togliere l'immunita' in tutti i casi in cui l'immunita' impedisce il corso della giustizia e sempre che possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi dell'Istituto.
(b) Le Autorita' cui si riferisce la lettera (a) precedente, sono:
(i) i Governi stessi in riferimento ai loro Rappresentanti; (ii) il Presidente del Consiglio Direttivo in riferimento ai Membri del Consiglio;
(iii) l'Assemblea in riferimento al Presidente del Consiglio Direttivo, alle persone menzionate nell'Art. XIV e al
Direttore;
(iv) il Direttore in riferimento ad altri membri del
personale.
(c) L'Istituto ed il suo personale coopereranno in ogni occasione con le Autorita' italiane competenti per facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia per evitare qualsiasi abuso relativo ai privilegi e alle immunita' concessi ai sensi del presente Accordo.
(d) Senza pregiudizio dei privilegi e delle immunita' conferiti dal presente Accordo, tutte le persone che godono di tali privilegi e immunita' hanno l'obbligo di rispettare le leggi e i regolamenti in vigore sul territorio della Repubblica Italiana. Tali persone hanno inoltre l'obbligo di non interferire negli affari interni di questo Stato.
(e) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto del Governo della Repubblica Italiana di adottare misure che dovessero rendersi indispensabili per motivi di sicurezza. In tali casi il Governo dovra', ogni qualvolta cio' sia possibile, informare il Direttore prima dell'adozione di dette misure.

Accordo - art. XVII

ARTICOLO XVII
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Sezione 26
Qualsiasi controversia tra l'Istituto e il Governo concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo o qualsiasi questione riguardante la sede centrale o le relazioni tra l'Istituto e il Governo, che non sia risolta per via di negoziati o con qualunque altro mezzo di regolamento concordato, sara' sottoposta alla decisione di un tribunale composto da tre arbitri: uno nominato dal Direttore, uno nominato dal Governo e il terzo, che fungera' da Presidente del Tribunale, designato dai due primi arbitri. Se i primi due arbitri non raggiungono un accordo sulla scelta del terzo entro sei mesi dalla data della loro nomina, il terzo arbitro sara' designato dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia su richiesta dell'una o dell'altra parte. Un voto di maggioranza degli arbitri sara' sufficiente per giungere ad una decisione, comprese le decisioni in materia procedurale, che sara' definitiva e vincolante per le parti.

Accordo - art. XVIII

ARTICOLO XVIII
DISPOSIZIONI FINALI
Sezione 27
(a) Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui esso sara' approvato dall'Istituto ed in cui il Governo Italiano avra' notificato all'Istituto l'avvenuta ratifica.
(b) A domanda di una o dell'altra parte avranno luogo consultazioni per eventuali modificazioni al presente Accordo.
(c) Questo Accordo rimarra' in vigore per tutto il tempo che l'Istituto manterra' la propria sede nella Repubblica Italiana se non risolto anticipatamente per concorde volonta' delle parti.
Fatto a Roma, il 28 marzo 1992 in un solo esemplare nelle lingue Italiana ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
PER LA REPUBBLICA PER L'ISTITUTO INTERNAZIONALE
ITALIANA DI DIRITTO PER LO SVILUPPO
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - Allegato

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Signor Direttore,
per rispondere ad analoga richiesta delle autorita' finanziarie della Repubblica Italiana, le propongo che il testo dell'accordo di sede firmato tra la Repubblica italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo, in data 28 marzo 1992 sia modificato come segue:
ARTICOLO IX
Esenzione dalle imposte
SEZIONE 12:
l'Istituto, le sue proprieta', redditi e beni di cui all'art. 1 lett. d) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica Italiana il 28.5.1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.
SEZIONE 13:
a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godra', agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti formalita' operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'.
b) Per quanto concerne l'esenzione dall'"imposta sul valore aggiunto (IVA)" l'Istituto godra' della non imponibilita' al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o la prestazione di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potra' essere stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane.
c) L'Istituto sara' esente dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.
d) L'Istituto sara' anche esentato dal pagamento delle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e sul gas metano consumato dall'IDLI, con esclusione degli impianti ad uso privato.
e) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da ogni altra impostazione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attivita' istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiedera' l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra impostazione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorita' italiane potranno fissare in linea generale.
f) L'Istituto sara' esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e dei pezzi ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficiera' altresi' dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.
g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Istituto.
ARTICOLO XI
Assicurazioni sociali e sanitarie
1. Il personale dell'Istituto sara' obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorita' italiane. L'assistenza sanitaria obbligatoria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.
2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, e' tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto.
3. Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLI o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione.
Se l'IDLI concorda con quanto sopra proposto la presente lettera e la sua risposta, Signor Direttore, costituiranno atto modificativo dell'accordo firmato il 28 marzo 1992 che, unitamente allo stesso sara' sottoposto alle procedure di ratifica previste dall'ordinamento italiano.
Voglio gradire Signor Direttore, i sensi della piu' alta
considerazione
Roma, 19 luglio 1993
(firma)
Dottor Michael HAGER
Direttore dell'Istituto Internazionale
di Diritto per lo Sviluppo
ROMA
Parte di provvedimento in formato grafico
INTERNATIONAL DEVELOPMENT LAW INSTITUTE
INSTITUT INTERNATIONAL DE DROIT DU DEVELOPPEMENT
Roma, 19 luglio 1993
Professor Luigi Ferrari-Bravo
Capo del Servizio del Contenzioso
Diplomatico
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina
Roma
Egregio Professore,
Riferendosi alla Sua lettera del 19 luglio 1993 concernente l'accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Istituto Internazionale di Diritto per lo Sviluppo firmato il 28 marzo 1992, ho l'onore di comunicarLe che le modifiche proposte a detto accordo, elencate qui di seguito, sono accettate dall'IDLI:
ARTICOLO IX
Esenzione dalle imposte
SEZIONE 12:
l'Istituto, le sue proprieta', redditi e beni in cui all'art. 1 lett. d) del presente accordo, saranno esentati, nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, come previste dall'accordo istitutivo del 5 febbraio 1988 ratificato dalla Repubblica Italiana il 28/5/1993, da ogni imposizione diretta e da diritti riscossi dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni.
SEZIONE 13:
a) Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e per quanto riguarda gli acquisti, i servizi e le transazioni, l'Istituto godra' agli effetti delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, delle stesse esenzioni e agevolazioni concesse alle amministrazioni statali italiane, ivi comprendendo l'imposta di bollo sugli atti, contratti, formalita' operazioni finanziarie occorrenti per il conseguimento delle sue finalita'.
b) Per quanto concerne l'esenzione dall"'imposta sul valore aggiunto (IVA)", l'Istituto godra' della non imponibilita' al tributo su acquisti rilevanti connessi al raggiungimento dei suoi obiettivi istituzionali ed all'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente accordo, per acquisto rilevante si intende l'acquisto di merci o le prestazioni di servizi per un valore superiore a lire italiane centomila o per il maggior valore che potra' essere stabilito in linea generale dalle competenti autorita' italiane.
c) L'Istituto sara' esentato dalle imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale.
d) L'Istituto sara' anche esente dal pagamento delle imposte di consumo e relative addizionali sull'energia elettrica e sul gas metano consumato dall'IDLI, con esclusione degli impianti ad uso privato.
e) L'Istituto sara' esentato da diritti doganali e da ogni altra impostazione, divieto e restrizione su merci di qualsiasi natura, importate o esportate dall'Istituto per attivita' istituzionali fatte salve le esigenze di natura sanitaria e fitosanitaria. Tuttavia l'Istituto non chiedera' l'esenzione da diritti doganali e da ogni altra impostazione su merci importate per un valore inferiore a lire italiane centomila o ad altro maggior valore che competenti autorita' italiane potranno fissare in linea generale.
f) L'Istituto sara' esente da diritti doganali e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'"uso ufficiale" dell'Istituto e dei pezzi ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, che saranno immatricolati con serie speciali, l'Istituto beneficiera' altresi' dell'esenzione delle tasse automobilistiche. I carburanti ed i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e esenzione dalle imposte di fabbricazione in limiti di contingenti da fissare mediante l'accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Istituto.
g) Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente articolo non si applicheranno a tasse e dazi corrispettivi di servizi resi all'Istituto.
ARTICOLO XI
Assicurazioni sociali e sanitarie
1. Il personale dell'Istituto sara' obbligatoriamente assicurato per quanto riguarda l'assistenza sanitaria obbligatoria e la previdenza, presso Fondi o Istituti assicurativi pubblici o privati dello Stato Italiano o di altro Stato, i cui Regolamenti devono essere portati a conoscenza delle competenti Autorita' italiane.
L'assistenza sanitaria deve comprendere i familiari a carico, individuati ai sensi del pertinente Regolamento.
2. I contributi previdenziali e sanitari previsti dalla legislazione italiana non sono dovuti sugli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto al suo personale. Tuttavia detto personale se di cittadinanza italiana, e' tenuto al pagamento del contributo di assistenza sanitaria sui redditi soggetti alla dichiarazione annuale dei redditi (IRPEF), diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Istituto o per suo conto.
3. Le prestazioni sanitarie direttamente erogate dal Servizio Sanitario nazionale sono integralmente rimborsate dall'Ente Assicurativo prescelto dall'IDLI o dall'interessato alla struttura che ha erogato la prestazione.
La prego di accettare, Professore, i sensi della mia piu' alta stima.
(firma)
L. Michael Hager
Direttore
Parte di provvedimento in formato grafico
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