091G0379
091G0379
Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989. (LEGGE 05 ottobre 1991 n. 325)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla juta e sui prodotti di juta, con annessi, fatto a Ginevra il 3 novembre 1989.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 40 dell'accordo stesso.
Art. 3
1. All'onere annuo derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 12.444.000 a decorrere dal 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento predisposto per "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 5 ottobre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Accord
Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo- art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
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ACCORDO INTERNAZIONALE DEL 1989 SULLA JUTA E SUI PRODOTTI DI JUTA PREAMBOLO
Le parti al presente Accordo
Richiamando la Dichiarazione ed il Programma di Azione relativo alla instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale (1);
Richiamando le risoluzioni 93(IV), 124 (V) e 155 (VI), relative al Programma integrato per i prodotti di base che la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo ha adottato nella sua quarta, quinta e sesta sessione ed il capitolo II, sezione B dell'Atto finale della settima sessione della Conferenza.
Richiamando inoltre il nuovo programma sostanziale di azione per gli anni 80 a favore dei paesi meno progrediti ed in particolare il suo paragrafo 82 (2);
Riconoscendo l'importanza della juta e degli articoli di juta per l'economia di vari paesi in via di sviluppo esportatori,
Considerando che una stretta cooperazione internazionale alla soluzione dei problemi posti da questo prodotto di base favorira' lo sviluppo economico dei paesi esportatori e rafforzera' la cooperazione economica tra paesi esportatori ed importatori,
Considerando che l'Accordo internazionale del 1982 sulla juta e gli articoli di juta ha contribuito a questa cooperazione tra paesi esportatori e importatori,
Hanno convenuto quanto segue
1/ Risoluzioni 3201 (S-VI) e 3202 (S-VI) dell'Assemblea generale del 1 maggio 1974.
2/ Vedere Rapporto della Conferenza delle Nazioni Unite sui paesi meno progrediti (pubblicazione delle Nazioni Unite, Numero di
vendita: F. 82.I.8), prima parte, sezione A
Articolo primo
Obiettivi
1. Nell'interesse delle due categorie di membri esportatori ed importatori al fine di conseguire gli obiettivi pertinenti adottati dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo nelle sue risoluzioni 93 (IV), 124 (V) e 155 (VI), relative al programma integrato per i prodotti di base, ed in considerazione della risoluzione 98 (IV) e della sezione B del capitolo II dell'Atto finale della settima sessione della Conferenza, gli obiettivi dell'Accordo internazionale del 1989 sulla juta e gli articoli di juta in appresso denominato "il presente Accordo") sono:
a) di offrire un quadro efficace per la cooperazione e le consultazioni tra i membri esportatori ed i membri importatori per quanto riguarda lo sviluppo dell'economia della juta;
b) di favorire l'espansione e la diversificazione del commercio internazionale della juta e degli articoli di juta;
c) di migliorare le caratteristiche strutturali del mercato della juta;
d) di dare all'ambiente tutto lo spazio necessario nelle attivita' della Organizzazione, dando in particolar modo consapevolezza dei vantaggi dell'utilizzazione della juta in quanto prodotto naturale;
e) di rafforzare la competitivita' della juta e degli articoli di juta;
f) di preservare e di allargare i mercati esistenti e di istituire nuovi mercati della juta e degli articoli di juta;
g) di migliorare l'informazione sul mercato in vista di assicurare una maggiore trasparenza del mercato internazionale della juta;
h) di mettere a punto nuove utilizzazioni finali della juta ed in particolare di nuovi articoli di juta in vista di incrementare la domanda di juta;
i) di incoraggiare una trasformazione piu' avanzata e quantitativamente piu' importante della juta e degli articoli della juta sia nei paesi importatori che nei paesi esportatori;
j) di incrementare la produzione della juta in vista soprattutto di migliorare i rendimenti e la qualita' nell'interesse dei paesi importatori e dei paesi esportatori;
k) di accrescere la produzione di articoli di juta, in vista soprattutto di migliorare la qualita' di questi articoli e di ridurre i costi di produzione;
l) di accrescere il volume della produzione, delle esportazioni ed importazioni di juta e di articoli di juta in modo da soddisfare alle esigenze della domanda mondiale e dell'approvvigionamento.
2. Gli obiettivi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo dovrebbero essere conseguiti in particolar modo con i seguenti mezzi;
a) progetti di ricerca-sviluppo, di promozione delle vendite e di riduzione dei costi, compresa la valorizzazione delle risorse umane;
b) Raccolta e diffusione di informazioni relative alla juta ed agli articoli di juta, ed in particolare di informazioni sul mercato;
c) esame dei problemi importanti concernenti la juta e gli articoli di juta, come la questione della stabilizzazione dei prezzi e degli approvvigionamenti e quella della concorrenza con i prodotti sintetici ed i prodotti di sostituzione;
d) Realizzazione di studi sulle tendenze suscitate dai problemi a breve e lungo termine dell'economia mondiale della juta.
Accordo- art. 2
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente Accordo:
1) Per "juta" si deve intendere la juta grezza, il kenaf e le altre fibre affini - compresa l'Urena lobata, l'Abutilon avicennae e la Cephalonema polyandrum:
2) per "articoli di juta" si devono intendere i prodotti fabbricati nella loro totalita' o quasi-totalita' con la juta, oppure i prodotti il cui elemento il piu' importante, in peso, e' la juta;
3) Per "membro" si deve intendere un governo oppure una organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 5, che ha accettato di essere vincolata dal presente Accordo a titolo provvisorio o definitivo;
4) Per "membro esportatore" si deve intendere un membro che esporta piu' juta ed articoli di juta di quanti ne importa e che si e' dichiarato "membro esportatore";
5) Per "membro importatore" si deve intendere un membro che importa piu' juta ed articoli di juta di quanto ne esporta e che si e' dichiarato membro importatore;
6) Per "Organizzazione" si deve intendere l'Organizzazione internazionale della juta istituita in conformita' all'art. 3;
7) Per "Consiglio" si deve intendere il Consiglio internazionale della juta istituita in conformita' con l'articolo 6;
8) Per "voto speciale" si deve intendere un voto che richiede almeno i due terzi dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti ed i due terzi almeno dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente, alla condizione che tali voti siano espressi con la maggioranza dei membri esportatori e da almeno quattro membri importatori presenti e votanti;
9) Per "voto a maggioranza semplice ripartita" si deve intendere un voto che richiede piu' della meta' del totale dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e piu' della meta' del totale dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente. I voti richiesti per i membri esportatori devono essere espressi dalla maggioranza dei membri esportatori presenti e votanti;
10) Per "esercizio" si deve intendere il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno incluso;
11) Per "campagna agricola della juta" si deve intendere il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno incluso;
12) Per "Governo ospite" si deve intendere il govenro del paese dove si trova la sede dell'organizzazione;
13) Per "esportazioni di juta" o "esportazioni di articoli di juta" si devono intendere la juta ovvero gli articoli di juta che escono dal territorio doganale di un membro e, "per importazione di juta" oppure "importazioni di articoli di juta", la juta oppure gli articoli di juta che entrano sul territorio doganale di un membro rimanendo inteso che ai fini delle presenti definizioni il territorio doganale di un membro che si compone di piu' territori doganali e' considerato come essendo costituito dai suoi territori doganali combinati;
14) Per "valute liberamente utilizzabili" si deve intendere il marco tedesco, il dollaro degli Stati Uniti, il franco francese, la libbra sterlina e lo yen giapponese nonche' ogni altra valuta evenutualmente designata da una organizzazione monetaria internazionale competente, come essendo di fatto correntemente utilizzata per effettuare pagamenti a titolo di transazioni internazionali e correntemente scambiata sui principali mercati dei cambi.
Accordo- art. 3
Articolo 3
Sede, struttura e mantenimento dell'Organizzazione internazionale della Juta
1. L'Organizzazione internazionale della juta, creata dall'Accordo internazionale del 1982 sulla juta e gli articoli di juta, continua ad esistere per assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo e sovraintendere al suo funzionamento.
2. L'organizzazione esercita le sue funzioni tramite il Consiglio internazionale della juta e del Comitato dei progetti, organi permanenti, nonche' del Direttore esecutivo e del personale. Il Consiglio puo', per mezzo di una votazione speciale e per fini determinati creare comitati e gruppi di lavoro con un mandato espressamente determinato.
3. L'Organizzazione ha la propria sede a Dacca (Bangladesh)
4. La sede dell'Organizzazione e' situata in ogni tempo sul territorio di un membro.
Accordo- art. 4
Articolo 4
Membri dell'Organizzazione
1. Sono istituite due categorie di membri dell'Organizzazione, e cioe':
a) I membri esportatori;
b) i membri importatori.
2. Un membro puo' cambiare categoria alle condizioni stabilite dal Consiglio.
Accordo- art. 5
Articolo 5
Partecipazione di organizzazioni intergovernative
1. Ogni riferimento fatto nel presente Accordo a "governi" sara' considerato come essendo valido anche per la Comunita' economica europea e per ogni altra organizzazione intergovernativa avente responsabilita' per la negoziazione, la stipula e l'attuazione di accordi internazionali, in particolare accordi concernenti i prodotti di base. Di conseguenza ogni menzione nel presente Accordo della firma, ratifica, accettazione o approvazione, ovvero della notifica di applicazione provvisoria, o adesione, sara' considerata, nei casi di tali organizzazioni intergovernative, come essendo valida anche per la firma, la ratifica, l'accettazione o l'approvazione ovvero per la notifica di applicazione provvisoria o per l'adesione di queste organizzazioni intergovernative.
2. In caso di voto su questioni di loro competenza, tali organizzazioni intergovernative dispongono di un numero di voti pari al numero totale di voti attribuibili ai loro Stati membri in conformita' con l'articolo 10. In tal caso gli Stati membri di tali oreganizzazioni intergovernative non sono autorizzate ad esercitare i loro diritti di voto individuali.
Accordo- art. 6
Articolo 6
Composizione del Consiglio Internazionale della Juta
1. L'Autorita' suprema dell'Organizzazione e' il Consiglio internazionale della Juta, costituito dai tutti i membri dell'Organizzazione.
2. Ciascun membro e' rappresentato al Consiglio da un solo rappresentante e puo' designare supplenti e consiglieri per assistere alle sessioni del Consiglio.
3. Un supplente e' abilitato ad agire ed a votare a nome del rappresentante in assenza di quest'ultimo o in circostanze eccezionali.
Accordo- art. 7
Articolo 7
Poteri e funzioni del Consiglio
1. Il Consiglio esercita tutti i poteri e adempie, ovvero vigila sull'adempimento di tutte le funzioni necessarie all'applicazione del presente Accordo.
2. Ilo Consiglio, con voto speciale adotta i regolamenti necessari all'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, compatibili con queste ultime, in particolare il suo regolamento interno, il regolamento finanziario dell'Organizzazione e lo statuto del personale. Tale regolamento finanziario contiene disposizioni applicabili in particolare alle entrate ed uscite di fondo del conto amministrativo e del conto speciale. Il Consiglio, nel suo regolamento interno, puo' prevedere una procedura che gli consente di adottare decisioni, senza riunirsi, su questioni specifiche.
3. Il Consiglio tiene gli archivi di cui necessita per esercitare le funzioni che gli sono conferite dal presente Accordo.
Accordo- art. 8
Articolo 8
Presidente e Vice-presidente del Consiglio
1. Il Consiglio, elegge, per ciascun anno che corrisponde alla campagna agricola della juta, un Presidente ed un Vice-Presidente che non sono rimunerati dall'Organizzazione.
2. Il Presidente d il Vice-Presidente sono eletti, l'uno tra i rappresentanti dei membri esportatori, l'altro tra quelli dei membri importatori. La presidenza e la vice-presidenza sono assegnate a turno a ciascuna delle due categorie di membri per un anno, rimanendo inteso tuttavia che tale alternanza non impedisce la rielezione in circostanze eccezionali del Presidente o del Vice-Presidente, oppure dell'uno o dell'altro, qualora il Consiglio cosi' decida per mezzo di un voto speciale.
3. In caso di assenza temporanea del Presidente, il Vice-presidente e' incaricato in sua vece della presidenza. In caso di assenza temporanea concomitante del Presidente e del vice presidente, oppure in caso di assenza permanente dell'uno o dell'altro o di entrambi, il Consiglio puo' eleggere nuovi titolari di queste funzioni tra i rappresentanti dei membri esportatori e/o tra i rappresentanti dei membri importatori, a seconda dei casi, a titolo provvisorio o permanente.
Accordo- art. 9
Articolo 9
Sessione del Consiglio
1. In linea di massima il Consiglio si riunisce semestralmente in sessione ordinaria, nell'anno corrispondente alla campagna agricola della juta.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria qualora decida in tal modo oppure se ha ricevuto una richiesta in tal senso:
a) dal Direttore esecutivo, agente di comune accordo con il
Presidente del Consiglio; oppure
b) da una maggioranza dei membri esportatori ovvero da una
maggioranza dei membri importatori: oppure
c) da membri che detengono almeno 500 voti.
3. Le sessioni del Consiglio si svolgono presso la sede dell'Organizzazione, a meno che il Consiglio non decida diversamente con votazione speciale. Se, dietro invito di un membro, il Consiglio si riunisce altrove membro, il Consigli dell'Organizzazione, tale membro si assumera' le spese supplementari che ne risultano, e concedera' privilegi ed immunita' analoghi a quelli previsti da conferenze internazionali simili.
4. Il Direttore esecutivo annuncia le sessioni ai membri e fa loro pervenire l'ordine del giorno, nonche' la documentazione ivi menzionata, con almeno 30 giorni di anticipo, salvo in casi di urgenza, per i quali il preavviso sara' di almeno sette giorni.
Accordo- art. 10
Articolo 10
Ripartizione dei voti
1. I membri esportatori detengono congiuntamente 1 000 voti ed i membri importatori detengono congiuntamente 1 000 voti.
2. I voti dei membri esportatori sono ripartiti come segue: 150 voti sono divisi in parti uguali tra tutti i membri esportatori, la cifra essendo arrotondata al numero intero piu' vicino per ciascun membro; la rimanenza dei voti e' ripartita proporzionalmente al volume medio delle loro esportazioni nette di juta e di articoli di juta per le tre precedenti campagne agricole di juta, sotto riserva che nessun membro esportatore detenga piu' di 450 voti. I voti in eccedenza del massimo vengono ripartiti tra tutti i membri esportatori che detengono meno di 250 voti ciascuno proporzionalmente alla loro quota di transazioni.
3. I voti dei membri importatori sono ripartiti come segue: ciascun membro importatore detiene inizialmente un massimo di cinque voti, rimanendo inteso che il numero totale dei voti iniziali cosi' detenuti non puo' superare 150 voti. La rimanenza dei voti e' ripartita in proprorzione al volume annuo medio delle loro importazioni nette di juta e di articoli di juta per un periodo di tre anni, avente inizio quattro anni civili prima della ripartizione dei voti.
4. Il Consiglio suddivide i voti per ogni esercizio, all'inizio della prima sessione dell'esercizio, in conformita' con le diposizioni del presente articolo. Questa ripartizione rimane in vigore per il periodo rimanente dell'esercizio, sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo.
5. Quando la composizione dell'Organizzazione cambia oppure quando il diritto di voto di un membro e' sospeso o ristabilito in applicazione di una disposizione del presente Accordo, il Consiglio procede ad una nuova ripartizione dei voti all'interno della categoria o delle categorie di membri in causa, in conformita' con le disposizioni del presente articolo. Il Consiglio fissa la data alla quale la nuova ripartizione avra' effetto.
6. Non puo' esservi un frazionamento dei voti.
7. Quando si arrotonda al numero intero piu' vicino, ogni frazione inferiore a 0,5 e' arrotondata al numero intero immediatamente inferiore ed ogni frazione superiore o uguale a 0,5 e' arrotondata al numero intero immediatamente superiore.
Accordo- art. 11
Articolo 11
Procedura di voto al Consiglio
1. Ciascun membro dispone, per il voto, del numero di voti in suo possesso e nessun membro puo' dividere i suoi voti. Tuttavia, un membro non e' tenuto ad esprimere, nello stesso senso dei suoi voti, quelli che e' autorizzato ad utilizzare in virtu' del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Per mezzo di notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni membro esportatore puo' autorizzare ogni altro membro esportatore, ed ogni membro importatore puo' autorizzare ogni altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e esercitare il suo diritto di voto ad ogni seduta o sessione del Consiglio.
3. Un membro autorizzato da un altro membro ad utilizzare i voti che tale altro membro detiene in virtu' dell'articolo 10 utilizza questi voti in conformita' con le istruzioni di detto membro.
4. Se un membro si astiene, si riterra' che non ha utilizzato i suoi voti.
Accordo- art. 12
Articolo 12
Decisioni e Raccomandazioni del Consiglio
1. Il Consiglio si sforza di adottare tutte le sue decisioni e di formulare tutte le sue raccomandazioni per via di consenso. Qualora un consenso non possa essere raggiunto, tutte le decisioni del Consiglio vengono adottate e tutte le raccomandazioni formulate per mezzo di un voto a maggioranza semplice ripartita, a meno che il presente Accordo non preveda un voto speciale.
2. Se un membro invoca le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 11 ed i suoi voti sono utilizzati in una seduta del Consiglio, questo membro e' considerato ai fini del paragrafo 1 del presente articolo come presente e votante.
3. Tutte le decisioni e raccomandazioni del Consiglio devono essere compatibili con le disposizioni del presente Accordo.
Accordo- art. 13
Articolo 13
Quorum al Consiglio
1. Il quorum richiesto per ogni seduta del Consiglio e' costituito dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e della maggioranza dei membri importatori, sotto riserva che i membri cosi' presenti detengano almeno i due terzi del totale dei voti in ciascuna delle due categorie.
2. Se il quorum definito al paragrafo 1 del presente articolo non e' raggiunto ne' durante il giorno stabilito per la sessione, ne' l'indomani, il quorum sara' costituito il terzo giorno ed i giorni successivi dalla presenza della maggioranza dei membri esportatori e dalla maggioranza dei membri importatori, sotto riserva che questi membri detengano la maggioranza del totale dei voti in ciascuna delle due categorie.
3. Ogni membro rappresentato in conformita' con il paragrafo 2 dell'articolo 11 e' considerato come presente.
Accordo- art. 14
Articolo 14
Cooperazione con altri organismi
1. Il Consiglio adotta ogni adeguata disposizione ai fini della consultazione ovvero della cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale ed i suoi organismi sussidiari come la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo, il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, il Centro del commercio internazionale UNCTAD/GATT ed il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, nonche' con altri organismi intergovernativi e organizzazioni non governative come opportuno.
2. L'Organizzazione utilizza, in tutta la misura del possibile, le agvolazioni, servizi e conoscenze specializzate degli organismi menzionati al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di evitare l'accavallamento degli sforzi realizzati per conseguire gli obiettivi del presente Accordo e rafforzare la complementarieta' e l'efficacita' delle sue attivita'.
3. Il Consiglio, in considerazione del particolare ruolo dell'UNCTAD nel settore del commercio internazionale dei prodotti di base, tiene al corrente l'Organizzazione, come opportuno, riguardo alle sue attivita' e programmi di lavoro.
Accordo- art. 15
Articolo 15
Ammissione di osservatori
Il Consiglio puo' invitare ogni paese non membro, oppure ogni organismo di cui all'articolo 14, relativo al commercio internazionale della juta e degli articoli di juta o dell'industria della juta ad assistere in qualita' di osservatore ad una qualunque delle riunioni del Consiglio.
Accordo- art. 16
Articolo 16
Il Direttore Esecutivo ed il Personale
1. Il Consiglio nomina il Direttore esecutivo con voto speciale.
2. Le modalita' e le condizioni di assunzione del Direttore esecutivo sono stbilite in conformita' con il regolamento interno del Consiglio.
3. Il Direttore esecutivo e' il massimo funzionario dell'Organizzazione; esso e' responsabile dinanzi al Consiglio dell'amministrazione e del funzionamento del presente Accordo in conformita' con le decisioni del Consiglio.
4. Il Direttore esecutivo nomina il personale in conformita' con il regolamento stabilito dal Consiglio stabilisce l'organico del personale dei quadri superiori della categoria di amministratori e della categoria dei servizi generali che il Direttore esecutivo e' autorizzato a nominare. Ogni modifica del numero delle cariche e' decisa dal Consiglio con voto speciale. Il personale e' responsabile dinanzi al Direttore esecutivo.
5. Ne' il Direttore esecutivo, ne' alcun membro del personale devono avere interessi finanziari nell'industria o nel commercio della juta ne' in attivita' commerciali connesse.
6. Nell'esercizio delle loro funzioni, il Direttore esecutivo e gli altri membri del personale non sollecitano ne' accettano istruzioni da alcun membro ne' da alcuna autorita' esterna all'Organizzazione.
Essi si astengono da ogni atto incompat ibile con la loro situazione di funzionari internazionali responsabili in ultima istanza dinnanzi al Consiglio. Ciascun membro dell'Organizzazione deve rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle responsabilita' del Direttore esecutivo e degli altri membri del personale e non cercare di influenzarli nell'esercizio delle loro responsabilita'.
Accordo- art. 17
Articolo 17
Privilegi ed immunita'
1. L'Organizzazione ha personalita' giuridica. Essa ha in particolare capacita' di stipulare di acquistare e di cedere beni mobili ed immobili e di stare in giudizio.
2. L'Organizzazione continua a funzionare in conformita' con l'Accordo di sede concluso con il Governo ospite (che e' il Governo del Bangladesh, paese dove ha la sua sede). L'Accordo di sede con il Governo ospite concerne in particolare lo statuto, i privilegi e le immunita' dell'Organizzazione del suo Direttore esecutivo del suo personale e dei suoi esperti nonche' delle delegazioni dei membri che sono normalmente necessarie all'esercizio delle loro funzioni.
3. Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita in un altro paese che e' membro dell'Organizzazione, questo membro stipula il prima possibile, con l'Organizzazione, un accordo di sede che deve essere approvato dal Consiglio.
4. In attesa della conclusione dell'Accordo di sede di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Organizzazione domanda al Governo ospite di esonerare dalle imposte, entro i limiti della sua legislazione nazionale, gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al suo personale nonche' gli averi, reditti ed altri beni dell'Organizzazione.
5. L'Organizzazione puo' concludere con uno o piu' paesi, accordi che devono essere approvati dal Consiglio, relativi ai privilegi ed alle immunita' che possono essere necessari ad una corretta attuazione del presente Accordo.
6. L'Accordo di Sede e' indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso ha fine:
a) Per reciproco consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;
b) Se la sede dell'Organizzazione e' trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure
c) se l'Organizzazione cessa di esistere.
Accordo- art. 18
Articolo 18
Conti finanziari
1. Sono istituiti due conti:
a) il conto amministrativo;
b) il conto speciale.
2. Il Direttore esecutivo e' responsabile della gestione di tali conti ed il Consiglio prevede le disposizioni necessarie nel suo regolamento interno.
Accordo- art. 19
Articolo 19
Modalita' di pagamento
1. I contributi sul conto amministrativo possono essere pagati in valute liberamente utilizzabili e non sono soggetti a restrizioni di cambio.
2. I contributi sul conto speciale possono essere pagati in valute liberamente utilizzabili e non sono soggetti a restrizioni di cambio.
3. Il Consiglio puo' anche decidere di accettare contributi nel conto speciale sotto altre forme, ivi compreso sotto forma di materiale o di mano d'opera scientifica e tecnica, in base alle esigenze dei progetti approvati.
Accordo- art. 20
Articolo 20
Revisione e Pubblicazione dei conti
1. Il Consiglio nomina revisori dei conti incaricati di rivedere i libri contabili.
2. Un prospetto del conto amministrativo e del conto speciale verificato da revisori indipendenti, e' messo a disposizione dei membri il prima possibile dopo la fine di ogni anno corrispondente ad una campagna agricola della juta ma non oltre sei mesi dopo questa data ed il Consiglio lo esamina in vista della sua approvazione nella sessione successiva, come opportuno. E' poi pubblicato un compendio dei conti e del bilancio riveduti.
Accordo- art. 21
Articolo 21
Conto amministrativo
1. Le spese necessarie per l'amministrzione del presente Accordo sono imputate sul conto amministrativo e sono coperte per mezzo di contributi annuali versati dai membri in conformita' con le loro rispettive procedure costituzionali ed istituzionali e calcolate in conformita' ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo.
2. Le spese delle delegazioni al Consiglio, al Comitato dei progetti ed ai comitati e gruppi di lavoro di cui al paragrafo 2 dell'articolo 3 sono a carico dei membri interessati. Se un membro richiede servizi particolari all'Organizzazione il Consiglio domanda a questo membro di prendere a suo carico le spese corrispondenti a questi servizi.
3. Nel secondo semestre di ciascun esercizio, il Consiglio approva il bilancio amministrativo dell'Organizzazione per l'esercizio successivo e calcola il contributo di ciascun membro a questo bilancio.
4. Per ciascun esercizio, il contributo di ciascun membro al bilancio amministrativo e' proporzionale al rapporto che esiste, all'atto dell'adozione del bilancio amministrativo di tale esercizio, tra il numero dei voti di questo membro ed il numero totale dei voti dell'insieme dei membri.
Per stabilire i contributi, i voti di ciascun membro sono calcolati senza prendere in considerazione la sospensione dei diritti di voto di un membro o la nuova ripartizione dei voti che ne deriva.
5. Il Consiglio calcola il contributo iniziale di ogni membro che aderisce all'Organizzazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo in funzione del numero di voti che questo membro deve detenere e della frazione non trascorsa dell'esercizio in corso, ma i contributi richiesti agli altri membri per l'esercizio in corso rimangono invariati.
6. I contributi al bilancio amministrativo sono esigibili il primo giorno di ciascun esercizio. I contributi dei membri per l'esercizio nel corso del quale divengono membri dell'Organizzazione sono esigibili alla data alla quale divengono membri.
7. Se un membro non ha versato integralmente il suo contributo al bilancio amministrativo nei quattro mesi successivi alla data alla quale e' esigibile in virtu' del paragrafo 6 del presente articolo, il Direttore esecutivo chiede a tale membro di provvedere al pagamento il prima possibile. Se questo membro non ha ancora versato il suo contributo nei due mesi successivi a questa domanda, esso e' pregato di indicare le ragioni per le quali non ha potuto effettuare il relativo pagamento. Se non ha ancora versato la sua quota sette mesi dopo la data alla quale e' esigibile, i suoi diritti di voto sono sospesi fino al versamento integrale della sua quota ed un interesse al tasso applicato dalla banca centrale del paese ospite e' prelevato sul contributo ricevuto in ritardo, a meno che il Consiglio, non decida diversamente con voto speciale.
8. Un membro i cui diritti sono stati sospesi in applicazione del paragrafo 7 del presente articolo conserva l'obbligo in particolare di versare il suo contributo.
9. Il saldo non speso del bilancio amministrativo di un qualsiasi anno e' accreditato ai governi membri e dedotto dai loro contributi per l'anno successivo, proporzionalmente all'ammontare iniziale di tali contributi.
Accordo- art. 22
Articolo 22
Conto speciale
1. Sono istituiti due sotto-conti del conto speciale:
a) Il sotto-conto delle attivita' preliminare ai progetti;
b) il sotto-conto dei progetti.
2. Tutte le spese iscritte nel sotto-conto delle attivita' preliminari ai progetti, sono rimborsate mediante imputazione nel sotto-conto dei progetti, se i progetti sono in seguito approvati e finanziati. Se entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio non ha ricevuto fondi per il sotto-conto delle attivita' preliminari ai progetti esso rivede la situazione e adotta i provvedimenti necessari.
3. Tutti i proventi inerenti a progetti ben identificabili sono iscritti nel conto speciale. Tutte le spese relative a tali progetti, compresa la rimunerazione e le spese di viaggio di consulenti ed di esperti, sono imputate nel conto speciale.
4. Il conto speciale puo' essere finanziato mediante le seguenti fonti;
a) Il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base;
b) Istituzioni finanziarie regionali ed internazionali come il Programma delle Nazioni Unite perlo sviluppo, la Banca Mondiale, la Banca Asiatica di sviluppo, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca africana di sviluppo ecc.;
c) contributi volontari.
5. Il Consiglio fissa, mediante votazione speciale, le condizioni e modalita' in base alle quali dovrebbe, nel momento opportuno ed in casi appropriati, patrocinare progetti in vista del loro finanziamento per mezzo di prestiti, se uno o piu' membri hanno volontariamente assunto qualsivoglia obbligo e responsabilita' relativa a tali prestiti. L'Organizzazione non assume alcun obbligo in caso i tali prestiti.
6. Il Consiglio puo' designare e patrocinare ogni ente, con il consenso di quest'ultimo, in particolare un membro oppure un gruppo di membri, che riceveranno prestiti per il finanziamento di progetti approvati e si assumeranno ogni obbligo che ne deriva, rimanendo inteso che l'Organizzazione si riserva il diritto di sorvegliare l'utilizzazione delle risorse e di seguire l'esecuzione dei progetti cosi' finanziati. Tuttavia l'Organizzazione non e' responsabile delle garanzie date da un membro qualunque o da altri enti.
7. L'appartenenza all'Organizzazione non comporta, per nessun membro, una qualsiasi responsabilita' relativa a prestiti contratti ovvero prestiti autorizzati per determinati progetti da ogni altro membro o ogni altro ente.
8. Se vengono offerti all'Organizzazione dei contributi volontari senza una precisa destinazione, il Consiglio puo' accettare questi fondi. I fondi in questione possono essere utilizzati per attivita' preliminari ai progetti, nonche' per progetti approvati.
9. Il Direttore esecutivo si impegna a ricercare, alle condizioni ed alle modalita' che il Consiglio puo' stabilire un adeguato finannziamento adeguato e sicuro per i progetti approvati dal Consiglio.
10. Le risorse del Conto speciale sono utilizzate solo per progetti approvati o per attivita' preliminari ai progetti.
11. I contributi versati per determinati progetti approvati sono utilizzati solo per i progetti ai quali erano inizialmente destinati, a meno che il Consiglio non decida diversamente con l'accordo del contribuente. Dopo aver portato a termine un progetto, l'Organizzazione restituisce ai vari contribuenti i fondi eventualmente susistenti, proporzionalmente alla quota di ciascuno di essi nel totale dei contributi inizialmente forniti per il finanziamento di tale progetto, a meno che il contribuente non accetti una diversa soluzione.
12. Il Consiglio puo', quando cio' e' appropriato rivedere il finanziamento del conto speciale.
Accordo- art. 23
Articolo 23
Relazioni con il Fondo comune per i prodotti di base
L'Organizzazione trarra' pienamente profitto dalle agevolazioni fornite dal Fondo comune per i prodotti di base e potra' in particolar modo se del caso stipulare un accordo reciprocamente accettabile con il Fondo comune, in conformita' con i principi enunciati nell'Accordo di istituzione del Fondo comune per i prodotti di base.
Accordo- art. 24
Articolo 24
Progetti
1. Per conseguire gli obiettivi enunciati all'articolo primo, il Consiglio in maniera continuativa ed in conformita' con le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 14, determina i progetti da intraprendere nei settori della ricerca-sviluppo, della promozione delle vendite e della riduzione dei costi, compresa la valorizzazione delle risorse umane, nonche' gli altri progetti che esso puo' approvare, adotta disposizioni in vista della loro preparazione e della loro attuazione, segue e controlla la loro esecuzione e valuta i risultati.
2. Il Direttore esecutivo sottopone al Comitato progetti di proposte concernenti i progetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Queste proposte sono comunicate a tutti i membri almeno due mesi prima della sessione del Comitato nella quale devono essere esaminate. In base a queste proposte, il Comitato decide le attivita' preliminari da eseguire. Il Direttore esecutivo organizza tali attivita' preliminari in conformita' con i regolamenti che il Consiglio adottera'.
3. I risultati delle attivita' preliminari che indicano in particolar modo il dettaglio dei costi, gli eventuali vantaggi, la durata, il luogo di esecuzione ed il nome degli organismi suscettibili di essere incaricati dell'esecuzione, sono presentati al Comitato dal Direttore esecutivo, dopo essere stati comunicati a tutti i membri almeno due mesi prima della sessione del Comunicato nella quale devono essere esaminati.
4. Il Comitato esamina questi risultati e formula al Consiglio raccomandazioni riguardo ai progetti.
5. Il Consiglio esamina queste raccomandazioni e mediante votazione speciale, adotta una decisione riguardo ai progetti proposti ai fini del loro finanziamento, in conformita' con l'articolo 22 e l'articolo 28.
6. Il Consiglio decide l'ordine di precedenza dei progetti.
7. Prima di approvare un progetto sul territorio di un membro, il Consiglio deve ottenere l'approvazione di questo membro.
8. Il Consiglio, puo', mediante votazione speciale, cessare di patrocinare un qualsiasi progetto.
Accordo- art. 25
Articolo 25
Ricerca-Sviluppo
I progetti di ricerca-sviluppo dovrebbero in particolare volgere a:
a) migliorare la produttivita' agricola e la qualita' delle fibre;
b) migliorare i procedimenti di fabbricazione degli articoli esistenti e dei nuovi articoli;
c) reperire nuove utilizzazioni finali e migliorare i prodotti esistenti;
d) incoraggiare una trasformazione piu' avanzata e piu' importante dal punto di vista quantitativo, della juta e degli articoli di juta.
Accordo- art. 26
Articolo 26
Promozione delle vendite
I progetti di promozione delle vendite dovrebbero mirare in particolar modo a preservare ed a allargare i mercati per gli articoli esistenti ed a reperire sbocchi per i nuovi articoli.
Accordo- art. 27
Articolo 27
Riduzione dei costi
I progetti relativi alla riduzione dei costi dovrebbero in particolar modo mirare a migliorare, nella misura appropriata, i procedimenti e le tecniche che hanno un rapporto con la produttivita' agricola e la qualita' delle fibre, a migliorare i procedimenti e le tecniche cor- relate con il costo dlela mano d'opera, il costo delle materie e le spese di capitale nell'industria di trasformazione della juta, ed a riunire ed a aggiornare, ad uso dei suoi membri, informazioni rela- tive ai procedimenti ed alle tecniche piu' efficaci di cui l'industria della juta si puo' avvalere.
Accordo- art. 28
Articolo 28
Criteri di approvazione dei progetti
L'approvazione dei progetti da parte del Consiglio sara' basata sui seguenti criteri:
a) I progetti devono essere di natura tale da fornire vantaggi immediati o futuri, a piu' di un membro, tra i quali almeno un membro esportatore ed essere di giovamento all'economia della della juta nel suo insieme;
b) essi devono essere collegati al mentenimento ovvero all'espansione del commercio internazionale della juta e degli articoli di juta;
c) essi debbono lasciar intravedere risultati economici favorevoli a breve o lungo termine per quanto riguarda i costi;
d) essi devono essere commisurati al volume del commercio internazionale della juta e degli articoli di juta;
e) essi debbono essere di natura tale da migliorare la competitivta' generale ovvero le prospettive del mercato della juta e degli articoli di juta.
Accordo- art. 29
Articolo 29
Comitato dei Progetti
1. E' istituito un Comitato dei progetti (in appresso denominato "il Comitato") responsabile dinnanzi al Consiglio e che lavora sotto la sua direzione generale.
2. Il Comitato e' aperto alla partecipazione di tutti i membri. Il regolamento interno, la ripartizione dei voti e la procedura di voto sono le stesse, mutatis mutandis, di quelle del Consiglio. Il Comitato si riunisce di regola due volte l'anno. Tuttavia esso puo', dietro richiesta del Consiglio, riunirsi piu' di frequente.
3. Le funzioni del Comitato sono le seguenti:
a) esaminare e valutare a livello tecnico le proposte di progetti di cui all'articolo 24;
b) decidere le attivita' da intraprendere preliminarmente ai progetti;
c) formulare raccomandazioni al Consiglio riguardo ai progetti.
Accordo- art. 30
Articolo 30
Stabilizzazione, concorrenza con i prodotti sintetici
ed altre questioni
1. Il Consiglio prosegue l'esame di questioni relative alla stabilizzazione dei prezzi della juta e degli articoli di juta destinati all'esportazione, nonche' degli approvigionamenti in vista di trovar loro soluzioni. Al termine di tale esame l'attuazione d i una soluzione convenuta comportante misure ancora non espressamente previste dal presente Accordo, richiede un emendamento al presente Accordo, in conformita' con l'articolo 42.
2. Il Consiglio esamina i problemi relativi alla concorrenza tra la juta e gli articoli di juta, da una parte ed i prodotti sintetici e prodotti di sostituzione, dall'altra parte.
3. Il Consiglio adotta disposizioni per assicurare un esame costante degli altri problemi importanti relativi alla juta ed agli articoli di juta.
Accordo- art. 31
Articolo 31
Statistiche, studi ed informazioni
1. Il Consiglio adotta ogni appropriata disposizione con gli organismi menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 4 per contribuire affinche' dati ed informazioni recenti ed affidabili siano disponibili su tutti i fattori relativi alla juta ed agli articoli di juta. L'Organizzazione raccoglie, classifica e se del caso pubblica, le statistiche necessarie al buon funzionamento del presente Accordo, riguardo alla produzione, al commercio, all'offerta, agli stocks, al consumo ed ai prezzi della juta, degli articoli di juta, dei prodotti sintetici e dei prodotti di sostituzione.
2. I membri devono fornire entro un termine ragionevole ogni statistica ed informazione la cui diffusione non sia incompatibile con la loro legislazione nazionale.
3. Il Consiglio fa predisporre studi concernenti le tendenze ed i problemi a breve ed a lungo termine dell'economia mondiale della juta.
4. Il Consiglio vigila affinche' nessuna informazione pubblicata pregiudichi il segreto delle operazioni di privati o di societa' che producono, trattano, o commercializzano la juta, gli articoli di juta, prodotti sintetici e prodotti di sostituzione.
5. Il Consiglio adotta ogni provvedimento ritenuto necessario per far conoscere la juta e gli articoli di juta.
Accordo- art. 32
Articolo 32
Rapporto annuo e rapporto di valutazione e di esame.
1. Il Consiglio pubblica, entro i sei mesi che seguono la fine di ciascuna campagna agricola della juta, un rapporto annuo sulle sue attivita' ed ogni altra informazione da esso ritenuta appropriata.
2. Il Consiglio valuta ed esamina ciascun anno la situazione e le prospettive della juta sul mercato mondiale compreso lo stato della concorrenza con i prodotti sintetici e di sostituzione ed informa i membri dei risultati dell'esame.
3. L'esame e' effettuato grazie ad informazioni fornite dai membri concernenti la produzione nazionale, gli stocks, le esportazioni ed importazioni il consumo ed i prezzi della juta, degli articoli di juta e dei prodotti sinte tici e di sostituzione, nonche' grazie ad altre informazioni che il Consiglio puo' ottenere sia direttamente, sia tramite organismi appropriati delle Nazioni Unite, compresa l'UNCTAD e la FAO, nonche' organizzazioni intergovernative e non governative appropriate.
Accordo- art. 33
Articolo 33
Querele e controversie
Ogni querela sporta contro un membro per un inadempimento agli obblighi imposti ad esso dal presente Accordo ed ogni controversia relativa all'interpretazione ovvero all'applicazione del presente Accordo sono deferite al Consiglio per decisione. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive ed hanno forza obbligatoria.
Accordo- art. 34
Articolo 34
Obblighi generali dei membri
1. Per tutta la durata del presente Accordo i membri fanno di tutto e cooperano per favorire la realizzazione dei loro scopi ed evitare che siano adottati provvedimenti contrari a tali scopi.
2. I membri si impegnano ad accettare di essere vincolati dalle decisioni adottate dal Consiglio in virtu' delle disposizioni del presente Accordo e prendono cura di astenersi dall'applicare provvedimenti che avrebbero come effetto di limitare o di ostacolare tali decisioni.
3. La responsabilita' dei membri che deriva dal funzionamento del presente Accordo, sia nei confronti dell'organizzazione ovvero nei confronti di parti terze, e' limitata ai loro obblighi relativi ai contributi in conformita' del capitolo VI.
Accordo- art. 35
Articolo 35
Dispense
1. Qualora lo esigano circostanze eccezionali ovvero cause di forza maggiore che non sono espressamente previste nel presente Accordo, il Consiglio puo', con voto speciale, dispensare un membro da un obbligo prescritto dal presente Accordo, se le spiegazioni fornite da tale membro lo convincono per quanto riguarda le ragioni che lo impediscono dal rispettare questo obbligo.
2. Nell'accordare una dispensa ad un membro in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio precisa le modalita', le condizioni, la durata ed i motivi di questa dispensa.
Accordo- art. 36
Articolo 36
Misure differenziate e correttive
1. I membri in via di sviluppo importatori i cui interessi sono lesi da provvedimenti presi in attuazione del presente Accordo possono rivolgersi al Consiglio per misure differenziate e correttive appro- priate. Il Consiglio prevede di prendere misure adeguate in base alla sezione III, paragrafi 3 e 4, della risluzione 93 (IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.
2. Fatti salvi gli interessi degli altri membri esportatori, il Consiglio, in ogni sua attivita', puo' tener conto in particolar modo dei fabbisogni di un determinato paese esportatore incluso tra i paesi meno progrediti.
Accordo- art. 37
Articolo 37
Firma, ratifica, accettazione ed approvazione
1. Il presente Accordo sara' aperto alla firma dei governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla juta e gli articoli di juta, 1989, presso la Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1990 incluso.
2. Ogni governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo puo':
a) All'atto della firma del presente Accordo, dichiarare che, con tale firma, esso esprime il suo consenso ad essere vincolato dal presente Accordo;
b) dopo la firma del presente Accordo, ratificarlo, accettarlo oppure approvarlo mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il depositario.
Accordo- art. 38
Articolo 38
Depositario
Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' designato come depositario del presente Accordo.
Accordo- art. 39
Articolo 39
Notifica di applicazione a titolo provvisorio
1. Un governo firmatario che ha l'intenzione di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo, ovvero un governo per il quale i Consiglio ha stabilito condizioni di adesione ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, puo' in ogni tempo notificare al depositario che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando quest'ultimo entrera' in vigore in conformita' con l'articolo 40, sia, se e' gia' in vigore, ad una data specificata. Nel fare la sua notifica a tal fine, il governo interessato si dichiara membro esportatore oppure membro importatore.
2. Un governo che ha notificato in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo che applichera' il presente Accordo quando quest'ultimo entrera' in vigore, oppure, se e' gia' in vigore, in data specificata, e', sin da tale momento membro dell'Organizzazione a titolo provvisorio fino a quando non deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e diventa in tal modo membro.
Accordo- art. 40
Articolo 40
Entrata in vigore
1. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo definitivo il 1 gennaio 1991 ovvero ad ogni data ulteriore se, a questa data, tre governi che totalizzano almeno l'85% delle esportazioni nette indi- cate all'Annesso A al presente Accordo e 20 governi che totalizzano almeno il 65% delle importazioni nette indicate all'Annesso B del presente Accordo hanno firmato il presente Accordo in conformita' con il paragrafo 2 a) dell'articolo 37, oppure hanno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o di adesione.
2. Il presente Accordo entrera' in vigore a titolo provvisorio il 1 gennaio 1991 oppure ad ogni data ulteriore se, a questa data, tre governi che totalizzano almeno l'85% delle esportazioni nette indi- cate all'Annesso A del presente Accordo e 20 governi che totalizzano almeno 65% delle importazioni nette indicate all'Annesso B del presente Accordo hanno firmato il presente Accordo in conformita' con il paragrafo 2 a) dell'articolo 37, oppure hanno depositato il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure hanno notificato al depositario, in virtu' dell'articolo 39, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio.
3. Se le condizioni di entrata in vigore previste al paragrafo 1 oppure al paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte il 1 gennaio 1991, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite invitera' i governi che avranno firmato il presente Accordo in conformita' con il paragrafo 2 a) dell'articolo 37 o che avranno depositate il loro strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, o che gli avranno notificato che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi tra di loro il prima possibile, ed a decidere di mettere il presente Accordo in vigore tra di loro, a titolo provvisorio o definitivo, totalmente o parzialmente. Mentre il presente Accordo sara' in vigore a titolo provvisorio in virtu' del presente paragrafo, i governi che avranno deciso di metterlo in vigore tra di loro a titolo provvisorio, in totalita' o in parte, saranno membri a titolo provvisorio. Questi governi potranno riunirsi per riesaminare la situazione e decidere se il presente Accordo entrera' in vigore tra di loro a tiolo definitivo, se rimarra' in vigore a titolo provvisorio oppure se cessera' di essere in vigore.
4. Se un Governo deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione ovvero di adesione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore per tale governo alla data di questo deposito.
5. Il Direttore esecutivo convochera' la prima sessione del Consiglio il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.
Accordo- art. 41
Articolo 41
Adesione
1. I governi di tutti gli Stati possono aderire al presente Accordo alle condizioni determinate dal Consiglio e che comprendono un termine per il deposito degli strumenti di adesione. Il Consiglio puo' tuttavia accordare una proroga ai governi che non possono depositare il loro strumento di adesione entro il termine stabilito.
2. L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.
Accordo- art. 42
Articolo 42
Emendamenti
1. Il Consiglio puo', con un voto speciale, raccomandare ai membri un emendamento al presente Accordo.
2. Il Consiglio stabilisce la data alla quale i membri devono notificare al depositario che accettano l'emendamento.
3. Ogni emendamento entra in vigore 90 giorni dopo che il depositario ha ricevuto notifiche di accettazione di membri che costituiscono almeno i due terzi dei membri esportatori, e che totalizzano almeno l'85% dei voti dei membri esportatori, e dei membri che costituiscono almeno i due terzi dei membri importatori e che totalizzano almeno l'85% dei voti dei membri importatori.
4. Dopo che il depositario ha comunicato al Consiglio che le condizioni richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento sono state soddisfatte, e nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relative alla data stabilita dal Consiglio, ogni membro puo' ancora notificare al depositario che accetta l'emendamento, alla condizione che tale notifica sia effettuata prima dell'entrata in vigore dell'emendamento.
5. Ogni membro che non ha notificato la sua accettazione di un emendamento alla data alla quale tale emendamento entra in vigore, cessa di essere parte al presente Accordo a decorrere da tale data, a meno che non abbia dimostrato al Consiglio che non ha potuto accettare l'emendamento in tempo utile a causa di difficolta' sorte nell'adempimento della sua procedura costituzionale o istituzionale e che il Consiglio non decida di prolungare il termine di accettazione per tale membro. Questo membro non e' vincolato dall'emendamento sino a quando non ha notificato che lo accetta.
6. Se le condizioni richieste per l'entrata in vigore dell'emendamento non sono soddisfatte alla data fissata dal Consiglio in conformita' con il paragrafo 2 del presente articolo, si ritiene che l'emendamento e' ritirato.
Accordo- art. 43
Articolo 43
Recesso
1. Ogni membro puo' ritirarsi dal presente Accordo in ogni tempo dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo notificando il suo ritiro per iscritto al depositario. Esso informa contestualmente il Consiglio della decisione adottata.
2. Il ritiro ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne abbia ricevuto la notifica.
Accordo- art. 44
Articolo 44
Esclusione
Se il Consiglio conclude che un membro ha mancato agli obblichi che il presente Accordo gli impone e decide inoltre che tale inadempimento ostacola in maniera considerevole il funzionamento del presente Accordo, esso puo', con un voto speciale, escludere tale membro dal presente Accordo. Il Consiglio ne da' immediata notifica al depositario. Questo membro cessa di essere parte al presente Accordo un anno dopo la data della decisione del Consiglio.
Accordo- art. 45
Articolo 45
Liquidazione dei conti dei membri che si ritirano oppure sono esclusi o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento
1. In conformita' con il presente articolo, il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte al presente Accordo a causa:
a) della non-accettazione di un emendamento al presente Accordo in applicazione dell'articolo 42;
b) del ritiro dal presente Accordo in applicazione dell'articolo 43; oppure
c) dell'esclusione dal presente Accordo in applicazione dell'articolo 44.
2. Il Consiglio conserva ogni contributo versato sul conto amministrativo da un membro che cessa di essere parte al presente Accordo.
3. Un membro che ha ricevuto in rimborso un adeguato importo in applicazione del presente articolo non ha diritto ad alcuna parte del prodotto della liquidazione dell'Organizzazione o dei suoi altri averi, ne' puo' essergli imputato alcun eventuale deficit dell'Organizzazione dopo che il rimborso e' stato effettuato.
Accordo- art. 46
Articolo 46
Durata, proroga e fine dell'Accordo
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, a meno che il Consiglio non decida, con un voto speciale, di prorogarlo, di rinegoziarlo ovvero di porvi fine in conformita' con le disposizioni del presente articolo.
2. Il Consiglio puo', con un voto speciale, decidere di prorogare il presente Accordo per un massimo di due periodi di due anni ciascuno.
3. Se, prima dello scadere del periodo di cinque anni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, oppure prima dello scadere di un periodo di proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a seconda dei casi, un nuovo Accordo destinato a sostituire il presente Accordo e' stato negoziato ma non e' ancora entrato in vigore a titolo provvisorio o definitivo, il Consiglio puo', con un voto speciale, prorogare il presente Accordo fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo del nuovo accordo.
4. Se un nuovo accordo e' negoziato ed entra in vigore mentre il presente Accordo e' in corso di proroga in virtu' del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, il presente Accordo, cosi' come e' stato prorogato, prende fine al momento dell'entrata in vigore del nuovo accordo.
5. Il Consiglio puo' in ogni tempo, con voto speciale, decidere di porre fine al presente Accordo con effetto alla data di sua scelta.
6. Nonostante la fine del presente Accordo il Consiglio continua ad esistere per un periodo non superiore a 18 mesi per procedere alla liquidazione dell'Organizzazione compresa la liquidazione dei conti e, sotto riserva delle decisioni pertinenti da prendere con voto speciale, esso ha in questo periodo i poteri e le funzioni di cui puo' necessitare a tali fini.
7. Il Consiglio notifica al depositario ogni decisione adottata in virtu' del presente articolo.
Accordo- art. 47
Articolo 47
Riserve
Nessun riserva puo' essere effettuata per quanto concerne
qualsivoglia disposizione del presente Accordo
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo alle date indicate.
Fatto a Ginevra, il tre novembre millenovecentoottantanove, i testi del presente Accordo in lingua araba, cinese, francese, inglese, spagnola e russa facenti ugualmente fede.
Annesso A
ANNESSO A
Quota di ciascun paese esportatore nel totale delle esportazioni nette di juta e di articoli di juta dei paesi partecipanti alla
Conferenza delle Nazioni Unite sulla juta e gli articoli di juta
1989, cosi' come stabilita ai fine dell'articolo 40
Percentuali Bangladesh 61.578 Cina 8.681 India 18.869 Nepal 1.703 Tailandia 9.169 100.000
Annesso B
ANNESSO B
Quota di ciascun paese importatore e gruppo di paesi importatori nel totale delle importazioni nette di juta e di articoli di juta dei paesi partecipnati alla Conferenza delle Nazioni Unite sulla juta e gli articoli di juta, 1989, cosi' come stabilita ai fini
dell'articolo 40
Percentuali
Algeria 1.443
Argentina 0.363
Australia 6.905
Austria 0.143
Canada 1.311
Comunita' economica europea 24.008
- Belgio - Lussemburgo 6.200
Danimarca 0.242
Francia 1.949
Germania, Repubblica Federale di 3.128
Grecia 0.330
Irlanda 0.363
Italia 1.399
Paesi - Bassi 2.434
Portogallo 0.275
Regno Unito di Gran Bretagna e
d'Irlanda del Nord 6.267
Spagna 1.421
Egitto *) 2.390
Filippine 0.066
Finlandia 0.077
Giappone 6.542
Indonesia 2.269
Iugoslavia *) 1.234
Marocco 0.815
Norvegia 0.055
Pakistan 12.974
Polonia *) 1.795
Repubblica Araba Siriana 3.943
Stati Uniti d'America 14.097
Svezia 0.044
Svizzera 0.198
Turchia 1.718
Unione delle Repubbliche Socialiste
Sovietiche 17.610
-------------------------------
Totale 100.000
*) Paese non partecipante alla Conferenza ma incluso nell'Annesso in quanto membro importatore dell'Organizzazione Internazionale della Juta.