Monitoring Gesetzessammlung

084U0972

IT - Leggi di Ratifica

084U0972

Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979. (LEGGE 13 dicembre 1984 n. 972)

Premessa

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO), con allegati, adottato a Vienna l'8 aprile 1979.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 25 dell'atto stesso.

Art. 3

Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 21, riguardante i privilegi e le immunita', gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) ai propri dipendenti cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, in ((esenzione)) della imposizione sul reddito, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000.000 per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 dicembre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica GORIA, Ministro del tesoro VISENTINI, Ministro delle finanze ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Acte Constitutif

ACTE CONSTITUTIF DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
Parte di provvedimento in formato grafico

Atto Costitutivo - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'atto fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.
ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
PREAMBOLO
Gli Stati parti al presente Atto costitutivo,
Nel conformarsi alla Carta delle Nazioni Unite,
Nel richiamare gli obiettivi generali delle risoluzioni adottate nel corso della sesta sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riguardo all'instaurazione di un Nuovo Ordine economico internazionale, della Dichiarazione e del Piano d'azione di Lima per lo sviluppo e la cooperazione industriali, adottati dalla Seconda Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, e della risoluzione della settima sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa allo sviluppo ed alla cooperazione economica internazionale, Nel dichiarare che:
E' necessario instaurare un ordine economico e sociale giusto ed equo, da realizzare eliminando le ineguaglianze economiche, stabilendo relazioni economiche internazionali che siano razionali ed eque, operando delle trasformazioni sociali ed economiche dinamiche e favorendo le modifiche strutturali necessarie allo sviluppo dell'economia mondiale,
L'industrializzazione costituisce uno strumento dinamico di crescita, essenziale per lo sviluppo economico e sociale accelerato specie dei paesi emergenti, per il miglioramento del livello di vita e della qualita' della vita delle popolazioni di tutti i paesi, nonche' per instaurare un ordine economico e sociale equo,
Tutti i paesi hanno il diritto sovrano di industrializzati, ed ogni processo di industrializzazione deve generalmente tendere a garantire uno sviluppo socio-economico che si autoalimenti e sia ben internato, ed essere tale da comportare le necessarie trasformazioni che consentano a tutti i popoli di partecipare equamente ed effettivamente all'industrializzazione del proprio paese,
Considerato che la cooperazione internazionale per lo sviluppo rappresenta il comune obiettivo e compito di tatti i paesi, e' indispensabile promuovere l'industrializzazione attraverso misure concertate, comprendenti la messa a punto, il trasferimento e l'adattamento di tecnologie a livello globale, regionale e nazionale, nonche' a livello dei vari settori,
Tutti i paesi, qualunque sia il loro Sistema economico e sociale, sono decisi a promuovere il comune benessere dei loro popoli con interventi individuali e collettivi tendenti a sviluppare la cooperazione economica internazionale su base di sovrana eguaglianza, a rafforzare l'indipendenza economica dei paesi emergenti, ad assicurare a guasti un'equa parte nella produzione industriale mondiale, ed a contribuire alla pace internazionale ed alla sicurezza e alla prosperita' di tutte le nazioni, conformemente agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite,
Nel richiamare a queste linee direttrici,
Desiderosi di istituire, a norma del Capitolo II della Carta delle Nazioni Unite, un istituto specializzato che porti il nome di Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) (qui di seguito definita "l'organizzazione") il cui principale compito e la cui responsabilita' consistera' nell'esaminare e promuovere il coordinamento di tutte le attivita' svolte dagli organismi delle Nazioni Unite nel campo dello sviluppo industriale, conformemente alle attribuzioni conferite dalla Carta delle Nazioni Unite al Consiglio economico e sociale, ed agli accordi vigenti in materia di relazioni,
Hanno convenuto il presente Atto costitutivo.
Articolo primo
Obiettivi
L'Organizzazione ha come principale scopo quello di promuovere ed accelerare lo sviluppo industriale dei paesi emergenti onde contribuire ad instaurare un nuovo ordine economico internazionale.
Promuovera' inoltre lo sviluppo e la cooperazione industriali a livello globale, regionale e nazionale, nonche' a livello settoriale.
------------
(Il testo del presente Atto costitutivo e' stato adottato a Vienna, l'8 Aprile 1979, dalla Conferenza delle Nazioni Unite per la costituenda Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo industriale quale agenzia specializzata.)

Atto Costitutivo - art. 2

Articolo 2
Funzioni
Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, l'Organizzazione adottera' in genere tutte le necessarie ed opportune misure, ed in particolare:
a) Promuovera' e fornira', a seconda delle esigenze, un'assistenza ai paesi emergenti al fine di promuovere ed accelerare la loro industrializzazione, e soprattutto al fine di sviluppare, estendere e modernizzare le loro industrie;
b) In conformita' con la Carta delle Nazioni Unite, incoraggera', coordinera' e seguira' le attivita' degli organismi delle Nazioni Unite onde permettere all'organizzazione di svolgere un ruolo centrale di coordinamento nel campo dello sviluppo industriale;
c) Concepira' nuovi criteri e formule che si applichino allo sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale, nonche' a livello dei vari settori, e sviluppera' criteri e formule gia' esistenti; realizzera' inoltre studi e ricerche per la formulazione di nuove linee d'azione in vista di uno sviluppo industriale armonioso ed equilibrato, tenendo debitamente conto dei metodi utilizzati da paesi con sistemi socio-economici diversi per risolvere i problemi connessi con la loro industrializzazione;
d) Promuovera' e favorira' l'elaborazione e l'impiego di tecniche di programmazione, e contribuira' alla formulazione di programmi di sviluppo e di programmi scientifici e tecnologici nonche' di piani di industrializzazione nel settore pubblico, privato e cooperativistico;
e) favorira' l'elaborazione di un approccio integrato e interdisciplinare per l'industrializzazione accelerata dei paesi emergenti, e vi contribuira';
f) Costituira' un foro ed uno strumento al servizio dei paesi emergenti e dei paesi industrializzati per scambi e consultazioni e, a richiesta dei paesi interessati, per negoziati in vista dell'industrializzazione dei paesi emergenti;
g) Assistera' i paesi emergenti nella creazione e gestione di industrie, anche di industrie legate all'agricoltura e di industrie di base, ai fini del pieno utilizzo delle risorse naturali e umane localmente disponibili, onde garantire la produzione di beni destinati ai mercati interni ed alla esportazione, e onde contribuire all'autonomia economica di questi paesi;
h) Servira' quale centro di scambio di informazioni industriali ed in conseguenza raccogliera' e controllera' in modo selettivo, analizzera' ed elaborera' ai fini della loro diffusione, dati concernenti tutti gli aspetti dello sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale come pure a livello dei vari settori, compreso dati sulle esperienze e le realizzazioni tecnologiche di paesi industrialmente avanzati e di paesi emergenti dotati di sistemi socio-economici diversi;
i) Dedichera' particolare attenzione all'adozione di misure speciali a favore dei paesi emergenti meno progrediti, privi di coste o insulari, e dei paesi emergenti gravemente colpiti da crisi economiche o da catastrofi naturali, senza con cio' trascurare gli interessi degli altri paesi emergenti;
j) Promuovera' e favorira' l'elaborazione, la selezione, l'adattamento, il trasferimento e l'impiego di tecniche industriali, e vi contribuira', tenuto conto della situazione socio-economica e delle particolari esigenze delle industrie interessate, favorendo in special modo il trasferimento di tecnologie dai paesi industrializzati ai paesi emergenti, nonche' all'interno degli stessi paesi emergenti;
k) Organizzera' e favorira' programmi di formazione industriale onde aiutare i paesi emergenti a formare propri tecnici nonche' il personale necessario ai diversi stadi per il loro sviluppo industriale accelerato;
l) Fornira' consulenza ed assistenza, in stretta collaborazione con i competenti organismi delle Nazioni Unite, gli istituti specializzati e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ai paesi emergenti per lo sfruttamento, la conservazione e la trasformazione in loco delle loro risorse naturali al fine di favorire l'industrializzazione di questi paesi;
m) fornira' impianti pilota e impianti di dimostrazione onde accelerare l'industrializzazione di determinati settori;
n) Elaborera' misure speciali destinate a promuovere la cooperazione in campo industriale fra i passi emergenti, e fra questi paesi ed i paesi avanzati;
o) Contribuira', congiuntamente con altri organismi appositi, alla programmazione regionale di sviluppo industriale dei paesi emergenti nel quadro della suddivisione regionali e subregionali in questi paesi;
p) Favorira' e promuovera' la creazione ed il rafforzamento di associazioni industriali, commerciali e professionali, e di analoghe organizzazioni capaci di favorire il pieno utilizzo delle risorse interne dei paesi emergenti al fine di sviluppare le loro industrie nazionali;
q) Contribuira' alla creazione ed alla gestione di una infrastruttura istituzionale al fine di fornire all'industria servizi di regolamentazione, consulenza e sviluppo;
r) Concorrera', su richiesta dei governi dei paesi emergenti, all'ottenimento di capitali esteri per il finanziamento di determinati progetti industriali a condizioni oneste, eque e reciprocamente accettabili.

Atto Costitutivo - art. 3

Articolo 3
Membri
Potranno accedere all'Organizzazione in qualita' di membri tutti gli Stati che aderiscano ai suoi obiettivi ed ai suoi principi:
a) Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'agenzia specializzata a dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica potranno essere ammessi quali Membri dell'Organizzazione divenendo parti al presente Atto costitutivo conformemente all'Art. 24 ed all'Art. 25, paragrafo 2;
b) Gli Stati non contemplati alla lettera a) potranno essere ammessi quali membri dell'Organizzazione divenendo parti al presente Atto costitutivo conformemente all'Art. 24, paragrafo 3 nonche' all'Art. 25, paragrafo 2, lettera e), dopo che la loro ammissione sara' stata approvata dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, dietro raccomandazione del Consiglio.

Atto Costitutivo - art. 4

Articolo 4
Osservatori
1. Lo statuto di osservatore presso l'Organizzazione sara' riconosciute, su richiesta, agli osservatori presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, salvo decisione diversa della Conferenza.
2. Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo 1, la Conferenza sara' abilitata ad invitare altri osservatori a partecipare ai lavori dell'Organizzazione.
3. Gli osservatori saranno autorizzati a partecipare ai lavori dell'Organizzazione conformemente agli appositi regolamenti interni ed alle disposizioni del presente Atto costitutivo.

Atto Costitutivo - art. 5

Articolo 5
Sospensione
1. Qualsiasi Membro dell'Organizzazione sospeso dall'esercizio dei suoi diritti e privilegi di Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sara' automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti e privilegi di Membro dell'Organizzazione.
2. Qualsiasi Membro in ritardo nel pagamento dei propri contributi all'Organizzazione non potra' partecipare agli scrutini dell'Organizzazione qualora l'ammontare dei suoi arretrati sia pari o superiore ai contributi posti in riscossione e da lui dovuti per i due precedenti esercizi finanziari. Nondimeno, qualsiasi organo potra' autorizzare detto Membro a votare nel proprio ambite qualora constati che il mancato pagamento e' ascrivibile a circostanze indipendenti dalla volonta' di tale Membro.

Atto Costitutivo - art. 6

Articolo 6
Ritiro
1. Un Membro potra' ritirarsi dall'Organizzazione depositando uno strumento con cui denunzia al depositario il presente Atto costitutivo.
2. Tale ritiro diverra' effettivo il primo giorno dell'esercizio finanziario successivo all'esercizio nel corso del quale detto strumento e' stato depositato.
3. I contributi che il Membro che intende ritirarsi dovra' versare per l'esercizio finanziario successivo a quello in cui avra' notificato il proprio ritiro saranno pari ai contributi poeti in riscossione per l'esercizio finanziario nel corso del quale sia avvenuta la suddetta notifica. Il Membro che si ritira versera' inoltre tutti i contributi volontari sottoscritti incondizionatamente prima della notifica del suo ritiro.

Atto Costitutivo - art. 7

Articolo 7
Organi principali e organi accessori
1. I principali Organi dell'Organizzazione sono:
a) La Conferenza generale (definita "la Conferenza");
b) Il Consiglio per lo sviluppo industriale (definita "il Consiglio");
c) Il Segretariato.
2. Viene istituito un Comitato Programmi e Bilanci che dovra' aiutare il Consiglio a preparare e ad esaminare il programma di lavoro, il bilancio ordinario ad il bilancio operativo dell'Organizzazione ed altre questioni finanziarie attinenti all'Organizzazione.
3. Altri organi accessori, specie comitati tecnici, potranno essere creati dalla Conferenza o dal Consiglio, tenendo in debito conto il principio di un'equa rappresentazione geografica.

Atto Costitutivo - art. 8

Articolo 8
Conferenza generale
1. La Conferenza si comporra' dei rappresentanti di tutti i Membri.
2. a) La Conferenza terra' una sessione ordinaria ogni due anni,
salvo che decida diversamente. Verra' convocata in sessione
straordinaria dal Direttore generale, su richiesta del Consiglio o alla maggioranza di tutti i suoi Membri.
b) La Conferenza terra' la sua sessione ordinaria presso la Sede dell'Organizzazione, salvo che decida diversamente. Il Consiglio determinera' la sede in cui dovranno tenersi le sessioni straordinarie.
3. Fatte salve le altre funzioni specificate nel presente Atto costitutivo, la Conferenza:
a) Fissera' le linee direttrici nonche' gli orientamenti generali dell'Organizzazione;
b) Esaminera' i rapporti del Consiglio, del Direttore Generale e degli organi accessori della Conferenza;
c) Approvera' il programma di lavoro, il bilancio ordinario ed il bilancio di esercizio dell'Organizzazione conformemente alle disposizioni dell'Art. 14; fissera' la tabella delle quote di partecipazione in conformita' con le disposizioni dell'Art. 15; approvera' il regolamento finanziario dell'Organizzazione e controllera' l'effettivo impiego delle risorse finanziarie dell'Organizzazione;
d) Sara' abilitata ad adottare, a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, convenzioni ed accordi in materie di competenza dell'Organizzazione, e a formulare raccomandazioni ai Membri in merito a dette convenzioni o accordi;
e) Formulera' raccomandazioni ai Membri ed alle organizzazioni internazionali in materia di competenza dell'Organizzazione;
f) Adottera' le opportune misure per consentire all'organizzazione di promuovere i suoi obiettivi ed assolvere le sue funzioni.
4. La Conferenza potra' delegare al Consiglio quei poteri e compiti propri che riterra' opportuno affidargli, eccettuati quelli previsti all'Art. 3, lettera b); all'Art. 4; all'Art. 8, paragrafo 3, lettere a), b), c); all'Art. 9, paragrafo 1; all'Art. 10, paragrafo 1;
all'Art. 11, paragrafo 2; all'Art. 14, paragrafi 4 e 6; all'Art. 15;
all'Art. 18; all'Art. 23, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, lettera b); e all'Allegato I.
5. La Conferenza fissera' il proprio regolamento interno.
6. Ciascun Membro disporra' di un voto in seno alla Conferenza. Le decisioni saranno prese alla maggioranza dei Membri presenti e votanti, salvo disposizione contraria del presente Atto costitutivo o del regolamento interno della Conferenza.

Atto Costitutivo - art. 9

Articolo 9
Consiglio per lo sviluppo industriale
1. Il Consiglio comprendera' cinquantatre membri della Organizzazione eletti dalla Conferenza, la quale terra' in debito conto il principio di un'equa rappresentazione geografica. Per l'elezione dei membri del Consiglio, la Conferenza adottera' la seguente ripartizione dei seggi: trentatre membri del Consiglio saranno eletti fra gli Stati che figurano nelle parti A e C dell'Allegato I al presente atto costitutivo; quindici fra gli Stati contemplati nella parte B e cinque fra gli Stati contemplati nella parte D.
2. I membri del Consiglio resteranno in carica dal momento in cui termina la sessione ordinaria della Conferenza in cui saranno stati eletti fino al momento in cui terminera' la sessione ordinaria della Conferenza, quattro anni dopo; tuttavia, i membri eletti nel corso della prima sessione entreranno in carica all'atto della loro elezione e meta' di loro restera' in carica fino al termine della sessione ordinaria che si terra' due anni dopo. I membri del Consiglio potranno essere rieletti.
3. a) Il Consiglio terra' almeno una sessione ordinaria all'anno, in data da stabilirsi. Sara' convocato in sessione straordinaria dal Direttore generale, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio.
b) Le adesioni avranno luogo presso la Sede all'Organizzazione, salvo diversa decisione del Consiglio.
4. Oltre alle funzioni specificate nel presente Atto costitutive e quelle affidategli dalla Conferenza, il Consiglio:
a) Operando sotto la guida della Conferenza, vegliera' alla realizzazione del programma di lavoro approvato e del bilancio, ordinario od operativo corrispondente nonche' ad attuare altre decisioni della Conferenza;
b) Raccomandera' alla Conferenza una tabella delle quote di partecipazione per le spese imputabili al bilancio ordinario;
c) Presentera' alla Conferenza, ad ogni sessione ordinaria, un rapporto sulle attivita' del Consiglio;
d) Preghera' i Membri di fornire informazioni sulle loro attivita' riguardanti i lavori dell'Organizzazione;
e) Conformemente alle decisioni della Conferenza, ed alla luce degli eventi capaci di prodursi fra le sessioni del Consiglio o della Conferenza, autorizzera' il Direttore generale ad attuare le misure che il Consiglio riterra' opportune onde fronteggiare situazioni impreviste, tenuto conto delle funzioni e delle risorse finanziarie dell'Organizzazione;
f) Qualora il posto di Direttore generale si rendesse vacante fra due sessioni della Conferenza, designera' un Direttore generale ad interim perche' assolva tale funzione fino alla successiva sessione ordinaria o straordinaria del - la Conferenza;
g) Stabilira' l'ordine del giorno provvisorio della Conferenza;
h) Assolvera' altri compiti che si rendessero necessari per il conseguimento degli scopi dell'Organizzazione, fatte salve le limitazioni contemplate dal presente Atto costitutivo.
5. Il Consiglio stabilira' il proprio regolamento interna.
6. Ciascun membro disporra' di un veto in seno al Consiglio.
Le decisioni saranno prese alla maggioranza dei membri presenti e votanti, salvo che diversamente disposto dal presente Atto costitutivo o dal regolamento interno del Consiglio, 7. Il Consiglio invitera' ciascun Membro non rappresentato al suo interno a partecipare, senza diritto di voto, alle sue delibere qualora la materia discussa interessi detto Membro in modo particolare.

Atto Costitutivo - art. 10

Articolo 10
Comitato Programmi e bilanci
1. Il Comitato Programmi e bilanci comprendera' ventisette Membri dell'Organizzazione, eletti dalla Conferenza, la quale terra' in debito conto il principio di un'equa rappresentazione geografica. Per l'elezione dei membri del Comitato, la Conferenza mi atterra' alla seguente ripartizione dei seggi: quindici membri del Comitato saranno eletti fra gli Stati che figurano nelle parti A e C dell'Allegato I al presente Atto costitutivo, nove fra gli Stati contemplati nella parte B e tre fra gli Stati contemplati nella parte D Nel designare i loro rappresentanti in seno al Comitato, gli Stati terranno conto della loro qualifiche e della loro esperienza personale.
2. I membri del Comitato resteranno in carica dal momento in cui terminera' la sessione ordinaria della Conferenza in cui saranno stati eletti fino al momento in cui terminera' la sessione ordinaria della Conferenza, due anni dopo. I membri del Comitato potranno essere rieletti.
3. a) Il Comitato si riunira' almeno una volta all'anno.
Potra' anche essere convocato dal Direttore generale, su richiesta del Consiglio o del Comitato stesso.
b) Le sessioni si terranno presso la Sede dell'Organizzazione, salvo diversa decisione del Consiglio.
4. Il Comitato:
a) Esercitera' i compiti che gli sono attribuiti a norma dell'Art. 14;
b) Fissera', per poi sottoporle al Consiglio, il progetto di tabella delle quote di partecipazione per le spese imputabili al bilancio ordinario;
c) Esercitera' altri compiti affidatigli dalla Conferenza o dal Consiglio in materia finanziaria;
d) Rendera' conto al Consiglio di tutte le sue attivita' nel corso delle sue sessioni ordinario e sottoporra' di sua iniziativa al Consiglio pareri o proposte in materia finanziaria.
5. Il Comitato stabilira' il proprio regolamento interno.
6. Ciascun membro del Comitato disporra' di un voto. Le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.

Atto Costitutivo - art. 11

Articolo 11
Segretariato
1. Il Segretariato sara' costituito da un Direttore generale, da Direttori generali aggiunti e da eventuale altro personale di cui l'organizzazione possa avere bisogno.
2. Il Direttore generale sara' nominato dalla Conferenza, dietro raccomandazione del Consiglio, per un periodo di quattro anni. Potra' esser nominato per un secondo quadriennio, al termine del quale non sara' piu' rieleggibile.
3. Il Direttore generale sara' il funzionario di piu' alto grado all'interno dell'organizzazione. Subordinatamente alle direttive generali o speciali della conferenza o del Consiglio, al Direttore generale competera' la responsabilita' generale nonche' il potere di dirigere i lavori dell'Organizzazione. Sotto la guida ed il controllo del Consiglio, il Direttore generale sara' responsabile dell'assunzione, organizzazione e direzione del personale.
4. Nell'assolvere i propri compiti, il Direttore generale ed il personale non potranno sollecitare ne' accettare istruzioni da parte di governi e di autorita' esterne all'Organizzazione. Dovranno astenersi da qualsiasi atto che sia incompatibile con il loro stato di funzionari internazionali, e saranno unicamente responsabili nei confronti dell'Organizzazione. Ciascun Membro si impegnera' a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Direttore generale e del personale, e a non cercare di influenzarli nell'assolvimento delle loro mansioni.
5. Il personale sara' nominato dal Direttore generale, conformemente alle norme fissate dalla Conferenza dietro raccomandazione del Consiglio. Le nomine a Direttore generale aggiunto saranno sottoposte al Consiglio per l'approvazione. Le condizioni di impiego del personale saranno conformi, per quanto possibile, a quelle del personale soggetto al regime ordinario delle Nazioni Unite. Criterio dominante per il reclutamento e per la fissazione delle condizioni di impiego del personale sara' l'esigenza di assicurare all'Organizzazione i servigi di persone altamente qualificate, competenti e di provata integrita' morale. Si terra' debito conto dell'importanza di un reclutamento effettuato su di un'ampia ed equa base geografica.
6. Il Direttore generale partecipera' in tale veste a tutte le riunioni della Conferenza, del Consiglio e del Comitato Programmi e bilanci, ed assolvera' ogni altro compito attribuitogli da detti organi. Redigera' un rapporto annuo sulle attivita' dell'Organizzazione. Inoltre, sottoporra' alla Conferenza o al Consiglio, secondo i casi, tutti i rapporti che si rendessero necessari.

Atto Costitutivo - art. 12

Articolo 12
Spese delle delegazioni
Ciascun Membro e osservatore si assumera' le spese della propria delegazione alla Conferenza, al Consiglio o ad altro organo cui partecipera'.

Atto Costitutivo - art. 13

Articolo 13
Composizione dei bilanci
1. L'Organizzazione svolgera' le sue attivita' conformemente al proprio programma di lavoro ed ai bilanci che avra' approvato.
2. Le spese dell'Organizzazione saranno suddivise nelle categorie seguenti:
a) Spese sostenute attraverso i contributi posti in riscossione (rientranti nella voce "bilancio ordinario");
b) Spese sostenute attraverso i contributi volontari a favore dell'Organizzazione o con altre risorse contemplate dal regolamento finanziario (rientranti nella voce "bilancio operativo").
3. Il bilancio ordinario provvedera' alle spese di gestione, alle spese di ricerca, ad altre spese ordinarie dell'Organizzazione nonche' a spese inerenti ad attivita' contemplate all'Allegato II.
4. Il bilancio operativo provvedera' alle spese per l'assistenza tecnica e per altre attivita' connesse.

Atto Costitutivo - art. 14

Articolo 14
Programma e bilanci
1. Il Direttore generale stabilira' e sottoporra' al Consiglio, attraverso il Comitato Programmi e bilanci, alla data specificata nel regolamento finanziario, un progetto di programma di lavoro per l'esercizio finanziario successivo, nonche' le previsioni di spesa per le attivita' finanziate con bilancio ordinario. Il Direttore generale formulera' allo stesso tempo proposte e previsioni di spesa per le attivita' finanziate coi contributi volontari a favore dell'Organizzazione.
2. Il Comitato Programmi e bilanci esaminera' le proposte del Direttore generale e presentera' al Consiglio le sue raccomandazioni circa il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti riguardanti il bilancio ordinario ed il bilancio operativo. Le raccomandazioni del Comitato saranno adottate alla maggioranza dei due terzi dai membri presenti e votanti.
3. Il Consiglio esaminera' le proposte del Direttore generale contemporaneamente alle raccomandazioni del Comitato Programmi e bilanci ed adottera' il programma di lavoro, il bilancio ordinario ed il bilancio operativo, con le modifiche che riterra' piu' opportune, per sottoporli quindi all'esame e all'approvazione della Conferenza.
Il Consiglio adottera' tali testi alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.
4. a) La Conferenza esaminera' e approvera', alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, il programma di lavoro ed il corrispondente bilancio ordinario e operativo Sottopostigli dal Consiglio.
b) La Conferenza potra' ritoccare il programma di lavoro nonche' il bilancio ordinario e operativo corrispondenti, conformemente al paragrafo 6.
Ove necessario, previsioni di spesa suppletive e rivedute a carico del bilancio ordinario o del bilancio operativo saranno effettuate e approvate conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
Nessuna risoluzione o decisione ne' emendamento comportante degli impegni finanziari, che non sia stato precedentemente esaminato conformemente ai paragrafi 2 e 3, potra' essere approvato dalla Conferenza se non accompagnato da uno stato degli impegni finanziari stabilito del Direttore generale. Nessuna risoluzione o decisione ne' emendamento che il Direttore generale preveda che dia adito a delle spese potra' essere approvato della Conferenza fintanto che il Comitato Programmi e bilanci, e successivamente il Consiglio, riunito contemporaneamente alla Conferenza, non avranno avuto modo di conformarsi alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Il Consiglio presentera' le proprie decisioni alla Conferenza. Teli risoluzioni, decisioni ed emendamenti verranno approvati dalla Conferenza della maggioranza dei due terzi di tutti i propri membri.

Atto Costitutivo - art. 15

Articolo 15
Contributi da porre in riscossione
1. Le spese a carico del bilancio ordinario saranno sostenute dai Membri in base alla ripartizione fissata conformemente alla tabella delle quote stabilita dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, su raccomandazione del Consiglio presa alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, in base ad un progetto elaborato dal Comitato Programmi e bilanci.
2. In tabella delle quote si ispirera' per quanto possibile alla tabella piu' recente in uso presso l'Organizzazione delle Nozioni Unite, la quota di nessun Membro potra' superare il venticinque per cento del bilancio ordinario dell'Organizzazione.

Atto Costitutivo - art. 16

Articolo 16
Contributi volontari a favore dell'Organizzazione
Subordinatamente al regolamento finanziario dell'Organizzazione, il Direttore generale potra', a nome dell'Organizzazione, accettare contributi volontari a favore dell'Organizzazione - quali donazione, lasciti e sovvenzioni - da parte di governi, organismi intergovernativi od organismi o oltre fonti non governative, purche' le condizioni di tali contributi volontari siano compatibili con gli obiettivi e la politica della Organizzazione.

Atto Costitutivo - art. 17

Articolo 17
Fondo di sviluppo industriale
Onde accrescere le proprie risorse nonche' la propria capacita' di rispondere celermente e prontamente ai bisogni dei paesi in via di sviluppo, l'Organizzazione disporra' di un Fondo di sviluppo industriale finanziato con i contributi volontari a favore dell'Organizzazione contemplati all'Art. 16 e con altre risorse eventualmente previste dal regolamento finanziario dell'Organizzazione. Il Direttore generale amministrera' il Fondo di sviluppo industriale conformemente alle direttive generali regolanti il funzionamento del Fondo fissate dalla Conferenza o dal Consiglio su mandato della Conferenza, e conformemente al regolamento finanziario dell'Organizzazione.

Atto Costitutivo - art. 18

Articolo 18
Rapporti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite
L'Organizzazione e' collegata con l'Organizzazione delle Nazioni Unite: ne costituisce uno degli istituti specializzati contemplati all'Art. 57 della Carta delle Nazioni Unite.
Qualsiasi accordo concluso conformemente all'Art. 63 della Carta dovra' essere approvato dalla Conferenza della maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti su raccomandazione del Consiglio.

Atto Costitutivo - art. 19

Articolo 19
Rapporti con altre organizzazioni
1. Il Direttore generale puo', su approvazione del Consiglio e subordinatamente alle direttive stabilite della Conferenza:
a) Concludere accordi tendenti a stabilire appropriati rapporti con altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite e con altri organismi intergovernativi o governativi;
b) Stabilire appropriati rapporti con organismi non governativi ed altri aventi attivita' affini a quelle dell'Organizzazione. Nello stabilire siffatti rapporti con degli organismi nazionali, il Direttore generale consultera' i governi interessati.
2. Subordinatamente agli accordi ed ai rapporti suddetti, il Direttore generale puo' allacciare rapporti di lavoro con gli organismi sopraddetti.

Atto Costitutivo - art. 20

Articolo 20
Sede
1. L'Organizzazione ha la propria sede a Vienna. La Conferenza puo' mutare il luogo della Sede alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri.
2. L'Organizzazione concludera' un accordo per la propria Sede con il governo ospite.

Atto Costitutivo - art. 21

Articolo 21
Capacita' giuridica, privilegi ed immunita'
1. L'Organizzazione godra' sul territorio di ciascuno dei suoi Membri della capacita' giuridica nonche' dei privilegi ed immunita' che le sono necessari per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi. I rappresentanti dei Membri ed i funzionari dell'Organizzazione godranno dei privilegi e delle immunita' necessarie onde espletare le proprie funzioni in piena autonomia nell'ambito dell'Organizzazione.
2. La capacita' giuridica, i privilegi e le immunita' di cui al paragrafo 1 saranno:
a) Sul territorio di ciascun Membro che abbia aderito, per quanto riguarda l'Organizzazione, alla Convenzione sui privilegi e sulle immunita' degli istituti specializzati, quelli definiti dalle clausole standard di detta Convenzione, Cosi' come modificate con allegato a detta Convenzione, approvato dal Consiglio;
b) Sul territorio di ciascun Membro che non abbia aderito, per quanto riguarda l'Organizzazione, alla Convenzione sui privilegi e sulle immunita' degli istituti specializzati, ma che abbia aderito alla Convenzione sui privilegi e sulle immunita' delle Nozioni Unite, quelli definiti in quest'ultima Convenzione, salvo che lo Stato non notifichi al Depositario, all'atto di depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, di non intendere applicare quest'ultime Convenzione nei confronti dell'Organizzazione; la Convenzione sui privilegi e sulle immunita' delle Nazioni Unite cessera' di applicarsi all'Organizzazione trenta giorni dopo che tale Stato ne avra' notificato il Depositario;
c) Quelli definiti in altri accordi conclusi dall'Organizzazione.

Atto Costitutivo - art. 22

Articolo 22
Risoluzione delle vertenze e richieste di parere consultivo
1. a) Qualsiasi vertenza fra due o piu' Membri riguardo alla interpretazione o all'applicazione del presente Atto costitutivo, e suoi allegati, che non sia risolta per via negoziale, sara' sottoposta al Consiglio a meno che le Parti interessate non convengano su di un diverso modo di risoluzione. Qualora la vertenza interessi specificatamente un Membro non rappresentato in seno al Consiglio, tele Membro avra' diritto e farsi rappresentare conformemente alle disposizioni che il Consiglio adottera'.
b) Qualora la vertenza non venga risolta in base alle disposizioni di cui al paragrafo 1 a) con piena soddisfazione di una qualsiasi delle parti in cause, detta parte potra' sottoporre la questione:
vuoi i) se le parti sono d'accordo:
A) alla Corte internazionale di giustizia; o
B) ad un tribunale arbitrale.
vuoi ii) diversamente, ad una commissione di conciliazione.
Le norme regolanti le procedure ed il funzionamento del tribunale arbitrale e della commissione di conciliazione sono enunciate all'Allegato III del presente Atto costitutivo.
2. Conferenza e Consiglio sono abilitati entrambi, previa autorizzazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a chiedere alla Corte internazionale di giustizia di esprimere un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che si ponga nell'ambito delle attivita' dell'Organizzazione.

Atto Costitutivo - art. 23

Articolo 23
Emendamenti
1. Successivamente alla seconda seduta ordinaria della Conferenza, qualsiasi Membro potra', in qualunque momento, proporre emendamenti al presente Atto costitutivo. Il testo degli emendamenti proposti sara' prontamente trasmesso a tutti i Membri da parte del Direttore generale, e sara' preso in esame dalla Conferenza solo allo scadere di novanta giorni dallo invio di detto testo.
2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, ogni emendamento entrera' in vigore e sara' vincolante nei confronti di tutti i Membri allorche';
a) il Consiglio l'avra' raccomandato alla Conferenza;
b) Sara' stato approvato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi di tutti i Membri; e
c) I due terzi dei Membri avranno deposto strumenti di rettifica, accettazione o Approvazione di detto emendamento presso il Depositario.
3. Qualsiasi emendamento relativo egli artt. 6, 9, 10, 13, 14 o 23 o relativo all'Allegato II entrera' in vigore e sara' vincolante nei confronti di tatti i Membri allorche':
a) Il Consiglio l'avra' raccomandato alla Conferenza alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi membri;
b) Sara' stato approvato dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi di tutti i suoi Membri; e
c) Tre quarti dei Membri avranno deposto strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di detto emendamento presso il Depositario.

Atto Costitutivo - art. 24

Articolo 24
Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione
1. Il presente Atto costitutivo sara' aperto alla firma di tutti gli Stati contemplati al capoverso a) dell'Art. 3 presso il Ministero federale Affari Esteri della Repubblica d'Austria fino al 7 ottobre 1979, e successivamente presso la Sede della Organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, fino alla data di entrata in vigore dell'Atto costitutivo suddetto.
2. Il presente Atto costitutivo sara' oggetto di ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari.
Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tali Stati saranno depositati presso il Depositario.
3. Successivamente all'entrate in vigore del presente Atto costitutivo conformemente al paragrafo 1 dell'Art. 25, gli Stati contemplati al capoverso a) dell'Art. 3 che non avranno firmato l'Atto costitutivo, come pure gli Stati la cui domanda di ammissione sara' stata approvata conformemente al capoverso b) di detto Articolo, potranno aderire al presente Atto costitutivo depositando uno strumento di adesione.

Atto Costitutivo - art. 25

Articolo 25
Entrata in vigore
1. Il presente Atto costitutivo entrera' in vigore allorche' almeno ottanta Stati che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione avranno avvertito il Depositario che, dopo essersi consumati, sono d'accordo affinche' il presente Atto costitutivo entri in vigore.
2. Il presente Atto costitutivo entrera' in vigore:
a) Per gli Stati che abbiano proceduto alla notifica contemplata al paragrafo 1, alla data di entrata in vigore del presente Atto costitutivo;
b) Per gli Stati che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione prime della entrata in vigore del presente Atto costitutivo, ma che non abbiano provveduto alla notifica di cui al paragrafo 1, alla successiva data in cui avranno informato il Depositario della entrata in vigore del presente Atto costitutivo nei loro confronti;
c) Per gli Stati che abbiano depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo l'entrata in vigore del presente Atto costitutivo, alla data di detto deposito.

Atto Costitutivo - art. 26

Articolo 26
Disposizioni transitorie
1. Il Depositario convochera' la prima sessione della Conferenza che dovra' tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Atto costitutivo.
2. Le norme ed i regolamenti che regolano l'organizzazione create dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 2152 (XXI) vigeranno sull'Organizzazione ed i suoi organi fino a che nuove disposizioni non saranno adottate da questi ultimi.

Atto Costitutivo - art. 27

Articolo 27
Riserve
Nessuna riserva potra' essere formulata riguardo al presente Atto costitutivo.

Atto Costitutivo - art. 28

Articolo 28
Depositario
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite costituisce il depositario del presente Atto costitutivo.
2. Il Depositario informera' gli Stati interessati ed il Direttore generale di qualsiasi questione inerente al presente Atto costitutivo.

Atto Costitutivo - art. 29

Articolo 29
I testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo del presente Atto costitutivo fanno ugualmente fede.

Allegato I

ALLEGATO I
Liste di Stati
1. Se uno Stato non contemplato in nessuna delle seguenti liste diviene Membro dell'Organizzazione, la Conferenza decidera', previe appropriate consultazioni, in quale di dette liste tale paese dovra' essere iscritto.
2. Previe appropriate consultazioni, la Conferenza potra', in qualsiasi momento, modificare in classifica di un Membro nelle seguenti liste.
3. Le modifiche apportate alle seguenti liste conformemente ai paragrafi 1 e 2 non saranno considerate quali emendamenti al presente Atto costitutivo ai sensi delle disposizioni dell'Art. 23.
Liste
(Le liste di Stati da inserire nel presente Allegato da parte del Depositario sono quelle stabilite dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ai fini del paragrafo 4, sezione II della sua risoluzione 2152 (XXI) e valide alla data dell'entrata in vigore del presente Atto costitutivo)

Atto Costitutivo-Allegato II

ALLEGATO II
Bilancio ordinario
A. 1. Le spese amministrative e di ricerca e le altre spese ordinarie dell'Organizzazione comprenderanno:
a) Le spese relative ai consulenti interregionali e regionali;
b) Le spese relative ai servizi di consulenza a breve termine forniti dai funzionari dell'Organizzazione;
c) Le spese relative alle riunioni, comprese le riunioni tecniche, previste dal programma di lavoro finanziato attraverso il bilancio ordinario dell'Organizzazione;
d) Le spese a sostegno del programma inerenti a progetti di assistenza tecnica, nella misura in cui tali spese non sono rimborsate all'Organizzazione dalla fonte di finanziamento di detti progetti.
2. Proposte concrete conformi alle disposizioni di cui sopra saranno attuate previo esame da parte del Comitato Programmi e bilanci, adozione da parte del Consiglio e approvazione da parte della Conferenza conformemente all'Art. 14.
B. Onde rendere pin efficace il programma di lavoro dell'Organizzazione nel campo dello sviluppo industriale, il bilancio ordinario finanziera' anche altre attivita' fin qui imputate sul capitolo 15 del bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite fino a concorrenza di un 6% sul totale del bilancio ordinario.
Tali attivita' saranno destinate a rafforzare il contributo dell'Organizzazione al sistema di sviluppo delle Nazioni Unite, considerata l'importanza di ricorrere al meccanismo di programmazione per paese del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo - subordinato al consenso dei paesi interessati - quale quadro di riferimento per dette attivita'.

Atto Costitutivo-Allegato III

ALLEGATO III
Norme relative ai tribunali arbitrali e alle commissioni di conciliazione
Salvo decisione avversa di tutti i Membri parti in causa in una vertenza che non sia state risolta conformemente alle disposizioni dell'Art. 22, paragrafo 1 e che sia stata sottoposta all'esame di un tribunale arbitrale conformemente alle disposizioni dell'Art. 22, paragrafo 1 b)i)B) o ad una commissione di conciliazione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1b)ii), le norme relative alle procedure ed al funzionamento di detti tribunali e commissioni sarno le seguenti:
1. Avvio della procedura
Entro tre mesi dal momento in cui il Consiglio avra' espletato l'esame di una vertenza sottopostagli conformemente alle disposizioni dell'Art. 22 paragrafo 1 a), o, qualora tale esame non fosse espletato, entro 18 mesi dall'inoltro della vertenza, tutte le parti in causa potranno, nei 21 mesi successivi a detto inoltro, informare il Direttore generale che desiderano sottoporre la vertenza in questione ad un tribunale arbitrale, oppure una qualsiasi delle parti in causa potra' informare il Direttore generale che desidera sottoporre la vertenza ad una commissione di conciliazione. Qualora le parti convengano un diverso modo di risoluzione, esse potranno informarne il Direttore generale entro tre mesi dall'espletamento della relativa procedura speciale.
2. Istituzione del tribunale o della commissione
a) Le parti in causa nella vertenza nomineranno all'unanimita', a seconda del caso, tre arbitri o tra conciliatori, e designeranno uno di questi quale Presidente del tribunale o della commissione.
b) Qualora, entro tre mesi dalla notifica contemplata al paragrafo 1 di cui sopra, non si sia provveduto a nominare come sopra uno o piu' membri del tribunale o della commissione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nominera', su richieste di una qualsiasi delle parti, entro tre mesi da detta richiesta, i membri mancanti, Presidente compreso.
c) Qualora un posto si renda vacante in seno al tribunale o alla commissione, ad esso si provvedera' entro un mese, conformemente al capoverso a), o successivamente conformemente al capoverso b).
3. Procedure e funzionamento
a) Tribunale e commissione fisseranno la propria procedura.
Qualsiasi decisione su questioni di procedura o di merito potra' esser presa a maggioranza dei membri.
b) I membri del tribunale o della commissione saranno remunerati conformemente al regolamento finanziario dell'Organizzazione. Il Direttore generale fornira' i servizi di segretaria necessari, consultandosi col Presidente del tribunale o della commissione. Tutte le spese relative al tribunale, alla commissione ed ai rispettivi membri, salvo le spese delle parti in cause, saranno a carico dell'Organizzazione.
4. Sentenze e rapporti
a) Il tribunale arbitrale concludera' il procedimento con una sentenza che sara' vincolante per tutte le parti.
b) La commissione di conciliazione concludera' il procedimento con un rapporto che trasmettera' e tutte le parti in causa e che racchiudera' raccomandazioni di cui tutte le parti dovranno tenere il massimo conto.
Verwendung von Cookies.

Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

Akzeptieren
Markierungen
Leseansicht