061U1530
061U1530
Protocollo (LEGGE 08 dicembre 1961 n. 1530)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato tra l'Italia e lo Yemen in Sanaa il 4 settembre 1937, concluso a Roma il 5 ottobre 1959.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 del Protocollo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare conte legge dello Stato. Data a Roma, addi' 8 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TRABUCCHI - MARTINELLI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Art. 1
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa il 4 settembre 1937 tra l'Italia e lo Yemen per rinnovare il
trattato del 2 settembre 1926 (Roma, 5 ottobre 1959).
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL TRATTATO DI AMICIZIA E DI RELAZIONI
ECONOMICHE STIPULATO IN SANAA IL 4 SETTEMBRE 1937, TRA L'ITALIA
E LO YEMEN, PER RINNOVARE IL TRATTATO DEL 2 SETTEMBRE 1926
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno
Mutawakkilita dello Yemen, animati dal desiderio di facilitare e sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi, nello spirito delle disposizioni previste dal Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa il 4 settembre 1937 per rinnovare il Trattato del 2 settembre 1926, hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Le due Parti contraenti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita specialmente per quanto concerne:
1) i diritti doganali ed ogni altro onere accessorio, le
modalita' di riscossione dei diritti ed oneri, le regole e formalita' relative allo sdoganamento delle merci, sia all'importazione che all'esportazione, nonche' al transito, al deposito, ecc.;
2) le formalita' concernenti l'importazione e l'esportazione
delle merci;
3) il libero accesso delle navi nei porti, l'utilizzazione delle installazioni portuali, le imposte e tasse, la prestazione di servizi alle navi ed il relativo approvvigionamento, le facilitazioni per il caricamento e lo scarico delle navi e lo sbarco temporaneo dell'equipaggio, fatta comunque eccezione per i vantaggi ed i privilegi accordati ai nazionali dalle rispettive legislazioni, ivi compresi quelli relativi alla pesca ed al cabotaggio.
Art. 2
Articolo 2
Le disposizioni del presente Protocollo relative al trattamento
della nazione piu' favorita non si applicheranno:
1) ai vantaggi particolari che sono o saranno concessi da una
delle Parti contraenti allo scopo di facilitare il traffico di frontiera con i Paesi limitrofi;
2) ai vantaggi che sono o saranno concessi da una delle Parti
contraenti ad altri Paesi, in virtu' della formazione di un'unione doganale o di una zona di libero scambio;
3) ai vantaggi che sono o saranno concessi dall'Italia allo Stato
della Citta' del Vaticano, alla Repubblica di San Marino, al Regno Unito di Libia e alla Somalia;
4) ai vantaggi che lo Yemen ha accordato o accordera' agli Stati membri della Lega Araba;
5) ai privilegi e vantaggi che sono o saranno concessi da una
delle Parti contraenti, in rapporto alla sua partecipazione ad una comunita' istituita tra piu' Paesi per organizzare in comune uno o piu' settori della produzione, del commercio dei servizi, o per provvedere alla loro sicurezza.
Art. 3
Articolo 3
Il presente Protocollo entrera' in vigore all'atto dello scambio
degli strumenti di ratifica e le sua validita' si estendera' fino alla scadenza del Trattato di amicizia e di relazione economiche stipulato in Sanaa tra l'Italia e lo Yemen il 4 settembre 1937 per rinnovare il Trattato del 2 settembre 1924.
Esso s'intendera' tacitamente ed integralmente rinnovato per un
periodo di 25 anni se non verra' denunciato da una delle due Parti Contraenti sei mesi prima del 14 novembre 1962, data di scadenza del suddetto Trattato e del presente Protocollo.
Trascorsi cinque anni dal suo eventuale rinnovo, come sopra
previsto, il presente Protocollo potra' tuttavia essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso di sei mesi, dall'una all'altra Parte, o modificato di comune accordo.
In fede di che i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto le loro firme al presente Protocollo.
Fatto a Roma il 5 ottobre 1959, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed araba. I due testi hanno uguale valore.
In caso di divergenza d'interpretazione fara' fede il testo in
lingua araba.
Per il Governo della Repubblica italiana
FOLCHI
Per il Governo del Regno Mutawakkilita dello Yemen
EL AMIRI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SEGNI